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Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ING. TURDO FRANCESCO Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dagli Infortuni Istituto Merendino

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Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

ING. TURDO FRANCESCOResponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dagli Infortuni Istituto Merendino

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LA SICUREZZA SUL LAVORO NON E’ UN GIOCO

�Lo svolgimento di questo corso di formazione generale per dipendenti è previsto dalla legge, e rientra tra gli obblighi del Datore di lavoro.

�La formazione serve ad aumentare la consapevolezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,ed a far crescere la cultura della sicurezza.

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI in tema di Salute e Sicurezza

Riferimenti normativi:

�- art. 37 del D.Lgs 81/08

�- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

�- Decreto Interministeriale del 06/03/2013

Due i momenti formativi:

� FORMAZIONE GENERALE (corso base 4 ore)

� FORMAZIONE SPECIFICA

� corso da 4 ore per attività a rischio basso

� corso da 8 ore per attività a rischio medio

� corso da 12 ore per attività a rischio alto

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FORMAZIONE GENERALE - 4 ORE- ARGOMENTI

�Concetti di rischio

� Danno

�Prevenzione

�Protezione

�Organizzazione della prevenzione in azienda

�Diritti , doveri e sanzioni per i vai soggetti coinvolti

�Organi di vigilanza, controllo e assistenza

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FORMAZIONE SPECIFICA

La formazione specifica deve avvenire nelle occasioni di :

� A. Costituzione di rapporto di lavoro

� B. Trasferimento o cambiamento di mansioni

� C. Introduzione di nuove attrezzature e tecnologie

� minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e aipossibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione eprotezione caratteristici del settore o comparto di appartenenzadell'azienda individuato tramite i codici ATECO

� Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche, conriferimento ai rischi individuati ai sensi dell’ articolo 28.

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CODICI ATECO

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CODICI ATECO

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FORMAZIONE SPECIFICA - ARGOMENTI� • Rischi infortuni

� • Meccanici generali

� • Elettrici generali

� • Macchine

� • Attrezzature

� • Cadute dall’alto

� • Rischi da esplosione

� • Rischi chimici

� • Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri

� • Etichettatura

� • Rischi cancerogeni

� • Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico

� • Procedure esodo e incendi

� • Incidenti e infortuni mancati

� • Altri Rischi

� • Procedure organizzative per il primo soccorso

� • Rischi biologici

� • Rischi fisici

� • Rumore

� • Vibrazione

� • Radiazioni

� • Microclima e illuminazione

� • Videoterminali

� • DPI Organizzazione del lavoro

� • Ambienti di lavoro

� • Movimentazione manuale carichi

� • Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)

� • Segnaletica

� • Emergenze

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ASSENZE AMMESSE E TEST FINALE

�E’ AMMESSO SOLO IL 10% DELLE ORE DI ASSENZA

�ALLA FINE DEL CORSO VERRA’ SOTTOPOSTO UN TEST

FINALE OBBLIGATORIO CON QUIZ A RISPOSTAMULTIPLA PER VERIFICARE LE COMPETENZE TECNICO-

PROFESSIONALI ACQUISITE CHE VERRA’ CORRETTO INAULA

�SE IL TEST SARA’ SUPERATO VERRA’ RILASCIATO UN

ATTESTATO

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La normativaCostituzione italianaLa tutela della salute dei lavoratori è garantita già dalla Costituzione italiana che all’art. 32 comma 1 cita: “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […] ”Questo principio ha sempre ispirato la legislazione nazionale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che fin dagli anni ‘50 ha posto le basi per una normativa volta a garantire la sicurezza di attrezzature, utensili e macchinari e l’igiene degli ambienti di lavoro.

Normativa comunitariaL’attenzione alle condizioni generali di sicurezza contraddistingue la più recente normativa comunitaria che propone un punto di vista innovativo, teso a creare nell’azienda una nuova cultura della sicurezza; in quest’ottica in Italia il D.Lgs. 626/94assegna per la prima volta un ruolo attivo ai lavoratori, stabilendone il diritto alla costante formazione, informazione e consultazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

D. Lgs. 81/2008A oggi è in vigore il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, detto anche Testo Unico sulla Sicurezza. Questo decreto, in attuazione della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha riformato, riunito e armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate dalle numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con l’obiettivo principale di garantire l’adeguarsi della vigente legislazione all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

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Cominciamo ad analizzare il D.Lgs. 81/08 partendo dalla definizione del campo di applicazione. Il D.Lgs. 81/08 si applica a:

�tutti i settori di attività, sia pubblici che privati;

�tutte le tipologie di rischio;

�tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi.

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DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO (art.2)

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto dilavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cuiambito il lavoratore presta la propria attività, ha laresponsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unitàproduttiva in quanto esercita i poteri decisionali e dispesa.Nel caso degli Istituti Scolastici la figura del Datore di Lavoro coincidecon quella del Dirigente Scolastico anche se quest’ultimo non ha poteredi spesa in riferimento alle esigenze strutturali ed impiantistiche del luogodi lavoro stesso.

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art.77)

� Effettua analisi e valutazione dei rischi (DVR)� Designa il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DAGLI INFORTUNI (R.S.P.P.)

� Designa il personale addetto al servizio di protezione e prevenzione (A.S.P.P.)

� Designa il personale addetto al pronto soccorso (APS)

� Individua caratteristiche D.P.I adeguati ai rischi

� Promuove iniziative di informazione e formazione dei dipendenti

� Provvede ad organizzare la scuola per la gestione delle situazioni di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta ntincendio e di evacuazione dei lavoratori di concerto con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art.77)

� Destina ogni D.P.I ad uso personale

� Provvede che il D.P.I sia utilizzato solo per gli usi previsti

� Assicura una formazione/informazione adeguata al lavoratore sull’utilizzo dei D.P.I

� Organizza uno specifico addestramento se necessario Valuta informazioni fornite dal fabbricante dei dispositivi

� Aggiorna scelta D.P.I ogni qualvolta intervenga una variazione negli elementi di valutazione

� Individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato

� IL Datore di lavoro è responsabile dell’efficienza dei DPI e ne

assicura le condizioni d’igiene, mediante:

Manutenzione

Riparazioni

Sostituzioni

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DEFINIZIONE DI LAVORATORE (art. 2)

Il lavoratore è una persona che svolge un’attività

lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un

datore di lavoro pubblico o privato, con o senza

retribuzione, anche al sol fine di apprendere un

mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti

ai servizi domestici e familiari.

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DEFINIZIONE DI LAVORATORE EQUIPARATO

L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che è equiparato a lavoratore

� – il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui

all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni

delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e

lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del

mondo del lavoro;

� – l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di

formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in

genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di

videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato

alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

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Sono altresì equiparati ai lavoratori:� lavoratori “interinali” con contratto di somministrazione di lavoro;

� soci lavoratori di cooperative sociali;

� allievi di istituti di istruzione e universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale;

� lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;

� componenti dell’impresa familiare;

� coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti, soci di società semplici del settore agricolo;

� volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;

� volontari che effettuano il servizio civile;

� lavoratori socialmente utili (L.S.U.);

� lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico;

� lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio;

� lavoratori delle PA che prestano servizio presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali;

� lavoratori autonomi;

� lavoratore distaccato.

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OBBLIGHI DEL LAVORATORE (art.20)� 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della

propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

� 2. In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, al fini della protezione collettiva ed individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

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OBBLIGHI DEL LAVORATORE (art.20)d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

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DIRITTI DEL LAVORATORE

Ciascun lavoratore ha il diritto di:

� ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione;

� ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo riguardano;

� essere informato, formato e, ove richiesto, addestrato per l’uso corretto dei DPI;

� essere addestrato e istruito sull’uso di attrezzature, macchine, ecc.

� ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o a richiesta);

� essere rappresentato da un RLS;

� essere consultato sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione delle misure di prevenzione;

� partecipare al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza;

� potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato.

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R.S.P.P.

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A.P.I. e A.S.P.P.

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A.P.S.

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R.L.S.

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MEDICO COMPETENTEE’ un Medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina

preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

Collabora con il Datore di Lavoro e con il RSPP:

� Alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione,

ove necessario, della sorveglianza sanitaria.

� Alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

� All’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza

� All’ organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

� Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

� Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione

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� Istituisce, aggiorna, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

� Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale; (D.L. conserva la doc. originale per 10 anni).

� Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

� Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

� Comunica per iscritto, mediante la redazione di una relazione sanitaria, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

� Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

� Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

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Sorveglianza sanitariaViene effettuata dal Medico Competente e comprende:

� visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

� b)visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

� c)visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

� d)visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

� e)visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

� e-ter. Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

� 2 –bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL .

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Casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria� Movimentazione manuale dei carichi

� Videoterminali

� Rumore

� Vibrazioni

� Campi elettromagnetici

� Radiazioni ottiche

� Agenti chimici pericolosi

� Agenti cancerogeni e mutageni

� Amianto

� Agenti biologici

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VISITE MEDICHE E GIUDIZIO DI IDONEITA’ La sorveglianza sanitaria non si esaurisce nella tradizionale visita preventiva epreassuntiva periodica ma presenta un quadro più articolato e definito la cui finalità èformulato dal medico competente in giudizio di idoneità che, in base alla mansionespecifica, deve esprimere:

� a) idoneità;

� b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

� c) inidoneità temporanea;

� d) inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno

precisati i limiti temporali di validità. Dei giudizi di idoneità/non idoneità

il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Il destinatario delle prescrizioni è il lavoratore e non il datore di lavoro.

Le eventuali prescrizione debbono riferirsi ad azioni o comportamenti che il lavoratore deve adottare. Il medico del lavoro spetta però il compito di indicare al datore di lavoro, ove tecnicamente possibile, misure di tutela specifiche per i lavoratori.

Miglioramenti tecnici, aspetti ergonomici, DPI, formazione, ecc.

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Non esiste attività umana priva di rischio in senso assoluto.

Il rischio è la probabilità che accada un evento che può causare un

danno alle persone.Affinché questa probabilità si verifichi è necessaria l’esistenza di unasorgente di pericolo e della possibilità che questa si trasformi in undanno.Nell’ambiente di lavoro le interazioni tra i fattori che costituisconol’attività lavorativa (uomo/ambiente di lavoro/attrezzature di lavoro)comportano l’esistenza di sorgenti di pericolo e quindi del rischio.

DEFINIZIONE DI ‘RISCHIO’

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Esempio: caduta di attrezzi su lavoratore

In questo caso, il pericolo è rappresentato dalla cassetta

degli attrezzi posta in modo non corretto sopra ad uno

scaffale, il danno dall’infortunio che il lavoratore subisce

in conseguenza della caduta della cassetta degli attrezzi

e il rischio dalla probabilità che la cassetta degli attrezzi

cada proprio mentre il lavoratore passa sotto di essa.

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I rischi possono essere di diversa natura:rischi per la sicurezza di natura infortunistica

(strutturali, meccanici, elettrici, termici ecc.);rischi per la salute di natura igenico-ambientale

(biologici, chimici, cancerogeni);rischi per la salute e la sicurezza di natura trasversale

(stress lavoro correlato ecc.).

Il datore di lavoro deve valutarne l’ esistenza e l’ entità e adoperarsi per annullarli o, perlomeno, ridurli al minimo.

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Ma in che cosa consiste la differenza tra rischio e pericolo?

Il pericolo, essendo legato ad una proprietà intrinseca, è oggettivo

mentre il rischio, essendo legato alla probabilità che un evento si verifichi, è soggettivo.I concetti di rischio e pericolo sono collegati, poiché il pericolo non può essere eliminato finché esiste una sorgente di rischio.

I fattori che contribuiscono al verificarsi di

infortuni e/o malattie sul lavoro sono numerosi. Alcuni più prevedibili, e dunque identificabili, altri meno. Tutti, però, sono riconducibili a 3 categorie:• l’uomo;• i macchinari e le attrezzature;• l’ambiente.

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Il Testo Unico per la Sicurezza sui luoghi di lavoro prevede l’adozionedi strumenti che possono prevenire l’accadimento di un incidentee/o proteggere il lavoratore da un infortunio o da una malattia.Ma qual è dunque la differenza tra prevenzione e protezione?

La prevenzione agisce per ridurre la probabilità che un eventoaccada.La protezione agisce per ridurre l’entità del danno qualora accada.La prima e principale misura di prevenzione è la valutazione dei

rischi, intesa non solo come il mero processo d’identificazione,misurazione e valutazione del rischio, ma come l’adempimento diassoluta centralità per garantire l’efficacia degli strumenti di tuteladella salute e sicurezza dei lavoratori.

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Ma cosa s’intende per prevenzione e quali sono le misure da

adottare secondo il Decreto?Prevenzione

Il Testo Unico della sicurezza (D. Lgs. 81/08) definisce la prevenzione (art. 2 comma n) come il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o

diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.Misure

Costituiscono misure di prevenzione:la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori;la progettazione, la costruzione e il corretto utilizzo dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e degli impianti;la prevenzione, o l’evitamento, di situazioni di pericolo che possano causare danni, adottando comportamenti, istruzioni operative e procedure adeguate e sicure;l’adozione di modelli (sistemi) di organizzazione e gestione della sicurezza

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Chiarito che cosa s’intende per prevenzione, prendiamo in esame il concetto di valutazione del rischio.La valutazione del rischio ( R ) è la stima della probabilità ( P ) che un danno accada e dell’ entità dello stesso ( D ).Sia la probabilità che accada un danno sia l’entità dello stesso sono comunemente misurate con una scala di 4 valori:altamente probabile (valore 4), probabile (3), poco probabile (2), improbabile (1);gravissimo (valore 4), grave (3), medio (2), lieve (1).La combinazione matriciale delle due stimepermette di valutare, ovvero stimare,il rischio come basso, medio, alto, altissimo.In funzione dell’entità stimata occorre intervenire sui fattori probabilità e/o entità per eliminare, se possibile, o comunque ridurre il rischio ad un livello accettabile.

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ENTITA’ DI UN DANNO1) Danno trascurabile: evento traumatico che comporta una

prognosi inferiore a tre giorni; 2) Danno lieve: con prognosi superiore a tre giorni ma

inferiore a quaranta giorni; 3) Danno grave: se il fatto produce un indebolimento

permanente di un organo o di un senso se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita;

4) Danno gravissimo: Se dal fatto deriva: � un infortunio mortale; � una malattia insanabile

� la deformazione o lo sfregio permanente

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Se taglio a fettine una carota, il coltello

rappresenta una fonte di pericolo. Il rischio è

dato dal prodotto della probabilità di tagliarmi (statisticamente abbastanza elevata) per

l’entità del danno (lieve, nel senso che basta

un cerottino per medicarsi).

Le sostanze radioattive sono una fonte di pericolo.

Il rischio è dato dalla probabilità di fuoriuscita delle

sostanze (statisticamente bassissima) L’entità del danno può essere invece elevatissima (catastrofica,

es. Chernobyl)

ESEMPI E CONFRONTI

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Il D. Lgs. 81/08 all’art.15 impone che:• siano valutati tutti i rischi per la salute e la

sicurezza presenti in azienda;• che tali rischi siano eliminati alla fonte o

ridotti al minimo;• che sia comunque limitato il numero dei

lavoratori che sono, o che possonoessere, esposti a tali rischi.

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la valutazione dei rischi serve a: �individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione �elaborare il programma delle misure

La valutazione dei rischi è uno degli obblighi non delegabili del Datore di

Lavoro, che deve elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi

(DVR) con la collaborazione del Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.

Questo documento diventa anche il mezzo di comunicazione ufficiale tra

i soggetti principali dell’attività di prevenzione (DdL, RSPP, RLS; etc.)

VALUTAZIONE DEI RISCHI - DVR

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Il concetto di prevenzione dei rischi è collegato ad altri concetti,

quali: salute, infortunio e malattia.

Salute

La salute del lavoratore è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Persalute del lavoratore non s’intende, quindi, solo l’assenza di malattia o di infermità.Infortunio

L’infortunio è una menomazione, temporanea o permanente, della capacità lavorativaprovocata da causa violenta in occasione dello svolgimento di una mansione lavorativa.Malattia professionale

La malattia professionale è la conseguenza di una serie di azioni nocive che maturano

lentamente nell’organismo del lavoratore per trasformarsi in forma morbosa.La malattia professionale non è quindi un episodio singolo, subitaneo, improvviso, ma uneffetto derivante da un’esposizione costante a un elemento danneggiante che,lentamente ma progressivamente, riduce la capacità lavorativa del soggetto colpito.I fattori base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono laconcentrazione ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore èesposto.Nella comparsa o sviluppo di una malattia professionale possono comunque influireanche le caratteristiche soggettive di ciascun lavoratore.

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La malattia professionale può insorgere anche a lunga distanzadi tempo dal periodo di esposizione. Tra le malattie più note cisono l’ipoacusia, le malattie osteo-muscolari, la silicosi, ilmesotelioma. Si ritiene che il fenomeno delle malattieprofessionali sia ancora molto sottostimato.

Le principali tecnopatie indennizzate sono:• Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee.• Ipoacusia da rumore• Malattie respiratorie• Tumori professionali• Malattie cutanee• Malattie professionali di natura psichica

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Il fenomeno infortunistico implica costi sociali stimati in 43,8 miliardi di € pari al 2,8÷3,0% del PIL.

Abbiamo analizzato il concetto di prevenzione e i concetti ad essa correlati, ora passiamo alla protezione, in particolare agli strumenti di protezione che si dividono in strumenti di protezione attiva e passiva.

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Strumenti di protezione attivaSono quelli che necessitano dell’intervento umano per essere efficaci.Ne sono esempi i dispositivi di protezione individuale (DPI), come i caschi e le scarpe antinfortunistiche, i mezzi di estinzione portatile (estintori manuali o carrellati) e la cartellonistica di sicurezza.

Strumenti di protezione passivaSono quelli che si attivano autonomamente senza l’intervento umano in

caso di evento dannoso.Ne sono esempi gli impianti antincendio ad attivazione automatica o gli arresti automatici di emergenza dei macchinari.

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Consideriamo ora le attrezzature di lavoro.Queste devono rispondere ai requisiti minimi di sicurezza prescritti nel Decreto Legislativo 81 del 2008. Solo così, infatti, è garantito l’ utilizzo senza rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.Nel caso in cui le attrezzature di lavoro non siano in grado di garantire l’obiettivo della prevenzione dagli infortuni, eliminando totalmente i rischi alla fonte o riducendoli a un livello trascurabile, occorre adottare misure di protezione che integrino quelle di prevenzione.

Le misure di protezione integrative

sono rappresentate da:• dispositivi di protezione individuale;• segnaletica di sicurezza.

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Le attrezzature di lavoro sono le macchine, gli apparecchi, gli utensili,gli impianti (vale a dire il complesso di macchine, attrezzature ecomponenti necessari all’attuazione di un processo produttivo),destinati a essere usati durante il lavoro.L’uso di un’attrezzatura di lavoro, inteso come ogni operazione correlataallo strumento (dal trasporto, all’impiego, fino alla pulizia emanutenzione), può determinare l’individuazione di una zonapericolosa, cioè di uno spazio fisico in cui l’utilizzatore dell’attrezzatura(detto operatore) o altri soggetti eventualmente presenti (dettilavoratori esposti) sono esposti a potenziali rischi per la salute e lasicurezza.

Per questo le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratoridevono essere conformi alle disposizioni legislative in materia

(direttive europee). Se per la specifica attrezzatura non esistononormative di riferimento, o qualora le attrezzature siano state costruiteantecedentemente all’entrata in vigore delle stesse, è comunquenecessario che siano conformi ai requisiti generali di sicurezza

indicati nell’allegato V al Decreto.

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La scelta della tipologia di attrezzature da parte del datore di lavoro non deve essere fatta in funzione dell’economicità di una rispetto ad un altra, bensì in funzione:• del lavoro da svolgere;• dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro;• dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature scelte, anche in

base all’eventuale presenza di altre attrezzature.

Il datore di lavoro deve inoltre mettere a disposizione dei lavoratori

attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle specifiche disposizioni legislative in materia o, in loro assenza, dall’allegato V al Decreto.

Le attrezzature devono essere utilizzate in conformità:• alle disposizioni legislative in materia ( allegato VI al Decreto,

contenente le “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro”);

• alle istruzioni d’uso del fabbricante (libretti d’uso e manutenzione).

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Se l’ uso di un’attrezzatura richiede competenze o conoscenze specifiche, il datore di lavoro deve:

• formare adeguatamente i lavoratori all’uso dell’attrezzatura e ai rischi che

essa comporta;

• riservare l’uso dell’attrezzatura ai lavoratori incaricati.

Le attrezzature di lavoro devono essere oggetto di manutenzione periodica, sia per mantenere nel tempo i requisiti di sicurezza imposti, sia per aggiornare questi requisiti in funzione dell’evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.Di tale manutenzione, eseguita da personale competente, deve essere tenuta traccia scritta, conservata per almeno tre

anni a disposizione dell’eventuale controllo degli organi di vigilanza.Per determinate attrezzature, il controllo periodico previsto deve essere effettuato non da soggetti competenti generici, ma da parte di enti pubblici: 1°controllo ISPESL, success. ASL

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Passiamo ai dispositivi di protezione individuale.È un dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura indossata e tenuta

dal lavoratore allo scopo di proteggerlo dai rischi per la sicurezza o per la salute

durante il lavoro.Secondo l’articolo 74 del Decreto, invece, non sono dispositivi di protezione

individuale:• gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a

proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;• le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;• le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia

e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;• le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;• i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per

attività lavorative;• i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;• gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

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I DPI devono essere conformi al D. Lgs. 475/92, devono essere adeguati ai rischi

da prevenire, alle condizioni dei luoghi di lavoro, alle esigenze di chi li indossa. Il loro uso non deve costituire fonte di ulteriore rischio. Sono suddivisi in 3 categorie.

Prima categoria

I DPI di prima categoria sono quelli destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di

lieve entità (come azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici, prodotti per la pulizia, contatto o urti con oggetti caldi, ordinari fenomeni atmosferici ecc.).Devono essere muniti della marcatura CE.

Seconda categoria

I DPI di seconda categoria sono quelli che non rientrano nelle altre due categorie.Devono essere muniti della marcatura CE e dell’ attestato di certificazione.

Terza categoria

I DPI di terza categoria sono quelli destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e

di carattere permanente (come quelli destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto, gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti, quelli di protezione dalle aggressioni chimiche ecc.).Devono essere muniti della marcatura CE e dell’ attestato di certificazione.Per i dispositivi di terza categoria, così come per i DPI di protezione dell’udito, è obbligatoria la presenza di istruzioni all’uso.

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Ma quali sono i criteri di scelta della tipologia di dispositivi di protezioneindividuale da utilizzare per le diverse attività?L’ allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 fornisce indicazioni di massima sulla tipologiadi DPI utilizzabile in funzione delle attività lavorative per cui se ne rendenecessario l’uso. In particolare fornisce:schema indicativo per l’ inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzaturedi protezione individuale;elenco delle attrezzature di protezione individuale;elenco delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessariomettere a disposizione attrezzature di protezione individuale;indicazioni per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale.La scelta della tipologia del DPI deve comunque essere effettuata in funzionedell’entità del rischio, della frequenza dell’esposizione al rischio, dellecaratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, delle prestazioni del DPIstesso.

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Ma come devono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale?

I lavoratori devono utilizzare i DPI in conformità alle istruzioni e

all’addestramento ricevuto; devono inoltre essere informati sui rischi daiquali sono protetti usando i DPI.I lavoratori devono prendersi cura dei DPI e non apportarvi modifiche.I DPI sono generalmente ad uso personale, salvo casi particolari in cui,comunque, il datore di lavoro deve garantire il mantenimento dei requisitiminimi d’igiene del dispositivo.I lavoratori, al termine dell’utilizzo, i DPI devono essere riconsegnati

secondo le procedure aziendali stabilite dal datore di lavoro.I lavoratori sono sempre tenuti a segnalare al datore di lavoro o al

preposto eventuali difetti o inconvenienti riscontrati nei DPI messi a lorodisposizione.

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Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale

quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure di prevenzione, metodi di organizzazione del lavoro, mezzi tecnici di protezione collettiva.Il datore di lavoro deve:• individuare e valutare le caratteristiche dei dispositivi necessari, tenendo in

considerazione anche eventuali rischi aggiuntivi apportati dall’uso dei DPI;• individuare e valutare le condizioni in cui i dispositivi devono essere utilizzati, in

funzione del tipo e dell’entità del rischio, della frequenza di esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro e del dispositivo scelto;

• fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione, informarli e formarli sul loro uso corretto, con uno specifico addestramento per i DPI di terza categoria o per quelli di protezione dell’udito;

• assicurarsi che siano utilizzati solo per gli usi previsti dal • fabbricante.

I DPI devono essere mantenuti in efficienza, riparati se possibile o sostituiti quando necessario.

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Prendiamo infine in esame la segnaletica di sicurezza.

La segnaletica di sicurezza è quella che, riferita ad un oggetto, un’attività o una determinata situazione, fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la

sicurezza o la salute sul luogo di lavoro. A seconda dei casi possono essere utilizzati un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.La segnaletica di sicurezza è essenziale ogni qualvolta sia necessario comunicare la presenza di situazioni di rischio; deve essere perciò efficace e tale aspetto non deve essere compromesso dalla presenza di segnali di disturbo che inducano incertezza nei destinatari.

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Vediamo in dettaglio quali caratteristiche deve avere la segnaletica di sicurezza.

Cartello

I cartelli sono caratterizzati da forme geometriche e colori che individuano determinati comportamenti da adottare:cartelli di divieto: forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi;cartelli di avvertimento: forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero;cartelli di prescrizione: forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro;cartelli di salvataggio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde;cartelli antincendio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso.

Colore

I colori utilizzati nella segnaletica di sicurezza sono:rosso: indica un divieto, un pericolo, un obbligo di arresto, un’attrezzatura di emergenza;giallo/arancione: indica un avvertimento;azzurro: indica una prescrizione di comportamento o d’uso;verde: indica il salvataggio o il soccorso.

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Segnale luminoso

Deve emettere una luce adeguatamente contrastante con l’ambiente circostante,

di tipo continuo o intermittente a seconda del livello del pericolo o dell’urgenza dell'intervento.

Segnale acustico

Deve garantire un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile e facilmente riconoscibile.

Comunicazione verbale

Deve essere breve, semplice e chiara, fare uso di parole chiave (“via”, “alt”, “ferma” ecc.). Può essere diretta (impiego della voce umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).

Segnale gestuale

Il segnale gestuale deve essere preciso,

semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da altri.

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Il datore di lavoro deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza se

esistono rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non

altrimenti evitabili.

Nel caso di situazioni di rischio non contemplate dalle prescrizioni del Decreto, il datore di lavoro deve provvedere basandosi sulle norme di buona tecnica, sull’esperienza o sulla segnaletica tradizionale utilizzata, ad esempio, per regolare il traffico stradale o ferroviario.

Una volta scelta e installata la segnaletica, il datore di lavoro deve informare i lavoratori e il loro

rappresentante per la sicurezza di tutte le misure da adottare. I lavoratori devono ricevere istruzioni precise sul significato dei segnali di sicurezza installati.

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ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

➢Azienda USL è l’organo di vigilanza principale, istituzionalmente preposto pertutte le attività lavorative; opera a livello di competenza territoriale mediante(Servizio SPESAL, Servizio SIAN)➢INAIL➢Direzione Provinciale del Lavoro non ha poteri in materia prevenzionistica mapoteri ispettivi in materia previdenziale e a tal fine può accedere ed ispezionareanche i luoghi di lavoro; in tali ispezioni può rilevare anche contravvenzioni allenorme di prevenzione e darne notizia al Pubblico Ministero. Gli ispettori hanno

qualifica di UPG.➢Vigili del Fuoco➢Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG): possono eseguire ispezioni solo a scopo diindagine, cioè con mandato del giudice o, quantomeno, con un obbiettivo specificoe dichiarato (sospetto di reato). A titolo di esempio sono UPG gli ispettori ASL eARPA, i carabinieri, i poliziotti, i vigili urbani, etc

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Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Prevenzione Incendi

Squadra Prevenzione Incendi:

Lavoratori identificati dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori

Gli addetti alla prevenzione incendi vengono istruiti con un corso teorico pratico a seconda del tipo di rischio presente nell’azienda: basso 4 ore, medio 8 ore, alto 16 ore

Scopo: Intervenire in caso di un principio d’incendio con idonei dispositivi (Estintori)

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In tutti i luoghi di lavoro deve essere predisposto e tenuto

aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei

dettagli:

a)le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di

incendio;

b)le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro da parte dei

lavoratori e dalle altre persone presenti;

c)le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco;

d)specifiche misure per assistere le persone disabili.

Procedure in caso di incendio

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• Combustione controllata è quella che avviene nel motore a scoppio o in un fornello dove il calore generato viene sfruttato in tutto o in parte per scopi utili

• Nell’incendio il calore prodotto dalla combustione non è sotto controllo ed ha o può avere effetti distruttivi sul materiale e le strutture coinvolte dall’incendio

L’incendio dipende da:• Tipo di materiali coinvolti, loro forma e dimensione, loro distribuzione

nello spazio o ambiente• Condizioni dell’ambiente in cui si verifica: spazio aperto o chiuso• Aperture presenti nell’ambiente, loro caratteristiche e distribuzione• Presenza di impianti che possono aggravare la propagazione

dell’incendio od ostacolarla• Misure di prevenzione incendi e impianti di protezione

Differenze tra combustione controllata e incendio

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Tutte le sostanze possono essere distinte in: infiammabili,combustibili e incombustibili.

• Si dicono infiammabili tutte quelle sostanze, in generegassose o liquide, che in condizioni ordinarie hannobisogno di pochissima energia (una scintilla) per darluogo alla combustione

• Si dicono combustibili tutte quelle sostanze, in genereliquide e solide, che hanno bisogno di essere riscaldatemoderatamente prima di dar luogo alla combustione

• Si dicono incombustibili tutte quelle sostanze che hannobisogno di grandi quantità di energia prima di dar luogoalla combustione

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Il datore di Lavoro:a)Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

b) Designa i lavoratori incaricati.

c) Informa i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte.

d)Programma gli interventi, prende i provvedimenti dà istruzioni operative.

e) Adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore possa operare in situazioni di emergenza.

Gestione delle emergenze

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Art. 43 Dlgs 81/08I lavoratori designati quali Incaricati al Pronto Soccorso oalla Prevenzione Incendi NON POSSONO se non per ungiustificato motivo rifiutare la designazione (penal’arresto fino a un mese o l’ammenda da 200 a 600euro).

La designazione preventiva si trasforma in incarico veroe proprio solo dopo la partecipazione ad un appositocorso di formazione per gli ADDETTI.Tutti gli altri lavoratori devono conoscere le procedureche riguardano il pronto soccorso attraverso una idoneainformazione.

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