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Procedimento di rinnovo dei nuovi servizi di igiene ambientale nel territorio del comune di Putignano
Gruppo di lavoro: Dott. Gaetano Cagnetta, Ing. Gianluca Intini e Ing. Antonello Lattarulo
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Al Sindaco del Comune di Putignano
Alla Cittadinanza tutta
Oggetto: Avviso di gara per il servizio di igiene ambientale. Riscontro nota pervenuta al Sindaco del Comune di Putignano in data 10
maggio 2011, prot. 20215
Il signor Giulio Ignazio Alfonso Gigante ha scritto al sindaco di Putignano una lunga lettera (composta da 7 titoli e 37 paragrafi) per chiedere
la sospensione della gara per il rinnovo dei servizi di igiene ambientale mosso dalla convinzione che i nuovi servizi previsti dal bando
esporrebbero, a suo di dire, la popolazione a nuovi pericoli, grandi disagi, ulteriori costi, danno di immagine, discriminazioni e controversie.
I sottoscritti dott. Gaetano Cagnetta, Ing. Antonello Lattarulo e ing. Gianluca Intini, componenti del gruppo di lavoro incaricato
dall’Amministrazione comunale di Putignano della redazione della documentazione oggetto di gara, vogliono riscontrare, propria sponte,
quanto affermato nella lettera del signor Gigante al solo fine di fare chiarezza e non ingenerare falsi allarmi.
La pubblicazione di questa nota sul sito internet dell’amministrazione comunale di Putignano ci consente di superare quanto testé lamentato.
Inoltre, in ordine alla nomina preventiva di un legale da parte del signor Giulio Ignazio Alfonso Gigante, in via prioritaria gli scriventi
comunicano di mantenere il proprio domicilio presso la sede del Comune di Putignano, casa di tutti i putignanesi, perché ritengono di dover e
poter manifestare le proprie considerazioni senza la necessità di ricorrere ad alcun tipo di filtro, sostegno o supporto esterno.
Nel merito, in riscontro alle questioni sollevate dal cittadino sottoscrittore che di seguito per brevità indicheremo col termine “interrogante”,
rispondiamo utilizzando una formulazione schematica e di facile lettura, ovvero affianchiamo a ogni quadro contenente il singolo quesito
posto, un quadro con la relativa risposta in modo da consentire al lettore un immediato confronto tra domanda e risposta.
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Punto 1.1 – Danni di tipo traumatico alle persone
Quesito
Risposta
Nelle numerose realtà in cui è stato già adottato il sistema di
raccolta dei rifiuti mediante l’utilizzo di carrellati da 360lt (es.
Salerno, Bari Japigia, Bari Poggiofranco, Capurso, Comuni ATO
BR/2, Molfetta, nei piccoli centri abitati di montagna e non, ecc..) le
cronache cittadine non hanno mai narrato di episodi di
rilevanza tale da essere classificati come pericoli per le persone. Nel rilevare che trattasi di attrezzature marcate CE nuove di fabbrica
appositamente studiate per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, se i rischi
fossero veramente rilevanti come paventato dall’interrogante dovremmo
ritenere abusiva la loro “messa in commercio” da parte delle aziende
produttrici. Non solo, atteso che trattasi di contenitori in uso da sempre,
sarebbero da ritenersi irresponsabili le migliaia di amministrazioni
comunali che utilizzano questo tipo di attrezzature. Ovviamente non può
essere così! In verità occorre precisare che non è prevista un’esposizione
generalizzata di migliaia di contenitori per oltre 12 ore al giorno, come
affermato, bensì l’esposizione di un contingente massimo di 701 carrellati
da 360lt (condomini) in tutto di cui parte sarà esposta per poche ore del
mattino nella Zona A (centro) e la gran parte nelle ore notturne nelle altre
zone dell’abitato. Ulteriori carrellati sono previsti in dotazione alle utenze
non domestiche (commerciali in buona sostanza) per i quali è possibile
prevedere un regime di gestione ad “hoc” attraverso il regolamento di
igiene ambientale di prossima adozione, con la previsione di orari di
esposizione molto più limitati ma compatibili con l’esecuzione del
servizio.
In definitiva, i carrellati potranno certamente essere mossi dal vento ma
ritenere che questi possano arrecare danni di tipo traumatico alle persone
di rilevanza tale da mettere in discussione la modalità di raccolta scelta
appare a dir poco eccessivo e fuorviante.
In ogni caso, si precisa che all’art.12 del Capitolato Speciale d’Appalto
prevede l’obbligo per l’aggiudicatario di sottoscrivere una polizza
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assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) di massimale non
inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) valido per l’intero
periodo di servizio affidato.
Si potranno sempre prevedere delle multe specifiche nel regolamento di
esecuzione dei servizi da applicarsi in caso di negligenza esplicita nel
conferimento dei rifiuti al servizio pubblico,
Punto 1.2 – Danni all’igiene delle persone
Quesito
Risposta
La questione sollevata, seppur sapientemente posta, è molto
meno rilevante di quanto ipotizzato.
Infatti, i contenitori da 360lt saranno lavati a cura della ditta
appaltatrice ogni 14 giorni. Questi saranno depositati in spazi
condominiali comuni e non già all’interno nelle abitazioni.
Nel caso dei mastelli invece, sarà sempre possibile individuare dei
luoghi (esempio gradini sollevati dal piano di calpestio) dove
raggruppare più mastelli in modo da ridurre al minimo gli
inconvenienti paventati, la cui probabilità di accadimento, anche in
questo caso, appaiono di entità tale da non giustificare l’allarme
lanciato dall’interrogante. In ogni caso, attualmente in tutte le case
si usano dei mastelli per contenere i rifiuti, quelli forniti dal comune
potrebbero essere utilizzati unicamente per l’esposizione dei rifiuti
su strada pubblica nel giorno negli orari di raccolta. Pertanto,
semplicemente rimuovendo la busta piena di rifiuti dal mastello
già utilizzato in casa (cucina) e deponendo lo stesso nel mastello
fornito dal comune per l’esposizione sull’uscio di casa, si
eviterebbe di introdurre in luoghi “delicati” il mastello
utilizzato per l’esposizione all’esterno salvaguardano l’igiene
delle case degli interessati.
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Punto 1.3 – Riduzione della larghezza dei marciapiedi
Quesito
Risposta
Analogamente a quanto accade attualmente per cassonetti da
1.100, il posizionamento del carrellato da 360lt sarà su strada
pubblica ai margini della carreggiata stradale. Per altro,
accogliendo il suggerimento dato dagli amministratori di
condominio durante gli incontri tenuti nello scorso mese di Luglio
(cfr. R.1 – pag.22), è stata prevista la possibilità di tracciare
sull’asfalto (non sul marciapiede) il punto esatto di posizionamento
del contenitore in modo da evitare di non trovar posto al momento
dell’esposizione del carrellato nei giorni e negli orari di raccolta. In
questo modo, caso per caso, si potrà individuare il punto più
conveniente di posizionamento del carrellato in modo da prevenire
alla “fonte” i rischi paventati. In ogni caso, nelle scelte che si
andranno a compiere non saranno trascurati i punti in cui sono
attualmente posizionati permanentemente i cassonetti da 1.100lt
(circa 300 postazioni).
Per le considerazione sui mastelli si rimanda al successivo punto
2.1.
Punto 1.4 – Danno agli animali ed alle cose
Quesito
Risposta
Vedi Punto 1.1
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Punto 2.1 – Riduzione della larghezza dei marciapiedi
Quesito
Risposta
Riprendendo quanto affermato ai punti 1.1 e 1.3 si rappresenta che
il disagio manifestato dell’interrogante riguarderebbe unicamente i
mastelli e non già i contenitori carrellati. Occorre precisare che, nel
caso delle utenze domestiche (la fornitura più rilevante) trattasi di
elementari di capacità da 25lt a 50lt delle seguenti dimensioni
commerciali da 25cm x 25cm a 42 cm x 36 cm anche di tipo
impilabile. Si ritiene che quanto ipotizzato in linea teorica avrà
effetti molto meno gravi di quelli ipotizzati. Infatti, dove il sistema
è attuato, i mastelli non vengono mai lasciati alla rinfusa sul
marciapiedi antistante l’abitazione ma, date le ridotte
dimensioni, vengono lasciati sull’uscio o sulla soglia di ingresso. Anche alla luce di questo, sarà sempre possibile in casi particolari
individuare dei luoghi dove raggruppare più mastelli in modo da
ridurre al minimo gli inconvenienti paventati così come già
ipotizzato al punto 1.2
Punto 2.2 – Disagi per l’unico conferimento dell’indifferenziata
Quesito
Risposta
Nei pressi del Centro Comunale di Raccolta (all’esterno),
potranno essere posizionati dei cassonetti in cui gli utenti che
“saltano” il giro potranno riporre i rifiuti indifferenziati
superando il problema sollevato dall’interrogante. Invero, a
parere degli scriventi, appare più d’interesse, anche ai fini della
comprensione della problematica e delle scelte adottate,
rappresentare all’interrogante ma soprattutto a tutta la collettività
che il conferimento dei rifiuti all’impianto di trattamento/
smaltimento di Bacino ATO BA/5 a breve raggiungerà i 150 €/t
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(costo di conferimento + IVA + ecotassa). Dati gli elevatissimi
costi che saremo chiamati a sostenere in futuro per la gestione
della frazione “indifferenziata”, l’obiettivo primario e
strategico di tutti DEVE essere quello di ridurre al minimo tale
produzione. Questo lo si può ottenere anche riducendo l’entità del
servizio erogato all’utenza “obbligando” anche che i più “pigri” ad
atteggiamenti virtuosi (siamo certi che l’interrogante appartiene alla
categoria dei virtuosi). Sempre al fine di rispondere al quesito posto
dall’interrogante, si riscontra che il servizio parte con una frequenza
di raccolta della frazione “indifferenziata” di 2 volte a settimana. Il
passaggio ad una 1 volta alla settimana è previsto in un
momento successivo all’avvio del servizio e sarà attuato a
discrezione dell’amministrazione comunale che potrebbe anche
decidere, in funzione dell’andamento del servizio, di non
attuarlo. Pertanto, allo stato, la problematica sollevata non sussiste.
Punto 2.3 – Peso dei contenitori
Quesito
Risposta
Posto che il passaggio ad una 1 volta alla settimana è previsto in
un momento successivo all’avvio ed comunque a discrezione
dell’amministrazione comunale che potrebbe anche decidere di
non attuarlo. Il problema ovviamente non sussiste per i mastelli (è innegabile che questi vengono utilizzati in tutte le case e vengono
già utilizzati senza particolari problemi da tutti). Il problema non
sussiste neanche per i contenitori carrellati da 360lt poiché il
conferimento dei rifiuti avverrà sempre su strada pubblica e la
movimentazione quest’ultimo avverrà “a vuoto”. Occorre
precisare, perché il concetto non sembra recepito, che i
contenitori all’interno degli spazi condominiali saranno sempre
vuoti e che sarà possibile conferire i rifiuti da parte dei
condomini solo quando questi saranno esposti sulla pubblica
via. Una volta svuotati, saranno rientrati negli spazi condominiali!
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E’ da aggiungere infine che i contenitori immessi in commercio
marcati CE hanno un peso non superiore a 20kg e il loro
spostamento è agevolato dal fatto che, oltre ad avvenire quando
questi saranno vuoti, dette attrezzature sono dotate di ruote in
gomma piena. Anche in questo caso, la questione sollevata non
sussiste affatto.
Punto 2.4 – Pulizia dei contenitori per la spazzatura
Quesito
Risposta
Vedi Punto 1.2
Punto 2.5 – Aumento delle ordinanze
Quesito
Risposta
In occasione delle manifestazioni genericamente richiamate
dall’interrogante (qui meglio specificate: feste patronali, carnevale,
manifestazioni sportive, ecc..) vengono già emesse una o più
ordinanze inerenti aspetti specifici della vita in comunità (chiusura
al traffico, divieto di sovraffollamento dei balconi, apertura
straordinaria di esercizi commerciali, ecc..). La disposizione
straordinaria relativa alla raccolta dei rifiuti potrà essere inserita
all’interno di uno dei suddetti provvedimenti già adottati.
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Punto 3.1 – Costo per il posizionamento dei contenitori
Quesito
Risposta
L’interrogante riporta solo una parte di quanto indicato nella
R.1 pag.19 e 20 interpretando in maniera fuorviante quanto
previsto in progetto.
Infatti il testo integrale della parte contestata reca quanto segue: “….
per quanto attiene l’individuazione dell’addetto alla movimentazione dei
contenitori si rappresenta quanto segue:
- Fra i criteri per la redazione dell’offerta da parte delle imprese
partecipanti alla gara d’appalto, è stato previsto un congruo
numero di punti per le imprese che offrono di assumere uno o più
addetti da impiegare nell’attività di esposizione del contenitore
condominiale su strada pubblica;
- Nel caso in cui l’impresa che si aggiudica l’appalto non abbia
offerto questo servizio, vengono proposte le seguenti ulteriori
possibilità:
- Sia individuato, per un intervallo temporale di durata
non inferiore all’anno solare, un condomino
volontario con deliberazione dell’assemblea
condominiale trasmessa al comune che maturerà il
diritto allo sconto totale o parziale della TARSU. A
questo proposito si rimanda ad un nuovo
regolamento sull’applicazione e riscossone della
TARSU;
- Sia individuato dal condominio un soggetto esterno
che, per 1 ~ 2 €/fam*mese, effettui questo servizio per
conto del condominio”.
E’ evidente che l’unica opzione descritta dall’interrogante come
prevalente in realtà sarà, con tutta probabilità, una opzione residuale. Infatti, sono previste diverse possibilità di svolgimento del servizio senza
costi aggiuntivi per il condominio: 1- la movimentazione dei carrellati sia
effettuata gratuitamente dalla ditta aggiudicataria ovvero, nel caso in cui
questo non accada, 2 - la possibilità di riconoscere uno “..sconto totale o
parziale della TARSU..” ad un condomino volontario. A beneficio
dell’interrogante, si rammenta che dato il grave momento di crisi che si
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vive, caratterizzato da una forte contrazione di domanda di lavoro e di
reddito, svolgere un “servizio volontario per il bene comune” consente
all’interessato di maturare il diritto di ricevere un “alleggerimento” della
pressione fiscale da parte dell’amministrazione comunale tutt’altro che
disprezzabile (basti pensare ad una famiglia monoreddito con il
capofamiglia che non lavora che può essere sollevata, in tutto o in parte,
dal pagamento della TARSU). Si ritiene che questo possa costituire una
forma concreta di sostegno per quelle famiglie che vorranno mettersi
a disposizione della collettività. In alternativa, l’offrire questo servizio in
forma gratuita da parte delle imprese che assicurano la pulizia delle scale
potrà costituire un elemento in grado di rendere più i allenati i propri
preventivi rispetto a quelli proposti da altre imprese concorrenti.
In ogni caso, si rimanda all’esito della gara d’appalto per valutare se, e
come, la questione sollevata dall’interrogante potrà assumere la rilevanza
propinata. Tuttavia si ritiene che difficilmente detta questione potrà
assumere una particolare enfasi stante le previsioni del progetto
(sconto TARSU) o quelle che si potranno prevedere nel regolamento
di applicazione della tassa comunale sui rifiuti solidi urbani.
Punto 3.2 – Costo per altri contenitori e materiali di consumo
Quesito
Risposta
La problematica relativa all’accumulo di pannolini in casa non
sussiste come già evidenziato con la domanda al punto 2.2.
Sugli aspetti economici, la questione sollevata dall’interrogante
potrà essere affrontata in sede di redazione del nuovo
regolamento sull’applicazione e riscossone della TARSU prevedendo un’aliquota di sconto aggiuntivo per l’acquisto di
materiale di consumo così come potrebbe esser prevista la
possibilità di premiare coloro che dimostreranno di acquistare
pannolini “lavabili” in luogo di quelli “usa e getta”. In ogni caso,
nei pressi del Centro Comunale di Raccolta (all’esterno),
saranno posizionati dei cassonetti in cui gli utenti che “saltano”
il giro potranno riporre i rifiuti indifferenziati superando il
problema dell’accumulo in casa sollevato dall’interrogante.
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Punto 3.3 – Costo per la pulizia dei contenitori
Quesito
Risposta.
La questione sollevata dall’interrogante non sembra essere di
particolare rilevanza poiché i carrellati da 360lt saranno
conservati vuoti in spazi condominali (nella maggior parte dai
casi trattasi di spazi recintati) e lavati 1 volta ogni due settimane
dall’appaltatore. Nel caso dei mastelli invece, oltre a rimandare
alle possibili soluzioni indicati al Punto 1.2, si riscontra che la
soluzione è agevole: senza cambiare le attuali abitudini, è
possibile continuare ad utilizzare il mastello utilizzato in cucina
ed impiegare quello fornito dall’Amministrazione Comunale
unicamente per l’esposizione dei rifiuti su strada pubblica
evitando di introdurre quest’ultimo in ambienti “puliti”
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Punto 4 – Danno all’immagine
Quesito
Risposta
L’esempio portato dall’interrogante a supporto della sua teoria
smentisce categoricamente quanto da lui stesso affermato. E’
agevole per tutti riscontrare che, sulla scorta dei dati forniti
dall’ufficio anagrafe raccolti nell’elaborato R.6.1, in Via
Estramurale a Mezzogiorno risiedono 56 famiglie per una
popolazione complessiva di 109 abitanti mentre in Via Estramurale
a Levante risiedono 43 famiglie per una popolazione complessiva di
79 abitanti. Nel caso in cui la domenica mattina tutti esponessero il
mastello da 25lt o 50lt (giova ricordare che le utenze non
domestiche di domenica sono chiuse ad esclusione dei soli bar,
pizza al taglio, ecc..) avremmo 99 mastelli ovvero circa la metà del
valore minimo stimato dall’interrogante (duecento)!
Se poi consideriamo che molti di questi immobili hanno un uscio
con delle rientranze dotate di scalini, in realtà molti di questi
mastelli resteranno di fatto mascherati. In ogni caso, la proposta
alternativa quale sarebbe?
Quella di continuare ad avere in corrispondenza di ogni punto di
accesso al centro storico un cassonetto da 1.100lt che la ingombra la
pubblica via 24 ore su 24? È del tutto opinabile che il paventato
danno all’immagine sia minore nel secondo caso piuttosto che nel
primo.
E’ quanto mai opportuno richiamare la circostanza che ad
Alberobello a breve partirà un nuovo servizio di raccolta “porta
a porta” dei rifiuti solidi urbani analogo a quello previsto in
progetto partendo dai rioni “Aia Piccola” e “Rione Monti”
(definiti dall’ UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità).
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A questo proposito, oltre
che a confermare
quanto affermato,
appare quanto mai
illuminate ed opportuno
richiamare un articolo
recentemente riportato
sulla Gazzetta del
Mezzogiorno di Sabato
21 maggio 2011.
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Punto 5.1 – Discriminazione - Utenti delle zone rurali
Quesito
Risposta
Attualmente, con il sistema di raccolta stradale, si assiste alla
formazione di piccole discariche in corrispondenza dei cassonetti
dei rifiuti solidi urbani installati nell’agro. Questo perché è
estremamente difficile controllare circa 100 cassonetti posizionati
nei punti più disparati del territorio comunale. Tutto questo si
traduce in un costo aggiuntivo tutt’altro che trascurabile per la
collettività per risanare dette aree (alcune decine di migliaia di euro
all’anno). Da qui la scelta di utilizzare delle attrezzature mobili per
la raccolta dei rifiuti indifferenziati analogamente a quanto accadrà
nel centro abitato (giorni ed orari prefissati).
Nell’agro è prevista l’attivazione della sola raccolta della frazione
secca residua (per l’organico si punterà sul compostaggio
domestico) mentre per le altre frazioni secche è sempre possibile il
conferimento al Centro Comunale di Raccolta, o, per i villeggianti,
il conferimento delle singole frazioni presso la propria abitazione
nel centro abitato. In bassa stagione (15 Sett. – 15 Giu.) è prevista
una raccolta della frazione secca residua con una frequenza di 1/7
mentre in alta stagione (15 Giu. – 15 Sett.) è prevista una frequenza
di servizio 2/7 in modo da far fronte alle maggiori esigenze estive.
Per far fronte a questa modifica del servizio, nel nuovo
regolamento sull’applicazione e riscossone della TARSU si
prevederà un’aliquota di sconto Prevedendo la corresponsione di
una tassa ridotta quale corrispettivo di un servizio di entità inferiore
rispetto a quello dovuto per il centro abitato, non si ritiene che ci
potranno essere particolari discriminazioni. E’ da aggiungere
altresì che uno dei criteri del bando è proprio il potenziamento
della raccolta differenziata nell’agro per cui, fermo quanto
sopra rappresentato, si rimanda, per una valutazione definitiva
di questo aspetto, all’esito della gara d’appalto.
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Punto 5.2 – Discriminazione – Condomini con meno di 6/8 famiglie
Quesito
Risposta
Chi abita nella parte vecchia della città vive in un immobile storico
ma non dispone di parcheggio, di spazi verdi, ecc.. chi vive in
campagna gode della tranquillità e dei bei panorami che questa
offre ma non gode dei servizi che vengono tipicamente erogati nei
centri abitati (approvvigionamento idrico, fognatura, gas metano,
ecc..), chi vive in periferia paga meno per gli immobili ma deve fare
molta strada, si spera a piedi, per raggiungere il centro. In altre
parole, al comune il compito di erogare il servizio di raccolta
integrata dei rifiuti solidi urbani in ragione delle caratteristiche
degli immobili destinate a residenza ed al cittadino la facoltà di
scegliere la tipologia di abitazione che più gli si confà con tutti i
pro e i contro che tutto questo comporta.
Punto 5.3 – Discriminazione – Spazzolamento strade
Quesito
Risposta
Trattasi di questioni di dettaglio che possono essere
agevolmente superate avvalendosi delle disposizioni ex art.4 e
16 del capitolato speciale d’appalto attraverso lo strumento
dell’ordine di servizio.
Prendendo spunto dall’esempio riportato, è stato fatto un
sopralluogo sul posto indicato dall’interrogante (Via Goito)
riscontrando la presenza di un cancello che impediscono la libera
circolazione delle persone in questo suggestivo angolo del centro
abitato. Non avendo dubbio alcuno circa la legittima istallazione
dello stesso, si rappresenta che questa circostanza costituisce un
fattore ostativo rispetto all’esecuzione dello stesso.
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Punto 5.4 – Discriminazione – Cestini gettacarte
Quesito
Risposta
Gli spazi pubblici sono di tutti e tutti devono avare cura dei
beni comuni. La strada di chi abita in periferia è anche di
proprietà di chi abita nella via principale della città e viceversa.
Cogliamo l’occasione per stigmatizzare il “classismo
urbanistico” che soggiace alle accuse mosse dell’interlocutore.
In verità, la scelta di diverse tipologie di cestini è legata alla diversa
vocazione delle zone dell’abitato ed alla necessità di contenere la
spesa (non trascurabile) di queste forniture. E’ radicata
nell’opinione pubblica l’idea che zone tradizionalmente destinate al
passeggio richiedono una maggior attenzione nella scelta di tutti gli
elementi presenti sul suolo pubblico (pali per l’illuminazione
cittadina, panchine, fioriere, ecc..) tra cui rientrano, nostro
malgrado, i cestini gettacarte mentre in altre zone dell’abitato,
quelle prevalentemente destinate alla residenza, l’utenza ha sempre
lamentato l’assenza di cestini. In definitiva, si è cercato di
contemperate tutte le esigenze perseguendo, in primis,
l’obiettivo di potenziare il servizio in tutto l’abitato rispetto a
quanto attualmente riscontrabile creando le condizioni per
migliorare il decoro urbano senza discriminazione alcuna fra le
diverse zone dell’abitato.
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Punto 6.1 – Controversie – Danni procurati dai contenitori
Quesito
Risposta
Come riportato nella risposta di cui al punto 1.1, l’art.12 del
Capitolato Speciale d’Appalto prevede l’obbligo per
l’aggiudicatario di sottoscrivere una polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) di massimale non inferiore
a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00).
Punto 6.2 – Controversie – Danni procurati ai contenitori
Quesito
Risposta
Così come accade in tutti i casi analoghi, nel costo di gestione delle
attrezzature (cfr. R.2.5 – Allegato C) è previsto un costo per
manutenzione annua pari al 10% del valore di acquisto proprio
per riparare i possibili danneggiamenti segnalati dall’interrogante.
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Punto 6.3 – Controversie – Posizione dei contenitori
Quesito
Risposta
La questione sussisterebbe solo per i mastelli poiché i carrellati,
contrariamente da quanto ritenuto dal nostro interrogante,
saranno posti sulla strada pubblica.
Infatti, riprendendo quanto già da noi affermato ai punto 1.1 ed 1.3,
al momento dell’individuazione del punto esatto di posizionamento
del contenitore al momento dell’esposizione, caso per caso, si
sceglierà quello più conveniente non tralasciando di considerare i
punti in cui sono attualmente posizionati in maniera permanente i
cassonetti da 1.100lt (circa 300 postazioni).
Trattasi di questioni di dettaglio che possono trovare un’agevole
soluzione al momento dell’avvio del servizio.
In merito agli studi medici, agli scriventi risulta che all’interno di
questi si producono rifiuti speciali non pericolosi
assimilabili/assimilati ai rifiuti solidi urbani. In ragione di questo
non si comprende per quale motivo la presenza del contenitore
di rifiuti solidi urbani all’esterno dello studio medico possa
generare delle controversie se questi sono già presenti/prodotti
all’interno.
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Punto 7.1 – Indeterminatezza del bando – Necessità della nuova gara
Quesito
Risposta
La risposta alla questione sollevata all’interrogante è contenuta
nella R.1 – Cap.1 e nella R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto
art.22. Ad ogni modo, al fine di rispondere al quesito posto, qui si
richiamano alcuni aspetti fondamentali della questione:
1. I contratti con i quali il comune di Putignano ha affidato
l’esecuzione dei servizi di igiene ambientale (igiene
urbana e raccolta dei rifiuti solidi urbani) sono scaduti
nell’ottobre 2002 e sono stati oggetto di proroghe annuali
concesse poiché supportate da atti adottati da organi
superiori (previsione di passaggio di competenze dal
comune all’ATO rifiuti e provvedimenti adottati all’epoca
dal Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in
Puglia). A questo proposito si richiama l’attenzione del
lettore su quanto riportato nell’articolo della Gazzetta del
Mezzogiorno relativamente all’avvio del nuovo servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani in risposta la quesito di cui
al punto 4;
2. Recentemente, in ragione di quanto previsto ex art.9 dalla
L.r. 31 dicembre 2009, n.36, a seguito dei ritardi nell’avvio
della gestione integrata unitaria da parte delle Autorità
d’Ambito, la Regione ha stabilito che i singoli comuni
possono procedere all’indizione di gare d’appalto per il
rinnovo delle gestione esistenti prevedendo la stipula di
contratti di durata limitata e di una clausola di salvaguardia
che prevede lo scioglimento del vincolo contrattuale con un
preavviso di un anno a seguito dall’avvio della gestione
d’ambito;
3. Con la promulgazione della predetta legge regionale nonché
della delibera dell’Assemblea consortile n.7 del 28/10/2009,
la concessione di ulteriori proroghe (che per altro
costituisce un atto di non ordinaria amministrazione
adottabile solo in determinate condizioni) non trova alcun
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presupposto giuridico valido che possa legittimare tale
scelta (che viceversa è possibile sostenere solo in presenza
di una procedura di rinnovo attualmente in itinere).
Pertanto, più che una volontà, trattasi di un obbligo derivate
dal combinato disposto di più situazioni giuridiche che a seguito
della promulgazione della L.r. 31 dicembre 2009, n.36 è
diventato ancora più stringente nel caso specifico di Putignano.
Da qui l’obbligo di indire la nuova gara con la previsione della
clausola di salvaguardia.
Rispetto alle altre questione formalizzate dall’interrogante si
rappresenta che:
- non è detto che la gestione associata implichi una
gestione unica e pertanto non è detto che vi sia
un’assegnazione della competenza sull’igiene urbana,
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani al nuovo soggetto
che sarà indicato dalla legge regionale (allo stato attuale il
più accreditato appare la provincia in ragione di una
mozione approvata in consiglio regionale). Pertanto non si
capisce come vi possa essere la certezza manifestata
dell’interrogante circa il cambio completo delle regole entro
dicembre se già la data del 31 dicembre 2011 è una proroga
di una scadenza già fissata al 31 marzo 2011;
- In caso di cessione anticipata del contratto, tutti i mezzi e
le attrezzature acquistati dall’appaltare saranno
riscattati dal gestore dell’ATO BA/5 al valore di mercato
del momento in cui avverrà il passaggio di proprietà. In
questo modo sarà estinto il debito con il gestore
aggiudicatario della gara in corso indetta dal comune di
Putignano. Questo consente da un lato di contenere al
minimo possibile la quota di ammortamento a carico della
collettività (spalmata su 9 anni) e dall’altro di dare certezza
all’aggiudicatario della gara di non subire vessazioni in caso
di cessione anticipata del rapporto contrattuale;
Il servizio previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto è analogo
a quello previsto dal Piano d’Ambito, sia in termini di modalità di
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esecuzione del servizio che di flussi di scarti da raccogliere in
maniera differenziata. Essendo obbligati a rinnovare l’affidamento
dei servizi di igiene ambientale, ci si è mossi affinché gli effetti
dell’attività di comunicazione fossero in linea con le previsioni nel
documento di Aggiornamento del Piano d’Ambito predisposto
dall’ATO BA/5 in modo da lasciare in “eredità” ai posteri gli effetti
positivi dell’attività che si andrà a svolgere.
Punto 7.2 – Indeterminatezza del bando – Immobili a disposizione
Quesito
Risposta
I rifiuti solidi urbani vengono prodotti dalle utenze (domestiche e
non domestiche) insediate in un determinato indirizzo censito
presso la banca dati TARSU. In caso di immobili utilizzati senza
la preventiva dichiarazione all’anagrafe TARSU, si è in
presenza di una situazione “grigia” che già oggi è oggetto di
accertamento da parte degli Organi preposti. Ciò posto, gli utenti interessati si potranno recare al Centro
Comunale di Raccolta per il conferimento dei propri rifiuti (si veda
a proposito le risposte ai quesiti 2.2 e 5.1.
Nel caso specifico dei locali utilizzati dai ragazzi nel centro storico,
trattasi di utenze non domestiche che possono rientrare nella
categoria delle associazioni ed essere servite con le frequenze di cui
alla R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto - art.47 tabella “Quadro
riepilogativo dei servizi di raccolta integrata per utenze non
domestiche distinti per tipologia” In ogni caso si rappresenta che
nella R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto - art.48 è previsto che
“Ad esclusione del numero di mezzi di cui l’appaltatore deve
disporre per tutta la durata del contratto, nel rispetto di quanto
previsto ex art.132 c.3 del D.Lgs. n.163/2006 non sono considerate
variante ma semplici variazioni finalizzate a migliorare aspetti di
dettaglio del servizio modifiche ai parametri di servizio che siano
contenute entro il 5,00% dell'importo del contratto stipulato e che
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non comportino un aumento del suo valore.” Pertanto questioni di
dettaglio in merito a maggiori o minori forniture sono state già
previste è risolte nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Punto 7.3 – Indeterminatezza del bando – Dubbi sul dimensionamento del servizio
Quesito
Risposta
Si riscontra che il dubbio adombrato dall’interrogante è destituito
da ogni qualsivoglia fondamento. L’interrogante utilizza
arbitrariamente dei valori medi (indicativi) di produzione pro
capite di rifiuti estrapolati dall’elaborato R.2.1 – Pag.31 (“…in
media da 615 kg/abitante*anno con il sistema stradale a 471
kg/abitante*anno con il sistema porta a porta..”) per giungere a
controdeduzioni non riscontrabili nella realtà. Il capoverso da
cui sono stati enucleati i dati utilizzati per le verifiche proposte
dall’interrogante così recita: “… E’ utile rappresentare che la
trasformazione dell’attuale sistema di raccolta stradale dei rifiuti
solidi urbani ad un sistema domiciliare, anche in virtù di quanto
riscontrato nelle realtà in cui questo sistema è stato già adottato di
cui si da conto nel Manuale n.103/2009 “Analisi tecnico-
economica della gestione integrata dei rifiuti urbani” recentemente
pubblicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA) (Par. 2.2.1 – Tabella 2.1), determina un
significativo calo della produzione procapite di rifiuti solidi urbani
(in media da 615 kg/ab*anno con il sistema stradale a 471
kg/ab*anno con il sistema porta a porta) a beneficio dell’ambiente
e della finanza pubblica. Ai fini della programmazione dei servizi in
appalto si ritiene, a scopo cautelativo, di dimensionare le raccolte
rispetto ad un valore complessivo di rifiuti solidi urbani e speciali
assimilati di circa 11.100 t/anno.” Il valore complessivo di
produzione di rifiuti solidi urbani da noi utilizzato (per altro diverso
da quello utilizzato dall’interrogante per le sue verifiche,
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11.000t/anno) è il valore rappresentativo della produzione di rifiuti
registrata nel comune di Putignano nel 2010 così come indicato nel
grafico ex Figura 3, sempre contenuta nello stesso paragrafo come
tutti posso agevolmente riscontrare (cfr.
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/ dati2010/datipercomune.php).
Questo valore è stato ritenuto cautelativo poiché si è in presenza di
un trend consolidato di popolazione residente in calo da ormai 10
anni (cfr. R.2.1 - Figura 1). Ci si chiede per quale motivo, stante la
possibilità di attingere a valori specifici relativi al comune di
Putignano (produzione pro capite di circa 400kg/ab *anno),
avremmo dovuto utilizzare dei dati medi nazionali (615 kg/ab*anno
piuttosto che 471 kg/ab*anno) desunti da studi che non hanno
riguardato Putignano per il dimensionamento del servizio? Questo,
ahinoi, non è dato saperlo. In verità va osservato che, se avessimo
utilizzato i dati indicati dall’interrogante, avremmo
sovradimensionato il servizio in maniera abnorme provocando
un danno economico per la collettività a vantaggio
dell’appaltatore di turno1. Avremmo infatti pagato un servizio
per raccogliere una quantitativo di rifiuti solidi urbani mai
prodotti nella nostra storia. Viceversa il richiamo ai contenuti
Manuale n.103/2009 “Analisi tecnico-economica della gestione
integrata dei rifiuti urbani” è funzionale a dimostrare che il
passaggio dal sistema stradale a quello porta a porta, oltre a
produrre una raccolta differenziata maggiore, determinerà, con tutta
probabilità, una minor produzione di rifiuti solidi urbani (che nel
nostro caso è da riferirsi all’attuale produzione di 400kg/ab *anno e
1 Premettendo che l’interrogante non chiarisce i criteri, ovviamente non corretti, che lo portano ad affermare che il servizio progettato sarebbe sottodimensionato dell’80%, è utile
formalizzare alcune semplici considerazioni per confutare quanto da lui asserito. Infatti, se considerassimo le produzioni pro capite che l’interrogante utilizza per verificare la congruità delle
nostre valutazioni e tralasciando gli abitanti equivalenti introdotti al fine di rendere più equa l’applicazione della TARSU, ci troveremmo di fronte ai seguenti possibili casi:
Caso A – Produzione RSU pro capite pari a 615 kg/ab*anno x 27.541 ab. ≈ 16.937 t/anno pari ad un sovradimensionamento del 50% rispetto alle produzioni considerate in fare di
progetto (11.100 t/anno) ed al valore a consuntivo registrato nel 2010 pari a 11.300 t/anno;
Caso B – Produzione RSU pro capite pari a 471 kg/ab*anno x 27.541 ab. ≈ 12.971 t/anno pari ad un sovradimensionamento del 16,8% rispetto alle produzioni considerate in fare di
progetto (11.100 t/anno) ed al valore a consuntivo registrato nel 2010 pari a 11.300 t/anno;
Dato che la produzione di rifiuti solidi urbani nel 2010, secondo le rilevazioni ufficiali (cfr. http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2010/datipercomune.php) è stata pari a 11.300
t/anno (con uno scostamento del 1,8% rispetto alla produzione di progetto pari a 11.100 t/anno) si ritiene del tutto sconsiderato ipotizzare che il servizio sia stato da noi
sottodimensionamento addirittura dell’80%.
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non già di 615 kg/ab*anno così paventato dal nostro intervistatore)
poiché diminuiscono le possibilità di indebite introduzioni di rifiuti
non urbani nei circuiti di raccolta comunali al contrario di quanto
accade attualmente.
Punto 7.4 – Indeterminatezza del bando – Indeterminazione della quantità di rifiuti da raccogliere
Quesito
Risposta
L’interrogante utilizza numeri e considerazioni enucleati da
contesti molto diversi fra loro .
Umilmente ci permettiamo di osservare che la pag.106
dell’elaborato R.2.1 è inserita nel Cap. 10 - Calendario del
servizio” e riguarda un aspetto organizzativo delle raccolte per le
utenze non domestiche omettendo di considerare (?) che al
capoverso successivo a quello enucleato si afferma che “Il
calendario sarà redatto avendo cura di unificare in tutti i casi in
questo è possibile la raccolta di una determinata tipologia di
frazione merceologica rivolta ad utenze domestiche e non
domestiche.”
Sempre sommessamente, ci permettiamo di osservare che la pag.43
è inserita nel Par. 5.4 - Stima della popolazione equivalente
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
t/anno
Produzione annuale registrata 10.819 10.404 9.521 9.998 11.177 10.919 11.100
Stima della produzione 9.998 9.796 9.548 9.433 9.368 9.308 9.248 9.178 9.098 9.048 9.048 9.048 9.048 9.048 9.048
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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finalizzata a definire un criterio generale per la ripartizione dei costi
da applicare alle utenze più equo rispetto a quello attuale. Anche in
questo caso egli omette (?) di riportare che al capoverso successivo
a quello enucleato si afferma che per “…rendere più congruo ed
aderente alla realtà i costi da applicare all’utenza [n.d.r. TARSU]
viene introdotto il parametro indicatore “abitante equivalente” che
consente un confronto più omogeneo fra le diverse tipologie di
utenze poiché i costi dei singoli servizi comuni quali igiene urbana,
raccolte congiunte (per utenze domestiche e non domestiche) di
rifiuti organici, carta e f.m.s., plastica e secco non recuperabile,
ecc.. sono ripartiti per una popolazione di 43.964 abitanti
equivalenti consentendo una ripartizione equa fra utenza
domestiche e non domestiche ai fini della ripartizione dei costi del
servizio e del calcolo della Tariffa.”
Non si capisce a che pro prendere in considerazione, da un lato il
calendario del servizio per le utenze non domestiche, dall’altro una
proposta di criterio per una più equa ripartizione della TARSU da applicare a tutte le utenze (domestiche e non domestiche) e
concludere con un quesito sulla motivazione che ha portato
all’indizione della gara d’appalto. Inoltre, egli si chiede come sia
possibile parlare di non corretta definizione o indeterminazione
della produzione dei rifiuti e dell’altro proporre un numero certo per
descrivere il fenomeno ritenuto indefinito (34%). Se il fenomeno è
indeterminato, come di fa a proporre un numero certo per
quantificarlo? Di certo c’è che sono state previste delle precise
frequenze di raccolte per le diverse tipologia di materiali
distinte a seconda delle diverse tipologie di utenze non
domestiche interessate prevedendo con un margine di
tolleranza del 5,00% in più o in meno nelle forniture senza che
questo determini la sussistenza di ulteriori costi per
l’amministrazione comunale.
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Punto 7.5 – Indeterminatezza del bando – Durata del servizio
Quesito
Risposta
In caso di cessione anticipata del contratto, tutti i mezzi e le
attrezzature acquistati dall’appaltare saranno riscattate (comperate)
dal gestore dell’ATO BA/5 al valore di mercato del momento in cui
avverrà il passaggio di proprietà. In questo modo sarà possibile
estinguere il piano di ammortamento del gestore aggiudicatario
della gara in corso indetta dal comune di Putignano che avrà
durata di 9 anni per i mezzi e 4,5 per le attrezzature (è previsto
un rinnovo di mastelli e carrellati a cavallo tra il 4 e 5 anno) (cfr.R.2.5 – Allegato C). Questo consente da un lato di contenere al
minimo possibile la quota di ammortamento a carico della
collettività e dare certezza all’aggiudicatario della gara rispetto a
possibili risoluzioni anticipate del contratto.
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Punto 7.6 – Indeterminatezza del bando – Conflitto di competenze con l’autorità d’ambito
Quesito
Risposta
Come detto al punto 7.1, i presupposti giuridici posto alla base della
gara in oggetto sono costituiti dal combinato disposto ex art.9 dalla
Legge Regionale 31 dicembre 2009, n.36 e da quanto previsto dalla
Deliberazione dell’Assemblea Consortile ATO BA5 28/10/2009,
n.7 richiamati nell’art.22 del R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto.
Il possibile mancato adempimento di quanto disposto in atti
pubblici da parte degli stessi enti che li hanno adottati, oltre ad
essere tutto da dimostrare (si cadrebbe nel paradosso oltre che
nell’illegittimità), non è di competenza dell’Amministrazione
Comunale di Putignano.
Mentre, come già affermato nel punto 7.1, il Comune di Putignano
è “di fatto” obbligato ad indire la nuova gara con la previsione della
clausola di salvaguardia definita dalla Deliberazione
dell’Assemblea consortile 28/10/2009, n.7 poiché non vi sono più i
presupposti giuridici per sostenere un’ulteriore proroga se non in
presenza di una procedura di rinnovo dell’affidamento.
Punto 7.7 – Indeterminatezza del bando – Indeterminatezza dei pagamenti
Quesito
Risposta
Per canone corrisposto in rate mensili posticipate significa che la
ditta matura il diritto ad emettere la fattura relativa alle prestazioni
erogate nel mese precedente il mese successivo a quello di
esecuzione dei servizi. La fattura verrà successivamente liquidata
previo parere favorevole del Responsabile del Procedimento. In
merito ai tempi di pagamento (60 giorni secondo il capitolato e 90
secondo il disciplinare) trattasi di disposizioni compatibili fra loro
in quanto potrà essere ritenuto valido, sempre a patto di una corretta
esecuzione dei servizi richiesto, l’orizzonte temporale più ristretto.
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In ogni caso, nell’R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto - l’art.4
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto è
disposto che “L'interpretazione delle clausole contrattuali, così
come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile”
Se la ditta eseguirà in maniera aderente al contratto ed al capitolato
i servizio affidati, il pagamento potrà essere effettuato molto prima
della soglia dei 60 giorni (attualmente i tempi di erogazione delle
somme da parte dell’ufficio preposto inferiori a quelli indicati nella
documentazione di gara).
Punto 7.8 – Indeterminatezza del bando – Indeterminatezza dei pagamenti
Quesito
Risposta
La relazione R.2.1 non fa parte dei documenti posti a base di gara
mentre lo è ovviamente il R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto.
L’orario di conferimento è, quindi da considerarsi, dalle 20.00 alle
24.00. E’evidentemente il mero errore materiale commesso
nell’aver completato la frase con le parole “di mattina”. Tuttavia è
da riscontrare che, ai fini dell’esecuzione della raccolta, che
parte alle ore 5:00, tale circostanza non rappresenta in alcun
modo un elemento di indeterminatezza poiché scegliere le 23.00
piuttosto che le 24.00 o le 5.00 della mattino come termine
ultimo per il conferimento da parte del cittadino attiene al
rapporto utente/cittadino – amministrazione comunale e non
già all’aggiudicatario che in ogni caso avvierà la raccolta alle
5:00 (ai fini dell’esecuzione del servizio, questo è l’unico paletto).
Posto che la circostanza non rileva per nulla ai fini dell’esecuzione
dei servizi, in ogni caso, laddove questo potesse essere oggetto di
formale osservazione (non lo ha fatto nessuna ditta partecipante alla
gara), per il superamento dell’incongruenza ci si potrebbe sempre
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rifare a quanto previsto nell’R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto -
l’art.4 nel quale è previsto che “In caso di discordanza tra le
disposizioni del capitolato vale la soluzione più aderente alle
finalità dell’appalto e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva rispetto al
quale anche gli elaborati del progetto che non fanno parte della
documentazione di gara possono costituire un utile riferimento a tal
proposito”. Avvalendoci delle disposizioni del capitolato,
potremmo stabilire, oltre ogni ragionevole dubbio, che la
precisione degli orari di conferimento (dalle 20.00 alle 24.00)
prevalgono, come ovvio, sulla locuzione “di mattina”.
Punto 7.9 – Indeterminatezza del bando – Incongruenza per i giorni di raccolta del carta/cartone
Quesito
Risposta
Come affermato dallo stesso interrogante, prevalgono le
disposizioni di cui all’elaborato R.6 – Capitolato Speciale
d’Appalto e quindi la programmazione è quella prevista
dell’elaborato R.6 (cfr. Pag.80). La discordanza riscontrata con
l’elaborato R.2.5 non produce effetti ostativi ai fini dell’esecuzione
dei servizi o della determinazione dei costi poiché ogni raccolta
impegna i mezzi e gli operatori per l’intera giornata di lavoro (dalle
5.00 alle 11.00) a prescindere dal giorno in cui questa viene
eseguita. L’esecuzione di una determinata raccolta in un certo
giorno della settimana piuttosto che in uno altro, è indifferente
dal punto di vista dell’appaltatore poiché, nel caso del personale,
il calcolo del costo del servizio è riferito, nel caso degli operatori,
alla stima del monte ore annuo di lavoro necessario per l’esecuzione
dello stesso, nel caso dei mezzi, alla distanza dagli impianti di
conferimento e nel caso delle attrezzature e dei materiali di
consumo alle forniture da effettuarsi.
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Punto 7.10 – Indeterminatezza del bando – Incongruenza per i giorni di raccolta della plastica
Quesito
Risposta
Come affermato dallo stesso interrogante, prevalgono le
disposizioni di cui all’elaborato R.6 – Capitolato Speciale
d’Appalto e quindi la programmazione è quella prevista
dell’elaborato R.6 (cfr. Pag.80). La discordanza riscontrata con
l’elaborato R.2.5 non produce effetti ostativi ai fini dell’esecuzione
dei servizi o della determinazione dei costi poiché ogni raccolta
impegna i mezzi e gli operatori per l’intera giornata di lavoro (dalle
5.00 alle 11.00) a prescindere dal giorno in cui questa viene
eseguita. L’esecuzione di una determinata raccolta in un certo
giorno della settimana piuttosto che in uno altro, è indifferente
dal punto di vista dell’appaltatore in quanto, nel caso del
personale, il calcolo del costo del servizio è riferito, nel caso degli
operatori, alla stima del monte ore annuo di lavoro necessario per
l’esecuzione dello stesso, nel caso dei mezzi, alla distanza dagli
impianti di conferimento e nel caso delle attrezzature e dei materiali
di consumo alle forniture da effettuarsi.
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Punto 7.11 – Indeterminatezza del bando – Incongruenza per i giorni di raccolta secco residuo
Quesito
Risposta
Come affermato dallo stesso interrogante, prevalgono le
disposizioni di cui all’elaborato R.6 – Capitolato Speciale
d’Appalto e quindi la programmazione è quella prevista
dell’elaborato R.6. In entrambi gli elaborati (R.2.5 – Pag.20 e
capitolato speciale d’appalto R.6 – pag.79/80), sono state previste
due giornate settimanali di raccolta che saranno eseguite nel
rispetto delle disposizioni del capitolato.
Punto 7.12 – Indeterminatezza del bando – Incongruenza per i giorni di servizi nell’agro
Quesito
Risposta
Su tutti gli elaborati (nel caso specifico sul solo elaborato R.2.5
poiché l’elaborato R.2.1 non è un riferimento ma non è un
documento di gara), prevalgono le disposizioni di cui all’elaborato
R.6 – Capitolato Speciale d’Appalto, per cui i giorni di raccolta in
bassa stagione saranno il Lunedì ed il Venerdì al pari di quanto
è stato previsto per il centro abitato nel medesimo periodo.
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Punto 7.13 – Indeterminatezza del bando – Dubbi sui contenitori per la raccolta di carta/cartone
Quesito
Risposta
Rispetto alle due questioni sollevate dall’interrogante, si
rappresenta quanto segue:
- Il problema dello sfaldamento dei sacchi non sussiste nel
caso dei condomini con più di 6/8 utenze poiché queste
utilizzeranno sempre il carrellato da 360lt in dotazione
all’interno del quale riporre i sacchetti di carta nel giorno
della raccolta della carta/carta (che saranno a riparo dagli
agenti atmosferici). Per una valutazione definitiva nel
caso dei condomini con meno di 6/8 utenze, si rimanda a
future valutazioni da farsi dopo la conclusione della gara
poiché l’aggiudicataria potrebbe aver proposto delle
soluzioni migliorative in tal senso (es. fornitura aggiuntiva
non prevista in appalto di mastelli, cartbox, ecc..).
- Atteso che le utenze domestiche producono generalmente
imballaggi primari (scatole per alimenti, astucci ecc..) e solo
occasionalmente imballaggi secondari (prodotti in genere
degli esercizi commerciali), la questione è di scarsa
rilevanza. In ogni caso, analogamente a quanto già previsto
ed indicato sui cassonetti blu per la raccolta della carta
attualmente presenti nell’abitato di Putignano, se si
riscontrasse l’impossibilità di un inserimento dello stesso
all’interno del sacco, il cartone dovrà essere in ogni caso
piegato ed essere disposto in maniera ordinata assieme al
sacchetto contenete la carta. Come accorgimento da
adottarsi per evitare che voli potrebbe essere sufficiente
appoggiare il cartone piegato al muro ed usare lo stesso
sacchetto come “fermo”. In ogni caso, trattasi di aspetti
legati al conferimento da parte del cittadino da risolvere
attraverso il regolamento dei servizi di igiene ambientale e
non costituisce un elemento di indeterminatezza del bando.
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Punto 7.14 – Indeterminatezza del bando – Incongruenze nella bozza di contratto d’appalto
Quesito
Risposta
I documenti principali allegati al Bando sono il Disciplinare di
Gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto. Come dice il titolo
stesso dell’elaborato, quella del contratto è una bozza che sarà
certamente completata e modificata a valle dell’aggiudicazione
definitiva alla luce della necessità di tener conto degli effettivi
elaborati prodotti dalla ditta in sede di gara d’appalto, delle risposte
fornite alle osservazioni richieste dalle ditte in sede di
partecipazione alla gara delle risposte di cui la commissione di gara
potrà aver bisogno da parte del gruppo di lavoro di cui si dovrà
tener conto in fase di esecuzione dei servizi, dell’esito della
procedura di aggiudicazione, di eventuali clausole sub judice per
via di possibili contenziosi non conclusi alla data di aggiudicazione
definitiva, ecc..
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33/40
Punto 7.15 – Indeterminatezza del bando – Piano industriale
Quesito
Risposta
Si osserva che l’elaborato in oggetto non è allegato al bando e in
nessun caso è possibile ritenere che un documento non
espressamente allegato al predetto bando possa produrne, come
effetto finale, la sua indeterminazione. Sarebbe paradossale se
questo accadesse. Al di là di questioni burocratiche e giuridiche,
nel merito, al fine rispondere alle osservazioni mosse
dall’interrogante si rappresenta quanto segue:
- Premesso che l’orario di conferimento sarà definito in
occasione dell’approvazione del regolamento di igiene
ambientale, si rappresenta che detto aspetto attiene alle
modalità di conferimento da parte dell’utenza e non già ad
aspetti legati all’esecuzione del servizio di raccolta che
avrà sempre inizio sempre alle 5:00 di mattina e
terminerà alle ore 11.00. Nel rispetto delle predette
esigenze di servizio, l’orario di conferimento da parte
dell’utenza potrà essere sempre modificato attraverso il
Regolamento dei servizi di igiene ambientale
compatibilmente con gli orari di svolgimento delle raccolte
(mezzi e operatori impiegati dalla ditta);
- Non tutte le strade sono trafficate in questa fascia oraria
(durata 50minuti secondo le previsioni dell’interrogante).
Certamente le strade più trafficate saranno la viabilità
principale e le zone limitrofe ad uffici pubblici (gli esercizi
commerciali aprono alle 9.00). Sulla scorta di questo, la
ditta potrà programmare l’esecuzione dei servizi
evitando i punti nevralgici e la viabilità principale,
partendo ad inizio turno (a partire dalle ore 5.00) proprio
da queste zone;
- Al momento è previsto che il conferimento sia consentito ai
soli condomini. Tuttavia, atteso che la realizzazione del
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Centro Comunale di Raccolta e la fornitura delle relative
attrezzature avverrà a cura dell’ATO BA/5 da cedersi in
comodato d’uso gratuito all’appaltatore, nel caso in cui
dovessero riscontrarsi delle capacità residue non fruttate, si
potrà valutare la possibilità di aprire il conferimento ad altri
soggetti previa previsione di tale eventualità (anche a
pagamento) nel Regolamento dei Servizi di Igiene
Ambientale;
- Nel caso degli inerti il riferimento normativo è contenuto
nell’All.1 del DMA 08.04.2008 così come modificato dal
DM 16.05.2009 nel quale prevede la possibilità di conferire
ai Centro Comunale di Raccolta di rifiuti misti dell'attività
di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli
interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore
della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) (1) e
“miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle,
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo
da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal
conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07):
- Il metro cubo dovrà essere valutato a cura del
responsabile del Centro Comunale di Raccolta
considerando il volume del contenitore che
sarà usato per il trasporto (mastelli, fusti, ecc..);
- La densità degli sfalci di potatura è, in genere,
pari a 100kg/m3 pertanto per ogni
conferimento è atteso un volume analogo a
quello previsto per gli inerti 1,00m3;
- Per mero errore materiale è stata indicata una
riduzione della raccolta della frazione secca dalla
fase di avvio alla fase a regime da 3 giorni alla
settimana a 2 giorni alla settimana. Si conferma
la previsione del capitolato di riduzione della
raccolta della frazione secca dalla fase di
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avvio alla fase a regime da 2 giorni alla
settimana a 1 giorni alla settimana;
- Così come riportato nella relazione R.2.1 (che
non costituisce capitolato speciale d’appalto) –
Capitolo 11 (non articolo 11), il fabbisogno
orario per l’espletamento dei diversi servizi è
stato stimato in termini ore/anno di addetti
distinti per livelli. I relativi costi sono stati
sempre stimati sviluppando il valore massimo del
costo orario al lordo di tutte le possibili
addizionali previste nella tabella FISE –
ASSOAMBIENTE di novembre 2010 e
considerando il massimo fra i valori previsti
nella predetta tabella (trattasi di costo orario per
ora effettivamente lavorata). Pur confermando
che è da considerarsi un tempo di lavoro di
36ore/settimana, si rappresenta che questo
valore, così come gli altri indicatori relativi
all’impiego per addetto riportati nella
predetta pagina, non rilevano ai fini della
redazione e della congruità dell’importo a
base d’asta poiché:
Per ogni servizio, il calcolo del costo del
personale è stato sviluppato moltiplicando
il fabbisogno stimato di ore di lavoro da
svolgersi la sua esecuzione per il predetto
costo orario unitario delle ore
effettivamente lavorate (che per altro
tiene conto di costi “ombra” come
remunerazione malattie, ferie, TFR,
ecc..);
Nel capitolato speciale d’appalto non
sussiste l’obbligo di una dotazione
minima di personale poiché all’art.26
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dello stesso di rimanda alle valutazioni
che ogni partecipante alla gara d’appalto
sarà chiamato a svolgere. Le ulteriori
indicazioni sul personale (es. n.addetti)
riportate nella relazione R.2.1 (che non
costituisce capitolato speciale d’appalto)
– Capitolo 11 (non articolo 11)
costituiscono un riferimento e non un
obbligo;
In verità il valore indicato nella relazione R.2.1 (che non
costituisce capitolato speciale d’appalto) – Capitolo 11
(non articolo 11) è stato utilizzato per stimare il numero
di persone che presumibilmente potrebbero essere
impiegati per consentire l’esecuzione dei servizi al fine di
offrire all’amministrazione un parametro di riferimento
e non già per sviluppare calcoli di rilievo ai fini della
determinazione dell’importo a base d’asta.
Punto 7.16 – Indeterminatezza del bando – Incongruenze nella relazione economica
Quesito
Risposta
Si osserva che l’elaborato in oggetto non è allegato al bando e in
nessun caso è possibile ritenere che un documento non
espressamente allegato al predetto bando possa produrne, come
effetto finale, la sua indeterminazione. Nel merito, la paventata
incongruenza non sussiste affatto in quanto l’esecuzione di un
ulteriore raccolta dell’organico in luogo di quella
dell’indifferenziato comporta un maggior costo di
approvvigionamento di sacchetti biodegradabili previsti per legge
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(cfr. D.lgs. n.152/2006 - art.182 – Ter, non previsti per la raccolta
dell’indifferenziato), una maggior percorrenza dei mezzi ed
impiego di personale per raggiungere gli impianti di compostaggio
(mediamente a 70km a fronte dell’impianto di trattamento dei rifiuti
solidi urbani posti a 25km) per n.52 raccolte/anno.
Circa la paventata indeterminazione del bando, si precisa che i costi
di trattamento sono in ogni caso esclusi dal canore riconosciuto
all’appaltatore del servizio di raccolta e trasporto, poiché pagati
direttamente dall’amministrazione comunale al gestore
dell’impianto pertanto, ai fini della gara in oggetto, non sono si
riscontrano elementi di indeterminatezza.
Circa l’affermazione “più si differenzia più costa il servizio”,
attualmente tale assunto non trova riscontro (la R.4 è aggiornata
a febbraio 2011) per via del recente aggiornamento delle tariffe
al cancello applicate dall’impianto di Conversano (cfr. Articolo
Pietro SANTAMARIA apparso su Fax il 7 maggio 2011 e
successiva approvazione della esiti della procedura ad evidenza
pubblica “Bando di gara per la gestione dell'impianto di
biostabilizzazione e produzione di C.D.R. - ATO BA/5”), per altro,
per ampiamente attese da parte degli addetti ai lavori da tempo.
Infatti, il costo previsto di conferimento dei rifiuti organici
all’impianto di compostaggio per i comuni dell’ATO BA/5 nel
prossimo futuro sarà pari a 82,5 €/t (comprendente: costo di
conferimento all’impianto + IVA) mentre il costo di conferimento
dei rifiuti indifferenziati all’impianto di trattamento/smaltimento di
Bacino ATO BA/5 a breve raggiungerà i 150 €/t (comprendente:
costo di conferimento all’impianto + IVA + ecotassa).
Pertanto, nel confermare che per una valutazione complessiva del
costo a carico dei cittadini si deve partire dell’assunto la TARSU =
costo Igiene Urbana + costo Raccolta e trasporto + costo di
Trattamento/smaltimento, è opportuno aggiornare le previsioni di
cui all’elaborato R.4 relativamente ai soli costi di trattamento e
smaltimento considerando le tariffe aggiornate a maggio 2011.
Focalizzando l’attenzione sui costi trattamento della frazione
indifferenziata ed organico+sfalci di potatura, si ottiene il seguente
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quadro economico aggiornato agli ultimi eventi intercorsi post
pubblicazione della gara d’appalto.
Sulla scorta delle tariffe che saranno applicate dagli impianti di
trattamento, con un giorno in più di raccolta per la frazione
organica (da 3 a 4 volte alla settimana), i costi complessivi sono
analoghi poiché i risparmi derivanti dal mancato conferimento
all’impianto complesso di trattamento della frazione secca non
recuperabile (pari a 89.436,00 €/anno) compensano il costo
aggiuntivo riportato nell’elaborato R.5 - P.1.9 - incremento raccolta
frazione organica che sarebbe riconosciuto all’appaltatore se
l’amministrazione intenderà effettivamente avviare il calendario
previsto in capitolato per la fase a regime (pari a 99.500,00
€/anno).
Sulla scorta delle predette considerazioni, è possibile affermare
Pre gara
2010 I anno dal V anno
t/anno t/anno t/anno
0,00 2.509,62 3.300,02
0,00 97,06 97,06
9.754,67 4.894,87 3.863,91
Anno 2010 Nessuna raccolta della frazione organica
I Anno Frequenza di raccolta 2/7 indifferenziato e 3/7 organico
dal V anno in poi Frequenza di raccolta 1/7 indifferenziato e 4/7 organico
Tariffa di conferimento Protocollo d'Intesa ATO BA/5 - Compostaggio 83 €/t - Frazione organica
Tariffa di conferimento Protocollo d'Intesa ATO BA/5 - Compostaggio 33 €/t - Sfalci potature da giardini
Tariffa di conferimento ad impianto complesso indifferenziato (Conversano) 150 €/t - Indiffereziato
Pre gara
2010 I anno V anno
€/anno €/anno €/anno
0,00 207.043,65 272.251,65
0,00 3.202,98 3.202,98
1.463.200,95 734.230,50 579.586,50
Totale costo di trattamento (organico + indifferenziato) 1.463.200,95 944.477,13 855.041,13D (I anno - V anno) 89.436,00
Anno 2010 Nessuna raccolta della frazione organica
I Anno Frequenza di raccolta 2/7 indifferenziato e 3/7 organico
dal V anno in poi Frequenza di raccolta 1/7 indifferenziato e 4/7 organico
Principali flussi da trattare oggetto di modifiche
sulla frequenza dei giorni di raccolta "avvio" -
"regime"
Quadro dei costi di trattamento
Frazione organica biodegradabile
Sfalci potature da giardini
Indifferenziato
Quadro dei flussi di intercettati/intercettabili
Frazione organica biodegradabile
Sfalci potature da giardini
Indifferenziato
Avvio servizio
Avvio servizio
Principali flussi da trattare oggetto di modifiche
sulla frequenza dei giorni di raccolta "avvio" -
"regime"
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che i costi complessivi per il cittadino saranno analoghi
migliorando i conti economici precedentemente riportati nella
R.4 annullando, di fatto, il gap di costo rilevato dal nostro
interrogante
Punto 7.17 – Indeterminatezza del bando – Incongruenze nel Capitolato Speciale d’Appalto
Quesito
Risposta
Trattasi di aspetti marginali. Si ritiene di fornirli ugualmente a
beneficio dell’interrogate e dell’intera collettività putignanese:
- La dicitura censurata dall’interrogante riportata alla pag.47
dell’elaborato R.6 è un mero esempio di testo dell’avviso
che sarà apposto sui cassonetti prima della loro rimozione e
potrà essere certamente modificato prima di essere mandata
in stampa. Si tratta di un mero esempio di campagna di
comunicazione pubblicitaria che in ogni caso potrà
subire tutte le variazioni, modificazioni o sostituzioni che
si riterranno opportune non fosse altro per la previsione
del bando di un punteggio specifico per la campagna di
comunicazione offerta dall’appaltatore. Anche in questo
caso, si ritiene di suggerire all’interrogante, di attendere
l’esito della gara per esprimere una valutazione
definitiva. Ad ogni modo, trattasi di questioni di dettaglio
che possono essere agevolmente superate avvalendosi delle
disposizioni ex art.4 e 16 del capitolato speciale d’appalto, e
quindi si potrà sempre chiedere all’appaltatore di modificare
la dicitura. Per quanto attiene la contemporaneità dello
svolgimento del servizio di spazzamento e quello di raccolta
nella zona B, atteso che, differentemente da quanto avveniva
in passato, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani e quello di igiene urbana saranno affidati
ad un unico gestore, questi potrà programmare
l’esecuzione degli stessi in modo da ottimizzare
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l’esecuzione sinergica degli stessi. E’ importante altresì
sottolineare che il servizio di igiene urbana si prolunga due
ore dopo oltre il termine della raccolta e trasporto. Pertanto,
eventuali conferimenti impropri consistenti in abbandoni di
sacchetti sulla pubblica via oltre l’orario di servizio
potranno comunque essere gestiti assicurando elevati
standard di decoro proprio perché il servizio di igiene
urbana continuerà anche dopo il termine del servizio di
raccolta. Questo criterio è stato adottato nella zona A quanto
nella zona B.
Con la presente si ritiene di aver risposto in maniera sufficiente ed esaustiva ai 37 quesiti posti dall’interrogante Sig. Giulio Ignazio Alfonso
Gigante e di rimuovere e fugare dubbi e perplessità ma soprattutto di smentire con forza alcuni assunti contenuti nella sua nota pervenuta al
Sindaco del Comune di Putignano in data 10 maggio 2011, prot. 20215 che in alcuni casi non trovano riscontro nei documenti analizzati e
nella realtà dei fatti (su tutti i quesiti 2.3, 3.1 e 7.3) , in altri casi tendono ad estremizzare eventi e situazioni tutt’altro che probabili (su tutti i
quesiti di cui ai punti 1 e 4) mentre spesso sono condizionati, a nostro sommesso parere, da una visione pedissequa, puntigliosa e cavillosa
della questione (su tutte, le questioni di cui al punto 6).
Per quanto attiene gli aspetti sollevati in merito al capitolato speciale d’appalto, si riscontra che, avvalendosi delle disposizioni ex art.4, trattasi
di aspetti che potranno essere oggetto di specificazioni prima dell’avvio del servizio nel rispetto di quanto contenuto nello stesso documento
senza che questo possa determinare situazione di particolare difficoltà per i protagonisti in campo.
Cordialità
Il Tavolo di Lavoro
Dott. Gaetano Cagnetta La Dirigente Iv Rip.
Ing. Gianluca Intini dott.sa Maria Teresa Scalini
Ing. Antonello Lattarulo