compendio normativo · 2009. 6. 4. · compendio normativo campagna di informazione sul processo di...

28
COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli atenei Alma Mater Studiorum Università di Bologna Via Zamboni, 38 Facoltà di Lettere e Filosofia 27 – 28 maggio 2009 00162 Roma Viale Ventuno Aprile 36 Tel. **39/06.86.32.12.81 Fax **39/06.86.32.28.45 E-mail: [email protected] Sito internet: http://www.cimea.it in convenzione con Ministero dell'Istruzione, dellʼUniversità e della Ricerca Centro d'informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche NARIC Network dell'Unione Europea ENIC Network del Consiglio d'Europa e dell'Unesco

Upload: others

Post on 29-Nov-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

COMPENDIO NORMATIVO

Campagna di Informazione sul Processo di Bologna

Seminario su

Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli atenei

Alma Mater Studiorum Università di Bologna Via Zamboni, 38

Facoltà di Lettere e Filosofia 27 – 28 maggio 2009

00162 Roma Viale Ventuno Aprile 36 Tel. **39/06.86.32.12.81 Fax **39/06.86.32.28.45 E-mail: [email protected] Sito internet: http://www.cimea.it

in convenzione con Ministero dell'Istruzione, dellʼUniversità e della Ricerca Centro d'informazione sulla Mobilità

e le Equivalenze Accademiche

NARIC Network dell'Unione Europea

ENIC Network del Consiglio

d'Europa e dell'Unesco

Page 2: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

1

Indice A - LEGGE 11 luglio 2002, n. 148 ………………………………………………………….. pag. 2 (GU 25 luglio 2002 n. 173 - SO n. 151) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. B - Art. 6 del DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270 …………………………………………. pag. 2 (GU 12 novembre 2004 n. 266) Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. C - Art. 38 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 ……………………… pag. 3 (GU 9 maggio 2001 n. 106 - SO n. 112) Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. D - Art. 12 della LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29 …………………………………………. pag. 3 (GU 8 febbraio 2006 n. 32 - SO n. 34) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005. E - DECRETO 26 aprile 2004, n. 214 ………………………………………………………. pag. 4 (GU 7 agosto 2004 n. 192) Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148). F - Testo della Convenzione di Lisbona ……………………………………………………. pag. 6

Page 3: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

2

A - LEGGE 11 luglio 2002, n. 148 (GU 25 luglio 2002 n. 173 - SO n. 151) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della Convenzione stessa.

Art. 2

La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

Art. 3

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

Art. 4

L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 5

Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.

Art. 6

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla designazione del rappresentante italiano nell'ambito del Comitato previsto dall'articolo X.1 della Convenzione.

Art. 7

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del dipartimento e dei servizi previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, ed ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvede all'istituzione del centro nazionale di informazione, di cui all'articolo IX.2 della Convenzione. 2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca sono altresì determinati le modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare al centro nazionale di informazione di cui al comma 1. 3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può destinare alle attività del centro nazionale di informazione di cui al comma 1 fino a tre esperti per le esigenze operative che necessitino di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall'anno 2002.

Page 4: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

3

Art. 8 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 274.240 euro per l'anno 2002 ed in 230.855 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. B - DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270 (GU 12 novembre 2004 n. 266) Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Art. 6 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

… 6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. C - DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (GU 9 maggio 2001 n. 106 - SO n. 112) Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 38 - Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea …

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina. D - LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29 (GU 8 febbraio 2006 n. 32 - SO n. 34) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.

Art. 12 - Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie 1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale e' richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica. 2. La valutazione dei titoli di studio e' subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere

Page 5: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

4

favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento. Il parere deve essere comunque reso entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione completa. E - DECRETO 26 aprile 2004, n. 214 (GU 7 agosto 2004 n. 192) Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148).

Art. 1. Oggetto 1. Il regolamento definisce i criteri e le procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento dei titoli di studio da essi rilasciati ai sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione. 2. Ai sensi del regolamento si intendono: a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca; b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca; c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica; d) per Convenzione, la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997; e) per legge, la legge 11 luglio 2002, n. 148; f) per istituti stranieri di istruzione superiore, gli istituti stranieri di istruzione superiore statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine abilitati al rilascio di titoli di studio, di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale; g) per Comitato, il Comitato Nazionale di Valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; h) per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale; i) per Comitato Regionale di Coordinamento, il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 2. Requisiti

1. Gli istituti stranieri di istruzione superiore, ai fini del riconoscimento ai sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione dei titoli di studio da essi rilasciati, rivolgono istanza al Ministero, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero stesso. Sono consentite integrazioni dell'istanza ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso. 2. I suddetti istituti devono possedere i seguenti requisiti: a) essere istituti riconosciuti facenti parte del sistema di istruzione superiore del proprio Paese, ai sensi dell'articolo VIII.2, lettera b), della Convenzione; b) essere istituti di istruzione superiore di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale; c) la sede o le sedi ove si svolgono in Italia le attività didattiche devono disporre di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti; d) le attivita' didattiche svolte devono essere incluse nei programmi di studio degli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al punto a); e) i criteri di accesso ai corsi di studio e di verifica della preparazione degli studenti debbono essere omologhi a quelli adottati dagli istituti di cui al medesimo punto a); f) le attivita' d'insegnamento devono essere impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente degli istituti di cui al medesimo punto a); g) i titoli rilasciati in Italia devono avere nel Paese di origine lo stesso valore dei titoli rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al medesimo punto a).

Art. 3. Procedura

1. Gli istituti stranieri di istruzione superiore presentano richiesta al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e inviano la domanda, per conoscenza, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri,

Page 6: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

5

corredata della documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento trasmette al Comitato e al Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio copia della stessa e della relativa documentazione per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c). Nel medesimo termine, copia dell'istanza e della documentazione viene trasmessa al Consiglio Universitario Nazionale o al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, per la verifica dei requisiti previsti nell'articolo 2, comma 2, lettere b), d), e) ed f). 3. Entro i successivi centoventi giorni, il Comitato e il Consiglio Universitario Nazionale o il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale formulano motivate valutazioni tecniche circa il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, da parte dei soggetti istanti. 4. Entro il termine di cui al comma 3 i Ministeri dell'interno e degli affari esteri comunicano al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca eventuali osservazioni di rispettiva competenza. 5. Previo conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento, del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, con decreto del Direttore generale competente, i titoli rilasciati dagli istituti indicati nell'articolo 2, comma 1, possono essere dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento disciplinate dall'articolo 2 della legge con l'obbligo anche di rapportarne la durata del percorso formativo alla durata legale degli studi previsti dai vigenti ordinamenti universitari italiani. 6. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini indicati nel presente articolo possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per ulteriori sessanta giorni con provvedimento motivato da comunicare all'istituto interessato. 7. Il provvedimento di diniego all'ammissibilita', idoneamente motivato, e' adottato con le stesse modalita'. 8. I provvedimenti indicati nei commi 5 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4. Permanenza dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, il Ministero dispone verifiche ispettive, con cadenza almeno quadriennale, presso gli istituti stranieri di istruzione superiore di cui all'articolo 3, comma 5. 2. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, puo' essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, idoneamente motivato, su conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento e del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. La revoca e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa. Il decreto di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5. Accesso agli atti del procedimento

1. Ai sensi e con le modalita' indicate nel regolamento previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, i soggetti indicati negli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del procedimento in possesso del Ministero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Page 7: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

6

F - Testo della Convenzione di Lisbona (traduzione non ufficiale da testo in francese)

Page 8: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

7

Page 9: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

8

Page 10: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

9

Page 11: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

10

Page 12: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

11

Page 13: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

12

Page 14: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

13

Page 15: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

14

Page 16: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

15

Page 17: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

16

Page 18: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

17

Page 19: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

18

Page 20: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

19

Page 21: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

20

Page 22: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

21

Page 23: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

22

Page 24: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

23

Page 25: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

24

Page 26: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

25

Page 27: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

26

Page 28: COMPENDIO NORMATIVO · 2009. 6. 4. · COMPENDIO NORMATIVO Campagna di Informazione sul Processo di Bologna Seminario su Il riconoscimento dei titoli accademici: le competenze degli

27