classificazione dei rifiuti aspetti pratici · la procedura per la classificazione dei rifiuti in...
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Classificazione dei rifiuti
Aspetti pratici
Tiziano Bonato
[Chimico]
[email protected]@lab-control.it
Milano, 3 ottobre 2012 UNIONCAMERE LOMBARDIA
Riferimenti normativi
• Il D.Lgs.205/10 ha modificato la Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 , in recepimento della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti
Novità nella classificazione con
Legge 24 marzo 2012, n. 28 (Gu 24 marzo 2012 n. 71)
Conversione in legge, con
modificazioni, del Dl 2/2012
art.3, Comma 19
LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE
CONTESTO NORMATIVO EUROPEO CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE
•Decisione 2000/532/CE di classificazione dei rifiuti
•Direttiva 67/548/CE di classificazione ed etichettatura sostanze pericolose
•Direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi
•Direttiva 2008/98/CE
• D.Lgs. 152/06 T.U.A.
•D.Lgs. 205/2010 quarto correttivo T.U.A.
•D.Lgs. 65/2003 di recepimento della Direttiva 1999/45/CE
• D.M.A. 7 novembre 2008: operazioni di dragaggio dei S.I.N.
•Direttiva 2008/98/CE
•Regolamento 1272/2008/CE di CLP sostanze e preparati pericolosi
•Direttiva 2008/68/CE trasporto merci pericolose
• Direttiva 2010/61/CE di adeguamento direttiva 2008/68 a ADR 2011
• L. n. 13 del 27 febbraio 2009
• D.M.A. 4 agosto 2010: modifica D.M.A. 7 novembre 2008
• L. n. 28 del 24 marzo 2012
Il Codice Europeo dei Rifiuti ha articolato i rifiuti oltre che sulla base del ciclo produttivo di provenienza in tre classi distinte :
- Rifiuti non pericolosi (NO ANALISI CHIMICA) - Rifiuti pericolosi- Rifiuti con codice a specchio ove l’assegnazione del
CLASSI DI RIFIUTI
DECISIONE 2000/532/CE
- Rifiuti con codice a specchio ove l’assegnazione del codice di pericoloso o meno è determinata dalla presenza nel rifiuto:· in taluni casi di componenti pericolosi;· più in generale di sostanze pericolose a sensi della direttiva 548/67/CE s.m.i. in concentrazioni superiori a limiti fissati o come singola sostanza o come sommatoria di sostanze aventi caratteristiche di rischio specifiche.
La codifica dipende dal processo che genera il rifiuto
e non dalla analisi chimica!
Il CER viene attribuito secondo la procedura prevista in allegato D!
SI!
HCl
UN PUNTO FERMO!
Cerco le sostanze chimiche, assegno la classe di pericolo dell’allegato I : in funzione del risultato assegno il codice.
NO!
Legge n°28/2012 (COMMA 5, ALL. D) ANTE legge n° 28/2012 (COMMA 5, ALL. D)
Se un rifiuto e` identificato come pericoloso
mediante riferimento specifico o generico a
sostanze pericolose, esso e` classificato come
pericoloso solo se le sostanze raggiungono
determinate concentrazioni (ad esempio,
percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto
in questione una o più delle proprietà di cui
all’allegato I.
Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di
cui all’allegato I, si applica quanto previsto al
punto 3.4 del presente allegato. Per le
Se un rifiuto è identificato come pericoloso
mediante riferimento specifico o generico a
sostanze pericolose, esso è classificato come
pericoloso solo se le sostanze raggiungono
determinate concentrazioni (ad esempio,
percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto
in questione una o più delle proprietà di cui
all'allegato I.
NO
VIT
A’
punto 3.4 del presente allegato. Per le
caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di
cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non
prevede al momento alcuna specifica. Nelle
more dell’adozione, da parte del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di uno specifico decreto che stabilisca la
procedura tecnica per l’attribuzione della
caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA,
tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti
secondo le modalita` dell’accordo ADR per la
classe 9 – M6 e M7
H15?NO
VIT
A’
DPR 254/2003
Punto 3.4, allegato D:I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e ad essi si
applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/Ce e, in riferimento ai codici da
H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
— punto di infiammabilità < o = 55 °C,
— una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,
— una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,
— una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,
— una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,
— una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,
ALLEGATO III:CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI (H1-H15)
LIMITI GENERICI!
— una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,
— una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,
— una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
— una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,
— una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
— una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
— una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
— una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;
Ai fini del presente allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/Cee e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
Allegato I, DLgs. 152/06
Progresso tecnico
La procedura per la classificazione dei rifiuti in parte fa riferimento (esclusivamente) alla direttiva 1999/45/CE e alla direttiva 67/548/CE: invece il CLP non è applicabile (�non è richiamato dal TUA). E’ vero però che in alcuni suoi punti il CLP modifica la direttiva 1999/45 e la direttiva sostanze. Quindi il CLP diventa in alcune sue parti applicabile ai rifiuti nel momento in cui modifica le direttive richiamate. La tabella 3.2 allegato VI del CLP serve alla loro applicazione. In conseguenza di ciò le parti del CLP relative alla applicazione della tabella 3.2 sono pertinenti e quindi a loro volta si devono applicare. Il caso della nota 1 dell’allegato I ricade in questo ragionamento.
La Tabella 3.2 riporta l'Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze
pericolose dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE.
Articolo 56 del CLP : Modifiche della direttiva 1999/45/CEArticolo 56 del CLP : Modifiche della direttiva 1999/45/CE
La direttiva 1999/45/CE è così modificata:
1) all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, i termini «figurano all'allegato I della direttiva
67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
.......................
La parte 3 del presente allegato (allegato VI del CLP) contiene un elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose per le quali sono state adottate a livello comunitario una classificazione e un'etichettatura armonizzate. Nella tabella 3.1 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato I del presente regolamento. Nella tabella 3.2 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.
classificazione ed etichettatura sostanze pericolose
caratteristiche di pericolo (allegato I)classificazione
simboli di
pericolofrasi di rischio
H1 Esplosivo E E
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R16, R18, R19, R44
H2 Comburente O O R7, R8, R9
H3Facilmente Infiammabile F F
R11, R14, R15, R17, R30
F+ F+ R12, R13
Infiammabile R10 R10
H4 Irritante Xi (irritante) Xi R41, R36, R37, R38
H5 Nocivo Xn (nocivo) Xn R20, R21, R22, R48
H6 TossicoT (tossico) T
R23, R24, R25, R33, R39, R48H6 Tossico
T (tossico) T R39, R48
T+ (altamente tossico) T+ R26, R27, R28, R39
H7 Cancerogeno Carc. Cat. 1 e 2 T R45, R49
Carc. Cat. 3 Xn R40
H8 Corrosivo C (Corrosivo) R35, R34
H9 Infettivo
H10 Tossico per il ciclo produttivoCarc. Cat. 1 e 2 T R60, R61
arc. Cat. 3 Xn R62, R63, R64
H11 MutagenoCarc. Cat. 1 e 2 T R46
arc. Cat. 3 Xn R68 (ex R40)
H12 sviluppo gas tossico R29, R31, R32
H13Sostanza con produzione altre
sostanze P R42, R43
H14 Ecotossico N ……R50, R51, R52, R53, R59
H15Rifiuto con produzione altre
sostanze P
Note allegato I D.Lgs. n°152/06
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed "ecotossico" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, della direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla
Contraddizione con nuovo comma 5 all. D
Chi prevale?
H1
H15
…
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
Metodi di prova:
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/Cee e in altre pertinenti note del CEN (N.d.R.: superato dal reg. 440/2008).
_____________(9) Se disponibili metodi di prova (N.d.R.: riferito a H13).
Direttiva 67/548/Cee direttiva 1999/45/Ce e il CLP, NON si applicano ai rifiuti !
E’ la normativa sui rifiuti che per alcuni aspetti fa riferimento alle direttive sulle sostanze e ai preparati
UN PUNTO FERMO!
Pericoli salute Pericoli ambiente
Caratteristica H Frase di rischio o categorie Limite
H3 (infiammabile)R10 T<21°C
R11/12 21°C<T<55°C
H4 (irritante)R41 Σ ≤ 10%
R36/37/38 Σ ≤ 20%
H5 (nocivo) R20/21/22 Σ ≤ 25%
H6 (tossico)R26/27/28 Σ ≤ 0,1%
R23/24/25 Σ ≤ 3%
H7 (cancerogeno)
Cat.1 ≤ 0,1%
Cat.2 ≤ 0,1%
LIMITI GENERICI - schema del p.to 3.4 all.D
H7 (cancerogeno) Cat.2 ≤ 0,1%
Cat.3 ≤ 1%
H8 (corrosivo)R35 Σ ≤ 1%
R34 Σ ≤ 5%
H10 (tossico riproduzione)
Cat.1 ≤ 0,5%
Cat.2 ≤ 0,5%
Cat.3 ≤ 5%
H11 (mutageno)
Cat.1 ≤ 0,1%
Cat.2 ≤ 0,1%
Cat.3 ≤ 1%
No sommatoria! Tabella 3.2 allegato VI del CLP
Esempio
Cromato di piombo
Tabella 3.2 del Reg. CE 1272 del 2008
< 0,5% p/p
H10
H15: “essere o non essere?… questo è il dilemma”
Nota bene: nel nuovo comma 5, nella parte aggiunta non si fa menzione esplicita di H15. Si fa riferimento alla decisione 2000/532 che a sua volta rimandava per l’elenco delle classi di pericolo all’allegato III della direttiva 91/689. A quel tempo non era previsto H15 e l’elenco era leggermente diverso:l’elenco era leggermente diverso:
H15 di oggi corrisponde a H13 di allora. Allora non vi era H13 inteso come oggi: il sensibilizzante non era previsto. Quindi va chiarito quanto prima l’inghippo. Significa che il sensibilizzante non va preso in considerazione?
Solfato di Nichel sensibilizzante 0,01% !!!!! Allora Nota 2, allegato I � allegato II dir. 1999/45/CE
All. D non fissa limiti generici? Tabella 3.2 CLP
R 42-43
Nella proposta di revisione LoWH13 C>1%
Prima di ADR come si attribuiva H14?
Alle sostanze pericolose per ambiente con frase di rischio R50, R51, R52, R53 (amb. Acquatico) si associano CL (molto sempl.):Acquatico) si associano CL (molto sempl.):
• ≥0,25% R50-53
• ≥2,5% R51-53
• ≥25% R52-53
• ≥0,1% R59
I limiti della precedente tabella sono per singola sostanza.
Però per H14 vale il principio dell’additività
∑ ≥
++−−− 1
PPP53R5253R51N,53R50N,∑ ≥
++
−−− 125
P
2,5
P
0,25
P53R5253R51N,53R50N,
P= percentuale in peso
Differenza dai cancerogeni: che non si sommano!!!!!!
ADR si applica alle merci ed ai beni oggetto di trasporto: si presuppone in prima istanza che la composizione di questi sia nota e pertanto si richiede ai fini della classificazione la conoscenza di alcuni dati:
ADR � H14 � limiti specifici (compresi fattori M)
Sono compresi anche i rifiuti!
conoscenza di alcuni dati:
-Tossicità acuta
-tossicità cronica per l'ambiente acquatico
-Bioaccumulazione potenziale o effettiva
-Degradazione biotica dei composti organici
Come per le sostanze il processo di classificazione per ADR utilizza un approccio graduale che dipende dal tipo di informazioni disponibili. Comprende:
�una classificazione basata sui dati sperimentali
�una classificazione basata sui principi ponte� il metodo delle sommatorie dei componenti
classificati
+
classificati�CLP o direttive : 2.2.9.1.10.5 ADR (quando non
vi sono sufficienti conoscenze)-
Classificazione con dati sperimentali
Tabella 2.2.9.1.10.3.1 (iii)
Moratoria: direttiva 86/609/CEE e al 47°considerando del Regolamento (CE) n. 1907/2006
CL50 96h (per pesci)* da> 1 a ≤10 mg/L OECD 203
CE50 48h (per crostacei) da> 1 a ≤10 mg/L OECD 202
e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il Log Kow≥4 (salvo se il fattore di bioconcentrazione BCF è <500), salvo se le NOEC della tossicità cronica siano > 1 mg/L.
* In alternativa si propone batterio Vibrio fisheri , metodo UNI EN ISO 11348-
3:2009
CE50 48h (per crostacei) da> 1 a ≤10 mg/L OECD 202
CEr50 72 o 96h (per alghe o altre piante
acquatiche)
da> 1 a ≤10 mg/L OECD 201
Non basta dichiarare nel RdP risultato ma sono obbligatorie altre informazioni
Schema logico
Materia NON pericolosa per l’ambiente
Collegamento tra Direttiva 1999/45/CEE e ADR per H14
- limiti -
Classificazione
sostanza
Classificazione preparato per H14
N, R50-53 N, R51-53 R52-53sostanza
N, R50-53 N, R51-53 R52-53
N, R50-53 Cn≥25% 2,5%≤Cn<25% 0,25%≤Cn<2,5%
N, R51-53 Cn≥25% 2,5%≤Cn<25%
R52-53 Cn≥25%
Concentrazione più bassa (a meno di fattori M) da 2500 mg/kg si passa a 25.000 mg/kg
Somma delle concentrazioni (in %) dei
componenti classificati in
Miscela classificata
Acuta 1 X M >= 25% Acuta 1
Acuto
Classificazione delle miscele (rifiuti)
Somma delle concentrazioni (in %) dei
componenti classificati in
Miscela classificata
Cronica 1 X M Cronica 1
(M X 10 X Cronica 1) + Cronica 2 Cronica 2
Fattori M: abbassano le concentrazioni = si moltiplica x 1, 10,100,.. A seconda di EC50
Cronico
Conseguenze sulla gestione per H14
• Il trasporto deve avvenire in conformità all’ADR per la classe 9 (se non ci sono altri pericoli)con numeri UN 3077 (solido) o UN 3082 (liquido).
• Obbligo seguire il corretto imballaggio, etichettatura per ADRetichettatura per ADR
• Deve essere prevista idonea documentazione di accompagnamento del trasporto
• Certificato di formazione per conducente mezzo
• Eventuale nomina del consulente ADR
Analisi chimica Rame (Cu) : 1800 mg/kg
è H14?
Vedere le sostanze: CuSO4 R50-53
• CL dir. 1999/45=0,25% �2500 mg/kg
• P.A. (Cu)= 63 P.M. (CuSO )=160
Esempio di confronto vecchio e nuovo approccio per
la classificazione di un rifiuto
Dal ciclo produttivo
N° sostanza tab. 3.2 CLP = 029-004-00-0
• P.A. (Cu)= 63 P.M. (CuSO4)=160
Rapporto 160/63=2,5
• 1800*2,5=4500 mg/kg > 2500 mg/kg!! Si! H14
23
CL ADR 2011=2,5% �25000 mg/kg
• 1800*2,5=4500 mg/kg < 25000 mg/kg NO! H14
Rifiuti e idrocarburi – H14
Parere ISS prot. del 06/08/2012 – 0035653
Tabelle 1 e 4 devono essere così modificate
Classificazione del
componente
Classificazione finale del rifiuto come H14
R50/53 R51/53 R52/53Tab.1
L. n° 13/2009, art. 6-quater fa riferimento ad H7
Limiti specifici
componente R50/53 R51/53 R52/53
R50/53 C≥ 25% p/p 2,5≤C< 25% p/p 0,25≤C<2,5% p/p
R51/53 C≥ 25% p/p 2,5≤C< 25% p/p
R52/53 C≥ 25% p/p
Classificazione del
componente
(DBahA, BaA)
Classificazione finale del rifiuto come H14
R50/53 R51/53 R52/53
R50/53 C≥0,25% p/p 0,025%≤C<0,25%
p/p
0,0025%≤C<0,025
% p/p
Tab.1
Tab.4
Metalli e loro compostiVediamo: 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele Allegato VI del CLP
N o t a 1 :
Le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al presente regolamento (tabella 3.1) o le concentrazioni generiche di cui alla direttiva 1999/45/CE
(tabella 3.2), sono espresse in percentuale in peso dell’elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela.
Piombo
2.2.9.1.10.1.3, ADR 2011 : per i metalli e loro composti sono necessarie disposizioni particolari � allegato 10 GHS: guida per la trasformazione/dissoluzione dei metalli e composti dei metalli in mezzo acquoso
Il test prevede di considerare il pericolo effettivo che è dovuto alle sostanze disciolte nella colonna d’acqua, quindi l’esposizione a questa sorgente è limitata dalla solubilità in acqua e dalla biodisponibilità.
Piombo (tab. 3.2 CLP – rif. Dir. 1999/45/CE)
• Cromato di piombo• Diacetato di piombo• Bis(ortofosfato) di tripiombo• Acetato di piombo, basico• Idrogenoarsenato di piombo• Esafluorosilicato di piombo• Piombo alchili• Piombo alchili• Piombo azide• Composti del Pb escluso quelli espressamente indicati Toss. Ripro
Cat. 1 C ≥ 0,5 % (5000 mg/kg)
PbSO4
Repr.Cat.1; R61Repr.Cat.3; R62Xn; R20/22R33N; R50/53
Dir. 99/45 ADRN° ONU 3077Pb PbSO4
Rifiuto ( Pb)
EC50
CobaltoTabella 3.2 CLP
R49 Può provocare il cancro per inalazione.
Non è elencato tra i metalli pesanti,
allegato D
CoCl2
R49 Può provocare il cancro per inalazione.
0,01% � 100 mg/kg di CoCl2!
45 mg/kg di Co!Allegato 5, tabella 1 (valori per suoli), siti uso commerciale : 250 mg/kg!
H7 NO!
Fare riferimento a limiti generici e non specifici � allegato D Carcinogeno cat. 2 ≤ 0,1% (1000 mg/kg CoCl2)
Nel caso le sostanze non siano note (rifiuti abbandonati) � fare riferimento allo ione ( 1000 mg/kg Co)Parere ISS n° 36565/2006
Buon senso!
Che cosa ricerco nel rifiuto?
•Principio di precauzione•Principio del buon senso (processo produttivo,
Universo mondo delle
sostanze chimiche ?
Oltre 20.000 sostanze pericolose
Torbernite
(processo produttivo, conoscenza dei fatti e luoghi, schede tecniche, ecc)
Andranno ricercate unicamente quelle sostanze che ragionevolmente possono essere contenute in funzione della conoscenza del ciclo produttivo e/o di consumo che ha generato il rifiuto. Scheda sicurezza
0,1% p/pConoscere il 99,9% p/p del rifiuto ?
Rifiuti con composizione “non nota” o “non determinabile” analiticamente
• Terre e rocce da siti contaminati• Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione• Fluff – frazione leggera e polveri• Fanghi di dragaggio• Fanghi di depurazione reflui industriali • Fanghi di depurazione reflui industriali • Rifiuti stabilizzati/solidificati• Sovvalli: rifiuti da selezione meccanica di rifiuti
Queste tipologie di rifiuti sono una percentuale molto elevata di rifiuti
trattati in impianti (oltre 70%)
Impatto della classificazione dei rifiuti pericolosi
• Smaltimento discariche per R. pericolosi (poche): problema TOC, rifiuti stabili non reattivi, ecc.
• Non è applicabile DM 5.2.98 (recupero agevolato)
• Problematiche legate D.lgs. 81/2008 (sicurezza)• Problematiche legate D.lgs. 81/2008 (sicurezza)
• Spedizione rifiuti: regolamento 2006/1013/CE
• Direttiva Seveso
• Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)
• Incompatibilità tra rifiuti con H diverse
Principio di precauzioneComunicazione della Commissione UE del 2.2.2000
“Equilibrare la libertà e i diritti degli individui,
delle industrie e delle organizzazioni con
l’esigenza di ridurre i rischi di effetti negativi l’esigenza di ridurre i rischi di effetti negativi
per l’ambiente e per la salute …”
� Evitare un ricorso ingiustificato al principio
di precauzione che diverrebbe una forma
dissimulata di protezionismo.
• ZnO R50-53
• PbO2 R50-53
• Cu2O R50-53
Combustione � i metalli in forma di Ossidi più o meno complessi
Parametro Valore Incertezza
Antimonio 150 30
Arsenico 8 2
Berillio <2 --
Cadmio <2 --
Cobalto 17 3
Metodo
UNI EN 13657:2004+
UNI EN ISO 11885:2009
Unità Mis.
mg/kg tq metallo
MetalliCarbonatazione: tempo esposizione aria
Nota: per ADR il Pb si esprime
Anche con ADR, Per tutte le
Scorie
Cobalto 17 3
Cromo 197 38
Mercurio <1 --
Nichel 128 25
Piombo 1500 210
Rame 4150 490
Selenio <5 --
Stagno 70 15
Tallio <5 --
Tellurio <5 --
Vanadio 25 6
Zinco 1550 230
Inc = 15%
Solfati mg/L SO42- <1
Cloruri mg/L Cl- 380
Anioni
TEST CESSIONE UNI
10802:2004/E.
corr.31/08/05 UNI EN 12457-2:2004Con il calcolo: prima sì H14 (a meno di Biotest), ora no H14!
Eluato: specie solubili
Nota: per ADR il Pb si esprime
come compostoipotesi: conferma Biotest
metodo
pH ESTREMI
• È ancora applicabile dopo L. 28/2012?Attenendoci scrupolosamente all’allegato
D: in via generale sì. Il pH è un parametro indicatore. Per corrosivi R35 limite sommatoria è 1%. Nel caso di un
Ragionamento
Chimico
Position Paper CE 18 sett. 2007: il pH estremo prevale anche rispetto ai limiti generici
limite sommatoria è 1%. Nel caso di un pH>12,5: considerando idrossidi complessi nella scoria si è fuori limite.
Mediante riserva alcalina (diagramma Young) e test in vitro si può escludere pericolosità!
H8 – H4Reg. 2008/440/CE, All. B40 bis (corrosività)
Parere ISS prot. N°0002002 del 19/01/2012
H8
Sovvalli
Analisi merceologica
CER ?191211*: contenente sostanze pericolose 191212
Impianto separazione secco umido rifiuti urbani e speciali- Trattamento meccanico -
-Discarica-Inceneritore-CDR
Campionamento adeguato
ETEROGENEO
Analisi merceologica
Analisi chimica (idrocarburi, metalli…)
Verificare: farmaci, amianto, batterie, RAEE, ….
Relazione finale
Campionamento adeguato(UNI 10802)
Sistema aziendale controlliResponsabile tecnico
chimico
Procedura Omologa
Come attribuire il CER
Origine (processo produttivo)
Quindi per Codici a specchio:
• CER 191211*: rifiuto generato dal trattamento meccanico di rifiuti contenente sostanze pericolose
• CER 191212: rifiuto generato dal trattamento meccanico del rifiuti diverso di quello di cui alla voce 191211*
residuale
Decisione 2000/532/CE
Obbligo di provare che non
contiene sostanze pericolose
Produttore ha obbligo della codifica
Corresponsabilità del Destinatario
Omologa: valutazione in funzione anche delle prescrizioni autorizzative
Campionamento e Analisi
Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 ”Rifiuti liquidi, granulari,
allegato 3 – DM 27/9/2010 Caratterizzazione di base
cui alla norma UNI 10802 ”Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati” e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002
Verbale di campionamento
Pianificazione del campionamento(N° incrementi, massa incrementi, massa campione laboratorio …)
Ogni quanto fare l’analisi?
Regolarmente generato ?