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Classificazione dei rifiuti Aspetti pratici Tiziano Bonato [Chimico] [email protected] [email protected] Milano, 3 ottobre 2012 UNIONCAMERE LOMBARDIA

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Page 1: Classificazione dei rifiuti Aspetti pratici · La procedura per la classificazione dei rifiuti in parte fa riferimento (esclusivamente) alla direttiva 1999/45/CE e alla direttiva

Classificazione dei rifiuti

Aspetti pratici

Tiziano Bonato

[Chimico]

[email protected]@lab-control.it

Milano, 3 ottobre 2012 UNIONCAMERE LOMBARDIA

Page 2: Classificazione dei rifiuti Aspetti pratici · La procedura per la classificazione dei rifiuti in parte fa riferimento (esclusivamente) alla direttiva 1999/45/CE e alla direttiva

Riferimenti normativi

• Il D.Lgs.205/10 ha modificato la Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 , in recepimento della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti

Novità nella classificazione con

Legge 24 marzo 2012, n. 28 (Gu 24 marzo 2012 n. 71)

Conversione in legge, con

modificazioni, del Dl 2/2012

art.3, Comma 19

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LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL’ARTE

CONTESTO NORMATIVO EUROPEO CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE

•Decisione 2000/532/CE di classificazione dei rifiuti

•Direttiva 67/548/CE di classificazione ed etichettatura sostanze pericolose

•Direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi

•Direttiva 2008/98/CE

• D.Lgs. 152/06 T.U.A.

•D.Lgs. 205/2010 quarto correttivo T.U.A.

•D.Lgs. 65/2003 di recepimento della Direttiva 1999/45/CE

• D.M.A. 7 novembre 2008: operazioni di dragaggio dei S.I.N.

•Direttiva 2008/98/CE

•Regolamento 1272/2008/CE di CLP sostanze e preparati pericolosi

•Direttiva 2008/68/CE trasporto merci pericolose

• Direttiva 2010/61/CE di adeguamento direttiva 2008/68 a ADR 2011

• L. n. 13 del 27 febbraio 2009

• D.M.A. 4 agosto 2010: modifica D.M.A. 7 novembre 2008

• L. n. 28 del 24 marzo 2012

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Il Codice Europeo dei Rifiuti ha articolato i rifiuti oltre che sulla base del ciclo produttivo di provenienza in tre classi distinte :

- Rifiuti non pericolosi (NO ANALISI CHIMICA) - Rifiuti pericolosi- Rifiuti con codice a specchio ove l’assegnazione del

CLASSI DI RIFIUTI

DECISIONE 2000/532/CE

- Rifiuti con codice a specchio ove l’assegnazione del codice di pericoloso o meno è determinata dalla presenza nel rifiuto:· in taluni casi di componenti pericolosi;· più in generale di sostanze pericolose a sensi della direttiva 548/67/CE s.m.i. in concentrazioni superiori a limiti fissati o come singola sostanza o come sommatoria di sostanze aventi caratteristiche di rischio specifiche.

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La codifica dipende dal processo che genera il rifiuto

e non dalla analisi chimica!

Il CER viene attribuito secondo la procedura prevista in allegato D!

SI!

HCl

UN PUNTO FERMO!

Cerco le sostanze chimiche, assegno la classe di pericolo dell’allegato I : in funzione del risultato assegno il codice.

NO!

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Legge n°28/2012 (COMMA 5, ALL. D) ANTE legge n° 28/2012 (COMMA 5, ALL. D)

Se un rifiuto e` identificato come pericoloso

mediante riferimento specifico o generico a

sostanze pericolose, esso e` classificato come

pericoloso solo se le sostanze raggiungono

determinate concentrazioni (ad esempio,

percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto

in questione una o più delle proprietà di cui

all’allegato I.

Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di

cui all’allegato I, si applica quanto previsto al

punto 3.4 del presente allegato. Per le

Se un rifiuto è identificato come pericoloso

mediante riferimento specifico o generico a

sostanze pericolose, esso è classificato come

pericoloso solo se le sostanze raggiungono

determinate concentrazioni (ad esempio,

percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto

in questione una o più delle proprietà di cui

all'allegato I.

NO

VIT

A’

punto 3.4 del presente allegato. Per le

caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di

cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non

prevede al momento alcuna specifica. Nelle

more dell’adozione, da parte del Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di uno specifico decreto che stabilisca la

procedura tecnica per l’attribuzione della

caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA,

tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti

secondo le modalita` dell’accordo ADR per la

classe 9 – M6 e M7

H15?NO

VIT

A’

DPR 254/2003

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Punto 3.4, allegato D:I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e ad essi si

applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/Ce e, in riferimento ai codici da

H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

— punto di infiammabilità < o = 55 °C,

— una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,

— una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,

— una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,

— una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,

— una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,

ALLEGATO III:CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI (H1-H15)

LIMITI GENERICI!

— una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,

— una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,

— una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,

— una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,

— una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,

— una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,

— una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,

— una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;

Ai fini del presente allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/Cee e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

Allegato I, DLgs. 152/06

Progresso tecnico

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La procedura per la classificazione dei rifiuti in parte fa riferimento (esclusivamente) alla direttiva 1999/45/CE e alla direttiva 67/548/CE: invece il CLP non è applicabile (�non è richiamato dal TUA). E’ vero però che in alcuni suoi punti il CLP modifica la direttiva 1999/45 e la direttiva sostanze. Quindi il CLP diventa in alcune sue parti applicabile ai rifiuti nel momento in cui modifica le direttive richiamate. La tabella 3.2 allegato VI del CLP serve alla loro applicazione. In conseguenza di ciò le parti del CLP relative alla applicazione della tabella 3.2 sono pertinenti e quindi a loro volta si devono applicare. Il caso della nota 1 dell’allegato I ricade in questo ragionamento.

La Tabella 3.2 riporta l'Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze

pericolose dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 56 del CLP : Modifiche della direttiva 1999/45/CEArticolo 56 del CLP : Modifiche della direttiva 1999/45/CE

La direttiva 1999/45/CE è così modificata:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, i termini «figurano all'allegato I della direttiva

67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento

(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

.......................

La parte 3 del presente allegato (allegato VI del CLP) contiene un elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose per le quali sono state adottate a livello comunitario una classificazione e un'etichettatura armonizzate. Nella tabella 3.1 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato I del presente regolamento. Nella tabella 3.2 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

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classificazione ed etichettatura sostanze pericolose

caratteristiche di pericolo (allegato I)classificazione

simboli di

pericolofrasi di rischio

H1 Esplosivo E E

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R16, R18, R19, R44

H2 Comburente O O R7, R8, R9

H3Facilmente Infiammabile F F

R11, R14, R15, R17, R30

F+ F+ R12, R13

Infiammabile R10 R10

H4 Irritante Xi (irritante) Xi R41, R36, R37, R38

H5 Nocivo Xn (nocivo) Xn R20, R21, R22, R48

H6 TossicoT (tossico) T

R23, R24, R25, R33, R39, R48H6 Tossico

T (tossico) T R39, R48

T+ (altamente tossico) T+ R26, R27, R28, R39

H7 Cancerogeno Carc. Cat. 1 e 2 T R45, R49

Carc. Cat. 3 Xn R40

H8 Corrosivo C (Corrosivo) R35, R34

H9 Infettivo

H10 Tossico per il ciclo produttivoCarc. Cat. 1 e 2 T R60, R61

arc. Cat. 3 Xn R62, R63, R64

H11 MutagenoCarc. Cat. 1 e 2 T R46

arc. Cat. 3 Xn R68 (ex R40)

H12 sviluppo gas tossico R29, R31, R32

H13Sostanza con produzione altre

sostanze P R42, R43

H14 Ecotossico N ……R50, R51, R52, R53, R59

H15Rifiuto con produzione altre

sostanze P

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Note allegato I D.Lgs. n°152/06

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed "ecotossico" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, della direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla

Contraddizione con nuovo comma 5 all. D

Chi prevale?

H1

H15

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Metodi di prova:

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/Cee e in altre pertinenti note del CEN (N.d.R.: superato dal reg. 440/2008).

_____________(9) Se disponibili metodi di prova (N.d.R.: riferito a H13).

Direttiva 67/548/Cee direttiva 1999/45/Ce e il CLP, NON si applicano ai rifiuti !

E’ la normativa sui rifiuti che per alcuni aspetti fa riferimento alle direttive sulle sostanze e ai preparati

UN PUNTO FERMO!

Pericoli salute Pericoli ambiente

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Caratteristica H Frase di rischio o categorie Limite

H3 (infiammabile)R10 T<21°C

R11/12 21°C<T<55°C

H4 (irritante)R41 Σ ≤ 10%

R36/37/38 Σ ≤ 20%

H5 (nocivo) R20/21/22 Σ ≤ 25%

H6 (tossico)R26/27/28 Σ ≤ 0,1%

R23/24/25 Σ ≤ 3%

H7 (cancerogeno)

Cat.1 ≤ 0,1%

Cat.2 ≤ 0,1%

LIMITI GENERICI - schema del p.to 3.4 all.D

H7 (cancerogeno) Cat.2 ≤ 0,1%

Cat.3 ≤ 1%

H8 (corrosivo)R35 Σ ≤ 1%

R34 Σ ≤ 5%

H10 (tossico riproduzione)

Cat.1 ≤ 0,5%

Cat.2 ≤ 0,5%

Cat.3 ≤ 5%

H11 (mutageno)

Cat.1 ≤ 0,1%

Cat.2 ≤ 0,1%

Cat.3 ≤ 1%

No sommatoria! Tabella 3.2 allegato VI del CLP

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Esempio

Cromato di piombo

Tabella 3.2 del Reg. CE 1272 del 2008

< 0,5% p/p

H10

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H15: “essere o non essere?… questo è il dilemma”

Nota bene: nel nuovo comma 5, nella parte aggiunta non si fa menzione esplicita di H15. Si fa riferimento alla decisione 2000/532 che a sua volta rimandava per l’elenco delle classi di pericolo all’allegato III della direttiva 91/689. A quel tempo non era previsto H15 e l’elenco era leggermente diverso:l’elenco era leggermente diverso:

H15 di oggi corrisponde a H13 di allora. Allora non vi era H13 inteso come oggi: il sensibilizzante non era previsto. Quindi va chiarito quanto prima l’inghippo. Significa che il sensibilizzante non va preso in considerazione?

Solfato di Nichel sensibilizzante 0,01% !!!!! Allora Nota 2, allegato I � allegato II dir. 1999/45/CE

All. D non fissa limiti generici? Tabella 3.2 CLP

R 42-43

Nella proposta di revisione LoWH13 C>1%

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Prima di ADR come si attribuiva H14?

Alle sostanze pericolose per ambiente con frase di rischio R50, R51, R52, R53 (amb. Acquatico) si associano CL (molto sempl.):Acquatico) si associano CL (molto sempl.):

• ≥0,25% R50-53

• ≥2,5% R51-53

• ≥25% R52-53

• ≥0,1% R59

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I limiti della precedente tabella sono per singola sostanza.

Però per H14 vale il principio dell’additività

∑ ≥

++−−− 1

PPP53R5253R51N,53R50N,∑ ≥

++

−−− 125

P

2,5

P

0,25

P53R5253R51N,53R50N,

P= percentuale in peso

Differenza dai cancerogeni: che non si sommano!!!!!!

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ADR si applica alle merci ed ai beni oggetto di trasporto: si presuppone in prima istanza che la composizione di questi sia nota e pertanto si richiede ai fini della classificazione la conoscenza di alcuni dati:

ADR � H14 � limiti specifici (compresi fattori M)

Sono compresi anche i rifiuti!

conoscenza di alcuni dati:

-Tossicità acuta

-tossicità cronica per l'ambiente acquatico

-Bioaccumulazione potenziale o effettiva

-Degradazione biotica dei composti organici

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Come per le sostanze il processo di classificazione per ADR utilizza un approccio graduale che dipende dal tipo di informazioni disponibili. Comprende:

�una classificazione basata sui dati sperimentali

�una classificazione basata sui principi ponte� il metodo delle sommatorie dei componenti

classificati

+

classificati�CLP o direttive : 2.2.9.1.10.5 ADR (quando non

vi sono sufficienti conoscenze)-

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Classificazione con dati sperimentali

Tabella 2.2.9.1.10.3.1 (iii)

Moratoria: direttiva 86/609/CEE e al 47°considerando del Regolamento (CE) n. 1907/2006

CL50 96h (per pesci)* da> 1 a ≤10 mg/L OECD 203

CE50 48h (per crostacei) da> 1 a ≤10 mg/L OECD 202

e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il Log Kow≥4 (salvo se il fattore di bioconcentrazione BCF è <500), salvo se le NOEC della tossicità cronica siano > 1 mg/L.

* In alternativa si propone batterio Vibrio fisheri , metodo UNI EN ISO 11348-

3:2009

CE50 48h (per crostacei) da> 1 a ≤10 mg/L OECD 202

CEr50 72 o 96h (per alghe o altre piante

acquatiche)

da> 1 a ≤10 mg/L OECD 201

Non basta dichiarare nel RdP risultato ma sono obbligatorie altre informazioni

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Schema logico

Materia NON pericolosa per l’ambiente

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Collegamento tra Direttiva 1999/45/CEE e ADR per H14

- limiti -

Classificazione

sostanza

Classificazione preparato per H14

N, R50-53 N, R51-53 R52-53sostanza

N, R50-53 N, R51-53 R52-53

N, R50-53 Cn≥25% 2,5%≤Cn<25% 0,25%≤Cn<2,5%

N, R51-53 Cn≥25% 2,5%≤Cn<25%

R52-53 Cn≥25%

Concentrazione più bassa (a meno di fattori M) da 2500 mg/kg si passa a 25.000 mg/kg

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Somma delle concentrazioni (in %) dei

componenti classificati in

Miscela classificata

Acuta 1 X M >= 25% Acuta 1

Acuto

Classificazione delle miscele (rifiuti)

Somma delle concentrazioni (in %) dei

componenti classificati in

Miscela classificata

Cronica 1 X M Cronica 1

(M X 10 X Cronica 1) + Cronica 2 Cronica 2

Fattori M: abbassano le concentrazioni = si moltiplica x 1, 10,100,.. A seconda di EC50

Cronico

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Conseguenze sulla gestione per H14

• Il trasporto deve avvenire in conformità all’ADR per la classe 9 (se non ci sono altri pericoli)con numeri UN 3077 (solido) o UN 3082 (liquido).

• Obbligo seguire il corretto imballaggio, etichettatura per ADRetichettatura per ADR

• Deve essere prevista idonea documentazione di accompagnamento del trasporto

• Certificato di formazione per conducente mezzo

• Eventuale nomina del consulente ADR

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Analisi chimica Rame (Cu) : 1800 mg/kg

è H14?

Vedere le sostanze: CuSO4 R50-53

• CL dir. 1999/45=0,25% �2500 mg/kg

• P.A. (Cu)= 63 P.M. (CuSO )=160

Esempio di confronto vecchio e nuovo approccio per

la classificazione di un rifiuto

Dal ciclo produttivo

N° sostanza tab. 3.2 CLP = 029-004-00-0

• P.A. (Cu)= 63 P.M. (CuSO4)=160

Rapporto 160/63=2,5

• 1800*2,5=4500 mg/kg > 2500 mg/kg!! Si! H14

23

CL ADR 2011=2,5% �25000 mg/kg

• 1800*2,5=4500 mg/kg < 25000 mg/kg NO! H14

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Rifiuti e idrocarburi – H14

Parere ISS prot. del 06/08/2012 – 0035653

Tabelle 1 e 4 devono essere così modificate

Classificazione del

componente

Classificazione finale del rifiuto come H14

R50/53 R51/53 R52/53Tab.1

L. n° 13/2009, art. 6-quater fa riferimento ad H7

Limiti specifici

componente R50/53 R51/53 R52/53

R50/53 C≥ 25% p/p 2,5≤C< 25% p/p 0,25≤C<2,5% p/p

R51/53 C≥ 25% p/p 2,5≤C< 25% p/p

R52/53 C≥ 25% p/p

Classificazione del

componente

(DBahA, BaA)

Classificazione finale del rifiuto come H14

R50/53 R51/53 R52/53

R50/53 C≥0,25% p/p 0,025%≤C<0,25%

p/p

0,0025%≤C<0,025

% p/p

Tab.1

Tab.4

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Metalli e loro compostiVediamo: 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele Allegato VI del CLP

N o t a 1 :

Le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al presente regolamento (tabella 3.1) o le concentrazioni generiche di cui alla direttiva 1999/45/CE

(tabella 3.2), sono espresse in percentuale in peso dell’elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela.

Piombo

2.2.9.1.10.1.3, ADR 2011 : per i metalli e loro composti sono necessarie disposizioni particolari � allegato 10 GHS: guida per la trasformazione/dissoluzione dei metalli e composti dei metalli in mezzo acquoso

Il test prevede di considerare il pericolo effettivo che è dovuto alle sostanze disciolte nella colonna d’acqua, quindi l’esposizione a questa sorgente è limitata dalla solubilità in acqua e dalla biodisponibilità.

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Piombo (tab. 3.2 CLP – rif. Dir. 1999/45/CE)

• Cromato di piombo• Diacetato di piombo• Bis(ortofosfato) di tripiombo• Acetato di piombo, basico• Idrogenoarsenato di piombo• Esafluorosilicato di piombo• Piombo alchili• Piombo alchili• Piombo azide• Composti del Pb escluso quelli espressamente indicati Toss. Ripro

Cat. 1 C ≥ 0,5 % (5000 mg/kg)

PbSO4

Repr.Cat.1; R61Repr.Cat.3; R62Xn; R20/22R33N; R50/53

Dir. 99/45 ADRN° ONU 3077Pb PbSO4

Rifiuto ( Pb)

EC50

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CobaltoTabella 3.2 CLP

R49 Può provocare il cancro per inalazione.

Non è elencato tra i metalli pesanti,

allegato D

CoCl2

R49 Può provocare il cancro per inalazione.

0,01% � 100 mg/kg di CoCl2!

45 mg/kg di Co!Allegato 5, tabella 1 (valori per suoli), siti uso commerciale : 250 mg/kg!

H7 NO!

Fare riferimento a limiti generici e non specifici � allegato D Carcinogeno cat. 2 ≤ 0,1% (1000 mg/kg CoCl2)

Nel caso le sostanze non siano note (rifiuti abbandonati) � fare riferimento allo ione ( 1000 mg/kg Co)Parere ISS n° 36565/2006

Buon senso!

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Che cosa ricerco nel rifiuto?

•Principio di precauzione•Principio del buon senso (processo produttivo,

Universo mondo delle

sostanze chimiche ?

Oltre 20.000 sostanze pericolose

Torbernite

(processo produttivo, conoscenza dei fatti e luoghi, schede tecniche, ecc)

Andranno ricercate unicamente quelle sostanze che ragionevolmente possono essere contenute in funzione della conoscenza del ciclo produttivo e/o di consumo che ha generato il rifiuto. Scheda sicurezza

0,1% p/pConoscere il 99,9% p/p del rifiuto ?

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Rifiuti con composizione “non nota” o “non determinabile” analiticamente

• Terre e rocce da siti contaminati• Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione• Fluff – frazione leggera e polveri• Fanghi di dragaggio• Fanghi di depurazione reflui industriali • Fanghi di depurazione reflui industriali • Rifiuti stabilizzati/solidificati• Sovvalli: rifiuti da selezione meccanica di rifiuti

Queste tipologie di rifiuti sono una percentuale molto elevata di rifiuti

trattati in impianti (oltre 70%)

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Impatto della classificazione dei rifiuti pericolosi

• Smaltimento discariche per R. pericolosi (poche): problema TOC, rifiuti stabili non reattivi, ecc.

• Non è applicabile DM 5.2.98 (recupero agevolato)

• Problematiche legate D.lgs. 81/2008 (sicurezza)• Problematiche legate D.lgs. 81/2008 (sicurezza)

• Spedizione rifiuti: regolamento 2006/1013/CE

• Direttiva Seveso

• Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)

• Incompatibilità tra rifiuti con H diverse

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Principio di precauzioneComunicazione della Commissione UE del 2.2.2000

“Equilibrare la libertà e i diritti degli individui,

delle industrie e delle organizzazioni con

l’esigenza di ridurre i rischi di effetti negativi l’esigenza di ridurre i rischi di effetti negativi

per l’ambiente e per la salute …”

� Evitare un ricorso ingiustificato al principio

di precauzione che diverrebbe una forma

dissimulata di protezionismo.

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• ZnO R50-53

• PbO2 R50-53

• Cu2O R50-53

Combustione � i metalli in forma di Ossidi più o meno complessi

Parametro Valore Incertezza

Antimonio 150 30

Arsenico 8 2

Berillio <2 --

Cadmio <2 --

Cobalto 17 3

Metodo

UNI EN 13657:2004+

UNI EN ISO 11885:2009

Unità Mis.

mg/kg tq metallo

MetalliCarbonatazione: tempo esposizione aria

Nota: per ADR il Pb si esprime

Anche con ADR, Per tutte le

Scorie

Cobalto 17 3

Cromo 197 38

Mercurio <1 --

Nichel 128 25

Piombo 1500 210

Rame 4150 490

Selenio <5 --

Stagno 70 15

Tallio <5 --

Tellurio <5 --

Vanadio 25 6

Zinco 1550 230

Inc = 15%

Solfati mg/L SO42- <1

Cloruri mg/L Cl- 380

Anioni

TEST CESSIONE UNI

10802:2004/E.

corr.31/08/05 UNI EN 12457-2:2004Con il calcolo: prima sì H14 (a meno di Biotest), ora no H14!

Eluato: specie solubili

Nota: per ADR il Pb si esprime

come compostoipotesi: conferma Biotest

metodo

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pH ESTREMI

• È ancora applicabile dopo L. 28/2012?Attenendoci scrupolosamente all’allegato

D: in via generale sì. Il pH è un parametro indicatore. Per corrosivi R35 limite sommatoria è 1%. Nel caso di un

Ragionamento

Chimico

Position Paper CE 18 sett. 2007: il pH estremo prevale anche rispetto ai limiti generici

limite sommatoria è 1%. Nel caso di un pH>12,5: considerando idrossidi complessi nella scoria si è fuori limite.

Mediante riserva alcalina (diagramma Young) e test in vitro si può escludere pericolosità!

H8 – H4Reg. 2008/440/CE, All. B40 bis (corrosività)

Parere ISS prot. N°0002002 del 19/01/2012

H8

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Sovvalli

Analisi merceologica

CER ?191211*: contenente sostanze pericolose 191212

Impianto separazione secco umido rifiuti urbani e speciali- Trattamento meccanico -

-Discarica-Inceneritore-CDR

Campionamento adeguato

ETEROGENEO

Analisi merceologica

Analisi chimica (idrocarburi, metalli…)

Verificare: farmaci, amianto, batterie, RAEE, ….

Relazione finale

Campionamento adeguato(UNI 10802)

Sistema aziendale controlliResponsabile tecnico

chimico

Procedura Omologa

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Come attribuire il CER

Origine (processo produttivo)

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Quindi per Codici a specchio:

• CER 191211*: rifiuto generato dal trattamento meccanico di rifiuti contenente sostanze pericolose

• CER 191212: rifiuto generato dal trattamento meccanico del rifiuti diverso di quello di cui alla voce 191211*

residuale

Decisione 2000/532/CE

Obbligo di provare che non

contiene sostanze pericolose

Produttore ha obbligo della codifica

Corresponsabilità del Destinatario

Omologa: valutazione in funzione anche delle prescrizioni autorizzative

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Campionamento e Analisi

Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 ”Rifiuti liquidi, granulari,

allegato 3 – DM 27/9/2010 Caratterizzazione di base

cui alla norma UNI 10802 ”Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati” e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002

Verbale di campionamento

Pianificazione del campionamento(N° incrementi, massa incrementi, massa campione laboratorio …)

Ogni quanto fare l’analisi?

Regolarmente generato ?

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