carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati

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  • 7/30/2019 Carta dei Diritti e dei Doveri dei detenuti e degli internati

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    MINISTERO DELLA GIUSTIZIADipartimento dellAmministrazione Penitenziaria

    Carta

    dei Dirii e dei Doveridei Detenuti e degli Internati

    Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012

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    Con decreto del Ministro della Giustizia 5dicembre 2012, stato stabilito il contenutodella "Carta dei diritti e dei doveri deidetenuti e degli internati" di cui all'art. 69comma 2 DPR 30 giugno 2000, n. 230

    (Regolamento recante norme sullordinamentopenitenziario e sulle misure privative e limitativedella libert) come modificato dal DPR 5 giugno2012, n. 136.

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    INDICE

    Carta dei Diritti e dei Doveridei Detenuti e degli Internati . . . . . . . . . . PAG. 5

    Glossario (Allegato 1) . . . . . . . . . . . . . . . 21

    Le fonti del diritto penitenziario (Allegato 2) . 41

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    Carta dei diritti e dei doveri

    dei detenuti e degli internati

    La Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degliinternati prevista dal Regolamento recante normesullordinamento penitenziario e sulle misure privative elimitative della libert. La Carta consegnata a ciascun

    detenuto o internato nel corso del primo colloquio conil direttore o con un operatore penitenziario allatto delsuo ingresso in istituto per consentire il miglioreesercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggioreconsapevolezza delle regole che conformano la vita nelcontesto carcerario. Al fine di consentire ai familiari diprenderne conoscenza, la Carta pubblicata sul sitointernet http://www.giustizia.it e una copia adisposizione per la consultazione nella sala colloqui diogni singolo istituto. Al detenuto, oltre alla Carta, sonoconsegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354(Norme sullordinamento penitenziario e sulla esecuzionedelle misure privative e limitative della libert), del decretodel Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230(Regolamento recante norme sullordinamento penitenziario e

    sulle misure privative e limitative della libert), delRegolamento interno dell'istituto e delle altredisposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti eai doveri del detenuto e dellinternato, alla disciplina eal trattamento penitenziario, tra cui la Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti delluomo e dellelibert fondamentali. Contestualmente viene indicato aldetenuto il luogo ove possibile consultare i testiintegrali delle predette norme.

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    Ingresso dalla libert.

    Lingresso in istituto curato dal personale di polizia

    penitenziaria preposto allUfficio Matricola. Il detenutoha il diritto di avvertire i propri familiari, sia in caso diprovenienza dalla libert, sia in caso di trasferimento daaltro istituto. Il detenuto ha diritto di nominare uno o duedifensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dalmagistrato un difensore di ufficio). Inoltre, salvo chelautorit giudiziaria ponga al momento dellarresto undivieto (che non pu essere superiore a 5 giorni), il

    detenuto ha diritto ad avere colloqui con il propriodifensore sin dal momento dellingresso e per tutta lapermanenza in carcere, negli orari e con le modalitstabilite, facendone richiesta attraverso lUfficioMatricola. Il detenuto sottoposto al prelievo delleimpronte digitali e alla perquisizione e deve consegnaredenaro, orologio, cintura e oggetti di valore. Deve anche

    sottoporsi a visita medica e psicologica durante la qualepotr riferire eventuali problemi di salute, dipendenze,intolleranze e necessit di assunzione di farmaci. Egli puchiedere di non convivere con altri detenuti per motividi tutela della propria incolumit personale.

    Vita quotidiana:

    Gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali perle esigenze di vita individuale e di locali per losvolgimento delle attivit in comune, locali che devonoessere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e munitidi servizi igienici riservati. Il detenuto ha diritto diricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deveaverne cura e provvedere alla pulizia della cella e aldecoro della sua persona. Gli assicurata la possibilit di

    fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e

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    capelli. Ciascun detenuto o internato ha diritto dipermanere allaperto almeno per due ore al giorno o, indeterminati regimi di custodia, per un tempo pi breve

    ma non meno di un'ora. Il detenuto o internato ha dirittoa unalimentazione sana e adeguata alle propriecondizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministratinegli orari stabiliti dal regolamento interno di istituto. Hadiritto di avere a disposizione acqua potabile e diutilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, unfornello personale. pure consentito lacquisto, a propriespese, di generi alimentari e di conforto (cosiddettosopravvitto) ed garantito il diritto di riceveredallesterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti dipeso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controllasia la preparazione del vitto che i prezzi dei generivenduti in istituto. Sono salvaguardati il diritto allasalute e lerogazione delle prestazioni di prevenzione,diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli

    essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibiliallinterno di ciascun istituto sono indicati nella Carta deiservizi sanitari per i detenuti e gli internati. riconosciuto il diritto di praticare il proprio culto, difruire dellassistenza spirituale del cappellano cattolico edi partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche onei locali adibiti ai culti acattolici.

    Doveri di comportamento:Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vitadellistituto e le particolari disposizioni impartite dalpersonale di polizia penitenziaria. Le infrazionidisciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia enellordine, il volontario inadempimento di obblighilavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti,denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni

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    fraudolente con lesterno o allinterno, le intimidazioni osopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previstidalla legge come reato) sono sanzionate secondo la loro

    gravit con il richiamo, lammonizione, lesclusionedalle attivit ricreative e sportive (fino a un massimo didieci giorni), lisolamento durante la permanenza allariaaperta (per non pi di dieci giorni) e lesclusione dalleattivit in comune (fino a un massimo di quindici giorni).Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tuttele volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli hadiritto a non subire mezzi di coercizione fisica a finidisciplinari (quali luso delle manette) e pu proporrereclamo al magistrato di sorveglianza in ordine allecondizioni di esercizio del potere disciplinare. Pi ingenerale, egli pu proporre reclamo al magistrato disorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla leggepenitenziaria, e pu rivolgersi per ogni tipo di doglianzaal direttore dellistituto, agli ispettori, al Ministro della

    Giustizia, al magistrato di sorveglianza, alle autoritgiudiziarie e sanitarie in visita allistituto, al Presidentedella Giunta regionale e al Capo dello Stato.

    Istruzione e attivit culturali, sportive ericreative:

    Negli istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici alivello di scuola dobbligo e di scuola secondariasuperiore. I detenuti possono ricevere un sussidiogiornaliero, nella misura determinata con decretoministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzionesecondaria di secondo grado. Ai detenuti che seguonocorsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsiuniversitari, e che hanno superato tutti gli esami diciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in

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    disagiate condizioni economiche, le spese sostenute pertasse, contributi scolastici e libri di testo, e vienecorrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si

    sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsiscolastici e di addestramento professionale sono concessericompense. altres consentita la possibilit di svolgerela preparazione da privatista per il conseguimento deldiploma di scuola secondaria superiore e della laureauniversitaria. Gli istituti sono forniti di una biblioteca,alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. Laccessoai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene ingiorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di istituto.Nellistituto vengono organizzate attivit culturali,sportive e ricreative che fanno parte del trattamentorieducativo. La loro organizzazione curata da unacommissione composta dal direttore, da uno o pieducatori, da uno o pi assistenti sociali e da unarappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle

    altre attivit sufficiente una richiesta scritta. Durante lapermanenza allaperto consentito ai detenuti losvolgimento di attivit sportive.

    Lavoro:

    Il lavoro uno degli elementi fondamentali del trattamentocarcerario. I detenuti imputati possono partecipare, a loro

    richiesta, ad attivit lavorative, sia allinterno dellistituto(cuciniere, barbiere, magazziniere) che allesterno. Illavoro allesterno una modalit di esecuzione della pena:per i condannati per reati comuni applicabile senzaalcuna limitazione, per i condannati alla pena dellareclusione per delitti particolari applicabile dopol'espiazione di 1/3 della pena e per i condannati allergastolo applicabile dopo lespiazione di almeno 10 anni. Ilmagistrato di sorveglianza approva il provvedimento del

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    direttore dellistituto e indica le prescrizioni cui attenersi. Icondannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezzadella colonia agricola e della casa di lavoro hanno lobbligo

    di prestare attivit lavorativa. La mercede stabilita inmisura non inferiore ai due terzi del trattamento economicoprevisto dai contratti collettivi di lavoro.

    Ricompense:

    I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolareimpegno nel lavoro, nello studio, nellaiuto prestato agli

    altri o in atti meritori, sono premiati con lencomio deldirettore o con la proposta formulata dal consiglio didisciplina di concessione della grazia, della liberazionecondizionale, della revoca anticipata della misura disicurezza o di altri benefici.

    Trasferimenti:

    Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramiteil direttore dellistituto, al Provveditore regionale quando chiesto il trasferimento in un carcere dello stessodistretto, ovvero al Dipartimento dellamministrazionepenitenziaria del Ministero della giustizia quando sichiede il trasferimento in un carcere fuori dallacircoscrizione. favorito il criterio di destinare i detenutiad istituti prossimi alla residenza delle famiglie. Idetenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio senon per gravi e comprovati motivi di sicurezza, peresigenze dellistituto e per motivi di giustizia.

    Peculio e gestione dei rapporti economicicon le istituzioni:

    vietato il possesso di denaro; le somme di cui il

    detenuto dispone al momento dell'ingresso in istituto e

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    quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale ocon deposito in portineria (peculio), sono depositate epossono essere liberamente destinate dal detenuto

    allacquisto di prodotti, per la corrispondenza o percomunicazioni telefoniche. Il detenuto obbligato alpagamento delle spese di mantenimento, comprensivedel costo dei pasti e delluso del corredo personale fornitodallamministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola,piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il magistratodi sorveglianza pu disporre la remissione del debito incaso di difficolt economiche, se linteressato hamantenuto una buona condotta.

    Rapporti con la societ esterna:

    I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloquivisivi con i familiari o con persone diverse (quandoricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore econ il garante dei diritti dei detenuti. Durante il colloquio,che si svolge in appositi locali senza mezzi divisori e sottoil controllo visivo e non auditivo del personale di poliziapenitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamentocorretto; in caso contrario, pu essere escluso daicolloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto asei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di unora econ non pi di 3 persone per volta. Il detenuto ha pure

    diritto a colloqui telefonici con i familiari e conviventi, ein casi particolari (per accertati motivi) con personediverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimanaper la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonch alrientro in istituto dal permesso o dalla licenza. Le spesesono a carico del detenuto. Regole pi restrittive sonopreviste per i regimi speciali. La richiesta deve essereindirizzata, per gli imputati, allAutorit Giudiziaria cheprocede; per i condannati (anche con sentenza di primo

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    grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata aldirettore dellistituto.La corrispondenza pu essere ricevuta in carcere senza

    limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata daldetenuto a difensori, o a membri del Parlamento,rappresentanze diplomatiche o consolari del paese diappartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, nonpu subire limitazione alcuna. Ogni detenuto puricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, siain occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti perposta qualora nei quindici giorni precedenti egli nonabbia fruito di alcun colloquio visivo. assicurata larelazione dei detenuti con le proprie famiglie. Aifamiliari deve essere comunicato il trasferimento ad altrastruttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare ifamiliari ai quali vuole sia data tempestiva notizia in casodi decesso o grave infermit, ed in relazione ai qualivuole ricevere le medesime notizie. I detenuti e gli

    internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasionedi consultazioni elettorali in un seggio speciale, previadichiarazione della volont di esprimerlo, indirizzataentro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindacodel luogo ove si trova listituto. consentito usare unapparecchio radio personale, nonch computer e lettori didvd, per motivi di studio o di lavoro.

    Misure premiali:Permessi: I permessi sono parte integrante delprogramma di trattamento, perch consentono di coltivareinteressi affettivi, culturali e di lavoro. Possono essereconcessi dal magistrato di sorveglianza permessi premioai condannati che non risultino socialmente pericolosi, sehanno tenuto una condotta regolare ed hanno gi espiatouna parte considerevole della pena. I permessi premio non

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    possono avere una durata superiore a 15 giorni e nonpossono essere concessi per pi di 45 giorni complessivi inun anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in

    relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i qualisono evasi o hanno avuto la revoca di una misuraalternativa. Nel caso di imminente pericolo di vita di unfamiliare o di un convivente, il giudice che procede o ilmagistrato di sorveglianza pu concedere agli imputati, aicondannati e agli internati il permesso di recarsi a visitarelinfermo. Il detenuto che senza giustificato motivo nonrientra in istituto allo scadere del permesso punito in viadisciplinare se lassenza si protrae per oltre 3 ore e non pidi 12; negli altri casi punibile per il reato di evasione. Incaso di diniego del permesso, il detenuto pu proporrereclamo entro termini brevissimi.Liberazione anticipata: Il magistrato di sorveglianza puconcedere ai detenuti condannati la liberazioneanticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45

    giorni per ogni 6 mesi di pena espiata. Il beneficio dellaliberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenutouna regolare condotta ed ha partecipato alle attivit diosservazione e trattamento. riconosciuto anche per ilperiodo trascorso in custodia cautelare ed agli arrestidomiciliari. Pu essere concesso, dietro analoghecondizioni, anche in relazione alla misuradellaffidamento in prova al servizio sociale. Avverso ladecisione del magistrato di sorveglianza pu essereproposto motivato reclamo al tribunale di sorveglianzaentro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

    Misure alternative alla detenzione:Affidamento in prova al servizio sociale:Se la condanna o il residuo della pena inferiore a treanni, il detenuto, in base ai risultati dellosservazione

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    della sua personalit, pu essere affidato al serviziosociale per il periodo di pena ancora da scontare, duranteil quale egli verr seguito dallUfficio esecuzione penale

    esterna. Listanza di affidamento rivolta al magistratodi sorveglianza e la misura pu essere concessa daltribunale di sorveglianza. Lo stesso tribunale disorveglianza, se accerta lesito positivo del periodotrascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della penae di ogni altro effetto penale della condanna. La personatossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna oresiduo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reatiparticolari), che abbia in corso un programma direcupero o che ad esso intenda sottoporsi (daccordo conil servizio tossicodipendenze della sua AUSL) pubeneficiare dellaffidamento terapeutico. La misuradell'affidamento non pu essere concessa pi di duevolte.Detenzione domiciliare:

    Il Tribunale di sorveglianza concede la detenzionedomiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non statodichiarato delinquente abituale, professionale o pertendenza e non recidivo reiterato. Possono ottenere lastessa misura, per una pena o un residuo di penainferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza,la madre o il padre con prole convivente di et inferiore

    ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute odi et anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) oinferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo dipena inferiore ai due anni.Lesecuzione presso il domicilio delle pene detentivenon superiori a diciotto mesi:Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la penadetentiva non superiore a diciotto mesi anche se parteresidua di pena maggiore sia eseguita presso

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    labitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti disoggetti condannati per i reati gravi di cui allart. 4 bisdella legge n. 354/75 (vedi glossario). La madre con prole

    di et non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato unterzo della pena (15 anni se la pena quelladellergastolo), pu beneficiare dell'esecuzione presso ildomicilio se vi la possibilit di ripristinare laconvivenza con i figli.Semilibert:La semilibert consente al condannato di trascorrere parte

    del giorno fuori dellistituto per partecipare ad attivitlavorative, istruttive o comunque utili al reinserimentosociale. concessa dal tribunale di sorveglianza a chi : sottoposto ad una misura di sicurezza; condannato allarresto o alla reclusione non superiore

    a 6 mesi; condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia

    scontato met pena (2/3 per i reati pi gravi indicati

    allarticolo 4 bis, comma 1 O.P.); condannato allergastolo ed abbia scontato 26 anni didetenzione.

    Liberazione condizionale:La liberazione condizionale pu essere concessa a chi hascontato almeno 30 mesi e comunque almeno met dellapena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi

    i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di3/4; se si tratta di condannato allergastolo, gli anniscontati devono essere almeno 26). Per ottenere ilbeneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo diesecuzione della pena, un comportamento tale da farritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione subordinata alladempimento delle obbligazioni civiliderivanti dal reato, salvo che si dimostri limpossibilitdi adempierle.

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    Sospensione dellesecuzione della pena detentiva pertossicodipendenti o alcool dipendenti:Il tribunale di sorveglianza pu sospendere lesecuzione

    della pena per cinque anni a colui che deve scontare unapena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 secondannati per reati particolari) per reati commessi inrelazione allo stato di tossicodipendenza/alcooldipendenzae si sottoposto con esito positivo ad un programmaterapeutico e socio-riabilitativo presso una strutturapubblica o autorizzata ai sensi di legge.

    Regimi di detenzione speciali:Regime di sorveglianza particolare:Il regime di sorveglianza particolare pu essere dispostodal Dipartimento dellamministrazione penitenziaria (dipropria iniziativa o su segnalazione del direttore odellautorit giudiziaria con parere favorevole delconsiglio di disciplina) in relazione a reiteraticomportamenti offensivi dellordine e della sicurezzanegli istituti penitenziari. Esso comporta particolarirestrizioni che riguardano laccesso alle attivit lavorativee alle attivit in comune, la corrispondenza epistolare etelefonica, la detenzione di oggetti normalmenteconsentiti. Le restrizioni non possono riguardare l'igiene

    e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo,la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso diapparecchi radio del tipo consentito, la permanenzaall'aperto per almeno unora al giorno, i colloqui con idifensori nonch quelli con il coniuge, il convivente, ifigli, i genitori e i fratelli. Avverso il provvedimento delDipartimento dell'amministrazione penitenziaria puessere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza neltermine di dieci giorni.

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    Regime dei condannati per particolari delitti:I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 4bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non

    pi di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici almese, e subiscono limitazioni nellapplicazione deibenefici dellassegnazione al lavoro allesterno e alleattivit culturali e sportive, dei permessi premio e dellemisure alternative.Isolamento continuo: ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia

    contagiosa; pu essere disposto durante l'esecuzionedella sanzione della esclusione dalle attivit in comune(con divieto di comunicare con gli altri), nonch durantel'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzionequando sia ritenuto necessario dall'autorit giudiziaria.Sono assicurati il vitto ordinario e la normaledisponibilit di acqua, nonch i controlli medici. Idetenuti in isolamento possono comunque ricevere la

    visita delle autorit politiche, giudiziarie, amministrativee religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75.Sospensione temporanea delle normali regole ditrattamento:Il Ministro della giustizia, in casi eccezionali di rivolta odi altre gravi situazioni di emergenza, ha facolt disospendere nell'istituto interessato o in parte di esso

    lapplicazione delle normali regole di trattamento deidetenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine ela sicurezza e per il tempo strettamente necessario a talefine. Il Ministro della giustizia ha altres la facolt disospendere, in tutto o in parte lapplicazione dellenormali regole di trattamento nei confronti dei detenutio internati per delitti commessi per finalit diterrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o perdelitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai

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    quali vi siano elementi tali da fare ritenere lasussistenza di collegamenti con un'associazionecriminale, terroristica o eversiva. La sospensione

    comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatticon le organizzazioni criminali (un solo colloquio almese con familiari e conviventi, con controllo auditivo eregistrazione fatta eccezione per i colloqui difensivi;limitazione di somme e beni ricevuti dallesterno,esclusione dalle rappresentanze, sottoposizione a vistodi censura della corrispondenza, limitazione dellapermanenza allaperto); ha durata pari a quattro anni,prorogabile per successivi periodi di due anni. Idetenuti sottoposti al regime speciale di detenzionedevono essere ristretti all'interno di istituti a loroesclusivamente dedicati o comunque all'interno disezioni speciali e logisticamente separate dal restodell'istituto, custoditi da reparti specializzati dellapolizia penitenziaria. Avverso il provvedimento

    applicativo pu essere proposto reclamo al tribunale disorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dallacomunicazione. Il detenuto o internato in regime di 41bis legge n. 354/1975 (vedi glossario) partecipa alleudienze a distanza, con le modalit previste dallart. 146bis delle norme di attuazione del c.p.p.

    Detenute gestanti, puerpere e madri conprole:Non pu essere disposta n mantenuta la custodiacautelare in carcere nei confronti di donne incinteo madri con prole di et non superiore ai sei anni, salvoche sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.Lesecuzione penale differita nei confronti di donneincinte o madri di infanti inferiori di un anno; pu altresessere differita lesecuzione penale nei confronti di madri

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    con prole di et inferiore ai tre anni; lesecuzione dellasanzione della esclusione dalle attivit in comune sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle

    puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano lapropria prole fino a un anno; le condannate e le internatepossono essere ammesse alla cura e all'assistenzaall'esterno dei figli di et non superiore agli anni dieci; assicurata alle gestanti e alle madri con bambiniassistenza adeguata di medici specialisti, ostetriche eoperatori in puericultura e le detenute sono ospitate inluoghi adeguati.

    Detenuti stranieri:

    I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che leautorit consolari del loro Paese siano informatedellarresto, di ricevere lestratto delle norme nellapropria lingua, di effettuare telefonate e colloqui conlausilio di un interprete. Hanno il diritto di soddisfare leproprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vitareligiosa e spirituale. I detenuti stranieri che devonoscontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni,hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese diorigine. Con la condanna penale pu essere applicata lamisura di sicurezza dellespulsione, eseguita dopo averscontato la pena detentiva. In ogni caso non pu essere

    espulso il detenuto che nel suo paese di provenienzarischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici,religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc. Il detenutopu chiedere il trasferimento nel Paese di cui cittadinoper scontare la condanna (superiore a sei mesi) subita inItalia; la relativa richiesta va presentata al Ministero dellaGiustizia dellItalia oppure, se il fatto costituisce reato inentrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Statodi cui cittadino.

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    Dimissione:I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nelperiodo di tempo che immediatamente precede la lorodimissione dall'istituto, con interventi di servizio sociale econ un programma di trattamento orientato allasoluzione dei problemi specifici connessi alle condizionidi vita a cui dovranno andare incontro. La dimissione haluogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, ameno che non debba seguire una misura di sicurezzadetentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati

    allinteressato il peculio e gli altri oggetti di sua propriet.

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    ALLEGATO 1

    GlossarioAmnistiaLamnistia estingue il reato e fa cessare lesecuzione dellacondanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distintadalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma

    non estinguono il reato.Appellante la persona condannata nel processo di primo grado neicui confronti pende il procedimento di appello .

    Arresti domiciliari una misura cautelare personale coercitiva che vieneapplicata agli indagati o agli imputati nel corso delleindagini preliminari e del procedimento penale. La suadurata massima dipende dalla gravit del reatocontestato e dalla fase del procedimento (ar. 284 e 303c.p.p.). Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misuracautelare, non vanno confusi con la detenzionedomiciliare.

    Articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, Normesullordinamento penitenziarioPrevede un regime di detenzione speciale che comporta ildivieto di concedere determinati benefici (assegnazione allavoro esterno, i permessi premio e le misure alternativealla detenzione) ai condannati per i seguenti delii: delii commessi per finalit di terrorismo o eversione; associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

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    riduzione in schiavit e traa di persone (art. 600, 601,602 c.p.);

    sequestro di persona (art. 630 c.p.);

    associazione per delinquere finalizzata alcontrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R.43/1973);

    associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 D.P.R. 309/1990);

    qualsiasi delio commesso al fine di agevolarelaivit delle associazioni di tipo mafioso, a meno che

    il condannato abbia collaborato con la giustizia e nonvi siano collegamenti con la criminalit organizzata.

    Assistente sociale un dipendente del Ministero della Giustizia (da nonconfondere con l'assistente sociale del comune o dellaASL), che fa capo agli Uffici esecuzione penale esterna(UEPE). Tiene i contai con le famiglie dei detenuti e con

    gli enti locali, segue le persone in affidamento al serviziosociale e ha un ruolo importante per la concessione el'esecuzione dei benefici di legge.

    Braccialeo eleronicoNel disporre la misura degli arresti domiciliari il giudicepu prescrivere procedure di controllo mediante mezzi

    eleronici se limputato acconsente (art. 275 bis c.p.p.). Ilconsenso alleventuale utilizzo di queste procedure dicontrollo viene richiesto al detenuto allingresso incarcere (art. 23 R. E.).

    Cassa delle Ammende un ente con personalit giuridica istituito presso ilDipartimento dellAmministrazione Penitenziaria che

    finanzia i programmi di reinserimento in favore di

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    detenuti e internati e delle loro famiglie e i progei diedilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento dellecondizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a

    costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono iproventi delle manifaure carcerarie, le sanzionipecuniarie e le altre sanzioni connesse al processo.

    Condannato (o definitivo) l'imputato nei cui confronti stata pronunciata unasentenza di condanna passata in giudicato.

    Cooperative socialiSociet cooperative, regolate dalla legge 381/1991, chegestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e aivit divario genere finalizzate allinserimento nel mercato dellavoro delle persone svantaggiate.

    Corte di assise

    La Corte di assise giudica i reati per i quali la leggestabilisce la pesa dell'ergastolo o della reclusione noninferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti glialtri gravi reati indicati nell'art. 5 c.p.p. La Corte diassise composta da due giudici togati e da sei giudicipopolari.

    D.A.P. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la struttura del Ministero della Giustizia deputataallo svolgimento dei compiti relativi al sistemacarcerario.

    Detenuto il termine generico con il quale si indica una personaristrea in un istituto di pena senza specificarne laposizione giuridica.

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    Istituto penitenziarioComunemente chiamato carcere, il luogo chiuso eisolato dalla societ, destinato ad accogliere i detenuti. Gli

    istituti penitenziari fanno capo al Dipartimentodell'amministrazione penitenziaria. Fra gli istitutipenitenziari sono comprese: la Casa circondariale in cui sono detenute le persone

    in aesa di giudizio o quelle condannate a peneinferiori ai cinque anni (o con un residuo di penainferiore ai cinque anni);

    la Casa di reclusione, che l'istituto adibitoallespiazione delle pene di maggiore entit;

    listituto penale minorile adibito alla detenzione deiminorenni (oltre i 14 anni);

    gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza:Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura ecustodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) chesaranno sostituiti dalle struure di cui al comma 2 art.

    3 ter d.l. 22.12.2011 n. 211 (convertito dalla l. 17.2.2012n. 9).

    Istituto a Custodia Aenuata per il Traamento deiTossicodipendenti (ICATT)Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica epsichica dei tossicodipendenti, mediante l'auazione di

    programmi di aivit ai quali collaborano i servizipubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitarioregionale, gli enti territoriali, il terzo seore, ilvolontariato e le comunit terapeutiche.

    Istituto a Custodia Aenuata per detenute Madri(ICAM)Compatibilmente con esigenze cautelari noneccezionalmente rilevanti, il giudice pu disporre presso

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    gli Istituti a custodia aenuate (I.C.A.M.), la custodiacautelare o lespiazione della pena per le donne incinte omadri con prole soo i sei anni, o per il padre qualora la

    madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata adassisterla.

    Istituto Penale Minorile un istituto in cui viene auata la detenzione deiminorenni (oltre i 14 anni).

    Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezzaGli istituti per lesecuzione delle misure di sicurezzadetentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, lecase di cura e custodia e gli ospedali psichiatricigiudiziari (art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354, Normesull'ordinamento penitenziario).

    Liberazione anticipata

    Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova dipartecipazione allopera di rieducazione concessa unadetrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre dipena scontata. La liberazione anticipata viene richiestadal condannato e concessa dal magistrato di sorveglianza.Nei linguaggio del carcere la concessione della detrazioneviene chiamata concessione dei "giorni". Anche gli affidati

    in prova al servizio sociale (vedi) e gli affidati in casiparticolari come la tossicodipendenza (vedi) possonooenere questo beneficio quando diano prova di un loroconcreto recupero sociale.

    Ministero della Giustizia il Dicastero del Governo italiano che si occupadellAmministrazione giudiziaria civile, penale eminorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.

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    Misure cautelari coercitive personaliPossono essere applicate a indagati o imputati per deliila cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di

    reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o diinquinamento delle prove, o di commissione di nuovidelii. Le misure cautelari coercitive personali sono:divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla poliziagiudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto eobbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodiacautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli

    ar. 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda lesecuzione e ladurata dei provvedimenti, dagli ar. 291-308 c.p.p.

    Misure di sicurezzaSono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codicepenale.Le misure di sicurezza si applicano: alle persone considerate socialmente pericolose; in caso di commissione di un reato, o di un reato

    impossibile ai sensi dellarticolo 49 del codice penale,ovvero in caso di accordo o di istigazione acommeere un reato;

    quando si ritiene possano commeere nuovi faiprevisti dalla legge come reato.

    Tali misure sono ordinate dal giudice nella sentenza di

    condanna. Hanno una funzione non solo di contenimentodella pericolosit sociale, ma anche rieducativa, vale adire tendono a favorire il reinserimento dellindividuo nelcontesto sociale. Hanno una durata indeterminata: lalegge fissa il termine minimo di durata e spea poi algiudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona ancora socialmente pericolosa. Le misure di sicurezzasono personali quando limitano la libert individuale(detentive e non detentive), sono patrimoniali quando

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    incidono soltanto sul patrimonio del soggeo (cauzionedi buona condoa e confisca).Le misure di sicurezza detentive sono:

    l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro(per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza); il ricovero in una casa di cura e custodia (per i

    condannati a pena diminuita per infermit psichica oper intossicazione cronica da alcool e sostanzestupefacenti);

    il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli

    imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non applicabile ai minorenni); il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.Le misure di sicurezza non detentive sono: la libert vigilata (che implica lobbligo di avere una

    stabile aivit lavorativa o di cercarsene una, obbligodi ritirarsi a casa entro una certa ora);

    il divieto di soggiorno (in uno o pi comuni ovvero in

    una o pi province); il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di

    bevande alcooliche; l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).Il magistrato di sorveglianza sovraintende allesecuzionedelle misure di sicurezza personali; accerta selinteressato sia persona socialmente pericolosa; emee o

    revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e diabitualit o professionalit nel reato. Contro taliprovvedimenti possono proporre appello al Tribunale disorveglianza il pubblico ministero, linteressato o ildifensore (ar. 679 e 680 codice procedura penale).

    Notificazione l'aivit con la quale l'ufficiale giudiziario o altrapersona indicata dalla legge (come la polizia giudiziaria),

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    porta formalmente un ao a conoscenza del destinatario,araverso la consegna di una copia conformeall'originale. Il destinatario, ricevuto lao, ne deve

    firmare una copia per ricevuta (relata di notifica) chelufficiale giudiziario invier allautorit che lha emesso.

    Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio)Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuitain favore dei non abbienti per agire e difendersi davantial giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di

    sorveglianza.Pena pecuniaria una delle due tipologie di pena che vengono inflie dalgiudice penale al condannato (l'altra la pena detentiva).Si distingue in multa, applicata per i delii, e inammenda, applicata per le contravvenzioni. anche unadelle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi

    previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689Depenalizzazione e modifiche al sistema penale (ar.53 e seguenti). La pena pecuniaria pu essere rateizzata oconvertita in pena detentiva.

    Pericolosit sociale socialmente pericolosa la persona che ha commesso

    reati, qualora sia probabile che ne commea nuovamente(art. 203 c.p.).

    Permesso di soggiorno lautorizzazione amministrativa rilasciata al ciadinostraniero al quale lo Stato italiano permee disoggiornare in Italia. La richiesta del permesso deveessere presentata entro oo giorni lavorativi dallingressonel territorio italiano allo Sportello Unico per

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    lImmigrazione nel caso sia stato gi rilasciato il nullaosta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimentialla Questura.

    Perquisizione personaleI detenuti possono essere sooposti a perquisizione permotivi di sicurezza nel pieno rispeo della loro persona.(Art. 34 OP e art. 74 Reg)

    Pubblico ministero

    il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercitalazione penale, rappresenta laccusa nei procedimentipenali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

    RecidivaLa recidiva la condizione personale di chi, dopo esserestato condannato per un delio con sentenza passata ingiudicato, ne commee un altro (art. 99 c.p.). Costituisceuno dei c.d. effei penali della condanna e va inquadratatra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. Larecidiva comporta la possibilit di un aumento di pena.

    ReclusioneLa reclusione la pena inflia al condannato per i delii.Si estende da 15 giorni a 24 anni ed scontata in uno

    stabilimento penitenziario. La pena della reclusione puessere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, inpena pecuniaria.

    Rateizzazione della pena pecuniariaNel caso di condanna a pena pecuniaria o diconversione della pena della reclusione in penapecuniaria, qualora si presentino situazioni diinsolvenza a causa dellimpossibilit temporanea di

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    effettuare il pagamento, il condannato pu chiedere ildifferimento o la rateizzazione del pagamento (art. 660,3c, c.p.p.). Il magistrato di sorveglianza, valutate le

    condizioni economiche del condannato, pu disporreche la pena pecuniaria sia pagata in non pi di trentarate mensili (art. 133 ter c.p.). La pena pecuniaria puessere convertita in libert controllata o in lavorosostitutivo.

    Riabilitazione un beneficio di legge (artt. 178 e seguenti c.p. e art. 683c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di unacondanna penale. La riabilitazione concessa dopo chesono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, oestinta per indulto o altri benefici). Devono decorrerealmeno otto anni nel caso di recidiva (art. 99 c.p.) e diecianni nel caso in cui il condannato sia stato dichiarato

    delinquente abituale, professionale o per tendenza. Perottenere la riabilitazione necessario che il condannato,se stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbiaottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alleobbligazioni civili derivanti dal reato, cio abbiarisarcito il danno provocato. Per ottenere lariabilitazione necessario aver mantenuto una buona

    condotta per tutto il periodo considerato, non soloevitando di compiere reati ma anche osservando uncomportamento corretto e responsabile. Listanza diriabilitazione va presentata al Tribunale di sorveglianza,che decide collegialmente.

    Ricorrente l'imputato condannato che ha proposto ricorso davantialla Corte di Cassazione.

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    Ricorso per cassazione

    L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere allaCorte di Cassazione contro la sentenza di appello o

    contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere(art. 607 c.p.p). Il pubblico ministero, linteressato e, indeterminati casi, lamministrazione penitenziaria,possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze delTribunale di sorveglianza (art. 71 ter della legge 26 luglio1975, n. 354, Norme sullordinamento penitenziario). Imotivi per i quali si pu presentare ricorso sono stabiliti

    dallart. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel casodel Tribunale di sorveglianza, vizi di legiimit e vizi dimotivazione nellordinanza.

    Rinvio facoltativo dellesecuzione della pena

    Lesecuzione di una pena pu essere rinviata (art. 147 c.p.e art. 684 c.p.p) nel caso in cui: sia stata presentata domanda di grazia;

    la persona condannata a pena restriiva della liberpersonale sia in condizioni di grave infermit fisica;

    la persona condannata a pena restriiva della liberpersonale sia madre di un figlio di et inferiore a treanni.

    Rinvio obbligatorio dellesecuzione della pena

    Lesecuzione delle pene detentive, della semidetenzione edella libert controllata deve essere rinviata (art. 146 c.p. eart. 684 c.p.p) nel caso in cui il condannato sia: donna incinta; madre di figli di et inferiore a un anno; persona affea da Aids o da altra malaia

    particolarmente grave, non compatibile con lo stato didetenzione in carcere, semprech ricorra il requisitodella non rispondenza alle cure.

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    Soggei che operano allinterno dellistitutopenitenziario con i quali ogni detenuto pu chiedere diconferire:

    il direore e i vicedireori dell'istituto penitenziario, iquali hanno la responsabilit dellindirizzo e dellacorrea gestione detentiva.

    il comandante, gli ispeori, i sovrintendenti, gliassistenti e gli agenti della polizia penitenziaria i qualigarantiscono lordine e tutelano la sicurezzaallinterno dellistituto, partecipano alle aivit diosservazione e di traamento rieducativo edespletano il servizio di traduzione;

    il personale di polizia penitenziaria prepostoallufficio matricola, che sovrintende alle operazionidi immatricolazione e scarcerazione dei detenuti,organizza la partecipazione alle udienze, agliinterrogatori, ai colloqui con i difensori e con gliinvestigatori e riceve le richieste (domandine) del

    detenuto rivolte al Direore dellistituto; il responsabile dellarea educativa e gli educatori i

    quali predispongono, organizzano, coordinano leaivit interne inerenti la scuola, il lavoro e leiniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno partedellquipe di osservazione e traamento.

    gli operatori del Ser.T. i quali svolgono aivit per

    l'assistenza dei detenuti che presentano problematichedi tossicodipendenza e alcooldipendenza; gli assistenti sociali i quali nellambito dellUfficio di

    Esecuzione Penale Esterna partecipano allaivit diosservazione e traamento occupandosi del rapportotra il detenuto e lambiente esterno anche inprevisione di ammissione a benefici di legge (misurealternative) o dimissione dal carcere, svolgendo altresazioni a favore delle famiglie dei detenuti;

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    gli assistenti volontari i quali partecipano alle aivittraamentali anche in forme organizzate ed associate

    il cappellano ed i ministri di culto;

    lo psicologo, lo psichiatra, il responsabile dellareasanitaria, i medici e gli infermieri; il responsabile dellarea amministrativo-contabile e i

    contabili.

    Soggei che operano allesterno dellistituto ai quali ildetenuto pu rivolgersi:

    il provveditore regionale dellAmministrazionepenitenziaria il quale programma le aivittraamentali, coordina le aivit in materia di lavoroe addestramento professionale, le aivit scolastiche,sportive e culturali ed competente tra laltro inordine alle assegnazioni e trasferimenti nellambitodella circoscrizione;

    lAutorit Giudiziaria che procede; il magistrato di sorveglianza che vigila sulla

    organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e,in particolare, ha la competenza a decidere sulleistanze dei detenuti volte alloenimento delle misurealternative e sui reclami presentati dagli stessi avversoprovvedimenti dell'amministrazione penitenziaria,sulle richieste di permessi o licenze presentate dai

    detenuti e per lapplicazione e revoca delle misure disicurezza; la Corte Europea dei dirii delluomo alla quale ci si

    pu rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tui irimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali(entro sei mesi dal passaggio in giudicato dellasentenza), quando si ritengono violate le norme dellaConvenzione Europea dei Dirii delluomo del4.11.1950;

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    il Presidente della Repubblica al quale pu ancheessere direa la richiesta di grazia o di commutazionedella pena. La domanda del provvedimento di

    clemenza deve essere presentata al Ministro dellaGiustizia tramite il magistrato di sorveglianza. il Garante dei dirii delle persone private della libert

    personale, ove sia istituito nell'ambito territorialedellistituto penitenziario; il Garante svolge aivit disensibilizzazione pubblica sul tema dei dirii umani esulla finalit rieducativa della pena.

    Sopravvio

    Generi alimentari che i detenuti possono acquistare aproprie spese entro limiti fissati.

    Sospensione condizionale della pena

    Se il giudice emee una condanna alla reclusione oall'arresto per un tempo non superiore a due anni pusospenderne lesecuzione. Se per cinque anni (o due incaso di contravvenzione) il condannato non commeeraltri reati, obbedir agli obblighi impostigli e nonriporter altre condanne, il reato viene dichiarato estinto.In caso contrario la sospensione verr revocata e lacondanna dovr essere eseguita. Se il condannato hameno di 18 anni, la sospensione condizionale pu essere

    concessa anche in caso di pene fino a tre anni di arresto odi reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha pi di 70,la pena detentiva che pu essere sospesa non devesuperare i due anni e sei mesi. La sospensionecondizionale della pena pu essere concessa se il giudicepresume che il colpevole non commeer ulteriori reati,se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e senon sono state inflie misure di sicurezza personale perpericolosit sociale del condannato. La sospensione

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    condizionale regolata dagli articoli 163-168 del codicepenale.

    Spese di giustiziaSono le spese per il processo e per il mantenimento incarcere, che vengono addebitate all'imputato nellasentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioeliminate) se il condannato si trova in condizionieconomiche disagevoli e ha mantenuto una condoacorrea.

    Traamento

    Nei confronti dei condannati e internati deve essereauato un traamento rieducativo che tenda al lororeinserimento sociale. Il traamento auato secondo uncriterio di individualizzazione in rapporto alle specifichecondizioni dei soggei, deve essere conforme ad umanite deve assicurare il rispeo della dignit della persona. Il

    traamento svolto avvalendosi principalmentedell'istruzione, del lavoro, della religione, delle aivitculturali, ricreative e sportive e agevolando opportunicontai con il mondo esterno ed i rapporti con lafamiglia.

    Tribunale di sorveglianza

    Il Tribunale di sorveglianza ha competenza territoriale neldistreo della Corte dAppello. organo collegialespecializzato, composto da magistrati ordinari e daesperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia,psichiatria e criminologia clinica, nonch docenti discienze criminalistiche. I provvedimenti del Tribunale disorveglianza sono adoati da un collegio formato daquaro persone: il presidente, un magistrato di

    sorveglianza e due esperti. Il Tribunale di sorveglianza

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    decide sia come giudice di primo grado sia come giudicedi appello. In primo grado delibera sulla concessione o larevoca dellaffidamento in prova al servizio sociale, della

    detenzione domiciliare, della semilibert, dellaliberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio ofacoltativo dellesecuzione delle pene detentive; sullerichieste di riabilitazione. In secondo grado, come giudicedi appello, il Tribunale decide sulle impugnazionipresentate contro le sentenze di proscioglimento concontestuale applicazione di misure di sicurezza emessedai tribunali penali ordinari e contro le ordinanzerisultate da udienze dei magistrati di sorveglianza.Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti deiprovvedimenti adoati dai magistrati di sorveglianza intema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dalloStato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessidallamministrazione penitenziaria. Il Tribunale diSorveglianza di Roma ha competenza a decidere in

    ordine ai reclami avverso il provvedimento diapplicazione del regime di cui allart. 41 bis comma 2legge n. 354 del 1975. Avverso le ordinanze del Tribunaledi sorveglianza pu essere proposto ricorso percassazione.

    Tribunale penale

    Il Tribunale penale in composizione collegiale (tregiudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; incomposizione monocratica (un unico giudice) giudica ireati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p.

    Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe)LUEPE (istituito con la legge di riforma penitenziaria n.354 del 1975, un ufficio periferico del Ministero dellaGiustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

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    Svolge le indagini di servizio sociale richieste dalTribunale di Sorveglianza per conoscere la realtpersonale, familiare, lavorativa delle persone sooposte

    ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al fine didecidere sullapplicazione delle misure alternative alladetenzione, o sulle misure restriive della libert, o sulprogramma di traamento.

    Ufficio di sorveglianza

    LUfficio di sorveglianza ha competenza territoriale

    pluricircoscrizionale. La circoscrizione indica lareaterritoriale di competenza del tribunale ordinario.LUfficio di sorveglianza composto da uno o pimagistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gliistituti di pena e i condannati di cui occuparsi. LUfficio disorveglianza un organo monocratico. Il magistrato disorveglianza ha il compito di vigilare sullorganizzazionedegli istituti di prevenzione e pena. Al magistrato disorveglianza speano lapprovazione del programma ditraamento rieducativo individualizzato per ogni singolodetenuto (che lamministrazione del carcere tenuta perlegge a redigere), la concessione dei permessi,lammissione al lavoro allesterno, lautorizzazione aeffeuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri oricoveri per infermit psichica, la decisione sulla

    liberazione anticipata e sulla remissione del debitodovuto per spese processuali penali o di mantenimento incarcere. La legge pone al magistrato di sorveglianzalobbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentiretui i detenuti che chiedono di parlargli, e gli aribuisceil compito di valutare i reclami presentati dai detenuti perprovvedimenti disciplinari disposti dallamministrazionepenitenziaria o per altri motivi. Egli autorizza i colloquitelefonici dei detenuti e leventuale controllo della

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    corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere delladirezione dellistituto, lingresso di persone estraneeallamministrazione penitenziaria, come quanti prestano

    aivit di volontariato o partecipano a iniziative diformazione o di lavoro rivolte ai detenuti. Il magistrato disorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e idifferimenti nellesecuzione della pena, sovrintendeallesecuzione delle misure alternative alla detenzionecarceraria (affidamento in prova ai servizi sociali,detenzione domiciliare, semilibert). Provvede al riesamedella pericolosit sociale e alla conseguente applicazione,esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza dispostedal tribunale ordinario. Determina in merito alle richiestedi conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie.Decide per quanto concerne le espulsioni di detenutistranieri e le prescrizioni relative alla libert controllata.Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

    Volontari in carcereUn volontario entra in carcere per dare il suo contributoall'azione rieducativa e al reinserimento nella societ (ar.17 e 78 O.P.) L'art. 17 d la possibilit ad un singoloprivato o ad una associazione di sooporre alla Direzionedel carcere un progeo che ritiene utile al fine diavvicinare la comunit carceraria alla societ libera. L'art.

    78 invece consente lingresso in carcere dei volontariaffinch questi diano sostegno morale ai detenuti e nefavoriscano il reinserimento nella societ.

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    ALLEGATO 2

    Le fonti del diritto penitenziarioI principi costituzionali

    Art. 2: garantisce i dirii inviolabili delluomo anche sedetenuto.

    Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianzaformale sia nel traamento penitenziario sia nel

    procedimento di sorveglianza.Il comma 2 disciplina leguaglianza di fao o sostanziale.

    Art. 10: prescrive allordinamento giuridico italiano diconformarsi alle norme del dirio internazionale.

    Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia allasovranit in favore dellUnione europea in materia digiustizia.

    Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione percui solo un ao motivato dellautorit giudiziaria puprivare o limitare la libert personale.

    Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa dirioinviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anchenel procedimento di sorveglianza.Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersianche nel procedimento di sorveglianza.Il comma 4 impone la previsione legislativa dellarevisione delle sentenze di condanna ingiuste.

    Art. 25 comma 1: garantisce che la competenza delgiudice sia predeterminata per legge con criteri obieivi.Il comma 2 prescrive che nessuno pu essere punito senon in forza di una legge che sia entrata in vigore primadel fao commesso.

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    Il comma 3 prevede che nessuno possa essere soopostoa misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

    Art. 27 comma 2: dea la presunzione di noncolpevolezza dellimputato.Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consisterein traamenti contrari al senso di umanit e devonotendere alla rieducazione del condannato.Il comma 4 bandisce la pena di morte.

    Ar. 35 e 36: tutelano il lavoro in tue le sue forme equindi anche quello svolto dai detenuti.

    Art. 79: regola la procedura di formazione delle leggi inmateria di amnistia e indulto.

    Art. 87: aribuisce al Presidente della Repubblica il poteredi concedere la grazia e commutare le pene.

    Art. 101: afferma che la giustizia amministrata in nomedel popolo e che i giudici sono soggei soltanto alla

    legge.Art. 104: garantisce lautonomia e lindipendenza dellamagistratura.

    Art. 111: garantisce il dirio a un giusto processo, diragionevole durata, regolato dalla legge, nelcontraddiorio delle parti, in condizioni di parit edavanti a un giudice terzo e imparziale.

    Art. 117: prescrive che la potest legislativa esercitatanel rispeo della Costituzione e dei vincoli derivantidallordinamento comunitario e dagli obblighiinternazionali.

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    Le fonti sovranazionali

    La Dichiarazione universale dei dirii delluomo

    approvata dallAssemblea generale delle Nazioni Unite aNew York il 10 dicembre 1948.

    Le regole penitenziarie europee da ultimo ribadite nellaRaccomandazione R(2006)2 del Comitato del Ministridegli Stati membri.

    La Convenzione europea per la salvaguardia dei diriidelluomo e delle libert fondamentali, adoata a Romail 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4agosto 1955 n.848.

    Il Pao internazionale sui dirii civili e politici adoatoa New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italiacon la legge 25 oobre 1977 n. 881.

    Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei

    ministri del Consiglio dEuropa agli Stati membri, tracui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraffollamento,R(2006)13 sulluso della custodia cautelare, R(2010)1 inmateria di Probation, R(2012)12 sui detenuti stranieri.

    Gli standard del Comitato per la Prevenzione dellaTortura e delle pene o traamenti inumani o degradanti(CPT) pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e

    generali dei rapporti del CPT.

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    La legge ordinaria

    Legge 26 luglio 1975 n. 354 Norme sullOrdinamento

    penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative elimitative della libert.Legge 10 oobre 1986 n. 662 (cd legge Gozzini)Modifiche alla legge sullordinamento penitenziario e sullaesecuzione delle misure privative e limitative della libert.Legge 27 maggio 1998 n. 165 (cd legge Simeone-Saraceni) Modifiche allart. 656 del codice di procedura

    penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successivemodificazioni.Legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cd legge ex Cirielli)Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 inmateria di aenuanti generiche, di recidiva, di giudizio dicomparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura edi prescrizione.

    Codice penale: in vigore dal 1930Codice di procedura penale: introdoo con DPR n. 447del 1988.Testo unico sullimmigrazione approvato con DPR n. 286del 1998 Testo unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dellostraniero.

    Legge n. 193 del 2000 (cd Legge Smuraglia) Norme perfavorire laivit lavorativa dei detenuti.Legge n. 40 del 2001 (cd Legge Finocchiaro) Misurealternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e

    figli minori.DPR n. 230 del 2000 Regolamento recante normesullordinamento penitenziario e sulle misure privative elimitative della libert.

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    Editing e stampa a cura del Centro di Riproduzione

    del Dipartimento dellAmministrazione PenitenziariaLargo Luigi Daga, 2

    ROMA

    I edizione: gennaio 2013