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  • 8/18/2019 Book Bilanci

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    Mercoledì 23 Settembre 2015www.ilsole24ore.com/focus

    I focus del Sole 24 OREIl Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 31.

    In vendita abbinata obbligatoria conIl Sole 24 ORE a € 2,00* (I focus del Sole

    24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50)

    FOCUSNORME

    E TRIBUTI Il nuovo voltodei bilanci

    DIRETTORE RESPONSABILE Roberto NapoletanoCAPOREDATTOREJean Marie Del BoCOORDINAMENTOGiorgio CostaINSERTO A CURA DILuigi Illiano e Silvia Marzialetti

    * In Umbria € 0,50 + il prezzo de Il Sole 24 OreChiuso in redazione il 19 Settembre 2015

    diFranco Roscini Vitali

    L a direttiva 34/2013 manda inpensione, abrogandole, ledirettive quarta e settima inmateria di bilanci di esercizio econsolidati. Questa considerazione èsufficiente per far comprenderel’importanza delle nuovedisposizioni comunitarie, recepitecon il decreto legislativo n. 139/15, cheentrano in vigore a partire dai bilanciche hanno inizio dal 1° gennaio 2016.Da parte sua, il nostro legislatore, conl’occasione, ha anche regolamentatoalcune operazioni per le qualinecessitava un intervento legislativo.

    In particolare, il recepimento delladirettiva ha consentito di porrerimedio alla mancanza di normerelative alla valutazione econtabilizzazione in bilancio deglistrumenti finanziari derivati e delleoperazioni di copertura. Il decretolegislativo 139/15 introduce nelnostro ordinamento norme del tuttonuove per la nostra prassi contabile,che richiederanno anchel’adeguamento di alcune disposizionitributarie: per esempio,contabilizzazione degli strumentifinanziari derivati con valutazione alfair value e valutazione di titoli,crediti e debiti al costoammortizzato. L’articolo 12, comma3, del decreto prevede , infine,che gliaspetti tecnici delle nuove normesaranno dettati dai principi contabiliche l’Organismo italiano dicontabilità dovrà aggiornare.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    Una bussola per valutarecorrettamentele poste

    LA GUIDA

    ALL’INTERNO

    L’ANALISIPer le non quotateregoleda unificareAngelo Casò u pagina 3

    GLI SCHEMIDal conto economicospariscel’area straordinariaCavalluzzo e Montinari u pagina 6

    IL RENDICONTO FINANZIARIOInformazionipiù analitichesulle societàAntonella Portalupi u pagina 7

    LE VALUTAZIONIAvviamentoammortizzatonella vita utileSara Sartori u pagina 8

    I DERIVATIFair value obbligatorioper tutticomprese le PmiAntonella Portalupiu pagina 9

    I GRUPPI SOCIETARIBilancio consolidatocon sogliepiù elevateMichele Casò u pagina 11

    IL REVISORE LEGALERuolo più ampioper chi scrivele relazioni gestionaliLuisa Polignano u pagina 12

    GLI ISTITUTI FINANZIARIIl modello Ias si estendea confidi minorie microcreditoRenzo Parisotto u pagina 14

    L’IMPATTO DEI DECRETI LEGISLATIVI 136 E 139

    Contabilità adeguataalla realtà aziendale

    Il bilancio si contestase ci sono fatti rilevanti

    Contabilità abbreviataper le mini-impreseIl rendiconto finanziariodiventa più «ordinato»

    #AZIENDE#CONTABILITÀ#OIC#RENDICONTI

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    I focus del Sole 24 Ore

    Mercoledì 23 Settembre 2015 - N. 312 Il nuovo volto dei bilanci

    Le linee guidaREGOLE GENERALI

    Meno vincoliper le Pmi

    Più adempimentiper i contidelle «grandi»

    Franco Roscini Vitalip L’intento della direttiva si puòsintetizzare in poche parole: sempli-ficazione per le imprese di minori di-mensioni e obblighi aggiuntivi perquelli di dimensioni maggiori.

    Questo emerge dalla lettura dei«considerando» (premesse) della di-rettiva: il «considerando 1» precisache la direttiva tiene conto del pro-gramma per legiferare meglio dellaCommissione e, in particolare, dellacomunicazione della Commissioneintitolata «Legiferare con intelligen-za nell’Unione europea».

    Il «considerando 2» rammenta cheil Consiglio europeo del 24 e 25 marzo2011 ha esortato a ridurre l’onere nor-mativo nel suo complesso, in partico-lare per le Pmi, a livello sia dell’Unio-ne sia nazionale, e proposto misureintese a incrementare la produttività,ad esempio l’eliminazione degli one-ri amministrativi e il miglioramentodel quadro normativo per le Pmi.

    Il legislatore nazionale, con il Dl-gs 139/2015, tiene conto dell’intentodel legislatore comunitario e intro-duce nel nostro ordinamento il nuo-vo articolo 2435-ter Cc, che regola-menta il bilancio delle micro impre-se, e detta nuove disposizioni ancheper la redazione del bilancio in for-ma abbreviata nel rispetto del divie-to, previsto dall’articolo 16 paragra-fo 3 dalla direttiva, di imporre ulte-riori obblighi di informativa rispet-to a quelli previsti.

    Pertanto, le imprese che redigonoil bilancio in forma abbreviata sonoesonerate dalla redazione del rendi-conto finanziario e possono non ap-plicare la valutazione al costo am-mortizzato per titoli, crediti e debiti,ma se stipulano contratti derivati de-vono seguire le disposizioni destina-te alle imprese maggiori.

    E questo è condivisibile, perché seun’impresa che redige il bilancio informa abbreviata decide di fare ricor-so a strumenti finanziari complessi,quali sono i derivati, deve poi esserein grado di gestirli: con questa previ-sione, forse, finiranno alcune conte-stazioni e i relativi contenziosi. Maanche per le micro-imprese il nostrolegislatore ha calibrato le semplifica-zioni che riguardano, in particolare,la possibilità di non presentare la no-ta integrativa se alcune informazioni

    sono riportate in calce allo stato pa-trimoniale. Tuttavia, anche le microdevono effettuare il deposito del bi-lancio perché il Mef non ha recepitola possibilità, contenuta nella diretti-va, di esonero da tale obbligo: nel no-stro Paese soltanto le imprese costi-tuite in forma diversa dalle società dicapitali ne sono esonerate.

    Per le imprese maggiori, invece, visono obblighi aggiuntivi che riguar-dano, in alcuni casi la totalità di esse,mentre in altri soltanto alcune.

    Per tutte, l’articolo 2423, comma 1,include ora nel bilancio anche il ren-diconto finanziario (nuovo articolo2425-ter) che, pertanto, è parte inte-grante dello stesso al pari di stato pa-trimoniale, conto economico e notaintegrativa. La relazione precisa chela presentazione del rendiconto fi-nanziario migliora in modo significa-tivo l’informativa sulla situazione fi-nanziaria della società. Interessanosoltanto alcune imprese, invece, ledisposizioni relative alla contabiliz-zazione e valutazione degli strumen-ti finanziari derivati.

    Si deve tenere conto che l’appli-cazione di molte delle nuove di-sposizioni richiede l’ausilio deiprincipi contabili.

    Pertanto, il comma 3 dell’articolo12 dispone che l’Organismo italianodi contabilità aggiorni i principicontabili nazionali sulla base delledisposizioni contenute nel decretolegislativo e delle conseguenti mo-difiche apportate a codice civile eDlgs 127/1991. A tale proposito, lanorma cita l’articolo 9-bis del Dlgs38/2005 e la relazione rammenta chetale decreto riconosce nell’Oic ilsoggetto istituzionalmente prepo-sto a fornire supporto sia al Parla-mento sia agli organi governativi nelprocesso di formazione della nor-mativa e della regolamentazionecontabile, compresa l’elaborazionedei principi contabili.

    La relazione precisa che i principicontabili saranno di particolare utili-tà con riferimento alla prima applica-zione delle nuove disposizioni. Inol-tre, ai principi contabili occorrerà fa-re riferimento per la declinazionepratica, compresa la descrizione del-le possibili casistiche, di alcune nor-me di carattere generale riferite, adesempio, ai principi di rilevanza edella sostanza economica: medesi-mo discorso per l’applicazione diaspetti specifici di carattere tecnicoriguardanti, per esempio, operazionidi copertura, costo ammortizzato eattualizzazione.

    Tuttavia, alcune disposizioni nonrichiedono particolari spiegazioni:per esempio, le imprese devono pre-disporre il piano dei conti che saràutilizzato dall’1 gennaio 2016.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    Il bilancioa dimensioned’impresa

    Il Dlgs 139/2015 modifica, tra le altrecose, anche i principi generali diredazione del bilancio. Infatti,nell’articolo 2423 è inserito un nuovocomma che così dispone: «Non occorrerispettare gli obblighi in tema dirilevazione, valutazione,presentazione e informativa quando laloro osservanza abbia effetti irrilevantial fine di dare una rappresentazioneveritiera e corretta. Rimangono fermigli obblighi in tema di regolare tenutadelle scritture contabili. Le società

    illustrano nella nota integrativa i critericon i quali hanno dato attuazione allapresente disposizione». Con questedisposizioni il legislatore introduce invia esplicita il principio di rilevanza(detto anche di “materialità”) comeideale completamento del principio dirappresentazione veritiera e corretta.La previsione espressa del principiogenerale si accompagnaall’eliminazione di alcune regole didettaglio nelle quali, in precedenza, ilconcetto di rilevanza era previsto

    LA RILEVANZA

    I punti chiave

    Nella riformata versione del codice, lepiccole società hanno “facoltà” di goderedelle semplificazioni previste (anchesolo di alcune di queste), redigendo unbilancio in forma abbreviata. Questosignifica che tali società, laddove loritenessero opportuno, possono fornireindicazioni aggiuntive rispetto a quellepreviste dal 2435-bis od utilizzare ledisposizioni del bilancio redatto in forma“ordinaria”. Peraltro è sempre valida laprevisione di dover riportare“informazioni complementari”, laddove

    queste siano necessarie per fornire unarappresentazione veritiera e correttadella situazione aziendale (articolo 2423,comma 3). Le semplificazioni inerenti laredazione dello stato patrimoniale sonorimaste, di fatto, invariate. È stata, però,eliminata la previsione di dover detrarredirettamente nel prospetto gliammortamenti e le svalutazioni dalleimmobilizzazioni materiali eimmateriali. Tale informazione èreperibile nella nota integrativa (articolo2427, comma 1, n. 2)

    PICCOLE IMPRESE

    Il recepimento della direttiva2013/34 comporta anche modificheagli schemi di bilancio che, a partiredall’esercizio 2015, saranno redatti intre diverse forme, in base alledimensioni dell’impresa. Per quantoriguarda il bilancio in forma ordinaria,a seguito del recepimento delladirettiva, non potranno più essereiscritte, né nelle immobilizzazionifinanziarie, né nell’attivo circolante,le azioni proprie che andranno

    evidenziate, con segno negativo, inuna apposita riserva del patrimonionetto. Di contro è prevista l’espressaiscrizione sia all’attivo sia al passivo(tra i fondi per rischi ed oneri) degli“strumenti finanziari derivatipassivi”. Inoltre, poiché non sarà piùpossibile capitalizzare i costi diricerca e di pubblicità tra leimmobilizzazioni immateriali, la voceB.I.2 si limiterà a prevederel’iscrizione dei soli “costi di sviluppo”

    BILANCIO ORDINARIO

    Cambiano i prospetti nei documenticontabili del 2016 e il rendicontofinanziario entra tra gli schemiobbligatori del bilancio. Sono esentatesolo le microimprese e le società cheredigono il bilancio abbreviato. Lapresentazione del rendiconto finanziario,già obbligatoria per le società quotate,migliora in modo significativol’informativa finanziaria sulla situazionedella società. Infatti gli aggregatifinanziari contenuti nel prospetto

    esprimono il fabbisogno monetario dellasocietà e descrivono in modo analitico iprocessi di raccolta e di impiego deifondi. Non è previsto un contenutominimo del documento, ma vengonoindicati gli obiettivi che questo deveprefiggersi: evidenziare l’ammontare e lacomposizione delle disponibilità liquidee i flussi finanziari dell’esercizioriconducibili all’attività operativa, aquella di finanziamento e a quella diinvestimento nonché i rapporti con i soci

    RENDICONTO FINANZIARIO

    Cambiano i criteri di valutazione in temadi ammortamento dell’avviamento e deicosti di sviluppo, ammodernandoalcune previsioni normativeallineandole a prassi e tecniche contabiligià diffuse in ambito nazionale edinternazionale, tra cui l’uso del costoammortizzato ed il trattamentocontabile delle poste in valuta.In particolare, cambiano le modalità dideterminazione dell’ammortamentodell’avviamento e dal 1° gennaio 2016,

    l’avviamento dovrà essere ammortizzatosecondo la sua vita utile e, solo nei casieccezionali in cui non sia possibileeffettuare una stima attendibile dellasua vita utile, l’avviamento dovrà essereammortizzato in un periodo nonsuperiore a dieci anni. Un cambiamentosimile a quello appena descritto perl’avviamento, interessa anche lemodalità di determinazionedell’ammortamento dei costidi sviluppo capitalizzati

    VALUTAZIONI

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    I focus del Sole 24 Ore

    Mercoledì 23 Settembre 2015 - N. 314 Il nuovo volto dei bilanci

    I principi generaliARTICOLI 2423 E 2423 BIS

    Il criterio di rilevanza «frena»le contestazioni al bilancio

    Norma da applicaresia ai valori inseriti

    negli schemisia all’informativa in nota integrativa PAGINA A CURA DI

    Alessandro Surap Il Dlgs 139/2015 modifica, tral’altro, anche i principi generalidi redazione del bilancio.

    Nell’articolo 2423 è inseritoun nuovo comma che così di-spone: «Non occorre rispettaregli obblighi in tema di rilevazio-ne, valutazione, presentazionee informativa quando la loro os-servanza abbia effetti irrilevan-ti al fine di dare una rappresen-tazione veritiera e corretta. Ri-mangono fermi gli obblighi intema di regolare tenuta dellescritture contabili. Le società il-lustrano nella nota integrativa icriteri con i quali hanno dato at-tuazione alla presente disposi-zione». Con queste disposizioniil legislatore introduce in viaesplicita il principio di rilevan-za (o, anche, “materialità”) co-me ideale completamento delprincipio di rappresentazioneveritiera e corretta.

    La previsione espressa delprincipio generale si accompa-gna all’eliminazione di alcuneregole di dettaglio nelle quali, inprecedenza, il concetto di rile-vanza era evocato. In questosenso si è eliminata la disposi-zione di cui al n. 12 dell’art. 2426,nonché i riferimenti nell’art.2427 che mettono in relazione al-cuni obblighi di informativa nel-la nota integrativa alla significa-tività dell’informazione (nel nu-mero 7 dell’art. 2427 è stato can-cellata l’espressione “quando illoro ammontare sia apprezzabi-le”; nel numero 10 è stata cancel-lata l’espressione “se significati-va”). È evidente come, in tutte lecircostanze richiamate, il riferi-mento ai concetti di rilevanza/significatività diventi ridondan-te alla luce dell’introduzione invia esplicita di un principio dicarattere generale.

    Si tratta di una novità che hauna portata notevole. Se, infat-ti, l’esistenza di un principio ge-nerale di rilevanza poteva co-munque ritenersi implicita nelsistema delle norme codicisti-co (e in questo senso depongo-no, del resto, gli orientamenti

    giurisprudenziali), la norma in-trodotta può concorrere in ma-niera decisiva a disincentivareimpugnazioni strumentali delbilancio e a chiarire gli ambitinei quali il principio trova spa-zio applicativo.

    Da questo punto di vista, unprimo elemento da rimarcare èil fatto che il principio va appli-cato al bilancio nella sua inte-rezza, e – quindi – sia ai valori in-seriti negli schemi di bilancio(stato patrimoniale, conto eco-nomico e, se del caso, rendicon-to finanziario) sia all’informati-va da fornire in nota integrativa.Riguardo i dati da inserire neglischemi di bilancio, c’è da atten-dersi che si dispieghino effettipiù che altro in termini di sceltadi criteri valutativi semplificatirispetto a quelli previsti dallalegge o dai principi contabili na-zionali. Di conseguenza, c’è daattendersi che il principio ven-ga evocato con riguardo a taluniistituti complessi (quali la valu-tazione al costo ammortizzatodei crediti, dei titoli e dei debi-ti), la cui applicazione potreb-be, in certe circostanze, risulta-re davvero ingiustificatamenteonerosa per il redattore del bi-lancio rispetto ai vantaggi chene deriverebbero in termini diqualità dell’informativa.

    Del resto, il fatto che il princi-pio di rilevanza dispieghi i suoieffetti soprattutto in termini dipolicy contabili è coerente conla disposizione del codice cheimpone di dar conto nella notaintegrativa delle modalità con lequali se ne è data attuazione.

    Va rilevato, inoltre, come illegislatore non abbia mancatodi chiarire che gli obblighi in te-ma di corretta rilevazione deifatti aziendali nei libri contabilirimangono fermi. Non sussi-stono dubbi, quindi, circa il fat-to che tutte le operazioni deb-bano essere accuratamente ri-levate nei libri contabili e che lavalutazione della rilevanza sieffettui soltanto successiva-mente, al momento di definire inumeri del bilancio.

    In questo senso il principiova interpretato non tanto comel’introduzione di una facoltàarbitraria di omettere la com-pleta registrazione dei fattiaziendali, quanto come la pos-sibilità di scegliere un modo dirappresentarli che contemperil’onere che deriva dall’osser-vanza delle regole contabilicon i benefici che ne ritraggonoi lettori del bilancio.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    p Il Dlgs 139/2015 modifica l’artico-lo 2423-bis, eliminando dal numero 1l’inciso «nonché tenendo conto dellafunzione economica dell’elementodell’attivo o del passivo considera-to» e inserendo un nuovo numero 1-bis che afferma che «la rilevazione epresentazione delle voci va effettua-ta tenendo conto della sostanza del-l’operazione o del contratto». Conquesto intervento, il legislatore sem-bra voler riaffermare il cosiddettoprincipio di prevalenza della sostan-za sulla forma riformulandolo in ter-mini più espliciti, tenuto conto delladifficoltà che si erano incontrate perinquadrare la portata applicativadell’inciso eliminato.

    Al di là dei meriti che derivano dal-l’aver meglio specificato una disposi-zione di legge controversa, non c’è daattendersi che la modifica propostasortisca effetti significativi per il re-dattore del bilancio. Infatti, le proble-matiche emerse, anche in ambito in-ternazionale, in sede di declinazionein concreto hanno da tempo indotto aritenere che il principio di prevalenzadella sostanza sulla forma sia rivoltoprioritariamente al regolatore impe-gnato nell’attività di standard settingpiuttosto che al soggetto chiamato apredisporre il bilancio.

    Ciò premesso, sembra impensabi-le che dall’applicazione di questoprincipio generale il redattore del bi-lancio possa trovare lo spunto per de-rogare alle altre disposizioni che di-sciplinano fattispecie specifiche, co-sa che la collocazione tra i principi di

    inquadramento generale potrebbelasciare intendere.

    Del resto, anche in occasione del-l’introduzione della disposizione chefaceva riferimento alla funzione eco-nomica dell’elemento dell’attivo o delpassivo, la dottrina prevalente aveva

    concluso che l’inciso era servito al le-gislatore per inserire norme qualiquelle sulle vendite con obbligo di re-trocessione e quelle relative all’infor-mativa sui leasing finanziari, ispirateal cosiddetto principio di prevalenzadella sostanza economica sulla formagiuridica, ma non aveva dispiegato ef-fetti diretti sulle scelte del redattoredel bilancio, che ha continuato ad ap-plicare le regole puntuali di rilevazio-ne e valutazione delle varie voci senzaporsi il problema se ciò fosse aderentealla sostanza dell’operazione.

    Piuttosto, per la declinazione inconcreto del principio si dovranno at-tendere i chiarimenti che il legislatorestesso o l’Organismo italiano di con-tabilità forniranno nei prossimi mesi.Al riguardo, merita sottolineare comeil legislatore non abbia modificato ladisciplina del leasing, nonostante unastatuizione più solenne del principiodi prevalenza della sostanza sulla for-ma. Ciò fornisce un’ulteriore riprovadel fatto che la sua riformulazione intermini più espliciti non implica, diper sé, una sua modifica della portataapplicativa rispetto al passato. Rima-ne quindi confermato l’approccio at-tuale, per cui si fornisce informativaad hoc nella nota integrativa in meritoai leasing finanziari ma negli schemidi bilancio si continua ad utilizzare ilconsueto trattamento che non preve-de né la rilevazione del bene né del de-bito nei confronti della società di lea-sing, ma la semplice rilevazione nelconto economico dei canoni.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    Compilazione.Informativa ad hoc nella nota integrativa, ma stesso trattamento negli schemi

    Nei conti prevale la «sostanza»

    IL REALISMOSecondo i nuovi principiil reale contenutodell’operazioneacquista «peso»sugli aspetti formali

    I punti chiave

    01 LA RILEVANZA

    Il nuovo articolo 2423 prevedeche non serve rispettare gli obblighiin tema di rilevazione,valutazione, presentazione einformativa quando la loroosservanza abbia effettiirrilevanti al fine di dare unarappresentazione veritierae corretta

    02 GLI OBBLIGHIRimangono però fermi gli obblighiin tema di regolare tenuta dellescritture contabili. Le societàillustrano nella nota integrativa icriteri con i quali hanno datoattuazione alla presentedisposizione

    03 L’IMPATTO

    La previsione espressa del principiogenerale di rilevanza si accompagnaall’eliminazione di alcune regole didettaglio nelle quali, in precedenza,il concetto di rilevanza era evocato.In questo senso si è eliminata ladisposizione di cui al numero 12dell’articolo 2426, nonché iriferimenti nell’articolo 2427 chemettono in relazione alcuni obblighidi informativa nella nota integrativaalla significativitàdell’informazione. Così nel numero7 dell’art. 2427 è stato cancellatal’espressione «quando il loroammontare sia apprezzabile»; e nelnumero 10 è stata cancellatal’espressione «se significativa»

    L’impattodel contratto

    La locazione finanziaria è uncontratto di finanziamento checonsente, in cambio del pagamentodi un canone periodico di avere ladisponibilità di un bene strumentaleall'esercizio della propriaprofessione o attività imprenditorialeovvero di un bene di consumo e di diesercitare, al termine del contratto,un’opzione di acquisto (di riscatto)del bene stesso per una cifra pattuita

    LOCAZIONEFINANZIARIAa

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    I focus del Sole 24 OreMercoledì 23 Settembre 2015 - N. 31 5Il nuovo volto dei bilanci

    Bilanci semplificatiNUOVE OPZIONI

    Dal 2016 rendicontazione abbreviata per agevolare le piccole imprese

    L’allineamentocon le disposizioni

    europeee parametridi identificazione

    PAGINA A CURA DIMatteo Pozzoli

    p Il tessuto economico europeo sicompone in massima misura di im-prese di piccole e medie dimensioni(circa il 99%). Il progetto della ste-sura della direttiva 2013/34/Eu èpartito proprio dal presupposto di«pensare prima alle piccole impre-se» («think small first»). Il legislato-re nazionale, quindi, muovendo dal-le disposizioni europee nonché incoordinamento con le conseguentinuove previsioni introdotte con ilrecepimento della direttiva, ha pre-visto semplificazioni del tutto nuo-ve per il panorama giuscontabile na-zionale. In questo contesto, la sceltaforse più evidente consiste nell’averintrodotto, ai fini rendicontativi, lacategoria delle micro-imprese, dicui parleremo in seguito.

    Si evidenzia da subito che le nuovedisposizioni in materia di piccole emicro imprese entrano in vigore apartire dal 1° gennaio 2016 e non pos-sono essere adottate per i prossimibilanci degli esercizi 2015.

    Per le piccole società (articolo2435-bis, Cc), giova, prima di tutto ri-levare che il legislatore ha optato permantenere invariati i parametriquantitativi previsti per la loro iden-tificazione, pur potendo optare perincrementare o decrementare talivalori. Le soglie di riferimento indi-cate nel novellato articolo 2435-bissono:1 totale dell’attivo dello stato patri-moniale: 4.400.000 euro;1 ricavi delle vendite e delle presta-zioni: 8.800.000 euro;1 dipendenti occupati in media du-rante l’esercizio: 50 unità.

    Una società è piccola, come previ-sto anche nell’attuale articolato,quando non supera per due eserciziconsecutivi almeno due dei predettilimiti (articolo 2435-bis, comma1).Specularmente, una società nonrientra più nella categoria delle pic-cole quando supera per due eserciziconsecutivi le richiamate soglie (ar-ticolo 2435-bis, comma 8).

    È opportuno premettere che, an-che nella novellata versione del codi-ce, le piccole società hanno “facoltà”di godere delle semplificazioni pre-viste (anche solo di alcune di queste),redigendo un bilancio in forma ab-breviata. Questo significa che tali so-cietà, laddove lo ritenessero oppor-tuno, possono fornire indicazioni ag-giuntive rispetto a quelle previste dal2435-bis od utilizzare le disposizionidel bilancio redatto in forma “ordi-naria”. Peraltro, vale la pena ricorda-re che è sempre valida la previsione

    di dover riportare “informazionicomplementari”, laddove queste sia-no necessarie per fornire una rappre-sentazione veritiera e corretta dellasituazione aziendale (articolo 2423,comma 3).

    Le semplificazioni inerenti la re-dazione dello stato patrimonialesono rimaste, di fatto, invariate. Èstata, però, eliminata la previsionedi dover detrarre direttamente nelprospetto gli ammortamenti e lesvalutazioni dalle immobilizzazio-ni materiali e immateriali. Tale in-formazione è reperibile nella notaintegrativa (articolo 2427, comma1, n.2).

    Nel conto economico, a seguitodell’introduzione di un’appositacontabilizzazione per gli strumentifinanziari derivati, è concesso chepossano essere aggregati con i valoriconcernenti le rivalutazioni dellepartecipazioni, immobilizzazioni fi-nanziarie e titoli del circolante diver-si dalle partecipazioni –disposizionegià esistente- anche le ridetermina-zioni di valore in aumento degli stru-menti finanziari derivati. Lo stessodicasi per le svalutazioni dei sopra ri-chiamati elementi che possono esse-re aggregate con i decrementi di va-lore dei derivati.

    Sempre restando al contesto deiprospetti quantitativi, le societàpiccole sono esentate dalla predi-sposizione del rendiconto finan-ziario.

    Il codice civile “sperimenta”, poi,le semplificazioni in termini di criteri

    di valutazione. Nonostante, infatti, ilcodice civile abbia introdotto il crite-rio del costo ammortizzato per titoliimmobilizzati, crediti e debiti, sonostati confermati per le piccole gli at-tuali criteri di valutazione previsti,ossia: costo di acquisto per i titoli im-mobilizzati; valore di presumibile re-alizzo per i crediti; e valore nominaleper i debiti.

    Le società piccole possono, poi,fruire di una serie di importanti age-volazioni concernenti la redazionedella nota integrativa. In termini diimpostazione, si evidenzia che men-tre l’attuale previsione codicisticaindica in negativo cosa le impresepossono non inserire in nota, il “nuo-vo” disposto indica in positivo, comeprevisto dall’impostazione di «mas-sima armonizzazione» («maximumharmonisation») della direttiva), leinformazioni che devono essere ri-portate.

    Non è questa la sede per poter esa-minare nel dettaglio le modifiche ap-portate. In prima istanza, appare chel’informativa risulti inferiore rispet-to al vigente contesto.

    In ultimo, è riproposta la previsio-ne per la quale le società piccole cherientrano nei parametri di cui all’arti-colo 2435-bis possano non redigere larelazione sulla gestione se fornisco-no le informazioni di cui ai numeri 3 e4 dell’articolo 2428, Cc (numero e va-lore nominale delle azioni possedu-te, acquistate e alienate) nella notaintegrativa.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    p Con tutta probabilità, l’aspetto piùrilevante delle riforma in materia di so-cietà di minori dimensioni consistenell’introduzione della nuova catego-ria delle micro-imprese (articolo 2435-ter), categoria prima introdotta nellalegislazione europea dalla direttiva2012/6/Ue e poi incorporata nella piùvolte menzionata direttiva 2013/34/Ue. Per tale categoria il legislatore haprevisto la redazione di un bilancio informa “super-abbreviata”.

    Le micro-imprese sono definite co-me società che non rientrano per dueesercizi consecutivi nei parametri diseguito riportati.1 totale dell’attivo dello stato patri-moniale: 175mila euro;1 ricavi delle vendite e delle presta-zioni: 350mila euro;1 dipendenti occupati in media du-rante l’esercizio: 5.

    Si consideri che i parametri conte-

    nuti nel 2435-ter rappresentano la metàdei parametri (massimi) indicati dalladirettiva di riferimento. In linea conquanto disposto per le piccole, si di-venta micro-imprese quando non sisuperano per due esercizi consecutivigli indicati parametri (2435-ter, com-ma 1), così come si esce dalla categoriaper entrare nella categoria delle picco-le (od oltre) quando si superano perdue esercizi consecutivi le dette soglie(2435-ter, comma 4).

    Le micro-imprese ripropongono lesemplificazioni in materia di presenta-zione dei prospetti quantitativi (inclu-sa, ovviamente, l’esenzione dalla reda-zione del rendiconto finanziario) e dicriteri di valutazione previsti dall’arti-colo 2435-bis. Coerentemente conquanto previsto per le piccole, perciò,anche le micro-imprese sono esentatedall’applicazione del metodo del costoammortizzato.

    Bisogna considerare che la nuovadirettiva contabile consentiva, comeprospettato anche dalle consultazioniin materia, di avere ulteriori semplifi-cazioni espositive, poi non recepite(per esempio, l’eliminazione dellaclasse dei ratei e dei risconti).

    In aggiunta a quanto disposto perle piccole, le micro-imprese “nondevono” seguire (trattasi di obbligo,non di facoltà) le norme codicistichein materia di:1 deroga all’applicazione delle normedel codice civile per il raggiungimentodella rappresentazione veritiera e cor-retta (articolo 2423, comma5);1 contabilizzazione degli strumentifinanziari derivati, secondo quantoprevisto dalla nuova pertinente disci-plina (articolo 2426, comma 11-bis).

    La principale semplificazione con-sta nell’esenzione dalla predisposizio-ne della nota integrativa, nel caso in cui

    siano fornite le seguenti informazioni:1 l’importo totale di impegni, garan-zie e passività potenziali non risultantidallo stato patrimoniale, con indica-zione della natura delle garanzie realiprestate; gli impegni esistenti in mate-ria di trattamento di quiescenza e simi-li, nonché gli impegni assunti nei con-fronti di imprese controllate, collega-te, nonché controllanti e imprese sot-toposte al controllo di quest’ultime(articolo 2427, comma 1, n.9). L’infor-mativa discorsiva supplisce all’elimi-nazione dei conti d’ordine dal bilancio;

    1 l’importo dei compensi, delle anti-cipazioni e dei crediti concessi ad am-ministratori e sindaci, cumulativa-mente per ciascuna categoria, preci-sando una serie di specifiche quali: «Iltasso d’interesse, le principali condi-zioni e gli importi eventualmente rim-borsati, cancellati o oggetto di rinun-cia, nonché gli impegni assunti per lo-ro conto per effetto di garanzie di qual-siasi tipo prestate, precisando il totaleper ciascuna categoria» (articolo2427, comma 1, n.16).

    Le microimprese sono esentatedalla predisposizione della relazionesulla gestione quando riportano lepredette informazioni dei numeri 3 e4 dell’articolo 2428 Cc in calce allo sta-to patrimoniale. Informazioni che,eventualmente, si sommano a quellepreviste per l’esenzione dalla predi-sposizione della nota integrativa.

    ©RIPRODUZIONERISERVATA

    La novità.L’introduzione della nuova categoria rappresenta l’aspetto più rilevante delle riforme per realtà di ridotte dimensioni

    Micro-società alla prova debutto

    L’APPLICAZIONEIl riconoscimento arrivaper le aziende che non rientranoper due esercizi consecutivinei parametri fissati per statopatrimoniale, ricavi e dipendenti

    In sintesi

    Le scelte del legislatore in merito alle

    semplificazioni del bilancio in formaabbreviato delle piccole società8 Parametri quantitativi delle soglie

    invariati rispetto all’attualeprevisione

    8 Stato patrimoniale:semplificazioni “confermate”.Eliminata la previsione delladetrazione diretta nel prospettodegli ammortamenti e dellesvalutazioni dalleimmobilizzazioni materiali eimmateriali;

    8 Conto economico: semplificazioni“confermate”. Aggregazione dellemovimentazioni degli strumentifinanziari derivati che transitano inconto economico (D18d e D19d)rispettivamente con le altrerivalutazioni e svalutazioni deglistrumenti finanziari (D18a-c eD19a-c);

    8 Rendiconto finanziario: esenzionedalla predisposizione;

    8 Criteri di valutazione: esenzionedall’utilizzo del costoammortizzato per titoli, crediti edebiti, per i quali sono confermatigli attuali criteri;

    8 Nota integrativa: previsione “inpositivo” delle informazioni dafornire;

    8 Relazione sulla gestione:confermata l'esenzione dallapredisposizione.

  • 8/18/2019 Book Bilanci

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    I focus del Sole 24 Ore

    Mercoledì 23 Settembre 2015 - N. 316 Il nuovo volto dei bilanci

    Gli schemiAL PASSO CON LE NUOVE REGOLE

    Dal conto economicosparisce l’area straordinaria

    Aggi e disaggidi emissione

    eliminatidalla voceratei e risconti

    PAGINA A CURA DINicola CavalluzzoAlessandro Montinari

    p Il recepimento della direttiva2013/34 comporta anche modificheagli schemi di bilancio (stato patri-moniale e conto economico) che, apartire dall’esercizio 2015, sarannoredatti in tre diverse forme, in basealle dimensioni dell’impresa. Infat-ti, accanto al bilancio in forma ordi-naria (articolo 2424) e a quello informa abbreviata (articolo 2435-bis), debutta il nuovo “bilancio del-le micro-imprese”, di cui al nuovoarticolo 2435-ter.

    È opportuno prendere sin da oraconoscenza delle modifiche poi-chè, in assenza di qualunque dero-ga all’articolo 2423-ter, comma 5, ilbilancio 2016 dovrà essere confron-tato con quello del 2015 e quindiquest’ultimo dovrà essere riscrittoin base alle nuove regole. Passiamoad esaminarle.

    Le nuove regolePer quanto riguarda il bilancio in for-ma ordinaria, non potranno più essereiscritte nelle immobilizzazioni finan-ziarie, o nell’attivo circolante, le azioniproprie che andranno evidenziate,con segno negativo, in una apposita ri-serva del patrimonio netto.

    Di contro è prevista l’espressa iscri-

    zione sia all’attivo sia al passivo (tra ifondi per rischi ed oneri) degli “stru-menti finanziari derivati passivi”.Inoltre, poichè non sarà più possibilecapitalizzare i costi di ricerca e di pub-blicità tra le immobilizzazioni imma-teriali, la voce “B.I.2 costi di ricerca, disviluppo e di pubblicità”, a partire dalbilancio 2016, si limiterà a prevederel’iscrizione dei soli “costi di sviluppo”.

    A differenza dell’avviamento, lamancanza di una norma transitoriaobbligherà a trattare con le nuove re-gole i costi di ricerca e di pubblicità incorso di ammortamento con, ovvia-mente, una correzione da apportareallo schema del 2015, in modo da con-sentire la comparazione.

    In evidenza, nel nuovo bilancio, irapporti di crediti e debito verso leimprese sottoposte al controllo dellecontrollanti (cosiddette imprese so-relle); mentre nella voce ratei e ri-sconti è stato eliminato il riferimentoagli aggi e disaggi di emissione che,parimenti ai crediti, ai debiti e ai tito-li, saranno considerati nell’ambitodella valutazione con il metodo delcosto ammortizzato.

    Altra novità nello schema patri-moniale è l’eliminazione della se-zione posta in calce, in cui attual-mente si iscrivono i conti d’ordine eche, a partire dal 2016, saranno evi-denziati nella nota integrativa, cheaccoglierà l’indicazione dei dati re-lativi agli impegni, alle garanzie edalle passività potenziali.

    Nel patrimonio netto viene intro-dotta la specifica voce “A.VII-Riser-va per operazioni di copertura deiflussi finanziari attesi” in cui iscrive-re, per l’appunto, la riserva per la co-pertura dei flussi finanziari, con rin-vio alle modalità di misurazione con-tenute nei principi contabili interna-zionali Ias/Ifrs.

    Il conto economicoNumericamente inferiori le modifi-che apportate al conto economicoche, in primis, viene integrato per in-cludere gli effetti della disciplina su-gli strumenti derivati. Sono state inparticolare aggiunte due nuovi vocinell’area D, la cui nuova denomina-zione sarà “D- rettifiche di valore diattività e passività finanziarie” con,pertanto, l’aggiunta della parola pas-sività, che consegue all’iscrizione nelpassivo dello stato patrimoniale, tra ifondi, dei derivati passivi. Questerettifiche riguardano sia le iscrizionidi rivalutazioni, sia l’iscrizione disvalutazioni relativamente agli stru-menti finanziari derivati (sono stateaggiunte due voci).

    Anche nella sezione C del contoeconomico, destinata a rilevare le par-tite di origine finanziaria, è stata ag-giunta una nuova voce (al punto 15) eintegrate altre due voci (16.a e 16.d),per evidenziare i rapporti nei con-fronti di imprese sottoposte al con-trollo delle controllanti.

    Certamente la maggiore innovazio-ne è costituita dalla scomparsa dellasezione E, in cui attualmente trovanorilevazione i proventi e gli oneri stra-ordinari, che ha sempre creato, nelpassato, materia di discussione, per ladiversità con cui le diverse imprese ri-tenevano di far rientrare o meno il ri-sultato di una certa operazione in que-st’area, piuttosto che nell’area della ge-stione caratteristica.

    Anche in tale circostanza, il legisla-tore delegato ha destinato l’informati-va in precedenza contenuta nelloschema contabile, alla nota integrativache, appunto, vedrà l’indicazione del-l’importo e della natura dei singoli ele-menti di costo o di ricavo di entità o in-cidenza eccezionale.

    ©RIPRODUZIONERISERVATA

    p Per quanto riguarda il bilancio informa abbreviata, il nuovo schema distato patrimoniale prevede la rileva-zione delle immobilizzazioni mate-riali e immateriali, al lordo degli am-mortamenti, così come avviene neibilanci in forma ordinaria e, in notaintegrativa, occorrerà indicare i mo-vimenti intervenuti nelle immobiliz-zazioni. Per quanto riguarda il contoeconomico, scompare l’area straor-dinaria e sono stati effettuati dei rag-gruppamenti nell’area finanziaria.

    Più interessanti le modifiche allanota integrativa, che risulta semplifi-cata rispetto all’attuale, ancorchè in

    taluni casi siano stati introdotti ob-blighi di informativa maggiori ri-spetto alla situazione attuale, in par-te in conseguenza alle modifiche ap-portate agli schemi di bilancio.

    Bilancio delle micro-impreseA seguito del recepimento della di-rettiva contabile 2013/34, i bilanci apartire dall’esercizio 2016 potrannoessere redatti in tre diversi formati inbase alle dimensioni dell’impresa.Infatti, al bilancio in forma ordinariae al bilancio in forma abbreviata, giàcontemplati dal Codice civile, si ag-giunge il bilancio delle micro-impre-

    se, le cui regole sono contenute nel-l’articolo 2435-ter, introdotto dal de-creto legislativo 139/15.

    Questa ulteriore esemplificazio-ne riguarda le società che nel primoesercizio di vita, oppure nel prosie-guo, per due esercizi consecutivinon superano due dei seguenti pa-rametri: totale dell’attivo pari a175mila euro; ricavi delle vendite edelle prestazioni 350mila euro; di-pendenti occupati in media nel-l’esercizio: 5 unità.

    Ebbene, queste imprese, oltre apoter redigere il bilancio in forma ab-breviata di cui all’articolo 2435-bis,

    godranno anche dell’esonero dallaredazione della nota integrativa, acondizione che in calce allo stato pa-trimoniale risultino le informazionirelative ai conti d’ordine, nonchèquelle relative ai compensi ed utilitàpagati agli amministratori e, se pre-sente, al collegio sindacale.

    Le micro-imprese, in aggiunta,non redigono il rendiconto finanzia-rio e la relazione sulla gestione.

    Impatto sulla fiscalitàTutte le modifiche e le integrazionidescritte sopra, fatta eccezione perdifficoltà di natura tecnico-contabi-

    le, in linea di principio non impattanosul calcolo delle imposte dirette. Faeccezione l’ultima modifica in quan-to è noto che, ai fini dell’Irap, nonhanno rilevanza i componenti reddi-tuali iscritti nell’area straordinaria,area che, a partire dal 2016, non saràprevista nel conto economico. Si at-tende quindi un chiarimento da partedelle Entrate, oppure un interventoda parte del legislatore, che consentadi espungere dalla sezione A e dallasezione B del conto economico icomponenti, rispettivamente positi-vi e negativi, di natura straordinaria.

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    Le altre novità.Modificata la nota integrativa, che risulta semplificata rispetto all’attuale

    Da segnalare le variazioni nelle immobilizzazioni

    I bilanci dell’esercizio 2016

    Tipologiasocietà

    Attivo statopatrimoniale

    Ricavinetti

    Mediadipendenti

    Composizionebilancio

    GRANDE (*)Art. 2423

    Oltre4.400.000 €

    Oltre8.800.000 € 50

    Stato patrimoniale

    Conto economico

    Nota integrativa

    Rendiconto finanz.

    PICCOLA (**)Art. 2435bis

    Fino a4.400.000 €

    Fino a8.800.000 € Fino a 50

    Stato patrimoniale

    Conto economico

    Nota integrativa

    MICRO (***)Art. 2435ter

    Fino a175.000 €

    Fino a350.000 € Fino a 5

    Stato patrimoniale

    Conto economico

    (*) Obbligo di redigere la relazione sulla gestione; (**) applicano il fair value per lavalutazione degli strumenti finanziari; esonero condizionato alla relazione sulla gestione;(***) non applicano il fair value per la valutazione degli strumenti finanziari

  • 8/18/2019 Book Bilanci

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    I focus del Sole 24 OreMercoledì 23 Settembre 2015 - N. 31 7Il nuovo volto dei bilanci

    Rendiconto finanziarioLE MODIFICHE

    Dagli aggregatifinanziari contenuti

    nel prospettoil fabbisognomonetarioPAGINA A CURA DI

    Antonella Portalupip Nuovo set di prospetti neidocumenti contabili del 2016: ilDlgs 139/15 apporta diverse mo-difiche alle norme del codicecivile ed introduce il rendicon-to finanziario tra gli schemi ob-bligatori del bilancio (nuovoarticolo 2423, comma 1). Sonoesentate solo le microimprese ele società che redigono il bilan-cio abbreviato.

    La presentazione del rendi-conto finanziario, già obbliga-toria per le società quotate, mi-gliora in modo significativol’informativa finanziaria sullasituazione della società. Infattigli aggregati finanziari conte-nuti nel prospetto esprimono ilfabbisogno monetario della so-cietà e descrivono in modo ana-litico i processi di raccolta e diimpiego dei fondi.

    A differenza di quanto previ-sto per gli altri schemi obbligato-ri di bilancio il nuovo articolo2425-ter non prevede un conte-nuto minimo del rendiconto maindica gli obiettivi che questo de-ve prefiggersi: per l’esercizio incorso e per quello precedente de-vono risultare l’ammontare e lacomposizione delle disponibili-tà liquide e i flussi finanziari del-l’esercizio riconducibili all’atti-vità operativa, a quella di finan-ziamento e a quella di investi-mento nonché i rapporti con isoci. Questa impostazione è incontinuità con le disposizionidell’Oic 10 “Rendiconto finan-ziario” che prevede la presenta-zione dei flussi finanziari utiliz-zando uno schema basato sullevariazioni della liquidità.

    Tipicamente, le imprese gene-rano liquidità da due aree di ge-stione che hanno una diversa va-lenza strategica in termini di va-lutazione delle performance: lagestione corrente, che general-mente produce liquidità dallareiterazione dei processi gestio-nali a carattere ricorrente e ripe-titivo e l’area dei disinvestimenti,dove la liquidità prodotta do-vrebbe avere carattere straordi-nario e, soprattutto, extracarat-

    teristico. Per illustrare le condi-zioni di equilibrio finanziariodella gestione è indispensabileillustrare adeguatamente il flus-so di cassa operativo corrente,ossia spiegare se le attività cheanimano il «ciclo operativo» de-terminano, nel loro complesso,un avanzo di cassa o un fabbiso-gno monetario.

    La presentazione della dina-mica dei flussi finanziari traeorigine dall’andamento reddi-tuale dell’impresa e il flusso del-la gestione operativa è l’aggre-gato più rilevante ad indicare lostato di salute aziendale. Quiconfluiscono sostanzialmente iflussi finanziari derivanti dallagestione caratteristica e la lettu-ra analitica degli elementi checompongono l’aggregato con-sente al lettore di bilancio di va-lutare quanto la gestione reddi-tuale è stata in grado di produr-re, in termini di cash flow, rispet-to alle gestioni non operative(finanziarie e di investimento).

    Il flusso derivante dalla gestio-ne degli investimenti compren-de le variazioni finanziarie chederivano dall’acquisto e dallavendita delle immobilizzazionimateriali e immateriali e delle at-tività finanziarie. Dall’analisi deiflussi dell’area investimenti sipossono trarre utili informazionicirca la sostenibilità della cresci-ta dell’impresa e le scelte sotto-stanti alle politiche di investi-mento/ disinvestimento operatedal management.

    Infine il flusso dell’area dei fi-nanziamenti comprende le va-riazioni finanziarie che derivanodall’ottenimento o dalla restitu-zione di disponibilità liquide sot-to forma di capitale di rischio o dicapitale di debito. Dalla lettura diquesto aggregato si comprendo-no le scelte del management cir-ca il rapporto tra mezzi propri emezzi di terzi, scelte che devonoessere coerenti con l’attività red-dituale e di investimento avendoun diretto effetto sugli indicatoriche misurano il livello di soliditàaziendale e di dipendenza dal ca-pitale di terzi.

    Il pieno recepimento della Di-rettiva 34 da parte del nostro Le-gislatore in merito all’obbligato-rietà del rendiconto finanziarioelimina una differenza con i prin-cipi contabili internazionali erende comparabili le situazionifinanziarie delle imprese del me-desimo settore, a prescinderedalla localizzazione o dal fra-mework di riferimento con ilquale redigono il bilancio.

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    Con la presentazione dei datipiù informazioni sulle società

    p Chi si troverà a redigere per la pri-ma volta nel 2016 il rendiconto finan-ziario potrebbe incontrare delle dif-ficoltà ad indicare i dati dell’esercizioprecedente. I flussi finanziari del 2015dovranno, in ogni caso, essere predi-sposti ed indicati nella colonna deidati comparativi; inoltre l’Oic 10 di-spone di segnalare e commentare incalce al rendiconto i casi in cui i flussinon sono comparabili o le voci sonostate adattate oppure si è stati impos-sibilitati a farlo. Le imprese dovrannoanche stabilire in quale modo forni-ranno le informazioni richieste dallariforma circa le modalità di reperi-mento e di utilizzo delle risorse mo-netarie e quale metodo utilizzerannoper la determinazione del flusso dicassa dell’attività operativa. L’Oic 10consente sia il metodo diretto (con-trapposizione delle entrate e uscitemonetarie che derivano dalla gestio-ne caratteristica) sia il metodo indi-retto (rettificando l’utile o la perditadell’esercizio riportato nel contoeconomico). La scelta del modellodovrà essere coerente nel tempo e di-penderà:e dall’articolazione del sistema in-formativo aziendale;r dalla possibilità di ottenere infor-mazioni di dettaglio circa l’ammon-tare dei flussi finanziari per natura dispesa e di incasso;t dal numero di transazioni monetarie.

    L’adozione del rendiconto finan-ziario secondo il metodo indiretto haimpatti limitati sul sistema ammini-strativo/contabile: infatti rappre-senta un report standard perché ilflusso di cassa generato dalla gestio-ne operativa è un semplice calcoloche deriva dalla somma tra il risultato

    dell’esercizio, gli elementi non mo-netari e le variazioni di capitale circo-lante netto, grandezze già monitora-te e rilevate dal sistema informativo.

    L’adozione del metodo direttoinvece potrebbe avere un impattopiù rilevante sul sistema informati-vo. Necessita infatti di adeguare isistemi per permettere l’individua-zione dei movimenti di cassa tral’attività corrente, di finanziamen-to e di investimento.

    L’Oic 10 contiene le disposizioniper la redazione del rendiconto fi-nanziario e presenta, nelle appendi-ci, un esempio illustrativo che chia-risce le modalità operative ed appli-cative. Lo schema di rendiconto fi-nanziario proposto dall’Oic 10 ha laforma “a scalare” ed è suddiviso peraree gestionali: gestione reddituale/operativa (alimentata dalla cosid-detta gestione caratteristica dell’im-presa); attività di investimento (ali-mentata dai flussi derivanti dall’ac-quisto e vendita di immobilizzazio-ni e di attività finanziarie nonimmobilizzate); attività di finanzia-mento (flussi causati dall’otteni-mento o dalla restituzione di capita-le di rischio e di credito).

    Con riferimento alla classifica-zione dei flussi finanziari l’Oic 10contiene precise indicazioni ancheper i casi particolari:1 gli interessi pagati e ricevuti sonopresentati distintamente tra i flussifinanziari della gestione reddituale;molto spesso la società non è in gradodi distinguere se l’indebitamento dacui derivano gli interessi si riferiscaal finanziamento di una specifica at-tività, in quanto in genere esso attie-ne alla generale attività aziendale.

    Per questo motivo, l’OIC 10 disponeche gli interessi siano classificati nel-la gestione reddituale, in quanto par-tecipano alla determinazione del-l’utile/perdita dell’esercizio;1 le imposte sul reddito gravano ilrisultato dell’esercizio a seguito dioperazioni che danno origine aiflussi finanziari sia della gestionereddituale, sia dell’attività di inve-stimento e di finanziamento, mal’Oic 10 dispone che i flussi relativialle imposte siano classificati nellagestione reddituale;1 gli utili o le perdite derivanti da va-riazioni nei cambi in valuta estera difine esercizio non rappresentanoflussi finanziari; l’utile (o perdita)dell’esercizio deve essere rettificatoper tener conto di queste operazioniche non hanno natura monetaria;1 i dividendi incassati sono presen-tati nella gestione operativa, mentrequelli pagati ai soci nell’attività di fi-nanziamento;1 le operazioni di investimento odi finanziamento che non richiedo-no l’impiego di disponibilità liqui-de (permute, emissione di azioniper acquistare una controllata,conversione di un debito in capita-le) non sono presentate nel rendi-conto finanziario;

    Una precisazione utile contenutanell’Oic 10 riguarda i flussi finanziariconnessi ai derivati di copertura: ilprincipio contabile precisa che sonopresentati nella stessa categoria deiflussi finanziari dell’elemento co-perto e pertanto, in questo caso, la re-gola generale del divieto di compen-sazione di flussi finanziari di segnoopposto è derogata.

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    La compilazione.Vademecum per il debutto

    Dall’Oic 10 metodo diretto e indiretto

    Flussi e variazione

    01 FLUSSO DELLA GESTIONE

    REDDITUALEFlusso di cassa generato dalla“gestione operativa” dell’impresa.Si può determinare con il metododiretto oppure con il metodo indiretto

    02 FLUSSI FINANZIARIDELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTOInvestimenti meno disinvestimenti diimmobilizzazioni (materiali,immateriali, finanziarie) e di attivitàfinanziarie non immobilizzate.Comprende anche il flusso derivanteda acquisizione/cessione di

    controllate e rami di azienda

    03 FLUSSI FINANZIARIDELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTOttenimento e restituzione didisponibilità liquide sotto forma dicapitale di rischio (mezzi propri) e didebito (mezzi di terzi).

    04 VARIAZIONE DELLEDISPONIBILITÀ LIQUIDEQuesto ammontare deve “quadrare”con la variazione delle disponibilitàliquide di periodo (liquidità di fineesercizio meno inizio periodo)

  • 8/18/2019 Book Bilanci

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    I focus del Sole 24 Ore

    Mercoledì 23 Settembre 2015 - N. 318 Il nuovo volto dei bilanci

    ValutazioniLA DIRETTIVA UE 34/2013

    Avviamento ripartitonell’arco della «vita utile»

    Riformulati in linea con la terminologia

    dell’Oic 26i criteriper le poste in valuta PAGINA A CURA DI

    Sara Sartorip Con il recepimento della diret-tiva Ue 34/2013, il legislatore na-zionale rivede le disposizioni dicui all’articolo 2426 del Codice ci-vile in tema di criteri di valutazio-ne, sia recependo vere e propriemodifiche introdotte dal legislato-re comunitario, tra cui quelle ai cri-teri di ammortamento dell’avvia-mento e dei costi di sviluppo, siaammodernando alcune previsioninormative, allineandole a prassi etecniche contabili già diffuse inambito nazionale ed internaziona-le, tra cui l’uso del costo ammortiz-zato ed il trattamento contabiledelle poste in valuta.

    Valutazione dell’avviamentoIl legislatore nazionale modifica lemodalità di determinazione del-l’ammortamento dell’avviamento.In base alle disposizioni attualmen-

    te in vigore, la norma prevede chel’avviamento sia ammortizzato inun periodo non superiore a cinqueesercizi, dando facoltà di ricorreread un periodo maggiore, che co-munque non deve superare l’effet-tiva vita utile dell’avviamento e fat-ta salva un’adeguata motivazionein nota integrativa.

    Diversamente, quale novità cheinteresserà i bilanci a partire dal 1°gennaio 2016, l’avviamento dovràessere ammortizzato secondo lasua vita utile e, solo nei casi eccezio-nali in cui non sia possibile effettua-re una stima attendibile della sua vi-ta utile, l’avviamento dovrà essereammortizzato in un periodo nonsuperiore a dieci anni.

    Valutazione costi di sviluppoUn cambiamento simile a quelloappena descritto per l’avviamentointeressa anche le modalità di de-terminazione dell’ammortamentodei costi di sviluppo capitalizzati.In base alle disposizioni attualmen-te in vigore, i costi di sviluppo aven-ti utilità pluriennale devono essereammortizzati in un periodo non su-periore ai cinque esercizi.

    Diversamente, con le modifi-che apportate al numero 5 dell’ar-ticolo 2426 del Codice civile, siprevede che i costi di sviluppo sia-no ammortizzati secondo la lorovita utile e che, solo nei casi ecce-

    zionali in cui non sia possibile ef-fettuare una stima attendibile del-la vita utile dei progetti di svilup-po che hanno portato all’iscrizio-ne di costi nell’attivo, essi sianoammortizzati in un periodo nonsuperiore a cinque anni.

    L’uso del costo ammortizzatoCon le modifiche apportate ai crite-ri di valutazione, il legislatore na-zionale coglie l’occasione per in-trodurre l’utilizzo del criterio delcosto ammortizzato per la valuta-zione dei crediti, debiti e titoli, fa-cendo un esplicito rinvio ai principicontabili internazionali per la defi-nizione di tale criterio. L’applica-zione del criterio è resa obbligato-ria per le società di medie e grandidimensioni, mentre l’articolo 2435-bis prevede un esonero per le socie-tà piccole. Peraltro, l’introduzionedi questa novità si accompagna conl’esplicita previsione di dover “te-nere conto del fattore temporale”nella valutazione di crediti e debiti,ossia, di dover procedere con l’at-tualizzazione di crediti e debiti in-fruttiferi o fruttiferi, ma ad un tassoinferiore a quello di mercato.

    Valutazione poste in valutaPer quanto riguarda i criteri di valu-tazione delle attività e passività invaluta, il legislatore nazionalesfrutta l’opportunità per riformu-

    larli in modo più chiaro e semplice,adottando peraltro la terminologiafatta propria già dall’Oic 26, recen-temente rivisto.

    La nuova formulazione del nu-mero 8-bis del primo comma del-l’articolo 2426 del Codice civile sifonda sulla distinzione delle atti-vità e passività in valuta tra ele-menti monetari e non. Come defi-nito nell’Oic 26, gli elementi mo-netari includono attività e passivi-tà che comportano il diritto adincassare, o l’obbligo di pagare, adate future, importi in valuta de-terminati o determinabili. Tipicoesempio sono le disponibilità li-quide, i crediti e debiti. Gli elemen-ti non monetari, invece, sono co-stituiti da tutte le altre attività epassività che non rispettano la de-finizione di elementi monetari.

    A valle di tale distinzione, il nuo-vo criterio di adeguamento delle at-tività e passività in valuta prevedequanto segue:1 per gli elementi monetari: insede di chiusura del bilancio, oc-corre rideterminarne il valoresulla base del cambio alla data difine esercizio;1 per gli elementi non monetari:tali poste devono rimanere iscrittein bilancio sulla base del cambiostorico, ossia del cambio in vigorealla data dell’operazione.

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    p Fra le novità più rilevanti per ibilanci 2016 c’è l’introduzione delcriterio del costo ammortizzatoper la valutazione di crediti, debiti etitoli, iscritti tra le immobilizzazio-ni finanziarie. Tale criterio rientratra le tecniche contabili già di usocorrente nella prassi internaziona-le e, come peraltro indicato nella re-lazione illustrativa al Dlgs 139/2015,dovrebbe avere il pregio di consen-tire una miglior rappresentazionedel rendimento economico delleoperazioni sottostanti.

    Il criterio del costo ammortizza-to, infatti, parte dall’obiettivo diportare alla rilevazione, nel contoeconomico, di un rendimento de-terminato con logiche finanziarie,costante, a fronte di un’operazioneche potrebbe invece portare al-l’iscrizione di proventi/oneri diso-mogenei nel tempo.

    Per la definizione e le modalità dideterminazione del costo ammor-tizzato, ci si dovrà rifare ai principi

    contabili internazionali.In merito, lo Ias 39 definisce il

    costo ammortizzato come il valorea cui un’attività o passività finan-ziaria è iscritta inizialmente, alnetto dei rimborsi di capitale, retti-ficato in aumento o in diminuzio-ne, dall’ammortamento comples-sivo determinato utilizzando il“criterio dell’interesse effettivo”,su qualsiasi differenza tra il valoreiniziale e quello a scadenza, edeventualmente rettificato in dimi-nuzione, per qualsiasi svalutazio-ne per un deterioramento di valo-re, o per inesigibilità.

    Per la valutazione al costo am-mortizzato, uno step fondamentaleè quindi l’utilizzo del criterio del-l’interesse effettivo: in base ai prin-cipi contabili internazionali (Ias39), tale criterio richiede la deter-minazione del “tasso di interesseeffettivo”, ossia del tasso di interes-se che attualizza esattamente i flus-si di cassa futuri stimati lungo la vita

    attesa di uno strumento finanzia-rio, tenendo conto di tutti i terminicontrattuali dello stesso.

    Un esempio che può aiutare acomprendere l’effetto del ricorsoal criterio del costo ammortizza-to, è legato alla valutazione di titolizero coupon, che non prevedonola liquidazione di interessi perio-dici ed il cui rendimento è deter-minato dal differenziale tra ilprezzo di emissione ed il valore dirimborso a scadenza. Utilizzandoil criterio del costo ammortizzatonella valutazione di tale tipologiadi titoli, si avrà la rilevazione di unprovento a conto economico cor-relato al rendimento finanziariodell’operazione.

    A titolo esemplificativo, si ipo-tizzi di pagare 850 euro per l’ac-quisto di un titolo zero couponche alla scadenza, tra 3 anni, resti-tuirà mille euro.

    Il tasso di interesse effettivo (orendimento implicito) corrispon-

    de al risultato della formula: -850 +1.000/(1+i)^3 = 0. Tale tasso, pari al5,6% nell’esempio, è facilmente cal-colabile utilizzando apposite for-mule disponibili in Excel.

    In bilancio, si darà seguito alla va-lutazione del titolo acquistato, se-condo il criterio del costo ammor-tizzato, rilevando in ciascun eserci-zio interessi attivi nella misura del5,6% del valore contabile del titolo,alla fine di ciascun esercizio.

    In pratica, nel primo esercizio siavranno proventi finanziari per 47euro (pari al 5,6% di 850) ed un valo-re del titolo a costo ammortizzatoper 897 euro. Nel secondo esercizioi proventi finanziari saranno 50 eu-ro (pari al 5,6% di 897) e il titolo saràiscritto a 947 euro. Nel terzo eserci-zio, i proventi finanziari saranno 53euro (pari al 5,6% di 947) ed il titolosarà iscritto a mille euro, valore ap-punto corrispondente a quanto sa-rà incassato a scadenza del titolo.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    Interesse effettivo.Si punta a una migliore rappresentazione del rendimento economico delle operazioni sottostanti

    Costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli

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  • 8/18/2019 Book Bilanci

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    I focus del Sole 24 OreMercoledì 23 Settembre 2015 - N. 31 9Il nuovo volto dei bilanci

    DerivatiIL FATTORE DI RISCHIO

    Obbligo di fair value per tutticomprese piccole e medie imprese

    Elevati impattisul conto

    economicoeccettole coperture

    PAGINA A CURA DI

    Antonella Portalupip Il fattore rischio è un elemen-to strutturale della gestioneaziendale e la capacità di identifi-care, valutare e gestire i rischiaziendali è una competenza pro-pria del management.

    Con l’aumentare della dimen-sione aziendale, aumenta la com-plessità dei rischi da governare edegli strumenti utilizzati per miti-garli. Nell’attuale contesto eco-nomico, il rischio finanziario è di-ventato una delle variabili rile-vanti da sovrintendere, proprioperchè produce effetti imprevistisia sul conto economico (adesempio costi superiori a quelli dibudget, ricavi inferiori al previstoa causa di variazioni del cambio odei tassi), sia sulla liquidità azien-dale (ad esempio, incassi minoririspetto alle vendite a causa del ri-schio di credito).

    Nonostante le assicurazioni e le

    politiche di accantonamento con-tinuino a rappresentare le formepiù classiche che le imprese adot-tano per governare i propri rischifinanziari, l’esperienza degli ultimianni ha dimostrato che sono sem-pre più frequenti le operazioni dicopertura in senso stretto, ossial’assunzione di una posizione ri-schiosa opposta a quella che si in-tende gestire. Queste operazionispesso implicano l’utilizzo deglistrumenti finanziari derivati.

    Cosa cambia con la riformaNei bilanci fino al 2015, i derivati dicopertura e quelli messi in atto perscommettere sull’andamento diun prezzo o di un tasso (cosiddettispeculativi), trovano rappresen-tazione nelle note al bilancio, aisensi dell’articolo 2427-bis. Tutta-via la riforma contabile ha modifi-cato significativamente l’esposi-zione in bilancio degli strumentiderivati e le conseguenze sui contieconomici potrebbero essere rile-vanti, qualora essi non coprano ef-ficacemente un rischio finanzia-rio dell’impresa.

    L’introduzione del criterio delfair value e l’apertura del legisla-tore al suo integrale recepimentonella contabilizzazione deglistrumenti derivati eviterà d’ora inpoi che molte transazioni finan-ziarie “sotto la linea” non sianopiù “operazioni fuori bilancio”,

    ma abbiano la dignità di essererappresentate in base al loro valo-re alla data di chiusura, conside-rando anche gli effetti per i qualisono state messe in atto.

    Il Dlgs 139/15 rende obbligatoriala misurazione al fair value di tuttii derivati, alla data di sottoscrizio-ne e alla data del bilancio, con im-putazione delle variazioni di fairvalue al conto economico, a menoche i derivati siano di copertura(nuovo n. 11-bis dell’articolo 2426del Codice civile). Non sono con-cesse esenzioni ai criteri di misu-razione dei derivati: anche le im-prese che redigono il bilancio informa abbreviata (articolo 2435-bis) applicheranno i medesimicriteri di valutazione.

    Le nuove vociIl Dlgs 139/15 aggiunge allo stato pa-trimoniale e al conto economicoalcune specifiche voci per esporrela variazione di fair value alla datadi chiusura dell’esercizio deglistrumenti finanziari derivati: sepositiva, rappresenta un’attività fi-nanziaria, da iscriversi tra le immo-bilizzazioni o nell’attivo circolan-te, a seconda della sua destinazio-ne. La contropartita è il conto eco-nomico (voce D.18.c,“rivalutazioni per rettifiche di va-lore”), a meno che sia un’operazio-ne di copertura.

    Se, invece, è negativa, il derivato

    è iscritto nel fondo rischi, alla voceB.3 dello stato patrimoniale e il co-sto nel conto economico alla voceD.19.d), “svalutazioni per rettifi-che di valore”, salvo si tratti diun’operazione di copertura.

    Derivati di coperturaQualora i derivati siano di copertu-ra, è concessa una diversa rappre-sentazione contabile, previa la di-mostrazione della stretta correla-zione tra derivato e operazione co-perta. Se l’utilizzo dei derivati èpropedeutico alla copertura del ri-schio di fair value (cioè ci si copredal rischio di variazione dei tassi diinteresse, o dei tassi di cambio, odei prezzi di mercato, o contro il ri-schio di credito), è concessa la va-lutazione simmetrica tra il deriva-to e l’elemento coperto.

    Se la copertura riguarda il ri-schio di variazione di un cash flowfuturo, oppure il rischio finanzia-rio connesso ad un’operazioneprogrammata, la differenza di fairvalue del derivato non si imputa alconto economico, ma in una riser-va del patrimonio netto, positiva onegativa. Questa riserva accoglietemporaneamente le variazioni difair value del derivato: quando pe-rò si concretizzeranno o si modifi-cheranno i flussi di cassa, allora lariserva “rigirerà” la variazione difair value al conto economico.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    p La riforma contabile intro-duce un nuovo criterio di misu-razione nel panorama dei mo-delli di valutazione di bilancio. Ilnuovo 11-bis dell’articolo 2426del Codice civile impone la mi-surazione a fair value degli stru-menti derivati a partire dal 1°gennaio 2016 e non sono previ-ste deroghe transitorie.

    A partire dal 1° gennaio 2016le società che redigono il bilan-cio secondo le norme del Codi-ce civile dovranno, per primacosa, identificare tutte le ope-razioni che possiedono le ca-ratteristiche di un derivato, alfine di procedere alla loroiscrizione iniziale. È necessa-rio che le imprese analizzino ilproprio portafoglio di stru-menti finanziari e identifichi-no quelli che soddisfano la de-finizione di “derivato”.

    Per la definizione di “fair va-

    lue” e di “modello e tecnica divalutazione generalmente ac-cettata”, il comma 2 dell’articolo2426 del Codice civile, disponedi fare riferimento ai principicontabili adottati dall’Unioneeuropea, cioè agli Ifrs: nello spe-cifico allo Ias 39 «strumenti fi-nanziari: misurazione e rileva-zione», adottato dall'Unioneeuropea con il regolamento1126/2008 e all’Ifrs 13 «valutazio-ne del fair value», omologatodall’Unione europea, con il re-golamento 1255/2012.

    La definizione di “fair value”nei principi contabili interna-zionali fa riferimento al prezzodi negoziazione per la vendita diun’attività (o per l’estinzione o iltrasferimento di una passività),in una regolare transazione traoperatori di mercato. Il fair va-lue di uno strumento finanziarioderivato rappresenta il prezzo

    al quale esso verrebbe scambia-to sul mercato considerato piùvantaggioso.

    L’esistenza di quotazionipubbliche in un mercato attivoè la migliore rappresentazionedel fair value. Nel caso di as-senza di valori di mercato di ri-ferimento, l’impresa utilizzeràmodelli di valutazione, a con-dizione che tali tecniche con-ducano comunque ad una ra-gionevole approssimazionedel valore di mercato.

    Il Dlgs 139/15 dispone che il fa-ir value è determinato con riferi-mento ad uno dei seguenti valori(comma 4 dell’articolo 2426 delCodice civile.):1 nel caso sia possibile indivi-duare facilmente un mercato at-tendibile, al valore di mercato;qualora il market value non siafacilmente individuabile per undato strumento, ma possa essere

    individuato per i suoi compo-nenti o per uno strumento ana-logo, la valutazione dello stru-mento finanziario può esserederivata da quella dei compo-nenti o dello strumento analogo;1 se non è possibile individua-re facilmente un mercato at-tendibile, il fair value corri-sponde al valore che risulta uti-lizzando dei modelli e delletecniche di valutazione gene-ralmente accettati.

    Gli strumenti finanziari chenon possono essere valutati at-tendibilmente mediante uno dei

    due metodi sopradescritti nonsono misurati al fair value (quin-di prevale il criterio del costo).

    È probabile che la principalecriticità per le imprese di picco-le e medie dimensioni sarà ri-conducibile proprio al governodelle tecniche di misurazionedel fair value, che spesso richie-dono competenze specialisti-che. La vasta gamma di modali-tà di misurazione del fair value,ad eccezione di quelle riferibilialle quotazioni rilevabili in unmercato attivo, renderà com-plesso l’accertamento dell’ade-guatezza dei valori presentatiin bilancio. L’attendibilità dellemisurazione del fair value, inanalogia al processo di deter-minazione delle stime contabi-li, risiederà nell’adeguatezzadei processi di valutazioneadottati dall’impresa.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    Le priorità.La principale criticità per le Pmi sarà rappresentata dall’uso delle tecniche di misurazione

    Scatta la verifica concreta dei portafogli

    IL MODELLO DI RIFERIMENTOCome sancito dall’articolo 2426del Codice civile, i principicontabili di riferimento sonoquelli adottati dagli Ifrs,in particolare lo Ias 39 e l’Ifrs 13

    Copertura cash flowe derivati incorporatiLa copertura del cash flow è unmodello di contabilizzazione checonsente di rappresentare nelconto economico l’efficacia dellecoperture. In pratica permette diimputare le variazioni di fair valuedei derivati utilizzati comestrumento di copertura del rischiodi variazione nei flussi di cassa,non al conto economico, bensì didifferirle temporaneamente inun’apposita riserva di patrimonionetto. Solo quando siverificheranno o simodificheranno i flussi di cassaattesi, la riserva rigirerà al contoeconomico.Il derivato incorporato è uncomponente (spesso una clausola)incluso in un contratto primario,che soddisfa la definizione diderivato. L’innovazionefinanziaria spesso non consenteuna facile identificazione di questistrumenti, che devono essereseparati dal contratto ospite erilevati separatamente

    PAROLACHIAVE a

  • 8/18/2019 Book Bilanci

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    I focus del Sole 24 Ore

    Mercoledì 23 Settembre 2015 - N. 3110 Il nuovo volto dei bilanci

    L’informativaLA COMPILAZIONE

    Le informazionivanno indicate

    seguendo l’ordinecon cui i prospettisono nel bilancio

    Michele Casòp Il capo II del Dlgs 139/2015 intro-duce significative novità sia nellastruttura sia nel contenuto della no-ta integrativa.

    Per quanto riguarda la struttura,il nuovo comma 2 dell’articolo 2427del Codice civile prescrive che leinformazioni relative alle voci del-lo stato patrimoniale e del contoeconomico siano presentate se-condo l’ordine in cui le relative vocisono indicate in tali prospetti.

    Ciò significa che la nota integra-tiva dovrà evidenziare le informa-zioni in modo organico: innanzitut-to, seguendo l’ordine con il quale iprospetti sono inclusi nel fascicolodi bilancio (ad esempio, se il contoeconomico è incluso nel fascicoloprima dello stato patrimoniale, leinformazioni relative alle voci diconto economico dovranno essereincluse in nota integrativa prima diquelle relative alle voci di stato pa-trimoniale). Poi, seguendo l’ordinecon il quale le voci sono esposte neiprospetti di bilancio (non sarà piùconsentito, quindi, includere infor-mazioni sulle voci di bilancio se-guendo l’ordine con quale tali in-formazioni sono richieste nel testodell’articolo 2427 Codice civile).

    Struttura della nota integrativaNel disciplinare la struttura ed ilcontenuto della nota integrativa, ilnuovo comma 2 dell’articolo 2427non fa alcun riferimento al rendi-conto finanziario (prospetto oraobbligatorio in forza del nuovo arti-colo 2423 Codice civile). Ciò apparetanto più strano se si considera chetra le informazioni da inserire in no-ta integrativa (come si evidenzierànel seguito) vi sono talora anche in-dicazioni circa taluni movimenti fi-nanziari intervenuti nell’esercizio.

    Il mancato riferimento al rendi-conto finanziario è probabilmentedovuto ad una “svista”: le indicazio-ni in ordine alla sequenza secondola quale devono essere presentatele informazioni relative alle vocidello stato patrimoniale e del contoeconomico possono certamenteessere considerate vincolanti an-che per quelle relative alle voci delrendiconto finanziario.

    Da ultimo, si evidenzia come sia

    certamente opportuno, oltre apresentare le informazioni in notaintegrativa secondo l’ordine im-posto dal novellato articolo 2427Codice civile, anche suddividerela nota integrativa in paragrafi esottoparagrafi, distinguendo le in-formazioni relative ai vari pro-spetti di bilancio, numerando taliparagrafi ed includendo nello sta-to patrimoniale, nel conto econo-mico e nel rendiconto finanziario(accanto alle voci oggetto di com-mento in nota integrativa) il nu-mero del paragrafo ove sono ripor-tate le informazioni richieste.

    Il contenutoCon riguardo al contenuto della no-ta integrativa, si possono identifi-care sia “spostamenti” all’internodella nota integrativa di informa-zioni prima da riportare altrove sia“integrazioni” di informazioni pri-ma non richieste.

    Con riguardo agli “spostamenti”,dovranno essere illustrati nella no-ta integrativa:1 la natura e l’effetto patrimonia-le, finanziario ed economico deifatti di rilievo avvenuti dopo lachiusura dell’esercizio (informa-zioni prima da includere nella rela-zione sulla gestione);1 l’importo complessivo degliimpegni, delle garanzie e dellepassività potenziali non risultantidallo Stato Patrimoniale, gli impe-

    gni esistenti in materia di tratta-mento di quiescenza e simili, non-chè gli impegni assunti nei con-fronti di imprese controllate, col-legate, controllanti e impresesottoposte al controllo di questeultime (informazioni prima – al-meno in parte – contenute nei con-

    ti d’ordine, ora aboliti).A causa dell’eliminazione dal

    prospetto di conto economico del-le voci in cui includere i proventi egli oneri straordinari, la nota inte-grativa dovrà includere informa-zioni circa «l’importo e la natura deisingoli elementi di ricavo o di costodi entità o incidenza eccezionali»,anche se conseguenti alla ordinariaattività di impresa. Ad esempio, po-trebbe dover essere oggetto di in-formativa l’ammontare dei ricaviconseguiti a fronte di un’ordine diun cliente che, per la magnitudinedell’importo, si considera difficil-mente ripetibile.

    Compensi al CdaRisultano particolarmente amplia-te anche le informazioni relative aicompensi corrisposti ai membridel consiglio di amministrazione edel collegio sindacale, che dovran-no ora includere anche eventualianticipazioni e finanziamenti con-cessi, precisando il tasso d’interes-se, le principali condizioni e gli im-porti eventualmente rimborsati,cancellati o oggetto di rinuncia,nonchè gli impegni assunti dallasocietà per effetto di garanzie diqualsiasi tipo prestate ai membridel consiglio di amministrazione edel collegio sindacale.

    Del tutto nuova è poi la richiestadi inserire in nota integrativa:1 il nome e la sede legale dell’im-

    presa che redige il bilancio consoli-dato dell’insieme più grande di im-prese di cui l’impresa fa parte inquanto impresa controllata, non-chè il luogo in cui è disponibile co-pia di tale bilancio consolidato;1 il nome e la sede legale dell’im-presa che redige il bilancio consoli-dato dell’insieme più piccolo di im-prese di cui l’impresa fa parte inquanto impresa controllata ed illuogo in cui è disponibile copia ditale bilancio consolidato;1 la proposta di destinazione degliutili o di copertura delle perdite.

    A seguito dell’introduzione del-l’obbligo di misurare i derivati a fairvalue e della distinzione tra derivatidi copertura e speculativi (siano es-si free standing o embedded), nellanota integrativa si dovranno dareinformazioni in ordine:1 ai termini e alle condizioni signi-ficative che possono influenzarel’importo, le scadenze e la certezzadei flussi finanziari futuri;1 agli assunti fondamentali su cuisi basano i modelli e le tecniche divalutazione, qualora il fair valuenon sia stato determinato sulla basedi evidenze di mercato;1 alle variazioni di valore iscrittedirettamente nel conto economicoe a quelle imputate alle riserve dipatrimonio netto.

    La nota integrativa dovrà poi in-cludere, in formato tabellare, i mo-vimenti delle riserve di fair valueavvenuti nell’esercizio.

    Con riguardo al periodo di am-mortamento dell’avviamento, la no-ta integrativa dovrà fornire unaspiegazione del periodo prescelto.

    Rilevanza delle informazioniSi evidenzia, da ultimo, che dal-l’articolo 2427 Codice civile è sta-to eliminato ogni riferimento allarilevanza o significatività delleinformazioni da includere nellanota integrativa. Ciò è dovuto allacircostanza che tale riferimento èora contenuto nell’articolo 2423Codice civile, comma 4, per ilquale «non occorre rispettare gliobblighi in tema di rilevazione,valutazione, presentazione e in-formativa quando la loro osser-vanza abbia effetti irrilevanti al fi-ne di dare una rappresentazioneveritiera e corretta».

    Il medesimo articolo 2423, com-ma 4, prevede che nella nota inte-grativa siano illustrati i criteri adot-tati dal redattore del bilancio per di-stinguere ciò che è rilevante da ciòche non lo è (quali, ad esempio, so-glie quantitative, in valore assolutooppure in termini di incidenza per-centuale rispetto da un dato aggre-gato di bilancio).

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    La nota integrativa diventa più «ordinata»

    8 Criteri per individuare fenomeniirrilevanti

    8 Proposta destinazione risultato

    CONTENUTI NUOVI

    Tripla mossa

    8 Prestiti ad amministratori osindaci e loro condizioni

    8 Spiegazione periodo diammortamento avviamento

    INFORMAZIONI AMPLIATE

    8 Eventi successivi8 Impegni, garanzie, passività

    potenziali

    INFORMAZIONI SPOSTATE

    FOTOLIA

    Quando l’informativanon è necessariaNon occorre rispettare gliobblighi in tema di informativaquando la loro osservanza haeffetti irrilevanti al fine di dareuna rappresentazione veritiera ecorretta.Nella nota integrativa - questo èl’impatto della riforma diderivazione Comunitaria -devono essere illustrati i criteriutilizzati per distinguere ciò cheè rilevante da ciò che non lo è (adesempio, soglie quantitative, invalore assoluto oppure intermini di incidenza percentualerispetto da un dato aggregato dibilancio)

    EFFETTIRILEVANTI a

  • 8/18/2019 Book Bilanci

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    I focus del Sole 24 OreMercoledì 23 Settembre 2015 - N. 31 11Il nuovo volto dei bilanci

    Gruppi societariCOME CAMBIANO I PARAMETRI

    Sale da 35 a 40 milioniil totale dei ricavi

    al di sotto del qualenon scatta il nuovoobbligo contabile

    PAGINA A CURA DI

    Michele Casòp Il capo II del Dlgs 139/2015introduce significative novitàcon riguardo: ai soggetti tenuti apredisporre al bilancio consoli-dato; alla composizione e allemodalità di redazione del bilan-cio consolidato; al contenutodella nota integrativa.

    Per quel che riguarda i soggettitenuti a predisporre il bilancioconsolidato, il Dlgs 139/2015 pre-vede un incremento delle sogliequantitative al di sotto delle qualinon sussiste l’obbligo di predi-sporre il bilancio consolidato. In-fatti, il nuovo articolo 27, comma 1,del Dlgs 127/1991 prevede che nonsono tenute a predisporre il bilan-cio consolidato le imprese con-trollanti che, unitamente alle im-prese controllate, non abbiano su-perato, per due esercizi consecu-

    tivi, due dei seguenti limiti:1 20 milioni (in precedenza 17,5milioni) nel totale degli attivi de-gli stati patrimoniali;1 40 milioni (in precedenza 35 mi-lioni) nel totale dei ricavi dellevendite e delle prestazioni;1 250 dipendenti occupati inmedia durante l’esercizio (so-glia invariata).

    Se si considera che nella formu-lazione originaria del Dlgs127/1991 tali soglie erano pari, ri-spettivamente, a circa 5 e 10 milio-ni (il numero di dipendenti occu-pati era anche allora pari a 250), sipuò osservare come la tendenza

    nel tempo sia certamente quella diridurre sempre di più il numerodei soggetti obbligati a redigere ilbilancio consolidato.

    Al tempo stesso, il nuovo artico-lo 27, comma 2, prevede un incre-mento dei soggetti che, a prescin-dere dal superamento o meno ditali (aumentate) soglie quantitati-ve, sono comunque obbligati apredisporre il bilancio consolida-to. Mentre in precedenza l’obbli-go sussisteva solo se l’impresacontrollante o una delle impreseda essa controllate aveva emessotitoli quotati in Borsa, l’obbligo infuturo sussisterà per tutti gli enti

    di interesse pubblico di cui all’ar-ticolo 16 del Dlgs 39/2010, ossia:1 le società italiane emittenti va-lori mobiliari ammessi alla nego-ziazione su mercati regolamenta-ti italiani e dell’Unione europea equelle che hanno richiesto taleammissione alla negoziazione;1 le banche;1 le imprese di assicurazione dicui all’articolo 1, comma 1, letterau), del codice delle assicurazioniprivate;1 le imprese di riassicurazione dicui all’articolo 1, comma 1, letteracc), del codice delle assicurazioniprivate, con sede legale in Italia, e

    le sedi secondarie in Italia delleimprese di riassicurazione extra-comunitarie di cui all’ articolo 1,comma 1, lettera cc-ter), del codi-ce delle assicurazioni private;1 le società emittenti strumentifinanziari, che, ancorché non quo-tati su mercati regolamentati, so-no diffusi tra il pubblico in manie-ra rilevante;1 le società di gestione dei merca-ti regolamentati;1 le società che gestiscono i si-stemi di compensazione e di ga-ranzia;1 le società di gestione accentratadi strumenti finanziari;1 le società di intermediazionemobiliare;1 le società di gestione del ri-sparmio;1 le società di investimento a ca-pitale variabile;1 gli istituti di pagamento di cuialla direttiva 2009/64/CE;1 gli istituti di moneta elettro-nica;1 gli intermediari finanziari di cuiall’articolo 107 del Tub.

    Si tratta, quindi, nel comples-so, di novità che, da un lato, dimi-nuiscono il numero di soggettitenuti a predisporre il bilancioconsolidato e che, dall’altro, loincrementano.

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    Bilancio consolidatocon soglie più elevate

    p La riforma introduce signifi-cative novità anche con riguardoalla composizione ed alle modali-tà di preparazione del bilancioconsolidato. Il nuovo articolo 29,comma 1, del Dlgs 127/1991 preve-de ora l’obbligo di includere nelbilancio consolidato anche il ren-diconto finanziario. Da un puntodi vista operativo, ciò potrebbecomportare un significativo im-pegno nel raccogliere da tutte leimprese incluse nell’area di con-solidamento le informazioni ne-cessarie a tale scopo.

    Con riguardo ai criteri generaliche devono essere seguiti nellaredazione del bilancio consolida-to, il nuovo comma 3-bis dell’arti-colo 29 dispone che «non occorrerispettare gli obblighi in tema dirilevazione, valutazione, presen-tazione e informativa quando laloro osservanza abbia effetti irri-levanti al fine di dare una rappre-sentazione veritiera e corretta».Il medesimo comma prevede che

    nella nota integrativa siano illu-strati i criteri adottati dal redatto-re del bilancio consolidato per di-stinguere ciò che è rilevante daciò che non lo è (quali, ad esem-pio, soglie quantitative, in valoreassoluto oppure in termini di in-cidenza percentuale rispetto daun dato aggregato di bilancioconsolidato).

    Avendo così introdotto tra icriteri generali quello della “irri-levanza”, è stata rimossa dall’arti-colo 31 la facoltà di non eliminaredal bilancio consolidato i crediti ei debiti tra le imprese incluse nelconsolidamento e i proventi e glioneri relativi ad operazioni effet-tuate fra le imprese medesime “seirrilevanti”. Ex articolo 33, inol-tre, tale eliminazione deve avve-nire a decorrere dalla data di ac-quisizione oppure, in alternati-va, dalla data in cui l’impresa é in-clusa per la prima volta nelbilancio consolidato.

    L’eventuale differenza positi-

    va che residua dopo l’eliminazio-ne delle partecipazioni in impre-se incluse nel consolidamentocon le corrispondenti frazioni delpatrimonio netto e dopo le allo-cazioni (ove possibile) agli ele-menti dell’attivo e del passivodelle imprese incluse nel consoli-damento non è più denominata“Differenza da consolidamento”ma “Avviamento”.

    In forza del riformulato artico-lo 33, comma 3, l’avviamento èiscritto all’attivo dello stato pa-trimoniale del bilancio consoli-dato «salvo che debba essere intutto o in parte imputato a contoeconomico».

    Il nuovo articolato, tuttavia,non chiarisce in quali circostanzel’avviamento non possa essereiscritto all’attivo dello stato patri-moniale e debba essere imputatoa conto economico. Sul punto,pertanto, sono certamente auspi-cabili chiarimenti da parte deiprincipi contabili che l’Oic dovrà

    emanare a seguito delle modifi-che normative oggetto di analisiin questa guida (si veda articolo apagina 3).

    La novità forse più significativaconsiste nella circostanza che non

    sarà più ammesso utilizzare crite-ri difformi nella valutazione dellevoci dell’attivo e del passivo delleimprese incluse nel bilancio con-solidato nei casi in cui tale diffor-mità consente una migliore rap-presentazione. Nella preparazio-ne del bilancio consolidato saràquindi obbligatorio valutare tuttigli elementi patrimoniali con imedesimi criteri, rettificando ivalori di eventuali elementi valu-tati con criteri difformi.

    Solo in casi eccezionali sonoammesse deroghe all’obbligo diutilizzare criteri uniformi; tali de-roghe, tuttavia, devono essere in-dicate e debitamente motivatenella nota integrativa del bilancioconsolidato che si modifica sianella struttura sia nel contenuto.Tali modifiche sono del tutto ana-loghe a quelle introdotte nel Codi-ce civile relativamente alla notaintegrativa dei bilanci di esercizio(si veda l’articolo a pagina 10).

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    Trasparenza.Vanno indicati i criteri adottati dal redattore della contabilità

    Obbligatorio il rendiconto finanziario Le novità01 SOGGETTI8 Soglie quantitative di esenzione

    più alte8 Obbligatorio per tutti gli enti di

    interesse pubblico02 PREPARAZIONE8 Obbligo adozione criteri

    omogenei8 Obbligo eliminazione

    transazioni intragruppo03 INFORMATIVA8 Ampia informativa in materia di

    derivati8 Fatti di rilievo successivi alla

    data di bilancio

    10 miliardi (lire)

    Soglie di esenzione dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato

    TOTALE ATTIVO

    TOTALE RICAVI

    NUMERO DI DIPENDENTI

    Dal 1991 Dal 2009 Dal 2016

    20 miliardi (lire)

    250

    17,5 milioni (euro)

    35 milioni (euro)

    250

    20 milioni (euro)

    40 milioni (euro)

    250

    L’evoluzione

  • 8/18/2019 Book Bilanci

    12/16

    I focus del Sole 24 Ore

    Mercoledì 23 Settembre 2015 - N. 3112 Il nuovo volto dei bilanci

    Le altre modificheCONTROLLI, ASSICURAZIONI, IFRS

    Nuovo ruolo del revisorenella relazione sulla gestione

    Verso il debuttodel giudizio

    di conformità alle normeapplicabili

    Luisa Polignanop Nuovi ruoli per il revisore le-gale. Recependo il contenutodegli articoli 34 e 35 della diretti-va 2013/34/Ue, il decreto legisla-tivo 139/15 ha posto in capo alsoggetto incaricato della revi-sione legale del bilancio (societàdi revisione o revisore legale ocollegio sindacale) altre at