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rischi chimici nei cantieri e nelle
attivit estrattive
ing. Domenico Mannelliing. Domenico Mannelli
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FATTORI DI RISCHIO CHIMICO
POLVERI NEBBIE FIBRE FUMI GAS E VAPORI FORME MISTE
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POLV ERI Particelle solide disperse in aria di diametro
compreso tra 0,1e 100 micron che possono entrarenel tratto respiratorio (frazione inalabile) Possono essere organiche o inorganiche, inerti o
tossiche Un parametro indispensabile per la classificazione
rappresentato dal diametro aerodinamico (Dae),che definito come diametro di una particella
sferica equivalente di densit 1 g/cm3 che ha lastessa velocit di caduta per gravit dellaparticella in esame.
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POLVERILAmerican Conference of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH) definisce: - Frazione Inalabile: particelle raccolte con un
diametro aerodinamico compreso tra 0 e 100 m
- Frazione Toracica: particelle raccolte con undiametro aerodinamico compreso tra 0 e 30 m - Frazione Respirabile: particelle raccolte con un
diametro aerodinamico compreso tra 0 e 10 m
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POLVERIPossono essere generate nelle seguenti lavorazioni:
Movimentazione sabbia Taglio (marmo, legno) Sezionatura (taglio)
Levigatura Lucidatura Molatura
Vagliatura Carico e scarico inerti
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FIBRE Particelle presenti in aria nelle quali il
rapporto fra lunghezza e diametro medio superiore a 3:1. La lunghezza maggioire di 5 micron Possono essere naturali o artificiali,
organiche e inorganiche
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le fibre pericolose
Rischi per la saluteSolo dal 1993 la lana di vetro e la lana di minerale sono state classificatecome cancerogene alla prova su animali e i prodotti derivati dalle fibre
minerali artificiali devono essere contraddistinti come sostanze che, allaprova su animali, possono provocare il cancro e, coerentemente, devonoportare lindicazione delle misure cautelative e prudenziali per il loroimpiego.
Lo IARC, Organismo dell'Organizzazione Mondiale della Sanit (O.M.S.) il 16ottobre 2001 ha preso la decisione di declassare le MMVF (Man Made
Vitreous Fibres), ovvero le lane di vetro, di roccia e di scoria nel gruppo 3.Questo significa che il rischio cancerogeno della lana di vetro pari a quellodel t e pertanto, assolutamente inesistente.In ogni caso, prima di questa decisione la lana di vetro era classificata nelgruppo 2B e, in termini di rischio sanitario, era equiparata al caff e aisottaceti.
In Italia in mancanza di limiti ufficiali nazionali, si utilizzano quelli adottatidall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists(Associazione degli Igienisti Industriali Americani).Per le fibre di lana di vetro il valore limite di 1 fibra/cm3.TLV TWA
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le fibre pericolose
Misure di protezioneIn generale non si dovrebbe mai applicare la lana di vetro o la lana discoria o la lana minerale senza maschera di protezione. E benesapere che le concentrazioni di fibre sono molto differenti aseconda che si tratti di montaggio o di smontaggio: precisamente,nella fase di eliminazione di strutture a base di fibre, sono statemisurate concentrazioni circa dieci volte superiori a quelleregistrate nella loro messa in opera.Le fibre minerali devono essere segregate dagli ambienti interni,per cui i manufatti che le contengono, come ad esempio pannelli,devono assolutamente essere a tenuta di polvere: in caso contrario,esiste il fondato pericolo che le fibre si stacchino per azionemeccanica, si mescolino con il pulviscolo ed infine, trasportate dacorrenti daria, vengano inalate.Come sostitutivi dei materiali in fibre minerali artificiali siraccomandano il lino, la lana di cocco, il sughero, la cellulosa, lestuoie di canne, segature, paglia, corteccia di alberi, lana di pecora,cotone o canapa.
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NEBBIE Particelle liquide disperse in aria
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FUMI Particelle solide disperse in una miscela
gassosa
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GAS Aeriformi che alla temperatura ambiente di
25C non possono mai essere in presenzadella propria fase liquida o solida
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VAPORI Aeriformi che alla temperatura ambiente di
25C possono essere in presenza dellapropria fase liquida o solida
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la nuova normativa Il Dlgs 25/2002 costituisce recepimento
della Direttiva 98/24/CE che una ulterioreemanazione della Direttiva 89/391 CE oDirettiva Quadro
Il Dlgs 25/2002 viene aggiunto per interoal Dlgs 626/94 con linserimento del TitoloVII bis e degli articoli da 72 bis a 72 ter
decies e di 4 nuovi allegati (VIII terVIII sexties)
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principali riferimenti normativi per il rischio chimicopreesistenti al d.lgs. 25/2002
D.P.R. 303/56D.P.R. 303/56NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORONORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO
e le MODIFICHE INTRODOTTE...
ABROGAZIONE voci da 1 a 44 e 47 della Tabella delle lavorazioni per lequali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche (Allegato
allarticolo 33 del Decreto)
ABROGAZIONEABROGAZIONE Capo II e Allegati II, III, IV (Piombo) nonchCapo II e Allegati II, III, IV (Piombo) nonchAllegato VIII (modalit di campionatura e misurazione degli agenAllegato VIII (modalit di campionatura e misurazione degli agenti chimici)ti chimici)
D.LgsD.Lgs. 277/91. 277/91
D.LgsD.Lgs. 626/94 s.m.i.. 626/94 s.m.i.INTRODUZIONE del Titolo VII-bis:
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
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campo di applicazione
D.Lgs. 2 Febbraio 2002, n. 25:
Attuazione della Direttiva 98/24/CE
sulla protezione della salute e della sicurezzadei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimicidurante il lavoro.
Sono determinati i requisiti minimi per la protezione deilavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza,
derivanti dagli effetti degli AGENTI CHIMICI presentidurante il lavoro a qualunque titolo (impiego, deposito,trasporto, etc.) o che a qualunque titolo derivino daunattivit lavorativa, quale risultato di un processo, sia
desiderato sia no.
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DEFINIZIONIDEFINIZIONIAGENTI CHIMICIsono tutti gli elementied i loro composti chimici, sia da soliche in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturaliche da sintesi chimica, sia nella forma che deriva dal loro impiegospecifico che nella forma in cui vengono smaltiti, anche comerifiuti, e comunque in qualunque modalit per cui ci si trovi in loropresenza.
I requisiti indicati al Titolo VII bis si applicano inpresenza di AGENTI CHIMICI PERICOLOSI chesono le sostanze della cosiddetta Normativadi prodotto vigente in materia di immissionesul mercato comunitario dei prodotti chimici pericolosi: D.Lgs.52/97, D.M. 28/04/97, D.Lgs. 285/98,D.M. 11/04/2001 recepimento Direttiva 2000/33/CE - XXVIIadeguamento in materia di classificazione, imballaggio edetichettatura delle sostanze pericolose.
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Sono considerati AGENTI CHIMICI PERICOLOSI anche gliagenti chimici, che pur non essendo classificabili come tali,possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza acausa:
delle propriet chimico-fisiche, chimiche o tossicologicheE
delle modalit con cui sono utilizzati e
presenti sul luogo di lavoro
(ad es. fumi generati durante lattivitdi saldatura, nei processi di combustione,nelle sintesi chimiche, nello stampaggio a caldo dimaterie plastiche, nellimpiego di motori per
autotrazione a benzina o diesel, etc.).
definizionidefinizioni
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indica la soglia di concentrazione che non deve maiessere superata in qualsiasi momento della giornata
lavorativaceilingC
media ponderata sul tempo totale di lavoro: indica laconcentrazione media ponderata su una giornata
lavorativa convenzionale di 8 ore e su una settimana
lavorativa di 40 ore, a cui si ritiene che la maggior partedei lavoratori possa essere esposta ripetutamente,giorno dopo giorno, senza effetti negativi sulla salute
Total Weight AverageTWA
valore limite di soglia ponderato su un tempo diriferimento; espresso in ppm o in mg/m3; equivalente
nel significato ai valori limite di esposizioneprofessionale riportati negli allegati VIII bis e VIIIter D.L.gs 626/94
Thresold Limit ValueTLV
limite per breve tempo di esposizione: indica laconcentrazione a cui si ritiene che la maggior parte deilavoratori, esposta per un breve periodo di 15 minuti,
non sviluppi effetti negativi sulla salute (semprenell'ipotesi in cui non venga superato il TWA). E' utileper le sostanze che presentano, accanto agli effetti
cronici, effetti considerevoli sulla salute di tipo acuto
Short Time Exposure LevelSTEL
GLOSSARIO DELLA TERMINOLOGIA E DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE
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Pericolosit sostanzePericolosit sostanze
Secondo lart 72 ter comma 1 lettera bpunto 3 del Dlgs 626/94 la definizione diagente chimico pericolosocomprenderebbe qualunque agente chimicoper cui si pervenuti allindividuazionedi un valore limite di esposizioneprofessionale (TLV) indipendentementedalla classificazione gi imposta dalleDirettive di prodotto(tossico,nocivo,infiammabile,irritante,ec
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Rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi
Per sapere se nella propria attivit c
la presenza di agenti chimicipericolosi, occorre tenere presente:le etichette e le schede dei dati disicurezza che i fabbricanti delle
sostanze o preparati sono obbligati afornire allutilizzatore in lingua italiana. La classificazione pu essere
individuata dalle frasi di rischio (es.R20 nocivo per inalazione oppure R29a contatto con lacqua libera gastossici) e dai simboli riportati sulle
etichette come ad esempio:T+Xn Moltotossico Nocivo
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Classificazione
1Pericolosi per lambiente
Non sono considerati ai finidella tutela della salute
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2 Esplosivi
Sostanze e preparati solidi, liquidi, che , anchesenza
l'azione dell'ossigeno, possonoprovocare una reazione esotermica con rapida
formazione di gas e che, in determinate condizioni,
detonano, deflagrano, o esplodono a seguito diriscaldamento in condizione di parziale contenimentofrasi di rischio obbligatorie:
R2 rischio di esplosione per urto ,sfregamento, fuocoo altre sorgenti d'ignizione R3 elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento,
fuoco o altre sorgenti di ingnizione
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3 Estremamente Infiammabili
(F+)
Sostanze e preparati liquidi con punti diinfiammabilit estremamente bassi e puntodi ebollizione basso che a temperatura epressione ambiente sono infiammabili a
contatto con l'ariaFrase di rischio obbligatoria :
R 12 altamente infiammabile - punto di
infiammabilit inferiore a 0 e punto diebollizione inferiore o uguale a 35C
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4 Facilmente
Infiammabili (F)
Sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilit e' molto basso Obbligatoria una delle frasi di rischio
R 11 facilmente infiammabile - sostanze e preparatisolidi che possono facilmente infiammarsi in seguito ad unbreve contatto con una sorgente di ignizione e checontinuano a bruciare anche dopo l'allontanamento datale sorgente
Sostanze e preparati liquidi con p. di infiamm. < 21C R 15 a contatto con H2O libera gas facilmente infiam R 17 spontanenamente infiammabile all'aria
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5 Infiammabili (F)
Sostanze e preparati liquidi con un basso
punto di infiammabilitObbligatoria frase di rischio
R 10 infiammabile : sostanze e preparati ilcui punto di infiammabilit uguale osuperiore a 21C e minore o uguale a 55C
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6 Comburenti
Sostanze e preparati che a contattocon altre sostanze , soprattutto se
infiammabili, provocano una forte reazioneesotermicaObbligatoria una delle frasi di rischio:
R 7 pu provocare un incendioR 8 pu provocare l'accensione di materialecombustibile
R 9 esplosivo in miscela con materiale combustibile
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7 Molto tossici
Sostanze e preparati che in caso diinalazione, ingestione o assorbimentocutaneo ,in piccolissime quantit possono
essere letali o provocare lesioni acute o cronicheObbligatoria una delle seguenti frasi
R 28 molto tossico x ingestione = DL50 os ratto < 25
mg/ kgR 27 molto tossico a cont. con pelle = DL50 cuteratto < 50 mg/Kg
R 26 molto tossico x inalazione CL50 per inalazione ,ratto x aerosol < 0,25 mg/litro/4 h oppure
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8 Tossici
Sostanze e preparati che in caso di inalaz.ingestione o assorbimento cutaneo in lieviquantit possono essere letali oppure
provocare lesioni acute o cronicheObbligatoria una delle seguenti frasi
R 25 tossico per ingestione = DL50 os ratto 25/200 mg/KgR 24 tossico a contatto con pelle = DL50 cute ratto o coniglio,
50 - 400 mg/KgR 23 tossico per inalazione =CL50 ratto ,aerosol 0,25-1
mg/litro/4 ore oppure 0,5 - 2 mg/litro/4 h (gas)
R 39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi (unicaesposizione provoca danni irreversibili)R 48 pericolo di danno alla salute x espos. prolungata (gravi
danni x esposizioni ripetute o prolungate)
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9 Nocivi
Sostanze e preparati che in caso di inalazione,ingestione o assorbimento cutaneo possono
essere letali o provocare lesioni acute o croniche
Frasi di rischioR 22 nocivo per ingestione DL50 os ratto 200-2000 mg/KgR 21 nocivo a contatto con la pelle DL50 ratto o coniglio via
dermica 400 - 2000 mg/KgR 23 nocivo per inalazione = CL50 per inalazione ratto 1 - 5
mg/litro /4 ore aerosol e 2 - 20 per gas o vqporiR 65 nocivo pu provocare danni ai polmoni in caso di ingestione
per aspirazione se contengono idrocarburi alifatici, aliciclicied aromatici >10% (ridotta viscosit)R 68 possibilit di effetti irreversibili
R 48 pericoli di gravi danni in caso di esposizione prolungata
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10 Irritanti
Sostanze e preparati NON corrosivi ,ilcui contatto diretto prolungato o ripetuto
con la pelle o le mucose pu provocare unareazione infiammatoriaFrasi di rischio
R 38 irritante per la pelleR 36 irritante per gli occhiR 41 rischio di gravi lesioni oculariR 37 irritante per le vie respiratorie
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11 Corrosivi Sostanze e preparati che, a contatto
con tessuti vivi, possono esercitare sudi essi una azione distruttiva.
frasi di rischio
R 35 provoca gravi ustioni : distrugge l'intero spessoredel tessuto cutaneo dopo esposizione di non oltre 3'R 34 provoca ustioni : distrugge l'intero spessore del
tessuto cutaneo dopo una esposizione di non oltre 4 ore
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14 Tossici per il ciclo riproduttivo Sostanze e preparati che per inalazione,ingestione o assorbimento cutaneo possonoprovocare o rendere pi frequenti effetti nocivi
non ereditari nella prole o danni a carico dellafunzioni o della capacit riproduttiva Cat.1 danneggiano la fertilit negli umani
Frasi di rischioR 60 pu ridurre la fertilitR 61 pu danneggiare i bambini non ancora
nati
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14 Tossici per il ciclo riproduttivo
Cat 2 : potenzialmente in grado di danneggiare la fertilitFrasi di rischio
R 60 : pu ridurre la fertilitR 61 : pu danneggiare i bambini non ancora nati
Cat 3 : potrebbero avere effetti sulla fertilitFrasi di rischioR 62 possibile rischio di ridotta fertilit
R 63 possibile rischio ai bambini nonancora nati
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15 Sensibilizzanti
Sostanze e preparati che per inalazione oassorbimento cutaneo possono dar luogo ad unareazione di iper sensibilizzazione per cui ad unasuccessiva esposizione si producono caratteristichereazioni avverse
frasi di rischio R 42 puo' provocare sensibilizzazione per inalazione R 43 pu comportare una sensibilizzazione
per contatto con la pelleR 29 , R 31 , R 32, R 33,R 64 , R 66 R 68
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Attivit che rientrano nel decreto
Produzione Manipolazione Immagazzinamento Trasporto
Eliminazione oEliminazione otrattamento di rifiutitrattamento di rifiuti
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CONSIGLI DI PRUDENZA
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Valutazione del rischio in generaleElementi identificativi della sostanza o del preparato e dellasociet/impresa
2. Composizione/informazione sugli ingredienti3. Indicazione dei pericoli4. Misure di pronto soccorso
5. Misure antincendio6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale7. Manipolazione e stoccaggio8. Controllo dell'esposizione/protezione individuare9. Proprieta' fisiche e chimiche
10. Stabilita' e reattivita11. Informazioni tossicologiche12. Informazioni ecologiche
13. Considerazione sullo smaltimento14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla regolamentazione16. Altre informazioniElenco frasi di rischio (FRASI R)
Elenco dei consigli di prudenza (FRASI S)
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Di ulteriore interesse
Produttori e fornitori sono obbligati a fornire
ai DDL acquirenti tutte le ulterioriinformazioni necessarie per la completavalutazione del rischio
(72 quater c.4)Linosservanza a tale norma non sanzionata
penalmente nel Dlgs 626/94
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Valutazione preliminare dei rischi
Attivit con nuovi composti pericolosi iniziano dopovalutazione e attuazione delle misure di prevenzione(72 quater c.6)
Sono sanzionati in caso di inadempienza datori dilavoro, dirigenti o preposti secondo le responsabilitspecifiche
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IN CASO DI PRESENZA DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
Il DL deve effettuare la valutazione dei rischi
tenendo conto delle modalit di uso degli agentichimici (es. il lavoratore viene a contatto diretto conlagente chimico compiendo una determinataoperazione oppure la lavorazione automatica), del
tipo di esposizione dei lavoratori e della sua durata(es. il lavoratore viene a contatto con una grandequantit dellagente chimico e/o per pi intervalli
durante il turno di lavoro);
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AL TERMINE DELLA VALUTAZIONE : CLASSIFICAZIONE AZIENDE
AZIENDE PER LE QUALI SI RENDE NON NECESSARIAUNA ULTERIORE VALUTAZIONE MAGGIORMENTE
DETTAGLIATA DEI RISCHI(art.72 quater c.5)
AZIENDE A RISCHIO MODERATO
(art.72 quinquies c.2)
AZIENDE A RISCHIO NON MODERATO( si applicano art 72 sexies , septies, decies ed undecies)
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Rischio moderato
Nel primo caso si predispone comunque il
documento di valutazione dei rischi ( RLS deveessere consultato), si effettuano lainformazione e la formazione dei lavoratori . Senon possibile definire il rischio moderato, il
datore di lavoro deve eliminare o ridurre il rischioattraverso misure specifiche di prevenzionedescritte nella legge.
l li it di i i VLP
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valore limite di esposizione VLP
limite della concentrazione media ponderata neltempo di un agente chimico nellaria allinterno dellazona di respirazione di un lavoratore in relazionead un determinato periodo di riferimento;
(un primo elenco di tali valori riportatonellallegato VIII- ter)
Valore limite biologico VLB il limite della concentrazione del relativo agente, di unsuo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nellappropriato mezzo biologico, (un primo elenco di tali valori riportato nellallegato
VIII-quater).
ELENCO DI ALCUNI AGENTI PER I QUALI VI UN VLP ALLEGATO
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Q
VIII-ter
Dietiletetere Acetone 1210 mg/mc 500 ppm
Cloroformio Benzene Tricloroetano Cloruro di vinile Etilamina Dicloroetano Fosgene Clorodifluorometano Butanone Acido propionico Xilene Diclorobenzene
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secondo niosh
1
1
........ 1
n
n
C C
TLV TLV + +
-
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ma quali indicatori seguire per definire il rischio
moderato o non moderato ?1. il valore stabilito dalle norme nazionali se esistente
2 il valore limite fissato dalla normativa europea - listadella Direttiva 2000/39/CE del giugno 2000 e le listedella Scientific Commitee on Occupational Exposure
Limits-SCOEL3 i valori fissati dallACGIH (Conferenza degli igienistiindustriali americani) aggiornati annualmente
4 I valori OSHA EPA NIOSH ove esistenti
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SE E STATO SUPERATO UN VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE
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SE E STATO SUPERATO UN VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONEPROFESSIONALE STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE
Il datore di lavoro identifica le cause dell'evento, le rimuove,
adotta immediatamente le misure appropriate diprevenzione e protezione.
RISCHIO NON MODERATO
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RISCHIO NON MODERATO
le esercitazioni di sicurezza (a intervalli di temporegolari);
appropriati mezzi di pronto soccorso; sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione
necessari per segnalare tempestivamentel'incidente o l'emergenza;
l'assistenza, l'evacuazione e il soccorso; messa a disposizione dei lavoratori che devono
operare nell'area colpita, di indumenti protettivi,
dispositivi di protezione individuale, idoneeattrezzature di intervento
i hi d t
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rischio non moderato
Sorveglianza sanitariaPeriodica misurazione agenti
con metodiche standardRisultati resi noti a RLSAdeguata manipolazione ed
isolamento sostanze incompatibiliLimitazione sostanze infiammabiliMisure di protezione individuali
(DPI)
la valutazione dei rischi
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Al DATORE di LAVORO vengono indicati due compiti:INDIVIDUARE preliminarmente la presenza eventuale di agentichimici pericolosi sul luogo di lavoroe
VALUTARE I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratoriderivanti dalla presenza di tali agenti.
Ci significa procedere preliminarmente alla identificazione di tutti
gli agenti chimici utilizzati, stilando una LISTA COMPLETA di tutte lesostanze e preparati utilizzati a qualunque titolo
nonch
identificare se nel corso di tali attivit, vi siano processi o lavorazioniin cui si sviluppano agenti chimici pericolosi quali per esempio: attivitdi saldatura, eliminazione o trattamento rifiuti, fusioni o tempra deimetalli, uso di fluidi lubrorefrigeranti, combustioni, lavorazioni a caldo
di materie plastiche, o altro.
la valutazione dei rischi
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Occorre quindi successivamente determinare: quantit luogo e modalit duso dellagente propriet pericolose dellagente (frasi R)
le informazioni contenute nella SCHEDA di SICUREZZA il livello, il tipo e la durata dellesposizione eventuali misurazioni o valutazioni gi eseguite in
precedenza (monitoraggi ambientali) misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc gi in questa fase(monitoraggi ambientali, UNI EN 689: Guida alla valutazionedellesposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confrontocon i valori limite e strategie di misurazione) stime qualitative
i valori limite professionali e/o biologici dellagente, seesistenti gli effetti delle misure preventive e protettive adottate le conclusioni, se disponibili, delle azioni di Sorveglianza
Sanitaria
Nella valutazione dei rischi effettuata attraverso i parametri indicati
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Nella valutazione dei rischi, effettuata attraverso i parametri indicati, possibile includere la giustificazione che la natura e lentit deirischi rendono non necessaria una ulteriore valutazionemaggiormente dettagliata dei rischi.
La GIUSTIFICAZIONE consente al Datore di Lavoro di
terminare il processo di valutazione dei rischi senza ulterioriapprofondimenti (ad es. misurazioni ambientali) ma NON LOESONERA dalla predisposizione di opportuni provvedimenti diprevenzione e protezione e altres gli consente di classificarsi al
di sotto della soglia del rischio moderato.Nel D.Lgs. 25/02 viene quindi introdotto il concetto di RISCHIOMODERATO e quando il processo valutativo indica il non superamentodi tale soglia di rischio, il Datore di Lavoro pu non applicare le
specifiche norme di prevenzione contenute nel Decreto: sorveglianzasanitaria, cartelle sanitarie e di rischio, misure specifiche diprotezione e prevenzione, disposizioni in caso di incidenti o diemergenza.
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Viceversa pu essere necessario sviluppare una dettagliata valutazionedel rischio attraverso:
misurazioni ambientali (esposizione cutanea e/o inalatoria) algoritmi o modelli per stime di rischio
N.B. larticolo 72-terdecies prevede lemanazione di un
Decreto Ministeriale per lindividuazione del rischiomoderato e che, nelle more di questo, la valutazione delrischio moderato comunque effettuata dal DATORE diLAVORO.
misurazione dellagente chimico
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QUANDOOgni volta che sono modificate le condizioni che possono farvariare lesposizione allagente chimico [quantit, modalit duso,modifiche di tecnologie ed impianti.] oppure periodicamente per
controllare lesposizione dei lavoratori.COMELe metodiche standardizzate con cui effettuare le misurazionisono (indicate nellAllegato VIII-sexties) norme UNI-EN dellaserie Atmosfera in ambiente di lavoro) e cio: UNI-EN 481,UNI-EN 482, UNI-EN 838, UNI-EN 1076, UNI-EN 1231, UNI-EN 1232, UNI-EN 12919, UNI-EN 689
per periodi rappresentativi dellesposizione in termini spazio temporali [tendenzialmente lintero turno di lavoro] e anchenegli spostamenti allinterno dei luoghi di lavoro.
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Quindi, successivamente, per utilizzare le misurazioni perla valutazione dellesposizione occorre disporre di unsistema di valori limite che allo stato attuale, nellAllegato
VII-ter del Decreto, contiene solo quello relativo al Piomboinorganico e suoi composti.In attesa dellestensione dellallegato VII-ter possibileriferirsi a:
lista dei valori limite indicativa contenuta nella Direttiva2000/39/CE dell8 giugno 2000 [contenente 63 agenti
chimici con relativo limite] lista dei valori limite di soglia pubblicata dalla ACGIH(American Conference of Governmental Industrial
Hygienist).
sorveglianza sanitaria
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Nel D.Lgs. 25 la Sorveglianza Sanitaria negli esposti ad agentichimici considerata come misura di tutela specifica deilavoratori.
Il Medico Competente pertanto, con il Decreto 25, assume unruolo ancora pi attivo nellattuazione delle misure diprevenzione ed in particolare della valutazione dei rischi.
Se si rimane al di sotto della soglia del rischio moderato per lasalute non obbligatoria la sorveglianza sanitaria, tranne i casiche il D.Lgs. 25/02 non ha abrogato (voci n. 50, 51, 52, 53 -Allegato art. 33 DPR 303/56).
Al di sopra della soglia del rischio moderato per la salute, lasorveglianza sanitaria. viceversa OBBLIGATORIA per gli agenti chimici pericolosi
sorveglianza sanitaria: periodicit e contenuti.sorveglianza sanitaria: periodicit e contenuti.
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Il Decreto 25 prevede che la Sorveglianza Sanitaria vengaeffettuata di norma con periodicit annuale o con unaperiodicit diversa stabilita dal Medico Competente conadeguata motivazione che dovr essere riportata nelDocumento di Valutazione dei Rischi e resa nota agli RLS.
Per le aziende con numero di lavoratori inferiori a 10, per
le quali non vige lobbligo di redazione del documento exart. 4 D.Lgs. 626/94, la motivazione di tale scelta delMedico Competente dovr essere comunque formalizzatacon apposito documento da allegare allaautocertificazione.autocertificazione.
valore limite biologico
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Larticolo 72-ter, comma 1, lettera e) del D.Lgs 626/94, coscome modificato dal Decreto 25, definisce ilVALORE LIMITE BIOLOGICO (VLB) come
il limite della concentrazione del relativo agente, di un suometabolita o di un indicatore di effetto nellappropriato mezzobiologico.
Lunico agente chimico per il quale il Decreto riporta un VLB ilPiombo, tuttavia si ritiene che il monitoraggio biologico debbaestendersi anche per tutti quegli agenti chimici per i quali entiinternazionali riconosciuti abbiano fissato dei Valori Limite
Biologici (es. i BEI dellACGIH, i BAT del DFG, etc.)riferimenti peraltro correntemente utilizzati nella attualepratica di Medicina del Lavoro ed indispensabili per unavalutazione del rischio individuale e/o di gruppo.
Monitoraggio ambientale
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Art 72 sexties comma 2 = misurazioniper periodi rappresentativi dellaesposizione in termini spazio temporali
(tempi ampi e significativi in tutte le fasi espositive verificando
esposizione negli spostamenti) Norma di riferimento UNI EN 689 che comprende:- Metodo per valutazione in pi fasi con
- indicazione esposizione potenziale
- determinazione dei fattori relativi al posto di lavoro- valutazione dell'esposizione (non necessariamente misurazioneagente)
Strategia di misurazione con : selezione addetti da campionare ,misurazioni in condizioni rappresentative e misurazioni in condizionipeggiori
M nit r i mbi nt l
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Monitoraggio ambientale
La procedura di misurazione deve essere tesa a fornirerisultati rappresentativi dell'esposizione
Le procedure devono prevedere i confronti con valorilimite (formale, con basso numero di campioni ostatistica , con almeno 6 - 10 campioni)
I livelli di esposizione dovrebbero essere controllatisulla base di mappe di rischio che avrebbero dovuto inprecedenza indicare punti, momenti , sostanze e priorit
Monitoraggio ambientale
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campionamento ambientale ; piu adatto a
verificare fasi critiche di alcuni processilavorativi e l'adeguatezza delle misuretecniche adottate. Il campionamento deveessere effettuato secondo procedurestandardizzate (rilevatori posti all'altezzadelle prime vie aree degli operatori , inprossimita ed a distanza adeguata dallafonte,ecc..)
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Limiti del Monitoraggio ambientale
Non fornisce informazioni su assorbimentoo esposizione in periodi di tempo prolungatima solo nel momento in cui effettuata la misura
Non considera la quantit assunta dall'organismoattraverso tutte le potenziali vie di assorbimento maconsidera unicamente la via respiratoria
Non tiene conto dell'esposizione globale derivante da
fonti diverse di contaminazione come l'ambienteextralavorativo
Limiti del Monitoraggio ambientale
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gg
Non valuta la quantit realmente assorbitadal singolo individuo a meno che non vi siaun campionamento personale
Non fornisce indicazioni sull'esistenza omeno di un rischio pregresso Occorrono cautele nel tradurre il dato in
termini direttamente indicativi per unsingolo soggetto mentre pu essereimportante valutare la situazione di un
gruppo omogeneo
Possibili soluzioni
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Il campionamento personale si effettuaprelevando l' aria attraverso uncampionatore attivo o passivo indossatodall'operatore mentre svolge le mansioni .Misura l'esposizione media del lavoratore
alle diverse sostanze e permette divalutare il reale rischio ma non aiuta areperire soluzioni
Il campionamento personale deve integrarequello ambientale (non sostituirlo sempre)per consentire un adeguato controllo edanalisi dei rischi
Le norme sugli agenti chimici pericolosi non si
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applicano a: Materiali radioattivi (D.Lgs. 230/1995, D.Lgs.
187/2000, D.Lgs. 241/2000) Amianto (D.Lgs. 277 del 1991, L. 257/1992, D.M.
156/1994) Sostanze Cancerogene (Titolo VII del D.Lgs. 626/1994,
mod. D.Lgs. 66/2000)
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