asd aspetti civili e fiscali
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Aspetti civili e fiscali della Associazioni Sportive DilettantisticheTRANSCRIPT
Dott. Guido BocchiettiDott. Guido BocchiettiDott. Guido BocchiettiDott. Guido Bocchietti14 Febbraio 201214 Febbraio 201214 Febbraio 201214 Febbraio 2012
Prima dell’approvazione dell’art. 90 della legge n. 289/2002 (integrato
dalla legge n. 128/2004) le caratteristiche che dovevano possedere le
associazioni sportive, oltre all’affiliazione, erano contenute nell’art. 148
del D.P.R. n. 197/86 (T.U.I.R.).
CARATTERI DELLA NORMATIVA FISCALE
ART.148 DEL TUIR
NORMATIVA FISCALE
ART.148, comma 3, DEL TUIR
Comma 3:
Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.
NORMATIVA FISCALE
ART. 148, comma 8, DEL TUIR
Comma 8:
Le associazioni devono conformarsi alle seguenti clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
• divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, fondi, riserve o
capitali;
• obbligo di devolvere il patrimonio all’ente ad altra associazione in
casa di scioglimento;
• disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
• obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario;
• eleggibilità libera degli organi amministrativi, con principio di voto
singolo e criteri per i soci;
• intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione
per morte, e non rivalutabilità.
Segue - NORMATIVA FISCALE
ART. 148, comma 8, DEL TUIR
Art. 90 della L. 289/2002:
Identificazione dell’ente sportivo
L’art. 90 della legge n. 289/2002 ha indicato i requisiti necessari per:
• l’individuazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
• le clausole statutarie obbligatorie per l’ottenimento della qualifica
sportiva dilettantistica;
• l’ottenimento da parte dei sodalizi del riconoscimento ai fini sportivi
da parte del Coni.
LE FORME DELL’ENTE SPORTIVO
Art. 90, comma 17
1. Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
2. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
3. società sportiva di capitali, costituita secondo le disposizioni
vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
Segue - LE FORME GIURIDICHE
Comma 17
Enti dotati di personalità giuridica:
• rappresentano veri e propri soggetti di diritto, dotati di completa
autonomia patrimoniale, per cui per le obbligazioni assunte
dall’ente risponde esclusivamente l’ente stesso ;
Enti non dotati di personalità giuridica:
• Non hanno piena autonomia patrimoniale, per cui per le
obbligazioni a carico dell’ente, rispondono personalmente e
solidalmente coloro hanno agito in nome e per conto dell’ente.
L’attribuzione dello status di soggetto sportivo ad un determinato
sodalizio è subordinato ai contenuti dello statuto adottato.
E’ necessario rispettare le indicazioni fornite con l’art. 90 della legge
289/2002.
ART. 90 L. 289/2002 Clausole obbligatorie
La denominazione delle società ed associazioni sportive deve contenere
l’indicazione della finalità sportiva e del carattere dilettantistico
dell’attività. Tale denominazione deve essere utilizzata in “tutti i segni
distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico”.
LA DENOMINAZIONE SOCIALE
Lo statuto deve prevedere:
• la denominazione e l’oggetto sociale;
• l’attribuzione della rappresentanza legale dell’ente;
• l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività
non possono essere divisi fra gli associati;
• le norme sull’ordinamento interno;
• l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari;
• le modalità di scioglimento per le associazioni;
• l’obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio dell’ente in
caso di scioglimento.
ALTRE CLAUSOLE
STATUTARIE DA INSERIRE
Gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici non possono
ricoprire la medesima carica in altri enti sportivi dilettantistici
nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se
riconosciuta dal Coni.
INCOMBATIBILITA’ AMMINISTRATORI
Art. 90 COMMA 18 BIS
L’art. 7 della legge 27/07/2004 n. 186 ha attribuito al CONI la
qualifica di garante dell’ordinamento sportivo nazionale e di unico
organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle
società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il riconoscimento ai fini sportivi si ottiene attraverso l’iscrizione
all’apposito “Registro delle società e associazioni sportive
dilettantistiche” tenuto dal CONI.
IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI
DA PARTE DEL CONI
Prima dell’iscrizione al CONI, le associazioni sportive sono tenute
all’affiliazione del sodalizio a una Federazione Sportiva Nazionale,
Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva
riconosciuta dal CONI.
Non è previsto, alcun obbligo pubblicitario in relazione al
riconoscimento sportivo. E’ opportuno che gli stessi riportino sulla
propria carta intestata il numero di iscrizione al Registro.
Segue - IL RICONOSCIMENTO AI FINI
SPORTIVI DA PARTE DEL CONI
L’iscrizione al Registro è necessaria:
1. per l’attribuzione del riconoscimento a fini sportivi delle
associazioni e società sportive dilettantistiche;
2. per beneficiare delle agevolazioni fiscali;
3. per stilare l’elenco delle associazioni e società sportive
dilettantistiche da trasmettere ogni anno all’Agenzia delle
Entrate;
4. per creare l’anagrafica delle associazioni e società sportive
dilettantistiche;
5. per realizzare il primo gradino di una banca dati delle società.
IL REGISTRO TENUTO DAL CONI
Il Registro:
1. ha natura telematica;
2. è suddiviso per comitati provinciali;
3. è suddiviso in tre sezioni;
4. è articolato in due parti:
� generale: è accessibile a qualunque e contenente informazioni
di su ciascuna società iscritta;
� analitica: è riservata agli utenti abilitati e contiene informazioni
più dettagliate.
5. non è subordinata al versamento di alcuna quota o contributo.
Segue - IL REGISTRO TENUTO DAL CONI
Esistono due modalità di iscrizione:
1. la procedura telematica “ordinaria”;
2. l’iter “alternativo” semplificato, cui possono accedere solo i
sodalizi sportivi affiliati a determinati EPS o FSN che hanno
stipulato apposita convenzione con il CONI.
Segue - IL REGISTRO TENUTO DAL CONI
1. L’iscrizione deve avvenire entro 90 gg. dall’avvenuta affiliazione.
2. L’iscrizione ha validità annuale coincidente con la scadenza dell’affiliazione;
3. Il rinnovo dell’affiliazione comporta il rinnovo automatico dell’iscrizione al Registro;
4. Le modifiche vanno comunicate entro 30 gg al verificarsi dell’evento;
Segue - IL REGISTRO TENUTO DAL CONI
La veridicità delle dichiarazioni dei dati riportati nel registro sarà
verificata dal CONI tramite controlli “a campione”;
In caso di verifica della non veridicità dei dati scatterà la sanzione
della revoca dell’iscrizione.
Saranno inoltre cancellate dal registro le società ed associazioni che:
� ne facciano richiesta:
� perdano i requisiti per l’iscrizione;
� non comunichino le variazioni intervenute nei propri dati entro 30
giorni dal verificarsi dell’evento.
Segue - IL REGISTRO TENUTO DAL CONI
Le problematiche connesse sono così riassunte:
• che in assenza di riconoscimento sportivo un sodalizio non può
tecnicamente definirsi “sportivo dilettantistico”;
• che il riconoscimento ai fini sportivi ha anche effetti sul piano del
diritto sportivo.
Segue - IL REGISTRO TENUTO DAL CONI
Le associazioni devono far riferimento alle previsioni contenute negli
artt. 36 e segg. del codice civile, senza prevedere specifici obblighi
contabili.
Sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo
statuto ovvero, in mancanza di una specifica previsione in tal senso,
risulterà comunque opportuna l’istituzione di un adeguato sistema
contabile e di registri con il preciso intento di documentare le adunanze
e le deliberazioni.
LIBRI E REGISTRI CONTABILI
• Libri Soci;
• Libro verbali Assemblee;
• Libro verbali consiglio Direttivo;
• Libro verbali Collegio dei Revisori.
Tutti i libri sociali possono essere utilizzati in forma libera (senza né
bollatura, né vidimazione), sia come registri manuali che a fogli mobili
per una tenuta computerizzata.
Se si assumono lavoratori dipendenti o collaboratori sarà necessario
avere i libri prescritti dalla legislazione sul lavoro, che devono essere
vidimati da parte dell’Inail.
Segue - LIBRI SOCIALI
• Il Giornale;
• Libro degli Inventari;
• Contabilità minima strumentale.
Per le associazioni che svolgono la sola attività istituzionale possono
limitarsi alla tenuta della Prima Nota contabile.
Segue – REGISTRI CONTABILI
Non obbligatori secondo il codicecivile, ma necessari per laredazione del bilancio
Tra le clausole contenute negli statuti, previste nell'art. 148 del T.U.I.R.
e l’art. 90 della L. 289/2002, è di notevole importanza quella che
riguarda "l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie“,
indipendentemente dall’attività che svolge l’associazione.
La mancata previsione nello statuto dell'obbligo di redazione
ed approvazione annuale di un rendiconto economico
finanziario determina la decadenza dalle agevolazioni previste dall'art.
148 Tuir.
IMPORTANZA DEL RENDICONTO
ECONOMICO E FINANZIARIO
E’ opportuno che il Consiglio Direttivo rediga una relazione di
accompagnamento al rendiconto; i punti che possono essere esposti
nelle relazione morale possono essere :
• informazioni sullo svolgimento dell’attività;
• descrizione degli investimenti realizzati;
• descrizione delle principali attività e delle passività istituzionali e
commerciali;
• analisi dell’organizzazione dell’associazione e dell’attività svolta
dagli organi statutari.
Segue - IMPORTANZA DEL RENDICONTO
ECONOMICO E FINANZIARIO
Le agevolazioni previste interessano:
• la definizione di un limite annuo di proventi commerciali, al di sotto
del quale è possibile usufruire delle agevolazioni;
• la determinazione di un coefficiente per la determinazione forfetaria
del reddito imponibile;
• le modalità di determinazione dell'Iva dovuta;
• le semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE
DALLA L. 16.12.1991, N. 398
I destinatari delle disposizioni agevolative sono:
• le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali,
senza fine di lucro;
• le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali;
• le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI o
dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di
promozione sportiva.
I REQUISITI SOGGETTIVI
DELLA L. 16.12.1991, N. 398
Per accedere al regime di cui alla L. 398/1991, oltre al rispetto delle
condizioni soggettive evidenziate sono necessarie:
• l’esercizio di idonea opzione;
• il rispetto di appositi limiti dimensionali;
Per usufruire del regime della L. 398/91, le associazioni sportive
dilettantistiche devono esercitare con apposito modello l’opzione e
comunicarlo alla SIAE competente.
LE CONDIZIONI OGGETTIVE
DELLA L. 16.12.1991, N. 398
1. conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto
ricevute e le fatture emesse;
2. annotare, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei
corrispettivi e di qualsiasi provento, con riferimento al mese
precedente, utilizzando il modello di cui al D.M. 11.2.1997;
3. effettuare il versamento dell’IVA a debito trimestralmente, senza
l’applicazione della maggiorazione dell’1%, entro il secondo mese
successivo al trimestre di riferimento;
I PRINCIPALI ADEMPIMENTI
CONTABILI E FISCALI DELLA L. 398/91
4. effettuare il pagamento delle eventuali imposte derivanti dalla
compilazione della dichiarazione annuale dei redditi e Irap,
modello “Unico ENC”;
5. Presentare, in modalità telematica, la Dichiarazione annuale
modello “Unico ENC” per la sola parte relativa alla voce “Redditi”
e “Irap”, essendo esonerati dalla presentazione della dichiarazione
annuale IVA, oltre al modello 770.
Segue - I PRINCIPALI ADEMPIMENTI
CONTABILI E FISCALI DELLA L. 398/91
Le associazioni , ai fini iva, devono far riferimento all’art. 74, co. 6 D.P.R.
633/1972, che prevede che agli effetti della determinazione dell’Iva, la
detrazione di cui all’art. 19 del DPR n. 633 è forfettizzata con
l’applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell’imposta
relativa alle operazioni imponibili.
Inoltre prevede che:
• per le sponsorizzazioni la detrazione è forfettizzata in misura pari al
10% dell’imposta;
• per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad 1/3
dell’imposta.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE
DELL’IVA A DEBITO
Il versamento dell’iva è trimestrale e va effettuato tramite Modello F24,
in via telematica, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.
Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di
cui alla L. 398/1991 non devono presentare la dichiarazione iva annuale.
Segue - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE
DELL’IVA A DEBITO E DICHIARAZIONI
ANNUALI IVA
Reddito Imponibile ai fini Ires = (Proventi commerciali x 3%) +
plusvalenze patrimoniali
Il reddito deve essere dichiarato nel quadro RG del modello Unico – Enti
non commerciali ed equiparati.
L’aliquota applicabile al reddito imponibile così determinato per il
calcolo dell’imposta IRES a debito è pari al 27,5% (così come tutti gli altri
soggetti IRES).
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
IMPONIBILE AI FINI IRES
La base imponibile è determinata sommando al reddito d'impresa
calcolato in base alla determinazione forfetaria così come stabilito per la
determinazione dell’imponible IRES:
1. le retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
2. i compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, i
compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente e gli interessi passivi.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
IMPONIBILE AI FINI IRAP
Il limite dei proventi da attività commerciali è pari ad € 250.000,00.
Nel caso superamento del limite nel corso del periodo d’imposta, gli
effetti dell’opzione terminano con decorrenza dal mese successivo a
quello in cui il limite suddetto è stato superato, con il conseguente
obbligo di adottare le disposizioni ordinarie in tema di contabilità;
I proventi commerciali che partecipano alla formazione dei limite di
€ 250.000,00 devono essere individuati in base al criterio di cassa.
LIMITE MASSIMO DEI PROVENTI
COMMERCIALI
Nel plafond di € 250.000,00 si devono ricomprendere i proventi di natura
commerciale, tra cui i più frequenti sono:
� i ricavi o proventi di cui all’art. 85, D.P.R. 917/1986 che assumono
natura commerciale per l’attività svolta dalle associazioni in questione;
� le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, D.P.R. 917/86 sempre
relative all’attività commerciale esercitata (C.M. 11 febbraio 1992, n. 1-
11/151).
I PROVENTI DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
Il limite è fissato in € 516,46 al di sopra del quale ogni entrata ed uscita
deve essere effettuata attraverso conti correnti bancari o postali intestati
all’associazione sportiva.
In caso di mancato rispetto di tale disposizione si perdono:
� Incassi �agevolazione intassabilità;
� Pagamenti �deducibilità;
� L. 398/91 � agevolazioni.
ENTRATE E USCITE SU C/C BANCARI E
POSTALI
Abbattimento forfettario dell’Iva
TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI
SPONSORIZZAZIONE
Pubblicità 50%
L’attività promozionale è
occasionale.
Sponsorizzazione 10%
Se tra promozione di un nome o
marchio e l’avvenimento
agonistico viene istituito uno
specifico abbinamento.
Gli obiettivi del decreto anticrisi (art. 30, d.l.. 29/11/2008 n. 185 c.d. )
sono:
� Fornire all’Amministrazione Finanziaria maggiori elementi di
valutazione circa la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali;
� Effettuare gli opportuni controlli;
� Tutelare le vere forme associazionistiche, isolare e contrastare l’uso
distorto dello strumento associazionistico.
L’oggetto è dunque il controllo dei c.d. corrispettivi specifici de-
commercializzati.
MODELLO EAS
L’onere della presentazione del modello EAS è previsto per:
� tutti gli enti di tipo associativo;
� le Associazioni Sportive in possesso di partita IVA;
Non sono tenuti alla presentazione gli enti in possesso del
riconoscimento del CONI che non svolgono attività commerciale .
CHI DEVE PRESENTARE
IL MODELLO EAS?
L’invio del modello EAS deve essere effettuato esclusivamente in via
telematica.
Il termine di presentazione era fissato al 31/03/11, per enti associativi
esistenti al 30/01/11; per i soggetti costituiti successivamente al
31/01/11 il modello deve essere presentato entro 60 gg dalla data di
costituzione.
In caso di variazioni nel corso d’anno, il modello va ripresentato entro il
31 marzo dell’anno successivo.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
DEL MODELLO EAS
Grazie per l’attenzione
Guido Bocchietti
La gestione amministrativa di una
società di calcio