la manutenzione degli oliveti
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COLDIRETTIMACERATA
CONDIZIONALITÀ AGRICOLA:
LA MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI
COORDINAMENTO:- CLAUDIO GAGLIARDINI
VICEDIRETTORE COLDIRETTI MARCHE
PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE TESTO:- SAURO PETRELLI
(TECNICO CONSULENTE - COLDIRETTI MACERATA)
SI RINGRAZIA IL CERMIS "CENTRO RICERCHE E SPERIMENTAZIONE
PER IL MIGLIORA MENTO VEGETALE -" N. STRIMPELLI" , PER LA MESSA A
DISPOSIZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA SPERIMENTAZIONE ESEGUITA
DALL'ENTE.
Coordinamento:- Coldiretti MarChe
Claudio GaGliardini
ProGettazione ed elaborazione testo:- Coldiretti MaCerata
sauro Petrelli
PREMESSA
Tratti salienti della condizionalitàIl Regolamento CEE n. 1782/2003 ha introdotto il
concetto di “condizionalità” quale presupposto indi-
spensabile per accedere agli aiuti comunitari per le
aziende agricole, PENA la riduzione o l’esclusione
dal pagamento degli aiuti diretti.
Gli aiuti comunitari legati alla condizionalità sono
quelli relativi ai premi PAC (es. seminativi, alla qua-
lità del latte e ai bovini maschi) ed anche i contributi
erogati dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) che
riguardano le misure agroambientali, oltre che l’in-
dennità compensativa. Per ricevere gli aiuti, il rispet-
to della condizionalità è obbligatorio sull’intera
azienda, indipendentemente dal tipo di aiuto di cui si
richiede l’erogazione e in relazione alla specifica
tipologia produttiva, nonché della sua ubicazione ter-
ritoriale. Il mancato rispetto della stessa comporta
l’applicazione di sanzioni commisurate alla gravità
dell’inosservanza.
Il rispetto della condizionalità riguarda:
a) i beneficiari di Uno o PIU’ dei seguenti regimidi sostegno (indicati all’Allegato I° del Reg.
1782/03):
1. pagamento unico (disaccoppiato);
2. altre forme di pagamento diretto per le super-
ficie, per gli animali o per le produzione:
2.1. – aiuto supplementare ad ettaro
per il frumento duro;
2.2. – premio per le colture proteiche;
2.3. – aiuto per il riso;
2.4. – aiuto per la frutta a guscio;
2.5. – aiuto specifico per colture energetiche;
2.6. – aiuto alla produzione di patate da fecola;
2.7. – premio per i prodotti lattiero caseari
e pagamenti supplementari;
2.8. – aiuto alla produzione di sementi;
2.9. – aiuto supplementare per specifici tipi
di colture e di produzioni di qualità
(art. 69 reg. CE n. 1782/03);
2.10. - aiuto alla produzione dell’olio di oliva;
2.11. – aiuto alla produzione di tabacco;
2.12. – aiuti per luppolo, uve secche e bachi da
seta.
b) – i beneficiari di UNA o PIU’ delle seguentimisure del PSR (Asse 2 – cfr. art. 51 e 36 del Reg.
n. 1698/95)
1. indennità compensative (art. 36, lett. A) punti ì-ìì);
2. Indennità Natura 2000 e Dir. 2000/60 (art. 36 lett.
A), punto iii);
3. Pagamenti agroambientali (art. 36 lett.a), punto IV);
4. Pagamenti per il benessere degli animali (art. 36
lett. A) punto V);
5. Imboschimento di terreni agricoli (art. 36 lett. B)
punto i);
6. Indennità forestale Natura 2000 (art. 36 lett. B,
punto IV);
7. Pagamenti silvoambientali (art. 36, lett. B, punto V).
c) Alcuni impegni si ritrovano come requisiti diaccesso per alcune misure di investimentodell’Ammodernamento delle aziende agricole.
Gli impegni della condizionalità si articolano secon-
do due grandi categorie:
a. - “Buone Condizioni Agronomiche edAmbientali (B.C.A.A.)”, successivamente indicate
con “Norme”, stabilite a livello nazionale per garan-
tire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari
fissati dall’Unione Europea ovvero:
1. proteggere il suolo mediante misure idonee;
2. mantenere i livelli di sostanza organica del suolo
mediante opportune pratiche;
3. proteggere la struttura del suolo mediante misure
adeguate;
4. assicurare un livello minimo di mantenimento del-
l’ecosistema ed evitare il deterioramento degli habi-
tat.
La manutenzione degli oliveti
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b. “Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O.)”,
ovvero disposizioni di legge, successivamente indi-
cate con “Atti”, derivanti dall’applicazione nazionale
di corrispondenti disposizioni comunitarie.
I campi di condizionalità fanno riferimento ognuno a
quattro settori omogenei, quali:
a. Ambiente;
b. Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
c. Igiene e benessere degli animali;
d. Buone condizioni agronomiche ed ambientali.
La sottoscrizione dell’impegno del rispetto della con-
dizionalità avviene con la firma della domanda volta
all’ottenimento dei benefici economici previsti in
sede europea.
I principi della condizionalità consentono di giustifi-
care la spesa PAC agli occhi del cittadino consuma-
tore e di consolidare un nuovo patto tra gli agricolto-
ri e la società, che condiziona il sostegno pubblico a
comportamenti eco-compatibili nella logica di:
Condizionalità = scambio di favori.
SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISPETTODEGLI IMPEGNI DELLA CONDIZIONALITA’
Il rispetto degli impegni della condizionalità agri-
cola è soggetta a un sistema di controllo che viene
sommariamente tratteggiato:
- Estrazione casuale di un campione di aziendesul totale delle domande presentate da sottopor-re ai controlli amministrativi;
- Controlli oggettivi delle aziende selezionateche avviene tramite le seguenti fasi:
- Fase 1)1.1) Telerilevamento e interpretazioni foto aeree e
immagini satellitari;
1.2) Se l’interpretazione é dubbia o negative ecc. –
visita in azienda.
- Fase 2) 2.1) Controllo aziendale a completamento della
“Fase 1” e in contraddittorio con il produttore.
Durante questa fase vengono redatte le “check list”
di verifica ed il verbale di controllo;
2.2) se l’interpretazione è dubbia o negativa ecc. –
visita in azienda
- Fase 3)3.1) Acquisizione dei dati da parte di Agea, calco-
lo dell’esito del controllo e della definizione delle
eventuali riduzioni di aiuto.
- Fase 4)4.1) Se vengono riscontrate violazioni, gli impren-
ditori vengono convocati per la visione diretta dei
risultati del controllo e riceve il verbale di notifica
delle eventuali segnalazioni o livello di riduzione,
con l’eventuale indicazione degli interventi corret-
tivi da realizzare da parte dell’imprenditore.
- Fase 5) – controllo della effettiva realizzazione
degli interventi correttivi.
I controlli sono eseguiti da AGEA oppure possono
essere demandati ad uno o più organismi specializ-
zati come ad es. ASUR, ARPAM ecc.
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La manutenzione degli oliveti
RIDUZIONE DEGLI AIUTILa riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà
graduata in funzione della:
- portata dell’infrazione determinata tenendo conto
in particolare dell’impatto dell’infrazione stessa,
che può essere limitato all’azienda oppure più
ampio, In sostanza viene misurata l’entità della
violazione (es. superficie, UBA ecc);
- gravità dell’infrazione che dipende in particolare
dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione
alla luce degli obiettivi del requisito o della norma
in questione;
- durata di una infrazione dipendente in particola-
re dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdu-
ra l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effet-
to con mezzi ragionevoli.
Il livello di violazione è quantificabile in basso,
medio e alto, a cui corrisponde un diverso grado di
penalizzazione.
Le penalizzazioni possono subire un ulteriore
aumento se all’azienda viene contestata:
UNA REITERAZIONEL’azienda incorre nella reiterazione nel caso in cui,
per una Norma o Atto, sia riscontrata una violazio-
ne due o più volte nei termini temporali stabiliti
dalle regole di applicazione della condizionalità.
Nella fattispecie il livello delle sanzioni applicabi-
li viene moltiplicato per il fattore 3.
L’INTENZIONALITA’Alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di
intenzionalità quando:
a. – siano state rilevate, per una determinata
Norma o Atto, successivamente ad una precedente
reiterazione, nei casi in cui l’agricoltore abbia già
ricevuto un’ammonizione ai sensi di quanto dispo-
sto dall’art. 66, punt 4, terzo comma del Reg. (CE)
796/04;
b. – gli indici di intenzionalità superino i limiti fis-
sati per alcune Norme ed Atti;
c. – il carattere di intenzionalità sia riscontrato
dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei
controlli previsti per l’osservanza dei Criteri di
Gestione Obbligatori.
Inoltre nel sistema di controllo è stata prevista l’in-
troduzione di una “forma di avvertimento” modu-
lata su tre livelli: segnalazione, intervento corretti-
vo, ammonizione, in modo da favorire il cosiddet-
to “ravvedimento” conseguente al mancato rispet-
to degli impegni che non si configurano come
infrazione.
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CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA CONDIZIONALITA’Nell’ambito della condizionalità agricola è stata
prevista l’applicazione delle “Buone Condizioni
Agronomiche e Ambientali (BCAA)” e tra queste è
stata definita la “NORMA 4.3” RIGUARDANTE
LA MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI che è
l’argomento specifico del presente opuscolo infor-
mativo.
DESCRIZIONE DELLA NORMA E DEGLI ADEMPIMENTIGli obiettivi principali perseguiti della “Norma
4.3” possono essere così sintetizzati:
1.assicurare un livello minimo di mantenimento
delle superfici investite a olivo tramite la cura
delle piante che avviene attraverso gli interventi
agronomici fra i quali la potatura che viene ritenu-
ta la più importante;
2. preservare l’olivo quale elemento caratteristico
del paesaggio rurale che assume una notevole
importanza paesaggistica e pertanto un valore che
va al di là della semplice funzione produttiva.
Quindi la CE con la Norma 4.3 prende in consi-
derazione la questione della bellezza del paesag-
gio che va inteso come prodotto delle azioni del-
l’uomo nel corso del tempo.
Ciò è in conformità con quanto espresso nella
Convenzione Europea del Paesaggio (2000): “Il
paesaggio designa una determinata parte del ter-
ritorio, così come è percepita dalle popolazioni, il
cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali
e/o umani e dalla loro interazione (cap. 1, art.1)”.
I paesaggi dell’olivo sono espressione della cul-
tura e della storia dell’uomo che ha visto questa
pianta nel corso dei secoli assumere valori legati
alla valorizzazione dei terreni, spesso marginali,
e nello stesso tempo valori legati alla sacralità
religiosa, alimentare e di difesa del territorio.
3. Tutela del genoma olivicolo e delle cultivar
autoctone importante per il mantenimento della
biodiversità dell’olivo.
4. Gestione attiva del territorio ottenibile tramite
la cura costante delle piante di olivo e degli oli-
veti nel loro complesso, che aiuta a ridurre i
rischi idrogeologici che si manifestano sui terreni
in pendio.
5. Tutela degli agroecosistemi con possibilità di
rifugio e nutrimento per la fauna selvatica, in par-
ticolare l’avifauna, i rettili e i piccoli vertebrati,
favorendo la biodiversità animale.
IMPEGNIAl fine di assicurare quanto sopra occorre osserva-
re i seguenti impegni:
a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi
della Legge 14 febbraio 1951 n. 144 (all. a);
b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta
allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo
vegetativo dell’impianto, secondo gli usi e le consue-
tudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.
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La manutenzione degli oliveti
Tutto ciò viene ottenuto attraverso:
- l’esecuzione della potatura almeno una volta ogni
5 anni allo scopo di riequilibrare la chioma della
pianta, che, se lasciata a se stessa, mostra la pre-
senza di polloni e rami molto vigorosi, che origi-
nano in presenza di una forte attività vegetativa e
di squilibrio vegeto produttivo, con infittimento
eccessivo della chioma
- l’eliminazione almeno triennale di:
a.rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante
tale da danneggiare la chioma delle piante;
b. polloni
La manutenzione degli oliveti
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SITUAZIONE NON CORRETTA SITUAZIONE NON CORRETTA
SITUAZIONE NON CORRETTA
SITUAZIONE NON CORRETTA
DEROGHE AGLI IMPEGNISono ammesse deroghe agli impegni aziendali
sopra descritti nei seguenti casi:
1. reimpianto autorizzato o estirpazione autoriz-
zata dall’autorità competente in base a quanto
previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
2. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario
VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DA PARTE DELL’IMPRENDITORE
La verifica del rispetto degli impegni previsti
dalla “Norma 4.3” avviene attraverso il controllo:
- dell’eventuale estirpazione della piante senza
autorizzazione;
- della mancata potatura quinquennale delle pian-
te;
- della mancata eliminazione della vegetazione
spontanea (rovi …..);
- della mancata eliminazione dei polloni.
Per il mancato rispetto di quanto scritto sopra,
l’azienda sarà soggetta all’apertura di un procedi-
mento di infrazione che prevede la determinazio-
ne della:
A. Portata dell’infrazione: il livello dell’infra-
zione è calcolato coerentemente con la superficie,
a livello di particelle agricole o di particelle cata-
stali, sulle quali sono state riscontrate infrazioni.
A.1 - Modalità di rilevazione. Il controllo degli
impegni verrà effettuato per fotointerpretazione
di un set multitemporale di immagini da satellite,
oppure attraverso il controllo in campo sulle aree
olivetate e sulle piante sparse di olivo presenti in
azienda.
A.2 – Il livello di violazione verrà determinato a
seconda delle seguenti classi di violazione:
A.2.1. − livello basso: qualora la superficie sulla
quale viene rilevata l’infrazione di mancata pota-
tura e/o la non eliminazione dei rovi e di altra
vegetazione pluriennale infestante tale da dan-
neggiare la chioma delle piante e/o la spollonatu-
ra degli olivi, sia inferiore o uguale al 30% della
superficie soggetta a vincolo, purché non superio-
re a 1,5 ettari;
A.2.2. − livello medio: qualora la superficie sulla
quale viene rilevata l’infrazione di mancata pota-
tura e/o la non eliminazione dei rovi e di altra
vegetazione pluriennale infestante tale da dan-
neggiare la chioma delle piante e/o la spollonatu-
ra degli olivi, sia superiore al 30% ed inferiore o
uguale al 50% della superficie soggetta a vincolo,
purché non superiore a 3 ettari;
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La manutenzione degli oliveti
La manutenzione degli oliveti
A.2.3. − livello alto: qualora la superfi-
cie sulla quale viene rilevata l’infrazione
di mancata potatura e/o la non elimina-
zione dei rovi e di altra vegetazione plu-
riennale infestante tale da danneggiare la
chioma delle piante e/o la spollonatura
degli olivi, sia superiore al 50% della
superficie soggetta a vincolo, o superiore
a 3 ettari, oppure siano riscontrate estir-
pazioni non autorizzate.
B. Gravità dell’infrazione: l’indice di
gravità dell’infrazione è stabilito in base
alla quantità di elementi d’incuria rileva-
ti nelle aree soggette ad infrazione.
B.1. - Modalità di rilevazione. Il control-
lo degli impegni verrà effettuato per
fotointerpretazione di un set multitempo-
rale di immagini da satellite, oppure
attraverso il controllo in campo sulle aree olive-
tate e sulle piante sparse di olivo presenti in
azienda.
B.2 - Parametri di valutazione:
1. assenza della potatura quinquennale;
2. presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridos-
so delle piante di olivo;
3. presenza di arbusti e vegetazione pluriennale
infestante che interessi la parte aerea delle piante
(è chiaramente esclusa dal parametro qualsiasi
forma di consociazione – tipo olivo-vite);
4. presenza di piante di olivo estirpate in contrav-
venzione a quanto disposto dalla Legge 14 feb-
braio 1951 n. 144
B.3 - Classi di violazione:
1 − livello basso: un solo parametro presente tra i
primi 3;
2 − livello medio: due parametri presenti tra i
primi 3;
3 − livello alto: i primi tre parametri presenti o il
solo parametro 4.
C. - Durata dell’infrazione: in relazione alla defi-
nizione di durata stabilita dall’art. 44 del Reg. CE
796/04, nei casi di estirpazione dell’oliveto in
contravvenzione a quanto disposto dalla Legge
14 febbraio 1951 n. 144, l’incidenza dell’indica-
tore di durata viene stabilita a livello alto. Negli
altri casi è assegnato un livello medio
INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORESono considerate inadempienze di importanza
minore le infrazioni con livelli bassi di portata.
AZIONI CORRETTIVELe azioni correttive non sono previste nei casi di
estirpazione.
Negli altri casi consistono nel ripristino delle
condizioni di cura previste:
a. − potatura delle piante;
b. − eliminazione della vegetazione infestante;
c. − spollonatura.
Nel caso in cui sia prescritta all’azienda un’azio-
ne correttiva e l’azienda non la realizzi nei
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termini previsti, l’infrazione individuata prece-
dentemente sarà considerata ripetuta e saranno
applicate le riduzioni previste nei casi di reitera-
zione.
INTENZIONALITÀSi ha infrazione intenzionale nei casi previsti dal-
l’art. 66 del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a
quanto stabilito dall’art. 4, comma 3 del D.M.
12541/06 e successive modifiche ed integrazioni,
nei casi in cui:
• l’estensione delle infrazioni della mancata pota-
tura e/o non eliminazione dei rovi e di altra vege-
tazione pluriennale infestante tale da danneggiare
la chioma delle piante nonché la spollonatura
degli olivi, sia pari o superiore all’80% della
superficie dove è applicabile la norma o i 4 etta-
ri;
• l’estensione dell’infrazioni all’impegno di
divieto di estirpazione delle piante di olivo sia
pari o superiore al 20% della superficie dove è
applicabile la norma o 1 ettaro.
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La manutenzione degli oliveti
La manutenzione degli oliveti
All. aLegge 14 febbraio 1951 n. 144 (GU n. 064 del17/03/1951) Modificazione degli articoli n. 1 e 2 del Decreto
Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.
475, concernente il divieto di abbattimento di albe-
ri di olivo (pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 64
del 17 marzo 1951).
PreamboloLa Camera dei Deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato ;
Il Presidente della repubblica promulga la seguan-
te legge:
Articolo unico.Gli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo luo-
gotenenziale 27 luglio
1945, n. 475, sono
sostituiti dai seguenti:
Art. 1 – è vietato l’ab-
battimento degli alberi
di olivo oltre il numero
di cinque ogni biennio,
salvo quanto è previsto
nell’art. n. 2.
Il divieto riguarda
anche le piante dan-
neggiate da operazioni belliche o in stato di depe-
rimento per qualsiasi causa, sempre che possano
essere ricondotte a produzione con speciali opera-
zioni colturali.
.
Art 2 – il prefetto, in deroga al divieto di cui
all’art n. 1, in seguito ad accertamenti compiuti
dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura e su
conforme parere del comitato provinciale del-
l’agricoltura autorizza, con proprio decreto, l’ab-
battimento di alberi di olivo quando ricorrano le
seguenti circostanze (2):
1) quando sia accertata la morte fisiologica della
pianta e la permanente improduttività o scarsa pro-
duttività dovuta a cause non rimovibili;
2) quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi
danno all'oliveto;
3) quando l'abbattimento si renda indispensabile
per l'esecuzione di opere di miglioramento fondia-
rio. Il prefetto autorizza, altresì, con proprio
decreto, l'abbattimento di alberi di olivo qualora
esso sia indispensabile per l'esecuzione di opera di
pubblica utilità e nel caso in cui l'abbattimento
medesimo si renda necessario per la costruzione di
fabbricati destinati ad uso di abitazione.
Il decreto di autorizzazione indicherà il termine
entro cui dovrà essere ultimata l'esecuzione delle
opere di miglioramen-
to fondiario e la
costruzione di fabbri-
cati in relazione alle
quali viene consentito
l'abbattimento degli
olivi. Qualora l'interes-
sato non adempia entro
il termine suddetto
all'obbligo dell'esecu-
zione delle opere di
miglioramento o alla
costruzione dei fabbri-
cati incorre nelle san-
zioni previste dal suc-
cessivo art. 4.
(2) Articolo così sostituito dall’articolo 71, Dpr 10
giugno 1955, n. 987 “Decentramento di servizi del
Ministero dell’agricoltura e delle foreste” (Gu 5
novembre 1955 n. 255).
Art. 3 - La Camera di commercio, industria ed
agricoltura, su proposta dell’Ispettorato provincia-
le dell’agricoltura ha facoltà di imporre, con deli-
berazione della Giunta camerale ai proprietari o
conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo
da abbattere, l’obbligo di impiantare, anche in altri
fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettan-
ti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere,
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stabilendo le modalità ed il termine del reimpian-
to.(3)
(3) Articolo così sostituito dall’articolo 71, Dpr 10
giugno 1955, n. 987 “Decentramento di servizi del
Ministero dell’agricoltura e delle foreste” (GU 5
novembre 1955 n. 255).
Art. 4 - Chiunque abbatte alberi di olivo senza
averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel
caso previsto dall’articolo 3, non esegue il reim-
pianto con le modalità e nel termine prescritti, è
punito con la sanzione amministrativa (4) per un
importo uguale al decuplo del valore delle piante
abbattute, considerate però in piena produttività,
da stabilirsi dall’Ispettorato provinciale dell’agri-
coltura(5).
(4) L’articolo 32, legge 24 novembre 1981, n. 689
“Modifiche al sistema penale” ha sostituito la san-
zione originaria dell’ammenda con la sanzione
amministrativa.
(5) L’ordinanza della Corte costituzionale 14 del
23 dicembre 1998, n. 437, ha dichiarato la manife-
sta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 4, sollevata in riferi-
mento all’art. 3, primo comma, della Costituzione.
Art. 5 - Il presente decreto entra in vigore il gior-
no successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora restituiti
all’Amministrazione italiana, entrerà in vigore
dalla data di tale restituzione o da quella in cui
esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo
Militare Alleato
Bibliografia- www.reteambinet.it;
- Circolare Agea ACIU.2008.1388 del 17 settem-
bre 2008;
- Condizionalità: un nuovo rapporto tra agricoltu-
ra, ambiente e società – manuale operativo
- www.reteambiente.it
- www.agroambientalemaremma.it
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La manutenzione degli oliveti
Progettazione ed elaborazione testo: Sauro Petrelli
COORDINAMENTO:- CLAUDIO GAGLIARDINI
VICEDIRETTORE COLDIRETTI MARCHE
PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE TESTO:- SAURO PETRELLI
(TECNICO CONSULENTE - COLDIRETTI MACERATA)
SI RINGRAZIA IL CERMIS "CENTRO RICERCHE E SPERIMENTAZIONE
PER IL MIGLIORA MENTO VEGETALE -" N. STRIMPELLI" , PER LA MESSA A
DISPOSIZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA SPERIMENTAZIONE ESEGUITA
DALL'ENTE.
Coordinamento:- Coldiretti MarChe
Claudio GaGliardini
ProGettazione ed elaborazione testo:- Coldiretti MaCerata
sauro Petrelli
OPUSCOLO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRESENTATOIN ATTUAZIONE DEL BANDO: REG. CE N. 320/06 DA N. 101/08 - DGR
1096/08 – PIANO DI AZIONE BIETICOLO SACCARIFERO – BANDOMISURA 1.1.1. – SOTTOMISURA B) – LETTERA C) – ANNO 2008 –
DOMANDA N. 640.
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