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Etichettatura alimenti: aspetti operativi nell’attività di controllo
Miranda Corradi
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Etichettatura prodotti alimentari
novembre 2018
etichettatura prodotti alimentari nov. 2018
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Etichettatura prodotti alimentarinormativa di riferimento
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
DECRETI applicativi del Reg. (CE) n.1169/2011
CODICE DEL CONSUMO D.lgs 206/2005 e ss.mm.
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Etichettatura prodotti alimentarinormativa di riferimento
DECRETI applicativi del Reg. (CE) n.1169/2011:
Decreti sul Paese d'origine o luogo di provenienza ai sensi degli artt. 26 e 39 del Reg. CE 1169/11 • DM 09.12.2016 per latte e prodotti caseari• DM 26.07.2017 per pasta e riso• DM 16.11.2017 per pomodoro
D.Lgs. 145 del 15.09.2017 (stabilimento di produzione)
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Etichettatura prodotti alimentarinormativa di riferimento
per le sanzioni
Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «legge di delegazione europea 2015»
(entrato in vigore il 9.05.2018)
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Etichettatura prodotti alimentarinormativa sanzionatoria
di riferimento anche:
NORMATIVA NORMA SANZIONATORIA
D.Lgs. 145/2017 Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento
D.Lgs. 145/2017
Reg. CE n° 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
D.Lgs. 27/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Reg.(CE) n. 1924/2006
D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005
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Etichettatura prodotti alimentarinormativa sanzionatoria
di riferimento anche:NORMATIVA NORMA SANZIONATORIA
Reg. (CE) n. 2018/848/UE relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
D.Lgs 20/2018 Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica
L.238/2016 Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
L.238/2016
Reg. (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di olivaReg. (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti
D.Lgs. 103/2016 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Reg. (UE) n. 29/2012 e del Reg. (CEE) n. 2568/91
DM 09.12.2016 Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
L. 4/2011 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - art. 4, Etichettatura dei prodotti alimentari – co. 10
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Etichettatura prodotti alimentarinormativa sanzionatoria
di riferimento anche:NORMATIVA NORMA SANZIONATORIA
Reg. (CE) n. 1234/2007 Reg. (CE) n. 543/2008 norme di commercializzazione per le carni di pollame.
D.Lgs. 202/2011 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e (CE) n. 543/2008
Regolamento (CE) n. 1760 del 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine Regolamento (CE) n. 1825 del 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
D.Lgs. 58/2004 Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1760 del 2000 e del Regolamento (CE) n. 1825 del 2000
Reg. (CE) n. 510/2006/CE Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
D.Lgs. 297/2004Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92
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Etichettatura prodotti alimentariCircolari
• Circolare MISE Prot. n. 0139304 – 31/07/2014 Regolamento (UE) n. 1169 del 25/10/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e decreto legislativo n.109 del 27/01/1992
• Circolare 24 febbraio 2017 - Latte e prodotti lattiero-caseari. Disposizioni applicative del decreto interministeriale 9 dicembre 2016 concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011
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Etichettatura prodotti alimentariCircolari
per coordinamento con D.lgs 109/1992
• Circolare 6 marzo 2015 Disposizioni decreto 109/1992. Chiarimenti sull'applicabilità delle sanzioni dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 109/1992 alle violazioni che restano immutate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.
• Circolare 16 novembre 2016Deroga dichiarazione nutrizionale. Chiarimenti riguardo alla deroga dichiarazione nutrizionale punto 19 Allegato V regolamento 1169/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 283 del 3 dicembre 2016.
• Circolare 5 dicembre 2016 Disposizioni decreto 109/1992.Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 109/1992 dopo l’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.
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Etichettatura prodotti alimentariNote informative
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• Nota informativa Mise prot. n. 133330 del 9 aprile 2018 - Chiarimenti sugli effetti abrogativi recati dall’art. 30 del D.Lgs. 231/2017. Precisazioni sulle abrogazioni relativamente al d.lgs. 109/1992; al DPR 391/1980, art. 7; al d.lgs. 77/1993 ed alle soppressioni alla L. 169/1989.
• Nota informativa Mise prot. n. 170164 del 30 settembre 2014 -Responsabilità. Chiarimenti sull'art. 8 (Responsabilità) del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
• Nota Mise prot. n. 0018169 del 28 luglio 2014 - Paesi d'origine e luogo di provenienza . Nota dell’Ufficio Legislativo del MiSE agli Uffici Legislativi di MIPAAF e Ministero della Salute sull’applicazione dell’articolo 26 “Paese d’origine e luogo di provenienza” del regolamento (UE) n. 1169/2011.
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Ministero dello Sviluppo EconomicoCircolare Prot. n. 0139304 – 31/07/2014
a decorrere dal 13 dicembre 2014 le disposizioni nazionali in materia di etichettatura dovranno conformarsi ai principi stabiliti dal regolamento.Si ritiene pertanto necessario fornire, in allegato alla presente nota, una informativa in ordine alle disposizioni contenute nel D.Lgs.109/1992 che a decorrere dal 13 dicembre 2014:
• perderanno di efficacia in quanto coincidenti con il regolamento o • perderanno di efficacia in quanto contrastanti con altre norme del regolamento;
• potranno considerarsi vigenti ed efficaci in quanto riferite ad ambiti normativi che il regolamento demanda esplicitamente agli Stati membri;
• potranno mantenere o perdere efficacia a seguito degli approfondimenti in corso a livello comunitario.
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Ministero dello Sviluppo EconomicoCircolare 6 marzo 2015 applicata fino al 8/05/2018
•Al fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni previste dall’articolo 18 del D.Lgs. 109/1992, nelle more dell’adozione della nuova disciplina sanzionatoria, la presente circolare chiarisce il raccordo tra le disposizioni del regolamento dell’Unione e quelle del D.Lgs. 109/1992 sulla base dell’allegata tabella di concordanza. …
•Le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 18 del D.Lgs.109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento.
•Le sanzioni previste dall’articolo 18 del decreto legislativo restano inoltre applicabili alle violazioni delle disposizioni del decreto medesimo che restano in vigore, in quanto riguardanti materie non espressamente armonizzate dal Regolamento, quali, ad esempio, il lotto o i prodotti non preconfezionati.
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Etichettatura prodotti alimentari
D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231
D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231
• Abroga il D.lgs 109/21992
• Sanziona le violazioni del Reg.CE n. 1169/2011
• Adegua le disposizioni nazionali alle norme comunitarie per – Indicazione del lotto/partita (art. 17) – Distributori automatici (art. 18) – Vendita di prodotti non preimballati (art. 19) – Alimenti non destinati al consumatore (art. 20)
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Art. 30. Abrogazioni D.Lgs 231/2017
1. E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Il richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17 del D.lgs 109/1992, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli
– art. 17 - Indicazione del lotto/partita – art. 18 - Distributori automatici – art. 19 - Vendita di prodotti non preimballati– art. 20 - Alimenti non destinati al consumatore
del presente decreto. …
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Art. 30. Abrogazioni D.Lgs 231/2017
1. …I richiami all'articolo 18 del D.lgs 109/1992, contenuti nelle vigenti disposizioni, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del presente decreto.
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Il D.Lgs. n° 231/2017 sanziona anche i Decreti
che richiamano l’art. 18 del D.lgs 109/1992
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Mise Nota informativa prot. n. 133330 del 9.04.2018
Chiarimenti sugli effetti abrogativi recati dall’art. 30 del D.Lgs. 231/2017.
Come richiamato nella relazione illustrativa di
accompagnamento al decreto legislativo n. 231/2017
sono fatte salve dall’abrogazione, mantenendole in
vita, ove compatibili con il diritto dell’Unione,
le modifiche e le abrogazioni apportate nel tempo dallo stesso D.Lgs. n. 109/1992 nelle norme di settore.
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Etichettatura prodotti alimentari
D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231REGIME SANZIONATORIO
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Art.1.Campo di applicazione D.Lgs 231/2017
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito denominato «regolamento»,
fatta salva la disciplina sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).
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Art. 27. D.Lgs 231/2017Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del decreto:co.4 alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per
la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili • alle informazioni relative alla data di scadenza • o relative alle sostanze o a prodotti che possono
provocare allergie o intolleranze.
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ESCLUSIONI
Quindi SONO SANZIONABILI le merci cedute ad organizzazioni senza scopo di lucro per la successiva cessione gratuita a persone indigenti CON ETICHETTATURA IRREGOLARE, solo relativamente alla data di scadenza o alle informazioni sugli allergeni
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Art. 27. D.Lgs 231/2017Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del decreto:co.5 all'immissione sul mercato di un alimento che è
corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto.
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ESCLUSIONI
Attenzione: la rettifica deve essere stata effettuata PRIMA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
Art. 28. Disposizioni transitorie D.Lgs 231/2017
1. Gli alimenti - immessi sul mercato - o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto (cioè fino al 8.05.2018)in difformità dallo stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
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ESCLUSIONI
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D.Lgs. n° 231 del 15.12.2017 campo di applicazione
ATTENZIONE Le sanzioni del Titolo II che riguardano le violazioni al Reg. 1169/11 (valido per tutti gli Stati UE) sono applicabili:
1. ai prodotti fabbricati in Italia e venduti in Italia 2. ai prodotti fabbricati nei paesi UE e commercializzati in Italia 3. ai prodotti fabbricati in paesi extra-UE venduti in Italia se il
soggetto che li commercializza viene individuato come trasgressoreè invece molto difficile sanzionare il produttore straniero, perchèla procedura è molto complessa e deve essere attuata attraverso il Ministero degli affari Esteri
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Art. 27. D.Lgs 231/2017Procedure per le irrogazioni delle sanzioni
Co.1. Per
• l'accertamento delle violazioni
• e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto
si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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Si applicano gli artt. da 1 a 31 della L.689/1981
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Il D.Lgs 231/2017 in vari articoli prevede l’applicazione di sanzioni amministrative
per le violazioni del Reg. (UE) n. 1169/2011«salvo che il fatto costituisca reato»
art. 3 – Violazione delle pratiche leali di informazione art. 4 – Violazione degli obblighi informativi art. 5 – Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle
indicazioni obbligatorie art. 22, co. 2 – Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie
nella distribuzione attraverso distributori automatici (per allergeni)
art. 23, co. 2 – Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti sfusi (per allergeni)
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Il D.Lgs 231/2017 in vari articoli prevede l’applicazione di sanzioni amministrative
per le violazioni del Reg. (UE) n. 1169/2011«salvo che il fatto costituisca reato»
art. 7 - Violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza art. 8, co.1 - Violazioni in materia di denominazione dell'alimento art. 11 - Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli
ingredienti e in materia di indicazione della quantità netta art. 12, co. 3 - Violazioni in materia di data di scadenza art. 13, co. 1 - Violazioni in materia di indicazione del paese
di origine o luogo di provenienza art. 16 - Violazioni in materia di informazioni volontarie
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Ipotesi in cui può configurarsi reato
• art. 442 c.p. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
• art. 444 c.p. Commercio di sostanze alimentari nocive
• art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio
• art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
• art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, con le aggravanti di cui all’art. 517-bis c.p. nel caso di alimenti o bevande con
denominazione di origine o geografica o con specificità protette
• artt.5 e 6 della L. 283/62: sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione, alterate o adulterate
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ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI
Esclusivamente amministrativa
SISTEMA SANZIONATORIO D.lgs 231/2017
Procedura sanzionatoria
Si applica la L.689/1981
Autorità amministrativa competente(art.26 D.lgs 231/2017)
Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressioni Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Devoluzione dei proventi Stato
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Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni:
ICQRF
1. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressioni Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.
Art. 26 D.lgs 231/2017
Autorità competente
Restano ferme • Le competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
per pubblicità ingannevole e codice del Consumo • Competenze degli organi preposti all’accertamento delle violazioni
(quindi anche P.M. – art. 13 c.4 L.689/1981)
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prima con D.lgs 231/2017
Regioni (che avevano demandato
ai Comuni o alle ASL o alle C.C.I.A.A.)
Art. 26 D.lgs 231/2017
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Quindi, ai sensi della L.689/1981
Verbale di accertamento della violazione• redatto e contestato/notificato al trasgressore
e ad eventuali obbligati in solido ai sensi della L.689/1981 dall’organo di polizia che è intervenuto(quindi anche la P.M. può - accertare la violazione ai sensi dell'art.13 comma 4- contestarla/notificarla ai sensi dell'art.14 L.689/81)
• trasmesso all’ufficio territoriale competente dell’ICQRF
Se il trasgressore non effettua il PMR l’ufficio territoriale competente dell’ICQRF emana l’ordinanza - ingiunzione
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D.Lgs. n° 231 del 15.12.2017 Devoluzione proventi
Gli importi delle sanzioni pagati in misura ridotta o a seguito di ordinanza-ingiunzione
sono incamerati dall’Erario.
• Il pagamento delle sanzioni avviene con versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato o mediante bonifico bancario/postale, con modello F23.
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ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARISISTEMA SANZIONATORIO D.lgs 231/2017
È prevista la diffidaper violazioni sanabili soggette alla sola sanzione pecuniaria
Si applica l’art. 1, co. 3 D.L.91/2014 – L.116/2014
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come applicare la DIFFIDA ?L’art. 1, della L. 91/2014, disponeCo. 3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, • nel caso in cui accerta per la prima volta • l'esistenza di violazioni sanabili,
DIFFIDAL'INTERESSATO AD ADEMPIERE ALLE PRESCRIZIONI VIOLATEentro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. …
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Il controllo del fatto che si tratti della «prima volta»,nel caso di imprese che operano su territori più ampi del territorio comunale, si effettua sul sito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)https://www.sian.it/portale-sian/home.jspper registrarsi telefonare al n. 800365024.
https://www.sian.it/portale-sian/home.jsp
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come applicare la DIFFIDA ?L’art. 1, della L. 91/2014, disponeCo. 3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, • nel caso in cui accerta per la prima volta • l'esistenza di violazioni sanabili, DIFFIDAL'INTERESSATO AD ADEMPIERE ALLE PRESCRIZIONI VIOLATEentro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. ….
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Quali sono le violazioni SANABILI?Per violazioni sanabili si intendono • errori e omissioni formali che comportano
una mera operazione di regolarizzazione • ovvero violazioni le cui conseguenze
dannose o pericolose sono eliminabili.
come applicare la DIFFIDA ?
le violazioni in materia di etichettatura SONO SANABILIquando l’etichettatura che vìola il Reg.CE n.1169/2011 può essere «sanata» PRIMA che il prodotto sia commercializzatoal consumatore finale. Quindi, valutando comunque caso per caso,possono essere sanabili le etichettature con • errori e omissioni formali• violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono
eliminabili di lotti di prodotti ancora integri presso il produttore o il commerciante all’ingrosso, mentre non possono essere sanati prodotti già commercializzati anche se solo parzialmente.
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come applicare la DIFFIDA ?
Non possono essere sanati prodotti già commercializzati anche se solo parzialmente.
E’ quindi molto raro poter applicare la diffida al commerciante al dettaglio:
il prodotto, sullo scaffale di un negozio a disposizione del cliente, è già da ritenersi commercializzato, e quindi la diffida non può essere applicata
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diffida
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Attenzione, mentre alcune Regioni quali
l’Emilia Romagna (L.R. n.21/1984 all’art.7-bis co.6)
il Veneto (L.R. n. 10/1977 all’art.2-bis co.4),
il Piemonte (L.R. 72/1989 art. 1-bis co.7) prevedono che :l'autore della violazione non possa essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei 5 anni precedenti
l’art. 1, co. 3 D.L.91/2014 – L.116/2014 non prevede un periodo oltre il quale sia possibile diffidare di nuovo l’impresa:«Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, DIFFIDA L'INTERESSATO ….»
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diffida
L’art. 1, della D.L.91/2014 – L.116/2014, dispone:
3. … In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’art.14
della L.689/1981 (Contestazione e notificazione).
In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell’art.16 (Pagamento in misura ridotta) della citata L.689/1981.
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ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARISISTEMA SANZIONATORIO D.lgs 231/2017
È prevista la diffidaper violazioni sanabili soggette alla sola sanzione pecuniaria
La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione
Si applica l’art. 1, co. 3 D.L.91/2014 – L.116/2014
Si applica l’art. 1, co. 4D.L.91/2014 - L.116/2014
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Riduzione del 30% per pagamento entro 5 gg.
L’art. 1, della L. 91/2014, disponeco.4.Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare • per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione
amministrativa pecuniaria, • se già consentito il pagamento in misura ridotta,
la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
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- 30%
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ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARISISTEMA SANZIONATORIO D.lgs 231/2017
Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, la sanzione è ridotta sino ad 1/3.
si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR
È prevista la diffidaper violazioni sanabili soggette alla sola sanzione pecuniaria
La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione
Si applica l’art. 1, co. 3 D.L.91/2014 – L.116/2014
Si applica l’art. 1, co. 4D.L.91/2014 - L.116/2014
raccomandazione 2003/361/CE
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co.3. art. 27. D.Lgs 231/2017 Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è RIDOTTA SINO AD UN TERZO.
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MICROIMPRESE
come applicare la riduzione ad 1/3 alle microimprese?
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 50
art. 2 co.3. Raccomandazione 2003/361/CE del 6.05.2003Nella categoria delle PMI (Piccole e Medie Imprese) si definisce microimpresa un'impresa che • occupa meno di 10 persone • e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di EUR.
Dato controllabile con visura camerale
Dato da controllare con Agenzia delle Entrate
MICROIMPRESE
- 66,67%
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come applicare la riduzione ad 1/3 alle microimprese?
Soluzione operativa:
Nel verbale di accertata violazione inserire la frase:
Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6.05.2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo, per cui il pagamento in misura ridotta è ulteriormente ridotto a € ______.
COSI’ se l’impresa sanzionata è una microimpresa e intende avvalersi del PMR, pagherà l’importo ridotto ad 1/3 già indicato nel verbale e, se il pagamento avviene entro 5 gg. dalla contestazione/notificazione, fruirà dell’ulteriore sconto del 30%
L’ICQRF provvederà successivamente ad effettuare il controllo sull’effettiva natura di microimpresa da parte delle ditte che hanno fruito di questa ulteriore riduzione
Miranda Corradi 51etichettatura prodotti alimentari nov. 2018
D.Lgs. n° 231 del 15.12.2017 Modalità di ricorso
• Entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione,
è possibile inviare all’Autorità competente (ICQRF) scritti difensivi e
documenti con eventuale richiesta
– di archiviazione
– di applicazione del minimo edittale
– di audizione
• Entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, è possibile
presentare ricorso:
– al Giudice di Pace (per sanzioni con massimo fino a €15.493)
– al Tribunale (per sanzioni con massimo > €15.493)
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Art. 18 L.689/1981
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018
D.Lgs. 150/2011, art.6, comma 5, lett. a
27
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 53
Soggetto responsabile
art. 2. D.Lgs 231/2017art. 8 par. 1 Reg. 1169/2011/UE
Art. 2. Definizioni D.Lgs 231/2017
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto
• si applicano le definizioni di cui all’art. 2 del regolamento (Reg. 1169/2011/UE)
• e, inoltre, si intende per «soggetto responsabile» della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti - l'operatore del settore alimentare di cui all’art. 8, paragrafo 1, del
regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto
- o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione;
- è, altresì, individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 54
28
Reg. 1169/2011/UE Art. 8
Corresponsabilità del distributore (operatore del settore alimentare che non influisce sulle informazioni relative agli alimenti):
• non deve fornire prodotti con etichettatura non conforme (par.3)
• deve controllare la conformità dell’etichettatura (par. 5)
• non deve modificare le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore (par.3)
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 55
RESPONSABILITA’
D.Lgs. n° 231 del 15.12.2017 Violazione delle disposizioni generali
in materia di informazioni sugli alimenti
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 56
• artt. 3 e 4
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Disposizioni generali:PRATICHE LEALI
DI INFORMAZIONE
• art. 3. D.Lgs 231/2017
• art. 7 Reg. 1169/2011/UE
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 57
1. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comportaper l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro• salvo che il fatto costituisca reato • e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate
dalle altre disposizioni del D.lgs 231/2017
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 58
Art. 3. D.Lgs 231/2017Violazione delle pratiche leali di informazione
di cui all'articolo 7 del regolamento
sia il responsabile sia il distributore, sia chi modifica le informazioni
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Reg. 1169/2011/UE Art. 7 par.1
1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore,
in particolare:a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento
e, in particolare, • la natura, • l'identità, • le proprietà, • la composizione, • la quantità, • la durata di conservazione, • il paese d'origine o il luogo di provenienza, • il metodo di fabbricazione o di produzione; ….
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PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE
cioè non devono indurre in errore
Reg. 1169/2011/UE Art. 7 par.1
1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore,
in particolare: …b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che
non possiede; c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche
particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive; …
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PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE
cioè non devono indurre in errore
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Reg. 1169/2011/UE Art. 7 par.1
1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore,
in particolare: …d) suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le
illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 61
PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE
cioè non devono indurre in errore
Reg. 1169/2011/UE Art. 7 par.2, 3
2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
3. Le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà,fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di • acque minerali naturali • alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale.
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PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE
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Reg. 1169/2011/UE Art. 7 par.4
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
a) alla pubblicità;
b) alla presentazione degli alimentiin particolare • forma, • aspetto o imballaggio, • materiale d'imballaggio utilizzato, • modo in cui sono disposti o contesto nel quale
sono esposti.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 63
PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE
PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE:Quanto previsto dall’art. 7 del Reg. 1169/2011/UE
«Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore»
Vale per informazioni sugli alimenti che compaiono:
• nell’etichettatura
• nella pubblicità
• nella presentazioneMiranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 64
Reg. 1169/2011/UE Art. 7 par.4
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Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all’art. 7 del regolamento n.1169/2011
informazioni sugli alimenti che inducono in errore
art. 7, paragrafo 1 / 3 del Reg. n. 1169/2011, e art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 231/2017
SANZIONE PECUNIARIA: da €.3.000 a €.24.000pagamento in misura ridotta €. 6.000(salvo che il fatto costituisca reato ed ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del d.lgs. n.231/2017)
SANZIONI ACCESSORIE:confisca ai sensi dell’art.20 co.5 della L. 689/81(E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento)si procede al sequestro cautelare.
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Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all’art. 7 del regolamento n.1169/2011
informazioni sugli alimenti che non sono precise/chiare/ facilmente comprensibili per il consumatore
art. 7, paragrafo 2 del Reg. n. 1169/2011, e art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 231/2017
SANZIONE PECUNIARIA: da €.3.000 a €.24.000pagamento in misura ridotta €. 6.000(salvo che il fatto costituisca reato ed ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del d.lgs. n.231/2017)
SANZIONI ACCESSORIE:confisca ai sensi dell’art.20 co.5 della L. 689/81(E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento)si procede al sequestro cautelare.
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Disposizioni generali:OBBLIGHI INFORMATIVI
da parte degli operatori del settore alimentare
• art. 4. D.Lgs 231/2017
• art. 8 Reg. 1169/2011/UE
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 67
Art. 4. D.Lgs 231/2017Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori
del settore alimentare di cui all’art. 8 del regolamento
1. l'operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui all’art. 8, paragrafo 3, del regolamento,il quale, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali,• è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.• salvo che il fatto costituisca reato
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 68
il distributore ???
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Reg. 1169/2011/UE Art. 8 par.3
3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimentinon forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
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OBBLIGHI INFORMATIVI
cioè i distributori
Violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 8 par.3 del regolamento n.1169/2011:
fornitura di alimenti con informazioni non conformi
art. 8, paragrafo 3 del Reg. n. 1169/2011, e art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 231/2017
SANZIONE PECUNIARIA: da €.500 a €.4.000pagamento in misura ridotta €. 1.000(salvo che il fatto costituisca reato)
SANZIONI ACCESSORIE:confisca ai sensi dell’art.20 co.5 della L. 689/81(E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento)si procede al sequestro cautelare.
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Art. 4. D.Lgs 231/2017Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 71
Sanzione per chi modifica l’etichettatura in modo non conforme
Reg. 1169/2011/UE Art. 8 par.4
4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 72
OBBLIGHI INFORMATIVI
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Violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 8 par.4 del regolamento n.1169/2011:
modifica delle informazioni che può fuorviare il consumatore
art. 8, paragrafo 4, del Reg. n. 1169/2011, e art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 231/2017
SANZIONE PECUNIARIA: da €.2.000 a €.16.000pagamento in misura ridotta €. 4.000(salvo che il fatto costituisca reato)
SANZIONI ACCESSORIE:confisca ai sensi dell’art.20 co.5 della L. 689/81(E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento)si procede al sequestro cautelare.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 73
Art. 4. D.Lgs 231/2017Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
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Sanzione per produttore, importatore e grossista che vende prodotti non preimballati
senza trasmettere le informazioni obbligatorieal dettagliante che riceve tali prodotti
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Reg. 1169/2011/UE Art. 8 par.6
6. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 75
OBBLIGHI INFORMATIVI
Violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 8 par.6 del regolamento n.1169/2011:
omesse informazioni sugli alimenti non preimballati
art. 8, paragrafo 6, del Reg. n. 1169/2011, e art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 231/2017
SANZIONE PECUNIARIA: da €.1.000 a €.8.000pagamento in misura ridotta €. 2.000(salvo che il fatto costituisca reato)
SANZIONI ACCESSORIE:confisca ai sensi dell’art.20 co.5 della L. 689/81(E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento)si procede al sequestro cautelare.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 76
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Art. 4. D.Lgs 231/2017Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento
4. 1° periodo Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all’art. 8, paragrafo 7, primo comma, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 77
Sanzione per chi omette informazioni obbligatorie sul preimballaggio o sui documenti commerciali
Reg. 1169/2011/UE Art. 8 par.7primo comma
7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:a) quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; b) quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 78
OBBLIGHI INFORMATIVI
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Violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 8 par.7 primo comma del regolamento n.1169/2011:
omesse informazioni obbligatorie su preimballaggio/documenti commerciali
art. 8, paragrafo 7 primo comma del Reg. n. 1169/2011, e art. 4, comma 4 primo periodo, del D.lgs. n. 231/2017
SANZIONE PECUNIARIA: da €.1.000 a €.8.000pagamento in misura ridotta €. 2.000(salvo che il fatto costituisca reato)
SANZIONI ACCESSORIE:confisca ai sensi dell’art.20 co.5 della L. 689/81(E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento)si procede al sequestro cautelare.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 79
Art. 4. D.Lgs 231/2017Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento
4. 2° periodo La medesima sanzione (pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro)
si applica per le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, siano state riportate solo sul documento commerciale (salvo che il fatto costituisca reato).
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Sanzione per chi omette informazioni obbligatorie sull’imballaggio esterno
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Reg. 1169/2011/UE Art. 8 par.7secondo comma
7. In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballatisono presentati al momento della commercializzazione
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 81
OBBLIGHI INFORMATIVI
Violazione degli obblighi informativi di cui all’art.8 par.7 secondo comma del regolamento n.1169/2011:
omesse informazioni obbligatorie sull’imballaggio esterno
art. 8, paragrafo 7 secondo comma del Reg. n. 1169/2011, e art. 4, comma 4 secondo periodo, del D.lgs. n. 231/2017
SANZIONE PECUNIARIA: da €.1.000 a €.8.000pagamento in misura ridotta €. 2.000(salvo che il fatto costituisca reato)
SANZIONI ACCESSORIE:confisca ai sensi dell’art.20 co.5 della L. 689/81(E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento)si procede al sequestro cautelare.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 82
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D.Lgs. n° 231 del 15.12.2017 Violazione delle disposizioni relative
alle informazioni obbligatorie sugli alimenti
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 83
• artt. da 5 a 15
informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballatie relative modalità di espressione
Reg. (UE) n. 1169/2011
D.Lgs. 231/2017 sanzioni
art. 9 par.1 Elenco informazioni obbligatorie art. 5
art. 9 par.2 - 3Modalità di espressione delle indicazioni
obbligatorie art. 6
art. 10 par.1
Particolari informazioni complementari obbligatorie per tipi o categorie specifici di
alimenti (indicati nell’Allegato 3)
art. 5
artt. 12 – 13
e allegato IV
Condizioni di presentazione e di posizionamento delle informazioni obbligatorie
art. 6
art. 14 Vendita a distanza art. 7
art. 15 Requisiti linguistici -Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 84
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disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie
Reg. (UE) n. 1169/2011
D.Lgs. 231/2017 sanzioni
art. 17
e allegato VI
Denominazione dell'alimento e indicazioni specifiche che la accompagnano
art. 8
art.18 par. 2 Denominazione degli ingredienti art. 8
art.18 par.1-3 Elenco e designazione degli ingredienti art. 9
art. 21
e allegato VIIAllergeni art. 10
art. 22Indicazione quantitativa degli ingredienti come stabilita nell’allegato VIII
art. 11
art. 23
e allegato IXIndicazione della quantità netta art. 11
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 85
disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorieReg. (UE)
n. 1169/2011D.Lgs. 231/2017
sanzioni
art. 24
e allegato X
Termine minimo di conservazione (TMC), data di scadenza e data di congelamento
art. 12
art. 25 Condizioni di conservazione o d'uso -
art. 26Indicazione del paese di origine o luogo di provenienza
art. 13
art. 27 Istruzioni per l'uso -
art. 28 e
allegato XIITitolo alcolometrico art. 14
artt. 30, 31,
32, 33, 34, 35
e allegati XIII,
XIV e XV
Dichiarazioni nutrizionali art. 15
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 86
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Attenzione: Il D.Lgs 231/2017 NON SANZIONA
gli artt. 10 paragrafo 2, 11,15,16, 19, 20, 25, 27, 29
del Reg. 1169/2011/UE
Di questi soltanto gli artt. 15, 25 e 27 prevedono obblighi:
• Art. 15 Requisiti linguistici• Art. 25 Condizioni di conservazione o d'uso• Art. 27 Istruzioni per l'uso
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 87
il D.Lgs 231/2017 all’art. 1 co.1 prevede
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito denominato «regolamento»,fatta salva la disciplina sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 88
45
Codice del Consumo
Art. 11. Divieti di commercializzazione 1. E' vietato il commercio sul territorio
nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli • 6 Contenuto minimo delle
informazioni • 7 Modalità di indicazione • e 9 Indicazioni in lingua italiana del presente capo.
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Posso applicare questa norma previgente ai prodotti alimentari, dopo l’entrata in vigore del Reg. UE 1169/2011?
Art. 12. Sanzioni 1.Fatto salvo quanto previsto nella
parte IV, titolo II (responsabilità per danno da prodotti difettosi), e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. ….
MA …
Quindi, a quale disciplina sanzionatoria del Codice del Consumo fa riferimento l’art. 1 del D.lgs 231/2017?
• In vigenza del D.lgs109/1992 il Capo II del Codice del Consumo non si applicava ai prodotti alimentari
• L’art. 8 del Codice del Consumo ne esclude l’applicabilità a disposizioni comunitarie, come il Reg.UE 1169/2011.
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MA …
46
L’autorità competente citata dal D.lgs 231/2017 è diversa
da quella prevista dal capo II del Codice del Consumo
Art. 26 D.Lgs 231/2017Per il Codice del Consumo fa salva la competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Il D.Lgs 206/2005 - Codice del Consumo
All’art. 12 Sanzioni co. 2 prevede:
Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.
In questo caso l’autorità competente sarebbe la CCIAA
91Miranda Corradi
MA …
etichettatura prodotti alimentari nov. 2018
Possibile interpretazione con riferimento all’art.9 del Reg. UE 1169/2011
Reg. UE 1169/2011 Art. 27 Istruzioni per l'uso1. Le istruzioni per l'uso di un
alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate relative all'applicazione del paragrafo 1 a determinati alimenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.
Reg. UE 1169/2011 Art. 9 Elenco delle indicazioni
obbligatoriepar. 1.Conformemente agli articoli da 10 a 35e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: ….j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; …
92
SANZIONE:art. 5 co. 2 D.Lgs 231/2011
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018
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Art. 5. D.Lgs 231/2017Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie
di cui all’art.9, par.1, all’art.10, par.1, e all'allegato III del regolamento
co.2. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o più delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1 (per gli allergeni), e di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del medesimo regolamento (per gli alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari) fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. (PMR € 6.000)
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Possibile interpretazione con riferimento all’art.9 del Reg. UE 1169/2011
Reg. UE 1169/2011 Art. 25 Condizioni di conservazione o
d'uso1. Per gli alimenti che richiedono
condizioni particolari di conservazione e/o d'uso, tali condizioni devono essere indicate.
2. Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso.
Reg. UE 1169/2011 Art. 9 Elenco delle indicazioni
obbligatoriepar. 1.Conformemente agli articoli da 10 a 35e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: ….g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego; …
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SANZIONE:art. 5 co. 2 D.Lgs 231/2011
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Art. 5. D.Lgs 231/2017Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie
di cui all’art.9, par.1, all’art.10, par.1, e all'allegato III del regolamentoco.2. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o più delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1 (per gli allergeni), e di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del medesimo regolamento (per gli alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari) fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. (PMR € 6.000)La mancata apposizione dell'indicazione di cui all’art. 9, par. 1, lettera g), comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa di cui al periodo precedente quando le condizioni particolari di conservazione o le condizioni di impiego siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento.
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Indicazioni non in lingua italiana
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Possibile interpretazione con riferimento all’art.7 del Reg. UE 1169/2011
Reg. UE 1169/2011 Art. 15 requisiti linguistici1. Fatto salvo l’art. 9, par. 3 (possibilità
per la Commissione di prevedere l’uso di pittogrammi o simboli invece che parole o numeri) , le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato.
2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.
Reg. UE 1169/2011 Art. 7 Pratiche leali d'informazione
par. 2.Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
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SANZIONE:art. 3 co. 1 D.Lgs 231/2011
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018
1. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comportaper l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro• salvo che il fatto costituisca reato • e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate
dalle altre disposizioni del D.lgs 231/2017
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Art. 3. D.Lgs 231/2017Violazione delle pratiche leali di informazione
di cui all'articolo 7 del regolamento
sia il responsabile sia il distributore, sia chi modifica le informazioni
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informazioni volontariesugli alimenti
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• art. 16 D.Lgs 231/2017
• art. 36 Reg. 1169/2011/UE
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Etichettatura prodotti alimentari
D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231AGGIORNAMENTO NORMATIVO:
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011
Art. 17-20 Relative sanzioni
Art. 21-24
51
D.Lgs. n° 231 del 15.12.2017 campo di applicazione
Art. 25. Clausola di mutuo riconoscimento
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE(disposizioni del titolo III)
APPLICABILE A: • prodotti fabbricati in Italia e venduti in Italia • prodotti fabbricati in Paesi extra-UE e venduti in Italia
NON APPLICABILE A: • prodotti fabbricati in Italia e venduti all’estero (UE o extra-UE) • prodotti fabbricati/venduti in altro Stato Membro UE, in Turchia,
nei paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio) Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 101
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Etichettatura prodotti alimentari
AGGIORNAMENTO NORMATIVO:INDICAZIONE DEL LOTTO
Artt. 17 e 21 D.Lgs. 231/2017
52
i prodotti alimentari posti in vendita DEVONO riportare l’indicazione che consenta
di identificare il LOTTO di appartenenza del prodotto
L’art. 21 del D.lgs 231/2017stabilisce le sanzioni
• per l'omissione dell'indicazione del lotto
• per l'indicazione del lotto, con modalità differenti da quelle previste dall’art. 17
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L’art. 17 del D.lgs 231/2017 definisce - cosa si intende per lotto
o partita, - come deve essere
indicato - i casi in cui l’indicazione
non è richiesta
indicazione del LOTTO o partita
2. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.
3. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
4. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
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Art. 17 D.lgs 231/2017
53
indicazione del LOTTO o partita
5. Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
6. Per i prodotti alimentari NON preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.
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Art. 17 D.lgs 231/2017
indicazione del LOTTO o partita7. L'indicazione del lotto non è richiesta:a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri
sull'imballaggio globale; c) per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti
casi:1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di
imballaggio; 2) avviati verso organizzazioni di produttori; 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema
operativo di preparazione o trasformazione; d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo 44 del
regolamento; e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una
superficie inferiore a 10 cm2. 106
Art. 17 D.lgs 231/2017
54
• si deve indicare in etichetta con la lettera L seguita dal codice che il produttore si è dato
• non è necessario indicarlo quando TMC o data di scadenza figurano in etichetta con la menzione del giorno/mese
indicazione del lotto
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Art. 17 D.lgs 231/2017
CROSTATA ALLA MARMELLATA DI AMARENE
AMARENATAINGREDIENTI:
Marmellata di amarene(zucchero, amarene,
gelificante: pectina di frutta, succo di limone),
farina di frumento, zucchero, margarina (oli vegetali, acqua,
emulsionanti: E471), uova, agenti lievitanti:
pirofosfato di sodio, bicarbonato di sodio;sale, aromi naturali
500 g.Da consumarsi preferibilmente
entro: gg/MM/AAAA
L XYZLE TORTE DELLA NONNA s.p.a.
Via Emilia 215 Modena
Prodotto e confezionato in Viale Italia,2 Mirandola (MO)
D.Lgs 231/2017 Art. 21. Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di
identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto
1. L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, in violazione dell'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17, della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
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55
MANCATA INDICAZIONE DEL LOTTO• Trasgressore: produttore/confezionatore/primo venditore
stabilito nell'Unione europea• Norma violata:
art. 17 D.lgs 231/2017• Sanzione pecuniaria: art. 21 co.1 D.lgs 231/2017
da € 3.000 a € 24.000(pagamento in misura ridotta € 6.000)
• Sanzione accessoria: sequestro cautelare amministrativo della merce ai sensi dell’art. 13 della L.689/1981 ai fini della confisca prevista dall’art. 20 della L.689/1981
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Art. 21 D.lgs 231/2017
D.Lgs 231/2017 Art. 21. Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di
identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto
2. L'indicazione del lotto, o partita, con modalità differenti da quelle previste dall'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
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56
ERRATA INDICAZIONE DEL LOTTO• Trasgressore: produttore/confezionatore/primo venditore
stabilito nell'Unione europea• Norma violata:
art. 17 D.lgs 231/2017• Sanzione pecuniaria: art. 21 co.2 D.lgs 231/2017
da € 1.000 a € 8.000(pagamento in misura ridotta € 2.000)
• Sanzione accessoria: sequestro cautelare amministrativo della merce ai sensi dell’art. 13 della L.689/1981 ai fini della confisca prevista dall’art. 20 della L.689/1981
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Art. 21 D.lgs 231/2017
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Etichettatura prodotti alimentari
AGGIORNAMENTO NORMATIVO:vendita mediante DISTRIBUTORI AUTOMATICI
o locali commerciali automatizzati Artt. 17 e 22 D.Lgs. 231/2017
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prodotti alimentari non preimballati posti in vendita attraverso DISTRIBUTORI AUTOMATICI o locali commerciali automatizzati
L’art. 22 del D.lgs 231/2017stabilisce le sanzioni per indicazioni• insufficienti• riportate solo sul prodotto o
sul distributore• non in lingua italiana• non visibili o leggibili• con omissione degli allergeni
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L’art. 18 del D.lgs 231/2017 prevede quali indicazioni debbano essere riportate - in lingua italiana- in modo ben visibile e
leggibilesui distributori e per ciascun prodotto
alimenti non preimballati: vendita attraverso DISTRIBUTORI AUTOMATICI o locali commerciali automatizzati - indicazioni obbligatorienel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite - distributori automatici - o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate • sui distributori • e per ciascun prodotto
le indicazioni di cui all’art. 9, par. 1, lett. a), b) e c), del Reg.1169/2011/UE, (cioè la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti e l’indicazione della presenza di eventuali allergeni)
nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.
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Art. 18 co.1 D.lgs 231/2017
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alimenti non preimballati: vendita attraverso DISTRIBUTORI AUTOMATICI o locali commerciali automatizzati – modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie
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Art. 18 co.2 D.lgs 231/2017
Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere
riportate in lingua italiana
essere chiaramente visibili e leggibili.
E’ fatto salvo il rispetto di ulteriori indicazioni obbligatorie
prescritte da norme nazionali e dell'Unione europea per
tipi o categorie specifici di alimenti
D.Lgs 231/2017 Art. 22. Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione
di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18 del presente decreto
1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica quando le predette indicazioni obbligatorie non sono riportate in lingua italiana in conformità alle disposizioni dell'articolo 18, comma 2.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 116
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vendita di alimenti attraverso DISTRIBUTORI AUTOMATICI o locali commerciali automatizzati senza riportare
le indicazioni obbligatorie sul prodotto/sul distributore
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
art. 18 co.1 – primo periodo - D.lgs 231/2017• Sanzione pecuniaria: art. 22 co.1 D.lgs 231/2017
da € 1.000 a € 8.000(pagamento in misura ridotta € 2.000)
• Sanzione accessoria: sequestro cautelare amministrativo della merce ai sensi dell’art.13 della L.689/1981 ai fini della confisca prevista dall’art. 20 della L.689/1981Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 117
Art. 22 co. 1 D.lgs 231/2017
vendita di alimenti attraverso DISTRIBUTORI AUTOMATICI o locali commerciali automatizzati
senza riportare IN LINGUA ITALIANA le indicazioni obbligatorie sul prodotto/sul distributore
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
art. 18 co.1 – secondo periodo - D.lgs 231/2017• Sanzione pecuniaria: art. 22 co.1 D.lgs 231/2017
da € 1.000 a € 8.000(pagamento in misura ridotta € 2.000)
• Sanzione accessoria: sequestro cautelare amministrativo della merce ai sensi dell’art.13 della L.689/1981 ai fini della confisca prevista dall’art. 20 della L.689/1981Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 118
Art. 22 co. 1 D.lgs 231/2017
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vendita di alimenti attraverso DISTRIBUTORI AUTOMATICI o locali commerciali automatizzati
senza riportare CHIARAMENTE VISIBILI / LEGGIBILIle indicazioni obbligatorie sul prodotto/sul distributore
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
art. 18 co.1 – secondo periodo - D.lgs 231/2017• Sanzione pecuniaria: art. 22 co.1 D.lgs 231/2017
da € 1.000 a € 8.000(pagamento in misura ridotta € 2.000)
• Sanzione accessoria: sequestro cautelare amministrativo della merce ai sensi dell’art.13 della L.689/1981 ai fini della confisca prevista dall’art. 20 della L.689/1981Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 119
Art. 22 co. 1 D.lgs 231/2017
D.Lgs 231/2017 Art. 22. Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione
di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18 del presente decreto
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette di apporre sui distributori automatici l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, come previsto dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.
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vendita di alimenti attraverso DISTRIBUTORI AUTOMATICI o locali commerciali automatizzati
senza apporre sul distributore l’indicazione degli ALLERGENI
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
art. 44 par.1 lett. a) Reg. (UE) n. 1169/2011• Sanzione pecuniaria: art. 22 co.2 D.lgs 231/2017
da € 5.000 a € 40.000(pagamento in misura ridotta € 10.000)
• Sanzione accessoria: sequestro cautelare amministrativo della merce ai sensi dell’art.13 della L.689/1981 ai fini della confisca prevista dall’art. 20 della L.689/1981Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 121
Art. 22 co. 2 D.lgs 231/2017
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 122
Etichettatura prodotti alimentari
AGGIORNAMENTO NORMATIVO:VENDITA PRODOTTI NON PREIMBALLATI
Artt. 19 e 23 D.Lgs. 231/2017
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Etichettatura dei prodotti alimentari NON PREIMBALLATI
L’art. 23 del D.lgs 231/2017stabilisce le sanzioni per • la violazione di quanto
previsto dall’art. 19• la mancata e la difforme
indicazione degli allergeni
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 123
L’art. 19 del D.lgs 231/2017- individua la casistica- prevede • modalità, a seconda dei casi
e dei prodotti• indicazioni da riportare
- in lingua italiana- in modo ben visibile e
leggibile
art. 2, par. 2, lettera e) del Reg.UE 1169/2011È «alimento preimballato»:
l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;
«alimento preimballato» non comprende gli alimenti
• imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore • o preimballati per la vendita diretta;
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 124
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vendita di prodotti alimentariNON PREIMBALLATI
CHE SONO:• I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle
collettività senza preimballaggio, • i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del
consumatore, • i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta/prodotti non
costituenti unità di vendita ai sensi dell’art. 2, par. 2, lettera e), del Reg.UE 1169/2011 in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo,
• ESCLUSI gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettività,
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 125
Art. 19 co.1 D.lgs 231/2017
vendita di prodotti alimentariNON PREIMBALLATI
… devono essere muniti • di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono• oppure di altro sistema equivalente, anche digitale,
facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 126
Art. 19 co.1 D.lgs 231/2017
Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.
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prodotti alimentari: indicazioni sui prodotti NON PREIMBALLATIFatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea,
sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:a) la denominazione dell'alimento; b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal
regolamento. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento, (allergeni) con le modalità e le esenzioni prescritte dall'articolo 21 del medesimo regolamento;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; …
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 127
Art. 19 co.2 D.lgs 231/2017
prodotti alimentari: indicazioni sui prodotti NON PREIMBALLATIFatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea,
sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con
ripieno di cui al D.P.R. 187/2001; e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con
contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume; f) la % di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati
glassati; g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2,
del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 128
Art. 19 co.2 D.lgs 231/2017
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prodotti alimentari: indicazioni sui prodotti NON PREIMBALLATIPer i prodotti • della gelateria, • della pasticceria, • della panetteria, • della pasta fresca • e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari,l'elenco degli ingredienti può essere riportato -su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista -oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi
purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 129
Art. 19 co.3 D.lgs 231/2017
prodotti alimentari: indicazioni sui prodotti NON PREIMBALLATI
I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
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Art. 19 co.6 D.lgs 231/2017
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prodotti alimentari: indicazioni sui prodotti NON PREIMBALLATI
4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 131
Art. 19 co.4 e 5 D.lgs 231/2017
D.Lgs 231/2017Art. 23. Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei
prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto
1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballatiè soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
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vendita di prodotti alimentari NON PREIMBALLATIsenza cartello sui recipienti
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
art. 19 co.1 - D.lgs 231/2017• Sanzione pecuniaria: art. 23 co.1 D.lgs 231/2017
da € 1.000 a € 8.000(pagamento in misura ridotta € 2.000)
• Sanzione accessoria: nessuna (i prodotti possono essere venduti se si mette il cartello)
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 133
Art. 23 co. 1 D.lgs 231/2017
vendita di prodotti alimentari NON PREIMBALLATIcon cartello sui recipienti che non riportava le
indicazioni previste
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
art. 19 co.1 - D.lgs 231/2017• Sanzione pecuniaria: art. 23 co.1 D.lgs 231/2017
da € 1.000 a € 8.000(pagamento in misura ridotta € 2.000)
• Sanzione accessoria: nessuna
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 134
Art. 23 co. 1 D.lgs 231/2017
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prodotti alimentari: indicazioni sui prodotti NON PREIMBALLATI
nel caso di fornitura diretta alle collettività, le indicazioni obbligatorie possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 135
Art. 19 co.2 D.lgs 231/2017
fornitura diretta alle collettività,di prodotti alimentari NON PREIMBALLATI
senza indicazioni obbligatorie nemmeno su un documento commerciale
o con modalità telematica
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
art. 19 co.1 - D.lgs 231/2017• Sanzione pecuniaria: art. 23 co.1 D.lgs 231/2017
da € 1.000 a € 8.000(pagamento in misura ridotta € 2.000)
• Sanzione accessoria: nessuna
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 136
Art. 23 co. 1 D.lgs 231/2017
69
prodotti alimentari: indicazioni sui prodotti NON PREIMBALLATI
Le indicazioni del presente articolo devono
• essere riportate in lingua italiana
• ed essere chiaramente visibili e leggibili.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 137
Art. 19 co.10 D.lgs 231/2017
vendita di prodotti alimentari NON PREIMBALLATIcon le indicazioni obbligatorie
non in lingua italiana / non chiaramente visibili e leggibili
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
art. 19 co.10 - D.lgs 231/2017• Sanzione pecuniaria: art. 23 co.1 D.lgs 231/2017
da € 1.000 a € 8.000(pagamento in misura ridotta € 2.000)
• Sanzione accessoria: nessuna
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 138
Art. 23 co. 1 D.lgs 231/2017
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prodotti alimentari: indicazioni sui prodotti NON PREIMBALLATIserviti dalle collettivitàè obbligatoria- l'indicazione DEGLI ALLERGENI. Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale. In alternativa, può essere riportato l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale.
- la designazione «decongelato» 139
Art. 19 co.8 e 9 D.lgs 231/2017
D.Lgs 231/2017 Art. 23. Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei
prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette, nella vendita - dei prodotti non preimballati di cui all’art. 19 - e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività,l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 140
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento c)qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
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vendita di prodotti alimentari NON PREIMBALLATIprivi dell'indicazione delle sostanze o prodotti che
possono provocare allergie o intolleranze
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
art. 44 par.1 lett. a) Reg. (UE) n. 1169/2011art. 19 co.2 D.lgs 231/2017
• Sanzione pecuniaria: art. 23 co.2 D.lgs 231/2017da € 3.000 a € 24.000
(pagamento in misura ridotta € 6.000)
• Sanzione accessoria: nessuna
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 141
Art. 23 co. 2 D.lgs 231/2017
D.Lgs 231/2017 Art. 23. Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei
prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto
3. Quando l'indicazione di cui al comma 2 è resa con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, all'operatore del settore alimentare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. …
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 142
3. … Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
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vendita di prodotti alimentari NON PREIMBALLATIcon l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze riportata con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
specifica disposizione nazionale • Sanzione pecuniaria: art. 23 co.3 primo periodo D.lgs 231/2017
da € 1.000 a € 8.000(pagamento in misura ridotta € 2.000)
• Sanzione accessoria: nessuna
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 143
Art. 23 co. 3 primo periodo D.lgs 231/2017
vendita di prodotti alimentari NON PREIMBALLATIcon l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono
provocare allergie o intolleranze riportata con errori formali rispetto a quanto previsto dalle disposizioni nazionali
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
specifica disposizione nazionale • Sanzione pecuniaria: art.23 co.3 secondo periodo D.lgs 231/2017
da € 500 a € 4.000(pagamento in misura ridotta € 1.000)
• Sanzione accessoria: nessuna
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 144
Art. 23 co. 3 secondo periodo D.lgs 231/2017
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prodotti alimentari: indicazioni sui prodotti NON PREIMBALLATIFatti salvi gli obblighi di cui all’art. 8, par. 6, del regolamento, sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettività, devono essere riportate • le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del
regolamento, (cioè la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti e l’indicazione della presenza di eventuali allergeni) con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati,
• il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare,
• nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all’art. 17, quando obbligatoria;
tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 145
Art. 19 co.7 D.lgs 231/2017
D.Lgs 231/2017Art. 23. Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei
prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto
4. L'operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività, le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 19, comma 7, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 146
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Omissione delle indicazioni obbligatorie nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività
di prodotti alimentari NON PREIMBALLATI
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
Art. 19 co.7 D.lgs 231/2017• Sanzione pecuniaria: art. 23 co.4 D.lgs 231/2017
da € 500 a € 4.000(pagamento in misura ridotta € 1.000)
• Sanzione accessoria: nessuna
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 147
Art. 23 co. 4 D.lgs 231/2017
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 148
Etichettatura prodotti alimentari
AGGIORNAMENTO NORMATIVO:Etichettatura dei prodotti alimentari
NON DESTINATI AL CONSUMATORE FINALEArtt. 20 e 24 D.Lgs. 231/2017
75
Etichettatura dei prodotti alimentari NON DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE
L’art. 24 del D.lgs 231/2017stabilisce la sanzione per • la mancata • la difforme apposizione delle indicazioni obbligatorie
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 149
L’art. 20 del D.lgs 231/2017prevede • le tipologie di prodotti non
destinati al consumatore finale ed alle collettività
• le indicazioni obbligatorie da riportare
• le possibili modalità di apposizione delle indicazioni
Prodotti alimentariNON DESTINATI AL CONSUMATORE
Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 8, par. 8, del regolamento,
i prodotti alimentari destinati • all'industria, • agli utilizzatori commerciali intermedi • ed agli artigiani
- per i loro usi professionali - ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore …
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 150
Art. 20 co. 1 D.lgs 231/2017
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Prodotti alimentariNON DESTINATI AL CONSUMATORE
… devono riportare • le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed
e), del regolamento, (cioè la denominazione dell'alimento, l’indicazione della presenza di eventuali allergeni e la quantità netta dell'alimento) con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati,
• il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare,
• nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 151
Art. 20 co. 1 D.lgs 231/2017
Prodotti alimentariNON DESTINATI AL CONSUMATORE
Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate• sull'imballaggio • o sul recipiente • o sulla confezione • o su una etichetta appostavi • o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica,purché agli stessi riferiti.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 152
Art. 20 co. 2 D.lgs 231/2017
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D.Lgs 231/2017 Art. 24. Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti
non destinati al consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 20 del presente decreto
1. L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione delle stesse previste dall'articolo 20 è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 153
prodotti alimentari NON DESTINATI AL CONSUMATORE senza le indicazioni obbligatorie
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
Art. 20 co.1 D.lgs 231/2017• Sanzione pecuniaria: art. 24 co.1 D.lgs 231/2017
da € 500 a € 4.000(pagamento in misura ridotta € 1.000)
• Sanzione accessoria: nessuna
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 154
Art. 24 co. 1 D.lgs 231/2017
78
prodotti alimentari NON DESTINATI AL CONSUMATORE con le indicazioni obbligatorie
apposte in modo non conforme
• Trasgressore: operatore del settore alimentare• Norma violata:
Art. 20 co.1 D.lgs 231/2017• Sanzione pecuniaria: art. 24 co.1 D.lgs 231/2017
da € 500 a € 4.000(pagamento in misura ridotta € 1.000)
• Sanzione accessoria: nessuna
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari 155
Art. 24 co. 1 D.lgs 231/2017
Grazie per l’attenzione
Miranda Corradi etichettatura prodotti alimentari nov. 2018 156
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