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1 1 4. LE OBBLIGAZIONI

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4. LE OBBLIGAZIONI

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OBBLIGAZIONI

  Ad esse è dedicato il Libro IV Codice Civile artt. 1171- 1320 cod. civ.

strumento tecnicamente adottato al fine di semplificare la disciplina e dettare una disciplina unitaria per situazioni giuridiche che non si trovano mai isolate nella realtà.

  Il rapporto, considerato in maniera analitica dalla disciplina, non

esiste nella realtà in maniera isolata rispetto alla sua fonte

Le obbligazioni

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RAPPORTO OBBLIGATORIO

Rapporto giuridico che si instaura tra due soggetti   creditore, titolare di una pretesa ad ottenere un

comportamento che realizzi il proprio interesse   debitore, in capo al quale sussiste una situazione

passiva, l’obbligo, che gli impone di tenere un certo comportamento (un fare o un non fare)

Le obbligazioni

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FONTI DELLE OBBLIGAZIONI (art. 1173 cod. civ.)

  contratto

  fatto illecito

  ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: promesse unilaterali (artt. 1987 ss.), gestione di affari altrui (artt. 2028 ss. cod. civ.), pagamento dell’indebito (artt. 2033 ss. cod. civ.), arricchimento senza causa (artt. 2041 ss. cod. civ.)

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CARATTERI FISIONOMICI DELL’OBBLIGAZIONE

  presenza di due centri di interesse

  interesse del creditore

  patrimonialità della prestazione

  giuridicità dell’obbligo

Le obbligazioni

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COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA NELL’ADEMPIMENTO

DELLE OBBLIGAZIONI

art. 1175 cod. civ. “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”.

Le obbligazioni

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Obbligazioni Naturali

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OBBLIGAZIONE NATURALE

art. 2034 cod. civ. “Non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace”.

Le obbligazioni naturali

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Segue: OBBLIGAZIONE NATURALE

Il titolare dell’obbligazione naturale non può esigere l’esecuzione della prestazione e, in caso di inadempimento, non è assistito dall’azione giudiziaria, tuttavia il dovere morale o sociale da cui scaturisce la prestazione ha rilevanza come giusta causa di attribuzione patrimoniale, dalla quale consegue l’irripetibilità della stessa (esempio, prestazioni di mantenimento nei confronti del convivente, debito di gioco)

Le obbligazioni naturali

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ELEMENTI DELL’OBBLIGAZIONE NATURALE

  Gli obblighi non giuridici non hanno alcuna rilevanza per il diritto; talvolta però l’ordinamento riconosce rilevanza giuridica a semplici doveri morali o sociali (art. 2034 cod. civ.)

  Elementi obbligazioni naturali: - l’esistenza di un dovere sociale o morale (valutazione rimessa al giudice) - un adempimento di contenuto patrimoniale   Requisiti dell’adempimento sono: - la spontaneità dell’adempimento - la capacità della persona che adempie

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CARATTERI DELL’OBBLIGAZIONE NATURALE

  l’incoercibilità: nel senso che nessuno può essere

costretto giudizialmente ad eseguire la prestazione oggetto di una obbligazione naturale; si tratta di atti socialmente e moralmente dovuti, che, non assurgendo a vincoli giuridici, sono sforniti di azione

  l’irripetibilità: una volta che la prestazione sia stata

eseguita non è possibile farsi restituire ciò che si è spontaneamente prestato (c.d. soluti retentio)

Le obbligazioni naturali

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Obbligazioni soggettivamente ed

oggettivamente complesse

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ASPETTI SOGGETTIVI DELLE OBBLIGAZIONI

L’obbligazione determina la nascita di un vincolo giuridico in virtù del quale un soggetto (il debitore, c.d. soggetto passivo) è tenuto ad un certo comportamento al fine di soddisfare l’interesse di un altro soggetto (il creditore, c.d. soggetto passivo).

L’aspetto soggettivo dell’obbligazione è caratterizzato da due principi fondamentali:

  principio della dualità dei soggetti: il rapporto intercorre tra due soggetti distinti (debitore e creditore) portatori di interessi contrapposti

  principio di determinatezza dei soggetti: al momento in cui sorge l’obbligazione i soggetti devono essere determinati o determinabili, ossia deve essere almeno stabilito un criterio che consenta la loro identificazione

Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse

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OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI

I soggetti del rapporto obbligatorio possono essere anche più di due, nel caso in cui una delle parti del rapporto (posizione debitoria o creditoria), o entrambe, sia formata da più soggetti.

OBBLIGAZIONI PARZIARIE: obbligazioni con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio

  parziarietà attiva: quando vi sono più creditori ciascuno può esigere solo la sua parte

  parziarietà passiva: quando vi sono più debitori ciascuno è obbligato solo per la sua parte

Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse

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OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI

OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI: quando la prestazione ha per oggetto un bene che, per sua natura (ad es. un quadro) o per volontà delle parti, non è suscettibile di una riduzione in parti (quando le parti hanno considerato indivisibile una prestazione, per sua natura divisibile, per la funzione che essa è destinata a realizzare)

OBBLIGAZIONI DIVISIBILI: hanno per oggetto una cosa che per natura è suscettibile di frazionamento in parti omogenee di valore proporzionale all’intero (ad. es. obbligazione avente ad oggetto la prestazione di una somma di denaro)

Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse

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OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI

OBBLIGAZIONI SOLIDALI: obbligazioni con più soggetti dal lato attivo o passivo, ciascuno dei quali è tenuto o ha diritto alla prestazione per l’intero ammontare (art. 1292 cod. civ.)

Presupposti delle obbligazioni solidali:   a) pluralità di soggetti della medesima parte, cioè di debitori

(solidarietà passiva) o di creditori (solidarietà attiva)   b) unicità della prestazione (eadem res debita)

  c) pluralità di vincoli obbligatori che derivano però dal medesimo fatto giuridico (eadem causa obligandi).

Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse

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OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI

  Solidarietà attiva: più creditori; in questo caso ciascun creditore può esigere la prestazione dal debitore per l’intero e il debitore, adempiendo ad uno dei creditori, si libera dal vincolo obbligatorio verso tutti i creditori.

  Solidarietà passiva: più debitori; il creditore vede notevolmente rafforzato il vincolo obbligatorio in quanto può ottenere da ciascuno dei debitori l’intera prestazione; il vincolo solidale rappresenta un’efficace forma di garanzia personale. Se un debitore esegue la prestazione tutti gli altri condebitori sono liberati dall’obbligo.

Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse

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OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI

Fonti delle obbligazioni solidali:   la volontà delle parti o   la legge In caso di più debitori è prevista una presunzione ex lege di solidarietà (passiva), salvo che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (art. 1294 cod. civ.).

Diversamente, in caso di più creditori, la solidarietà attiva deve essere espressamente stabilita e non si presume.

Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse

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OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI

Disciplina giuridica

  A) Azione di regresso il debitore solidale, che ha pagato l’intero ammontare al creditore, potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori per ottenere, da ciascuno, il rimborso delle rispettive quote di debito (art. 1299 cod. civ.).

Similmente il creditore che ha riscosso il credito per l’intero ammontare dovrà corrispondere le rispettive quote agli altri creditori.

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OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI

  B) Non estensione dei fattori pregiudizievoli: se si verifica un fatto o atto sfavorevole ad uno dei debitori solidali gli effetti non si comunicano agli altri (ad es. la costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto nei riguardi degli altri)

  C) Estensione dei fatti favorevoli: se si verifica un fatto o atto favorevole nei confronti di un debitore solidale, gli effetti si comunicano agli altri (ad es. la remissione del debito fatta dal creditore ad uno dei debitori libera anche gli altri condebitori)

Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse

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OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DELL’OGGETTO

  OBBLIGAZIONI CUMULATIVE: il debitore è tenuto a due o più prestazioni; la liberazione ha luogo solo ove siano eseguite tutte, anche se separatamente, le prestazioni dovute (di natura uguale o diversa; in quest’ultimo caso di parla di obbligazioni miste, ad es. l’una di dare e una di fare)

  OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE: obbligazioni aventi ad oggetto due o più prestazioni in alternativa tra di loro; il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo una sola delle prestazioni dedotte nel rapporto, ma non può eseguire parte dell’una e parte dell’altra. Il diritto di scelta tra le varie prestazioni spetta al debitore, salvo patto contrario (art. 1286 cod. civ.)

  OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE: obbligazioni aventi ad oggetto una sola prestazione ma il debitore può liberarsi effettuando anche una prestazione diversa preventivamente pattuita

Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse

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CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE

  OBBLIGAZIONI POSITIVE: - obbligazioni di dare - obbligazioni di fare - obbligazioni miste di dare e di fare

  OBBLIGAZIONI NEGATIVE: - sono quelle in cui la prestazione consiste in un comportamento negativo, ossia in un non facere o in un pati (cioè in un sopportare da parte del debitore); ad es. non edificare.

Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse

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CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

RISPETTO ALLA PRESTAZIONE   OBBLIGAZIONI DI MEZZI: quando l’oggetto dell’obbligazione

è un comportamento diligente, cioè l’impiego diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato, e non il conseguimento del risultato stesso. Il debitore è adempiente (e ha diritto al compenso) se ha agito con la dovuta diligenza, indipendentemente dal raggiungimento del risultato; ad es. l’obbligazione del professionista.

  OBBLIGAZIONE DI RISULTATO: quando l’oggetto dell’obbligazione non è l’attività, ma il raggiungimento del risultato; il debitore è adempiente soltanto ove raggiunga il risultato; ad es. l’obbligazione dell’appaltatore (Cfr. slide n. 52 della presente Sezione).

Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse

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CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE

  OBBLIGAZIONI SPECIFICHE: obbligazioni che hanno per oggetto della prestazione una cosa specifica (ad es. l’acquisto del cavallo Ranieri)

  OBBLIGAZIONI GENERICHE: obbligazioni che hanno per oggetto una cosa generica o una certa quantità di cose fungibili (ad es. dieci quintali di granturco); in questi casi il debitore deve consegnare una cosa appartenente al genere dedotto, ma di qualità non inferiore alla media Peculiarità obbligazioni generiche: - la proprietà delle cose generiche si acquista solo con la specificazione, cioè con l’individuazione dell’oggetto della prestazione nell’ambito del genere - l’estinzione delle obbligazioni generiche per impossibilità sopravvenuta non può mai verificarsi perché il genus non perisce mai e il debitore può sempre procurarsi cose dello stesso genere; nell’ipotesi in cui la specificazione sia già avvenuta diventa invece configurabile anche l’impossibilità sopravvenuta di adempiere

Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse

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CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE

  OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro

Principio nominalistico: l’obbligazione deve eseguirsi tenendo conto del suo importo nominale e non del valore effettivo (il debitore deve corrispondere la quantità di moneta stabilita, anche se il suo valore di scambio o il suo potere di acquisto si sia frattanto modificato); questo principio si applica solo alle obbligazioni di valuta

Obbligazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse

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Modificazioni dei soggetti delle obbligazioni.

Lato Attivo

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MODIFICAZIONI NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

La successione nel lato attivo del rapporto non richiede il consenso del debitore dal momento che per questi è indifferente pagare all’uno o all’altro creditore; a differenza di quanto accade nella successione nel debito ove invece è richiesto l’assenso del creditore, il quale deve godere della stessa fiducia anche nei confronti di un eventuale nuovo debitore e, quindi, di un eventuale nuovo patrimonio La successione nel credito può avvenire:

- a titolo universale, ad es. con il testamento o nel caso di fusione di due società

- a titolo particolare, ad es. nel caso di cessione del credito

Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Attivo

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CESSIONE DEL CREDITO (artt. 1260 ss. cod. civ.)

La cessione del credito è un contratto mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito.

Per effetto della cessione si sostituisce un nuovo creditore a quello originario e, pertanto, si verifica un caso di successione a titolo particolare nel credito.

Vi sono ipotesi in cui il credito non può essere ceduto,

come ad esempio: - i crediti strettamente personali, come i crediti alimentari - i crediti il cui trasferimento è vietato dalla legge Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Attivo

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CESSIONE DEL CREDITO. VALIDITA’ ED EFFICACIA

Per la validità della cessione di norma non è necessaria l’accettazione o il consenso del debitore ceduto (art. 1260 cod. civ.)

Diversamente l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e nei confronti dei terzi è subordinata all’espletamento di taluni oneri.

La cessione è efficace   nei confronti del debitore ceduto: quando è stata accettata dal

debitore oppure gli è stata notificata   nei confronti dei terzi: se uno stesso credito è stato ceduto a più

soggetti, l’acquisto si verifica solo a favore di chi, per primo, lo ha notificato al debitore o per primo ha ricevuto l’accettazione di questi, con atto di data certa

Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Attivo

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MODALITA’ DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito può avvenire a titolo gratuito o a titolo oneroso. A TITOLO ONEROSO: il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore; tuttavia è possibile convenire con apposita clausola (salvo buon fine) una garanzia sulla solvenza del debitore. Nel primo caso si parla di cessione pro soluto perché con il trasferimento del credito si ha la liberazione del cedente nei confronti del cessionario, il quale si intende soddisfatto; nella seconda ipotesi si ha una cessione pro solvendo dal momento che la liberazione del cedente avverrà soltanto quando ad avvenuta riscossione del credito da parte del cessionario A TITOLO GRATUITO: la garanzia dell’esistenza del credito è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione (art. 1266 cod. civ.)

30 Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Attivo

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SURROGAZIONE DEL TERZO NEI DIRITTI DEL CREDITORE

Di norma, il pagamento del terzo al creditore, quando è

consentito ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., estingue l’obbligazione.

In alcune ipotesi previste dalla legge, il pagamento del terzo realizza solo la modificazione soggettiva attiva del rapporto obbligatorio; si parla in tali casi di surrogazione.

Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Attivo

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Segue: SURROGAZIONE

La surrogazione può aversi nei seguenti casi:

•  per volontà del creditore: il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere espressa e contemporanea al pagamento (art. 1201 cod. civ.).

•  per volontà del debitore: il debitore, prendendo a mutuo una somma di danaro per pagare il creditore, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore pagato, sempre che: 1) il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2) sia indicato nel contratto di mutuo la destinazione della somma mutuata; 3) nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento (art. 1202 cod. civ.)

•  per volontà di legge o di diritto: nei casi in cui la legge autorizza il terzo a surrogarsi nei diritti del creditore, indipendentemente dalla volontà del creditore e del debitore (art. 1203 cod. civ. ).

Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Attivo

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Modificazione dei soggetti dell’obbligazione.

Lato Passivo

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MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

La successione nel debito si realizza solo con l’assenso del creditore il quale deve godere della stessa fiducia anche nei confronti di un eventuale nuovo debitore, con la sola eccezione della successione universale mortis causa; in tale ultimo caso il debito del de cuius si trasferisce automaticamente al successore con l’accettazione dell’eredità.

Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo

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Segue: MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO

OBBLIGATORIO

Il codice civile prevede tre casi di modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio:

  DELEGAZIONE (artt. 1268-1271 cod. civ.)

  ESPROMISSIONE (art. 1272 cod. civ.)   ACCOLLO (art. 1273 cod. civ.)

Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo

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DELEGAZIONE

Si ha delegazione quando un soggetto, delegante, ordina ad un altro, delegato, di assumersi un debito o di effettuare un pagamento verso un suo creditore, delegatario.

Tipologie di delegazione: - di debito (o delegatio promittendi), in cui il delegato

assume un debito su ordine del delegante - di pagamento (o delegatio solvendi), che ricorre

quando il delegante incarica il delegato non ad assumersi un debito, ma direttamente ad eseguire il pagamento.

Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo

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37 37 37

Segue: DELEGAZIONE

A DELEGANTE

B C DELEGATO DELEGATARIO

Modificazione dei soggetti dell'obbligazione - Lato Passivo

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Segue: DELEGAZIONE

Il delegante ordina al delegato di effettuare un pagamento (o di assumere un debito) nei confronti di un terzo a fronte di un debito che il delegante stesso ha nei confronti di quello (delegatario)

Il pagamento effettuato dal delegato al delegatario trova la sua causa non già nel rapporto obbligatorio tra delegato e delegatario, quanto piuttosto nei rispettivi rapporti sottostanti che intercorrono tra delegante e delegatario (rapporto di valuta) e tra delegante e delegato (rapporto di provvista)

1.  rapporto di valuta: tra il delegante e il delegatario. 2.  rapporto di provvista: tra il delegante e il delegato

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TIPOLOGIE DI DELEGAZIONE

  DELEGAZIONE LIBERATORIA: quando i l delegatario libera espressamente il debitore originario (delegante) e dunque il nuovo debitore si sostituisce a quello originario; in tale ipotesi il creditore potrà rivolgersi per il pagamento solo al delegato

  DELEGAZIONE CUMULATIVA: quando il nuovo debitore (delegato) si aggiunge a quello originario (delegante).

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Segue: TIPOLOGIE DI DELEGAZIONE

  DELEGAZIONE ASTRATTA (O PURA): qualora il delegato, in esecuzione di un ordine del delegante, promette o adempie la prestazione senza richiamare i rapporti di provvista o di valuta;

  DELEGAZIONE TITOLATA (CAUSALE): quando il

debitore fa espresso riferimento a questi rapporti sottostanti.

Questa distinzione rileva in relazione al regime delle eccezioni.

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DELEGAZIONE: DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI

  In ogni caso, (sia nella delegazione pura che in quella titolata) il debitore delegato può opporre al creditore delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo (ad. es. compensazione)

  Solo in caso di delegazione titolata il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto di provvista (cioè quelle che avrebbe potuto opporre al delegante) e le eccezioni concernenti il rapporto di valuta (cioè quelle che avrebbe potuto opporre il debitore originario (delegante) al delegatario

  Invece in caso di delegazione pura, dal momento che il delegato non richiama alcuno dei rapporti sottostanti, non potrà eccepire nessuna eccezione che concerna tali rapporti

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ESPROMISSIONE

Si ha quando un terzo, (espromittente), estraneo al rapporto obbligatorio e senza delegazione del debitore, assume i l deb i to ne i conf ront i de l c red i tore (espromissario).

Si realizza tramite un contratto tra l’espromittente e il creditore

- espromissione cumulativa: in cui l’espromittente è obbligato in solido con il debitore originario

- espromissione liberatoria: quando il creditore espressamente dichiara di liberare il debitore originario (art. 1272, comma 1, cod. civ.)

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Segue: ESPROMISSIONE

A DEBITORE ESPROMESSO

B C ESPROMITTENTE CREDITORE ESPROMISSARIO

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ESPROMISSIONE: REGIME DELLE ECCEZIONI

  L’espromittente non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario (espromesso), salvo patto contrario

  L’espromittente può però opporre le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario salvo:

- le eccezioni personali - le eccezioni derivanti da fatti successivi all’espromissione - le eccezioni di compensazione Tale regime di eccezioni riguarda sia l’espromissione

cumulativa che liberatoria Rapporti tra espromittente ed espromesso: l’espromittente

che paga al creditore può avere un diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario sulla base precedente rapporto contrattuale

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ACCOLLO

L’accollo è un contratto fra debitore (accollato) e terzo (accollante), con il quale il terzo assume il debito dell’altro: a tale accordo non partecipa il creditore (art. 1273 cod. civ.). Si distingue tra:

- ACCOLLO INTERNO (o semplice): si ha quando il creditore rimane esterno al rapporto; in tal caso l’efficacia del contratto di accollo rimane circoscritta inter partes;

- ACCOLLO ESTERNO: si ha quando il creditore aderisce alla convenzione. Con l’accettazione egli rende irrevocabile la stipulazione a suo favore.

L’accollo esterno può essere: - cumulativo: quando il creditore all’atto di aderire alla convenzione non

dichiara espressamente di liberare il debitore originario; in tal caso, questi rimane obbligato in solido con il terzo che si è accollato il debito

- liberatorio: quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore

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Segue: ACCOLLO

A DEBITORE ACCOLLATO

B C ACCOLLANTE CREDITORE ACCOLLATARIO

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ACCOLLO: REGIME DELLE ECCEZIONI

Il terzo accollante può opporre al creditore: - le eccezioni fondate sul contratto in base al quale

l’assunzione è avvenuta, ossia quelle concernenti l’invalidità o la risoluzione del contratto di assunzione, ma non quelle relative ad altri rapporti intercorsi con il debitore originario

- le eccezioni relative al rapporto tra il debitore

originario ed il creditore

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48 48

Titolo

L’adempimento

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ADEMPIMENTO

L’adempimento consiste nella esatta esecuzione della prestazione dovuta che estingue, in via diretta e contemporanea, sia l’obbligo del debitore che il diritto del creditore.

L’adempimento è la forma di estinzione tipica,

perfetta dell’obbligazione.

L'adempimento

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ESATTEZZA DELL’ADEMPIMENTO

L’esattezza dell’adempimento, cioè l’idoneità a conseguire l’estinzione del credito e la liberazione del debitore va valutata sotto diversi aspetti:

- modalità dell’esecuzione - persona destinataria dell’adempimento - persona autrice dell’adempimento - luogo di adempimento - tempo di adempimento

L'adempimento

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DILIGENZA NELL’ADEMPIMENTO (art. 1176 cod. civ.)

Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia parametro: uomo medio (art. 1176, comma 1).

L’obbligo di diligenza, da un lato, individua le modalità dell’esecuzione della prestazione, dall’altro rappresenta il criterio di imputazione della responsabilità del debitore per l’ipotesi di inadempimento.

Mentre il comma 1 stabilisce la misura della colpa comune ad ogni obbligazione, il comma 2 precisa che nell’adempimento di prestazioni tecniche la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Se poi la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 cod. civ.)

L'adempimento

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DISTINZIONE IN BASE AL CRITERIO DELLA DILIGENZA

Il grado di diligenza nell’adempimento si differenzia a seconda della tipologia di obbligazione:

  obbligazione di mezzi: quando l’oggetto dell’obbligazione è un comportamento diligente, cioè l’impiego diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato, e non il conseguimento del risultato stesso; il debitore è esente da responsabilità, se ha agito con la dovuta diligenza (ad es.: il professionista)

  obbligazione di risultato: quando l’oggetto dell’obbligazione non è costituito dall’attività, ma dal risultato della stessa; l’adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore (ad es.: l’appaltatore) (cfr. slide n. 23 della presente Sezione)

L'adempimento

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PERSONA CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE

  tenuto ad eseguire la prestazione è solitamente il debitore   l’adempimento è valido anche se effettuato da un

incapace (art. 1191 cod. civ.)

L'adempimento

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ADEMPIMENTO DEL TERZO (art. 1180 cod. civ.)

La prestazione può essere effettuata da un terzo anziché dal debitore; ciò può accadere solo per le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di cose fungibili.

Il terzo può adempiere l’obbligazione altrui anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, come nel caso in cui l’obbligazione abbia per oggetto una prestazione di fare avente carattere personale (ad esempio, il quadro ordinato a un famoso pittore).

Il debitore non può opporsi all’adempimento del terzo, poiché la legge considera prevalente l’interesse all’attuazione del rapporto obbligatorio.

L'adempimento

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LUOGO DELL’ADEMPIMENTO (art. 1182 cod. civ.)

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla volontà delle parti o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze obiettive, il codice stabilisce che:

1.  l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta

2.  l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (obbligazione portable)

3.  negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (obbligazione querable)

L'adempimento

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TEMPO DELL’ADEMPIMENTO (art. 1183 cod. civ.)

Il termine di scadenza dell’obbligazione può essere stabilito dalle parti.

In mancanza di accordo, il creditore può esigere

immediatamente la prestazione. Se un termine è indicato, questo si presume a favore del

debitore con la conseguenza che il creditore non può pretendere prima la prestazione, ma il debitore può adempiere prima della scadenza.

Può essere convenuto un termine a favore del creditore

L'adempimento

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DESTINATARIO DELL’ADEMPIMENTO (art. 1188 cod. civ.)

E’ la persona alla quale l’adempimento deve essere fatto affinché abbia effetto liberatorio.

Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.

Il pagamento effettuato a persona non rientrante in una delle precedenti categorie non ha efficacia liberatoria per il debitore; ma il comma 2 dell’art 1188 cod. civ. stabilisce che tale pagamento diviene liberatorio se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato, sulla base del principio secondo cui l’adempimento è valido se da esso il creditore ne ha tratto effettivo vantaggio.

Inoltre il debitore è liberato se esegue il pagamento in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo (creditore apparente art. 1189, comma 1, cod. civ.)

L'adempimento

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PRESTAZIONE IN LUOGO DELL’ADEMPIMENTO (Cfr. slide n. 64 della presente Sezione)

Il debitore si libera solo se esegue esattamente la prestazione, non se ne esegue una diversa, anche se di valore uguale o maggiore

Il creditore può consentire una prestazione diversa (datio in solutum o prestazione in luogo dell’adempimento, art. 1197 cod. civ.). In tal caso, l’obbligazione si estingue solo con l’ef fe t t iva esecuzione del la prestaz ione in luogo dell’adempimento.

Devono ricorrere gli elementi di seguito indicati: 1.  volontà del debitore di effettuare la prestazione di una cosa

diversa proprio per estinguere l’obbligazione, e non ad altro titolo

2.  consenso del creditore 3.  effettiva esecuzione della prestazione (es. ti devo un cavallo, mi

libero pagandoti una somma di denaro) L'adempimento

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Modi di estinzione diversi dall’adempimento

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MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO

Il modo di estinzione tipico dell’obbligazione è l’adempimento del debitore. Tuttavia l’obbligazione può estinguersi anche in altri modi:

- alcuni modi di estinzione hanno portata generale, hanno cioè un’incidenza generale su tutti i diritti (ad es. prescrizione, art. 2934 c.c.)

- altri sono disciplinati dalla legge in una apposita sede (Capo IV Libro IV del codice civile, dagli artt. 1230 agli artt. 1259)

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DIVERSI

DALL’ADEMPIMENTO

  SATISFATTORI: quando soddisfano l’interesse creditorio (compensazione, confusione)

  NON SATISFATTORI: quando non soddisfano l’interesse

cred i tor io , ma producono ugualmente l ’es t inz ione dell ’obbligazione (novazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta)

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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NOVAZIONE OGGETTIVA (artt. 1230 -1235 cod. civ.)

La novazione è il contratto con il quale le parti sostituiscono all’obbligazione originaria che si estingue, una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso

Due tipi di novazione:   novazione oggettiva: quando la nuova obbligazione si

caratterizza per un oggetto o titolo diverso (apposita disciplina)

  novazione soggettiva: quando la nuova obbligazione presenta una diversità di soggetti (semplice rinvio alle norme contenute nel capo dedicato alla delegazione, espromissione e accollo)

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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Segue: NOVAZIONE

Per aversi novazione sono necessari: - obligatio novanda: ossia l’obbligazione originaria da

sostituire - aliquid novi: ossia un mutamento dell’oggetto o del titolo

dell’obbligazione (non produce novazione il mutamento di un elemento accessorio dell’obbligazione)

- animus novandi: ossia la volontà di estinguere l’obbligazione

precedente creandone una nuova; tale volontà non si presume ma deve risultare in modo non equivoco, altrimenti si avrà soltanto assunzione di un nuovo rapporto obbligatorio accanto a quello precedente

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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Segue: NOVAZIONE

La novazione si differenzia dalla:

Prestazione in luogo dell’adempimento (art. 1197 cod. civ.) la quale non genera una nuova obbligazione ma estingue l’obbligazione con la immediata soddisfazione del creditore Diversamente, la novazione genera una nuova obbligazione che, ovviamente, non determina la immediata soddisfazione del creditore

(Cfr. slide n. 59 della presente Sezione)

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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REMISSIONE DEL DEBITO (art. 1236 cod. civ.)

La remissione è una rinunzia del creditore, in tutto o in parte, al suo diritto con la necessaria conseguenza che l’obbligazione si estingue e il debitore viene liberato, pur non avendo adempiuto la prestazione.

In ogni caso, il debitore può opporsi, dichiarando in un congruo termine di non volerne approfittare.

La remissione può essere: - espressa - tacita (la legge prevede un caso particolare: la restituzione

volontaria del titolo originale del credito al debitore dalla quale si presume la remissione del debito con conseguente liberazione dei condebitori in solido, art. 1237 cod. civ.)

La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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COMPENSAZIONE (artt. 1241-1252 cod. civ.)

La compensazione si verifica quando due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro.

I debiti reciproci si estinguono fino a concorrenza del loro ammontare .

Funzione della compensazione: realizzare una economia di

atti, evitando che siano posti in essere due adempimenti Tipi di compensazione: - legale - giudiziale - volontaria

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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COMPENSAZIONE LEGALE

PRESUPPOSTI - omogeneità o fungibilità: le cose devono essere della stessa

specie, come il danaro, o almeno devono essere fungibili, cioè appartenenti allo stesso genere

- liquidità: il credito deve essere oggettivamente certo nel suo ammontare

- esigibilità: il credito non deve essere sottoposto a temine o a condizione

L’estinzione dei due debiti opera fin dal giorno della loro coesistenza. Tuttavia, il giudice non può rilevare d’ufficio la compensazione e, pertanto, la parte che vuole avvalersene, ha l’onere di sollevare la relativa eccezione

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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COMPENSAZIONE GIUDIZIALE

PRESUPPOSTI - omogeneità o fungibilità le cose devono essere della stessa

specie, come il danaro, o almeno devono essere fungibili, cioè appartenenti allo stesso genere

- esigibilità: il credito non deve essere sottoposto a

temine o a condizione - quanto alla liquidità, è sufficiente che i crediti, pur se non

liquidi, siano di facile e pronta liquidazione In tali ipotesi la compensazione opera per effetto della sentenza

del giudice che ha efficacia costitutiva

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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COMPENSAZIONE VOLONTARIA

Si basa sull’accordo delle parti; sono superabili i requisiti richiesti per le altre ipotesi

L’accordo può essere posteriore alla coesistenza dei

crediti o preventivo

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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CONFUSIONE (art. 1253 cod. civ.)

Si ha quando si riuniscono in uno stesso soggetto le qualità di debitore e creditore

Effetti:

- estinzione dell’obbligazione - estinzione delle garanzie eventualmente prestate da

terzi

Quando la confusione si verifica in relazione a diritti reali limitati essa prende il nome di consolidazione (es. usufruttuario che divenga proprietario del bene che aveva in usufrutto)

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA (art. 1256 cod. civ.)

E’ modo di estinzione delle obbligazioni non satisfattivo. L’obbligazione si estingue quando, per una causa non

imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile L’impossibilità deve essere: - sopravvenuta, intervenuta cioè dopo la nascita

dell’obbligazione - oggettiva - non imputabile al debitore - definitiva - totale

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA (art. 1256, comma 2, cod. civ.)

“Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabi le del r i tardo nell'adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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IMPOSSIBILITÀ PARZIALE (art. 1258 cod. civ.)

“Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”

Modi di estinzione diversi dall'adempimento

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Mora del creditore e mora del debitore

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Mora del creditore 75

MORA DEL CREDITORE

  Il creditore ha l’onere di ricevere la prestazione dovuta

  Nell’ipotesi di mancata collaborazione del creditore a ricevere la prestazione senza un motivo legittimo (art. 1206 ss. c.c.), il debitore può evitare l’aggravarsi della sua posizione attraverso la costituzione in mora del creditore

  La costituzione in mora del creditore non determina la liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio ma può rappresentare l’antecedente per la liberazione se ad essa segue l’osservanza, da parte del debitore, di ulteriori modalità fissate dalla legge (v. infra, slide n. 77).

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Mora del creditore 76

COSTITUZIONE IN MORA

Per costituire in mora il creditore, il debitore deve avanzare un’offerta formale di adempimento che, a seconda dei casi, può essere reale o per intimazione   Offerta reale: se l’obbligazione ha per oggetto denaro, titoli di

credito, cose mobili da consegnare al domicilio del creditore (art. 1209, comma 1, c.c.)

  Offerta per intimazione: se l’obbligazione ha per oggetto cose mobili da consegnare in un luogo diverso (art. 1209, comma 2, c.c.) ovvero immobili (art. 1216 c.c.) ovvero ancora l’obbligazione consiste in un facere (art. 1217 c.c.)

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Mora del creditore 77

EFFETTI DELLA MORA CREDENDI (art. 1207 c.c.)

  l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore è a carico del creditore

  non sono dovuti interessi né frutti   Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua mora e a sostenere le

spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta Ai fini della liberazione dal vincolo obbligatorio, occorre l’ulteriore formalità del deposito liberatorio (art. 1210 c.c.): si esegue presso la cassa deposito e prestiti o presso istituti di credito in caso di somme di denaro o titoli di credito; con la consegna al sequestratario nominato dal giudice in caso di immobili. Il legislatore nulla dice riguardo alle obbligazioni di fare; la dottrina ritiene che il debitore sarebbe liberato per sopravvenuto difetto di interesse del creditore (art. 1256 , comma 2, c.c.) L’offerta secondo gli usi e il deposito (art. 1214 c.c.: c.d. offerta non formale) valgono rispettivamente ad evitare gli effetti della mora debendi e a liberarsi dal vincolo (es.: offerta a mezzo di vaglia postale)

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Mora del debitore 78

MORA DEL DEBITORE

  Il termine per l’adempimento è scaduto ma il creditore ha ancora interesse a ricevere la prestazione e questa è ancora possibile. In tal caso il creditore può costituire in mora il debitore al fine di pretendere l’adempimento se pur tardivo.

  Diversamente, nel caso in cui la prestazione è divenuta impossibile ovvero il creditore non ha più interesse a riceverla, si verte nell’ipotesi dell’inadempimento (v. infra, slides 81 ss.).

  La mora è un ritardo qualificato: gli effetti da essa prodotti sorgono, quindi, non alla semplice scadenza del termine per adempiere, ma al formale atto di costituzione in mora.

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Mora del debitore 79

COSTITUZIONE IN MORA

Mora ex persona (art. 1219, comma 1, c.c.): mediante richiesta o intimazione fatta per iscritto (atto non negoziale recettizio)

Mora ex re (artt. 1219, comma 2, c.c. e 1222 c.c.): non occorre un atto formale di costituzione in mora (e gli effetti della mora sorgono automaticamente) quando:   il debito deriva da fatto illecito   il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere   il termine è scaduto e la prestazione deve essere eseguita al

domicilio del creditore   sia stato compiuto un fatto in violazione di obbligazioni di non

fare (che di per sé costituisce inadempimento)

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Mora del debitore 80

EFFETTI DELLA MORA DEBENDI (art. 1221 ss. c.c.)

  Il debitore deve risarcire il danno da ritardo (cc.dd. interessi moratori)

  L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, anche se derivante da causa non imputabile al debitore, non lo libera dal vincolo obbligatorio (il debitore è liberato solo se riesce a provare che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore)

  La costituzione in mora vale a interrompere la prescrizione L’adempimento tardivo (ivi compreso il risarcimento del danno da ritardo) elimina gli effetti della mora (c.d. purgazione della mora)

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81 81

L’inadempimento: responsabilità del debitore e risarcimento del danno

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82 82 82

INADEMPIMENTO

  art. 1218 cod. civ. Responsabilità del debitore “Il

debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”

  art. 1176 cod. civ. Diligenza nell’adempimento “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”

L'inadempimento

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83 83 83

Segue: INADEMPIMENTO

  responsabilità oggettiva: richiede il massimo sforzo, fino al limite della forza maggiore, indipendentemente dalla eventuale colpa del debitore

  responsabi l i tà soggettiva : guarda al lo sforzo commisurato al dovere di diligenza, dando rilievo alle difficoltà incontrate dal debitore

L'inadempimento

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art. 1229 cod. civ.

“E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”

L'inadempimento

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MODALITA’ DELL’INADEMPIMENTO

  Qualitativamente inesatto (art. 1497 cod. civ.: Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi; art. 129, comma 1, cod. consumo: Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita)

  Quantitativamente inesatto

  Inesatto nelle modalità temporali

L'inadempimento

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TIPI DI RESPONSABILITA’   Contrattuale: deriva da un rapporto preesistente e relativo tra

le parti, può trovare fonte anche nella legge (presuppone un vinculum iuris)

L’obbligazione risarcitoria nascente da responsabilità contrattuale assume carattere derivato e secondario.

  Extracontrattuale: trova la sua principale disciplina negli artt.

2043 ss. cod. civ.; nasce al di fuori di un rapporto preesistente

L’obbligo di risarcimento si instaura, con carattere originario e primario, al di fuori di qualsiasi contratto o progetto precedente; scaturisce, difatti, in seguito alla violazione di norme di condotta che regolano la vita sociale (violazione del dovere generico di neminem laedere)

L'inadempimento

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RISARCIMENTO DEL DANNO

Il risarcimento del danno deve assumere valore di una totale riparazione delle conseguenza dell’evento dannoso

Il risarcimento può essere corrisposto: - per equivalente, con il versamento di una somma di denaro

corrispondente alla perdita subita e al mancato guadagno - in forma specifica, ripristinando, qualora sia in tutto o in parte

possibile, la situazione di fatto preesistente; se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente

L'inadempimento

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Art. 1223 cod. civ.

“Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”

L'inadempimento

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CRITERI DI DELIMITAZIONE DEL DANNO

  il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento: si parla, al riguardo, del principio di causalità: non tutta la catena di eventi negativi può essere addossata al debitore, ma solo le conseguenze immediate e dirette (secondo la giurisprudenza, occorre tener conto delle conseguenze normali, secondo un criterio di regolarità causale)

  la prevedibilità: il risarcimento è limitato ai danni che potevano prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione, salvo nel caso di dolo; in questo caso il risarcimento si estende anche ai danni imprevedibili (art. 1225)

  il concorso del fatto colposo del debitore art. 1227: “Se il fatto colposo

del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”

L'inadempimento

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Segue. CRITERI DI DELIMITAZIONE DEL DANNO

art. 1228 cod. civ. - Responsabilità per fatto degli ausiliari “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”

art. 1226 cod. civ. - Valutazione equitativa del danno “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”

L'inadempimento

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CLAUSOLA PENALE (art. 1382 cod. civ.)

“La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.

Essa ha la duplice funzione di:   liquidare preventivamente i danni   incentivare il debitore all’adempimento

L'inadempimento

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La specificità del danno non patrimoniale

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DANNO NON PATRIMONIALE

  Il danno non patrimoniale è ogni pregiudizio recato direttamente alla persona senza colpire, né direttamente né indirettamente, il patrimonio o la capacità produttiva della persona stessa (lesioni all’onore, alla tranquillità, alla salute …)

  Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge (art. 2059 cod. civ.)

  Tipicità del danno non patrimoniale   Inizialmente i casi previsti dalla legge erano identificati nelle

ipotesi di reato   Oggi si ritiene che il danno non patrimoniale sia risarcibile in

tutte le ipotesi di lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

Il danno non patrimoniale

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TIPOLOGIE DI DANNO NON PATRIMONIALE

La giurisprudenza si è sforzata di ampliare il più possibile la sfera del danno non patrimoniale risarcibile, creando accanto al danno morale, altre figure di danno

  Danno biologico: lesione del bene salute, consistente nella

lesione arrecata all’integrità psico-fisica dell’individuo (art. 32 Cost.)

  Danno esistenziale: lesione di interesse costituzionalmente protetto che attiene alla vita di relazione, alla libera esplicazione della personalità dell’individuo.

Il danno non patrimoniale

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INIBITORIA

  Il risarcimento presuppone che un danno si è effettivamente già verificato ed è uno strumento che tende a rimuoverne le conseguenze. Ma il nostro ordinamento prevede anche uno strumento volto a prevenire l’evento dannoso: l’inibitoria, che consiste in un ordine giudiziale impartito ad un soggetto di astenersi da un determinato comportamento: Si è nell’area del pericolo di danno (pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile).

  Essa è prevista in una serie di ipotesi previste dalla legge (esempi: art. 2599 c.c. in tema di concorrenza sleale; violazione di diritti della personalità; violazione di diritti d’autore, ecc.), mentre è discusso se possa ritenersi un rimedio generalmente applicabile (ossia applicabile anche in casi non espressamente previsti): alcuni lo considerano tale sia in forza della disciplina dei provvedimenti d’urgenza ex art 700 c.p.c. (che consente l’adozione di provvedimenti, anche di carattere inibitorio, quando vi sia pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile), sia in forza dell’art. 24 Cost. («tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi»), che assicura l’uso dello strumento più idoneo per la tutela effettiva degli interessi protetti dalla legge; altri escludono tale possibilità sul principio di tassatività degli atti giudiziali ovvero in considerazione della funzione della r.c. (non di prevenire l’illecito, bensì di risolvere il problema dell’allocazione dei danni a questo conseguenti).

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Responsabilità extracontrattuale

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RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

  Si ha responsabilità extracontrattuale o aquiliana nel caso di violazione del dovere generico di neminem laedere, cioè del dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica

  L’art. 2043 cod. civ. costituisce la norma cardine della responsabilità extracontrattuale e dispone che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

  Gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale sono: - l’imputabilità (soggettivo) - il danno ingiusto (oggettivo) - la condotta (oggettivo) - il nesso di causalità (oggettivo)

La responsabilità extracontrattuale

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ELEMENTI COSTITUTIVI L’IMPUTABILITA’

Il soggetto agente deve aver commesso il fatto con dolo o colpa. In particolare:

  il dolo consiste nella volontaria trasgressione del dovere giuridico: l’atto illecito è doloso quando è stato commesso con coscienza e volontà

  la colpa, invece, consiste nella violazione di un dovere di diligenza, cautela o perizia, nei confronti di terzi: l’atto illecito è colposo quando l’evento dannoso non è voluto ma cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

  Presupposto della colpevolezza (dolo o colpa) è l’imputabilità, ossia

l’esistenza nel soggetto agente della capacità di intendere e volere nel momento in cui ha commesso il fatto (art. 2046 cod. civ.); solo in tal caso il fatto dannoso può ritenersi la conseguenza di una libera scelta dell’agente (cfr. slide n. 30 Sezione n. 3 – Soggetti dell’attività giuridica)

La responsabilità extracontrattuale

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Cause di giustificazione

  Circostanze che escludono l’antigiuridicità del comportamento (esimenti oggettive) o lo giustificano escludendo perciò il sorgere della responsabilità (esimenti soggettive o personali)

  Sono regolate anche dal diritto penale e, qualora l’illecito penale costituisca illecito civile, assumo rilievo anche nel diritto privato

  L’antigiuridicità è esclusa in caso di: esercizio di un diritto; adempimento di un dovere; legittima difesa

  L’antigiuridicità è giustificata in caso di: stato di necessità; incapacità; caso fortuito; forza maggiore

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ELEMENTI COSTITUTIVI L’INGIUSTIZIA DEL DANNO

Ingiustizia del danno: lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela e quindi protetta dall’ordinamento con il divieto di neminem laedere.

La dottrina tradizionale riteneva danno ingiusto solo quello conseguente alla lesione di diritti assoluti perché solo questi possono essere fatti valere erga omnes; si assiste però negli ultimi anni ad un progressivo allargamento delle situazioni giuridiche tutelate come ad esempio:   Il riconoscimento di una tutela risarcitoria dei valori esistenziali

dell’individuo sganciata dagli schemi rigidi dei cd. diritti della personalità desumibili dal codice (diritto al nome, all’onore, all’integrità fisica), quindi tutela della riservatezza, dell’identità personale, della salute.

  La lesione di un diritto di credito ad opera di un terzo, quando abbia impedito l’adempimento

La responsabilità extracontrattuale

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ELEMENTI COSTITUTIVI CONDOTTA E NESSO CAUSALE

  Condotta: comportamento umano (commissivo ovvero omissivo) commissivo (ossia un’azione), quando viola un obbligo o dovere negativo (di non fare); omissivo (ossia un’omissione), quando invece viola un obbligo o dovere positivo (di fare o di dare)

  Nesso di causalità: l’evento dannoso, per l’art. 1223 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ., deve essere una conseguenza immediata e diretta della condotta; ciò sta a significare che tra condotta ed evento deve esistere un nesso di causalità (evento riconducibile alla condotta)

La responsabilità extracontrattuale

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ONERE DELLA PROVA

  Ai sensi dell’art. 2043 c.c. spetta al danneggiato dimostrare il fatto materiale, il danno subito e il rapporto di causalità, nonché la colpa dell’agente

  Il codice civile prevede alcune ipotesi in cui il soggetto risponde

a prescindere dalla colpa, stabilendo una presunzione e/o inversione dell’onere della prova (artt. 2048-2054 c.c.): in tali casi il fondamento della responsabilità va individuato non già nell’illiceità del comportamento, ma nella situazione giuridica in cui colui che risponde a questo titolo si trova rispetto a persone, cose o attività

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PRINCIPALI DIFFERNZE TRA LE DUE FORME DI RESPONSABILITA’

  Capacità: per responsabilità extracontrattuale è sufficiente la capacità naturale; mentre per aversi responsabilità contrattuale occorre la capacità di obbligarsi, cioè di agire.

  Onere della prova: nella responsabilità contrattuale il creditore

deve provare solo di avere un credito esigibi le e l’inadempimento, mente è a carico del debitore dare la prova di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile; nella responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato deve dimostrare il fatto materiale, il danno subito e il rapporto di causalità, nonché la colpa dell’agente

La responsabilità extracontrattuale

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Segue: PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LE DUE FORME DI RESPONSABILITA’

  Danni risarcibili: in caso di responsabilità contrattuale sono risarcibili solo i danni prevedibili nel momento in cui è sorta l’obbligazione, sempre che l’inadempimento sia colposo; nella responsabilità extracontrattuale sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta dell’agente

  Prescrizione: cinque anni nella responsabilità extracontrattuale;

ordinaria, decennale, nella responsabilità contrattuale

La responsabilità extracontrattuale

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Responsabilità patrimoniale del debitore -

Garanzia Patrimoniale Generica e Garanzie Reali

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RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE E GARANZIE PATRIMONIALI

L’art. 2740 cod. civ. prevede che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (cd. garanzia patrimoniale generica).

La legge predispone un sistema ulteriore di garanzie per offrire al creditore la possibilità di rafforzare il proprio credito (la sola garanzia patrimoniale generica del debitore può essere insufficiente a rassicurare il creditore circa il buon esito dell’obbligazione). Le garanzie previste dalla legge sono:

- l’aumento dei soggetti passivi e quindi dei patrimoni assoggettati (es. fideiussione)

- la costituzione di una garanzia reale su alcuni beni del debitore (pegno ed ipoteca)

- il conseguimento di un anticipo di esecuzione della prestazione (caparra)

Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie reali

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LA REGOLA DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM

L’art. 2741 cod. civ. prevede in via generale che i creditori abbiano tutti un egual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (cd. par condicio creditorum)

La regola della par condicio creditorum è derogata se sussiste a favore di un creditore una legittima causa di prelazione: cioè un titolo in base al quale il cd. creditore privilegiato è preferito nel riparto del prezzo ricavato dalla vendita forzata, rispetto agli altri creditori, detti anche chirografari

Le cause legittime di prelazione sono privilegio, pegno e ipoteca (Cfr. slides nn. 92-104 – Sezione 2 “I rapporti giuridici”)

Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie reali

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MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE GENERICA

  azione surrogatoria (art. 2900)

  azione revocatoria (art. 2901 ss.)

  sequestro conservativo (art. 2905 ss.)

Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie reali

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AZIONE SURROGATORIA (art. 2900 cod. civ.)

Solitamente il creditore non ha il controllo diretto delle azioni compiute dal debitore nella propria sferra giuridica; l’azione surrogatoria è quell’azione che, in via eccezionale, viene concessa al creditore di sostituirsi al debitore laddove l’inerzia di questo depauperi il suo patrimonio rendendolo inidoneo a soddisfare i creditori. PRESUPPOSTI   inerzia del debitore nell’esercitare e realizzare i propri diritti e le proprie azioni verso terzi   natura patrimoniale di tali diritti   sussistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore, in ragione del fatto che il patrimonio rimanente non rappresenta una sufficiente garanzia

Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie reali

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AZIONE REVOCATORIA (art. 2901 cod. civ.)

E’ l’azione concessa al creditore, a salvaguardia dell’integrità del patrimonio del debitore, nel presupposto che quest’ultimo consapevolmente compia atti con i quali si spogli dei propri beni, sottraendoli così al soddisfacimento del creditore

PRESUPPOSTI

- un atto di disposizione inter vivos posto in essere dal debitore - l’eventus damni, ossia la diminuzione del patrimonio del debitore

che si risolve in una sottrazione (dannosa) di taluni beni all’espropriazione del creditore

- la scientia (o consilium) fraudis, ossia la consapevolezza del debitore di arrecare, con il proprio atto, un pregiudizio al creditore (se l’atto dispositivo è a titolo oneroso occorre, per l’esperibilità dell’azione, anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore, c.d. partecipatio fraudis)

Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie reali

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AZIONE REVOCATORIA. EFFETTI

L’azione revocatoria, se è accolta, non invalida l’atto compiuto dal debitore ma lo rende inefficace soltanto nei confronti del creditore che ha promosso l’azione (si parla al riguardo di inefficacia relativa)

Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie reali

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SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 2905 cod. civ.)

E’ un provvedimento cautelare e preventivo che il creditore può chiedere al giudice quando ha «fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito».

Per effetto del sequestro sorge un vincolo di indisponibilità che rende inefficaci le alienazioni e gli altri atti, compiuti sui beni oggetto di sequestro, nei confronti del creditore sequestrante.

Il sequestro conservativo si attua nelle stesse forme del pignoramento.

Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie reali

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GARANZIE REALI

Cfr. slides n. 84-104 voce “Diritti reali di garanzia” della Sezione “2. Rapporti giuridici”

Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie reali 113

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Garanzie personali

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GARANZIE PERSONALI

 non sono diritti reali

 non attribuiscono al creditore un diritto su un determinato bene opponibile anche ai terzi acquirenti, né una preferenza rispetto agli altri creditori, ma offrono garanzia al creditore su un altro patrimonio oltre a quello del debitore eventualmente inadempiente

Garanzie personali

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FIDEIUSSIONE (art. 1936 cod. civ.)

Fideiussore è colui che, obbligandosi personalmente verso il fideiussore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

  art. 1939 cod. civ. Accessorietà della fideiussione: Se l’obbligazione principale garantita è invalida anche l’obbligazione del fideiussore (garante) non è valida.   Fideiussione omnibus: viene prestata per tutti i debiti che il debitore assumerà in futuro senza limiti di tempo e di quantità ed in genere ricorre a favore di istituti bancari

Garanzie personali

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MANDATO DI CREDITO (art. 1958 cod. civ.)

Un soggetto si obbliga verso un altro, che gli ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio: in tal caso, colui che ha conferito l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro

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ANTICRESI (art. 1960 cod. civ.)

E’ il contratto, con il quale un debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia di un credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuto, e quindi al capitale

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CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

 negozio atipico, con il quale un soggetto (di regola una banca o un’impresa assicurativa) si obbliga a titolo di garanzia a eseguire, a richiesta del creditore, la prestazione dovuta dal debitore o una prestazione indennitaria, senza poter sollevare alcuna eccezione in ordine al rapporto garantito

 pericolo di abusi

 affermarsi della tutela inibitoria d’urgenza

Garanzie personali

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LETTERE DI PATRONAGE

Con esse il dichiarante (normalmente una società controllante) presenta ad una banca un aspirante cliente (di regola una propria società controllata), al fine di rafforzare il convincimento della banca che costui farà fronte ai propri impegni, derivanti dalla conclusione di contratti bancari di finanziamento

Garanzie personali