1.1 i circoli privati -...

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1.1 I CIRCOLI PRIVATI I Circoli privati rappresentano, da sempre, un problema nella gestione delle attività di controllo sul territorio in quanto le norme di riferimento sono confuse ed incomplete e si inseriscono in uno scenario nel quale si inseriscono alcuni “imprenditori” che cercano di “superare” alcuni dei principali obblighi posti dalla legge a tutela del consumatore aprendo esercizi pubblici che vengono “mascherati” in circoli privati al solo scopo di eludere le normative a tutela della pubblica incolumità ed a tutela delle regole del mercato (rispetto numero chiuso per il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande). In tale contesto risultano particolarmente efficaci alcuni strumenti di intervento che saranno ampiamente trattati nel presente intervento e che hanno il pregio di essere stati testati sul “campo” da chi scrive in quanto operatore del settore della vigilanza. 1.1.2 LA RIFORMA DEL 2001 Il nuovo quadro di riferimento della materia è stato completamente riscritto dal D.P.R. 4.4.2001 nr. 235 entrato in vigore il 5/7/2001, la prima novità assoluta da segnalare la si riscontra nella previsione che esplicita, finalmente, la legittimità dei nostri controlli nei circoli, la norma prevede infatti: “Resta ferma la possibilità per il comune di effettuare controlli ed ispezioni” (art. 2 comma 6 e art. 3 comma 8). Tale previsione normativa ritengo possa determinare un problema per le forze di Polizia di Stato che probabilmente per accedere avranno necessità di un mandato da parte dell’Autorità Giudiziaria mentre la Polizia Municipale ottiene ex lege un autorizzazione all’accesso di grande utilità e sicuramente incontrovertibile in quanto nessuno potrà discutere sul fatto che la Polizia Municipale è parte integrante del Comune. Il nuovo regolamento, Dpr 235/2001, emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1999 nr. 50 conferma il doppio regime autorizzatorio al quale sono sottoposti i circoli privati vale a dire quello previsto dalla legge 287/91, di natura commerciale, e quello previsto dall’articolo 86 del Tulps integrato con l’articolo 19, comma 4, del DPR 616/77, che attiene agli aspetti di sicurezza pubblica. Tale doppio regime autorizzatorio risulta trovare conferma anche nella copiosa Giurisprudenza di merito della Cassazione Penale. Le nuove disposizioni introducono un ulteriore elemento di novità cioè che i circoli culturali privati interessati da tale regime autorizzatorio comprendono ad ogni effetto giuridico le associazioni aventi finalità assistenziali sia aderenti che non aderenti ad organizzazioni nazionali. Il Dpr 235/2001 in conformità ai criteri indicati dall’articolo 20, comma 5, della legge 59/97 semplifica le principali procedure identificando i seguenti nuovi processi:

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1.1 I CIRCOLI PRIVATI

I Circoli privati rappresentano, da sempre, un problema nella gestione delle attività di controllo sul

territorio in quanto le norme di riferimento sono confuse ed incomplete e si inseriscono in uno scenario

nel quale si inseriscono alcuni “imprenditori” che cercano di “superare” alcuni dei principali obblighi posti

dalla legge a tutela del consumatore aprendo esercizi pubblici che vengono “mascherati” in circoli privati

al solo scopo di eludere le normative a tutela della pubblica incolumità ed a tutela delle regole del

mercato (rispetto numero chiuso per il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e

bevande).

In tale contesto risultano particolarmente efficaci alcuni strumenti di intervento che saranno ampiamente

trattati nel presente intervento e che hanno il pregio di essere stati testati sul “campo” da chi scrive in

quanto operatore del settore della vigilanza.

1.1.2 LA RIFORMA DEL 2001

Il nuovo quadro di riferimento della materia è stato completamente riscritto dal D.P.R. 4.4.2001 nr. 235

entrato in vigore il 5/7/2001, la prima novità assoluta da segnalare la si riscontra nella previsione che

esplicita, finalmente, la legittimità dei nostri controlli nei circoli, la norma prevede infatti: “Resta ferma la

possibilità per il comune di effettuare controlli ed ispezioni” (art. 2 comma 6 e art. 3 comma 8).

Tale previsione normativa ritengo possa determinare un problema per le forze di Polizia di Stato che

probabilmente per accedere avranno necessità di un mandato da parte dell’Autorità Giudiziaria mentre la

Polizia Municipale ottiene ex lege un autorizzazione all’accesso di grande utilità e sicuramente

incontrovertibile in quanto nessuno potrà discutere sul fatto che la Polizia Municipale è parte integrante

del Comune.

Il nuovo regolamento, Dpr 235/2001, emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1999 nr.

50 conferma il doppio regime autorizzatorio al quale sono sottoposti i circoli privati vale a dire quello

previsto dalla legge 287/91, di natura commerciale, e quello previsto dall’articolo 86 del Tulps integrato

con l’articolo 19, comma 4, del DPR 616/77, che attiene agli aspetti di sicurezza pubblica.

Tale doppio regime autorizzatorio risulta trovare conferma anche nella copiosa Giurisprudenza di merito

della Cassazione Penale.

Le nuove disposizioni introducono un ulteriore elemento di novità cioè che i circoli culturali privati

interessati da tale regime autorizzatorio comprendono ad ogni effetto giuridico le associazioni aventi

finalità assistenziali sia aderenti che non aderenti ad organizzazioni nazionali.

Il Dpr 235/2001 in conformità ai criteri indicati dall’articolo 20, comma 5, della legge 59/97 semplifica le

principali procedure identificando i seguenti nuovi processi:

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a) un procedimento per i circoli aderenti ad enti riconosciuti a livello nazionale distinto da quello per i

circoli o associazioni non aderenti a tali organismi;

b) estendere il metodo dell’autocertificazione, da completare con la sola integrazione documentale di

copia semplice non autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;

c) introdurre la procedura di mera denuncia di inizio attività ex. art. 19 L. 241/90;

d) escludere, di norma, l’obbligo dell’iscrizione al registro esercenti il commercio, con la sola eccezione

per i terzi affidatari della gestione delle attività di somministrazione;

e) confermare il duplice regime autorizzatorio di cui all’articolo 86, comma 2, del Tulps e dell’art. 2 della

legge 287/91;

f) confermare che il procedimento si applica a tutte le associazioni private che hanno gli scopi previsti

dalla recente normativa sul no profit e precisamente le associazioni: politiche, sindacali, di categoria,

religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-

scolastica della persona.

1.2 GARANZIE COSTITUZIONALI

Il Circolo privato non necessita di alcuna autorizzazione per la sua apertura in quanto l’art. 18 della

Costituzione stabilisce che “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per

fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale”.

Il diritto costituzionale dell’inviolabilità del domicilio e di libera associazione non possono però costituire

impedimento assoluto all’emanazione di disposizioni che, seguendo regole stabilite dall’ordinamento,

tendono a soddisfare il mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza nonché dell’igiene e

della salute pubblica.

In tale contesto si inserisce la normativa che tratteremo e che garantisce l’esercizio corretto di questi

diritti costituzionali tenendo conto di valori etici e sociali caratterizzanti la civile convivenza patrimonio

anch’essi della nostra Costituzione.

Per costituire un circolo è pertanto sufficiente che poche persone si riuniscano e definiscano:

a) uno statuto liberamente predisposto;

b) individuino un fine sociale lecito;

c) definiscano l’ambito di intervento (culturale, sociale di aiuto ecc.);

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d) identifichino le cariche sociali;

e) determinino le modalità di accesso alla qualità di socio;

f) definiscano le quote annuali sociali, il patrimonio necessario al suo funzionamento, la durata, la sede

sociale.

Non è necessaria:

a) la presenza del notaio;

b) la forma pubblica e la conseguente registrazione dell’atto costitutivo;

c) la comunicazione all’autorità di P.S.[1]

Ai fini della vigente normativa è da considerarsi “circolo” una libera associazione costituita tra cittadini -

con finalità ricreative, culturali, sportive, il medesimo deve inoltre svolgere la propria attività senza fini le

lucro a beneficio del proprio corpo sociale o spazi non aperti al pubblico nonché affiliato a Enti a carattere

nazionale riconosciuti dal Ministero dell’interno .

E’ altresì considerato circolo anche quello di enti e o associazioni diverse purché abbiano lo stesso fine di

quelli sopracitati.

1.3 AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE

L’attività di somministrazione, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci ed il

Circolo può essere riconosciuto da un Ente nazionale accreditato dal Ministero dell’Interno o

completamente autonomo.

Dopo l’entrata in vigore del DPR 235/2001 la situazione è la seguente:

Tipologia di circolo Fonte Normativa Tipo autorizzazione Requisiti

Circolo affiliato a Ente

Nazionale

art. 2 DPR

235/2001

D.I.A. ex. art. 19 L.

241/90

a)idoneità b)sanitaria;

c)sorvegliabilità;

d)condizioni ex. art.

111 TUIR;

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e)conformità edilizia;

f)ente a cui aderisce

Circolo affiliato a Ente

Nazionale gestito da

terzi

art. 2 DPR

235/2001

D.I.A. ex. art. 19 L.

241/90

a)idoneità b)sanitaria;

c)sorvegliabilità;

d)condizioni ex. art.

111 TUIR;

e)conformità edilizia;

f)ente a cui aderisce

g) REC per la

somministrazione

Circolo non affiliato art. 3 DPR

235/2001

Domanda ex. art. 20 L.

241/90 - silenzio

assenso 45 Giorni

a)idoneità sanitaria;

b)sorvegliabilità;

c)condizioni ex.

artt.111 e 111 bis

TUIR;

d)conformità edilizia;

Circolo non affiliato

gestito da terzi

art. 3 c.4 DPR

235/2001

Domanda ex. art. 20 L.

241/90 - silenzio

assenso 45 Giorni

a)idoneità sanitaria;

b)sorvegliabilità;

c)condizioni ex.

artt.111 e 111 bis

TUIR;

d)conformità edilizia

e) REC per la

somministrazione

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La prima grande novità che viene introdotta è sicuramente nella regolarizzazione dei Circoli privi di

affiliazione a enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell’Interno che ottengono la facilitazione di avere

rilasciata una autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci pur in

assenza di iscrizione al REC mentre rimane inalterato il vincolo ricompreso nel comma 5 dell’art. 3 del

DOPR 235/2001 che impone al Comune nel rilasciare queste nuove autorizzazioni di tenere conto dei

vincoli imposti dall’articolo 3, commi 4 e 5, della legge 287/91.

Rimane pertanto il vincolo dei numeri indici per queste autorizzazioni con ciò limitando fortemente lo

sviluppo di tali circoli che non usufruiscono dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 6, lettera e) L. 287/91

garantita solo ai Circoli affiliati a Ente nazionale riconosciuto.

Ulteriore novità la si riscontra dalla lettura coordinata dell’articolo 2 del DPR 235/2001 con l’art. 111

comma 3 del TUIR che amplia i destinatari dei servizi del circolo includendo anche gli iscritti facenti parte

di un unica organizzazione locale o nazionale.

Da ciò deriva che i servizi di somministrazione erogati dai Circoli non sono rivolti solo ai soci del Circolo

bensi’ a tutti i soci dell’organizzazione locale o nazionale a cui il circolo è collegato e cosi’ come risulta

dallo Statuto dello stesso.

Rimane l’obbligo a carico dei circoli affiliati di mantenere la stessa anche durante la gestione in quanto la

perdita della stessa determina la revoca dell’autorizzazione alla somministrazione ottenuta ai sensi del

combinato disposto degli artt. 2 del DPR 235/2001 e 3, comma 6, lettera e) della L. 287/91.

Tenuto conto del fatto che ai sensi dell’art. 4 del DPR 235/2001 le autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 3

valgono anche come autorizzazioni ai fini di cui al secondo comma dell’art. 86 Tulps, che pertanto rimane

pienamente in vigore, si determina che la somministrazione di bevande alcoliche, congiunta o no alla

somministrazione di alimenti negli spacci interni di circoli è consentita senza la necessità di richiedere

ulteriori autorizzazioni.

La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche prevista dall’art. 86 Tulps oggi già ricompresa nelle

autorizzazioni ex. artt. 2 e 3 del DPR 235/2001 “è necessaria .. per lo spaccio al minuto o il consumo di

vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi privati di qualunque specie anche se la

vendita o il consumo siano limitate ai soli soci”.

Ma l’art. 159 del Regolamento di esecuzione del Tulps prescrive ulteriormente che “gli enti collettivi ed i

circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, ai termini dell’articolo 86

della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza”.

Da questo quadro deriva che il Circolo autorizzato ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001 è

autorizzato alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande alcoliche e non ai soci e che è

autorizzato alla sola vendita di alcolici a chiunque.

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E’ chiaro che tenuto conto che il locale destinato alla somministrazione deve rispettare i criteri di

sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 ciò comporta che i locali non sono aperti solo ai soci e senza accesso

diretto dalla pubblica via perciò difficilmente sarà semplice vendere alcolici al pubblico senza violare i

limiti posti dal nuovo ordinamento.

Le stesse disposizioni si applicano altresì’, in quanto compatibili, agli spacci annessi ai circoli cooperativi.

1.3.1 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE AI CIRCOLI IN OCCASIONE DI PARTICOLARE EVENTI E

RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE [2]

Spesso i Circoli privati chiedono ai Comuni di ottenere un autorizzazione temoranea che consenta di

avere la possibilità di fornire la somministrazione ad un pubblico indistinto e non solo ai soci in occasione

di particolari manifestazioni.

Nessuna previsione o cenno sono contenuti nella legge 287/1991 relativamente al rilascio delle

autorizzazioni temporanee che fino allo scorso 17/8/2001 erano regolate dall’art.103 del t.u.l.p.s. 18

giugno 1931, n.773 ora barogato dall’art. 6 del DPR 311/2001.

Sulla base dell’abrogata norma legislativa il Sindaco rilasciava autorizzazioni temporanee per la

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni

straordinarie di persone, a soggetti regolarmente iscritti al R.E.C. per la specifica attività.

Se per l’attività di somministrazione su aree pubbliche infatti tali attività somministrazione devono essere

rilasciate in conformità della disciplina contenuta nel D. Lgs. 114/98 la situazione relativa ai locali privati

è oggi soggetta, a giudizio di chi scrive, ad una autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 3 della L.

287/91 e 31 della legge 383/2000, quest’ultimo ha infatti introdotto un nuovo tipo di autorizzazione per

la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3,

comma 4, della L. 287/91.

In entrambi i casi, area pubblica o locali privati, le autorizzazioni temporanee per la somministrazione al

pubblico di alimenti e bevande “sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni , sono rilasciate

esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione..., né

alcun contingentamento”.

1.3.2 LA DURATA DELLE AUTORIZZAZIONE

L’art.13 del t.u.l.p.s. n.773/1931 cosi’ come modificato dal DPR 311/2001 in relazione all’art. 11 dello

stesso Tulps, rimasto in vigore, per le autorizzazioni di polizia in generale, stabilisce che “quando la legge

non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno carattere permanente, Relativamente alle

licenze di polizia amministrativa previste dall’art.86 del citato testo unico “la licenza e l’autorizzazione

durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati”.[3]

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Di contro alle sopra riportate prescrizioni normative (delle quali, come si è detto sopra, rimane in vigore

l’art.13 per tutte le altre licenze di polizia amministrativa tuttora disciplinate dall’art.86 del t.u.), il

comma 2 dell’art.3 della legge 287/1991, stabilisce che le autorizzazioni relative alla somministrazioni dei

alimenti e bevande hanno la durata di cinque anni, con l’ulteriore precisazione che il periodo dell’anno in

cui l’autorizzazione viene rilasciata, si aggiunge al quinquennio di validità.

Il Ministero dell’Interno ha precisato che per quanto attiene al rinnovo delle autorizzazioni di cui in parola

in passato l’adempimento si considerava assolto con il pagamento della tassa di concessione governativa

o comunale oggi si assolve presentando la “dichiarazione di prosecuzione dell’attività” all’autorità

competente al rilascio del titolo (Sindaco o Questore).

1.3.3 LA SOMMINISTRAZIONE INTERNA AI CIRCOLI EFFETTUATA CON APPARECCHI

AUTOMATICI

La “normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”, relativamente alla somministrazione

di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici, al comma 2 dell’art.1 della L. 287/91, si

limita a stabilire che la stessa legge “si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e

bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività”.

Conseguentemente l’autorizzazione deve essere rilasciata nei soli casi in cui il locale è interamente ed

esclusivamente destinato all’installazione di distributori automatici di alimenti e bevande ed in essi

nessun’altra attività può essere svolta.

Viceversa, se l’installazione non avviene in un locale a ciò esclusivamente destinato, ma si tratta di singoli

distributori installati NEI CIRCOLI PRIVATI, nei pubblici esercizi o nelle immediate vicinanze, si applicano,

al momento, le disposizioni previste dal D. Lgs. 114/98.

1.3.4 LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Circoli privati aderenti ad un Ente Nazionale

La denuncia di inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche all’interno di

un circolo privato riservata ai soli soci, (ai sensi dell’art. 2 del DPR 235/2001 e di quanto previsto

dall’art.3 comma ,6, della L. 287/91 e dall’art.19 della L. 241/90) deve essere presentata al Comune -

nel cui territorio si esercita l’attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria

Locale e può essere presentata anche su supporto informatico deve essere sottoscritta dal presidente del

Circolo, con firma autenticata con le modalità previste dal testo Unico sulla Semplificazione

amministrativa e contenere

a)l’ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;

b) il tipo di attività di somministrazione;

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c) l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

d) che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’articolo 111, comma 3, 4-bis e 4-quinquies del

TUIR;

e) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia

edilizia ed igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno e di essere in

possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;

f) allegare copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo e dello statuto;

g) qualora l’attività di somministrazioni non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere

nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente

stesso;

h) se la gestione è affidata a terzi occorre dichiarare i nominativi e la loro iscrizione al REC;

Circoli privati non aderenti ad un Ente Nazionale

La domanda per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e

bevande, anche alcoliche all’interno di un circolo privato riservata ai soli soci, (ai sensi dell’art. 3 del DPR

235/2001 e di quanto previsto dall’art.3 comma 1, della L. 287/91 e dall’art.20 della L. 241/90) deve

essere presentata al Comune - nel cui territorio si esercita l’attività, può essere presentata anche su

supporto informatico deve essere sottoscritta dal presidente del Circolo, con firma autenticata con le

modalità previste dal testo Unico sulla Semplificazione amministrativa e contenere

a) il tipo di attività di somministrazione;

b) l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

c) che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’articolo 111, e 111 bis del TUIR;

d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia

edilizia ed igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno e di essere in

possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;

e) allegare copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo e dello statuto;

f) qualora l’attività di somministrazioni non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere

nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente

stesso;

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g) se la gestione è affidata a terzi occorre dichiarare i nominativi e la loro iscrizione al REC;

Il Comune ai sensi dell’art 3 comma 5 del DPR 235/2001 prima del rilascio dell’autorizzazione deve

verificare che “lo statuto dell’associazione ...preveda modalità volte a garantire l’effettività del rapporto

associativo escludendo espressamente la temporaneità di partecipazione alla vita associativa ..“

Ciò comporta che se fossero presentati Statuti nei quali è previsto che per aderire al sodalizio è

sufficiente presentarsi al Circolo consegnare una scheda di richiesta di iscrizione e pagare la quota di

adesione acquisendo automaticamente la qualità di socio vanno respinte le domande perché non conformi

al comma 5 del citato articolo.

1.3.5 LE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’

L’attività di somministrazione ai soci é subordinato alla condizione che il funzionamenti dello spaccio

interno, in relazione all’ubicazione e alle caratteristiche dei locali, non arrechi disturbo per le occupazioni

e il riposo delle persone.

I locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti o bevande, autorizzati dopo il 27/2/1993, devono

essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere

accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici .

Tutti i Circoli devono adeguarsi alla norma che impone che all’esterno della struttura non possono essere

apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano in qualsiasi forme, le attività di

somministrazione esercitata all’interno.

La denuncia di inizio di attività di uno spaccio interno di circolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico

sanitarie, consente la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci del circolo

medesimo o di quelli appartenenti all’Associazione locale o nazionale di cui fa parte.

Nei locali destinati allo spaccio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) il listino prezzi e i documenti autorizzativi devono essere esposti in luogo visibile;

b) coloro che somministrano e manipolano gli alimenti e le bevande devono

c) essere provvisti di tessere sanitaria,

d) il possesso di autorizzazione sanitaria dei locali ;

Nei locali destinati allo spaccio è vietato:

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a) somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, agli infermi di mente ed a persone

manifestamente ubriache, ancorché soci;

b) adibire un minore degli anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche senza la presenza del

Presidente o di un suo rappresentante maggiorenne,

c) il gioco d’azzardo.

I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari in cui intendono svolgere l’attività sociale.

1.4 IL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE

L’attività di somministrazione deve essere gestita dal responsabile del Circolo (leggasi Presidente) o dai

rappresentanti/soci, quali risultano dall’atto autorizzativo; se svolta da persona diversa è equiparata alla

somministrazione senza titolo autorizzativo e pertanto sanzionata con la somma di Lit. 2.000.000 ai sensi

degli artt. 3 e 10 della Legge 287/91 nonché con la cessazione dell’attività condotta in difetto di

autorizzazione ai sensi dell’art. 17-ter Tulps.

La richiesta di nomina di un rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 Tulps da parte del Presidente del

Circolo non è una prescrizione obbligatoria il Ministero dell’Interno con propria circolare nr

10.9401/12000.A del 19/2/1972 ha infatti precisato che “qualora il titolare della licenza sia normalmente

presente nei locali, ben possa servirsi, per la pratica conduzione dello spaccio, di un incaricato di sua

fiducia rimanendo egli ovviamente unico responsabile della relativa gestione”.

1.5 L’AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER I LOCALI E PER L’EVENTUALE CUCINA

Nei locali dove si svolge la somministrazione e l’eventuale cucina devono possedere i prescritti requisiti

igienico - sanitari sostanziati nel rilascio di autorizzazione sanitaria; La mancanza dell’autorizzazione

sanitaria per la sala di somministrazione comporta la contestazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria di Lit. 66.665 ai sensi dell’art. 231 T.u.ll.ss., introiti all’Azienda Usl, autorità competente a

ricevere il rapporto il Sindaco nonché la chiusura dei locali stessi. La mancanza di autorizzazione

sanitaria per l’eventuale cucina, comporta la chiusura del locale destinato a cucina abusiva e la

contestazione della violazione amministrativa prevista dall’art. 2 della L. 283/62, sanzione pecuniaria di

L. 500.000, introiti Azienda Usl, autorità competente a ricevere rapporto il Sindaco, con segnalazione allo

stesso per l’emissione di ordinanza di chiusura immediata

1.6 TESSERE SANITARIE E NORME IGIENICO-SANITARIE

Il personale addetto alla somministrazione e/o alla preparazione degli alimenti deve essere in possesso

della tessera sanitaria; la mancanza è punita con la sanzione di Lit. 50.000 (se trattasi del titolare) e con

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Lit. 20.000 (se trattasi del dipendente) (art. 14 comma 1 e 2 della L. 283/62 - Sindaco autorità

competente a ricevere rapporto, introiti Azienda Usl)

Qualora il personale non abbia al seguito la tessera sanitaria si applica una sanzione di Lit. 500.000 (art.

41 Dpr 327/80 sanzionato dall’art. 17 della L. 283/62, Sindaco autorità competente a ricevere il rapporto,

introiti Azienda Usl).

Detto personale deve altresì osservare le norme igieniche relative al corretto mantenimento delle

attrezzature, degli utensili, dei contenitori dei rifiuti, nonché indossare capi di vestiario lindi e di colore

chiaro. L’inosservanza di dette norme implica l’applicazione della sanzione amministrativa di Lit. 500.000

per ciascuna infrazione accertata nonché la sospensione dell’autorizzazione (per le tessere sanitarie).

1.7 SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI APERTI ANCHE A NON SOCI

L’effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati anche a non soci (semplici invitati) è

subordinata al rilascio di autorizzazione comunale e comporta l’osservanza delle norme di prevenzione

incendi ed agibilità dei locali. L’effettuazione di spettacoli abusivi comporta la segnalazione al Sindaco per

la violazione amministrativa riferita alla manifestazione abusiva e il deferimento alla Procura della

Repubblica, in quanto trattasi di reato per quanto attiene all’inosservanza delle norme di prevenzione

dell’incolumità pubblica è sanzionata penalmente e può comportare il sequestro penale dei locali e degli

arredi pertinenti le attività del Circolo. E’ necessario il rilascio delle regolari autorizzazione se nel solo

locale dove si svolge la somministrazione sono installati video giochi o televisioni abilitate alle funzioni di

pay-tv.

All’interno dei circoli possono svolgersi spettacoli riservati ai soli soci.

Qualora tali spettacoli siano destinati al pubblico o ad invitati; i circoli dovranno munirsi di licenza

rilasciata dal Comune ai sensi dell.art.68 T.U..L.P.S. ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente

previste per lo svolgimento in pubblico di tali attività, ed in particolare:

a) dichiarazione di inizio attività SIAE;

b) certificazione antincendio per locali con capienza superiore a 100 posti;

c) certificato di agibilità previsto dall’art.80 T.U.L.P.S. sulla base di quanto indicato dalla Commissione

Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

d) eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;

Quanto indicato ai punti c) d) sopra citati, è necessario anche in caso di spettacoli riservati ai soli soci

purché in numero superiore a 100 (si veda D.M. 16/2/1982) e comunque qualora ricorrano le condizione

previste della circolare Ministero Interno nr. 1015506/13500 del 19/5/84 (indici di pubblicità).

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Ferme restano le condizioni di legge, il circolo quando ricorrono i seguenti elementi è da considerarsi

quale locale di pubblico spettacolo con la conseguente applicazione delle relative norme, in base a quanto

indicato dalla Circolare n. 1015506/13500 del 19.5.84 del Ministero dell’Interno:

a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio di tessera

associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso , salvo contestuale consegna delle statuto del circolo,

idonea accettazione dell’adesione da parte di un dirigente del circolo a ciò abilitato e iscrizione nel libro

soci.

b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti ecc., destinati

prevalentemente alla visione dei soci e della generalità dei cittadini, senza l’avvertenza che le iniziative

sono riservate ai soli soci.

c) complessità dei locali dove si svolge l’attività, tale da far ritenere l’attività di tipo imprenditoriale ai

sensi del Codice Civile (attività economica professionale esercitata);

d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo (si prende a riferimento i casi nei

quali si superano le 100 persone).

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le seguenti fattispecie sono pertanto da

considerarsi illecite:

a) attività di somministrazione di ALIMENTI E BEVANDE svolta anche nei confronti di persone che non

siano soci del circolo;

b) acceso allo spaccio a chiunque senza particolari formalità con partecipazione a spettacoli,

c) perdita dei requisiti che hanno consentito l’accoglimento della dichiarazione di apertura (esempio

mancato rinnovo dell’adesione all’Ente Nazionale di affiliazione;

d) difformità con le norme igienico sanitarie, sulla destinazione d’uso dei locali e di sicurezza;

e) non ottemperanza all’ordine di ripristino dei requisiti richiesti.

1.7.1 L’AGIBILITA’ DEI LOCALI LA RIFORMA DEL 2001

Il Nuovo regolamento approvato con DPR 28/5/2001 nr. 311 introduce particolari innovazioni in merito

alla composizione ed alle funzioni delle commissioni di vigilanza sono infatti stati sostituiti interamente gli

articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del Tulps. Alle Commissioni sono pertanto affidati i

seguenti compiti:

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a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e

trattenimento, o di sostanziale modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le

misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene dei locali stessi o degli impianti ed

indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli

infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico

prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 8/1/1998 nr. 3 anche avvalendosi di personale

tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione

nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 19/3/1968 nr. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di

sicurezza funzioni regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Si deve segnalare la novità concernente i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a

200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al punto precedente, sono sostituiti, ferme restando le

disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri

o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite

con decreto del Ministero dell’Interno e quella per la quale non occorre una nuova verifica per gli

allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale o quella

comunale associata abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni, salvo che la natura dei

luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di

sicurezza.

La commissione di vigilanza, fatte salve le eccezioni di cui alla norma, è comunale e le relative funzioni

possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La Commissione comunale è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta:

1) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

2) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;

3) dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio da un medico

dallo stesso delegato;

4) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

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5) da un esperto di elettrotecnica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove necessiti, uno o più esperti in acustica o in altra

disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare e su loro

richiesta un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle

organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone

dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti, il parere della

commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti. Gli accessi

della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale che può prendere parte al

procedimento anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

La Commissione provinciale è ancora nominata, ogni tre anni, dal Prefetto ed è composta:

1) dal Prefetto o da vice Prefetto con funzioni vicarie che la presiede;

2) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;

3) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o l’impianto o da un suo

delegato;

4) da un ingegnere dell’organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

5) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

6) da un esperto di elettrotecnica;

La Commissione provinciale interviene:

a) qualora la commissione comunale non sia istituita;

b) per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300

spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;

c) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che

comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli

indicati con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il MinSanità. In tali casi la commissione è

integrata con un tecnico esperto del settore;

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o

elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un esperto dalla quale risulti la rispondenza

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dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6/10/1995 nr. 425, alle

disposizioni del relativo regolamento di attuazione (mai emanato!!!!)

Ai sensi dell’art 80 T.U.L.P.S. si stabilisce il divieto di concedere licenza per l’apertura di un teatro o di

un luogo di pubblico spettacolo prima della verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali

Pubblico Spettacolo e del rilascio della conseguente certificato di agibilità; tale mancanza è sanzionata

penalmente dall’art. 681 del C.P.

1.7.2 LE PRESCRIZIONI

Le violazioni all’art. 9 del TULPS è stata depenalizzata limitatamente alle prescrizioni che si riferiscono alle

autorizzazioni indicate nell’art. 17-bis, comma 1, TULPS ma non NEL CASO DEGLI ARTT. 68 e 69 TULPS

NON essendo gli stessi ricompresi nel comma 1 del citato art. 17-ter Tulps

le violazioni alle prescrizioni inserite in tali autorizzazione licenza di trattenimento pubblico

costituisce pertanto illecito penale sanzionato dall’art. 17, comma 1 TULPS con la previsione dell’arresto

fino a tre mesi o dell’ammenda fino a £ 400.000

Altro ragionamento riguarda la violazione delle prescrizioni inserite in autorizzazione e riguardanti

l’agibilità dei locali e la sicurezza, in tale contesto ogni violazione alle stesse è sanzionata penalmente

dall’art. 681 C.P..

1.8 CRITERI DI SORVEGLIABILITÀ

I locali, all’interno del circolo, adibiti a somministrazione di alimenti e bevande non devono avere accesso

diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici; all'esterno del Circolo non devono essere apposte targhe o

insegne che pubblicizzano l’attività di somministrazione esercitata all’interno.

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L’attività di somministrazione deve essere svolta all’interno dei locali non è pertanto consentito

autorizzare circoli ad effettuare la somministrazione in luoghi visibili dalla pubblica via tanto meno con

tavoli e sedie sulla strada, anche se pagano la Tassa di occupazione.

L’inosservanza di detti divieti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della revoca dell’atto

autorizzativo ai sensi dell’art. 4 della L. 287/91.

1.9 INDICI DI PUBBLICITÀ: ATTI AD INDIVIDUARE IL CARATTERE IMPRENDITORIALE

DELL’ATTIVITA’

Occorre verificare se ricorrono le seguenti condizioni:

- accesso al locale previo pagamento del biglietto d’ingresso e/o acquisto della tessera associativa

senza formalità;

- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei

cittadini (Es. messaggi radiofonici, inserzioni sui quotidiani, affissioni, etc);

- complessità dei locali dove si svolge l’attività, tale da far ritenere l’attività di tipo imprenditoriale ai

sensi del Codice Civile (attività economica professionalmente esercitata);

- elevato numero di persone che accedono al circolo.

Nel caso emerga che sono disattese le condizioni ostative di cui sopra, anche solo una, si tratta di un

esercizio pubblico abusivo con la conseguenza che si deve contestare al Presidente del Circolo l’apertura

abusiva sia di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande pubblico che l’apertura di un

locale destinato a spettacoli pubblici privo della prescrittà agibilità.

Con l’entrata in vigore del DPR 235/2001 gli indici di pubblicità oggi inseriti in una circolare vengono

invece richiamati dal nuovo regolamento il quale con lil comma 3 dell’art. 4 del DPR 235/2001 prescrive

che ogni violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3 è sanzionato dall’art. 10 della legge 287/91,

fra gli obblighi richiamati ricordo quello previsto alla lettera d) del comma 2 dell’art. 2 “l’associazione si

trova nelle condizioni previste dall’articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del TUIR”.

Proprio il riferimento al comma 4 quinquies richiama i seguenti obblighi a carico dei Circoli:

a) divieto di distribuire utili o avanzi;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente a fini di pubblica utilità;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività

del rapporto escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

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d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo;

1.10 INTERNET E I CIRCOLI

La delibera n. 467/2000 dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (G.U. 9.8.2000, n. 185) ha

previsto che per essere autorizzati a offrire servizi di telecomunicazioni sia negli esercizi pubblici che nei

circoli che non rispettano gli indici di pubblicità, compresi quelli via Internet e via telefax, occorre che il

responsabile dell’esercizio presenti una dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale,

concessioni ed autorizzazioni, Divisione II, viale America 201, 00144 Roma e per conoscenza all’ Autorità

per le garanzie sulle comunicazioni, Centro direzionale Isola B/5, Torre Francesco, 80143 Napoli.

Alla dichiarazione, presentata agli effetti di cui all’art. 3 del d.lgs 103/95 e relativo regolamento d.P.R.

420/95, deve essere allegata la seguente documentazione:

1) dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensiva di nulla osta antimafia ai sensi del d.lgs 490/94

e del d.P.R. n. 252/98;

2) dichiarazione da cui risulti che gli amministratori che rappresentano la società o il titolare dell’impresa

non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono

sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

3) attestazione di versamento di lire 250.000 per il pagamento di una tassa di concessione governativa

sul c/c n. 8003 intestato all’ Agenzia delle Entrate - codice tariffa n. 8617 - causale “iscrizione pubblico

registro”.

L’ esercente deve inoltre garantire, durante la gestione:

a) il rispetto delle condizioni previste dall’art. 12 del d.P.R. 252/98 riguardanti la sicurezza delle

operazioni in Rete, il mantenimento dell’integrità della Rete, l’interconnessione dei servizi nonché la

protezione dei dati;

b) il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente così come

disposto dal comma 1, lettera f), articolo 2 d.P.R. 252/98;

c) la fornitura dei dati indispensabili a verificare il rispetto delle condizioni stabilite e ai fini statistici;

d) l’utilizzo di hardware omologato ai fini della compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;

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e) la pubblicazione delle condizioni d’offerta del servizio, compreso quelle riguardanti le condizioni

economiche in rapporto alla qualità e disponibilità del servizio.

L’attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della domanda con l’obbligo di

comunicare qualsiasi variazione delle informazioni indicate nella prima istanza.

La durata della “concessione” è di 9 (nove) anni rinnovabile previa presentazione di nuova domanda da

presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di accertamento di servizio abusivo di offerta al pubblico di questi servizi (fax o Internet) si deve

contestare violazione agli artt. 3 e 7 del d.lgs 103/95 (d.lgs 17 marzo 1995, n. 103), pagamento in

misura ridotta lire 10.000.000; autorità competente Ministero delle poste e telecomunicazioni; introiti

allo Stato mod. F23.

Ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 il Ministero dispone la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione dei collegamenti abusivi o la sospensione da 10 giorni a 3 mesi per quelli riscontrati difformi

ed in caso di recidiva la revoca dell’autorizzazione.

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2 LE NUOVE MODALITA’ DI CONTROLLO DEI CIRCOLI PRIVATI

2.1 ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE

Prima di procedere al controllo di un circolo privato occorre:

n richiedere al servizio competente al rilascio delle autorizzazione per la somministrazione di alimenti e

bevande se il Circolo ha presentato la D.I.A. ex. art. 2 del DPR 235/2001 o ha richiesto l’autorizzazione ai

sensi dell’art. 3 del DPR 235/2001; Se presenti si deve acquisire copia della stessa autorizzazione o della

denuncia di inizio attività presentata ex. art. 19 L. 241/90. Si deve inoltre richiedere copia del parere

rilasciato dal servizio Igiene pubblica con la piantina, vistata, relativa ai locali autorizzati;

- raccogliere informazioni sul Presidente titolare dell’autorizzazione ed in particolare sulla sua

residenza ed attività principale;

- nel caso dei Circoli affiliati ad un Ente nazionale verificare presso l’Ente nazionale che ha rilasciato la

dichiarazione di affiliazione se il Circolo ha ancora in corso l’affiliazione;

- acquisire copia delle eventuali autorizzazioni rilasciate ex. art. 86 T.U.L.P.S. per l’installazione di

giuochi leciti all’interno dei locali dove avviene la somministrazione e del nulla osta rilasciato

dall’Amministrazione finanziaria ex. legge 388/2000;

- acquisire copia degli eventuali certificati di agibilità dei locali rilasciati dal Sindaco ex. art. 80

T.U.L.P.S. per le attività di spettacolo ed intrattenimento;

- acquisire copia dello Statuto e dell’atto costitutivo depositato al momento della richiesta di

autorizzazione o di presentazione della DIA ai sensi degli artt. 2 e 3 DPR 235/2001;

2.2 PERCORSO OPERATIVO PER IL CONTROLLO

1) richiedere in visione o in copia elenco soci e regolamento interno del Circolo evidenziando in

particolare la parte relativa alle modalità per associarsi se corrispondono a quelle dichiarate nello Satuto

e che siano conformi alle condizioni previste dall’art. 111 TUIR; Accertarsi che l’elenco soci sia aggiornato

per verificare che siano ancora iscritti almeno 100 persone e che i presenti siano tutti regolarmente

iscritti; Nel caso in cui questi documenti non siano presenti nei locali del circolo occorre accompagnare un

dirigente del Circolo a recuperarli ovunque si trovino in quanto è evidente che la mancata visione o

acquisizione di tali atti può portare ad alterazioni successive utili a recuperare situazioni di irregolarità in

materia tesseramento. Non esiste una sanzione nel caso di mancata ottemperanza alla richiesta

degli agenti accertatori;

2) identificare chi gestisce di fatto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, evidenziare se non

si tratta del Presidente, e verificare che tutti gli addetti all’attività di manipolazione di alimenti e bevande

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siano in possesso della tessera di idoneità sanitaria in regolare corso di validità; Ci si riferisce ai

camerieri, agli addetti al banco Bar, ai cassieri ai cuochi; Il personale addetto alla produzione,

preparazione, manipolazione e vendita delle sostanze alimentari, destinato anche temporaneamente od

occasionalmente a venire a contatto diretto od indiretto con gli alimenti, deve essere munito di libretto di

idoneità sanitaria rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza presso gli ambulatori del Servizio Igiene

Pubblica. Anche i familiari del titolare, se addetti alle funzioni sopra descritte, sono sottoposti all’obbligo

del libretto. Il libretto ha validità 1 anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato prima della

scadenza. I titolari o conduttori delle attività hanno l’obbligo di segnalare immediatamente all’autorità

sanitaria i casi sospetti di malattie infettive o contagiose del personale dipendente. Il libretto va

conservato in originale sul luogo di lavoro a cura del Presidente o del gestore l’attività. Il personale

addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari

deve indossare tute e/o sopravveste di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano la

capigliatura. Lo stesso personale deve essere pulito nella persona, particolarmente nelle mani ed

eseguire il proprio lavoro in maniera igienicamente corretta. Per gli operatori trovati con personale

non munito di libretto sanitario è prevista, oltre la sanzione amministrativa di L. 20.000 per i

dipendenti e L. 50.000 per il datore di lavoro (ex. art. 14 commi 1 e 2 L. 283/62, introiti

Azienda Usl autorità competente Sindaco), la sospensione dell’attività fino ad un massimo di

10 giorni (ex. legge 689/81). Se il titolare del posteggio non conserva presso la sede del

circolo i libretti dei dipendenti/soci è sanzionato con la somma di L. 500.000 ma non soggiace

alla sanzione accessoria della chiusura dell’attività.(ex. art. 41 DPR 327/80 sanzionato

dall’art. 17 L. 283/62, introiti Azienda USL autorità competente Sindaco)

3) verificare che sia esposta la copia della denuncia inizio attività od autorizzazione per la

somministrazioni di alimenti e bevande (ex. artt. 2 e 3 DPR 235/2001)

Sanzione prevista è di L. 600.000 autorità competente il Presidente della Giunta Regionale,

introiti Regione (ex. art. 180 Reg. d’Esecuzione del. TULPS) nei casi più gravi o di recidiva, la

sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 17-ter Tulps

4) verificare inoltre che l’autorizzazione sia regolarmente intestata al gestore dello spaccio di

somministrazione in quanto capita che la gestione venga data in appalto a soggetti esterni al circolo che

devono farsi volturare la licenza; si consiglia di confrontare i documenti fiscali emessi (scontrini o

ricevute) con la licenza. Si rammenta che in tale circostanza i gestori professionali devono essere in

possesso del REC.

Sanzione prevista di L. 2.000.000 artt. 2 o 3 del DPR 235/2001 sanzionato dall’art. 10 L.

287/91 in relazione all’art. 4 dello stesso DPR 235/2001 autorità competente Camera di

Commercio (oppure vedi le singole Leggi Regionali ex. D.Lgs. 112/98) introiti Regione- misura

interdittiva della cessazione dell’attività ex. art. 4 comma 3 DPR 235/2001 e art. 17-ter Tulps;

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5) accertare la pubblicità della tariffa dei prezzi si intende l’elenco di tutte le pietanze e delle bevande

destinate alla somministrazione al tavolo o al banco bar con a fianco i singoli prezzi, inclusi Iva, tali

elenchi possono forniti sia con cartelli esposti nel locale che con singoli menù da consegnare per ogni

tavolo prima della commenda. In mancanza è prevista una sanzione amministrativa di L. 600.000

(art. 180 Reg.di Esecuzione TULPS) autorità competente il Presidente della Giunta Regionale

introiti alla stessa Regione e, nei casi più gravi o di recidiva, la chiusura dell’attività fino a tre

mesi ex. art. 17-ter Tulps;

6) verificare il rispetto dei criteri di sorvegliabilità: locali dei Circoli privati adibiti alla somministrazione di

alimenti e bevande riservata ai soci devono rispettare specifici requisiti differenziati per quelli autorizzati

prima del 27.2.1993 ed in particolare i “vecchi” circoli non possono apporre insegne , targhe o altre

indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno. La norma ha lo scopo di

evitare che i circoli possano richiamare e, quindi, sottrarre clientela ai pubblici esercizi ed anche di evitare

che chiunque, attirato dall’insegna, vi si possa introdurre per eludere possibili controlli di polizia. I Circoli

autorizzati a partire dal 28.2.1993 devono rispettare un ulteriore criterio di sorvegliabilità, che si somma

al precedente, prescrivendo che i locali destinati alla somministrazione non devono avere accesso diretto

da strade, piazze od altri luoghi pubblici. Ciò comporta che, tra l’ingresso del circolo privato ed il luogo

della somministrazione, debba esistere una struttura architettonica atta a separare i due locali. Non è

sufficiente a soddisfare questa condizione l’installazione sulla via d’ingresso di una semplice porta,

cosiddetta a bussola, in quanto non si concretizza un ambiente architettonicamente autonomo. Il

Presidente del Circolo che non rispetta le prescrizioni è sanzionato con una sanzione

amministrativa di L. 2.000.000 (ex. art. 9 e 17-bis TULPS) e qualora venga meno la

rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità, la licenza per la somministrazione

ai soci è revocata (ex. art. 4 L. 287/91- provvedimento del Sindaco), autorità competente per

sanzioni pecuniarie Prefetto, introiti Stato a mezzo del Concessionario della Riscossione

modello F23;

7) accertare che gli alimenti deperibili, con copertura o farciti di panna, creme, yogurt, bibite a base di

latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare devono essere

conservati a temperatura non superiore a +4°. Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi e le paste

alimentari con ripieno devono essere conservati a temperatura non superiore ai + 10°. L’inosservanza

delle prescrizioni relative alle temperature di conservazione del prodotto alimentare comportano il

deferimento all’autorità giudiziaria in quanto si tratta di alimento che viene definito “in cattivo stato di

conservazione”. L’attività di congelazione, per quanto concerne gli alimenti di propria produzione, è

considerata una normale pratica di conservazione degli stessi e va svolta in conformità alle disposizioni

igienico-sanitaria; In caso di inottemperanza informativa di reato ai sensi dell’art. 5 lettera b)

della L. 283/62 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e sequestro

probatorio della merce ex. art. 354 C.p.p.;

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8) identificare tutti i presenti nel circolo, con particolare attenzione a quelli che stanno consumando

alimenti e bevande, in quanto solo gli iscritti al circolo possono utilizzare tali servizi. Alfine di garantire il

corretto accertamento occorre raccogliere le dichiarazioni spontanee amministrative ex. art. 13 L. 689/81

da parte degli avventori che stanno consumando in modo da evidenziare anche in sede di ricorso che

l’attività di somministrazione era in corso ed era rivolta a persone non soci. La violazione

amministrativa è prevista dagli artt. 4 del DPR 235/2001 e dall’art. 10 della L. 287/91 è di L.

2.000.000 autorità competente camera di Commercio (o Presidente della Regione a seconda

delle singole disposizioni regionali emanate ai sensi del D. Lgs 112/98) introiti Regione o altro

Ente individuato dalla Legge Regionale;

Nel caso la somministrazione riguardi bevande alcooliche ed il circolo non

sia in possesso dell’autorizzazione per la somministrazione contestare

anche la violazione all’art. 686 C.P. depenalizzato dall’art. 53 del D.Lgs

507/99 - sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 4.800.000 - autorità

competente a ricevere il rapporto Dipartimento delle Dogane introiti Stato

modello F 23, non ammesso il pagamento in misura ridotta;

9)l caso di intrattenimenti danzanti identificare i presenti e sentire a sommarie informazioni ex. art. 351

C.p.p., in quanto persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’indagine, gli intervenuti che pur

ballando o partecipando all’intrattenimento non risultano soci; in tali informazioni devono emergere con

chiarezza le modalità di accesso al circolo e l’attività che svolgevano al momento del controllo. In caso di

presenza di non soci o di invitati necessitano le autorizzazioni previste dagli artt. 68 e 80 Tulps vale a dire

l’autorizzazione del Sindaco per dare lo spettacolo, l’intrattenimento o la festa da ballo nonché l’agibilità

dei locali. Si tratta di materia sanzionata in via amministrativa e penale, necessità pertanto la

redazione di un verbale di accertamento urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose ex. art. 354,

commi 2 e 3, C.p.p. e l’espletamento di atti di P.G. quali quello di contare i presenti nel locale e

trasmettere informativa di reato ai sensi dell’art. 347 C.p.p. alla procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario per il reato di cui all’art[4] 681 C.P. mentre per la violazione

amministrativa prevista dall’art. 666 C.P. occorre segnalare al Sindaco il fatto. Lo stesso

provvederà poi a stabilire la sanzione da applicare fra il minimo di L. 500.000 e L. 3.000.000 e

definirà la misura della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività abusiva

ai sensi dell’art. 666 C.P. cosi’ come modificato dall’art. 53 del D. Lgs. 507/99;

10) verifica degli indici di pubblicità: per determinare che la gestione del circolo si è di fatto trasformata

in un esercizio pubblico abusivo occorre rilevare uno solo dei seguenti aspetti:

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n per l’accesso al circolo non deve essere richiesto, di volta in volta, il pagamento di un biglietto o che

non venga rilasciata, nell’immediatezza e senza particolari formalità, la tessera associativa;

n non venga data pubblicità degli spettacoli a mezzo stampa o mediante esposizione di

locandine/manifesti, a disposizione indiscriminata del pubblico;

n il locale ove venga esercitata l’attività, non sia di dimensioni tali da fare apparire evidente la natura

imprenditoriale dell’attività ivi esercitata;

n il numero delle persone che accedono al locale non sia rilevante. Come criterio di quantificazione si

può fare riferimento al D.M. 16 Febbraio 1982 che impone l’obbligo della certificazione antincendio per

locali ove si esercitano spettacoli, che abbiano capienza superiore alle 100 persone;

Il DPCM 16/9/1999 NR. 504 CIRCOLARE NR. 165 DEL 7/9/2000 MINFINANZE) prevede che i circoli privati

e le associazioni ONLUS oltre a possedere i requisiti previsti per essere caratterizzati organismi non

lucrativi debbono:

a) fare partecipare solo i soci che abbiano acquisito la qualità di socio almeno 60 giorni prima;

b) non possono fare più di 4 manifestazioni ogni anno;

c) qualora avvengano al di fuori della sede sociale è necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 68 Tulps;

d) i soci e gli invitati non possono superare le 500 unità.

La SIAE non può rilasciare le autorizzazioni di inizio attività e le relative agevolazioni in caso di mancanza

dei succitati requisiti.

La circolare nr. 165 ha infine precisato che gli intrattenimenti organizzati a favore dei propri soci prevede

comunque l’obbligo del rilascio a tutti i partecipanti del titolo di accesso SIAE cosi’ come disposto dall’art.

2 del DPR 30/12/1999 nr 544.

Il Presidente del circolo, ove ricorrano le condizioni previste dal DPCM, deve presentare la dichiarazione di

effettuazione di attività alla SIAE dichiarando di possedere la licenza di cui agli articoli 68 e 69 Tulps .

Pertanto gli operatori debbono richiedere alla SIAE tale documentazione prima dell’accesso al circolo in

modo che eventuali dichiarazioni mendaci possano essere subito contestate (art. 483 C.P.).

La stessa circolare prevede che il Presidente del circolo presenti alla SIAE, entro 10 giorni dalla fine

dell’anno, un apposita dichiarazione contenente l’ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci

nonché la specifica delle attività di intrattenimento svolte.

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Alla luce dell’entrata in vigore del DPR 235/2001 si rammenta come debbano essere rispettate le

condizioni previste dall’art. 111 TUIR ed in particolare dal comma 4 quinquies fra le quali si segnala la

lettera C) che prescrive “una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative

volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della

partecipazione alla vita associativa”.

11) verificare la presenza di eventuali giochi leciti: necessita l’autorizzazione ai sensi dell’art. 86 T.u.l.p.s.

comma 3 cosi’ come modificato all’art. 37 della legge finanziaria 2001 che è rilasciata previo rilascio del

nulla osta dell’Amministrazione Finanziaria ex. art. 38 della legge finanziaria 2001. Tale autorizzazione è

necessaria sia se i giochi sono installati nei locali destinati alla somministrazione che negli altri spazi nelle

disponibilità del circolo. Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di cui all’articolo 110 T.u.l.p.s.

sia rispetto alla tipologia di congegni e giuochi utilizzati che rispetto all’obbligo di esporre la tabella dei

giuochi non leciti. L’omessa esposizione della tabella dei giochi vietati comporta il deferimento

all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 110 T.u.l.p.s. commi 1 e 6. E’ evidente che è

vietato anche all’interno dei Circoli il Giuoco d’azzardo sanzionato penalmente dall’art. 718 C.P.. Nel caso

di giuochi leciti non autorizzati si applica la violazione amministrativa ai sensi degli artt. 86 e

17 Bis T.U.L.P.S. - 2.000.000 autorità competente Prefetto, introiti Stato modello F23;

Verificare inoltre se esiste un accesso ad internet se è stata presentata la richiesta di autorizzazione. In

caso di mancanza procedere cosi’ come previsto al paragrafo 1.10;

12) accertarsi se è stato installato apparecchio radiotelevisivo: si tratta di una attività libera non

necessità nessun atto autorizzativo; La licenza ex. art. 68 T.U.L.P.S. necessita esclusivamente se

l’apparato è posizionato all’interno del locale di somministrazione e se tale apparecchio viene installato

allo scopo di attirare la clientela in quanto trasmette programmi su reti codificate , che subordini

l’ingresso al locale al pagamento di un biglietto e che contempli lo svolgimento dell’intrattenimento in sale

appositamente allestite; Necessità invece la licenza ex. art. 69 T.U.L.P.S. quando si offre ai soci la visione

di programmi su reti codificate previo pagamento di un biglietto ma senza trasformare il locale in sala da

trattenimento. L’inottemperanza comporta la segnalazione al Sindaco per la violazione

amministrativa prevista dall’art. 666 C.P. con la conseguente determinazione della somma da

pagare da un minimo di L. 500.000 a L. 3.000.000;

13) verificare l’esistenza di apparati radio e juke-box : non necessita l’autorizzazione ai sensi dell’art. 69

T.U.L.P.S. ma è sufficiente una semplice comunicazione obbligatoria solo se tale installazione è afferente

ai locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;

14) accertamenti tributari: conformemente alle disposizioni contenute dall’art. 36 del D.P.R. 600/73 nel

caso in cui si accertasse che l’attività di somministrazione, anche rivolta ai soci, avviene senza il rispetto

delle norme tributarie quali l’emissione dei documenti fiscali occorre predisporre apposita

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segnalazione al Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. Provinciale per probabile violazione

alle norme tributarie.

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3 IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO DEI CIRCOLI PRIVATI AUTORIZZATI ALLA

SOMMINISTRAZIONE INTRODOTTO DAL DPR 235/2001

Il Nuovo sistema sanzionatorio introdotto dall’art. 4 del DPR 235/2001 è estremamente positivo in quanto

ottiene i seguenti risultati:

a) individua con chiarezza un sistema sanzionatorio principale ancorato alle procedure previste dall’art.

10 della della L. 287/91;

b) introduce però una sanzione amministrativa accessoria, la cessazione dell’attività, che si può applicare

con immediatezza e non solo in caso di mancanza di Dia o autorizzazione per lo svolgimento delle attività

ma anche “ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari” ; Tale sanzione è stata inserita

nell’ordinamento senza originare dubbi sulla competenza (organo comunale competente è chiaro che è il

Dirigente), e senza i pasticci introdotti dalla legge 135/2001 nell’art. 17-ter Tulps che di fatto ne hanno

impedito l’applicazione;

La procedura sanzionatori individuata dall’art. 4 del DPR 235/2001 che identifica nell’art. 10 della legge

n.287/91 la norma sanzionatrice di riferimento.

Essendo la procedura sanzionatoria per le violazioni all’art. 10 della legge n. 287/91 è di tipo

esclusivamente amministrativo e la normativa di riferimento, per una corretta applicazione della stessa, è

la legge 24 novembre 1981, n.689 e gli artt.17 - ter e quater del T.U.L.P.S, richiamati dallo stesso art.

10,. così come introdotti dal d.lgs. n.480/94 e modificati dall’art. 9 della legge 135/2001 per

l’applicazione delle misure interdittive.

La normativa che disciplina la somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei Circoli Privati

prevede una norma sanzionatrice principale identificata nell’ art.10 Legge .n.287/91 contenente le

sanzioni amministrative alle disposizioni della stessa legge e che richiama il sistema sanzionatorio dei

pubblici esercizi.

A tale norma si affianca l’art. 86, secondo comma, del Tulps che caso specifico dei Circoli Privati non

trova nell’art. 17-bis dello stesso Tulps la propria sanzione ma si riferisce all’art. 686 C.P. cosi’ come

modificato dall’art. 53 del D.Lgs. 507/99 che ha introdotto un sistema sanzionatorio autonomo su questa

fattispecie rispetto a quello tradizionale richiamato dall’art. 10 della L. 287/91

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3.1 SISTEMA SANZIONATORIO PRINCIPALE CIRCOLI PRIVATI introdotto dall’art. 4 del DPR

235/2001

sanzioni amministrative principali:

art. 10 L. 287/91:

primo comma:

da L. 1.000.000 a L. 6.000.000

pagamento in misura ridotta L. 2.000.000

sanzioni amministrative accessorie :

art. 4 del DPR 235/2001

terzo comma

cessazione dell’attività di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di Dia o di autorizzazione nonché ogni

qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari;

misure interdittive:

art. 17-ter TULPS

· terzo comma:

- cessazione dell’attività condotta in difetto di autorizzazione

- sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni e

comunque per un periodo non superiore a tre mesi (vedi art. 17-ter Tulps comma 3 cosi’ come modificato

dall’art. 9 della legge 135/2001)

L’ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da comunque

luogo all’esecuzione dell’ordine di sospensione Qualora l’interessato dimostri di aver sanato le violazioni

ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative (art. 17-ter Tulps cosi’ come modificato

dall’art. 9 della legge 135/2001 la misura non si attiva o si revoca.

Autorità amministrativa competente ad adottare le sanzioni pecuniarie e a ricevere gli scritti

difensivi:

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La recente circolare nr. 3522/C del 9/8/2001 del Ministero delle Attività Produttive ha determinato che

l’autorità competente è la Camera di Commercio.

Tale interpretazione che lo scrivente non condivide assolutamente non è applicabile nelle Regioni, come

l’Emilia Romagna, dove la stessa Regione ha emanato apposita legge che delega ai Comuni parte delle

funzioni sanzionatorie previste dalla legge n.287/91 e mantenendo in proprio una parte di competenze

sanzionatorie.

Autorità amministrativa competente ad adottare le misure interdittive (17 - ter):

Le misure interdittive previste dall’art.17 - ter del T.U.L.P.S. in relazione all’art.10, terzo comma, della

legge n.287/91 sono adottate dal Sindaco (dirigente) con ordinanza motivata

Autorità amministrativa competente ad adottare sanzione amministrativa accessoria ex. art. 4

comma 3 del DPR 235/2001

La sanzione amministrativa accessoria prevista dal comma 3 dell’art. 4 del DPR 235/2001 è applicata dal

Dirigente responsabile del Settore incaricato all’interno dell’Ente di rilasciare le autorizzazioni ai Circoli

Devoluzione dei proventi:

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge.n.287/91 sono devoluti alla Regione salvo

ulteriori decisioni che il Ministero delle Attività Produttive ha preannunciato con la sua circolare nr 3522/C

del 9/8/2001

Termini previsti dalla legge:

- contestazione: immediatamente se possibile

- notificare: entro 90 giorni dall’accertamento

- pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione/notifica della violazione

- trasmissione al sindaco del rapporto (17 - ter, primo comma): senza ritardo

- trasmissione al dirigente responsabile del rapporto per l’applicazione della sanzione amministrativa

accessoria ex. art. 4 del DPR 235/2001;

- attivazione del provvedimento interdittivo: entro 5 giorni dal ricevimento del rapporto della P.M.

- presentazione degli scritti difensivi: entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione

- pagamento dell’ordinanza ingiunzione: entro 30 giorni dalla notificazione della stessa

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- opposizione all’ordinanza ingiunzione: entro 30 giorni dalla notifica della stessa

- prescrizione del credito: entro 5 anni dalla data di accertamento

Il comma 3 dell’art.10 della legge n. 287 prescrive che tutte le violazioni si applicano le disposizioni di cui

agli artt.17 - ter e 17 - quater del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; il primo di

questi articoli, che sono stati introdotti nel T.U.L.P.S dal D.Lgs. n. 480/94, prevede l’applicazione di

misure interdittive cautelari, che hanno lo scopo di far cesare un’attività abusiva o sospendere un’attività

svolta in modo non regolamentare, il secondo invece stabilisce delle vere e proprie sanzioni accessorie.

L’art.17 - ter del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, così come modificato dal D.L. 29 marzo 1995, n.97,

convertito nella L. 20 maggio 1995, n. 203 nonché dell’art 9 della legge legge 135/2001, dispone che, in

tutti i casi illeciti sanzionati in via amministrativa dall’art.17 - bis, comma primo e secondo e dall’art.221

- bis, consegue la cessazione dell’attività abusiva ovvero la sospensione dell’attività esercitata in

violazione delle prescrizioni (periodo non superiore a tre mesi), tale misura è applicabile solo dopo che

siano trascorsi trenta giorni dalla data di accertamento dell’illecito.

E’ evidente che la norma a cui fare riferimento è prioritariamente l’articolo 4 del DPR 235/2001 che

consente di intervenire con l’ordinanza di cessazione dell’attività senza dover aspettare trenta giorni.

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4 CASO PRATICO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

Fatto:

Circolo privato affiliato a Ente Nazionale riconosciuto dal Ministero dell’Interno che ha attivato un

ristorante bar destinato alla somministrare alimenti e bevande ai soci senza aver presentato la D.I.A.

prevista dall’art. art. 2 del DPR 235/2001.

Nel corso di controllo si accerta che diverse persone sono intente a consumare pasti e bevande alcoliche

nei locali del circolo privo di autorizzazione

ATTI DA REDIGERE

- Verbale di ispezione in circolo privato ex. art 13 L. 689/81 in relazione all’art. 2 del DPR 235/2001;

- Verbale di accertata violazione amministrativa ai sensi degli artt. 4 e 10 della L. 287/91 per

violazione all’art. 2 del DPR 235/2001;

- Verbale di accertata violazione amministrativa ai sensi 686 C.p. ;

- Lettera di trasmissione verbale per pagamento in misura ridotta

- Rapporto all'autorità amministrativa competente per l'applicazione delle misure interdittive ex. art.

17-ter Tulps;

- Rapporto all’autorità amministrativa competente per l’applicazione della sanzione amministrativa

accessoria ex. art. 4 del DPR 235/2001;

- Nota informativa a USL-ufficio igiene

- Ordinanza cessazione dell'attività ex. art. 4 DPR 235/2001;

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VERBALE DI ISPEZIONE DI CIRCOLO PRIVATO

(Artt. 13, comma 1, L. 689/81 e art. 2 comma 6 DPR 235/2001)

L'anno ____ il giorno_______ del mese di________ alle ore_______ in località_________________________________via_______________________ n.____ comune di___________________________provincia di____________ noi sottoscritti__________________

dipendenti del Comune di ............................., Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale, avvalendoci delle facoltà concessaci dall comma 6 dell’art. 2 del DPR 235/2001 e art. 13, comma 1, della L. 689/81 abbiamo eseguito ispezione di un circolo privato per il seguente motivo: controllo di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle norme e disposizioni di legge in materia di esercizio di attività in Circoli Privati.

Durante l'ispezione, eseguita alla presenza del sig.______________________________________

in qualità di Presidente del Circolo denominato “……………………………...” abbiamo rilevato quanto segue:

Ubicazione:________________________________________________________

Denominazione del circolo privato:" ..................."

Presidente del Circolo : Sig._______________________

nato a_____________________________________________il______________

residente a________________________________________________________

in via__________________________________________________n.________

Circolo affiliato all’Ente Nazionale denominato .........riconosciuto dal Ministero dell’Interno;

Libretto sanitario :

a) Presidente sig.__________________n.________valido al______________

b) dipendente sig.________________n.________valido al______________

c) dipendente sig.________________n.________valido al______________

Altre autorizzazioni rilasciate :__________________________________

Al momento dell'ispezione si accertava quanto segue:

- alle ore 23,30 si procedeva all’accesso nei locali del circolo dove si accertava che era in corso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche in particolare si riscontrava la presenza di nr. 15 persone che sentite a spontanee dichiarazioni dichiaravano di essere soci dal circolo.

Tali persone, socie del circolo, stavano consumando alimenti e bevande alcoliche, in particolare erano intenti a consumare un piatto di tortelloni ed alcuni un piatto di bolliti modenesi accompagnati da un bianco di Castelfranco (bevanda alcolica).

I soci intenti a consumare alimenti sono stati identificati per:

1)sig._____________________________________________________________

nato a_____________________________________________il_____________

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residente a________________________________________________________

in via__________________________________________________n._________

identificato con ____________________________________________n.____

rilasciata il___________________da_________________________________

2)sig.ra___________________________________________________________

nata a_______________________________________________il___________

residente a________________________________________________________

in via__________________________________________________n._________

identificata con ______________________________________n.___

rilasciata il__________________da__________________________________

3)sig._ra__________________________________________________________

nata a_____________________________________________il_____________

residente a________________________________________________________

in via__________________________________________________n._________

identificata con ______________________________________n.___

rilasciata il__________________da__________________________________

Si dà atto che il sig._____________________________________________

, cameriere, stava somministrando alle persona suindicate tortelloni e bolliti su una tavola imbandita con bicchiere, piatto e posate.

Al Presidente sig.___________________________, sono state pertanto contestate le seguenti violazioni:

- al comma 1 dell’art 2 del Dpr 235/2001 sanzionato dall’art 10 della Legge 25 agosto 1991, n.287 per avere aperto un attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci senza aver presentato la D.I.A. ex. art. 2 del DPR 235/2001 in quanto circolo affiliato e Ente Nazionale riconosciuto dal MinInterno;

- all’art. 86 Tulps, secondo comma, sanzionato dall’art 686 C.P. cosi’ come depenalizzato dall’art. 53 del D. Lgs. 507/99 per avere somministrato bevande alcoliche a soci del circolo in violazione all’obbligo previsto dall’art. 86 Tulps di dotarsi di apposita autorizzazione dal 5/7/2001 rilasciata ai sensi dell’art. 2 del DPR 235/2001;

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dall'intervenuto e dai verbalizzanti.

L'intervenuto I verbalizzanti

__________________ _____________________________

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VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

COMUNE DI ________________

CORPO POLIZIA MUNICIPALE Verb.n._______________

Via _______________ n.____ Reg.Verb.n._____________

______________

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

al comma 1 dell’art 2 del Dpr 235/2001 sanzionato dall’art 10 della Legge 25 agosto 1991, n.287

L'anno________il giorno________del mese_________alle ore __________

in localita'______________________via____________________ n._______

Comune di______________________Provincia di________________________

presso il circolo privato denominato "................"

noi sottoscritti___________________________abbiamo accertato che il

TRASGRESSORE

Cognome e nome _____________nato a ________________in data_________

Residente a_________________Indirizzo______________________________

identificato con________ n._______rilasciata il______ da___________

in qualita' di Presidente

OBBLIGATO IN SOLIDO

Cognome e nome, in qualità di Legale Rappresentante del Circolo Privato, _____________nato a

________________in data_________

Residente a_________________Indirizzo______________________________

identificato con_______ n.__________rilasciata il_____ da__________

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in qualita' di Presidente Legale Rappresentante del Circolo Privato ha violato -il comma1 dell’art 2 del

Dpr 235/2001 sanzionato dall’art 10 della Legge 25 agosto 1991, n.287 per il seguente motivo:

era in corso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche in particolare si riscontrava la

presenza di nr. 15 persone che sentite a spontanee dichiarazioni dichiaravano di essere soci del circolo.

Tali persone, socie del circolo, stavano consumando alimenti e bevande alcoliche, in particolare erano

intenti a consumare un piatto di tortelloni ed alcuni un piatto di bolliti modenesi accompagnati da un

bianco di Castelfranco (bevanda alcolica).

Il presente verbale viene trasmesso, senza ritardo, al Dirigente Responsabile dell’Attività

Economiche di __________, come disposto dall'art.17-ter, commi 1 e 2, del TULPS, e dal comma 3 l’art.

4 del DPR 235/2001 per l'adozione del provvedimento di cessazione dell'attività di

somministrazione di alimenti previsto dal citato art. 4 del DPR 235/2001 che assorbe la misura

interdittiva prevista dal 17-ter Tulps in quanto prevale per la sua specialità.

La violazione è stata contestata immediatamente a _________________

in qualità di Presidente presente al momento dell'accertamento.

DICHIARAZIONI

Il trasgressore dichiara:__________________________________________

MODALITA' DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione,

e' ammesso il pagamento in misura ridotta di £._____________,di cui

£.2.000.000 per sanzione amministrativa e £._//_______ per spese di

notifica e di procedimento,

Pagamento da effettuare a favore

dello STATO se passa l’interpretazione di cui alla circolare nr. 3522/C del 9/8/2001 del MinIndustria

sull’autorità competente C.C.I.A.A. (Circolare talmente chiara che definisce l’autorità competente a

ricevere il rapporto ma non a chi vanno le somme!!!!!!!!)

Essendo il pagamento allo Stato allegare modello F23 compilato

Per le Regione che hanno già leggi specifiche a favore :

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del Comune presso l'Ufficio Cassa della P.M.(o della Regione se non ha delegato) di ______ sito in

via__________________________n.___ o a mezzo vaglia postale ordinario a favore del medesimo

ufficio, citando gli estremi del presente verbale.

Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione,

il trasgressore puo' presentare scritti difensivi a:

Autorità Competente a cui presentare ricorso

CAMERA DI COMMERCIO ai sensi della Circolare del Minindustria nr. 15097 del 21/8/2001;

Per le Regioni come l’Emilia Romagna che hanno già leggi che regolano la materia, secondo chi scrive, è

invece:

al SINDACO (o al Presidente della Regione a seconda delle singole scelte regionali)

Qualora entro il predetto termine non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il

pagamento in misura ridotta il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o

notificazioni, verra' inviato all'autorita' amministrativa competente per le determinazioni di

competenza.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Trasgressore Gli Accertatori

_________________ ____________

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VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA all’art. 86, comma 2, Tulps

sanzionato dall’art. 686 C.P. cosi’ come depenalizzato dall’art. 53 del D. Lgs. 507/99

L'anno________il giorno________del mese_________alle ore __________

in localita'______________________via____________________ n._______

Comune di______________________Provincia di________________________

presso circolo privato denominato "..............."

noi sottoscritti___________________________abbiamo accertato che il

TRASGRESSORE

Cognome e nome _____________nato a ________________in data_________

Residente a_________________Indirizzo______________________________

identificato con________ n._______rilasciata il______ da___________

in qualita' di Presidente

OBBLIGATO IN SOLIDO

Cognome e nome, in qualità di legale rappresentante del Circolo Privato, _____________nato a

________________in data_________

Residente a_________________Indirizzo______________________________

identificato con_______ n.__________rilasciata il_____ da__________

in qualita' di Presidente e legale rappresentante del Circolo privato ha violato l’art. 86, comma 2, Tulps

sanzionato dall’art. 686 C.P. cosi’ come depenalizzato dall’art. 53 del D. Lgs. 507/99 per il seguente

motivo:

all’interno del Circolo privato denominato ...............era in corso l’attività di somministrazione di alimenti

e bevande alcoliche in particolare si riscontrava la presenza di nr. 15 persone che sentite a spontanee

dichiarazioni dichiaravano di essere soci dal circolo.

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Tali persone, socie del circolo, stavano consumando alimenti e bevande alcoliche, in particolare erano

intenti a consumare un piatto di tortelloni ed alcuni un piatto di bolliti modenesi accompagnati da un

bianco di Castelfranco (bevanda alcolica).

Il presente verbale viene trasmesso, senza ritardo, al Dirigente della Direzione compartimentale

delle dogane e delle imposte indirette di __________, come disposto dal Decreto 23/1/2001 del

Ministero delle Finanze G.U. nr. 48 del 27/2/2001

La violazione è stata contestata immediatamente a _________________

in qualità di Presidente presente al momento dell'accertamento.

DICHIARAZIONI

Il trasgressore dichiara:__________________________________________

MODALITA' DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione,

Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta

Sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 4.800.000

Importo determinato dal Dirigente della Direzione compartimentale delle dogane e delle Imposte indirette

competente per territorio

Introiti allo Stato: allegare compilato modello F23

Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione,

il trasgressore puo' presentare scritti difensivi al Dirigente della Direzione compartimentale delle

dogane e delle imposte indirette competente per territorio

Il Presente verbale viene immediatamente inviato alla Direzione compartimentale delle dogane e delle

imposte indirette territorialmente competente per la determinazione della somma da pagare

Fatto, letto e sottoscritto

Il Trasgressore Gli Accertatori

_________________ ____________

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LETTERA DI TRASMISSIONE VERBALI ALL'UFFICIO DEL CONCESSIONARIO DELLA

RISCOSSIONE

COMUNE DI _______________

CORPO POLIZIA MUNICIPALE Data ________________

Via______________ n._____

__________

Prot. n._________________

Al Concessionario della Riscossione della Provincia di

OGGETTO: trasmissione copia nr due verbali contrassegnati dai numeri

.n._______reg.verb.n.________

.n._______reg.verb.n.________

redatto a carico di:

Trasgressore sig.______________________________________________________

nato a ________________________________il_________________

residente a______________________via_________________n.___

Obbligato in solido

sig.______________________________________________________

in qualità di legale rappresentante del Circolo____________________

nato a ________________________________il_________________

residente a______________________via_________________n.___

Si trasmette, per la riscossione del pagamento in misura ridotta,

copia dei verbali in oggetto, notificati agli interessati in data__

Dovendo questo ufficio notiziare l'autorità amministrativa

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competente, ai sensi dell'art.17 della l. 24 novembre 1981, n.689,

pregasi riscontrare eventuale pagamento ovvero, decorsi sessanta

giorni dalla data di notificazione del verbale, di comunicarne

l'omissione.

Allegati:

copia verb.n._____reg.verb.n._____

copia verb.n._____reg.verb.n._____[5]

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RAPPORTO ALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA COMPETENTE PER L'APPLICAZIONE

DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA PREVISTA DALL’ART. 4 DEL DPR 235/2001

CHE ASSORBE LA MISURA INTERDITTIVA PREVISTA DALL’ART. 17-TER TULPS

COMUNE DI_________________________

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Via________________________n._____

_________

Data____________

Prot. n.__________________________

Al Dirigente del Settore Attività Economiche

di

__________________

OGGETTO: rapporto ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del DPR 235/2001 ed ai sensi dell'art.17-ter,

commi primo e secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Per quanto di competenza e per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 3 dell’art. 4 del

DPR 235/2001 si trasmettono i seguenti verbali di violazione amministrativa:

reg.verb.n.________________e verb.n._________ reg.verb.n._________

redatti a carico del sig.________________________________________

nato a _____________________________________il_____________________

residente a__________________________via______________________n.___

per violazione

- al comma 1 dell’art 2 del Dpr 235/2001 sanzionato dall’art 10 della Legge 25 agosto 1991, n.287 per

avere aperto un attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci senza aver

presentato la D.I.A. ex. art. 2 del DPR 235/2001 in quanto circolo affiliato e Ente Nazionale riconosciuto

dal MinInterno;

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- all’art. 86 Tulps, secondo comma, sanzionato dall’art 686 C.P. cosi’ come depenalizzato dall’art. 53 del

D. Lgs. 507/99 per avere somministrato bevande alcoliche a soci del circolo in violazione all’obbligo

previsto dall’art. 86 Tulps di dotarsi di apposita autorizzazione dal 5/7/2001 rilasciata ai sensi dell’art. 2

del DPR 235/2001;

poichè esercitava l'attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche senza aver presentato la

D.I.A. prescritta dall’art. 2 del DPR 235/2001.

Alfine di verificare il quadro accertato si allega alla presente copia del verbale di ispezione di circolo

privato.

Di quanto sopra si dà atto alla S.V. e si rimane in attesa delle disposizioni che verranno adottate per

la definizione del provvedimento sanzionatorio previsto dall’art. 4 del DPR 235/2001.

Allegati:

- verb.n.______reg.verb.n._______

- verbale di ispezione di esercizio pubblico

V.to L'addetto

Il Comandante _________________________

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LETTERA AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE DOGANE E DELLE

IMPOSTE DIRETTE

COMUNE DI__________________

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Alla Direzione Compartimentale delle Dogane

e delle imposte indirette

SEDE

OGGETTO: invio ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministeriale MinFinanze del 23/1/2001 pubblicato sulla

G.U. nr. 48 del 27/2/2001.-

L'anno_______ il giorno_______________del mese di_____________

alle ore____ noi sottoscritti_____________________________________

in merito a quanto indicato in oggetto, riferiamo quanto segue:

in data ____________ abbiamo accertato che nel Circolo Privato, denominato .................. sito in

località ____________________________

via__________________n._______ il Presidente ha attivato una attività di somministrazione di

bevande alcoliche senza essere in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 86, comma 2, Tulps.

Per tale motivo si è provveduto a sanzionare il Presidente del Circolo ai sensi dell’art. 686 C.P.

cosi’ come modificato dall’art. 53 del D. Lgs. 507/99 il quale prevede che il Vostro Ufficio debba disporre

l’entità della sanzione amministrativa all’interno della fascia prevista da L. 800.000 a 4.800.000 cosi’

come previsto dal primo comma dell’art. 686 C.P..

Di quanto sopra si dà atto per doverosa conoscenza e per quanto vorrete disporre ai sensi dell’articolo 16

della L. 689/81.

Si resta in attesa di copia della Vostra determinazione per la notifica al trasgressore ed al concessionario

della riscossione.

Allegati:

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1)copia di verbale di accertata violazione amministrativa

Gli accertatori

______________________

______________________

ORDINANZA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ALCOLICHE DI CIRCOLO PRIVATO

COMUNE DI __________________

Prot. n.______

del __________

IL DIRIGENTE

Visto il rapporto prot. n.________ presentato in data___

dalla Polizia Municipale di _____________nel quale si riferisce che

in data_________ alle ore____________in località___________________

via_________________________n. __________ presso IL CIRCOLO PRIVATO denominato

________________ è stata effettuata un'ispezione

accertando le seguenti violazioni :

1) al comma 1 dell’art 2 del Dpr 235/2001 sanzionato dall’art 10 della Legge 25 agosto 1991, n.287

2) all’art. 86, comma 2, Tulps sanzionato dall’art. 686 C.P. cosi’ come depenalizzato dall’art. 53 del D.

Lgs. 507/99

Visto i verbali di accertata violazione n.___ reg.verb.n.____ e n. _____ reg. verb

nr._______del_________ redatti a carico del

sig.___________________________________________________________nato a

_____________________________________ il____________________e residente a

________________________ in via _____________n.______in qualità di Presidente e di legale

rappresentante del Circolo Privato denominato _________________;;

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in quanto esercitava l'attività di ristorazione e bar con la somministrazione di alimenti e bevande

alcoliche ai propri soci senza aver presentato la prescritta D.I.A. ai sensi dell’art. 2 del DPR 235/2001;

Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione:

- della misura interdittiva prevista dall'art.17-ter, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, RD 18 giugno 1931, n.773, così come stabilito dall'art.10, comma 3, della l.25 agosto

1991, n.287, modificata dal D.Lgs 480/94 ed ulteriormente modificata dall’art. 9 della legge 135/2001;

- della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell’attività prevista dall’art. 4 comma 3 del

DPR 235/2001che in caso di apertura di una attività di somministrazione di alimenti e bevande in un

circolo privato senza avere presentato D.I.A. ai sensi del citato art. 2 del DPR 235/2001 è previsto infatti

che l’organo comunale competente ordina “la cessazione delle attività svolte in assenza di denuncia inizio

attività”;

- della sanzione amministrativa accessoria prevista dall’ultimo comma dell’art. 686 C.P. introdotto

dall’art. 53 del D. Lgs. 507/99 che stabilisce che è sempre dipsosta la cessazione dell’attività illecitamente

esercitata di commercio abusivo di liquori;

Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Visto l’art 86, comma 2, del RD 18 giugno 1931 nr. 773;

Visto l'art.17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, RD 18 giugno 1931, n.773 cosi’ come

modificato dalla legge 135/2001;

Visto l’art. 10 del Tulps

Visto l’articolo 10 della Legge 287/91;

Visto il D.Lgs 13 luglio 1994, n.480;

Visto l’articolo 53 del D. Lgs. 507/99;

Visti gli articoli 2 e 4 del DPR 4 Aprile 2001 nr. 235;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

Visto il provvedimento del Sindaco con il quale si è assegnata la responsabilità del Settore Attività

Economiche al Dott.

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O R D I N A

al sig. ______________________ quale Presidente del Circolo Privato in premessa meglio

generalizzato, la cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti esercitata nei

locali del circolo privato denominato _______________ sito in questo Comune in via

___________n.______

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi

dell'art.650 del codice penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio

saranno adottati con le modalità previste dall'art.5 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei

termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei

termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n.1199.

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla residenza municipale, li'________

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COMUNE DI _____________

RELAZIONE DI NOTIFICA

(art.138 cpc)

L'anno______________ il giorno__________ del mese__________________

alle ore_______ in località____________via__________________n._____

il sottoscritto messo notificatore del Comune di __________________

da' atto di aver notificato copia del presente atto al sig.________

___________________________________________________________________

consegnandola a mani di ___________________________________________

nella sua qualita' di _____________________________________________

Il ricevente Il messo notificatore

__________________ ________________________

[1] Situazione creatasi a seguito dell’abrogazione dell’art. 209 del TULPS da parte dell’art. 6 della legge

25/1/1982 nr. 17 in base al quale le associazioni erano obbligate a comunicare a richiesta dell’autorità di

P.S. l’atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti interni l’elenco nominativo di coloro che ricoprivano

cariche sociali e dei soci tutti ed ogni altra notizia afferente all’organizzazione.

[2] I’art. 6 del DPR 311/2001 ha disposto l’abrogazione dell’art. 103 del Tulps e dei correlati articoli del

Regolamento di esecuzione

[3] IlDPR 311/2001 prevede infatti una modifica all’art. 11 del TULPS che prevede che le autorizzazioni

del Titolo III del Tulps abbiano durata permanente

[5] E’ chiaro che per il verbale di violazione all’art. 86 Tulps la sanzione dovrà prima essere determinata dal Dipartimento delle Dogane prima di essere inviata al Concessionario