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Il mercato assicurativo

Scopri il mondo assicurativo …

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Benvenuto!

Mi chiamo “Asso” e

sarò il tuo compagno

di viaggio attraverso

tutto il percorso di

formazione!

Presentiamoci!

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Legenda dei simboli interattivi

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L’assicurazione: quadro ieri e oggi

Conosci il quadro normativo

Conosci i protagonisti del settore

Conosci le aree di attività

Leggi il glossario (fonte ANIA)

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Torna indietro

Leggi l’argomento proposto

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IndietroPer iniziare il percorso clicca su

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utilizzare solo

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la tastiera

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Indice generale

2. Il quadro normativo

3. I protagonisti

4. Le aree di attività

1. L’assicurazione: quadro ieri e oggi

5. Conclusioni

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L’assicurazione: ieri

Il principio assicurativo si basa sulla convenienza sentita dagli esseri umani, di suddividere su una pluralità di individui i rischi attinenti all’esistenza e alle vicende economiche, nonché le conseguenze dannose di eventi imprevisti

- Evoluzione dei “contratti d’assicurazione” nella storia -

• I Babilonesi attraversavano i deserti della Mesopotamia soltanto in gruppi di più individui per sostenersi vicendevolmente in caso di difficoltà

2300 a.c.

1350 d.c. • I mercanti Italiani iniziarono a predisporre specifici contratti per assicurare i loro vascelli e i contenuti degli stessi dalla forza del mare

1629 d.c. • In Olanda viene costituita la Compagnia delle Indie, la prima moderna compagnia di assicurazione per i trasporti marittimi

1688 d.c. • A Londra viene fondata la Compagnia Loyds da mercanti e uomini d’affari per suddividere fra gli stessi i rischi delle proprie attività

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L’assicurazione: origini storiche

Avanti

La mutualità, cioè l'associazione di più persone con lo scopo di ripartire tra molti i bisogni di alcuni, è attività connaturata allo sviluppo dell'umanità e può essere considerata l'embrione dell'assicurazione. Si sviluppa dapprima all'interno di comunità primitive quali la famiglia, la gens, il clan e la tribù, acquisendo nel tempo il carattere di volontarietà.

Intorno al X secolo, il fenomeno assistenziale più rappresentativo è la gilda (di origine germanica), che si sviluppa fortemente in Inghilterra attraverso le corporazioni delle arti e dei mestieri: mediante una contribuzione periodica ci si garantiva un sostentamento per sé (in caso di incendio o malattia) o per i propri eredi (in caso di morte).

Gli storici concordano sul fatto che l'assicurazione sia nata in Italia. I primi contratti sono stipulati nelle città dell'alto Tirreno: in primo luogo Genova, poi Firenze e Venezia. La diffusione alle città mediterranee di Francia e Spagna è immediata, in un secondo tempo la prassi si estende alla Francia del Nord ed ai Paesi Bassi.

L'assicurazione che per prima acquista rilevanza è quella marittima: per anni prevale infatti sulle assicurazioni terrestri. Non bisogna dimenticare che a quei tempi, in mancanza di una rigorosa codificazione quale è l'attuale,

il contratto assicurativo veniva erroneamente accomunato all'usura o

al gioco d'azzardo.

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L’assicurazione: origini storiche

La culla delle assicurazioni terrestri è invece Londra: qui nasce l'assicurazione incendio (dopo il tragico rogo della città avvenuto nel 1666); sempre qui, nella bottega del caffè di Edward Lloyd nasce quella che, ancora oggi, è una delle massime istituzioni assicurative mondiali: i Lloyd's di Londra. Inizialmente luogo di ritrovo di armatori e finanzieri, dove venivano scambiate e registrate le informazioni relative a merci, navi e spedizioni marittime, nel tempo assume il ruolo di mercato mondiale dell'assicurazione e della riassicurazione (contratto con il quale un assicuratore cede parte dei rischi assunti ad un riassicuratore).

A Londra nasce anche (agli albori del '700) l'impresa assicurativa moderna, nella forma di società per azioni oltre che in quella di mutua.

Arriviamo quindi al nostro secolo, che vede la nascita di nuove coperture legate allo sviluppo economico e tecnologico (assicurazioni aeronautiche, aerospaziali, cinematografiche, rischio inquinamento e responsabilità civile prodotti, etc), nonché il pieno sviluppo di tutti i rami assicurativi, all'interno di codificazioni sistematiche sempre più attente alla tutela della parte debole del contratto, l'assicurato.

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L’assicurazione: la prima polizza

Primo a sorgere tra le discipline assicurative è stato il ramo che tratta e regola le assicurazioni di ogni bene che sia oggetto del traffico o sia mezzo adibito al suo trasporto.

Quando sia stato stipulato il primo contratto propriamente assicurativo non è possibile stabilirlo con esattezza.Si accenna ad un contratto stipulato a Trieste il 14/10/1328, e uno a Genova il 23/10/1347, ma è in un documento pisano del 1384 che l’assicurazione è configurata per la prima volta come contratto avente una sua propria figura giuridica autonoma e chiara anche nella forma.

Fuori d’Italia, l’assicurazione marittima si sviluppò in molti paesi fra cui il Portogallo (XIV secolo), l’Olanda (XV secolo) e più tardi l’Inghilterra (XVI secolo), ed è noto che i primi assicuratori in Inghilterra sono gli italiani.

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L’assicurazione: oggi

Nel mondo moderno il ricorso a contratti di assicurazione risulta sempre più frequente

- Esempi di assicurazioni nel mondo moderno -

Assicurazioni auto: furto, incendio, responsabilità civile, kasko, …

Assicurazioni contro gli infortuni: le squadre di calcio devono continuare a pagare i propri calciatori anche in caso di infortunio

Assicurazioni sulla vita

- Senza le Assicurazioni … -

…nessuna compagnia aerea si assumerebbe il rischio di far volare un proprio aereo, ….

…in orbita non vi sarebbero i satelliti di telecomunicazione che consentono la trasmissione di programmi televisivi … Indice

generale

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Il contratto assicurativo

I soggetti del contratto

L’oggetto e le prestazioni

L’accordo fra le parti

Il rischio

Il Codice di Assicurazioni

Il quadro normativo

Per leggere i

capitoli clicca

sul rettangolo

corrispondente

Indicegenerale

Gli Enti

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Il Codice di Assicurazioni: che cosa è

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Il 2 settembre 2005, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’emanazione del decreto legislativo concernente il codice delle assicurazioni private, a norma dell’art. 4 della legge 29 luglio 2003 n. 229. Il codice rivede l'intera materia attuando una significativa operazione di semplificazione e riorganizzazione.

Il testo:

raggruppa tutte le norme relative alle assicurazioniadegua le norme agli indirizzi europeicrea il Registro Unicointroduce innovazioni rilevanti come ad esempio:

• la disciplina prevista per il nuovo sistema di indennizzo diretto nella responsabilità civile autoveicoli (RCA)• le partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e riassicurazione, su modello di quanto realizzato dal testo unico bancario

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Il Codice di Assicurazioni: le innovazioni

Innovazioni introdotte dal Codice, tra le più importanti:

maggiore trasparenza nelle condizioni di contratto, con l'obbligo di scrivere in modo chiaro ed esauriente tutte le caratteristiche della polizza;

risarcimento del trasportato da parte dell'assicurazione del veicolo; rimborso del premio, per il periodo fino alla scadenza del contratto, in caso di vendita o furto del veicolo;

liquidazione dei danni provocati da veicoli rubati da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

più trasparenza nell'offerta di assicurazioni nei rami danni e vita;

tempi più brevi per chi vuole avviare una nuova impresa di assicurazioni;

l'indennizzo diretto, ossia la possibilità di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione, avrà positive ricadute sui tempi e sui costi dei risarcimenti, sulla qualità del servizio assicurativo e nel rapporto fiduciario delle imprese di assicurazione.

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Art. 109

E’ un registro che raggruppa in sezioni, i diversi operatori del settore:• Sez.A: Agenti di assicurazioni, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese.• Sez. B: I Mediatori di assicurazione (Broker), in qualità•di intermediari che agiscono per conto del cliente.• Sez.C: I Produttori diretti, che anche in via sussidiariarispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano la intermediazione assicurativa nei rami VITA, MALATTIAe INFORTUNI, sotto la piena responsabilità di un’impresadi assicurazioni.• Sez.D: Le Banche e la società Poste Italiane autorizzateai sensi di legge.• Sez. E: I soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli incaricatidegli intermediari iscritti nelle sezioni precedentiA-B-D per l’attività svolta al di fuori dei localiove l’intermediario opera.

NB: NON SONO CONSENTITE REGISTRAZIONI IN PIÙ SEZIONI

Il Codice di Assicurazioni: il registro Unico

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REGISTRO UNICO REGISTRO UNICO

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Ambito di ApplicazioneArt. 106

Chi svolge attività in forma professionale è assoggettatoalle norme del titolo IX con la sola esclusione di:

•Attività diretta dell’impresa

•Le attività di sola informazione

•Le attività di intermediazione congiunte a:

Il contratto richiede conoscenze solo sulla copertura offerta

L’intermediazione è svolta in modo non professionale

Garanzie connesse ai viaggi

premio inferiore a 500,00 € e durata inferiore a 5 anni

Intermediazione: parità di trattamento

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Principali novità a garanzia del consumatore

Registrazione di tutti gli intermediari nel Registro Unico

Cognizione professionale: per diventare Agenti e Broker è necessario sostenere Esami e diventa obbligatoria la formazione anche per tutti gli altri operatori - Artt. 110 e 111

Sono necessari requisiti di onorabilità (no condanne, no fallimenti, etc) - Artt. 110 e 111

Garanzia per danni a Terzi: diventa obbligatoria una copertura RCT per Agenti e Broker che copra anche la responsabilità delle persone delle quali rispondono – Artt. 110 e 112

Diventano obbligatorie alcune garanzie finanziarie: separazione patrimoniale con conti correnti separati per gestione d’impresa e deposito dei premi – Art. 117

Garanzia sui pagamenti: Equiparazione Intermediario/Impresa e obbligo di quietanza scritta – Art. 118

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Cosa dice il Codice Civile in materia di assicurazioni …

Art. 1321 C.C.

«Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale».

Il rapporto di assicurazione considerato dal codice è quello relativo alle forme di assicurazione, così dette, private, e nasce sempre da un contratto.

Art. 1882 C.C.

«L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana».

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Avanti

La funzione o causa di tale rapporto può essere ravvisata nello scopo di eliminare un’alea economica e cioè nel garantire, mediante un atto di previdenza, il soddisfacimento del bisogno di una somma di denaro in una determinata eventualità, incerta quanto meno rispetto al tempo di sua produzione.

La funzione o causa del contratto

Tale bisogno può concentrarsi in relazione a:

la perdita o all’avaria di un oggetto patrimoniale determinato

un danno che incide sul patrimonio in via indiretta per effetto di un obbligo legale

fabbisogno economico normalmente conseguente ad eventi attinenti alla vita umana (morte, infortuni, malattie, sopravvivenza ad una certa età)

Assicurazione contro i Danni

Assicurazione Responsabilità Civile

Assicurazioni Vita, Infortuni, ecc.

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La forma del contratto

Il contratto di assicurazione non è legato all’osservanza di forme costitutive, ma deve essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.).La forma scritta è quindi richiesta unicamente ai fini della prova, mentre la mancanza dello scritto non comporta la nullità del contratto.

Documento probatorio normale del contratto assicurativo è la “polizza di assicurazione”, consistente – di solito – in un modulo a stampa predisposto dall’assicuratore che viene sottoscritto dai contraenti.

Oltre alle clausole specifiche e relative al singolo contratto (dette “condizioni particolari”), la polizza di assicurazione contiene di regola un insieme di clausole contrattuali (dette “condizioni generali di polizza”).

Il contratto assicurativo rientra infatti nella categoria dei contratti per adesione: cioè quei contratti nei quali uno dei contraenti predispone, in modo generale e stabile, alcune clausole destinate ad essere adottate per una serie di contatti futuri, che vengono sottoposte all’accettazione dall’altra parte. Avanti

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aleatorio

a prestazioni corrispettive

tipico

a forma libera

ad effetti obbligatori

di durata

a titolo oneroso

in quanto il realizzarsi o meno del vantaggio che l’assicurato si propone di perseguire dipende da eventi imprevedibili che sfuggono alla volontà di ambo le parti

poiché l’assicuratore si obbliga a fornire la prestazione assicurativa solo dietro pagamento di un corrispettivo di denaro chiamato premio

in quanto si tratta di contratto regolato dal Codice Civile

nel senso che non è prescritta dalla legge alcuna particolare forma di manifestazione della volontà, se non per fini probatori (la forma scritta è richiesta solo per provare che esiste il contratto)

in quanto dà luogo al sorgere di obbligo a carico delle parti contraenti

consensuale in quanto per la conclusione è sufficiente l’accordo delle parti

poiché le obbligazioni che ne scaturiscono si protraggono nel tempo

in quanto in entrambi i contraenti agiscono allo scopo di conseguire lucro e non per spirito di liberalità

Caratteristiche del contratto di assicurazione

Avanti

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Contratto

accordo causa oggetto forma

PropostaAccettazione

Evento dannoso possibile,più o meno probabile,

incerto nel tempo

Rischio Possibile evento

dannoso

ScrittaArticolo 1888

I rettangoli non sono

interattivi.

Clicca sulla polizza

Dal contratto alla polizza

Polizza

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Contraente Assicuratore

ObblighiPaga il danno

Paga il premio

Fornisce indicazioni necessarie alla valutazione e quantificazione rischio e danno

• Informa di variazioni o aggravamenti

• Coopera per il contenimento del danno

Fornisce indicazioni necessarie alla valutazione e quantificazione rischio e danno

• Informa di variazioni o aggravamenti

• Coopera per il contenimento del danno

Il meccanismo che regola il contratto

Obblighi

Si obbliga ad una prestazione (rivalsa del danno, pagamento di un capitale o di una rendita) all’atto del verificarsi di un evento determinato, normalmente denominato “sinistro”

Si obbliga ad una prestazione (rivalsa del danno, pagamento di un capitale o di una rendita) all’atto del verificarsi di un evento determinato, normalmente denominato “sinistro”

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Assicuratore Contraente AssicuratoBeneficiario

Assume il rischio Paga il premio Percepirà la

somma pattuitaE’ il titolare del rischio

Clicca sui rettangoli

arancioni per scoprire

chi sono i “Soggetti d

el

contratto di

assicurazione”

I soggetti del contratto di assicurazione

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Assicuratore Contraente AssicuratoBeneficiario

Assume il rischio Paga il premio E’ titolare del rischioPercepirà la

somma pattuita

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Persona che per conto dell’Impresa, esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa.

L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti (legge dei grandi numeri), è in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio (mutualità). Pertanto, dai premi raccolti trae le risorse per il pagamento dei sinistri e dei propri oneri gestionali.

I soggetti del contratto di assicurazione

Art. 1883 C.C.

«… L’esercizio dell’assicurazione è riservato ad imprese costituite da istituti di diritto pubblico o da società per azioni, con osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi speciali».

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Beneficiario

Contraente AssicuratoBeneficiario

Percepirà lasomma pattuita

Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell’assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell’assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell’assicurazione cauzioni.

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Art. 1920 C.C.

«…Le assicurazioni di persone (sulla vita e contro gli infortuni per il solo caso di morte) possono essere contratte a favore di un terzo – comunque estraneo al contratto – chiamato “beneficiario” e designato dal “contraente” come colui al quale dovrà essere versato l’indennizzo da parte dell’assicuratore nel caso di morte di esso “contraente-assicurato”».

I soggetti del contratto di assicurazione

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Contraente

Contraente AssicuratoBeneficiario

Paga il premio

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

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I soggetti del contratto di assicurazione

Art. 1891 C.C.

«…Il contraente può stipulare il contratto in nome e per conto proprio (nel qual caso si identifica con l’assicurato) e può invece pattuire in nome proprio ma per conto altrui o di chi spetta, assumendo su di sé l’obbligo del pagamento del premio e gli altri oneri contrattuali propri di esso contraente …».

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Assicurato

Contraente AssicuratoBeneficiario

E’ il titolare del rischio

In termini generali, l’assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni contro i danni, in particolare, l’assicurato è il titolare dell’interesse economico protetto (ad esempio, il proprietario dell’immobile assicurato contro l’incendio); nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l’obbligo per l’assicuratore di pagare un capitale o una rendita. L’assicurato non coincide necessariamente con il contraente, che è colui che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio; nelle assicurazioni sulla vita, può anche essere diverso dal beneficiario che è il soggetto al quale l’assicuratore corrisponde le somme dovute.

I soggetti del contratto di assicurazione

«…E’ colui a favore del quale la prestazione deve essere eseguita e che, normalmente si obbliga alla controprestazione rappresentata dal versamento di una somma di denaro detta “premio” …».

Indietro

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L’oggetto del contratto viene identificato nella situazione economica, in senso lato, del soggetto o dei soggetti posta a fondamento del rapporto che si intende regolare mediante il contratto stesso.

Secondo la dottrina italiana, oggetto del contratto di assicurazione è il

inteso come

Il pregiudizio economico derivante

dalla possibilità del verificarsi di un evento incerto.

L’oggetto del contratto di assicurazione

Artt. 1346 - 1349 C.C.

«…si parla di prestazione del contratto di assicurazione …».

Questa non può essere considerata oggetto del contratto, dal momento che la prestazione non è un elemento del contratto, bensì dell’obbligazione dedotta nel contratto stesso e va intesa come il contenuto dell’obbligazione, consistente nel contegno o comportamento dell’obbligo.

“RISCHIO”

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Le prestazioni delle parti

La prestazione prevista dal contratto assicurativo a carico dell’assicurato (o del contraente se persona diversa da questo) è il pagamento di un “premio” e cioè di una somma di denaro quale equivalente dell’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore.

Tale premio è normalmente suddiviso in versamenti periodici (corrispondenti ad altrettanti periodi di validità dell’assicurazione) ed è dovuto anticipatamente per ciascun periodo assicurativo, in quanto l’esposizione dell’assicuratore al rischio (e quindi la necessità di fronteggiare lo stesso mediante la massa dei premi incassati) coincide con l’inizio di tali periodi assicurativi.

L’assicuratore, a sua volta, si obbliga ad una prestazione che – a seconda del tipo di assicurazione – consiste o nel risarcimento del danno subito dall’assicurato o nel pagamento di un capitale o una rendita in un importo prestabilito.

Nelle assicurazioni contro i danni, la rivalsa dal danno prodotto dal sinistro avviene nella misura massima (entro i limiti convenuti) in cui l’assicuratore lo ha assunto su di sé.

Nelle assicurazioni di persone, l’assicuratore si obbliga al pagamento di una prestabilita somma di denaro – in un’unica soluzione (capitale) o annualmente (rendita) – all’atto del prodursi di un evento attinente alla vita umana (quale morte, raggiungimento di una data età, infortunio, malattie) dedotto in contratto.

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Il rischio: cos’è?

Il rischio, oltre che l’oggetto, è il presupposto essenziale e fondamentale del rapporto assicurativo.

Abbiamo detto che il “rischio “ va inteso come il “pregiudizio economico derivante dalla possibilità del verificarsi di un evento incerto”.

Sulla base di tale definizione passiamo ora ad illustrare i caratteri del “rischio”.

• deve esserci anzitutto la “possibilità” del verificarsi dell’evento che determinerà il fabbisogno economico dell’assicurato. Ed infatti, la materiale impossibilità del verificarsi del sinistro (ad es. l’incendio di cosa incombustibile) escluderebbe la sussistenza del rischio, dal momento che non può ovviamente sussistere alea rispetto ad un evento che è certo non potrà mai prodursi.

• Altro elemento del rischio è l’incertezza, quando al verificarsi dell’evento la certezza del sinistro trasformerebbe il rischio, che è danno potenziale, in danno effettivo.

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Il rischio: le variabili in gioco

Quale sia il rischio specificamente assunto dall’assicuratore a seguito di ogni singolo contratto è determinato dal contratto stesso, nel quale le parti precisano le cose o le persone cui l’evento considerato deve riferirsi, il tempo e – se necessario anche il luogo in cui tale evento deve prodursi affinché l’assicurazione abbia effetto.

Si attua così la “delimitazione contrattuale del rischio”, mediante la quale, determinati rischi di una data natura, che incombono sull’assicurato, vengono compresi ed altri esclusi dalla garanzia assicurativa.

Alcuni rischi sono espressamente considerati dalla legge (salvo, in genere, patto contrario) come esclusi dalla assicurazione.

Tali sono (art. 1912 c.c.) i rischi relativi a: movimenti tellurici, guerre, insurrezioni e tumulti popolari.

Sono esclusi, in ogni caso (art. 1900 c.c.), i sinistri cagionati da dolo e cioè volontariamente) dalle persone (contraente, assicurato e beneficiario) che ricavano dall’assicurazione un vantaggio diretto o lo procurano ad altri.

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Il rischio: le variabili in gioco

Il rischio

Non è mai esistito

Diminuisce

Cessa di esistere

Si aggrava

Al momento della stipulazione, il contratto di assicurazione viene definito in base al rischio dichiarato dal contraente in quel momento.

Durante il periodo di copertura del contratto, può accadere che:

Clicca sulle frecce per saperne di più!

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Il rischio: le variabili in gioco

Il rischio

Non è mai esistito

Diminuisce

Cessa di esistere

Si aggrava

Al momento della stipulazione, il contratto di assicurazione viene definito in base al rischio dichiarato dal contraente in quel momento.

Durante il periodo di copertura del contratto, può accadere che:

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Il rischio: le variabili in gioco

Per aversi la validità dell’assicurazione, è necessario che la predetta “possibilità” e la predetta “incertezza” effettivamente esistano al momento della conclusione del contratto.

Per il caso contrario è stabilita (art. 1895 c.c.) la nullità del contratto, stante la mancanza di oggetto dello stesso e cioè del rischio.

Non è mai esistito

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Il rischio: le variabili in gioco

Diminuzione del rischio

Art. 1897 c.c. Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere della scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

Nelle polizze di mercato, tuttavia, è generalmente pattuita la rinuncia dell’assicuratore alla facoltà di recesso per diminuzione del rischio.

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Il rischio: le variabili in gioco

Cessa di esistere

Art. 1896 c.c. Può darsi il caso che il rischio esista al momento in cui il contratto è stipulato ma venga successivamente meno o per cessazione della esposizione al rischio della cosa o della persona assicurata o per perimento delle stesse per causa diversa da quella prevista e garantita.

Se il contratto ha già cominciato ad avere efficacia il contratto viene risolto con effetto “ex nunc” ed il premio è pertanto dovuto per intero per tutto il periodo assicurativo in corso al momento della cessazione del rischio.

Se invece la cessazione del rischio si verifica durante l’intervallo fra la stipula del contratto ed il momento in cui ha inizio la sua efficacia, non compete all’assicuratore il pagamento del premio, ma gli è dovuto soltanto il rimborso delle spese sostenute per la conclusionedel contratto.

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Comunicazione assicurato o conoscenza assicuratoreComunicazione assicurato o conoscenza assicuratore

Possibilità assicuratore

Proporre la modifica del contratto

Accettazione assicurato: nuove condizioni

Non accettazione assicurato: il contratto si scioglie

Recedere entro un mese dalla conoscenza

Con effetto immediato qualora l’assicuratore non avesse acconsentito

Con effetto dopo 15 giorni se fosse stato richiesto un premio maggiore

Dopo il termine per il recesso il contratto prosegue alle condizioni in corso

Il rischio: le variabili in gioco

Si aggrava

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Il contratto di assicurazioneAccordo delle parti

Il contratto di assicurazione – come qualsiasi obbligazione contrattuale in genere – si conclude nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

La posizione di proponente è formalmente assunta, nel rapporto assicurativo, dall’assicurato, il quale espone, mediante un questionario fornitogli dall’assicuratore, le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio dal quale intende essere garantito e di cui specifica le caratteristiche e gli estremi, riferendosi nel contempo alle condizioni del contratto riportate sul modulo del predetto questionario.

L’assicuratore, ricevuta tale “proposta”, valuta a sua volta, la gravità del rischio ed esprime il suo giudizio sull’assicurabilità dello stesso e sul premio da richiedere.

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Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore.

Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.

I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato).

Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi : il premio puro, i caricamenti, le imposte . Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo.

Il contratto di assicurazionePremio

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ISVAP (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private)

www.isvap.it

Enti del mercato assicurativo

… LA VIGILANZA

… LE ASSOCIAZIONI

ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici)www.ania.it

CID (Convenzione indennizzo diretto)www.cid-ania.it

… GLI STUDI

CESTAR (Centro studi auto e riparazioni)www.cestar.it

IRSA (Istituto per la ricerca e lo sviluppo delle assicurazioni)www.irsa.it

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Documento comprovante

l’esistenza ed il contenuto di

un contratto di assicurazione.

La polizza, sottoscritta da

entrambe le parti, viene

emessa dall’assicuratore e

consegnata al contraente.

Nella polizza sono trascritte

tutte le condizioni contrattuali,

sia quelle generali sia quelle

particolari.

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La polizza

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Data di decorrenza

Prestazione

Alcuni termini relativi alla polizza

La data di entrata in vigore dell’assicurazione.

Quanto l’assicurato è tenuto a pagare a fronte della prestazione sottoscritta.E’ condizione essenziale per l’efficacia del contratto.Deve essere pagato anticipatamente. E’ indivisibile (può essere frazionato).In genere è determinato in misura fissa.

Copertura assicurativa dovuta dalla Società all’Assicurato al verificarsi dell’evento previsto in polizza.

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PREMIOPREMIO

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Agente di Assicurazione

Promotore finanziario

Compagnia

Cliente

Subagente

Collaboratore

Agenzia

Il mercato assicurativo e i suoi protagonisti

Indicegenerale

Clicca sulle frecce per saperne di più!

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Agente di assicurazioneDefinizione giuridico-contrattuale

Soggetto che, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un’agenzia promuovendo la conclusione di contratti per conto di una o più imprese di assicurazione.

Chi è per il mercato

Per la Compagnia è il gestore accorto della sua impresa.

Per il Cliente è il Consulente professionista in grado di offrire la soluzione adeguata alle

sue esigenze di rischio.

Chi è per TUA

E’ il partnership della Compagnia. Firma il mandato e il contratto di affiliazione commerciale.

La sua missione è curare la relazione con la clientela, costruire solide relazioni sul territorio e dimostrarsi “l’imprenditore” autonomo dell’Agenzia.

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Sub-AgenteDefinizione giuridico-contrattuale

E’ un collaboratore dell’Agente al quale viene affidato lo sviluppo di un territorio con un contratto definitivo nell’ambito delle norme vigenti. E’ retribuito a provvigioni sia sulla nuova produzione di contratti, sia sul mantenimento del portafoglio affidato (provvigioni d’incasso). Può essere anche procuratore dell’Agente e generalmente lavora in esclusiva per l’Agente.

Chi è per il mercato

E’ il titolare di una lettera di nomina a sub-agente professionista rilasciata dall’Agente titolare di mandato.

Chi è per TUA

Un collaboratore con un’esperienza consolidata nell’attività di vendita e una buona capacità gestionale.

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Nuovo registro intermediari 1/2

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Nuovo registro intermediari 2/2

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La CompagniaDefinizione giuridico-contrattuale

Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa (v. assicurazione). L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti (v.

è in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi determinati, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. L’impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

L’impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata.

Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall’ISVAP e sottoposte alla sua vigilanza.

Chi è per il mercato

Per il Cliente è il Terzo che si assume in carico l’entità del rischio.

Per l’Agente e i suoi Collaboratori è la società che da’ mandato per la vendita dei propri prodotti.

Chi è per l’Agente di TUA

La mandante del contratto di affiliazione commerciale e il partner con cui sviluppare le proprie potenzialità di business, che offre Servizi di supporto,

strumenti di lavoro e Formazione Professionale

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LEGGE DEI GRANDI NUMERI LEGGE DEI GRANDI NUMERI

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Teorema tipico della scienza statistico-attuariale che sta alla base del calcolo delle probabilità. Essa consente all’assicuratore la previsione sull’andamento futuro dei rischi assicurati e, dunque, la precisa determinazione del premio. Secondo la legge dei grandi numeri, la probabilità che la frequenza futura di un rischio (ad esempio, il rischio di incendio di una abitazione) sia pressochè uguale alla frequenza osservata nel passato per il medesimo rischio (il numero di incendi di abitazioni già verificatisi) è tanto maggiore quanto più grande è il numero delle osservazioni effettuate (in altri termini, quanto più elevato è il numero dei sinistri considerati).

La legge dei grandi numeri

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Il CollaboratoreDefinizione giuridico-contrattuale

Il titolare di una lettera di nomina a produttore di III gruppo rilasciata dall’agente titolare del mandato.

Chi è per il mercato

Un consulente assicurativo che opera nel territorio di competenza dell’agenzia a nome di un’unica sola Compagnia di Assicurazione.

Chi è per TUA

Parte integrante della struttura commerciale e organizzativa dell’agenzia.

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Il Promotore FinanziarioDefinizione giuridico-contrattuale

La figura professionale regolata dal Testo Unico Finanziario D. L.gs. 56/98 che regola l’attività delle figure che operano sul mercato degli investimenti finanziari, titolare di un mandato di una Società di Intermediazione Mobiliare.

Chi è per il mercato

Il punto di riferimento per i piccoli e medi risparmiatori per collocare investimenti a basso rischio.

Chi è per TUA

Parte integrante della struttura commerciale e organizzativa dell’agenzia: la sua attività è orientata alla consulenza e vendita sia in ambito assicurativo che finanziario.

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Il ClienteDefinizione giuridico-contrattuale

Il contraente di una polizza di assicurazioni ovvero il soggetto fisico o

giuridico che corrisponde il premio assicurativo che può far valere i diritti

contrattuali nei confronti della Compagnia di Assicurazione.

Chi è per il mercato

Le Famiglie o le imprese che decidono di tutelare i propri beni o il proprio patrimonio attraverso una polizza di assicurazione.

Chi è per TUA

La famiglie di medio alto reddito e le PMI italiane.

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L’AgenziaDefinizione

L’agenzia rappresenta, nella struttura organizzativa dell’impresa, l’unitàfondamentale di vendita in grado di funzionare autonomamente sia dalpunto di vista organizzativo, sia dal punto di vista produttivo. Infatti essariunisce in sé tutte le componenti dell’attività assicurativa e può svolgeretutte le mansioni connesse alla ricerca e alle conclusioni degli affari, allosviluppo dell’organizzazione territoriale, alla ricerca e alla preparazione deicollaboratori; insomma affronta quasi tutti i problemi che in modo più ampiol’Impresa stessa deve affrontare e risolvere, esclusi quelli di naturafinanziaria e quelli connessi a una politica generale di sviluppo.

Chi è per TUA

Sede operativa dell’Agente e delle figure professionali che collaborano con lui.

Il punto di riferimento su strada, per informazioni, consulenza e stipula di contatti per i Clienti.

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Le aree di attività

Dalla definizione fornita dal Codice Civilesi distinguono due

differenti categorie di assicurazione

Assicurazione sulla vita Assicurazione contro i danni

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- Principali caratteristiche -

E’ un contratto dal quale deriva per l’assicurato l’obbligo di versare un

premio all’assicuratore, e per l’assicuratore l’obbligo di pagare un

capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana

(morte o sopravvivenza dell’assicurato)

Assolve ad una funzione previdenziale e anche di risparmio in cui la

corresponsione di un capitale o di una rendita in favore del beneficiario è

correlata al verificarsi di un evento futuro ed incerto ma non

necessariamente dannoso quale può essere l’ipotesi di sopravvivenza

dell’assicurato

Assicurazione sulla vita

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E’ un contratto caratterizzato dal principio indennitario in base al quale, a fronte del pagamento di un premio, l’assicuratore si impegna a rivalere l’assicurato del danno sofferto in seguito al verificarsi di un evento dannoso (sinistro), purché l’indennizzo concesso non superi in valore l’entità del danno subito e nel limite del valore assicurato concordato al momento della stipula del contratto

Assolve ad una funzione prettamente risarcitoria in cui la corresponsione di un capitale è correlata al verificarsi di un evento futuro ed incerto e necessariamente dannoso

Nel dettaglio può prevedere la copertura di differenti rischi:

• Rischi inerenti la persona: infortuni, malattie, invalidità per malattie

• Rischi di danni cagionabili a terzi: responsabilità civile nella guida di autoveicoli

• Rischi di eventi sfavorevoli: incendio, furto

Assicurazione contro i danni

- Principali caratteristiche -

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I. Assicurazioni sulla durata

della vita umana

II. Assicurazioni di nuzialità, di

natalità

III. Assicurazioni di cui ai punti I e

II connesse a fondi di

investimento

IV. Assicurazione malattia

V. Operazioni di capitalizzazione

VI. Operazioni di gestione di fondi

collettivi costituiti per

l’erogazione di prestazioni in

caso di morte, in caso di vita

o in caso di cessazione o

riduzione dell’attività lavorativa

- I Rami Ministeriali - - Esempi di polizze -

I. Miste, Temporanee caso morte, capitale

differito

II. Polizze cd. “dotali”: sono una forma di

accumulo “forzato” di ricchezza, finalizzato al

supporto di alcuni eventi della vita personale

(matrimonio, nascita di un figlio)

III. Unit linked, Index Linked

IV. Long Term Care (LTC);

V. Di capitalizzazione pura: sono piani di

accumula senza alcuna componente di

rischio e senza la parte contrattuale

dell’assicurato

VI. Fondi pensione aperti

Ramo vita

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… ed il ramo danni

1. Infortuni (compresi infortuni sul lavoro e malattie professionali):

Prestazioni forfettarie Indennità temporaneeForme mistePersone trasportate

2.MalattiaPrestazioni forfettarie Indennità temporaneeForme miste

3.Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari)

Ogni danno subito da:Veicoli terrestri automotoriVeicoli terrestri non automotori

4.Corpi di veicoli ferroviariOgni danno subito da veicoli

ferroviari5.Corpi di veicoli aerei

Ogni danno subito da veicoli aerei

6.Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali

Ogni danno subito da:Veicoli fluvialiVeicoli lacustriVeicoli marittimi

Ramo danni

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7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene)

Ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto

8. Incendio ed elementi naturali

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, energia nucleare, cedimento del terreno

9. Altri danni ai beni

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diversi da quelli compresi al n. 8

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… ed il ramo danni

15. Cauzione Diretta Indiretta

16. Perdite pecuniarie di vario genere Rischi relativi all’occupazione Insufficienza di entrate (generale) Intemperie Perdite di utili Persistenza di spese generali Spese commerciali impreviste Perdita di valore venale Perdite di fitti e di redditi Perdite commerciali indirette

diverse da quelle menzionate precedentemente

Perdite pecuniarie non commerciali

Altre perdite pecuniarie17. Tutela giudiziaria18. Assistenza

Assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito

Ramo danni

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10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri Ogni responsabilità risultante

dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore)

11. Responsabilità civile aeromobili Ogni responsabilità risultante

dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore)

12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali Ogni responsabilità risultante

dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore)

13. Responsabilità civile generale Ogni responsabilità diversa da

quelle menzionate ai numeri 10, 11, 12

14. Credito Perdite patrimoniali derivanti da

insolvenze Credito all’esportazione Vendita a rate Credito ipotecario Credito agricolo

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Perché diversi rami?

Il maggior equilibrio

derivante all’impresa dall’esercizio di più rami,

il miglior sfruttamento dei costi

attuabile quando un’organizzazione è posta al servizio di più settori,

e la necessità per mantenere la clientela,

di mettersi in condizione di soddisfare

nel modo più completo le sue esigenze assicurative,

giustificano pienamente

il contemporaneo esercizio di più rami

generalmente praticato dalle imprese di assicurazione.Avanti

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Bisogni di sicurezza e protezione

DANNIDANNIDANNIDANNI

TUTELA DELLA PERSONA TUTELA DEL PATRIMONIO

VITAVITAVITAVITA

TUTELA DI SE STESSI TUTELA DEGLI ALTRI

Soluzioni

Vita Fondi Pensione

Infortuni Malattia

Responsabilità Civile

IncendioFurto

DANNI A PERSONE DANNI A COSE

I rami …

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L’assicurazione italiana nel confronto internazionale - VITA

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Il grafico rappresenta il rapporto tra la raccolta vita ed il Prodotto Interno Lordo (indice di penetrazione assicurativa), per il 2000, 2001 e 2002.

Da questo si evince che, l’Italia è un paese ancora da sviluppare fortemente, e che, a differenza degli altri paesi, ha un trend di crescita positivo.

Pertanto, c’è ancora spazio per occupare quote di mercato, per chi saprà cogliere le occasioni!!

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L’assicurazione italiana nel confronto internazionale - DANNI

Il grafico rappresenta il rapporto tra la raccolta danni ed il Prodotto Interno Lordo (indice di penetrazione assicurativa), per il 2000, 2001 e 2002.

Anche nel settore danni si evidenzia il forte divario tra l’Italia e gli altri paesi. Anche nel danni, quindi, c’è spazio per aggredire nuove quote di mercato, che ancora non hanno sottoscritto polizze danni!

Indicegenerale

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Per proseguire con il tuo percorso di inserimento,

passa a “Il Gruppo Cattolica e il Sistema TUA”

Hai concluso

il 1° modulo del Percorso di inserimento per Collaboratori!

Naturalmente tutto quello che hai letto rappresenta un ottimo punto di partenza per creare le basi della tua preparazione relativamente al mondo assicurativo.

Per ottimizzare quanto appreso ti servirà una buona dose di volontà, di impegno e un “inizio sul campo”.

Per rifare il corso clicca qui…