© f.marangon 22/02/2010 beni di club beni privati puri ... · mercato, ossia il mercato non è in...
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© F.Marangon 22/02/2010
ScPrev EcSS-ACB 0910 set05 elementi economia ambientale/ecologica 1
Prof. Francesco Marangon
Anno Accademico 2009/10
ELEMENTI DI ECONOMIA
AMBIENTALE/ECOLOGICA
© Marangon F., 2009/2010
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Se il mercato funzionasse correttamente nel definire il prezzo delle risorse ambientali non esisterebbe particolari problemi
Esistono però fattori di inefficienza del mercato, ossia il mercato non è in grado di funzionare correttamente in presenza di:– beni pubblici– esternalità– risorse irriproducibili o parzialmente riproducibili– monopoli– fenomeni di “rischio morale” e di “selezione
avversa”– asimmetria informativa
ECONOMIA E RISORSE NATURALI
Il seguito del corso
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/10 BENI PUBBLICI
IL MECCANISMO DI MERCATO
NON SI RIVELA OTTIMALE
NO BENI PUBBLICI PURI
PRINCIPIO DI ESCLUSIONE
PRINCIPIO DI RIVALITA’ NEL CONSUMO
Le curve di domanda dei beni pubblici puri non
vengono volontariamente rivelate (esempio)
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Beni di Club i parchi pubblici con
biglietto di ingresso i trasporti i musei …
Beni privati puri
la penna stilografica
il compact-disk
il computer
il carbone
...
Beni pubblici puri
la difesa nazionale
l’illuminazione pubblica
la grande viabilità
il paesaggio
…
Beni comuni l’acqua irrigua la fauna cacciabile l’erba di un pascolo
comunitario …
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ESCLUDIBILITÀ ASSOLUTA
ESCLUDIBILITÀ NULLA
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L'assenza della possibilità di escludere altri dal consumo di un bene può essere dovuta a cause
– istituzionali o giuridiche (proprietà comuni) • è la collettività a decidere che l'uso di un bene non
venga attribuito a singoli soggetti.
– fisiche ed economiche• sono le caratteristiche fisiche del bene e le tecnologie
disponibili ad impedire che possa essere vietato l'accesso all'uso da parte di chiunque lo voglia, poiché i costi per la realizzazione di barriere sono maggiori dei benefici che se ne possono trarre.
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Un prezzo efficiente può sussistere solo per i beni escludibili e rivali.
Molto spesso esiste un mercato anche per i beni di club.
I beni comuni in genere sono soggetti a forme di gestione pubblica.
A seconda di come viene stabilito il prezzo per il loro uso esso potrà essere considerato efficiente o meno.
Esempio di determinazione efficiente: attribuzione dei permessi di caccia tramite un’asta pubblica.
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I BENI PUBBLICI PURI
Tra i beni pubblici puri rientrano molte risorse del territorio
rurale quali ad esempio il paesaggio e la sicurezza
idraulico-sanitaria, la sicurezza idrogeologica che possono
essere garantite alla collettività solo attraverso l'intervento
pubblico o perché complementari alla produzione di beni
privati remunerati (come nel caso del paesaggio agrario o
della manutenzione dell'assetto idraulico delle colline).
L'operatore pubblico potrà sia intervenire direttamente
attribuendo poi i costi di provvigione e gestione a privati a
seconda del beneficio di cui godono (ad es. gli oneri di
bonifica), sia imporre vincoli d'uso di vario genere (ad es.
nella localizzazione di nuovi fabbricati, nelle loro tipologie
formali, ecc.).
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D'altro canto potranno essere incoraggiate e finanziate quelle attività:
– che hanno come prodotti complementari beni pubblici (ad es. remunerazione maggiore per prodotti agro-forestali che comportano particolari esternalità positive sul piano ambientale e paesaggistico)
– oppure si potrà cercare di aumentare la complementarietà tra beni privati e beni pubblici (ad es. tramite l'istituzione di marchi che potranno essere utilizzati solo facendo ricorso a determinate tecniche produttive).
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BENI di CLUB
Vi appartengono numerosissimi beni quali ad esempio parchi pubblici, musei, attrezzature sportive di vario genere, che possono essere prodotti sia dal settore pubblico che privato.
La piena escludibilità garantisce infatti la possibilità di imporre un prezzo di accesso all'uso.
Non sarà possibile comunque raggiungere situazioni Pareto-efficienti per l'impossibilità di stabilire un prezzo di ingresso in grado di discriminare perfettamente tra le diverse disponibilità a pagare dei fruitori.
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BENI COMUNI Tra i beni con rivalità piena nel consumo ma
escludibilità nulla si possono annoverare alcune risorse del territorio rurale quali ad esempio – le acque superficiali e profonde sia che vengano utilizzate
a scopi irrigui e potabili, sia che vengano impiegate quale veicolo di allontanamento di reflui urbani, industriali e zootecnici;
– le risorse faunistico venatorie.
L'uso di queste risorse deve necessariamente essere regolamentato o dall'operatore pubblico o anche da soggetti privati mossi da finalità filantropiche.
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BENI COMUNI
Al fine di rendere più efficiente il loro impiego
generalmente l'operatore pubblico impone dei
vincoli all'uso privato quali tasse sulla quantità
impiegata, limiti nella quantità impiegabili, vincoli
e limitazioni al periodo d'uso.
Non si può peraltro escludere che in taluni casi
una opportune limitazione dell'accesso all'uso
possa consentire una gestione privata di tali
risorse come nel caso delle aziende faunistico-
venatorie o dei consorzi di bonifica, anche se tali
organismi sono generalmente istituiti per legge.
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/10 LE ESTERNALITÀ
DUE INDIVIDUI (A, B) GUIDATI DAL
PRINCIPIO EDONISTICO (MAX UTILITA’)
ATTIVITA’ DI A: a1, a2, ..., an
ATTIVITA’ DI B: b1, b2,..., bn
ESTERNALITA’ SE:
1) U(A) = f (a1, a2, ..., an; bK)
2) MANCATO RISARCIMENTO:
DI B AD A SE bK DANNO PER A
DI A A B SE bK VANTAGGIO PER A
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Ogni qualvolta la produzione di un bene determina
dei danni a carico di uno o più soggetti senza che
questi ultimi vengano rimborsati del danno subito si
avrà un'esternalità negativa. Esempi tipici di esternalità negative determinate dalla
produzione sono i fenomeni di inquinamento.
Qualora una attività produttiva comporti dei benefici a
vantaggio di altre attività produttive o di altri soggetti
senza che il produttore venga rimborsato si avranno
delle esternalità positive. Esempi tipici di esternalità positive sono il mantenimento del
paesaggio da parte dell’agricoltura oppure la funzione di
depurazione di liquami o rifiuti biologici svolte dal suolo agricolo.
LE ESTERNALITÀINTERDIPENDENZA (EXTRAMERCATO) SENZA
COMPENSAZIONE (BAUMOL)
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/10 LE ESTERNALITÀ
UNA CLASSIFICAZIONE:
ECONOMIE ESTERNE DI PRODUZIONE
ECONOMIE ESTERNE DI CONSUMO
DISECONOMIE ESTERNE DI PRODUZIONE
DISECONOMIE ESTERNE DI CONSUMO
FALLIMENTO DEL MERCATO
ALTERAZIONE DELL’OTTIMA
ALLOCAZIONE DELLE RISORSE
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Le esternalità esistono quando, data la definizione dei diritti
di proprietà (diritti e obblighi incombenti su chi esercita
un'attività economica) il produttore:
– non ha l'obbligo di indennizzare i consumatori o i produttori
danneggiati dalle sue attività
– o, viceversa, questi ultimi non hanno l'obbligo di pagare il
produttore in presenza di esternalità positive
La presenza di esternalità nell'ambito della produzione può
essere dovuta quindi a:
– una carente definizione dei diritti di proprietà
– la natura di beni pubblici assunta dalle esternalità
Una precisa attribuzione dei diritti di proprietà consentirebbe
di risolvere il problema
LE ESTERNALITÀ
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ESTERNALITÀ AMBIENTALE NEGATIVA IN
UN MERCATO CONCORRENZIALE
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Costo esterno dello
sfruttamento ambientale
Musu, 2003
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L’INTERNALIZZAZIONE
FAR DIVENTARE INTERNA L’ESTERNALITÀ
IL PRINCIPIO “INQUINATORE - PAGATORE”– problemi curabili a posteriori
– danno non irreversibile
– fonte facilmente identificabile
L’OPERATORE PUBBLICO PUÒ USARE STRUMENTI DIVERSI:
INTERNALIZZAZIONE INDIRETTA O REGOLAMENTARE
FISSAZIONE DI STANDARD O NORME “COMANDO E CONTROLLO”
INTERNALIZZAZIONE DIRETTA
SISTEMA DEL CANONE O TASSAZIONE
SISTEMA DEI PREMI O SUSSIDI
VENDITA DI “DIRITTI AD INQUINARE”
STRUMENTI “NUOVI” (PREVENZIONE E VOLONTARIETÀ)
ECOLABEL
EMAS - AUDIT AMBIENTALE
ASSICURAZIONE AMBIENTALE
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L’ ampio ventaglio di interventi pone il problema della valutazione dell’efficienza delle azioni stesse.
L’introduzione di un vincolo, l’erogazione di un contributo o l’imposizione di una tassa non implica automaticamente un aumento di benessere per la collettività.
Anche l’intervento pubblico volto a correggere le imperfezioni del mercato può a sua volta essere inefficiente e fonte di sprechi di risorse.
Solo disponendo di metodi adeguati di stima del valore delle risorse ambientali (di natura monetaria e non monetaria) sarà possibile correggere le imperfezioni del mercato.
L’INEFFICIENZA DEL MERCATOE
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STRUMENTI COMANDO E CONTROLLO
Per ottenere un certo risultato in termini di
riduzione dell'inquinamento, possiamo
intervenire con degli strumenti normativi, cioè
con l'introduzione di vincoli che possono
essere di diverso tipo:
• nel tempo (riscaldamento, caccia);
• nello spazio (aree protette; aree urbane
residenziali);
• sull'input (materie prime che vengono
utilizzate per la produzione);
• sulla tecnologia (ciminiere, filtri);
• sulla produzione;
• sui residui.
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/10 Il diritto ambientale comunitario
A livello di legislazione europea, a partire dal 1972 la
Comunità economica europea (CEE) ha emanato
numerose Direttive che riguardano l'inquinamento
atmosferico e quello acustico, lo smaltimento e il
trattamento dei rifiuti, la protezione della fauna e della
flora, la valutazione di impatto ambientale.
Il diritto ambientale comunitario, ovvero l'insieme delle
norme giuridiche che ha come obiettivo specifico la
tutela dell'ambiente e della qualità della vita, non è
tuttavia ancora costituito da un corpo omogeneo di leggi
e, come quello internazionale, presenta carattere di
frammentarietà.
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/10 Il Testo Unico Ambientale
La legge di primaria importanza oggi in
Italia nel campo della regolamentazione
ambientale è il
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152
"Norme in materia ambientale",
altrimenti definito "Testo Unico
Ambientale", che sostituisce numerose
norme precedenti su diversi temi.
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/10 Il Testo Unico Ambientale
Il decreto, entrato in vigore il 29 aprile 2006, tralasciato la
parte sulle aree protette e accorpando le parti sull'acqua
e sul suolo, è stato diviso in sei parti:
– disposizioni comuni, dove vengono elencate le materie trattate
, esposte le finalità del decreto e stabilite le disposizioni
riguardo alle future modifiche;
– procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
– difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque
dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
– gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
– tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
– tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
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In assenza di un intervento pubblico e senza l'impegno forte di tutti i
protagonisti, questi ambiziosi obiettivi non potranno essere
raggiunti. Sempre di più l'UE privilegia il ricorso agli strumenti
economici o di mercato (quali la tassazione indiretta, le sovvenzioni
mirate o i diritti di emissione negoziabili) che costituiscono strumenti
flessibili ed efficienti sotto il profilo dei costi per raggiungere detti
obiettivi.
Un maggiore ricorso agli strumenti di mercato è stato raccomandato
anche nel sesto programma comunitario di azione in materia di
ambiente, nella rinnovata strategia dell'UE a favore dello sviluppo
sostenibile e nella rinnovata strategia di Lisbona per la crescita e
l'occupazione.
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 28.3.2007
COM(2007) 140 definitivo
LIBRO VERDE sugli strumenti di mercato utilizzati a
fini di politica ambientale e ad altri fini connessi{SEC(2007) 388}
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L'utilizzo degli strumenti di mercato trova la sua giustificazione nella
capacità di detti strumenti di rimediare ai fallimenti del mercato in
maniera efficiente sotto il profilo dei costi.
Per rimediare a detti fallimenti, l'intervento pubblico risulta allora
giustificato. Diversamente dall'approccio amministrativo o
normativo, gli strumenti di mercato presentano il vantaggio di
utilizzare i segnali del mercato per rimediare ai fallimenti del
mercato.
Sia che influiscano sui prezzi (tramite la tassazione o gli incentivi) o
fissino quantitativi assoluti (scambio di diritti di emissione) o
quantitativi per unità di prodotto, gli strumenti di mercato
riconoscono implicitamente le differenze esistenti tra le imprese e
offrono pertanto una flessibilità che consente di ridurre
considerevolmente i costi dei miglioramenti ambientali.
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 28.3.2007
COM(2007) 140 definitivo
LIBRO VERDE sugli strumenti di mercato utilizzati a
fini di politica ambientale e ad altri fini connessi{SEC(2007) 388}
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Ma se scelti correttamente e concepiti adeguatamente, gli strumenti di
mercato presentano alcuni vantaggi rispetto agli strumenti normativi:
– migliorano i segnali dei prezzi, attribuendo un valore ai costi e ai benefici
esterni delle attività economiche, così che i soggetti economici possano
tenerne conto e modificare il loro comportamento al fine di ridurre gli
effetti negativi, o aumentare gli effetti positivi sull'ambiente e altri tipi di
effetti ;
– offrono una maggiore flessibilità alle imprese nel conseguimento dei loro
obiettivi e diminuiscono pertanto i costi complessivi da esse sostenuti
per conformarsi alla normativa ;
– incitano le imprese ad impegnarsi, a più lungo termine, sulla via
dell'innovazione tecnologica per ridurre ulteriormente gli effetti negativi
sull'ambiente ("efficienza dinamica");
– sostengono l'occupazione, se impiegati nel quadro della riforma della
fiscalità ambientale.
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 28.3.2007
COM(2007) 140 definitivo
LIBRO VERDE sugli strumenti di mercato utilizzati a
fini di politica ambientale e ad altri fini connessi{SEC(2007) 388}
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/10 Le imposte ambientali in Italia
Nei dati diffusi dall’Istat sulle imposte ambientali
si adotta la definizione secondo la quale una
imposta è ambientale se la sua base impositiva
è “costituita da una grandezza fisica
(eventualmente sostituita da una proxy) che
ha un impatto negativo provato e specifico
sull’ambiente”. Tale approccio è mutuato dalle linee guida internazionali per la compilazione
di statistiche sulle imposte ambientali, ed è adottato anche nella guida
metodologica dell’Eurostat alla compilazione del conto satellite della spesa
per la protezione dell’ambiente EPEA (Environmental Protection Expenditure
Account)
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Le imposte ambientali, in quanto appartenenti
all’insieme più generale delle imposte, costituiscono
prelievi obbligatori non commisurati ai benefici che
il singolo riceve dall’azione delle amministrazioni
pubbliche (PA).
Si osservi che, seppur corrisposti obbligatoriamente al
settore della PA, i pagamenti forniti in contropartita di un
servizio e positivamente correlati al volume del servizio
stesso, rientrano invece nell’insieme delle tariffe (o
canoni).
– Esempi di tariffe sono sia la Tariffa sui Rifiuti solidi urbani sia
l’Imposta sui Rifiuti solidi urbani, i cui proventi sono pertanto
esclusi dai dati ISTAT.
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Le imposte ambientali in Italia
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• Mentre la base della imposta riveste un ruolo
fondamentale nella definizione delle imposte
ambientali adottata a livello internazionale, non
viene invece considerato rilevante l’obiettivo
della imposta stessa per come risulta espresso
dal legislatore.
• Le imposte ambientali includono pertanto sia
strumenti introdotti con esplicite finalità di
tipo ambientale sia strumenti in cui non si
ravvisa tale finalità nella formulazione
normativa.2009
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In Italia
costituiscono
imposte
ambientali
gli strumenti
elencati nella
Tabella
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Gettito delle imposte ambientali in Italia per categoriaAnni 1990-2007 (valori a prezzi correnti; milioni di euro)
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5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Imposta sugli oli minerali e derivati
Imposta sul gas metano
Tasse auto a carico delle famiglie
Imposta sulle assicurazioni Rc auto
Imposta addizionale sull'energia elettrica di comuni e province
Imposta sull'energia elettrica
Tasse automobilistiche
Pubblico registro automobilistico (PRA)
Imposta sui gas incondensabili
Tributo speciale discarica
Tributo provinciale per la tutela ambientale
Imposta consumi di carbone
Sovrimposta di confine sugli oli minerali
Sovrimposta di confine sul GPL
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di zolfo
Contributo sui prodotti fitosanitari e pesticidi pericolosi
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
2009
Le imposte ambientali in Italia
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Incentivo alla
produzione biologica
Si colloca entro la:
Misura 214. Pagamenti agroambientali“Con questa misura si intende … incentivare e
promuovere forme di gestione dei terreni agricoli
che favoriscano la salvaguardia, la tutela e il
miglioramento degli ambienti naturali e seminaturali,
del paesaggio, delle
risorse naturali (acqua, suolo e biodiversità), della
diversità genetica sia animale che vegetale, del
miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli con
particolare riferimento alla salubrità degli stessi”
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“L’agricoltura biologica favorisce
una gestione agricola a basso
impatto ambientale”
Obiettivi operativi:
•“Incentivare diffusione dei metodi di produzione biologica,
•sostenere produzioni che danno elevate garanzie di salubrità e
di qualità dei prodotti”
Incentivo alla
produzione biologica
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Un elemento qualificante il carattere multifunzionale dell’agricoltura risulta essere senza dubbio la tutela e la valorizzazione del paesaggio.
A partire dagli anni Ottanta in Europa si è fatta strada l’idea che con interventi di natura finanziaria (quali l’erogazione di contributi agli agricoltori) si possa in qualche modo consentire di conservare o riqualificare il paesaggio rurale.
Gli strumenti di piano sono in grado di controllare fattori di trasformazione esogeni al settore agro-silvo-pastorale, ma poco possono fare per controllare le trasformazioni dovute ai fattori endogeni.
Gli incentivi ed il paesaggio ruraleE
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Incentivi finanziari per conservare e/o riqualificare il paesaggio rurale per superare i limiti degli strumenti di piano.
Politica Agricola Comunitaria: “misure di accompagnamento” (Regg. 2078/92 e 2080/92) e azioni per lo Sviluppo Rurale (Regg. 1257/99 e 1783/03) anche nella programmazione 2007-2013 (Reg.1698/05).
Gli incentivi ed il paesaggio rurale
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CON EFFETTI PREVALENTI SUL PAESAGGIO (PP)
PP1realizzazione/conservazione di elementi portanti dell'agroecosistema e di elementi tipici del paesaggio rurale
PP2realizzazione/conservazione di prati-pascolidi vario tipo
PP3tutela/salvaguardia della flora e dellabiodiversità vegetale
PP4 ritiro dei seminativi per scopi ambientali
PP5 cura dei terreni agricoli abbandonati
Classi di azioni per il paesaggio rurale nei documenti per lo sviluppo rurale (PSR 2000-2006)
Gli incentivi ed il paesaggio rurale
© F.Marangon 22/02/2010
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Introdotto da Dales nel 1968 (Pollution, property
and Prices) il concetto dei “permessi o diritti di
inquinamento” comporta:
IL MERCATO DEI DIRITTI DI INQUINAMENTO
un’autorità pubblica che definisce la quantità socialmente accettabile di inquinamento all’interno di determinate aree geografiche per un dato periodo (ad esempio un anno) e relativamente a ciascuno degli inquinanti che desidera mantenere sotto controllo;
la quantità massima globale è suddivisa in quote, perciascuna delle quali viene emesso un certificato opermesso che dà titolo, a chi lo possiede, diimmettere nell’ambiente (di solito, in atmosfera o inacqua) la quota di inquinante ad esso corrispondente;
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i permessi sono distribuiti o venduti alle imprese, lequali, a loro volta, possono cederli ad altre impresesecondo un loro calcolo di convenienza.
Il prezzo che risulta dall’incontro tra domanda e
offerta sul mercato dei permessi è rappresentativo:
di un valore attribuito al diritto degli operatori
economici di poter inquinare l’ambiente
del valore attribuito alla capacità assimilativa
dell’ambiente;
del prezzo pagato dagli operatori per poter usufruire
delle esternalità offerte dall’ambiente stesso.
Introdotto da Dales nel 1968 (Pollution, property
and Prices) il concetto dei “permessi o diritti di
inquinamento” comporta:
IL MERCATO DEI DIRITTI DI INQUINAMENTOE
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Il 29 febbraio 2008 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e il Ministro dello Sviluppo Economico hanno approvato la Decisione
di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. La Decisione
è stata finalizzata a conclusione del processo di consultazione avviato l’11
dicembre 2007 sullo schema di Decisione di Assegnazione. La Decisione è
stata notificata alla Commissione Europea per un controllo di conformità
con la Decisione della Commissione del 15/05/2007.
Decisione di Assegnazione delle quote di CO2 2008-2012
Emissions trading in EU
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La responsabilità legale
ed il controllo delle esternalità
La responsabilità legale si configura nella
concessione da parte dell’ordinamento giuridico della
possibilità di infrangere il diritto di una parte su di
un’altra, pagando a quest’ultima il danno ad essa
causato.
Se la “regola di proprietà” (property rule, teorema di
Coase) garantisce al titolare la possibilità di rifiutare il
trasferimento totale o parziale del suo diritto, la
“regola di responsabilità” (liability rule), al contrario,
non lascia al titolare questa possibilità, gli garantisce
soltanto il diritto al risarcimento.
(Panella, 2002)
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La responsabilità legale
ed il controllo delle esternalità
Mediante una causa per risarcimento danni,
conferendo alla parte danneggiata il diritto di
recuperare i danni a spese della controparte, si
elimina la necessità di una contrattazione in quanto
la regola di responsabilità specifica le conseguenze
delle scelte che si presentano alle parti.
L’operatore pubblico non deve solo intervenire per
definire i diritti di proprietà, ma deve anche stabilire il
modo attraverso il quale questi diritti sono protetti
e se un soggetto può disporre del suo diritto a
vantaggio di altri.
(Panella, 2002)
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La responsabilità legale
ed il controllo delle esternalità
La responsabilità legale (RL) ha la funzione di indurre gli agenti economici a internalizzare i costi esterni dei loro atti e ad assumere un livello di precauzione efficiente.
La RL è uno strumento ex post di politica ambientale, in quanto viene applicata dopo che il danno si è verificato.
Tende a determinare comportamenti compatibili con il livello efficiente di inquinamento da parte dei potenziali inquinatori.
La RL genera incentivi per ridurre la probabilità o la dimensione dei futuri risarcimenti collegati al riconoscimento della responsabilità.
(Musu, 2003)
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La responsabilità legale
ed il controllo delle esternalità
Nella letteratura si considerano due criteri di
responsabilità legale:
la responsabilità oggettiva (strict liability)
l’inquinatore è responsabile per i danni che risultano
dalle sue attività indipendentemente dall’ammontare
di prevenzione messo in atto;
la responsabilità per colpa (negligence o tort liability)
l’inquinatore è responsabile per i danni prodotti solo
se è stato negligente nel condurre le sue attività,
ossia se non ha esercitato un sufficiente ammontare
di prevenzione.
(Musu, 2003)
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L’effetto deterrente della responsabilità legale (costi giudiziari).
La responsabilità legale come strumento di risarcimento dei danni (Dlgs 152/06, Parte sesta Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, artt. 299-318).
Il finanziamento dell’indennizzo:
le assicurazioni;
i fondi di indennizzo collettivi.
(Panella, 2002)
La responsabilità legale
ed il controllo delle esternalità