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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

2017 - 2019

(ART. 1, CC. 8-9, L. 6/11/2012 N. 190 RECANTE LE

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

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PREMESSE

INQUADRAMENTO GENERALE E CONTESTO NORMATIVO

Al fine di fornire un adeguato inquadramento del contesto normativo e dei temi connessi alla elaborazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.C.P), si ritiene opportuno riportare di seguito alcuni stralci (pag. 5 e segg.) della relazione contenuta nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC): “Con la recente legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012. Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli. Ad un primo livello, quello “nazionale”, il D.F.P. predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il P.N.A. Il P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T., individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione. Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni Amministrazione Pubblica definisce un P.T.P.C., che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole Amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni. La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l’adozione del P.N.A. non si configura come un’attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre, l’adozione del P.N.A. tiene conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. [...] Definizione di corruzione Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I,del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo […]. [Obiettivi strategici ed azioni - Gli strumenti] Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sopranazionali evidenziano l’esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione,che nell’ambito del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la L. n. 190del 2012.

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I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono: adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) adempimenti di trasparenza codici di comportamento rotazione del personale obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

(pantouflage – revolving doors) incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in

caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

[…] L’elaborazione e l’attuazione della strategia tiene conto dei seguenti elementi/vincoli: il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione, che ha disciplinato appositi istituti che debbono essere

implementati obbligatoriamente; il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede interventi di tipo interpretativo per

l’applicazione; il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, che richiede adattamenti e forme di

flessibilità; il vincolo derivante dall’invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento ad hoc nella legge e nei decreti

attuativi. [...] [L’assetto normativo] L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi: Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti

a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre2012, n. 235;

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della L. n. 190 del 2012, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni,approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del D. Lgs n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190.

I contenuti della normativa nazionale evidenziano una forte coerenza in termini di impianto con quelle che sono le strategie indicate dalle istituzioni internazionali, come risulta evidenziato nell’ambito del recente rapporto elaborato dall’O.E.C.D. sulla situazione dell’Italia. [Il quadro di riferimento si è poi completato con la formalizzazione dell’intesa in sede di Conferenza Unificata, n. 79/CU del 24/7/2013, con la quale sono stati specificati gli adempimenti di competenza di Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane]. 3. La strategia di prevenzione a livello decentrato La prevenzione si realizza mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione. In quest’ottica, è auspicabile che gli organismi associativi e gli enti rappresentativi delle diverse categorie di amministrazioni (tra cui C.R.U.I., Unioncamere, A.N.C.I., U.P.I., Conferenza delle Regioni) rafforzino il raccordo attraverso la diffusione di informazioni e buone pratiche [...].

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3.1 Azioni e misure per la prevenzione [...] Le amministrazioni pubbliche e gli altri enti destinatari debbono porre in essere le azioni e introdurre ed implementare le misure che si configurano come obbligatorie, in quanto disciplinate direttamente dalla legge, nonché sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al particolare contesto di riferimento. [...] Gli strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione per finalità di prevenzione dell’illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di varia natura, l’esercizio della vigilanza, debbono essere valorizzati, coordinati e sistematizzati rispetto alle nuove misure previste dalla legge, dal presente P.N.A. o dai P.T.P.C. 3.1.1. I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - e i modelli di organizzazione e gestione del D. Lgs. n. 231 del 2001 Le Pubbliche Amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, commi 5e 60, della L. n. 190 del 2012. Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi. [...] Le Amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano della Performance, e debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con l’indicazione di obiettivi,indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse. Di seguito sono indicati, in linea con quanto stabilito dalla L. n. 190 del 2012 e dal P.N.A., gli ambiti/macro settori, che devono essere presenti all’interno del P.T.P.C. per una sua adeguata articolazione. SOGGETTI: vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (responsabile della prevenzione, dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di rischio …..); AREE DI RISCHIO: frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, l. n. 190 del 2012); MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI: sono indicate le misure previste obbligatoriamente dalla l. n. 190 del 2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A., e quelle ulteriori ossia facoltative, con indicazione della tempistica e collegamento con l’ambito “soggetti” in relazione all’imputazione di compiti e di responsabilità; TEMPI E MODALITÀ DEL RIASSETTO: sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell’efficacia del P.T.P.C. adottato e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto; P.T.T.I.: il P.T.T.I. (sia nella forma “autonoma” sia nella forma di sezione del P.T.P.C.) deve essere delineato coordinando gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 con le aree di rischio, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere dall’amministrazione; COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCES: gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. devono essere inseriti nell’ambito del c.d. ciclo delle performances.

PARTE PRIMA

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. PREMESSA

La prima edizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, relativa al triennio 2014-2016, è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 26/03/2014 unitamente al Piano triennale per la trasparenza, che ne costituisce Sezione. Al Piano è inoltre allegato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sparanise, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26.03.2014, che ne costituisce elemento essenziale.

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La seconda edizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, relativa al triennio 2016-2018, è stata approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 28/01/2016 unitamente al Piano triennale per la trasparenza. Dopo l’adozione, il Piano (unitamente al codice di comportamento e al Piano per la trasparenza) è stato pubblicato sul sito internet del Comune nella Sezione “Amministrazione trasparente”. A ulteriore affermazione dell’importanza che il Legislatore annette alla prevenzione in materia di corruzione, va ricordato che il D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, ha previsto specifiche sanzioni amministrative, da un minimo di 1000 ad un massimo di 10.000 euro, per la mancata adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o del codice di comportamento. La competenza in materia di applicazione della sanzione è stata affidata ad ANAC, che in proposito ha adottato apposito regolamento.

2. OBIETTIVI E CONTENUTI GENERALI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ.

Il Piano è finalizzato alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità e si propone i seguenti obiettivi: - evidenziare e analizzare le attività e i processi dell’Ente maggiormente esposti al rischio corruzione; - individuare e analizzare la natura e i livelli dei rischi, in relazione alla probabilità e impatto degli eventi dannosi (rischi/ minacce); - indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Il Piano realizza le finalità sopradette attraverso:

1) l’individuazione delle attività dell’Ente nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, a partire da quelle che la legge n. 190/2012 già considera come tali, ossia:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale;

2) la previsione, per le attività individuate ai sensi del precedente punto 1), di misure volte a prevenire il rischio di corruzione;

3) il monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;

4) la previsione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al Responsabile della Prevenzione della corruzione e ai Responsabili nonché ai dipendenti addetti alle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione;

5) l’adozione di misure in materia di trasparenza, ivi inclusa l’adozione del Programma per la trasparenza, che costituisce una sezione del presente P.T.P.C.

PROCESSO DI ADOZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.

Il presente P.T.P.C. è stato predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Sparanise, indicato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2013 nella persona del Segretario comunale p.t.

Alla predisposizione del presente P.T.P.C., per il periodo 2017-2019, si è tenuto conto di eventuali osservazioni al piano in vigore da parte dei responsabili di servizio, ai quali è stato consentito di segnalare, in relazione alle loro specifiche competenze, eventuali integrazioni ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità sopra richiamate, anche attraverso l’indicazione di ulteriori procedimenti/processi esposti a fenomeni corruttivi nonché di misure aggiuntive volte a prevenire il rischio del verificarsi di tali fenomeni (attori interni).

Il Piano, a seguito della sua definitiva approvazione, sarà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e alla Autorità Nazionale Anticorruzione nonché pubblicato in

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forma permanente sul sito internet istituzionale dell’Ente in apposita sottosezione all’interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”.

Copia del P.T.P.C. definitivamente approvato sarà trasmessa, a mezzo posta elettronica, a tutti gli uffici comunali.

Il Piano potrà essere modificato anche in corso d’anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all’attività dell’amministrazione.

Il P.T.P.C. dovrà essere aggiornato ogni anno, tenuto conto dei seguenti fattori:

• normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;

• normative sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione;

• emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;

• nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) ed il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) sono esclusivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione, società o ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corruzione”.

La procedura di definizione e di aggiornamento del P.T.P.C. è articolata nelle seguenti fasi:

• ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la partecipazione dei dipendenti individuati come Referenti, elabora il Piano di prevenzione della corruzione e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta; lo schema di Piano è inoltre pubblicato, prima dell’approvazione da parte della Giunta, per almeno sette giorni sulla home page del sito istituzionale dell’ente, unitamente ad un apposito avviso, ai fini dell’acquisizione di eventuali osservazioni e proposte da parte delle organizzazioni sindacali presenti all’interno dell’amministrazione nonché delle associazioni rappresentative degli utenti e delle associazioni ed organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Ente;

• entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta approva il Piano triennale, salvo diverso termine fissato dalla legge;

• nella medesima sottosezione del sito sarà pubblicata, a cura del Responsabile della Prevenzione della corruzione, ciascun anno la relazione di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 190/2012 recante i risultati dell’attività svolta.

DESTINATARI DEL P.T.P.C.

Destinatari del P.T.P.C., ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:

• gli amministratori dell’Ente;

• i dipendenti dell’Ente;

• i concessionari e gli incaricati di pubblici servizi nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 - ter, della legge n. 241 del 1990.

REFERENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Secondo il P.N.A., nel P.T.P.C. devono essere individuati gli eventuali referenti che sono tenuti a relazionare al Responsabile della prevenzione della corruzione. Tali figure fungono da tramite tra l’ufficio di riferimento e il Responsabile della prevenzione della corruzione e svolgono un’attività di controllo su comportamenti e condotte che presentano una criticità sul piano della corruzione. I Referenti collaborano con l’Autorità Locale Anticorruzione per l’applicazione puntuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. È compito dei Referenti:

• concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti appartenenti al rispettivo Settore;

• fornire le informazioni richieste per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;

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• formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. I referenti coincidono, di norma, con i Responsabili dei Settori in cui è articolato l’Ente.

I DIPENDENTI

Tutti i Dipendenti, osservando le disposizioni del presente Piano:

– concorrono ad attuare la prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012;

– partecipano al processo di gestione del rischio di cui all’Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione;

– segnalano le situazioni di illecito all’Autorità Locale Anticorruzione, al proprio Responsabile e all’U.P.D., ai sensi dell’art. 54bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;

– segnalano casi di personale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 2013.

VALIDITÀ TEMPORALE

L’arco temporale di riferimento del presente P.T.P.C. è il periodo 2017-2019. Nel presente P.T.P.C. sono, pertanto, di volta in volta indicate anche le iniziative e le misure da intraprendere per la prevenzione della corruzione durante l’anno 2017.

PARTE SECONDA

MISURE DI PREVENZIONE

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Costituiscono attività a maggior rischio di corruzione:

a) le concessioni e le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;

b) le attività oggetto di autorizzazione e concessione;

c) le attività sanzionatorie (multe, ammende sanzioni)

d) le procedure di scelta contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti;

e) il conferimento di incarichi e consulenze;

f) i concorsi e le prove selettive per l’assunzione del personale;

g) la gestione dei flussi documentali dell’Ente.

Per ciascuna delle attività sopraelencate, il presente Piano prevede:

a) l’individuazione delle aree a rischio;

b) l’individuazione dei macroprocessi e dei procedimenti da monitorare;

c) la mappatura dei rischi;

d) l’individuazione delle specifiche misure organizzative di prevenzione.

AREA DI RISCHIO: EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI

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MACRO PROCESSI: CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI INDIGENTI

STRUTTURA DI RIFERIMENTO: SETTORE AMMINISTRATIVO

RISCHIO: ALTO

ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

1) Contributo per gravi condizioni patologiche

2) Contributo per perdita di alloggio (sfratto o per altre cause non imputabili al soggetto)

3) Contributo a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria

4) Contributo in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap

5) Contributo sulle spese funerarie per gli indigenti

6) Contributo per assistenza abitativa (fitto, canone acqua, telefono, gas, luce, spese per allacciamento luce, spese per piccole riparazioni)

7) Contributi per nuclei familiari con minori, disabili ed anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali

8) Contributi in favore di gestanti nubili, donne sole e/o con figli a carico (ragazze madri, donne separate, vedove)

9) Ammissione al progetto “Lotta alla povertà” sulla base dell’adesione ai pacchi alimentari

10) Buoni per acquisto di materiale didattico, di corredo personale e di libri , non compresi nei buoni libro forniti ai sensi della vigente normativa

11) Soggiorno climatico-termale.

MAPPATURA RISCHI:

1) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;

2) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari;

3) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale.

4) Omissioni di doveri d’ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all’Ufficio svolto;

5) Mancanza di controlli/verifiche: Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi

6) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario.

7) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda la adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.

MISURE DI PREVENZIONE:

1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall’Ente in materia di erogazione dei superiori contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell’Ente del Regolamento Comunale sull’assistenza economica;

2) Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

3) Adozione di procedure standardizzate;

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4) Controlli a campione, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, tramite l’inoltro delle istanze via email, al fine di accertare la veridicità delle certificazioni ISEE presentate dagli utenti;

5) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando forme di anonimato dei dati personali (solo l’iniziale del nome e cognome o altri accorgimenti) al fine di consentire agli Organi di controllo di verificare comunque la corrispondenza con i soggetti indicati nella graduatoria;

6) Sospendere l’erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.

7) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale.

8) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

AREA DI RISCHIO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

AREA DI R

MACRO PROCESSI: PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA, SCIA

STRUTTURA DI RIFERIMENTO: SETTORE TECNICO – URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RISCHIO: ALTO

ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

1) Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell’ammissibilità dell’intervento;

2) Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze;

3) Annullamento permessi di costruire;

4) Controllo DIA, SCIA, attività edilizia libera.

MAPPATURA RISCHI:

1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l’attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti;

2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;

3) Omissioni di doveri d’ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all’Ufficio svolto;

4) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;

5) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;

6) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l’adozione del provvedimento finale, favorendo o ostacolando interessi privati.

MISURE DI PREVENZIONE:

1) Obbligo di astensione in caso di conflitto d’interessi e relativa attestazione (circa l’assenza di conflitto d’interessi) nel corpo del provvedimento;

2) adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

3) adozione di procedure standardizzate;

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4) archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scannerizzazione

della relativa documentazione;

5) rispetto dell’ordine cronologico dell’esame delle istanze;

6) verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale;

7) attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

MACRO PROCESSI: LOTTIZZAZIONI EDILIZIE

STRUTTURA DI RIFERIMENTO: SETTORE TECNICO – URBANISTICA ED EDILIZIA

PRIVATA RISCHIO: ALTO

ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

1) Lottizzazioni edilizie.

MAPPATURA RISCHI:

1) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;

2) Omissioni di doveri d’ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all’Ufficio svolto;

3) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;

4) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario.

MISURE DI PREVENZIONE:

1) valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo

2) predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione

3) archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione.

MACRO PROCESSI: AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI

STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RISCHIO: MEDIO

ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

1) Autorizzazioni cartelli pubblicitari

2) Rilascio autorizzazione e concessione posteggio commercio ambulante con posto fisso (COMMERCIO AMBULANTE)

3) Autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti (COMMERCIO IN SEDE FISSA)

4) Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita in posteggi

5) Autorizzazione apertura nuove edicole

6) Noleggio con conducente

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MAPPATURA RISCHI:

1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l’attestazione di dati non veritieri oppure con negligenza omette dati esistenti;

2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;

3) Omissioni di doveri d’ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all’Ufficio svolto;

4) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;

5) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;

6) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l’adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.

MISURE DI PREVENZIONE:

1) Obbligo di astensione in caso di conflitto d’interessi e attestazione (circa l’assenza di conflitto d’interessi) nel corpo del provvedimento;

2) Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

3) Adozione di procedure standardizzate;

4) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale;

5) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

AREA DI RISCHIO: MULTE, AMMENDE E SANZIONI

MACRO PROCESSI: ABUSI EDILIZI-ACCERTAMENTO INFRAZIONI-RISCOSSIONE SANZIONI.

STRUTTURA DI RIFERIMENTO: SETTORE TECNICO – URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RISCHIO: MEDIO

ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

1) Abusi edilizi

2) Accertamento di infrazione a Leggi o Regolamenti

3) Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-ambiente

4) Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio

5) Procedimenti di accertamento infrazioni attività edilizia e attività produttive

6) Procedimenti relativi a infrazioni di pubblica incolumità

7) Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di igiene e sanità

8) Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia di abbandono rifiuti, inquinamento idrico, atmosferico, etc.

MAPPATURA RISCHI:

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1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l’attestazione di dati non veritieri oppure con negligenza omette dati esistenti;

2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;

3) Omissioni di doveri d’ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all’Ufficio svolto;

4) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;

5) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;

6) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l’adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.

MISURE DI PREVENZIONE:

1) Obbligo di astensione in caso di conflitto d’interessi e relativa attestazione (circa l’assenza di conflitto d’interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni, multe, ammende;

2) Sviluppare un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l’infrazione;

3) Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

4) Adozione di procedure standardizzate;

5) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale;

6) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

AREA DI RISCHIO: PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI

MACRO PROCESSI: APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

TUTTI I SETTORI

RISCHIO: ALTO

MAPPATURA RISCHI:

Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza

ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

1) APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

MISURE DI PREVENZIONE:

1) Obbligatorio ricorso al MEPA (mercato elettronico) gestito da Consip ai sensi del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012 (spendingreview), anche mediante RDO (richiesta di offerta). L’inosservanza è causa di nullità del contratto ed è fonte di responsabilità amministrativa oltre che disciplinare. Solo ove i beni e servizi non siano reperibili nel mercato elettronico oppure, pur disponibili, siano inidonei a soddisfare le specifiche necessità dell’Amministrazione per mancanza di qualità essenziali, è possibile ricorrere alle procedure di acquisto ai sensi

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dell’art. 36 Codice Contratti per importi sotto soglia stabiliti dall’apposito regolamento sugli acquisti in economia (€. 40.000);

2) Motivazione nel corpo della determinazione a contrarre della non reperibilità e sostituibilità del bene o del servizio con i beni e servizi acquisibili nel MEPA;

3) Obbligo di pubblicare sul sito web dell’Ente le principali informazioni ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012.

ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

2) PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63, CODICE DEI CONTRATTI

A) PER RAGIONI DI NATURA TECNICA - COMMA 2, LETT. B);

B) ESTREMA URGENZA - COMMA 2, LETT. C);

MISURE DI PREVENZIONE:

1-A) Definire tecnicamente il bene/servizio da ricercare nel corpo della determinazione a contrarre, dimostrando che si tratta di bene infungibile.

Dimostrare che non vi sono sul mercato altri operatori in grado di fornire quel bene;

1-B) Urgenza qualificata: descrivere e motivare dettagliatamente le esigenze eccezionali e contingenti;

Efficacia dell’affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell’evento straordinario;

Urgenza non imputabile alla stazione appaltante (es. terremoto, inondazione);

2) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale.

3) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

3) PROROGHE CONTRATTUALI;

4) RINNOVI CONTRATTUALI, A LEGISLAZIONE VIGENTE

MISURE DI PREVENZIONE:

1) Obbligo di indire, almeno sei (6) mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi, le procedure di aggiudicazione, secondo le modalità del Codice degli appalti;

2) Atteso che proroga e rinnovo rappresentano rimedi eccezionali, è necessaria la redazione da parte del Responsabile del procedimento di una specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali proroghe e rinnovi di appalti di servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo appalto.

3) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale.

4) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

MACRO PROCESSI: APPALTI DI LAVORI

STRUTTURA DI RIFERIMENTO: SETTORE TECNICO – LAVORI PUBBLICI

RISCHIO: ALTO

MAPPATURA RISCHI:

Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza,

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ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

1) PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA (ART. 163 D.LGS 50/2016);

MISURE DI PREVENZIONE:

1) Registro delle somme urgenze recanti le seguenti informazioni:

- Estremi del provvedimento di affidamento;

- Oggetto della fornitura;

- Operatore economico affidatario;

- Importo impegnato e liquidato.

ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

2) AFFIDAMENTI DIRETTI (ART. 36 CODICE CONTRATTI)

MISURE DI PREVENZIONE:

1) Obbligo di verifica e di attestazione nel corpo della determinazione dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’affidamento;

2) Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni:

- estremi del provvedimento di affidamento;

- oggetto dei lavori affidati;

- modalità di selezione dell’operatore economico affidatario;

- importo impegnato e liquidato.

3) Rispetto del criterio di rotazione anche per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

4) Per la manutenzione ordinaria della rete idrica e di quella fognaria, delle strade comunali, del verde pubblico, ecc., redazione di apposito progetto tecnico o relazione dei lavori occorrenti riferiti a periodi temporali predeterminati, i cui lavori vanno affidati mediante procedura ad evidenza pubblica.

ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

3) TRANSAZIONI, ACCORDI BONARI E ARBITRATI.

MISURE DI PREVENZIONE:

1) elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di contenente le seguenti informazioni:

- oggetto

- importo

- soggetto beneficiario

- responsabile del procedimento

- estremi del provvedimento di definizione del procedimento

PER TUTTI GLI APPALTI DI LAVORI – BENI – SERVIZI

1) pubblicazione sul sito web dell’Ente dei seguenti dati ai sensi dell’art. 1, comma 32, L 190/2012:

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- CIG;

- procedura di scelta del contraente;

- oggetto del bando;

- struttura proponente;

- elenco operatori invitati a presentare le offerte;

- aggiudicatario;

- importo aggiudicazione;

- tempi di completamento dell’opera, servizio e fornitura;

- importo delle somme liquidate

2) osservanza del divieto di frazionamento artificioso dell’appalto ai fini del ricorso all’affidamento diretto e della elusione di procedure comparative;

3) nelle ipotesi di gara informale, ove non siano stati costituiti elenchi di operatori economici, svolgimento di indagini di mercato in maniera aperta, trasparente e tracciabile, attraverso la pubblicazione di apposito avviso esplorativo sul sito istituzionale dell’ente e all’albo on line;

4) esclusiva competenza degli organi tecnici nello svolgimento delle indagini esplorative.

5) adesione protocolli di legalità.

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO INCARICHI E CONSULENZE

MACRO PROCESSI: INCARICHI ESTERNI AI SENSI DEL D. LGS. 165/2001

STRUTTURA DI RIFERIMENTO: TUTTI I SETTORI

RISCHIO: ALTO

ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

1) INCARICHI ESTERNI DI ALTA PROFESSIONALITÀ;

2) INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA;

3) INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.

MAPPATURA RISCHI:

1) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;

2) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari;

3) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale.

4) Omissioni di doveri d’ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all’Ufficio svolto;

5) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi

6) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario.

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7) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l’adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati

8) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l’attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti

MISURE DI PREVENZIONE:

1) Adozione di misure per vigilare sull’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all’art. 1, co. 49 e 50 L. 190/2012, anche successivamente alla cessazione dal servizio o termine incarico (art. 53, co. 16 ter D. Lgs. 165/2001). Misure quali, ad esempio, la dichiarazione, al momento dell’affidamento dell’incarico, di inesistenza cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dall’ all’art. 1, co. 49 e 50 L. 190/2012;

2) Criteri di rotazione dell’assegnazione delle consulenze e degli incarichi;

3) Utilizzo di criteri di valutazione oggettivi;

4) Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, degli incarichi e consulenze conferiti, contenenti le seguenti informazioni:

- estremi atto di conferimento;

- curriculum vitae;

- compenso;

- dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche elettive in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

5) Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

6) Adozione di procedure standardizzate;

7) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione.

AREA DI RISCHIO: CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

MACRO PROCESSI: ACQUISIZIONE RISORSE UMANE E VALUTAZIONI SOGGETTE A PUBBLICAZIONE.

STRUTTURA DI RIFERIMENTO: TUTTI I SETTORI

RISCHIO: ALTO

ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

1) ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO;

2) ASSUNZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/1999;

3) SISTEMI DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI;

4) MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE.

MAPPATURA RISCHI:

1) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;

2) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari;

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3) Abuso delle funzioni di membro di Commissione: con comportamento consapevole , derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i membri della Commissione possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati.

4) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale.

5) Omissioni di doveri d’ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all’Ufficio svolto;

6) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi

7) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario.

8) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l’adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati

9) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l’attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti

MISURE DI PREVENZIONE:

1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall’Ente in materia di assunzioni di personale, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell’Ente dell’avviso;

2) Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

3) Adozione di procedure standardizzate;

4) Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità per far parte di Commissioni di concorso pubblico.

5) Predeterminazione dei criteri per l’individuazione dei componenti della Commissione;

6) Rotazione dei componenti delle Commissioni di concorso;

7) Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti delle operazioni concorsuali da parte dell’ufficio competente;

8) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale.

9) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI DELL’ENTE

MACRO PROCESSI: GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI DELL’ENTE.

STRUTTURA DI RIFERIMENTO: TUTTI I SETTORI

RISCHIO: ALTO

ATTIVITÀ - PROCEDIMENTO:

1) Assegnazione corrispondenza in entrata ai Responsabili di Area

2) Gestione dei procedimenti conseguenti alle istanze e richieste protocollate

MAPPATURA RISCHI:

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1) Violazione art. 12, comma 5, 2° capoverso, Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.C.M. 08.02.2013);

2) Mancato avvio e conclusione del procedimento nei termini di legge/regolamento da parte dei responsabili dei Settori destinatari della corrispondenza;

3) Violazione del principio di rispetto dell’ordine di protocollo nella istruttoria delle pratiche, salve le eccezioni di legge;

4) Possibilità di arrecare un danno all’utente e, di conseguenza, alla P.A.

MISURE DI PREVENZIONE:

- la corrispondenza in entrata andrà consegnata ai Responsabili dei Servizi secondo le loro competenze;

- la ricezione della corrispondenza da parte del Responsabile di Servizio andrà attestata, all’atto della consegna, in apposito registro mediante sottoscrizione;

- qualora il Responsabile non sia competente, lo stesso, dopo aver informato l’Ufficio Protocollo, curerà l’inoltro all’Ufficio competente dell’Amministrazione. Se ne prenderà atto nell’apposito registro.

- attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione del dovere in oggetto, salve le responsabilità penali, civili o amministrative.

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO

Oltre alle specifiche misure sopraindicate, si individuano, in via generale, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei diversi settori:

a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni:

1. Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale, tutti i procedimenti concernenti le attività ad alto rischio di corruzione devono essere di regola conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni etc), salvo i casi in cui sia prevista la deliberazione di G.M. o di C.C. ovvero sia diversamente consentito da norme di legge o regolamento.

2. I provvedimenti conclusivi:

- devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti g li atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale.

- devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria ed alle norme di riferimento;

- devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

L’ordine di trattazione dei procedimenti, ad istanza di parte, è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti. Per i procedimenti d’ufficio si segue l’ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, programmi, circolari, direttive, etc.

b) Meccanismi di controllo delle decisioni:

Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti dell’Amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti sono pubblicati all’Albo Pretorio on line, raccolti nelle specifiche sezioni del sito web dell’Ente, in attuazione al D. Lgs. n.33/2013, e resi disponibili per chiunque a tempo indeterminato, salve le cautele necessarie per la tutela dei dati personali.

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In una logica di integrazione ed organicità degli strumenti organizzativi, ai fini dei meccanismi di controllo delle decisioni, si assumono parte integrante del presente documento il Regolamento in materia di controlli interni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 4 aprile 2013.

c) Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

1. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più importanti di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, oggetto di verifica anche in sede di controllo di gestione e controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi del Regolamento dei controlli interni.

Con specifico riferimento al rischio di corruttela, il rispetto dei termini procedimentali è un importante indicatore di correttezza dell’agire del pubblico ufficiale. Di contro, il ritardo nella conclusione del procedimento costituisce sicuramente un’anomalia. Tale anomalia deve poter essere in ogni momento rilevata dal Responsabile di Settore in modo da:

- riconoscere i motivi che l’hanno determinata;

- intervenire prontamente con adeguate misure correttive. A tal fine, il dipendente assegnato alle attività previste nel presente Piano, deve informare tempestivamente il Responsabile di Settore e il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’impossibilità di rispettare i tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni di fatto e di diritto che giustificano il ritardo.

Il Responsabile di Servizio interviene tempestivamente per l’eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate ovvero ne informa tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione, proponendogli le azioni correttive da adottare.

MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE

Ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in g iudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza -al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il personale dovrà essere adeguatamente formato sulle materie oggetto del presente P.T.P.C. e, in generale, sui temi dell’etica e della legalità.

Destinatari delle attività formative sono:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione;

- il Responsabile dei Servizi;

- i dipendenti addetti ai settori maggiormente esposti al rischio di corruzione e, in particolare, quelli designati come referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione. Le attività formative saranno svolte sia attraverso canali esterni (partecipazione a Master e seminari organizzati dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, corsi e seminari a cura di esperti nel settore) sia tramite approfondimenti

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su specifiche tematiche a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione aventi come destinatari i dipendenti sopra individuati.

Nel corso dell’anno 2017, in particolare, le attività formative dovranno avere il seguente contenuto minimo: legge anticorruzione, trasparenza, codici di comportamento, piani di prevenzione della corruzione, reati contro la PA.

Nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, inoltre, saranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell’ente in applicazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, del Programma per la Trasparenza e del codice di comportamento integrativo. Il bilancio di previsione annuale dovrà prevedere, in sede di approvazione o di successiva variazione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione di cui al presente documento. Trattandosi di un’attività formativa obbligatoria ex lege, come rilevato dalla giurisprudenza contabile, la relativa spesa non soggiace ai limiti di cui all’art. 6. comma 13 del D.L. 78/2010 (Corte dei conti, Sezione di controllo Emilia Romagna, deliberazione n. 276/2013). Le attività formative dovranno svolgersi in un numero minimo di 6 ore semestrali.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 26.03.2014 è stato approvato il Codice di comportamento del Comune di Sparanise, in applicazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come riformulato dall’art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012, nonché in applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e in conformità alla Deliberazione n. 75/2013 emanata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), contenente le regole di condotta che tutti i dipendenti di questo Comune nonché i soggetti indicati all’articolo 2, comma 2, del medesimo Codice, sono tenuti a rispettare.

Il predetto Codice di comportamento è allegato anche al P.T.P.C. 2017-2019, di cui costituisce elemento essenziale, come stabilito dalla Civit nella menzionata delibera n. 75/2013 (“[…] il codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione”).

Nel Codice di comportamento sono individuate, in particolare:

- le tipologie di incarichi vietati ai dipendenti dell’Ente (articolo 6, comma 3);

- le modalità di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (cd. whistleblower) (articolo 12);

- le azioni per reprimere il rischio di conflitto di interessi (articolo 8).

ROTAZIONE DEL PERSONALE

L’art. 1, comma 10 lett. b) dispone che il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede alla verifica, d’intesa con il Dirigente/Responsabile competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. La rotazione del personale produce inoltre vantaggi a favore tanto dell’ Ente quanto del dipendente, permettendo ai collaboratori di accumulare velocemente una buona esperienza in funzioni diverse ed in svariati settori. Permette inoltre all’Ente di essere più flessibile e di sfruttare a pieno le conoscenze e le potenzialità dei propri dipendenti.

La rotazione del personale deve essere attuata compatibilmente con il profilo e le capacità professionali possedute dai dipendenti, in modo che gli stessi siano in grado di garantire l’esercizio delle nuove funzioni assegnate e il regolare svolgimento dell’attività dell’ente.

La rotazione dei responsabili di settore risulta al momento di attuazione assai problematica, atteso che i Responsabili dei servizi sono in numero di quattro, aventi profilo professionale non fungibile – fatta eccezione per il responsabile del settore di Polizia municipale, rispetto al settore amministrativo .

Per i dipendenti addetti alle aree a rischio, in particolare dei dipendenti investiti della responsabilità di procedimento, la rotazione dovrà essere attuata ove possibile con cadenza triennale e dovrà essere preceduta da un periodo di affiancamento o dallo svolgimento di idonei corsi di formazione, purché non risulti compromessa la funzionalità dell’ente. La Giunta comunale valuterà la possibilità di adozione di apposite norme regolamentari

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che disciplinino l’attuazione della misura di rotazione del personale. La rotazione del personale dovrà ritenersi in linea di principio esclusa per le figure infungibili, intendendosi per tali le figure professionali per le quali sono richiesti titoli di studio specialistici (esempio geometra, ragioniere) posseduti da una sola unità lavorativa.

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PARTE TERZA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ

FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ.

Premessa1:

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, a partire dalla Legge 190/2012, conosciuta come legge anticorruzione, sino al D. Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che definisce la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, è stata oggetto, negli ultimi mesi, di interventi normativi piuttosto incisivi, in ultimo con il d.lgs 97/2016.

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni. Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza è definito all’art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l’art. 11 del d.lgs. 33/2013. Il decreto persegue, inoltre, l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all’art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all’ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013. La seconda (co. l-ter) consente all’ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali. Si consideri, inoltre, quanto previsto all’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell’allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati. Nella sezione “Amministrazione trasparente” dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l’art. 6, nel novellare l’art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento. (…). Con riguardo al c.d. “accesso civico generalizzato”, l’Autorità è stata investita, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata Stato, Regioni Autonomie locali di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, della regolazione attraverso l’adozione di specifiche Linee guida recanti indicazioni operative. Dette Linee guida è previsto siano adottate entro dicembre 2016. Si precisa sin da ora che le disposizioni transitorie dettate al co. 1 dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016 prevedono che i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 si adeguino alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo medesimo (23 dicembre 2016), sia con riferimento agli obblighi di trasparenza sia all’accesso civico generalizzato. L’Autorità, come precisato sopra, si propone di supportare tali soggetti con Linee guida di generale ricognizione degli obblighi di pubblicazione. Fino al 23 dicembre 2016 resta ferma la disciplina vigente e l’attività di vigilanza dell’ANAC avrà a oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal d.lgs. 97/2016. Invece, sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica da parte del d.lgs. 97/2016, l’attività di vigilanza sarà svolta nella fase immediatamente successiva al termine del periodo di adeguamento. Non sono considerati modificati gli obblighi di cui all’art. 14, del d.lgs. 33/2013

1 si riporta quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 831 del 3/8/2016, con cui è stato approvato il PNA 2016

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riferiti allo Stato, alle Regioni e agli enti locali e quelli di cui all’art. 22, co. 2, del medesimo decreto. Sempre in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche all’art. 10 del d.lgs. 33/2013. In base a queste ultime il PTPC contiene, in una apposita sezione, l’individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC. Non per questo l’organizzata programmazione della trasparenza perde il suo peso: anzi, chiaramente le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza. Si ricorda, infine, che oltre alla trasparenza intesa come misura generale quale adeguamento agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti possono pubblicare i c.d. “dati ulteriori”, come espressamente previsto dalla l. 190/2012, art. 1, co. 9, lett. f) e dall’art. 7-bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013. L’ostensione di questi dati on line deve avvenire nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e procedendo all’anonimizzazione di dati personali eventualmente presenti. Negli approfondimenti del presente PNA sono esemplificate numerose ulteriori misure specifiche di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. La trasparenza deve essere finalizzata a:

• favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

• concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Le informazioni devono essere pubblicate nella sezione trasparenza del sito comunale e devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all’acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell’incompletezza, l’elenco dei dati mancati e le modalità alternative di accesso agli stessi dati. L’Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile. Con il presente documento vengono individuate le misure operative interessanti l’intera struttura organizzativa dell’ente, volte a rendere il sito istituzionale del Comune allineato alla nuova normativa, mediante la implementazione della macrosezione Amministrazione trasparente e l’individuazione dei soggetti responsabili della pubblicazione. Le misure organizzative qui declinate costituiranno obiettivi operativi del Piano della performance per l’anno 2017, quale prima attuazione di quanto previsto al c. 3, art. 10, del D. Lgs. 33/2013. Articolo 1 - TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’ La trasparenza dell’attività amministrativa degli enti locali costituisce un elemento distintivo di primaria importanza, con particolare riferimento sia al miglioramento dei rapporti con i cittadini che alla prevenzione della corruzione. Essa costituisce applicazione dei principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà dell’attività amministrativa. Il PTTI sarà aggiornato ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono previsti dal D.lgs. n. 97/2016 e più precisamente elencati in modo completo nell’allegato 1 della determinazione A.NA.C. 1310 del giorno 28 dicembre 2016. Con il presente documento vengono individuate le misure operative interessanti l’intera struttura organizzativa dell’ente, volte a rendere il sito istituzionale del Comune allineato alla nuova normativa, mediante la costituzione e l’implementazione della macrosezione Amministrazione trasparente e l’individuazione dei soggetti responsabili della pubblicazione.

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Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituisce Sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e contiene misure coordinate con gli interventi previsti dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la Programmazione generale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

• Il Responsabile per la trasparenza del Comune di Sparanise è individuato, con distinto e conseguente Decreto sindacale, nella persona della Dott. ssa Daniela Rocco – Segretario Comunale p.t.

Il Responsabile per la trasparenza:

• svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

• provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;

• controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato;

• in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, al Nucleo di Valutazione ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità e all’Autorità nazionale anticorruzione.

REFERENTI PER LA TRASPARENZA

Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e dal presente Programma, sono individuati all’interno di ciascun settore in cui è articolata la struttura organizzativa dell’Ente i referenti per la trasparenza, i quali:

• adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all’Allegato 1 del presente Piano;

• garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

• garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

I referenti per la trasparenza coincidono con i referenti per la prevenzione della corruzione.

QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI

L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

I documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati:

• in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;

• completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto;

• con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all’originale in possesso dell’amministrazione;

• tempestivamente;

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• per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio.

• in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all’acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell’incompletezza, l’elenco dei dati mancati e le modalità alternative di accesso agli stessi dati.

L’Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile, pur nel rispetto dei limiti di continenza ad evitare abusi.

ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Ferma restando la disciplina dell“accesso documentale” disciplinato dal capo V della legge 241/1990, per “accesso civico”si intende l'accesso di cui all'art. 5,comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, mentre per “accesso generalizzato”si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2,del decreto trasparenza. ACCESSO CIVICO: Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l’Ente ha omesso di pubblicare, nei casi in cui la pubblicazione sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la sussistenza di una situazione legittimante in capo all’istante (un interesse diretto, concreto ed attuale). ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO. Il d.lgs. n. 97/2016 contiene un’altra novità che consiste nell’accesso civico generalizzato ovvero il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti all’obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza, fermi restando i diritti dei controinteressati, le esclusioni previste dalla normativa sull’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 24 della L. n. 241/90 ed il rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.lgs 33/2013; Non sono ammissibili richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Per quanto concerne la richiesta di informazioni, per informazioni si devono considerare le rielaborazione di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti. Poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza), resta escluso che ,per rispondere a tale richiesta, l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa2.

NORME GENERALI:

• Responsabile dell’esercizio del diritto di accesso sono i Responsabili di Servizio interessati;

• Titolare del potere di riesame è il Responsabile della Trasparenza.

2 Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013

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ll procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, il responsabile del servizio interessato provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. La domanda di accesso può essere redatta sul modulo online nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico” e trasmessa o consegnata al protocollo dell’ente, secondo le indicazioni pubblicate.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

• ai fini della corretta attuazione della disciplina della Trasparenza, nella videata principale (home page) del Sito Istituzionale dell’Ente, la Sezione denominata Amministrazione Trasparente prende il posto della Sezione precedente denominata Trasparenza, Valutazione e Merito di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 150 del 2009;

• la Sezione Amministrazione Trasparente è strutturata in Sotto-Sezioni, secondo lo schema allegato al D. Lgs. n. 33 del 2013 E SS.MM.II;

In tale Sezione sono pubblicati gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 2013 e del presente Programma. I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono previsti dal D.lgs. n. 97/2016 e più precisamente elencati in modo completo nell’allegato 1 della determinazione A.NA.C. 1310 del giorno 28 dicembre 2016.

MECCANISMO DI CONTROLLO

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o altri organismi con funzioni analoghe, di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, attestano l’assolvimento di taluni obblighi di pubblicazione ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale. Il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Responsabili di Servizio e dei referenti, provvedendo a predisporre specifiche segnalazioni nei casi verificati di omesso o ritardato adempimento. Il controllo verrà attuato:

– in combinazione con il Sistema dei Controlli Interni di cui al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 4 aprile 2013;

– in combinazione con le azioni di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e con peculiare riferimento al rispetto dei tempi procedimentali;

– mediante appositi controlli con il metodo random, per la verifica dell’aggiornamento delle informazioni pubblicate;

– attraverso il monitoraggio del diritto di accesso civico (art. 5 del D.Lgs n. 33 del 2013).

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

– la qualità;

– l’integrità;

– il costante aggiornamento;

– la completezza;

– la tempestività;

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– la semplicità di consultazione;

– la comprensibilità;

– l’omogeneità;

– la facile accessibilità;

– la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione;

– la presenza dell’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

L’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità terrà conto dello stato di attuazione delle azioni in esso programmate.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

Il Piano della performance, sulla base della disciplina inerente la misurazione e valutazione della performance organizzative ed individuale, introdotte nel regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 3.11.2011, e della conseguente adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale disposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 23.04.2013, verrà compiutamente implementato all’atto dell’approvazione dei documenti di programmazione e previsione economico-finanziaria dell’esercizio finanziario 2017/2019 e, in particolare, del piano esecutivo di gestione.

Le misure di prevenzione ed il Programma di Trasparenza costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del Piano delle performance.

PROFILI SANZIONATORI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell’art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della legge 190/2012.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell’Ente, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

L’irrogazione delle sanzioni disciplinari è di competenza, esclusa la sanzione sino al rimprovero scritto, dell’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), al quale compete anche il rilascio dei pareri in ordine all’applicazione del Codice di Comportamento.

Tutti i dipendenti dell’Ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce:

– elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;

– eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione;

– oggetto di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato dei Responsabili di Settore.

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

Il presente Piano entra in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione ed è pubblicato, in maniera costante, nella apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente (www.comundisparanise.it) nonché trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, nelle modalità e nei tempi previsti.

All. 1- OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: ALL 1 della determinazione A.NA.C. 1310 del giorno 28 dicembre 2016.

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CODICE DI COMPORTAMENTO

Articolo 1 OGGETTO DEL CODICE

1.Il presente Codice di Comportamento definisce, in applicazione dell'art.54 del D.Lgs. n. 165/2001 come riformulato dall'art.1, comma 44, della L. n.190/2012, nonché in applicazione del DPR n.62/2013 e in conformità alla deliberazione n.75/2013 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), le regole di condotta che tutti i dipendenti del Comune di Sparanise nonché i soggetti indicati all'art.2, comma 2, nei limiti ivi previsti, sono tenuti a rispettare. 2.Tali regole di condotta, espressione dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, sono tutte riconducibili alla integrità personale del dipendente che si manifesta in molteplici aspetti quali:

a) l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità; b) l'obbligo di coniugare l'efficienza dell'azione amministrativa con la economicità della stessa ed il contenimento dei costi, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 codice civile); c) l'obbligo di garantire la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa e dunque l'imparzialità e l'immagine dell'imparzialità; d) l'obbligo di garantire la massima collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni; e) l'obbligo di garantire la correttezza, l'imparzialità e la lealtà nel comportamento verso i colleghi e, per i Responsabili di Settore, verso i collaboratori assegnati alla struttura diretta.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1.Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti del Comune di Sparanise; 2.Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ai seguenti soggetti : a) collaboratori e consulenti del Comune, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, e a qualsiasi titolo, pertanto anche a titolo gratuito; b) ai titolari di organi o incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche; c) ai collaboratori, a qualsiasi titolo, delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tal fine, il Responsabile di Settore ha l'obbligo di inserire negli atti di incarico nonché nei relativi contratti, apposita clausola di estensione del Codice e di risoluzione del rapporto nel caso di mancato rispetto. 3. La risoluzione del contratto non è automatica. In caso di violazione di taluno degli obblighi, il funzionario del competente Settore, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione al consulente/collaboratore etc. dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Responsabile del Settore competente dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. 4. Ai fini di cui al comma 2, all’atto della sottoscrizione del contratto, al consulente, collaboratore, etc verrà consegnata una copia del presente Codice.

Articolo 3

OBBLIGO DI SERVIRE IL PUBBLICO INTERESSE E DI AGIRE ESCLUSIVAMENTE CON TALE FINALITA' 1. Il dipendente esercita le prerogative ed i poteri pubblici che gli sono stati conferiti all'atto di assunzione in servizio esclusivamente per finalità di interesse generale, senza abusare della posizione o dei poteri di cui è

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titolare. In particolare: a) il dipendente deve utilizzare il materiale e le attrezzature di cui dispone (quali fax, fotocopiatrice, etc) e i servizi telematici e telefonici dell’Ente solamente per ragioni di ufficio, con esclusione di qualsiasi utilizzo a fini privati degli stessi, sia a vantaggio proprio che di terzi (es. invio fax per conto proprio o di terzi con apparecchiature in dotazione degli uffici); b) il dipendente, previa apposita autorizzazione, deve utilizzare i mezzi di trasporto dell'Amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio; c) il dipendente non deve usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi e all'immagine dell'Amministrazione Comunale; d) nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con i pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni (es. Carabinieri, Guardia di Finanza, Magistrati Ordinari, di TAR, della Corte dei Conti) , il dipendente non deve sfruttare o anche solo menzionare la posizione che ricopre all'interno dell'Amministrazione per ottenere utilità indebite; e) nei rapporti privati, altresì, il dipendente non deve assumere condotte che possano nuocere all'immagine dell'Amministrazione Comunale (costituisce pericolo di nocumento ad es. contrarre relazioni o amicizie non confacenti all'obbligo di serietà, decoro e integrità del pubblico dipendente) e deve comunque astenersi dal promettere il personale interessamento ai fini della risoluzione di problematiche all'esame dell'Amministrazione.

Articolo 4

EQUILIBRIO TRA QUALITA' DEI RISULTATI E CONTENIMENTO DEI COSTI 1. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse pubbliche, ai fini dello svolgimento delle attività amministrative, deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. 2.Utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c), il dipendente deve improntare il proprio lavoro alla logica del risparmio (es: buon uso delle utenze di elettricità e spegnimento interruttori della luce e delle pompe di calore al termine dell'orario di lavoro, arresto del sistema dei P.C. al termine dell'orario di lavoro, riciclo carta, utilizzo parsimonioso del materiale da cancelleria,utilizzo posta elettronica certificata per la trasmissione di atti e comunicazioni) e sulla individuazione della migliore soluzione di natura organizzativa e gestionale.

Articolo 5

PARITA' DI TRATTAMENTO DEI DESTINATARI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 1. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza ad una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

Articolo 6 REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITA’

1.Al dipendente è fatto divieto di chiedere, sollecitare, accettare, per sè o per altri, regali o altre utilità, da parte di amministratori dell’Ente, terzi o colleghi di lavoro (sovraordinati o subordinati). I dipendenti possono accettare o offrire dai/ai colleghi di lavoro o da amministratori dell’Ente esclusivamente i regali d'uso di modico valore effettuati in occasione delle ricorrenze festive di Natale e Pasqua, intendendosi per regali di modico valore quelli di importo singolarmente non superiore ad euro 20,00 (venti). 2. Al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, i soggetti destinatari del presente Codice devono immediatamente mettere a disposizione dell'Amministrazione i regali e le altre utilità ricevuti fuori dai casi consentiti. L'Amministrazione, con deliberazione di Giunta comunale, provvederà alla loro restituzione o alla devoluzione a fini istituzionali. 3. Al dipendente è fatto divieto di assumere incarichi di collaborazione o di consulenza con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da soggetti privati (persone o enti): a) affidatari, nel biennio precedente,

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di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori pubblici, servizi o forniture ovvero beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o economici di qualunque genere curati dal servizio di appartenenza del dipendente; b) destinatari, nel biennio precedente, di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali o che comunque comportino arricchimento patrimoniale o esercizio di attività economiche, ove il rilascio dei predetti provvedimenti abbia comportato il coinvolgimento del servizio di appartenenza del dipendente; c) che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di appartenenza del dipendente; d) affidatari di incarichi di consulenza o collaborazione professionale nel biennio precedente; e) in ogni altro caso in cui il soggetto privato presso il quale si intende svolgere la collaborazione abbia in corso o abbia avuto nel biennio precedente la domanda di autorizzazione un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti al servizio di appartenenza del dipendente. 4. Al di fuori delle ipotesi suddette, i dipendenti possono accettare incarichi di collaborazione o di consulenza da soggetti privati, previa autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art.53, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001 ovvero in conformità a quanto stabilito dal successivo comma 6 della norma ora citata e successive modificazioni. 5. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da apposita dichiarazione del dipendente in ordine al fatto che l’incarico per il quale si richiede l’autorizzazione, non sia compreso fra quelli di cui è vietata l’assunzione come indicate al precedente comma 3. In mancanza della dichiarazione del dipendente, l'autorizzazione non può essere rilasciata.

Articolo 7 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI

1. Ferma restando la libertà di associazione sancita dall'art.18 della Costituzione, il dipendente ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Settore di appartenenza la propria adesione (in caso di nuova iscrizione) ovvero l'appartenenza (in caso di adesioni già avvenute) ad Associazioni od Organizzazioni che, a prescindere dal carattere riservato o meno, operino in ambiti che possano interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio. 2. La comunicazione non deve essere effettuata per l'adesione a partiti politici e sindacati. 3. A titolo meramente indicativo si considerano interferenti con le attività d'ufficio gli scopi previsti nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione o organizzazione e che siano suscettibili di creare vantaggi alla stessa organizzazione o associazione. 4. In sede di prima applicazione, la comunicazione prevista al comma 1 deve essere effettuata da ciascun dipendente entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice. In caso di nuova iscrizione, la comunicazione dovrà essere effettuata entro i primi 15 giorni. 5. Per i Responsabili di Settore la comunicazione va effettuata entro gli stessi termini al Responsabile della Prevenzione della corruzione. Per i consulenti/collaboratori etc la comunicazione va effettuata al Responsabile del Settore che ha istruito e/o assegnato l'incarico di collaborazione, consulenza, o sottoscritto il contratto d'appalto. 6. Pervenuta la comunicazione, spetta al Responsabile del Settore e/o al Responsabile della prevenzione della corruzione valutare la compatibilità fra la partecipazione all'Associazione e/o Organizzazione e le funzioni svolte dal soggetto che ha effettuato la comunicazione ed eventualmente disporre l'assegnazione ad altro Ufficio e/o Settore, informato e sentito preventivamente il Sindaco. 7. A titolo meramente esemplificativo, l'appartenenza ad una Associazione Sportiva, anche dilettantistica, genera incompatibilità con l'appartenenza all'Ufficio e/o Settore Sport deputato ad istruire e liquidare i contributi alle Associazioni Sportive. Stessa incompatibilità in ordine all'appartenenza ad Associazioni di Volontariato e alla titolarità dell'Ufficio e/o Settore deputato all'erogazione di risorse economiche in qualunque forma (dirette ed indirette) anche a tali Associazioni Organizzazioni. 8. In attuazione del principio di libertà di associazione ex art.18 Costituzione, è vietato costringere o esercitare pressioni nei confronti dei colleghi di lavoro al fine di ottenere la loro iscrizione ad associazioni od organizzazioni anche sindacali, promettendo in cambio vantaggi (esempio progressioni di carriera, forme di salario accessorio non cumulabili, indennità non dovute) o prospettando anche con mere allusioni svantaggi in termini di carriera.

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ARTICOLO 8

COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI CONFLITTI DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE. 1. Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al proprio Responsabile di Settore l'esistenza di rapporti in qualunque modo retribuiti intrattenuti nei tre anni precedenti l'assegnazione all'Ufficio con soggetti privati (cittadini-operatori economici potenzialmente appaltatori e professionisti avvocati, ingegneri, commercialisti etc.) che abbiano interessi in attività o in decisioni dell'ufficio medesimo limitatamente alle pratiche affidate al dipendente, al fine di verificare eventuali conflitti di interesse. 2. Il Responsabile di Settore dovrà verificare in concreto l'esistenza del conflitto di interesse. . Ove il Responsabile di Settore ravvisi il conflitto d'interesse, procederà ad assegnare il dipendente ad altro Ufficio o ad avocare a sè la pratica. 3. I Responsabili di Settore dovranno effettuare tale comunicazione al Responsabile della Prevenzione con lo stesso contenuto sopra indicato ed il Responsabile della Prevenzione, effettuata la valutazione del caso concreto, adotterà gli opportuni provvedimenti volti a far cessare il conflitto d'interessi. 4. Il dipendente ha, altresì, l'obbligo di astenersi, dandone comunicazione al proprio Responsabile di Settore ( i Responsabili di Settore al Responsabile della Prevenzione della Corruzione), dal prendere decisioni ovvero dallo svolgere le attività a lui spettanti in presenza di un conflitto, anche solo potenziale, di interesse personale o familiare (parenti o affini entro il 2° grado , coniuge o convivente) patrimoniale o non patrimoniale.

5. Il dipendente ha l'obbligo di astenersi, dandone tempestiva comunicazione, al proprio Responsabile di Settore dalla partecipazione a decisioni o attività che, anche senza generare un conflitto d'interessi, possono coinvolgere interessi: a) propri o di parenti e affini entro il 2° grado o del coniuge o del convivente; b) di soggetti od organizzazioni con i quali vi sia una causa pendente o grave inimicizia; c) di persone con le quali vi siano rapporti di frequentazione abituale; d) di persone con le quali vi siano rapporti di debito o credito significativi; e) di soggetti od organizzazioni di cui il dipendente sia tutore, curatore, procuratore o agente; f) di Enti o Associazioni anche non riconosciute, comitati, società, stabilimenti di cui il dipendente sia amministratore o gerente o dirigente. g) in ogni altro caso in cui vi siano gravi ragioni di convenienza.

6. Sull'astensione del dipendente decide il Responsabile di Settore il quale valuta se gli interessi appartenenti a soggetti " non indifferenti" per il dipendente siano suscettibili di intaccare l'imparzialità della partecipazione al procedimento. 7. Il Responsabile di Settore risponde per iscritto sollevando il dipendente dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività. Nel caso sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato ad altro dipendente o, in carenza di professionalità interne, il Responsabile di Settore dovrà avocare a sè ogni compito relativo a quel procedimento. 8. Nei riguardi dei Responsabili di Settore, la valutazione delle iniziative da assumere sarà effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Articolo 9

TRASPARENZA E TRACCIABILITA’

1. ll dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti ed il piano triennale per la trasparenza e l’integrità

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adottato dall’Ente, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2. Il dipendente, altresì, ha l'obbligo di tracciare i processi decisionali adottati attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la sua replicabilità.

Articolo 10

OBBLIGHI CONNESSI AL RAPPORTO CON I COLLEGHI

1.E ‘vietato al dipendente adottare condotte dilatorie volte a ritardare il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza o volte a far ricadere su altri dipendenti attività o decisioni di propria spettanza. 2. Il Responsabile di Settore vigila su eventuali deviazioni dovute a negligenza di alcuni dipendenti e, nel rispetto di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, disciplina anche per le vie brevi eventuali conflitti di competenza fra i dipendenti assegnati (alla struttura diretta), che sono tenuti ad adeguarsi immediatamente alle disposizioni impartite. 3. I conflitti di competenza fra i Responsabili di Settore sono risolti dal Segretario comunale. 4. L'avvio del procedimento disciplinare non pregiudica le azioni da intraprendersi in ordine al mancato rispetto dei termini del procedimento amministrativo da parte del dipendente 5. L'illiceità della condotta sopra descritta viene meno ove il dipendente dimostri in sede di contraddittorio l'esistenza di un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) . 6. I permessi di astensione dal lavoro previsti dalla legge o dai contratti collettivi devono essere richiesti dal dipendente con un congruo anticipo, salve motivate ragioni d'urgenza. 7. Il Responsabile del Settore ha l'obbligo, di norma con cadenza mensile, di controllare, attraverso il supporto dell'Ufficio Personale: a) che l'uso dei permessi avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando eventuali deviazioni; b) che la timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti avvenga correttamente, segnalando con tempestività all'UPD le pratiche scorrette; c) che il permesso per partecipazione ad udienze, corsi, riunioni presso Prefettura, Camere di Commercio etc. sia assistito a posteriori da idonea documentazione giustificativa (verbale udienza, attestato di partecipazione e quanto necessario a giustificare l'assenza dal servizio). 8. E' obbligo dell'interessato produrre all'Ufficio Personale la documentazione giustificativa dell'assenza.

Articolo 11

OBBLIGHI CONNESSI AL RAPPORTO CON IL PUBBLICO 1. L'Amministrazione Comunale dedica particolare attenzione al comportamento che il dipendente deve tenere con il pubblico, sia "de visu", che attraverso posta elettronica o cartacea. 2. Si enunciano di seguito i seguenti obblighi di condotta:

A) Obbligo di identificazione: il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dell'Amministrazione.

B) Obbligo di cortesia e precisione: il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente a provvedere in merito ad una richiesta, per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario ed ufficio competente della Amministrazione Comunale, anche se ciò può comportare l'impegno dell'esame, sia pure sommario, della pratica o domanda. Il dipendente non deve rifiutare con motivazioni generiche prestazioni cui è tenuto, deve rispettare

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gli appuntamenti con i cittadini, salvo impedimento motivato (es. malattia, permesso per un urgente motivo personale o familiare) e deve rispondere senza ritardo ai loro reclami. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta l'ordine cronologico, salvo diverse esigenze di servizio (es perdita di finanziamento, esigenze di servizio connesse a calamità naturali o incidenti rilevanti petrolchimico) o diverso ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione per iscritto (si ritiene sufficiente anche una nota motivata a firma del Sindaco)

C) Obbligo di fornire spiegazioni: il dipendente fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative in corso o conclusi, informando comunque gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'URP. Tuttavia, al di fuori dei casi consentiti, il dipendente non anticipa nè assume alcun impegno in ordine all'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'Ufficio. Qualora richiesto di fornire documenti, informazioni non accessibili in quanto coperti da segreto d'ufficio o da riservatezza, il dipendente informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Il dipendente, inoltre, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'Ufficio dei quali ha la responsabilità ed il coordinamento. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione. Detto comportamento risulterà ancor più grave in campagna elettorale nel corso della quale è vietato ai dipendenti distribuire al pubblico volantini ed altro materiale.

D) Obbligo di rispetto degli standards di qualità: Il dipendente che presta la propria attività lavorativa in un Settore che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standards di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione, eventualmente anche nelle Carte dei Servizi.

Articolo 12

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E WHISTLEBLOWING

1.Il dipendente ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e di prestare la sua collaborazione al Segretario Comunale nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione anche attraverso la partecipazione a incontri. 2.Il dipendente ha l'obbligo di segnalare anche tramite e mail al Responsabile della Prevenzione della Corruzione eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. 3. Le segnalazioni devono riguardare comportamenti, rischi, reati ed irregolarità ai danni dell'interesse pubblico; non possono riguardare lamentele di carattere personale. 4.Le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo se sufficientemente circostanziate e dettagliate. 5. Il dipendente che effettua le segnalazioni non può subire misure sanzionatorie o discriminatorie dirette o indirette aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. A tal fine, la sua identità è conosciuta solo da chi riceve la segnalazione e la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt.22 e segg. della L. n241/1990. 6. Nell'ambito del procedimento disciplinare: a) ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, l'identità del segnalante deve rimanere segreta, a meno che lo stesso acconsenta alla rivelazione; b) ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata qualora la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Articolo 13

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I RESPONSABILI DI SETTORE

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1. OBBLIGO DI ESEMPLARITA' E DI LEALTA': il Responsabile di Settore assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare ed imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il Responsabile deve avere in prima persona un comportamento integerrimo che renda manifesta l'intenzione di essere al servizio di obiettivi generali, senza strumentalizzare la propria posizione personale per diminuire il proprio lavoro facendolo gravare sui collaboratori e dipendenti. La lealtà deve manifestarsi: -nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza con la tendenza ad un miglioramento continuo sia in termini di diligenza e puntualità nell'adempimento dei propri compiti che nel porre a frutto tutte le risorse umane disponibili per l'ottimale andamento dell'Ufficio; -nei confronti dei propri collaboratori con un atteggiamento trasparente ed imparziale nei riguardi di tutti; il che comporta valorizzare le differenze, premiare i migliori e sanzionare quando ciò sia necessario. La lealtà si manifesta, altresì, nel relazionarsi direttamente con i dipendenti assegnati, senza lasciarsi andare a critiche a contenuto diffamatorio al di fuori del confronto diretto con l'interessato.

2.OBBLIGO DI ADOZIONE DI UN ADEGUATO COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO: il Responsabile di Settore/ Servizio svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati ed adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. Atteso che il comportamento organizzativo si fonda A) sulla capacità di gestire il tempo ossia i processi interni ed esterni al proprio Settore in maniera tale che non vi siano tempi morti nel passaggio delle attività (pratiche-corrispondenza ) tra i collaboratori e B) sulla gestione delle risorse umane, il Responsabile dovrà organizzare apposite riunioni periodiche (c.d. briefing) con il personale assegnato al fine di: -monitorare l'andamento delle attività di ogni collaboratore; -verificare eventuali anomalie in ordine al rispetto dei tempi del procedimento amministrativo o altri aspetti; -confrontarsi , relazionarsi in modo positivo e sereno, con i propri collaboratori su decisioni da prendere; -pianificare con un congruo anticipo le azioni al fine di evitare che, con il decorso del tempo, si trasformino in emergenze. 3.OBBLIGO DI CURA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO: il Responsabile di Settore cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nel Settore a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. Il Responsabile di Settore favorisce rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, instaura un clima di fiducia tra i propri collaboratori favorendo il miglioramento della qualità delle relazioni umane e la crescita professionale del personale assegnato, implementa tra i propri collaboratori la cultura del lavoro di squadra, abbandonando qualunque concezione verticistica del suo agire (ad esempio: “io sono il capo”). Il Responsabile di Settore deve emettere giudizi di valutazione differenziati in base alle diverse qualità e caratteristiche dei collaboratori e deve essere in grado di valutare le differenti situazioni senza che questo significhi trattamento parziale o di favore nei confronti di alcuno (ad esempio: concessione del tempo parziale per madri con figli piccoli o a dipendenti con particolari esigenze di famiglia).

4. OBBLIGO DI IMPARZIALITA' VERSO I DIPENDENTI ASSEGNATI. Il Responsabile di Settore: . • assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione; . • affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione; . • svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti; . • intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’Autorità Giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze; . • nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001; . • nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività ed ai dipendenti dell’amministrazione possano diffondersi;

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. • favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.

Articolo 14

STIPULA CONTRATTI E ALTRI ATTI NEGOZIALI

1. Nella conclusione di accordi e nella stipula di contratti per conto dell'Amministrazione nonchè nella fase di esecuzione, il Responsabile di Settore non ricorre a mediazione di terzi , se non è prevista o consentita, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. 2. Il Responsabile di Settore non conclude per conto dell'Amministrazione contratti di appalto, di lavori, forniture e servizi, contratti di finanziamento o di assicurazione con le imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342 c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari).

Articolo 15 VIGILANZA E MONITORAGGIO

1. L'attuazione ed il rispetto del presente Codice di Comportamento è assicurato dai Responsabili di Settore.

A tal fine essi devono: a) promuovere ed accertare la conoscenza dei contenuti del presente Codice da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari, anche mediante appositi incontri di formazione

ed aggiornamento; di tale formazione il Responsabile di Settore dovrà relazionare al Nucleo di Valutazione;

b) vigilare sul rispetto e attuazione del presente Codice da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura; c) richiedere la tempestiva attivazione del procedimento disciplinare in caso di violazione delle condotte

previste dal presente Codice. 2. Il monitoraggio sul rispetto del presente Codice e sulla vigilanza da parte dei Responsabili di Settore è

svolto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione.

Articolo 16 RESPONSABILITA'CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE

1.La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Essa,

pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, CCNL 11/04/2008. 2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché degli obblighi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente. 3. Fatte salve le sanzioni disciplinari minime indicate nei precedenti articoli, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. 4. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (principio di tassatività), incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. art. 4 , art.5, comma 2, art.14, comma 2, primo periodo, recidiva negli illeciti di cui agli art. 4, comma 6, art. 6 comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e art.13, comma 9, primo periodo del D.P. R. n.62/2013: 5.La violazione grave e reiterata delle norme del presente Codice comporta, ai sensi del combinato disposto dell'art.54 comma 3, e dell'art.55 quater comma 1 del D.Lgs. n.165/2001, l'applicazione del licenziamento disciplinare.

Articolo 17

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DISPOSIZIONI DI RINVIO 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Codice di Comportamento si fa rinvio al D.P.R. n.62/2013, e al

Regolamento Comunale per i procedimenti disciplinari.

Articolo 18 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Codice sostituisce eventuali altri Codici adottati in precedenza ed entra in vigore dalla data di

esecutività della delibera di approvazione.