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Vigilanza e sanzioni nell’autotrasporto 1 nell’autotrasporto

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Vigilanza e sanzioni

nell’autotrasporto

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nell’autotrasporto

Principali riferimenti normativi

• D.lgs. 4 agosto 2008 n. 144 sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti nn. 3820/1985/CEE e 3821/1985/CEE (attuazione della dir. 2006/22/CE) – disciplina i controlli sui conducenti e le imprese, sia su strada che nei locali delle imprese

•• Regolamento n. 561/2006 del 15 marzo 2006Regolamento n. 561/2006 del 15 marzo 2006(ORARIO DI LAVORO)

•• D.lgs. 234/2007 (attuazione della dir. 2002/15/CE)D.lgs. 234/2007 (attuazione della dir. 2002/15/CE)

• Legge 13 novembre 1978 n. 727 (attuazione del Regolamento 1463/1970 relativo all’istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei

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uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada)

• Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali d.d. 31 marzo 2006, sulle modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal reg. (CE) 2135/98

•• Regolamento 3821/1985Regolamento 3821/1985 del 20 dicembre 1985 relativo all’apparecchio di controllo (abroga il 1463/1970) (UTILIZZO DEL CRONOTACHIGRAFO)

• D.lgs. 285/1992 Nuovo Codice della strada aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120

L’attività ispettiva e di controllo, esercitata dagliispettori della Direzione Provinciale del Lavoropresso i locali delle imprese di autotrasporto, èfinalizzata a:

� verificare la regolarità e il corretto svolgimento

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� verificare la regolarità e il corretto svolgimentodei rapporti di lavoro

� tutelare i diritti dei lavoratori del settore conparticolare riferimento alla loro tutela psico-fisica

Soggetti destinatari:

a) i datori di lavoro (sia sotto forma di società

che di ditta individuale)

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b) i lavoratori subordinati o autonomi (quali

conducenti o membri dell’equipaggio)

NORMATIVA DI RIFERIMENTOAttività di controllo e organi

1. D.Lgs. 144 del 4 agosto 2008 sulle norme minime per l’applicazione dei Regg. 3821/1985 e 561/2006 �

Disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei due regolamenti. Ha dato attuazione alla direttiva 2006/22/CE del 15.03.2006, la quale, anche in considerazione della sostituzione dell’apparecchio di controllo analogico con quello digitale, aveva sottolineato la necessità di rafforzare i controlli e le sanzioni, stabilito la percentuale di tale incremento dal 2006 al 2012, ridefinito le modalità dei controlli su strada e nei locali delle imprese, previsto la rilevazione di determinati dati statistici (tipo di attività di trasporto, dimensioni del parco veicoli, tipo di tachigrafo in uso) ed imposto la designazione di un organismo interno di coordinamento con il compito di interfacciarsi con la Commissione e

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un organismo interno di coordinamento con il compito di interfacciarsi con la Commissione e con gli altri Stati Membri.

Il decreto è in vigore dal 2 ottobre 2008 e nel regolamentare la materia dei controlli nel trasporto su strada, ha sostituito l’abrogato DM 12 luglio 1995 del Ministro dei Trasporti e della navigazione (Dir. 88/599/CEE). Questo ultimo decreto aveva già stabilito che i controlli nei locali delle imprese fossero coordinati dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale e venissero eseguiti con particolare riguardo alle esigenze della tutela psicofisica del lavoratore(locuzione non ripetuta nel nuovo decreto).

Principali novità introdotte dal D.lgs. 144/2008

a) Incremento del numero dei controlli sui tempi di guida (il 3% dal 1.1.2010, possibile incremento al 4% dal 2012)

b) Introduzione del modulo di controllo delle assenze dei conducentimodulo di controllo delle assenze dei conducenti(per malattia, per ferie annuali o per guida di veicoli non soggetti al Reg. 561/2006, per congedo o recupero, esecuzione di altro lavoro diverso dalla guida, disponibilità – cfr. decisione della Commissione

2009/959/UE del 14.12.2009), e di una sanzione a carico del

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2009/959/UE del 14.12.2009), e di una sanzione a carico del conducente che non lo abbia con sé (28 gg.) o che lo tenga in modo

incompleto o alterato e/o dell’impresa che non lo custodisca per il periodo di un anno (da € 143 a 570)

c) Previsione di un modello di lista di controllo, finalizzata ad agevolare le verifiche e a rilevare correttamente i dati statistici

necessari

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… normativa di riferimento

L’art. 7 del D.lgs. 144/2008 fissa i punti minimi da verificare nel corso dei controlli nei locali delle imprese rinviando all’Allegato I, parti A e B. In sintesi:- periodi di guida giornalieri e settimanali, interruzioni di lavoro, periodi di riposo giornalieri e settimanali, fogli di registrazione e/o dati memorizzati nella carta del conducente o nella memoria del veicolo, osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida.

• Legge 727 del 13 novembre 1978 (attuazione del Reg. 1463/70 sull’introduzione dell’apparecchio di controllo, oggi abrogato dal Reg. 3821/1985), art. 7 comma 2: “ I fogli di registrazione che il datore di lavoro è tenuto a conservare (…) ai sensi del reg. 1463/70 sono altresì soggetti al controllo dell’ispettorato del lavoro” (mentre la competenza a vigilare in generale sull’applicazione della legge è affidata agli organi di polizia che espletano servizi di polizia stradale – art. 137 DPR

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della legge è affidata agli organi di polizia che espletano servizi di polizia stradale – art. 137 DPR 393/59, oggi art. 11 NCS).[Il riferimento ai fogli di registrazione è oggi da estendersi anche ai dati dell’apparecchio digitale.]

• Art. 174 comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (NCS), Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose: “i registri di servizio di cui al Reg. 561/2006 conservati dall’impresa devono essere esibiti, per il controllo, agli ispettori della direzione provinciale del lavoro”.

• DM 31 marzo 2006 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, art. 1 (Obblighi di trasferimento e di conservazione dei dati dell’apparecchio di controllo da parte delle imprese di trasporto) : “Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici (…) al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli”

La determinazione dei numeri della vigilanza

• DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008 , n. 144

• Art. 2 “Autorità competenti”:

Comma 1. Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestrie i trasporti intermodali - Direzione generale del trasporto stradale.

Comma 2. L'Ufficio di coordinamento definisce gli obiettivi dell'attivita' nazionale di controllo.

• Art. 3 Sistemi di controllo:

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• Art. 3 Sistemi di controllo:

Comma 1: I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 3 per cento, dopo il 1°gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potrà essere aumentata al 4 per cento.

Comma 2: Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati e' verificato su strada e almeno il 50 per cento

nei locali delle imprese.

La determinazione dei numeri della vigilanza

• Art. 4 Determinazione del numero dei controlli

31 DICEMBRE: individuazione dei veicoli soggetti al Reg. (CE) n. 561/2006 e Reg. (CEE) n.

3821/1985, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del DTT

GENNAIO: Ministero del lavoro � Ufficio di Coordinamento: Comunicazione del numero complessivo (medio) dei giorni di

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complessivo (medio) dei giorni di lavoro che ciascun conducente dovrà effettuare nel periodo di

riferimento

Sulla base di tali dati è l’Ufficio di Coordinamento a determinare il numero minimo dei controlli da garantire sia su strada che nei locali delle imprese.

L’orario di lavoro

A) Regolamento 561/2006 (tempi di guida, interruzioni, riposi)

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B) D.lgs. 234/2007

• Due apparati sanzionatori

• Due procedure

Il RegolamentoRegolamento CECE nn.. 561561//20062006 ha il duplice obiettivo dichiarato:- di armonizzare le condizioni di concorrenza- di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale

Si applica al trasporto su strada …

a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibilesuperiore a 3,5 tonnellate

b) di passeggeri, effettuato da veicoli che sono atti a trasportare

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b) di passeggeri, effettuato da veicoli che sono atti a trasportarepiù di nove persone compreso il conducente

… effettuato all’interno della Comunità o fra la Comunità, la Svizzerae i Paesi che sono parte dell’accordo sullo Spazio economicoeuropeo.

Esenzioni sono previste agli artt. 3 (per attività o tipo di veicolo) e 13(deroghe nazionali, cfr. D.M. Trasporti 20 giugno 2007)

Norma sanzionatoria periodi di riposo, di guida einterruzioni: art. 174 N.C.S.- (Durata della guida degliautoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

La riscrittura, ex. l. 120/2010, dell’art. 174 non si limita ad unaggiornamento delle sanzioni in materia di periodi di guida, diriposo e di interruzione a carico dei conducenti, degli altrimembri dell’equipaggio e dell’impresa

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membri dell’equipaggio e dell’impresa

Viene previsto un meccanismo di graduale innalzamento degliimporti sanzionatori

Nello specifico, la nuova normativa stabilisce due sogliepercentuali del 10% e del 20% rispetto alle quali si applica unasanzione amministrativa maggiorata in relazione alla gravitàdella violazione commessa

Graduazione delle sanzioni ex art. 174 N.C.S.Graduazione delle sanzioni ex art. 174 N.C.S.

• Periodi di guida:a) Giornaliero (commi 4, 5, 6)

� (a) e (b) entrambi sanzionati in modo graduale su 3 scaglioni: entro il 10%, tra il 10% e il 20%, oltre il 20%

b) Settimanale (commi 4, 7)c) Bisettimanale (comma 4) � sanzione unica da 38 a 152 €

• Periodi di riposo:

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• Periodi di riposo:a) Giornaliero ( commi 4, 5 e 6) � sanzionato c.s.b) Settimanale (comma 7, cfr. circ. cit. per comma 4) � sanzionato in due scaglioni, tra il 10% e il 20%

e oltre il 20%. Sulla sanzionabilità entro il 10% cfr. circ. 13944 d.d. 5/08/2010 Min. Lavoro

• Interruzioni:comma 8 � sanzione da 155 a 620 € (non graduata)

• Inosservanza disposizioni art. 10 Reg. 561/2006 da parte dell’impresa:comma 14 � sanzione da 307 a 1.228 € per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce

(cfr. nota DGAI 25/II/1358 d.d. 02/08/2010 sulla riferibilità della sanzione ad ogni dipendente interessato e a ciascuna violazione rilevata)

Reg. 561/2006, art. 8: riposo giornaliero

• Reg. CE 561/2006 art. 8, riposo giornaliero insufficiente: i conducenti devono avere effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco delle 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

• Norma sanzionatoria: Art. 174 co. 4, 5 e 6 D. Lgs. 285/1992

• Definizioni rilevanti:

Art. 4 lett. f) Riposo: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente

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Art. 4 lett. f) Riposo: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo

Lett.g) Periodo di riposo giornaliero: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il periodo di riposo giornaliero regolare (almeno 11 ore oppure 3 + 9 in questo ordine) sia il periodo di riposo giornaliero ridotto (tra le 9 e le 11 ore).

Le ore di riposo ridotte non devono essere recuperate.

Nuove sanzioni per tempi di riposo giornaliero

Reg. Ce n. 561/2006 (art. 174 Cds)

Violazione Sanzione dal 13.08.2010

Punti da decurtare

Maggiorazione

Mancato rispetto del riposo giornaliero entro il 10%

da € 200 a € 800

Le sanzioni sono

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aumentate di un

terzo quando la

violazione è

commessa fra le

ore 22 e le ore 7

Art. 195 N.C.S.

c. 2 bis

Mancato rispetto del riposo giornaliero da oltre il 10% al 20%

da € 350 a € 1400 5

Mancato rispetto del riposo giornaliero da oltre il 20% in su

da € 400 a € 1600 10

… Deroghe …

• Art. 8 c. 5: In deroga alle disposizioni relative all’effettuazione del periodo di riposo giornaliero, in caso di mutipresenza i conducenti devono avere effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Multipresenza: art. 4 lett. o: si parla di m. quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti.

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almeno due conducenti.

Non può considerarsi riposo il tempo trascorso a bordo del mezzo, anche se munito di cuccetta, se durante questo periodo di tempo il veicolo è in movimento perché condotto da altro conducente. In trasferta, il riposo può essere effettuato sul mezzo a condizione che questo sia dotato di opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta (art. 8 c. 8).

• Art. 9 c. 1: Il periodo di riposo giornaliero regolare (mai quello ridotto o quello settimanale) può essere interrotto per motivi di imbarco su navi traghetto o convogli ferroviari al massimo in 2 occasioni per non più di 1 ora complessivamente

Reg. 561/2006: riposo settimanale

• In un periodo esaminato di DUE SETTIMANE consecutive i conducenti devono effettuare almeno:

- 2 periodi di riposo settimanale regolare oppure

- 1 periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore

• In sintesi: come quello giornaliero, anche il periodo di riposo

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• In sintesi: come quello giornaliero, anche il periodo di riposo settimanale può essere:

1. Regolare: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore

2. Ridotto: Inferiore a 45 ore che può essere ridotto a una durata minima di 24 ore continuative (con obbligo però di compensare la differenza entro la terza settimana successiva a quella in questione). In caso di riposo preso a compensazione, esso deve essere attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

Reg. 561/2006: riposo settimanale (2)

• Reg. CE 561/2006 Art. 8 c. 6 : Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di ripose settimanale regolare ed uno ridotto di almeno 24 ore, purché tale riduzione sia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Il periodo di ripose settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

• Definizioni

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• Definizioni

- art. 4 lett. h): Periodo di riposo settimanale � periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il periodo di riposo settimanale regolare che quello ridotto.

- Settimana art. 4 lett. i): il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica, “c.d. settimana fissa”

13°considerando: “La definizione di «settimana» fornita dal presente regolamento non dovrebbe impedire ai conducenti di iniziare la propria settimana di lavoro in qualunque giorno della settimana”.

Nuove sanzioni per tempi di riposo settimanale

Reg. Ce n. 561/2006 (art. 174 Cds)

Violazione Sanzione dal 13.08.2010

Punti da decurtare

Maggiorazione

Mancato rispetto del riposo settimanale da € 200 a € 800 Le sanzioni sono

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fino al 10% aumentate di un

terzo quando la

violazione è

commessa fra le

ore 22 e le ore 7

Mancato rispetto del riposo settimanale

da oltre il 10% al 20%

da € 350 a € 1400 3

Mancato rispetto dei riposo settimanale

da oltre il 20% in su

da € 400 a € 1600 5

Interruzione dopo 4 ore e 30 di guida

• Reg. 561/2006 art. 7: dopo un periodo di guida di quattro ore e trenta il conducente osserva un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti seguita da un’interruzione di almeno 30.

• Definizioni rilevanti: - Interruzione art. 4 lett. d): ogni periodo in cui il conducente non può guidare o

svolgere altre mansioni * e che serve unicamente al suo riposo.

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svolgere altre mansioni * e che serve unicamente al suo riposo.

- Periodo di guida: periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frazionato.

* Altre mansioni � Art. 4 lett. e): si intendono le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla guida ai sensi della direttiva 2002/15/CE, oggi D.lgs. 234/2007 (carico e scarico, pulizia e manutenzione veicolo … etc …), nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro , nell’ambito o al di fuori del settore dei trasporti.

Esempi di corretto frazionamento del tempo di guida

• dalle 00.00 alle 4.30 � periodo di guida di 4 ore e 30 minuti

• dalle 4.30 alle 5.15 � interruzione di 45 minuti

• dalle ore 5.15 alle ore 9.45 � ultimo periodo di guida giornaliero (9 ore in totale)

OPPURE

• Dalle ore 00.00 alle 2.00 � periodo di guida di 2 ore

• INTERRUZIONE DI 15 MINUTI DALLE 2.00 ALLE 2.15

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• Dalle ore 2.15 alle 3.15 � periodo di guida di 1 ora

• DALLE 3.15 ALLE 3.45 INTERRUZIONE DI ALMENO 30 MINUTI

• Dalle 3.45 alle 5.15 periodo di guida di 1 ora e 30 minuti

A questo punto sarà possibile iniziare l’ultimo periodo di guida giornaliero (il conducente però

entro le ore 8.15 dovrà interrompere la guida, altrimenti circolerebbe ininterrottamente per

più di 4 ore e 30 minuti, avendo ripreso al guida alle 3.45)

Esempi di corretto frazionamento del tempo di guida

• dalle 00.00 alle 2.00 � periodo di guida di 2 ore

• dalle 2.00 alle 2.15 � interruzione di 15 minuti minimo

• dalle ore 2.15 alle ore 4.45 � periodo di guida di 2 ore e 30 minuti

• dalle 4.45 alle 5.15 � interruzione di 30 minuti minimo

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A questo punto sarà possibile iniziare l’ultimo periodo di guida giornaliero ovvero iniziare

un periodo di riposo (infatti l’art. 7 c. 1 prevede che dopo un periodo di guida di 4 ore

e 30 il conducente osservi un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno

che non inizi un periodo di riposo)

Nuove sanzioni per interruzione

Reg. Ce n. 561/2006 (art. 174 Cds)

Violazione Sanzione dal 13.08.2010

Punti da decurtare

Maggiorazione

Le sanzioni sono

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Omissione delle interruzioni alla

guida continua

da € 155 a € 620 2 aumentate di un

terzo quando la

violazione è

commessa fra le

ore 22 e le ore 7

Periodi di guida

• Giornaliero: art. 4 lett. k) � è il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.

- non deve superare le 9 ore

- può essere esteso a 10 ore per non più di 2 volte a settimana (c.d. “settimana fissa, dalle ”00.00 di lunedì – 24.00 di domenica)

• Settimanale: art. 4 lett. l) � è il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una

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• Settimanale: art. 4 lett. l) � è il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana.

- E’ soggetto a due vincoli: il primo deriva dall’art. 6 del Reg. 561/2006, il quale prevede che non debba superare le 56 ore, e il secondo dalla Direttiva 2002/15/CE, oggi D.lgs. 234/2007, che prevede un limite all’orario di lavoro in generale, entro le 48 ore in media in un periodo di 4 mesi (la durata massima settimanale è estensibile a 60 ore purché sia rispettato il limite della durata media). Ad es. per 4 gg. si guida 9 ore (9x4=36 ore) e per i rimanenti 2 gg. si guida 10 ore (10x2=20), per un totale di 36+20=56 ore.

- Ulteriore limite dettato dall’art. 6 c. 3 è quello delle 90 ore nell’arco di due settimane consecutive (ad es. se in una settimana si guida 56 ore , nella successiva non si potranno superare le 34, sempre fermo restando il limite medio di 48 nel multiperiodo).

Esempio di corretta attività di guida giornaliera

• Periodo di guida � dalle ore 00.00 fino alle 4.30 = 4 ore e 30 di guida

• Interruzione � dalle ore 4.30 fino alle 5.15 = 45 minuti

• Nuovo periodo di guida � dalle ore 5.15 fino alle 9.45 = 4 ore e 30, per un totale complessivo di 9 ore

• Riposo � ci sono due possibilità: 1) dalle ore 9.45 alle ore 20.45, riposo giornaliero regolare di 11 ore

2) dalle ore 9.45 alle 18.45, riposo giornaliero ridotto di 9 ore.Dopo di esso, sarà possibile riprendere la guida, per es.,

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Dopo di esso, sarà possibile riprendere la guida, per es., dalle 18.45 alle 23.15 (4 ore e 30), e fare di seguito l’interruzione

di 45 minuti, arrivando alle 24.00.

• In entrambe le ipotesi di riposo sarà possibile iniziare un nuovo periodo di guida giornaliero. In questo caso la registrazione, in uno stesso giorno di calendario (dalle 00.00 alle 24.00), di un periodo complessivo di guida superiore alle ore massime ammesse, non costituisce violazione, in quanto tra i due periodi di guida il conducente ha osservato un periodo di riposo giornaliero

Eventuali deroghe ed eccezioni alla durata dei tempi di guida

• Art. 12 Reg. 561/2006:

Presupposti: 1) A condizione di non compromettere

la sicurezza stradale e

2) Per potere raggiungere un punto di

sosta appropriato

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sosta appropriato

… il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9, nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico.

Condizione � indicazione a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni, al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.

Nuove sanzioni per tempi di guida giornaliera

Reg. Ce n. 561/2006 (art. 174 Cds)

Violazione Sanzione dal 13.08.2010

Punti da decurtare

Maggiorazione

Superamento del periodo

massimo di guida giornalieroentro il 10%

da € 38 a € 152 Le sanzioni sono

aumentate di un

29

entro il 10% aumentate di un

terzo quando la

violazione è

commessa fra le

ore 22 e le ore 7

Superamento del periodo

massimo di guida giornaliero da

oltre il 10% al 20%da € 300 a € 1200 2

Superamento del periodo

massimo di guida giornaliero dal

20% in suda € 400 a € 1600 10

Nuove sanzioni per tempi di guida settimanale

Reg. Ce n. 561/2006 (art. 174 Cds)

Violazione Sanzione dal 13.08.2010

Punti da decurtare

Maggiorazione

Superamento del periodo

massimo di guida settimanaleentro il 10%

da € 38 a € 152

30

entro il 10%Le sanzioni sono

aumentate di un

terzo quando la

violazione è

commessa fra le

ore 22 e le ore 7

Superamento del periodo

massimo di guida settimanale da

oltre il 10% al 20%da € 250 a € 1000 1

Superamento del periodo

massimo di guida settimanale da

oltre il 20% in suda € 400 a € 1600 2

Nuove sanzioni per tempi di guida bisettimanale

Reg. Ce n. 561/2006 (art. 174 Cds)

Violazione Sanzione dal 13.08.2010

Punti da decurtare

Maggiorazione

Superamento del periodo

massimo di guida bisettimanale da € 38 a € 152

31

Le sanzioni sono

aumentate di un

terzo quando la

violazione è

commessa fra le

ore 22 e le ore 7

RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESAReg. 561/2006 Capo III, art. 10

Definizione: art. 4 lett. p) «impresa di trasporto»:

persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di

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scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto terzi che per conto proprio

E’ vietato alle imprese di trasporto diriconoscere ai propri autisti qualsiasi forma diincentivo o concedere loro:

� premi

� maggiorazioni di salario

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� maggiorazioni di salario

in base alle distanze percorse e/o volume dellemerci trasportate, se queste retribuzioni siano dinatura tale da mettere in pericolo la sicurezzastradale e/o incoraggiare gli autisti a commettereinfrazioni in materia di tempi di guida, interruzionie riposi.

Le imprese di trasporto devono:

� organizzare l’attività dei conducenti con

modalità che consentano a ciascuno di essi di

rispettare le disposizioni dei regolamenti

� fornire (ai conducenti) tutte le istruzioni ed

effettuare regolari controlli per garantire il

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effettuare regolari controlli per garantire il

rispetto delle disposizioni normative

� Sono responsabili per le infrazioni commesse

dai propri conducenti, anche quando la

violazione è stata commessa sul territorio di un

altro Stato membro o di un Paese terzo

Violazioni a carico dell’impresa

Violazione Sanzione precedente

Sanzione

dal 13.08.2010

Mancata osservanza da parte

da € 78 a € 311

per ciascun da € 307 a € 1228

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Mancata osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni di cui all’art. 10 del Reg. CE 561/06

per ciascun

dipendente cui la

violazione si

riferisce

da € 307 a € 1228

per ciascun dipendente cui la

violazione si riferisce

D.lgs. 234/2007

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Attuazione della direttiva 2002/12/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che

effettuano operazioni mobili di autotrasporti

D.lgs. 19.11.2007 n. 234D.lgs. 19.11.2007 n. 234Attuazione della Direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro

delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (1)

• Art. 3 – Definizioni

• Lavoratore mobile: un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di un’impresa che effettua autotrasporto di merci o di persone per conto proprio o di terzi.

• Orario di lavoro: ogni periodo compreso tra l’inizio e la fine del lavoro durante i quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni e attività, ossia:

1. Il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto (guida, carico e scarico …)

37

1. Il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto (guida, carico e scarico …)

2. Periodi di tempo durante i quali il lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attività di servizio (es. attesa per carico e scarico)

3. Esplicita esclusione dei periodi di interruzione dalla guida, dei riposi intermedi, dei periodi di riposo degli apprendisti e fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla c. coll., i tempi di disponibilità di cui alla lettera b).

4. Per l’autotrasportatore autonomo: periodo compreso tra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale l’autotrasportatore è sul posto di lavoro a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni e attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non legate direttamente al trasporto specifico in corso

D.lgs. 234/2007 (definizioni)

• Tempi di disponibilità:

1. periodi diversi dai riposo intermedi e dai periodi di riposo durante i quali il lavoratore mobile pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali

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lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori.

2. Per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo.

D.lgs. 19.11.2007 n. 234

• Obblighi imposti:

• Art. 4 durata massima settimanale della prestazione di lavoro: 48 ore, estensibili a 60

purché in un periodo di quattro mesi sia mantenuta la media di 48.

In caso di prestazioni rese per conto di più datori di lavoro la durata della prestazione è

pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro ha l’obbligo di

chiedere per iscritto al lavoratore il numero delle ore di lavoro prestate per altro datore.

Sanzione: superamento fino al 10%: da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per

ciascun periodo, per superamento della durata massima settimanale fino al 10% di

quella consentita.

Oltre il 10%: da 260 a 1560 euro

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Oltre il 10%: da 260 a 1560 euro

• Art. 5 Riposi intermedi: non è possibile lavorare in nessun caso per più di 6 ore

consecutive senza un riposo intermedio (riposo di almeno 30 minuti se il totale delle ore

di lavoro è compreso tra 6 e 9, di almeno 45 minuti se supera le 9 ore – suddivisibili in

riposi da 15 minuti ciascuno).

Sanzione: da 103 a 300 euro.

• Art. 6 Periodi di riposo degli apprendisti: assoggettamento degli apprendisti agli stessi

riposi di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili.

Sanzione: da 105 a 630 euro

D.lgs. 19.11.2007 n. 234

• Art. 7 Lavoro notturno: Qualora sia effettuato lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di 24 ore.

Sanzione: da 300 a 900 euro per ogni lavoratore e per ciascuna giornata

Problema di definizione del lavoro notturno:

Notte : un periodo di almeno 4 ore consecutive tra le ore 00.00 e le ore 7.00

Lavoro notturno: ogni prestazione espletate durante la notte

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Lavoro notturno: ogni prestazione espletate durante la notte

Direttiva 2002/15/CE 11 considerando: “Dalla ricerca emerge che di notte l’organismo umano è più sensibile ai fattori di disturbo dell’ambiente circostante e a talune forme di organizzazione del lavoro particolarmente faticose e che periodi prolungati di lavoro notturno possono nuocere alla salute dei lavoratori e compromettere la loro sicurezza, nonché la sicurezza stradale in generale � circolare Ministero del lavoro n. 12009 d.d.9/07/2010

Regolamento 3821/1985

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Regolamento del Consiglio

relativo all'apparecchio di controllo nel settore

dei trasporti su strada

Alcuni dei principali obblighi dell’impresa e dei conducenti

relativi all’apparecchio di controllo (disposizioni di utilizzazione di cui al reg.

3821/1985 Cap. IV, artt. 13 segg.)

A) Conducente:

- obbligo di inserimento dei dati sul foglio di registrazione

- utilizzo corretto secondo le prescrizioni del reg. 3821/85 (es. utilizzo del meccanismo di commutazione manuale delle attività)

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delle attività)

- obbligo di esibizione dei dati riferiti alla giornata in corso e ai 28 gg. precedenti

B) Impresa:

- obbligo di conservazione dei dati per un anno (in ordine cronologico e forma leggibile)

- obbligo di esibizione/consegna agli agenti incaricati del controllo

REG. 3821/85, INDICAZIONI DA INSERIRE SUI FOGLI DI

REGISTRAZIONE (DISCHI)

Art. 15, par. 5, del Reg. 3821/1985, per non aver scrittoo ha scritto in modo illeggibile sui fogli di registrazione(dischi) del cronotachigrafo una delle seguentiindicazioni:

1. cognome e nome all’inizio dell’utilizzazione del foglio;

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1. cognome e nome all’inizio dell’utilizzazione del foglio;

2. data e luogo all’inizio ed alla fine dell’utilizzazione delfoglio;

3. numero della targa del veicolo;

4. la lettura del contachilometri:

a) prima del primo viaggio registrato sul foglio,

b) alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio.

Alcuni delle principali violazioni previste direttamente dall’articolo 179 N.C.S.

• Circolazione con veicolo non munito di cronotachigrafo, ovvero con caratteristiche non conformi o non funzionante

• Omesso inserimento foglio di registrazione o carta del conducente (cfr. giurisprudenza, Cass, sent. 2208 del

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conducente (cfr. giurisprudenza, Cass, sent. 2208 del 01/02/2007 sulla gravità delle irregolarità paragonabili all’omesso inserimento del foglio)

• Messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo, o con cronotachigrafo manomesso o non funzionante (possibile sospensione della licenza o autorizzazione in caso di ripetute violazioni)

Art. 179 - (Cronotachigrafo e limitatore di velocità)

“ Chiunque … nonnon inserisceinserisce ilil fogliofoglio didi registrazioneregistrazione oo lala

schedascheda deldel conducenteconducente, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro

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amministrativa del pagamento di una somma da euro

779,00 a euro 3119,00 ”.

Alla violazione “ … consegue la sanzione amministrativa

accessoria della sospensionesospensione delladella patentepatente didi guidaguida dada

quindiciquindici giornigiorni aa tretre mesimesi ……””

OMESSA CONSERVAZIONE DEI FOGLI DI REGISTRAZIONE

• Sez. L, Sentenza n. 17073 del 03/08/2007 :

• L'impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è tenuta alla conservazione sistematica per un anno dei fogli di registro con dei dati giornalieri di azienda, atteso che l'omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) è sanzionata dall'art. 19 della legge n. 727 del 1978 in relazione a ciascun giorno lavorativo, avendo il foglio di registrazione una propria individualità ed autonomia, come emerge dall'art. 15 comma secondo del regolamento CEE n. 3821 del 1985, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei

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ed autonomia, come emerge dall'art. 15 comma secondo del regolamento CEE n. 3821 del 1985, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione "per ciascun giorno in cui guidano" e che si riferisce, quindi, all'obbligo di conservazione di ciascun foglio, che ha una capacità di registrazione limitata a ventiquattro ore.

• In tema di obblighi dell'impresa di trasporto su strada, la pluralità di violazioni alla normativa che impone l'obbligo di conservazione sistematica dei fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) non configura l'ipotesi di continuazione ex art. 8 della legge n. 689 del 1981 ma l'ipotesi di concorso materiale, atteso che le violazioni stesse danno luogo a condotte distinte e che le registrazioni sono riferite a distinti giorni lavorativi.

Il nuovo comma 8-bis dell’art.179 prevede che in caso di

incidente con danno a persone o a cose, causato da

veicoli muniti di cronotachigrafo o che li coinvolga, l’organo

accertatore deve segnalare il fatto alla DirezioneDirezioneprovincialeprovinciale deldel lavorolavoro competente territorialmente, in

ragione della sede del titolare della licenza o

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ragione della sede del titolare della licenza o

dell’autorizzazione al trasporto, al fine di disporre la

verifica in azienda perper l’esamel’esame deidei datidati suisui tempitempi didiguidaguida ee didi riposoriposo relativirelativi all’annoall’anno inin corsocorso..

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49

50

D.M. 31 MARZO 2006

Le imprese di trasporto sono tenute a custodire:

� i fogli di registrazione

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� i dati del tachigrafo digitale

al fine di consentire al personale ispettivo di

effettuare i relativi controlli.

I dati devono essere scaricati:

� entro e non oltre tre mesidall’apparecchio di controllo digitale

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� entro e non oltre tre settimane dallecarte dei conducenti

Il trasferimento dei dati deve essereeseguito anche nei seguenti casi:

1. dal tachigrafo digitale:

a) prima della cessione del veicolo adaltra impresa

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altra impresa

b) in caso di sostituzione diapparecchio non perfettamentefunzionante

c) su richiesta dell’autorità di controllo

2. dalla carta del conducente:

a) immediatamente prima che ilconducente lasci l’impresa ditrasporto

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b) prima della scadenza della carta

c) su richiesta dell’autorità dicontrollo

Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

a) informare il lavoratore della vigentedisciplina in materia di orario dilavoro, dei contratti collettivi e di tuttele condizioni applicabili al rapporto dilavoro

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lavoro

b) controllare che il lavoratore rispetti iperiodi di guida e di riposo e diistruire e di vigilare sul corretto usodell’apparecchio di controllo

La procedura prevista dal

Codice della Strada

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Codice della Strada

D.lgs. 285/1992

Art. 200 - (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

Il comma 2 prescrive le modalità di redazione e i contenutidel verbale di contestazione, che può essere redattoanche con l’ausilio di sistemi informatici.

Il verbale deve contenere:

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� la sommaria descrizione del fatto accertato

� gli elementi essenziali per l’identificazione deltrasgressore

� la targa del veicolo con cui è stata commessa laviolazione.

Art. 201 - (Notificazione delle violazioni)

Il commacomma 11 stabilisce un nuovo termine per la notifica dei

verbali di contestazione delle violazioni, disponendo che

essa deve avvenire “entro“entro novantanovanta giorni”giorni”

dall’accertamento

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dall’accertamento

Per i residenti all’estero i termini per la notifica rimangono

inalterati (360 giorni)

Art. 202 - (Pagamento in misura ridotta)

“Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce

una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando

l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il

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l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il

trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni

dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari

al minimo fissato dalle singole norme”.

. . .

Non applicabilità dell’art. 16 della legge n. 689/1981.

Art. 202-bis (Rateazione delle sanzioni pecuniarie)

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria per una o più violazioni

accertate contestualmente con uno stesso verbale, di

importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni

disagiate (cfr. limiti di reddito ex c. 2), possono richiedere

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disagiate (cfr. limiti di reddito ex c. 2), possono richiedere

(al Prefetto) la ripartizione del pagamento in rate mensili.

L’istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla

data di contestazione o di notificazione della violazione.

La presentazione implica la rinuncia ad avvalersi della

facoltà di ricorso al prefetto e al giudice di pace.

RICORSI

Al Prefetto (art. 203) : il ricorso deve essere presentato, se non èavvenuto il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 gg. dallanotifica del verbale, tramite invio diretto all’ufficio del Prefetto ovvero peril tramite della DPL che ha accertato la violazione. Se il Prefetto ritienefondato l’accertamento ingiunge il pagamento di una somma noninferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.

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Mancato ricorso/mancato pagamento in misura ridotta : il verbalecostituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimodella sanzione edittale prevista e per le spese del procedimento.

Al Giudice di Pace (art. 204 bis) : il ricorso è alternativo a quello delPrefetto e va presentato entro 60 gg, se non è avvenuto il pagamento inmisura ridotta, al Giudice di Pace competente.

Il Giudice non potrà applicare, in caso di rigetto del ricorso, unasanzione inferiore rispetto al minimo edittale previsto dalla legge.

IMPRESE DI TRASPORTO: LA DOCUMENTAZIONE DEI CONDUCENTI

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (deliberazione 27 gennaio 2005, n.1/2005) ha specificato la documentazione che i conducenti di veicoli destinati altrasporto di cose per conto di terzi devono recare con sé durante la guida al finedi dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l’impresa ditrasporto.

CONDUCENTE DOCUMENTAZIONE

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Lavoratori subordinati e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato

Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell’ultimo

foglio paga.

Lavoratore comandato o distaccato

Originale o copia autentica della lettera di comando o distacco

e dell’ultimo foglio paga.

Lavoratore con contratto di somministrazione

Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra

l’impresa somministratrice e l’utilizzatore, in corso di validità.

Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo

Originale o copia autentica del contratto di lavoro o

dell’ultimo foglio individuale di paga.

Titolare di impresa Patente di guida, nonché libretto di circolazione del

CONDUCENTE DOCUMENTAZIONE

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Titolare di impresa individuale

Patente di guida, nonché libretto di circolazione del

veicolo condotto.

Socio di società di persone

Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso

di validità e non anteriore a sei mesi.

Collaboratore familiare

Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di

validità e non anteriore a sei mesi

Socio di uno dei raggruppamenti di cui all’art. 1, comma 2, lettera e) della legge

Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi.

CONDUCENTE DOCUMENTAZIONE

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lettera e) della legge 23 dicembre 1997, n. 454

Amministratori di società di capitale

Certificato di iscrizione della società nel Registro delle

imprese, con indicazione del consiglio di

amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei

mesi.

Qualora il conducente risulti sprovvisto di taledocumentazione, l’ufficio dell’agente ,che ha accertato ilfatto, invita l’impresa a fornire all’ufficio la prova delcorretto rapporto che lo legava all’azienda, entro trentagiorni dal ricevimento dell’invito

Trascorso inutilmente tale termine, l’impresa vienesegnalata all’Ispettorato del lavoro, per le opportune

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segnalata all’Ispettorato del lavoro, per le opportuneverifiche (art. 12, p. 4 decreto del 22 maggio 1998, n. 212)

L’impresa che risulti aver violato le disposizioni in materiadi lavoro, viene segnalata al comitato provinciale perl’albo in cui l’impresa è iscritta, per l’applicazione dellesanzioni disciplinari del caso