valutazione e gestione dei rischi igienico- sanitari e...
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VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI IGIENICO-SANITARI E ASPETTI NORMATIVI NELLE PISCINE
AD USO NATATORIO E PER IL BENESSERE
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ - ROMA
Polo Natatorio del Foro Italico 19 - 20 ottobre 2017
PRINCIPALI NORMATIVE E REQUISITI MINIMI PER L’AGIBILITA’ DI UN IMPIANTO NATATORIO
Relatore: ING. MARCO PASCOLI
L’articolo 67 del DPR 380/2001 cita:
Comma 1: «il collaudo statico è necessario per tutte le costruzioni di cui all’art. 53,
comma 1 (opere in c.a. , c.a. precompresso e a struttura metallica), la
cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità»
Comma 8: «Per il rilascio della licenza d’uso o di agibilità,....... occorre
presentare all’amministrazione comunale una copia del certificato di
collaudo.»
1 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO
Riferimento: D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
2 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA
Riferimento: D.M. 18 marzo 1996
L’art. 3, per gli impianti di nuova costruzione o in caso di modifiche di quelli
esistenti,
e l’art. 21, per gli impianti sportivi esistenti, prevedono che:
«Su specifica richiesta della commissione provinciale di vigilanza, e comunque ogni
10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla
Prefettura competente per territorio, ed al comune, un certificato di idoneità statica
dell’impianto, rilasciato da tecnico abilitato.»
Le ordinanze del P.C.M. n. 3274/03, n. 3316/03 e n. 3431/05 hanno introdotto l’obbligo di
procedere alla valutazione di sicurezza sismica.
In particolare l’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza n. 3274/03 cita:
“È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi
delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le
finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data
della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone
sismiche 1 e 2.”
3 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
VALUTAZIONE SICUREZZA SISMICA
Riferimento: Ordinanze P.C.M. n°3274/03 e n° 3316/03D.P.C.M. 21/10/2003
Secondo l’O.P.C.M. n. 3274 / 2003 le verifiche dovevano essere eseguite entro 5 anni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della suddetta, pertanto entro l’anno 2008.
Dopo diverse proroghe accordate nel tempo il termine è stato definito con la Legge di Stabilità
2013 ( art. 421 Legge 24-12-2012 n. 228, G.U. del 29-12-2012) ed è scaduto il 31 marzo 2013.
Quindi:
- la valutazione di sicurezza sismica,
- il progetto di adeguamento sismico,
- i lavori,
sono necessari per produrre il Certificato di Idoneità statica.
4 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
VALUTAZIONE SICUREZZA SISMICA
La definizione di quali siano gli edifici e le opere strategiche e quali siano quelle rilevanti è
presente nel D.P.C.M. 21 ottobre 2003, precisamente negli elenchi A e B contenuti nell’allegato 1
di tale norma.
In particolare l’elenco B al comma 1.1 definisce quali siano gli edifici di tipo rilevante :
“Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell’ambito
dei quali siano presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al
pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi
conseguenze in termini di perdite di vite umane”.
5 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
VALUTAZIONE SICUREZZA SISMICA
Gli edifici rilevanti dovrebbero essere individuati dalla Protezione Civile in ambito regionale,
tuttavia alcune tipologie di strutture sono generalmente individuate come tali, in particolare gli
edifici in tutto o in parte destinati ad attività di:
- Scuole di ogni ordine e grado, siano esse pubbliche o private;
- Stadi, palazzetti dello sport, palestre, strutture sportive in generale;
- Strutture ricreative in generale;
- Edifici ad uso pubblico per spettacoli, convegni e manifestazioni con capienza superiore a
100 unità;
- Edifici ad uso pubblico di dimensioni significative e soggette a grande affollamento.
QUINDI TUTTI GLI IMPIANTI NATATORI SONO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DEL
CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA ED ALL’ADEGUAMENTO SISMICO.
6 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
VALUTAZIONE SICUREZZA SISMICA
Per titolare dell’impianto deve intendersi il proprietario, salvo che la gestione sia affidata
ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico di concessione d’uso.
In particolare il titolare dell’impianto deve:
1- assolvere agli adempimenti di sicurezza ed igiene sul lavoro se ha lavoratori subordinati o
equiparati;
2- risarcire i danni causati a terzi frequentanti l’impianto da condizioni di pericolo degli ambienti
dell’impianto ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del Codice Civile;
3- dare attuazione agli obblighi connessi con la sicurezza degli impianti tecnici di cui al D.M.
37/2008;
4- predisporre un piano di sicurezza dell’impianto con capacità superiore a 100 persone ai sensi
dell’art. 19 del D.M. 18 marzo 1996.
Da ciò scaturisce che se un impianto natatorio non è sismicamente a norma, in caso di
incidente le assicurazioni non risarciscono e la responsabilità è a carico del gestore.
7 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
VALUTAZIONE SICUREZZA SISMICA
La circolare cita:
« Non vi è dubbio, infatti, che le piscine natatorie devono essere assoggettate al controllo
preventivo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo,
ed alla relativa disciplina configurata dalla ricordata circolare n. 16 del 15.2.1951 e dell'art. 20 del
D.M. 25.8.1989, soltanto quando esse possano essere qualificate come luogo pubblico o
aperto al pubblico.
Devono considerarsi tali gli impianti ai quali può accedere una pluralità indistinta di
persone (da intendersi sia il nuotatore che lo spettatore) previo pagamento o meno del prezzo
di un biglietto»
8 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – C.P.V.L.P.S.
Riferimento: Circolare n. 559/C del 12 gennaio 1995 , Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza, ex art. 80 T.U.L.P.S.
9 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – C.P.V.L.P.S.
ITER PROCEDURALE – ART. 3 D.M. 18 marzo 1996
1) il comune sottopone, durante l’iter di rilascio del PdC od approvazione se trattasi di opera
pubblica, il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza;
2) la commissione redige un verbale di verifica della conformità del progetto;
3) a conclusione dei lavori il verbale di cui al punto 2) precedente deve essere allegato alla
documentazione da presentare per la richiesta di visita di constatazione da parte della
Commissione Provinciale di Vigilanza;
4) la commissione esegue la visita e rilascia un apposito verbale esprimendo il parere di
competenza;
5) tale verbale viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio del Certificato di Agibilità.
10 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA DEL C.O.N.I.Riferimento: R.D.L. del 2 febbraio 1939 n. 302
D.M. 18 marzo 1996
La necessità del parere tecnico del C.O.N.I. è stato introdotto con il Regio Decreto Legislativo n.
302 del 1939 ed era previsto per i campi sportivi con i loro impianti accessori e per le palestre e
piscine annesse agli edifici scolastici.
Tutto ciò è stato ribadito con:
- Legge n. 526 del 2 aprile 1968;
- D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 all’art. 56, comma 2;
- Legge n. 65 del 6 marzo 1987 all’art. 2-bis, comma 3;
- D.M. 18 marzo 1996 all’art. 3.
In caso di nuova costruzione di un impianto sportivo, oppure ampliamento o variazione delle
caratteristiche distributive e funzionali di quelli esistenti è necessario acquisire il parere in linea
tecnico sportiva da parte del C.O.N.I.-.
In particolare:
1) per un importo dei lavori fino ad Euro 1.032.913,80 è necessario il parere del Presidente del
Comitato Regionale del C.O.N.I.;
2) per un importo dei lavori maggiore di Euro 1.032.913,80 è necessario il parere della
Commissione Impianti Sportivi del C.O.N.I. di Roma.
Si vuole evidenziare che il parere C.O.N.I. è necessario ai fini dell’agibilità.
Infatti un membro C.O.N.I. fa parte della commissione provinciale di vigilanza il cui parere
è obbligatorio ai fini dell’agibilità.
11 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA DEL C.O.N.I.
12 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
PARERE IGIENICO SANITARIORiferimento: D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
L’art. 5, comma 3, lettera a) cita:
«Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l’edilizia acquisisce…. gli atti
di assenso… necessari ai fini della realizzazione dell’intervento.
Nel novero di tali atti di assenso rientrano, in particolare:
a) il parere della Azienda Sanitaria Locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituita
da una dichiarazione ai sensi dell’art. 20, comma 1;»
13 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTIRiferimento: Legge 46/90 , D.M. 22 gennaio 2008 n. 37
La Legge 46/90, ormai quasi completamente abrogata, all’art 11 prescriveva per il
rilascio del certificato di agibilità, l’acquisizione delle dichiarazioni di conformità.
Il D.M. 37 / 2008, che sostituisce la legge 46/90, riprende tale obbligo all’ art. 9 che
cita:
«Il certificato di agibilità è rilasciato….. previa acquisizione della dichiarazione di
conformità di cui all’art. 7....»
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14 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA Riferimento: Legge 9 gennaio 1991 n.10
A) Titolo II, art. 25, comma 1:
«Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e
privati, qualunque sia la destinazione d’uso, ...... «
B) Titolo II, art. 28, comma 1:
«Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune,.... insieme alla
denuncia di inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere
stesse corredate da una relazione tecnica,..... che ne attesti la rispondenza alle
prescrizioni della presente legge.»
15 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA
Tali prescrizioni sono state assorbite dal DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico in materia
edilizia) nella Parte II , Capo VI in particolare gli articoli dal 122 al 125.
L’art. 24, comma 1 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 afferma che:
« il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di ........ risparmio energetico degli
edifici e degli impianti negli stessi installati,.....»
Inoltre l’art. 25 comma 1 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 afferma che al momento della richiesta di
rilascio del certificato di agibilità è necessario presentare una « dichiarazione dell’impresa
installatrice che attesta la conformità degli impianti ...... alle prescrizioni di cui ....
all’articolo 1 della Legge 9 gennaio 1991 n.10»
16 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICARiferimento: D.Lgs 19 agosto 2005 n.192
Art. 6, comma 1:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per edifici o le
unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli
edifici indicati al comma 6.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima
del rilascio del certificato di agibilità.
17 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Art. 6, comma 6:
«Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al
pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq, ove l'edificio non ne
sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile
della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di
affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso
dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 mq di cui sopra, è abbassata a
250 mq.»
18 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Riferimento: DPR 24 luglio 1996 n.503DPR 6 giugno 2001 n. 380
Con la Legge 104/92 all’art. 24, veniva prescitto per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico:
1) la necessità della progettazione conforme alla Legge 13/1989 e DM 236/1989 sulle barriere
architettoniche,
2) la presentazione della documentazione grafica e della dichiarazione di conformità alla
normativa da parte del progettista,
3) la possibilità, per il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità di richiedere una
dichiarazione resa da un tecnico abilitato.
Tali prescrizioni sono state riprese successivamente dall’art.21 del DPR 503/1996 per quanto
riguarda la fase di progettazione di cui ai punti 1 e 2 precedenti.
19 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Inoltre il DPR 380/2001 all’art. 82, comma 1 prescrive, per quanto riguarda la progettazione, che
« Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico sono eseguite
in conformità.... al regolamento approvato con DPR 24 luglio 1996 n.503...... e al DM 14 giugno
1989 n. 236.»
Al comma 3 cita« alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, sono allegate una
documentazione grafica..... e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in
materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche... .»
Quindi già in fase di progettazione deve essere presente tale dichiarazione
Altrimenti il comune non può verificare la conformità del progetto alla normativa specifica.
20 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per quanto riguarda l’agibilità all’art.82, comma 4 è prescritto che:
«il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di
agibilità per le opere di cui al comma 1, .... a tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile
o all’interessato del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia
giurata redatta da un tecnico abilitato.»
Infine l’art. 25, comma 3 del DPR 380/2001, riguardante il procedimento di agibilità, ribadisce che
per il rilascio del certificato di agibilità sia allegata la dichiarazione di conformità delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche di cui ....... all’articolo 82.
21 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
In un impianto natatorio sono presenti varie attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai
sensi del DPR 151/2011:
- attività 49 – gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria ed impianti di
cogenerazione;
- attività 65 – locali di spettacolo e trattenimento in genere;
- attività 74 – impianto per la produzione di calore;
Con l’entrata in vigore del DPR 151/2011 il CPI viene rilasciato solo per le attività di Tipo C a
seguito della visita tecnica dei VV.F come previsto dall’art. 4, comma 3.
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CPIRiferimento: DPR 1 agosto 2011 n.151
E’ quindi obbligatorio per le attività di tipo:
- 49 / 3 / C e cioè per: «Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria.... ed impianti di
cogenerazione di potenza oltre i 700 KW.»
- 65 / 2 / C e cioè per: «Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, impianti e centri
sportivi, palestre, sia di carattere pubblico che privato, con
capienza superiore a 200 persone, ovvero di superficie lorda in
pianta al chiuso superiore a 200 mq.»
Quindi tutti gli impianti natatori.
- 74 / 3 / C e cioè per : «Impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 700
KW»
Il CPI va rinnovato ogni 5 anni ai sensi dell’art. 5 comma 1.
SENZA C.P.I. L’EDIFICIO NON E’ AGIBILE
22 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CPI
23 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE
Riferimento: DPR 16 aprile 2013 n.74D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152
L’art. 6 del DPR 74/2013 cita:
« L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il
rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al
responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo».
L’art 287 del D.Lgs 152/2006 cita:
«Il terzo responsabile, ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs 152/2010, per impianti termici
della potenza superiore a 232 KW deve essere munito di un patentino di abilitazione».
24 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
DENUNCIA DI INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHEATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI E DIIMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSIRiferimento: D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462
- Art. 2, comma 1:
«La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita
dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità..... che equivale ..... ad
omologazione dell’impianto»
- Art. 2, comma 2:
«Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la
dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti»
Ai sensi dell’art. 4, comma 1 la verifica periodica è OGNI CINQUE ANNI.
25 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
DENUNCIA I.N.A.I.L. ( EX I.S.P.E.S.L.) GENERATORI DI CALORERiferimento: D.M. 1 dicembre 1975
Circolare INAIL 28 febbraio 2011 A00-09/0001448/2011
In sintesi l’art. 18 prevede che l’installatore, per ogni impianto di potenzialità superiore a 35
KW e prima che si inizi la costruzione o la modifica, deve presentare una denuncia
all’Associazione nazionale per il controllo della combustione (ora I.N.A.I.L.) nei seguenti casi:
- nuova installazione
- modifiche che interessano i dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori
- sostituzione o modifica dei generatori comportante un aumento della potenzialità nominale o
una variazione della pressione di targa
Con la denuncia deve allegare il progetto firmato da ingegnere o tecnico abilitato.
Il progetto verrà esaminato comunicando il risultato al richiedente.
26 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
DENUNCIA I.N.A.I.L. ( EX I.S.P.E.S.L.) GENERATORI DI CALORE
Se non è stato designato l’installatore la denuncia può essere presentata dall’utente.
L’art. 20 prevede che, successivamente alla conclusione dei lavori, debba essere richiesto il
sopralluogo per l’accertamento di conformità al progetto approvato.
27 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICORiferimento: D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152
L’art. 124 del D.Lgs 152/2006 prevede che:
- tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati;
- l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio;
- Nel momento in cui si modifica la destinazione d’uso, si realizza un ampliamento o una
ristrutturazione tali da modificare qualitativamente e quantitativamente le caratteristiche dello
scarico si deve procedere con una nuova autorizzazione allo scarico.
28 – NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO
REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONERiferimento: Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003
ALLEGATO 1, punto 1.5:
«Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura
dell’aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell’acqua in vasca.
L’umidità relativa dell’aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%.
La velocità dell’aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare
superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m 3 /h per
metro quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) il
ricambio dell’aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell’aria dovrà
risultare non inferiore a 20 ° C.»