tutela lavoratore fragile...sito internet dell’istituto nazionale assicurazione infortuni sul...
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Faq Interesse Pubblico
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Tutela Lavoratore Fragile Note normative e Documentazione per il rientro in azienda dei lavoratori. Il Documento tecnico INAIL rimodulazione
misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, detta precise indicazioni di Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili.
- Circolare congiunta n. 13 del 04.09.2020 - Oggetto: Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante
"Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
- Messaggio INPS n. 2584 del 24 giugno 2020 - Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale
della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”
Smart working: modifica agli Artt. 90 e 263 apportati alla Legge 17 luglio 2020 n. 77 (Legge rilancio) - Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), recante misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19. (GU n.180 del 18-07-2020 - S.O. n. 25)
DPCM 17 maggio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)
Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 Aprile 2020
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
I riferimenti normativi Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Art. 90. Lavoro agile (in rosso la modifica apportata dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77)
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti
del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
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lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità
agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il
medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle
valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-
CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una
situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di
cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione lavorativa. (1)
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione
di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di
tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a
ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in
assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima
legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel
sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Art. 263. Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (in rosso la modifica apportata
dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77)
1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
adeguanol’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale
riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui
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all’articolo 87, comma 1, lettera a) , e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei
servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale,
introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con
l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo
87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In
considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità
del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e
qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l’articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto. (1)
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute
adottate dalle competenti autorità.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla
dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è
consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della
diffusione del Covid-19, fermo restando l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali.
4 -bis. All’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «e, anche al fine» fino a: «forme associative» sono sostituite dalle seguenti:
«. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali,
il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici,
i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei
risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa,
della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia
individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica
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almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall’applicazione del POLA
restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica»;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del
monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole
inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro dei dipendenti. 3 -bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri è istituito l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell’Osservatorio.
All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La
partecipazione all’Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi
di spese comunque denominati».
4 -ter. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell’associazione, con una quota associativa
non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all’entità della quota versata»
(1)
(1) In rosso le modifiche apportate dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77
DPCM 17 maggio 2020
Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità
ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora
fuori dai casi di stretta necessità;
DPCM 26 Aprile 2020 Sostituito dal DPCM 17 maggio 2020
Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
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b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n. 34 Art. 74 Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore
privato
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";
b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380 milioni".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU n. 70 del 17.03.2020), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (GU
n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16)
Art. 26. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
2. lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di
certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992."
Art. 26 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei
lavoratori del settore privato) Aggiornamenti di cui:
- 29/04/2020
La Legge 24 aprile 2020 n. 27 (in SO n.16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n.110), di conversione, ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 26, commi 1, 2, 3 e 5.
- 19/05/2020
Il Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n. 34, (in SO n.21, relativo alla G.U. 19/05/2020, n.128) ha disposto (con
l'art. 74, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 26, comma 2; (con l'art. 74, comma 1, lettera b)) la modifica
dell'art. 26, comma 5.
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Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato) 1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché' per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed e' prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. 3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica. 5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande. 6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
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Il Protocollo sicurezza 24.04.2020
Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 24.04.2020
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
- Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei
dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
…
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti
con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da
COVID 19. È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in
relazione all’età
Documento INAL
DOCUMENTO TECNICO INAIL RIMODULAZIONE MISURE SARS-COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili
In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in
particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria,
non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà.
Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina
di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento
delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre
attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore. Pertanto, il medico competente va a
rivestire un ruolo centrale soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo
di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2. I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore
fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico
degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con
l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. In tale ottica potrebbe essere
introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su
lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione
anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici
di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità
temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello
stesso. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa
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presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i., art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici
di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma.In
merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che
hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta
capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile
necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che
sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in
letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell’emissione del giudizio di idoneità. Vanno
sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e raccomandazioni operative per i
medici competenti a cura di società scientifiche del settore di riferimento e delle Istituzioni sul tema specifico.
Considerazioni finali
La tutela dei lavoratori “fragili” anche con gli strumenti proposti è un punto essenziale proprio per le peculiarità
della malattia, ma tenendo conto della necessità di prevedere elementi di tutela che possano prevenire l’esclusione
degli stessi dal mondo del lavoro. Tutto l’assetto proposto è indispensabile ed è fondamentale che venga
coerentemente inserito in tutte le politiche di contrasto all’epidemia in corso con particolare riferimento al contact-
tracing. Per lavoratore "fragile" si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei
confronti dell'infezione virale: soggetti immunodepressi (Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della Salute),
donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronico-degenerative come diabete, cardio vasculopatie, bronco
pneumopatia, nefropatie. I lavoratori devono essere informati della normativa specifica e, in accordo con la
raccomandazione di cui all'art. 3 del DPCM 26 Aprile 2020, spetta a questi, anche se asintomatici, di rivolgersi
al proprio medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior
rischio di contrarre l'infezione, secondo le disposizioni dell'INPS. Secondo l'Accordo Governo-Parti sociali del
14 marzo 2020 e sua integrazione del 24 aprile 2020, spetta al medico competente segnalare all'azienda situazioni
di particolare fragilità e patologie attuali pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto
della privacy. Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero infatti non essere note al medico competente (ad esempio
per patologie insorte fra una visita periodica e la successiva), o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a
sorveglianza sanitaria. Il medico competente deve in ogni caso restare a disposizione per l'eventuale
identificazione del lavoratore "fragile", che gli si rivolga ai fini dell'inquadramento della propria patologia fra
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quelle per cui si rende necessaria la tutela.
Si precisa che in questo ambito non è applicabile, non ricorrendone le condizioni, l'espressione di un giudizio di
non idoneità temporanea alla mansione specifica.
Riguardo le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti: l'azienda, il medico
competente e il datore di lavoro comunicheranno a tutti i lavoratori le seguenti possibilità:
1) il lavoratore con patologie che determinano immunodepressione, patologie cardiovascolari importanti,
malattie respiratorie croniche o altre che determinano iper-suscettibilità alle infezioni può rivolgersi al medico
curante per una valutazione dello stato di salute e gli eventuali provvedimenti del caso;
2) il lavoratore con le patologie croniche suindicate deve comunicare di sua iniziativa al datore di lavoro di
essere "iper-suscettibile" senza comunicare la diagnosi; il datore di lavoro, in collaborazione con il medico
competente e il RSSP dovrà individuare quelle postazioni di lavoro/mansioni dove è assente o improbabile il
superamento della distanza interpersonale e valutare l'assegnazione di DPI respiratori;
3) il lavoratore che non rientra nei punti 1 e 2 di cui sopra deve presentarsi alla visita prevista dall'art. 41 comma
2, lettera c) dove verrà valutata dal medico competente l'idoneità alla mansione.
La scelta tra promuovere in via prioritaria una o l'altra delle due ultime opzioni descritte dovrà essere fatta dai
datori di lavoro e loro collaboratori sanitari e tecnici in base alla conoscenza del contesto lavorativo specifico e
dello stato di salute dei dipendenti stessi (specifica conoscenza della popolazione lavorativa da parte del medico,
anche tramite accesso alle cartelle sanitarie, possibilità di riorganizzazione di postazioni di lavoro separate,
contingentamento e turnazione ingressi e accesso mensa, disponibilità di DPI, etc.).
Il lavoratore in condizione di grave disabilità o affetto da determinate malattie potrà avvalersi di alcuni benefici
di tutela, riportati al secondo comma dell'Art. 26 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure urgenti per la
tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).
L'Azienda deve informare tutti i lavoratori, certamente o potenzialmente "fragili", mediante adeguata
l'informativa (Allegata). Ai lavoratori è richiesta la Dichiarazione di rientro (Allegata).
Figure preposte a rilasciare la certificazione di lavoratore "fragile"
Con la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 Marzo 2020, sono chiariti che sono organi abilitati a
certificare la condizione di cui all'articolo 26, comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale
(c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N.
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente
Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 Aprile 2020
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il
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contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
Relativamente alle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, è auspicabile il coinvolgimento del
medico competente fin dalle fasi di individuazione delle stesse anche in riferimento ad aspetti correlati ad
eventuali fragilità; qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni
in merito a quanto già pianificato, anche al fine di agevolare, ad esempio, l’individuazione, in corso di
sorveglianza sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio di
idoneità.
In merito, si rileva che diversi interventi organizzativi che già nell’ordinarietà contribuiscono al
mantenimento al lavoro di soggetti cosiddetti “fragili”, a maggior ragione in questo periodo emergenziale vanno
a potenziare la loro portata in termini di efficacia.
A tal proposito, si sottolinea come il lavoro “a distanza” ha rappresentato una modalità di organizzazione che ha
permesso di lasciare in attività numerosi lavoratori contribuendo, allo stesso tempo, a contenere il contagio senza
pregiudicare sostanzialmente la produttività del sistema, in particolare in alcuni settori.
Anche a motivo delle dimensioni che il fenomeno del lavoro a distanza sta assumendo, è opportuno che il medico
competente collabori con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi
per i lavoratori, anche nell’ottica di contribuire ad evitare l’isolamento sociale a garanzia di un complessivo
benessere psico-fisico.
In merito ai compiti del medico competente inerenti la sorveglianza sanitaria e a quanto previsto dall’art. 41 del
D.lgs. 81/2008 ed alle tipologie di visite mediche ivi incluse, si ritiene che esse debbano essere garantite purché
al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero
della salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Rational use of personal
protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020)e richiamate all’art. 34
del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9.
Sarebbe opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale, o
ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del
distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani.
In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).
In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare
l’aggregazione, ad esempio nell’attesa di accedere alla visita stessa; un’adeguata informativa deve essere
impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.
Lo stesso articolo 41, al comma 2, individua le tipologie di visita medica comprese nella sorveglianza sanitaria,
di seguito riportate:
Faq Interesse Pubblico
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a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico
competente in funzione dell’esito della valutazione del rischio, valutazione a cui il medico competente deve
partecipare attivamente; ciò assume particolare rilevanza nell’attuale periodo pandemico, in cui è necessario
stabilire delle priorità.
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Il medico competente, (art. 41, comma 6), sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
In considerazione della definizione stessa di sorveglianza sanitaria quale “insieme di atti medici” e quindi relativi
ad un approccio clinico completo nelle diverse fasi (anamnesi, esame obiettivo, accertamenti strumentali e di
laboratorio, monitoraggio biologico) finalizzati alla valutazione diagnostica ed alla conseguente formulazione del
giudizio di idoneità alla mansione specifica, essa non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico
competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza”.
Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire
carattere di urgenza e di indifferibilità quali:
- la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
Faq Interesse Pubblico
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- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.
Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d) il medico
competente valuterà l’eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del
lavoratore all’epoca dell’ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi - dell’entità e
tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.
In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio
2020:
- la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1
lett. e)
Andrebbe altresì sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARSCoV- 2,
quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora
non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione
Focalizzando l’attenzione sulla fase del rientro lavorativo in azienda, è essenziale anche richiamare la
responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.lgs.
81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti
norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il
tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato
all’infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario, riscontro di positività al tampone.
È fondamentale richiamare il ruolo che il medico competente può svolgere per il contact tracing nella precoce
identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento e conseguentemente
all’importanza strategica dello stretto rapporto di collaborazione che il medico competente può mettere in atto
con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e presa in carico
del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-CoV 2.
Il Protocollo prevede che “Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e
nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori”
Faq Interesse Pubblico
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I test sierologici, secondo le indicazioni dell’OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su
tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione
anche lavorativa. Circa l’utilizzo dei test sierologici nell’ambito della sorveglianza sanitaria per l’espressione del
giudizio di idoneità, allo stato attuale, quelli disponibili non sono caratterizzati da una sufficiente validità per tale
finalità. In ragione di ciò, allo stato, non emergono indicazioni al loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che
prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare l’idoneità del singolo lavoratore.
Come specificato nel Protocollo, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto
per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza
sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più
elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in
presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico
competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore fragilità
legata all’età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque
- attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di
patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari,
respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta
del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della
valutazione del medico competente.
In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, la letteratura scientifica evidenzia
che coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave,
potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della
funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più
complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad
accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del
reinserimento lavorativo.
Pertanto, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato
necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo
le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica
prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla
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mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità -indipendentemente dalla durata dell’assenza per
malattia.
Inoltre si richiama l’attenzione che deve essere posta nell’evitare lo stigma e la discriminazione nei confronti dei lavoratori che hanno sofferto di COVID-19 e che rientrano nell’ambiente di lavoro.
Ulteriori indicazioni operative relative alle attività del medico competente
Circolare congiunta n. 13 del 04.09.2020 Oggetto: Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni operative relative alle attività
del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo
ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili".
Con le indicazioni operative in oggetto, la scrivente Direzione Generale della prevenzione sanitaria ha inteso
soffermarsi sul ruolo del medico competente, in particolare ai sensi dell'Articolo 25 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rilevando l'opportunità che lo stesso, nel contesto generate di
ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, andasse a supportare il datore di lavoro nella attuazione
delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, e
quindi in ossequio a quanto previsto dall'articolo 28 riguardo alla valutazione dei rischi, nello specifico per quanto
concerne l'integrazione del DVR.
Nell'attuale fase, continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria, in particolare in riferimento alla
opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio da SARS-
CoV-2 rispetto alle singole realtà produttive, tenendo conto dei dati sull'andamento epidemiologico nel relativo
contesto territoriale.
Contesto normativo di riferimento
Nello spirito dell'approccio integrate tra le figure delta prevenzione delineate dal citato decreto legislative
n. 81/2008, fermi restando gli strumenti approntati durante la fase emergenziale, resta fondamentale il quadro
normativo di riferimento di settore, e in particolare:
- l'art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), recante Accertamenti sanitari,
ai sensi del quale: "Sona vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per
malattia infortunio de/ lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore
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di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di
enti pubblici ed istituti specializzali di diritto pubblico;
- le disposizioni di cui alla sezione V del Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro del decreto
legislativo n. 81 /2008, e, in particolare, l’articolo 41.
Tali norme delineano gli strumenti di sorveglianza sanitaria fondamentali anche per ii miglioramento continue e
ii mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure di contenimento , integrando anche un valido sistema di
verifica della presenza di condizioni di fragilità del lavoratore/della lavoratrice dipendente, demandando al
medico competente e ai servizi ispettivi degli enti pubblici e degli istituti specializzati l'accertamento della
idoneità del lavoratore/della lavoratrice all'espletamento della mansione.
Lavoratori e lavoratrici fragili
Concetto di fragilità In merito alle situazioni di particolare fragilità rilevate dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 citato in
Premessa, le "Indicazioni operative” del Ministero della salute del 29 aprile 20202 sottolineavano l'opportunità
che ii medico competente fosse coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità,
raccomandando di porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età- All'epoca, in merito a
tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevavano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate
della popolazione (>55 anni di età), nonché in presenza di co- morbilità tali da caratterizzare una condizione di
maggiore rischio, come riportato nel Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, approvato dal
Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'OCDPC n. 630 de! 2020, e pubblicato dall'INAIL in data 23 aprile 2020.
I dati epidemiologici recenti hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate
della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie
cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2,
possono influenzare negativamente la gravità e l'esito della patologia.
Nello specifico, i dati pii1 consolidati prodotti dal sistema di sorveglianza epidemiologica gestito dall'Istituto
Superiore di Sanità nonché quelli derivanti dall'analisi secondaria sulle cartelle sanitarie dei pazienti deceduti,
hanno messo in evidenza i seguenti aspetti: il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non e significativamente
differente nelle differenti fasce di età lavorativa; il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbilità e
precisamente: il 13,9% presentava una patologia, ii 20,4% due patologie, ii 61,8% presentava tre o più patologie;
le patologie più frequenti erano rappresentate da malattie cronico-degenerative a carico degli apparati
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cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche; l'andamento crescente dell'incidenza della
mortalità all'aumentare dell'età e correlabile alla prevalenza maggiore di tali patologie nelle fasce più elevate
dell'età lavorativa; in aggiunta alle patologie sopra indicate, sono state riscontrate comorbilità di rilievo, quali
quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, non necessariamente correlabili all'aumentare
dell'età.
Tali evidenze sono coerenti con la letteratura scientifica prevalente e con i pronunciamenti di alcune tra le più
importanti Agenzie regolatorie internazionali.
Il concetto di fragilità va dunque individuate in quelle condizioni dello stato di salute de! lavoratore/lavoratrice
rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinar e, in caso di infezione, un esito più grave o infausto
e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.
Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze
scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.
Peraltro, se quale parametro venisse individuata la sola età, non sarebbe necessaria una valutazione medica per
accertare la condizione di fragilità: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche
e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la "maggiore fragilità" nelle fasce
di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare
una condizione di maggior rischio.
Tale evoluzione delle evidenze in tema di fragilità in caso di possibili infezioni da SARS• CoV-2 e stata altresì
recepita nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020, pubblicato a cura di ISS, INAIL, Ministero
della salute e Ministero dell'istruzione, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto e la
Fondazione Bruno Kessler, e approvato dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28
agosto 1997, n. 281 (Rep. Atti n. I 08/CU del 28 agosto 2020).
Indicazioni operative Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di
adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS- CoV-2, in presenza di
patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie,
metaboliche). Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa
alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della
valutazione del medico competente. Anche nella ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma
1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria (ad es., in alcuni casi, le scuole), dovrà essere assicurata al lavoratore/alla lavoratrice la
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possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione
dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico.
In quest'ultimo caso, ferma restando la possibilità per ii datore di lavoro di nominare comunque il medico
competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del
lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di
lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto
pubblico, tra i quali:
- INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali:
- le Aziende sanitarie locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
I predetti enti si conformeranno alle indicazioni operative di cui alla presente circolare.
Contenuti del giudizio medico-legale
Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di
emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della
postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative all'integrazione del
documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione
adottate per mitigare ii rischio da SARS-CoV-2, in attuazione de! Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.
All'esito di tale valutazione, ii medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni
per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per
fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando ii giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non
consentano soluzioni alternative. Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce
dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione,
diagnosi e cura.
Istanze ex art. 83 del decreto legge n. 34 del 2020 pendenti al 31.07.2020 L'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, ha introdotto - fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio
nazionale - la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati per i
"lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante
da immunodepressione, anche da patologia COVID-
19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità, che
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possono caratterizzare una maggiore rischiosità".
Il medesimo a1ticolo ha altresì previsto, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico
competente (ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008), che "[. ..] ferma restando la
possibilità, di nominarne uno per ii periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale […] può essere
richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore
di lavoro. [..]".
Il sopraggiunto decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza de/la
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" non ha prorogato quanto
disposto dall'articolo 83 de! decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77; la predetta disposizione cessa, pertanto, di produrre effetti dal 10 agosto 2020 ai sensi dell'art.
1, comma 4, del menzionato decreto legge 30 luglio 2020, n. 83.
Allo stato, in ragione dei mutamenti del quadro normativo, le visite mediche richieste dai lavoratori e dalle
lavoratrici entro il 31 luglio 2020, ai sensi del menzionato articolo 83 saranno regolarmente svolte sulla base delle
indicazioni operative illustrate nella presente circolare e secondo la disciplina speciale di cui al citato disposto
normativo. Inoltre, l'accertamento medico-legale sulla idoneità alla mansione sarà svolto secondo i criteri indicati
al paragrafo 3.
Modalità di espletamento delle visite Nell'attuale fase, si ritiene opportune tendere al completo - seppur graduale - ripristino delle visite mediche
previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle
misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità, nonché tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. E'
comunque opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente
idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra ii medico e ii lavoratore/lavoratrice
soggetto a visita, con sufficiente ricambio d'aria e che permetta un'adeguata igiene delle mani. In occasione delle
visite mediche è opportuno che anche ii lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).In particolare, la
programmazione delle visite mediche dovrà continuare ad essere organizzata in modo tale da evitare
l'assembramento, ad esempio nell' attesa di accedere alla visita stessa: un'adeguata informativa deve essere
preventivamente impartita ai lavoratori e alle lavoratrici, affinché non si presentino alla visita con febbre e/o
sintomi respiratori seppur lievi. In linea generale, possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico
incaricato, anche in relazione all'andamento epidemiologico territoriale:
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la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008):
la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41. comma
1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008).
Andrebbe altresì valutata con cautela l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-
CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti di cui all'articolo 41 comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 e
i controlli di cui all’articolo 15 legge n. 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con
adeguati dispositivi di protezione.
Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della
malattia Messaggio INPS n. 2584 del 24 giugno 2020 - Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela
previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva
dei lavoratori del settore privato”
1. Premessa
Con il presente messaggio, anche a fronte delle richieste di chiarimento avanzate dalle Strutture territoriali in
merito all’attuazione dell’articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare al vaglio
ministeriale, si forniscono istruzioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi
diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità di cui ai commi 1, 2 e 6
del medesimo articolo 26. Preliminarmente, si precisa che, nell’ambito della categoria dei lavoratori privati aventi
diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’articolo 26 è rivolto ai soli lavoratori dipendenti, con esclusione
quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Inps, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Equiparazione della quarantena a malattia (art. 26, comma 1)
Il comma 1 dell’articolo 26 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento
economico previsto dalla normativa di riferimento. In primo luogo, come appare chiaramente dalla lettura testuale
della norma, si evidenzia che il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva
o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere h)
e i), del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) e
Faq Interesse Pubblico
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della quarantena precauzionale (definito dall'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). Pertanto, la tutela viene
riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, stante sia
l’equiparazione della stessa alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria,
come attestato dal comma 3 del medesimo articolo 26. Sempre dall’interpretazione letterale della norma, risulta
che nulla è innovato, sotto il profilo previdenziale e contrattuale, in merito alla specifica tutela prevista in caso di
malattia comportante incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori, incluso l’eventuale
diverso rischio specifico indennizzato a talune categorie di lavoratori. Tale tutela, secondo il comma 1, si applica
anche ai casi di quarantena, come sopra individuata. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale
della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata
contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge
l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con
la conseguente copertura contributiva). Il comma 1 dispone anche che tali periodi non sono da computare per il
raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (periodo durante
il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto). Nulla è invece innovato, come
sopra già evidenziato, per quanto attiene alla tutela previdenziale, compresi i limiti temporalmente posti dal
legislatore per le diverse categorie di lavoratori (lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, operai
agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo, lavoratori marittimi, etc.).
Certificazione sanitaria Ai fini del riconoscimento della tutela di cui al comma 1, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia
attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento
emesso dall’operatore di sanità pubblica (comma 3 dell’articolo 26). Sulla base delle disposizioni vigenti in
materia di tutela della malattia, il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità
telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps
nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento. Per tale motivo, qualora al momento del rilascio
del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite
direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente
all’Inps, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC). Il lavoratore, in tal modo,
comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha
emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale
si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo. In attesa dell’integrazione da parte del
Faq Interesse Pubblico
21
lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso, mediante apposizione del codice di
anomalia generica (anomalia A), come precisato nell’allegato al presente messaggio specificatamente riferito alla
procedura “CDM”.
Naturalmente, in tutti i casi in cui l’anomalia sia da considerarsi sanata, sulla base delle indicazioni fornite con il
citato allegato, dovrà essere inserito in procedura “CDM” l’apposito codice per poter proseguire con le attività
finalizzate al riconoscimento della prestazione di malattia. Per la specifica categoria di lavoratori marittimi, le
relative istruzioni tecniche saranno fornite mediante il manuale tecnico presente nella procedura “Gestione
malattia marittimi”.
1. Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità (art. 26, comma
2)
Il comma 2 dell’articolo 26 dispone che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in
possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992), l’intero periodo di assenza
dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. In
caso di disabilità di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, la tutela in argomento è prevista
esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio, come precisato
dal legislatore in sede di conversione, con modifiche, della norma in commento, può essere attestata dagli organi
medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Per entrambe le ipotesi, il lavoratore
deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo,
in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.
Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora
non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione
eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.
Certificazione sanitaria Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del
suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica,
riportando altresì, come precisato testualmente al comma 2, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato
di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie
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locali. Gli Uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificano, come di prassi, la certificazione
prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo, ove se ne ravvisi
l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica. Anche in tali casi, in
attesa dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso in attesa di
regolarizzazione, mediante apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A), come precisato
nell’allegato al presente messaggio specificatamente riferito alla procedura “CDM”.
Naturalmente, in tutti i casi in cui l’anomalia sia da considerarsi sanata, sulla base delle indicazioni fornite con il
citato allegato, dovrà essere inserito in procedura “CDM” l’apposito codice per poter proseguire con le attività
finalizzate al riconoscimento della prestazione di malattia. Per la specifica categoria di lavoratori marittimi, le
relative istruzioni tecniche saranno fornite mediante il manuale tecnico presente nella procedura “Gestione
malattia marittimi”.
1. Malattia per COVID19 (art. 26, comma 6)
Il comma 6 dell’articolo 26 stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi
rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte
dell’operatore di sanità pubblica.Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene
riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa
di riferimento.
2. Periodo transitorio
Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020 (17 marzo
2020), il comma 4 dell’articolo 26 stabilisce, in deroga a quanto previsto al comma 3, che vengono considerati
validi, per il riconoscimento dell’indennità di cui al comma 1, i certificati medici prodotti anche in assenza del
prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica. Ugualmente, sono da considerarsi accogliibili, sempre
fino alla suddetta data di entrata in vigore del decreto, i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica
presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti. In allegato, come
sopra indicato, vengono fornite istruzioni di dettaglio per la gestione delle certificazioni prodotte e la
regolarizzazione degli eventi dichiarati, ai fini del riconoscimento delle tutele in argomento. Al riguardo, si
evidenzia che sono in corso implementazioni informatiche nella procedura “CDM”, indicate nel citato allegato,
al fine di consentire una parziale automatizzazione del processo, delle quali si darà opportuna descrizione in fase
di rilascio delle medesime. Si ribadisce che per la specifica categoria di lavoratori marittimi, ferma restando la
trattazione amministrativa degli eventi sulla base delle medesime istruzioni valide per la generalità degli
assicurati, le relative istruzioni tecniche saranno fornite mediante coerente implementazione del manuale tecnico
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rinvenibile nella specifica sezione della procedura “Gestione malattia marittimi”. Per la tutela di cui al comma 2
dell’articolo, stante l’equiparazione del periodo a degenza ospedaliera, è considerato valido, come sopra già
specificato, il certificato pervenuto entro l’anno di prescrizione
Smart working e lavoratori fragili La Legge 22 maggio 2017 n. 81 definisce per la prima volta un quadro normativo per il lavoro agile
(smart working). Legge 22 maggio 2017 n. 81
Art. 18. Lavoro agile
1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo
svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali
aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di
lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali
rapporti.
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in
modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in
modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di
maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in
condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di
produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata
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in modalità di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Per l’adozione dello smart working è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, il quale
dovrà essere inviato telematicamente a partire dal 15 novembre 2017.
La Legge 22 maggio 2017 n. 81 conferma quindi l’elemento della volontarietà tra le parti e stabilisce i suoi
contenuti minimi:
Durata. L’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato.
Preavviso. Il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi
a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo.
Come e quando. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori
dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla
disconnessione per il lavoratore.
Potere di controllo e disciplinare. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della
prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Un elemento essenziale della norma è la parità di trattamento degli smart workers rispetto ai loro colleghi. Il
trattamento normativo e retributivo deve essere il medesimo, come l’adozione delle adeguate norme di sicurezza.
In particolare, per quanto riguardo l’orario di lavoro, di fianco al riconoscimento del diritto alla disconnessione,
la norma riconosce come inviolabili i limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione
collettiva. I lavoratori “agili” hanno, inoltre, diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali
anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto
per svolgere la propria attività. Su questi aspetti, l'INAIL ha fornito le prime istruzioni operative
nella circolare n.48/2017.
Dopo la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modifica aggiunge l'Art. 3-bis all'Art. 18
della Legge 22 maggio 2017 n. 81, viene riconosciuta una priorità alle richieste di lavoro agile formulate dalle
lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e dai lavoratori con figli
in condizioni di disabilità.
Legge 22 maggio 2017 n. 81
Art. 18 Lavoro agile (comma introdotto dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145)
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in
modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro
in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di
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maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con
figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Nell'ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il DPCM 1° marzo 2020 che
interviene sulle modalità di accesso allo smart working, confermate anche dalle successive disposizioni
emanate per far fronte all'emergenza. Anche con il DPCM del 26 aprile 2020 è stato raccomandato il massimo
utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità
a distanza.
Ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, sino alla fine dello
stato di emergenza, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con
disabilità, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione essa sia compatibile
con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa è
riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità
agile. Ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con
almeno un figlio a carico minore di 14 anni, avranno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario
di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia
un genitore non lavoratore.
La Legge 17 luglio 2020 n. 77 (Legge rilancio) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, ha introdotto il diritto al lavoro agile per i lavoratori sulla base delle valutazioni dei medici
competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione
dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di
maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo
83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione
lavorativa (lavoratori fragili).