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TRUST, PASSAGGIO GENERAZIONALE: cos’è, quando conviene MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE 2008 c/o Centro Congressi Torino Incontra – Sala Cavour Via Nino Costa, 8 - Torino

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TRUST, PASSAGGIO GENERAZIONALE:cos’è, quando conviene

MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE 2008c/o Centro Congressi Torino Incontra – Sala CavourVia Nino Costa, 8 - Torino

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FISCALITA’ DIRETTA E INDIRETTA

DEL TRUST

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• La Finanziaria 2007 ha riconosciuto al trust un’autonoma soggettività tributaria rilevante a fini dell’imposta delle società degli enti commerciali e non commerciali.

• Ai fini dell’imposizione sui redditi sono state individuate due tipologie di trust:

1.trust con beneficiari individuati;2.trust senza beneficiari individuati.

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• I redditi imputati ai beneficiari per trasparenza sono considerati redditi di capitale, per effetto dell’inserimento della lettera g-sexies) al comma 1 dell’art. 44 del TUIR.

• Ai fini dell’imposizione indiretta il trust assume invece rilevanza quale vincolo di destinazione su beni e diritti, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 2, commi dal 47 al 49, del D.L. 262/2006, convertito dalla L. 286/2006.

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TIPOLOGIE DI TRUST

• Trust autodichiarato, quando disponente = trustee.

Se invece il trustee è soggetto diverso dal disponente:

• Trust liberale;• Trust commerciale;• Trust revocabile.

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Avendo riguardo alla struttura, i trust si suddividono in:• trust di scopo;• trust con beneficiario.

A loro volta i beneficiari si dividono in:• beneficiari di reddito;• beneficiari di capitale.Se i beneficiari sono individuati nell’atto istitutivo:• fixed trustSe i beneficiari sono individuati in un momento successivo:• trust discrezionale

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Il trust non ha una disciplina civilistica interna, ma trova legittimazione in Italia a seguito dell’adesione del nostro Paese alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Pertanto l’Italia riconosce solo quei trust, che presentino le caratteristiche richieste dalla convenzione e cioè:

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• i beni vincolati in trust sono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;

• i beni vincolati in trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee;

• il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge.

• il trustee deve rendere conto della gestione.

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TRUST E IMPOSTE DIRETTE

Il trust, quale soggetto d’imposta IRES, è contemplato dall’art. 73, 1 comma, del TUIR:

lett. b): trust residenti commerciali;lett. c): trust residenti non commerciali;lett. d): trust non residenti di entrambi i tipi.

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Ciò premesso, ai fini della tassazione vengono individuate due tipologie di trust:• trust con beneficiari di reddito individuati, ai quali vengono attribuiti i redditi per trasparenza (trust trasparente);• trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi rimangono in capo al trust stesso (trust opaco).

Quello che assume rilevanza è il concetto di base imponibile unitaria, che non varia al variare della tipologia di trust.

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Ci possono tuttavia essere casi, in cui redditi di natura finanziaria e/o diversi sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, specie quando il trust non esercita attività commerciale: su di essi il trust non sconterà l’aliquota del 27,5%, né i beneficiari del reddito dovranno sommarli agli altri redditi personali.

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LA RESIDENZA FISCALE DEL TRUST

Si applicano, in linea generale, i principi contenuti nell’art. 73, comma 3, del TUIR: sede legale nel territorio dello Stato; sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato; oggetto principale dell’attività nel territorio dello Stato.

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Disposizioni antielusive: trust e istituti aventi analogo contenuto, istituiti in paesi “non white list”, quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia; trust e istituti aventi analogo contenuto, istituiti in paesi “non white list”, quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca al trust la proprietà di un bene immobile o diritti reali immobiliari o costituisca a favore del trust vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.

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ADEMPIMENTI DEL TRUST

• Il trust, sia trasparente che opaco, deve presentare la dichiarazione dei redditi, previa dotazione di un codice fiscale e di una P. IVA, qualora eserciti attività commerciale.

• Il trust è soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, ex art. 13 D.P.R. 600/73, per l’attività commerciale svolta in via esclusiva o in via non esclusiva.

• Il trust è sempre soggetto passivo IRAP, anche quando trasparente.

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I REDDITI DEI BENEFICIARI Se il trust è trasparente, i redditi conseguiti sono

in ogni caso (competenza e non cassa) imputati ai beneficiari (se di reddito), in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione o in altri documenti successivi o, in mancanza, in parti uguali.

Il beneficiario è individuato quando è titolare del diritto di credito nei confronti del trustee per i redditi che gli vengono imputati.

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Il reddito imputato al beneficiario è sempre considerato reddito di capitale, che tuttavia, per sua natura, è sempre tassato per cassa.

PROBLEMI: si assiste ad una capitalizzazione di qualsiasi reddito: si

pensi ad un trust che incassa solo redditi da locazione di fabbricati, che al momento della effettiva distribuzione dovrà assoggettare a ritenuta del 12,50%;

le imposte vanno corrisposte su un reddito attribuito per competenza → possibili problemi di natura finanziaria per il beneficiario;

discrasia temporale fra imputazione e percezione.

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• Se un trust è prima opaco e poi trasparente, la distribuzione ai beneficiari non genera alcun ulteriore presupposto imponibile in capo ai medesimi.

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TRUST E IMPOSTE INDIRETTE

Ai fini delle imposte indirette rilevano quattro elementi:

1. l’atto istitutivo;

2. l’atto dispositivo;

3. eventuali operazioni compiute durante la vita del trust;

4. il trasferimento dei beni ai beneficiari.

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ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST

Con questo atto il disponente esprime la volontà di istituire il trust.

Non è detto che in tale momento vi sia anche il trasferimento dei beni.

Se così è, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sconta l’imposta di registro in misura fissa quale atto privo di contenuto patrimoniale.

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ATTO DISPOSITIVO

• L’atto dispositivo, con il quale il settlor vincola i beni in trust è un negozio a titolo gratuito, assoggettato quindi all’imposta sulle successioni e donazioni.

• Il presupposto impositivo è costituito dal vincolo di destinazione (per la definizione si veda la Circ. 3/E del 22/1/2008) sui beni imposto dal disponente, indipendentemente dall’esistenza o meno di beneficiari, sia esso disposto per testamento o per atto “inter vivos”.

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• Secondo la Circ. 48/E del 2007, “il trust è un rapporto giuridico complesso, che ha un’unica causa fiduciaria”. Tutte le vicende del trust sono collegate alla medesima causa.

• Da ciò deriverebbe la conseguenza che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga “ab origine” a favore del beneficiario, quale espressione della volontà liberale a favore dello stesso.

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• Ai fini della tassazione (e della corretta aliquota, franchigie incluse) occorre quindi guardare al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario al momento della costituzione del vincolo. A tali fini è sufficiente che il beneficiario sia identificabile, anche se non ancora venuto ad esistenza.

• Qualora il trust sia di scopo, e quindi senza beneficiari, si renderà applicabile l’aliquota dell’8%, propria dei vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti”.

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• La costituzione in trust a favore dei discendenti del settlor non è soggetto ad imposta quando abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.

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PROBLEMI

• Viene tassato anche il trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono.

• Non viene affrontato il caso del trust, discrezionale, senza designazione immediata del beneficiario, lasciata alla discrezione in un momento successivo del settlor, del trustee o del protector:

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Tassazione sempre con aliquota 8%?→ Esagerata

Trust sottoposto a condizione sospensiva → tassato in misura fissa, in attesa di conoscere il beneficiario ed il rapporto intercorrente con il disponente per l’applicazione dell’imposta proporzionale → soluzione di buon senso (visto anche l’art. 27 del DPR 131/86)

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IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

• Le imposte ipotecarie e catastali si applicano al momento della costituzione del vincolo su beni immobili o diritti reali immobiliari, al momento dello scioglimento del vincolo, nonché su tutti i trasferimenti effettuati durante il vincolo.

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TRASFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI

• La devoluzione dei beni ai beneficiari non realizza un nuovo presupposto impositivo, rappresentato dal solo vincolo sugli stessi al momento della segregazione in trust.

• Poiché la tassazione, il cui presupposto è rappresentato dal trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene alla costituzione del vincolo, non assume alcuna rilevanza l’incremento del patrimonio al momento della sua devoluzione.