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ISSN 2532-2591 Tributi locali diramato un Comunicato del Mef sulla certificazione dei rimborsi al cittadino Imu tassabilità fabbricati rurali con annotazione “RRRiscossione affidamento a terzi dell’attività di riscossione coattiva e la validità dell’ingiunzione di pagamento Tributinews Centro Studi Enti Locali Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali Supplemento ad Entilocalinews n.13 del 1° aprile 2019 NUMERO 06 Anno IX 1° aprile 2019

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ISSN

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91

Tributi locali

diramato un Comunicato del Mef sulla certificazione dei rimborsi al cittadino

Imu

tassabilità fabbricati rurali con annotazione “RR”

Riscossione

affidamento a terzi dell’attività di riscossione coattiva e la validità dell’ingiunzione di pagamento

TributinewsCentro Studi Enti LocaliRivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimentoprofessionale, in materia di tributi e di entrate locali

Supplemento ad Entilocalinews n.13 del 1° aprile 2019

NUMERO

06Anno IX1° aprile 2019

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Tributinews Centro Studi Enti Locali

Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento

professionale, in materia di tributi e di entrate locali

COLLABORANO ALLA RIVISTA:

Dott. Angelo Bachi, Dottore commercialista,

Revisorecontabile, Consulente Enti Pubblici società in

materia di tributi

Dott. Ivan Bonitatibus, Specialista in Diritto

Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione,Dottore in

Economia e Commercio, Rag. Commercialista, Revisore

Contabile, Pubblicista

Avv. Stefano Ciulli, Consulente di Enti Locali e

Amministrazioni pubbliche

Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista,

Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale

Dott.ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari

Comune di Arezzo

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia

di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,

Consulente Ancirisponde

Dott. Ulderico Izzo, Dirigente amministrativo Ssn.-

Area Gef., Revisore legale, Revisore negli Enti Locali e

Componente Oiv Enti Locali

Dott. Alessandro Maestrelli, Dottore commercialista

e Revisore legale, Esperto in materie economiche e

giuridiche di Enti Locali

Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate

Roma

Dott. Giampaolo De Paulis, Componente C.O.P.A.F.F. –

Commissione Paritetica Attuazione Federalismo Fiscale

Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti

Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista,

Revisore contabile, Consulente e Formatore

Amministrazioni e Società pubbliche, Pubblicista

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista, Revisore

contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista

Dott. Francesco Vegni, Consulente in materia di fiscalità

erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

COMITATO DI REDAZIONE:

Enrico Ciullo, Alessandro Maestrelli, Gabriele Nardi,

Veronica Potenza, Nicola Tonveronachi,

Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca Combatti

Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237

E-Mail: [email protected]

Sito internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO

9001:2015 certificato da Certiquality

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data

18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso

il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori

di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione

Stampa Periodici Italiani

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento

Abbonamento annuale: Euro 160,00 Iva compresa

Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 Iva compresa

La Rivista viene inviata quindicinalmente agli abbonati tramite e-mail.

TributinewsCentro Studi Enti Locali

1° aprile 2019

SOMMARIO

INDICE DEGLI ARGOMENTINOTIZIARIOTributi locali

diramato un Comunicato del Mef sulla certificazione dei rimborsi al citta-

dino ............................................................................................... pag 03

Riscossione

istituito il codice-tributo per il versamento delle somme dovute per la “De-finizione agevolata” delle violazioni formali ................................... pag 03

Bilancio e ordinamento contabile

aggiornati alcuni Principi contabili ex Dlgs. n. 118/2011 alla luce delle nuove regole in materia di “Fpv” ................................................... pag 04

Trasparenza

attestazione degli obblighi di pubblicazione entro il 30 aprile 2019 .... pag 06

QUESITIImu

tassabilità fabbricati rurali con annotazione “RR”

di Alessandro Maestrelli ................................................................ pag 08

LA GIURISPRUDENZANote di prassi e pronunce giurisprudenziali ............................ pag 11

FOCUS

Riscossione

affidamento a terzi dell’attività di riscossione coattiva e la validità dell’in-

giunzione di pagamentodi Giovambattista Palumbo ........................................................... pag 15

Imu

esclusa la possibilità di annullare in autotutela l’accertamento definitivo in mancanza di un interesse di rilevanza generaledi Gabriele Nardi ........................................................................... pag 18

LO SCADENZARIOLe prossime Scadenze in programma ........................................... pag 20

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NOTIZIARIO

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NOTIZIARIO

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef – Di-partimento Finanze, il Comunicato 28 marzo 2019, recan-

te indicazioni in merito alle procedure di certificazione dei rimborsi al cittadino, e per l’effettuazione delle regolazioni da Comune a Stato.In merito alle procedure di riversamento, rimborso e rego-

lazioni contabili relative ai Tributi locali, qualora sia stata versata all’Ente Locale una somma spettante allo Stato e tale versamento non comporti comunque somme da resti-tuire, il Comune deve comunicare, mediante la procedura “Certificazione rimborsi al cittadino”, disponibile sul Por-tale del “Federalismo fiscale”, l’importo totale e la quota versata dal contribuente all’Ente ma di competenza dell’E-

rario. Occorre quindi inserire i dati nella Sezione dell’ap-

plicazione informatica, indicata, all’interno della Guida

operativa, nella Sezione 2.5 “Istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727 art. 1 della Leg-ge n. 147/2013”.

Poi, l’Ente deve procedere al riversamento delle somme all’Erario, riversando tali somme sul capitolo di Capo 10, n. 3465, art. 4, denominato “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dai Comuni”, indicando nella causale del versa-

mento la descrizione “Rimborsi Imu di spettanza erariale ai sensi della Circolare n. 1/2016/DF”.

Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale alla Tesoreria dello Stato territorial-mente competente. L’Elenco dei codici Iban da utilizza-

re è disponibile al seguente link http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/Versione-I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-IBA/Codici-IBAN05.pdf.

Tributi localidiramato un Comunicato del Mef sulla certificazione dei rimborsi al cittadino

Sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento 15 marzo 2019 e la Risolu-

zione n. 37/E del 21 marzo 2019.Il Provvedimento contiene le disposizioni di attuazione di quanto disposto dall’art. 9 del Dl. n. 119/2018, in tema di “Definizione agevolata” delle violazioni formali. La Risolu-

zione istituisce il nuovo codice-tributo “PF99” per il versa-

mento tramite Modello “F24” delle somme dovute.Nel Provvedimento di che trattasi, l’Agenzia definisce l’ambito di applicazione della “Definizione agevolata” delle

violazioni formali; nello specifico, possono essere regola-

rizzate, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Possono essere “regolarizzate” quelle per cui sono com-

petenti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le sanzioni amministrative, le violazioni formali devono es-

sere commesse fino al 24 ottobre 2018 dal sostituto d’im-

posta, dall’Intermediario o da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini Iva e Irap, delle Imposte sui redditi e delle relative Addizio-

nali e Imposte sostitutive.Successivamente, l’Agenzia rammenta che la “regolariz-zazione” non si applica alle violazioni formali di norme tributarie che non rientrano negli ambiti impositivi sopra descritti, alle violazioni formali oggetto di rapporto esauri-to alla data del 19 dicembre 2018, alle violazioni oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma solamente nel caso in cui sia intervenuta una pronuncia giurispru-

Riscossioneistituito il codice-tributo per il versamento delle somme dovute per la “Definizione agevolata” delle violazioni formali

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denziale definitiva. Non è applicabile neppure agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emesse ai sensi dell’art. 5-quater del Dl. n. 167/1990. Nell’ambito di applicazione della “Definizione agevolata” non rientrano le

casistiche dei contribuenti che intendono far emergere le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.La “Definizione” si perfeziona mediamente la rimozione delle irregolarità e il versamento di Euro 200 per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali. Qualora non si riferiscano ad un periodo d’imposta, è ne-

cessario far riferimento all’anno solare in cui sono state commesse. Il versamento può essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020. L’Agenzia precisa che comunque è consentito un unico versamento entro il 31 maggio 2019.La rimozione delle irregolarità, ricorda l’Agenzia, deve es-

sere effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto non abbia effettuato la rimozione per un motivo giustifi-

cato, la stessa ha comunque effetto se effettuata entro il termine fissato dall’Agenzia delle Entrate, di durata non inferiore a 30 giorni. La mancata rimozione delle violazioni non pregiudica gli effetti della “Definizione” delle violazioni correttamente rimosse.

Ai sensi dell’art. 9, comma 6, del Dl. n. 119/2018, in dero-

ga all’art. 3 della Legge n. 212/2000 (“Statuto del contri-buente”), con riferimento alle violazioni formali commesse

fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione, anche successivo al 24 ottobre 2018, sono prorogati di 2 anni i termini di cui all’art. 20, comma 1, del Dlgs. n. 472/1997, per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.Con la Risoluzione n. 37/E, l’Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento delle somme della “Definizione”

tramite Modello “F24”, ha istituto il codice-tributo “PF99”, denominato “violazioni formali - Definizione agevolata - art. 9 del Dl n. 119/2018”. In sede di compilazione del Modello “F24”, il codice-tributo deve essere inserito nella Sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nelle colonne “Importi a debito versati”, con indicazione nel campo “Anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione nel formato “aaaa”. Se le vio-

lazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, nel campo “Anno di riferimento” è indicato l’an-

no solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “Anno di riferimento” è indicato

l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali. In caso di versamento in forma rateale, il campo “Rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappre-

senta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il

numero complessivo delle rate, mentre per il pagamento in un’unica soluzione va indicato il valore “0101”.

Con la diffusione sul sito istituzionale del Mef-RgS del Decreto interministeriale 1° marzo 2019, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui sarà prossi-mamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con l’art. 3 vengono apportate significative modifiche al Principio ap-

plicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11), soprattutto con riguardo alla regi-strazione delle spese di progettazione a all’attivazione del “Fondo pluriennale vincolato” (“Fpv”), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate del nuovo “Codice dei Contratti pubblici” (Dlgs. n. 50/2016). Nello specifico, le modalità di contabilizzazione della spe-

sa di investimenti si differenzia a seconda che si tratti di opere di valore unitario inferiore ai Euro 100.000, per le

quali non è necessario l’inserimento nel “Piano triennale ed annuale dei lavori pubblici” ai sensi dell’art. 21, comma 3, del “Codice dei Contratti”, e quelle di valore superiore ai Euro 100.000, che per essere inserite nel “Piano annuale e triennale dei lavori pubblici” devono essere supportate da un livello minimo di progettazione, comprendente a se-

conda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto definitivo, il Progetto esecutivo o una Soluzione progettuale che, omettendo l’approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli ele-

menti previsti per i livelli omessi.Opere di valore inferiore ai Euro 100.000. La spesa per la realizzazione dell’intervento è stanziata in

Bilancio e ordinamento contabileaggiornati alcuni Principi contabili ex Dlgs. n. 118/2011 alla luce delle nuove regole in materia di “Fpv”

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bilancio indipendentemente dall’inserimento dell’opera nel “Piano annuale e triennale”; la progettazione è iscritta al Titolo II della spesa, sia che si tratti di progettazione ester-na, sia che si tratti di progettazione interna, ma in questo caso limitatamente agli incentivi tecnici previsti dall’art. 113, comma 1, del “Codice dei Contratti pubblici”. Le altre spese di progettazione interna vengono classifi-

cate secondo natura e, pertanto, iscritte come spesa cor-rente di personale al Titolo I; tali spese che non trovano allocazione tra la spesa di investimento e vengono capi-talizzate (portate ad incremento del valore dell’opera in corso di realizzazione) con le scritture in contabilità eco-

nomico patrimoniale. Opere di valore unitario superiore ai Euro 100.000 L’inserimento nel “Piano annuale e triennale dei lavori pubblici” presuppone un livello minimo di progettazione cosiddetta “preliminare”.

In questo caso, la spesa riguardante tale progettazione è prevista in bilancio prima dello stanziamento riguar-dante l’opera cui la progettazione si riferisce; affinché la progettazione possa essere contabilizzata come spesa di investimento è necessario che gli strumenti di program-

mazione (Dup) prevedano tale intervento e individuino le modalità di finanziamento. Anche per tale fattispecie, se la progettazione è affidata all’esterno, la spesa deve essere prevista tra le spese di investimento (Titolo II) alla voce U.2.02.03.05.001 “Inca-richi professionali per la realizzazione degli investimenti”, mentre se viene realizzata internamente viene contabiliz-

zata secondo natura: spesa corrente Titolo I per la spesa di personale, spesa di investimento Titolo II per l’acquisto di strumenti ed attrezzature necessari per la progettazio-

ne (va ricordato che per la progettazione preliminare non sono previsti gli incentivi per la funzioni tecniche ex art.

113, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016). La relativa capitalizzazione della spesa di progettazione non contabilizzata nel Titolo II della spesa avviene tramite apposite registrazioni nella contabilità economico-patri-moniale.

Il Decreto chiarisce che, nel caso in cui la realizzazione dell’opera fosse finanziata da uno specifico contributo che prevede anche il finanziamento della spesa di progetta-

zione, qualora il contributo sia concesso nell’esercizio successivo a quello nel quale è stata impegnata la proget-tazione, la quota del contributo relativa alla progettazione può essere gestita come entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già stato rispettato.A seguito della validazione della progettazione preliminare l’opera viene inserita nel “Piano dei lavori pubblici” e i re-

lativi interventi sono stanziati in bilancio.

La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto sono registrati nel Titolo II della spesa, sia che si tratti di progettazione affidata all’esterno, sia che si tratti di progettazione interna (in questo caso, limitatamente agli incentivi per funzioni tecniche). Gli sti-pendi del personale incaricato della progettazione sono classificati secondo la natura della spesa e registrati tra le spese correnti del Titolo I; la capitalizzazione di tali spese avviene tramite le registrazioni in contabilità economico patrimoniale.A fine esercizio, le risorse che finanziano le spese per il livello minimo di progettazione affidata all’esterno e non ancora impegnate possono essere interamente conser-vate nel “Fpv” a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento. Il Decreto chiarisce che per “procedure formalmente atti-vate” si intende:1) la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione

di gara;2) la pubblicazione di un avviso di pre-informazione cui

faccia seguito la trasmissione dell’invito a conferma-

re l’interesse (artt. 70, commi 2 e 3 e 75, del Dlgs. n. 50/2016);

3) la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della negozia-

zione.Le risorse invece che finanziano le spese non ancora im-

pegnate per appalti pubblici di lavori possono, a rendicon-

to, confluire nel “Fpv” a condizione che siano rispettate, contemporaneamente, le condizioni a) e b) e almeno una delle successive:a. sono state interamente accertate le risorse che costitu-

iscono al copertura dell’investimento;b. l’intervento (ad eccezione degli appalti di lavoro com-

presi tra Euro 40.000 e Euro 100.000) è ricompreso nel piano triennale dei lavori pubblici;

c. sono state impegnate anche parzialmente sulla base di obbligazioni giuridiche perfezionate le seguenti spese del quadro economico dell’opera: acquisizione, espropri e occupazioni d’urgenza, bonifica di aree, abbattimento strutture preesistenti, viabilità accesso al cantiere, al-lacciamento pubblici servizi, ed altre spese necessarie per l’esecuzione dell’intervento;

d. in assenza degli impegni di cui al precedente punto, siano state formalmente attivare le procedure di affida-

mento del livelli di progettazione successivi al minimo;e. entro l’esercizio successivo alla validazio-

ne del progetto destinato ad essere posto a base della gara, sono state formalmente poste in essere le procedure di affidamento dei lavori.

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Le nuove regole contabili pertanto subordinano il man-

tenimento delle risorse nel cosiddetto “Fpv” al fatto che l’Ente proceda verso la progettazione prima e la rea-

lizzazione dell’opera poi, senza soluzione di continuità. Nel caso infatti in cui nell’esercizio successivo la pro-

gettazione si interrompa o nel caso di affidamento dei lavori non si proceda con l’aggiudicazione, le risorse accertate ma non ancora impegnate confluite su “Fpv”

a loro volta confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato, destinato o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

f. L’art. 4 del Decreto integra l’Allegato n. 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economi-co patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria – al Dlgs. n. 118/11, specificando ora al paragrafo 4.29, con-

cernente le “Sopravvenienze passive e le insussistenze dell’attivo”, che deve registrarsi un’insussistenza dell’at-tivo nel caso in cui l’Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione registrata

tra le “Immobilizzazioni in corso”. Tale insussistenza è registrata attraverso la cancellazione delle immobilizza-

zioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati. La registrazione dell’insussistenza è con-

venzionalmente stabilita in quanto, trascorsi 2 esercizi consecutivi senza che sia proseguita l’attività di realiz-

zazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio “Immobilizzazione in corso” possa aver per-so stabilmente valore in termini economici, salvo che venga approvata una Delibera di Giunta che attesti l’at-tualità dell’interesse a portare a termine la progettazio-

ne e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. g. L’art. 5 modifica il paragrafo n. 1 dell’Allegato n. 4/4

– Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – del Dlgs. n. 118/11, concernente la “Defi-nizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione pubblica”, prevedendo ora che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbliga-

toria.

L’Anac, con Deliberazione n. 141 del 27 febbraio 2019, concernente “Attestazioni Oiv, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazio-ne al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”, ha fornito indicazioni circa l’ambito di verifica richiesto relativamente agli obblighi di pubblicazione connessi alla trasparenza per le P.A., gli Enti pubblici economici, gli Or-dini professionali, le Società e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, le Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni e gli Enti privati di cui all’art. 2-bis, comma 3, secondo periodo del Dlgs. n. 33/2013.

Alla Deliberazione, come di consueto, sono allegati la Gri-glia e il Documento di attestazione, con relativa scheda di sintesi, che dovranno essere compilati, con il suppor-to del Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza, dall’Oiv o dagli altri Organismi con funzioni analoghe individuati dai soggetti interessati (attestando i dati pubblicati al 31 marzo 2019), e successivamente pub-

blicati sul sito istituzionale entro il 30 aprile 2019.L’attestazione richiesta per quest’anno è rivolta ai seguen-

ti obblighi di pubblicazione:

- per le P.A. di cui all’art. 2-bis, comma 1, del Dlgs. 33/2013:• i provvedimenti (art. 23); • i bilanci (art. 29); • i pagamenti dell’Ente (artt. 4-bis, 33, 36 e 41); • le opere pubbliche (art. 38); • la pianificazione e governo del territorio (art. 39); • le informazioni ambientali (art. 40); • i dati riferiti alla performance (artt. 10 e 20); • i dati riferiti ai servizi erogati (art. 32);

- per le Società e gli Enti di cui all’art. 2-bis, comma 2, del Dlgs. n. 33/2013 i dati relativi a:• organizzazione (artt. 13 e 14); • Enti controllati (art. 22); • provvedimenti (art. 23); • bandi di gara e contratti (art. 37); • sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

(artt. 26 e 27); - per le Società a partecipazione pubblica non di controllo i dati relativi a:• bilanci (art. 29);

Trasparenzaattestazione degli obblighi di pubblicazione entro il 30 aprile 2019

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• sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27);

• bandi di gara e contratti (art. 37); - per le Associazioni, Fondazioni ed Enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, comma 3, secondo periodo, Dlgs. n. 33/2013:• bilanci (ove l’adozione del bilancio sia prevista dalla

disciplina di settore, art. 29);• bandi di gara e contratti (art. 37).

Le Griglie di rilevazione sono composte composta da: - foglio n. 1 - “Pubblicazione e qualità dati” - consente di

verificare, all’interno della Sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web degli Enti e Amministrazioni, la pubblicazione dei dati oggetto dell’attestazione, nonché la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall’Allegato 5 “Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblica-zione dei dati”. Tale foglio è obbligatorio per tutti i sog-

getti destinatari; - foglio n. 2 - “Uffici periferici, Articolazioni e Corpi”- che non riguarda gli Enti Locali, ma solo le amministrazioni centrali e i loro Uffici periferici, articolazioni organizza-

tive autonome e dei Corpi (quali, ad esempio, le Forze armate e di Polizia, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco).

Nella griglia per ciascun obbligo oggetto di attestazione deve essere indicato un valore, in tutti i campi, secondo la

metodologia descritta nell’Allegato 4, avendo cura di inse-

rire il valore “n/a” (non applicabile) nei casi non applicabili o non pertinenti. Non sono ammessi campi vuoti.Le attestazioni degli Oiv, complete della griglia di rileva-

zione e scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate nella Sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilie-vi sull’amministrazione”, Sotto-sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazio-ne o altri organismi con funzioni analoghe” o “Attestazioni Oiv o di struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione” entro il 30 aprile 2019, a cura del re-

sponsabile della prevenzione della corruzione e della tra-

sparenza e non dovranno essere trasmessi all’Anac.La Delibera infine precisa che, successivamente alla sca-

denza del 30 aprile 2019, l’Autorità procederà ad una veri-fica a campione, segnalando agli Organi di indirizzo delle Amministrazioni i casi di mancata o ritardata attestazione, ovvero in presenza di discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni degli Oiv e quanto effettivamente pubbli-cato nella Sezione “Amministrazione trasparente” o “So-cietà trasparente”. Infine, oltre alla citata segnalazione, potrà seguire anche un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli Organismi che effet-tueranno l’attestazione.

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QUESITI

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QUESITI

L’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 (“Legge di Stabilità 2014”), in materia di Imu sui fabbricati rura-

li, ha disposto che, “a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’Imposta municipale propria di cui all’art. 13 del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m., relativa ai fabbricati rurali ad uso stru-mentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del Dl. n. 201/2011”.

La normativa previgente prevedeva, all’art. 13, comma 8, del Dl. n. 201/2011, che “l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, Dl. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%”.

Dopo aver precisato quali sono le disposizioni Imu appli-cabili ai fabbricati rurali, andiamo a ricordare quando un fabbricato possa considerarsi “rurale” ai fini catastali.Un fabbricato strumentale, per assumere la qualifica di “rurale”, deve rispettare quanto espresso dall’art. 9, com-

ma 3-bis, del Dl. n. 557/1993; tale articolo dispone che,

“ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle co-struzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’at-tività agricola di cui all’art. 2135, del Cc. e in particolare destinate:a. alla protezione delle piante;b. alla conservazione dei prodotti agricoli;c. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e

delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamen-

to;d. all’allevamento e al ricovero degli animali;e. all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla

Legge n. 96/2006;f. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agrico-

le nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo de-terminato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g. alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

h. ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

Imutassabilità fabbricati rurali con annotazione “RR”

IL QUESITO:

“Abbiamo emesso avviso di accertamento per Imu 2013 relativamente ad un contribuente con 2 fabbricati censiti a tutt’oggi a catasto come C/2 e D/1 senza alcuna annotazione di ruralità. Solo con riferimento al secondo c’è una annotazione “lotto RR”, ma senza la prescritta dicitura ‘Categoria parificata alla D/10’ (vedasi Circolare n. 96/T del 9 aprile 1998).L’interessato ha proposto ricorso alla Ctp, sostenendo di essere coltivatore diretto iscritto all’Inps, che possiede e coltiva i terreni ai quali i due fabbricati sono asserviti, e di aver fatto domanda di ruralità (per il D/1) già nel 2002 (da qui la dicitura lotto RR?). E’ corretta la posizione assunta dall’Ente ?”

SÌ NO

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in materie economiche e giuridiche di Enti Locali

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QUESITI

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i. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, va-lorizzazione o commercializzazione dei prodotti agrico-li, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 228/2001”.

In merito all’individuazione dei fabbricati rurali è conso-

lidato l’orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato nella Sentenza n. 2372/2016 che, “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di Ici, la circostanza che un immobile sia iscritto nel Catasto fabbricati come rurale, con attribuzione della relativa Ca-tegoria (‘A/6’ per le unità abitative e ‘D/10’ per gli immobili strumentali), è condizione necessaria e sufficiente per la sua esenzione dall’Imposta” (conformi Sentenze Corte di Cassazione nn. 18565/09, 16737/15, 7930/16, 12289/17, 5769/18, Ordinanza Corte di Cassazione n. 21878/18).La ratio della Sentenza sopra richiamata, già affermata con la Sentenza Corte di Cassazione SS.UU. n. 18565/2009, consiste nel fatto che, “l’iscrizione nel Catasto dei fab-bricati e l’attribuzione della rendita costituiscono presup-posti (contestabili unicamente nei confronti dell’organo preposto alle relative operazioni e non nei confronti del comune) necessari e sufficienti ai fini dell’assoggettamen-to dell’immobile all’Imposta stessa”. In altri termini, per il Comune ciò che risulta dal Catasto è un mero dato di fatto e la necessità della variazione catastale per il riconosci-mento della ruralità nasce da un’interpretazione sistemica dell’ordinamento, all’interno del quale l’unico soggetto le-

gittimato a riconoscere la ruralità o meno dell’immobile è l’Agenzia delle Entrate–Territorio. Ecco per quale motivo il trattamento ai fini Imu è direttamente discendente dalla qualificazione catastale dell’immobile.Un immobile che non ha la ruralità iscritta in Catasto non è mai stato sottoposto, nemmeno in via potenziale, al vaglio dell’Agenzia delle Entrate–Territorio, unico soggetto nel ns. ordinamento che è legittimato a riconoscere la ruralità ai fini fiscali.L’art. 13, comma 14-bis, del Dl n. 201/2011, permette il riconoscimento della ruralità anche per le unità immobi-liari non accatastate nelle Categorie “A/6” e “D/10”, nel punto in cui prevede che “le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 7, del Dl. n. 70/2011, convertito con modificazio-ni dalla Legge n. 106/2011, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento ori-ginario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge

di conversione del presente Decreto, sono stabilite le mo-dalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classa mento ori-ginario degli immobili rurali ad uso abitativo”.

La non necessità dell’accatastamento nelle Categorie “A/6” o “D/10” per il riconoscimento della qualifica di fab-

bricato rurale è stata confermata anche dalla Circolare Mef 18 maggio 2012, n. 3/Df, la quale ha precisato che “la classificazione dell’immobile nella Categoria catastale ‘D/10’ - che individua esclusivamente i ‘fabbricati per fun-zioni produttive connesse alle attività agricole’, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono origi-nariamente costruite – non è condizione unica per il rico-noscimento dell’agevolazione in esame, poiché rientrano nell’agevolazione anche le fattispecie presenti nell’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993, che non rientrano ne-cessariamente in ‘D/10’”.In attuazione di quanto sopra espresso, all’art. 1, comma 2, del Decreto Mef 26 luglio 2012, viene indicato che, “ai fini dell’iscrizione negli atti del Catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella Categoria ‘D/10’ (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione”; relati-vamente ai termini della presentazione delle domande di annotazione, l’art. 2, comma 2, dell’appena citato Decreto prevede che “la documentazione di cui al comma 1 è pre-sentata all’Ufficio provinciale territorialmente competente dell’Agenzia del Territorio entro e non oltre il 30 settembre 2012, con le modalità stabilite in apposito comunicato del-la medesima Agenzia”.

Sul classamento dei fabbricati rurali si è espressa la Cir-colare Agenzia del Territorio 7 agosto 2012, n. 2, la quale ha precisato che, “ai sensi e per gli effetti delle nuove di-sposizioni richiamate in premessa, la sussistenza dei re-quisiti di ruralità è indicata negli atti catastali attraverso la suddetta annotazione, indipendentemente dalla Categoria attribuita. (…) si ricorda, peraltro, che, in base a quanto previsto dall’art. 9, comma 3, lett. e), del Dl n. 557/1993, permane la preclusione relativa al riconoscimento della ruralità per i fabbricati che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari apparentanti alle Categorie ‘A/1’ e ‘A/8’. (…) Si rammenta che l’autocertificazione deve contenere la dichiarazione che l’immobile possiede i requisiti di rura-lità a decorrere dal quinquennio antecedente alla presen-tazione delle domande. (…) Le domande devono essere presentato entro il 30 settembre 2012, sia con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo che a quelle stru-

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mentali all’esercizio dell’attività agricola”.

Stante tutto ciò predetto, occorre valutare se nel caso evi-denziato nel quesito ricorrono tutti i requisiti prescritti dalla normativa per considerare come rurale l’unità immobiliare posseduta dal contribuente.Dall’analisi della Sentenza n. 2372/2016, l’elemento di-scriminante per il riconoscimento in Catasto della rurali-tà è la destinazione dell’unità immobiliare all’esercizio di un’attività agricola.La destinazione dell’immobile all’esercizio delle attività di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993, non deve essere transitoria ma permanente in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge n. 138/1998, viene di-sposto che “le caratteristiche di destinazione e tipologi-che” devono essere “tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite”.

Ai fini del corretto trattamento tributario della fattispecie oggetto di analisi da parte del Comune, è necessario ana-

lizzare quindi la situazione catastale dell’immobile.Posto che il primo immobile oggetto del quesito non è clas-

sificabile nella Categoria catastale “D/10” in quanto classi-ficato nella Categoria catastale “C/2”, se per quest’ultimo è stata iscritta l’annotazione “rurale” di cui all’art. 1, com-

ma 2, del Decreto Mef 26 luglio 2012, spetta il trattamen-

to tributario quale fabbricato rurale, mentre in alternativa deve essere assoggettato ad Imu come gli altri fabbricati. Resta inteso che prima di erogare un eventuale rimborso o di riconoscere l’esenzione il Comune deve controllare se l’immobile del contribuente rispetta effettivamente i requi-siti di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993.Nel caso in cui dalle risultanze catastali risultasse l’anno-

tazione “rurale” ma i requisiti di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/93, non fossero di fatto soddisfatti, il Comu-

ne deve provvedere ad attivare la procedura di variazione catastale per gli immobili aventi “situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali” di cui all’art. 1, com-

ma 336, della Legge n. 311/2004.Se dagli atti catastali non risulta l’annotazione “rurale”, il fabbricato non può essere considerato rurale.Quanto alla problematica del secondo immobile (iscritto nella Categoria catastale “D/1”), sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 12776/2018, nella quale i Giudici di legittimità, relativamente ad un analogo rispetto a quello del quesito, hanno statuito che “non vale

infatti opporre che, per gli anni in questione, uno degli im-mobili dedotti in giudizio, ancorché classificato in Catego-ria ‘D1’, avrebbe usufruito di ‘parificazione’ alla Categoria ‘D10’ in forza della citata Circolare Ministero delle Finan-ze–Agenzia del Territorio 9 aprile 1998 n. 96 (…) Va in proposito considerato che tale Crcolare - fonte normativa interna all’Amministrazione finanziaria, - non ‘attribuisce’ classamento ‘rurale’ ‘D10’ a fabbricati diversamente cen-siti, ma si limita a disciplinare in via transitoria e di prima applicazione le domande di assegnazione alla Categoria catastale ‘D10’, di nuova istituzione”. Ferma restando la possibilità di presentare “un’istanza di classificazione dei fabbricati ‘D1’ nella nuova Categoria ‘D10’, previa annota-zione della richiesta ‘parificazione’, trova comunque con-ferma la necessità di verificare, da parte dell’Amministra-zione finanziaria, l’effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ai fini fiscali, della Categoria ‘pari-ficata’ richiesta”, istanza che però il contribuente non ha presentato. Dello stesso orientamento anche la Sentenza Corte di Cassazione n. 24892/2016.Nella menzionata Circolare n. 96/T, viene inoltre riportato che “in questa fattispecie, in via transitoria, (fino all’ade-guamento delle procedure informatiche suddette) sui do-cumenti di aggiornamento prodotti con ‘Docfa’ devono es-sere riportati - come meglio indicato nell’Allegato 2, pag. 5 - i seguenti dati: - la Categoria ‘D/1’ nel campo specifi-co; - la dicitura ‘Categoria parificata alla D/10’, nel campo indirizzo (secondo rigo); - la sigla ‘RR’, nel campo lotto. Successivamente, con procedura automatica, le unità ac-quisite nella banca dati con le suddette modalità saranno recuperate e collocate nella corretta Categoria”.

Sulla base dell’orientamento di prassi e di giurispruden-

za sopra riportato, riteniamo corretto il comportamento dell’Ente, posto che, come riportato nella Circolare, la “pa-rificazione” alla Categoria “D/10” ha natura temporanea e comunque richiede una successiva richiesta di classa-

mento nella Categoria “D/10”.

In conclusione, il riconoscimento o meno della qualifica di fabbricato rurale dipende direttamente dalle risultanze ca-

tastali e spetta per quei fabbricati classificati in Categoria “D/10” e per quelli classificati nella loro Categoria ordina-

ria riportanti l’annotazione “rurale”. In conseguenza di ciò, riteniamo che il Comune abbia correttamente interpretato la normativa e la giurisprudenza di legittimità applicabile al caso di specie.

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LA GIURISPRUDENZAAccertamentorelata di notifica

Rendita catastaleavviso di riclassamento

I Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di accerta-

mento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del Servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’Agente postale, mentre quella dell’Ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’Ufficio postale al quale è stato consegna-

to il plico. Pertanto, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizio-

ne sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario

Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità chiari-scono che, in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rappor-to e al relativo scostamento ed ai provvedimenti ammini-strativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità ur-bana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. Ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’e-

ventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Uf-

della relazione prevista dall’art. 3 della Legge n. 890/1982 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera ir-regolarità, che non può essere fatta valere dal destinata-

rio, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.

L’omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta dunque, né l’inesistenza della notificazione, ove non sorgano con-

testazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale dell’atto, né la nullità, ma solo una mera ir-regolarità.

ficio di addurre in giudizio cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto. Né può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici effet-tuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’ar-redo urbano” nonché ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”. Quanto appena affermato anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata, sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratte-

ri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato im-

mobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle ca-

ratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, ecc.). Inoltre, la Suprema Corte pone in evidenza la Sentenza n. 25766/2018 della Corte di Cassazione, la quale ha af-fermato che “l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla re-visione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano”.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4412 del 14 febbraio 2019

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4708 del 18 febbraio 2019

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Iciarea scoperta per lo svolgimento l’attività di impresa

Notifical’impugnazione è inammissibile se il notificante non deposita in giudizio la ricevuta di ritorno della raccomandata

Nel caso in oggetto, un Consorzio proponeva ricorso av-

verso l’avviso di accertamento Ici riguardante la maggiore imposta dovuta in relazione al compendio di aree dema-

niali coperte e scoperte possedute dal Consorzio nella ve-

ste di Concessionario.

I Giudici di legittimità chiariscono che proprio con riferi-mento alle aree portuali scoperte, in tema di Ici ciò che conta ai fini dell’imposizione è che l’area in considerazio-

ne sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immo-

biliare, potenzialmente produttiva di reddito. Non è infatti escluso l’esistenza del presupposto impositivo in relazio-

ne ad una area per il semplice fatto che sulla stessa non insista un edificio. Importa accertare se l’area scoperta sia indispensabile al Concessionario del bene demania-

le, operatore economico privato, per svolgere appieno, in forma privatistica ed esclusiva, la propria attività impren-

ditoriale di imbarco e sbarco delle merci e le collaterali ed

accessorie operazioni. L’autonomia funzionale e redditua-

I Giudici di legittimità chiariscono che, in relazione alla notificazione a mezzo posta, per il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario è necessario che egli abbia ricevuto l’atto o che esso sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità. L’unico documento idoneo a fornire tale dimostrazione e ad attestare la data in cui essa è avvenuta e l’identità ed

le del sito oggetto di controversia comporta che l’immobile destinato ad uso commerciale e/o industriale non possa essere classato in Categoria “E”, con conseguente esen-

zione dell’Imposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992. Infatti, la Suprema Corte specifica che, in tema di classa-

mento, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Dl. n. 262/2006, convertito con modificazioni nella Legge n. 286/2006, nel-le unità immobiliari censite nelle Categorie catastali “E/1”, “E/2”, “E/3”, “E/4”, “E/5”, “E/6” ed “E/9”, non possono es-

sere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia fun-

zionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato di-sposto degli artt. 5 del Rdl. n. 652/1939 e 40 del Dpr. n. 1142/1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzio-

nali dell’Ente titolare.

idoneità della persona cui il plico sia stato consegnato è la ricevuta di ritorno della raccomandata; ovvero, per il caso di suo smarrimento o distruzione, il duplicato rilasciato dall’Ufficio postale. Così che, quando la notificazione si riferisce ad un atto di impugnazione ed il notificante non ottemperi all’onere di depositare in giudizio la ricevuta di ritorno, l’impugnazione è inammissibile.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4223 del 13 febbraio 2019

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3764 dell’8 febbraio 2019

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LA GIURISPRUDENZA

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Iciconcessione su aree demaniali

Nella casistica in studio, i Giudici di legittimità chiarisco-

no che, in tema d’Ici, i beni demaniali nella disponibilità dei Consorzi di bonifica per l’espletamento della loro at-tività istituzionale sono assoggettati all’Imposta, ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. n. 504/1995, trattandosi di beni non meramente detenuti dai Consorzi, ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica.

Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che il rapporto tra i Consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati è in verità declinabile secondo lo schema della concessione a titolo gratuito; ed è un rapporto basato sulla stessa legge istitutiva dei Consorzi (Rd. n. 215/1933), in correlazione con la funzione specifica, ivi loro assegnata, di “esecu-zione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica”.

Derivando il titolo direttamente dalla legge, non era neces-

saria l’emanazione di un conseguente atto amministrati-vo propriamente concessorio. In altre parole, i Consorzi

possiedono i beni demaniali in quanto quei beni sono loro affidati in uso per legge, in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere rea-

lizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica. Dacché la relazione tra il Consorzio e i beni, avente titolo nella legge, non può essere relegata nell’alveo della de-

tenzione mera, come d’altronde è indirettamente confer-mato dall’essere i relativi contributi (alla spesa di esecu-

zione e manutenzione delle opere pubbliche) considerati esigibili dai Consorzi stessi come oneri reali sui fondi dei contribuenti. Trattasi di possesso qualificato dal titolo. Pertanto, ai fini dell’imposizione di cui è causa, rileva l’art. 3 del Dlgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 18, com-

ma 3, della Legge n. 388/2000, secondo il quale soggetti passivi dell’Ici sono, da un lato, il proprietario degli immo-

bili di cui all’art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto re-

ale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, e dall’altro, “nel caso di concessione su aree dema-niali”, il soggetto concessionario.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4186 del13 febbraio 2019

Tiasoggettività passiva nei contratti di leasing

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro-

versa riguarda l’impugnazione da parte di una Società di un avviso di accertamento Tia, conseguente all’omesso pagamento di alcune annualità, per un immobile concesso dalla ricorrente in locazione finanziaria ad altra Società poi fallita.

I Giudici pongono in evidenza quanto stabilito dall’art. 49, comma 3, del Dlgs. n. 22/1997, ovverosia “la Tarif-fa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessori o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito esistenti nelle zone del territorio co-munale”. Quindi è soggetto passivo sia l’occupante che il conduttore in leasing per tutta la durata dell’occupazione. Peraltro, la soggettività passiva del proprietario dell’immo-

bile, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un terzo o concesso in locazione commerciale o finanziaria, non è prevista dalla legge. Inoltre, i Giudici evidenziano che l’art. 117 della Costitu-

zione attribuisce la potestà legislative in materia tributaria allo Stato ed alle Regioni, mentre l’art. 119 della Costitu-

zione introduce il principio dell’autonomia finanziaria degli Enti Territoriali. Poi, l’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997 prevede che “le Province i Comuni possono disciplinare con Re-golamento le entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi”. Pertanto, in base a quanto sopra esposto, un Comune non può estendere con Regolamento la soggettività passiva

Ctr Lombardia, Sentenza n. 755 del 19 febbraio 2019

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LA GIURISPRUDENZA

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dei tributi; peraltro, i principi comunitari (artt. 174 e 175 del Trattato Ce e dell’art. 15 della Direttiva comunitaria 2006/l 2/Ce) consentono l’applicazione nell’ordinamento nazio-

nale del principio “chi inquina paga” e anche sotto tale

aspetto appare corretta la soggettività passiva della Tia in capo al soggetto che produce i rifiuti, cioè l’occupante dell’immobile che nella fattispecie coincide con la Società conduttrice in leasing.

Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissionimaggiorazione delle tariffe

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la controversia riguar-da i diritti delle pubbliche affissioni. In particolare, i Giudici lombardi chiariscono che non è possibile per un’Ammini-strazione comunale applicare de futuro tariffe maggiorate. I Giudici osservano che l’art. 52, comma 1, del Dlgs. n. 446/199,7 testualmente prevede che, “le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla in-dividuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adem-pimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”. L’Imposta co-

munale sulla pubblicità, nonché i Diritti sulle pubbliche af-fissioni, sono disciplinate dal Capo I del Dlgs. n. 507/1993, che prevede, con riferimento alla determinazione dell’Im-

posta, delle tariffe base variabili in base alla fascia di ap-

partenenza del Comune, a cui possono essere apportate talune maggiorazioni. Le modalità applicative dell’Icp sono disciplinate da ap-

positi Regolamenti comunali. Orbene, l’art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997 (come modificato dall’art. 30, comma 17, della Legge n. 488/1999, a decorrere dall’1° gennaio 2000), in deroga al principio generale enuncia-

to all’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, consentiva ai Comuni di intervenire sull’aliquota massima di tali tributi (non solo in via temporanea, come previsto per ragioni di “afflus-so turistico” ai sensi del citato art. 3, comma 6, del Dlgs. n. 503/1997) bensì in via “ordinaria”, disponendo che “le

tariffe e i diritti di cui al Capo I del Dlgs. n. 507/93, e suc-cessive modificazioni, possono essere aumentati dagli Enti Locali fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro qua-drato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”.

Poi, l’art. 3 del Dlgs. n. 507/1993, provvedeva a preci-sare la scansione temporale per la individuazione della tariffa, statuendo che “in deroga all’art. 3 della Legge n. 212/00, le tariffe dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”. La

norma di attribuzione di tale “eccezionale” potestà rego-

lamentare veniva abrogata dall’art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12, secondo cui, “dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall’Allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo’; l’Allegato 1, di poi, al punto 30), indicava espressamente gli ‘artt. 9 e 11 della Legge n. 449/97’”). In particolare, l’abrogazione di detta norma sortiva effetto dal periodo di imposta 2013 (atteso che, per il periodo di imposta 2012, rimanevano efficaci le tariffe già deliberate, espressamente o tacitamente, entro il 31 marzo, ai sensi ex art. 3, comma 5, del Dlgs. n. 507/1993).

Tar Lombardia, Sentenza n. 268 del 6 febbraio 2019

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FOCUSRiscossioneaffidamento a terzi dell’attività di riscossione coattiva e la validità dell’ingiunzione di pagamento

La disciplina più rigorosa che la “Legge Finanziaria 2008”

ha introdotto, in tema di affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione di tributi ed entrate comunali, rileva soltanto ai fini del rilascio di nuove concessioni o di rinnovo di concessioni dopo il 1° gennaio 2008, non fa-

cendo venire meno le concessioni in corso, già rilasciate nel vigore della precedente disciplina, che limitava l’iscri-zione all’Albo ministeriale ai soli soci privati delle Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale. Ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzio-

ne amministrativa per violazione delle norme del “Codice della Strada” (c.d. “CdS”), i Comuni possono avvalersi del-la procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al Rd. n. 639/1910, anche affidando il relativo Servizio ai Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997.Il caso

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 5150 del 21 febbraio 2019, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di affidamento a terzi dell’attività di riscossione dell’Ente Locale e validità dell’ingiunzione di pagamento.Nel caso di specie il Tribunale, in parziale accoglimento dell’appello della Concessionaria comunale per la riscos-

sione dei tributi, aveva dichiarato legittima l’ingiunzione di pagamento, emessa ex art. 2 Rd. n. 639/1910, in relazio-

ne ad infrazioni al “CdS”.

Contro tale decisione la parte soccombente ricorreva per Cassazione, denunciando, tra le altre, per quanto di inte-

resse, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 15 delle Preleggi e dell’art. 73, comma 3, della Costituzione, e per avere il Tribunale ritenuto che, al momento della co-

stituzione della Concessionaria, l’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs n. 446/1997, non prevedesse per le Società a capitale prevalentemente pubblico l’iscrizione all’Albo di cui al successivo art. 53. Infine, la ricorrente deduceva violazione dell’art. 1, comma 224, della Legge n. 244/2007, affermando la tesi del difet-to di legittimazione all’utilizzo dello strumento dell’ingiun-

zione fiscale ex Rd n. 639/1910.La decisione

Le censure relative al tema della validità della concessio-

ne, secondo la Suprema Corte, erano prive di fondamento.Evidenziano infatti i Giudici di legittimità che l’art. 52, del Dlgs n. 446/1997 - “Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni” - detta, al comma 5, i criteri in-

formatori dei Regolamenti relativi all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate e, nel testo al tempo vigente, stabiliva tra l’altro che, “…. b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la li-quidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: (…) alle Società per azioni o a responsabilità limitata a preva-lente capitale pubblico locale previste dall’art. 22, comma 3, lett. e), della citata Legge n. 142/1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53”.

L’art. 53 stabilisce poi a sua volta, al comma 1, che “pres-so il Ministero delle Finanze è istituito l’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di ac-certamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni”.La “Legge Finanziaria 2008”, all’art. 1 comma 224 - sottoli-nea la Cassazione - ha modificato la lett. b), del comma 5, dell’art. 52 citato, prevedendo che anche le Società deb-

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 5150 del 21 febbraio 2019

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Dirigente del Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale dell’Agenzia delle Entrate

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bano essere iscritte all’Albo.La disciplina, indubbiamente più rigorosa, che la “Finan-ziaria 2008” ha introdotto valeva però per l’affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione di tributi ed entrate ed operava quindi ai fini del rilascio di nuove concessioni (o di rinnovo di concessioni) dopo la sua en-

trata in vigore, non facendo venire meno, in difetto di una specifica norma transitoria, le concessioni in corso, già rilasciate nel vigore della precedente disciplina, che limita-

va l’iscrizione all’Albo ministeriale ai soli soci privati delle Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.E, nel caso in esame, il Giudice di merito aveva appunto posto in rilevo che la Società concessionaria in giudizio, “prima della entrata in vigore della modifica legislativa in discussione, non solo è stata costituita, ma ad essa è sta-to anche affidato il ‘Servizio di riscossione’ del quale si controverte”, e da tale premessa aveva quindi tratto il con-

vincimento della legittimità della concessione, interpretan-

do la norma novellata nel senso che essa, lungi dal richie-

dere un obbligo, al momento della sua entrata in vigore, di iscrizione all’Albo di tutti i Concessionari ai fini della con-

tinuazione delle concessioni preesistenti, disponeva che al momento della partecipazione a nuove gare l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 dovesse essere posseduta, non soltanto dal socio privato, ma anche dalle Società miste.Questa conclusione, secondo la Suprema Corte, era in linea con la previsione normativa e pertanto resisteva alla critica della parte ricorrente, che confondeva invece la portata della novella legislativa, ancorandola erroneamen-

te alla data degli atti di riscossione piuttosto che al rilascio delle nuove concessioni dopo la sua entrata in vigore.Altrettanto infondata poi, secondo la Cassazione, era an-

che la censura relativa all’ingiunzione di pagamento.Evidenziano infatti i Giudici di legittimità che la questione di diritto che la doglianza poneva alla Corte non era nuova ed era infatti già stata affrontata con diverse Pronunce, ove si è affermato che, ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del “Codice della Strada”, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione di cui al Rd. n.639/1910, anche affidando il re-

lativo Servizio ai Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, essendo tale affidamento con-

sentito dall’art. 4, comma 2-sexies, del Dl. n. 209/2002, del quale non è intervenuta l’abrogazione - pure inizial-

mente disposta dall’art. 7, comma 2, del Dl. n. 70/2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata1.

La Suprema Corte ricorda il complesso iter normativo che ha riguardato la disciplina in esame, rilevando che la pos-

sibilità per i Comuni di avvalersi, per la riscossione dei tri-buti e delle altre entrate, della procedura di riscossione co-

attiva tramite l’ingiunzione di cui al Rd. 639/1910 era stata attribuita dall’art. 52, comma 6, del Dlgs. n. 446/1997, in forza del quale era prevista anche la possibilità di affidare ad altri soggetti la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate (l’art. 52, comma 5, individua tali soggetti e i requi-siti che debbono possedere).Questa norma era poi stata abrogata dall’art. 1, comma 224, lett. b), della Legge 244/2007, ma il Dl. n. 248/2007, all’art. 36, comma 2, aveva disposto che “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli Enti Locali continua a potere essere effettuata con a) la procedura dell’ingiunzione di cui al Rd. 14 aprile 1910, n. 639, se-guendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del Dpr. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’Ente Locale o è affidata ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997; b) la procedura del ruolo di cui al Dpr. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all’art. 3 del Dl. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2005”.

L’art. 7, comma 2, del Dl. n. 70/2011, aveva poi in effetti abrogato il comma 2 dell’art. 36 citato, ma come detto tale abrogazione non era poi però di fatto avvenuta per effetto di un gioco di rinvii dell’entrata in vigore delle disposizioni a cui era subordinata l’abrogazione medesima.Ed era infine intervenuta la Legge n. 44/2012, che aveva convertito il Dl. n. 16/2012, inserendo nella norma un testo diverso, che non contemplava più l’abrogazione dell’art. 36 del Dl. n. 248/2007.Conseguentemente - conclude la Corte - era rimasto in vigore l’originario comma 2-sexies, dell’art. 4, del Dl n. 209/2002, a norma del quale “i Comuni e i Concessionari iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, di se-guito denominati ‘Concessionari’, procedono alla riscos-sione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione pre-vista dal Testo unico di cui al Rd. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del Dpr. n. 602/1973, in quanto compatibili”.Tirando le fila di questo percorso ricostruttivo obiettiva-

1 Cfr. Ordinanza Corte di Cassazione n. 22710 del 28 settembre 2017, Sentenza Corte di Cassazione n. 26736 del 13 febbraio 2017 e, da ultima Sentenza Corte di Cassazione n. 24722 dell’8 ottobre 2018.

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mente complicato, doveva pertanto ritenersi corretta la decisione impugnata sulla legittimazione della Società concessionaria ad utilizzare lo strumento previsto dal Rd. n. 639/2010.Conclusioni

La potestà organizzativa degli Enti pubblici di autoprodur-re beni e servizi mediante il ricorso a soggetti che, ancor-ché giuridicamente distinti dall’Ente conferente, siano a quest’ultimo legati da una relazione organica ed in house

è stata più volte recepita anche dalla Corte di giustizia Ue2.

Nel cosiddetto “in house providing” frazionato è essenzia-

le, per un verso, che tutti gli Enti partecipanti (ancorché di minoranza) esplichino sulla Società e sui servizi ad essa affidati un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri organi interni e che, per altro verso, la Società esplichi la propria attività principale a favore degli Enti partecipanti, indipendentemente dalla misura del controllo societario da questi ultimi singolarmente espresso3.

Il “controllo analogo” può del resto essere anche esple-

tato congiuntamente da una pluralità di Enti pubblici de-

tentori del capitale sociale (in via totalitaria, o anche in

quota mista con partecipanti privati), come pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa4, la quale ha più volte ribadito l’ammissibilità del “controllo congiunto” nell’ambito di compagini “multicomunali”, se-

condo quanto stabilito anche dalla giurisprudenza Ue5.

Quanto poi alla legittimità dell’utilizzo dell’ingiunzione fi-

scale, questa è in sostanza un ordine di pagamento. Ad oggi, pertanto, ogni Comune può scegliere di riscuote-

re le proprie entrate utilizzando l’ingiunzione fiscale inve-

ce che la riscossione mediante ruolo attraverso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Prima dell’ingiunzione di pagamento deve essere comun-

que inviato al debitore un avviso di accertamento, se si tratta di somme di natura tributaria e solo quando l’avviso di accertamento diventa definitivo, si può procedere con l’ingiunzione. Se poi il debitore non versa quanto richie-

sto entro il termine indicato nell’ingiunzione, né propone opposizione contro di essa, l’Ente può procedere con l’e-

secuzione forzata. L’ingiunzione fiscale quindi assomma in sé, sia la funzione del titolo esecutivo, che quella del precetto6.

3 Sentenza Corte comunitaria Teckal del 18 novembre 1999, in Causa C-107/98.

4 Consiglio di Stato, Sentenza n. 1801 del 4 giugno 2014 e Sentenza n. 1447 dell’8 marzo 2011.

5 Corte di Giustizia Europea, Sezione II, 17 luglio 2008, C-371/05, Comune di Mantova; Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 13 novembre 2008, C-324/07, Coditel Brabant; Corte di Giustizia Europea, Sezione III, 10 settembre 2009, Causa C-573/07, Sea).

6 Sentenza Corte di Cassazione n. 6448/2003.

2 Tra le altre: Sentenza Stadt Halle dell’11 gennaio 2005, in causa C-26/03.

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Imuesclusa la possibilità di annullare in autotutela l’accertamento definitivo in mancanza di un interesse di rilevanza generale

Nell’Ordinanza oggetto del presente elaborato, i Giudici di legittimità hanno trattato l’argomento dell’annullamento in autotutela di un avviso di accertamento divenuto definitivo.Nel caso di specie, nel 2008 il Comune ha notificato avvisi di accertamento ai fini Ici per gli anni da 2003 a 2007 nei confronti di una Società. Quest’ultima, a settembre 2010, ha formulato la richiesta di sgravio in autotutela degli atti, anche se divenuti definitivi. L’Ente, posto che gli avvisi erano divenuti definitivi già da più 1 anno, ha confermato il diniego dell’annullamento degli atti emessi.La Società ha quindi proposto ricorso innanzi alla Ctp., la quale ha rigettato il ricorso. Stessa sorte per l’appello innanzi alla Ctr., la quale ha ri-tenuto che, nel caso di specie, la Società ricorrente ave-

va invocato l’annullamento senza allegare alcuna docu-

mentazione riguardo all’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento. La Società ha proposto quindi ricorso in Cassazione, deducendo l’omessa valutazione, da par-te del giudice di appello, della sussistenza della lesione dell’interesse generale.La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo del con-

tendere.

In prima istanza, viene ritenuta infondata l’inammissibilità del ricorso, proposta dall’Ente, per aver il ricorrente noti-ficato il ricorso oltre il termine perentorio di cui all’art. 325 Cpc., fissato in 60 giorni.I Giudici richiamano quanto statuito nella Sentenza Cor-te di Cassazione n. 17748/2009, secondo cui “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla Sentenza n. 477/2002 della Corte Costitu-

zionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall’Ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sen-si dell’art. 1 della Legge n. 53/1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’uf-ficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedi-zione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle for-malità richieste presso l’Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall’art. 83 Cpc. alla data dell’avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della Legge n. 53/1994”.

Passando all’analisi del motivo del ricorso proposto dal-la Società, i Giudici osservano che il contribuente che ri-chiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto stesso, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevan-

za generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Quindi, contro il diniego dell’Ente di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazio-

ne da parte del contribuente soltanto per allegare even-

tuali profili di illegittimità del rifiuto, non per contestare la fondatezza della pretesa1.

Per il caso ad oggetto dell’Ordinanza in commento, i Giu-

Corte di Cassazione, Ordinanza

del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

1 Sentenza Corte di Cassazione n. 11457/10 e Ordinanza Corte di Cassazione n. 25524/14.

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dici rilevano che la richiesta della Società ricorrente difetta di qualsiasi indicazione al riguardo; pertanto, risultano in-

fondate le motivazioni del ricorso.Infine, viene inoltre precisato che è altresì inammissibile il ricorso incidentale proposto per difetto di specificità, a causa della mancanza di chiarezza nelle statuizioni og-

getto di censura.

La Suprema Corte ha quindi confermato il proprio orien-

tamento sul tema dell’impugnabilità degli avvisi di accer-tamento divenuti definitivi, affermando nuovamente che non è possibile annullare in autotutela un avviso di accer-tamento definitivo in mancanza dell’interesse di rilevanza generale nell’annullamento dell’atto.

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SCADENZIARIO01 Lunedì 1° aprile

Versamento somme da conto corrente postale

Occorre entro il presente termine versare in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al regime di “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n. 920/84 – Quindicina precedente.

Certificazione equilibrio finale di competenza 2018Scade oggi il termine entro il quale Comuni, Province e Città metropolitane devono trasmettere al Mef la certificazione di cui all’art. 1, comma 466, della Legge n. 232/2016 relativa al saldo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali per l’anno 2018 secondo quanto riportato nel Prospetto allegato al Decreto Mef-RgS n. 38605 del 14 marzo 2019.

Contributi investimenti sui mutui anno 2018

Entro la data odierna gli Enti Locali devono compilare, firmare e trasmettere in 2 copie autentiche, alle Prefetture com-

petenti per territorio la certificazione – approvata con Decreto 8 marzo 2019, relativa alla richiesta del contributo di cui all’art. 46-bis, del Dl. n. 41/95, per gli investimenti sui mutui contratti nel 2018.

10 Mercoledì 10 aprile

Versamento somme da Agenti della riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossione versano alla Tesoreria comunale le somme riscosse nel mese precedente sui conti correnti dedicati (art. 7, comma 2, lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)

Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n.

78/2010) relative al quarto trimestre 2018, a seguito di proroga disposta dal Dpcm. 27 febbraio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 5 marzo 2019.

12 Venerdì 12 aprile

Partecipazioni pubbliche - acquisizione provvedimenti di revisione periodica e dei dati sui rappresentanti delle P.A. Scade oggi il termine per l’invio, mediante l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, dei provvedimenti di revisio-

ne periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 - Tusp) e dei rappresentanti delle Amministra-

zioni negli Organi di governo di Società ed Enti al 31 dicembre 2017 (art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014).

15 Lunedì 15 aprile

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

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Carta di identità elettronica (Cie) Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16 Martedì 16 aprile

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionaleScade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E”

(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-

pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubbliciDeve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-

ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamen-

to tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama al riguardo la Circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-

zario).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

Versamento somme da conto corrente postale

Occorre entro il presente termine versare in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al regime di “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n. 920/84 – Quindicina precedente.

Versamento delle accise

Entro la data odierna gli operatori economici, per i prodotti soggetti ad accise, versano l’Imposta per tutti i quantitativi immessi in consumo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale dello Stato o attraverso Modello “F24”, con possibilità di compensazione con altri tributi e contributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95).

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Fatture differite

Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’opera-

zione, comprensiva anche della data e del numero dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).

20 Sabato 20 aprile *

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarieIn applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna i Tesorieri trasmettono al “Siope” informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-mine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

Attestazione mensile di liquiditàIl Tesoriere dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, entro la data odierna, deve trasmettere al Ministe-

ro dell’Interno l’attestazione mensile relativa alla liquidità a disposizione giacente nei conti aperti presso la Sezione di Tesoreria (Circolare Ministero Interno n. 11/07).

30 Martedì 30 aprile

Presentazione Modelli “Intra 12”

Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Carta di identità elettronica (Cie) Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Dichiarazione Iva 2019Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale Iva 2019, riferita all’anno 2018.

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (c.d. “Spesometro”)

Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture analogiche emesse e ricevute (art. 21 del Dl. n. 78/2010) relativa al terzo e quarto trimestre 2018 oppure al secondo semestre 2018 per chi, attraverso il proprio comportamento concludente, ha deciso di procedere con l’invio semestrale, a seguito di proroga disposta dal Dpcm. 27 febbraio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 5 marzo 2019.

“Pcc” – invio debiti commerciali scaduti e non pagati

Entro la data odierna le Amministrazioni, in attuazione dell’art. 1, commi 866-868, della Legge n. 145/2018, devono tra-

smettere alla “Piattaforma Crediti Commerciali” (Pcc) le informazioni relative ai debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente (2018). Dal 2020 l’obbligo scadrà il 31 gennaio di ogni anno (successivo).

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T r i b u t iNEWS

1° aprile 2019

SCADENZARIO

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Approvazione rendiconto della gestione 2018 e riaccertamento ordinario dei residui

Entro la data odierna il Consiglio comunale deve approvare il conto consuntivo 2018, tenuto motivatamente conto della Relazione dell’Organo di revisione (art. 227, comma 2, del Tuel – Dlgs. n. 267/00, come modificato dall’art. 2-quater, Legge n. 189/08, di conversione con modificazioni del Dl. n. 154/08). Al rendiconto di gestione, ai sensi dell’art. 6, com-

ma 4, del Dl. n. 95/12, i Comuni e le Province allegano una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate, asseverata dai rispettivi Organi di revisione.Contestualmente, con Deliberazione della Giunta, si deve procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/11.

“Modello unico di dichiarazione ambientale”

Scade in data odierna il termine per la presentazione del “Mud” 2019 (“Modello unico di dichiarazione ambientale”): le imprese e le Amministrazioni tenute a farlo devono servirsi dei Moduli e delle indicazioni riportati nel Dpcm. 24 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 22 febbraio 2019, S.O. n. 8.

Contributo anno 2019 Revisori Enti LocaliPer i Revisori dei conti degli Enti Locali scade oggi il termine per il versamento al Ministero dell’Interno del contributo an-

nuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/12.

Attestazioni Oiv

Scade oggi il termine per la pubblicazione sui siti istituzionali delle P.A. della Griglia e del Documento di attestazione, con relativa scheda di sintesi, compilati, con il supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione trasparen-

za, dall’Oiv o dagli altri Organismi con funzioni analoghe individuati dai soggetti interessati (vedasi Deliberazione Anac n. 141 del 27 febbraio 2019)

Rimborso Iva su “Trasporto pubblico locale”

Entro la data odierna gli Enti interessati devono produrre le certificazioni di cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 dicembre 2000 (Modello “B1” – dato definitivo dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2018) per il rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”, in base alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la Finanza locale con la Circolare Fl. n. 2/19 del 28 gennaio 2019.

Minoranze linguisticheEntro la data odierna gli Enti Locali interessati devono presentare la domanda di accesso ai finanziamenti dei Progetti in favore delle minoranze linguistiche storiche riconosciute e tutelate (vedasi artt. 9 e 15, Legge n. 482/1999).

Gestione separata Inps

Scade in data odierna il termine di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95 per la presentazione - con sistema automa-

tizzato - dei dati relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2018 ai collaboratori coordinati e continuativi (vedi Circolare Inps, Direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16).

Obblighi di pubblicazione web in materia di personale Scade oggi il termine per la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al 1° trimestre del costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico e per la pubblicazione sul sito istituzionale, dei tassi di assenza del personale nel 1° trimestre (vedasi art. 17, comma 2, e art. 16, comma 3 del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Trasferimento immobili statali

Scade oggi il termine annuale per inoltrare richiesta all’Agenzia del Demanio per l’acquisizione di beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel proprio territorio. Come previsto dall’art. 80, comma 4, della Legge n. 289/02, al fine della valorizzazione (del recupero, della riqualificazione e della eventuale ri-destinazione d’uso) del patrimonio statale

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T r i b u t iNEWS

1° aprile 2019

SCADENZARIO

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ubicato nel territorio comunale, entro oggi, gli Enti Locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato posizionati nel loro territorio possono inoltrare specifica richiesta all’Agenzia del Demanio.

01 Giovedì 1° maggio *

Versamento somme da conto corrente postale

Occorre entro il presente termine versare in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al regime di “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n. 920/84 – Quindicina precedente.

10 Venerdì 10 maggio

Versamento somme da Agenti della riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossione versano alla Tesoreria comunale le somme riscosse nel mese precedente sui conti correnti dedicati (art. 7, comma 2, lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

14 Martedì 14 maggio

“Progetto Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”Gli Enti attuatori individuati dal Dpcm. 27 settembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2018, devono inviare entro la data odierna la documentazione elencata dal Decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segre-

tariato generale, tramite Pec all’indirizzo [email protected].

15 Mercoledì 15 maggio

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

Carta di identità elettronica (Cie) Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-

scio delle Carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

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T r i b u t iNEWS

1° aprile 2019

SCADENZARIO

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Tabella di sintesi aliquote contributi gestione separata Inps 2019 - Circolare Inps n. 19/19

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie25,72%

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.

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