tribunale per i diritti del malato 04 aprile 2009 tribunale per i diritti del malato 04 aprile 2009...
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TRIBUNALE
PER I DIRITTI DEL MALATO
04 APRILE 2009
TRIBUNALE
PER I DIRITTI DEL MALATO
04 APRILE 2009
cittadinanzattivacittadinanzattiva
cittadinanzattivacittadinanzattiva
Tribunale per i diritti del malato nasce a metà anni 80
MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO
Tribunale per i diritti del malato nasce a metà anni 80
MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO
I DIRITTIDEL MALATO
I DIRITTIDEL MALATO
cittadinanzattivacittadinanzattivaDIRITTI DEL MALATODIRITTI DEL MALATO
TRIBUNALETRIBUNALE
PER IPER I
Cenni storici sulla Sanità in Italia
Strutture destinate ad accogliere i pellegrini e diseredati
Ospedali d’inizio ‘900
Prima riforma del sistema ospedaliero (anni ‘60-’70)
Riforma del SSN (Legge 833 del 28-12-1978)
Dlgs 229/92
Dlgs 517 E SEGUENTI
Strutture destinate ad accogliere i pellegrini e diseredati
Ospedali d’inizio ‘900
Prima riforma del sistema ospedaliero (anni ‘60-’70)
Riforma del SSN (Legge 833 del 28-12-1978)
Dlgs 229/92
Dlgs 517 E SEGUENTI
RIFORMADEL
SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
RIFORMADEL
SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
Legge N. 833 del 23 Dicembre 1978
ART.1
La Repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.
Il SSN è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e dell’attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.
L’attuazione del SSN compete allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.
ART.1
La Repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.
Il SSN è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e dell’attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.
L’attuazione del SSN compete allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.
Principi ispiratori della Legge 833/78
1. La FORMAZIONE di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e della comunità;
2. La PREVENZIONE delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3. La DIAGNOSI e la CURA degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4. La RIABILITAZIONE degli stati invalidanti e di inabilità somatica e psichica;
1. La FORMAZIONE di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e della comunità;
2. La PREVENZIONE delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3. La DIAGNOSI e la CURA degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4. La RIABILITAZIONE degli stati invalidanti e di inabilità somatica e psichica;
Obiettivi della Riforma - 1
5. La PROMOZIONE e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro;
6. L’IGIENE degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e modificata;
7. Una DISCIPLINA DELLA SPERIMENTAZIONE, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l’efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
Obiettivi della Riforma - 2
8. La FORMAZIONE PROFESSIONALE e permanente nonché
l’AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO culturale del personale del
servizio sanitario nazionale.
Obiettivi della Riforma - 3
DIRITTI DEI CITTADINI
Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del SSN il Ministero della sanità definisce con proprio decreto d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza, al diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell’andamento dell’attività di prevenzione delle malattie.
………. Omissis……….
A tal fine il Ministro della Sanità può avvalersi delle organizzazioni di volontariato e di tutela, secondo quanto previsto dalla Legge 266/91.
DIRITTI DEI CITTADINI
Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del SSN il Ministero della sanità definisce con proprio decreto d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza, al diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell’andamento dell’attività di prevenzione delle malattie.
………. Omissis……….
A tal fine il Ministro della Sanità può avvalersi delle organizzazioni di volontariato e di tutela, secondo quanto previsto dalla Legge 266/91.
La partecipazione dei cittadiniArt. 14, Comma 1, DL N. 502 e 517/92
Art. 1, Comma 1FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE
La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni dalle province autonome e dagli enti locali.
Legge N. 266 dell’11 Agosto 1991
LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO
COMPLESSO DI NORME LEGISLATIVE
O CONSUETUDINARIE
CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI SOCIALI
(PROPRIETÀ, SCIOPERO, AUTORE, RAGIONE, DIVINO)
Cosa significa “DIRITTO”?
Diritti fondamentali che spettano a tutti gli esseri umani in quanto
PERSONE (diritti della personalità)
o che spettano ai soli
CITTADINI (diritti di cittadinanza).
La differenziazione viene fatta risalire storicamente alla
“Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789”,
in cui fu solennemente proclamata la distinzione tra la condizione di
cittadino (ossia la cittadinanza)
e la condizione di persona (ossia la personalità)
Diritti fondamentali che spettano a tutti gli esseri umani in quanto
PERSONE (diritti della personalità)
o che spettano ai soli
CITTADINI (diritti di cittadinanza).
La differenziazione viene fatta risalire storicamente alla
“Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789”,
in cui fu solennemente proclamata la distinzione tra la condizione di
cittadino (ossia la cittadinanza)
e la condizione di persona (ossia la personalità)
Diritti della Persona e del Cittadino – 1Costituzione Italiana
La Costituzione Italiana riconosce
i diritti inviolabili che spettano alla persona in quanto tale
e affida allo Stato il compito
di eliminare gli ostacoli di natura economica
che limitano la libertà e l’uguaglianza
e impediscono il pieno sviluppo della persona
Diritti della Persona e del Cittadino – 2Costituzione Italiana
Nell’ambito dei diritti fondamentali vanno distinti altresì
i diritti di LIBERTÀ dai diritti SOCIALI.
I diritti di LIBERTÀconsistono nel divieto dello Stato d’interferire in alcune sfere della
vita delle persone e dei cittadini.
I diritti SOCIALIconsistono nell’obbligo dello Stato
d’intervenire per assicurare alla persona e al cittadinoil godimento di alcuni beni e servizi fondamentali.
Diritti della Persona e del Cittadino – 3Costituzione Italiana
Secondo la nostra Costituzione, tra i diritti della PERSONA rientrano i
DIRITTI DI LIBERTÀ
(personale, di pensiero, di fede)
DIRITTI SOCIALI
(salute, l’istruzione, equa retribuzione del lavoro)
Rientrano invece tra i diritti del CITTADINO
DIRITTI DI LIBERTÀ
(risiedere e circolare nel territorio dello Stato)
DIRITTI SOCIALI
(lavoro, sussistenza e assistenza sociale)
Diritti della Persona e del Cittadino – 4Costituzione Italiana
Strumenti di tutela – 1FORME
1. IL COMITATO
2. L’ASSOCIAZIONE
3. LA COOPERATIVA
4. LA FONDAZIONE
1. IL COMITATO
2. L’ASSOCIAZIONE
3. LA COOPERATIVA
4. LA FONDAZIONE
Dal punto di vista giuridico, le forme che, nell’ordinamentoItaliano possono assumere le organizzazioni della cittadinanza attiva, sono di 4 tipi:
1. COMITATO ETICO
2. COMITATO PER IL BUON USO DEL SANGUE
3. COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE
1. COMITATO ETICO
2. COMITATO PER IL BUON USO DEL SANGUE
3. COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE
Strumenti di tutela – 2COMITATO
Il Comitato Etico è un organismo indipendente, costituito
nell’ambito di una struttura sanitaria o di ricerca scientifica e
composto secondo criteri di interdisciplinarietà.
Il principale riferimento per le decisioni e le attività dei Comitati
Etici sarà costituito, - per le valutazioni etiche - dalla
“Dichiarazione di Helsinki”, nonchè ove applicabili, dalle
raccomandazioni del Comitato nazionale di Bioetica. ….
Strumenti di tutela – 3COMITATO ETICO
Decreto Ministeriale
1 SETTEMBRE 1995
Decreto Ministeriale
1 SETTEMBRE 1995
Strumenti di tutela – 4COMITATO BUON USO DEL SANGUE
FINALITÀ DEL COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE
1. Assicurare un osservatorio specifico del dolore nelle strutture
sanitarie ed in particolare ospedaliere.
2. Coordinare l’azione delle differenti équipe e la formazione
continua del personale medico e non medico.
Strumenti di tutela – 5COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE
3. Promuovere gli interventi idonei ad assicurare nelle strutture sanitarie la disponibilità dei farmaci analgesici, in particolare degli oppioidi, in coerenza con le indicazioni fornite dall’OMS, assicurando, inoltre, la valutazione periodica del loro consumo.
4. Promuovere protocolli di trattamento dei diversi tipi di dolore.
3. Promuovere gli interventi idonei ad assicurare nelle strutture sanitarie la disponibilità dei farmaci analgesici, in particolare degli oppioidi, in coerenza con le indicazioni fornite dall’OMS, assicurando, inoltre, la valutazione periodica del loro consumo.
4. Promuovere protocolli di trattamento dei diversi tipi di dolore.
Strumenti di tutela – 6COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE
FINALITÀ DEL COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE
1. DIRITTI DEL MALATO
2. DIRITTI DEI MORENTI
3. DIRITTI NEI PUBBLICI SERVIZI
1. DIRITTI DEL MALATO
2. DIRITTI DEI MORENTI
3. DIRITTI NEI PUBBLICI SERVIZI
CARTE DEI DIRITTI