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Il ravvedimento operoso - Considerazioni sulle nuove regole a quasi un anno dalla riforma About the self-curing procedure - Almost a year is gone: some comments on the new rules TLS Newsletter © 2015 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. “PwC” & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details. La non imponibilità IVA nel rifornimento delle navi estesa agli intermediari The exemption for the provisions of goods for the fuelling and provisioning of vessels has been considered applicable to the intermediaries acting in their own name Introdotto il c.d. whistleblowing in Italia – Gli impatti per banche e intermediari Whistleblowing in Italy - The main effects on banks and financial intermediaries Venerdì 16 ottobre 2015 Anno 9 Per maggiori informazioni: [email protected] www.pwc-tls.it PwC Tax and Legal Services Il completamento della Riforma del Lavoro mediante l’approvazione degli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act The conclusion of the Labour Reform, by the approval of the last four legislative decrees of the Jobs Act WORLD WIDE TAX SUMMARIES IN EVIDENZA Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes 2015/16 is a useful reference tool, to help you manage taxes around the world. It offers quick access to information about corporate tax systems in over 150 countries worldwide, in an easily digestible format. Written by local PwC tax specialists in each country, this guide covers recent changes in tax legislation as well as key information about income taxes, residency, income determination, deductions, group taxation, credits and incentives, withholding taxes, indirect taxes, and tax administration, up to date as of 1 June 2015. For the most current information, visit WWTS online, which is updated regularly throughout the year, at www.pwc.com/taxsummaries Transfer pricing e valore doganale - Le direttive dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane Transfer pricing and customs valuation - The Guide of the World Customs Organization La clausola compromissoria generica non esclude l’arbitrabilità delle delibere assembleari Disputes on shareholders’ resolution are subject to arbitration even in case of generic arbitration clause I riflessi della sentenza Taricco (Corte di Giustizia, 8.9.2015, C-105/14) in materia di adeguatezza delle sanzioni tributarie Possible aftermath of Taricco judgment (European Court of Justice, Sept 8th, 2015, C-105/14): appropriateness of tax penalties»

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Il ravvedimento operoso - Considerazioni sulle nuove regole a quasi un anno dalla riforma

About the self-curing procedure - Almost a year is gone: some comments on the new rules

TLS Newsletter

© 2015 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. “PwC” & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details.

La non imponibilità IVA nel rifornimento delle navi estesa agli intermediari

The exemption for the provisions of goods for the fuelling and provisioning of vessels has been considered applicable to the intermediaries acting in their own name

Introdotto il c.d. whistleblowing in Italia – Gli impatti per banche e intermediari

Whistleblowing in Italy - The main effects on banks and financial intermediaries

Venerdì 16 ottobre 2015 Anno 9Per maggiori informazioni: [email protected] www.pwc-tls.it

PwC Tax and Legal Services

Il completamento della Riforma del Lavoro mediante l’approvazione degli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act

The conclusion of the Labour Reform, by the approval of the last four legislative decrees of the Jobs Act

WORLD WIDE TAX

SUMMARIES

IN EVIDENZA

Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes 2015/16 is a useful reference tool, to help you manage taxes around the world. It offers quick access to information about corporate tax systems in over 150 countries worldwide, in an easily digestible format.

Written by local PwC tax specialists in each country, this guide covers recent changes in tax legislation as well as key information about income taxes, residency, income determination, deductions, group taxation, credits and incentives, withholding taxes, indirect taxes, and tax administration, up to date as of 1 June 2015.

For the most current information, visit WWTS online, which is updated regularly throughout the year, at www.pwc.com/taxsummaries

Transfer pricing e valore doganale - Le direttive dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane

Transfer pricing and customs valuation - The Guide of the World Customs Organization

La clausola compromissoria generica non esclude l’arbitrabilità delle delibere assembleari

Disputes on shareholders’ resolution are subject to arbitration even in case of generic arbitration clause

I riflessi della sentenza Taricco (Corte di Giustizia, 8.9.2015, C-105/14) in materia di adeguatezza delle sanzioni tributarie

Possible aftermath of Taricco judgment (European Court of Justice, Sept 8th, 2015, C-105/14): appropriateness of tax penalties»

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Mensile di aggiornamento in materia legale e fiscalePubblicato e distribuito gratuitamenteRegistrazione presso il Tribunale di Milano n. 760 in data 11 dicembre 2006

Legal and Tax monthly newsletterPublished and distributed free of chargeRegistration before the Court of Milan n. 760 dated December 11, 2006

© Copyright 2015 - TLS Associazione Professionale di Avvocati e CommercialistiLa presente newsletter non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattereinformativo.Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione diTLS. La citazione o l’estrapolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione chesiano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla TLS Newsletter.

© Copyright 2015 - TLS Associazione Professionale di Avvocati e CommercialistiThis newsletter is not intended as a professional advice and its content is for information purposes only.The articles contained in this newsletter cannot be reproduced without prior written approval of TLS. Mentions orquotations on parts of the text of are allowed, provided that authors and publication references on TLS Newsletter are indicated.

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Il ravvedimento operoso - Considerazioni sulle nuove regole a quasi un anno dalla riforma (Leonardo Penna - Manuela Sorbara)

About the self-curing procedure - Almost a year is gone: some comments on the new rules

Almost a year is gone from the implementation of the “reform of the self-curing procedure”, implemented through the amendments to Article 13 of Legislative Decree no. 472/1997, as part of the Stability Law for 2015.

This article recall the newly introduced rules also in light of the clarifications provided by the Tax Agency and highlighting the existence of some doubts about its practical application.

E’ ormai trascorso quasi un anno dall’entrata in vigore di quella che è stata definita la “riforma del ravvedimento operoso”, attuata dal Legislatore attraverso le modifiche apportate all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997, nell’ambito della Legge di Stabilità per il 2015.

In questo periodo di tempo, il novellato istituto è stato oggetto di numerosi commenti da parte della dottrina specializzata, la quale se, da un lato, ne ha evidenziato l’elemento di novità, rappresentato dall’ampliamento dell’ambito di applicazione dello strumento, accompagnato da una riduzione delle cause ostative al suo utilizzo, dall’altro, ha sottolineato alcuni profili di criticità ad esso connessi, in particolare legati al potenziale rischio del venir meno dell’efficacia deterrente del sistema sanzionatorio e dell’effettiva convenienza economica connessa al suo utilizzo.

In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate, con la propria circolare n. 23/E del 9 giugno 2015, è intervenuta fornendo alcuni utili chiarimenti in merito all’applicazione del novellato istituto e risolvendo alcuni dubbi interpretativi connessi alla particolare formulazione adottata dal Legislatore per determinare l’ambito temporale entro il quale il contribuente può beneficiare delle sanzioni ridotte in relazione al verificarsi di determinate fattispecie.

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la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore (a-bis);

• ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (b-bis);

• ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore (b-ter);

• ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (b-quater).

In definitiva, quindi, con il nuovo istituto è stato introdotto un regime premiale a favore del contribuente graduato in funzione della tempistica con la quale avviene da parte sua il ravvedimento, eliminando peraltro il limite temporale massimo in precedenza previsto, ora individuato esclusivamente in un formale atto di accertamento.

Opportunamente l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la richiamata Circolare a meglio delineare l’ambito applicativo della previsione introdotta con la nuova lettera a-bis) del comma 1 del citato articolo 13. Il dubbio interpretativo atteneva, infatti, alla corretta individuazione delle violazioni regolarizzabili “entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione”.

In via preliminare l’Agenzia commenta che, in considerazione del tenore letterale della disposizione, la previsione introdotta con la nuova lettera a-bis) trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Inoltre, vinee chiarito che, mediante l’inserimento della norma in commento, il Legislatore ha inteso contemplare un’ipotesi di regolarizzazione “intermedia” tra il c.d. ravvedimento breve nei 30 giorni, disciplinato dalla lettera a), e quello più ampio, disciplinato dalla successiva lettera b).

Come riportato nella Circolare 23/E, nell’interpretare la nuova disposizione occorrerà quindi tener conto delle sue finalità, dirette a delineare un quadro di graduale incremento della sanzione da versare da parte del contribuente che intenda avvalersi dei benefici previsti

In questa sede verrà, quindi, richiamata la disciplina del ravvedimento operoso, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando, peraltro, l’esistenza di alcuni dubbi in merito alla concreta applicazione di tale istituto.

Come già richiamato, il primo elemento innovativo dell’istituto del ravvedimento operoso è rinvenibile nel fatto che questo può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento. Nella precedente versione, infatti, era possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso esclusivamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale era stata commessa la violazione ovvero, quando non era prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione.

Inoltre, il contribuente può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali il contribuente stesso abbia avuto formale conoscenza.

Proprio in relazione a tale elemento di novità sono state sollevate le maggiori perplessità legate alla circostanza che il concetto di “ravvedimento operoso” dovrebbe essere essenzialmente legato ad una spontanea decisione del contribuente a porre rimedio ad errori e/o violazioni poste in essere nell’assolvimento dei propri obblighi tributari; spontaneità che viene meno laddove la correzione dell’errore sia indotta dall’avvenuta constatazione della violazione in sede di verifica.

Come ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria, rimane limite invalicabile alla possibilità di ravvedere la violazione la circostanza che al contribuente sia stato notificato formalmente, con riferimento a tale violazione, un atto di liquidazione o di accertamento ovvero che lo stesso abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità recante le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Altro elemento innovativo della riforma del ravvedimento è legato all’introduzione di diverse ed ulteriori misure di riduzione della sanzione, con l’obiettivo di garantire una maggiore premialità per il contribuente che si attivi tempestivamente rispetto al momento di commissione della violazione oggetto di regolarizzazione.

Infatti, per effetto della nuova formulazione del comma 1 del già richiamato art. 13, D. Lgs. 472/1997, la gradazione delle sanzioni è ora configurata come segue: • un nono del minimo, se la regolarizzazione degli

errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per

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dalla norma, in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione.

Così, richiamando quanto illustrato dall’Agenzia delle Entrate, per effetto della nuova fattispecie di cui alla lettera a-bis) è stata introdotta: 1. per gli omessi versamenti, un’ipotesi di riduzione

sanzionatoria ulteriore rispetto a quella contenuta nella lettera a) dell’articolo 13 (che consente di regolarizzare entro trenta giorni dalla commissione della violazione) se la regolarizzazione del versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento;

2. per le violazioni diverse da quelle indicate al punto 1 e al successivo punto 3, una nuova ipotesi di riduzione sanzionatoria analoga, nella tempistica, a quella prevista per gli omessi versamenti (regolarizzazione da effettuare entro 90 giorni dalla commissione della violazione). Tale riduzione è di entità maggiore di quella prevista dalla successiva lettera b);

3. per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, una specifica ipotesi di ravvedimento, applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione

La locuzione “la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione” alla quale fa riferimento il punto 3 riconduce tale sfera di applicazione alle sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione.

Resta ferma la possibilità per il contribuente, decorsi i diversi termini di regolarizzazione previsti dalle lettere a) e a-bis), di sanare tutte le violazioni entro il termine di cui alla lettera b), e, per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, entro i termini di cui alle lettere b-bis) e b-ter).

Non può non essere evidenziato che se, da un lato, nella sua nuova formulazione il ravvedimento appare maggiormente favorevole al contribuente che intende accedervi, da un altro la sua concreta attivazione dovrebbe comunque presupporre un calcolo di effettiva convenienza.

Infatti, è innanzitutto da evidenziare che le somme dovute in sede di ravvedimento operoso non sono rateizzabili.

Inoltre, in caso di violazioni plurime, in sede di ravvedimento, il contribuente è tenuto a regolarizzare tutte le violazioni commesse, senza peraltro potersi avvalere del cumulo giuridico, la cui applicazione da parte dell’Ufficio è obbligatoria in caso di constatazione della violazione e successivo accertamento.

Ed in effetti, l’esperienza professionale insegna che in certi casi è risultato più conveniente definire eventuali rilievi in sede di adesione con l’Ufficio, piuttosto che procedere alla loro regolarizzazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

E non deve, infine essere sottovalutata la complessità – prettamente di ordine pratico – che il contribuente può trovare nel definire le corrette modalità di perfezionamento del ravvedimento operoso, ivi inclusa la corretta determinazione delle sanzioni dovute.

A titolo esemplificativo, basti pensare alla situazione in cui si viene a trovare il contribuente che, intendendo ravvedersi in relazione all’omesso pagamento di ritenute d’acconto, ritenga di dover sanare anche la violazione rappresenta dalla infedele dichiarazione del sostituto di imposta.

In tale circostanza, infatti, non è esente da dubbi quale sia la sanzione su cui commisurare la sanzione ridotta, se quella fissa (da 258 Euro a 2.065 Euro) piuttosto che quella dal 100% al 200%, al fine del perfezionamento del ravvedimento ed anche ai fini del calcolo di convenienza a ricorrere a tale istituto.

Chi scrive ritiene di aderire alla posizione di coloro per i quali il contribuente che provvede a regolarizzare, anche attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, l’omesso versamento di ritenute, possa sanare la violazione della infedele dichiarazione del sostituto di imposta, presentando un Modello 770 integrativo e versando la sanzione ridotta commisurata al suo importo fisso (e non a quello proporzionale). D’altronde, attraverso il ravvedimento operoso, il contribuente si troverebbe a sanare ora per allora la situazione dell’omesso versamento, facendo così venire meno la causa della sanzione proporzionale, effettivamente rappresentata dal mancato versamento delle ritenute che saranno quindi esposte nella dichiarazione integrativa.

In conclusione, la formulazione di un giudizio definitivo, per quanto ciò sia possibile, sul novellato istituto del ravvedimento operoso non potrà che avvenire nel medio periodo, una volta constata la sua concreta applicazione e valutata anche alla luce di quello che sarà il nuovo assetto sanzionatorio amministrativo (la cui applicazione decorrerà dal primo gennaio 2017) e del venire meno di alcuni dei più utilizzati istituti deflattivi del contenzioso, a partire dal prossimo primo gennaio 2016.

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Whistleblowing in Italy - The main effects on banks and financial intermediariesThe Capital Requirements Directive (CRD IV) 2013/36/UE introduced several adjustments to banking and financial intermediaries’ prudential regulation. Among these innovations, it has been recently introduced the “whistleblowing” scheme which aims at improving the detection of the violations. The introduction of the whistleblowing implies significant changes in banks’ and financial intermediaries’ internal organization, furthermore the latter shall implement specific policies.

Introdotto il c.d. whistleblowing in Italia – Gli impatti per banche e intermediari(Giulio Zampini – Cristina Bernasconi)

Come noto, la disciplina in materia di accesso all’attività da parte degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli intermediari bancari e sulle imprese di investimento è stata aggiornata dalla Direttiva 2013/36/UE Capital Requirements Directive (di seguito, la “CRD IV”), che ha modificato a sua volta la Direttiva 2002/87/CE ed abrogato le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, in materia di accesso all’attività e di adeguatezza patrimoniale.

La CRD IV ed il Regolamento UE 575/13 del 26 giugno 2013 costituiscono parte integrante di un progetto di più ampio respiro (il c.d. “CRD IV package”) che ha rafforzato i presidi organizzativi ed i requisiti prudenziali che gli enti creditizi e le imprese di investimento sono tenuti a rispettare, incrementando il livello di armonizzazione della normativa applicabile a livello europeo.

In Italia, la CRD IV è stata attuata a livello regolamentare dalla Banca d’Italia attraverso l’emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito, la “Circolare”). Solo con la legge 7 ottobre 2014, n. 154 (cfr. art. 3), tuttavia, il nostro Legislatore ha stabilito i principi e i criteri necessari al fine di recepire a livello di normativa primaria la Direttiva de qua. Tali principi consistono, in estrema sintesi, nel rafforzamento delle misure volte ad assicurare una sana e prudente gestione dell’attività degli intermediari, attribuendo maggiori poteri alle Autorità di Vigilanza e modificando il regime sanzionatorio per le violazioni.

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Ciò posto, al fine di assicurare la sana e prudente gestione in un’ottica di prevenzione delle violazioni, è stato inoltre introdotto il principio che gli intermediari vigilati debbano munirsi di opportuni meccanismi di segnalazione delle irregolarità. In tal senso, tanto il Legislatore Europeo quanto quello Italiano, sulla scorta dell’esperienza positiva di altri ordinamenti (cfr. il Whistleblower Program attuato dalla SEC negli Stati Uniti) hanno previsto un meccanismo innovativo che, agendo in ottica preventiva, permette un sistema di allerta interna delle irregolarità: il c.d. “whistleblowing”, ossia la possibilità di segnalare atti o fatti sintomo di una violazione delle norme in capo al personale degli intermediari.

In Italia il “whistleblowing” è stato introdotto dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, pubblicato in G.U. il 12 giugno 2015 ed entrato in vigore dal 27 giugno 2015 (di seguito, il “Decreto”), che ha apportato significative modifiche al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “TUB”) ed al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “TUF”).

Con riferimento al fenomeno delle segnalazioni di irregolarità interne agli intermediari, l’articolo 1 del Decreto ha previsto un nuovo art. 52-bis del TUB ed un nuovo art. 8-bis del TUF, rubricati “Sistemi interni di segnalazione delle violazioni”, che disciplinano, rispettivamente per banche e per intermediari finanziari, il c.d. “whistleblowing interno”, inteso quale segnalazione effettuata dal personale all’interno della struttura aziendale ed utilizzata dall’intermediario al fine di effettuare proprie valutazioni.

Diverso, invece, è il c.d “whistleblowing esterno”, disciplinato dagli artt. 52-ter del TUB e 8-ter del TUF, ovvero le segnalazioni inviate dal personale delle banche e degli intermediari alle competenti Autorità di vigilanza, per mezzo delle quali si agevola l’attività di prevenzione degli illeciti in capo alle Autorità competenti e si permette loro di avere una conoscenza effettiva e completa dei comportamenti sanzionabili.

Il 21 luglio 2015, la Banca d’Italia ha emanato l’11° aggiornamento della Circolare nel quale, inter alia, ha dato attuazione all’art 52-bis e 52-ter del TUB in materia di whistleblowing. Tali disposizioni regolamentari disciplinano gli aspetti di natura procedurale ed organizzativa dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni che le banche devono adottare per consentire al proprio personale di segnalare gli atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano l’attività bancaria.

In particolare, le disposizioni della Circolare individuano i requisiti minimi necessari per la definizione dei sistemi di whistleblowing, lasciando all’autonomia delle banche la scelta delle soluzioni tecniche ed operative più adeguate.

La disciplina prevede che tali sistemi siano approvati dall’organo con funzione di supervisione strategica e che sia individuato un soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione per assicurare un efficace funzionamento delle procedure. Inoltre, allo scopo di incentivare il concreto utilizzo di tali sistemi, è richiesto alle banche di illustrare al proprio personale i procedimenti di segnalazione adottati e di redigere annualmente una relazione di sintesi sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle segnalazioni.

In conclusione, il whistleblowing è un meccanismo che avrà un forte impatto sull’organizzazione delle banche e degli intermediari che dovranno munirsi di idonei presidi organizzativi ed adottare opportune procedure. A tale riguardo, mette conto rilevare che, mentre il whistleblowing interno costituisce una novità assoluta, il whistleblowing esterno è assimilabile ad altri sistemi di segnalazione preventiva alle Autorità di vigilanza di comportamenti potenzialmente sospetti già presenti nel nostro ordinamento (cfr. l’obbligo di segnalazione di sospette operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex artt. 41 e ss. D.Lgs. n. 231/2007 e l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di abusi di mercato ex artt. 44 e ss. Regolamento Mercati di Consob).

Un aspetto particolarmente delicato con cui i soggetti destinatari dovranno necessariamente confrontarsi nella redazione delle policy interne è costituito dalla necessità di contemperare l’esigenza di un efficace funzionamento dei sistemi di segnalazione delle violazioni con l’altrettanto importante esigenza di tutela della riservatezza dell’identità del soggetto segnalante, ponendolo al riparo da condotte discriminatorie.

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Transfer pricing e valore doganale - Le direttive dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane

(Francesco Pizzo)

Transfer pricing and customs valuation - The Guide of the World Customs OrganizationFor customs valuation purposes, import transactions between two distinct and legally separate entities of the same group are treated as ‘related party transactions’. Such transactions may be examined by Customs Authorities to determine whether the price declared for the imported goods has been influenced by the relationship between the parties. Transfer pricing documentation may provide useful information for Customs Authorities in respect of the analysis of related party transactions. The aim of the guidance issued in June 2015 by World Customs Organization is to provide instructions on how to examine transfer pricing documentation, which may be helpful in this regard, and on how to treat the so called TP adjustments.

Ai sensi dell’articolo 29 del Codice Doganale Comunitario (i.e. Regolamento CEE n. 2913/1992), il valore in dogana delle merci importate, come regola generale, è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato (o da pagare) per le merci destinate all’introduzione nel territorio della Comunità Europea.

Detta regola trova applicazione purché il compratore e il venditore non siano parti correlate o, se lo sono, purché il valore di transazione sia ritenuto, comunque, accettabile a fini doganali. A tal fine il Codice Doganale prevede che le condizioni della vendita possano essere esaminate dalle autorità doganali, le quali devono tener conto delle informazioni fornite dal soggetto importatore per stabilire se i legami tra le parti abbiano influito sul prezzo o meno.La documentazione predisposta dalle aziende in materia di transfer pricing dovrebbe essere considerata dalle autorità doganali lo strumento più idoneo per verificare le condizioni della vendita e accertare che il valore dichiarato all’importazione è accettabile.

Per quanto riguarda i cosiddetti TP adjustment, sebbene La Corte di Cassazione sia intervenuta sul tema con la sentenza n. 7716 del 27 marzo 2013, sancendo il principio secondo il quale le rettifiche di transfer pricing non possono essere poste a fondamento della revisione del valore indicato nella dichiarazione doganale, l’adozione di ruling preventivi o di procedure doganali ad hoc che consentano di tenere conto di tali rettifiche potrebbe

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Sulle procedure di cui sopra è in fase di stesura una circolare dell’Agenzia delle Dogane che potrebbe rappresentare un punto di svolta fondamentale per le aziende che ad oggi hanno gestito i TP adjustment in dogana mediante la procedura, molto onerosa e dagli esiti incerti, della revisione dell’accertamento doganale prevista dall’articolo 11 del D.lgs. n. 374/1990.

Tale procedura, infatti, obbliga l’importatore a rettificare ciascuna dichiarazione doganale interessata dalla modifica del valore. Oltre all’evidente onerosità della procedura (sia in termini di costi che di tempi), occorre considerare che molti uffici locali delle dogane sono riluttanti (a maggior ragione dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 7716 del 2013) a riconoscere l’eventuale diritto al rimborso nell’ipotesi in cui la rettifica, a seguito di un downward adjustment, porti ad una riduzione dei dazi dovuti.

Alla luce di quanto sopra, la situazione peculiare in cui si potrebbero trovare gli operatori che utilizzano la procedura della revisione dell’accertamento doganale è di dover pagare maggiori dazi nelle ipotesi di rettifiche in aumento del valore imputabili ad un upward adjustment, ma di non avere certezza della spettanza del rimborso nella situazione opposta.

Dalle considerazioni di cui sopra si evince, quindi, l’assoluta importanza che rivestirà l’attesa circolare dell’Agenzia delle Dogane per tutte le grandi imprese che si stanno cimentando con la difficile gestione dei TP adjustment in dogana.

rappresentare la soluzione per gestire tali fenomeni inscindibilmente legati all’esistenza di una TP policy di gruppo.

Sono queste le due principali indicazioni che emergono dalla lettura delle Linee Guida emanate dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane in materia di transfer pricing e valore doganale.

In particolare, per ciò che concerne la gestione dei TP adjustment ai fini doganali, seguendo l’indicazione fornita dall’OMD, gli strumenti utilizzabili in base alle norme del Codice Doganale potrebbero essere la procedura di “dichiarazione incompleta”, prevista dagli articoli 254 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del Codice Doganale (Reg. CEE n. 2454/1993), e la forfettizzazione del valore prevista dall’articolo 156-bis delle sopra citate Disposizioni di attuazione.

In estrema sintesi, con la procedura di “dichiarazione incompleta” il soggetto interessato è autorizzato a dichiarare, al momento dell’importazione delle merci, un valore provvisorio delle stesse e, poi, a comunicare, entro un certo periodo di tempo, il loro valore definitivo, corrispondendo in tal modo un maggior dazio o beneficiando di un rimborso a seconda che il valore definitivo sia superiore o inferiore a quello provvisoriamente dichiarato all’atto dell’importazione.Con la procedura prevista dall’articolo 156-bis sopra richiamato, invece, si ha una determinazione a priori degli elementi che l’Autorità doganale e l’importatore ritengono potrebbero influenzare il valore dichiarato all’atto dell’importazione delle merci, il quale rimane, quindi, definitivamente fissato tenendo conto, da subito, di tali elementi.

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La non imponibilità IVA nel rifornimento delle navi estesa agli intermediari

(Amélie Mammone – Ferdinando Ferri)

The exemption for the provisions of goods for the fuelling and provisioning of vessels has been considered applicable to the intermediaries acting in their own name On September 3, 2015, the European Court of Justice released its judgment in Case C-526/13 Fast Bunkering Klaipėda UAB on the VAT treatment of supplies fuel for vessels used for the navigation in high seas. By interpreting extensively Article 148 (a) of the Directive 2006/112/EC, the Court ruled that the exemption provided for the supplies of goods for fuelling and provisioning of vessels used for the navigation in high seas is applicable also to the supplies to intermediaries acting in their own name if the transfer of the ownership of the goods takes place at the earliest when the vessels operators dispose of the goods as owner.

Lo scorso 3 settembre, con la sentenza relativa alla causa C-526/13 Fast Bunkering Klaipėda UAB (nel seguito anche “FBK”), la Corte di giustizia dell’Unione europea, interpretando estensivamente l’art. 148, lett. a) della Direttiva 2006/112/EC (implementato nel nostro ordinamento dall’art. 8-bis, primo comma, lett d) del d.P.R. n. 633/1972), ha riconosciuto l’applicabilità del regime di non imponibilità previsto per le cessioni di beni destinate al rifornimento delle navi adibite alla navigazione in alto mare anche alle cessioni nei confronti degli intermediari che agiscono in proprio nome, mutando il precedente orientamento in materia che ne limitava l’applicazione alle sole cessioni nei confronti degli armatori.

Non è la prima volta che la Corte si pronuncia estensivamente in materia di non imponibilità IVA, ammettendo al beneficio fattispecie non riconducibili in modo inequivocabile al disposto normativo.

Si pensi alla sentenza nel caso C-33/11 A Oy, in cui era stata riconosciuta la non imponibilità IVA alle cessioni di aeromobili rese nei confronti di una società di leasing che acquistava gli stessi allo scopo di affidarli ad una compagnia aerea che effettuava prevalentemente trasporti internazionali e, quindi, nei confronti di un operatore che interveniva in una fase antecedente rispetto alla cessione a favore delle compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali richiamate dall’art. 148, lett. f) della Direttiva 2006/112, a livello comunitario, e dall’art. 8-bis, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 633/1972, in base alla normativa nazionale.

Ciò in quanto sia la normativa comunitaria che quella interna utilizzano, rispettivamente, le locuzioni “utilizzati” ovvero “destinati” da/a compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale, riferendosi agli aeromobili oggetto della cessione non imponibile, e, quindi, non richiedendo in maniera esplicita che la cessione sia resa alle compagnie aeree di cui sopra.

Nel caso oggetto della sentenza da ultimo richiamata, infatti, la società di leasing acquistava gli aereomobili in vista del loro uso da parte di una compagnia aerea che rispondeva ai requisiti previsti dalla norma.

Un intervento come quello in commento sembra aggiungere un ulteriore tassello verso il consolidamento, in seno alla Corte, della tendenza ad ampliare le fattispecie cui risulta applicabile il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis del d.P.R. n. 633/72. Più in particolare, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di non imponibilità, sembra che i

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in concomitanza con quella agli armatori e la cessione può essere considerata alla stregua di una operazione intervenuta direttamente nei confronti degli armatori stessi.

Inoltre, analogamente al caso A Oy, la circostanza che la destinazione d’uso dei beni sia conosciuta sin dalla prima cessione fa sì che non vengano minate le esigenze di controllo e di sorveglianza sulla destinazione ultima e sull’uso dei beni che hanno portato in passato la Corte ad escludere dal regime di non imponibilità le cessioni che intervengono durante le fasi che precedono quella nei confronti dell’armatore.

Il passaggio più importante della sentenza, che ha guidato la decisione dei giudici, è quello in cui si ribadisce che “in nessun momento tali intermediari sono stati in condizione di disporre dei quantificativi forniti” (si veda il punto 50). In altre parole, è stato ritenuto dirimente che l’ intermediario, a prescindere dal formale passaggio di proprietà, non abbia mai avuto il potere di disporre del bene come se ne fosse il proprietario (come riportato al punto 51).

La decisione in esame avrà sicuramente impatti anche in Italia, portando ad una necessaria rilettura delle posizioni di prassi precedentemente intervenute.

Ci si riferisce in particolare, da un lato alla risoluzione n. 85 del 22 Luglio 1998, nella quale l’Amministrazione Finanziaria si era espressa sull’applicabilità del regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972 alle cessioni di oli minerali ma solo nella misura in cui le stesse siano rese direttamente nei confronti degli armatori o comunque a soggetti proprietari delle navi e, dall’altro, alla risoluzione n. 191 del 17 Giugno 2002, dello stesso tenore, con la quale è stata esclusa, in un caso, tra l’altro, del tutto simile a quello oggetto della sentenza in commento in ragione dell’intervento di intermediari, la non imponibilità di cui trattasi alla prima cessione nei confronti degli intermediari, ancorché i prodotti petroliferi fossero caricati sulla nave dal primo fornitore.

Le posizioni da ultimo richiamate risultavano conformi all’orientamento dei giudici comunitari dell’epoca e, segnatamente, all’interpretazione fornita, tra le altre, con la sentenza relativa alla causa C-185/89, Velker International Oil Company. In tale occasione, la Corte aveva avuto modo di precisare che la non imponibilità IVA di cui si discute era da riconoscere solo alle cessioni di prodotti petroliferi effettuate nei confronti dell’armatore, effettivo utilizzatore del bene acquistato, e non alle cessioni avvenute in una fase antecedente a quest’ultima.

giudici comunitari diano prevalenza all’aspetto sostanziale sotteso all’operazione trascurando profili soggettivi legati all’identità delle parti e alle fasi in cui la stessa può articolarsi. Ciò in ossequio ai principi di neutralità e di non discriminazione che informano il sistema dell’IVA e in vista del corollario di quest’ultimo che impone di non trattare diversamente operatori economici che effettuano le medesime operazioni. Venendo al caso della sentenza in esame, la questione sottoposta al vaglio della Corte è sorta nell’ambito di una controversia tra la società Fast Bunkering Klaipėda UAB, fornitrice di carburante (nelle acque territoriali lituane) a navi adibite alla navigazione in alto mare, e le autorità fiscali lituane, con riferimento ad alcuni rifornimenti che la società ha posto in essere dal 2008 alla fine del 2011.

Più in particolare, la società FBK, registrata ai fini IVA in Lituania, forniva carburante “franco a bordo” a navi adibite alla navigazione in alto mare a fronte di ordini ricevuti non dagli armatori ma da intermediari stabiliti in vari Stati membri, ai quali la stessa fatturava le vendite. Gli intermediari operavano in nome proprio sia nei rapporti con FBK che in quelli con gli armatori. Il carburante, pertanto, veniva caricato sulle navi da FBK e, come detto, fatturato agli armatori dagli intermediari. In base alle risultanze processuali, gli intermediari non prendevano in consegna il carburante.

Nella convinzione che le cessioni di carburante in questione fossero non imponibili ad IVA anche nella fase della cessione agli armatori, la FBK ha emesso fatture in regime di non imponibilità nei confronti di tali soggetti.

A seguito di un controllo fiscale, tale comportamento è stato contestato dalle autorità fiscali lituane ed è divenuto oggetto di un contenzioso nell’ambito del quale si è ritenuto opportuno investire la Corte di giustizia della questione se l’art. 148 della Direttiva 2006/112/CE lett. a) deve essere interpretato nel senso che la non imponibilità prevista da tale norma è applicabile anche alle cessioni di beni destinati all’approvvigionamento effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, qualora alla data della cessione, la destinazione finale sia conosciuta, debitamente fissata e di ciò sia data prova alle autorità fiscali. Attenuando il precedente orientamento (si vedano le sentenze nei casi Elmeka cause riunite C-181/04 e C -183/04, Velker International Oil Company causa C-185/09) che limitava il beneficio della non imponibilità alle sole cessioni effettuate nei confronti degli armatori, la Corte ha ampliato la portata della norma in esame riconoscendo l’applicabilità della stessa anche alle cessioni di carburante effettuate nei confronti degli intermediari.

Ciò, esclusivamente nel caso in cui (come in quello in esame), il trasferimento della proprietà del carburante agli intermediari avvenga solo al caricamento dello stesso sulle navi da parte del fornitore che si trova ad applicare la non imponibilità. Solo in tale eventualità, infatti, il trasferimento della proprietà agli intermediari avverrebbe

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Il completamento della Riforma del Lavoro mediante l’approvazione degli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act

(Gianluigi Baroni – Davide Neirotti – Ivan Arrotta)

The conclusion of the Labour Reform, by the approval of the last four legislative decrees of the Jobs Act

By the approval of the Council of Ministers dated September 4th, 2015, the last four legislative decrees implementing the enabling legislation dated December 10th, 2014, n. 183 (so called “Jobs Act”) were published on Ordinary Supplement No. 53 of the Official Gazette no. 221, dated 23 September 23rd, 2015.

The legislative decrees in question entered into force on September 24th, 2015:• Legislative Decree n. 148, dated September 14th,

2015, regarding «Provisions for reorganizing the legislation on social security cushions to be utilized during the employment relationship» (“Decree 148”);

• Legislative Decree n. 149, dated September 14th, 2015, on «Provisions to rationalize and simplify the inspection activities of labor and social legislation» (“Decree 149”);

• Legislative Decree n. 150, dated September 14th, 2015, related to «Provisions for reorganizing the legislation on employment services and active policies» (“Decree 150”);

• Legislative Decree n. 151, dated September 14th, 2015, concerning the «Provisions to rationalize and simplify the procedures and obligations for citizens and companies and other provisions on employment relationship and equal opportunities» (“Decree 151”).

In detail, all of the above mentioned provisions under the Legislative Decrees are focused to “simplify” and “rationalize” some institutions, procedures and obligations for employers and employees, according to the Labour Reform started last year. With particular reference to the procedures simplified, for example, the video surveillance discipline, regulated by Article 4, Law n. 300/1970 (cd. “Workers’ Statute”), has been deeply revised by Decree 151 in order to be adequate with the technological developments, in accordance with the Italian Privacy Code..

Introduzione

A seguito dell’approvazione del Consiglio dei Ministri del 4 Settembre 2015, sul Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 Settembre 2015 sono stati pubblicati gli ultimi quattro Decreti Legislativi attuativi della Legge Delega del 10 Dicembre 2014, n. 183 (cd. «Jobs Act»).

Nello specifico, sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti normativi:• Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148,

contenente le «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro» (“Decreto 148”);

• Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, concernente le «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale» (“Decreto 149”);

• Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive» (“Decreto 150”);

• Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, avente ad oggetto le «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità» (“Decreto 151”).

Tali decreti sono entrati in vigore il 24 Settembre 2015.

Può ritenersi, pertanto, definitivamente completato il processo di riforma del lavoro già avviato lo scorso anno.

Stante quanto sopra, si ritiene fondamentale illustrare brevemente alcune delle previsioni normative contenute in ciascun provvedimento, dando rilievo alle principali novità che emergono nei termini della «semplificazione» e «razionalizzazione» degli istituti, delle procedure e tra queste ad esempio, prestando particolare attenzione alla disciplina di controllo a distanza dei lavoratori, regolata dall’articolo 4, Legge n. 300/1970 (cd. “Statuto dei Lavoratori”), da ultimo revisionata dal Decreto 151 per essere adeguata all’evoluzione tecnologica, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

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2. la congruità dei criteri di scelta dei lavoratori deve essere valutata in relazione alla coerenza delle ragioni di richiesta dell’intervento;

3. sono state previste sanzioni più “lievi” la cui applicazione è prevista soltanto in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione;

• nell’ambito delle procedure di autorizzazione, è stata prevista la possibilità di chiedere:

1. il trattamento di CIGS per tutto il periodo necessario (ad es. n. 24 mesi per “riorganizzazione aziendale”);

2. il trattamento per il contratti di solidarietà per la durata di n. 36 mesi continuativi, in presenza di determinate condizioni.

Razionalizzazione delle integrazioni salariali

Il Decreto 148 è intervenuto anche in relazione alla durata massima complessiva delle integrazioni salariali, disponendo che: • in linea di principio, per ciascuna unità produttiva, il

trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di n. 24 mesi in un quinquennio mobile;

• in caso di utilizzo di CIGS “per causale: contratto di solidarietà”, il limite è elevato a n. 36 mesi nel quinquennio mobile;

• la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria nel settore edile è stabilita in n. 30 mesi per ciascuna unità produttiva.

Il Decreto 148 ha previsto un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso le aliquote del contributo d’uso (contributo addizionale), che, tuttavia, non è dovuto nei casi di eventi oggettivamente non evitabili.

Transizione

Il Decreto 148 prevede un periodo di transizione alle nuove disposizioni. Pertanto:• le nuove regole si applicano solo ai trattamenti

richiesti a decorrere dal 24 Settembre 2015;• ai trattamenti pregressi si applicano le norme

previgenti, e le loro durate si computano ai fini del limite massimo di durata complessiva nel quinquennio mobile solo per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Nel nuovo quinquennio mobile, pertanto, non si computano i periodi fruiti in passato, poiché si riparte da zero.

Disposizioni in materia di fondi di solidarietà

In materia di fondi di solidarietà, il Decreto 148 ha complessivamente previsto quanto segue: • l’obbligo dei fondi di solidarietà “bilaterali” è stato

esteso entro il 31 Dicembre 2015 in favore di tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente

Il Decreto 148 – Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Attraverso il Decreto 148 sono state rivisitate le disposizioni sugli ammortizzatori sociali “in costanza di rapporto di lavoro” al fine di rendere più semplificata ed attuale la normativa di riferimento. Nel complesso, il quadro normativo risulta essere improntato a tre obiettivi: (1) inclusione di lavoratori e imprese; (2) semplificazione e certezze per le imprese; (3) razionalizzazione delle integrazioni salariali.

Inclusione di lavoratori ed imprese

A tal riguardo, in linea generale, il Decreto 148 ha disposto:• il prolungamento della durata del Nuovo Assegno

contro la Disoccupazione (“Naspi”) nella misura di n. 24 mesi anche per l’anno 2017;

• la messa a regime di importanti misure di politica sociale, ovvero:

1. le misure di conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro (es. il congedo parentale);

2. l’Assegno di Disoccupazione (“ASDI”), che garantisce un reddito sino a n. 6 mesi ai beneficiari di NASpI con figli minori o ultracinquantacinquenni ove esauriscano il sussidio senza avere reperito una nuova occupazione lavoro ed abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (“ISEE”) inferiore a € 5.000 annui;

3. il fondo per le politiche attive del lavoro.

Semplificazione e certezze per le imprese

Per effetto della pubblicazione del Decreto 148, la attuale disciplina delle integrazioni salariali è concentrata all’interno di un unico testo normativo formato da n. 47 articoli, essendo state, peraltro, di fatto, abrogate numerose leggi e norme di riferimento.

Relativamente agli interventi di semplificazione che sono stati introdotti in materia di Cassa Integrazione Ordinaria (“CIGO”), si rileva che:• le procedure di autorizzazione sono state semplificate;• le commissioni provinciali sono state abolite;• i trattamenti integrativi di riferimento sono

autorizzati direttamente dall’INPS;• l’invio della domanda di CIGO deve essere effettuata

entro n. 15 giorni dall’avvio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa.

Importanti semplificazioni sono state, inoltre, previste anche in materia di Cassa Integrazione Straordinaria (“CIGS”), in relazione alla quale, ad esempio: • nell’ambito della procedura di consultazione è stato

disposto che: 1. l’impresa non è più tenuta a comunicare i criteri

di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione;

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prestazioni integrative rispetto alle prestazioni di disoccupazione, oppure nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo dei lavoratori prossimi all’età di pensionamento.

Il Decreto 149 - Attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale

Una delle principali ed importanti novità nei termini di “razionalizzazione” e “semplificazione” in materia ispettiva del Decreto 149 risiede nell’istituzione dell’“Ispettorato Nazionale del Lavoro” (anche “Ispettorato Nazionale”).

Si tratta, nello specifico, di un organismo con personalità di diritto pubblico, avente autonomia di bilancio e poteri volti a determinare le norme necessarie per il suo sistema di organizzazione e funzionamento.

Con riferimento alle funzioni e attribuzioni dell’ente di cui si tratta rileva, in particolare, quella di coordinamento su tutto il territorio nazionale della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, sulla base di direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il nuovo organismo provvede, altresì, a definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento, nonché predispone le linee di condotta e le direttive operative per il personale ispettivo (compreso anche quello in servizio presso INPS e INAIL).

Il Decreto 149 ha, inoltre, previsto a carico di INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate uno specifico obbligo di collaborazione, in virtù del quale dovranno essere messi a disposizione dell’Ispettorato del Lavoro i dati e le informazioni disponibili, sia in forma analitica che aggregata.

Viene, infine, rafforzato il coordinamento con altri organismi di vigilanza attraverso:

1. la formalizzazione di appositi protocolli volti a conferire uniformità ed efficacia agli accessi ispettivi nonchè ad evitare il loro sovrapporsi;

2. l’obbligo di interfacciarsi con l’Ispettorato Nazionale, previsto a carico di ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti nell’ambito di lavoro e legislazione sociale.

Il Decreto 150 - Servizi per il lavoro e le politiche attive Rete dei Servizi per le politiche del Lavoro

Con riferimento alle novità introdotte dal Decreto 150, merita attenzione la sezione dedicata alla “Rete dei Servizi per le politiche del Lavoro”, ove rileva il sistema di «Rete Nazionale dei Servizi per le politiche del lavoro», costituito da:• Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

(“ANPAL”), istituita dal 1 Gennaio 2016;• strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro;

l’obbligo, invece, è previsto con riferimento ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti);

• dal 1 gennaio 2016, il fondo di solidarietà “residuale”, previsto per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie/straordinarie e non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali, sarà denominato “Fondo di Integrazione Salariale” e soggetto ad una nuova disciplina. Nello specifico, a riguardo, è stato disposto che:

1. il Fondo di integrazione Salariale sarà applicato ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente, invece, rientrano nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti), a fronte del pagamento di un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l’aliquota sarà dello 0,65%);

2. dal 1 Gennaio 2016, il Fondo di Integrazione Salariale garantirà l’erogazione dell’assegno di solidarietà, per un periodo massimo di n. 12 mesi in un biennio mobile, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che abbiano stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative gli accordi collettivi aziendali per la riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. La prestazione di cui si tratta sostituirà i contratti di solidarietà di tipo “B”, stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS;

3. I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1 Luglio 2016;

4. in favore di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di Integrazione Salariale garantirà l’assegno ordinario, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, per le cause di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa delle integrazioni salariali ordinarie (fatta eccezione per le intemperie stagionali) e straordinarie (soltanto per riorganizzazione e crisi aziendale);

5. entro il 31 Dicembre 2015, i fondi bilaterali alternativi, operanti nei settori della somministrazione di lavoro e dell’artigianato erogheranno almeno una prestazione tra l’assegno ordinario per 13 settimane nel biennio o l’assegno di solidarietà per 26 settimane nel biennio, prevedendo un’aliquota di contribuzione al fondo dello 0,45% (diviso tra azienda e lavoratore secondo un accordo lasciato alle parti sociali). I fondi di solidarietà alternativi e bilaterali possono, inoltre, erogare

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di svolgere, nei confronti dei disoccupati e dei soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.

Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro

Altra particolarità introdotta dal Decreto 150 risiede nella definizione di: • “lavoratore disoccupato”, quale lavoratore privo di

impiego, che, in forma “telematica”, dichiara al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego; si verifica la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di formalizzazione di rapporto di lavoro subordinato avente una durata fino a 6 mesi;

• lavoratore dipendente che subisce una “riduzione di orario” (in seguito all’attivazione di una procedura di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale/contratto di solidarietà/interventi dei fondi di solidarietà);

• lavoratore a “rischio di disoccupazione”, quale lavoratore che riceve la comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso.

Tutti i soggetti appartenenti alle menzionate categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, affinchè sia valutato il rispettivo livello di occupabilità e verranno convocati dai Centri per l’impiego al fine di stipulare un “Patto di servizio personalizzato” (“Patto”).

Tra gli elementi di costituzione del Patto, merita attenzione la disponibilità del richiedente a partecipare ad iniziative formative/di riqualificazione/di politica attiva, nonché ad accettare congrue offerte di lavoro, formulate secondo l’osservanza di: • coerenza con le esperienze e le competenze maturate;• distanza dal domicilio e tempi di trasferimento con i

mezzi di trasporto pubblico;• durata della disoccupazione;• retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto

all’importo dell’indennità percepita nell’ultimo mese.

Nell’ottica di rafforzare la condizionalità delle erogazioni, è previsto che la domanda di Assicurazione Sociale per l’Impiego (“ASpI”), nonché quella di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (“NASpI”) o avanzata per Disoccupazione per i collaboratori (“DIS-COLL”) equivarrà alla dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore e sarà, altresì, inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l’impiego.

In favore dei beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che nel frattempo non abbiano ottenuto una nuova occupazione, è prevista la possibilità di stipulare il Patto.

• INPS;• INAIL; • Agenzie per il lavoro; • altri soggetti autorizzati all’attività di

intermediazione; • enti di formazione; • Italia Lavoro; • ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione

professionale dei lavoratori); • Sistema delle Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura;• università e dagli altri istituti di scuola secondaria di

secondo grado.

Nell’ambito del nuovo sistema, il Ministero del Lavoro provvede a controllare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio nazionale e a monitorare le politiche occupazionali.

Viene, altresì, prevista l’istituzione di: • un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere

funzioni in materia di politiche attive del lavoro;• un Sistema informativo delle politiche del lavoro;• il fascicolo elettronico del lavoratore. Trattasi,

in particolare, di uno strumento che contiene le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali.

L’ANPAL provvederà ad istituire il menzionato albo, ove saranno iscritte anche le agenzie per il lavoro e le agenzie che intendono operare sul territorio delle regioni non aventi un regime di accreditamento, al fine di rafforzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati ed anche le possibilità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Sistema informativo ed il fascicolo elettronico del lavoratore sono strumenti volti a garantire una migliore gestione del mercato del lavoro e del monitoraggio delle prestazioni erogate. Le informazioni contenute nel Sistema informativo rappresenteranno la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, che sarà accessibile in modo libero da parte degli interessati.

Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo saranno, inoltre, messe a disposizione delle Regioni e delle Province.

Sarà istituito anche un “Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale”.

In vista di un più efficace inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, è stato disposto che il Ministero del lavoro stipuli con ogni regione e con le province autonome una convenzione per la gestione dei servizi, prevedendo, in via transitoria, che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti a soggetti pubblici o privati accreditati, anche al fine

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Semplificazioni delle procedure e degli adempimenti

Con riferimento all’inserimento mirato delle persone con disabilità, è stato principalmente disposto che:• i datori di lavoro privati potranno assumere i

lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa;

• nella quota di riserva potranno essere computati i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità, anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;

• la procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili è stata integralmente rivista;

• sono stati rafforzati gli incentivi per l’assunzione dei disabili.

In relazione alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, nel complesso, è stato previsto che:• dal 1 Gennaio 2017, il libro unico del lavoro sarà

tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

• tutte le comunicazioni previste in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, saranno effettuate esclusivamente in via telematica mediante utilizzo di modelli semplificati;

• è stata abolita l’autorizzazione al lavoro svolto all’estero.

A proposito delle disposizioni rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il Decreto 151 ha previsto:• la revisione della composizione del Comitato per

l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;

• la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nonchè l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione ed un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;

• la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;

• lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;

• il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;

La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato si renderà necessaria anche per l’ottenimento dell’ASDI.

Nei confronti dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate al loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro è prevista l’applicazione di una sanzione.

È previsto un Assegno di ricollocazione in favore dei soggetti disoccupati, percettori della NASpI, la cui disoccupazione superi il periodo di 4 mesi. L’importo di tale assegno, graduato in funzione del profilo di occupabilità, sarà utilizzabile presso i Centri per l’impiego/i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. L’assegno non costituirà reddito imponibile.

In favore dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito è prevista, altresì, la possibilità di essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità nel territorio del Comune di residenza. Conseguentemente, l’utilizzo dei lavoratori secondo tali modalità non contribuirà ad instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato con i soggetti interessati.

Sul riordino degli incentivi all’occupazione

Al fine di uniformare la complessa normativa in materia di incentivi all’occupazione, è stato istituito presso l’ANPAL un “Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro”, organizzato secondo le seguenti informazioni: • categorie dei lavoratori;• categorie dei datori di lavoro;• modalità di corresponsione dell’incentivo di

riferimento;• importo e durata dell’incentivo di riferimento;• ambito territoriale coinvolto.

Sono stati, altresì, disciplinati i principi generali di fruizione degli incentivi, volti a garantire una rispettiva applicazione omogenea.

Infine, il Decreto 150 ha previsto la razionalizzazione ed il rifinanziamento degli incentivi volti a promuovere i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, di alta formazione e ricerca e l’alternanza scuola lavoro.

Il Decreto 151 – Procedure e adempimenti a carico di cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità

Le disposizioni contenute nel Decreto 151 possono essere suddivise in tre gruppi fondamentali: (i) quelle concernenti la semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; (ii) quelle attinenti ai rapporti di lavoro; (iii) quelle relative alle pari opportunità.

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2. l’utilizzo degli strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza è consentito anche per la tutela del patrimonio aziendale e non soltanto per esigenze organizzative e produttive o per sicurezza del lavoro;

3. in caso di imprese con unità produttive collocate in diverse province della stessa regione o in più regioni, l’accordo per l’installazione degli impianti può essere stipulato con le RSA e RSU ma anche con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

4. nell’ipotesi di mancato accordo, l’installazione di tali strumenti potrà essere effettuata previa autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro, o, in alternativa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro;

5. è stato previsto che le informazioni raccolte dal datore di lavoro sono utilizzabili per tutte le ragioni connesse al rapporto lavorativo;

• i lavoratori potranno cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano in modo costante di assistenza e cure da parte dei genitori;

• sono state previste ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia in favore dei lavoratori del settore privato, così come già previsto per i lavoratori del settore pubblico;

• sono state introdotte modalità semplificate per formalizzare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, mediante modalità telematiche.

• la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio sul lavoro e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, a cura diretta del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla compilazione;

• la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, effettuata dall’INAIL in cooperazione applicativa;

• l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, prevista dal 23/12/15.

Con riferimento alle innovazioni introdotte in regime di sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, si rileva che:• la c.d. “maxi-sanzione per il lavoro nero” è stata

modificata e, per l’effetto, sono stati introdotti degli importi sanzionatori “per fasce”;

• è stata reintrodotta la procedura di diffida al fine di regolarizzare le violazioni accertate;

• sono state modificate le sanzioni di riferimento previste in materia di consegna del prospetto paga.

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

A tal riguardo, è stato complessivamente disposto che:• anzitutto, la disciplina dei controlli a distanza del

lavoratore è stata integralmente modificata. È stato, infatti, effettuato un significativo intervento sull’articolo 4, Legge n. 300/1970 (cd. “Statuto dei lavoratori”), al fine di adeguare la disciplina di riferimento all’evoluzione tecnologica, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy. Nel dettaglio:

1. l’ambito di applicazione della disciplina sul controllo a distanza dei lavoratori è stato ridefinito nell’ottica di escludere gli strumenti che servono al lavoratore a rendere la prestazione lavorativa nonché gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, in relazione ai quali, peraltro, non è più necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale per la rispettiva installazione;

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La clausola compromissoria generica non esclude l’arbitrabilità delle delibere assembleari

(Rosario Pace - Carlo Nicoli Aldini)

Disputes on shareholders’ resolution are subject to arbitration even in case of generic arbitration clause

With the recent order n. 17283, adopted on August 28th 2015, the Italian Supreme Court of Cassation has held that any dispute on the annulment of a shareholders’ resolution can be addressed to a panel of arbitrators, regardless of the existence of a specific provision in the arbitration clause included in the articles of association.

Con la recente Ordinanza n. 17283 del 28 agosto 2015, i giudici della Corte di Cassazione hanno fornito un rilevante contributo sul tema della possibilità di devolvere l’impugnativa di delibere assembleari alla competenza di arbitri, anche qualora la clausola compromissoria presente nello statuto non preveda espressamente tale ipotesi.

Il caso riguardava la richiesta di annullamento, da parte del socio di minoranza di una società per azioni, della delibera assembleare con cui era stato approvato il bilancio ed aumentato il capitale sociale, per violazione delle norme sui criteri di valutazione e per abuso di maggioranza. In particolare, l’assenza nella clausola compromissoria statutaria di uno specifico riferimento riguardo alla possibilità di impugnare le delibere assembleari presso un collegio arbitrale, induceva il socio di minoranza ad incardinare la causa presso un Tribunale ordinario.

La società convenuta si costituiva eccependo l’incompetenza del Tribunale ordinario, vista la lettera dell’art. 23 dello statuto societario che prevedeva la devoluzione ad arbitri, fra l’altro, “delle controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi […] in dipendenza dell’attività sociale”. Nella tesi della società convenuta, pertanto, l’ampiezza delle espressioni usate nello statuto sociale per identificare le materie da sottoporre ad arbitrato, era da intendersi tale da ricomprendere anche le controversie insorte con riferimento a delibere assembleari.

L’eccezione veniva accolta dal Tribunale che, pertanto, rigettava le istanze del socio di minoranza, ed avverso tale decisione quest’ultimo proponeva regolamento di competenza presso la Suprema Corte. Tra i motivi posti a sostegno della propria linea difensiva, il socio di minoranza ricorrente argomentava proprio come l’art. 23 dello statuto societario non prevedesse specificamente la devoluzione ad arbitrato delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari, con la conseguente impossibilità di considerare cogente su tali materie la potestas iudicandi di un collegio arbitrale.

In particolare, le argomentazioni in merito alla necessità di una specifica previsione statutaria venivano incentrate dal ricorrente sul contenuto dell’art. 35 D.Lgs. 5/2003, ai sensi del quale “se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera.”

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Il tenore letterale della norma sopra menzionata veniva, pertanto, interpretato dal socio minoritario quale conferma che l’espresso e specifico riferimento della clausola compromissoria alle controversie vertenti sulla validità di una delibera assembleare fosse un requisito necessario per ammettere la devoluzione delle stesse al ad arbitrato.

Tale assunto veniva suffragato, secondo la tesi del ricorrente, altresì dall’art. 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per il quale “gli atti costitutivi di società […] possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”. Pertanto, secondo la tesi del ricorrente, il combinato disposto dell’art. 35 e dell’art. 34, comma 1, D.Lgs. 5/2003, avrebbe dovuto condurre a prospettare un regime differenziato ai fini dell’individuazione delle materie da assoggettare ad arbitrato, in ragione del quale sussisterebbe la possibilità dei soci di sottrarre alcune materie alla competenza arbitrale, o mediante loro esclusione espressa, oppure mediante la loro mancata inclusione, nei casi in cui quest’ultima sia richiesta dalla legge, come, appunto, per le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari.

Questa articolata lettura del dato normativo proposta dal ricorrente non ha tuttavia retto al vaglio dei giudici di legittimità, i quali non hanno ravvisato alcun ostacolo – di natura né normativa, né ermeneutica – che possa portare all’esclusione delle controversie de qua da quelle previste dall’art. 34, anche in assenza di una previsione statutaria che espressamente preveda l’arbitrabilità delle stesse.

Tale norma, infatti, deve intendersi di carattere generale, prevedendo, come unico requisito per l’arbitrabilità, il fatto che la controversia sorga “in dipendenza dell’attività sociale” (oltre ai generali requisiti previsti dal codice di rito).

Anzi, gli stessi giudici hanno ribadito quanto già espresso in sede di merito, ovverosia che “l’impugnativa di una delibera societaria non è altro che una controversia tra socio e società” e che sicuramente essa scaturisce “in dipendenza dell’attività sociale”.

La decisione è senz’altro di rilievo poiché, affermando la possibilità di devoluzione al collegio arbitrale delle cause aventi ad oggetto le delibere assembleari, in virtù di clausole compromissorie formulate anche in via non necessariamente specifica, consente la risoluzione di tali tipologie di controversie in tempi di decisione più ristretti rispetto a quelli propri del rito ordinario.

A tal riguardo, un significativo parametro di riferimento sulla potenziale diminuzione dei tempi di risoluzione delle controversie garantiti dai procedimenti arbitrali possono considerarsi le statistiche pubblicate dalla Camera arbitrale di Milano in relazione all’anno 2014. Da tali statistiche, infatti, emerge come i procedimenti arbitrali abbiano avuto una durata media di 14 mesi a partire dal deposito della domanda sino all’effettiva pronuncia del lodo.

Confrontando tali dati con quelli relativi ai tempi di completamento di un’intera causa civile (nel 2013 si registrava una media nazionale di sette anni, con più di 1.500 giorni necessari per l’ottenimento di una sentenza di primo grado), si comprende come l’ordinanza del giudice di legittimità debba essere accolta con favore, in quanto anche orientata alla riduzione dei tempi di risoluzione delle impugnative delle delibere assembleari, materia che richiede rapide decisioni al fine di non congestionare il fisiologico svolgimento dell’attività societaria.

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I riflessi della sentenza Taricco (Corte di Giustizia, 8.9.2015, C-105/14) in materia di adeguatezza delle sanzioni tributarie

(Carlo Romano - Daniele Conti - Maurizio Foti)

Possible aftermath of Taricco judgment (European Court of Justice, Sept 8th, 2015, C-105/14): appropriateness of tax penalties»

Taricco judgment of the European Court of Justice of 8 September 2015 (C-105/14) states that national legislation laying down absolute limitation periods within which criminal offences shall be prosecuted is liable to have an adverse effect on fulfillment of the Member States’ obligations under article 325 of the Treaty on Functioning of the European Union. Consequently, the Italian Courts shall refrain from applying the Italian Criminal Code provisions stipulating that criminal proceedings like the one at stake (conspiracy to commit various offences in relation to VAT) extend the criminal statute of limitation by no more than one quarter of the limitation period itself. Under a more general point of view, Taricco judgment clearly holds that Member States shall counter VAT frauds in order to protect the financial interests of the European Union through as effective deterrent measures as the ones taken to counter frauds affecting their own financial interests. In other words, the Court states a general principle of appropriateness of penalties in the field of VAT, which seems to be applicable to non-criminal penalties as well, also in light of the views expressed by the TABECFAF report lately adopted by VAT Forum, concerned with the interactions between VAT and national voluntary disclosure schemes.

La sentenza della Corte di Giustizia nel caso Taricco coinvolge numerosi profili legati alla sanzione delle violazioni in materia IVA, non solo dal punto di vista penale (esplicitamente oggetto della pronuncia), introducendo una sorta di principio di idoneità delle sanzioni in funzione della protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea. Questi, come noto, traggono alimento anche dal gettito dell’IVA riscossa dagli Stati membri, i quali, oltre a contribuire materialmente in tal senso, devono altresì garantire a monte le proprie entrate IVA attraverso sanzioni adeguate e, se del caso, anche penali.

I fatti di causa

La pronuncia della Corte di Giustizia è originata dallo svolgimento di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Cuneo e che vede diversi soggetti imputati di aver costituito e organizzato, nel corso degli esercizi fiscali dal 2005 al 2009, un’associazione per delinquere allo scopo di commettere vari delitti in materia di IVA (articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e articolo 416 del codice penale).

Il procedimento penale in questione rischiava di essere vanificato in quanto i reati di cui erano accusati gli imputati, a causa del verificarsi di vari incidenti di natura procedurale, erano prossimi alla prescrizione (articoli 157 e seguenti del codice penale). Conseguentemente, il Tribunale di Cuneo ha deciso di proporre domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiamata a chiarire qualora la disciplina nazionale della prescrizione dei reati fosse idonea, nei fatti, a costituire un concreto rischio di non applicazione della pena, benché la relativa azione penale fosse stata tempestivamente esercitata. La funzione della sanzione, del resto, è di dissuadere; se non vi fosse dissuasione, potrebbe non esservi il puntuale adempimento delle stesse norme di origine europea. Il giudice penale italiano ha quindi sospettato che la normativa italiana in materia potesse violare: i) il divieto di intese tra imprese previsto dall’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (nel prosieguo, TFUE); ii) il divieto di aiuti di Stato scolpito nell’articolo 107 del TFUE; iii) l’articolo 158, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, in materia di esenzioni IVA; iv) il principio delle “finanze pubbliche sane” di cui all’articolo 119 del TFUE.

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La sentenza

Destano particolare interesse gli argomenti della Corte secondo i quali le norme del codice penale italiano in materia di prescrizione dei reati contrastano con il diritto dell’Unione europea, meritando la disapplicazione nel caso di specie (e, a questo punto, in casi simili).

Da un lato, il diritto dell’Unione non regola gli aspetti sanzionatori tributari, tantomeno penali; tuttavia, secondo la Corte di Giustizia, un’idonea sanzione delle violazioni IVA è necessaria ad assicurare l’effettiva riscossione delle entrate coperte dagli interessi finanziari dell’Unione, in linea con la sentenza della stessa Corte nel caso Åkerberg Fransson (del 7.05.2013, causa C-607/10).

In particolare, secondo la Corte, «gli Stati membri hanno non solo l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire che l’IVA dovuta nei loro rispettivi territori sia interamente riscossa, ma devono anche lottare contro la frode». Inoltre, prosegue la Corte, gli Stati membri devono attuare «misure dissuasive ed effettive» per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, di pari entità a quelle impiegate per contrastare le frodi lesive delle entrate e delle risorse prettamente nazionali.Le conseguenze penali nel diritto nazionale consistono nella disapplicazione in questo e in casi simili della normativa sulla prescrizione dei reati in materia di IVA che, secondo la Corte, non profila alcun contrasto con i principi generali comuni ai sistemi costituzionali europei e recati altresì dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Di diverso avviso sembrerebbe la Corte di Appello di Milano che, lo scorso 18 settembre, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge n. 130/2008, che dà esecuzione nell’ordinamento italiano al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in quanto contrastante con il principio di legalità dei reati (articolo 25, comma 2, della Costituzione) laddove l’art. 325 del TFUE obbliga il giudice nazionale a disapplicare una norma anche nel caso di effetti sfavorevoli per l’imputato (come avvenuto, per l’appunto, nella sentenza Taricco in relazione agli artt. 160 e 161 del codice penale).

Al di là dei profili penali e dei rapporti fra ordinamento costituzionale italiano e diritto dell’Unione, la questione relativa alle sanzioni adeguate è oggetto anche di un recente documento del Forum IVA, in seno al quale è stato costituito il gruppo di lavoro TABECFAF. In tale documento, relativo ai regimi di ravvedimento IVA, è ribadita l’esigenza di incentivare la corretta applicazione dell’imposta con sanzioni appropriate e finalizzate ad evitare che le stesse forme di ravvedimento possano essere a loro volta oggetto di abusi. Conseguentemente, i soggetti passivi devono restare comunque tenuti al versamento dell’imposta e non possono ottenere nessun tipo di vantaggio dalla originaria violazione. In altre parole, il documento in questione, facendo leva sulla giurisprudenza Axel Kittel della Corte di Giustizia, sostiene la necessità di prevedere sanzioni effettivamente deterrenti, limitando la ravvedibilità delle violazioni alle ipotesi di commissione in buona fede.

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