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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Dalla Valutazione dei rischi….
….alla gestione dei rischi
Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007 n. 123
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
D.LGS. 81/08I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
MEDICO COMPETENTE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
LAVORATORI
D.LGS. 81/08GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE
Documento di Valutazione dei rischi
Riunione di prevenzione e protezione
1. Censimento dei pericoli2. Valutazione preliminare3. Valutazione approfondita
PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
1. Censimento dei pericoli
PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Identificazione di tutte le fonti di pericolo presenti nell’attività lavorativa che devono essere oggetto di valutazione
1. Censimento dei pericoli2. Valutazione preliminare
PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Identificazione di tutti i rischi che superano una soglia di azione tale da richiedere l’adozione di specifiche misure di prevenzione
1. Censimento dei pericoli2. Valutazione preliminare3. Valutazione approfondita
PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Valutazione quali-quantitativa dei rischi finalizzata a definire le misure di prevenzione da attuare e verificarne l’efficacia
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHIArt. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHIArt. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza,
adeguata formazione e addestramento.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Valutazione dei rischi: le novità PIANO ATTUATIVO DELLE MISURE DI
PREVENZIONE
LA DELEGA
Aggiornamento DVR
•Modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro
•Evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione
•Infortuni significativi
•Risultati della sorveglianza sanitaria
Art. 29 D.Lgs. 81/08
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D. Lgs. 81/2008
Titolo X
Esposizione ad agenti biologici
Art. dal 266 al 286 (comprese le sanzioni)
5 Allegati (dal XLIV al XLVIII)
Rischio da agenti biologici
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Definizioni:
1) Agente biologico: qualsiasi microrganismo (anche geneticamente modificato) o coltura
cellulare o parassita umano che può provocare infezioni, allergie e intossicazioni
2) Microrganismo: qualsiasi organismo microscopico che può riprodursi o trasferire
materiale genetico
3) Coltura cellulare: è il risultato della crescita in laboratorio (in vitro) di cellule
Rischio Biologico
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Il RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI può essere definito come la Probabilità che gli agenti biologici o parti di essi (tossine, spore ecc) incontrino e riescano ad entrare nell’organismo umano provocando una manifestazione patologica
Tale PROBABILITA’ dipende: A) Dalle Proprietà degli AGENTI BIOLOGICI
B) Dalle Caratteristiche dell’ORGANISMO OSPITE (UOMO)
C) DALL’AMBIENTE in cui AVVIENE L’INCONTRO
Rischio Biologico
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1) Via respiratoria (aerosols, schizzi ecc.)
2) Via cutaneo-mucosa (contatto, schizzi) )
3) Via ematica (tagli, punture): infortunio
4) Via orale (ingestione, schizzi, fumo,mani o
oggetti contaminati in bocca ecc.)
Modalità di contagio
Rischio Biologico
Proprietà degli Agenti Biologici
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IMMUNITA’ L’INDIVIDUO in alcuni casi può rimanere IMMUNIZZATO e non contrarre più l’infezione L’immunità può essere ottenuta anche con la somministrazione di VACCINI *Nei casi previsti dalla legge il datore di lavoro, su parere del medico competente, ha l’obbligo di fornire tali vaccinazioni ai lavoratori esposti al rischio biologico e non già immunizzati (Art. 86 D. Lgs. 626/94)
Caratteristiche dell’Organismo Ospite (UOMO)Rischio Biologico
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Attività lavorative coinvolte con il rischio biologico
Allegato XLIV: “elenco esemplificativo”
1. Attività in industrie alimentari2. Agricoltura3. Attività dove vi è contatto con animali o
prodotti di origine animale4. Servizi sanitari vari5. Laboratori clinici, veterinari e diagnostici 6. Impianti smaltimento rifiuti e rifiuti speciali
potenzialmente infetti7. Impianti per la depurazione delle acque di
scarico
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Sono attività che prevedono il contatto con:
-ANIMALI O CON PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE:allevamenti, attività veterinarie in genere; caseifici; cucine; attività legate alla pesca e alla lavorazione del pesce; concerie -TERRA come agricoltori; giardinieri; forestali ecc. -PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE: prodotti alimentari o industriali; industria del legno ecc.
Attività lavorative coinvolte con il rischio biologico
Rischio Biologico
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MATERIALI BIOLOGICI UMANI: ospedali; laboratori di analisi;studi odontoiatrici, imprese di pulizie; lavoratori di comunità; forze dell’ordine RIFIUTI: addetti alla raccolta, smaltimento e riciclaggio; imprese di pulizie; impianti per la depurazione di acque di scarico MATERIALI DEGRADATI E/O NON SOGGETTI A REGOLARE PULIZIA: restauratori; addetti alle manutenzione in genere es. per impianti di condizionamento; archivisti; bibliotecari -PRODUZIONI AGROALIMENTARI E INDUSTRIALI IN CUI E’ PREVISTO L’USO DI MICRORGANISMi: produzione di vino, prodotti caseari; biotecnologie
Rischio Biologico
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In base al D. Lgs. 81/08 (art. 268) gli agenti biologici sono classificati in
quattro classi:
Gruppo I: hanno poche probabilità di causare malattie all’uomo
Gruppo II: possono causare malattie per le quali però esistono metodi di cura e di prevenzione efficaci. Non si diffondono facilmente tra i lavoratori
Gruppo III: possono causare ai lavoratori malattie gravi; sono disponibili di norma metodi di cura e prevenzione; si propagano più facilmente tra le comunità
Gruppo IV: come quelle del gruppo III, ma non sono disponibili efficaci metodi di cura e prevenzione. Si possono inoltre propagare facilmente tra I vari individui
Rischio Biologico
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Esempi:
Gruppo II: tra i Batteri Bordetella pertussis (Pertosse), Clostridium tetani (Tetano), Legionella pneumophila; Staphilococcus aureustra i Virus i virus influenzali; il virus del morbillo e degli orecchioni
Gruppo III: tra i Batteri Bacillus anthracis (Carbonchio); Salmonella typhi (tifo); Mycobacterium tubercolosis (Tubercolosi); tra i Virus il Virus HIV, HBV, HCV; tra i PARASSITI (Protozoi) Plasmodium falciparum (malaria)
Gruppo IV: tra i Virus il Virus Ebola, il Virus della febbre emorragica di Crimea
Rischio Biologico
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Attività lavorative coinvolte con il rischio biologico
Rischio potenziale: presenza
involontaria / incognita
Uso deliberato
Misure di contenimento (all. XLVII e XLVIII)
Autorizzazione Ministero salute (agenti gruppo 4)
Comunicazione ASL (agenti gruppi 2,3,4)
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Uso deliberato: attività durante le quali Agenti Biologici di 2, 3, 4, Gruppo
vengono
1) Deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati o trasformati ovvero per sfruttarne le proprietà biologiche
2) Volutamente isolati, coltivati o trattati per
accertarne la presenza, il tipo e/o la quantità nei campioni in esame
Rischio Biologico
Uso deliberato e potenziale esposizione ad agenti biologici
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Potenziale da esposizione: attività in cui si può
evidenziare la presenza di AB, anche in
concentrazioni elevate, ma come fatto episodico e
non volontario
Manca cioè il deliberato intento di farne oggetto dell’attività lavorativa
Rischio Biologico
Uso deliberato e potenziale esposizione ad agenti biologici
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-INFORMAZIONE E FORMAZIONE
-MISURE TECNICHE,ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
-MISURE IGIENICHE
-USO DI D.P.I
-SORVEGLIANZA SANITARIA
PREVENZIONE E PROTEZIONEPREVENZIONE E PROTEZIONE
Rischio Biologico
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Il datore di lavoro deve: -EVITARE O RIDURRE il più possibile al minimo L’IMPIEGO DI AGENTI BIOLOGICI NOCIVI e il numero dei LAVORATORI ESPOSTI -PROGETTARE ADEGUATAMENTE LE CONDIZIONI DILAVORO per evitare al minimo il rischio adottando IDONEE MISURE DI PREVENZIONE COLLETTIVE e MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
-Adottare IDONEE MISURE IGIENICHE per EVITARE LA DIFFUSIONE ACCIDENTALE DELL’AGENTE, anche al di fuori del luogo di lavoro
Rischio Biologico
Misure tecniche, organizzative e procedurali
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Il datore di lavoro deve: -Usare il SEGNALE di
Pericolo Biologico
Rischio Biologico
Misure tecniche, organizzative e procedurali
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Il datore di lavoro deve: -Definire le MISURE PER EVENTUALI INCIDENTI O EMERGENZE
-Idonee PROCEDURE DI LAVORO - Predispone di MEZZI ADEGUATI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI in contenitori idonei ed identificabili
Rischio Biologico
Misure tecniche, organizzative e procedurali
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- Devono essere messe a disposizione DOCCE, se il tipo di attività lo richiede con acqua calda e fredda
- GABINETTI e LAVABI adeguati
- Se necessario presenza di dispositivi per lavaggi
oculari e antisettici per le mani
Condizioni ambientaliAMBIENTI DI LAVORO e MISURE IGIENICHE
(Allegato II D. Lgs. 81/08)
Rischio Biologico
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- Spogliatoi e armadietti a due ante per il vestiario
civile e da lavoro indumenti e DPI contaminati
devono essere lasciati nella zona di lavoro,
conservati separatamente, ev. puliti-disinfettati-
distrutti
- Evitare di MANGIARE, BERE E FUMARE nei luoghi
di lavoro; è vietato nel caso di rischio biologico
nelle aree a rischio
Rischio Biologico
Condizioni ambientaliCondizioni ambientaliAMBIENTI DI LAVORO e MISURE IGIENICHE
(Allegato II D. Lgs. 81/08)
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REQUISITI
Conformi al D. Lgs. 475/92 (Marcatura CE) Idonei all’uso, senza comportare rischi aggiuntivi Adeguati, economici, comodi Utilizzabili anche nel caso di rischi multipli Conformi alla norma tecnica EN 374 per la
“protezione da microrganismi” Importanza dell’informazione e formazione Devono essere in classe III (Rischi elevati) -
Addestramento indispensabile (Art. 43 D. Lgs. 475/92)
Nota informativa sull’utilizzo
Rischio Biologico
DPI
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Camici: comodi, protettivi, preferibilmente monouso, di vari materiali, meglio in tessuto a bassa permeabilità, più che in stoffa
Lunghezza almeno sotto il ginocchio, maniche lunghe con estremità aderenti ai polsi, chiusura dal retro
Stivali – sovrascarpe monouso
Copricapo, cuffie
Rischio Biologico
DPI: Protezione del corpo
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Tute, scafandri
Utilizzabili in presenza di agenti biologici di notevole pericolosità in condizioni favorevoli all’esposizione
Rischio Biologico
DPI: Protezione del corpo
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Occhiali eventualmente con ripari laterali antischizzo, visiere antischizzo, schermi facciali o mobili (non proteggono da aerosols)
Requisiti: Marcatura CE– Conformità requisiti EN 166 “Protezione da gocce e spruzzi di liquidi”
Rischio Biologico
DPI: Protezione degli occhi e del volto
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Mascherine, semimaschere, maschere facciali, autorespiratori
Filtri FFP2 o FFP3
Nell’FFP3 l’Efficienza del sistema filtrante deve essere del 99,99%
Marcatura CE–Conformità norme Uni EN 149
Mascherine chirurgiche (D. Lgs. 46/97) non sono DPI; sono indossate per evitare la contaminazione dell’ambiente (chirurgia, alimentaristi) e non del lavoratore
Rischio Biologico
DPI: Protezione delle vie aeree
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Cappe di sicurezza biologica:
costituiscono una barriera fisica
tra gli operatori e l’agente
Garantiscono protezione da
emissione di aerosol e liquidi
per pratiche come
centrifugazione, miscelazione,
agitazione, apertura contenitori
Rischio Biologico
Misure di prevenzione e protezione: laboratori
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Filtri HEPA (efficacia filtrante 99.97% per particelle con diametro > 0.3 um) – in grado anche di “raddrizzare” il flusso dell’aria
CLASSE I: scarsa protezione, filtro in uscita, poco utilizzate
CLASSE II: (Cappe a flusso laminare
verticale): flusso d’aria diretto verso l’alto costituisce una barriera fisica; protezione sia per l’operatore che per i materiali; filtrazione in entrata e uscita
Rischio Biologico Misure di prevenzione e protezione: laboratori
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CLASSE III (Glove box):
chiuse ermeticamente
sotto pressione negativa
garantiscono protezione totale
prevista una filtrazione in entrata e due in uscita
Rischio Biologico
Misure di prevenzione e protezione: laboratori
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Uso deliberato e strutture sanitarie e veterinarie: MISURE DI CONTENIMENTO A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento
2 3 4 1. La zona di lavoro deve essere separata
da qualsiasi altra attività nello stesso edificio
No Raccomandato Sì
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate
attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile
No Sì, sull'aria estratta Sì, sull'aria immessa e su quella estratta
3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate
Raccomandato
Sì Sì, attraverso una camera di
compensazione
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la
disinfezione
No Raccomandato Sì
5. Specifiche procedure di disinfezione Sì Sì Sì
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa
rispetto a quella atmosferica
No Raccomandato Sì
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti
Raccomandato
Sì Sì
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura
Sì, per il banco di lavoro
Sì, per il banco di lavoro e il pavimento
Sì, per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto
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Uso deliberato e strutture sanitarie e veterinarie: MISURE DI CONTENIMENTO
A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento
2 3 4 9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti
Raccomandato
Sì Sì
10. Deposito sicuro per agenti biologici Sì Sì Sì, deposito sicuro
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti
Raccomandato
Raccomandato Sì
12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria
No Raccomandato Sì
13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori
Ove opportuno
Sì, quando l'infezione è veicolata dall'aria
Sì
14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali
Raccomandato
Sì (disponibile) Sì, sul posto
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti
Sì Sì Sì, con sterilizzazione
16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo Facoltativo
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Specifiche per processi industriali: MISURE DI CONTENIMENTO Misure di contenimento Livelli di contenimento
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1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo
dall'ambiente
Sì Sì Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:
ridurre al mini. le emissioni
evitare le emissioni
evitare le emissioni
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi
vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:
ridurre al min. le emissioni
evitare le emissioni
evitare le emissioni
4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:
inattivati con mezzi collaudati
inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati
inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati
5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da:
ridurre al min. le emissioni
evitare le emissioni
evitare le emissioni
6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata
Facoltativo Facoltativo Sì e costruita all'uopo
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico
Facoltativo Sì Sì
b) È ammesso solo il personale addetto Facoltativo Sì Sì, attraverso camere di
condizionamento
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Specifiche per processi industriali: MISURE DI CONTENIMENTO Misure di contenimento Livelli di contenimento
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c) Il personale deve indossare tute di protezione Sì, tute da lavoro Sì Ricambio completo
d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale
Sì Sì Sì
e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata
No Facoltativo Sì
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione
No Facoltativo Sì
g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione
atmosferica
Facoltativo Facoltativo Sì
h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica
No Facoltativo Sì
i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA)
No Facoltativo Sì
j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso
No Facoltativo Sì
k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni
No Facoltativo Sì
l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale
Inattivati con mezzi collaudati
Inattivati con mezzi chimici o fisici coll.
Inattivati con mezzi fisici collaudati
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Sorveglianza sanitaria
E’ prevista per i lavoratori per i quali la valutazione ha indicato una possibile esposizione ad agenti biologici
Il datore di lavoro può, sentito il parere del medico competente:
- Mettere a disposizione vaccini - Allontanare temporaneamente il lavoratore
per motivi sanitari connessi all’esposizionee assegnazione, per quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nella stessa azienda
Rischio Biologico