testo unico bancario - studio legale melpignano...testo unico bancario 149 articolo 94 (esecuzione...

1
TESTO UNICO BANCARIO 149 Articolo 94 (Esecuzione del concordato e chiusura della procedura) 1. I commissari liquidatori, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d’Italia. 2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l’assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell’oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali (1). 3. Si applicano l’articolo 215 della legge fallimentare e, in quanto compatibile, l’articolo 92 del presente decreto legislativo (2). Articolo 95 (3) (Succursali di banche extracomunitarie) 1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall’articolo 77, comma 1- bis, in quanto compatibili. ___________________ (1) Comma così sostituito dall’art. 9.29, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. (2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 37, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. (3) Articolo così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

Upload: others

Post on 19-Jan-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TESTO UNICO BANCARIO - Studio Legale Melpignano...TESTO UNICO BANCARIO 149 Articolo 94 (Esecuzione del concordato e chiusura della procedura) 1. I commissari liquidatori, con l’assistenza

TESTO UNICO BANCARIO

149

Articolo 94 (Esecuzione del concordato e chiusura della procedura)

1. I commissari liquidatori, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d’Italia.

2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l’assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell’oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali (1).

3. Si applicano l’articolo 215 della legge fallimentare e, in quanto compatibile, l’articolo 92 del presente decreto legislativo (2).

Articolo 95 (3) (Succursali di banche extracomunitarie)

1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall’articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.

___________________

(1) Comma così sostituito dall’art. 9.29, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 37, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. (3) Articolo così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.