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TESTO AGGIORNATO AL 24 GENNAIO 2020
D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
Epigrafe
Premessa
Articolo 1
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265)
PARTE PRIMA
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Ambito di applicazione
Articolo 3 Autonomia dei comuni e delle province
Articolo 4 Sistema regionale delle autonomie locali
Articolo 5 Programmazione regionale e locale
Articolo 6 Statuti comunali e provinciali
Articolo 7 Regolamenti
Articolo 7-bis Sanzioni amministrative
Articolo 8 Partecipazione popolare
Articolo 9 Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
Articolo 10 Diritto di accesso e di informazione
Articolo 11 Difensore civico
Articolo 12 Sistemi informativi e statistici
TITOLO II
SOGGETTI
CAPO I
Comune
Articolo 13 Funzioni
Articolo 14 Compiti del comune per servizi di competenza statale
Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni
Articolo 16 Municipi
Articolo 17 Circoscrizioni di decentramento comunale
Articolo 18 Titolo di città
CAPO II
Provincia
Articolo 19 Funzioni
Articolo 20 Compiti di programmazione
Articolo 21 Revisione delle circoscrizioni provinciali
CAPO III
Aree metropolitane
Articolo 22 Aree metropolitane
Articolo 23 Città metropolitane
Articolo 24 Esercizio coordinato di funzioni
Articolo 25 Revisione delle circoscrizioni comunali
Articolo 26 Norma transitoria
CAPO IV
Comunità Montane
Articolo 27 Natura e ruolo
Articolo 28 Funzioni
Articolo 29 Comunità isolane o di arcipelago
CAPO V
Forme Associative
Articolo 30 Convenzioni
Articolo 31 Consorzi
Articolo 32 Unione di comuni
Articolo 33 Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni
Articolo 34 Accordi di programma
Articolo 35 Norma transitoria
TITOLO III
ORGANI
CAPO I
Organi di governo del comune e della provincia
Articolo 36 Organi di governo
Articolo 37 Composizione dei consigli
Articolo 38 Consigli comunali e provinciali
Articolo 39 Presidenza dei consigli comunali e provinciali
Articolo 40 Convocazione della prima seduta del consiglio
Articolo 41 Adempimenti della prima seduta
Articolo 41-bis Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo
Articolo 42 Attribuzioni dei consigli
Articolo 43 Diritti dei consiglieri
Articolo 44 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
Articolo 45 Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali
Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
Articolo 47 Composizione delle giunte
Articolo 48 Competenze delle giunte
Articolo 49 Pareri dei responsabili dei servizi
Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia
Articolo 51 Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.
Limitazione dei mandati
Articolo 52 Mozione di sfiducia
Articolo 53 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del
sindaco o del presidente della provincia
Articolo 54 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
CAPO II
Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
Articolo 55 Elettorato passivo
Articolo 56 Requisiti della candidatura
Articolo 57 Obbligo di opzione
Articolo 58 Cause ostative alla candidatura
Articolo 59 Sospensione e decadenza di diritto
Articolo 60 Ineleggibilità
Articolo 61 Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia
Articolo 62 Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia
Articolo 63 Incompatibilità
Articolo 64 Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella
rispettiva giunta
Articolo 65 Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale
Articolo 66 Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
Articolo 67 Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità
Articolo 68 Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità
Articolo 69 Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
Articolo 70 Azione popolare
CAPO III
Sistema elettorale
Articolo 71 Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000
abitanti
Articolo 72 Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Articolo 73 Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti
Articolo 74 Elezione del presidente della provincia
Articolo 75 Elezione del consiglio provinciale
Articolo 76 Anagrafe degli amministratori locali e regionali
Capo IV
Status degli amministratori locali
Articolo 77 Definizione di amministratore locale
Articolo 78 Doveri e condizione giuridica
Articolo 79 Permessi e licenze
Articolo 80 Oneri per permessi retribuiti
Articolo 81 Aspettative
Articolo 82 Indennità
Articolo 83 Divieto di cumulo
Articolo 84 Rimborso delle spese di viaggio
Articolo 85 Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali
Articolo 86 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e
assicurative
Articolo 87 Consigli di amministrazione delle aziende speciali
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
CAPO I
Uffici e personale
Articolo 88 Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali
Articolo 89 Fonti
Articolo 90 Uffici di supporto agli organi di direzione politica
Articolo 91 Assunzioni
Articolo 92 Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
Articolo 93 Responsabilità patrimoniale
Articolo 94 Responsabilità disciplinare
Articolo 95 Dati sul personale degli enti locali
Articolo 96 Riduzione degli organismi collegiali
CAPO II
Segretari comunali e provinciali
Articolo 97 Ruolo e funzioni
Articolo 98 Albo nazionale
Articolo 99 Nomina
Articolo 100 Revoca
Articolo 101 Disponibilità e mobilità
Articolo 102 Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali
Articolo 103 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma
Articolo 104 Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e
interregionali
Articolo 105 Regioni a statuto speciale
Articolo 106 Disposizioni finali e transitorie
CAPO III
Dirigenza ed incarichi
Articolo 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza
Articolo 108 Direttore generale
Articolo 109 Conferimento di funzioni dirigenziali
Articolo 110 Incarichi a contratto
Articolo 111 Adeguamento della disciplina della dirigenza
TITOLO V
SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
Articolo 112 Servizi pubblici locali
Articolo 113 Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica
Articolo 113-bis Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
Articolo 114 Aziende speciali ed istituzioni
Articolo 115 Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni
Articolo 116 Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali
Articolo 117 Tariffe dei servizi
Articolo 118 Regime del trasferimento di beni
Articolo 119 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
Articolo 120 Società di trasformazione urbana
Articolo 121 Occupazione d'urgenza di immobili
Articolo 122 Lavori socialmente utili
Articolo 123 Norma transitoria
TITOLO VI
CONTROLLI
CAPO I
Controllo sugli atti
Articolo 124 Pubblicazione delle deliberazioni
Articolo 125 Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo
Articolo 126 Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità
Articolo 127 Controllo eventuale
Articolo 128 Comitato regionale di controllo
Articolo 129 Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo
Articolo 130 Composizione del comitato
Articolo 131 Incompatibilità ed ineleggibilità
Articolo 132 Funzionamento del comitato
Articolo 133 Modalità del controllo preventivo di legittimità
Articolo 134 Esecutività delle deliberazioni
Articolo 135 Comunicazione deliberazioni al prefetto
Articolo 136 Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
Articolo 137 Poteri sostitutivi del Governo
Articolo 138 Annullamento straordinario
Articolo 139 Pareri obbligatori
Articolo 140 Norma finale
CAPO II
Controllo sugli organi
Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
Articolo 142 Rimozione e sospensione di amministratori locali
Articolo 143 Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e
dipendenti
Articolo 144 Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio
Articolo 145 Gestione straordinaria
Articolo 145-bis Gestione finanziaria
Articolo 146 Norma finale
CAPO III
Controlli interni
Articolo 147 Tipologia dei controlli interni
Articolo 147-bis Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Articolo 147-ter Controllo strategico
Articolo 147-quater Controlli sulle società partecipate non quotate
Articolo 147-quinquies Controllo sugli equilibri finanziari
CAPO IV
Controlli esterni sulla gestione
Articolo 148 Controlli esterni
Articolo 148-bis Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria
degli enti locali
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 149 Principi generali in materia di finanza propria e derivata
Articolo 150 Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile
Articolo 151 Principi generali
Articolo 152 Regolamento di contabilità
Articolo 153 Servizio economico-finanziario
Articolo 154 Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali
Articolo 155 Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali
Articolo 156 Classi demografiche e popolazione residente
Articolo 157 Consolidamento dei conti pubblici
Articolo 158 Rendiconto dei contributi straordinari
Articolo 159 Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
Articolo 160 Approvazione di modelli e schemi contabili
Articolo 161 Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E BILANCI
CAPO I
Programmazione
Articolo 162 Principi del bilancio
Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Articolo 164 Caratteristiche del bilancio
Articolo 165 Struttura del bilancio
Articolo 166 Fondo di riserva
Articolo 167 Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali
Articolo 168 Servizi per conto di terzi e le partite di giro
Articolo 169 Piano esecutivo di gestione
Articolo 170 Documento unico di programmazione
Articolo 171 Bilancio pluriennale
Articolo 172 Altri allegati al bilancio di previsione
Articolo 173 Valori monetari
CAPO II
Competenze in materia di bilanci
Articolo 174 Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati
Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione
Articolo 176 Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali
Articolo 177 Competenze dei responsabili dei servizi
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I
Entrate
Articolo 178 Fasi dell'entrata
Articolo 179 Accertamento
Articolo 180 Riscossione
Articolo 181 Versamento
CAPO II
Spese
Articolo 182 Fasi della spesa
Articolo 183 Impegno di spesa
Articolo 184 Liquidazione della spesa
Articolo 185 Ordinazione e pagamento
CAPO III
Risultato di amministrazione e residui
Articolo 186 Risultato contabile di amministrazione
Articolo 187 Composizione del risultato di amministrazione
Articolo 188 Disavanzo di amministrazione
Articolo 189 Residui attivi
Articolo 190 Residui passivi
CAPO IV
Principi di gestione e controllo di gestione
Articolo 191 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
Articolo 192 Determinazioni a contrattare e relative procedure
Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Articolo 194 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
Articolo 195 Utilizzo di entrate vincolate
Articolo 196 Controllo di gestione
Articolo 197 Modalità del controllo di gestione
Articolo 198 Referto del controllo di gestione
Articolo 198-bis Comunicazione del referto
TITOLO IV
INVESTIMENTI
CAPO I
Principi generali
Articolo 199 Fonti di finanziamento
Articolo 200 Gli investimenti
Articolo 201 Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario
CAPO II
Fonti di finanziamento mediante indebitamento
Articolo 202 Ricorso all'indebitamento
Articolo 203 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
Articolo 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui
Articolo 205 Attivazione di prestiti obbligazionari
Articolo 205-bis Contrazione di aperture di credito
CAPO III
Garanzie per mutui e prestiti
Articolo 206 Delegazione di pagamento
Articolo 207 Fideiussione
TITOLO V
TESORERIA
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 208 Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria
Articolo 209 Oggetto del servizio di tesoreria
Articolo 210 Affidamento del servizio di tesoreria
Articolo 211 Responsabilità del tesoriere
Articolo 212 Servizio di tesoreria svolto per più enti locali
Articolo 213 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
CAPO II
Riscossione delle entrate
Articolo 214 Operazioni di riscossione
Articolo 215 Procedure per la registrazione delle entrate
CAPO III
Pagamento delle spese
Articolo 216 Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere
Articolo 217 Estinzione dei mandati di pagamento
Articolo 218 Annotazione della quietanza
Articolo 219 Mandati non estinti al termine dell'esercizio
Articolo 220 Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
CAPO IV
Altre attività
Articolo 221 Gestione di titoli e valori
Articolo 222 Anticipazioni di tesoreria
CAPO V
Adempimenti e verifiche contabili
Articolo 223 Verifiche ordinarie di cassa
Articolo 224 Verifiche straordinarie di cassa
Articolo 225 Obblighi di documentazione e conservazione
Articolo 226 Conto del tesoriere
TITOLO VI
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE
DEI RISULTATI DI GESTIONE
Articolo 227 Rendiconto della gestione
Articolo 228 Conto del bilancio
Articolo 229 Conto economico
Articolo 230 Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali
Articolo 231 La relazione sulla gestione
Articolo 232 Contabilità economico-patrimoniale
Articolo 233 Conti degli agenti contabili interni
Articolo 233-bis Il bilancio consolidato
TITOLO VII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario
Articolo 235 Durata dell'incarico e cause di cessazione
Articolo 236 Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
Articolo 237 Funzionamento del collegio dei revisori
Articolo 238 Limiti all'affidamento di incarichi
Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione
Articolo 240 Responsabilità dell'organo di revisione
Articolo 241 Compenso dei revisori
TITOLO VIII
ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI
CAPO I
Enti locali deficitari: disposizioni generali
Articolo 242 Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli
Articolo 243 Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
enti
Articolo 243-bis Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
Articolo 243-ter Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali
Articolo 243-quater Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla
relativa attuazione
Articolo 243-quinquies Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso
Articolo 243-sexies Pagamento di debiti
CAPO II
Enti locali dissestati: disposizioni generali
Articolo 244 Dissesto finanziario
Articolo 245 Soggetti della procedura di risanamento
Articolo 246 Deliberazione di dissesto
Articolo 247 Omissione della deliberazione di dissesto
Articolo 248 Conseguenze della dichiarazione di dissesto
Articolo 249 Limiti alla contrazione di nuovi mutui
Articolo 250 Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento
Articolo 251 Attivazione delle entrate proprie
CAPO III
Attività dell'organo straordinario di liquidazione
Articolo 252 Composizione, nomina e attribuzioni
Articolo 253 Poteri organizzatori
Articolo 254 Rilevazione della massa passiva
Articolo 255 Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento
Articolo 256 Liquidazione e pagamento della massa passiva
Articolo 257 Debiti non ammessi alla liquidazione
Articolo 258 Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti
CAPO IV
Bilancio stabilmente riequilibrato
Articolo 259 Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
Articolo 260 Collocamento in disponibilità del personale eccedente
Articolo 261 Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
Articolo 262 Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
Articolo 263 Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di
parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche
CAPO V
Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento
Articolo 264 Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
Articolo 265 Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate
dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
Articolo 266 Prescrizioni in materia di investimenti
Articolo 267 Prescrizioni sulla dotazione organica
Articolo 268 Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio
Articolo 268-bis Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività
Articolo 268-ter Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis
Articolo 269 Modalità applicative della procedura di risanamento
PARTE III
Associazioni degli enti locali
Articolo 270 Contributi associativi
Articolo 271 Sedi associative
Articolo 272 Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo
PARTE IV
Disposizioni transitorie ed abrogazioni
Articolo 273 Norme transitorie
Articolo 274 Norme abrogate
Articolo 275 Norma finale
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (1) (2).
(commento di giurisprudenza)
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
(2) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per
l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e
della giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 (3)
1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di
275 articoli.
(3) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265)
PARTE PRIMA
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto (4) (5)
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento
degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste
dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio
delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite
inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che
enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali
adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono
introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle
sue disposizioni.
(4) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(5) Il presente articolo corrisponde agli artt. 1 e 4, comma 2-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142,
ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 2 Ambito di applicazione (6) (7)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città
metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo
diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che
gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo
statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
(6) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(7) Il presente articolo corrisponde all'art. 25, comma 7-bis, ultimo periodo, L. 8 giugno
1990, n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 3 Autonomia dei comuni e delle province (8) (9) (10)
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e
amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e
regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con
legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le
province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.
(8) Il presente articolo era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 5 novembre
2012, n. 188, che aveva inserito il comma 3-bis; successivamente il predetto D.L.
188/2012 non è stato convertito in legge (Comunicato 7 gennaio 2013 pubblicato nella
G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).
(9) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(10) Il presente articolo corrisponde all'art. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 4 Sistema regionale delle autonomie locali (11) (12)
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma,
della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di
carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative
a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente
testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie
e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in
rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle
province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della
legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed
organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra
loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al
servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e
procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di
cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione
coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.
(11) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(12) Il presente articolo corrisponde all'art. 3, commi da 1 a 3, L. 8 giugno 1990, n. 142,
ora abrogata.
Articolo 5 Programmazione regionale e locale (13) (14)
1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e
territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di
investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e
programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza,
alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla
formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della
programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle
province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e
procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i
programmi regionali, ove esistenti.
(13) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(14) Il presente articolo corrisponde all'art. 3, commi da 4 a 8, L. 8 giugno 1990, n. 142,
ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 6 Statuti comunali e provinciali (16) (17)
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme
fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli
organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri
generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e
province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle
informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto
ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari
opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la
presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e
della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. (15)
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se
ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche
statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto
è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta
giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti
comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
(15) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 23 novembre 2012, n. 215.
(16) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(17) Il presente articolo corrisponde agli artt. 4 e 59, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 27,
L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogati.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 7 Regolamenti (18) (19)
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia
adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per
l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per
il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
(18) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(19) Il presente articolo corrisponde all'art. 5, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 7-bis Sanzioni amministrative (20) (22)
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti
comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500
euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle
ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di
legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (21)
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(20) Articolo inserito dall'art. 16, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(21) Comma inserito dall'art. 1-quater, comma 5, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2003, n. 116.
(22) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 8 Partecipazione popolare (23) (24)
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme
associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche
soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le
modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché
procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere,
altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì,
previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di
esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni
elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica
locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
(23) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(24) Il presente articolo corrisponde all'art. 6, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 9 Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale (26) (27)
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e
alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della
provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il
ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi
dall'elettore.
[3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che
spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale
risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate
in favore o a carico dell'associazione. (25) ]
(25) Comma abrogato dall'art. 318, comma 2, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(26) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(27) Il presente articolo corrisponde all'art. 7, commi 1 e 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora
abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 10 Diritto di accesso e di informazione (28) (29)
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di
quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e
motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione,
conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti
amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei
procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo
stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e
provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in
generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione,
gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni.
(28) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(29) Il presente articolo corrisponde all'art. 7, commi da 3 a 5, L. 8 giugno 1990, n. 142,
ora abrogata.
Articolo 11 Difensore civico (30) (31) (32)
1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore
civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi,
le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i
suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo
nell'ipotesi prevista all'articolo 127.
(30) Per la soppressione della figura del difensore civico, di cui al presente articolo, vedi
l'art. 2, comma 186, lett. a), L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
(31) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(32) Il presente articolo corrisponde all'art. 8, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 12 Sistemi informativi e statistici (33)
1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in
modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la
circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne,
quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella
conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in
collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici
settoriali con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6
e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
(33) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
TITOLO II
SOGGETTI
CAPO I
Comune
(commento di giurisprudenza)
Articolo 13 Funzioni (34) (35)
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di
decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
(34) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(35) Il presente articolo corrisponde all'art. 9, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 14 Compiti del comune per servizi di competenza statale (36) (37)
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di
statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi
dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere
affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le
risorse necessarie.
(36) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(37) Il presente articolo corrisponde all'art. 10, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni (39) (42)
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste
dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti
nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti,
come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi
regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di
testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore
con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da
parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà
prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate
forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. (40)
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga,
per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati
ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. (41) (38)
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo
118 della Costituzione.
(38) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l'art. 20,
commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 135, l’ art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, l’ art. 1, comma 869, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e,
successivamente, l’ art. 42, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
(39) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(40) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere
dall’8 aprile 2014.
(41) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
(42) Il presente articolo corrisponde all'art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 16 Municipi (43) (44)
1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale
può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di
esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi,
potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli
amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari
popolazione.
(43) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(44) Il presente articolo corrisponde all'art. 12, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 17 Circoscrizioni di decentramento comunale (47) (49) (50)
1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per
istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di
consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate
dal comune. (45)
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto
comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il
territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal
comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000
abitanti. (46)
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle
circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo
statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere
particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia
organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa
applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento,
lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Le
modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei
componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il
rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive,
secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici. Il consiglio
comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione
della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione
delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria. (48)
(45) Comma così modificato dall'art. 2, comma 29, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a
decorrere dal 1° gennaio 2008; successivamente, il medesimo art. 2, comma 29, lett. a), L.
244/2007, come modificato dall'art. 42-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che tale
disposizione si applica a decorrere dalle elezioni successive al 1° marzo 2008.
(46) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 29, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a
decorrere dal 1° gennaio 2008; successivamente, il medesimo art. 2, comma 29, lett. b), L.
244/2007, come modificato dall'art. 42-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che tale
disposizione si applica a decorrere dalle elezioni successive al 1° marzo 2008.
(47) Per la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, di cui al presente
articolo, vedi l'art. 2, comma 186, lett. b), L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1°
gennaio 2010.
(48) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L. 23 novembre 2012, n. 215.
(49) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(50) Il presente articolo corrisponde all'art. 13, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 18 Titolo di città (51)
1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per
l'attuale importanza.
(51) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
CAPO II
Provincia
(commento di giurisprudenza)
Articolo 19 Funzioni (53) (52) (54)
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino
vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e
controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e
regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla
formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale
e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa
proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse
provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello
sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente
testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.
(52) In merito alle funzioni delle Province, vedi l'art. 23, commi da 14 a 20, D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(53) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(54) Il presente articolo corrisponde all'art. 14, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Per
l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 197, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152.
Articolo 20 Compiti di programmazione (55) (56)
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione
economica, territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri
programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale
di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e
promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della
legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di
coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare,
indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue
parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di
comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed
in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla
regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione
socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il
concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di
coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale
predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed
ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni
del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si
conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro
programmi pluriennali.
(55) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(56) Il presente articolo corrisponde all'art. 15, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 21 Revisione delle circoscrizioni provinciali (58) (61) (62)
[1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della
popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione
del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la
partecipazione dei cittadini. (57) ]
[2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della
provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei
sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la
previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta
dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni
appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e
coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status
del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel
circondario. (57) ]
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni
esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti
criteri ed indirizzi: (59)
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la
maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità
demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una
programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e
culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire
l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino,
comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera
assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve
essere inferiore a 200.000 abitanti; (60)
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici
provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla
popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano
norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del
comma 3.
(57) Comma abrogato dall'art. 2, comma 185-bis, lett. a), L. 23 dicembre 2009, n. 191,
come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42.
(58) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 185-bis, lett. b), L. 23 dicembre 2009, n. 191,
come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42.
(59) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 5 novembre
2012, n. 188, successivamente non convertito in legge (Comunicato 7 gennaio 2013
pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).
(60) La presente lettera era stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 5 novembre
2012, n. 188, successivamente non convertito in legge (Comunicato 7 gennaio 2013
pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).
(61) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(62) Il presente articolo corrisponde all'art. 16, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
CAPO III
Aree metropolitane
Articolo 22 Aree metropolitane (63) (64) (65)
[1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui
insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle
attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e
alle caratteristiche territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta
giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora
la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione
a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione
dell'area metropolitana.
3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a
statuto speciale. ]
(63) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
(64) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(65) Il presente articolo corrisponde all'art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 23 Città metropolitane (66) (67) (68)
[1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad
esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività
economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali
possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il
presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali
interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una
proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione,
l'articolazione interna e le funzioni.
3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di
ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la
proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa
nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i
successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.
4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai
sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.
5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia;
attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie
collettività locali.
6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede
alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province,
anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area della città come
territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio
ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.
7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad
opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali
siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale. ]
(66) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
(67) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(68) Il presente articolo corrisponde all'art. 18, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 24 Esercizio coordinato di funzioni (69) (70)
1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti
sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme
associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attività culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione
della città metropolitana.
(69) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(70) Il presente articolo corrisponde all'art. 19, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 25 Revisione delle circoscrizioni comunali (71) (72)
1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può
procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area
metropolitana.
(71) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(72) Il presente articolo corrisponde all'art. 20, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 26 Norma transitoria (73)
1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.
2. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da
parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi
dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le modalità per l'esercizio
dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
(73) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
CAPO IV
Comunità Montane
(commento di giurisprudenza)
Articolo 27 Natura e ruolo (74) (75)
1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e
parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle
zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio
associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da
sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la
carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni
della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del
voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti
o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli
interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni
comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del
presidente della giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli
dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente
montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per
cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i
comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i
rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere,
altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata,
l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che
siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di
una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base
a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui
il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale
istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e
delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare
nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio,
tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà
nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della
realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità
montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente
originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
(74) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(75) Il presente articolo corrisponde all'art. 28, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Vedi, anche, il comma 17 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 28 Funzioni (76) (77)
1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione
spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni
altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali
per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli
strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi
quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere
alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di
sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati
dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla
legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a
favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.
(76) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(77) Il presente articolo corrisponde all'art. 29, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 29 Comunità isolane o di arcipelago (78) (79)
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove
esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o
dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.
(78) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(79) Il presente articolo corrisponde all'art. 5, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.
CAPO V
Forme Associative
(commento di giurisprudenza)
Articolo 30 Convenzioni (80) (81)
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali
possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di
un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere
forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di
uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che
opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
(80) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(81) Il presente articolo corrisponde all'art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 31 Consorzi (83) (84) (85)
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di
funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali
di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti
pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una
convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi
consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e
dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli
atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare
l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali
partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali,
l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona
del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla
quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali
previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la
costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La
stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis si applicano le norme
previste per le aziende speciali. (82)
(82) Comma così modificato dall'art. 35, comma 12, lett. a), L. 28 dicembre 2001, n. 448,
a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(83) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(84) Il presente articolo corrisponde all'art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l’ art. 1, comma 456, L.
11 dicembre 2016, n 232.
(85) Per la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, vedi l'art. 2, comma 186,
lett. e) , L. 23 dicembre 2009, n. 191.
Articolo 32 Unione di comuni (86) (88)
1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini,
finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da
comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può
esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna
attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in
favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono
stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a
essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta
tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero
di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri
componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la
rappresentanza di ogni comune. (89) (93)
4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto
compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i princìpi previsti per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori,
all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto
dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In
fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni
partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione. (90) (93)
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali
necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla
normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione
non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle
spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime,
attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in
materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità
assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte. (92)
5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono
delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo
dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. (87)
5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente
parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le
funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del
comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di
comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e
successive modificazioni. (91) (93)
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni
partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo
statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo
6, commi 5 e 6.
(86) Articolo così sostituito dall'art. 19, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
(87) Comma inserito dall'art. 2, comma 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(88) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(89) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 105, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56, a
decorrere dall’8 aprile 2014.
(90) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 105, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56, a
decorrere dall’8 aprile 2014.
(91) Comma inserito dall’ art. 1, comma 105, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere
dall’8 aprile 2014.
(92) Comma così modificato dall’ art. 22, comma 5-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
(93) Vedi, anche, l’ art. 1, comma 106, L. 7 aprile 2014, n. 56.
Articolo 33 Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni (94) (95)
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano
il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione
demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli
nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni
esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme
e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso
inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme
stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi
concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata
sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può
prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di
contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni,
tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle
funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito
del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio
associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio
di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e
32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione
dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con
riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o
trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima
integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di
unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione,
prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente
deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla
fusione.
(94) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(95) Il presente articolo corrisponde agli artt. 11, comma 2, e 26-bis, L. 8 giugno 1990, n.
142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 34 Accordi di programma (96) (97)
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di
province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due
o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche
su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori
di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della
regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del
presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è
approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o
del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora
adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco
allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di
decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime
opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro
tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi
sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal
presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali
interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella
provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più
regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno
partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni
attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.
(96) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(97) Il presente articolo corrisponde all'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 35 Norma transitoria (98)
1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4, avviene entro il 21
febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta
giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel
rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina
adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della
legge regionale.
(98) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
TITOLO III
ORGANI
CAPO I
Organi di governo del comune e della provincia
(commento di giurisprudenza)
Articolo 36 Organi di governo (100) (101)
1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente. (99)
(99) In merito agli organi di governo della Provincia, vedi l'art. 23, comma 15, D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(100) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(101) Il presente articolo corrisponde all'art. 30, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 37 Composizione dei consigli (104) (105)
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur
avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni. (103)
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province. (102)
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
(102) In merito alla composizione del Consiglio provinciale e alla relativa elezione, vedi l’
art. 15, comma 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
settembre 2011, n. 148 e l'art. 23, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(103) In merito alla composizione del Consiglio comunale e alla relativa elezione, vedi l’
art. 2, comma 184, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e l'art. 16, comma 17, D.L. 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
(104) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(105) Il presente articolo corrisponde al comma 1 dell'art. 1, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora
abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 38 Consigli comunali e provinciali (108) (109)
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei
consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato
dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le
modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il
regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute,
prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri
assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della
provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme
regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi,
attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei
consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le
risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari
regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio
seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne
disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal
regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono
preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
(107)
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono
essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente
devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con
atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre
dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba
procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141. (106)
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si
tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in
cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni
emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali
sull'uso della bandiera italiana ed europea.
(106) Comma così modificato dall'art. 3, commi 1 e 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.
(107) Comma così modificato dall'art. 16, comma 19, D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
(108) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(109) Il presente articolo corrisponde all'art. 31, commi da 1 a 3, 4 e 8, L. 8 giugno 1990,
n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 39 Presidenza dei consigli comunali e provinciali (110) (111)
1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta
del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione
e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone
diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere
anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un
termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il
sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal
sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione
statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al
consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida,
provvede il prefetto.
(110) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(111) Il presente articolo corrisponde all'art. 31, commi 3-bis, 7, 7-bis e 7-ter e all'art. 36,
comma 4, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 40 Convocazione della prima seduta del consiglio (112) (113)
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il
termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di
dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata
dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del
consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la
comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere
anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con
esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati
consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la
presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata
secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della
provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è
convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione
regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
(112) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(113) Il presente articolo corrisponde ai commi da 2-bis a 2-quater dell'art. 1, L. 25 marzo
1993, n. 81, ora abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 41 Adempimenti della prima seduta (114)
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi
quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura
indicata dall'articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la
commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223.
(114) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
Articolo 41-bis Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo (115)
(116) (117)
[1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare,
nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza
dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro
competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del
mandato, sul sito internet dell'ente riguarda:
i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente
dichiarati;
i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non
quotate;
la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità
finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o
parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un
massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è
individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ]
(115) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(116) Articolo abrogato dall’ art. 53, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
(117) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 42 Attribuzioni dei consigli (120) (121) (122) (123) (124)
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48,
comma 3 , criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la
loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione
di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali,
concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali,
affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (118)
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti
fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; (119)
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle
locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione,
all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da
parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere
adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti
alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
(118) Lettera così modificata dall'art. 35, comma 12, lett. b), L. 28 dicembre 2001, n. 448,
a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(119) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 68, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a
decorrere dal 1° gennaio 2005.
(120) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(121) Il presente articolo corrisponde all'art. 32 e all'art. 34, comma 2-bis, secondo
periodo, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(122) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’ art. 1, comma 13, D.L. 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.
(123) Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l’ art. 37, comma 3,
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
(124) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 220 (Gazz. Uff. 23 luglio
2014, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, l’inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 42, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 Costituzione.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 43 Diritti dei consiglieri (126) (125)
1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la
convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di
presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente,
del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie
e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono
tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono,
entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata
dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono
disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le
relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
(125) Il presente articolo corrisponde all'art. 31, commi 5, 6 e 6-bis, L. 8 giugno 1990, n.
142, e all'art. 19, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.
(126) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
Articolo 44 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare (127) (128)
1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo
alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di
garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può
istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri,
la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo
statuto e dal regolamento consiliare.
(127) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(128) Il presente articolo corrisponde all'art. 4, comma 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art.
19, comma 2, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.
Articolo 45 Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali
(129) (130)
1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che
nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella
prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla
temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La
supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la
decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
(129) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(130) Il presente articolo corrisponde all'art. 22, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
(133) (134)
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
(131)
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari
opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti
della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. (132)
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la
giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio.
(131) Per l'elezione del Presidente della Provincia, vedi l'art. 23, comma 17, D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(132) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215.
(133) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(134) Il presente articolo corrisponde all'art. 34, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 47 Composizione delle giunte (136) (137) (138)
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco
e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito
dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del
numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il
presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. (135)
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli
assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori
sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei
componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità
e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la
nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e
provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle
seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore
a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a
10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi
di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni
con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni
con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei
comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8
per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a
cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45
consiglieri.
(135) Comma modificato dall'art. 2, comma 23, L. 24 dicembre 2007, n. 244; tale
disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.
(136) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(137) Il presente articolo corrisponde all'art. 33, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(138) Per la determinazione del numero massimo degli assessori comunali e provinciali,
vedi l’ art. 2, comma 185, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e l'art. 15, comma 5, D.L. 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 48 Competenze delle giunte (140) (141)
1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del
comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un
arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. (139)
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle
funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non
ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del
presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il
presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce
annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei
confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
(139) Comma così modificato dall'art. 16, comma 20, D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
(140) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(141) Il presente articolo corrisponde all'art. 35, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 49 Pareri dei responsabili dei servizi (142) (143) (144)
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia
mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica,
del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal
segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente
articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
(142) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(143) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(144) Il presente articolo corrisponde all'art. 53, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia (145) (152) (153)
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili
dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono
la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e
sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle
leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni
statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie
previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi
volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza,
ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo
Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali. (146) (154)
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le
misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del
precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. (147) (151)
(154)
7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della
tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in
determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone,
anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque
interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni,
con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche
per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché
limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività
artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo
immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. (149)
7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un
anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche
se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (150)
7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare
regolamenti ai sensi del presente testo unico. (148)
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia
provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e
della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque
giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In
mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi
dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei
servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma
del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di
colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da
portare a tracolla.
(145) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(146) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.
(147) Il presente comma era stato modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 20
febbraio 2017, n. 14; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di
conversione (L. 18 aprile 2017, n. 48).
(148) Comma inserito dall’ art. 8, comma 1, lett. a), n. 2-bis), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.
(149) Comma inserito dall’ art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, e, successivamente, così
modificato dall’ art. 35-ter, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.
(150) Comma inserito dall’ art. 35-ter, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.
(151) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 220 (Gazz. Uff. 23 luglio
2014, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, l’inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118
della Costituzione.
(152) Il presente articolo corrisponde all'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(153) Per la possibilità, da parte del sindaco, di delegare alcune sue funzioni, vedi l’ art. 2,
comma 186, lett. c), L. 23 dicembre 2009, n. 191.
(154) Vedi, anche, l’ art. 12, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 51 Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.
Limitazione dei mandati (155) (156)
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale
durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della
provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle
medesime cariche. (157)
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha
avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie. (157)
(155) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(156) Il presente articolo corrisponde all'art. 2, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.
(157) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 1, comma
138, L. 7 aprile 2014, n. 56.
Articolo 52 Mozione di sfiducia (158) (159)
1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del
sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni
degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in
caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere
motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a
tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene
approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai
sensi dell'articolo 141.
(158) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(159) Il presente articolo corrisponde all'art. 37, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 53 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del
sindaco o del presidente della provincia (160) (161)
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o
del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del
consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio
e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del
sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal
vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia
in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci
ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal
caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un
commissario. (162)
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la
decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.
(160) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(161) Il presente articolo corrisponde all'art. 37-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(162) In deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 1, D.L. 1° febbraio 2005,
n. 8, l'art. 5, D.L. 15 febbraio 2008, n. 24 e l'art. 1-bis, comma 2, D.L. 18 settembre 2009,
n. 131, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 165.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 54 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale (163) (166) (169)
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia
di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e
di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone preventivamente il prefetto. (168)
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche
la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive
di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica
sicurezza. (168)
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di
stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica. (168)
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche
contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e
di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto
anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
(165) (168) (171)
4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono
diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana
sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali
lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone,
l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo,
quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool
o all'uso di sostanze stupefacenti. (167) (170)
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino
conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il
prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il
presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati
dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. (168)
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la
condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di
allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari
necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti
di cui al comma 4. (168)
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste
non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli
interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. (168)
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del
presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto
previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso
delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può
altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché
per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. (164) (168)
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente
del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento
comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio
delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo
delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con
proprio provvedimento. (168)
12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste
dal presente articolo da parte del sindaco. (168)
(163) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
(164) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.
(165) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115 (Gazz. Uff. 13 aprile
2011, n. 16 - Prima seri speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole
«contingibili e urgenti».
(166) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(167) Comma così sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.
(168) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, n. 196 (Gazz.
Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l’altro: non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi da 1 a 4 e comma 7, come
sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20,
comma 1, 21 e 52, secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo comma dello statuto dalla Provincia
autonoma di Bolzano; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54,
comma 6, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in
riferimento all'art. 8, n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia
autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54,
commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in
riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e
all'art. 3 del D.P.R. n. 526 del 1987.
(169) Il testo originario del presente articolo corrispondeva all'art. 38, L. 8 giugno 1990, n.
142, ora abrogata.
(170) Vedi, anche, il D.M. 5 agosto 2008.
(171) Vedi, anche, l’ art. 1, comma 2-septies, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.
CAPO II
Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
(commento di giurisprudenza)
Articolo 55 Elettorato passivo (172) (173)
1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale
e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella
Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.
(172) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(173) Il presente articolo corrisponde all'art. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154.
Articolo 56 Requisiti della candidatura (174) (175)
1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di
due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data.
I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi,
rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o
circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in
più di un comune ovvero di una provincia.
(174) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(175) Il presente articolo corrisponde al comma 1 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154.
Articolo 57 Obbligo di opzione (176) (177)
1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due
comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni
dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel
consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior
numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro
consiglio.
(176) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(177) Il presente articolo corrisponde al comma 2 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 58 Cause ostative alla candidatura (178) (180) (182) (181)
[1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e
non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco,
assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi,
presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114,
presidente e componente degli organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui
sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la
detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314,
primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio
della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter
(corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o
promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale; (179)
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a
due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una
misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista
dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con
riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di
assessori provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma
1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a
revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle
condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è
stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di
prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi
dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. ]
(178) Articolo abrogato dall’ art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a
decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’ art 18, comma 1 del
medesimo D.Lgs. 235/2012. A norma dell' art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012,
i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all’ art. 10 del D.Lgs.
235/2012.
(179) Lettera modificata dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 29 marzo 2004, n. 80 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio 2007, n. 171, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del predetto art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 29 marzo 2004, n. 80. Infine, la
presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 81, lett. a), L. 6 novembre 2012,
n. 190.
(180) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(181) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 78 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 58 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della
Costituzione.
(182) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, L. 19 marzo
1990, n. 55.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 59 Sospensione e decadenza di diritto (183) (188) (189)
[1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati
all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; (186)
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa
imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non
inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non
definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle
associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue,
altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli
284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del
codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il
mandato elettorale (187).
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione
ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della
verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza
qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui
l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con
sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre
effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. (184)
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i
provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il
quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il
relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno
l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza,
anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di
annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca
devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo
che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di
diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui
diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. (185)
7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58,
l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la
decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non
ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può
accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie
concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive
modifiche ed integrazioni. ]
(183) Articolo abrogato dall’ art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a
decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’ art 18, comma 1 del
medesimo D.Lgs. n. 235/2012. A norma dell' art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs.
235/2012, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all’ art. 10
del D.Lgs. 235/2012.
(184) Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a-bis), D.L. 29 marzo 2004, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.
(185) Il presente comma era stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 29 marzo
2004, n. 80; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di
conversione (L. 28 maggio 2004, n. 140).
(186) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 81, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190.
(187) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 81, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190.
(188) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(189) Il presente articolo corrisponde ai commi da 4-bis a 4-quinquies, 5 e 6 dell'art. 15, L.
19 marzo 1990, n. 55.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 60 Ineleggibilità (195) (199)
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: (196)
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza
che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che
svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; (190)
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti
della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
[3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; (193)]
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che
hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di
controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i
dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di
appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende
sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del
comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera
con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a
costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; (192)
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50
per cento rispettivamente del comune o della provincia; (191) (198)
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di
organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente
rispettivamente dal comune o dalla provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali,
provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana,
provincia o circoscrizione (197).
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata
degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee
elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore
generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono
eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio
dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della
candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono
esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e
ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono
svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non
hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca
dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno
fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel
numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel
comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.
(194)
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli
articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3
entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di
dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto
dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente
all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del
mandato, ai sensi dell'articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la
carica di consigliere provinciale.
(190) Numero così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), L. 6 luglio 2002, n. 137.
(191) Numero così modificato dall'art. 14-decies, comma 1, lett. a), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.
(192) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 27 (Gazz. Uff.
11 febbraio 2009, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente numero nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle
strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio
dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende,
ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con
cui sono convenzionate.
(193) Numero abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 980), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66,
dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
(194) Comma così modificato dagli artt. 2268, comma 1, n. 980), e 2272, comma 1, D.Lgs.
15 marzo 2010, n. 66 e, successivamente, dall’ art. 8, comma 13-sexies, D.L. 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
(195) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(196) Alinea così modificato dall’ art. 1, comma 23, lett. a), n. 1), L. 7 aprile 2014, n. 56, a
decorrere dall’8 aprile 2014.
(197) Numero così sostituito dall’ art. 1, comma 23, lett. a), n. 2), L. 7 aprile 2014, n. 56, a
decorrere dall’8 aprile 2014.
(198) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 217 (Gazz. Uff.
7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 10, sollevata in riferimento agli
articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.
(199) Il presente articolo corrisponde all'art. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154.
Articolo 61 Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia
(200) (203) (204)
1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado
che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale.
(201)
1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che
hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano
nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o
provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. (202)
(200) Rubrica così sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 1), D.L. 29 marzo 2004, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.
(201) Numero così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 2), D.L. 29 marzo 2004,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.
(202) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 3), D.L. 29 marzo 2004, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.
(203) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(204) Il presente articolo corrisponde all'art. 6, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora
abrogato.
Articolo 62 Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia (205)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni
caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i
presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.
(205) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 63 Incompatibilità (209) (210) (213) (214)
1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: (211)
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di
ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di
partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi
riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte
facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; (206)
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti,
somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società
ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo,
quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione,
fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la
partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo
restando quanto disposto dall’ articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n.
296; (208)
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in
favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo,
rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria
ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina
incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente
a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di
tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale
comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia.
Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in
ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia
proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del
capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o
conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di
affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte
civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente
disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; (207) (212)
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente,
del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è
stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od
azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la
provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in
mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi
di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità
prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in
cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto
connesso con l'esercizio del mandato.
(206) Numero così modificato dall'art. 14-decies, comma 1, lett. b), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.
(207) Numero così modificato dall'art. 3-ter, comma 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2002, n. 75.
(208) Numero così modificato dall'art. 2, comma 42, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(209) La Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 120 (Gazz. Uff. 12 giugno
2013, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
articolo, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e
quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
(210) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(211) Alinea così modificato dall’ art. 1, comma 23, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56, a
decorrere dall’8 aprile 2014.
(212) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-2 luglio 2008, n. 240 (Gazz. Uff. 9
luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 17-20 novembre 2008, n.
377 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale), ha, fra l’altro, dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4),
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 51 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 03 - 06 dicembre 2012, n. 276 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 49,
1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 63, comma 1, numero 4, sollevata, in riferimento agli articoli 3,
51 e 24 della Costituzione.
(213) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398 (Gazz. Uff. 31 luglio
2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli
articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24
giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra
l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 sollevata in
riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.
(214) Il presente articolo corrisponde all'art. 3, L. 23 aprile 1981, n. 154.
Articolo 64 Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella
rispettiva giunta (216) (217)
1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e
provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella
rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed
al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco
o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né
essere nominati rappresentanti del comune e della provincia. (215)
(215) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b-ter), D.L. 29 marzo 2004, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.
(216) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(217) Il presente articolo corrisponde all'art. 25, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.
Articolo 65 Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale (218)
1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni
compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere
regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili,
rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere
circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una
circoscrizione dello stesso o di altro comune.
(218) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 23, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56, a
decorrere dall’8 aprile 2014.
Articolo 66 Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere (219)
(220)
1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale,
di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.
(219) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(220) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398 (Gazz. Uff. 31 luglio
2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli
articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24
giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra
l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 sollevata in
riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.
Articolo 67 Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità (221) (222)
1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni
conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da
norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.
(221) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(222) Il presente articolo corrisponde all'art. 5, L. 23 aprile 1981, n. 154.
Articolo 68 Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità (223) (224)
1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la
decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che
sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero
delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7
dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è
venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
(223) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(224) Il presente articolo corrisponde all'art. 9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora
abrogato, e all'art. 6, L. 23 aprile 1981, n. 154.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 69 Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità (225) (226)
1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste
dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o
si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal
presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per
eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi
del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla
data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio
delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di
incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione
per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo
dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al
tribunale competente per territorio. (227)
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del
consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato
decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di
qualsiasi elettore.
(225) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(226) Il presente articolo corrisponde ai commi da 3 a 9 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n.
154.
(227) La Corte costituzionale, con sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377 (Gazz. Uff. 26
novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale), ha, fra l’altro, dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt.
101, 111 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 103
della Costituzione.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 70 Azione popolare (231) (232)
1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino
elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile. (228)
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (229)
[4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti
dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. (230) ]
(228) Comma così modificato dall'art. 34, comma 26, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n.
150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.
(229) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 26, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n.
150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.
(230) Comma abrogato dall'art. 34, comma 26, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150;
per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.
(231) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(232) Il presente articolo corrisponde all'art. 9-bis, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora
abrogato.
CAPO III
Sistema elettorale
(commento di giurisprudenza)
Articolo 71 Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000
abitanti (235) (237)
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si
effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e
cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere
all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla
carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle
medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti,
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei
candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso
meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50
centesimi. (233)
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il
relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla
carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di
sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo
contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun
elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno,
uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi
nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione
di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista,
pena l'annullamento della seconda preferenza. (234)
6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva.
In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti
quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero
di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una
cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra
le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1,
2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i
quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare,
disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono
i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di
preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di
lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla
carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi
nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di
voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato
inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si
siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. (236)
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la
presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al
rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma
del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni
caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a
sindaco e a consigliere comunale.
(233) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), L. 23 novembre 2012, n. 215.
(234) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), L. 23 novembre 2012, n.
215.
(235) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(236) La Corte costituzionale, con sentenza 24-31 ottobre 2012, n. 242 (Gazz. Uff. 7
novembre 2012, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10, sollevata in riferimento agli articoli 1,
secondo comma, 3, 48, primo comma e 51, primo comma, della Costituzione.
(237) Il presente articolo corrisponde al comma 5 dell'art. 3 e all'art. 5, L. 25 marzo 1993,
n. 81, ora abrogati.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 72 Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(239) (240)
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio
universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione
della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio
comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione
resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del
consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti
entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle
liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle
schede con il diametro di centimetri 3. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per
un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un
segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un
candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un
segno sul relativo rettangolo. (238)
4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un
secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.
Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto
al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso
al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del
consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di
cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al
ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato
che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al
decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per
l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno
tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.
Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe
dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica
di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle
liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto
il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il
candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del
consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di
cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.
(238) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 3, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2009, n. 26, e, successivamente, dall'art.
1, comma 400, lett. m), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(239) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(240) Il presente articolo corrisponde all'art. 6, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 73 Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti (243) (245)
1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi,
con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere
nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con
arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50
centesimi. (242)
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e
cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere
all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In
tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si
considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno
sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle
apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza,
scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel
caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso
della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. (241)
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione
dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista
stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra
di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al
primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo
di liste che abbia superato tale soglia. (244)
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a
ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i
rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o
gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, .... sino a concorrenza del numero
dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano
più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste,
secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse,
corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ..... sino a
concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i
quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla
lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8,
almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento
dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o
altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un
candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al
gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8,
almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi,
sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già
superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono
assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8. (244)
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste
collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla
carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno
un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di
sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi
complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i
candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità
di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
(241) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 4, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2009, n. 26 e, successivamente, dall'art. 2,
comma 1, lett. d), n. 2), L. 23 novembre 2012, n. 215.
(242) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), L. 23 novembre 2012, n.
215.
(243) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(244) La Corte costituzionale, con ordinanza 27-30 settembre 2004, n. 305 (Gazz. Uff. 6
ottobre 2004, n. 39, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, commi 7 e 10, sollevate in riferimento agli
articoli 3 e 97 della Costituzione.
(245) Il presente articolo corrisponde al comma 5 dell'art. 3 e agli artt. 7 e 7-bis, L. 25
marzo 1993, n. 81, ora abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 74 Elezione del presidente della provincia (247) (248)
1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della
provincia coincide con il territorio provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive
modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la
presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della
provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25
marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente
della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per
l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per
l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla
carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei
gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di
ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale
facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. (246)
5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un
segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato
alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per
uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul
relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al
candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al
candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per
un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo
rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di
presidente della provincia.
6. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la
maggioranza assoluta dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un
secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.
Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia
che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il
secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al
ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto
ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi
dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati
al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno
facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori
gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo
turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa
dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla
carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono
riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno
sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto
presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il
consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A
parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
(246) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 5, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2009, n. 26.
(247) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(248) Il presente articolo corrisponde all'art. 8, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 75 Elezione del consiglio provinciale (250) (251)
1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e
secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive
modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.
(249)
2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome
del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da
affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di
presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo
programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è
effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i
candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano
ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a
nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra
elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino
a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si
scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in
una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A
parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati
che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad
un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono
distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati
collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito
almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto
presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi
assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60
per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei
consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto
presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le
rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ..... sino
a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti
più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.
10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati,
sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di
presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che
abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato
alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è
detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali
i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata
moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo
il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere
provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della
graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
(249) Vedi, anche, l'art. 18, comma 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
(250) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(251) Il presente articolo corrisponde all'art. 9, L. 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato.
Articolo 76 Anagrafe degli amministratori locali e regionali (252)
1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in
materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita
anagrafe degli amministratori locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento
anche in corso di mandato.
2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni
concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di
studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni,
anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2
consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di
prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti
nell'anagrafe.
(252) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
Capo IV
Status degli amministratori locali
Articolo 77 Definizione di amministratore locale (253) (254)
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche
nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei
servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e
nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità
degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del
presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei
comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali,
metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i
presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi
delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di
decentramento.
(253) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(254) Il presente articolo corrisponde ai commi 1 e 2 dell'art. 18, L. 3 agosto 1999, n. 265,
ora abrogati.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 78 Doveri e condizione giuridica (256) (257)
1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere
improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della
distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui
all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o
affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista
una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di
lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2
sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che
costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante
urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e
diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di
parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri
comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni
e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti,
se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La
richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato
amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. (255)
(255) Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 980), D.Lgs. 15 marzo 2010, n.
66, dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.
(256) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(257) Il presente articolo corrisponde all'art. 19, L. 3 agosto 1999, n. 265, e all'art. 26, L. 25
marzo 1993, n. 81, ora abrogati.
Articolo 79 Permessi e licenze (261) (262)
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali,
metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli
circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a
ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.
Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di
non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei
consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per
l'intera giornata successiva. (260)
[2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o
richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai
presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare
di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una
licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato. (258) ]
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane,
delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei
municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle
commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni
comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli
organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto
di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la
loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo
per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. (259)
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane,
delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti
dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari
delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto,
oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per
un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle
province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non
retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per
l'espletamento del mandato.
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed
ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente
documentati mediante attestazione dell'ente.
(258) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 980), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66,
dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
(259) Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 980), D.Lgs. 15 marzo 2010, n.
66, dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
(260) Comma così modificato dall'art. 16, comma 21, D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
(261) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(262) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 6 dell'art. 24, L. 3 agosto 1999,
n. 265, ora abrogato.
Articolo 80 Oneri per permessi retribuiti (264) (265) (266) (267)
1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al
lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti
da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi
lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta
documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto,
per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il
rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate
sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge
11 marzo 1988, n. 67. (263)
(263) Comma così modificato dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26.
(264) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(265) Il presente articolo corrisponde al comma 5 dell'art. 24, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora
abrogato.
(266) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’ art. 16,
comma 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
settembre 2011, n. 148.
(267) Vedi, anche, l’ art. 1, commi 14, 24 e 136, L. 7 aprile 2014, n. 56, come modificato
dall’ art. 19, comma 01, lett. b), c) e d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
Articolo 81 Aspettative (269) (270)
1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all’ articolo 22, comma 1, i
presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte
di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in
aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di
aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo
impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all’ articolo 77,
comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di
espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri
previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’ articolo 86. (268)
(268) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, lett. a) e b), L. 24 dicembre 2007, n.
244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
(269) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(270) Il presente articolo corrisponde all'art. 22, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 82 Indennità (276) (282) (284) (285) (286)
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione,
nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco
metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli
circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro
articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni
di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. (271)
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal
presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In
nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare
l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o
presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri
circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i
quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto
dell’indennità prevista per il rispettivo presidente (281). In nessun caso gli oneri a carico
dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti
pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere
circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo
presidente. (272)
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e
redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di
qualsiasi natura.
[4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a
richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre
che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di
indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in
caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. (273) ]
5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili.
L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione
del 50 per cento di ciascuna.
[6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti
per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. (273) ]
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal
presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi
collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono
articolazioni interne ed esterne.
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo
è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti
criteri: (278)
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti,
tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate
proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte
corrente;
c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei
vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita
per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni
di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità
di funzione nella misura massima del 50 per cento dell’indennità prevista per un comune
avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali
o alla popolazione montana della comunità montana; (274)
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città
metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
[e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei
comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al
trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i
comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità
si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale; (279)]
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine
mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di
mandato.
8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci
dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della
misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
(283)
9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla
revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi
indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini
dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della
media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle
misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei
prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese
di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. (277) (280)
11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva
partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini
e modalità. (275)
(271) Comma così modificato dall'art. 1, comma 731, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296,
a decorrere dal 1° gennaio 2007.
(272) Comma modificato dall'art. 1, comma 731, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a
decorrere dal 1° gennaio 2007, sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. a), L. 24 dicembre
2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall'art. 5, comma 6,
lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 9-quater, D.L.
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(273) Comma abrogato dall'art. 2, comma 25, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a
decorrere dal 1° gennaio 2008.
(274) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 25, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a
decorrere dal 1° gennaio 2008.
(275) Comma modificato dall'art. 2, comma 25, lett. d), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a
decorrere dal 1° gennaio 2008 e sostituito dall'art. 76, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Successivamente, il
presente comma era stato modificato dall'art. 5, comma 6, lett. d), D.L. 31 maggio 2010, n.
78; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 30 luglio 2010, n.
122).
(276) Per la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle indennità di funzione
ed i gettoni di presenza di cui al presente articolo, vedi l'art. 61, comma 10, D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
(277) Per la sospensione della possibilità di incremento prevista al presente comma sino
al 2011, vedi l'art. 61, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
(278) Il presente alinea era stato modificato dall'art. 5, comma 6, lett. b), n. 1, D.L. 31
maggio 2010, n. 78; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di
conversione (L. 30 luglio 2010, n. 122).
(279) Lettera soppressa dall'art. 5, comma 6, lett. b), n. 2), D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(280) Il presente comma era stato modificato dall'art. 5, comma 6, lett. c), D.L. 31 maggio
2010, n. 78; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di
conversione (L. 30 luglio 2010, n. 122).
(281) L'art. 2, comma 9-ter, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha interpretato il presente periodo nel senso che per città
metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23
e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
(282) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(283) Comma inserito dall’ art. 57-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
(284) Il presente articolo corrisponde all'art. 23, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.
(285) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’ art. 16,
comma 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
settembre 2011, n. 148.
(286) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’art. 9-bis, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.
Articolo 83 Divieto di cumulo (287) (290)
1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono
percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal
presente capo. (288)
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori
locali di cui all’ articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso per la
partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è
connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche. (289)
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti
che si trovano in tale condizione, fino al momento dell’esercizio dell’opzione o comunque
sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l’indennità per la carica
sopraggiunta non viene corrisposta.
(287) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 26, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal
1° gennaio 2008.
(288) Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(289) Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(290) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
Articolo 84 Rimborso delle spese di viaggio (291) (293) (295)
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del
comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo
dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente
del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e
del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. (292) (294)
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su
richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e
soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della
missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il
rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per
la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi,
nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle
funzioni proprie o delegate.
(291) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 27, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal
1° gennaio 2008.
(292) Comma così modificato dall'art. 5, comma 9, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(293) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(294) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 4 agosto
2011.
(295) Il presente articolo corrispondeva all'art. 25, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.
Articolo 85 Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali (296)
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai
permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per
la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali,
nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti
dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle
associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
(296) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
Articolo 86 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e
assicurative (298) (301) (302)
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva
ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai
rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità
montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per
gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei
consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei
consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente
testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli
circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo
decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino
all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche
di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma
1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei
Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote
forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla
forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla
data dell'incarico (300) .
3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota
annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo
dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte
dell'amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994, n. 724. (297)
5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi
conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli
amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza
di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei
seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave. (299)
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti
destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri
assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento,
se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed entro tre
anni se successiva.
(297) Il presente comma era stato modificato dall'art. 5, comma 10, D.L. 31 maggio 2010,
n. 78; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione
(L. 30 luglio 2010, n. 122). Per la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché per
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto art. 5, comma 10, D.L.
78/2010, vedi l'art. 1, comma 2 della medesima L. 122/2010.
(298) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(299) Comma così sostituito dall’ art. 7-bis, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
(300) Per la determinazione delle quote forfettarie di cui al presente comma, vedi ilD.M.
25 maggio 2001.
(301) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 6 dell'art. 26, L. 3 agosto 1999, n.
265, ora abrogati.
(302) Vedi, anche, l’ art. 1, commi 14, 24 e 136, L. 7 aprile 2014, n. 56, come modificato
dall’ art. 19, comma 01, lett. b), c) e d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
Articolo 87 Consigli di amministrazione delle aziende speciali (303) (304)
1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei
consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo
81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.
(303) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(304) Il presente articolo corrisponde all'art. 27, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
CAPO I
Uffici e personale
Articolo 88 Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali (305)
1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i
segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di
legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle
contenute nel presente testo unico.
(305) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 89 Fonti (306) (307)
1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto,
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità
ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto
demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:
a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure
amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche
amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni,
fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per
la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione
del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni,
dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa
concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
6. Nell'ambito delle leggi nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di
lavoro.
(306) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(307) Il presente articolo corrisponde all'art. 51, commi 01 e 1, L. 8 giugno 1990, n. 142,
ora abrogata. Vedi, anche, il comma 56 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 90 Uffici di supporto agli organi di direzione politica (308) (310)
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di
uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o
degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o
strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i
quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento
economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico
emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel
contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del
titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale. (309)
(308) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(309) Comma aggiunto dall’ art. 11, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(310) Il presente articolo corrisponde all'art. 51, comma 7, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora
abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 91 Assunzioni (311) (312)
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del
personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione
complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi
2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per
quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad
orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono
prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a
particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre
anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a
rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o
trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
(311) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(312) Il presente articolo corrisponde al comma 12 dell'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127,
ora abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 92 Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale (313) (314)
1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo
determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti
degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza,
possono prestare attività lavorativa presso altri enti. (315)
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici
o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il
mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento
può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo
determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e
trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni.
(313) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(314) Il presente periodo corrisponde al secondo periodo comma 18 dell'art. 17, L. 15
maggio 1997, n. 127, ora abrogato.
(315) Il presente comma corrisponde al comma 2 dell'art. 36-bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29, ora abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 93 Responsabilità patrimoniale (316) (317)
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni
vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia
incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli
incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti
alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi
vigenti.
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono
tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui
all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La
responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle
province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito
arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.
(316) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(317) Il presente articolo corrisponde all'art. 58, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 94 Responsabilità disciplinare (318) (319)
1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1
dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del
personale dipendente delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo
alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La
sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con
le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti
emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati
nelle predette disposizioni.
2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni
del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo 59 previa attivazione del
procedimento disciplinare.
(318) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(319) Il presente articolo corrisponde ai commi 4-septies e 4-octies dell'art. 15, L. 19
marzo 1990, n. 55.
Articolo 95 Dati sul personale degli enti locali (320)
1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione nazionale
comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (Upi) e l'Unione nazionale comuni,
comunità enti montani (Uncem), i dati del censimento generale del personale in servizio
presso gli enti locali.
2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali
prevista dall'articolo 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con
modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
(320) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 96 Riduzione degli organismi collegiali (321)
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei
procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con
provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario,
individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni
amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come
indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del
provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente
competenza nella materia.
(321) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
CAPO II
Segretari comunali e provinciali
(commento di giurisprudenza)
Articolo 97 Ruolo e funzioni (322) (324)
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto
all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal
comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore
generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed
autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il
presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e
della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui
l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private
ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; (323)
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
sindaco o dal presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un
vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o
impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti
collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni.
(322) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(323) Lettera così modificata dall’ art. 10, comma 2-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(324) Il presente articolo corrisponde ai commi 67, 68, 69 e 74 dell'art. 17, L. 15 maggio
1997, n. 127, ora abrogati.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 98 Albo nazionale (325) (327)
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è
articolato in sezioni regionali.
2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei
comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una
percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui
all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da
parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale
comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali
convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province. (326)
4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i
laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
(325) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(326) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 4-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
(327) Il presente articolo corrisponde ai commi 75 e 77 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n.
127, ora abrogati.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 99 Nomina (328) (330)
1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende
funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui
all'articolo 98. (329)
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario
cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del
presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del
nuovo segretario. (329)
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla
data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il
segretario è confermato. (329)
(328) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(329) La Corte costituzionale, con sentenza 8 gennaio - 22 febbraio 2019, n. 23 (Gazz.
Uff. 27 febbraio 2019, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 97 della
Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 99, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 sollevata in riferimento all’art. 97
Cost..
(330) Il presente articolo corrisponde al comma 70 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127,
e al comma 1 dell'art. 2, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, ora abrogati.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 100 Revoca (332) (333)
1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del
presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio. (331)
(331) Per il provvedimento di revoca di cui al presente comma, vedi, anche, l'art. 1,
comma 82, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(332) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(333) Il presente articolo corrisponde al comma 71 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127,
ora abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 101 Disponibilità e mobilità (338) (339)
1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di
incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. (334)
2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione
dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per
l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per
l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni
pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il
periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in
relazione agli incarichi conferiti.
2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione
di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre
amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di
collocamento in disponibilità resta sospeso. (335)
3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati
imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio,
allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante
per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento
degli incarichi di cui al comma 2.
4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il
segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella
piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. (336)
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle
procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione
dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di
disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza". (337)
(334) Comma così modificato dall'art. 1, comma 46, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311,
a decorrere dal 1° gennaio 2005.
(335) Comma inserito dall'art. 3-quater, comma 1, D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186.
(336) Comma così modificato dall'art. 1, comma 46, lett. b), L. 30 dicembre 2004, n. 311,
a decorrere dal 1° gennaio 2005.
(337) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, L. 15 luglio 2002, n. 145.
(338) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(339) Il presente articolo corrisponde al comma 72 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127,
ora abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 102 Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali (340) (343) (344)
[1. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del
Ministero dell'interno.
2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un
presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra
gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. (342)
3. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di
amministrazione delle sezioni regionali.
4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare
la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti
dalle disponibilità di bilancio. Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione
delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede
anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle
assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni (341).
5. All'Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali,
disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103, percentualmente determinato sul
trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione
dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.
6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del
fondo di mobilità di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di
cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. ]
(340) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 31-septies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi, anche, i commi 31-ter e
31-sexies del medesimo art. 7, D.L. 78/2010.
(341) Comma modificato dall'art. 2, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26.
(342) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(343) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(344) Il presente articolo corrisponde ai commi 73, 76, 78-bis e 80 dell'art. 17 L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogati.
Articolo 103 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma (345) (346) (347)
[1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati con regolamento,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro competente, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze
degli enti locali, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia,
l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, le
modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce
professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non
chiamati a ricoprire sedi di segreteria.
2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure
in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni
dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando
anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
b) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei
corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno;
c) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della
gestione finanziaria al controllo della Corte dei Conti;
d) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per
le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per
l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni
pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
]
(345) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 31-septies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi, anche, il comma 31-ter
del medesimo art. 7, D.L. 78/2010.
(346) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(347) Il presente articolo corrisponde al comma 78 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127,
ora abrogato.
Articolo 104 Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e
interregionali (348) (350) (352)
1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per
la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e
delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per
l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con
istituti, enti, società di formazione e ricerca. (349) (351)
2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la
specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma
della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
(348) Per la soppressione della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di cui al presente articolo, vedi l'art. 10,
comma 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre
2012, n. 213.
(349) Per la riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dal presente comma, vedi l’ art.
15, comma 3, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L.
28 ottobre 2013, n. 124.
(350) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(351) Per il regolamento recante la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed
interregionali, vedi il D.P.R. 28 gennaio 2008, n. 27.
(352) Il presente articolo corrisponde al comma 79 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127,
ora abrogato.
Articolo 105 Regioni a statuto speciale (353) (354)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
le materie di cui al presente capo con propria legislazione.
2. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge
regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
(353) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(354) Il presente articolo corrisponde al comma 84 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127,
ora abrogato.
Articolo 106 Disposizioni finali e transitorie (355)
1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di
lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione
del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
2. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 17, comma 82,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni,
permangono nel ruolo statale e mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento
economico pensionabile in godimento.
3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, i segretari comunali di cui
all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere
collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto
dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri relativi al
trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a
carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data
del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste
imputate. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465.
(355) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
CAPO III
Dirigenza ed incarichi
(commento di giurisprudenza)
Articolo 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza (356) (357)
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati
dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare,
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal
sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4,
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che
conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai
dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi
dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo
5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste
dall'articolo 147 del presente testo unico.
(356) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(357) Il presente articolo corrisponde all'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 108 Direttore generale (358) (359) (360)
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo
determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che
sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di
obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano
esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono,
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario
del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può
eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla
nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà
provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso
in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere
conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.
(358) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(359) Il presente articolo corrisponde all'art. 51-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(360) Per la soppressione della figura del direttore generale, vedi l’ art. 2, comma 186,
lettera d), L. 23 dicembre 2009, n. 191.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 109 Conferimento di funzioni dirigenziali (361) (362)
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50,
comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente
della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del
presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel
piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente
grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione
degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a
seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107,
commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono
essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli
uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a
ogni diversa disposizione.
(361) L'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 aveva previsto l'inserimento
del comma 2-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di
conversione (L. 7 dicembre 2012, n. 213).
(362) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 110 Incarichi a contratto (364) (367)
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli
uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto
a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a
tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti
nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.
Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui
al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. (365)
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la
dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della
dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i
criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando
i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente
arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione
organica inferiore alle 20 unità. (363)
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato
elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico,
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta,
da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e
l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché
dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. (366)
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
(363) Comma così modificato dall'art. 51, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a
decorrere dal 1° gennaio 2001.
(364) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(365) Comma così sostituito dall’ art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(366) Comma così sostituito dall’ art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(367) Il presente articolo corrisponde all'art. 51, commi 5, 5-bis e 7, L. 8 giugno 1990, n.
142, e all'art. 6, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogati. Vedi, anche, l'art. 1,
D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e il comma 715 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 111 Adeguamento della disciplina della dirigenza (368)
1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria
potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del
presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
(368) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
TITOLO V
SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
(commento di giurisprudenza)
Articolo 112 Servizi pubblici locali (370) (371)
1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
[2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
(369) ]
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
(369) Comma abrogato dall'art. 35, comma 12, lett. c), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a
decorrere dal 1° gennaio 2002.
(370) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(371) Il presente articolo corrisponde all'art. 22, commi 1 e 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora
abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 113 Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica (373) (372) (381) (391)
1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed
affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di
settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal
campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dal decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. (374)
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto
pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni. (375)
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre
dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito
dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune
per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane. (376)
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli
impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere
separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti
a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si
avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione
totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; (377)
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi
del comma 7.
[5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della
normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad
evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo
le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari
specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano. (384) (382)
]
[5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre
regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati
prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella
scelta della modalità di conferimento del servizio. (385) (382) ]
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei
servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai
precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione
della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,
aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui
all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione
della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure
di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della
rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia
avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori
connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del
servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad
evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. (378)
[6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o
all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento
diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale
divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle
società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al
comma 4. (382) ]
[7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi,
ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente
Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla
base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di
prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle
reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di
innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di
servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle
discipline di settore. (386) (382) ]
[8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale
con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In
questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore
alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore. (382) ]
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento,
le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle
società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. (383)
10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio
in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni
o agevolazioni per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di
gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati
di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di
verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società
erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza
del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle
concessioni e degli affidamenti in essere. (379)
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative
di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni
patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori
incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei
gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore,
ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche
assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di
espletare le gare di cui al comma 5. (380)
[14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di
soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro
segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate
tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le
relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del
comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di
coordinamento con gli eventuali altri gestori. (382) ]
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste
dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
[15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un
congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel
presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo
servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione
dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne
e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1°
ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a
tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società
originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano
provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo
spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate
nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di
determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti
proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
(388) (382) ]
[15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al
31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva,
previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni
sotto indicate: (389)
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia
luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire
un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente
servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere
superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a
seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno
all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.
(387) (382)
]
[15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo
nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti
dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per
l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero
la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione
che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per
l'effettiva apertura dei relativi mercati. (390) (382) ]
(372) Articolo sostituito dall'art. 35, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere
dal 1° gennaio 2002.
(373) Rubrica così modificata dall'art. 14, comma 1, lett. a), D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. Si tenga presente
che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall’ art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19
agosto 2016, n. 175.
(374) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. Si tenga presente
che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall’ art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19
agosto 2016, n. 175.
(375) Comma inserito dall'art. 1, comma 48, lett. a), L. 15 dicembre 2004, n. 308.
(376) Comma inserito dall'art. 1, comma 48, lett. b), L. 15 dicembre 2004, n. 308.
(377) Lettera così modificata dall'art. 14, comma 1, lett. c), D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. Si tenga presente
che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall’ art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19
agosto 2016, n. 175.
(378) Comma inserito dall'art. 4, comma 234, lett. a), L. 24 dicembre 2003, n. 350, a
decorrere dal 1° gennaio 2004.
(379) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. f), D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. Si tenga presente
che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall’ art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19
agosto 2016, n. 175.
(380) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. g), D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. Si tenga presente
che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall’ art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19
agosto 2016, n. 175.
(381) A norma dell'art. 23-bis, comma 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il presente articolo è abrogato nelle parti
incompatibili con le disposizioni di cui al predetto art. 23-bis, D.L. 112/2008.
Successivamente, in esito al referendum indetto con D.P.R. 23 marzo 2011, il citato art.
23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, è stato abrogato e, conseguentemente, l’efficacia
delle disposizioni in esso contenute deve ritenersi venuta meno.
(382) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.
(383) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.P.R. 7 settembre 2010, n.
168.
(384) Comma sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. d), D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
(385) Comma inserito dall'art. 4, comma 234, lett. a), L. 24 dicembre 2003, n. 350, a
decorrere dal 1° gennaio 2004.
(386) Comma modificato dall'art. 14, comma 1, lett. e), D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. Successivamente l'art.
14, comma 1, lettera e), D.L. 269/2003, è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza 13-27
luglio 2004, n. 272 (G.U. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), la quale ha altresì
dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo ed al terzo periodo.
(387) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. h-bis), D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
(388) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. h), D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e, successivamente,
modificato dall'art. 4, comma 234, lett. b), L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1°
gennaio 2004 e dall'art. 15, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
(389) Alinea modificato dall'art. 15, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
(390) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, lett. c), L. 24 dicembre 2003, n. 350, a
decorrere dal 1° gennaio 2004.
(391) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 113-bis Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (393)
(392) (397) (398)
1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi
di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: (394)
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli
enti pubblici che la controllano (395).
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui
al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo
libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
[4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai
commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica,
secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. (396) ]
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo
sono regolati da contratti di servizio.
(392) Articolo inserito dall'art. 35, comma 15, L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal
1° gennaio 2002.
(393) Rubrica così modificata dall'art.14, comma 2, lett. a), D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
(394) Alinea così modificato dall'art. 14, comma 2, lett. b), D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
(395) Lettera così sostituita dall'art. 14, comma 2, lett. c), D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
(396) Comma abrogato dall'art. 14, comma 2, lett. d), D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
(397) La Corte Costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272, (G. U. 4 agosto
2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo.
(398) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 114 Aziende speciali ed istituzioni (401) (407)
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di
autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o
provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, ed ai principi del codice civile. (402)
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali,
dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi
contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente
locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente
locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità
economico-patrimoniale. (403)
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e
il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca
degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi
derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario. (404)
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono
disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati
dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro
delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di
ciascun anno. (399)
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi;
approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione;
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei
confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di
revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale: (400)
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra
ente locale ed azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale; (405)
c) il bilancio di esercizio; (405)
d) il piano degli indicatori di bilancio (405).
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da
sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di
programmazione dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei
relativi allegati. (406)
(399) Comma inserito dall'art. 25, comma 2, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, modificato dall'art. 4, comma 12, D.L. 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, e,
successivamente, così sostituito dall’ art. 1, comma 560, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a
decorrere dal 1° gennaio 2014.
(400) Alinea così modificato dall'art. 25, comma 2, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, dall'art.
74, comma 1, n. 1), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1,
lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’
art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(401) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(402) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 1), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(403) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 1), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(404) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 1), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(405) Lettera così sostituita dall’ art. 74, comma 1, n. 1), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(406) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 1), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(407) Il presente articolo corrisponde all'art. 23, L. 8 giugno 1990, n. 142, e al comma 5
dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 115 Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni (412) (413)
1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le
aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo
comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società
è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di
dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e
comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle
società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve
e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio
delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie. (408)
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di
costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle
disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla
costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal
presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343,
primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli
amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere
controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi,
aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono
stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.
4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione
delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dallalegge 30 luglio 1994, n. 474.
[5. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini
e con le modalità di cui all'articolo 116. (409) ]
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle
società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e
regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda
speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa.
Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del
presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione
dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In
questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali
che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del
valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. (410)
7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad
autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia,
si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte
anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in
ogni caso le regioni. (411)
(408) Comma così modificato dall'art. 35, comma 12, lett. d), n. 1), L. 28 dicembre 2001,
n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(409) Comma abrogato dall'art. 35, comma 12, lett. d), n. 2), L. 28 dicembre 2001, n. 448,
a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(410) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 12, lett. d), n. 3), L. 28 dicembre 2001, n. 448,
a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(411) Comma aggiunto dall'art. 7-ter, comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
(412) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(413) Il presente articolo corrisponde ai commi da 51 a 57 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997,
n. 127, ora abrogati.
Articolo 116 Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali (416) (415)
(417)
[1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis e per
la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la
realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai
sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri
enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica
maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli
enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli
azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società
deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci.
Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata
all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato. (414)
2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali
è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e
successive modifiche e integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di
recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente
locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non
superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro
bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale
delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi
1 e 2 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. ]
(414) Comma così modificato dall'art. 2-ter, comma 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 e, successivamente, dall'art.
35, comma 12, lett. e), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(415) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(416) Articolo abrogato dall’ art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
(417) Il presente articolo corrisponde ai commi 1, 3, 7 e 8 dell'art. 12, L. 23 dicembre 1992,
n. 498, ora abrogati, e all'art. 4, comma 1, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 117 Tariffe dei servizi (418) (419)
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare
l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il
calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei
costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della
qualità del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti
condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata
ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale,
nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di
particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di
società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
(418) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(419) Il presente articolo corrisponde ai commi 4 e 5 dell'art. 12, L. 23 dicembre 1992, n.
498, ora abrogati.
Articolo 118 Regime del trasferimento di beni (422) (423)
1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai
consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13
dell'articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di
incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la
redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti
per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla
metà. (420)
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle
retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito
di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali,
adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di
liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla
contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo
svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende
soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi
vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse
disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami
di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei
consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274 comma 4, per la
costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione,
anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di
dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive
modificazioni.
[3. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in
favore di società costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e), e dell'articolo 116, nonché
dei consorzi e delle aziende speciali di cui, rispettivamente, agli articoli 31 e 114 non si
applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici
territoriali. (421) ]
(420) Comma così modificato dall'art. 35, comma 12, lett. f), n. 1), L. 28 dicembre 2001, n.
448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(421) Comma abrogato dall'art. 35, comma 12, lett. f), n. 2), L. 28 dicembre 2001, n. 448,
a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(422) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(423) Il presente articolo corrisponde al comma 2 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26,
ora abrogato.
Articolo 119 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni (424)
1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire
una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel
presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire
consulenze o servizi aggiuntivi.
(424) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 120 Società di trasformazione urbana (427) (429)
1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della
regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di
trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le
deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per
azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. (428)
2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli
immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli
stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure
di esproprio da parte del comune. (425)
3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera
del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di
proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società
anche a titolo di concessione. (426)
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono
disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle
parti.
(425) Comma così sostituito dall'art. 44, comma 1, lett. a), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(426) Comma così sostituito dall'art. 44, comma 1, lett. b), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(427) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(428) Per la promozione della società di trasformazione urbana, vedi il D.M. 6 giugno
2001.
(429) Il presente articolo corrisponde al comma 59 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127,
ora abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 121 Occupazione d'urgenza di immobili (430) (431) (432)
[1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili
necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi
gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di
cui al presente titolo. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello
stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso
ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni. ]
(430) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, n. 138), D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ,
come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, a decorrere dal 30 giugno 2003.
Precedentemente il termine originario 1° gennaio 2002 era stato prorogato:
al 30 giugno 2002, dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463;
al 31 dicembre 2002, dall'art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166;
al 30 giugno 2003, dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.
(431) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(432) Il presente articolo corrisponde all'art. 32, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.
Articolo 122 Lavori socialmente utili (434) (433)
[1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori
socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e successive modifiche ed
integrazioni. ]
(433) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(434) Articolo abrogato dall’ art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
Articolo 123 Norma transitoria (436) (437)
1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali
alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo
comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno
posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
[3. Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 si applicano fino all'adeguamento
delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico; si applicano altresì per
l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione. (435) ]
(435) Comma abrogato dall'art. 35, comma 12, lett. g), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a
decorrere dal 1° gennaio 2002.
(436) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(437) Il presente articolo corrisponde al comma 3 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26,
ora abrogato.
TITOLO VI
CONTROLLI
CAPO I
Controllo sugli atti
(commento di giurisprudenza)
Articolo 124 Pubblicazione delle deliberazioni (439) (440)
1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante
pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo
specifiche disposizioni di legge. (438)
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione
all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo
specifiche disposizioni. (438)
(438) Comma così modificato dall'art. 9, comma 5-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17, dicembre 2012, n. 221.
(439) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(440) Il presente articolo corrisponde all'art. 47, comma 1, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora
abrogata.
Articolo 125 Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo (441) (442)
1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono
trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei
consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
(441) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(442) Il presente articolo corrisponde al comma 36 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127,
ora abrogato.
Articolo 126 Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità
(443) (444)
1. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 130 della Costituzione sugli atti degli
enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza
del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso
consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal
consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico.
2. Il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza.
(443) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(444) Il presente articolo corrisponde al comma 33 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127,
ora abrogato.
Articolo 127 Controllo eventuale (445) (446)
1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle
illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei
consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei
consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e
motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo
pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo
comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo
ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al
controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro
quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente
non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo
regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui
all'articolo 133.
(445) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(446) Il presente articolo corrisponde ai commi 34, 38, 39 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997,
n. 127, ora abrogato.
Articolo 128 Comitato regionale di controllo (447) (448)
1. Per l'esercizio del controllo di legittimità è istituito, con decreto del presidente della
giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.
2. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza qualificata dei
componenti del comitato regionale di controllo di cui all'articolo 130, comma 1 lettera a) e
comma 2 prima parte, la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni,
decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per
la supplenza del presidente.
3. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia,
salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo. A tal fine la regione, in
collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali
decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.
4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono provvedimenti
definitivi.
5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente
responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa
grave nell'esercizio delle loro funzioni.
(447) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(448) Il presente articolo corrisponde agli artt. 41, 44, comma 2 e 58, comma 3, L. 8
giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 129 Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo (449) (450)
1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di
consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi
valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che
attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria
normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
(449) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(450) Il presente articolo corrisponde al comma 35 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127,
ora abrogato.
Articolo 130 Composizione del comitato (451) (452)
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta
dal competente ordine professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri,
scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica
di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare
nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con
qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di
ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali o
provinciali in quiescenza;
b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui
alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del
comma 1, è designato dal commissario del Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle
lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o
designati per la stessa categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un
vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del
consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei
rispettivi componenti.
7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati
fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle
aspettative previsti per gli amministratori locali.
(451) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(452) Il presente articolo corrisponde all'art. 42, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 131 Incompatibilità ed ineleggibilità (453) (454)
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:
a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
b) i consiglieri e gli assessori regionali;
c) gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonché
coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del
medesimo comitato;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e
c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del
comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;
f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti
sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale,
regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno
precedente alla costituzione del comitato.
(453) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(454) Il presente articolo corrisponde all'art. 43, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 132 Funzionamento del comitato (455) (456)
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da
attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di
pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di
copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.
2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché
la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.
3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo
ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.
(455) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(456) Il presente articolo corrisponde all'art. 44, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 133 Modalità del controllo preventivo di legittimità (457) (458)
1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti
ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per
quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa
valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del
rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti
e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti
giustificativi allegati alle stesse.
2. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui
all'articolo 126, comma 1 può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o
può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma
scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a
decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o
dell'audizione dei rappresentanti.
3. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze
del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta
giorni.
4. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 3, o
di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del
comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la
redazione del conto stesso.
5. Non può essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
(457) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(458) Il presente articolo corrisponde ai commi 37, 41, 42, 43 e 44 dell'art. 17, L. 15
maggio 1997, n. 127, ora abrogati.
Articolo 134 Esecutività delle deliberazioni (459) (460)
1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a
pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva
se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non
trasmetta all'ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni
diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato
regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo
sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.
3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo
eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti.
(459) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(460) Il presente articolo corrisponde all'art. 47, commi 2 e 3, L. 8 giugno 1990, n. 142, e
all'art. 17, comma 40, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogati.
Articolo 135 Comunicazione deliberazioni al prefetto (461) (462)
1. Il prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive
modificazioni ed integrazioni, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque
acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti
appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione
di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare
svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi
statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che siano sottoposte al
controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti,
alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti
dall'articolo 133, comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto
contestualmente all'affissione all'albo.
(461) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(462) Il presente articolo corrisponde all'art. 16, L. 19 marzo 1990, n. 55, ora abrogato.
Articolo 136 Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori (463) (464)
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o
omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad
acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale
di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento
dell'incarico.
(463) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(464) Il presente articolo corrisponde al comma 45 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127,
ora abrogato.
Articolo 137 Poteri sostitutivi del Governo (465)
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di accertata
inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione
europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente
inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto
inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio
dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal
modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato alla
Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità
montane, che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione
vigente.
(465) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
Articolo 138 Annullamento straordinario (466)
1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il
Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.
(466) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
Articolo 139 Pareri obbligatori (467) (468)
1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale,
prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, si
applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.
(467) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(468) Il presente articolo corrisponde all'art. 50, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogato.
Articolo 140 Norma finale (469) (470)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui all'articolo 2,
compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono
attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei
consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio
del comune o della provincia i corrispondenti organi di governo.
(469) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(470) Il presente articolo corrisponde all'art. 49, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
CAPO II
Controllo sugli organi
(commento di giurisprudenza)
Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali (473) (476)
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di
legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente
della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati
purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei
membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei
componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei
relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla
data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è
adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (471). (477)
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il
bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo
schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga
d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia
approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un
termine non superiore a 20 giorni (474) per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del
provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio. (475)
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale
gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti
inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere
all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi,
anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di
adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio. (472) (477)
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il
decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le
attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno
elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare,
fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del
provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione
al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento,
il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo
comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un
commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1
ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del
Ministro dell'interno.
(471) Lettera aggiunta dall'art. 32, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
(472) Comma inserito dall'art. 32, comma 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
(473) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(474) A norma di quanto disposto dall’ art. 18, comma 3-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, per l’anno 2017 il presente
termine è stabilito in cinquanta giorni.
(475) Per la disciplina dell'approvazione del bilancio di previsione, anni 2002 e 2003, vedi
l'art. 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2002,
n. 75 e l'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 20
maggio 2003, n. 116. Vedi, anche, l'art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
(476) Il presente articolo corrisponde all'art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(477) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L.
28 maggio 2004, n. 140.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 142 Rimozione e sospensione di amministratori locali (479) (480)
1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti
dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti
dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla
Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine
pubblico.
1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di grave inosservanza
degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione
del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle
zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero
in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla
disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta
differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e
trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile,
il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente
interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari;
decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con
decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della
provincia o i componenti dei consigli e delle giunte. (478)
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1
qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagliarticoli 58 e 59.
(478) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210.
(479) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(480) Il presente articolo corrisponde all'art. 40, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 143 Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e
dipendenti (481) (482) (486)
1. Fuori dai casi previsti dall’ articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti
quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’ articolo 59, comma 7,
emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la
criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’ articolo 77,
comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare
un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed
amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni
comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati,
ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai
dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno
accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In tal caso, il
prefetto nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica
amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è
titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’ articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un
ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna
al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della
commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento
degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica
competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto
della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al
segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell’ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi
interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o
comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui
per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al
procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di
procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere
segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è
immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in
modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere
tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta
indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la
cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche
ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia
rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo
dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato
ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre
alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del
dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di
avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto
gli incarichi di cui all’ articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di
consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla
commissione straordinaria di cui all’ articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo
insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri
provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione
della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del
procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento. Le modalità di
pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la
proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio decreto.
(485)
7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano,
riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi
e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon
andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze
dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità
l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari
interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per
l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei
propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore
termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce,
mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti
locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. (483)
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su
collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il
Ministro dell’interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorità giudiziaria
competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste nei
confronti dei soggetti di cui all’ articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate
la proposta del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei
ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei
casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a
diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il
regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di
imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti
ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all’
articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la
scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni
si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre
e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell’ articolo 3 della citata legge n.
182 del 1991, e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di proroga della
durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla
data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le
modalità stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli
amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al
presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati,
per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento
definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza
ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio,
che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli
amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le
procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile. (484)
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di
scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad
essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di
commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del
decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo,
quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni
previste dall’ articolo 141.
(481) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 30, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(482) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(483) Comma inserito dall’ art. 28, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-24 luglio 2019, n. 195 (Gazz. Uff. 31 luglio 2019, n. 31 – Prima
serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del citato art. 28,
comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.
(484) Comma così modificato dall’ art. 28, comma 1-bis, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.
(485) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 4
novembre 2009.
(486) Il presente articolo corrisponde all'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55, ora abrogato.
Vedi, anche, i commi 688, 705 e 707 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e gli artt. 100
e 101, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 144 Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio (487)
(488)
1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione
straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite
con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello
Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o
amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del
primo turno elettorale utile.
2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della amministrazione, un
comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al
comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e
funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa
conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa,
nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.
(487) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(488) Il presente articolo corrisponde all'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55, ora abrogato.
Vedi, anche, il comma 704 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 145 Gestione straordinaria (489) (490)
1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143 sussiste la
necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è
stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di
cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti,
l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale
amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi,
ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un
compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in
misura non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei componenti della
commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione
stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale
posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello
Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione
giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal
Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è
autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale.
Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la
prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte
proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti
dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10% delle somme di
denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai
sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione,
la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività
prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e
pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di
opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo
144, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli
interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi
devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa
deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale,
sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato
con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali,
trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del
commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla
dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti
comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma
si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati,
limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi
effettivamente assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di
insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle
amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di
scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.
4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di
infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di
opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di
servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144
procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta
tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni
già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione
del contratto già concluso.
5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione
dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144,
allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti
questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta,
dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, delle
organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle
questioni da trattare.
(489) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(490) Il presente articolo corrisponde all'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55, ora abrogato.
Articolo 145-bis Gestione finanziaria (491) (493)
1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati
sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al
comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo
calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione è
subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria,
predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle
norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con
decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, di cui all'articolo 155. (492)
2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui attivi
derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto
approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei
trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, e
calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la
richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di
trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A
decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvederà, in relazione al
confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di
trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le
compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero
dell'anticipazione medesima.
3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di
risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione
successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli
obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è
considerato grave inadempimento.
4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale
decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai
sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono
assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell'annualità
sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti.
(491) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1-bis, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.
(492) A norma dell'art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, la Commissione, di cui al presente
comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali.
(493) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 146 Norma finale (495) (496)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di
cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque
denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e
delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta
dalla gestione straordinaria dei singoli comuni. (494)
(494) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2003, n. 116.
(495) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(496) Il presente articolo corrisponde all'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55, ora abrogato.
CAPO III
Controlli interni
Articolo 147 Tipologia dei controlli interni (497) (498)
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano
strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei
programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza,
della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di
coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché
l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e
obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio
consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali
esterni dell'ente; (499)
e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante
organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la
soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione
superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a
15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il
sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano
all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore
generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici
unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di
funzionamento.
(497) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(498) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(499) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 2), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
Articolo 147-bis Controllo di regolarità amministrativa e contabile (500) (501)
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva
della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario
ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante
la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva,
secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito
dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla
normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i
contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con
motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura
del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso
di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei
risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.
(500) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(501) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
Articolo 147-ter Controllo strategico (502) (503)
1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal
Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015
definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico
finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli
aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto
alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della
qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli
aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase
di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal
2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.
2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore
generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la
figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo
e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione
dei programmi.
(502) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(503) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
Articolo 147-quater Controlli sulle società partecipate non quotate (504) (506)
1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di
controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono
esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione
definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a
cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e
organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente
proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i
contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di
finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio
periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti
rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza
economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (507)
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con
popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti
gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si
intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. (505)
(504) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(505) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 9-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.
(506) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(507) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 3), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
Articolo 147-quinquies Controllo sugli equilibri finanziari (508) (509)
1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del
responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione,
prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove
previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente
ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della
Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si
determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-
finanziario degli organismi gestionali esterni.
(508) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(509) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
CAPO IV
Controlli esterni sulla gestione
Articolo 148 Controlli esterni (510) (512)
1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo
di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini
del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale
fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il
presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del
segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette
annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema
dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle
autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al
presidente del consiglio comunale o provinciale. (513) (515)
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli
altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni
SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali. (511)
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di
cui al comma 2. (511)
4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui
al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi
5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione
pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. (514)
(510) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(511) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff.
12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità
costituzionale del presente comma, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia
Giulia e Sardegna.
(512) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(513) Comma così sostituito dall’ art. 33, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
(514) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff.
12 marzo 2014, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 148, comma 4, come modificato dall’art 3, comma 1, lettera e) del D.L. n. 174 del 2012, promossa in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948.
(515) Per le linee guida di cui al presente comma vedi la Deliberazione 24 novembre
2014, n. 28/SEZAUT/2014/INPR, la Deliberazione 4 febbraio 2016, n.
06/SEZAUT/2016/INPR, la Deliberazione 30 marzo 2017, n. 5/SEZAUT/2017/INPR, la
Deliberazione 21 giugno 2018, n. 14/SEZAUT/2018/INPR e la Deliberazione 22 luglio
2019, n. 22/SEZAUT/2019/INPR.
Articolo 148-bis Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria
degli enti locali (516) (517) (518)
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i
rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal
patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento,
dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri
economico-finanziari degli enti.
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle
partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per
la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle
competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-
finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a
garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti
con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro
sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali
provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li
verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla
trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia
esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata
la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
(516) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(517) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(518) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff.
12 marzo 2014, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 148-bis, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera e) del D.L. n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, per violazione
degli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 149 Principi generali in materia di finanza propria e derivata (519) (520)
1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza
statale e con quella regionale.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica,
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle
imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione
tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della
popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una
perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della
comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici
indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di
propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a
carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora
prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province
ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono
garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli
enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed
economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi
gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per
situazioni definite dalla legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a
parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello
Stato e non è riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano
regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria
degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi
settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre,
determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in
relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.
(519) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(520) Il presente articolo corrisponde all'art. 54, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 150 Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile (521) (522)
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e
stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (523)
2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione,
gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio
di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e,
per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.
[3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano. (524) ]
(521) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(522) Il presente articolo corrisponde all'art. 55, comma 1, L. 8 giugno 1990, n. 142 e
all'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogati.
(523) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 4), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(524) Comma abrogato dall’ art. 74, comma 1, n. 4), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 151 Principi generali (525) (530)
1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio (529) di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (528), riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base
delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i
princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. (526)
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della
durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a
quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:
a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione
della gestione finanziaria;
b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti
economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico
e patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri
documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile (531) dell'anno
successivo.
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri
organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio
applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (527)
(525) Articolo modificato dall'art. 2-quater, comma 6, lett. a), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, e, successivamente, così
sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 5), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1,
comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale ultima
disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(526) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 510, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190,
a decorrere dal 1° gennaio 2015.
(527) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 510, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190,
a decorrere dal 1° gennaio 2015.
(528) Il presente termine è stato:
- per l'anno 2001, differito al 28 febbraio 2001 dall'art. 1, D.M. 21 dicembre 2000 e al 31
marzo 2001 dall'art. 1, D.M. 16 febbraio 2001;
- per l'anno 2002, differito al 28 febbraio 2002 dall'art. 1, D.M. 20 dicembre 2001 e al 31
marzo 2002 dall'art. 1, D.M. 27 febbraio 2002;
- per l'anno 2003, differito al 31 marzo 2003 dall'art. 1, D.M. 19 dicembre 2002 e al 30
maggio 2003 dall'art. 1, comma 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla L. 20 maggio 2003, n. 116, e al 30 giugno 2003, limitatamente al
comune di Lipari, dall'art. 9, O.P.C.M. 7 marzo 2003, n. 3266;
- per l'anno 2004, differito al 31 marzo 2004 dall'art. 1, D.M. 23 dicembre 2003 e al 31
maggio 2004 dall'art. 1, D.L. 29 marzo 2004, n. 80;
- per l'anno 2005, prorogato al 31 marzo 2005 dall'art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° marzo 2005, n. 26 e al 31 maggio
2005 dall'art. 1, comma 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 44;
- per l'anno 2006, differito al 31 marzo 2006 dall'art. 1, comma 155, L. 23 dicembre 2005,
n. 266 e al 31 maggio 2006 dall'art. 1, comma 1, D.M. 27 marzo 2006;
- per l'anno 2007, differito al 31 marzo 2007 dall'art. 1, comma 1, D.M. 30 novembre 2006
e al 30 aprile 2007 dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 marzo 2007;
- per l'anno 2008, differito al 31 marzo 2008 dall'art. 1, D.M. 20 dicembre 2007 e al 31
maggio 2008 dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 marzo 2008;
- per l'anno 2009, differito al 31 marzo 2009 dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2008,
al 31 maggio 2009 dall'art. 1, comma 1, D.M. 26 marzo 2009 e, per gli enti locali colpiti
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, al 31 luglio 2009, dall'art. 1, D.M. 30 aprile
2009;
- per l'anno 2010, differito al 30 aprile 2010 dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2009 e
al 30 giugno 2010, dall'art. 1, O.P.C.M. 16 aprile 2010, n. 3866 per gli enti locali colpiti
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, e dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 aprile 2010 per
tutti gli enti locali;
- per l'anno 2011, differito al 31 marzo 2011 dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2010,
al 30 giugno 2011 dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 marzo 2011 e al 31 agosto 2011 dall'art.
1, comma 1, D.M. 30 giugno 2011 e, per il comune di L'Aquila, dall'art. 11, comma 1,
O.P.C.M. 13 giugno 2011, n. 3945;
- per l'anno 2012, differito al 31 marzo 2012 dall'art. 1, comma 1, D.M. 21 dicembre 2011,
al 30 giugno 2012 dall'art. 29, comma 16-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, al 31 agosto 2012 dall'art. 1,
comma 1, D.M. 20 giugno 2012 e al 31 ottobre 2012 dall'art. 1, comma 1, D.M. 2 agosto
2012;
- per l'anno 2013, differito al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012,
n. 228, al 30 settembre 2013, dallo stesso art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n.
228, come modificato dall’ art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1), D.L. 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, al 30 novembre 2013, dall'art.
8, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre
2013, n. 124 e, al 16 dicembre 2013, per i comuni della regione Sardegna colpiti dagli
eventi atmosferici del mese di novembre 2013, dall'art. unico, comma 1, D.M. 3 dicembre
2013;
- per l'anno 2014, differito al 28 febbraio 2014 dall'art. unico, D.M. 19 dicembre 2013, al 30
aprile 2014 dall'art. unico, D.M. 13 febbraio 2014, al 31 luglio 2014, dall'art. unico, D.M. 29
aprile 2014 e dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e al 30 settembre 2014 dall'art. unico, D.M. 18
luglio 2014;
- per l'anno 2015, differito al 31 marzo 2015 dall'art. unico, D.M. 24 dicembre 2014 , al 31
maggio 2015, dall’ art. unico, D.M. 16 marzo 2015 al 30 luglio 2015, dall'art. unico, D.M. 13
maggio 2015 e al 30 settembre 2015, relativamente alle città metropolitane, alle province e
agli enti locali della Regione Siciliana, dall'art. unico D.M. 30 luglio 2015;
- per l’anno 2016, differito al 31 marzo 2016 dall’ art. 2, comma 1, D.M. 28 ottobre 2015 e,
successivamente, al 30 aprile 2016 dall’ art. 1, comma 1, D.M. 1° marzo 2016, per gli enti
locali; al 31 luglio 2016 dall’ art. 1, comma 1, del medesimo D.M. 1° marzo 2016, per le
città metropolitane e le province;
- per l’anno 2017, differito al 31 marzo 2017 dall’ art. 5, comma 11, D.L. 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, per gli enti locali;
- per il bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province, differito
al 30 giugno 2017 dall’ art. 1, comma 1, D.M. 30 marzo 2017 e, successivamente, al 30
settembre 2017 dall’ art. 1, comma 1, D.M. 7 luglio 2017;
- per il bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2018 dall’
art. unico, comma 1, D.M. 29 novembre 2017 e, successivamente, al 31 marzo 2018 dall’
art. unico, comma 1, D.M. 9 febbraio 2018;
- per il bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2019 dall’
art. unico, comma 1, D.M. 7 dicembre 2018, al 31 marzo 2019 dall’ art. unico, comma 1,
D.M. 25 gennaio 2019 e, successivamente:
- al 30 aprile 2019, dall’ art. unico, comma 1, D.M. 28 marzo 2019 e, successivamente, al
31 luglio 2019, dall’ art. unico, comma 1, D.M. 24 aprile 2019, per gli enti locali che hanno
adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o
rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre
2016, n. 232;
- e al 30 giugno 2019, dall’ art. unico, comma 2, del medesimo D.M. 28 marzo 2019, per
gli enti locali interessati dai gravi eventi sismici indicati in premessa allo stesso
provvedimento;
- per il bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, differito al 31 marzo 2020, dell’ art.
unico, comma 1, D.M. 13 dicembre 2019.
(529) Per la proroga del presente termine vedi l'art. unico, comma 1, D.M. 3 luglio 2015 e,
successivamente, l'art. 1, comma 1, D.M. 28 ottobre 2015.
(530) Sui bilanci delle Province e delle Città metropolitane vedi l’ art. 18, comma 1, D.L. 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
(531) Per la proroga del presente termine, per i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, vedi
l’ art. unico, comma 1, lett. c), D.M. 31 maggio 2019.
Articolo 152 Regolamento di contabilità (532) (535)
1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti
dal presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna
comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare
l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile. (533)
2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati
globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e
servizi.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei
soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei
provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le
disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.
4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda
del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite
inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il
regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:
a) art. 177; (534)
b) art. 185, comma 3; (534)
c) articoli 197 e 198; (534)
d) art. 205; (534)
e) articoli 213 e 219; (534)
f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
(532) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(533) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 6), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(534) Lettera così sostituita dall’ art. 74, comma 1, n. 6), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(535) Il presente articolo corrisponde agli artt. 2 e 108, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogati.
Articolo 153 Servizio economico-finanziario (538) (539)
1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati
l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente,
secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al
servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.
2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a
mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si identifica con il
responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal
regolamento di contabilità.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è
preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla
verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla
regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla
salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza
pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in
autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme
ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. (536)
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di
regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità
contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario
effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal
regolamento di contabilità.
6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle
valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio
dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la
gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non
compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del
bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei
fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal
ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta. (537)
7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene
preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante
ammontare.
(536) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), n. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 e, successivamente,
dall'art. 74, comma 1, n. 7), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1,
lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’
art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(537) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), n. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(538) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(539) Il presente articolo corrisponde all'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 154 Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali (542) (546)
1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero
dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. (543)
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione
dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza
pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti
dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis.
Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti. (543)
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di organizzazione e
di funzionamento. (543)
4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun
compenso o rimborso spese. (543)
5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali
del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione. (545)
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale
per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno.
[7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese
previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata
commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di
studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale
dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la
complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di
studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità
dell'incarico ed ai risultati conseguiti. (540) (541) (544) ]
(540) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26.
(541) A norma dell'art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, la Commissione, di cui al presente
comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali.
(542) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(543) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 8), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(544) Comma abrogato dall’ art. 74, comma 1, n. 8), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(545) Per il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio di cui al
presente comma, vedi il D.M. 14 settembre 2005, n. 220.
(546) Il presente articolo corrisponde all'art. 109, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato. Vedi, anche, gli articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.
Articolo 155 Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (547) (548)
1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il
Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge
i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della
compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di
personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo
243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego
del piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'articolo 256, comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa
passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma
12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da
parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento
dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di
debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni
poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o
parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8;
h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente
locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.
2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate
con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400. (549)
(547) A norma dell'art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, la Commissione, di cui al presente
articolo, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali.
(548) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(549) Per il regolamento previsto dal presente comma vedi il D.P.R. 8 novembre 2013, n.
142.
Articolo 156 Classi demografiche e popolazione residente (550) (551)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente
testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi
demografiche:
a) comuni con meno di 500 abitanti;
b) comuni da 500 a 999 abitanti;
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative
all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di
tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto
finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla
popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la
popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed
i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem
per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si
utilizza l'ultima popolazione disponibile.
(550) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(551) Il presente articolo corrisponde all'art. 110, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e all'art.
47, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ora abrogati.
Articolo 157 Consolidamento dei conti pubblici (552) (555)
1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui
agli articoli 13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. (553)
1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato in
piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il livello minimo di
articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli,
ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello. (554)
1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la
movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita
una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive integrazioni. (554)
1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del
piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo
l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla
base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. (554)
(552) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(553) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 9), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(554) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 9), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(555) Il presente articolo corrisponde all'art. 111, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 158 Rendiconto dei contributi straordinari (556) (557) (558)
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è
dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni
dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del
servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati
ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di
restituzione del contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente
locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.
(556) Per la sostituzione del rendiconto previsto dal presente articolo, vedi l'art. 2, comma
2, D.M. 24 gennaio 2013.
(557) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(558) Il presente articolo corrisponde all'art. 112, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 159 Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali (560) (562)
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti
degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi
eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura
espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal
giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in
corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili. (559) (561)
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo
esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere,
quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. (559)
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non
determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. (559)
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle
procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27,
comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura
finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.
(559) La Corte Costituzionale con sentenza del 4-18 giugno 2003 n. 211 (G.U. 25 giugno
2003, n. 25 - Prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, in riferimento agliartt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma,
della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme
destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la
adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva
quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione
di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli
vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il
pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente
stesso.
(560) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(561) La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211 (Gazz. Uff. 25
giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, sollevata in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
(562) Il presente articolo corrisponde all'art. 113, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 160 Approvazione di modelli e schemi contabili (564) (565) (566)
[1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono approvati:
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali; (563)
f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'articolo 227.
2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome. ]
(563) Lettera così sostituita dall'art. 2-quater, comma 4, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189.
(564) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(565) Articolo abrogato dall’ art. 74, comma 1, n. 10), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(566) Il presente articolo corrisponde all'art. 114, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 161 Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili (568) (567)
1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane,
alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati
finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile
del servizio finanziario.
2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonché i termini per la
loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo
parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (569) (570)
3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e
vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione,
dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni,
delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti
delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà
comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la
sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.
(567) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(568) Articolo modificato dall'art. 27, comma 7, lett. a), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a
decorrere dal 1° gennaio 2002 e dall'art. 2-quater, comma 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189. Successivamente, il
presente articolo è stato sostituito dall’ art. 43, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. Infine, il presente articolo è
stato così sostituito dall’ art. 1, comma 903, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal
1° novembre 2019.
(569) Per le certificazioni del bilancio di previsione, vedi:
- per l'anno 2001, il D.M. 11 dicembre 2000;
- per l'anno 2002, il D.M. 7 febbraio 2002;
- per l'anno 2003, il D.M. 24 febbraio 2003;
- per l'anno 2004, il Decreto 19 febbraio 2004;
- per l'anno 2005, il Decreto 7 aprile 2005;
- per l'anno 2006, il Decreto 26 aprile 2006;
- per l'anno 2007, il Decreto 23 aprile 2007;
- per l'anno 2008, il Decreto 28 aprile 2008;
- per l'anno 2009, il Decreto 30 marzo 2009;
- per l'anno 2010, il Decreto 11 marzo 2010;
- per l'anno 2011, il Decreto 15 febbraio 2011;
- per l'anno 2012, il Decreto 16 marzo 2012;
- per l'anno 2013, il Decreto 14 maggio 2013;
- per l'anno 2014, il Decreto 22 luglio 2014;
- per l'anno 2015, il Decreto 23 settembre 2015;
- per l'anno 2016, il Decreto 22 settembre 2016;
- per l’anno 2017, il Decreto 6 settembre 2017;
- per l’anno 2018, il Decreto 11 settembre 2018.
(570) Per le certificazioni del conto di bilancio, vedi:
- per l'anno 2000, il Decreto 1° giugno 2001;
- per l'anno 2001, il Decreto 14 giugno 2002;
- per l'anno 2002, il Decreto 31 luglio 2003;
- per l'anno 2003, il Decreto 16 giugno 2004;
- per l'anno 2004, il Decreto 15 luglio 2005;
- per l'anno 2005, il D.M. 14 luglio 2006;
- per l'anno 2006, il Decreto 25 luglio 2007;
- per l'anno 2007, il Decreto 8 agosto 2008;
- per l'anno 2008, il Decreto 14 agosto 2009;
- per l'anno 2009, il Decreto 3 agosto 2010;
- per l'anno 2010, il Decreto 12 luglio 2011;
- per l'anno 2011, il Decreto 15 giugno 2012;
- per l'anno 2012, il Decreto 29 luglio 2013;
- per l'anno 2013, il Decreto 27 maggio 2014;
- per l'anno 2014, il Decreto 8 aprile 2015;
- per l’anno 2015, il Decreto 13 aprile 2016;
- per l’anno 2016, il Decreto 26 aprile 2017;
- per l’anno 2017, il Decreto 17 aprile 2018;
- per l’anno 2018, il Decreto 26 marzo 2019.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E BILANCI
CAPO I
Programmazione
Articolo 162 Principi del bilancio (571) (574) (575)
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad
almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (572)
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di
legge.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti
di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli
enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono
iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La
gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni
di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità,
sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei
parametri di riferimento.
6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre,
le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie
e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con
l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso
dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere
altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio
applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli
equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità. (573)
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la
conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati
con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.
(571) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(572) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 11), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(573) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 11), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(574) Il presente articolo corrisponde all'art. 4, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(575) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’ art. 16, comma 4, D.L. 6
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (576) (577)
1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione
o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma
dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia
stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini
previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio
cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno
che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di
approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso
dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art.
222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al
tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di
competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni
deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione,
programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono
individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in
cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già
impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.
(576) Articolo così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(577) Vedi, anche, l’ art. 1-ter, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, e l’ art. 38-quater, comma 1, D.L. 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
Articolo 164 Caratteristiche del bilancio (578)
1. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma,
articolato in titoli.
2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per
ciascuno degli esercizi considerati:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni
riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
(578) Articolo così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 13), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
Articolo 165 Struttura del bilancio (579) (582)
1. Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente
all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (580)
2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità
indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:
a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di
provenienza. (581)
3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in
categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali
sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie è data separata
evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla
proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie
in categorie. (581)
4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità
indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli
obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono
raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le
corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce
parte integrante dell'allegato n. 14. (581)
5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli,
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti
locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di
bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in
macroaggregati. (581)
6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente
a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente
a quello cui si riferisce il bilancio;
c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno
degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza
finanziaria;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza
il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni
e pagamenti in conto competenza e in conto residui. (581)
7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo
pluriennale vincolato in c/capitale;
b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con
l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata
anticipatamente;
c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre
dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione
presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità
previste dall'art. 188;
d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.
(581)
8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere
b) e c), individuano:
a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione
all'esercizio cui si riferisce il bilancio;
b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla
copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione
agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con
imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile
impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della
missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti
relativo al fondo pluriennale vincolato. (581)
9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la
normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di
appartenenza riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di
consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli
enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli
enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le
spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per
conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali. (581)
10. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi
previsti dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. (581)
11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma
6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7. (581)
(579) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(580) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 14), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(581) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 14), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha
sostituito gli originari commi da 2 a 14 con gli attuali commi da 2 a 11; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(582) Il presente articolo corrisponde all'art. 7, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 166 Fondo di riserva (584) (587)
1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”,
gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per
cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. (585)
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo
consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura
di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione. (583)
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il
limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. (583)
2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di
riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento
delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo. (586)
(583) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. g), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(584) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(585) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 15), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(586) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 15), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(587) Il presente articolo corrisponde all'art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 167 Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali (588)
1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo crediti di
dubbia esigibilità” è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui
ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di
dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni.
2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione
dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad
altro utilizzo.
3. E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”,
all'interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività
potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative
economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione,
utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la
spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di
amministrazione è liberata dal vincolo.
(588) Articolo modificato dall'art. 27, comma 7, lett. b), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a
decorrere dal 1° gennaio 2002 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 74, comma 1,
n. 16), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 80, comma 1,
del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
Articolo 168 Servizi per conto di terzi e le partite di giro (590) (589) (594)
1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che
costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le
transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi
discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. (591)
2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la
gestione dei fondi economali e le altre operazioni previste nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (592)
2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le
partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa,
e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che
danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate
all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n.
16. (593)
2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti
riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura
autorizzatoria. (593)
(589) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(590) Rubrica così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 17), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(591) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 17), lett. b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(592) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 17), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(593) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 17), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(594) Il presente articolo corrisponde all'art. 10, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 169 Piano esecutivo di gestione (595)
1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al
primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della
gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in
missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono
raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i
fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento
unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle
tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui
all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il
piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sono unificati organicamente nel PEG.
(595) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 e, successivamente, così
sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 18), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1,
comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale ultima
disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
Articolo 170 Documento unico di programmazione (596) (598)
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno,
con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al
Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con
riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non
sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo
a decorrere dal 1° gennaio 2015. (597)
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico
di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità
per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del
Documento unico di programmazione.
(596) Articolo così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 19), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(597) Vedi, anche, il D.M. 3 luglio 2015 e l'art. 1, commi 1 e 2, D.M. 28 ottobre 2015.
(598) Per il termine di deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione degli enti locali, vedi l’ art. 1, comma 455, L. 11 dicembre 2016, n. 232.
Articolo 171 Bilancio pluriennale (599) (600) (601)
[1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di
competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non
inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso il
principio dell'annualità.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di
destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al
finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della
capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.
3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed
interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate
e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di
investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con
quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del
bilancio di previsione.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi al bilancio
pluriennale. ]
(599) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(600) Articolo abrogato dall’ art. 74, comma 1, n. 20), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(601) Il presente articolo corrisponde all'art. 13, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 172 Altri allegati al bilancio di previsione (602)
1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti
documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si
riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od
in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; (603)
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del
patto di stabilità interno.
(602) Articolo così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 21), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(603) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l’ art. 1, comma 779, L. 27
dicembre 2019, n. 160.
Articolo 173 Valori monetari (604) (605)
1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e
programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo
conto del tasso di inflazione programmato.
(604) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(605) Il presente articolo corrisponde all'art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
CAPO II
Competenze in materia di bilanci
(commento di giurisprudenza)
Articolo 174 Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati (606) (611)
1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo
consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto
stabilito dal regolamento di contabilità. (610)
2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine,
nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo
consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del
quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo
consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione in corso di approvazione. (607)
3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine
previsto dall'articolo 151. (608)
4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano
esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione
assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato. (609)
(606) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(607) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 22), lett. b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(608) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 22), lett. c), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(609) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 22), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(610) Comma modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 22), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 9-bis,
comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.
(611) Il presente articolo corrisponde all'art. 16, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione (612)
(628) (629) (630)
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda,
relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. (613)
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste
dai commi 5-bis e 5-quater. (614)
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre
di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di
spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari
a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo
le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le
finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. (615) (627)
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo
esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza,
da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. (616)
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni,
e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti
necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non
ratificata.
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del
piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni
del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come
meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati
nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-
quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti
l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel
provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale
all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater,
garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto
in deroga al comma 3; (617)
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno
della stessa missione (624).
5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al
Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. (617)
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della
spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per
ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le
variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza
della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente
alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le
modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di
tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; (617)
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti
riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a
rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente
alla giunta (625).
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti
amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di
gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le
determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di
gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli
obiettivi assegnati ai dirigenti. (617)
6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a
titoli diversi. (618)
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate
e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati
gli spostamenti di somme tra residui e competenza. (619)
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio. (620) (626)
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza
dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle
variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31
dicembre di ciascun anno. (621)
9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il
prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione.
Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio
finanziario. (622)
9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di
bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato
e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere
dal 1° gennaio 2015. (623)
(612) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(613) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 23), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(614) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 23), lett. b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(615) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 23), lett. c), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(616) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 23), lett. d), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(617) Comma inserito dall’ art. 74, comma 1, n. 23), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(618) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 23), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(619) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 23), lett. g), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(620) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 23), lett. h), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(621) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 23), lett. i), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(622) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 23), lett. l), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(623) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 23), lett. m), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(624) Lettera aggiunta dall’ art. 9-bis, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.
(625) Lettera aggiunta dall’ art. 9-bis, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.
(626) Per la fissazione dei termini per l’approvazione della variazione di assestamento di
cui al presente comma, per l’anno 2016, vedi l’ art. 4, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.
(627) Per le deliberazioni delle variazioni di bilancio degli enti locali il cui territorio risulta
gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre
2000, relative agli anni 2000 e 2001, vedi l'art. 6, Ordinanza 23 novembre 2000, n. 3095.
(628) Il presente articolo corrisponde all'art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(629) Per la proroga dei termini previsti dal presente articolo, relativamente ai comuni
indicati nell'art. 1, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24
giugno 2009, n. 77, vedi l'art. 1, Ordinanza 25 novembre 2009, n. 3822; per la proroga del
termine relativamente al comune di Roma, vedi l'art. 78, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
(630) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’ art. 1, comma 11, D.L. 30
novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5 e l'art.
1, comma 693, L. 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 176 Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali (632) (631)
(634)
1. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese
potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al
31 dicembre di ciascun anno. (633)
(631) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(632) Rubrica così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 24), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(633) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 24), lett. b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(634) Il presente articolo corrisponde all'art. 18, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 177 Competenze dei responsabili dei servizi (635) (636)
1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della
dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di
programmazione, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere
motivata dall'organo esecutivo.
(635) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(636) Il presente articolo corrisponde all'art. 19, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I
Entrate
Articolo 178 Fasi dell'entrata (637) (638)
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.
(637) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(638) Il presente articolo corrisponde all'art. 20, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 179 Accertamento (639) (647) (648)
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale,
sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la
sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da
incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo “Accensione
prestiti” sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.
(640)
2. L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non
ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le
seguenti disposizioni: (641)
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre
forme stabilite per legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere
produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione
diretta o di emissione di liste di carico;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo “Servizi per conto
terzi e partite di giro”, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
(642)
c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni
pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di
impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento; (643)
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti,
provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti
nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per
cassa (644).
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al
responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini
dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento
di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio
generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. (645)
3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con
imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a
scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il
cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E’ vietato
l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili
anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. (646)
(639) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(640) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 25), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(641) Alinea così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 25), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(642) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 25), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(643) Lettera inserita dall’ art. 74, comma 1, n. 25), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(644) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 25), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(645) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 25), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(646) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 25), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(647) Il presente articolo corrisponde agli artt. 21, 22 e 23, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77,
ora abrogati.
(648) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 2, D.L. 7
ottobre 2008, n. 154.
Articolo 180 Riscossione (649) (656)
1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che
consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della
riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere
nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro
dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o
da prestiti; (650)
e) l'indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza; (651)
f) la codifica di bilancio; (652)
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
h-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; (653)
h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (653).
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni
somma, versata in favore dell'ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter, anche
senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà
immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. L'ente procede alla
regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini
previsti per la resa del conto del tesoriere. (654)
4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in
corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica
per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto
residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative
entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. (655)
4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di cassa. (655)
4-quater. E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle
partite di giro. (655)
4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono
restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio
successivo in conto residui. (655)
4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all'ordinativo di
incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016. (655)
(649) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(650) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 26), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(651) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 26), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(652) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 26), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(653) Lettera aggiunta dall’ art. 74, comma 1, n. 26), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(654) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 26), lett. e), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(655) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 26), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(656) Il presente articolo corrisponde all'art. 24, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 181 Versamento (657) (659)
1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle
somme riscosse nelle casse dell'ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme
riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi
convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano
le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di
contabilità, non superiori ai quindici giorni lavorativi. (658)
(657) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(658) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 27), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(659) Il presente articolo corrisponde all'art. 25, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
CAPO II
Spese
Articolo 182 Fasi della spesa (660) (661)
1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il
pagamento.
(660) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(661) Il presente articolo corrisponde all'art. 26, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 183 Impegno di spesa (662) (671)
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito
di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare,
determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria
accertata ai sensi dell'articolo 151. (663)
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori
atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i
relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed
ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in
cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato; (664)
c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui
l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non
è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione
della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione
è disponibile (665).
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via
di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è
stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono
economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla
determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le
economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla
determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019,
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di
adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto
dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo. (666)
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto,
verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate
nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio
in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le
quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione
giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
(667)
6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono
esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa
corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi
con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di
cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e
delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.
Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle
anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della
gestione. (668)
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (668)
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile
della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la
violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta
le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la
formazione di debiti pregressi. (668)
9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi
assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato
della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da
classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di
provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8. (669)
9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti
attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (670)
(662) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(663) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(664) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 28), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(665) Lettera così sostituita dall’ art. 74, comma 1, n. 28), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(666) Comma modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 28), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma
910, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
(667) Comma modificato dall'art. 1-sexies, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2005, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88 e, successivamente, così
sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto
dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale
ultima disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(668) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(669) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 28), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(670) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 28), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(671) Il presente articolo corrisponde all'art. 27, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 184 Liquidazione della spesa (672) (673)
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la
quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si
determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa
ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del
creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione
e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle
condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità
pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
(672) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(673) Il presente articolo corrisponde all'art. 28, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 185 Ordinazione e pagamento (674) (684)
1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa,
salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto
terzi e le partite di giro. (675)
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal
regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti
elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa
e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa; (676)
d) la codifica di bilancio; (677)
e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a
rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA; (678)
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia
stata concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a
trasferimenti o ai prestiti; (679)
i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; (680)
i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; (680)
i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art.
163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio (680).
3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno
e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa, dal servizio finanziario, che
provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. (681)
4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo,
da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della
preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale
emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente
all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa
comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. (682)
4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono essere applicati al mandato a
decorrere dal 1° gennaio 2016. (683)
(674) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(675) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 29), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(676) Lettera così sostituita dall’ art. 74, comma 1, n. 29), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(677) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 29), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(678) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 29), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(679) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 29), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(680) Lettera aggiunta dall’ art. 74, comma 1, n. 29), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(681) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 29), lett. g), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(682) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 29), lett. h), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(683) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 29), lett. i), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(684) Il presente articolo corrisponde all'art. 29, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
CAPO III
Risultato di amministrazione e residui
Articolo 186 Risultato contabile di amministrazione (685) (688)
1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto
dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e
diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno
finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal
fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. (686)
1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del
risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
(687)
(685) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(686) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 30), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(687) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 30), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(688) Il presente articolo corrisponde all'art. 30, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 187 Composizione del risultato di amministrazione (691) (690) (696)
1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli
investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle
entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili
con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del
rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate
in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva
riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al
finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate
in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.
I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo
crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente
a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di
amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del
bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188. (692)
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai
sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con
provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di
priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di
prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso
abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia
esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a
condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi (695) .
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione
“svincolata”, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della
determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. (693)
3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da
accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati
possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del
conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come
posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del
risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del
dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire
la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata
attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-
quinquies. (692)
3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui
l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per
i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193. (689) (697)
3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e
le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione
determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile
attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente
solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi
successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti
fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.
L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno
dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. (694)
3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica
l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del
risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di
previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che
adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. (694)
3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo,
applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono
effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di
amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni
consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere
disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal
responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza
della Giunta. (694)
3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite
dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere
utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le
finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui
al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio
precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. (694)
(689) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. h), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(690) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(691) Rubrica così sostituita dall’ art. 74, comma 1, n. 31), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(692) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 31), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(693) Comma modificato dall'art. 2, comma 13, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere
dal 28 dicembre 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 164 della suddetta L.
244/2007 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 31), lett. b), D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo
D.Lgs. n. 118/2011.
(694) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 31), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(695) Lettera così modificata dall’ art. 26-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
(696) Il presente articolo corrisponde all'art. 31, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(697) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’ art. 1, comma 2-bis, D.L. 21
maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85.
Articolo 188 Disavanzo di amministrazione (698) (701)
1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è
immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera
di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il
disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata
approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche
essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni
caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera
consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i
provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere
del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e
tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con
specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte
capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno
determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni
ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto,
costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il
presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano
di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi
nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la
scadenza del piano di rientro in corso. (699)
1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186,
comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le
modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e
dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio
precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente
comma. (700)
1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto
nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso
dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede
alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del
bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3. (700)
1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di
amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della
variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e
finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese
per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a
fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. (700)
(698) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(699) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 32), lett. a) e b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(700) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 32), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(701) Il presente articolo corrisponde all'art. 32, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 189 Residui attivi (703) (706)
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine
dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le
quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa
entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. (702)
3. Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a
titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere
dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da
riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.
(704)
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine
dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono
a determinare i risultati finali della gestione. (705)
(702) Comma così modificato dall'art. 1-sexies, comma 1, lett. c), D.L. 31 marzo 2005, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88 e, successivamente, dall’
art. 74, comma 1, n. 33), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1,
comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale ultima
disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(703) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(704) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 33), lett. b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(705) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 33), lett. c), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(706) Il presente articolo corrisponde all'art. 33, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 190 Residui passivi (707) (708)
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine
dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi
dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di
spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
(707) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(708) Il presente articolo corrisponde all'art. 34, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
CAPO IV
Principi di gestione e controllo di gestione
(commento di giurisprudenza)
Articolo 191 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese (710) (714)
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato
sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura
finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e
contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al
destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno
e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le
prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione
con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della
suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato,
in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando
i dati non gli vengano comunicati. (711)
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il
riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo
capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno. (712)
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su
proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di
riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di
riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da
parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non
sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data
contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare. (709)
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo
indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1,
lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno
consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a
coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture
o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di
avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed,
entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste
dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro
unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la
possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto. (713)
(709) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, e, successivamente, così
modificato dall’ art. 1, comma 901, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1°
gennaio 2019.
(710) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(711) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 34), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(712) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 34), lett. b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(713) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 34), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(714) Il presente articolo corrisponde all'art. 35, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 192 Determinazioni a contrattare e relative procedure (715) (716)
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
(715) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(716) Il presente articolo corrisponde all'art. 56, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio (719) (723) (724)
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo
unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162,
comma 6. (720)
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della g
estione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. (718) (721) (722)
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono
essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e
tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con
specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte
capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare
la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in
deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma
2. (717)
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2
del medesimo articolo.
(717) Comma modificato dall' art. 1, comma 444, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere
dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 35), lett.
c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 80, comma 1,
del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(718) A norma dell’ art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’
art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 2), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo
il 1° settembre, per l’anno 2013 è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui al
presente comma.
(719) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(720) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 35), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(721) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 35), lett. b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(722) Per la fissazione dei termini per l’adozione della delibera di cui al presente comma,
per l’anno 2016, vedi l’ art. 4, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 e, per l’anno 2018, il D.M. 27 luglio 2018.
(723) Il presente articolo corrisponde all'art. 36, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(724) Per il termine di deliberazione dei provvedimenti di riequilibrio, di cui al presente
articolo, vedi l’ art. 1-ter, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 194 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (725) (726)
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità
stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di
gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali,
di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (727)
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,
della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente
provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai
sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene
dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse. (728)
(725) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(726) Il presente articolo corrisponde all'art. 37, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(727) Vedi, anche, il comma 4 dell’art. 78, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato
dal comma 26 dell’art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(728) Per l'applicabilità del presente comma vedi, anche, l'art. 41, L. 28 dicembre 2001, n.
448.
Articolo 195 Utilizzo di entrate vincolate (730) (729) (735)
1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione
del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa,
delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese
correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai
sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui
all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate
nel principio applicato della contabilità finanziaria. (731)
2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta
relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in
termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di
appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile. (732)
3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2,
vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non
soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate
che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è
perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione
contabile. (733)
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193
possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate
vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del
ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il
ricavato delle alienazioni. (734)
(729) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(730) Rubrica così sostituita dall’ art. 74, comma 1, n. 36), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(731) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 36), lett. b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(732) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 36), lett. c), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(733) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 36), lett. d), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(734) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 36), lett. e), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(735) Il presente articolo corrisponde all'art. 38, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 196 Controllo di gestione (736) (737)
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica
amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il
controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e
regolamenti di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli
obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra
i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente,
l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti
obiettivi.
(736) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(737) Il presente articolo corrisponde all'art. 39, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 197 Modalità del controllo di gestione (738) (740)
1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera
attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane,
delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica
definita dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; (739)
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati
raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro
stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità
dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove
previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari
acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i
servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è
svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di
prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti
locali di cui all'articolo 228, comma 7.
(738) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(739) Lettera così sostituita dall’ art. 74, comma 1, n. 37), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(740) Il presente articolo corrisponde all'art. 40, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 198 Referto del controllo di gestione (741) (742)
1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione
fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello
stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi
ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di
cui sono responsabili.
(741) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(742) Il presente articolo corrisponde all'art. 41, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 198-bis Comunicazione del referto (743) (744)
1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la
struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la
conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei
servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.
(743) Articolo inserito dall'art. 1, comma 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.
(744) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
TITOLO IV
INVESTIMENTI
CAPO I
Principi generali
Articolo 199 Fonti di finanziamento (745) (748)
1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto
alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; (746)
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti,
proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri
interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di
organismi comunitari e internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente
al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa
corrente. (747)
(745) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(746) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 38), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(747) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 38), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(748) Il presente articolo corrisponde all'art. 42, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 200 Gli investimenti (750) (749) (755)
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante,
nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura
delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione ed assume impegno
di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa
relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco. (751)
1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi
successivi è costituita:
a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo
pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;
b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena
discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;
c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio
di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può
confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi; (752)
c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (753).
1-ter. Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento
dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per
l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è
stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto
dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. (754)
(749) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(750) Rubrica così sostituita dall’ art. 74, comma 1, n. 39), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(751) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 39), lett. b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(752) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 39), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(753) Lettera aggiunta dall’ art. 2, comma 4, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.
(754) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 39), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma
911, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
(755) Il presente articolo corrisponde all'art. 43 comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77,
ora abrogato.
Articolo 201 Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario (757) (760)
1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate, nel rispetto dei limiti imposti
dall'ordinamento alla possibilità di indebitamento, ad assumere mutui, anche se assistiti da
contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate
all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di
progetti chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di
evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata. (758)
2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa
superiore a cinquecentomila euro, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano
economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al
fine della determinazione delle tariffe. (759)
[3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da una banca
scelta tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. (756) ]
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti
criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei
costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della
qualità del servizio.
(756) Comma abrogato dall'art. 1, comma 4-ter, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26.
(757) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(758) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 40), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(759) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 40), lett. b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(760) Il presente articolo corrisponde all'art. 43 comma 2 e 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.
77 e ai commi da 1 a 4 dell'art. 46, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ora abrogati.
CAPO II
Fonti di finanziamento mediante indebitamento
Articolo 202 Ricorso all'indebitamento (761) (762)
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle
forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può
essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui
all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
(761) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(762) Il presente articolo corrisponde all'art. 44, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 203 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
(763) (767) (768) (769)
1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente
quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi
stanziamenti (764) (766).
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare
quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione,
fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il
documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli
esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la
copertura delle spese di gestione. (765)
(763) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(764) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 41), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(765) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 41), lett. b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(766) Sull’applicabilità delle disposizioni della presente lettera vedi l’ art. 4, comma 7-
quater, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dall’ art. 1, comma 556, L. 27
dicembre 2019, n. 160, e, successivamente, l’ art. 1, comma 851, L. 30 dicembre 2018, n.
145.
(767) Il presente articolo corrisponde all'art. 45, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(768) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’ art. 1, comma 13, D.L. 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.
(769) Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l’ art. 37, comma 3,
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
Articolo 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui (774) (779) (780) (781)
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi
mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo
annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello
dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito
stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011,
l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,
delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio
di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi
riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non
concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha
accantonato l'intero importo del debito garantito. (770) (773) (778)
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il
credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni: (775)
a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; (771)
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno
successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno
successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al
1° luglio dello stesso anno»; (771)
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota
capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al
medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza
della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del
secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della
somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente
mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove
necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta
approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui,
determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto
(776).
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di
indebitamento cui l'ente locale acceda. (772)
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi
della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. (777)
(770) Comma modificato dall'art. 27, comma 7, lett. c), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a
decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 1, comma 44, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311,
a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 1-sexies, comma 1, lett. d), D.L. 31 marzo 2005,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, dall'art. 1, comma 698,
L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 108, L.
13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'art. 2, comma 39, D.L. 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, dall'art. 8, comma 1,
L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 11-bis, comma 1,
D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, e
dall'art. 1, comma 735, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Successivamente, il presente comma è stato modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 42), lett.
a) e b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 80, comma 1,
del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. Infine il presente comma è stato così modificato dall’
art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
(771) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 68, lett. b), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a
decorrere dal 1° gennaio 2005.
(772) Comma inserito dall'art. 1, comma 44, lett. b), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a
decorrere dal 1° gennaio 2005.
(773) L'art. 16, comma 11, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha interpretato il presente comma nel senso che l'ente locale può
assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato,
qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.
(774) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(775) Alinea così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 42), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(776) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 42), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(777) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 42), lett. d), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(778) Per l'individuazione dei termini entro i quali gli enti sono tenuti a ridurre il proprio
livello di indebitamento, vedi l'art. 1, comma 45, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche,
l'art. 5, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2
maggio 2014, n. 68.
(779) Il presente articolo corrisponde all'art. 46, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 70, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(780) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi l'art. 14-quater, D.L. 30 giugno
2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, l'art. 1, comma
13, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 e
l'art. 9, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11
agosto 2014, n. 116.
(781) Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l’ art. 4, comma 7-
quater, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dall’ art. 1, comma 556, L. 27
dicembre 2019, n. 160, l’ art. 37, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e, successivamente, l’ art. 1, comma 851, L.
30 dicembre 2018, n. 145.
Articolo 205 Attivazione di prestiti obbligazionari (782) (783)
1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite
dalla legge.
(782) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(783) Il presente articolo corrisponde all'art. 47, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 205-bis Contrazione di aperture di credito (784) (785)
1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina
di cui al presente articolo.
2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204,
comma 3.
3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma
pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in
base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di
quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206; (786)
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati.
L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con
decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota
capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi
decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto
riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del
progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i
cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. (788)
3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l'erogazione dei singoli tiraggi sulla
base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di
tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell'insieme dei tiraggi effettuati
con unico atto pubblico. (787)
4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al
monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle
modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui aldecreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.
(784) Articolo inserito dall'art. 1, comma 68, lett. c), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, sostituito dall'art. 1-sexies, comma 1,
lett. a), D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005,
n. 88.
(785) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(786) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 43), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(787) Comma inserito dall’ art. 74, comma 1, n. 43), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(788) A norma dell'art. 1-sexies, comma 2, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, i criteri di determinazione della misura
massima del tasso applicabile all' apertura di credito, di cui alla presente lettera, sono
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
CAPO III
Garanzie per mutui e prestiti
Articolo 206 Delegazione di pagamento (789) (791)
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli
enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai
primi tre titoli del bilancio di previsione. (790)
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte
dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
(789) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(790) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 44), lett. a) e b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(791) Il presente articolo corrisponde all'art. 48, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 207 Fideiussione (793) (797)
1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di
deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad
investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti,
da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che
possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti
dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (794)
1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate
congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di
garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri
enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla
quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la
garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento
solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso. (792)
2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali,
costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati
alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le
province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di
ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio
finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non
superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi, che possono
essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3,
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di
mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o
sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti
condizioni: (795)
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con
il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle
esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di
questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione
concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono
impegnare più di un quinto di tale limite.
4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di rilasciare
fideiussioni. (796)
(792) Comma inserito dall'art. 1, comma 68, lett. d), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a
decorrere dal 1° gennaio 2005.
(793) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(794) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 45), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(795) Alinea così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 45), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(796) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 45), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(797) Il presente articolo corrisponde all'art. 49, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
TITOLO V
TESORERIA
CAPO I
Disposizioni generali
(commento di giurisprudenza)
Articolo 208 Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria (799) (800) (801)
1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca
autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni,
anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato
non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di
tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995
erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale
sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di
credito cooperativo; (798)
c) altri soggetti abilitati per legge.
(798) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 4-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 e, successivamente, dall’ art.
74, comma 1, n. 46), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett.
aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art.
80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(799) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo, vedi l’ art. 54,
comma 1-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto
2013, n. 98.
(800) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(801) Il presente articolo corrisponde all'art. 50, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 209 Oggetto del servizio di tesoreria (802) (804)
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione
finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al
pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti
dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre
1984, n. 720 e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal
tesoriere. (805)
3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera
d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art.
185, comma 2, lettera i). E’ consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e
nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195. (803)
(802) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(803) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 47), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(804) Il presente articolo corrisponde all'art. 51, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(805) Vedi, anche, l'art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Articolo 210 Affidamento del servizio di tesoreria (807) (808)
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica
stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi
della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non
più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare
dell'ente.
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di
accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi
del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (806)
(806) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 3, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere
dal 1° gennaio 2012; per l'applicazione di tale disposizione, vedi anche, l'art. 13, comma 4
della medesima L. 183/2011.
(807) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(808) Il presente articolo corrisponde all'art. 52, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 211 Responsabilità del tesoriere (809) (810)
1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le
proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. (811)
(809) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(810) Il presente articolo corrisponde all'art. 53, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(811) Vedi, anche, l'art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Articolo 212 Servizio di tesoreria svolto per più enti locali (812) (813)
1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più
enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.
(812) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(813) Il presente articolo corrisponde all'art. 54, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 213 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria (814) (815) (816)
1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria
può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e
di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a
fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione
delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti
presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo
al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme
rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza
di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi
elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria.
(814) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 80, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a
decorrere dal 1° gennaio 2005.
(815) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(816) Il presente corrispondeva all'abrogato art. 55, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
CAPO II
Riscossione delle entrate
Articolo 214 Operazioni di riscossione (817) (818)
1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico
per esercizio finanziario.
(817) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(818) Il presente articolo corrisponde all'art. 56, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77,
ora abrogato.
Articolo 215 Procedure per la registrazione delle entrate (819) (821)
1. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli
e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresì le modalità per la comunicazione
delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova documentale.
1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a
disposizione dell'ente. (820)
(819) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(820) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 48), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(821) Il presente articolo corrisponde all'art. 56, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77,
ora abrogato.
CAPO III
Pagamento delle spese
Articolo 216 Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere (822) (827)
[1. I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in
conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra
il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale
vincolato. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché
tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente
esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo
esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo
pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario. (823) (826) ]
2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica,
compresa la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a
disposizione dell'ente. (824)
[3. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore
all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma. (825) (826) ]
(822) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(823) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 49), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(824) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 49), lett. b), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(825) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 49), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(826) Comma abrogato dall’ art. 57, comma 2-quater, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
(827) Il presente articolo corrisponde all'art. 58, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 217 Estinzione dei mandati di pagamento (828) (829)
1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e
secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del
tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale
ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento
eseguite.
(828) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(829) Il presente articolo corrisponde all'art. 59, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 218 Annotazione della quietanza (830) (831)
1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su
documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in
allegato al proprio rendiconto.
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di
pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.
(830) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(831) Il presente articolo corrisponde all'art. 60, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 219 Mandati non estinti al termine dell'esercizio (832) (833)
1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono
eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti
offerti dal sistema bancario o postale.
(832) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(833) Il presente articolo corrisponde all'art. 61, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 220 Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento (834) (835)
1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il
tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con
comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.
(834) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(835) Il presente articolo corrisponde all'art. 62, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
CAPO IV
Altre attività
Articolo 221 Gestione di titoli e valori (836) (837)
1. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con
versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.
2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese
contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita
ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi
dell'operazione.
3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le
restituzioni.
(836) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(837) Il presente articolo corrisponde all'art. 63, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 222 Anticipazioni di tesoreria (840) (842)
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede
allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate
accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
(838) (841)
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme
con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.
2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che
abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in
condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile
del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del
presente articolo è elevato a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui
all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato
deliberato il dissesto. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per
spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o
manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali. (839)
(838) L'art. 1, comma 4-ter, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, ha disposto che il limite dei tre dodicesimi di cui al presente
comma è maggiorato dell’importo equivalente al credito dell’imposta comunale sugli
immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4 del predetto D.L.
93/2008, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.
Successivamente, il citato art. 1, D.L. n. 93/2008, è stato abrogato dall'art. 13, comma 14,
lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre
2011, n. 214. Per l’incremento del limite massimo delle anticipazioni di tesoreria, di cui al
presente comma, vedi: per l’anno 2013, e sino alla data del 31 dicembre 2013, l’art. 1,
comma 9, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013,
n. 64, l'art. 1, comma 2, D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L.
18 luglio 2013, n. 85, l'art. 12-bis, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e l’ art. 1, comma 12, D.L. 30 novembre
2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5; per l'anno 2014,
e sino alla data del 31 dicembre 2018, l'art. 2, comma 3-bis, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dall'art. 1,
comma 542, L. 23 dicembre 2014, n. 190, dall'art. 1, comma 738, L. 28 dicembre 2015, n.
208 , dall’ art. 1, comma 43, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dall’ art. 1, comma 618, L. 27
dicembre 2017, n. 205; sino alla data del 31 dicembre 2019, l’ art. 1, comma 906, L. 30
dicembre 2018, n. 145; per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, l’ art. 1, comma 555, L.
27 dicembre 2019, n. 160.
(839) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. i-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, e, successivamente, così
modificato dall’ art. 38, comma 1-duodecies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
(840) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(841) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 50), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(842) Il presente articolo corrisponde all'art. 68, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
CAPO V
Adempimenti e verifiche contabili
Articolo 223 Verifiche ordinarie di cassa (843) (844)
1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale
alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di
quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte
dell'amministrazione dell'ente.
(843) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(844) Il presente articolo corrisponde all'art. 64, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 224 Verifiche straordinarie di cassa (845) (847)
1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del
sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della
comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano
dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione dell'ente.
1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della
verifica straordinaria di cassa. (846)
(845) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(846) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 51), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(847) Il presente articolo corrisponde all'art. 65, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 225 Obblighi di documentazione e conservazione (848) (850)
1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224;
c) conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge
(849).
2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1
sono fissate nella convenzione.
(848) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(849) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 52), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(850) Il presente articolo corrisponde all'art. 66, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 226 Conto del tesoriere (852) (857)
1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi
dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo
trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni
dall'approvazione del rendiconto. (851)
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione: (853)
[a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo
programma di spesa; (854) (856)]
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di
pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle
medesime; (855)
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
(851) Comma così modificato dall'art. 2-quater, comma 6, lett. b), D.L. 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189.
(852) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(853) Alinea così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 53), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(854) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 53), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(855) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 53), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(856) Lettera abrogata dall’ art. 57, comma 2-quater, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
(857) Il presente articolo corrisponde all'art. 67, commi 1 e 2, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.
77, ora abrogato.
TITOLO VI
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE
DEI RISULTATI DI GESTIONE
Articolo 227 Rendiconto della gestione (861) (862) (869) (870)
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione,
il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. (863)
2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo
dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio
della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non
inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. (859)
2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30
aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.
(860)
2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato,
comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste
dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. (864)
3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232,
non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato. (865)
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di
tutti gli altri enti locali.
5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti
documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di
comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione
pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al
rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati
nell'elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. (866)
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il
rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità
interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo
di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la
Corte dei conti. (858) (868)
6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione
integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli,
dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una
versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti. (867)
6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono
aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (867)
6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove
necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale
vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188,
comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione. (867)
(858) Comma sostituito dall'art. 28, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal
1° gennaio 2003 e, successivamente, così modificato dall'art. 1-quater, comma 6, D.L. 31
marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2003, n. 116.
(859) Comma modificato dall'art. 2-quater, comma 6, lett. c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189, e, successivamente, così
sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 54), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto
dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale
ultima disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(860) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. l), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(861) Per la proroga del termine previsto dal presente articolo, vedi l’ art. 1, comma 729-
quater, L. 27 dicembre 2013, n. 147, aggiunto dall’ art. 7, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, l’ art. 20-bis, comma 1,
D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, e,
successivamente, l’ art. 38, comma 1-quinquiesdecies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
(862) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(863) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 54), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(864) Comma inserito dall’ art. 74, comma 1, n. 54), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(865) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 54), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(866) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 54), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(867) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 54), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(868) Per la determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione
per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, vedi il D.M. 24 giugno
2004.
(869) Il presente articolo corrisponde all'art. 69, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(870) Vedi, anche, il D.M. 23 gennaio 2012 e l’ art. 18, comma 3-quater, D.L. 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
Articolo 228 Conto del bilancio (871) (880)
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni
contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. (872)
2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del
bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: (873)
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora
da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora
da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata
dal fondo pluriennale vincolato (874).
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale
provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle
ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in
bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (875)
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di
competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine
dell'esercizio. (876)
5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. (877)
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono
essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento
triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui
al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili
mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno. (878)
8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
(879)
(871) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(872) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 55), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(873) Alinea così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 55), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(874) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 55), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(875) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 55), lett. d), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(876) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 55), lett. e), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(877) Comma sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 55), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 48,
comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19
dicembre 2019, n. 157.
(878) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 55), lett. g), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(879) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 55), lett. h), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(880) Il presente articolo corrisponde all'art. 70, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 229 Conto economico (881) (882) (885)
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di
competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-
patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico
dell'esercizio. (883)
2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (883)
[3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i
proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi
finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da
alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo. (884) ]
[4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la
dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:
a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori
da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. (884)
]
[5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e
dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di
personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte
e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le
minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori
crediti e i minori residui attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico
positivo. (884) ]
[6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione
finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:
a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa. (884)
]
[7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti
coefficienti:
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
f) altri beni al 20%. (884)
]
8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di
dettaglio per servizi o per centri di costo.
[9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati
finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi
economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente
vanno riferiti al patrimonio. (884) ]
[10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati
con il regolamento di cui all'articolo 160. (884) ]
(881) A norma dell'art. 1, comma 164, L. 23 dicembre 2005, n. 266, la disciplina del conto
economico prevista dal presente articolo, non si applica ai comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti.
(882) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(883) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 56), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(884) Comma abrogato dall’ art. 74, comma 1, n. 56), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(885) Il presente articolo corrisponde all'art. 71, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 230 Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali (887) (886) (896)
1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza
del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile
generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui
all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. (888)
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici,
attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del
patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. (889)
3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica
distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del
codice civile. (890)
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative
manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della
contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (891)
5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del
bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è
allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi. (892)
6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio
e fine mandato degli amministratori. (893)
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.
8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in
ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.
9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni. (894)
9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è
pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il
rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni. (895)
(886) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(887) Rubrica così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 57), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(888) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 57), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(889) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 57), lett. c), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(890) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 57), lett. d), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(891) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 57), lett. e), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(892) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 57), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(893) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 57), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(894) Comma così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 57), lett. h), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(895) Comma aggiunto dall’ art. 74, comma 1, n. 57), lett. i), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(896) Il presente articolo corrisponde all'art. 72, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 231 La relazione sulla gestione (897)
1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto
secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
(897) Articolo così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 58), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
Articolo 232 Contabilità economico-patrimoniale (898)
1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-
patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza
economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli
allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la
contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo
periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno
precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31
ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011. (899) (900)
(898) Articolo così sostituito dall’ art. 74, comma 1, n. 59), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(899) Comma così modificato dall’ art. 15-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, dall’ art.
57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
(900) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 11 novembre
2019.
Articolo 233 Conti degli agenti contabili interni (902) (903)
1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il
consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto
della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. (901)
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva
competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative
agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti
informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto
dall'articolo 160.
(901) Comma così modificato dall'art. 2-quater, comma 6, lett. d), D.L. 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189.
(902) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(903) Il presente articolo corrisponde all'art. 75, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 233-bis Il bilancio consolidato (904)
1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del
decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il
bilancio consolidato. (905)
(904) Articolo inserito dall’ art. 74, comma 1, n. 60), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(905) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a
decorrere dal 1° gennaio 2019.
TITOLO VII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
(commento di giurisprudenza)
Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario (908) (910) (911) (912)
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a
due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente
del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. (907)
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo
quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-
finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio
dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta
dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. (906)
3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni
fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta
da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche
per i comuni che fanno parte dell'unione. (909)
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato
l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.
(906) Comma così modificato dall'art. 1, comma 732, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a
decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. m-bis), n. 1,
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.
213.
(907) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 6,
comma 2, D.M. 15 febbraio 2012, n. 23.
(908) L'art. 3, comma 1, lett. m), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 aveva previsto l'inserimento
del comma 2-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di
conversione (L. 7 dicembre 2012, n. 213).
(909) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. m-bis), n. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; vedi, anche, l'art. 3, comma
4-bis del suddetto D.L. 174/2012.
(910) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(911) Il presente articolo corrisponde all'art. 57, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 100,
D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogati.
(912) Per i criteri di scelta dei revisori dei conti dei Comuni, vedi l'art. 16, comma 25, D.L.
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
Articolo 235 Durata dell'incarico e cause di cessazione (913) (916)
1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di
esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo
134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte
nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo
componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla
scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si
applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3
comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. (914)
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata
presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro
il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e
che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente; (915)
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di
tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
(913) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(914) Comma così modificato dall’ art. 19, comma 1-bis, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
(915) Lettera così modificata dall’ art. 19, comma 1-bis, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
(916) Il presente articolo corrisponde all'art. 101, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 236 Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori (918) (919)
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo
2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo
dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti
degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio
precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve
essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni,
delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni
relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. (917)
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o
consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
(917) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. n), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(918) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(919) Il presente articolo corrisponde all'art. 102, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 237 Funzionamento del collegio dei revisori (920) (921)
1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo
due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche,
determinazioni e decisioni adottate.
(920) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(921) Il presente articolo corrisponde all'art. 103, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 238 Limiti all'affidamento di incarichi (922) (923)
1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun
revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di
quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in
comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in
comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate
ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle
forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con
la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.
(922) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(923) Il presente articolo corrisponde all'art. 104, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione (927) (931)
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e
del regolamento;
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse
quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a
meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi
contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di
esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; (928)
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad
organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale
vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di
applicazione dei tributi locali; (924)
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività
contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli
adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni
anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di
contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della
stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione
all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione
sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi,
considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità
della gestione; (929)
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio
consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine
previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente
dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; (930)
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia
ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei
programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente,
dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei
pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle
impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i
provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure
proposte dall'organo di revisione. (925)
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di
revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare
all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del
rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare
e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la
partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi
ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione
finanziaria dell'ente; (926)
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura
finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo
svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione,
sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234,
comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire
ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
(924) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(925) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 2), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(926) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 3), D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(927) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(928) Numero così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 61), lett. a), D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(929) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 61), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(930) Lettera inserita dall’ art. 74, comma 1, n. 61), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(931) Il presente articolo corrisponde all'art. 105, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 240 Responsabilità dell'organo di revisione (932) (933)
1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri
con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
(932) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(933) Il presente articolo corrisponde all'art. 106, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 241 Compenso dei revisori (934) (937)
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base
spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento
dell'ente locale. (936)
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite
massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle
indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori
esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per
cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei
revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente
del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della
comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene
alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso
facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della
città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune
capoluogo.
6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove
dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento
del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e
contributivi. (935)
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di
nomina.
(934) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(935) Comma inserito dall’ art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
(936) Per la determinazione dei limiti massimi del compenso di cui al presente comma,
vedi il D.M. 31 ottobre 2001, il D.M. 20 maggio 2005 e il D.M. 21 dicembre 2018.
(937) Il presente articolo corrisponde all'art. 107, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
TITOLO VIII
ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI (938)
CAPO I
Enti locali deficitari: disposizioni generali
Articolo 242 Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli
(939) (942) (944)
1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che
presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali
almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al
penultimo esercizio precedente quello di riferimento. (941)
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità
per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri
si applicano quelli vigenti nell'anno precedente. (940) (943)
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.
(938) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(939) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(940) Comma modificato dall'art. 1, comma 714, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere
dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p), D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
vedi, anche, l'art. 3, comma 5 del medesimo D.L. 174/12.
(941) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; vedi, anche, l'art. 3, comma
5 del medesimo D.L. 174/12.
(942) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(943) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per il triennio 2010-2012,
il D.M. 24 settembre 2009; per il triennio 2013-2015 e il triennio 2016-2018, il D.M. 18
febbraio 2013; per il triennio 2019-2021, il D.M. 28 dicembre 2018.
(944) Il presente articolo corrisponde ai commi 1 e 2 dell'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504, ora abrogato.
Articolo 243 Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed
altri enti (945) (950) (953)
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono
soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da
parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è
esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria. (949)
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di
copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita
certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati
della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in
misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono
calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della
competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa
tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), devono
comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di
beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e
delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel
decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o
integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili
acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di
gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti
proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della
erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma
2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con
esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a
prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese
di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo
18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008. (948)
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie
locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la
presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2. (951)
5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a
ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2
o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto
della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il
mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo
rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella
banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La sanzione si applica sulle
risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo
fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello
Stato le somme residue. (946)
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da
applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio
2011. (947)
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino
all'adempimento:
a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del
rendiconto della gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione. (952)
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la
durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della
certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al
rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui
al comma 2, lettera a).
(945) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(946) Comma sostituito dall'art. 4, comma 9, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli
attuali commi 5 e 5-bis. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’
art. 48, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
(947) Comma inserito dall'art. 4, comma 9, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli
attuali commi 5 e 5-bis.
(948) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. q), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(949) A norma dell'art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, la Commissione, di cui al presente
comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali.
(950) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(951) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi:
- per il triennio 1997-1999, il D.M. 8 aprile 1998;
- per il triennio 2000-2002, il D.M. 17 gennaio 2001
- per il triennio 2003-2005, il D.M. 23 dicembre 2003;
- per il triennio 2006-2008, il D.M. 26 marzo 2007;
- per il triennio 2009-2011, il Decreto 8 marzo 2010;
- per il triennio 2012–2014, il Decreto 20 dicembre 2012;
- per l’anno 2015, il Decreto 23 febbraio 2016;
- per l’anno 2016, il Decreto 14 marzo 2017;
- per l’anno 2017, il Decreto 23 aprile 2018;
- per l’anno 2018, il Decreto 1° aprile 2019.
(952) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. q-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, e, successivamente, così
sostituito dall’ art. 48, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
(953) Il presente articolo corrisponde ai commi da 3 a 8-ter dell'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, ora abrogato.
Articolo 243-bis Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (954) (958) (970)
1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle
competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri
strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure
di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può
essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata
ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (957) (963)
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è
trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della
Corte dei conti e al Ministero dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la
possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui
al comma 6, lettera a), del presente articolo. (956)
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di
deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di
approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di
esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso,
corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di
inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3,
l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui
all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (955) (964)
(969)
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo
periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare
nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto
dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o
dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:
Rapporto passività/impegni di cui al titolo I
Durata massima del
piano di riequilibrio
finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento 4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per
cento 10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per
cento per i comuni fino a 60.000 abitanti 15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con
popolazione superiore a 60.000 abitanti e
oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni
20 anni
(965)
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure
necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi
posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di
eventuali debiti fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo,
di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per
l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei
debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla
data di accettazione del piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di
ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di
tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei
debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto
con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale
interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati
dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con
pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui
all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. (966)
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. (966)
7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. (966) (968)
7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai
sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle
agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai
commi 7-bis e 7-ter. (966)
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di
durata del piano, l'ente:
a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita,
anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui
all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione
dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,
comma 2;
c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei
costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio
acquedotto;
d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale
previsto dall'articolo 243, comma 1;
e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire
nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una
sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio
e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una
verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi
obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti
i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e
dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a
spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla
legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della
facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che
abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i
fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione
organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere
variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio (960) (967).
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare
entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte
corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da
realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della
retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1°
aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa
all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per
acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente,
finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione,
dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente
autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; (961)
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per
trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso
risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo
sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti,
agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche; (961)
c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente
locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena
equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il
personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente
comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato; (962)
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8,
lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi (967).
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e
all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al
comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a
progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al
raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari
precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente. (959)
(954) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. r), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(955) Comma così modificato dall’ art. 49-quinquies, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 3, comma
3-bis, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n.
68, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 888, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a
decorrere dal 1° gennaio 2018.
(956) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 1, comma
573, L. 27 dicembre 2013, n. 147.
(957) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
(958) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(959) Comma aggiunto dall’ art. 3, comma 3, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
(960) A norma della Deliberazione 17 febbraio 2015, n. 8/SEZAUT/2015/INPR, il rinvio
operato dalla presenta lettera all’art. 259, comma 6, deve intendersi riferito alla sola
riduzione della dotazione organica e non anche alla riduzione della spesa del personale a
tempo determinato; misura, quest’ultima, che potrà essere adottata nel contesto degli
interventi di cui al successivo comma 9, ove necessaria al riequilibrio della parte corrente
del bilancio.
(961) Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 436, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a
decorrere dal 1° gennaio 2017.
(962) Lettera inserita dall’ art. 1, comma 436, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a
decorrere dal 1° gennaio 2017.
(963) Sui limiti di applicabilità dell’ultimo periodo del presente comma vedi l’ art. 5, comma
11-septies, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27
febbraio 2017, n. 19.
(964) Per la proroga del termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio
finanziario pluriennale di cui al presente comma, vedi l’ art. 5, comma 11-septies, D.L. 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.
(965) Comma inserito dall’ art. 1, comma 888, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, così modificato dall’ art. 38, comma
1-terdecies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno
2019, n. 58.
(966) Comma inserito dall’ art. 1, comma 890, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere
dal 1° gennaio 2018.
(967) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l’ art. 13, comma 9, D.L. 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.
(968) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 12 giugno 2019.
(969) Vedi, anche, l’ art. 1, comma 573, L. 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 2, comma 5-
bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.
125.
(970) Vedi, anche, l’ art. 1, comma 889, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
Articolo 243-ter Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali
(971) (972) (974)
1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di
riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere
sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria degli enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30
novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo
dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità
per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni
decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al
comma 1. (973)
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei
limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per
abitante per le province o per le città metropolitane, per abitante e della disponibilità annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto
nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di
riequilibrio pluriennale.
(971) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. r), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(972) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(973) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 gennaio 2013.
(974) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’ art. 13, comma 9, D.L. 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.
Articolo 243-quater Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla
relativa attuazione (975) (980) (983)
1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la
necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle
autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una
relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. (976) (984)
2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste
istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento
delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a
compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali
e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte
in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. (978)
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla
data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul
diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in
sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita
pronuncia. (985)
4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30
giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte
dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria
giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo
comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del
termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa
decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le
medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima
giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 243-ter. (979)
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero
dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni
successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del
piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro
il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla
completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti. (977)
7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma
5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente
Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi
intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario
dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al
Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la
deliberazione del dissesto. (982) (986)
7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di
monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a
quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello
stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta,
corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve
essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. (981)
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale
provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata
dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione
economico-finanziaria previsti dal comma 6. (981)
(975) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. r), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(976) Comma così sostituito dall’ art. 10-ter, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.
(977) Comma così modificato dall’ art. 10-ter, comma 1, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.
(978) Comma così modificato dall’ art. 49-quinquies, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(979) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
(980) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(981) Comma aggiunto dall’ art. 3, comma 3-ter, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
(982) Sui limiti di applicabilità del presente comma vedi l’ art. 5, comma 11-septies, D.L. 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.
(983) Per la riduzione dei termini previsti dal presente articolo vedi l’ art. 1, commi 849 e
889, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
(984) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Deliberazione 13
dicembre 2012, n. 16/SEZAUT/2012/INT e la Deliberazione 10 aprile 2018, n.
5/SEZAUT/2018/INPR. Vedi, anche, l'art. 3, comma 4-bis, D.L. 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
(985) Vedi, anche, l’ art. 3, comma 4-bis, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
(986) Vedi, anche, l’ art. 1, comma 2-quater, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.
Articolo 243-quinquies Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti
per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (987) (988)
1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali
sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento,
può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.
2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, è
destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai
conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti
obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal
fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.
3. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle
dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. (989)
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresì le modalità per la restituzione
dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno
successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione.
(987) Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, lett. r), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(988) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(989) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 6 settembre
2013, il Decreto 31 luglio 2014, il Decreto 3 dicembre 2015, il Decreto 24 aprile 2017, il
Decreto 7 novembre 2017, il Decreto 19 dicembre 2018, il Decreto 20 febbraio 2019, il
Decreto 22 marzo 2019, il Decreto 30 maggio 2019 e il Decreto 30 maggio 2019.
Articolo 243-sexies Pagamento di debiti (990)
1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione
dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento
dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.
(990) Articolo inserito dall’ art. 3, comma 3-quater, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
CAPO II
Enti locali dissestati: disposizioni generali
Articolo 244 Dissesto finanziario (991) (992) (993)
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle
funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui
all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e
comuni.
(991) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(992) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(993) Il presente articolo corrisponde agli artt. 76 e 77, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 245 Soggetti della procedura di risanamento (994) (995) (996)
1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli
organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso
con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione
finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
(994) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(995) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(996) Il presente articolo corrisponde all'art. 78, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 246 Deliberazione di dissesto (997) (998) (1000)
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è
adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause
che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è
revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione
economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. (1001)
2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di
esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti
competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La
deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a
cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di
nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le
condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto,
è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la
sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i
divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di
dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli
ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di
liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a
quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di
previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso. (999)
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della
dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di
trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere
dal 25 ottobre 1997.
(997) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(998) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni
di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(999) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 62), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(1000) Il presente articolo corrisponde all'art. 79, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(1001) Vedi, anche, l'art. 78, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo 247 Omissione della deliberazione di dissesto (1002) (1003) (1004)
1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte
l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto,
chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile
assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna
al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti
giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un
commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura
per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.
(1002) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1003) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1004) Il presente articolo corrisponde all'art. 80, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 248 Conseguenze della dichiarazione di dissesto (1005) (1008) (1009)
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui
all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti
dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di
liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto,
nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa
benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con
inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
(1010)
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non
vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le
finalità di legge. (1010)
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui
all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già
erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale
disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza
dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed
esigibilità. (1010)
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli
amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di
aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive,
al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni,
incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali
presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di
provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono
candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia,
di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento
europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati
da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta
al momento di commissione della violazione. (1006)
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi
responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata
comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio
riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere
nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi
riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti
trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei
revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al
Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16,
comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta
al momento di commissione della violazione. (1007)
(1005) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1006) Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.
Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. s),
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.
213, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.
(1007) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. s), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 che ha sostituito l'originario
comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.
(1008) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1009) Il presente articolo corrisponde all'art. 81, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(1010) Vedi, anche, l'art. 78, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo 249 Limiti alla contrazione di nuovi mutui (1011) (1012) (1013)
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione
dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle
regioni.
(1011) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1012) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1013) Il presente articolo corrisponde all'art. 82, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 250 Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento (1014) (1015)
(1017)
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare
per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente
previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei
limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione
delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi
di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la
coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. (1016)
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei
casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli
stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo,
salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi,
motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti
nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali
deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da
sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.
(1014) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1015) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1016) Comma così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 63), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per
l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
118/2011.
(1017) Il presente articolo corrisponde all'art. 83, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 251 Attivazione delle entrate proprie (1018) (1020) (1021)
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta
giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario
nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse
locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti
reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti
e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini
predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto,
l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo
deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per
un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le
modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni,
graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché
di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per
straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai
fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto
devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale
dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono
applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi
a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con
contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di
adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente
si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di
adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla
data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti
commi sono sospesi i contributi erariali. (1019)
(1018) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1019) A norma dell'art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, la Commissione, di cui al presente
comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali.
(1020) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1021) Il presente articolo corrisponde all'art. 84, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
CAPO III
Attività dell'organo straordinario di liquidazione
Articolo 252 Composizione, nomina e attribuzioni (1022) (1024) (1025)
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione
è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000
abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una
commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino
a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra
magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di
Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in
servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle
finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e
provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei
ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal
magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di
Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La
commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso
l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di
cui all'articolo 236.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di
gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche
mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva. (1023)
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo
straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso
la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.
(1022) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1023) Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 5,
comma 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio
2004, n. 140.
(1024) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1025) Il presente articolo corrisponde all'art. 85, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 253 Poteri organizzatori (1026) (1027) (1028) (1029)
1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale,
può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive
burocratiche.
2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione,
idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.
3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze,
dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di
ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.
(1026) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1027) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1028) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1029) Il presente articolo corrisponde all'art. 86, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 254 Rilevazione della massa passiva (1030) (1035) (1036) (1037)
1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva
mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il
termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione
entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio
ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività
dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di
averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per
una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la
domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la
sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per
l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai
sensi del comma 7. (1031)
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i
responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata
effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì
che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito
non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei
servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si
intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle
posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con
provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di
rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione
prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
[6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per
insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause
di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di 30 giorni dalla notifica,
al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal
ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale
quale rigetto del ricorso. (1033) (1032) ]
7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e
stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il
debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non
giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o
parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro
dell'Interno, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali,
dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli
interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di
sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento
economico dei commissari sostituiti. (1034)
(1030) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1031) Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente comma , vedi l'art. 5,
comma 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio
2004, n. 140.
(1032) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b-quater), D.L. 29 marzo 2004, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.
(1033) Per i ricorsi presentati ai sensi del presente comma non ancora decisi al 30
maggio 2004, vedi l'art. 7, comma 1-bis, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.
(1034) A norma dell'art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, la Commissione, di cui al presente
comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali.
(1035) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1036) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1037) Il presente articolo corrisponde all'art. 87, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 255 Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento (1038) (1042)
(1043) (1045)
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario
di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello
Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in
quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da
alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo,
assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica
soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni,
con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una
rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per
taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai
comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con
popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da
2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999
abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire
22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La
quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti
locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti
dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel
comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente
locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno,
all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento
finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione (1044) . Il
mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero
dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La
priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera
quota disponibile ai sensi del comma 4. (1039) (1040)
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in
stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite
all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul
quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati,
può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle
eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi
dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle
entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di
entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a
disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da
alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni
patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le
procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono
essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente
costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite
all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora
intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie
risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a
proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la
Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è
elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle
anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a
gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento
delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui
all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui
all'articolo 206. (1041) (1046)
11. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di
amministrazione non vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono
ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente
intraprese non determinano vincoli sulle somme.
(1038) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1039) Comma così modificato dall'art. 1-septies, comma 1, lett. a), D.L. 31 marzo 2005,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88.
(1040) A norma dell'art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, la Commissione, di cui al presente
comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali.
(1041) Comma sostituito dall'art. 1, comma 741, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e,
successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 878, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n.
205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(1042) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1043) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1044) Per i parametri e le modalità di assunzione di mutui integrativi, vedi il D.M. 9 aprile
2001. Vedi, anche, il D.M. 7 giugno 2004 e il D.M. 19 luglio 2006.
(1045) Il presente articolo corrisponde all'art. 88, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(1046) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l’ art. 2-bis, comma 1,
D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.
Articolo 256 Liquidazione e pagamento della massa passiva (1047) (1050) (1052) (1053)
1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il
Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni
dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle
passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla
documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al
perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella misura necessaria per il
finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività
non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 255.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del
mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve
provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività
inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di
liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione
esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale
uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo
straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e
prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva
disponibile gli importi degli accantonamenti non più necessari. (1048)
5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della
liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di
rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e
residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile,
previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma
2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato
ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di
credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il
pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica
del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta
apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione,
che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo
contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa
somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari
disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento,
l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività,
includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione
dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del
Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e
la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro
dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo
straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla
comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente
comma, è sospeso. (1049)
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è
notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della
prefettura.
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione
provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività,
sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno
prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di
estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento,
l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione
ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile
dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra
il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.
12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale
da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie
per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle
norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è
data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dall'articolo 243-bis. (1049) (1051)
(1047) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1048) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b-quinquies), D.L. 29 marzo
2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.
(1049) A norma dell'art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, la Commissione, di cui al presente
comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali.
(1050) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1051) Comma così modificato dall’ art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.
(1052) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1053) Il presente articolo corrisponde all'art. 89, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 257 Debiti non ammessi alla liquidazione (1054) (1055) (1056) (1057)
1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 256, comma 8, sono
individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla
notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti
esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai
relativi creditori.
3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 136.
(1054) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1055) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1056) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1057) Il presente articolo corrisponde all'art. 90, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 258 Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti (1058) (1059)
(1061) (1062) (1063)
1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti
censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza
della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può
proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di
cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in
caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma
2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera
l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli
adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti.
L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa
depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del
limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a
disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme
al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese
della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla
fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi
creditori, ivi compreso l’erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una
somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello
stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni
dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di
conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone
individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione
per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate
per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non
superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione
provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. (1060)
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per
i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento
per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta
eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione.
Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione
provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati
nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte
dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il
rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al
piano di estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità
per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la
quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto
alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.
(1058) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1059) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1060) Comma così modificato dall’ art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.
(1061) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1062) Il presente articolo corrisponde all'art. 90-bis, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
(1063) Vedi, anche, l'art. 14, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.
CAPO IV
Bilancio stabilmente riequilibrato
Articolo 259 Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1067) (1064) (1068) (1070)
(1072) (1073)
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di
tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo
semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente
deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio
dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al
comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio. (1066)
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito
delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla
razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi
incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme
vigenti, entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la
razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni,
compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e
per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente
trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una
relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. (1069)
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la
riduzione delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'articolo
251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni
altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai
trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi
locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore,
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia
demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1,
richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione
annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta,
quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti
i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni
previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili.
L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario
degli enti od organismi dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della
normativa specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione
organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo
restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a
tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media
sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. (1071)
7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione. (1065)
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti
alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente
locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari
alla quantificazione del danno subito. E' consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra
i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta
dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente,
in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute.
Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui
preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono
porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a
quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per
tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di
indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e
sino all'insediamento dell'organo esecutivo.
(1064) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1065) A norma dell'art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, la Commissione, di cui al presente
comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali.
(1066) Comma inserito dall’ art. 10, comma 4-bis, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.
(1067) Il presente articolo era stato modificato, con l'inserimento del comma 1-ter, dall'art.
1, comma 12, D.L. 31 ottobre 2013, n. 126, successivamente non convertito in legge
(Comunicato 31 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305).
(1068) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1069) Comma inserito dall’ art. 3, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, e modificato dall’ art. 7, comma 2-bis, D.L. 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e dall’ art.
14, comma 1-ter, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 2016, n. 160. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art.
36, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno
2017, n. 96.
(1070) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’ art. 1, comma 446, lett. h),
L. 30 dicembre 2018, n. 145.
(1071) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l’ art. 16-quater, comma 1,
D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, l’
art. 1, comma 752, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e, successivamente, l’ art. 14-bis, comma
1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
(1072) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1073) Il presente articolo corrisponde all'art. 91, commi da 1 a 7, 9 e da 11 a 13, D.Lgs.
25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.
Articolo 260 Collocamento in disponibilità del personale eccedente (1074) (1075) (1076)
(1077)
1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6, sono collocati
in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti
collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.
2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un
contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data
della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la
durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale
predetto assume servizio.
(1074) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1075) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1076) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1077) Il presente articolo corrisponde all'art. 91, commi 8 e 10, D.Lgs. 25 febbraio 1995,
n. 77, ora abrogato.
Articolo 261 Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1078)
(1080) (1082) (1083)
1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste
istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni. (1079)
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle
misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità
delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La
formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione
del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la
corretta ed equilibrata gestione dell'ente.
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno
emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di
presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una
nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere
favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.
4-bis. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già
trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o
commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di
bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. (1081)
5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla
media previsto dall'articolo 259, comma 4.
(1078) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1079) A norma dell'art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, la Commissione, di cui al presente
comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali.
(1080) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1081) Comma inserito dall’ art. 1, comma 545, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere
dal 1° gennaio 2015.
(1082) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1083) Il presente articolo corrisponde all'art. 92, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 262 Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato (1084) (1085) (1086) (1087)
1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261,
comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento
definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo
141, comma 1, lettera a).
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'articolo 261,
comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della
gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.
(1084) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1085) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1086) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1087) Il presente articolo corrisponde all'art. 93, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 263 Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di
parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche (1088) (1089) (1090)
1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali
annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di
parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4. (1091)
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la
media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per
comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica,
validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni
caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di
maggiore dimensione della fascia demografica precedente. (1092)
(1088) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1089) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1090) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1091) Per la media unica nazionale pro-capite delle risorse di parte corrente delle
province e per le medie nazionali pro-capite di parte corrente dei comuni, vedi:
- per il triennio 2003-2006, il Decreto 3 giugno 2003;
- per il triennio 2008-2010, il Decreto 17 luglio 2008;
- per il tirennio 2011-2013, il D.M. 16 dicembre 2011.
(1092) Per la determinazione della media nazionale per classe demografica della
consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi
dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali in condizioni di
dissesto, di cui al presente comma, vedi:
- per il triennio 2003-2005, il D.M. 15 novembre 2003;
- per il triennio 2008-2010, il D.M. 9 dicembre 2008;
- per il triennio 2011-2013, il D.M. 16 marzo 2011;
- per il triennio 2014-2016, il D.M. 24 luglio 2014;
- per il triennio 2017-2019, il D.M. 10 aprile 2017.
CAPO V
Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento
Articolo 264 Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (1093)
(1094) (1095) (1096)
1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30
giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a
120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non
deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni.
(1093) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1094) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1095) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1096) Il presente articolo corrisponde all'art. 94, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 265 Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate
dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1097) (1098)
(1099) (1100)
1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da
quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale
periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono
eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire
sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo
regionale di controllo.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per
l'accertamento delle ipotesi di reato.
(1097) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1098) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1099) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1100) Il presente articolo corrisponde all'art. 95, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 266 Prescrizioni in materia di investimenti (1101) (1102) (1103) (1104)
1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata del
risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere
all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle
forme e nei modi consentiti dalla legge.
(1101) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1102) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1103) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1104) Il presente articolo corrisponde all'art. 96, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 267 Prescrizioni sulla dotazione organica (1105) (1106) (1107) (1108)
1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione organica
rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non può essere variata in aumento.
(1105) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1106) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1107) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1108) Il presente articolo corrisponde all'art. 97, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 268 Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio (1109)
(1111) (1112) (1113)
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui
all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui
all'articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e
267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti
all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte
dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato
nuovi squilibri.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, stabilisce le misure necessarie
per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico
dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di
cui agli articoli da 30 a 34. (1110)
(1109) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1110) A norma dell'art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, la Commissione, di cui al presente
comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali.
(1111) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1112) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1113) Il presente articolo corrisponde all'art. 98, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
Articolo 268-bis Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività (1114) (1115)
(1120) (1121)
1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i
termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla
compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro
dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto
una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a
quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il
provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali. (1119)
1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto
senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro
dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio
decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la
prosecuzione della procedura del dissesto. (1116) (1119)
2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al
comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva
sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori
passività pregresse.
3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per
un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita
una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei
componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su
designazione del sindaco dell'ente locale interessato. (1117)
4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla
normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con
decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura
anticipata di cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma,
considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, in ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione. La somma è resa congrua ogni anno con apposita
delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e
pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani
risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto,
su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto. (1118) (1119)
(1114) Articolo inserito dall'art. 3-bis, comma 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2002, n. 75
(1115) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1116) Comma aggiunto dall'art. 1-septies, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2005, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88.
(1117) Comma così modificato dall'art. 1-septies, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2005,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88.
(1118) Comma così modificato dall'art. 1-septies, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2005,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88 e, successivamente,
dall’ art. 74, comma 1, n. 64), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma
1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi
l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(1119) A norma dell'art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, la Commissione, di cui al presente
comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali.
(1120) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1121) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
Articolo 268-ter Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis
(1122) (1123) (1125) (1126)
1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-
bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti
comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno
antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo
svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti
debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso
articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura è definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis,
comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive,
di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano
dall'applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle
more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si
avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del
medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione
forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31
dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino
al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque
entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis,
comma 5, terzo periodo.
4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, di accedere alla
procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o
fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio
riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli
degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su
conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato
atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in
tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel
presente articolo. (1124)
(1122) Articolo inserito dall'art. 1-ter, comma 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla L. 20 maggio 2003, n. 116.
(1123) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1124) Comma così modificato dall'art. 1-septies , comma 1, lett. c), D.L. 31 marzo 2005,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88.
(1125) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1126) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
Articolo 269 Modalità applicative della procedura di risanamento (1127) (1128) (1129)
(1130)
1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di
dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.
(1127) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi
l'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(1128) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1129) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1130) Il presente articolo corrisponde all'art. 99, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora
abrogato.
PARTE III
Associazioni degli enti locali
Articolo 270 Contributi associativi (1131) (1132)
1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi,
dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro
aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati
possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti
hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle
adesioni e ai loro bilanci annuali.
2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei
consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46.
3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni
anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.
(1131) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1132) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
Articolo 271 Sedi associative (1133) (1134)
1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede
sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue
federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio,
mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative
spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.
2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco
temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e
regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed
autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti
distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a
cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a
proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra
accennate. (1135)
3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare più di dieci dipendenti
distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e non più
di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.
(1133) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1134) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1135) La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 24 ottobre 2014, n. 241 (Gazz. Uff. 29
ottobre 2014, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 18, 97,
114, 118 e 119 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione V. La stessa Corte, con
successiva sentenza 4 aprile - 7 giugno 2017, n. 134 (Gazz. Uff. 14 giugno 2017, n. 24, 1ª
Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.
271, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della
Costituzione.
Articolo 272 Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo (1136) (1137)
1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi
del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai
relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari
esteri è autorizzato a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento
globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli
associati.
2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento
della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per
sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà
internazionale.
(1136) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1137) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
PARTE IV
Disposizioni transitorie ed abrogazioni
(commento di giurisprudenza)
Articolo 273 Norme transitorie (1138) (1139)
1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 33 della legge 25
marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento
degli statuti nonché quanto disposto dall'articolo 51, comma 01, quarto periodo della legge
8 giugno 1990, n. 142. (1140)
2. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 51, commi 3-ter e 3-quater, della legge
8 giugno 1990, n. 142, fino all'applicazione della contrattazione decentrata integrativa di
cui ai C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali
sottoscritti il 31 marzo e il 1° aprile 1999 limitatamente a quanto già attribuito
antecedentemente alla stipula di detti contratti.
3. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 1, del presente testo unico relativa alla
durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata
in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120.
4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme
associative, resta fermo il disposto dell'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
dell'articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo il disposto dell'articolo 19 del
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.
6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino
all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.
(1141)
7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e
contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio 1997 ed il 21 agosto 1999 e
non sottoposti al controllo, nonché degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.
(1138) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1139) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1140) Il presente comma corrisponde al comma 3 dell'art. 10 e all'art. 33, L. 25 marzo
1993, n. 81.
(1141) Il presente comma corrisponde al comma 5 dell'art. 28, L. 3 agosto 1999, n. 265,
ora abrogato.
(commento di giurisprudenza)
Articolo 274 Norme abrogate (1142) (1143)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651;
c) articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122;
d) articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli
amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72,
commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n.
570;
f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371;
g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444;
h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
i) articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
j) articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;
k) articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
l) legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri
regionali; (1144)
m) articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
n) articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli 35-bis e 35-ter, del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n. 131;
o) legge 27 dicembre 1985, n. 816;
p) articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi
comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali,
15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
q) legge 8 giugno 1990, n. 142;
r) articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
s) articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
t) decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni, dalla legge 22
luglio 1991, n. 221;
u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;
v) articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente a
quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore
comunale, presidente e assessore di comunità montane;
y) articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
z) articoli 8 e 8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n 68;
aa) articolo 36-bis comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
bb) articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 1993, n 120;
cc) legge 25 marzo 1993, n. 81 limitatamente agli articoli: 1, 2, 3 comma 5, 5, 6, 7, 7-bis,
8, 9, 10 commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;
dd) articoli 1 e7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n.
108;
ff) articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
gg) articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dallalegge 29 marzo 1995, n. 95;
hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
ii) articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437;
jj) articolo 1, comma 89 ed articolo 3, comma 69 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
kk) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli: 4; 5 ad eccezione del
comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva l'applicabilità delle disposizioni
ivi previste per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende
sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17, commi 8, 9 e 18, secondo periodo, da 33 a 36, 37,
nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48,
da 51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86;
ll) articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415;
nn) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 convertito, con
modificazioni, dallalegge 25 marzo 1999, n. 75;
oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
pp) articoli 2; 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;
qq) legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4, commi 1 e 3; 5; 6
tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17,
comma 3; 18, commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi
3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33;
rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1, comma 3, e fatte salve le
disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali.
(1142) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1143) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione.
(1144) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398 (Gazz. Uff. 31
luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, comma 1, lettera l)
sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con
successiva sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 274,
comma 1, lettera l), sollevate rispettivamente, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale di Forlì e, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione
(commento di giurisprudenza)
Articolo 275 Norma finale (1145) (1146)
1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di
abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli
contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del
presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
(1145) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e
fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(1146) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10
e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24 giugno 2003, n.
220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro,
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 sollevata in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
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