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Periodico di informazione lavoristica e previdenziale review L Labour TeamSystem Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro review n. 193 IN QUESTO NUMERO Pag 2 Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero 2013 4 Lavoro accessorio 7 Comunicazioni Inail e servizi telematici 8 Contrattazione collettiva: rinnovi contrattuali novembre 2013 16 Giurisprudenza 29 Scadenziario: principali scadenze marzo 2014

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Poste Italiane S.p.A.Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

review

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n. 193

IN QUESTO NUMERO

Pag 2 Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero 2013

4 Lavoro accessorio

7 Comunicazioni Inail e servizi telematici

8 Contrattazione collettiva: rinnovi contrattuali novembre 2013

16 Giurisprudenza

29 Scadenziario: principali scadenze marzo 2014

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Editrice TeamSystemSede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 PesaroDirettore Responsabile: Anna Maria Della FieraReg. Trib. Pesaro n° 443/98

Stampa: Bieffe - Recanati (MC)

Redazione:

Valentina Lo Bartolo

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Riproduzione vietata

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Novità normative ____________________________________________________________________________________ - Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero 2013 - 2 - Lavoro accessorio - 4 - Comunicazioni Inail e servizi telematici - 7 Contrattazione collettiva ____________________________________________________________________________________ - Rinnovi contrattuali - novembre 2013 8 Giurisprudenza ____________________________________________________________________________________

- Licenziamento individuale - nota - - Licenziamento individuale -

- Aspetti processuali - - Aspetti previdenziali - - Qualificazione del rapporto e inquadramento -

16 17 21 24 25

Opinioni e commenti ____________________________________________________________________________________ - Dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva - 27 Scadenziario ____________________________________________________________________________________ - Principali scadenze marzo 2014 - 29

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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI ALL’ESTERO 2013 Circolare Inps n. 8 del 22.01.2014; Decreto Ministeriale del 23.12.2013 Con Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 gennaio 2014, n. 2), sono state rese note le retribuzioni convenzionali, valevoli a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 2014, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente. In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, i valori convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate. Sulle suddette retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati. Considerato che le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano ai lavoratori che operano in paesi diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali gli Stati dell’Unione Europea, tra i quali occorre comprendere, dal 1° gennaio 2007, anche la Romania e la Bulgaria. Si rammenta che fanno parte della Comunità Europea, oltre all’Italia, i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti di oltremare (Guyana francese, Isola della Martinica e di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthelemì, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le Isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le Isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, nonché, a far data dal 1.05.2004, la Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, ed inoltre la Romania, la Bulgaria e Croazia. Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione Europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti comunitari. A decorrere dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione Europea, costituite dai Regolamenti Cee n. 1408/1971 e n. 574/1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del Regolamento Ce n. 883/2004, come modificato dal Regolamento Ce n. 988/2009 e dal Regolamento di applicazione Ce n. 987/2009. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle retribuzioni convenzionali anche i lavoratori che sono occupati in Paesi aderenti al Trattato See ovvero il Liechtenstein, la Norvegia e l’Islanda, che, pertanto, sono assoggettati alla normativa Comunitaria, nonché la Svizzera. Le disposizioni contenute nei nuovi Regolamento Ce n. 883/2004, come modificato dal Regolamento Ce n. 988/2009 e dal Regolamento di applicazione Ce n. 987/2009, si applicano a decorrere dal 1° giugno 2012 anche ai Paesi See e a decorrere dal 1° aprile 2012 anche nei rapporti con la Svizzera. Per quanto riguarda la Convenzione Europea di sicurezza sociale rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia. Le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Ue ed ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (Messaggio Inps n. 995/2012). Da ultimo, le retribuzioni trovano applicazione in via residuale, anche nei confronti di lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate da accordi di sicurezza sociale. Le convenzioni stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari in materia di sicurezza sociale, riguardano i seguenti Stati: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Quebec, Capoverde, Israele, Jersey ed Isole del Canale (Guersey, Alderney, Herm e Lethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA, Venezuela, Stato della Città del Vaticano, Corea.

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L’Inps, con la circolare 22.01.2014, n. 8, come di consueto, ha diffuso le istruzioni operative alle quali i datori di dovranno attenersi per le operazioni di regolarizzazioni contributive, con riferimento al mese di gennaio 2014, senza aggravio di oneri aggiuntivi. Alle retribuzioni convenzionali debbono essere ragguagliate le prestazioni secondo i criteri in vigore. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione viene determinata sulla base del raffronto con la fascia nazionale corrispondente. La retribuzione nazionale, come precisa l’Istituto, è il trattamento previsto per il lavoratore del contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici, e raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. In ipotesi di assunzioni, risoluzioni del rapporto, trasferimenti intervenuti nel corso del mese da o per l’estero, i valori convenzionali saranno divisibili in ragione di 26 giornate. Successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei casi predetti, i valori in questione non sono frazionabili. Le retribuzioni convenzionali devono essere prese come riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per la liquidazione del trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. I valori esposti nelle tabelle sono espressi in Euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di Euro, secondo quanto stabilito dalla delibera del CdA dell’Istituto del 17.11.1998, n. 1123. Per l’indennità sostitutiva del preavviso, l’Istituto ha precisato con il messaggio n. 00159 del 30.12.2003 che, per tale emolumento, l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. La retribuzione convenzionale viene determinata con modalità diverse nei seguenti casi:

- passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese; - mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale del contratto collettivo,

nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente”, “giornalista” o per passaggio di qualifica. In tali ipotesi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto. Un’altra ipotesi è quella nella quale in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (ad esempio lavoro straordinario, premi, ecc.). Dal momento che questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base per l’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come, invece, avviene per gli emolumenti ultramensili), l’Inps fa presente che si dovrà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive a ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Nel caso in cui a seguito del suddetto ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si dovrà procedere ad una operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso. Regolarizzazioni contributive Le aziende che per il mese di gennaio 2014 hanno operato in difformità delle istruzioni della Circolare in argomento, possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 aprile 2014 (terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare).

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Ai fini della compilazione della denuncia UniEmens i datori di lavoro dovranno attenersi alle seguenti istruzioni e modalità: - calcolare le differenze tra retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2014 e quelle assoggettate a

contribuzione per lo stesso mese; - portare le differenze così calcolate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata

la regolarizzazione, da riportare nell’elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi” di “Denuncia individuale”, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

___________________________________________ LAVORO ACCESSORIO Circ. Inps n. 176 del 18.12.2013; Circ. Inps n. 177 del 19.12.2013; Circ. Inail n. 63 del 19.12.2013 L’Inps e l’Inail sono intervenuti con propri, separati provvedimenti, per disciplinare alcuni aspetti del lavoro accessorio con particolare riguardo alle innovazioni introdotte con la Legge 28.06.2012, n. 92 in vigore dal 18.07.2012, nonché con il Decreto Legge n. 76/2013 (cosiddetto “Pacchetto Lavoro”), che ha modificato l’articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003. Tale ultima normativa ha eliminato nella definizione di lavoro accessorio il riferimento alla natura meramente occasionale, per cui per le prestazioni di lavoro accessorio debbono intendersi “le prestazioni correlate ad attività lavorative che non danno luogo complessivamente, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi netti superiori ad Euro 5.000,00 nel corso dell’ anno solare”. L’Inps con la Circolare n. 176 del 18.12.2013 ha fornito indicazioni riguardo alle modifiche delle procedure automatizzate, con particolare riferimento alla definizione dei flussi di pagamenti intercorsi tra i soggetti interessati in relazione ai limiti dei compensi erogabili nell’arco dell’anno solare e conseguenti oneri informativi a carico del singolo prestatore. La nuova normativa dei buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite. Infatti, si prevede che il compenso percepito dal prestatore non possa essere superiore nel corso dell’anno solare ai seguenti importi:

- Euro 5.000,00 con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto della prestazione, pari ad Euro 6.666,00 lordi;

- Euro 2.000,00 per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionali, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari ad Euro 2.666,00 lordi;

- Euro 3.000,00 per i prestatori percettori di prestazioni integrative salariali o con sostegno del reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari ad Euro 4.000,00 lordi.

Come precisato dal Ministero nella Circolare n. 4/2013, anche l’Inps sottolinea che le possibili violazioni in materia di lavoro accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi previsti, pertanto il limite quantitativo deve ritenersi elemento qualificatorio della fattispecie, e, quindi, in sede di verifica, è indispensabile che non sia stato superato l’importo massimo consentito dalla legge.

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Al fine di agevolare i committenti ed i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell’anno, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate ed adeguate ai requisiti stabiliti dalla legge, mediante l’inserimento di apposite funzionalità, di visualizzazione di tali compensi sia da parte del committente che del da parte prestatore. In considerazione del periodo transitorio di validità della precedente disciplina, con riferimento ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012, l’Inps ha sottolineato che le procedure mettono a disposizione dei committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i compensi rientranti nella normativa previgente e/o quella attuale. Gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei voucher incassati, trasmesso all’Istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabacchi, Banche Popolari), che può scontare un disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore. Inoltre, dal momento che i voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità (24 mesi per i voucher Inps e postali, 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e dalle Banche popolari), il relativo compenso non può essere presente nell’estratto conto del prestatore. Pertanto, sia con riferimento ai voucher riscossi che con riferimento a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nel corso dell’anno solare, rimane fermo quanto previsto nella Circolare ministeriale n. 4/2013, in merito alla dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, ai sensi dell’articolo 46, comma 1 lettera o), del D.P.R. n. 445/2000. Le nuove funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati, dei prestatori di lavoro, saranno disponibili nell’elenco di tutti i “Servizi Online”, nella Sezione “Lavoro accessorio”, all’interno del sito www.inps.it. L’Inps ha inoltre fornito le seguenti precisazioni: - per quanto riguarda i Committenti, accedendo alla Sezione Committenti/Datori di Lavoro (accesso con

Pin) è possibile visionare il nuovo “Estratto Conto Prestatore”, dove ogni committente potrà visionare, specificando l’anno di riferimento ed il codice fiscale del prestatore, i compensi lordi totali da questi percepiti, sia in riferimento al committente stesso che a tutti gli eventuali committenti. La procedura proporrà all’utente dei diversi estratti a seconda della normativa vigente alla data di emissione dei voucher;

- per quanto riguarda i Delegati, le funzionalità previste per i Committenti, saranno disponibili anche per i delegati autorizzati, accedendo all’area ad essi dedicata, nella sezione “Consulenti, associazioni e delegati” (accesso con Pin);

- per quanto riguarda i Prestatori, è possibile accedere all’aera a loro dedicata nella sezione “Prestatori”, utilizzando il proprio codice fiscale ed un codice di identificazione di un qualsiasi voucher in loro possesso. Le funzionalità previste di “Estratto Conto Committenti” consentirà al lavoratore, specificando l’anno di riferimento, di visionare i compensi lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro o da uno di essi; inoltre, i prestatori possono anche visualizzare l’elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell’Istituto.

Le norme in materia di lavoro accessorio prevedono come adempimento unico che i committenti, prima dell’inizio della prestazione, procedano alla comunicazione di inizio della loro attività, indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge la prestazione lavorativa ed il periodo presunto dell’attività. L’articolo 5 del D.M. del 12 marzo 2008, ai sensi dell’articolo 72, comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, ha disposto, infatti, che i beneficiari delle prestazioni di tipo accessorio devono, prima dell’inizio della prestazione, comunicare all’Inail, per via telematica o tramite call center, i dati anagrafici ed il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il luogo dove si svolge il lavoro ed il periodo presunto dell’attività lavorativa. Alla data odierna, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione è avvenuto, per i voucher cartacei, distribuiti presso le sedi Inps, con la trasmissione della dichiarazione all’Inail a mezzo fax o tramite il sito www.inail.it/ Sezione servizi Online.

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Per gli altri canali di distribuzione dei voucher (cioè a mezzo dei Tabaccai, Poste, Banche Popolari) la comunicazione è trasmessa direttamente all’Inps tramite Contact Center o tramite sito istituzionale. Allo scopo di razionalizzare ed uniformare l’adempimento relativo alla comunicazione obbligatoria di inizio prestazione a carico dei committenti, nonché di rendere più tempestiva ed efficiente la gestione degli interventi previdenziali ed assistenziali connessi allo svolgimento delle prestazioni di carattere accessorio, l’Inps e l’Inail, con determinazioni presidenziali Inps n. 43/2013 e Inail n. 87/2013, hanno stipulato un accordo finalizzato alla realizzazione del coordinamento informativo ed operativo per una migliore gestione dei buoni lavoro, stabilendo che tutte le comunicazioni di inizio attività, nonché le eventuali variazioni siano effettuate direttamente dall’Inps, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro. Successivamente, l’Inps e l’Inail con le circolari n. 177 e n. 63 entrambe del 19 dicembre 2013, hanno fornito precisazioni in merito alle nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività. L’Istituto previdenziale si impegna a trasmettere all’Inail le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali, ed a garantire qualità e completezza di ogni informazione di cui all’articolo 5, comma 1 del D.M. 12 marzo 2008. Conseguentemente, a decorrere dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio delle attività relative all’impiego dei voucher cartacei distribuiti dalle Sedi Territoriali dell’Inps, contenenti i dati riferiti all’attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione), nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore, dovranno essere effettuate esclusivamente online tramite i seguenti canali, già attivi per i voucher distribuiti da Tabaccai, Uffici postali e Banche Popolari: - procedura informatica disponibile sul portale del sito www.inps.it, accessibile dal sito dell’Istituto

a mezzo dei seguenti percorsi alternativi: 1) per i committenti muniti di pin: Servizi Online - Lavoro occasionale accessorio - Committenti/Datori di

lavoro (accesso con Pin); 2) per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi Online - Lavoro

occasionale accessorio - Attivazione voucher Inps; 3) per i delegati: Servizi Online - Lavoro occasionale accessorio - Consulenti associazioni e delegati

(accesso con Pin). Nel menù delle relative aree dedicate è possibile visualizzare il nuovo link “Attivazione voucher Inps”; per mezzo di questa nuova funzionalità è possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, ed attivare i voucher cartacei Inps associati alla prestazione indicata;

- Contact Center Inps-Inail al numero 803.164 gratuito da rete fissa, oppure da cellulare al numero

06.164.164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante;

- Sede Inps. Al fine di permettere un graduale accesso all’utilizzo esclusivo della modalità telematica ed agevolare il più possibile la fruizione dei servizi da parte dell’utenza che si avvale dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi Inps, è prevista una fase transitoria per il periodo fino al 14 gennaio 2014, durante la quale sarà possibile trasmettere le comunicazioni/variazioni delle prestazioni lavorative sia attraverso i canali Inps, sia tramite fax Inail o il sito www.inail.it/Sezione Servizi on line. A partire dal 15 gennaio 2014, le dichiarazioni di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all’Inps ed esclusivamente in via telematica. A partire da tale data cessa, altresì, l’adempimento a carico dei beneficiari della comunicazione all’Inail e quindi non saranno più operativi il fax Inail e la sezione del sito www.inail.it che saranno disattivati. ___________________________________________

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COMUNICAZIONI INAL E SERVIZI TELEMATICI Circolare Inail n. 3 del 17.01.2014 L’Inail con la Circolare n. 3 del 17.01.2014 ha ufficializzato l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici per le comunicazioni con le imprese ed i datori di lavoro. L’Istituto con la circolare in commento ha ricordato che, con determina del Commissario straordinario del 05.07.2012, n. 216, è stato approvato il programma di progressiva telematizzazione obbligatoria dei servizi messi a disposizione dall’Inail per la comunicazione con le imprese. L’Inail rappresenta che dal 17 gennaio 2014 le denunce e le comunicazioni obbligatorie debbono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web dell’istituto, rinviando, per le modalità di accesso ai servizi telematici, alla circolare n. 1/2012, paragrafo 2, nonché alla Nota tecnica allegata alla circolare n. 19/2013. Le comunicazioni riguardano i seguenti servizi: Ricorsi per oscillazione del tasso di competenza delle Sedi (articoli 19-22 del D.M. 12.12.2000 e

articolo 2 del D.M. 20.06.1988); il servizio consente la presentazione del ricorso innanzi alle sedi competenti in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione nel primo biennio di attività, oscillazione del tasso medi di tariffa per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività e oscillazione tasso silicosi. I ricorsi debbono essere presentati entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati utilizzando l’apposito servizio online attivo nel sito www.inail.it - Ricorsi online;

Domanda per la rettifica dell’inquadramento e della classificazione (articoli 15 e 17 M.A.T.): il Servizio consente a tutti i datori di lavoro la presentazione delle istanze motivate alle Sedi per la rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie e/o per la rettifica della classificazione delle lavorazioni. La domanda deve essere presentata, sia in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, utilizzando l’apposito servizio www.inail.it - Denunce;

Richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro Unico del lavoro: il servizio permette ai datori di lavoro che utilizzano il sistema a stampa laser quale modalità di tenuta del Libro Unico del Lavoro, la presentazione della richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser. In tale richiesta la ditta indica il tracciato del libro Unico utilizzato che può essere o già autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce (cosiddetto pre-autorizzato), oppure da autorizzare. In caso di tracciato pre-autorizzato, la ditta indica nella richiesta la data dell’autorizzazione già rilasciata dalla Direzione Centrale rischi alla casa di software che lo produce. In ipotesi di tracciato da autorizzare, la ditta allega alla richiesta il file del tracciato. La richiesta deve essere presentata utilizzando l’apposito servizio online attivo in www.inail.it - Libro Unico - Autorizzazione stampa laser.

In assenza di servizi telematici appositi, la normativa vigente prevede, per la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e di documenti, anche ai fini statistici, tra le imprese e le pubbliche amministrazioni, l’uso di una casella di Pec (Posta elettronica certificata). Anche nel caso in cui non sia possibile utilizzare il canale telematico a causa di anomalie della procedura informatica, l’utente potrà effettuare la segnalazione entro i termini di legge, con un messaggio Pec che riporta in allegato la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento individuato. Il Contact Center multicanale (Cmm) fornisce, da ultimo, tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde 803.164 da telefono fisso e numero 06.164.164 da telefono mobile. E’ sempre possibile, comunque, nell’area Contatti del portale www.inail.it consultare il servizio “Inail risponde” per richiedere informazioni o chiarimenti sull’utilizzo dei servizi online o approfondimenti normativi e procedurali. ___________________________________________

Commenti a cura dell’avv. Valentina Lo Bartolo

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RINNOVI CONTRATTUALI NOVEMBRE 2013 Area alimentare e panificazione Aziende fino a 15 dipendenti - Ipotesi di accordo 19.11.2013 In data 19.11.2013, tra le Parti CNA alimentare, Confartigianato Alimentazione, Casartigiani, CLAAI, da una parte, e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, dall’altra, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del trattamento economico complessivo dei dipendenti delle imprese artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentare e panificazione. L’accordo avrà decorrenza dal 1.01.2013 al 31.12.2015 per la parte economica e normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono:

- Minimi tabellari (dicembre 2013; maggio 2014; ottobre 2015); A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo con decorrenza dicembre 2013, maggio 2014, ottobre 2015, i valori della retribuzione oraria sono così determinati:

Livelli Par. Dal 01.12.2013 Dal 01.05.2014 Dal 01.10.2015 1Q 230 2.082,53 2.149,68 2.159,75 1 230 2.082,53 2.149,68 2.159,75 2 200 1.810,88 1.869,27 1.878,03 3 165 1.494,00 1.542,17 1.549,40 4 145 1.312,91 1.355,24 1.361,59 5 130 1.177,10 1.215,06 1.220,75 6 120 1.086,54 1.121,58 1.126,83 7 110 996,00 1.028,12 1.032,94 8 100 905,47 934,67 939,05

Ai quadri compete inoltre una indennità di funzione di Euro 100,00 mensili. I valori della ex indennità di contingenza sono determinati secondo la tabella di seguito indicata:

Livelli Importi 1Q 546,43 1 544,42 2 537,57 3 529,58 4 525,02 5 521,59 6 519,31 7 517,03 8 514,74

Le imprese alimentari non artigiane aderiscono al sistema di bilateralità istituito per il comparto artigiano; in tal modo, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, ciascuna impresa assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. Pertanto, a decorrere dal 1° dicembre 2013 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari ad Euro 25,00 lordi mensili per tredici mensilità.

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Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti ed indiretti o differiti escluso il T.F.R.. L’E.a.r. - che deve essere corrisposto con cadenza mensile - nell’ipotesi di lavoratore assunti part-time è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro utilizzando il divisore previsto dal Ccnl, mentre per gli apprendisti deve essere riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. In caso di totale assenza della contrattazione economica a livello regionale o aziendale, a decorrere dal mese di marzo 2015, le imprese artigiane sono tenute ad erogare un elemento di garanzia retributiva, secondi o valori che sono indicati nella tabella che segue:

Livelli Importi mensili 1Q 36,93 1 36,93 2 32,11 3 26,49 4 23,28 5 20,88 6 19,27 7 17,66 8 16,06

Tali importi sono assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali erogazioni svolgenti analoga funzione, sono erogati per 12 mensilità e sono comprensivi dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il T.F.R.. Per ciascun biennio di anzianità di servizio maturata presso l’azienda - e fino ad un massimo di 5 - ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nelle seguenti misure unitarie:

Livelli Importo Mensili 1Q 54,62 1 51,42 2 44,71 3 36,89 4 32,42 5 29,06 6 26,83 7 24,59 8 22,35

Gli aumenti periodici - che decorrono dal primo giorno del mese successivo in cui si compie il biennio - non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né viceversa. In caso di passaggio di livello, gli aumenti maturati vengono rivalutati secondo l’importo corrispondente al nuovo livello. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. La tredicesima mensilità deve essere corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della retribuzione normale di fatto, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all’anno (le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero).

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La quattordicesima mensilità va corrisposta con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno, nella misura di una mensilità della retribuzione normale di fatto, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all’anno (le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero). I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica costituita da 9 livelli, secondo le declaratorie che seguono: - Livello quadri: appartengono a tale livello i lavoratori con funzioni direttive ai quali venga attribuita la qualifica di quadro e che con carattere di continuità partecipano alle decisioni strategiche della gestione aziendale, con facoltà di iniziativa, con ampia autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per il conseguimento di importanti obiettivi aziendali. Il quadro può avere la rappresentanza dell’azienda con potere decisionale mediante deleghe speciali. - 1° Livello (ex impiegati): appartengono a tale livello i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 2° livello ed una notevole esperienza, acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, sono preposti al coordinamento ed al controllo delle attività di unità organizzative od operative di fondamentale importanza per l’azienda e di rilevante complessità ed articolazione. Le funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dalla dirigenza dell’azienda e dai quadri. - 2° Livello (ex impiegati): appartengono a tale livello i lavoratori con capacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali. - 3° Livello (ex impiegati - ex intermedi): appartengono a questo livello i lavoratori di concetto con compiti di controllo e di coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri, nonché gli impiegati di concetto comunque denominati, assunti stabilmente da un’azienda con l’incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali hanno avuto l’incarico. - 4° Livello (ex impiegati - ex intermedi - ex operai): appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del 5° livello, svolgano attività complesse per l’esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa, svolte in assenza di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa che presuppongono la conoscenza di normative, procedure e tecniche operative alle stesse applicabili; i lavoratori che guidano, controllano, e coordinano con autonomia nell’ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori, che eseguono con elevato grado di autonomia e con l’apporto di particolare competenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi; i lavoratori che svolgano attività complesse di carattere tecnico e produttivo, conducendo e controllando con sistemi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche fisiche e chimiche, gusto, igienicità ed aspetto, impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi, con gli opportuni coordinamenti, le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina. - 5° Livello (ex impiegati - ex operai): appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono negli uffici attività interne o esterne per l’esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa, nonché i lavoratori altamente specializzati che, in condizione di autonomia operativa, svolgono attività per l’esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l’interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente

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complessi, ed infine gli impiegati d’ordine, comunque denominati, assunti stabilmente nell’azienda con l’incarico di controllare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provvedano contemporaneamente alla loro diretta consegna. - 6° Livello (ex impiegati - ex operai): appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutive che richiedono particolare preparazione pratica d’ufficio o corrispondente esperienza di lavoro, i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione degli impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto; nonché i lavoratori che, in possesso di particolari caratteristiche, svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché i lavoratori specializzati che, avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione ed in con frazionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione. - 7° Livello (ex impiegati - ex operai): appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività amministrative d’ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite, i lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono con le normali regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti; i lavoratori che svolgono attività produttive semplici, nonché gli aiutanti dei livelli superiori, ed infine i lavoratori addetti al processo produttivo, che passano dell’8° al 7° livello dopo 6 mesi di effettiva prestazione nell’8° livello. - 8° Livello (ex operai): appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono specifiche competenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica, gli addetti allo scarico e carico, i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgano attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavoro di semplice manovalanza, anche se svolte nei reparti di produzione o nei magazzini. La durata del periodo di prova non può superare i seguenti limiti, indicati in giorni:

Livelli Durata (giorni) Q, 1 e 2 130 3, 4 e 5 90

6 40 7 35 8 30

Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono la l’orario di lavoro, la flessibilità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, il lavoro a tempo parziale ed il lavoro a termine, nonché la trasformazione del rapporto. Penne e spazzole - Aziende Industriali - Ipotesi di accordo 27.11.2013 In data 27.11.2013, tra Assoscrittura e Assospazzole da una parte, e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, dall’altra, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl dei dipendenti delle aziende produttrici di penne, pennelli e spazzole. L’accordo avrà decorrenza dal 01.01.2013 al 31.12.2015 per la parte economica e normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono:

- Minimi tabellari (dicembre 2013; giugno 2014; maggio 2015);

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- Elemento perequativo (febbraio 2014; dicembre 2014; dicembre 2015); - Una tantum (gennaio 2014; aprile 2014).

Ai lavoratori in forza alla data della stipula dell’accordo in oggetto verrà corrisposto, in due rate uguali con la retribuzione del mese di gennaio 2014 e di aprile 2014 un importo forfetario, commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° gennaio 2013 - 30 novembre 2013, con riduzione proporzionale per i casi di assunzione nel periodo suddetto, di volontariato civile, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, Cig a zero ore, nonché per i casi di part-time. Gli importi della indennità sono i seguenti:

Livelli Gennaio 2014 Aprile 2014 7Q 258,68 258,68 7 258,68 258,68 6 240,74 240,74 5 228,78 228,78

4S 216,60 216,60 4 206,56 206,56

3S 201,03 201,03 3 195,50 195,50 2 180,50 180,50 1 112,81 112,81

L’una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale né del TFR. A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo con decorrenza dicembre 2013, giugno 2014, maggio 2015, i valori dei minimi tabellari mensili sono così determinati:

Livelli Dal 01.12.2013 Dal 01.06.2014 Dal 01.05.2015 7Q 1.426,35 1.487,24 1.534,08 7 1.426,35 1.487,24 1.534,08 6 1.263,72 1.320,39 1.363,98 5 1.176,40 1.230,25 1.271,68

4S 1.096,60 1.147,59 1.186,81 4 1.049,41 1.098,03 1.135,43

3S 1.014,94 1.062,26 1.098,66 3 977,91 1.023,93 1.059,33 2 902,13 944,62 977,30 1 638,68 665,24 685,67

In ipotesi di assenza di contrattazione aziendale con contenuti economici, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ogni anno, con la retribuzione del mese di dicembre viene erogato un elemento perequativo, onnicomprensivo non incidente sul TFR. Gli importi sono stabiliti in Euro 250,00 per il 2013, da erogarsi con la retribuzione del mese di febbraio 2014, Euro 250,00 per il 2014, da erogarsi con la retribuzione del mese di dicembre 2014, ed infine Euro 265,00 per il 2015, da erogarsi con la retribuzione del mese di dicembre 2015. In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno la somma sarà riproporzionata pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato (la frazione superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero). La somma viene riproporzionata in caso di part-time.

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Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l’apprendistato professionalizzante, la malattia, il lavoro a termine e a tempo parziale, nonché il contratto di somministrazione. Alimentari - Piccola e Media Industria - Verbale di Accordo 28.11.2013 In data 28.11.2013 tra le Parti Unital-Confapi, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil, è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo del dipendenti delle piccole e medie industrie del settore alimentare. L’accordo avrà decorrenza dal 1° maggio 2013 al 30 giugno 2016 sia per la parte economica che per quella normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti :

- Minimi tabellari (maggio 2013; luglio 2014; maggio 2015; aprile 2016); - Arretrati (gennaio 2014; febbraio 2014; marzo 2014, aprile 2014).

A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo con decorrenza maggio 2013, luglio 2014, maggio 2015 e aprile 2016, i valori dei minimi tabellari mensili sono così determinati: Settori alimentari

Livello Dal 01.05.2013 Dal 01.07.2014 Dal 01.05.2015 Dal 01.04.2016 Q 2.115,38 2.182,54 2.249,69 2.259,76 1 2.015,38 2.082,54 2.149,69 2.159,76 2 1.752,49 1.810,89 1.869,28 1.878,04 3 1.445,84 1.494,01 1.542,19 1.549,41 4 1.270,59 1.312,92 1.355,26 1.361,61 5 1.139,14 1.177,09 1.215,05 1.220,74 6 1.051,50 1.086,53 1.121,57 1.126,82 7 963,88 995,99 1.028,11 1.032,93 8 876,27 905,46 934,66 939,04

Settori panifici industriali

Livello Dal 01.05.2013 Dal 01.07.2014 Dal 01.05.2015 Dal 01.04.2016 1 1.295,59 1.346,54 1.397,50 1.405,14 2 1.195,24 1.242,12 1.289,00 1.296,03

3A 1.102,02 1.145,07 1.188,13 1.194,59 3B 1.026,40 1.066,40 1.106,40 1.112,40 4 864,75 898,63 932,52 937,60 5 769,10 799,42 829,74 834,28 6 648,29 673,77 699,24 703,06

Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell’accordo, l’incremento della retribuzione spettante per il periodo 1° maggio - 30 novembre 2013, verrà erogato, ragguagliandolo ai mesi di servizio, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, secondo le seguenti scadenze:

- con la retribuzione del mese di gennaio 2014, la retribuzione di maggio, giugno e la quattordicesima mensilità;

- con la retribuzione del mese di febbraio 2014, la retribuzione di luglio e agosto;

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- con la retribuzione del mese di marzo 2014, la retribuzione di settembre e ottobre; - con la retribuzione del mese di aprile 2014, la retribuzione di novembre.

Gli arretrati sono comprensivi di ogni incidenza sugli istituti contrattuali e di legge e pertanto, relativamente al periodo 1° maggio - 30 novembre 2013, non determinano nessun ricalcolo di voci retributive dirette o indirette, legali o contrattuali, fatto salvo il T.F.R.. Le somme spettano per i periodi di assenza che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico degli istituti Inps ed Inail con integrazione a carico azienda, nonché in caso di intervento di Cassa integrazione e contratti di solidarietà (sempre che sia stata lavorata oltre la metà delle ore mensili). Non spettano per i mesi di tale periodo in cui si sia verificata la sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. In caso di risoluzione del rapporto, le somme arretrate non erogate verranno corrisposte con le competenze di fine rapporto. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di categoria della piccola industria prevedono la bilateralità, che è un istituto che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria. A decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo, in caso di mancata adesione alla bilateralità, a tutti i lavoratori dovrà essere erogato dall’azienda un elemento retributivo aggiuntivo (Ear) pari ad Euro 25,00 mensili per 12 mensilità, non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il TFR, ed è, altresì, tenuta all’erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità nazionale e regionale. Per i lavoratori a tempo parziale l’importo dell’Ear è ridotto in proporzione all’orario di lavoro, mentre per gli apprendisti deve essere riproporzionato alla percentuale di retribuzione. Per le aziende che aderiscono alla bilateralità e sono in regola con i versamenti l’Ear è compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato. A partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo in commento, vengono avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, i cui contributi annui a carico delle aziende sono così suddivisi: Fondo sicurezza PMI Confapi:

- Euro 18,00 (€1,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per aziende prive di rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;

- Euro 6,00 (€ 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore in aziende con RLS; Fondo sviluppo PMI Confapi:

- Euro 6,00 (€ 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore full time per lo sviluppo dell’apprendistato;

- Euro 3,00 (€ 0,25 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore part time fino a 20 ore. Fondo a sostegno del reddito:

- Euro 28,00 (€2,33 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore; il contributo assorbe gli Euro 2,00 previsti per il sostegno del reddito nel precedente contratto;

Osservatorio della contrattazione e del lavoro

- Euro 8,00 (€0,66 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per il sostegno alla bilateralità, alla rappresentanza sindacale e alla contrattazione di secondo livello;

- Euro 12,00 (€1,00 mensile per 12 mensilità) per ogni lavoratore per ulteriori attività (assistenza contrattuale).

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I versamenti debbono essere effettuati all’Opnc e all’Enfea a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo, secondo le modalità previste dall’accordo interconfederale 23 luglio 2012 e dall’Intesa applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni degli enti stessi, tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la durata dell’apprendistato professionalizzante, questa è fissata in 24 mesi per il livello 7° e di 36 mesi per gli altri livelli. Le Parti hanno demandato all’Osservatorio nazionale per l’individuazione delle figure professionali equipollenti a quelle dell’artigianato, per le quali la durata massima è fissata in 5 anni (in tali casi la suddivisione in periodi rimane quella fissata dall’articolo 14 del Ccnl 16 settembre 2010). I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesi. Ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni è riconosciuta una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi. Per quanto concerne l’apprendistato professionalizzante e per l’alta formazione, stipulati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 167/2011, la durata massima e la suddivisione in periodi ai fini retributivi è così strutturata in mesi:

Durata complessiva I° periodo II° periodo III° periodo 24 15 9 - 26 11 11 4 28 11 11 6 30 12 12 6 32 13 13 6 34 14 14 6 36 15 15 6

Per l’apprendistato professionalizzante sono previste 80 ore medie annue di formazione professionale, integrate dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente. L’accordo definisce i nuovi profili formativi e relative conoscenze formative e capacità professionali. Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l’assistenza integrativa, l’apprendistato ed il lavoro a termine. ___________________________________________

A cura dell’Avv. Valentina Lo Bartolo

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Licenziamento individuale Licenziamento illegittimo e sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi Cass. Sez. Lav., 11 ottobre 2013, n. 23181 Il ritardo nel pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, relativi al periodo di tempo intercorso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro comporta l’applicazione delle sanzioni civili previste dall’articolo 116, commi 8 e 9 della Legge n. 388/2000.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte si è pronunciata sulla debenza dei contributi previdenziali ed assistenziali che sono dovuti dal datore di lavoro all’Inps per tutto il periodo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, oltre alle sanzioni civili previste dalle leggi vigenti. Nel caso di specie, un lavoratore veniva reintegrato nel posto di lavoro a seguito di un licenziamento ritenuto illegittimo e la società datrice di lavoro veniva condannata a pagare il risarcimento dei danni nella misure di cinque mensilità globali di fatto. Il lavoratore successivamente rinunciava alla reintegrazione optando per la indennità prevista dall’articolo 18, comma 5 della Legge n. 300/1970. Pertanto, la Società presentava opposizione alla cartella esattoriale con la quale l’Inps le intimava il versamento dei contributi previdenziali (oltre che delle sanzioni civili) per tutto il periodo intercorso tra il licenziamento e la reintegrazione del lavoratore, sostenendo che questi non erano dovuti, ma soltanto quelle relative alle 5 mensilità liquidate a titolo di risarcimento dei danni. La Suprema Corte, investita della questione, richiama a tale proposito il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite del 5 luglio 2007, n. 15143, secondo cui il datore di lavoro è tenuto a versare tutti i contributi previdenziali all’Inps, non soltanto sulle cinque mensilità liquidate a titolo di risarcimento danni, ma per tutto il periodo di tempo intercorrente fra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione. Problema ulteriore e distinto è quello relativo al fatto se il datore sia tenuto a versare anche le sanzioni civili per il ritardo nella corresponsione dei contributi. Secondo il Tribunale e la Corte di Appello il datore non sarebbe tenuto a tale ulteriore versamento, mentre secondo la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso dell’Inps, i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti, in caso di mancato o ritardato pagamento, al versamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o dei premi non corrisposti. Sul debito contributivo non corrisposto, inoltre, maturano gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 46/1999. Secondo la Corte, in tale periodo il rapporto di lavoro non deve considerarsi estinto, ma quiescente, e pertanto rimane in vita il rapporto assicurativo e previdenziale ed il corrispondente obbligo per il datore di lavoro di versare ai rispettivi enti i contributi ed i premi dovuti per legge per tutta la durata del periodo. Siffatta interpretazione comporta che il mancato versamento dei contributi determina un ritardo nell’adempimento, che non può considerarsi giustificato, poiché motivato da licenziamento successivamente considerato illegittimo, quindi inidoneo ad assurgere a causa di giustificazione. La Suprema Corte ha pertanto ribadito, conformemente ad altre pronunce sul punto (Cass. n. 402/2012), il principio di diritto per il quale questi casi vi è sempre un ritardo, cui consegue l’applicazione di una sanzione civile, che non può essere esclusa a motivo della particolare situazione verificatasi a causa del licenziamento. ______________________________________________

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Licenziamento individuale Licenziamento per giusta causa Cass. Sez. Lav., 14 marzo 2013, n. 6502

L’onere della prova della giusta causa che incombe sul datore di lavoro non è limitato all’aspetto materiale del comportamento integrante giusta causa, ma si estende anche a quello psicologico e alla gravità del fatto stesso. Licenziamento per giusta causa Cass. Sez. Lav., 26 giugno 2013, n. 16098 L’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Tribunale di Rieti, 9 maggio 2013, Ordinanza

La motivazione da indicare nella comunicazione di recesso per giustificato motivo oggettivo deve consistere nella concreta ragione di carattere organizzativo che ha determinato il licenziamento, non potendosi ritenere sufficiente una generica indicazione di dover far fronte ad esigenze di carattere aziendale. Il licenziamento è da ritenersi invalido qualora non sia preceduto dal nuovo iter previsto dall’articolo 40, comma 1, della Legge n. 92/2012, il quale ha introdotto un complesso meccanismo che il datore di lavoro deve rispettare. Sul datore di lavoro grava l’onere di fornire la prova documentale, ovvero di fornire la prova orale in grado di apprestare un convincente fondamento oggettivo sulle difficoltà organizzative ed economiche che è posto alla base del licenziamento. Il licenziamento è illegittimo quando sia palesemente affetto da difetto di giustificazione, con la conseguente violazione dell’articolo 7, della Legge n. 604/1966 e come tale inefficace, con diritto alla tutela indennitaria da 6 a 12 mensilità. Quando poi il licenziamento sia palesemente affetto da difetto di giustificazione, esso è illegittimo, in tal caso trova applicazione la tutela di cui ai commi 5 e 7 per cui l’indennità sarà determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità. La disposizione ex articolo 18 comma 5 si limita a stabilire che il giudice dichiara con sentenza risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna al pagamento di una indennità risarcitoria senza fare riferimento ad alcuna deduzione. Illegittimità del licenziamento del lavoratore detenuto Cass. Sez. Lav., 7 giugno 2013, n. 14469 Lo stato di detenzione del lavoratore, per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma integra gli estremi della sopravvenuta temporanea impossibilità della prestazione, che giustifica il licenziamento solo ove, in base ad un giudizio “ex ante” -

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che tenga conto delle dimensioni dell’impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché del già maturato periodo di sua assenza, della ragionevolmente prevedibile ulteriore durata della sua carcerazione, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove assunzioni, e, più in generale di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilità dell’assenza - costituisca un giustificato motivo oggettivo di recesso, non persistendo l’interesse dal datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto. Il secondo licenziamento non produttivo di effetti Cass. Sez. Lav., 17 maggio 2013, n. 12093 Un successivo licenziamento intimato in corso di causa e prima della sentenza che disponga la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, deve considerarsi privo di ogni effetto per l’impossibilità di adempiere alla sua funzione, attesa l’insussistenza di un rapporto di lavoro in atto. Malattia e licenziamento Corte d’Appello di Milano, 1 marzo 2013, n. 166 E’ legittimo il licenziamento della dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per malattia, presta la medesima attività lavorativa per terzi. Tale comportamento, oltre a ritardare la guarigione, dimostra chiaramente che la lavoratrice è perfettamente in grado di svolgere il suo lavoro, trovandosi in condizioni di salute del tutto compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa. L’irrimediabile lesione del vincolo di fiducia, posto a fondamento del rapporto di lavoro, determina la conseguente legittimità del licenziamento. Licenziamento per giusta causa Tribunale di Voghera, 18 marzo 2013, Ordinanza I fatti contestati non possono ritenersi insussistenti, avendo al contrario trovato riscontro, quanto al loro nucleo essenziale e determinante, nelle risultanze dell’istruttoria sommaria; tuttavia, non si tratta di fatti per i quali la contrattazione collettiva prevede l’applicazione di sanzioni conservative, non essendo le condotte riconducibili a nessuna delle fattispecie di illecito tipizzate nel Ccnl applicato. Ciò esclude che possa trovare applicazione l’articolo 18, comma 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 nel testo risultante a seguito di modifiche introdotte dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92. Trova, invece, applicazione il comma 5 di tale articolo, venendo in rilievo una delle “altre ipotesi” di insussistenza della giusta causa addotta dal datore di lavoro, costituita dal non essere le mancanze addebitate di gravità tale da giustificare il recesso; ai sensi di tale norma deve essere accertato l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro a decorrere dalla data di licenziamento, con condanna alla corresponsione di una indennità risarcitoria omnicomprensiva, da determinarsi secondo i parametri fissati dalla norma stessa. Missiva di licenziamento e sottoscrizione per accettazione Corte d’Appello di Milano, 8 febbraio 2013, n. 164

La sottoscrizione apposta dal lavoratore alla missiva di intimazione del licenziamento sotto la dicitura “accettazione”, integra una rinuncia all’impugnazione dell’atto risolutivo del rapporto quando nella

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vicenda sussistono i seguenti presupposti: il diritto al posto di lavoro è pienamente disponibile; il lavoratore conosce il contenuto della missiva di intimazione del licenziamento e ne ha ben compreso il significato, costituito dalla risoluzione del rapporto; il lavoratore aderisce alla determinazione datoriale; non viene contestata dal lavoratore la spontaneità della sottoscrizione in merito alla quale lo stesso dipendente non afferma di essere indotto con mezzi idonei a coartare la volontà. Licenziamento per giusta causa del dirigente medico Corte d’Appello di Milano, 8 febbraio 2013, n. 139 La valutazione della gravità degli addebiti deve compiersi con riguardo alla condotta valutata nel suo complesso, anche qualora i singoli addebiti considerati partitamente avrebbero assunto connotati di gravità ben più contenuti rispetto al disvalore che emerge dall’esame complessivo della vicenda. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Corte d’Appello di Milano, 8 febbraio 2013, n. 147

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento può comprendere anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, restando precluso il sindacato giurisdizionale sulla congruità ed opportunità delle scelte aziendali. L’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto deve risultare dall’assenza di nuove assunzioni, per un congruo periodo di tempo dal licenziamento, relative allo svolgimento di mansioni inerenti alla posizione di lavoro soppressa. Grava, inoltre, sul lavoratore licenziato che intende far valere l’obbligo di repecaghe l’onere di indicare le posizioni oggetto di possibile assegnazione. In mancanza di un’idonea allegazione, il datore di lavoro non sarà tenuto a dimostrare l’impossibilità di utilizzare diversamente il lavoratore all’interno dell’azienda. Divieto di licenziamento della lavoratrice madre Cass. Sez. Lav., 31 luglio 2013, n. 18363

La deroga al divieto di licenziamento dettato dall’articolo 54, comma 3 lettera b), del D.Lgs. n. 151/2001 riguardante la lavoratrice madre all’inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione del lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, non opera nel’ipotesi di cessazione dell’attività del ramo di azienda alla quale la lavoratrice è addetta, in quanto la norma è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica. Irrilevanza del fatto che il licenziamento avvenga nell’ambito di una procedura di mobilità. Grava sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova dell’impossibilità di ogni altra utile collocazione della lavoratrice in altri rami dell’azienda, diversi da quello la cui attività sia cessata; la dimostrazione di un fatto negativo come quello che costituisce oggetto dell’onere probatorio gravante sul datore di lavoro (inesistenza di possibilità di altri impieghi), deve trarsi dalla prova di fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo lasso di tempo non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica. Licenziamento per giusta causa Cass. Sez. Lav., 16 luglio 2013, n. 17370

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La previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, stante la inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cui all’articolo 2119 c.c. e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell’elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore, salvo il caso in cui il trattamento contrattuale sia più favorevole al lavoratore. Quando la rioccupazione del lavoratore illegittimamente licenziato costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo, anche se per iniziativa del lavoratore e non del datore di lavoro, il giudice ne deve tenere conto - anche d’ufficio - ai fini della quantificazione del danno provato dal licenziamento illegittimo. Dirigenti e licenziamento Tribunale di Milano, 16 luglio 2013, n. 2797 L’articolo 32, comma 2 della Legge n. 183/2010, facendo riferimento a tutti i casi di invalidità del licenziamento, estende la regolamentazione di cui all’articolo 6 della Legge n. 604/1966 anche all’ipotesi di nullità/ingiustificatezza dell’atto di recesso ad iniziativa datoriale, posto in essere nei confronti di un dipendente con qualifica dirigenziale. Licenziamento di dirigente Tribunale di Udine, 27 luglio 2013

Mentre la giusta causa di licenziamento è data da una grave lesione del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra datore di lavoro e lavoratore, per quanto invece attiene al licenziamento per giustificato motivo oggettivo è sufficiente l’esistenza di valide e non pretestuose ragioni per la risoluzione del rapporto di lavoro. Non è ravvisabile il demansionamento del dirigente, laddove egli continui a rivestire il ruolo di dirigente e gli siano state tolte soltanto alcune attribuzioni. Licenziamento di lavoratrice madre Tribunale di Como, 16 maggio 2013, Ordinanza

Il mancato superamento della soglia occupazionale del 15 dipendenti non inficia la proponibilità della domanda principale della ricorrente con lo speciale rito di cui all’articolo 1, comma 49 della Legge n. 92/2012, in quanto tale rito si applica alle impugnative di licenziamento fondate sulla sussistenza di un motivo illecito determinante, a prescindere dai requisiti dimensionali del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della Legge n. 300/1970 in combinato disposto con l’articolo 1, comma 47 della Legge n. 92/2012. L’onere di provare la sussistenza del motivo illecito del licenziamento, quale è quello discriminatorio, grava - in applicazione della regola generale sulla ripartizione dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 c.c. - sul lavoratore che lo alleghi a fondamento della domanda di reintegrazione, tenendo conto però che tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere gravi, precise e concordanti. L’infondatezza del merito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei confronti di una lavoratrice madre può avvalorare la natura discriminatoria del licenziamento stesso, qualora il carattere non veritiero della sua motivazione faccia emergere elementi diversi, soggettivi e illeciti motivi di allontanamento della lavoratrice madre a pochi giorni dalla richiesta della stessa di un congedo parentale.

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Giusta causa di licenziamento Cass. Sez. Lav., 28 agosto 2013, n. 19834

Ai fini della sussistenza della giusta causa, la condotta del lavoratore, consistita nella violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà, deve essere valutata anche alla luce del disvalore ambientale che la stessa assume, ossia della sia capacità di assurgere a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi per gli altri dipendenti dell’impresa. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Cass. Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19353

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo incombe sul datore di lavoro l’onere di provare sia la concreta riferibilità del licenziamento alle dedotte ragioni di carattere produttivo ed organizzativo, sussistenti all’epoca della comunicazione del recesso, sia l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore adibendolo a mansioni coerenti con la qualifica rivestita. A tale onere datoriale corrisponde un dovere di collaborazione del lavoratore nell’accertamento di un possibile repecaghe, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti nei quali poteva essere utilmente collocato. Ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere redistribuite tra gli altri dipendenti. ______________________________________________ Aspetti processuali Precetto notificato per importi superiori Cass. Sez. Lav., 30 gennaio 2013, n. 2160 L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero, la dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvederà il giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione proposta dal debitore in ordine alla quantità del credito. Ricorso in cassazione e indicazione dei documenti Cass. Sez. Lav., 15 gennaio 2013, n. 822

L’articolo 306 n. 6 c.p.c., oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’articolo 369, secondo comma n. 4 c.p.c., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (nella specie, la Corte ha respinto il ricorso di una lavoratrice, che lamentava di essere stata costretta a rassegnare le dimissioni a seguito di una molestia subita dal proprio responsabile). Nello specifico, la ricorrente non aveva adempiuto agli oneri di produzione documentale, poiché non aveva fornito nel ricorso la specifica indicazione dei dati necessari al reperimento della documentazione

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sanitaria su cui si fondava il motivo e della quale, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, neppure era stato ivi riprodotto il contenuto. Discrezionalità del giudice e compensazione delle spese Cass. Sez. Lav., 16 gennaio 2013, n. 894 La compensazione delle spese costituisce espressione di un potere sempre e soltanto discrezionale, il cui eventuale esercizio è agganciato o alla reciproca soccombenza od a gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente. L’unico vincolo che il giudice incontra nel decidere del governo delle spese risiede nel divieto di porle interamente a carico della parte vittoriosa. Pertanto, mentre deve motivare la compensazione, non altrettanto deve fare quando non si avvale di tale facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’ipotesi della compensazione, non può essere censurata neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. Impugnazione del contratto di somministrazione Corte di Appello di Venezia, 13 maggio 2013, n. 77

In ipotesi di impugnazione di contratto di somministrazione, con conseguente richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione, tale rapporto non può ritenersi estinto per mutuo consenso o per fatti concludenti se il lavoratore ha atteso circa due anni prima di agire in giudizio, ha nel frattempo reperito una nuova occupazione ed ha impugnato giudizialmente anche un altro contratto di somministrazione, in forza del quale ha prestato attività presso altro utilizzatore. Principio di non contestazione Corte di Appello di Bologna, 20 agosto 2013

Qualora sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione e di prova, un corretto esercizio del principio di non contestazione comporta che l’altra parte sia tenuta a prendere posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell’udienza di cui all’articolo 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell’atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell’articolo 416 c.p.c. è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all’attore, ove oneri di allegazione (e di prova) gravino anche sul convenuto. Dal mancato adempimento del predetto onere discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente. Rigetto del ricorso per carenza di mezzi istruttori Corte di Appello di Bologna, 21 agosto 2013

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Allorquando le richieste effettuate nella domanda giudiziale non risultino corredate dai necessari mezzi istruttori - e dunque anche per il caso in cui tale carenza coinvolga l’an o il quantum del danno richiesto - si versa in ipotesi di carenza probatoria, cui consegue non già la declaratoria di nullità del ricorso, ma il rigetto della domanda. Tentativo obbligatorio di conciliazione Tribunale di Milano, Sez. Lav., 10 maggio 2013, n. 1874

In caso di certificazione dei contratti a norma degli articoli 78-80 del D.Lgs. n. 276/2003, in ossequio alle previsioni di cui all’articolo 21, della Legge n. 183/2010, è inammissibile il ricorso se il ricorrente non si sia rivolto preventivamente alla commissione di certificazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Nuovo rito e termini di decadenza Tribunale di Vicenza, 4 marzo 2013, Ordinanza Il difetto di specifica contestazione dei fatti come descritti in ricorso, comporta l’applicazione dell’articolo 115 c.p.c., anche al rito speciale previsto in materia di licenziamento ex articolo 1, comma 47 e seguenti della Legge n. 92/2012. I termini decadenziali previsti dall’articolo 6 della Legge n. 604/1966 per l’impugnazione del licenziamento e la successiva proposizione dell’azione giudiziale corrono, l’uno dopo l’altro, a partire dalla comunicazione del licenziamento in forma scritta. Ricorso dell’Inps contro le delibere del Comitato Cass. Sez. Lav., 2 luglio 2013, n. 16501

Nell’ipotesi in cui l’esito del contenzioso amministrativo sia stato favorevole all’assicurato, non sussiste preclusione alcuna per l’Inps di chiedere al Giudice un accertamento negativo che si sovrapponga alla decisione s sé sfavorevole del comitato regionale. Laddove sia stato esercitato il potere di autotutela dell’Inps, chi intenda far valere l’esistenza del rapporto subordinato e, per l’effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale/assicurativo, deve provare l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. Principio di non contestazione Cass. Sez. Lav., 9 maggio 2013, n. 10975

Ai fini dell’applicazione degli sgravi contributivi previsti dal D.L. n. 918/1968 (convertito con modificazioni nella Legge n. 1089/1968) e successive modificazioni ed integrazioni, la prova dei fatti costitutivi è a carico di colui che invoca il diritto allo sgravio ossia del datore di lavoro. Sotto questo profilo non hanno alcun rilievo, ai fini della mancata contestazione, le ragioni per le quali l’Inps abbia negato il diritto agli sgravi in fase amministrativa. ______________________________________________

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Aspetti previdenziali Prestazioni a sostegno del reddito Cass. Sez. Civ., 25 settembre 2013, n. 21925

Nelle prestazioni di invalidità civile collegate al reddito, in sede di prima liquidazione, la verifica del requisito reddituale deve essere operata con riferimento all’anno in cui la prestazione viene, per la prima volta, riconosciuta. Contributo di perequazione sulle pensioni Corte Costituzionale, 3 giugno 2013, n. 116

E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 18, comma 22bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Gestione separata Inps e contribuzione Tribunale di Rieti, 9 maggio 2013 L’architetto iscritto all’albo, che svolga il lavoro dipendente essendo iscritto alla Gestione Inps (ex Inpdap) ed al contempo attività libero professionale, non è tenuto al versamento del contributo soggettivo all’intercassa, ma è tenuto al versamento dei contributi integrativi sul fatturato della propria attività. Avendo il Legislatore imposto l’obbligo di iscrizione alla gestione separata esclusivamente per coloro che svolgono “attività non soggette al versamento del contributo”, senza ulteriori specificazioni, è chiaro che abbia voluto in modo piano e chiaro escludere tale obbligo per tutti coloro che invece svolgono “attività soggette al versamento del contributo”, di qualsiasi natura. Nulla autorizza ad operare una distinzione tra la tipologia di versamenti contributivi (contributo soggettivo e contributo integrativo) per arrivare a sostenere che l’attività non soggetta al secondo, sia data la condizione di legge per l’obbligo di iscrizione. Frontalieri e indennità di disoccupazione Corte di Giustizia Ue, Sez. III, 11 aprile 2013, n. C-443/11

Le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, in particolare l’articolo 45 del Tfue, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che lo Stato membro dell’ultima occupazione rifiuti, sulla base del diritto nazionale, di concedere il beneficio dell’indennità di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga, all’interno di tale Stato membro, di migliori opportunità di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che, conformemente all’articolo 65 del Regolamento n. 883/2004, come modificato dal Regolamento n. 988/2009, la normativa applicabile è quella dello Stato di residenza. Previdenza complementare e insolvenza Corte di Giustizia Ue, Sez. III, 25 aprile 2013, n. C-398/11

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La direttiva 2008/94/Ce del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa si applica anche nei confronti dei diritti degli ex lavoratori a prestazioni di vecchiaia di un regime previdenziale complementare istituito dal loro datore di lavoro. Normativa pensionistica anticumulo Corte di Giustizia Ue, Sez. III, 16 maggio 2013, n. C-598/110 L’ente previdenziale di uno Stato membro non può sopprimere in modo retroattivo il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario che risiede nel proprio territorio, e richiedere il rimborso delle indennità pensionistiche indebitamente versate, per il fatto che il pensionato percepisca una pensione per i superstiti in un altro Stato membro, nel cui territorio abbia avuto una residenza. Tuttavia, l’importo della pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro può subire una riduzione, nel limite dell’importo delle prestazioni corrisposte nell’altro Stato membro in forza dell’applicazione di un’eventuale norma anticumulo nazionale, affinché non si determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si troverebbe ove la situazione non presentasse alcun elemento transnazionale; nel caso in cui l’esistenza di un tale svantaggio fosse accertata, potrebbe essere giustificata soltanto da considerazioni oggettive, sempre che fosse proporzionata rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. _____________________________________________ Qualificazione del rapporto e mansioni Mansioni del dipendente bancario Tribunale di Udine, 18 luglio 2013

Qualora le figure appartengono al medesimo settore professionale e risultino equivalenti nell’ambito della declaratoria dell’area contrattuale e qualora la mancanza di un portafoglio clienti sia soltanto temporanea ed accidentale, non sussiste dequalificazione azionabile ex articolo 2013 c.c.. Contratto di collaborazione a progetto Tribunale di Rieti, 25 ottobre 2012 Nel contratto a progetto, tra i presupposti che lo caratterizzano, il suo risultato non può essere quello cui tende l’organizzazione del committente quale interesse finale dell’impresa (il progetto gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato non potrebbe mai essere quello aziendale), ma è quello dotato di una sua compiutezza e autonomia, realizzato dal collaboratore con propria prestazione e reso all’impresa quale adempimento della propria obbligazione, volta alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del committente. L’applicabilità del Ccnl deve essere provata dal lavoratore che ne invochi l’applicazione attraverso la dimostrazione dell’iscrizione della controparte ad un’associazione sindacale stipulante o della sua adesione espressa o implicita al contratto collettivo invocato, di cui la ricorrente non ha fornito tale prova. Una volta dichiarata la conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’instaurazione, va riconosciuto in favore del ricorrente il diritto di riprendere il posto di lavoro, dovendosi in questo interpretare la domanda di reintegra.

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L’articolo 32, comma 5 della Legge n. 183/2010, va interpretato nel senso di attribuire allo stesso una funzione integralmente riparatrice del danno subito nel periodo compreso fra la scadenza del termine rivelatosi nullo ed il provvedimento del giudice che ne ordina la ricostituzione del rapporto. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa e subordinazione Tribunale di Udine, 13 marzo 2013

Rilevato il decorso della prescrizione quinquennale per i diritti relativi alle differenze retributive, nonché quelli di natura indennitaria, e respinta l’eccezione di prescrizione del diritto al versamento degli oneri contributivi, visto il termine decennale di prescrizione cui questi sono soggetti, deve respingersi la ricostruzione del rapporto di lavoro, caratterizzato da autonoma gestione dell’orario lavorativo, nonché dell’organizzazione stessa del rapporto, in termini di subordinazione, e ricondursi il rapporto a collaborazione coordinata e continuativa, essendo risultato non dimostrato l’elemento dell’assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Patto di prova e mansioni Corte di Appello di Bologna, 21 agosto 2013 Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale può anche essere operata per relationem alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico. Allorquando il Ccnl applicabile al rapporto pretenda la motivazione del recesso dal contratto di lavoro in prova, ben può tale motivazione essere indicata per ralationem ad una delibera del direttore generale, a sua volta fondata su una relazione della capo-sala. Lavoro autonomo e subordinato Cass. Sez. Lav., 21 marzo 2013, n. 7142 Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, costituisce requisito fondamentale il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici (e non da direttive di carattere generale), oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative. L’esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto subordinato che di lavoro autonomo. Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato, solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all’esercizio del potere direttivo ed, eventualmente, di quello disciplinare. _____________________________________________

A cura dell’avv. Valentina Lo Bartolo

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DICHIARAZIONE DEI LAVORATORI IN SEDE ISPETTIVA Ministero del Lavoro, Circolare n. 43 del 08.11.2013 Il Ministero del lavoro con la circolare n. 43 del 08.11.2013, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, con specifico riferimento alla recente sentenza del Consiglio di Stato del 31.07.2013 n. 4035 (Sezione VI n. 4035/2013). Più in particolare, la sentenza ha affrontato, seppure in via incidentale, la questione relativa alla legittimità del provvedimento di diniego opposto dagli Organi Ispettivi ad una richiesta di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti nel corso della verifica ispettiva, prospettata nel caso di specie da un coobbligato in solido con il datore di lavoro. Preliminarmente, il Ministero ricorda che in materia sussiste un quadro giurisprudenziale disomogeneo, connotato da orientamenti contrastanti e oscillanti nel tempo che, a seconda degli anni ed in relazione alla tematica dell’accesso, hanno visto talora l’affermazione della prevalenza del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione, talora il riconoscimento della legittimità dei dinieghi di accesso agli atti, motivati dalle esigenze di tutela della riservatezza dei lavoratori unitamente a quella di preservazione della pubblica funzione di vigilanza. In passato vi sono state numerose pronunce che ritenevano ammissibile l’accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verifica ispettiva sul presupposto che l’esigenza di riservatezza e di protezione dei lavoratori intervistati fosse recessiva di fronte al diritto esercitato dal richiedente per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso risultasse necessario alla difesa del predetto interesse. Tali pronunce, in alcuni casi, fondavano le decisioni di accoglimento anche in base alla possibilità, evidentemente non esercitata, da parte dell’Amministrazione di intervenire con opportuni accorgimenti (ad esempio cancellature od omissis attraverso cui ottenere l’espunzione dei nominativi dipendenti interessati) in modo da consentire un giusto contemperamento degli interessi in gioco. Tale orientamento, tuttavia, contrasta con altre pronunce che, in materia di accesso agli atti e dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti in sede di verifica ispettiva, hanno per converso ritenuto legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione sulla scorta degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 757/1994 a motivo della salvaguardia di possibili azioni pregiudizievoli, ritorsive o di pressione nei confronti dei lavoratori e collaboratori della società. In tali decisioni il Consiglio di Stato, al fine di scongiurare l’esigenza di trasparenza ed imparzialità dell’Amministrazione, così come previsto dall’articolo 22 della Legge n. 241/1990, rispetto ad altri interessi contrapposti, fra cui quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili” che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, prende in esame anche l’articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione al diritto in argomento. Più in particolare, tra i casi di possibile sottrazione all’accesso da stabilirsi in via regolamentare, vi sono anche quelli relativi a “documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, gruppi, imprese, e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono”. In tale prospettiva il Consiglio di Stato ritiene che esattamente il D.M. n. 757/1994 inserisca fra tali documenti anche quelli contenenti richieste di intervento dell’Ispettorato del Lavoro, nonché documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi. In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che la giurisprudenza ha più volte ribadito la esclusione del diritto di accesso di documentazione acquisita dagli Ispettori del lavoro, nell’ambito della attività di controllo loro affidata, essendo necessario salvaguardare l’esigenza di riservatezza di chi abbia reso

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dichiarazioni, riguardante sé stessi o altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione, non attendendo la sfera di interessi in questione alla sola tutela delle posizioni del lavoratore ed essendo queste ultime, comunque rilevanti anche in rapporto all’ambiente professionale di appartenenza, largamente inteso. In tali fattispecie il Consiglio di Stato ha sottolineato la prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione; infatti, il primo potrebbe essere compromesso dalla comprensibile reticenza dei lavoratori, cui non si accordasse la tutela in questione, mentre il secondo risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere. Tuttavia, con riferimento agli eventuali accorgimenti che l’Amministrazione potrebbe adottare in ambito di ostensione dei dati, il Ministero osserva che le cautele risultano per la maggior parte inadeguate ed insufficienti a tutelare la riservatezza dei dichiaranti, laddove, soprattutto in imprese di piccole dimensioni, il semplice contenuto della dichiarazione potrebbe far facilmente risalire alla persona che potrebbe averle rese, individuabile, ad esempio, attraverso le mansioni ricoperte, oppure la puntuale indicazione dell’orario osservato, ovvero l’indicazione di altri colleghi appartenenti al medesimo reparto. Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in alcune pronunce, ha ribadito come, ai fini di una efficace tutela del destinatario di provvedimenti ispettivi, è sufficiente la possibilità di proporre davanti al Giudice le censure o le contestazioni in merito alla documentazione che l’Amministrazione in quella sede è tenuta ad esibire ai fini processuali. Pertanto, in tale sede è sempre consentito al datore di lavoro di azionare le proprie difese, anche in sede processuale, altresì anche in relazione a tali fonti di prova eventualmente esibite in giudizio. La Circolare del Ministero ricorda, infine, che la citata sentenza n. 4035/2013 del CdS ribadisce il principio che, entro certi limiti e previa valutazione motivata caso per caso, deve ritenersi legittima l’esclusione per le Direzioni territoriali del Ministero del lavoro dell’accesso dalla documentazione consistente nelle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori durante l’accesso ispettivo. Ferma restando la possibilità di valutare caso per caso, non può affermarsi una aprioristica e generalizzata recessività dell’interesse pubblico di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (cui sono correlati interessi costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione. La sentenza risolve anche la controversa questione relativa alla posizione dei lavoratori in ordine alle richieste di accesso delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate in sede ispettiva, chiarendo che agli stessi deve essere riconosciuta la qualifica di “contro-interessati” con il conseguente riconoscimento, anche dal punto di vista del procedimento amministrativo, di tutti i diritti inerenti a tale qualificazione, spettanti anche nei confronti di eventuali obbligati solidali diversi dal datore di lavoro. ____________________________________________

A cura dell’Avv. Valentina Lo Bartolo

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PRINCIPALI SCADENZE MARZO 2014

Lunedì 17 marzo

- Versamento, in unica soluzione o come prima rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse da parte dei Soggetti IVA

- Versamento, in unica soluzione o come prima rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo da parte dei Contribuenti IVA

- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2013 ed operate nel mese di febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, D.P.R.600/1973 da parte dei Sostituti di imposta

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Mercoledì 19 marzo

- Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 febbraio 2014 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3% da parte dei Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi

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Lunedì 31 marzo

- Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2013) relativa alle persone decedute tra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013 da parte degli Eredi delle persone decedute tra il 1° giugno 2013 ed il 30 settembre 2013

- Presentazione del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati da parte dei Sostituti di imposta

- Ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2013, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati, da parte degli Enti associativi soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972

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