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TARES, NUOVO CATASTO, BOLLO VIRTUALE, IMU ED ALTRE NOVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA Dr Lucio Catania Segretario comunale Esperto in tributi FISCALITA’ LOCALE E LEGGE DI STABILITA’ 2013

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TARES, NUOVO CATASTO, BOLLO VIRTUALE, IMU ED ALTRE NOVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA

Dr Lucio CataniaSegretario comunale

Esperto in tributi locali

FISCALITA’ LOCALE E LEGGE DI STABILITA’

2013

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TARES Tributo comunale sui rifiuti e

sui servizi

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TARES

ART. 14, comma 1, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

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TARES

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TARES

Per la TARES si parla di TRIBUTO e non di imposta o tassa, perché in effetti racchiude in se le due tipologie di imposizione fiscale

.TASSA

Entrata di natura fiscale destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati

IMPOSTAEntrata di natura fiscale volta a finanziare i “servizi indivisibili” dei Comuni

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TARES

Il GOVERNO HA, FINORA, ESCLUSO LA POSSIBILITA’ DI DIFFERIMENTO DELL’ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Alla richiesta di differimento dell'istituzione del tributo sono stati opposti problemi di finanza pubblica, considerato che unitamente alla tassa sui rifiuti i Comuni dovranno riscuotere anche la maggiorazione, che serve a tagliare dal 2013 sia il fondo di riequilibrio sia il fondo perequativo, in misura corrispondente al suo gettito standard.

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TARES

Il GOVERNO HA ESCLUSO LA POSSIBILITA’ DI DIFFERIMENTO DELL’ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

La Commissione Ambiente al Senato aveva approvato un emendamento che rinviava l’entrata in vigore della Tares al mese di luglio 2013

La Commissione Bilancio al Senato, però, ha bocciato l’emendamento per mancanza di copertura finanziaria

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TARES

ENTRATA IN VIGORE TARES

TIA1TIA 2

TARSU

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TARES

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TARES

L’incasso dell’addizionale ex Eca è legittimo fino al 31dic. 2012 e ciò è confermato dal fatto che l’art. 14 del Decreto Salva Italia, prevede espressamente che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la soppressione “di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza” (leggasi ex-eca), confermando implicitamente l’esistenza della medesima fino a tutto il 2012 e comunque fino all’entrata in vigore della Tares.

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TARES

Il comma 1 dell’art. 14 del d.l. 201/2011 parla esplicitamente di

TRIBUTO comunalequindi è indubbia la natura tributaria del

prelievo

IVA

Competenza Commissioni Tributarie

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TARES – Soggetto attivo

Il comma 2, dell’art. 14, del d.l. 201/2011 chiarisce che

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria

è il COMUNE nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettati al tributo

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TARES – Soggetto attivo

Il legislatore ha esplicitato la soggettività attiva comunale, definendo la competenza del Comune su base territoriale e il concetto di debenza del tributo al Comune nel cui ambito territoriale l’immobile insiste interamente o prevalentemente.

TALE REGOLA NON ERA PREVISTA PER TARSU E TIA1.

La chiara individuazione del soggetto attivo sembra orientata a riaffidare agli Enti Locali la competenza gestionale in materia.

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TARES – Soggetto attivo

Secondo la “Nota di lettura” dell’IFEL su “TARES:il nuovo tributo comunale sulla gestione dei rifiuti e sui servizi indivisibili”

il ripristino dell’affidamento del prelievo ai Comuni non appare in contrasto con l’affidamento della responsabilità della gestione del servizio a soggetti sovracomunali.

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TARES – Soggetto attivo

L’art. 14, comma 2, del D.L. 201/2011non fa riferimento ad Unioni, Ambiti territoriali ed a nessun altro soggetto fuorché il COMUNE.

Ma tra le funzioni fondamentali individuate nell’art. 19 del D.L. n. 95/2012 (spending review) il legislatore ha inserito

a) L’organizzazione generale dell’amministrazione, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

f) L’organizzazione e la gestione di servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi

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TARES – Soggetto attivo

Il legislatore nazionale, non ritenendo adeguato il mero livello comunale, per i Comuni polvere o piccoli (sotto i 5 mila abitanti, o 3 mila per enti appartenuti o appartenenti alla Comunità montana) per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, ha disposto che almeno tre funzioni venissero svolte in forma associata (unione o convenzione) entro il 2013 e le altre entro il 2014.

Vi è un contenuto allungamento dei termini previsti nel previgente art. 14, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010 e già una volta differiti, anch’essi di nove mesi, dall’art. 29, comma 11, del cit. decreto-legge mille proroghe.

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TARES – Soggetto attivo

UNIONI SPECIALI

Art. 16 del D.L. 138/2011, così come convertito dalla L. 148/2011, e modificato dal D.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135

I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di Comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni, la disciplina specifica.

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TARES – Soggetto attivo

Alle Unioni di Comuni con popolazione

inferiore a 1.000 abitanti è affidata la

titolarità della potestà impositiva sui

tributi locali dei Comuni associati nonché

quella patrimoniale, con riferimento alle

funzioni da essi esercitate per mezzo

dell‘Unione.

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TARES – Soggetto attivo

In Sicilia ci sono pure le SOCIETA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI (S.R.R.)

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 45 L.r. n. 2/2007, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la Provincia ed i Comuni ricompresi in ciascun ATO, costituiscono una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente L.r. n. 9/2010 (art. 6, comma 1, L.r. 9/2010)

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TARES – Soggetto attivo

La S.R.R. deve esercitare le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Quindi, tra l’altro: deve organizzare il servizio e determinare gli

obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza

deve adottare un apposito piano d'ambito deve aggiudicare il servizio di gestione

integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie.

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TARES – Soggetto attivo

S.S.R. e TARESSONO COMPATIBILI ?

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TARES – Soggetto attivo

La formulazione originale del D.L. 201/2011 poneva forti dubbi sulla compatibilità delle disposizioni in materia di Tares con la legge regionale n. 9/2011, istitutiva delle S.R.R.

La nuova formulazione riconsidera le società d’ambito (ATO) e le strutture che svolgono il servizio in regime di privativa pubblica.

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TARES – Presupposto oggettivo e soggetto passivoComma 3 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. (la Tarsu faceva riferimento a immobili “oggettivamente utilizzabili”).

Le aree scoperte, cosiddette “operative”, sono già tassabili ai fini Tarsu e Tia e lo saranno anche ai fini Tares.

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TARES – Soggetto passivo

Il presupposto del tributo è dato, alternativamente da:

Possesso Occupazione Detenzione

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TARES – Soggetto passivoUtenze domestiche

Occupanti le utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

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TARES – Soggetto passivoUtenze domesticheSono considerati presenti nel nucleo famigliare

anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

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TARES – Soggetto passivoUtenze domestichePer le utenze domestiche condotte da soggetti non

residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza,

[alternativa1] quello di … unità. [alternativa2] quello di un unità ogni … mq di

superficie imponibile (con arrotondamento all’unità superiore).

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

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TARES – Presupposto oggettivoComma 4 dell’art. 14 del d.l. n. 201/2011: Sono

escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

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TARES – Presupposto oggettivoLe aree pertinenziali non di civile abitazioneA differenza di TIA e TARSU, la normativa

della TARES non sembra esonerare dal pagamento le aree pertinenziali diverse dalle civili abitazioni e da quelle condominiali.

Attualmente non sono previste altre deroghe, mentre prima erano escluse dal pagamento le aree pertinenziali o accessorie delle aree tassabili.

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TARES – Presupposto oggettivo

Il parcheggio di un supermercato, per esempio, oggi non versa la tassa sui rifiuti, con la TARES dovrà versarla.

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TARES – Presupposto oggettivo

TARES=

TARSU

Occupazione e detenzione, a qualunque titolo, di aree scoperte che non devono necessariamente produrre rifiuti urbani ma devono essere potenzialmente atti a produrli.

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TARES – Presupposto oggettivoLa Cassazione ed i giudici di merito hanno,

finora, ritenuto illegittima la previsione regolamentare che tendeva ad escludere per la Tarsu (o a dichiarare esenti dal tributo) gli immobili che non avessero arredi oppure allacci alla rete elettrica o idrica. Tale previsione sarà illegittima anche per la Tares.

Per il Comune, in questo caso, l’immobile è oggettivamente inutilizzabile, ma per la Cassazione (con giurisprudenza costante)* è solo soggettivamente inutilizzato.

(*) sentenza n.16785/ 2002, sentenza n. 9920 /2003, sentenza n.1850/2010

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TARES – Presupposto oggettivoIl prototipo di regolamento messo a punto

dal gruppo di lavoro costituito dal Mef nell’ambito del programma operativo “Governance e azioni di sistema” prevede, però, che non sono soggetti al tributo le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete.

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TARES – Presupposto oggettivo

La prova contraria , atta a dimostrare la

inidoneità del bene a produrre rifiuti,

resta ad esclusivo carico del contribuente

che deve fornire all’amministrazione,

tutti gli elementi all’uopo necessari.

Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000

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TARES – Presupposto oggettivoLa Corte di Cassazione, di recente, con

sentenza n. 1331 del 21 gennaio 2013 ha sancito che la prova fornita dal contribuente di avere cessato un’attività commerciale non è sufficiente ad esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti.

L’immobile continua ad essere suscettibile di produrre rifiuti e, quindi, soggetto al tributo; mentre non rileva la scelta del titolare di non utilizzare l’immobile.

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TARES – Presupposto oggettivoL’immobile è oggettivamente inutilizzabile

(terminologia Tarsu) o non suscettibile di produrre rifiuti (terminologia Tares) quando non ha l’abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono PURCHE’ DI FATTO INUTILIZZATO.

Se, invece, l’immobile è utilizzato è soggetto, comunque, al pagamento del tributo.

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TARES – Presupposto oggettivo

Per le istituzioni scolastiche, resta ferma la disciplina del tributo dovuto di cui all'articolo 33-bis, del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008.

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TARES – Presupposto oggettivoREMUNERAZIONE CON CONTRIBUTO DA PARTE

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IN PROPORZIONE ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

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TARES – Presupposto oggettivoI criteri e le modalità di corresponsione delle

somme dovute ai singoli Comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza.

A decorrere dal 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio.

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TARES – Presupposto oggettivo

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti

delle istituzioni scolastiche è sottratto

dal costo che deve essere coperto con il

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

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TARES – Presupposto oggettivoNel D.L. n. 201/2011 manca qualsiasi

indicazione sull’applicabilità o meno della maggiorazione (da 0,30 a 0,40 centesimi a metro quadro).

Secondo IFEL, trattandosi di una distinta quota di imposta e destinata al finanziamento di “servizi indivisibili” diversi dalla gestione dei rifiuti, l’eventuale volontà di escluderne le scuole statali andava esplicitata.

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TARES – Base imponibile

Ai sensi dell'art. 14, comma 9 del d.l. 201/2011 la base imponibile, ai fini del TARES ERA la superficie dei locali e delle aree.

In particolare, il comma 9 dell'art. 14, disponeva che "per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale".

Tali immobili si riferiscono a quelli appartenenti alle categorie catastali A, B e C.

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TARES – Base imponibile

Per gli immobili già denunciati, i Comuni dovevano modificare d’ufficio le superfici che risultavano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati in proprio possesso con quelli in possesso dell’Agenzia delle entrate.

Di dette variazioni i Comuni avrebbero dovuto dare comunicazione agli interessati

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TARES – Base imponibile

PER LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI LA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO ERA GIA’ COSTITUITA DA QUELLA CALPESTABILE

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TARES – Base imponibile

Con la legge di stabilità 2013 SI TORNA AL PASSATO !

La Tares è calcolata sulla superficie calpestabile e questo vale per tutti gli immobili (sia a destinazione ordinaria che speciale).

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TARES – Base imponibile

FINO A QUANDO VERRANNO ATTIVATE LE PROCEDURE PER L’ALLINEAMENTO TRA I DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA E I DATI DELLA TOPONOMASTICA, PER DETERMINARE LA SUPERFICIE CATASTALE ASSOGGETTABILE, LA SUPERFICIE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA, ISCRITTE O ASCRIVIBILI NEL CATASTO URBANO, ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO, E’ COSTITUITA DALLE AREE CALPESTABILI DEI LOCALI E DELLE AREE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI O ASSIMILATI.

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TARES – Base imponibile

Il legislatore, tenuto conto delle difficoltà

ad utilizzare la superficie catastale, ha

consentito ai Comuni di utilizzare, le

superfici già utilizzate per TARSU o TIA,

anche per gli immobili a destinazione

ordinaria (A, B e C).

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TARES – Base imponibile

Intanto, nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, i Comuni dovranno comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della L. 212/2000.

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TARES – Base imponibile

I contribuenti, nel presentare le dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria dovranno OBBLIGATORIAMENTE indicare:

Dati catastali; Numero civico di ubicazione

dell’immobile e numero interno

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TARES – Base imponibile da accertare

Ai fini dell’attività di accertamento, il

Comune, per gli immobili di categoria A,

B e C, PUO’ considerare come superficie

assoggettabile al tributo quella dell’80%

della superficie catastale.

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TARES – Base imponibile

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo NON SI TIENE CONTO di quella parte di essa dove si formano di regola RIFIUTI SPECIALI

A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

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TARES – Base imponibile

Nel caso in cui sussista una OBIETTIVA

difficoltà di delimitare le superfici ove tali

rifiuti speciali si formano, il regolamento

comunale deve prevedere percentuali di

riduzioni, per categoria di attività

produttiva, rispetto all’intera superficie

sulla quale l’attività viene svolta.

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TARES – Determinazione della tariffa

IL TRIBUTO E’ CORRISPOSTO IN BASE A

TARIFFA COMMISSURATA AD ANNO

SOLARE, CUI CORRISPONDE

UN’AUTONOMA OBBLIGAZIONE

TRIBUTARIA (Art. 14, comma 8, del D.L.

201/2011)

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TARES – Determinazione della tariffa

L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne viene a cessare l’utilizzazione, PURCHE’ DEBITAMENTE E TEMPESTIVAMENTE DICHIARATA.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo prova contraria da parte dell’utente.

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TARES – Determinazione della tariffa

Le tariffe devono essere determinate in conformità al piano tariffario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, REDATTO DAL SOGGETTO CHE SVOLGE IL SERVIZIO STESSO ed APPROVATO DALL’AUTORITA’ COMPETENTE.

Il problema è che la legge non definisce quale sia l’autorità competente.

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TARES – Base imponibile

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Base imponibile

TARIFFA

QUOTA DETERMINATA IN BASE ALLE COMPONENTI ESSENZIALI DEL COSTO DEL SERVIZIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INVESTIMENTI ED AI RELATIVI AMMORTAMENTI

QUOTA RAPPORTATA ALLE QUANTITA’ DI RIFIUTI CONFERITI. AL SERVIZIO FORNITO ED ALL’ENTITA’ DEI COSTI DI GESTIONE

COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DI INVESTIMENTO E DI

ESERCIZIO

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TARES - Base imponibile

Ai fini della determinazione della tariffa sono compresi anche i costi dell’avvio alla discarica

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Con regolamento che doveva essere emanato entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l. 400/1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, DOVEVANO ESSERE STABILITI i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.

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Il regolamento che doveva essere emanato si sarebbe dovuto applicare a partire dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore.

Già con il D.L. 201/2011 era previsto che si applicassero in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e fino alla data da cui decorre l'applicazione di detto regolamento, le disposizioni di cui al d.PR. N. 158/1999.

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TARES – Abolizione regolamento ministeriale

CON LA LEGGE DI STABILITA’ 2013

SCOMPARE QUALSIASI RIFERIMENTO AL

REGOLAMENTO MINISTERIALE DA

APPROVARSI ENTRO IL 31OTTOBRE E SI

TORNA A FARE RIFERIMENTO UNICAMENTE

AI CRITERI DETERMINATI CON D.P.R. N.

158/1999 (Decreto Ronchi).

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TARES – Piano finanziario

I Comuni che hanno applicato la TARSU dovranno, quindi, redigere un proprio piano finanziario e cambiare le regole per la determinazione della tariffa.

I Comuni che hanno applicato la TIA1 non avranno questo problema, venendo ad essere coincidenti le tariffe Tares e Tia1.

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TARES - Determinazione della tariffa

Alla tariffa così determinata si applica una

maggiorazione pari a 30 centesimi per

mq, a copertura dei costi indivisibili dei

Comuni.

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TARES - Determinazione della tariffa

TARSU e TIA

Competenza a deliberare la tariffa della

Giunta Comunale

TARES

Competenza a deliberare la

tariffa è ilConsiglio

Comunale

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TARES - Determinazione della tariffa

Il Consiglio Comunale dovrà deliberare le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.

Data di effettiva approvazione del bilancio: NO

Data fissata dalla legge per l’approvazione: SI

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TARES - Determinazione della tariffa

L’approvazione delle tariffe dovrà avvenire

in conformità al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani

redatto dal soggetto che svolge il

servizio ed approvato dall’autorità

competente.

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TARES – Piano finanziario

Il Piano finanziario, deve individuare (art. 8, D.P.R. 158/1999):

il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;

il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;

l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

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TARES – Piano finanziario

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica:

il modello gestionale ed organizzativo prescelto;

i livelli di qualità dei servizi;

la ricognizione degli impianti esistenti;

l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente.

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TARES – Piano finanziario

Nuclei tematici del piano finanziario:

i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;

i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

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TARES – Piano finanziarioClassificazione costi da coprire con tariffa

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

COSTI COMUNI COSTO D’USO DEL CAPITALE

Costi di gestione RSU indifferenziati : -costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche- costi di raccolta e trasporto RSU-costi di trattamento e smaltimento RSU-- altri costiCosti di gestione raccolta differenziata : -costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) - costi di trattamento e riciclo (CTR)

- costi amministrativi

- costi generali di gestione

- costi comuni diversi

- ammortamenti

- accantonamenti

- remunerazione del capitale investito

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TARES – Piano tariffarioApprovazione

Il comma 23 dell’art. 14, d.l. 201/2011, prevede che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e quindi il PEF che ne costituisce parte integrante, sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato “dall’autorità competente”.

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TARES – Piano tariffarioApprovazioneSecondo le linee guida del MEF le funzioni di regolazione in

materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 152/2006), alla quale è così attribuita anche l’approvazione del piano finanziario (art. 238, comma 5, d.lgs. 152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni, ricadendo tale attribuzione sull’organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe

Le indicate Autorità d’ambito, così come le abbiamo conosciute, dovevano essere soppresse entro il 31 dicembre 2012 (termine così prorogato, da ultimo, dall’art. 13, comma 2, d.l. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2012), anche se le Regioni dovranno attribuire ad altre entità le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

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TARES – Piano tariffarioApprovazioneLe norme non indicano il termine entro il

quale debba essere approvato il piano.Il piano dovrebbe essere trasmesso, insieme

alla relazione, entro il mese di giugno di ogni anno all’Osservatorio nazionale dei rifiuti.

Il piano, comunque, costituisce indispensabile presupposto per le delibere tariffarie, quindi deve essere approvato entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione”.

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TARES – La maggiorazione

I Comuni possono con deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE modificare IN

AUMENTO la misura della maggiorazione

fino a 40 centesimi per mq, anche

graduandola in ragione della tipologia

dell’immobile e della zona in cui è

ubicato.

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TARES – La maggiorazione

La parte che lo Stato recupera dal fondo sperimentale di equilibrio (per le regioni a statuto ordinario) o dai trasferimenti erariali (per le regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia) è calcolata sull’applicazione della MAGGIORAZIONE STANDARD (30 CENTESIMI A METRO QUADRO).

L’eventuale ulteriore maggiorazione va ai Comuni.

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TARES – La maggiorazione

La maggiorazione determina un incremento

di entrata per i Comuni ed una riduzione di

pari importo delle risorse erariali assegnate

(fondo sperimentale di equilibrio per le

regioni a statuto ordinario o trasferimenti

erariali per le regioni a statuto speciale, tra

cui la Sicilia).

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TARES – La maggiorazione

Anche sulle eventuali agevolazioni

concesse dal Comune, la riduzione si

applica anche alla maggiorazione. Fermo

restando che lo Stato conteggia la

riduzione nei propri trasferimenti sempre

sulla base della maggiorazione standard.

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TARES – La maggiorazione

Fondo sperimentale o trasferimenti erariali<

Incremento entrate per la maggiorazione=

differenza da versare allo Stato

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TARES – Agevolazioni di legge(non modificabili con

regolamento)

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.Se non è svolto il servizio, il tributo non può essere superiore al 20%.

MANCATA RACCOLTA

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TARES – Agevolazioni di legge(non modificabili con

regolamento)Il Comune deve assicurare AGEVOLAZIONI

in caso di utenze domestiche, in caso di RACCOLTA DIFFERENZIATA.

L’agevolazione è OBBLIGATORIA, la sua misura viene stabilita dal Comune con norma regolamentare.

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TARES – Agevolazioni regolamentari (senza necessaria

copertura finanziaria)Il Comune con regolamento può prevedere riduzioni

tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od

altro uso limitato e discontinuo;c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte

adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

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TARES – Riduzioni tariffarie

Altre riduzioni Tares Percentuale riduzione(compresa

maggiorazione)

Art. 14,

comma:

Abitazione unico occupante Max 30% 15

Abitazioni uso stagionale o limitato Max 30% 15

Abitazioni occupate da residenti per più di 6 mesi all’estero

Max 30% 15

Fabbricati rurali ad uso abitativo Max 30% 15

Locali diversi da abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente

Max 30% 15

Raccolta differenziata delle utenze domestiche Tarif. modulabile

17

Mancato svolgimento servizio, o grave violazione della disciplina di riferimento, o di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Minimo 80% 20

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TARES – Copertura finanziaria agevolazioni

PER LE AGEVOLAZIONI DI LEGGE E PER QUELLE INDICATE NEL COMMA 15, DELL’ART. 14, DEL D.L. N. 201/2011NON SERVE COPERTURA FINANZIARIA

PER ULTERIORI AGEVOLAZIONI O ESENZIONI I COMUNI DEVONO ASSICURARE LA COPERTURA FINANZIARIA, COME AUTORIZZAZIONI DI SPESA

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TARES – Copertura finanziaria agevolazioni

Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori

riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono

iscritte in bilancio come autorizzazioni di

spesa e la relativa copertura è assicurata

da risorse diverse dai proventi del tributo

di competenza dell'esercizio al quale si

riferisce l'iscrizione stessa.

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TARES – Copertura finanziaria agevolazioni

Mentre per l’ICI e l’IMU le esenzioni sono stabilite dalla legge ed in forza dell’art. 52 (tranne quelle di fatto: elevazione della detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta)

per la Tares (ma era così anche per la Tarsu) il Comune può concedere esenzioni, sempre che trovi le risorse per finanziarle.

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TARES - innovazioni

CRITERIO DELLA PREVALENZA

La Tares si pagherà al Comune sul quale insiste la percentuale

maggiore di superficie, a prescindere da chi effettua il servizio

COMUNE A

COMUNE B

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TARES - innovazioni

OCCUPAZIONI TEMPORANEEL’istituto della “occupazione temporanea” non

poteva essere creato con norma regolamentare.

OGGI LA LEGGE STABILISCE CHEPer le occupazioni temporanee la Tares sarà a

carico dei titolari di diritto reale (proprietà, usufrutto, etc.) degli immobili. Si considerano temporanee le occupazioni dipendenti da contratti di locazione o comodato di durata non superiore a 6 mesi, anche se non continuativi nel corso dello stesso anno solare. Tale sistema dovrebbe agevolare l’attività di accertamento.

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TARES - innovazioni

OCCUPAZIONI TEMPORANEE Il problema si pone rispetto alla parte

variabile legata ai componenti del nucleo familiare.

L’incongruenza potrebbe essere quella di far pagare il proprietario sulla base del proprio numero di componenti, rispetto ad un immobile che, di fatto, non occupa, essendo stato dato in occupazione temporanea

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TARES - innovazioni

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Si potrebbe applicare il criterio dell’occupante unico, oppure prevedere una misura che porti il Comune a conoscere l’effettivo numero di occupanti.

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TARES – Locali o aree pubbliche

Nel caso di locali o aree pubbliche temporaneamente occupate (es. MERCATI) il regolamento dovrà prevedere l’applicazione della Tares su base giornaliera.

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TARES – Locali o aree pubblicheL'occupazione o detenzione di area

pubblica è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

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TARES – Locali o aree pubblicheL'obbligo di presentazione della dichiarazione è

assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione.

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TARES – Regolamento comunaleIl regolamento comunale deve prevedere:

La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti;

La disciplina delle riduzioni tariffarie; La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; L’individuazione di categorie di attività produttive

di rifiuti speciali, alle quali applicare, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera area produttiva

I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo

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TARES – Tributo provinciale

Confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione.

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La tariffa corrispettiva

I Comuni che hanno realizzato sistemi di

misurazione puntuale della quantità di rifiuti

conferiti al servizio pubblico possono, con

regolamento, prevedere l'applicazione di una

tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del

tributo.

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La tariffa corrispettiva

La Commissione Ambiente della Camera ha approvato un emendamento, che modifica la normativa attuale prevedendo che possano fare ricorso alla tariffa corrispettiva, commisurata al servizio reso, anche i Comuni che fino adesso non l’hanno ancora istituita, se sono in grado di realizzare sistemi di misurazione del conferimento.

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TARSU – La dichiarazione

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

Non esiste un termine di legge per la presentazione della dichiarazione.

Tale termine deve essere fissato dal Regolamento comunale in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

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TARES – La dichiarazione

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati.

Se si modificano variazioni, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento

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TARES - Dichiarazione

Il contribuente che si è auto-denunciato ai fini Tarsu o Tia NON è tenuto a presentare una nuova dichiarazione.

Il Comune NON può prevedere, con norma regolamentare, l’obbligo di denuncia

Il Comune DEVE prevedere la data entro la quale il contribuente deve presentare la dichiarazione (dato non stabilito dalla legge). Il termine non può essere inferiore a 60 giorni.

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TARES – La riscossione

Il D.L. 201/2011 prevedeva che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, fosse versato esclusivamente al Comune.

La lettera della norma portava ad escludere che potesse essere affidata all’esterno la riscossione volontaria del tributo.

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TARES – La riscossione

La relazione ministeriale che accompagna la legge spiegava che l’obbligo di riscossione spontanea da parte del Comune è in linea con le recenti modifiche in materia di riscossione delle entrate degli enti locali.

Per gli altri tributi locali, però, tale obbligo è scomparso con i decreti del Governo Monti e stranamente continuava ad esistere solo per la Tares.

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TARSU – La riscossione

La legge di stabilità 2013 ha, però, previsto che

I Comuni, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n.

446/1997, possono affidare , fino al 31

dicembre 2013, la gestione del tributo o della

tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla

data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche

disgiuntamente, il servizio di gestione dei

rifiuti e di accertamento e riscossione della

Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2.

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TARES – La riscossione

Ad oggi la Tares potrà essere pagata con il modello F24 o con un bollettino di conto corrente del Comune.

Il modello F24 consente di compensare il debito con altri crediti.

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TARES – Avvisi di pagamentoNelle linee guida ministeriali sul prototipo

regolamentare viene chiarito che la Tares NON va versata dai contribuenti in AUTOLIQUIDAZIONE.

Deve essere pagata in seguito ala spedizione degli avvisi di pagamento da parte dei Comuni.

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TARES – Avvisi di pagamentoNel Tares è scomparso il sistema di

riscossione ordinario tramite ruoli che caratterizzava la Tarsu. Si è ritenuto comunque opportuno, per ragioni di continuità, di mantenere la prassi che prevede l’invio ai contribuenti, senza formalità di notifica di avvisi bonari, qui denominati “inviti di pagamento” che indicano le somme da versare e le relative modalità e termini.

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TARES - Versamento

Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

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TARES – Versamento

Con l’approvazione definitiva della conversione in legge del D.L. n. 1/2013, l’articolo 1–bis, solo per il 2013, al mese di luglio, il termine per versare la prima rata della Tares, stabilito in gennaio e poi spostato una prima volta ad aprile dalla legge di stabilità 2013.

Rimane, tuttavia, ferma la facoltà dei Comuni di scegliere se posticipare ulteriormente questo termine.

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TARES – Versamento

Fino alle determinazioni delle nuove tariffe, le somme dovute vanno pagate in acconto, commisurato all’importo versato per il 2012.

Per le nuove occupazioni, effettuate a partire dal 2013, la tassa va calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per l’anno precedente.

Il conguaglio dovrà essere effettuato con la rata da pagare dopo la determinazione delle tariffe.

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TARES – Versamento maggiorazione

La maggiorazione va pagata nella misura standard (30 cent a metro quadro) senza applicazioni di sanzioni ed interessi, contestualmente al tributo alla scadenza delle prime tre rate.

Con l’ultima rata potrà essere operato il conguaglio, qualora il Comune dovesse decidere di aumentarla (fino al massimo di 40 centesimi a metro quadro).

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TARES - ll funzionario responsabile

Il Comune designa il funzionario responsabile a

cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di

ogni attività organizzativa e gestionale,

compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché nonché

la rappresentanza in giudizio per le la rappresentanza in giudizio per le

controversie relative al tributo stessocontroversie relative al tributo stesso.

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizioLa rappresentanza in giudizio per le

controversie relative al tributo stesso costituisce una novità e rappresenta una deroga ai principi generali che affidano la rappresentanza in giudizio nel processo tributario o al Sindaco o al Dirigente o al Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area a cui attengono i tributi.

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

Una volta che, in rappresentanza del Comune, si sia validamente costituito in giudizio il Sindaco, il successivo svolgimento di attività difensiva da parte di un funzionario comunale a ciò designato deve ritenersi pienamente valido, data la differenza tra il soggetto che rappresenta l’Ente e quello incaricato dall’assistenza tecnica dello stesso (Cassazione 15858/2001).

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

L’art. 11, comma 3, del d.lgs. 546/ 1992, PRIMA DELLA MODIFICA del Dl 44/2005, ossia FINO al 31 maggio 2005, prevedeva che L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l’organo di rappresentanza previsto nel proprio ordinamento.

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

La Corte di Cassazione (sentenze 10787/2004 e 1949, 2878, 3736, 19082 del 2003) ribadì, smentendo qualche pronuncia in senso contrario, che la rappresentanza in giudizio spettava solo al Sindaco ed al Presidenza della Provincia

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

La materia è stata innovata dall’art 3 bis della legge 31 maggio 2005, n. 88 (che ha convertito il d.l. n. 44 del 31 marzo 2005), che ha previsto che L’ente locale nei cui confronti è proposto ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto Ufficio

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

Il potere del dirigente dell'ufficio tributi di rappresentare il comune nelle controversie tributarie, ancor prima di essere previsto dalla legge n. 88/2005, è stato riconosciuto dal nuovo sistema istituzionale degli enti locali, purché espressamente attribuito dallo statuto comunale (o dal regolamento, cui lo statuto rinvii), potendo in tal caso il dirigente costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, se abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Cassazione civile  sez. trib., 28 maggio 2010, n. 13141

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

L’eventuale delega a difensore abilitato deve essere sottoscritta dal Sindaco o dal Dirigente ed autenticata dallo stesso difensore.

Ma nel processo tributario la mancanza di

autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dalla parte per procura in calce od al margine del ricorso introduttivo non determina la nullità dell'atto, a meno che la controparte non contesti espressamente l'autenticità della sottoscrizione" (vd. sentt. nn. 17845/2007 e 6591/2008).

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

Il Dirigente (o il Titolare della posizione organizzativa) comprendente l’Ufficio Tributi, con apposita determinazione, può delegare un funzionario dell'unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l'impugnazione quale assistente dell'ente locale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Cassazione civile  sez. trib., 09 giugno 2009n. 13230

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

La norma ha espressamente conferito,

quindi, piena legittimazione a

rappresentare l’Ente nel giudizio

tributario, senza bisogno di ulteriori atti

che l’attribuiscano

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

La legittimazione del dirigenti SI AGGIUNGE e non si sostituisce alla concorrente legittimazione dei vertici politici di comune e provincia.

Il legislatore infatti specifica che l’Ente può ANCHE stare in giudizio tramite il dirigente

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

La scelta di agire in giudizio tramite il

Sindaco o il Dirigente spetta all’Ente, che

può decidere di volta in volta oppure

disciplinare la materia tramite Statuto o

Regolamento

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

Secondo la recente giurisprudenza

l’organo dotato di rappresentanza

processuale può agire anche senza alcun

specifico atto di autorizzazione.

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

Lo Statuto può, comunque, sempre prevedere la previa autorizzazione della Giunta, ovvero una preventiva determinazione del competente dirigente, oppure ancora l’intervento dell’una o dell’altra, in relazione alla natura ed all’oggetto della controversia

Cassazione a sezione unite n. 17550/2002

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

La dottrina ritiene che la mancanza del

dirigente debba essere intesa come

assenza del dirigente dell’ufficio tributi e

non come assenza di figure dirigenziali

nell’Ente

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TARES - ll funzionario responsabileLa rappresentanza in giudizio

Normalmente la figura del dirigente dell’Ufficio tributo NON VA CONFUSA con il responsabile del singolo tributo. Si tratta del soggetto posto al vertice dell’intero ufficio tributi.

NEL CASO DELLA TARES LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, PER LE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRIBUTO STESSO, VENGONO ATTRIBUITE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE.

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TARES- Il funzionario responsabileIl Ministero dell’Interno, con circolare 21

giugno 1993, n. 3, rispetto all’Ici, aveva precisato che con il termine "funzionario responsabile del tributo" è da intendersi il responsabile della funzione e non chi è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale, oggi categoria D.

Lo stesso Ministero ha, inoltre, precisato che qualora il funzionario individuato appartenga alla sesta qualifica, oggi categoria C, dovrà essere in possesso almeno del diploma di ragioneria.

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TARES - Il funzionario responsabileDi norma, però, il funzionario di cui all'art. 11 del

decreto legislativo n. 504/1992, va identificato con la figura massima apicale dell'area economico-finanziaria presente nel Comune anche se di qualifica funzionale inferiore all'ottava.

Nel caso in cui non si fossero verificate le condizioni precedenti, ovvero la figura massima apicale presente nella pianta organica del Comune fosse stata inferiore alla VI qualifica funzionale, le funzioni relative all'imposta dovevano essere affidate al Segretario Comunale.

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TARES - Il funzionario responsabile

MINISTERO DELL’INTERNO PARERE 21 AGOSTO 2012Il Ministero dell’Interno ha risposto ad un Comune in merito alla

possibilità che una dipendente di cat. C5, priva del diploma di ragioneria, ma nominata Funzionaria Responsabile ICI fino al 2006, potesse essere nominata Funzionario Responsabile IMU.

Il Ministero ha evidenziato preliminarmente che gli enti devono provvedere, attraverso lo strumento regolamentare, a definire la propria struttura organizzativa stabilendo le modalità di conferimento dei compiti ai dirigenti, o ai responsabili degli uffici, e dettando altresì i criteri e le norme secondo i quali gli stessi devono dirigere gli uffici.

La struttura organizzativa dell’Ente prevede un dipendente di cat. D3, quale Coordinatore dell’Area Economico finanziaria e un dipendente di cat. C, con profilo di istruttore contabile economo.

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TARES - Il funzionario responsabileNella fattispecie il Ministero ha ritenuto che la

responsabilità del tributo in parola spetti al dipendente di cat. D, Coordinatore dell’Area, potendo, tuttavia, la dipendente di categoria C, svolgere le funzioni di responsabile del procedimento con compiti di:

valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione necessari per l’emanazione del provvedimento finale;

compiere tutti gli atti istruttori; curare l’indizione o indire le conferenze di servizi

ex art. 14 della legge 241/1990; adottare, se ne ha la competenza, il

provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione.

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TARES - Il funzionario responsabile

Alla luce delle considerazioni suesposte, il Ministero dell’Interno ritiene, pertanto, che la carenza dello specifico titolo di studio, di ragioniera, non consenta, di assumere la responsabilità del nuovo tributo IMU, valendo le medesime valutazioni svolte sull’l’ICI e, quindi, logicamente, ciò dovrebbe valere anche per la TARES.

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TARES - Il funzionario responsabile

La delibera di fissazione delle aliquote, essendo un atto secondario rispetto alla fonte primaria, non deve necessariamente riportare particolare motivazione.

La pubblicazione dell’aliquota ha soltanto valore CONOSCITIVO e non COSTITUTIVO.

La delibera deve essere trasmessa al MEF entro 30 gg dalla sua esecutività o, comunque, entro 30 gg dalla data prevista per l’approvazione del bilancio

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TARES - Accertamento

In fase di accertamento, per i fabbricati,

già denunciati, iscritti alle cat. A, B e C, il

Comune PUO’ fare riferimento all’ 80%

della superficie catastale.

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TARES – Accertamento e cooperazione tra Comuni ed Agenzia del TerritorioNell'ambito della cooperazione tra i comuni e

l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione

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TARES – Accertamento

L'art. 6, comma 2, del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44/2012, PREVEDEVA che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.

COMMA ABROGATO CON IL RITORNO ALLA SUPERFICE CALPESTABILE

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TARES - Accertamento

L’Agenzia del Territorio, già con circolare n.

13/2005, aveva fornito indicazioni ai

propri uffici provinciali per acquisire,

tramite i Comuni, le planimetrie degli

immobili e gestire le istanze di rettifica.

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TARES – Accertamento

Il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Le presunzioni semplici sono quelle lasciate al libero apprezzamento di chi giudica.

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TARES – Potere di accesso

Il funzionario responsabile può disporre l’accesso presso gli immobili soggetti ad accertamento di personale autorizzato.

L’autorizzazione NON è più concessa dal Sindaco, ma dal responsabile del tributo

L’accesso deve essere preavvisato.

Senza autorizzazione o preavviso l’accesso è illegittimo, anche se non opposto dall’interessato.

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TARES - Sistema sanzionatorio

Inadempimento Sanzione

Omesso o insufficiente versamento

Art. 13 D.Lgs. n. 471/1997

Omessa dichiarazione Da 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro

Infedele dichiarazione Da 50% al 100%del tributo non versato, con un minimo di 50 euro

Incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso

Da € 100 ad € 500

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TARES - Sistema sanzionatorioArt. 13 D.Lgs. 471/1997Chi omette o effettua in maniera insufficiente il

versamento è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.