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IL PERCORSO DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEGLI INTERESSIIMPRENDITORIALI, PROPRIETARI, FAMIGLIARI ATTRAVERSO LACREAZIONE DI VALORE IN PREVISIONE DI FUTURO PASSAGGIOA MEMBRI DELLA FAMIGLIA
slides:Avv. Nicola CanessaDott. Stella Cuccoli Dott. Paolo Roccatagliata
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Avv. Nicola Canessa
La “caratteristica” italiana
• Nei prossimi cinque anni, sei aziende italiane su dieci saranno investite del problema della successione nel governo dell’azienda di famiglia.
• Nel panorama delle 45 maggiori imprese familiari, solo la metà ha affidato il timone alle mani di un manager esterno, mentre nell’altra metà, il governo dell’impresa si identifica con la proprietà.
• Dati Banca d’Italia e indagine condotta su un campione di 421 imprese: 1) forte concentrazione della proprietà (nel 57,2% delle imprese l’azionista
principale detiene la maggioranza assoluta del capitale e nel 63% circa delle imprese, i soggetti controllanti presentano legami di parentela tra di loro).
2) netta prevalenza di forme di controllo familiare3) ritrosia all’ingresso di soci esterni
il percorso di valorizzazione e tutela degli interessi imprenditoriali, proprietari, famigliari, attraverso la creazione di valore, in previsione di futuro passaggio a membri della famiglia
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Avv. Nicola Canessa
Commissione 94/1069/ CE del 7/12/94
• ...sollecita gli stati membri a rendere più razionali ed efficienti le norme successorie che regolano il trasferimento delle imprese di piccole e medie dimensioni alla morte dell’imprenditore.
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Avv. Nicola Canessa
Commissione 94/1069/ CE del 7/12/94Obiettivi
• Sensibilizzare l’imprenditore ai problemi della successione e a preparare la stessa finché è in vita
• Creare un contesto finanziario favorevole alla successione
• Evitare che imposte successione mettano in pericolo la sopravvivenza della impresa
• Incoraggiare imprenditore – anche fiscalmente – a trasferire azienda ai suoi dipendenti in assenza di familiari
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Avv. Nicola Canessa
Strumenti giuridici: p.g. all’interno della famiglia
1. Usufrutto di partecipazioni2. S.r.l.: corporate governance3. S.p.a.: corporate governance4. Trasferimento di partecipazioni ai dirigenti. Call option5. Patti parasociali6. Patti di famiglia7. Art. 2645 ter c.c.8. Family buy out9. Trust
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Avv. Nicola Canessa
Usufrutto di partecipazioni
• Pacchetto di controllo della società intestato ai figli.
• Riserva di usufrutto (diritto di voto).
• Usufruttuario: potere di godere, disporre dei frutti della cosa.
• Dopo la morte del padre usufruttuario, l’usufrutto si consolida in capo agli eredi che non pagano alcuna imposta.
• Aumento di capitale mediante imputazione di capitale a riserve: l’usufrutto esteso alle azioni di nuova emissione
• “Abuso” di usufrutto.
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Dott. Stella Cuccoli
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ANNOTAZIONI FISCALI:CESSIONE DELLA NUDA PROPRIETA’
DI PARTECIPAZIONI
VALORE PIENA PROPRIETA’ -
VALORE USUFRUTTO
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATEimposta sostitutiva 12,5%
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATEplusvalenza imponibile al 40%
imposta contratti di borsa € 0,072 ogni € 51,65 o fraz.
esente da imposta di registro
VALORE CESSIONEIMPOSTE DIRETTE *IMPOSTE INDIRETTE
* % ceduta = valore nominale azioni xvalore nuda proprietà
valor piena proprietà
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Avv. Nicola Canessa
La corporate governance nelle soc.capitali
• Riforma: mutamento di obiettivi rispetto al passato. Non prevale più interesse pubblico sul privato ma ora centralità dell’interesse delle imprese.
• Il sistema ha favorito (i) l’eliminazione o l’attenuazione di divieti più o meno espressamente previsti nella precedente disciplina ma non contemplati a livello comunitario, e, dall’altro, (ii) la trasparenza societaria, come ulteriore strumento di tutela delle minoranze (es. conflitto di interessi degli amministratori)
• Legge delega: “definire con chiarezza e precisione compiti e responsabilità degli organi sociali…semplificare la disciplina delle società…ampliare gli ambiti dell’autonomia societaria…adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese”.
• S.r.l. modello centrale di riferimento mentre S.p.A “public company”, di proprietàsocietaria diffusa,.
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Avv. Nicola Canessa
S.r.l.: la corporate governance
• Art. 3 Legge Delega: “rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra soci e “ampia autonomia statutaria in tema di forme organizzative, procedimenti decisionali e posizioni soggettive dei soci”
• La “nuova” S.r.l. è pensata come società costituita tendenzialmente da soggetti con caratteristiche tale da non essere qualificabili come meri investitori, ma come soggetti fortemente interessati alla gestione imprenditoriale.
• Disciplina della S.r.l. libera il più possibile da vincoli alla autonomia statutaria, se non quelli necessari alla tutela dei terzi e dei creditori sociali.
• Ampia autonomia statutaria significa dunque ampia scelta per i soci della S.r.l. di determinarsi nelle regole di governance, prevedendo soltanto un modello c.d. di default, nel momento in cui tale scelta non venisse operata.
• Difficile pertanto determinare a priori un modello tipo di governance di S.r.l.
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Avv. Nicola Canessa
S.r.l.: la corporate governance
• Art. 2468, 2° comma, c.c. – partecipazione dei soci anche non proporzionale al conferimento.
• I diritti sociali spettano, in generale, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta (art. 2648, 1° comma, c.c.) ma possibile prevedere particolari diritti a singoli soci (amministrazione, utili) (art. 2468, 3°c, c.c.)
• Ampia discrezionalità nella ripartizione dei poteri gestori e rappresentativi, cosicchè, oltre all’organo unipersonale può optarsi per un organo pluripersonalecon poteri congiunti, disgiunti, o misti (art. 2475 c.c.)
• Libera trasferibilità delle partecipazioni inter vivos o mortis causa, salvo diversa disposizione atto costitutivo
• Intrasferibilità assoluta e mero gradimento: diritto di recesso
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Avv. Nicola Canessa
S.p.a: corporate governance.Sistema tradizionale
Assemblea soci
cda Collegio sindacale Revisore/Soc. di revisione
nomina
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Avv. Nicola Canessa
S.p.a.: corporate governance.Il sistema dualistico
Assemblea soci
Revisore/Soc. revisione Consiglio disorveglianza
Consiglio digestione
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Avv. Nicola Canessa
S.p.A. – categorie di azioni
• Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti (art.2348, 1°comma, c.c.)
• Tuttavia possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi. • Novità rilevante:non è più ora necessario che l’eventuale diminuzione dei
diritti amministrativi sia compensata da un privilegio di natura patrimoniale.
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Avv. Nicola Canessa
Categorie di azioni (art. 2348, 2°c, c.c.)
In relazione ai dir. patrimoniali• azioni privilegiate;• azioni postergate nelle perdite;• azioni correlate;• azioni a favore dei prestatori di
lavoro;• azioni di godimento;• azioni di risparmio;• azioni riscattabili.
In relazione ai dir.amministrativi• azioni senza diritti di voto e azioni
a voto limitato;• azioni con voto subordinato;• azioni a voto contingentato;• azioni a voto scalare.
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Avv. Nicola Canessa
Patti parasociali
• Regolamento dei rapporti difforme a quello previsto nello statuto • natura obbligatoria/ inopponibili ai terzi e alla società). Clausola penale• Rispetto norme imperative e principi generali ordinamento. Non ledere interessi
sociali o recare pregiudizio al raggiungimento dello scopo sociale. Nullità• Tempo determinato/indeterminato (recesso)• 2341 bis c.c. - Non possono avere una durata superiore ad anni 5: (i) c.d.
sindacati di voto; (ii) c.d. sindacati di blocco; (iii) i patti che hanno per oggetto o per l’effetto l’esercizio anche congiunto di un influenza dominante sulle spa o sulle società che le controllano
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Avv. Nicola Canessa
Patti parasociali nelle aziende familiariSindacati di voto
• Disciplinano il comportamento dei sottoscrittori nelle votazioni nell’assemblea sociale
• Costituzione di un gruppo di comando in grado di garantire alla società stabilità e controllo
• I soci aderenti al patto possono decidere i seguenti elementi:
oggetto del sindacato (tutte le delibere o soltanto quelle aventi un determinato contenuto);le modalità con cui gli aderenti devono orientare il loro voto (deciso di volta in volta oppure orientamento predeterminato nel patto);i modi con cui il voto deve essere espresso in assemblea oppure nel diverso organo collegiale (delega/intervento personale del socio/fiduciaria).
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Avv. Nicola Canessa
Patti parasociali nelle aziende familiariSindacati di blocco
• Con tali accordi i soci si impegnano a non vendere le proprie azioni per un certo periodo di tempo, o a venderle solo a determinate condizioni.
• È possibile stabilire ad es.:
- Il divieto di vendere le azioni per un certo periodo di tempo, o il divieto di porre in essere altri atti di disposizione quali costituzione in pegno, usufrutto
- Il divieto di vendere le azioni a terzi non sottoscrittori del patto
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Avv. Nicola Canessa
Patti parasociali nelle aziende familiari:accorgimenti
• a) coinvolgimento dell’imprenditore all’atto della intestazione delle partecipazioni ai discendenti;
• b) rappresentatività nell’organo amministrativo dei familiari;
• c) materie essenziali all’attività d’impresa, riservate, con votazione a magg. o unanime;
• d) riserva, in capo solo ad alcuni familiari, della nomina dell’ a.d.;
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FAMILY GOVERNANCE
• Regole di comportamento che ciascun familiare deve adottare e porre in essere nell’ambito dei suoi rapporti familiari
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Dott. Paolo Roccatagliata
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FAMILY GOVERNANCE• il rituale del passaggio,• il bilancio della famiglia,• la distribuzione della ricchezza,• la banca di famiglia,• l’organigramma della gerarchia familiare: ruoli e
responsabilità.• il controllo senza proprietà: il ruolo a) dei trustees, b) dei saggi, c)
dei beneficiari, d) dei consulenti, e) dei mentori,• il ruolo degli zii• il ruolo dei più anziani
• la filantropia familiare• la valutazione delle successive generazioni
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Dott. Paolo Roccatagliata
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Colloqui ed interviste 360°sulla percezione qualitativa e sul vissuto dei membri della famiglia Valutare gli Asset
IntellettualiUmani
Diagnosi comportamentale del Gruppo di FamigliaSupporto alla decisione
obiettivicomportamenti costi
Padronanza PersonaleLa Famiglia si prepara al progetto di Continuitàd’Impresa e Passaggio GenerazionaleFormandosi attraverso un cammino di analisi consapevole dei comportamenti.Definisce e sviluppa i comportamenti Ecosistemicifunzionali.
Visione CondivisaIl gruppo di famiglia Individua la Mission
I valori condivisi Fissa gli Obiettivi
NobiliOperativi
Sviluppa i progetti Di continuitàd’impresa e del passaggio generazionale.
Sviluppa la Family Governance
RegoleRuoli
Realizzare i Progetti del Passaggio generazionale In contesto ecosistemico di relazione con il gruppo di famigliaGestire il Tempo in maniera funzionale Coaching e consulenza
ComportamentaleLegaleFiscaleFinanziarioOrganizzativoStrategico
Family Lab in azione
LaboratorioPer consolidare le “buone pratiche” di Famiglia assistiti da facilitatori di Family LabSui progetti
COLLOQUI E ANALISI A 360°
PADRONANZA PERSONALE
PADRONANZA PERSONALE & SQUADRA
PADRONANZADEL TEMPO
PADRONANZA & SOSTENIBILITA’
ANALISI DEGLI ASSET
FAMILIARI
COMPORTAMENTI PERSONALI
(seminario & Coaching)
COMPORTAMENTI DI GRUPPO
(seminario & Coaching)
GESTIONE DEL PROGETTO
(seminario & Coaching)
LABORATORIO IN AZIONE
(laboratorio)
IL FAMILY LAB Dott. Paolo Roccatagliata
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Avv. Nicola Canessa
Trasferimento azioni ai dirigenti: opzioni call
• Attraverso l’opzione call gli originari soci si riservano il diritto di riacquista dai dirigenti/ collaboratori/ amministratori non familiari le quote a suo tempo trasferite, ad un prezzo e a condizioni prefissati.
• Vantaggi:1. Certezza di riacquisto2. Prezzo determinato di riacquisto3. Dirigenti invogliati a migliorare la produttività della società
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Avv. Nicola Canessa
Patti di famiglia
• Artt. 768 bis e 768 octies, c.c. Ratio: garantire agli imprenditori una successione certa dell’azienda di cui sono titolari, sancendo la liceità di accordi inter vivosdiretti a regolamentare la trasmissione delle attività economiche tra familiari.
• Nuovo testo art. 458 c.c. – deroga, non suscettibile di interpretazione analogica: “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione”.
• Art. 768 bis – il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
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Avv. Nicola Canessa
Patto di famiglia
• Redatto per atto pubblico a pena di nullità. • Necessaria partecipazione del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari
ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore • Condizione legale di efficacia o elemento essenziale (contratto plurilaterale)• Conseguenza: inefficacia o nullità ab origine
• Impugnazione: per vizi del consenso ex art. 1427 c.c. – regola generale dei contratti
• Scioglimento (dagli stessi contraenti / partecipanti): a) con contratto successivo (mutuo consenso);b) per recesso, se previsto nel contratto
• Controversie: conciliazione (art.38 d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5)
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Avv. Nicola Canessa
Patto di famiglia - Schema• Imprenditore / titolare di partecipazione societaria trasferisce ai suoi discendenti,
in tutto o in parte, la propria azienda / partecipazione
• Assegnatari devono liquidare agli altri partecipanti, salvo loro rinuncia, la rispettiva quota di legittima, anche in natura
• Disponente può attribuire nel medesimo contratto o con uno successivo (collegato) ai non assegnatari dell’azienda altri beni, che sono imputati alle rispettive quote di legittima, loro spettanti
• Quanto ricevuto dai “contraenti” (i.e. partecipanti) non è soggetto a collazione o a riduzione
• Legittimari sopravvenuti: all’apertura della successione dell’imprenditore il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari il pagamento della somma corrispondente alla rispettiva quota di legittima
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Avv. Nicola Canessa
Trusts interniPremessa
• Legge 16/10/1989 n. 364 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1/7/1985, entrata in vigore 1/1/1992.
• I Trusts interni nascono dall’esigenza di una migliore qualificazione civilistica della fattispecie concreta.
• Non sono strumenti evasivi o elusivi.
• Scopo meritevole di tutela ex art. 1322 cc..
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Avv. Nicola Canessa
I soggetti del trust
trustee
beneficiari
guardiano
disponente
Beni in trust
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Avv. Nicola Canessa
Definizione di trust ai sensi dell’art. 2 della Convenzione
“Ai fini della presente Convenzione, per Trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il Disponente, con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell’interesse di un Beneficiario o per un fine determinato.”
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Avv. Nicola Canessa
Elementi caratteristici del trust (art. 2)
• i beni in Trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del Trustee;
• i beni in Trust sono intestati al Trustee o ad un altro soggetto per conto del Trustee;
• il Trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del Trust e secondo le norme impostegli dalla legge.
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Avv. Nicola Canessa
Riconoscimento / segregazione
• Il riconoscimento implica che:
i beni in Trust rimangano distinti dal patrimonio personale del Trustee;i creditori personali del Trustee non possono rivalersi sui beni in Trust;i beni in Trust sono segregati rispetto al patrimonio del Trustee in caso di sua insolvenza o fallimento;i beni in Trust non rientrano nel regime matrimoniale o nella successione del Trustee;la rivendicazione di beni in Trust è permessa nella misura in cui il Trustee, violando le obbligazioni risultanti dal Trust, abbia confuso i beni in Trust con i propri o ne abbia disposto. Tuttavia, i diritti ed obblighi di un terzo possessore dei beni sono disciplinati dalla legge applicabile in base alle norme di conflitto del foro.
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Avv. Nicola Canessa
Articolo 15 Convenzione dell’AjaLa Convenzione non ostacola l’applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni, in particolare nelle seguenti materie:
la protezione di minori, incapaci e soggetti deboli;gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;i testamenti e la devoluzione dei beni successori;il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;la protezione dei creditori e dei terzi in buona fede.
Se tali disposizioni impediscono il riconoscimento del Trust, il giudice realizzerà gli obiettivi del Trust con altri mezzi giuridici.
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Avv. Nicola Canessa
Ordine pubblico (art.18 Conv.Aja)
Le disposizioni della Convenzione possono essere disattese qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico.
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Avv. Nicola Canessa
Perché il trust in Italia?
• è trasparente e monitorato
• consente di rispondere a esigenze che il nostro attuale sistema lascia inascoltate o insoddisfatte
• è flessibile rispetto a strutture più rigide
• persegue scopi meritevoli di tutela
• conserva ricchezza in Italia
• atto in lingua italiana
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Avv. Nicola Canessa
Pianificazione successoria: trust/testamento
Trust
• Segregazione patrimonio • Tutela della eredità anche in vita del
disponente• Trustee come esecutore testamentario• Tutela dei minori dopo la morte del
disponente• Trusts successivi• Aspetti fiscali:
Testamento
• Esecutore testamentario• Valido solo dopo la morte del
testatore• Regola solo l’eredità del testatore
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Avv. Nicola Canessa
Pianificazione familiare: trust/fondo patrimonialeTrust
• Istituito anche fuori della famiglia• Segregazione• “proprietà” dei beni al trustee• Durata convenzionale• Annotato a margine dell’atto di
matrimonio (453 c.c.)• Alienazione dei beni del trust
secondo il trust deed
Fondo patrimoniale
• Costituito da un coniuge o da entrambi per i bisogni della famiglia
• Proprietà dei beni ad entrambi i coniugi salvo diversa disposizione atto costituivo
• Cessazione per annullamento, cessazione effetti civili del matrimonio o maggiore età ultimo figlio
• Annotazione ex art. 453 c.c.• Alienazione con il consenso dei coniugi• Creditori del fondo e creditori estranei
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Avv. Nicola Canessa
Pianificazione familiare: trust/fondo patrimonialeTrust• Tutela assoluta del soggetto per
tutta la durata del trust• Trustee come tutore o come
curatore speciale• Segregazione• Pianificazione successoria• Alienazione dei beni in trust
secondo trust deed
Codice civile• Art. 356 c.c.• Amministratore di sostegno• Interdizione• Inabilitazione• Alienazione dei beni previa
autorizzazione del Tribunale
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Avv. Nicola Canessa
Trust in funzione di garanziaTrust• Costo istituzione trust e attribuzione
beni in trust• Durata convenzionale• Accrescimento dei redditi dei beni
in trust a garanzia della banca creditrice
• Vendita a trattativa privata• Restituzione del bene o
distribuzione del ricavato alla Banca e al debitore/disponente secondo regolamento di trust
• Successiva finalità successoria
Ipoteca• Costo iscrizione e cancellazione• Durata ventennale• Esecuzione forzata• Minor prezzo di vendita
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Avv. Nicola Canessa
la realizzazione del progetto di continuità aziendale
Art. 2645 ter c.c.• Tecnica legislativa impropria: confusione di norme di natura sostanziale con
norme in tema di pubblicità.
• Atto atipico di destinazione patrimoniale: consente ai privati di realizzare la destinazione patrimoniale sia attraverso la struttura che sia più congeniale ai loro interessi, sia attraverso la fissazione delle finalità cui il patrimonio deve essere destinato, salvo il parametro della meritevolezza, determinante per selezionare gli interessi da realizzare, meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.).
• Altri vincoli già esistenti sono tipici in senso sia funzionale (finalità del vincolo individuate a monte - fondo patr., fondi di ass. e prev.) sia soggettivo (consentito solo a soggetti predeterminati – 2447 c.c., s.p.a).
• Analogia con trust? Atto unilaterale, ma nel trust rileva la funzione gestoria, qui rileva il vincolo di destinazione (la funzione gestoria può mancare).
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Avv. Nicola Canessa
la realizzazione del progetto di continuità aziendale
Art. 2645 ter c.c.
• Art. 2465 ter c.c./trust/trascrizione/art 13 Convenzione dell’Aja
• Atto pubblico: requisito di trascrivibilità e non di validità. Efficace tra le parti anche con scrittura privata. Possibile con testamento?
• Durata massima: 90 anni. Inderogabile.
• Individuazione beneficiario determinato
• Passaggio generazionale. Interrogativi. Integrazione con clausole negoziali e/o applicazione analogia di altre disposizioni. Programma/ regolamento per:
Gestione dei beni. Successione nella gestioneCessazione anticipata del vincoloRevoca
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Avv. Nicola Canessa
la realizzazione del progetto di continuità aziendale
Family buy out• I soci con vocazione imprenditoriale vogliono acquisire, non con mezzi propri, il
controllo e la gestione della società di famiglia (target) escludendo i familiari non interessati.
• Ricorso alla leva finanziaria del leveraged buy-out .
• Newco acquista controllo della target, e viene finanziata tramite il LBO.
• Corrispettivo corrisponde, per i familiari uscenti, alla liquidazione
• La società che risulta dalla fusione paga il debito con il cash flow derivante dalla propria redditività.
• Vantaggio giuridico: indebitamento della Newco, non dei soci;
• Vantaggio finanziario: la Newco paga il debito con il suo cash flow usufruendo dei benefici fiscali.
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Avv. Nicola Canessa
Family buy outLiquidazione dei familiari uscenti
• Non con mezzi dei soci imprenditori;
• non con mezzi attinti dal patrimonio ereditario;
• mezzi finanziari originati dal finanziamento concesso alla Newco (LBO);
• il costo dell’operazione è sostenuto per intero dalla società familiare-target.
la creazione di valore in previsione di futuro passaggio a manager interni o ad acquirenti esterni, apertura a capitali estranei alla famiglia