simplified reading of the regulatory capital sections of crr, crdiv and 285 (in italian) - 3-2014

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Lettura semplificata della CRD IV, CRR e 285 per i requisiti di Patrimonio di Vigilanza 3/2014 Sole author: Massimiliano Fuccio

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Lettura semplificata della CRD IV, CRR e 285 per i requisiti di Patrimonio di Vigilanza

3/2014

Sole author: Massimiliano Fuccio

Page 2: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

IndiceRequisiti patrimoniali

Requisiti minimi del Patrimonio di Vigilanza secondo la CRR e la CRD-IV e le recenti indicazioni BankItRatio da rispettare in uno scenario a regime (fully phased)Ratio da rispettare nella fase transitoria (scenario phased in)Opportunità di introdurre buffer aggiuntiviOpportunità di introdurre buffer aggiuntiviDefinizione del valore da rispettare del capital conservation bufferDefinizione del capital conservation buffer da rispettare in aggiunta al CET1 ratio a regime (scenario fully phased)Definizione del riserva di capitale anticiclica da rispettare in aggiunta al CET1 ratio a regime (scenario fully phased)Definizione del coefficiente anticiclico da rispettare a regime (scenario fully phased)Definizione del coefficiente anticiclico da rispettareDefinizione del buffer anticiclico da rispettare in aggiunta al CET1 ratio nella fase transitoria (phased in)Individuazione delle O-SII e requisito applicabileDefinizione del ente a rilevanza sistemica locale (O-SII)Definizione del riserva di capitale anticiclica da rispettare in aggiunta al CET1 ratio a regime (scenario fully phased)

Pag.8Pag.9Pag.9Pag.10Pag.10Pag.10Pag.10Pag.11Pag.11Pag.11Pag.11Pag.12Pag.12Pag.12

92- CRR465- CRR 79 – CRD IV80 - CRD IV Pag.98 - 285129 - CRD IV130 - CRD IV 136 - CRD IVPag.104- 285160 - CRD IV Pag 110-285131 - CRD IV 133 - CRD IV

1

Capitale di base di classe 1 (CET1)

Definizione del CET1Definizione degli Enti che possono emettere strumenti di CET1Eleggibilità degli strumenti di capitale che rientrano nel CET1Definizione delle caratteristiche aggiuntive degli strumenti di capitale che rientrano nel CET1Filtri prudenzialiEccezione ai filtri prudenzialiRequisiti prudenziali per le valorizzazioni al fair valueDefinizione delle detrazioni dal CET1Detrazione del goodwill da CET1Detrazione delle DTA che si basano sulla redditività futura da CET1Gestione importi negativi di shortfallDetrazione fondi pensione a prestazioni definite da CET1Come calcolare del detrazioni dal CET1 di strumenti di CET1 detenuti (es azioni proprie detenute)Definizione di investimento significativo da CET1Detrazione partecipazioni finanziarie incrociate, significative o non dal CET1Deroga all’uso della posizione lunga lordaDetrazione partecipazioni finanziarie non significative dal CET1Metodologia per calcolare le deduzioni per partecipazioni finanziarie significative e per DTA dal CET1Detrazione partecipazioni finanziarie incrociate, significative o non dal CET1

Pag.14Pag.14Pag.14Pag.15 Pag.15Pag.15Pag.15Pag.16Pag.16Pag.16Pag.17Pag.17Pag.17Pag.17Pag.18Pag.18Pag.18Pag.19Pag.20

26- CRR 27- CRR28- CRR 29- CRR 32/33- CRR35- CRR34 - CRR36- CRR 37- CRR38- CRR 40- CRR41- CRR42- CRR 43- CRR44- CRR 45- CRR 46- CRR48- CRR 49- CRR

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IndiceCapitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

Eleggibilità degli strumenti che compongono l’AT1Definizione dell’AT1Ulteriori limitazioni per gli strumenti di AT1Eventi che possono provocare la conversione degli strumenti di AT1 in CET1Cosa succede ad uno strumento di AT1 se cessa di rispettare le indicazioni dell’art.52-CRRQuali sono le detrazioni dall’AT1Quale valore usare per le detrazioni di strumenti propri di AT1 detenuti Come calcolare le detrazioni per strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate, non significative e significativeDeroga all’uso della posizione lunga lordaDetrazione per strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative dall’AT1Definizione di AT1

Pag.22Pag.22Pag.23Pag.23Pag.23Pag.24Pag.24Pag.24Pag.25Pag.25Pag.25

Strumenti di capitale di classe 2 (T2)

Definizione degli strumenti che compongono il T2Eleggibilità degli strumenti di T2Computabilità degli elementi di T2

Pag.27Pag.27Pag.28

51- CRR 52- CRR53- CRR 54- CRR55- CRR 56- CRR57- CRR 58- CRR59- CRR 60- CRR61- CRR

62- CRR 63- CRR64- CRR

2

Computabilità degli elementi di T2Cosa succede ad uno strumento di T2 se cessa di rispettare le indicazioni dell’art.63Quali sono le detrazioni dal T2Quale valore usare per le detrazioni di strumenti propri di T2 detenuti Come calcolare le detrazioni per strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate, non significative e significativeQuale valore usare per le detrazioni per strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni non significative e significativeDetrazione per strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative dal T2Definizione di T2

Pag.28Pag.28 Pag.28Pag.28Pag.28Pag.29Pag.29Pag.29

Own Funds

Definizione di Own FundsQuando si possono ridurre i fondi propri (Own Funds)Autorizzazione dell’autorità competente per la riduzione dai suoi Own FundsQuali sono le detrazioni dal T2

Pag.31Pag.31Pag.31Pag.31

Minorities e strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni

Requisiti per includere le Minorities nel CET1 consolidatoRequisiti per includere le Minorities nell’AT1 e nel T2 consolidatoRequisiti per includere strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni nell’AT1 consolidato e nel T2 consolidatoDefinizione della computabilità delle minorities di una filiazione che possono essere incluse nel CET1 consolidatoDefinizione della computabilità degli strumenti di T1 di una filiazione che possono essere inclusi nel T1 consolidatoDefinizione della computabilità dei fondi propri di una filiazione che possono essere inclusi nel fondi propri consolidati

Pag.33Pag.33Pag.33Pag.34Pag.35Pag.36

64- CRR 65- CRR66- CRR 67- CRR68- CRR 69- CRR70- CRR71- CRR

72- CRR 77- CRR78- CRR 78- CRR

81- CRR 82- CRR83- CRR 84- CRR85- CRR 87- CRR

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Indice

Partecipazioni al di fuori del settore finanziario

Come gestire le partecipazioni al di fuori del settore finanziario che generano RWAPossibilità di dedurre le partecipazioni al di fuori del settore finanziario (in alternativa a generare RWA)

Pag.38Pag.38

Disposizioni transitorie

Ratio da rispettare in phase inDeduzioni per perdite non realizzate su attività/passività valutate al fair valueDeduzioni per profitti non realizzate su attività/passività valutate al fair valueQuali % applicare per definire le deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36 nel periodo transitorioCome gestire nel periodo transitorio le deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36Metodologia per calcolare la nuova soglia cumulata valida per le deduzioni dal CET1 per partecipazioni finanziarie significative e per

DTA che si basano sulla redditività futuraAmpliamento delle condizioni per cui una partecipazione in una assicurazione può non essere dedottaCome gestire nel periodo transitorio gli “importi residui” alle deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36Come gestire nel periodo transitorio le deduzioni dall’AT1 indicate nell’art 56

Pag.40Pag.40Pag.40Pag.41Pag.41Pag.42

Pag.43Pag.44Pag.45

89- CRR 90- CRR

465- CRR 467- CRR468- CRR 478- CRR469- CRR 470- CRR

471- CRR472- CRR474- CRR

3

Come gestire nel periodo transitorio le deduzioni dall’AT1 indicate nell’art 56Come gestire nel periodo transitorio gli “importi residui” alle deduzioni dall’AT1 indicate nell’art 56Come gestire nel periodo transitorio le deduzioni dal T2 indicate nell’art 66Come gestire nel periodo transitorio gli “importi residui” alle deduzioni dal T2 indicate nell’art 66Ampliamento delle condizioni per cui una partecipazione di minoranza può essere inclusa nel CET1L'importo delle partecipazioni di minoranza di una filiazione incluso (computabile) nel CET1, nel T1 e negli Own FundsFiltri e deduzioni aggiuntiviGrandfathering degli strumenti che costituiscono aiuti di stato - Parte relativa al CET1Grandfathering degli strumenti che costituiscono aiuti di stato - Parte relativa al AT1Grandfathering degli strumenti che costituiscono aiuti di stato - Parte relativa al T2Grandfathering degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato - Parte relativa al CET1Eccezione al grandfathering strumenti che non costituiscono aiuti di statoGrandfathering strumenti che non costituiscono aiuti di stato - Parte relativa all’AT1 Grandfathering strumenti che non costituiscono aiuti di stato - Parte relativa al T2 Definizione della quota di computabilità a CET1 degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato Definizione della quota di computabilità a AT1 degli strumenti che non costituiscono aiuti di statoDefinizione della quota di computabilità a T2 degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato Gestione degli elementi esclusi dal granfethering degli strumenti che non costituiscono aiuti di statoCondizioni di inclusione di strumenti con opzione call ed incentivo al rimborso nel AT1Condizioni di inclusione di strumenti con opzione call ed incentivo al rimborso nel T2Definizione di scadenza effettiva

Pag.45Pag.45Pag.46Pag.46Pag.47Pag.48Pag.49Pag.50Pag.51Pag.52Pag.53Pag.53Pag.54Pag.55Pag.56Pag.56Pag.56Pag.57Pag.58Pag.58Pag.58

474- CRR475- CRR 476- CRR477- CRR 479- CRR480- CRR 481 - CRR483 – CRR483 – CRR 483 – CRR484 - CRR 485- CRR484- CRR 484- CRR486- CRR486- CRR 486- CRR487- CRR 489- CRR490- CRR 491- CRR

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Indice

Definizione parametri per la fase transitoria – Cir.285

Ratio da rispettare in phase inDeduzioni per perdite non realizzate su attività/passività valutate al fair valueDeduzioni per profitti non realizzate su attività/passività valutate al fair valueQuali % applicare per definire le deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36 nel periodo transitorioQuali % applicare per definire le deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36 nel periodo transitorioCome gestire nel periodo transitorio le deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36Metodologia per calcolare la nuova soglia cumulata valida per le deduzioni dal CET1 per partecipazioni finanziarie significative e per

DTA che si basano sulla redditività futuraAmpliamento delle condizioni per cui una partecipazione in una assicurazione può non essere dedottaCome gestire nel periodo transitorio gli “importi residui” alle deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36Come gestire nel periodo transitorio le deduzioni dall’AT1 indicate nell’art 56Come gestire nel periodo transitorio gli “importi residui” alle deduzioni dall’AT1 indicate nell’art 56Come gestire nel periodo transitorio le deduzioni dal T2 indicate nell’art 66

Pag.60Pag.61Pag.62Pag.63Pag.64Pag.65Pag.66

Pag.67Pag.68Pag.69Pag.70Pag.71

465- CRR 467- CRR468- CRR 478- CRR478- CRR469- CRR 470- CRR

471- CRR472- CRR474- CRR475- CRR 476- CRR

4

Come gestire nel periodo transitorio le deduzioni dal T2 indicate nell’art 66Come gestire nel periodo transitorio gli “importi residui” alle deduzioni dal T2 indicate nell’art 66Ampliamento delle condizioni per cui una partecipazione di minoranza può essere inclusa nel CET1L'importo delle partecipazioni di minoranza di una filiazione incluso (computabile) nel CET1, nel T1 e negli Own FundsFiltri e deduzioni aggiuntiviGrandfathering degli strumenti che costituiscono aiuti di stato - Parte relativa al CET1Grandfathering degli strumenti che costituiscono aiuti di stato - Parte relativa al AT1Grandfathering degli strumenti che costituiscono aiuti di stato - Parte relativa al T2Grandfathering degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato - Parte relativa al CET1Eccezione al grandfathering strumenti che non costituiscono aiuti di statoGrandfathering strumenti che non costituiscono aiuti di stato - Parte relativa all’AT1 Grandfathering strumenti che non costituiscono aiuti di stato - Parte relativa al T2 Definizione della quota di computabilità a CET1 degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato Definizione della quota di computabilità a AT1 degli strumenti che non costituiscono aiuti di statoDefinizione della quota di computabilità a T2 degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato Gestione degli elementi esclusi dal granfethering degli strumenti che non costituiscono aiuti di statoCondizioni di inclusione di strumenti con opzione call ed incentivo al rimborso nel AT1Condizioni di inclusione di strumenti con opzione call ed incentivo al rimborso nel T2Definizione di scadenza effettiva

Pag.71Pag.72Pag.73Pag.74Pag.75Pag.76Pag.77Pag.78Pag.79Pag.79Pag.80Pag.81Pag.82Pag.82Pag.82Pag.83Pag.84Pag.84Pag.84

476- CRR477- CRR 479- CRR480- CRR 481 - CRR483 – CRR483 – CRR 483 – CRR484 - CRR 485- CRR484- CRR 484- CRR486- CRR486- CRR 486- CRR487- CRR 489- CRR490- CRR 491- CRR

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Summary

• Il presente documento esplicita il regolamento del parlamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi ed include gli spunti normativi dei seguenti regolamenti e direttive UE:

5

direttive UE:CRR1 -> regolamento UE n. 575/2013CRD IV2 -> la direttiva 2013/36/UECircolare 285 del 17 Dicembre 2013

1) (Capital requirement regulation) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

2) (Capital requirement directive) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

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• Formalizzazione del concetto di Common Equity Teir 1 (il Core Tier 1 di Basilea II): Capitale, riserve, utili (non ammesse le azioni di risparmio e privilegiate) ed aumento del relativo ratio

• Restrizione degli strumenti ammessi nel Tier 1 o Oltre al Common Equity, ammessi solo subordinati senza

scadenza, senza certezza di remunerazione (interessi cancellabili a discrezione dell’emittente), privi di incentivi al rimborso (es. clusole di step up), richiamabili non prima di 5 anni su autorizzazione delle Autorità, dotati di meccanismi di

Principali tipologie di interventi vs Basilea II

Più capitale di qualità primaria o di prima

6

anni su autorizzazione delle Autorità, dotati di meccanismi di assorbimento delle perdite (es. cancellazione o conversione in capitale)

• Restrizione degli strumenti ammessi nel Tier 2o Ammessi solo subordinati con scadenza non inferiore a 5 anni,

privi di incentivi al rimborso, rimborsabili non prima di 5 anni su autorizzazione delle Autorità, dotati di meccanismi di assorbimento delle perdite

• Eliminazione del Tier 3

primaria o di prima istanza

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Agenda

Requisiti patrimoniali

Capitale di base di classe 1 (CET1)

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

Strumenti di capitale di classe 2 (T2)

7

Own Funds

Minorities e strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni

Partecipazioni al di fuori del settore finanziario

Disposizioni transitorie

Definizione parametri per la fase transitoria – Cir.285

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Requisiti minimi del Patrimonio di Vigilanza secondo la CRR e la CRD-IV e le recenti indicazioni BankIt

1

3

1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per il CET1 3,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%Buffer di conservazione del capitale 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%Requisito minimo per il CET1 più buffer 3,5% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per il patrimonio di base (T1) 4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%Requisito minimo per il patrimonio di base (T1) più buffer 4,5% 8,0% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per il patrimonio totale (Own Fund) 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%Requisito minimo per il patrimonio totale (Own Fund) più buffer 8,0% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%

Scenario attuale 1

2

8

4

5

1) Pag 290 punto 1 della Circ.285 per il 2014 e Art.92 della CRR dal 2015 in poi2) Art.92 della CRR3) Circ.285 pag 98 4) Art.160 della CRD IV per gli anni dal 2016 al 2018 e pag 104 punto 2 della Circ.285 dal 2019 in poi5) Art.131 della CRD IV (Il Banco dovrebbe con molta probabilità divenire un O-SII dal 2015, ma l’EBA non si è ancora pronunciata in merito)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per il CET1 3,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%Buffer di conservazione del capitale 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%Buffer per riserva di capitale anticiclica 0,625% 1,3% 1,9% 2,5%Buffer per rilevanza sistemica O-SII 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%Requisito minimo per il CET1 più buffer 3,5% 7,0% 7,0% 9,6% 10,3% 10,9% 11,5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per il patrimonio di base (T1) 4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%Requisito minimo per il patrimonio di base (T1) più buffer 4,5% 8,0% 8,5% 11,1% 11,8% 12,4% 13,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per il patrimonio totale (Own Fund) 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%Requisito minimo per il patrimonio totale (Own Fund) più buffer 8,0% 10,5% 10,5% 13,1% 13,8% 14,4% 15,0%

Scenario in fase espansiva

dell’economia e in ipotesi in cui il

Banco Popolare venga classificato

come O-SII dall’EBA

1

3

2

1

Page 10: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

Scenario fully phased

Gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti in materia degli Own Funds:

Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue:• Il coefficiente di capitale primario di classe 1 (o CET1 ratio) è dato dal rapporto tra il capitale primario di classe 1

(CET1) e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio (RWA)• Il coefficiente di capitale di classe 1 (o T1 ratio) è dato dal rapporto tra il capitale di classe 1 dell'ente (T1) e

l'importo complessivo dell'esposizione al rischio (RWA)• Il coefficiente di capitale totale (o Own Funds ratio) è dato dal rapporto tra i fondi propri dell'ente (Own Funds) e

l'importo complessivo dell'esposizione al rischio (RWA)

• L'importo complessivo dell'esposizione al rischio (RWA) è calcolato sommando gli elementi: • Gli importi dei RWA per il rischio di credito e per il rischio di diluizione relativamente a tutte le attività (posizioni a

Standard o ad AIRB) della Banca (escludendo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio afferenti all'attività delportafoglio di negoziazione dell'ente)

• Gli importi dei RWA per il rischio di controparte (posizioni a Standard o ad AIRB) derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente per i seguenti tipi di operazioni e accordi:(92- CRR) Requisiti in materia di fondi

Requisiti minimi del Patrimonio di Vigilanza secondo la CRR e la CRD-IV e le recenti indicazioni BankIt

CET1

RWA≥4,5% T1

≥6,0%Own funds

≥8,0%RWA RWA

9

Per il 2014 in deroga all’art.92-CRR i requisiti sono:

nel portafoglio di negoziazione dell'ente per i seguenti tipi di operazioni e accordi:• contratti e derivati su crediti• operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in

prestito basate su titoli o merci• finanziamenti con margini basati su titoli o merci• operazioni con regolamento a lungo termine

• I RWA relativi al rischio mercato per:• rischio di posizione• le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395-CRR a 401-CRR, nella misura in cui a un

ente viene consentito di superare tali limiti• rischio di cambio• rischio di regolamento• rischio di posizione in merci• rischio di aggiustamento della valutazione del credito degli strumenti derivati OTC diversi dai derivati su crediti

riconosciuti ai fini della riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito • I RWA relativi al rischio operativo

(92- CRR) Requisiti in materia di fondi propri (continua da pag, precedente)

• Ratio da rispettare a regime (scenario fully phased)

(465- CRR) Requisiti in materia di fondi propri

CET1

RWA≥4,5%

T1

RWA≥5,5%

T1+T2

RWA≥8,0%

• Ratio da rispettare nella fase transitoria (scenario phased in)

Scenario phased-in

• Disposizioni Circ.285-Pag.290 - 1

Page 11: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• L’imposizione di riserve di capitale aggiuntive rispetto ai minimi regolamentari ha l’obiettivo di dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancarioed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito nonché per far fronte ai rischi derivanti dalla rilevanza sistemica a livello globale o domestico di talune banche

(Circ.285 pag 98 )

Definizione dei Buffer di capitale e valore del capital conservation buffer

• Definizione dei Buffer di Capitale

Vocabolario:1) riserve di capitale = buffer

• Alla luce della crisi finanziaria e dei meccanismi prociclici che hanno contribuito a scatenarla e aggravarla, il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e il G-20 hanno raccomandato di attenuare gli effetti prociclici della regolamentazione finanziaria. Nel dicembre 2010 il CBVB ha emanato nuove norme regolamentari mondiali sull'adeguatezza patrimoniale delle banche (norme di Basilea III), ivi comprese norme che impongono riserve di conservazione del capitale e riserve di capitale anticicliche

(Considerazione 79 – CRD IV)

• È pertanto opportuno imporre agli enti creditizi e alle pertinenti imprese di investimento di detenere, in aggiunta ad altri requisiti in materia degli Own Funds, una riserva di conservazione del capitale e una riserva di capitale anticiclica per assicurare che nei periodi di crescita economica essi accumulino una base di capitale sufficiente a coprire le perdite nei periodi di stress. La riserva di capitale anticiclica dovrebbe essere costituita quando si ritiene che la crescita aggregata del credito e di altre classi di attività aventi un impatto significativo sul profilo di rischio di tali enti creditizi e imprese di investimento sia associata all'emergere di rischi sistemici, e soppressa nei periodi di stress

(Considerazione 80 - CRD IV)

• Opportunità di introdurre buffer aggiuntivi

• Opportunità di introdurre buffer aggiuntivi

Scenario fully phased & phased-in

10

• Ciascuna riserva assolve a una funzione specifica; in particolare:

• la riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer) ha lo scopo di proteggere il settore bancario nelle fasi di eccessiva crescita del credito; la sua imposizione, infatti, consente di accumulare, durante fasi di surriscaldamento del ciclo del credito, capitale primario di classe 1 che sarà poi destinato ad assorbire le perdite nelle fasi discendenti del cicl.

• le riserve di capitale per gli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII buffer) e per gli altri enti a rilevanza sistemica (other systemically important institution buffer O-SII buffer) sono volte a imporre requisiti patrimoniali più elevati a quei soggetti che proprio per la loro rilevanza sistemica, a livello globale o domestico, pongono rischi maggiori per il sistemafinanziario e una loro eventuale crisi potrebbe avere impatti sui contribuenti

• Definizione dei Buffer di Capitale

• Gli Stati membri impongono alla Banca di detenere, in aggiunta al CET1, detenuto per soddisfare i requisiti in materia degli Own Funds imposti (4,5% del CET1-ratio art.92-CRR), una riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer) costituita da strumenti di CET1 pari al 2,5 % dell’RWA

(129 - CRD IV) Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale

• Definizione del capital conservationbuffer da rispettare in aggiunta al CET1 ratio a regime

Tale riserva è composta di CET1 e si aggiunge a quest'ultimo

• Definizione del valore da rispettare del capital conservation buffer

• la riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer) è volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti di mercato avversi attraverso l’accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. Essa è obbligatoria ed è pari al 2,5% dell’esposizione complessiva al rischio della banca

Page 12: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

Il countercyclical capital buffer

• Gli Stati membri impongono agli enti di detenere una loro specifica riserva di capitale anticiclica equivalente all'importo complessivo dell’RWA , moltiplicato per la media ponderata dei coefficienti anticiclici (calcolati conformemente all'art.140 della presente direttiva, su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II)

(130 - CRD IV) Obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica

• Definizione del riserva di capitale anticiclica da rispettare in aggiunta al CET1 ratio

• Il coefficiente anticiclico, espresso come percentuale dell‘RWA, degli enti che hanno esposizioni creditizie in detto Stato membro, è compreso tra lo 0 % e il 2,5 % (calibrato in intervalli di 0,25 punti percentuali o multipli di 0,25 punti percentuali)

• l'autorità designata può fissare un coefficiente anticiclico superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell‘RWA

(136 - CRD IV) Fissazione dei coefficienti anticiclici

• Definizione del coefficiente anticiclico da rispettare

Tale riserva è composta di CET1 e si aggiunge a quest'ultimo

Vocabolario:1) riserve di capitale = buffer

(Circ.285 pag 104) Criteri per la determinazione del coefficiente anticiclico interno

• Ai fini della determinazione del coefficiente anticiclico interno, la Banca d’Italia determina trimestralmente un indicatore di riferimento

• L’indicatore di riferimento riflette il ciclo del credito e i rischi derivanti dell’eccessiva crescita del credito in Italia, tenuto anche conto delle specificità dell’economia nazionale

• Esso è basato sulla deviazione dalla tendenza di lungo periodo del rapporto tra credito e prodotto interno lordo• Il coefficiente è espresso come percentuale dell’esposizione complessiva al rischio delle banche che hanno

esposizioni creditizie rilevanti nel territorio nazionale. Esso è compreso tra lo 0% e il 2,5% ed è fissato in

• Definizione del coefficiente anticiclico da rispettare

Scenario fully phased & phased-in

11

Tale riserva è composta di CET1 e si aggiunge a quest'ultimo

esposizioni creditizie rilevanti nel territorio nazionale. Esso è compreso tra lo 0% e il 2,5% ed è fissato in intervalli di 0,25 punti percentuali o multipli di 0,25. La Banca d’Italia, sulla base dell’indicatore di riferimento, delle linee guida del CERS nonché di qualsiasi altro indicatore che segnali l’emergere di rischi sistemici, può fissare un coefficiente anticiclico interno superiore al 2,5%

• Le banche, per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico, applicano il nuovo coefficiente anticiclico interno, in caso di incremento, a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del coefficiente stesso; la Banca d’Italia, se ricorrono circostanze eccezionali, può ridurre tale termine

• La Banca d’Italia pubblica, con cadenza trimestrale, sul proprio sito informatico il coefficiente anticiclico interno. In particolare, sono pubblicate le seguenti informazioni:

• il coefficiente anticiclico interno• il rapporto tra credito e prodotto interno lordo e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo • l’indicatore di riferimento• le motivazioni che hanno portato a fissare un determinato livello del coefficiente anticiclico interno• nel caso in cui il coefficiente anticiclico interno sia stato incrementato, la data a partire dalla quale le banche

utilizzano il nuovo coefficiente anticiclico per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca

(160 - CRD IV) Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale

• Definizione del buffer anticiclico da rispettare in aggiunta al CET1 ratio nella fase transitoria (scenario phased in)

• Per il periodo 2016-2018 in deroga all’art.130–CRD IV si impone alla Banca di detenere una riserva di riserva di capitale anticiclica costituita da CET1 pari alle seguenti % dell'importo complessivo dell’RWA

2014 -15 2016 2017 2018 2019 in poi

0% Tra lo 0 ed lo 0,625% Tra lo 0 ed l’1,25% Tra lo 0 ed l’1,87% 2,5%

Buffer di capitale anticiclico

pag 104 punto 2 della Circ.285

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• Gli Stati membri designano l'autorità incaricata di individuare, su base consolidata, gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e, su base individuale, subconsolidata o consolidata, a seconda dei casi, altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), che sono stati autorizzati nei rispettivi paesi

Requisiti minimi del Patrimonio di Vigilanza secondo la CRR – deroghe imposte dalla CRD IV Vocabolario:

1) riserve di capitale = buffer

Tale riserva è composta di CET1 e si aggiunge a quest'ultimo

Scenario fully phased & phased-in

(Circ.285 pag 110) Individuazione delle O-SII e requisito applicabile

• Definizione del coefficiente anticiclico da rispettare

• La Banca d'Italia individua le O-SII autorizzate in Italia. • Ai fini dell’individuazione delle O-SII, la Banca d’Italia valuta la rilevanza sistemica almeno sulla base dei seguenti criteri:

• le dimensioni • la rilevanza per l’economia dell’Unione o dell’Italia• la rilevanza delle attività transfrontaliere• l’interconnessione della banca o del gruppo con il sistema finanziario

• La Banca d’Italia può imporre a ciascuna O-SII di detenere una riserva di capitale per le O- SII pari a sino il 2% dell’esposizione complessiva al rischio

• Nell’imporre la riserva di capitale per le O-SII, la Banca d’Italia rispetta le seguenti condizioni: • la riserva di capitale per le O-SII non comporta effetti negativi sproporzionati sul sistema finanziario, o su parti dello

stesso, di altri Stati membri o dell’Unione, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno• riesamina almeno annualmente il livello di riserva imposto

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SII), che sono stati autorizzati nei rispettivi paesi• Gli O-SII sono individuati conformemente al par. 1. La rilevanza sistemica è valutata in base ad almeno uno dei criteri

seguenti: • dimensioni• rilevanza per l'economia dell'Unione o dello Stato membro pertinente• significatività delle attività transfrontaliere• interconnessione dell'ente o del gruppo con il sistema finanziario

• L'autorità competente o l'autorità designata può richiedere a ciascuna O-SII, (su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi) di mantenere una riserva per gli O-SII fino al 2 % dell‘RWA (importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'art.92, par. 3, del regolamento UE n. 575/2013). Tale riserva è composta di CET1 (capitale primario di classe 1) e si aggiunge a quest'ultimo.

(131 - CRD IV) Enti a rilevanza sistemica a livello globale e altri enti a rilevanza sistemica

• Definizione del ente a rilevanza sistemica locale (O-SII)

• Ogni Stato membro può fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del CET1 (capitale primario di classe 1)per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore, al fine di prevenire ed attenuare il rischio sistemico o macroprudenziale non ciclico di lungo periodo (non previsto dal regolamento UE n. 575/2013, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro)

• Gli enti possono essere obbligati a detenere, in aggiunta al CET1 (capitale primario di classe 1) detenuto per soddisfare i requisiti in materia degli Own Funds (imposti dall'art.92 del regolamento UE n. 575/2013, una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituita da CET1 (capitale primario di classe 1) pari almeno all'1 % dell’RWA (delle esposizioni alle quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente al par. 8 del presente articolo, su base individuale, consolidata o subconsolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, della CRR

(133 - CRD IV) Obbligo di detenere una riserva una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

• Definizione del riserva di capitale anticiclica da rispettare in aggiunta al CET1 ratio a regime (scenario fullyphased)

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Agenda

Requisiti patrimoniali

Capitale di base di classe 1 (CET1)

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

Strumenti di capitale di classe 2 (T2)

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Own Funds

Minorities e strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni

Partecipazioni al di fuori del settore finanziario

Disposizioni transitorie

Definizione parametri per la fase transitoria – Cir.285

Page 15: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

CET1 secondo la CRR • Gli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1) della Banca sono i seguenti:

• Gli elementi da 2 a 6 sono riconosciuti come CET1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano

• Relativamente agli elementi del punto 3, la Banca può includere nel CET1 (capitale primario di classe 1) gli utili intermedi o di fine esercizio (prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio) per l'anno di riferimento soltanto con l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente (concessa solo se gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dalla Banca) e l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che gli importi di tali utili sono al netto di tutti gli oneri e i dividendi prevedibili

(26- CRR) Elementi del capitale primario di classe 1 (CET1)

• Definizione del CET1

• Gli elementi del CET1 includono tutti gli strumenti di capitale emessi da uno dei seguenti enti:• l'ente è di un tipo definito in base al diritto nazionale applicabile e ha i requisiti per essere ritenuto uno

qualsiasi dei seguenti soggetti: 1) una società mutua; 2) una cooperativa;

(27- CRR) Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative, degli enti di risparmio e di enti analoghi inclusi

1) Strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui

all'art.28 o, ove applicabile, all'art.29

2) Sovrapprezzi di emissione relativi agli

strumenti di cui al punto 1)

3) Utili non distribuiti

4) Altre componenti di conto economico complessivo accumulate 5) Altre riserve 6) Fondi per rischi bancari

generali

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2) una cooperativa; 3) un ente di risparmio; 4) un ente analogo; 5) un ente creditizio che è interamente di proprietà di uno degli enti di cui ai 4 punti precedenti a

condizione e fintanto che il 100 % delle azioni ordinarie emesse dall'ente creditizio sia detenuto, direttamente o indirettamente, da un ente di cui ai 4 punti precedenti

di risparmio e di enti analoghi inclusi negli elementi di CET1

• Definizione degli Enti che possono emettere strumenti di CET1

Sono eleggibili come strumenti di capitale di CET1 (punto 1 dell’art.26)• quelli emessi direttamente dalla Banca• gli strumenti sono versati ed il loro acquisto non è finanziato• hanno i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell’art 22 della direttiva 86/635/CEE• sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicata• sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione di insolvenza• gli strumenti sono perpetui• il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto o ripagato fatto salvo in liquidazione dell’ente o in operazioni

discrezionali di riduzione del capitale come il riacquisto degli strumenti con previa autorizzazione dell’autorità competente• gli strumenti non prevedono distribuzioni preferenziali• le distribuzioni possono provenire solo da elementi distribuibili• non ci sono restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni• il livello delle distribuzioni non dipende dall’importo dall’importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all’emissione• le condizioni che governano gli strumenti non impongono alla Banca alcun obbligo di effettuare distribuzioni• il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte della Banca• rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dalla Banca gli strumenti di CET1 assorbono la prima parte delle perdite• gli strumenti di CET1 sono meno senior di tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente• in caso di liquidazione della Banca gli strumenti conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue della banca• gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte della Banca o di una sua

filiazione o qualsiasi impresa che abbia stretti legami con la Banca o con una sua filiazione• gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione contrattuale o di altro tipo che ne aumenti il rango dei crediti in caso di

insolvenza o liquidazione)

(28- CRR) Strumenti del CET1 (capitale primario di classe 1)

• Eleggibilità degli strumenti di capitale che rientrano nel CET1

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Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi sono considerati strumenti di CET1 soltanto se le condizioni di cui all'art.28 con le modifiche derivanti dall'applicazione del presente articolo sono soddisfatte:

• la Banca può rifiutare il rimborso degli strumenti ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa nazionale• se la normativa nazionale vieta di rifiutare il rimborso, la Banca può limitare il rimborso• il rifiuto o la limitazione al rimborso non possono costituire un caso di default della Banca• gli strumenti di capitale possono comprendere un massimale o una restrizione sul livello massimo delle distribuzioni• se sono offerti, in caso di insolvenza o liquidazione, diritti sulle riserve della Banca limitati al valore nominale degli strumenti, tale

limitazione deve valere per tutti gli strumenti di CET1 emessi dalla Banca• la Banca può riconoscere all’interno del CET1, strumenti che non attribuiscono al possessore diritti di voto ed il credito del

possessore degli strumenti senza diritto di voto in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente è proporzionale alla quota del totale di strumenti di CET1 senza diritti di voto

• se gli strumenti di capitale conferiscono, in caso di insolvenza o liquidazione, un credito sulle attività della Banca soggetto ad un massimale, tale limitazione deve valere per tutti gli strumenti di CET1 emessi dalla Banca

(29- CRR) Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi

• Definizione delle caratteristiche aggiuntive degli strumenti di capitale che rientrano nel CET1

• La Banca esclude dai suoi Own Funds (T1 + T2) qualsiasi aumento del suo capitale, ai sensi della disciplina contabile applicabile, risultante da attività cartolarizzate

(32- CRR) Attività cartolarizzate

• Filtri prudenziali

• La Banca non include i seguenti elementi nel suo Own Funds (T1 + T2): A. le riserve al fair value relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli

CET1 secondo la CRR

15

A. le riserve al fair value relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al fair value, inclusi i flussi di cassa previsti

B. i profitti o le perdite sulle passività dell'ente, valutate al fair value, dovuti all'evoluzione del merito di credito dell'ente

C. tutti i profitti e le perdite di fair value derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a passività derivative

• relativamente a questo terzo punto la Banca non compensa i profitti e le perdite di fair value derivanti dal rischio di credito proprio della Banca con quelli risultanti dal rischio di credito della sua controparte

• Escludendo il caso B, la Banca può includere l'importo dei profitti e delle perdite sulle loro passività nei fondi propri se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

• le passività sono sotto forma di obbligazioni di cui all'art.52, par. 4, della direttiva 2009/65/CE• vi è una stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni di cui punto precedente e il valore delle attività della Banca• le variazioni di valore delle attività e delle passività della Banca sono dovute alle stesse variazioni del merito di credito della

Banca• è possibile rimborsare i prestiti ipotecari riacquistando le obbligazioni che finanziano i prestiti ipotecari al valore di mercato o

nominale

(33- CRR) Modifiche del valore delle passività proprie (cash flow edge)

• Filtri prudenziali

• Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'art.33-CRR, La Banca non elimina dai suoi Own Funds profitti o perdite non realizzati/e sulle sue attività o passività valutate al fair value

(35- CRR) Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo

• Requisiti prudenziali per le valorizzazioni al fair value

• Gli enti applicano requisiti prudenziali (vedi art.105) a tutte le loro attività, misurate al fair value, nel calcolo dell'importo dai suoi Own Funds e detraggono dal CET1 l'importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie

(34- CRR) Rettifiche di valore supplementari

• Eccezione ai filtri prudenziali

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La Banca detrae dagli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1):a) le perdite relative all'esercizio in corsob) Il goodwillc) Le DTA che si basano sulla redditività futurad) Lo shortfalle) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente f) gli strumenti del CET1 (es. azioni proprie) detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli

strumenti propri di CET1 (es. azioni proprie) che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente

g) Le partecipazioni incrociate di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente (quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)

h) Le partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamente

i) Le partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamente

j) Ciò che doveva essere detratto all’AT1 ma in assenza di capienza viene detratto dal CET1k) l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari

al 1.250 %, ma che la banca decide di detrarre dal CET1:• partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

(36- CRR) Detrazioni dagli elementi del CET1 (capitale primario di classe 1)

• Definizione delle detrazioni dal CET1 (include nei punti f,g,h e i il concetto di correspondentapproach = detraggo dal CET1 ciò che è CET1 nelle controllate)

CET1 secondo la CRR

16

• partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario• posizioni verso la cartolarizzazione (art.243-CRR par.1 lett.b, art.244-CRR par.1 lett.a-b, art.258-CRR) • operazioni con regolamento non contestuale (art.379-CRR par.3)• posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo

IRB (art.153-CRR par.8) • esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni (art.155-CRR par.4)

• L'importo del goodwill (art.36-CRR lett.b) da detrarre è ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite che si estinguerebbero se i beni immateriali fossero compromessi o fossero eliminati contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile

• L'importo da detrarre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente.

(37- CRR) Detrazione dei beni immateriali

• Detrazione del goodwill da CET1 • L'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura (art.36-CRR lett.c) è calcolato senza detrarre l'importo delle

passività fiscali differite associate della Banca con l’unica eccezione del caso in cui siano soddisfatte le condizioni seguenti: 1) La Banca ha un diritto legalmente esercitabile in base al diritto nazionale applicabile di compensare tali attività fiscali

correnti con le passività fiscali correnti2) le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale e sul

medesimo soggetto di imposta3) Le passività fiscali differite, “associate alle attività” dell'ente ,utilizzate non possono comprendere le passività fiscali differite

che riducono l'importo del goodwill o delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da detrarre• Se sono rispettati i 3 punti precedenti, queste passività fiscali differite possono concorrere a ridurre:

• Le DTA che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che sono sotto la soglia individuale e cumulata (art.48-CRR)

• Tutte le altre attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

(38- CRR) Detrazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

• Detrazione delle DTA che si basano sulla redditività futura da CET1

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• L'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite (art.36-CRR lett.e) che deve essere detratto è ridotto dei seguenti importi:

• l'importo di tutte le passività fiscali differite associate che potrebbero essere estinte se le attività fossero compromesse o eliminate contabilmente

• l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni a condizione di aver ricevuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente

(41- CRR) Detrazione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

• Detrazione fondi pensione a prestazioni definite da CET1

• Gli enti calcolano gli strumenti del CET1 (capitale primario di classe 1) detenuti sulla base di posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

• sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe: • le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante • le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte• entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a

• L'importo di Shortfall da detrarre (art.36-CRR lett.d), non è ridotto dall'aumento del livello delle DTA che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese (titolo I, capo 3, sezione 3)

(40- CRR) Detrazione di importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese

• Gestione importi negativi di shortfall

Vocabolario:1) Posizione lunga lorda = valore di mkt dello strumento2) Posizione corta = valore di vendita allo scoperto dello strumento• Posizione lunga netta = 1-2

CET1 secondo la CRR

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• entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo

• Per le posizioni su indici l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici è pari all’esposizione verso propri strumenti di CET1 compresi nell’indice

• Gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde su strumenti propri di CET1 derivanti dalla detenzione di titoli su indici, con le posizioni corte su strumenti propri di CET1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

• le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti• entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe

esterne a questo

(42- CRR) Detrazione degli strumenti del CET1 (capitale primario di classe 1) detenuti

• Come calcolare del detrazioni dal CET1 di strumenti di CET1 detenuti (es azioni proprie detenute)

• Un investimento significativo di una Banca in un soggetto del settore finanziario sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

• La Banca detiene oltre il 10 % degli strumenti di CET1 emessi dal soggetto• La Banca ha stretti legami con l'entità e detiene strumenti di CET1 emessi dal soggetto• L'ente detiene strumenti di CET1 emessi dal soggetto e il soggetto è incluso nel perimetro di consolidamento contabile

dell'ente ai fini di bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile (anche se non è incluso nel perimetro di consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2)

(43- CRR) Investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario

• Definizione di investimento significativo da CET1

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1) L'importo delle partecipazioni non significative che deve essere detratto è calcolato come segue:

La somma degli strumenti di CET1, gli strumenti di AT1 e gli strumenti di T2 di soggetti del settore ( (

Quanto questo importo aggregato supera il 10% del CET1 della Banca al netto dei relativi filtri (art.32, 33, 34,e 35-CRR) e le

l'importo degli strumenti di CET1 dei soggetti del settore finanziario in cui la Banca non ha un investimento significativo detenuti dalla Banca direttamente,

• La Baca detrae le partecipazioni finanziarie incrociate (art.36-CRR lett.g), le partecipazioni finanziarie non significative (art.36-CRR lett.h), le partecipazioni finanziarie significative (art.36-CRR lett.i) seguendo il seguente approccio:

• gli strumenti di CET1 detenuti e gli altri strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde (cioè il loro valore di mercato)

(44- CRR) Detrazione degli strumenti del CET1 (capitale primario di classe 1) di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

• Deroga all’uso della posizione lunga lorda

Vocabolario:1) Posizione lunga lorda = valore di mkt dello strumento2) Posizione corta = valore di vendita allo scoperto dello strumento• Posizione lunga netta = 1-2

• La Banca può calcolare gli strumenti di CET1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario (art.36-CRR lett.g, h ed i) sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:

• la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno• sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a

questo• La Banca stabilisce l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici

calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici(45- CRR) Detrazione degli strumenti del CET1 (capitale primario di classe 1) di soggetti del settore finanziario detenuti

• Detrazione partecipazioni finanziarie incrociate, significative o non dal CET1

CET1 secondo la CRR

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la quota di strumenti di CET1 detenuti che va detratta si ottiene moltiplicando l'importo di x • l'importo da detrarre del punto precedente è ripartito tra tutti gli strumenti di CET1 detenuti e la quota di strumenti di CET1 detenuti

che è detratta per ciascuno strumento si ottiene dal seguente prodotto:

• L’importo inferiore o pari al 10% del punto va ponderato per il rischio (a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso)

• Gli enti allocano la quota dei “singoli strumenti” degli Own Funds detenuto che è ponderata per il rischio con la formula:

(46- CRR) Detrazione degli strumenti del CET1 (capitale primario di classe 1) detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

• Detrazione partecipazioni finanziarie non significative dal CET1

di soggetti del settore finanziario detenuti dalla Banca direttamente, indirettamente e sinteticamente, in cui la Banca non ha un investimento significativo

( ((art.32, 33, 34,e 35-CRR) e le deduzioni (art.36-CRR) escluse le deduzioni per partecipazioni finanziare non significative e significative e le deduzioni per DTA che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

= Aindirettamente e sinteticamente

l'importo aggregato degli strumenti di OwnFunds di soggetti del settore finanziario in cui la Banca non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente

= B

A B

A

L'importo totale degli strumenti di CET1 della Banca

L’importo inferiore o pari al

10% del punto da

ponderare per il rischio

A

L'importo aggregato degli strumenti di CET1 dei soggetti del settore finanziario detenuti dalla Banca direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo

L'importo di ciascuno strumento di CET1 detenutol'importo delle detenzioni che devonoessere detratte a norma del par.1 Importo aggregato degli strumenti di CET1 di soggetti del settore

finanziario nei quali la Banca non ha un investimento significativo detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente

x

x( (

• Per fini di Vigilanza: La vigilanza chiede alle Banche di allocare ai singoli strumenti l’importo inferiore o pari al 10% che viene ponderato per il rischio

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• Le DTA che dipendono dalla redditività futura e le partecipazioni finanziarie significative vanno dedotte dal CET1 nel seguente modo:

1) Va calcolata una soglia individuale per le DTA che dipendono dalla redditività futura:

si detrae dal CET1 la parte eccedente la soglia individuale per le DTA che dipendono dalla redditività futura-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Va calcolata una soglia individuale per le partecipazioni finanziarie significative:

si detrae dal CEt1 la parte eccedente la soglia individuale per le partecipazioni finanziarie significative -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Va calcolata una soglia cumulata per le DTA che dipendono dalla redditività futura e per le partecipazioni finanziarie significative:

(48- CRR) Soglie per l'esenzione dalla detrazione dal CET1 (capitale primario di classe 1)

• Metodologia per calcolare le deduzioni per partecipazioni finanziarie significative e per DTA dal CET1

Valore degli strumenti di CET1 detenuti dalla Banca al netto dei relativi filtri (art.32, 33, 34,e 35-CRR) e le deduzioni (art.36-CRR) escluse le deduzioni per partecipazioni finanziare non significative e significative e le deduzioni per DTA che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

(

( soglia individuale per le DTA che dipendono dalla redditività futura

Valore degli strumenti di CET1 detenuti dalla Banca al netto dei relativi filtri (art.32, 33, 34,e 35-CRR) e le deduzioni (art.36-CRR) escluse le deduzioni per partecipazioni finanziare non significative e significative e le deduzioni per DTA che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

(

( soglia individuale per le partecipazioni finanziarie significative

10% x

10% x

(Art.36- CRR) La Banca detrae dagli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1):

a) le perdite relative all'esercizio in corsob) Il goodwillc) Le DTA che si basano sulla redditività futurad) Lo shortfalle) le attività dei fondi pensione a prestazioni

definite nel bilancio dell'ente f) gli strumenti del CET1 (es. azioni proprie)

detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri

CET1 secondo la CRR

19

finanziarie significative:

si detrae dal CET1 la parte eccedente la soglia cumulata per le DTA che dipendono dalla redditività futura e per le partecipazioni finanziarie significative

• Quello che resta dell’eccedenza delle soglie va a formare l’“importo residuo totale” che si può allocare alle partecipazioni significative ed alle DTA nel seguente modo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) La parte non sono detratta dalla soglia cumulata (chiamata utilizzo di soglia) riceve un fattore di ponderazione

del rischio del 250 % e genera RWA

Valore degli strumenti di CET1 detenuti dalla Banca al netto dei relativi filtri (art.32, 33, 34,e 35-CRR) e di alcune deduzioni (quelle dalla lettera a alla i dell’art.36-CRR e quindi incluse anche il pieno valore delle partecipazioni finanziare significative e delle DTA che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee [e quindi non come nel caso delle 2 soglie individuali al 10%])

( ( soglia cumulata per le DTA che dipendono dalla redditività futura e per le partecipazioni finanziarie significative

17,65% x

Quota di DTA sotto la soglia del 10%

Quota di DTA sotto la soglia individuale del 10% +

Quota di Partecipazioni Significative sotto la soglia individuale del 10%

Quota di Partecipazioni Significative sotto la soglia del 10%

+Quota di DTA sotto la soglia individuale del 10%

Quota di Partecipazioni Significative sotto la soglia individuale del 10%

Per le Partecipazioni significative si definisce come importo residuo totale

Per le DTA si definisce come importo residuo totale

=

=

e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di CET1 (es. azioni proprie) che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente

g) Le partecipazioni incrociate detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente (quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)

h) Le partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamente

i) Le partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamente

j) …

• Per fini di Vigilanza: La vigilanza chiede alle Banche di allocare quello che resta dell’eccedenza delle soglie tra le partecipazioni significative e le DTA

Page 21: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

1) Le autorità competenti possono autorizzare la Banca a non detrarre gli strumenti di Own Funds detenuti di un soggetto del settore finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi se sono rispettati i punti da “a” ad “e”:

a) Il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa

b) Tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE

c) L'ente ha ricevuto la preventiva autorizzazione delle autorità competentid) Prima dell'autorizzazione del punto precedente, le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza

del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo internoe) le posizioni detenute nell'entità appartengono a: l'ente creditizio impresa madre; la società di partecipazione finanziaria madre;

la società di partecipazione finanziaria mista madre; la Banca; la filiazione di una delle entità dei punti precedenti compresa nel consolidamentoIl metodo di consolidamento scelto è applicato coerentemente nel tempo

4) Le partecipazioni per cui non sono effettuate detrazioni conformemente al paragrafo 1 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi

(49- CRR) Requisiti per la detrazione in caso di consolidamento, vigilanza supplementare o sistema di tutela istituzionale

• Possibile non detrazione delle partecipazioni in assicurazioni finanziarie incrociate, significative o non dal CET1

CET1 secondo la CRR

20

Page 22: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

Agenda

Requisiti patrimoniali

Capitale di base di classe 1 (CET1)

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

Strumenti di capitale di classe 2 (T2)

21

Own Funds

Minorities e strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni

Partecipazioni al di fuori del settore finanziario

Disposizioni transitorie

Definizione parametri per la fase transitoria – Cir.285

Page 23: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

(52- CRR) Strumenti aggiuntivi di classe 1

• Definizione dell’AT1

• Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono costituiti da: • strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'art.52 • sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti del punto precedente

(51- CRR) Elementi aggiuntivi di classe 1

• Eleggibilità degli strumenti che compongono l’AT1

AT1 secondo la CRR

Gli strumenti di capitale si considerano come strumenti di AT1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli strumenti sono emessi e versatib) gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti: • La Banca o le sue filiazioni• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti

di voto o del capitale dell'impresa stessac) l'acquisto degli strumenti non è finanziato dalla Banca, né direttamente né indirettamented) gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di T2 in caso di insolvenza dell'ente (sono strumenti meno senior)e) gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango dei crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione

1) l'ente o le sue filiazioni 2) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni 3) la società di partecipazione finanziaria madre

o le sue filiazioni4) la società di partecipazione mista o le

sue filiazioni

5) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue

filiazioni

6) qualsiasi impresa che abbia stretti legami

con le entità dei punti precedenti

22

caso di insolvenza o liquidazioneg) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere esercitata unicamente a

discrezione dell'emittentei) gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'art.77-CRR (cioè

richiesta all’autorità di vigilanza per il rimborso) sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.78-CRR (cioè autorizzazione dell’autorità di vigilanza)

j) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati ad eccezione dei seguenti casi:

• liquidazione dell'ente• operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione dell'importo di AT1, a

condizione che l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competentek) l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche

anticipato, o di riacquisto degli strumentil) le distribuzioni a titolo degli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:

i. provengono da elementi distribuibiliii. il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito della Bancaiii. le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le

distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e la Banca può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza

iv. l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'entev. l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione

m) gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile

n) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore, l'importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di CET1

o) le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione della Banca p) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da una Banca le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte: • gli strumenti sono emessi per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento ed i proventi sono immediatamente disponibili

Page 24: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

Ai fini dell’art.52 lett.l punto v (cioè il punto in cui si dice che l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione), le disposizioni che governano gli strumenti di AT1 non includono, in particolare, i seguenti elementi:

• l'obbligo di effettuare distribuzioni sugli strumenti in caso di una distribuzione effettuata su uno strumento emesso dalla Banca che appartiene alla stesso rango o è di rango inferiore ad uno strumento di AT1, compreso uno strumento di CET1

• l'obbligo di annullare il pagamento delle distribuzioni sugli strumenti di CET1, sugli strumenti di AT1 o sugli strumenti di T2 nei casi in cui non sono effettuate distribuzioni su tali strumenti di AT1

• l'obbligo di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento in qualsiasi altra forma. L'ente non è soggetto a tale obbligo in altra maniera

(53- CRR) Restrizioni sull'annullamento delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 e elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente

• Ulteriori limitazioni per gli strumenti di AT1 Ai fini dell'art.52-CRR lett.n (al verificarsi di un evento attivatore ci sia una conversione di strumenti di AT1 in strumenti di CET1) agli

strumenti di AT1 si applicano le seguenti disposizioni:• un evento attivatore si verifica quando il CET1-ratio della Banca (art.92-CRR) è inferiore a uno dei seguenti valori:

• 5,125 %• un livello superiore al 5,125 %, se determinato dalla Banca e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento;

gli enti possono specificare, nelle disposizioni che governano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quelloprecedente

• se le disposizioni che governano gli strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti di CET1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:

• il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata• un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti di CET1

(54- CRR) Riduzione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1

AT1 secondo la CRR

23

• un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti di CET1 • se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono che il capitale sia ridotto al verificarsi di un evento attivatore, la

riduzione dovrà riguardare tutti i seguenti elementi: • il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente• l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento• le distribuzioni effettuate sullo strumento

• La riduzione o conversione di uno strumento di AT1 genera elementi ammissibili di CET1 • L'importo degli strumenti di AT1 riconosciuti come elementi di AT1 è limitato all'importo minimo degli elementi del CET1 che

sarebbero generati nel caso in cui l'importo del capitale degli strumenti di AT1 fossero interamente ridotti o convertiti in strumenti di CET1

• L'importo aggregato degli strumenti di AT1 da ridurre o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti:

• l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di CET1 (capitale primario di classe 1) dell'ente al 5,125 %• l'intero importo del capitale dello strumento

• In caso di evento attivatore, gli enti procedono come segue: • informano immediatamente le autorità competenti• informano i possessori degli strumenti aggiuntivi di classe 1• riducono l'importo del capitale degli strumenti o convertono questi ultimi in strumenti di CET1 (capitale primario di classe 1)

senza indugio, ed entro un mese al più tardi, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo

di strumenti aggiuntivi di classe 1

• Eventi che possono provocare la conversione degli strumenti di AT1 in CET1

• Quando, nel caso di uno strumento di AT1, le condizioni di cui all'art.52-CRR, non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

• lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento di AT1 • la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento di

AT1

(55- CRR) Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti aggiuntivi di classe 1

• Cosa succede ad uno strumento di AT1 se cessa di rispettare le indicazioni dell’art.52-CRR

Page 25: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

Ai fini delle detrazioni dell'art.56-CRR lett.a, la Banca calcola gli strumenti propri di AT1 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

(57- CRR) Detrazioni di strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti

La Banca detrae dall’AT1:a) gli strumenti propri di AT1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di

AT1 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate finanziarie (gli strumenti di AT1 detenuti direttamente,

indirettamente e sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali la Banca ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)

c) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative (l'importo applicabile determinato in conformità all'art.60-CRR di strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti)

d) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significative (gli strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo intali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno)

e) l'importo degli elementi da detrarre dal T2 (conformemente all'art.66-CRR) che superano il T2 della Bancaf) qualunque tributo relativo agli elementi di AT1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta

di conseguenza l'importo degli elementi di AT1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del qualequesti elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite

(56- CRR) Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

• Quali sono le detrazioni dall’AT1 (include il concetto di correspondent approach= detraggo dal AT1ciò che è AT1 nelle controllate)

Vocabolario:1) Posizione lunga lorda = valore di mkt dello strumento2) Posizione corta = valore di vendita allo scoperto dello strumento• Posizione lunga netta = 1-2

AT1 secondo la CRR

24

lorde, fatte salve le seguenti eccezioni: a) La Banca può calcolare gli strumenti propri di AT1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni

siano soddisfatte entrambe: • le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di

controparte• entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo

b) gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di AT1 in tali indici;

c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di AT1 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di AT1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: • le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti• entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo

propri aggiuntivi di classe 1 detenuti

• Quale valore usare per le detrazioni di strumenti propri di AT1 detenuti

• Ai fini delle detrazioni dell'art.56-CRR lett.b (Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate), lett.c(Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni non significative) e lett.d (Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni significative), la Banca calcola gli strumenti propri di AT1 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde

• ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 sono trattati come strumenti di AT1 detenuti

(58- CRR) Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

• Come calcolare le detrazioni per strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate, non significative e significative

Page 26: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

In deroga all’art.55-CRR, la Banca procede alle detrazioni di cui all’art.56-CRR lett.c (strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni non significative) e lett.d (strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni significative), secondo le seguenti modalità:

• possono calcolare gli strumenti di AT1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

• la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno 1 anno• entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo

• stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.

(59- CRR) Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti

Vocabolario:1) Posizione lunga lorda = valore di mkt dello strumento2) Posizione corta = valore di vendita allo scoperto dello strumento• Posizione lunga netta = 1-2

• Ai fini dell'art.56-CRR lett.c (partecipazioni non significative) gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre come segue

(

(

Quanto questo importo aggregato supera il 10% del CET1 della Banca al netto dei relativi filtri (art.32, 33, 34,e 35) e le deduzioni (art.36) escluse le deduzioni per partecipazioni finanziare non significative e significative e le deduzioni per DTA che si basano sulla redditività futura e derivano da

= A

l'importo degli strumenti di AT1 dei soggetti del settore finanziario in cui la Banca non ha un investimento significativo detenuti dalla Banca direttamente, indirettamente e sinteticamente

l'importo aggregato degli strumenti di OwnFunds di soggetti del settore finanziario in cui la Banca non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente

= B

La somma degli strumenti di CET1, gli strumenti di AT1 e gli strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla Banca direttamente, indirettamente e sinteticamente in cui la Banca non ha un investimento

• Deroga all’uso della posizione lunga lorda

AT1 secondo la CRR

25

(60- CRR) Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

• Detrazione per strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative dall’AT1

1) la quota di strumenti di AT1 detenuti che va detratta si ottiene moltiplicando l'importo di x

• l'importo da detrarre del punto precedente è ripartito tra tutti gli strumenti di AT1 detenuti e la quota di strumenti di AT1 detenuti che è detratta per ciascuno strumento si ottiene dal seguente prodotto:

• L’importo inferiore o pari al 10% del punto va ponderato per il rischio (a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso)

• Gli enti stabiliscono la quota dei “singoli strumenti” degli Own Funds detenuto che è ponderata per il rischio con la formula:

redditività futura e derivano da differenze temporanee

detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente

A B

A

investimento significativo

L'importo di ciascuno strumento di AT1 detenutol'importo delle detenzioni che devonoessere detratte a norma del par.1 Importo aggregato degli strumenti di AT1 di soggetti del settore

finanziario nei quali la Banca non ha un investimento significativo detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente

x

• L’AT1 (capitale aggiuntivo di classe 1) di una Banca è costituito dagli elementi di AT1 dopo la detrazione degli elementi di cui all'art. 56-CRR e dopo l'applicazione dell'art.79-CRR

(61- CRR) Capitale aggiuntivo di classe 1

• Definizione di AT1 L'importo totale degli strumenti di CET1 della Banca

L’importo inferiore o pari al

10% del punto da

ponderare per il rischio

A

L'importo aggregato degli strumenti di CET1 dei soggetti del settore finanziario detenuti dalla Banca direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo

x( (

• Per fini di Vigilanza: La vigilanza chiede alle Banche di allocare ai singoli strumenti l’importo inferiore o pari al 10% che viene ponderato per il rischio

Page 27: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

Agenda

Requisiti patrimoniali

Capitale di base di classe 1 (CET1)

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

Strumenti di capitale di classe 2 (T2)

26

Own Funds

Minorities e strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni

Partecipazioni al di fuori del settore finanziario

Disposizioni transitorie

Definizione parametri per la fase transitoria – Cir.285

Page 28: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

(63- CRR)

Gli strumenti di capitale si considerano come strumenti di T2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, e interamente versati b) gli strumenti non sono acquistati o i prestiti subordinati non sono assegnati, a seconda dei casi, da nessuno dei seguenti soggetti:

• La Banca o le sue filiazioni• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del

capitale dell'impresa stessac) l'acquisto degli strumenti o l'assegnazione dei prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono finanziati dalla Banca, né direttamente né

indirettamented) il credito sul capitale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti o il credito sul capitale dei prestiti subordinati a norma delle

disposizioni che governano i prestiti subordinati, a seconda dei casi, è pienamente subordinato ai crediti di tutti i creditori non subordinati

• Gli elementi di T2 sono costituiti da: • strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni di cui all'art.63-CRR• sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui al punto precedente• le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi dei RWA (le esposizioni ponderate per il rischio

calcolate con il metodo Standard conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2) solo per per gli enti che calcolano i RWA con il metodo Standard (conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2)

• gli importi positivi (rettiche – PA ), al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli art.158-CRR (come calcolare il costo del credito in bonis = PA=PDxLGD) e art.159-CRR (rettiche – PA ) fino allo 0,6 % degli importi dell’RWA (conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3) solo per gli enti che calcolano i RWA (con il metodo AIRB (conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3)

(62- CRR) Elementi di classe 2

• Definizione degli strumenti che compongono il T2

T2 secondo la CRR

27

(63- CRR) Strumenti di classe 2

• Eleggibilità degli strumenti di T2

disposizioni che governano i prestiti subordinati, a seconda dei casi, è pienamente subordinato ai crediti di tutti i creditori non subordinatie) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte di nessuno dei

seguenti soggetti:

f) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del credito a titolo degli strumenti o dei prestiti subordinati, rispettivamente

g) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, hanno una durata originaria di almeno cinque annih) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda

dei casi a rimborsarne o ripagarne l'importo del capitale prima della scadenzai) se gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, includono una o più opzioni call o opzioni early repayment, a seconda dei casi, le opzioni possono essere

esercitate unicamente a discrezione dell'emittente o del debitore, a seconda dei casi j) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati

anticipatamente solo quando le condizioni di cui all'art.77-CRR sono soddisfatte, e non prima di 5 anni dalla data di emissione o di assegnazione, a seconda dei casi, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.78 -CRRpar.4

k) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dalla Banca in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione

l) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente

m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti o sui prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre

n) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente, o quando i prestiti subordinati non sono assegnati direttamente da un ente, a seconda dei casi, le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte: • gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, per il tramite di un'entità consolidata ed i proventi sono immediatamente

disponibili all'ente

1) l'ente o le sue filiazioni 2) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni 3) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni

4) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni 5) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni

6) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità dei punti precedenti

Page 29: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• La misura in cui gli strumenti di T2 sono considerati come elementi di T2 nel corso degli ultimi 5 anni di scadenza degli strumenti è calcolata come segue:

La Banca detrae dal T2:a) gli strumenti propri di T2 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di T2 che

un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate finanziarie (gli strumenti di T2 detenuti direttamente,

indirettamente e sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali la Banca ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)

c) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative (l'importo applicabile determinato in

(66- CRR) Detrazioni dagli elementi di classe 2

• Quali sono le detrazioni dal T2

(64- CRR) Ammortamento degli strumenti di classe 2

• Computabilità degli elementi di T2Numero dei giorni di calendario compresi dal primo giorno

dell'ultimo periodo di 5 anni di durata contrattuale

l'importo nominale degli strumenti o dei prestiti subordinati alprimo giorno dell'ultimo periodo di 5 anni di durata contrattuale numero dei giorni di calendario rimanenti della durata

contrattuale degli strumenti o dei prestiti subordinatix

• Quando, nel caso di uno strumento di T2, le condizioni di cui all'art.63-CRR, non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

• lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento di T2 • la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento di T2

(65- CRR) Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2

• Cosa succede ad uno strumento di T2 se cessa di rispettare le indicazioni dell’art.63

T2 secondo la CRR

28

Ai fini delle detrazioni dell'art.66-CRR lett.a, la Banca calcola le posizioni in strumenti di T2 sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

• La Banca può calcolare gli strumenti propri di T2 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

• le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio dicontroparte

• entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo• gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici

calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di T2 in tali indici• gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di T2 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di

posizioni corte in strumenti propri di T2 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

• le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti• entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo

(67- CRR) Detrazioni di strumenti propri di classe 2 detenuti

• Quale valore usare per le detrazioni di strumenti propri di T2 detenuti

• fini delle detrazioni dell'art.66-CRR lett.b (Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate), lett.c (Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni non significative) e lett.d (Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni significative), la Banca calcola gli strumenti propri di T2 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde

• ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi propri di classe 2 e gli elementi assicurativi propri di classe 3 detenuti sono considerati strumenti di T2 detenuti

(68- CRR) Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

• Come calcolare le detrazioni per strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate, non significative e significative

c) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative (l'importo applicabile determinato in conformità all'art.70-CRR di strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti)

d) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significative (gli strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno)

• Quali sono le detrazioni dal T2 (include il concetto di correspondent approach = detraggo dal T2 ciò che è T2 nelle controllate)

Page 30: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

In deroga all’art.66-CRR, la Banca procede alle detrazioni di cui all’art.56-CRR lett.c (strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni non significative) e lett.d (strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni significative), secondo le seguenti modalità:

• possono calcolare gli strumenti di T2 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

• la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno 1 anno• entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo

• stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici

(69- CRR) Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario

• Quale valore usare per le detrazioni per strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni non significative e significative

Vocabolario:1) Posizione lunga lorda = valore di mkt dello strumento2) Posizione corta = valore di vendita allo scoperto dello strumento• Posizione lunga netta = 1-2

• Ai fini dell'art.66-CRR lett.c (partecipazioni non significative) gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre come segue

Quanto questo importo aggregato supera il 10% del CET1 della Banca al netto dei relativi filtri (art.32, 33, 34,e 35-CRR) e le deduzioni (art.36-CRR) escluse le deduzioni per partecipazioni finanziare non significative e significative e le deduzioni per DTA che si basano sulla

= A

l'importo degli strumenti di T2 dei soggetti del settore finanziario in cui la Banca non ha un investimento significativo detenuti dalla Banca direttamente, indirettamente e sinteticamente

l'importo aggregato degli strumenti di OwnFunds di soggetti del settore finanziario in cui la Banca non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente

= B(

(

La somma degli strumenti di CET1, gli strumenti di AT1 e gli strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla Banca direttamente, indirettamente e sinteticamente in cui la Banca non ha un investimento

T2 secondo la CRR

29

(70- CRR) Detrazione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un'entità pertinente

• Detrazione per strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative dal T2

1) la quota di strumenti di T2 detenuti che va detratta si ottiene moltiplicando l'importo di x

• l'importo da detrarre del punto precedente è ripartito tra tutti gli strumenti di T2 detenuti e la quota di strumenti di T2 detenuti che è detratta per ciascuno strumento si ottiene dal seguente prodotto:

• L’importo inferiore o pari al 10% del punto va ponderato per il rischio (a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso)

• Gli enti stabiliscono la quota dei “singoli strumenti” degli Own Funds detenuto che è ponderata per il rischio con la formula:

redditività futura e derivano da differenze temporanee

detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente

A B

A

L'importo di ciascuno strumento di T2 detenutol'importo delle detenzioni che devonoessere detratte a norma del par.1 Importo aggregato degli strumenti di T2 di soggetti del settore

finanziario nei quali la Banca non ha un investimento significativo detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente

x

• Il capitale di classe 2 della Banca è costituito dagli elementi di T2 della Banca dopo le detrazioni (art.66) e dopo l'applicazione dell'art.79-CRR (deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri)

(71- CRR) Capitale di classe 2

• Definizione di T2

investimento significativo

L'importo totale degli strumenti di CET1 della Banca

L’importo inferiore o pari al

10% del punto da

ponderare per il rischio

A

L'importo aggregato degli strumenti di CET1 dei soggetti del settore finanziario detenuti dalla Banca direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo

x( (

• Per fini di Vigilanza: La vigilanza chiede alle Banche di allocare ai singoli strumenti l’importo inferiore o pari al 10% che viene ponderato per il rischio

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Agenda

Requisiti patrimoniali

Capitale di base di classe 1 (CET1)

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

Strumenti di capitale di classe 2 (T2)

30

Own Funds

Minorities e strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni

Partecipazioni al di fuori del settore finanziario

Disposizioni transitorie

Definizione parametri per la fase transitoria – Cir.285

Page 32: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1) e di classe 2 (T2)

(72- CRR) Fondi propri

• Definizione di Own Funds

Fondi propri (Own Funds) secondo la CRR

T2

CET1

AT1Fondi propri(Own

Funds)

• La Banca chiede la preventiva autorizzazione all'autorità competente per uno o entrambe le seguenti alternative: • riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti di CET1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla

normativa nazionale applicabile• effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di AT1 o degli strumenti di T2, a seconda dei

casi, prima della loro scadenza contrattuale.

(77- CRR) Condizioni per ridurre i fondi propri

• Quando si possono ridurre i fondi propri (Own Funds)

• L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti di CET1, strumenti di AT1 o strumenti di T2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

31

• Se la Banca detiene strumenti di capitale o ha concesso prestiti subordinati, ove applicabile, considerati strumenti di CET1, strumenti di AT1 o strumenti di T2 in un soggetto del settore finanziario su base temporanea e l'autorità competente ritiene che tali detenzioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto, l'autorità competente può, su base temporanea, derogare alle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero applicabili a tali strumenti

(79- CRR) Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri

• Quali sono le detrazioni dal T2

strumenti di CET1, strumenti di AT1 o strumenti di T2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) prima o al momento della richiesta di autorizzazione (art.77-CRR), l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'art.77-CRR con

strumenti degli Own Funds di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'enteb) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito all'intervento in

questione, superano i requisiti patrimoniali (di cui all'art.92-CRR)• Nel valutare ai sensi del precedente par.1 lett.a, la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente, le

autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente di quelli che sostituirebbero

• Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al par. 1 e alla lettera (i) o (ii) del presente paragrafo:

i. esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

• l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa• La Banca dimostra, con piena soddisfazione delle autorità competenti, che la riclassificazione regolamentare degli

strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissioneii. esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione delle

autorità competenti, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione

(78- CRR) Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri

• Autorizzazione dell’autorità competente per la riduzione dai suoi Own Funds

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Agenda

Requisiti patrimoniali

Capitale di base di classe 1 (CET1)

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

Strumenti di capitale di classe 2 (T2)

32

Own Funds

Minorities e strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni

Partecipazioni al di fuori del settore finanziario

Disposizioni transitorie

Definizione parametri per la fase transitoria – Cir.285

Page 34: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• L’AT1, il T1, il T2 e i fondi propri (Own Funds) ammissibili sono costituiti dalle partecipazioni di minoranza, dagli strumenti di AT1 o dagli strumenti di T2, a seconda del caso, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(82- CRR) Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 e fondi propri ammissibili

• Si includono nel CET1 le partecipazioni di minoranza • Le partecipazioni di minoranza comprendono la somma degli strumenti di CET1, delle riserve sovrapprezzo azioni

connesse a tali strumenti, degli utili non distribuiti, e di altre riserve di una filiazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• la filiazione è: • un ente; • un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del regolamento CRD IV

• la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento• gli elementi di CET1 di cui alla parte introduttiva del presente par. sono detenuti da persone diverse dalle

imprese incluse nel consolidamento• Le partecipazioni di minoranza che sono finanziate, direttamente o indirettamente, attraverso una società veicolo o in

altro modo, dall'impresa madre dell'ente, o dalle sue filiazioni non sono considerate CET1 consolidato

(81- CRR) Partecipazioni di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel CET1 (capitale primario di classe 1) consolidato

• Requisiti per includere le Minorities nel CET1 consolidato

Minorities e strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni secondo la CRR

33

filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: • la filiazione è:

• un ente• un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile , ai requisiti del regolamento CRD IV

• la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento • tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento

ammissibili

• Requisiti per includere le Minorities nell’AT1 e nel T2 consolidato

• Gli strumenti di AT1 e gli strumenti di T2 emessi da società veicolo e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nell’AT1, nel T1, nel T2 o nell’Own Funds, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la società veicolo che emette tali strumenti è inclusa pienamente nel consolidamentob) gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nell’AT1 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni

di cui all'art.52-CRR par.1 (art.52: definizione dell’AT1)c) gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel T2 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni

di cui all'art.63-CRR (art.63: eleggibilità degli strumenti di T2)d) l'unica attività della società veicolo è il suo investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione

della stessa inclusa appieno nel consolidamento (la cui forma soddisfa le pertinenti condizioni di cui all'art.52-CRR par.1 o all'art.63-CRR, a seconda del caso)

• Nei casi in cui l'autorità competente ritiene che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propridell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento, siano minime e nonsignificative per tale entità, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al primo comma, lettera d)

(83- CRR) Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo

• Requisiti per includere strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni nell’AT1 consolidato e nel T2 consolidato

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(84- CRR) Partecipazioni di minoranza incluse nel CET1 (capitale primario di classe 1) consolidato

• Definizione della computabilità delle minorities di una filiazione che possono essere incluse nel CET1 consolidato

AValore dalle partecipazioni di minoranza della filiazione

--

Valore delle partecipazioni di minoranza della filiazione

Valore di tutti gli strumenti di CET1 della filiazione, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni,

agli utili non distribuiti e ad altre riserve

L'importo di CET1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito patrimoniale di cui all'art.92

Sommato al buffer di conservazione del capitale, al buffer per riserva di capitale anticiclica e al buffer per rilevanza sistemica O-SII (requisiti di cui agli articoli 458-CRR e 459-CRR, ai requisiti specifici in materia degli Own Funds di cui all'art.104 CRD-IV al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'art.128, punto 6, CRD-IV, ai requisiti di cui all'art.500-CRR e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono

+

• La Banca stabilisce l'importo delle partecipazioni di minoranza di una filiazione incluso (computabile) nel CET1 consolidato con la seguente formula:

Minorities e strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni secondo la CRR

]CET1 della

filiazione[( ) x

34

A Minore tra i seguenti

nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il CET1)

L'importo di CET11 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito patrimoniale di cui all'art.92

+

(Requisito minimo di CET1 della filiazione + buffer) x RWA di filiazione

Sommato al buffer di conservazione del capitale, al buffer per riserva di capitale anticiclica e al buffer per rilevanza sistemica O-SII (requisiti di cui agli articoli 458-CRR e 459-CRR, ai requisiti specifici in materia degli Own Funds di cui all'art.104 CRD-IV al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'art.128, punto 6 CRD-IV, ai requisiti di cui all'art.500-CRR e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il CET1)

(Requisito minimo di CET1 della filiazione + buffer) x RWA consolidato di filiazione

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Requisito minimo per il CET1 3,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

Buffer di conservazione del capitale 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Buffer per riserva di capitale anticiclica 0,625% 1,3% 1,9% 2,5%

Buffer per rilevanza sistemica O-SII 0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Requisito minimo per il CET1 più buffer 3,5% 7,0% 8,0% 8,6% 9,3% 9,9% 10,5%

• Il calcolo di cui al precedente paragrafo è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione (di cui all’art.81-CRR) • La Banca può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione (di cui all'art.81-CRR) e se la Banca decide in tal senso, la

partecipazione di minoranza di detta filiazione non può essere inclusa nel CET1 consolidato

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(85- CRR) Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato

• Definizione della computabilità degli strumenti di T1 di una filiazione che possono essere inclusi nel T1 consolidato

T1 ammissibili della filiazione

Valore di tutti gli strumenti di T1 della filiazione, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni,

agli utili non distribuiti e ad altre riserve

L'importo di T1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'art.92

Sommato al buffer di conservazione del capitale, al buffer per riserva di capitale anticiclica e al buffer per rilevanza sistemica O-SII (requisiti di cui di cui agli articoli 458-CRR e 459-CRR, ai requisiti specifici in materia di Own Funds di cui all'art.104 CRD-IV al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'art.128, punto 6 CRD-IV, ai requisiti di cui all'art.500-CRR e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il T1)

+

• La Banca stabilisce l'importo del capitale di T1 ammissibile (computabile) di una filiazione incluso nell’Own Fundsconsolidati con la seguente formula:

A-- ]T1 della

filiazione[( ) x

Vocabolario: T1 di una filiazione sono considerati “ammissibili” se sono soddisfatte le seguenti condizioni :• la filiazione è un ente o impresa soggetta ai requisiti della CRD IV• la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento • tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento

Minorities e strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni secondo la CRR

Valore del T1 ammissibile detenuto dalla filiazione

35

A Minore tra i seguenti

L'importo di T1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'art.92

+

(Requisito minimo di T1 della filiazione più buffer) x RWA di filiazione

Sommato al buffer di conservazione del capitale, al buffer per riserva di capitale anticiclica e al buffer per rilevanza sistemica O-SII (requisiti di cui agli articoli 458-CRR e 459-CRR, ai requisiti specifici in materia degli Own Funds di cui all'art.104 CRD-IV al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'art.128, punto 6 CRD-IV, ai requisiti di cui all'art.500-CRR e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il T1)

(Requisito minimo di T1 della filiazione + buffer) x RWA consolidato di filiazione

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per il patrimonio di classe (T1) 4,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%Requisito minimo per il patrimonio di classe q (T1) più buffer 4,5% 8,5% 9,5% 10,1% 10,8% 11,4% 12,0%

• Il calcolo di cui al precedente paragrafo è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione (di cui all’art.81-CRR) • La Banca può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione (di cui all'art.81) -CRR e se la Banca decide in tal senso, il

T1 ammissibile di detta filiazione non può essere incluso nel T1 consolidato

• La Banca stabilisce l'importo del T1 ammissibile di una filiazione incluso nel T1 consolidato sottraendo dal T1 ammissibile dell'impresa incluso nel T1 consolidato le partecipazioni di minoranza dell'impresa incluse nel CET1 consolidato

• (86) Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato

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(87- CRR) Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati

• Definizione della computabilità dei fondi propri di una filiazione che possono essere inclusi nel fondi propri consolidati

L'importo dei fondi propri (Own Funds) della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'art.92

Sommato al buffer di conservazione del capitale, al buffer per riserva di capitale anticiclica e al buffer per rilevanza sistemica O-SII (requisiti di cui di cui agli articoli 458-CRR e 459-CRR, ai requisiti specifici in materia degli Own Funds di cui all'art.104 CRD-IV al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'art.128 punto 6 CRD-IV, ai requisiti di cui all'art.500-CRR e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi )

+

• La Banca stabilisce l'importo dei fondi propri ammissibili (Own Funds) di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati con la seguente formula:

Fondi propri (OwnFunds) ammissibilidella filiazione

Valore di tutti gli strumenti di fondi propri della filiazione (CET1, T1 e T2 della filiazione), sommati alle

relative riserve sovrapprezzo azioni, agli utili non distribuiti e ad altre riserve

A-- ]

OwnFundsdella

filiazione[( ) x

Vocabolario: Own Funds di una filiazione sono considerati “ammissibili” se sono soddisfatte le seguenti condizioni :• la filiazione è un ente o impresa soggetta ai requisiti della CRD IV• la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento • tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento

Minorities e strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni secondo la CRR

Valore degli Own Funds ammissibili detenuti dalla filiazione

36

A Minore tra i seguenti

L'importo dei fondi propri (Own Funds) consolidati relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'art.92

+

(Requisito minimo di Own Funds della filiazione + buffer) x RWA di filiazione

Sommato al buffer di conservazione del capitale, al buffer per riserva di capitale anticiclica e al buffer per rilevanza sistemica O-SII (requisiti di cui agli articoli 458-CRR e 459-CRR, ai requisiti specifici in materia degli Own Funds di cui all'art.104 CRD-IV al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'art.128 punto 6 CRD-IV, ai requisiti di cui all'art.500-CRR e a ulteriori requisiti di vigilanza locali dei paesi terzi in materia degli Own Funds)

(Requisito minimo di Own Funds della filiazione + buffer) x RWA consolidato di filiazione

• Il calcolo di cui al precedente paragrafo è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione (di cui all’art.81-CRR) • La Banca può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione (di cui all'art.81-CRR) e se la Banca decide in tal senso, i

fondi propri ammissibili (Own Funds) di detta filiazione non possono essere inclusi nei fondi propri consolidati

• La Banca stabilisce l'importo dei fondi propri (Own Funds) ammissibili di una filiazione incluso nel T2 consolidato sottraendo dai fondi propri ammissibili (Own Funds) della filiazione inclusi nei fondi propri consolidati (Own Funds consolidati) il T1 ammissibile della filiazione incluso nel T1 consolidato

• (88) Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per i fondi propri (Own Funds) 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%Requisito minimo per i fondi propri(Own Funds) più buffer 8,0% 10,5% 11,5% 12,1% 12,8% 13,4% 14,0%

Page 38: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

Agenda

Requisiti patrimoniali

Capitale di base di classe 1 (CET1)

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

Strumenti di capitale di classe 2 (T2)

37

Own Funds

Minorities e strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni

Partecipazioni al di fuori del settore finanziario

Disposizioni transitorie

Definizione parametri per la fase transitoria – Cir.285

Page 39: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

1) Una singola partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile della Banca, in un'impresa che non è una delle seguenti:

• un soggetto del settore finanziario• un'impresa, diversa da un soggetto del settore finanziario, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere una

delle seguenti: • l’estensione diretta dell'attività bancaria• servizi ausiliari dell'attività bancaria

• leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analogheè soggetta alle disposizioni di cui al par.3

2) L'importo totale delle partecipazioni qualificate, il cui importo supera il 60 % del capitale ammissibile della Banca, in imprese diverse dalle seguenti:

• un soggetto del settore finanziario• un'impresa, diversa da un soggetto del settore finanziario, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere una

delle seguenti: • l’estensione diretta dell'attività bancaria• servizi ausiliari dell'attività bancaria

• leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analogheè soggetto alle disposizioni di cui al par. 3

3) gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1.250 % al maggiore dei seguenti importi:

(89- CRR) Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

• Requisiti per includere le Minorities nel CET1 consolidato

Partecipazioni al di fuori del settore finanziario secondo la CRR

Vocabolario: • Una partecipazione qualificata è una partecipazione, diretta o indiretta, in

un’impresa che rappresenta almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa

• Il capitale ammissibile (art.4 par.1 punto71) è la somma dei seguenti elementi: a) T1 (capitale di classe 1 di cui all'art.25)b) T2 (capitale di classe 2 di cui all'art.71 pari o inferiore a 1/3 del T1 [capitale

di classe 1])

38

• In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1.250 % agli importi che superano i limiti specificati all'art.89-CRR, par.1 e par2, la Banca può dedurre tali importi dagli elementi di CET1 (a norma dell'art.36-CRR par.1 lett.k)

(90- CRR) Alternativa alla ponderazione del rischio del 1.250 %

• Requisiti per includere le Minorities nell’AT1 e nel T2 consolidato

3) gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1.250 % al maggiore dei seguenti importi: • 'importo delle partecipazioni qualificate di cui al par.1 che supera il 15 % del capitale ammissibile• l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al par.2 che supera il 60 % del capitale ammissibile

dell'entele autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai par.1 e par.2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi

(Art.36) La Banca detrae dagli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1):a) le perdite relative all'esercizio in corso b) Il goodwillc) Le DTA che si basano sulla redditività futurad) Lo shortfall

…k) l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione

del rischio pari al 1.250 %, ma che la banca decide di detrarre dal CET1:• partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario• posizioni verso la cartolarizzazione (art.243–CRR par.1 lett.b, art.244-CRR par.1 lett.a-b, art.258-CRR) • operazioni con regolamento non contestuale (art.379-CRR par.3)• posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del

metodo IRB (art.153-CRR par.8) • esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni (art.155–CRR par.4)

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Agenda

Requisiti patrimoniali

Capitale di base di classe 1 (CET1)

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

Strumenti di capitale di classe 2 (T2)

39

Own Funds

Minorities

Strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni

Partecipazioni al di fuori del settore finanziario

Disposizioni transitorie

Definizione parametri per la fase transitoria – Cir.285

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Per il 2014 in deroga all’art.92

i requisiti patrimoniali sono:

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)(465- CRR) Requisiti in materia di fondi propri

• Tra il 2014 ed il 2017 in deroga all’art.35-CRR

si possono includere nel CET1 le perdite non realizzate su attività/passività valutate al fair value con le seguenti % di eleggibilità:

(467- CRR) Perdite non realizzate valutate al fair value

CET1

RWA≥4,5%

T1

RWA≥6,0%

T1+T2

RWA≥8,0%( )

CET1

RWA≥4,0%

T1

RWA≥5,5%

T1+T2

RWA≥8,0%

• Deduzioni per perdite non realizzate su attività/passività valutate al fair value

• Ratio da rispettare in phase in

(Art.35) Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'art.33-CRR:

la Banca non elimina dai suoi Own Funds profitti o perdite non realizzati/e sulle sue attività o passività valutate al fair value

Art.(33) La Banca non include i seguenti elementi in nessun elemento del suo Own Funds (T1 + T2): a) le riserve al fair value relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti

finanziari che non sono valutati al fair value, inclusi i flussi di cassa previstib) i profitti o le perdite sulle passività dell'ente, valutate al fair value, dovuti all'evoluzione del merito di credito dell'entec) tutti i profitti e le perdite di fair value derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a passività derivative

Art.92

2014 2015 2016 2017 dal 20% al 100% dal 40% al 100% dal 60% al 100% dal 80% al 100%

40

• Non si possono includere nel CET1:• Le perdite da valutazione al fair value per evoluzione di merito di credito dell’ente (art.35-CRR)• Le perdite da valutazione al fair value per evoluzione rischio di credito su passività derivate (art.35-CRR)• Le perdite non realizzate iscritte nel conto economico

(468- CRR) Profitti non realizzati valutati al fair value

1) Tra il 2014 ed il 2017 in deroga all’art.35-CRR

NON si possono includere nel CET1 i profitti non realizzati su attività/passività valutati al fair value con le seguenti %:

• Ma si possono includere nel CET1• I profitti da valutazione al fair value per evoluzione di merito di credito dell’ente (art.35-CRR)• I profitti da valutazione al fair value per evoluzione rischio di credito su passività derivate (art.35-CRR)• I profitti non realizzati iscritte nel conto economico

2) Se un’Autorità Competente impone alla banca di includere nel CET1 il 100% delle perdite non realizzate su attività/passività valutate al fair value, tale autorità può autorizzare la banca ad includere il 100% dei profitti non realizzati su attività/passività valutate al fair value

3) Se un’Autorità Competente impone alla banca di includere nel CET1 una % di perdite non realizzate su attività/passività valutate al fair value, tale autorità non può autorizzare la banca ad includere una % dei profitti non realizzati su attività/passività valutate al fair value che superi la % di perdite non realizzate dell’art.467-CRR

4) Tra il 2013 ed il 2017 in deroga all’art.33-CRR lett.c (cioè la Banca non include tutti i profitti/perdite per fair value derivanti dal rischio di credito proprio della Banca correlato alle passività derivate), la banca include nel suo Own Funds le seguenti % di eleggibilità (definite dall’art. 478-CRR) di tutti i profitti/perdite per fair value derivanti dal rischio di credito proprio della Banca correlato alle passività derivate:

• Deduzioni per profitti non realizzate su attività/passività valutate al fair value

(Art.35) Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'art.33 la Banca non elimina dai suoi Own Funds profitti o perdite non realizzati/e sulle sue attività o passività valutate al fair value

2014 2015 2016 2017 100% dal 60% al 100% dal 40% al 100% dal 20% al 100%

dal 20% al 100% dal 40% al 100% dal 60% al 100% dal 80% al 100%

2014 2015 2016 2017 dal 20% al 100% dal 40% al 100% dal 60% al 100% dal 80% al 100%

Page 42: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

(478- CRR) % applicabili per le detrazioni di CET1, di AT1 e di T2

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.36-CRR

le % di eleggibilità applicabili ai fini delle precedenti detrazioni sono:

• Per le detrazioni per partecipazioni significative e delle DTA che si basano sulla redditività futura si esegue il calcolo delle soglie individuali (le due al 10% secondo art.469-CRR) e cumulata (secondo art.469-CRR) e sull’eccedenza che vanno detratte delle 3 soglie si applicano le seguenti % di eleggibilità che vanno detratte dal CET1:

• Quali % applicare per definire le deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36 nel periodo transitorio

(Art.36-CRR) La Banca detrae dagli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1):a) le perdite relative all'esercizio in corsob) Il goodwill…d) Lo shortfalle) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente f) gli strumenti del CET1 (es. azioni proprie) detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di

CET1 (es. azioni proprie) che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistenteg) Le partecipazioni incrociate detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente (quando tali soggetti detengono con l'ente una

partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)h) Le partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamente

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

2014 2015 2016 2017 dal 20% al 100% dal 40% al 100% dal 60% al 100% dal 80% al 100%

41

1) Tra il 2014 ed il 2017 , in deroga all’Art 36-CRR, la Banca detrae dal CET1 le detrazioni dell’Art.36 –CRR calcolate con le % dell’art.478-CRR (fatta eccezioni delle detrazioni per partecipazioni significative e delle DTA che si basano sulla redditività futura)

• Alla quota % residua della detrazione del punto precedente e cioè:

si applicano le regole dell’art.472-CRR2) Per le detrazioni per partecipazioni significative e delle DTA che si basano sulla redditività futura si esegue il calcolo delle soglie

individuali (le due al 10%) e di quella cumulata:• sull’eccedenza delle 3 soglie (2 individuali ed una cumulata) si applicano le % dell’art.478-CRR• Sulla parte “sotto” la soglia cumulata si applica una ponderazione del 250% per trasformarla in RWA (art.470-CRR)• si applicano le regole dell’art.472-CRR alla quota % residua dell’eccedenza delle 3 soglie che è pari a:

va a formare l’ “importo residuo totale” che può essere allocato tra DTA e partecipazioni significative nel seguente modo:

applicano le seguenti % di eleggibilità che vanno detratte dal CET1:

(469- CRR) Detrazioni dal CET1 punti

Quota di DTA sotto la soglia del 10%Quota di DTA sotto la soglia individuale del 10% +

Quota di Partecipazioni Significative sotto la soglia individuale del 10%

Quota di Partecipazioni Significative sotto la soglia del 10%

+Quota di DTA sotto la soglia individuale del 10%

Quota di Partecipazioni Significative sotto la soglia individuale del 10%

2014 2015 2016 2017 80% della deduzione 60% della deduzione 40% della deduzione 20% della deduzione

Per le DTA si definisce come importo residuo totale

Per le Partecipazioni significative si definisce come importo residuo totale

=

=

2014 2015 2016 2017 80% dell’eccedenza 60% dell’eccedenza 40% dell’eccedenza 20% dell’eccedenza

• Come gestire nel periodo transitorio le deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36

2014 2015 2016 2017 dal 20% al 100% dal 40% al 100% dal 60% al 100% dal 80% al 100%

• Per fini di Vigilanza: La vigilanza chiede alle Banche di allocare quello che resta dell’eccedenza delle soglie tra le partecipazioni significative e le DTA

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• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.48-CRR punto 3

Il calcolo della soglia cumulata segue la seguente formula :

(Art.48-CRR) punto 3 - Va calcolata una soglia cumulata per le DTA che dipendono dalla redditività futura e per le partecipazioni finanziarie significative:

si detrae la parte eccedente la soglia cumulata per le DTA che dipendono dalla redditività futura e per le partecipazioni finanziarie significative

( ( soglia cumulata per le DTA che dipendono dalla redditività futura e per le partecipazioni finanziarie significative

17,65% x

(470- CRR) Esenzioni dalla detrazione dal CET1 (soglie in regime transitorio)

• Metodologia per calcolare la nuova soglia cumulata valida per le deduzioni dal CET1 per partecipazioni finanziarie significative e per DTA che si basano sulla redditività futura

Valore degli strumenti di CET1 detenuto dalla Banca al netto dei relativi filtri (art.32, 33, 34,e 35-CRR) e delle seguenti deduzioni dell’art.36-CRR

Valore degli strumenti di CET1 detenuti dalla Banca al netto dei relativi filtri (art.32, 33, 34,e 35-CRR) e di tutte le deduzioni (tutte quelle dell’art.36-CRR e quindi incluse anche il pieno valore delle partecipazioni finanziare significative e delle DTA che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee [e non solo le eccedenze delle 2 soglie individuali al 10%])

(Art.36) La Banca detrae dagli elementi del capitale primario di classe 1

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

42

• Alla parte “sotto” la soglia cumulata si applica una ponderazione del 250% per trasformarla in RWA

ma escluse le deduzioni per partecipazioni finanziare significative e le deduzioni per DTA che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Nuova soglia cumulata per le DTA che dipendono dalla redditività futura e per le partecipazioni finanziarie significative

15,00% x

(Art.36) La Banca detrae dagli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1):

a) le perdite relative all'esercizio in corsob) Il goodwill…d) Lo shortfalle) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente f) gli strumenti del CET1 (es. azioni proprie) detenuti dall'ente

direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di CET1 (es. azioni proprie) che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente

g) Le partecipazioni incrociate detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente (quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)

h) Le partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamente

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Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

(471- CRR) Esenzione dalla detrazione di partecipazioni nelle compagnie di assicurazioni dagli elementi del CET1

• Tra il 2014 ed il 2022, in deroga all’art.49-CRR

(Art.49-CRR)1) Le autorità competenti possono autorizzare la Banca a non detrarre gli strumenti di Own Funds detenuti di un soggetto del

settore finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi se sono rispettati i punti da “a” ad “e”:

a) Il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa

b) Tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE

c) L'ente ha ricevuto la preventiva autorizzazione delle autorità competentid) Prima dell'autorizzazione del punto precedente, le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza del livello

di gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo internoe) le posizioni detenute nell'entità appartengono a: l'ente creditizio impresa madre; la società di partecipazione finanziaria madre; la società

di partecipazione finanziaria mista madre; la Banca; la filiazione di una delle entità dei punti precedenti compresa nel consolidamentoIl metodo di consolidamento scelto è applicato coerentemente nel tempo

4) Le partecipazioni per cui non sono effettuate detrazioni conformemente al paragrafo 1 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi

43

le autorità competenti possono autorizzare gli enti a non dedurre le partecipazioni di imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

• le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a), c) ed e) • le autorità competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi finanziaria specificamente

adottate dall'ente ai fini della vigilanza degli investimenti nell'impresa o nella società di partecipazione• le partecipazioni dell'ente nell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non

superano il 15 % degli strumenti di CET1 emessi da tale entità assicurativa al 31 dicembre 2012 e nel periodo dal 1 o gennaio2013 al 31 dicembre 2022

• l'importo delle partecipazioni non dedotto non supera l'importo detenuto negli strumenti del CET1 dell'impresa di assicurazione,impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al 31 dicembre 2012

• Le partecipazioni non dedotte ai sensi del paragrafo 1 sono considerate esposizioni e ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 370 %

• Ampliamento delle condizioni per cui una partecipazione in una assicurazione può non essere dedotta

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(472- CRR) Elementi non detratti dal CET1

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.33-CRR par.1 lettera.c

ed in deroga all’art.36-CRR lettere dalla a alla i

agli “importi residui” derivanti dall’applicazione dalle % dell’art.468-CRR e cioè:

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)(Art.33-CRR)La Banca non include i seguenti elementi in nessun elemento del suo Own Funds (T1 + T2):

C. tutti i profitti e le perdite di fair value derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a passività derivative

(Art.36-CRR) La Banca detrae dagli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1):a) le perdite relative all'esercizio in corsob) Il goodwillc) Le DTA che si basano sulla redditività futurad) Lo shortfalle) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente f) gli strumenti del CET1 (es. azioni proprie) detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di CET1

(es. azioni proprie) che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistenteg) Le partecipazioni incrociate detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente (quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione

incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)h) Le partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamentei) Le partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamente

2014 2015 2016 2017 80% della deduzione 60% della deduzione 40% della deduzione 20% della deduzione

44

si applica quanto segue:1) All’importo residuo delle Perdite dell’anno: all’importo residuo

• la Banca detrae le perdite significative dal CET1• La Banca non detrae le perdite non significative

2) All’importo residuo del Goodwill: La Banca detrae l’importo residuo del goodwill dal CET13) All’importo residuo delle DTA che si basano sulla redditività futura : La Banca non detrae l’importo residuo4) All’importo residuo dello Shortfall: La Banca detrae l’importo residuo del shortfall per il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T25) All’importo residuo del Fondo pensione a prestazione definita: La Banca non detrae l’importo residuo delle attività di un fondo

pensione a prestazioni definite6) All’importo residuo delle Azioni proprie detenute dalla Banca o su cui ha opzione d’acquisto:

• L’importo residuo delle detenzioni direttamente detenute è detratto dal CET1• L’importo residuo delle detenzioni indirette e sintetiche e di quelle non possedute su cui c’è un obbligo contrattuale

all’acquisto non è detratto, ma genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

7) All’importo residuo delle Partecipazioni incrociate in un soggetto finanziario: • Sia se è un investimento significativo che non significativo va detratta dal CET1

8) All’importo residuo delle Partecipazioni finanziarie non significative: • Quelle detenute direttamente vanno detratte per il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T2• Quelle detenute indirettamente o sinteticamente non è detratto , ma genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio

conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)9) All’importo residuo delle Partecipazioni finanziarie significative:

• Quelle detenute direttamente vanno detratte per il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T2• Quelle detenute indirettamente o sinteticamente non è detratto , ma genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio

conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

80% della deduzione 60% della deduzione 40% della deduzione 20% della deduzione

• Come gestire nel periodo transitorio gli “importi residui” alle deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36

Page 46: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.56 ai seguenti importi definiti dall’art.56

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

(Art.56-CRR)La Banca detrae dall’AT1:

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.56-CRR

le % di eleggibilità applicabili ai fini delle detrazioni dall’AT1 sono:

• Agli importi definiti dall’art.56 e residui all’applicazione delle precedenti % si applica quanto indicato nell’art.475

(474- CRR) Detrazioni dagli elementi di AT1

(Art.56-CRR)La Banca detrae dall’AT1:a) gli strumenti propri di AT1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di AT1 che un ente

potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate finanziarie c) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative d) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significativee) L'importo degli elementi da detrarre dal T2 (conformemente all'art.66-CRR) che superano il T2 della Bancaf) Qualunque tributo relativo agli elementi di AT1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di

conseguenza l'importo degli elementi di AT1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite

• Come gestire nel periodo transitorio le deduzioni dall’AT1 indicate nell’art 56

2014 2015 2016 2017 dal 20% al 100% dal 40% al 100% dal 60% al 100% dal 80% al 100%

45

e residui all’applicazione delle % dell’art.474-CRR

• si applica quanto segue:1) L’importo residuo di strumenti propri di AT1 detenuti direttamente è detratto dal T12) L’importo residuo di strumenti di AT1 detenuti indirettamente e sinteticamente o di strumenti propri di AT1 su cui ci

sono obblighi contrattuali al riacquisto non è detratto, ma genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

3) L’importo residuo di strumenti di AT1 detenuti direttamente emessi da soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha partecipazioni incrociate si detrae il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T2

4) L’importo residuo di strumenti di AT1 detenuti indirettamente e sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario in cui la Banca ha partecipazioni incrociate genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

5) L’importo residuo di strumenti di AT1 detenuti direttamente di un ente finanziario in cui la Banca ha una partecipazione non significativa o significativa si detrae il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T2

6) L’importo residuo di strumenti di AT1 detenuti indirettamente o sinteticamente di un ente finanziario in cui la Banca ha una partecipazione non significativa o significativa genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

(475- CRR) Elementi non detratti dagli elementi di AT1

La Banca detrae dall’AT1:a) gli strumenti propri di AT1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di AT1 che un ente

potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate finanziarie c) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative d) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significativee) L'importo degli elementi da detrarre dal T2 (conformemente all'art.66) -CRR che superano il T2 della Bancaf) Qualunque tributo relativo agli elementi di AT1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di

conseguenza l'importo degli elementi di AT1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite

2014 2015 2016 2017 80% della deduzione 60% della deduzione 40% della deduzione 20% della deduzione

• Come gestire nel periodo transitorio gli “importi residui” alle deduzioni dall’AT1 indicate nell’art 56

Page 47: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.66-CRR

le % di eleggibilità applicabili ai fini delle detrazioni dal T2 sono le seguenti:

• Agli importi definiti dall’art.66 e residui all’applicazione delle precedenti % si applica quanto indicato nell’art.477-CRR

(476- CRR) Detrazioni da elementi di T2

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.66 agli importi definiti dall’art.66-CRR

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

(Art.66-CRR)La Banca detrae dal T2:a) gli strumenti propri di T2 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di T2 che un

ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociatec) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie nond) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significative

2014 2015 2016 2017 dal 20% al 100% dal 40% al 100% dal 60% al 100% dal 80% al 100%

• Come gestire nel periodo transitorio le deduzioni dal T2 indicate nell’art 66

(Art.66-CRR)La Banca detrae dal T2:

46

e residui all’applicazione delle precedenti % dell’art.476-CRR si applica quanto segue:1) L’importo residuo di strumenti propri di T2 detenuti direttamente è detratto dal T22) L’importo residuo di strumenti di T2 detenuti indirettamente e sinteticamente o di strumenti propri di

AT1 su cui ci sono obblighi contrattuali al riacquisto non è detratto, ma genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

3) L’importo residuo di strumenti di T2 detenuti direttamente emessi da soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha partecipazioni incrociate si detrae il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T2

4) L’importo residuo di strumenti di T2 detenuti indirettamente e sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario in cui la Banca ha partecipazioni incrociate genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

5) L’importo residuo di strumenti di T2 detenuti direttamente di un ente finanziario in cui la Banca ha una partecipazione non significativa o significativa si detrae il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T2

6) L’importo residuo di strumenti di T2 detenuti indirettamente o sinteticamente di un ente finanziario in cui la Banca ha una partecipazione non significativa o significativa genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

(477- CRR) Detrazioni da T2

• Come gestire nel periodo transitorio gli “importi residui” alle deduzioni dal T2 indicate nell’art 66

La Banca detrae dal T2:a) gli strumenti propri di T2 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di T2 che un

ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociatec) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie nond) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significative

Page 48: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.81-CRR

sono ammesse nel CET1 le partecipazioni di minoranza anche se:a) La partecipazione (la somma degli strumenti di CET1, le relative riserve di sovraprezzo azioni, gli utili non distribuiti e le

altre riserve di una filiazione) non può essere considerata strumento di CET1 consolidatob) La partecipazione di minoranza non è ammissibile come CET1 (per quanto all’art.81-CRR punto 2) in quanto sono

finanziate direttamente o indirettamente attraverso una società veicolo dall’impresa madre o dalle sue filiazioni c) La partecipazione di minoranza non è ammissibile perché la filiazione non è un ente finanziario o una impresa soggetta

ai requisiti della CRD IVd) La partecipazione di minoranza non è ammissibile perché la filiazione non è inclusa pienamente nel consolidamento

(479- CRR) Riconoscimento nel CET1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)(Art.81-CRR)1) Si includono nel CET1 le partecipazioni di minoranza

• Le partecipazioni di minoranza comprendono la somma degli strumenti di CET1, delle riserve sovrapprezzo azioni connesse a tali strumenti, degli utili non distribuiti, e di altre riserve di una filiazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• la filiazione è: • un ente; • un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del regolamento CRD IV

• la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento• gli elementi di CET1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese

incluse nel consolidamento2) Le partecipazioni di minoranza che sono finanziate, direttamente o indirettamente, attraverso una società veicolo o in altro

modo, dall'impresa madre dell'ente, o dalle sue filiazioni non sono considerate CET1 consolidato

• Ampliamento delle condizioni per cui una partecipazione di minoranza può essere inclusa nel CET1

47

d) La partecipazione di minoranza non è ammissibile perché la filiazione non è inclusa pienamente nel consolidamento• La % di eleggibilità a CET1 di queste “particolari” partecipazioni di minoranza sono le seguenti:

2014 2015 2016 2017 Dallo 0% all’80% Dallo 0% all’60% Dallo 0% all’40% Dallo 0% all’20%

Page 49: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)• Si definisce un fattore correttivo pari a:

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.84-CRR si aggiunge il fattore correttivo nella formula del valore computabile:

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art 85-CRR si aggiunge il fattore correttivo nella formula del valore computabile:

(480- CRR) Riconoscimento nell’Own Funds consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza

• l'importo delle partecipazioni di minoranza di una filiazione incluso (computabile) nel CET1, nel T1 e negli Own Funds

AValore dalle partecipazioni di minoranza della filiazione

--

Valore delle partecipazioni di minoranza della filiazione

Valore di tutti gli strumenti di CET1 della filiazione, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni,

agli utili non distribuiti e ad altre riserve

A Minore tra i seguenti

(Requisito minimo per il CET1 più buffer) x RWA di filiazione

(Requisito minimo per il CET1 più buffer) x RWA consolidato di filiazione

• La Banca stabilisce l'importo delle partecipazioni di minoranza di una filiazione incluso (computabile) nel CET1 consolidato con la seguente formula:

]CET1 della

filiazione[( ) x

• La Banca stabilisce l'importo del capitale di T1 ammissibile (computabile) di una filiazione incluso nell’Own Funds consolidati con la

2014 2015 2016 2017 0,2 0,4 0,6 0,8

X

X

x X

X

48

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.87-CRR si aggiunge il fattore correttivo nella formula del valore computabile:

Own Funds

Valore di tutti gli strumenti di T1 della filiazione, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni,

agli utili non distribuiti e ad altre riserve

A Minore tra i seguenti

(Requisito minimo per il T1 più buffer) x RWA di filiazione

(Requisito minimo per il T1 più buffer) x RWA consolidato di filiazione

• La Banca stabilisce l'importo del capitale di T1 ammissibile (computabile) di una filiazione incluso nell’Own Funds consolidati con la seguente formula:

A-- ]T1 della

filiazione[( ) x

A Minore tra i seguenti

(Requisito minimo per gli Own Funds più buffer) x RWA di filiazione(Requisito minimo per gli Own Funds più buffer) x RWA consolidato di filiazione

• La Banca stabilisce l'importo dei fondi propri ammissibili (Own Funds) di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati con la seguente formula:

Fondi propri (OwnFunds) ammissibili della filiazione

Fondi propri (Own Funds) ammissibili della filiazione

Valore di tutti gli strumenti degli Own Funds della filiazione (CET1, T1 e T2 della filiazione),

sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni, agli utili non distribuiti e ad altre riserve

A-- ]

OwnFundsdella

filiazione[( ) x

x X

x X

X

T1 ammissibili della filiazione

Valore del T1 ammissibile detenuto dalla filiazione

Vocabolario: T1 e Own Funds di una filiazione sono considerati “ammissibili” se sono soddisfatte le seguenti condizioni :• la filiazione è un ente o impresa soggetta ai

requisiti della CRD IV• la filiazione è inclusa pienamente nel

consolidamento • tali strumenti sono detenuti da persone

diverse dalle imprese incluse nel consolidamento

Page 50: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

1) In deroga agli articoli da 32 a 36

ed in deroga agli articoli 56 e 66

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

(32- CRR) Attività cartolarizzate• La Banca esclude dai suoi Own Funds (T1 + T2) qualsiasi aumento del suo capitale, ai sensi della disciplina contabile applicabile, risultante da attività cartolarizzate

(36- CRR) Detrazioni dagli elementi del CET1 (capitale primario di classe 1) La Banca detrae dagli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1):

a) le perdite relative all'esercizio in corsob) Il goodwillc) Le DTA che si basano sulla redditività futurad) Lo shortfalle) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente f) gli strumenti del CET1 (es. azioni proprie) detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di CET1 (es. azioni

proprie) che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistenteg) Le partecipazioni incrociate di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente (quando tali soggetti detengono con

l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)h) Le partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamentei) Le partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamentej) Ciò che doveva essere detratto all’AT1 ma in assenza di capienza viene detratto dal CET1k) l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1.250 %, ma che la banca

decide di detrarre dal CET1:• partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario• posizioni verso la cartolarizzazione (art.243-CRR par.1 lett.b, art.244-CRR par.1 lett.a-b, art.258-CRR) • operazioni con regolamento non contestuale (art.379-CRR par.3)• posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB (art.153-CRR par.8) • esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni (art.155-CRR par.4)

(56- CRR) Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 La Banca detrae dall’AT1:a) gli strumenti propri di AT1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di AT1 che un ente

potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate finanziarie (gli strumenti di AT1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente emessi da

(481- CRR) Filtri e deduzioni aggiuntivi

49

nel periodo a decorrere da 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti effettuano aggiustamenti per includere tra gli elementi di CET1, del capitale di T1 e del capitale di T2 o tra gli elementi di Own Funds, o per detrarne, la percentuale applicabile di filtri o detrazioni prescritte dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57, 61, 63, 63 bis, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due del presente regolamento

• Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:

b) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate finanziarie (gli strumenti di AT1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali la Banca ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)

c) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative (l'importo applicabile determinato in conformità all'art.60-CRR di strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti)

d) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significative (gli strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno)

e) l'importo degli elementi da detrarre dal T2 (conformemente all'art.66-CRR) che superano il T2 della Bancaf) qualunque tributo relativo agli elementi di AT1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli

elementi di AT1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite

La Banca detrae dal T2:a) gli strumenti propri di T2 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di T2 che un ente potrebbe essere

obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate finanziarie (gli strumenti di T2 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente emessi da

soggetti del settore finanziario con i quali la Banca ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)

c) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative (l'importo applicabile determinato in conformità all'art.70-CRR di strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti)

d) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significative (gli strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno)

2014 2015 2016 2017 Dal 0% a 80% Dal 0% a 60% Dal 0% a 40% Da 0% a 20%

Page 51: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

1) Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.26-CRR e 29-CRR (strumenti ammessi nel CET1) in deroga all’art.51-CRR e 52-CRR (strumenti ammessi nell’AT1) in deroga all’art.62–CRR e 63-CRR (strumenti ammessi nel T2), gli “strumenti che costituiscono aiuti di stato” si considerano Own Funds(a seconda dei casi CET1, AT1 e T2) solo se rispettano le seguenti 4 condizioni:

a) sono emessi prima del 1/1/2014b) sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di statoc) sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell’art.107 TFUEd) Qualora gli strumenti siano sottoscritti sia dallo Stato membro che da investitori privati:

• in caso di rimborso parziale degli strumenti sottoscritti dallo Stato membro, una quota corrispondente della parte degli strumenti sottoscritti privatamente beneficia della clausola di Granfathering (come da art.484-CRR)

• In caso di rimborso totale egli strumenti sottoscritti dallo Stato membro, la parte rimenente degli strumenti sottoscritti privatamente beneficia della clausola di Granfathering (come da art.484-CRR)

2) Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'arti.57 lett.a della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di CET1, nonostante una delle seguenti condizioni:

1) non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.28-CRR della CRR2) gli strumenti sono stati emessi da un'impresa di cui all'art.27 del presente regolamento e non sono soddisfatte le condizioni di cui

all'art.28–CRR della CRR o, ove applicabile, all'art.29 -CRRdella CRR

(483 – CRR) Parte relativa al CET1: Clausola di granfethering per strumenti che costituiscono aiuti di stato

• Grandfathering degli

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

(Art.28–CRR) Sono eleggibili come strumenti di capitale di CET1• quelli emessi direttamente dalla Banca• gli strumenti sono versati ed il loro acquisto non è finanziato• hanno i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell’art 22 della direttiva 86/635/CEE• sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicata• sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione di insolvenza• gli strumenti sono perpetui• il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto o ripagato fatto salvo in liquidazione dell’ente o in operazioni discrezionali di riduzione del capitale

(Art.27–CRR) una società mutua; una cooperativa; un ente di risparmio; un ente analogo; un ente creditizio che è interamente di proprietà di uno degli enti di cui ai 4 punti precedenti a condizione che il 100 % delle azioni ordinarie emesse dall'ente creditizio sia detenuto, direttamente o indirettamente, da un ente dei punti precedenti

50

3) Gli strumenti indicati alla pagina precedente par.1 lett.c (strumenti che costituiscono aiuti di stato che sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell’art.107 TFUE) non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'art.57 lett.adella direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di CET1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui al par.2 lett.”a” o “b”, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al par. 8 del presente articolo

• Grandfathering degli strumenti che costituiscono aiuti di stato

(Art.29–CRR) Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi sono considerati strumenti del CET1 (capitale primario di classe 1) soltanto se le condizioni di cui all'art.28 con le modifiche derivanti dall'applicazione del presente articolo sono soddisfatte:

• la Banca può rifiutare il rimborso degli strumenti ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa nazionale• se la normativa nazionale vieta di rifiutare il rimborso, la Banca può limitare il rimborso• il rifiuto o la limitazione al rimborso non possono costituire un caso di default della Banca• gli strumenti di capitale possono comprendere un massimale o una restrizione sul livello massimo delle distribuzioni• se sono offerti, in caso di insolvenza o liquidazione, diritti sulle riserve della Banca limitati al valore nominale degli strumenti, tale limitazione deve valere per

tutti gli strumenti di CET1 emessi dalla Banca• la Banca può riconoscere all’interno del CET1, strumenti che non attribuiscono al possessore diritti di voto ed il credito del possessore degli strumenti senza

diritto di voto in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente è proporzionale alla quota del totale di strumenti di CET1 senza diritti di voto• se gli strumenti di capitale conferiscono, in caso di insolvenza o liquidazione, un credito sulle attività della Banca soggetto ad un massimale, tale limitazione

deve valere per tutti gli strumenti di CET1 emessi dalla Banca

• il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto o ripagato fatto salvo in liquidazione dell’ente o in operazioni discrezionali di riduzione del capitale come il riacquisto degli strumenti con previa autorizzazione dell’autorità competente

• gli strumenti non prevedono distribuzioni preferenziali• le distribuzioni possono provenire solo da elementi distribuibili• non ci sono restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni• il livello delle distribuzioni non dipende dall’importo dall’importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all’emissione• le condizioni che governano gli strumenti non impongono alla Banca alcun obbligo di effettuare distribuzioni• il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte della Banca• rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dalla Banca gli strumenti di CET1 assorbono la prima parte delle perdite• gli strumenti di CET1 sono meno senior di tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente• in caso di liquidazione della Banca gli strumenti conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue della banca• gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte della Banca o di una sua filiazione o qualsiasi

impresa che abbia stretti legami con la Banca o con una sua filiazione• gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione contrattuale o di altro tipo che ne aumenti il rango dei creiditi in caso di insolvenza o liquidazione)

Page 52: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

4) Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'art.57 lett.c bis, e dell'art.66 par.1 della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di AT1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.52 –CRR

5) Gli strumenti di cui al par.1 lett.c (strumenti che costituiscono aiuti di stato che sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell’art.107 TFUE) del presente articolo non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'art.57, lettera c bis della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di AT1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.52 della CRR, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al par. 8 del presente articolo

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

(Art.52–CRR) Gli strumenti di capitale si considerano come strumenti di AT1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a)gli strumenti sono emessi e versatib)gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:

• La Banca o le sue filiazioni• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale

dell'impresa stessac)l'acquisto degli strumenti non è finanziato dalla Banca, né direttamente né indirettamented)gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di T2 in caso di insolvenza dell'ente (sono strumenti meno senior)e)gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango dei crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o

1) l'ente o le sue filiazioni 2) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni 3) la società di partecipazione finanziaria madre o le

sue filiazioni4) la società di partecipazione mista o le sue

filiazioni

5) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni 6) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le

entità dei punti precedenti

(483 – CRR) Parte relativa all’AT1: Clausola di granfethering per strumenti che costituiscono aiuti di stato

• Grandfathering degli

51

8) Gli strumenti di cui al par.5 possono essere ammessi come strumenti di AT1 solo se è soddisfatta la condizione di cui al par.1 lett.a(sono emessi prima del 1/1/2014), e laddove siano emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico e l'emissione sia convenuta o ammissibile nell'ambito di tale programma

f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione

g)gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente h)se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittentei)gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'art.77–CRR (cioè richiesta all’autorità di

vigilanza per il rimborso) sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.78–CRR par.4 (cioè autorizzazione dell’autorità di vigilanza)

j) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati ad eccezione dei seguenti casi:

• liquidazione dell'ente• operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione dell'importo di AT1, a condizione che l'ente abbia ricevuto

l'autorizzazione preliminare dell'autorità competentek)l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli

strumentil) le distribuzioni a titolo degli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:

• provengono da elementi distribuibili• il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito della Banca• le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un

periodo illimitato e su base non cumulativa, e la Banca può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza• l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente• l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione

m)gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile

n)le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore, l'importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di CET1

o)le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione della Banca p)quando gli strumenti non sono emessi direttamente da una Banca le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:

• gli strumenti sono emessi per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento ed i proventi sono immediatamente disponibili

• Grandfathering degli strumenti che costituiscono aiuti di stato

Page 53: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

6) Gli elementi ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'art.57 lett.f, g o h e dell'art.66 par.1 della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di T2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'art.62–CRR o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.63 della CRR

7) Gli elementi indicati alla pagina precedente par.1 lett.c (strumenti che costituiscono aiuti di stato che sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell’art.107 TFUE) non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'art.57, lettere f, g o h, e dell'art.66 par.1 della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di T2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'art.62 della CRR o che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.63–CRR, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al par. 8 del presente articolo

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

(483 – CRR) Parte relativa al T2: Clausola di granfetheringper strumenti che costituiscono aiuti di stato

(Art.63 –CRR) Gli strumenti di capitale si considerano come strumenti di T2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, e interamente versati b) gli strumenti non sono acquistati o i prestiti subordinati non sono assegnati, a seconda dei casi, da nessuno dei seguenti soggetti:

• La Banca o le sue filiazioni• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa

(Art.62–CRR) Gli elementi di T2 sono costituiti da: • strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni di cui all'art.63• sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui al punto precedente• le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi dei RWA (le esposizioni ponderate per il rischio calcolate con il metodo Standard

conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2) • Solo per per gli enti che calcolano i RWA con il metodo Standard (conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2)

• gli importi positivi (rettiche – PA ), al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli art.158 (come calcolare il costo del credito in bonis = PA=PDxLGD) e art.159 (rettiche – PA ) fino allo 0,6 % degli importi dell’RWA (conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3)

• Solo per gli enti che calcolano i RWA (con il metodo AIRB (conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3)

52

8) Gli strumenti di cui al par.5 possono essere ammessi come strumenti di AT1 solo se è soddisfatta la condizione di cui al par.1 lett.a (sono emessi prima del 1/1/2014), e laddove siano emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico e l'emissione sia convenuta o ammissibile nell'ambito di tale programma

• Grandfatheringdegli strumenti che costituiscono aiuti di stato

• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessac) l'acquisto degli strumenti o l'assegnazione dei prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono finanziati dalla Banca, né direttamente né indirettamented) il credito sul capitale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti o il credito sul capitale dei prestiti subordinati a norma delle disposizioni che governano i

prestiti subordinati, a seconda dei casi, è pienamente subordinato ai crediti di tutti i creditori non subordinatie) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

f) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del credito a titolo degli strumenti o dei prestiti subordinati, rispettivamente

g) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, hanno una durata originaria di almeno cinque annih) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a rimborsarne o ripagarne

l'importo del capitale prima della scadenzai) se gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, includono una o più opzioni call o opzioni early repayment, a seconda dei casi, le opzioni possono essere esercitate unicamente

a discrezione dell'emittente o del debitore, a seconda dei casi j) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo quando le condizioni di cui

all'art.77 sono soddisfatte, e non prima di 5 anni dalla data di emissione o di assegnazione, a seconda dei casi, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.78 par.4k) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti o i prestiti subordinati, a

seconda dei casi, saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dalla Banca in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione

l) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente

m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti o sui prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre

n) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente, o quando i prestiti subordinati non sono assegnati direttamente da un ente, a seconda dei casi, le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte: • gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, per il tramite di un'entità consolidata ed i proventi sono immediatamente disponibili all'ente

1) l'ente o le sue filiazioni 2) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni 3) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni

4) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni 5) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni 6) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità dei punti

precedenti

Page 54: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti ed elementi emessi o ammissibili come fondi propri prima del 31 dicembre 2011 diversi da quelli di cui all'art.483 –CRR

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.26–CRR e 29–CRR (strumenti ammessi nel CET1) per i soli strumenti emessi o ammissibili come CET1 prima del 31/12/2011 e diversi da quelli dell’art.483–CRR (cioè gli strumenti ammissibili come Own Funds che costituiscono aiuti di stato) si considerano CET1 tutti i seguenti:

• Il capitale e le relative riserve di sovraprezzo (nei limiti di grandfathering indicati dall’art.486–CRR) nonostante che tale capitale non soddisfi le condizioni dell’art.28–CRR

(484 - CRR) parte relativa al CET1 - Ammissibilità alla clausola di granfethering per strumenti ammissibili come Own Funds che non costituiscono aiuti di stato (ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE)

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

(Art.28–CRR) Sono eleggibili come strumenti di capitale di CET1 • quelli emessi direttamente dalla Banca• gli strumenti sono versati ed il loro acquisto non è finanziato• hanno i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell’art 22 della direttiva 86/635/CEE• sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicata• sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione di insolvenza• gli strumenti sono perpetui• il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto o ripagato fatto salvo in liquidazione dell’ente o in operazioni discrezionali di riduzione del capitale come il

riacquisto degli strumenti con previa autorizzazione dell’autorità competente• gli strumenti non prevedono distribuzioni preferenziali• le distribuzioni possono provenire solo da elementi distribuibili• non ci sono restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni• il livello delle distribuzioni non dipende dall’importo dall’importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all’emissione• le condizioni che governano gli strumenti non impongono alla Banca alcun obbligo di effettuare distribuzioni

53

e non soddisfino le condizioni dell’art.29

• Grandfathering degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato - Parte relativa al CET1

• Tra il 2014 ed il 2017, i sovrapprezzi di emissione relativi al capitale (ai sensi dell'art.22 della direttiva 86/365/CE, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'art.57 lett.a della direttiva 2006/48/CE) e relativi a strumenti emessi prima del 31/12/2010 che non costituiscono aiuti di stato (cioè diversi da quelli dell’art.483) sono ammissibili come CET1 (“senza” dover rispettare i limiti dell’art.486–CRR) se soddisfano le due sole seguenti condizioni dell'art.28–CRR:

(485- CRR) Ammissibilità all’inclusione nel CET1 di sovraprezzi di emissione relativi ad elementi ammissibili come Own Funds ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE

• Eccezione al grandfathering strumenti che non costituiscono aiuti di stato

(Art.29–CRR) Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi sono considerati strumenti del CET1 soltanto se le condizioni di cui all'art.28–CRR con le modifiche derivanti dall'applicazione del presente articolo sono soddisfatte:

• la Banca può rifiutare il rimborso degli strumenti ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa nazionale• se la normativa nazionale vieta di rifiutare il rimborso, la Banca può limitare il rimborso• il rifiuto o la limitazione al rimborso non possono costituire un caso di default della Banca• gli strumenti di capitale possono comprendere un massimale o una restrizione sul livello massimo delle distribuzioni• se sono offerti, in caso di insolvenza o liquidazione, diritti sulle riserve della Banca limitati al valore nominale degli strumenti, tale limitazione deve valere per tutti

gli strumenti di CET1 emessi dalla Banca• la Banca può riconoscere all’interno del CET1, strumenti che non attribuiscono al possessore diritti di voto ed il credito del possessore degli strumenti senza diritto

di voto in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente è proporzionale alla quota del totale di strumenti di CET1 senza diritti di voto• se gli strumenti di capitale conferiscono, in caso di insolvenza o liquidazione, un credito sulle attività della Banca soggetto ad un massimale, tale limitazione deve

valere per tutti gli strumenti di CET1 emessi dalla Banca

• le condizioni che governano gli strumenti non impongono alla Banca alcun obbligo di effettuare distribuzioni• il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte della Banca• rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dalla Banca gli strumenti di CET1 assorbono la prima parte delle perdite • gli strumenti di CET1 sono meno senior di tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente• in caso di liquidazione della Banca gli strumenti conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue della banca• gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte della Banca o di una sua filiazione o qualsiasi impresa che

abbia stretti legami con la Banca o con una sua filiazione• gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione contrattuale o di altro tipo che ne aumenti il rango dei creiditi in caso di insolvenza o liquidazione)

(Art.28–CRR) Alcune delle condizioni di eleggibilità per cui gli strumenti di capitale di CET1 • rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dalla Banca gli strumenti di CET1 assorbono la prima parte delle perdite proporzionalmente la più cospicua, man

mano che esse si verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti del CET1• gli strumenti di CET1 sono meno senior di tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente

Page 55: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti ed elementi emessi o ammissibili come fondi propri prima del 31 dicembre 2011 diversi da quelli di cui all'art.483–CRR

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.51–CRR e 52–CRR (strumenti ammessi nell’AT1) per i soli strumenti emessi o ammissibili come AT1 prima del 31/12/2011 e diversi da quelli dell’art.483–CRR (cioè gli strumenti ammissibili come Own Funds che costituiscono aiuti di stato) si considerano AT1 tutti i seguenti:

• Gli strumenti e le relative riserve di sovraprezzo (nei limiti di grandfathering indicati dall’art.486–CRR) nonostante che non siano soddisfatte le condizioni dell’art.52–CRR

(484- CRR) Parte relativa all’AT1 -Ammissibilità alla clausola di granfethering per strumenti ammissibili come Own Funds che non costituiscono aiuti di stato (ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE)

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

(Art.52–CRR) Gli strumenti di capitale si considerano come strumenti di AT1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli strumenti sono emessi e versatib) gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:

• La Banca o le sue filiazioni• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale

dell'impresa stessac) l'acquisto degli strumenti non è finanziato dalla Banca, né direttamente né indirettamented) gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di T2 in caso di insolvenza dell'ente (sono strumenti meno senior)e) gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango dei crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

1) l'ente o le sue filiazioni 2) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni 3) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni

4) la società di partecipazione mista o le

sue filiazioni

5) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue

filiazioni

6) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità dei punti precedenti

54

• Grandfatheringstrumenti che non costituiscono aiuti di stato - Parte relativa all’AT1

f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione

g) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittentei) gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'art.77–CRR (cioè richiesta all’autorità di

vigilanza per il rimborso) sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.78 par.4 (cioè autorizzazione dell’autorità di vigilanza)

j) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati ad eccezione dei seguenti casi:

• liquidazione dell'ente• operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione dell'importo di AT1, a condizione che l'ente abbia

ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competentek) l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli

strumentil) le distribuzioni a titolo degli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:

• provengono da elementi distribuibili• il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito della Banca• le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per

un periodo illimitato e su base non cumulativa, e la Banca può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza

• l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente• l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione

m) gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile

n) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore, l'importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di CET1

o) le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione della Banca p) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da una Banca le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:

• gli strumenti sono emessi per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento ed i proventi sono immediatamente disponibili

Page 56: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti ed elementi emessi o ammissibili come fondi propri prima del 31 dicembre 2011 diversi da quelli di cui all'art.483–CRR

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.62–CRR e 63–CRR (strumenti ammessi nel T2) per i soli strumenti emessi o ammissibili come AT1 prima del 31/12/2011 e diversi da quelli dell’art.483–CRR (cioè gli strumenti ammissibili come Own Funds che costituiscono aiuti di stato) si considerano T2 tutti i seguenti:

• Gli strumenti e le relative riserve di sovraprezzo (nei limiti di grandfathering indicati dall’art.486–CRR) nonostante che non siano soddisfatte le condizioni dell’art.62–CRR

• o non siano soddisfatte le condizioni dell’art.63–CRR

(484- CRR) Parte relativa al T2 - Ammissibilità alla clausola di granfethering per strumenti ammissibili come Own Funds che non costituiscono aiuti di stato (ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE)

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

(Art 62–CRR)• Gli elementi di T2 sono costituiti da:

• strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni di cui all'art.63–CRR• sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui al punto precedente• le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi dei RWA per gli enti che calcolano l’RWA con il metodo Standard • gli importi positivi (rettiche – PA ), al lordo degli effetti fiscali fino allo 0,6 % degli importi dell’RWA per gli enti che calcolano gli importi dell’RWA con il metodo AIRB

(Art.63–CRR)Gli strumenti di capitale si considerano come strumenti di T2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, e interamente versati b) gli strumenti non sono acquistati o i prestiti subordinati non sono assegnati, a seconda dei casi, da nessuno dei seguenti soggetti:

• La Banca o le sue filiazioni• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale

• Grandfatheringstrumenti che non costituiscono aiuti di stato - Parte relativa

55

• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa

c) l'acquisto degli strumenti o l'assegnazione dei prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono finanziati dalla Banca, né direttamente né indirettamented) il credito sul capitale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti o il credito sul capitale dei prestiti subordinati a norma delle disposizioni che

governano i prestiti subordinati, a seconda dei casi, è pienamente subordinato ai crediti di tutti i creditori non subordinatie) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte di nessuno dei seguenti

soggetti:

f) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del credito a titolo degli strumenti o dei prestiti subordinati, rispettivamente

g) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, hanno una durata originaria di almeno cinque annih) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a

rimborsarne o ripagarne l'importo del capitale prima della scadenzai) se gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, includono una o più opzioni call o opzioni early repayment, a seconda dei casi, le opzioni possono essere

esercitate unicamente a discrezione dell'emittente o del debitore, a seconda dei casi j) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo

quando le condizioni di cui all'art.77–CRR sono soddisfatte, e non prima di 5 anni dalla data di emissione o di assegnazione, a seconda dei casi, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.78–CRR par.4

k) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dalla Banca in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione

l) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente

m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti o sui prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre

n) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente, o quando i prestiti subordinati non sono assegnati direttamente da un ente, a seconda dei casi, le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte: • gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, per il tramite di un'entità consolidata ed i proventi sono immediatamente

disponibili all'ente

1) l'ente o le sue filiazioni 2) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni 3) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni

4) la società di partecipazione mista o le sue

filiazioni

5) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue

filiazioni

6) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità dei punti precedenti

stato - Parte relativa al T2

Page 57: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 2021, la quota degli elementi indicati nell’art.484–CRR (art.484 - parte relativa al CET1) che vanno a CET1 è dato da quanto segue:

• le % applicabili per anno sono:

(486- CRR) Parte relativa al CET1 – Limiti alla clausola granfathering di elementi di CET1, di elementi di AT1 e di elementi di T2

• Definizione della quota di computabilità a CET1 degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato

importo nominale (outstanding) del capitale indicato dall’art.484 (parte relativa al CET1) emesso

al 31/12/2012

+il relativo sovraprezzo di emissione( (

X % dell’anno

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

• Tra il 2014 ed il 2021, la quota degli elementi indicati nell’art.484–CRR (art.484 - parte relativa all’AT1) che vanno a AT1 è dato da quanto segue:

(486- CRR) Parte relativa all’AT1 – Limiti alla clausola granfathering di elementi di

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Dal 60% a 80% Dal 40% a 70% Dal 20% a 60% Da 0% a 50% Da 0% a 40% Da 0% a 30% Da 0% a 20% Da 0% a 10%

Outstanding di strumenti di AT1 indicati dall’art.484

(parte relativa allAT1) emessi al 31/12/2012

-( (X % dell’anno

Outstanding degli strumenti di AT1 indicati dall’art.484 che al 31/12/2012 superava i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’art.66

-

Outstanding degli strumenti di AT1 indicati dall’art.484 emessi al 31/12/2012 ma non ammissibili ad AT1 come da art.489 par.4 e

-

56

• Tra il 2014 ed il 2021, la quota degli elementi indicati nell’art.484–CRR (art.484 - parte relativa al T2) che vanno a T2 è dato da quanto segue:

• le % applicabili per anno sono:

• le % applicabili per anno sono:

granfathering di elementi di CET1, di elementi di AT1 e di elementi di T2

(486- CRR) Parte relativa all’AT1 – Limiti alla clausola granfathering di elementi di CET1, di elementi di AT1 e di elementi di T2

Outstanding di strumenti di T2

indicati dall’art.484

(parte relativa al T2) emessi al

31/12/2012e relativi

sovraprezzo emissione

+( (

X % dell’anno

Outstanding dei prestiti subordinati ancora emessi al 3112/2012, diminuita dell'importo richiesto conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'art.64 della direttiva 2006/48/CE

Outstanding di T2 indicati dall’art.484 emessi al 31/12/2012 che supera i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'art.66 della direttiva 2006/48/CE e relativi sovraprezzo di emissione

-

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Dal 60% a 80% Dal 40% a 70% Dal 20% a 60% Da 0% a 50% Da 0% a 40% Da 0% a 30% Da 0% a 20% Da 0% a 10%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Dal 60% a 80% Dal 40% a 70% Dal 20% a 60% Da 0% a 50% Da 0% a 40% Da 0% a 30% Da 0% a 20% Da 0% a 10%

• Definizione della quota di computabilità a AT1 degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato

• Definizione della quota di computabilità a T2 degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato

emessi al 31/12/2012e relativi sovraprezzo

emissione

( (nazionali di recepimento dell’art.66 della direttiva 2006/48/CE e relativi sovraprezzo emissione

-come da art.489 par.4 e relativi sovraprezzo di emissione

Outstanding degli strumenti di T2 indicati dall’art.484 emessi al 31/12/2012 e diversi dagli strumenti e dai prestiti subordinati dei precedenti 2 addendi

+

Outstanding di T2 indicati dall’art.484 emessi al 31/12/2012 ma non ammissibili a T2 coma da art.490 par.4 e relativi sovraprezzo di emissione

-

Page 58: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 20121, in deroga all’art.51–CRR e 52–CRR (strumenti ammessi nell’AT1) in deroga all’art.62–CRR e 63–CRR (strumenti ammessi nel T2):

• La Banca può trattare come elementi di AT1 (di cui all’art.484–CRR Parte relativa all’AT1) • il capitale e le relative riserve di sovraprezzo azioni (di cui all’art.484–CRR Parte relativa al CET1) esclusi dal

CET1 in quanto superano i limiti di eleggibilità degli strumenti di CET1 (indicati nell’art.486–CRR - Parte relativa al CET1)

nella misura in cui l’inclusione nell’AT1 non superi i limiti di eleggibilità degli strumenti di AT1 (indicati nell’art.486 -Parte relativa all’AT1)

• Tra il 2014 ed il 20121, deroga all’art.51–CRR e 52–CRR (strumenti ammessi nell’AT1) in deroga all’art.62–CRR e 63–CRR (strumenti ammessi nel T2):

• La Banca può trattare come elementi di T2 (di cui all’art.484–CRR Parte relativa al T2) • il capitale e le relative riserve di sovraprezzo azioni (di cui all’art.484–CRR Parte relativa al CET1) esclusi dal

CET1 in quanto superano i limiti di eleggibilità degli strumenti di CET1 (indicati nell’art.486–CRR - Parte relativa al CET1)

• Gli strumenti e le relative riserve di sovraprezzo azioni (di cui all’art.484–CRR Parte relativa all’AT1) esclusi dall’AT1 in quanto superano i limiti di eleggibilità degli strumenti di AT1 (indicati nell’art.486–CRR- Parte relativa al AT1)

nella misura in cui l’inclusione nel T2 non superi i limiti di eleggibilità degli strumenti di T2 (indicati nell’art.486–CRR - Parte relativa al T2)

(487- CRR) Elementi esclusi dalla clausola di grandfathering per gli elementi di CET1 o di AT1 in altri elementi dei fondi propri

• Gestione degli elementi esclusi dal granfethering degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

57

Page 59: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)• Tra il 2014 ed il 20121, in deroga all’art.51–CRR e 52–CRR (strumenti ammessi nell’AT1) gli strumenti di AT1 (di cui all’art 484–CRR –parte

relativa all’AT1) che prevedono una opzione call con incentivo al rimborso da parte della Banca possono essere computati nell’AT1 se:

(489- CRR) Inclusione di strumenti ibridi con opzione call ed incentivo al rimborso in elementi di AT1

Gli strumenti di AT1 sono considerati strumenti di AT1 se: L'ente abbia potuto esercitare l'opzione call

con incentivo al rimborso solo prima del 1

/1/2013

L'ente non abbia esercitato

l'opzione call

Le condizioni stabilite all'art.52–CRR sono

soddisfatte a partire

dal 1 o gennaio 2013Gli strumenti di AT1 sono considerati strumenti di AT1 con riduzione

del loro riconoscimento (secondo l’art.484 Parte relativa allA’ddT1) fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono

ammissibili come elementi di AT1 senza limite, purché:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso solo il 1/1/ 2013 o

successivamente

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

strumenti

Le condizioni fissate all'art.52 –CRRsiano

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli strumenti

Gli strumenti non sono ammissibili come strumenti di AddT 1 e non

seguono le indicazioni dell’art.484–CRR – parte relativa alla’AT1 a

decorrere da 1/1/2014 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso tra il 31/12/2011 e il

1/1/2013

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

strumenti

Le condizioni fissate all'art.52 –CRRnon sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli strumenti

Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di AT1 con riduzione

del loro riconoscimento (secondo l’art.484–CRR Parte relativa allA’ddT1) fino alla data della loro scadenza effettiva e

successivamente non lo sono, se sono soddisfatte le seguenti

condizioni:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso il 1/1/ 2013 o successivamente

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

strumenti;

Le condizioni fissate all'art.52–CRR non sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti

Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di AT1 (secondo

l’art.484–CRR Parte relativa allA’ddT1) se:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso solo prima del 31/12/

2011 o il giorno stesso

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

strumenti

Le condizioni fissate all'art.52–CRR non sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli strumenti

3

4

5

6

2

• Condizioni di inclusione di strumenti con opzione call ed incentivo al rimborso nel AT1

58

• Tra il 2014 ed il 2021, in deroga all’art.62–CRR e 63–CRR (strumenti ammessi nel T2) gli strumenti di T2 (di cui all’art 484–CRR –parte relativa al T2) che prevedono una opzione call con incentivo al rimborso da parte della Banca possono essere computati nel T2 se:

(490- CRR) Inclusione di elementi di T2 con incentivo al rimborso

Gli elementi sono considerati strumenti di T2 se: L'ente abbia potuto esercitare l'opzione call

con incentivo al rimborso solo prima del

1/1/2013

L'ente non abbia esercitato

l'opzionecall

Le condizioni stabilite all'art.63–CRR siano

soddisfatte a partire dal 1/1/2013

Gli elementi sono considerati elementi di T2 in conformità

all’art.484–CRR parte relativa al T2 fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono ammissibili come

elementi di T2 senza limite, purché:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso solo il 1 /1/2013 o

successivamente

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

elementi

Le condizioni fissate all'art.63–CRR sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli elementi

Gli elementi non sono considerati come elementi di T2 a partire dal

1/1/2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso solo tra il 31/12/2011 e il

1/1/2013

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

elementi

Le condizioni fissate all'art.63–CRR non sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli elementi

Gli elementi sono considerati elementi di capitale di T2 con

riduzione del loro riconoscimento in conformità all'art.484 –CRRparte relativa al T2 fino alla data della loro scadenza effettiva e

successivamente non lo sono, se:

L’ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso il 1/1/2013 o

successivamente

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della

loro scadenza effettiva

Le condizioni fissate all'art.63 –CRR non sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli elementi

Gli elementi sono considerati elementi di T2 in conformità

all'art.484–CRR parte relativa al T2 se:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso solo prima del

31/12/2011 o il giorno stesso

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

elementi

Le condizioni fissate all'art.63–CRR non sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli elementi

• Ai fini degli articoli 489–CRR e 490–CRR la scadenza effettiva è determinata come segue:(491- CRR) Definizione di scadenza effettiva

• Definizione di scadenza effettiva

Gli elementi sono considerati

strumenti di T2 se:

Per gli elementi

degli art.589–CRR e art.490–CRR, è la data della

prima call con incentivo al rimborso che cade il

1/1/2013 o successivamente

Per gli elementi

degli art.589–CRR e art.490–CRR, è la data della

prima call con incentivo al rimborso che cade tra il

31/12/2011 e il 1/1/2013

Per gli elementi

degli art.589–CRR e art.490–CRR, è la data

della prima call con incentivo al rimborso

prima del 31/12/2011

3

4

5

6

3 45 6

• Condizioni di inclusione di strumenti con opzione call ed incentivo al rimborso nel T2

2

strumenti

Page 60: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

1) Fino al 31 dicembre 2017 (fase transitoria di phased-in) gli enti che calcolano l’RWA con il metodo AIRB ( parte tre, titolo II, capo 3) o che usano il metodo avanzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo (parte tre, titolo III, capo 4) devono rispettare i seguenti requisiti:

a) detengono i fondi propri (own funds) previsti dall'articolo 92

b) detengono fondi propri (own funds) che sono in ogni momento prima del 1° gennaio 2007 pari o superiori all'80 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente dovrebbe detenere ai sensi di Basilea-I (che l'ente dovrebbe detenere ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, onformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio)

2) Previa approvazione delle autorità competenti, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere sostituito dal requisito di detenere fondi

(500) Disposizioni transitorie — Requisito minimo di Basilea I

• Calcolo del floor

Disposizioni transitorie (scenario phased-in)

(92- CRR) Requisiti in materia di fondi propri : Gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti in materia degli Own Funds:

Own funds≥8,0%

RWA

59

2) Previa approvazione delle autorità competenti, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere sostituito dal requisito di detenere fondi propri che sono in ogni momento pari o superiori all'80 % dei fondi propri che l'ente dovrebbe detenere ai sensi dell'articolo 92, calcolando gli importi RWA con il metodo standard (parte tre, titolo II, capo 2) e gli importi del rischio operativo con i metodi base/standardizzato (titolo III, capo 2 o 3) e non come indicato al punto 1

3) Un ente creditizio può applicare il paragrafo 2 solo se ha iniziato a utilizzare il metodo IRB o metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali il 1° gennaio 2010 o successivamente a tale data…

6) Entro il 1° gennaio 2017 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'opportunità di prorogare l'applicazione del requisito minimo di Basilea I oltre il 31 dicembre 2017 per assicurare che vi sia un meccanismo di protezione per i modelli interni, tenendo conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale. Tale relazione è corredata di una proposta legislativa, se del caso

• Calcolo del floorBasilea I in Basilea III ma solo durante il periodo transitorio di phased-in

In sintesi, per tutto il periodo transitorio di phased-in (fino al 31 dicembre 2017), si prevede che 1) vadano calcolati i RWA secondo Basilea-I e moltiplicati per 80%2) Vada calcolata la somma dei RWA secondo Basilea-III e i RWA equivalenti allo shortfall di Basilea IIIil punto (1) rappresenta il floor e, se (2) è minore di (1), il delta (2)-(1) va aggiunto all’RWA calcolato secondo Basilea-III come integrazione del

floor (in caso contrario non va fatto nulla)

Page 61: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

Agenda

Requisiti patrimoniali

Capitale di base di classe 1 (CET1)

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

Strumenti di capitale di classe 2 (T2)

60

Own Funds

Minorities

Strumenti di AT1 e di T2 emessi da filiazioni

Partecipazioni al di fuori del settore finanziario

Disposizioni transitorie

Definizione parametri per la fase transitoria – Cir.285

Page 62: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

Per il 2014 in deroga all’art.92

i requisiti patrimoniali sono:

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285(465- CRR) Requisiti in materia di fondi propri

CET1

RWA≥4,5%

T1

RWA≥6,0%

T1+T2

RWA≥8,0%( )

CET1

RWA≥4,5%

T1

RWA≥5,5%

T1+T2

RWA≥8,0%

• Ratio da rispettare in phase in

Art.92

• Disposizioni Circ.285-Pag.290 - 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per il CET1 3,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%Buffer di conservazione del capitale 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%Requisito minimo per il CET1 più buffer 3,5% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per il patrimonio di base (T1) 4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%Requisito minimo per il patrimonio di base (T1) più buffer 4,5% 8,0% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

Scenario attuale

61

Requisito minimo per il patrimonio di base (T1) più buffer 4,5% 8,0% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per il patrimonio totale (Own Fund) 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%Requisito minimo per il patrimonio totale (Own Fund) più buffer 8,0% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per il CET1 3,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%Buffer di conservazione del capitale 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%Buffer per riserva di capitale anticiclica 0,625% 1,3% 1,9% 2,5%Buffer per rilevanza sistemica O-SII 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%Requisito minimo per il CET1 più buffer 3,5% 7,0% 7,0% 9,6% 10,3% 10,9% 11,5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per il patrimonio di base (T1) 4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%Requisito minimo per il patrimonio di base (T1) più buffer 4,5% 8,0% 8,5% 11,1% 11,8% 12,4% 13,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Requisito minimo per il patrimonio totale (Own Fund) 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%Requisito minimo per il patrimonio totale (Own Fund) più buffer 8,0% 10,5% 10,5% 13,1% 13,8% 14,4% 15,0%

Scenario in fase espansiva

dell’economia e in ipotesi in cui il

Banco Popolare venga classificato

come O-SII dall’EBA

Page 63: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 2017 in deroga all’art.35-CRR

si possono includere nel CET1 le perdite non realizzate su attività/passività valutate al fair value con le seguenti % di eleggibilità:

• Non si possono includere nel CET1:• Le perdite da valutazione al fair value per evoluzione di merito di credito dell’ente (art.35-CRR)• Le perdite da valutazione al fair value per evoluzione rischio di credito su passività derivate (art.35-CRR)• Le perdite non realizzate iscritte nel conto economico

(467- CRR) Perdite non realizzate valutate al fair value

• Deduzioni per perdite non realizzate su attività/passività valutate al fair value

(Art.35) Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'art.33-CRR:

la Banca non elimina dai suoi Own Funds profitti o perdite non realizzati/e sulle sue attività o passività valutate al fair value

Art.(33) La Banca non include i seguenti elementi in nessun elemento del suo Own Funds (T1 + T2): a) le riserve al fair value relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti

finanziari che non sono valutati al fair value, inclusi i flussi di cassa previstib) i profitti o le perdite sulle passività dell'ente, valutate al fair value, dovuti all'evoluzione del merito di credito dell'entec) tutti i profitti e le perdite di fair value derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a passività derivative

2014 2015 2016 2017 20% 40% 60% 80%

• Disposizioni Circ.285-Pag.290 - 2

9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)

Vocabolario: l’aggregato “patrimonio di base” indicato nel presente allegato 1 è il T1

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

62

le perdite non realizzate su attività/passività valutate al fair value sono incluse integralmente nel T1 nel seguente modo:

9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR) 9.1 Filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli art. 57, 61, 63, 63 bis, 64 e 66 della

direttiva 2006/48/CE e degli artt. 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE che non sono richiesti ai sensi della Parte Due CRR • le % applicabili ai fini dell’art.481-CRR sono:

I filtri derivanti da disposizioni nazionali cui applicare la percentuale applicabile sono riportati nell’allegato 1.

2014 2015 2016 2017 80% 60% 40% 20%

• Disposizioni Circ.285-Pag.298 – 9.1

Allegato 1Attività finanziarie disponibili per la vendita

• Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di O.I.C.R.) detenuti nel portafoglio di “attività finanziarie disponibili per la vendita” si applicano le seguenti disposizioni:

• Gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base (cioè nel T1)

• Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame

• Disposizioni Circ.285-Pag.300 –Allegato.1

2014 2015 2016 2017 2018 e poiNel CET1 20% 40% 60% 80% 100%Nel AT1 80%x80% 60%x60% 40%x40% 20%x20% 0%

Page 64: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

(468- CRR) Profitti non realizzati valutati al fair value

1) Tra il 2014 ed il 2017 in deroga all’art.35-CRR

NON si possono includere nel CET1 i profitti non realizzati su attività/passività valutati al fair value con le seguenti %:

• Ma si possono includere nel CET1• I profitti da valutazione al fair value per evoluzione di merito di credito dell’ente (art.35-CRR)• I profitti da valutazione al fair value per evoluzione rischio di credito su passività derivate (art.35-CRR)• I profitti non realizzati iscritte nel conto economico

2) Se un’Autorità Competente impone alla banca di includere nel CET1 il 100% delle perdite non realizzate su attività/passività valutate al fair value, tale autorità può autorizzare la banca ad includere il 100% dei profitti non realizzati su attività/passività valutate al fair value

3) Se un’Autorità Competente impone alla banca di includere nel CET1 una % di perdite non realizzate su attività/passività valutate al fair value, tale autorità non può autorizzare la banca ad includere una % dei profitti non realizzati su attività/passività valutate al fair value che superi la % di perdite non realizzate dell’art.467-CRR

4) Tra il 2013 ed il 2017 in deroga all’art.33-CRR lett.c (cioè la Banca non include tutti i profitti/perdite per fair value derivanti dal rischio di credito proprio della Banca correlato alle passività derivate), la banca include nel suo Own Funds le seguenti % di eleggibilità (definite dall’art. 478-CRR) di tutti i profitti/perdite per fair value derivanti dal rischio di credito proprio della Banca

• Deduzioni per profitti non realizzate su attività/passività valutate al fair value

(Art.35) Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'art.33 la Banca non elimina dai suoi Own Funds profitti o perdite non realizzati/e sulle sue attività o passività valutate al fair value

2014 2015 2016 2017 100% 60% 40% 20%

• Disposizioni Circ.285-Pag.290 - 3

• Disposizioni Circ.285-Pag.290 - 4

Vocabolario: l’aggregato “patrimonio supplementare” indicato nel presente allegato 1 è il T2

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

63

(definite dall’art. 478-CRR) di tutti i profitti/perdite per fair value derivanti dal rischio di credito proprio della Banca correlato alle passività derivate: 2014 2015 2016 2017

100% 100% 100% 100%

• Disposizioni Circ.285-Pag.290 - 4

I profitti non realizzati su attività/passività valutate al fair value sono incluse integralmente nell’Own Funds nel seguente modo:

9. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)• 9.1 Filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli art. 57, 61, 63, 63 bis, 64 e 66 della

direttiva 2006/48/CE e degli artt. 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE che non sono richiesti ai sensi della Parte Due CRR

I filtri derivanti da disposizioni nazionali cui applicare la percentuale applicabile sono riportati nell’allegato 1.

2014 2015 2016 2017 80% 60% 40% 20%• Disposizioni Circ.285-Pag.298 – 9.1

Allegato 1Attività finanziarie disponibili per la vendita

• Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di O.I.C.R.) detenuti nel portafoglio di “attività finanziarie disponibili per la vendita” si applicano le seguenti disposizioni:

• gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50% nel patrimonio supplementare (cioè nel T2)

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame

• Disposizioni Circ.285-Pag.300 –Allegato.1

2014 2015 2016 2017 2018

Nel CET1 0% 40% 60% 80% 100%Nel T2 50%x80% 50%x60% 50%x40% 50%x20% 0%

Page 65: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

(478- CRR Par.1 parte 1/2) % applicabili per le detrazioni di CET1, di AT1 e di T2

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.36-CRR

• Per le deduzioni delle perdite relative all’esercizio in corso (Art.36 CRR par.1 lett.a) le % di eleggibilità applicabili sono:

• Per le deduzioni del Goodwill(Art.36 CRR par.1 lett.b) le % di eleggibilità applicabili sono:

• Quali % applicare per definire le deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36 nel periodo transitorio

(Art.36-CRR) La Banca detrae dagli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1):a) le perdite relative all'esercizio in corsob) Il goodwill…d) Lo shortfalle) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente f) gli strumenti del CET1 (es. azioni proprie) detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di

CET1 (es. azioni proprie) che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistenteg) Le partecipazioni incrociate detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente (quando tali soggetti detengono con l'ente una

partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)h) Le partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamente

2014 2015 2016 2017 20% 40% 60% 80%

2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100%

• Disposizioni Circ.285-Pag.291 – 5.1

• Disposizioni Circ.285-Pag.291 – 5.2

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

64

• Per le deduzioni delle DTA che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (Art.36 CRR par.1 lett.c) le % di eleggibilità applicabili sono:

• Per le deduzioni degli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese (Art.36 CRR par.1 lett.d) le % di eleggibilità applicabili sono:

• Per le deduzioni delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite riportate nello stato patrimoniale della banca (Art.36 CRR par.1 lett.e) le % di eleggibilità applicabili sono:

• Per le deduzioni dei propri strumenti di CET detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di CET1che la banca ha l’obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente (Art.36 CRR par.1 lett.f) le % di eleggibilità applicabili sono:

100% 100% 100% 100%

2014 2015 2016 2017 20% 40% 60% 80%

2014 2015 2016 2017 20% 40% 60% 80%

2014 2015 2016 2017 20% 40% 60% 80%

2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100%

• Disposizioni Circ.285-Pag.291 – 5.3

• Disposizioni Circ.285-Pag.291 – 5.4

• Disposizioni Circ.285-Pag.292 – 5.5

• Disposizioni Circ.285-Pag.292 – 5.6

Page 66: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.36-CRR

• Per le deduzioni dei strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con la banca una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (Art.36 CRR par.1 lett.g) le % di eleggibilità applicabili sono:

• Per le deduzioni degli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o

• Quali % applicare per definire le deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36 nel periodo transitorio

(Art.36-CRR) La Banca detrae dagli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1):a) le perdite relative all'esercizio in corsob) Il goodwill…d) Lo shortfalle) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente f) gli strumenti del CET1 (es. azioni proprie) detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di

CET1 (es. azioni proprie) che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistenteg) Le partecipazioni incrociate detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente (quando tali soggetti detengono con l'ente una

partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)h) Le partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamente

2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100%

• Disposizioni Circ.285-Pag.292 – 5.7

(478- CRR Par.1 parte 2/2) % applicabili per le detrazioni di CET1, di AT1 e di T2

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

65

• Per le deduzioni degli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente osinteticamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (Art.36 CRR par.1 lett.h) le % di eleggibilità applicabili sono:

• Per le deduzioni dell’importo applicabile degli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca ha un investimento significativo in tali soggetti (Art.36 CRR par.1 le lett.i) e delle DTA che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee (Art.36 CRR par.1 lett.c) si esegue il calcolo delle soglie individuali (le due al 10% secondo art.469-CRR) e cumulata (secondo art.469-CRR) e sull’eccedenza che vanno detratte delle 3 soglie si applicano le seguenti % di eleggibilità che vanno detratte dal CET1 :

2014 2015 2016 2017 20% 40% 60% 80%

2014 2015 2016 2017 20% 40% 60% 80%

• Per le deduzioni per le DTA che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 1° gennaio 2014 (Art.36 CRR par.1 lett.c) le % di eleggibilità applicabili sono:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

• Quali % applicare per definire le deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36 nel periodo transitorio

(478- CRR par.2) % applicabili per le detrazioni di CET1, di AT1 e di T2

• Disposizioni Circ.285-Pag.293 – 5.8

• Disposizioni Circ.285-Pag.293 – 5.9

• Disposizioni Circ.285-Pag.293 – 5.9

Page 67: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

1) Tra il 2014 ed il 2017 , in deroga all’Art 36-CRR, la Banca detrae dal CET1 le detrazioni dell’Art.36 –CRR calcolate con le % dell’art.478-CRR (fatta eccezioni delle detrazioni per partecipazioni significative e delle DTA che si basano sulla redditività futura)

• Alla quota % residua delledetrazioni dei punti indicati nelle pagine precedenti e relative all’Art. 78- CRR si applicano le regole dell’art.472-CRR

2) Per le detrazioni per partecipazioni significative e delle DTA che si basano sulla redditività futura si esegue il calcolo delle soglie individuali (le due al 10%) e di quella cumulata:

• sull’eccedenza delle 3 soglie (2 individuali ed una cumulata) si applicano le % dell’art.478-CRR• Sulla parte “sotto” la soglia cumulata si applica una ponderazione del 250% per trasformarla in RWA (art.470-CRR)• si applicano le regole dell’art.472-CRR alla quota % residua dell’eccedenza delle 3 soglie

Questa quota residua va a formare l’ “importo residuo totale” che può essere allocato tra DTA e partecipazioni significative nel seguente modo:

(469- CRR) Detrazioni dal CET1

Quota di DTA sotto la soglia del 10%Quota di DTA sotto la soglia individuale del 10% +

Quota di Partecipazioni Significative sotto la soglia individuale del 10%

Per le DTA si definisce come importo residuo totale

=• Come gestire nel periodo transitorio le deduzioni dal CET1

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

66

soglia individuale del 10% la soglia individuale del 10%

Quota di Partecipazioni Significative sotto la soglia del 10%

+Quota di DTA sotto la soglia individuale del 10%

Quota di Partecipazioni Significative sotto la soglia individuale del 10%

Per le Partecipazioni significative si definisce come importo residuo totale

=

deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36

• Per fini di Vigilanza: La vigilanza chiede alle Banche di allocare quello che resta dell’eccedenza delle soglie tra le partecipazioni significative e le DTA

Page 68: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.48-CRR punto 3

Il calcolo della soglia cumulata segue la seguente formula :

(Art.48-CRR) punto 3 - Va calcolata una soglia cumulata per le DTA che dipendono dalla redditività futura e per le partecipazioni finanziarie significative:

si detrae la parte eccedente la soglia cumulata per le DTA che dipendono dalla redditività futura e per le partecipazioni finanziarie significative

( ( soglia cumulata per le DTA che dipendono dalla redditività futura e per le partecipazioni finanziarie significative

17,65% x

(470- CRR) Esenzioni dalla detrazione dal CET1 (soglie in regime transitorio)

• Metodologia per calcolare la nuova soglia cumulata valida per le deduzioni dal CET1 per partecipazioni finanziarie significative e per DTA che si basano sulla redditività futura

Valore degli strumenti di CET1 detenuto dalla Banca al netto dei relativi filtri (art.32, 33, 34,e 35-CRR) e delle seguenti deduzioni dell’art.36-CRR

Valore degli strumenti di CET1 detenuti dalla Banca al netto dei relativi filtri (art.32, 33, 34,e 35-CRR) e di tutte le deduzioni (tutte quelle dell’art.36-CRR e quindi incluse anche il pieno valore delle partecipazioni finanziare significative e delle DTA che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee [e non solo le eccedenze delle 2 soglie individuali al 10%])

(Art.36) La Banca detrae dagli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1):

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

67

• Alla parte “sotto” la soglia cumulata si applica una ponderazione del 250% per trasformarla in RWA

ma escluse le deduzioni per partecipazioni finanziare significative e le deduzioni per DTA che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Nuova soglia cumulata per le DTA che dipendono dalla redditività futura e per le partecipazioni finanziarie significative

15,00% x

(CET1):a) le perdite relative all'esercizio in corsob) Il goodwill…d) Lo shortfalle) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente f) gli strumenti del CET1 (es. azioni proprie) detenuti dall'ente

direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di CET1 (es. azioni proprie) che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente

g) Le partecipazioni incrociate detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente (quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)

h) Le partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamente

Page 69: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

(471- CRR) Esenzione dalla detrazione di partecipazioni nelle compagnie di assicurazione degli elementi di CET1

• Tra il 2014 ed il 2022, in deroga all’art.49-CRR

le Autorità Competenti possono autorizzare la Banca a non detrarre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) Sono rispettate le condizioni dell’art.49-CRR lettera a (sono partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di

• Ampliamento delle condizioni per cui una partecipazione in una assicurazione può non essere dedotta

(Art.49-CRR)1) Le autorità competenti possono autorizzare la Banca a non detrarre gli strumenti di Own Funds detenuti di un soggetto del settore

finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi se sono rispettati i punti da “a” ad “e”:

a) Il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazioneassicurativa

b) Tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE

c) L'ente ha ricevuto la preventiva autorizzazione delle autorità competentid) Prima dell'autorizzazione del punto precedente, le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza del livello di

gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo internoe) le posizioni detenute nell'entità appartengono a: l'ente creditizio impresa madre; la società di partecipazione finanziaria madre; la società di

partecipazione finanziaria mista madre; la Banca; la filiazione di una delle entità dei punti precedenti compresa nel consolidamentoIl metodo di consolidamento scelto è applicato coerentemente nel tempo

4) Le partecipazioni per cui non sono effettuate detrazioni conformemente al paragrafo 1 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

68

1) Sono rispettate le condizioni dell’art.49-CRR lettera a (sono partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa) lettera c (c’è una autorizzazione dell’Autorità Competente) e lettera e (la posizione viene compresa nel consolidamento della Banca ed il metodo di consolidamento è coerente nel tempo)

2) Le Autorità Competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio3) Le Partecipazioni della Banca nell’impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione

assicurativa sono ≤ 15% del CET1 emesso da tale Entità Assicurativa 1) al 31/12/20122) Nel periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2022

4) L’importo complessivo delle partecipazioni non dedotto è ≤ l’importo degli strumenti di CET1 dell’impresa diassicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al 31/12/2012

• Le partecipazioni non dedotte ai sensi dei paragrafi precedenti ricevono un fattore di ponderazione per il rischio del 370% in RWA

• Disposizioni Circ.285-Pag.294 – 5.10(5.10-Circ.285) - Esenzione dalla deduzione di partecipazioni in imprese di assicurazione 1) La Banca d’Italia può autorizzare le banche a non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di

riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 471 CRR.

Page 70: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

(472- CRR) Elementi non detratti dal CET1

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.33-CRR par.1 lettera.c

ed in deroga all’art.36-CRR lettere dalla a alla i

agli “importi residui” derivanti dall’applicazione dalle % dell’art.468-CRR si applica quanto segue:1) All’importo residuo delle Perdite dell’anno: all’importo residuo

(Art.33-CRR)La Banca non include i seguenti elementi in nessun elemento del suo Own Funds (T1 + T2):

C. tutti i profitti e le perdite di fair value derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a passività derivative

(Art.36-CRR) La Banca detrae dagli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1):a) le perdite relative all'esercizio in corsob) Il goodwillc) Le DTA che si basano sulla redditività futurad) Lo shortfalle) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente f) gli strumenti del CET1 (es. azioni proprie) detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di CET1

(es. azioni proprie) che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistenteg) Le partecipazioni incrociate detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente (quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione

incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)h) Le partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamentei) Le partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamente

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

69

1) All’importo residuo delle Perdite dell’anno: all’importo residuo• la Banca detrae le perdite significative dal CET1• La Banca non detrae le perdite non significative

2) All’importo residuo del Goodwill: La Banca detrae l’importo residuo del goodwill dal CET13) All’importo residuo delle DTA che si basano sulla redditività futura : La Banca non detrae l’importo residuo4) All’importo residuo dello Shortfall: La Banca detrae l’importo residuo del shortfall per il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T25) All’importo residuo del Fondo pensione a prestazione definita: La Banca non detrae l’importo residuo delle attività di un fondo

pensione a prestazioni definite6) All’importo residuo delle Azioni proprie detenute dalla Banca o su cui ha opzione d’acquisto:

• L’importo residuo delle detenzioni direttamente detenute è detratto dal CET1• L’importo residuo delle detenzioni indirette e sintetiche e di quelle non possedute su cui c’è un obbligo contrattuale

all’acquisto non è detratto, ma genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

7) All’importo residuo delle Partecipazioni incrociate in un soggetto finanziario: • Sia se è un investimento significativo che non significativo va detratta dal CET1

8) All’importo residuo delle Partecipazioni finanziarie non significative: • Quelle detenute direttamente vanno detratte per il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T2• Quelle detenute indirettamente o sinteticamente non è detratto , ma genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio

conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)9) All’importo residuo delle Partecipazioni finanziarie significative:

• Quelle detenute direttamente vanno detratte per il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T2• Quelle detenute indirettamente o sinteticamente non è detratto , ma genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio

conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

• Come gestire nel periodo transitorio gli “importi residui” alle deduzioni dal CET1 indicate nell’art 36

Page 71: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.56-CRR

• Per le deduzioni dei propri strumenti AT1 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri AT1 che la banca potrebbe essere obbligata ad acquistare, in virtù di obblighi contrattuali esistenti (Art.56 CRR par.1 lett.a) le % di eleggibilità applicabili sono :

• Per le deduzioni degli strumenti AT1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali la banca ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (Art.56 CRR par.1 lett.b) le % di eleggibilità

(474- CRR) Detrazioni dagli elementi di AT1

(Art.56-CRR)La Banca detrae dall’AT1:a) gli strumenti propri di AT1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di AT1 che un ente

potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate finanziarie c) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative d) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significativee) L'importo degli elementi da detrarre dal T2 (conformemente all'art.66-CRR) che superano il T2 della Bancaf) Qualunque tributo relativo agli elementi di AT1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di

conseguenza l'importo degli elementi di AT1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite

• Come gestire nel periodo transitorio le deduzioni dall’AT1 indicate nell’art 56

2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100%

• Disposizioni Circ.285-Pag.294 – 6.1

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

70

state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca (Art.56 CRR par.1 lett.b) le % di eleggibilità applicabili sono :

• Per le deduzioni dell’importo applicabile degli strumenti AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (Art.56 CRR par.1 lett.c) le % di eleggibilità applicabili sono :

• Per le deduzioni degli strumenti AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando una banca ha un investimento significativo in tali soggetti (Art.56 CRR par.1 lett.d) le % di eleggibilità applicabili sono :

• Per le deduzioni dell'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di T2 ai sensi dell'art. 66 CRR che supera il capitale di classe 2 della banca (Art.56 CRR par.1 lett.e) le % di eleggibilità applicabili sono :

• Per le deduzioni delle imposte dovute sugli elementi di AT1 che sono prevedibili al momento del calcolo dal capitale di AT1 della banca (Art.56 CRR par.1 lett.f) le % di eleggibilità applicabili sono :

• Agli importi definiti dall’art.56 e residui all’applicazione delle precedenti % si applica quanto indicato nell’art.475

2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100%

• Disposizioni Circ.285-Pag.294 – 6.2

2014 2015 2016 2017 20% 40% 60% 80%

• Disposizioni Circ.285-Pag.294 – 6.3

2014 2015 2016 2017 20% 40% 60% 80%

• Disposizioni Circ.285-Pag.295 – 6.4

2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100%

2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100%

• Disposizioni Circ.285-Pag.295 – 6.5

• Disposizioni Circ.285-Pag.295 – 6.6

Page 72: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.56 ai seguenti importi definiti dall’art.56

e residui all’applicazione delle % dell’art.474-CRR si applica quanto segue:1) L’importo residuo di strumenti propri di AT1 detenuti direttamente è detratto dal T12) L’importo residuo di strumenti di AT1 detenuti indirettamente e sinteticamente o di strumenti propri di AT1 su cui ci

(475- CRR) Elementi non detratti dagli elementi di AT1

(Art.56-CRR)La Banca detrae dall’AT1:a) gli strumenti propri di AT1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di AT1 che un ente

potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate finanziarie c) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative d) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significativee) L'importo degli elementi da detrarre dal T2 (conformemente all'art.66) -CRR che superano il T2 della Bancaf) Qualunque tributo relativo agli elementi di AT1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di

conseguenza l'importo degli elementi di AT1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite

• Come gestire nel periodo transitorio gli “importi residui” alle

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

71

2) L’importo residuo di strumenti di AT1 detenuti indirettamente e sinteticamente o di strumenti propri di AT1 su cui ci sono obblighi contrattuali al riacquisto non è detratto, ma genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

3) L’importo residuo di strumenti di AT1 detenuti direttamente emessi da soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha partecipazioni incrociate si detrae il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T2

4) L’importo residuo di strumenti di AT1 detenuti indirettamente e sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario in cui la Banca ha partecipazioni incrociate genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

5) L’importo residuo di strumenti di AT1 detenuti direttamente di un ente finanziario in cui la Banca ha una partecipazione non significativa o significativa si detrae il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T2

6) L’importo residuo di strumenti di AT1 detenuti indirettamente o sinteticamente di un ente finanziario in cui la Banca ha una partecipazione non significativa o significativa genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

“importi residui” alle deduzioni dall’AT1 indicate nell’art 56

Page 73: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.66-CRR

• Per le deduzioni dei propri strumenti di T2 detenuti dalla banca direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di T2 che una banca potrebbe essere obbligata ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti (Art.66 CRR par.1 lett.a) le % di eleggibilità applicabili sono:

• Per le deduzioni degli strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dalla banca quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra la banca e tali soggetti che l’autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell’ente (Art.66 CRR par.1 lett.b) le % di eleggibilità applicabili sono:

(476- CRR) Detrazioni da elementi di T2

(Art.66-CRR)La Banca detrae dal T2:a) gli strumenti propri di T2 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di T2 che un

ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociatec) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie nond) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significative• Come gestire nel

periodo transitorio le deduzioni dal T2 indicate nell’art 66

• Disposizioni Circ.285-Pag.296 – 7.1 2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100%

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

72

CRR par.1 lett.b) le % di eleggibilità applicabili sono:

• Per le deduzioni dell’importo applicabile degli strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, quando la banca non ha un investimento significativo in tali soggetti (Art.66 CRR par.1 lett.c) le % di eleggibilità applicabili sono:

• Per le deduzioni degli strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, quando la banca ha un investimento significativo in tali soggetti (Art.66 CRR par.1 lett.d) le % di eleggibilità applicabili sono:

• Agli importi definiti dall’art.66 e residui all’applicazione delle precedenti % si applica quanto indicato nell’art.477-CRR

2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100%

• Disposizioni Circ.285-Pag.296 – 7.2

2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100%

• Disposizioni Circ.285-Pag.296 – 7.3

2014 2015 2016 2017 100% 100% 100% 100%

• Disposizioni Circ.285-Pag.297 – 7.4

Page 74: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.66 agli importi definiti dall’art.66-CRR

e residui all’applicazione delle precedenti % dell’art.476-CRR si applica quanto segue:1) L’importo residuo di strumenti propri di T2 detenuti direttamente è detratto dal T22) L’importo residuo di strumenti di T2 detenuti indirettamente e sinteticamente o di strumenti propri di

AT1 su cui ci sono obblighi contrattuali al riacquisto non è detratto, ma genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

3) L’importo residuo di strumenti di T2 detenuti direttamente emessi da soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha partecipazioni incrociate si detrae il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T2

4) L’importo residuo di strumenti di T2 detenuti indirettamente e sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario in cui la Banca ha partecipazioni incrociate genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

5) L’importo residuo di strumenti di T2 detenuti direttamente di un ente finanziario in cui la Banca ha una partecipazione non significativa o significativa si detrae il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T2

(477- CRR) Detrazioni da T2

• Come gestire nel periodo transitorio gli “importi residui” alle deduzioni dal T2 indicate nell’art 66

(Art.66-CRR)La Banca detrae dal T2:a) gli strumenti propri di T2 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di T2 che un

ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociatec) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie nond) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significative

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

73

partecipazione non significativa o significativa si detrae il 50% dall’AT1 e per il 50% dal T26) L’importo residuo di strumenti di T2 detenuti indirettamente o sinteticamente di un ente finanziario in

cui la Banca ha una partecipazione non significativa o significativa genera RWA (è soggetto a ponderazione del rischio conforme alla parte 3, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di parte 3, titolo IV)

Page 75: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.81-CRR

sono ammesse nel CET1 le partecipazioni di minoranza anche se:a) La partecipazione (la somma degli strumenti di CET1, le relative riserve di sovraprezzo azioni, gli utili non distribuiti e le

altre riserve di una filiazione) non può essere considerata strumento di CET1 consolidatob) La partecipazione di minoranza non è ammissibile come CET1 (per quanto all’art.81-CRR punto 2) in quanto sono

finanziate direttamente o indirettamente attraverso una società veicolo dall’impresa madre o dalle sue filiazioni c) La partecipazione di minoranza non è ammissibile perché la filiazione non è un ente finanziario o una impresa soggetta

ai requisiti della CRD IV

(479- CRR) Riconoscimento nel CET1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza

(Art.81-CRR)1) Si includono nel CET1 le partecipazioni di minoranza

• Le partecipazioni di minoranza comprendono la somma degli strumenti di CET1, delle riserve sovrapprezzo azioni connesse a tali strumenti, degli utili non distribuiti, e di altre riserve di una filiazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

• la filiazione è: • un ente; • un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del regolamento CRD IV

• la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento• gli elementi di CET1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese

incluse nel consolidamento2) Le partecipazioni di minoranza che sono finanziate, direttamente o indirettamente, attraverso una società veicolo o in altro

modo, dall'impresa madre dell'ente, o dalle sue filiazioni non sono considerate CET1 consolidato

• Ampliamento delle condizioni per cui una partecipazione di minoranza può essere inclusa nel CET1

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

74

ai requisiti della CRD IVd) La partecipazione di minoranza non è ammissibile perché la filiazione non è inclusa pienamente nel consolidamento

• La % di eleggibilità a CET1 di queste “particolari” partecipazioni di minoranza sono le seguenti:• Per quelle che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR -art. 479 par. 1, lett. a), c) e

d):

• Per quelle che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR -art. 479 par. 1, lett. B):

2014 2015 2016 2017 80% 60% 40% 20%

2014 2015 2016 2017 0% 0% 0% 0%

• Disposizioni Circ.285-Pag.297 – 8.1

• Disposizioni Circ.285-Pag.297 – 8.2

Page 76: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Si definisce un fattore correttivo pari a:

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.84-CRR si aggiunge il fattore correttivo nella formula del valore computabile:

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art 85-CRR si aggiunge il fattore correttivo nella formula del valore computabile:

(480- CRR) Riconoscimento nell’Own Funds consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come partecipazioni di minoranza

• l'importo delle partecipazioni di minoranza di una filiazione incluso (computabile) nel CET1, nel T1 e negli Own Funds

AValore dalle partecipazioni di minoranza della filiazione

--

Valore delle partecipazioni di minoranza della filiazione

Valore di tutti gli strumenti di CET1 della filiazione, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni,

agli utili non distribuiti e ad altre riserve

A Minore tra i seguenti

(Requisito minimo per il CET1 più buffer) x RWA di filiazione

(Requisito minimo per il CET1 più buffer) x RWA consolidato di filiazione

• La Banca stabilisce l'importo delle partecipazioni di minoranza di una filiazione incluso (computabile) nel CET1 consolidato con la seguente formula:

]CET1 della

filiazione[( ) x

• La Banca stabilisce l'importo del capitale di T1 ammissibile (computabile) di una filiazione incluso nell’Own Funds consolidati con la

2014 2015 2016 2017 0,2 0,4 0,6 0,8

X

X

x X

X

• Disposizioni Circ.285-Pag.298 – 8.3

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

75

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.87-CRR si aggiunge il fattore correttivo nella formula del valore computabile:

Own Funds

Valore di tutti gli strumenti di T1 della filiazione, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni,

agli utili non distribuiti e ad altre riserve

A Minore tra i seguenti

(Requisito minimo per il T1 più buffer) x RWA di filiazione

(Requisito minimo per il T1 più buffer) x RWA consolidato di filiazione

• La Banca stabilisce l'importo del capitale di T1 ammissibile (computabile) di una filiazione incluso nell’Own Funds consolidati con la seguente formula:

A-- ]T1 della

filiazione[( ) x

A Minore tra i seguenti

(Requisito minimo per gli Own Funds più buffer) x RWA di filiazione(Requisito minimo per gli Own Funds più buffer) x RWA consolidato di filiazione

• La Banca stabilisce l'importo dei fondi propri ammissibili (Own Funds) di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati con la seguente formula:

Fondi propri (OwnFunds) ammissibili della filiazione

Fondi propri (Own Funds) ammissibili della filiazione

Valore di tutti gli strumenti degli Own Funds della filiazione (CET1, T1 e T2 della filiazione),

sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni, agli utili non distribuiti e ad altre riserve

A-- ]

OwnFundsdella

filiazione[( ) x

x X

x X

X

T1 ammissibili della filiazione

Valore del T1 ammissibile detenuto dalla filiazione

Vocabolario: T1 e Own Funds di una filiazione sono considerati “ammissibili” se sono soddisfatte le seguenti condizioni :• la filiazione è un ente o impresa soggetta ai

requisiti della CRD IV• la filiazione è inclusa pienamente nel

consolidamento • tali strumenti sono detenuti da persone

diverse dalle imprese incluse nel consolidamento

Page 77: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

1) In deroga agli articoli da 32 a 36

ed in deroga agli articoli 56 e 66

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

(32- CRR) Attività cartolarizzate• La Banca esclude dai suoi Own Funds (T1 + T2) qualsiasi aumento del suo capitale, ai sensi della disciplina contabile applicabile, risultante da attività cartolarizzate

(36- CRR) Detrazioni dagli elementi del CET1 (capitale primario di classe 1) La Banca detrae dagli elementi del capitale primario di classe 1 (CET1):

a) le perdite relative all'esercizio in corsob) Il goodwillc) Le DTA che si basano sulla redditività futurad) Lo shortfalle) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente f) gli strumenti del CET1 (es. azioni proprie) detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di CET1 (es. azioni

proprie) che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistenteg) Le partecipazioni incrociate di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente (quando tali soggetti detengono con

l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)h) Le partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamentei) Le partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenuti dalla banca direttamente, indirettamente e sinteticamentej) Ciò che doveva essere detratto all’AT1 ma in assenza di capienza viene detratto dal CET1k) l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1.250 %, ma che la banca

decide di detrarre dal CET1:• partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario• posizioni verso la cartolarizzazione (art.243-CRR par.1 lett.b, art.244-CRR par.1 lett.a-b, art.258-CRR) • operazioni con regolamento non contestuale (art.379-CRR par.3)• posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB (art.153-CRR par.8) • esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni (art.155-CRR par.4)

(56- CRR) Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1La Banca detrae dall’AT1:a) gli strumenti propri di AT1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di AT1 che un ente

potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate finanziarie (gli strumenti di AT1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente emessi da

(481- CRR) Filtri e deduzioni aggiuntivi

76

nel periodo a decorrere da 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti effettuano aggiustamenti per includere tra gli elementi di CET1, del capitale di T1 e del capitale di T2 o tra gli elementi di Own Funds, o per detrarne, la percentuale applicabile di filtri o detrazioni prescritte dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57, 61, 63, 63 bis, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due del presente regolamento

• Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:

b) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate finanziarie (gli strumenti di AT1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali la Banca ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)

c) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative (l'importo applicabile determinato in conformità all'art.60-CRR di strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti)

d) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significative (gli strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno)

e) l'importo degli elementi da detrarre dal T2 (conformemente all'art.66-CRR) che superano il T2 della Bancaf) qualunque tributo relativo agli elementi di AT1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli

elementi di AT1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite

(66- CRR) Detrazioni dagli elementi di classe 2 - La Banca detrae dal T2:a) gli strumenti propri di T2 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente e gli strumenti propri di T2 che un ente potrebbe essere

obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistentib) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni incrociate finanziarie (gli strumenti di T2 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente emessi da

soggetti del settore finanziario con i quali la Banca ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente)

c) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie non significative (l'importo applicabile determinato in conformità all'art.70-CRR di strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti)

d) Strumenti di soggetti in cui ci sono partecipazioni finanziarie significative (gli strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno)

2014 2015 2016 2017 80% 60% 40% 20%

• Disposizioni Circ.285-Pag.298 – 9

Page 78: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

1) Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.26-CRR e 29-CRR (strumenti ammessi nel CET1) in deroga all’art.51-CRR e 52-CRR (strumenti ammessi nell’AT1) in deroga all’art.62–CRR e 63-CRR (strumenti ammessi nel T2), gli “strumenti che costituiscono aiuti di stato” si considerano Own Funds(a seconda dei casi CET1, AT1 e T2) solo se rispettano le seguenti 4 condizioni:

a) sono emessi prima del 1/1/2014b) sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di statoc) sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell’art.107 TFUEd) Qualora gli strumenti siano sottoscritti sia dallo Stato membro che da investitori privati:

• in caso di rimborso parziale degli strumenti sottoscritti dallo Stato membro, una quota corrispondente della parte degli strumenti sottoscritti privatamente beneficia della clausola di Granfathering (come da art.484-CRR)

• In caso di rimborso totale egli strumenti sottoscritti dallo Stato membro, la parte rimenente degli strumenti sottoscritti privatamente beneficia della clausola di Granfathering (come da art.484-CRR)

2) Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'arti.57 lett.a della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di CET1, nonostante una delle seguenti condizioni:

1) non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.28-CRR della CRR2) gli strumenti sono stati emessi da un'impresa di cui all'art.27 del presente regolamento e non sono soddisfatte le condizioni di cui

all'art.28–CRR della CRR o, ove applicabile, all'art.29 -CRRdella CRR

(483 – CRR) Parte relativa al CET1: Clausola di granfethering per strumenti che costituiscono aiuti di stato

• Grandfathering degli

(Art.28–CRR) Sono eleggibili come strumenti di capitale di CET1• quelli emessi direttamente dalla Banca• gli strumenti sono versati ed il loro acquisto non è finanziato• hanno i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell’art 22 della direttiva 86/635/CEE• sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicata• sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione di insolvenza• gli strumenti sono perpetui• il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto o ripagato fatto salvo in liquidazione dell’ente o in operazioni discrezionali di riduzione del capitale

(Art.27–CRR) una società mutua; una cooperativa; un ente di risparmio; un ente analogo; un ente creditizio che è interamente di proprietà di uno degli enti di cui ai 4 punti precedenti a condizione che il 100 % delle azioni ordinarie emesse dall'ente creditizio sia detenuto, direttamente o indirettamente, da un ente dei punti precedenti

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

77

3) Gli strumenti indicati alla pagina precedente par.1 lett.c (strumenti che costituiscono aiuti di stato che sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell’art.107 TFUE) non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'art.57 lett.adella direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di CET1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui al par.2 lett.”a” o “b”, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al par. 8 del presente articolo

• Grandfathering degli strumenti che costituiscono aiuti di stato

(Art.29–CRR) Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi sono considerati strumenti del CET1 (capitale primario di classe 1) soltanto se le condizioni di cui all'art.28 con le modifiche derivanti dall'applicazione del presente articolo sono soddisfatte:

• la Banca può rifiutare il rimborso degli strumenti ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa nazionale• se la normativa nazionale vieta di rifiutare il rimborso, la Banca può limitare il rimborso• il rifiuto o la limitazione al rimborso non possono costituire un caso di default della Banca• gli strumenti di capitale possono comprendere un massimale o una restrizione sul livello massimo delle distribuzioni• se sono offerti, in caso di insolvenza o liquidazione, diritti sulle riserve della Banca limitati al valore nominale degli strumenti, tale limitazione deve valere per

tutti gli strumenti di CET1 emessi dalla Banca• la Banca può riconoscere all’interno del CET1, strumenti che non attribuiscono al possessore diritti di voto ed il credito del possessore degli strumenti senza

diritto di voto in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente è proporzionale alla quota del totale di strumenti di CET1 senza diritti di voto• se gli strumenti di capitale conferiscono, in caso di insolvenza o liquidazione, un credito sulle attività della Banca soggetto ad un massimale, tale limitazione

deve valere per tutti gli strumenti di CET1 emessi dalla Banca

• il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto o ripagato fatto salvo in liquidazione dell’ente o in operazioni discrezionali di riduzione del capitale come il riacquisto degli strumenti con previa autorizzazione dell’autorità competente

• gli strumenti non prevedono distribuzioni preferenziali• le distribuzioni possono provenire solo da elementi distribuibili• non ci sono restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni• il livello delle distribuzioni non dipende dall’importo dall’importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all’emissione• le condizioni che governano gli strumenti non impongono alla Banca alcun obbligo di effettuare distribuzioni• il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte della Banca• rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dalla Banca gli strumenti di CET1 assorbono la prima parte delle perdite• gli strumenti di CET1 sono meno senior di tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente• in caso di liquidazione della Banca gli strumenti conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue della banca• gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte della Banca o di una sua filiazione o qualsiasi

impresa che abbia stretti legami con la Banca o con una sua filiazione• gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione contrattuale o di altro tipo che ne aumenti il rango dei creiditi in caso di insolvenza o liquidazione)

Page 79: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

4) Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'art.57 lett.c bis, e dell'art.66 par.1 della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di AT1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.52 –CRR

5) Gli strumenti di cui al par.1 lett.c (strumenti che costituiscono aiuti di stato che sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell’art.107 TFUE) del presente articolo non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'art.57, lettera c bis della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di AT1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.52 della CRR, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al par. 8 del presente articolo

(Art.52–CRR) Gli strumenti di capitale si considerano come strumenti di AT1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a)gli strumenti sono emessi e versatib)gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:

• La Banca o le sue filiazioni• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale

dell'impresa stessac)l'acquisto degli strumenti non è finanziato dalla Banca, né direttamente né indirettamented)gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di T2 in caso di insolvenza dell'ente (sono strumenti meno senior)e)gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango dei crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o

1) l'ente o le sue filiazioni 2) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni 3) la società di partecipazione finanziaria madre o le

sue filiazioni4) la società di partecipazione mista o le sue

filiazioni

5) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni 6) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le

entità dei punti precedenti

(483 – CRR) Parte relativa all’AT1: Clausola di granfethering per strumenti che costituiscono aiuti di stato

• Grandfathering degli

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

78

8) Gli strumenti di cui al par.5 possono essere ammessi come strumenti di AT1 solo se è soddisfatta la condizione di cui al par.1 lett.a(sono emessi prima del 1/1/2014), e laddove siano emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico e l'emissione sia convenuta o ammissibile nell'ambito di tale programma

f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione

g)gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente h)se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittentei)gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'art.77–CRR (cioè richiesta all’autorità di

vigilanza per il rimborso) sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.78–CRR par.4 (cioè autorizzazione dell’autorità di vigilanza)

j) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati ad eccezione dei seguenti casi:

• liquidazione dell'ente• operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione dell'importo di AT1, a condizione che l'ente abbia ricevuto

l'autorizzazione preliminare dell'autorità competentek)l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli

strumentil) le distribuzioni a titolo degli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:

• provengono da elementi distribuibili• il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito della Banca• le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un

periodo illimitato e su base non cumulativa, e la Banca può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza• l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente• l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione

m)gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile

n)le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore, l'importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di CET1

o)le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione della Banca p)quando gli strumenti non sono emessi direttamente da una Banca le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:

• gli strumenti sono emessi per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento ed i proventi sono immediatamente disponibili

• Grandfathering degli strumenti che costituiscono aiuti di stato

Page 80: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

6) Gli elementi ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'art.57 lett.f, g o h e dell'art.66 par.1 della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di T2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'art.62–CRR o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.63 della CRR

7) Gli elementi indicati alla pagina precedente par.1 lett.c (strumenti che costituiscono aiuti di stato che sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell’art.107 TFUE) non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'art.57, lettere f, g o h, e dell'art.66 par.1 della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di T2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'art.62 della CRR o che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.63–CRR, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al par. 8 del presente articolo

(483 – CRR) Parte relativa al T2: Clausola di granfetheringper strumenti che costituiscono aiuti di stato

(Art.63 –CRR) Gli strumenti di capitale si considerano come strumenti di T2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, e interamente versati b) gli strumenti non sono acquistati o i prestiti subordinati non sono assegnati, a seconda dei casi, da nessuno dei seguenti soggetti:

• La Banca o le sue filiazioni• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa

(Art.62–CRR) Gli elementi di T2 sono costituiti da: • strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni di cui all'art.63• sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui al punto precedente• le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi dei RWA (le esposizioni ponderate per il rischio calcolate con il metodo Standard

conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2) • Solo per per gli enti che calcolano i RWA con il metodo Standard (conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2)

• gli importi positivi (rettiche – PA ), al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli art.158 (come calcolare il costo del credito in bonis = PA=PDxLGD) e art.159 (rettiche – PA ) fino allo 0,6 % degli importi dell’RWA (conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3)

• Solo per gli enti che calcolano i RWA (con il metodo AIRB (conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3)

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

79

8) Gli strumenti di cui al par.5 possono essere ammessi come strumenti di AT1 solo se è soddisfatta la condizione di cui al par.1 lett.a (sono emessi prima del 1/1/2014), e laddove siano emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico e l'emissione sia convenuta o ammissibile nell'ambito di tale programma

• Grandfatheringdegli strumenti che costituiscono aiuti di stato

• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessac) l'acquisto degli strumenti o l'assegnazione dei prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono finanziati dalla Banca, né direttamente né indirettamented) il credito sul capitale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti o il credito sul capitale dei prestiti subordinati a norma delle disposizioni che governano i

prestiti subordinati, a seconda dei casi, è pienamente subordinato ai crediti di tutti i creditori non subordinatie) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

f) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del credito a titolo degli strumenti o dei prestiti subordinati, rispettivamente

g) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, hanno una durata originaria di almeno cinque annih) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a rimborsarne o ripagarne

l'importo del capitale prima della scadenzai) se gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, includono una o più opzioni call o opzioni early repayment, a seconda dei casi, le opzioni possono essere esercitate unicamente

a discrezione dell'emittente o del debitore, a seconda dei casi j) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo quando le condizioni di cui

all'art.77 sono soddisfatte, e non prima di 5 anni dalla data di emissione o di assegnazione, a seconda dei casi, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.78 par.4k) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti o i prestiti subordinati, a

seconda dei casi, saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dalla Banca in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione

l) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente

m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti o sui prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre

n) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente, o quando i prestiti subordinati non sono assegnati direttamente da un ente, a seconda dei casi, le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte: • gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, per il tramite di un'entità consolidata ed i proventi sono immediatamente disponibili all'ente

1) l'ente o le sue filiazioni 2) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni 3) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni

4) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni 5) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni 6) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità dei punti

precedenti

Page 81: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti ed elementi emessi o ammissibili come fondi propri prima del 31 dicembre 2011 diversi da quelli di cui all'art.483 –CRR

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.26–CRR e 29–CRR (strumenti ammessi nel CET1) per i soli strumenti emessi o ammissibili come CET1 prima del 31/12/2011 e diversi da quelli dell’art.483–CRR (cioè gli strumenti ammissibili come Own Funds che costituiscono aiuti di stato) si considerano CET1 tutti i seguenti:

• Il capitale e le relative riserve di sovraprezzo (nei limiti di grandfathering indicati dall’art.486–CRR) nonostante che tale capitale non soddisfi le condizioni dell’art.28–CRR

(484 - CRR) parte relativa al CET1 - Ammissibilità alla clausola di granfethering per strumenti ammissibili come Own Funds che non costituiscono aiuti di stato (ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE)

(Art.28–CRR) Sono eleggibili come strumenti di capitale di CET1 • quelli emessi direttamente dalla Banca• gli strumenti sono versati ed il loro acquisto non è finanziato• hanno i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell’art 22 della direttiva 86/635/CEE• sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicata• sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione di insolvenza• gli strumenti sono perpetui• il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto o ripagato fatto salvo in liquidazione dell’ente o in operazioni discrezionali di riduzione del capitale come il

riacquisto degli strumenti con previa autorizzazione dell’autorità competente• gli strumenti non prevedono distribuzioni preferenziali• le distribuzioni possono provenire solo da elementi distribuibili• non ci sono restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni• il livello delle distribuzioni non dipende dall’importo dall’importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all’emissione• le condizioni che governano gli strumenti non impongono alla Banca alcun obbligo di effettuare distribuzioni

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

80

e non soddisfino le condizioni dell’art.29

• Grandfathering degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato - Parte relativa al CET1

• Tra il 2014 ed il 2017, i sovrapprezzi di emissione relativi al capitale (ai sensi dell'art.22 della direttiva 86/365/CE, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'art.57 lett.a della direttiva 2006/48/CE) e relativi a strumenti emessi prima del 31/12/2010 che non costituiscono aiuti di stato (cioè diversi da quelli dell’art.483) sono ammissibili come CET1 (“senza” dover rispettare i limiti dell’art.486–CRR) se soddisfano le due sole seguenti condizioni dell'art.28–CRR:

(485- CRR) Ammissibilità all’inclusione nel CET1 di sovraprezzi di emissione relativi ad elementi ammissibili come Own Funds ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE

• Eccezione al grandfathering strumenti che non costituiscono aiuti di stato

(Art.29–CRR) Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi sono considerati strumenti del CET1 soltanto se le condizioni di cui all'art.28–CRR con le modifiche derivanti dall'applicazione del presente articolo sono soddisfatte:

• la Banca può rifiutare il rimborso degli strumenti ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa nazionale• se la normativa nazionale vieta di rifiutare il rimborso, la Banca può limitare il rimborso• il rifiuto o la limitazione al rimborso non possono costituire un caso di default della Banca• gli strumenti di capitale possono comprendere un massimale o una restrizione sul livello massimo delle distribuzioni• se sono offerti, in caso di insolvenza o liquidazione, diritti sulle riserve della Banca limitati al valore nominale degli strumenti, tale limitazione deve valere per tutti

gli strumenti di CET1 emessi dalla Banca• la Banca può riconoscere all’interno del CET1, strumenti che non attribuiscono al possessore diritti di voto ed il credito del possessore degli strumenti senza diritto

di voto in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente è proporzionale alla quota del totale di strumenti di CET1 senza diritti di voto• se gli strumenti di capitale conferiscono, in caso di insolvenza o liquidazione, un credito sulle attività della Banca soggetto ad un massimale, tale limitazione deve

valere per tutti gli strumenti di CET1 emessi dalla Banca

• le condizioni che governano gli strumenti non impongono alla Banca alcun obbligo di effettuare distribuzioni• il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte della Banca• rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dalla Banca gli strumenti di CET1 assorbono la prima parte delle perdite • gli strumenti di CET1 sono meno senior di tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente• in caso di liquidazione della Banca gli strumenti conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue della banca• gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte della Banca o di una sua filiazione o qualsiasi impresa che

abbia stretti legami con la Banca o con una sua filiazione• gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione contrattuale o di altro tipo che ne aumenti il rango dei creiditi in caso di insolvenza o liquidazione)

(Art.28–CRR) Alcune delle condizioni di eleggibilità per cui gli strumenti di capitale di CET1 • rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dalla Banca gli strumenti di CET1 assorbono la prima parte delle perdite proporzionalmente la più cospicua, man

mano che esse si verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti del CET1• gli strumenti di CET1 sono meno senior di tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente

Page 82: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti ed elementi emessi o ammissibili come fondi propri prima del 31 dicembre 2011 diversi da quelli di cui all'art.483–CRR

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.51–CRR e 52–CRR (strumenti ammessi nell’AT1) per i soli strumenti emessi o ammissibili come AT1 prima del 31/12/2011 e diversi da quelli dell’art.483–CRR (cioè gli strumenti ammissibili come Own Funds che costituiscono aiuti di stato) si considerano AT1 tutti i seguenti:

• Gli strumenti e le relative riserve di sovraprezzo (nei limiti di grandfathering indicati dall’art.486–CRR) nonostante che non siano soddisfatte le condizioni dell’art.52–CRR

(484- CRR) Parte relativa all’AT1 -Ammissibilità alla clausola di granfethering per strumenti ammissibili come Own Funds che non costituiscono aiuti di stato (ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE)

(Art.52–CRR) Gli strumenti di capitale si considerano come strumenti di AT1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli strumenti sono emessi e versatib) gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:

• La Banca o le sue filiazioni• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale

dell'impresa stessac) l'acquisto degli strumenti non è finanziato dalla Banca, né direttamente né indirettamented) gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di T2 in caso di insolvenza dell'ente (sono strumenti meno senior)e) gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango dei crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

1) l'ente o le sue filiazioni 2) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni 3) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni

4) la società di partecipazione mista o le

sue filiazioni

5) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue

filiazioni

6) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità dei punti precedenti

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

81

• Grandfatheringstrumenti che non costituiscono aiuti di stato - Parte relativa all’AT1

f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione

g) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittentei) gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'art.77–CRR (cioè richiesta all’autorità di

vigilanza per il rimborso) sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.78 par.4 (cioè autorizzazione dell’autorità di vigilanza)

j) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati ad eccezione dei seguenti casi:

• liquidazione dell'ente• operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione dell'importo di AT1, a condizione che l'ente abbia

ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competentek) l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli

strumentil) le distribuzioni a titolo degli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:

• provengono da elementi distribuibili• il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito della Banca• le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per

un periodo illimitato e su base non cumulativa, e la Banca può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza

• l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente• l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione

m) gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile

n) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore, l'importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di CET1

o) le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione della Banca p) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da una Banca le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:

• gli strumenti sono emessi per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento ed i proventi sono immediatamente disponibili

Page 83: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti ed elementi emessi o ammissibili come fondi propri prima del 31 dicembre 2011 diversi da quelli di cui all'art.483–CRR

• Tra il 2014 ed il 2017, in deroga all’art.62–CRR e 63–CRR (strumenti ammessi nel T2) per i soli strumenti emessi o ammissibili come AT1 prima del 31/12/2011 e diversi da quelli dell’art.483–CRR (cioè gli strumenti ammissibili come Own Funds che costituiscono aiuti di stato) si considerano T2 tutti i seguenti:

• Gli strumenti e le relative riserve di sovraprezzo (nei limiti di grandfathering indicati dall’art.486–CRR) nonostante che non siano soddisfatte le condizioni dell’art.62–CRR

• o non siano soddisfatte le condizioni dell’art.63–CRR

(484- CRR) Parte relativa al T2 - Ammissibilità alla clausola di granfethering per strumenti ammissibili come Own Funds che non costituiscono aiuti di stato (ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE)

(Art 62–CRR)• Gli elementi di T2 sono costituiti da:

• strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni di cui all'art.63–CRR• sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui al punto precedente• le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi dei RWA per gli enti che calcolano l’RWA con il metodo Standard • gli importi positivi (rettiche – PA ), al lordo degli effetti fiscali fino allo 0,6 % degli importi dell’RWA per gli enti che calcolano gli importi dell’RWA con il metodo AIRB

(Art.63–CRR)Gli strumenti di capitale si considerano come strumenti di T2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, e interamente versati b) gli strumenti non sono acquistati o i prestiti subordinati non sono assegnati, a seconda dei casi, da nessuno dei seguenti soggetti:

• La Banca o le sue filiazioni• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale

• Grandfatheringstrumenti che non costituiscono aiuti di stato - Parte relativa

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

82

• Un'impresa nella quale la Banca detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa

c) l'acquisto degli strumenti o l'assegnazione dei prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono finanziati dalla Banca, né direttamente né indirettamented) il credito sul capitale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti o il credito sul capitale dei prestiti subordinati a norma delle disposizioni che

governano i prestiti subordinati, a seconda dei casi, è pienamente subordinato ai crediti di tutti i creditori non subordinatie) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte di nessuno dei seguenti

soggetti:

f) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del credito a titolo degli strumenti o dei prestiti subordinati, rispettivamente

g) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, hanno una durata originaria di almeno cinque annih) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a

rimborsarne o ripagarne l'importo del capitale prima della scadenzai) se gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, includono una o più opzioni call o opzioni early repayment, a seconda dei casi, le opzioni possono essere

esercitate unicamente a discrezione dell'emittente o del debitore, a seconda dei casi j) gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo

quando le condizioni di cui all'art.77–CRR sono soddisfatte, e non prima di 5 anni dalla data di emissione o di assegnazione, a seconda dei casi, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art.78–CRR par.4

k) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dalla Banca in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione

l) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente

m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti o sui prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre

n) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente, o quando i prestiti subordinati non sono assegnati direttamente da un ente, a seconda dei casi, le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte: • gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, per il tramite di un'entità consolidata ed i proventi sono immediatamente

disponibili all'ente

1) l'ente o le sue filiazioni 2) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni 3) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni

4) la società di partecipazione mista o le sue

filiazioni

5) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue

filiazioni

6) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità dei punti precedenti

stato - Parte relativa al T2

Page 84: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 2021, la quota degli elementi indicati nell’art.484–CRR (art.484 - parte relativa al CET1) che vanno a CET1 è dato da quanto segue:

• le % applicabili per anno sono:

(486- CRR) Parte relativa al CET1 – Limiti alla clausola granfathering di elementi di CET1, di elementi di AT1 e di elementi di T2

• Definizione della quota di computabilità a CET1 degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato

importo nominale (outstanding) del capitale indicato dall’art.484 (parte relativa al CET1) emesso

al 31/12/2012

+il relativo sovraprezzo di emissione( (

X % dell’anno

• Tra il 2014 ed il 2021, la quota degli elementi indicati nell’art.484–CRR (art.484 - parte relativa all’AT1) che vanno a AT1 è dato da quanto segue:

(486- CRR) Parte relativa all’AT1 – Limiti alla clausola granfathering di elementi di CET1, di elementi di AT1 e di elementi di T2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202180% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

• Definizione della quota di

Outstanding di strumenti di AT1 indicati dall’art.484

(parte relativa allAT1) emessi al 31/12/2012

-( (X % dell’anno

Outstanding degli strumenti di AT1 indicati dall’art.484 che al 31/12/2012 superava i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’art.66

-

Outstanding degli strumenti di AT1 indicati dall’art.484 emessi al 31/12/2012 ma non ammissibili ad AT1 come da art.489 par.4 e

-

• Disposizioni Circ.285-Pag.298 – 10

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

83

• Tra il 2014 ed il 2021, la quota degli elementi indicati nell’art.484–CRR (art.484 - parte relativa al T2) che vanno a T2 è dato da quanto segue:

• le % applicabili per anno sono:

• le % applicabili per anno sono:

(486- CRR) Parte relativa all’AT1 – Limiti alla clausola granfathering di elementi di CET1, di elementi di AT1 e di elementi di T2

Outstanding di strumenti di T2

indicati dall’art.484

(parte relativa al T2) emessi al

31/12/2012e relativi

sovraprezzo emissione

+( (

X % dell’anno

Outstanding dei prestiti subordinati ancora emessi al 3112/2012, diminuita dell'importo richiesto conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'art.64 della direttiva 2006/48/CE

Outstanding di T2 indicati dall’art.484 emessi al 31/12/2012 che supera i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'art.66 della direttiva 2006/48/CE e relativi sovraprezzo di emissione

-

• Definizione della quota di computabilità a AT1 degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato

• Definizione della quota di computabilità a T2 degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato

emessi al 31/12/2012e relativi sovraprezzo

emissione

( (nazionali di recepimento dell’art.66 della direttiva 2006/48/CE e relativi sovraprezzo emissione

-come da art.489 par.4 e relativi sovraprezzo di emissione

Outstanding degli strumenti di T2 indicati dall’art.484 emessi al 31/12/2012 e diversi dagli strumenti e dai prestiti subordinati dei precedenti 2 addendi

+

Outstanding di T2 indicati dall’art.484 emessi al 31/12/2012 ma non ammissibili a T2 coma da art.490 par.4 e relativi sovraprezzo di emissione

-

• Disposizioni Circ.285-Pag.298 – 10

• Disposizioni Circ.285-Pag.298 – 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202180% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202180% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Page 85: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 20121, in deroga all’art.51–CRR e 52–CRR (strumenti ammessi nell’AT1) in deroga all’art.62–CRR e 63–CRR (strumenti ammessi nel T2):

• La Banca può trattare come elementi di AT1 (di cui all’art.484–CRR Parte relativa all’AT1) • il capitale e le relative riserve di sovraprezzo azioni (di cui all’art.484–CRR Parte relativa al CET1) esclusi dal

CET1 in quanto superano i limiti di eleggibilità degli strumenti di CET1 (indicati nell’art.486–CRR - Parte relativa al CET1)

nella misura in cui l’inclusione nell’AT1 non superi i limiti di eleggibilità degli strumenti di AT1 (indicati nell’art.486 -Parte relativa all’AT1)

• Tra il 2014 ed il 20121, deroga all’art.51–CRR e 52–CRR (strumenti ammessi nell’AT1) in deroga all’art.62–CRR e 63–CRR (strumenti ammessi nel T2):

• La Banca può trattare come elementi di T2 (di cui all’art.484–CRR Parte relativa al T2) • il capitale e le relative riserve di sovraprezzo azioni (di cui all’art.484–CRR Parte relativa al CET1) esclusi dal

CET1 in quanto superano i limiti di eleggibilità degli strumenti di CET1 (indicati nell’art.486–CRR - Parte relativa al CET1)

• Gli strumenti e le relative riserve di sovraprezzo azioni (di cui all’art.484–CRR Parte relativa all’AT1) esclusi dall’AT1 in quanto superano i limiti di eleggibilità degli strumenti di AT1 (indicati nell’art.486–CRR- Parte relativa al AT1)

nella misura in cui l’inclusione nel T2 non superi i limiti di eleggibilità degli strumenti di T2 (indicati nell’art.486–CRR - Parte relativa al T2)

(487- CRR) Elementi esclusi dalla clausola di grandfathering per gli elementi di CET1 o di AT1 in altri elementi dei fondi propri

• Gestione degli elementi esclusi dal granfethering degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

84

Page 86: Simplified reading of the Regulatory Capital sections of CRR, CRDIV and 285 (in Italian) - 3-2014

• Tra il 2014 ed il 20121, in deroga all’art.51–CRR e 52–CRR (strumenti ammessi nell’AT1) gli strumenti di AT1 (di cui all’art 484–CRR –parte relativa all’AT1) che prevedono una opzione call con incentivo al rimborso da parte della Banca possono essere computati nell’AT1 se:

(489- CRR) Inclusione di strumenti ibridi con opzione call ed incentivo al rimborso in elementi di AT1

Gli strumenti di AT1 sono considerati strumenti di AT1 se: L'ente abbia potuto esercitare l'opzione call

con incentivo al rimborso solo prima del 1

/1/2013

L'ente non abbia esercitato

l'opzione call

Le condizioni stabilite all'art.52–CRR sono

soddisfatte a partire

dal 1 o gennaio 2013Gli strumenti di AT1 sono considerati strumenti di AT1 con riduzione

del loro riconoscimento (secondo l’art.484 Parte relativa allA’ddT1) fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono

ammissibili come elementi di AT1 senza limite, purché:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso solo il 1/1/ 2013 o

successivamente

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

strumenti

Le condizioni fissate all'art.52 –CRRsiano

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli strumenti

Gli strumenti non sono ammissibili come strumenti di AddT 1 e non

seguono le indicazioni dell’art.484–CRR – parte relativa alla’AT1 a

decorrere da 1/1/2014 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso tra il 31/12/2011 e il

1/1/2013

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

strumenti

Le condizioni fissate all'art.52 –CRRnon sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli strumenti

Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di AT1 con riduzione

del loro riconoscimento (secondo l’art.484–CRR Parte relativa allA’ddT1) fino alla data della loro scadenza effettiva e

successivamente non lo sono, se sono soddisfatte le seguenti

condizioni:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso il 1/1/ 2013 o successivamente

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

strumenti;

Le condizioni fissate all'art.52–CRR non sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti

Gli strumenti sono ammissibili come strumenti di AT1 (secondo

l’art.484–CRR Parte relativa allA’ddT1) se:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso solo prima del 31/12/

2011 o il giorno stesso

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

strumenti

Le condizioni fissate all'art.52–CRR non sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli strumenti

3

4

5

6

2

• Condizioni di inclusione di strumenti con opzione call ed incentivo al rimborso nel AT1

Definizione parametri per la fase transitoria – CRR & Cir.285

85

• Tra il 2014 ed il 2021, in deroga all’art.62–CRR e 63–CRR (strumenti ammessi nel T2) gli strumenti di T2 (di cui all’art 484–CRR –parte relativa al T2) che prevedono una opzione call con incentivo al rimborso da parte della Banca possono essere computati nel T2 se:

(490- CRR) Inclusione di elementi di T2 con incentivo al rimborso

Gli elementi sono considerati strumenti di T2 se: L'ente abbia potuto esercitare l'opzione call

con incentivo al rimborso solo prima del

1/1/2013

L'ente non abbia esercitato

l'opzionecall

Le condizioni stabilite all'art.63–CRR siano

soddisfatte a partire dal 1/1/2013

Gli elementi sono considerati elementi di T2 in conformità

all’art.484–CRR parte relativa al T2 fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono ammissibili come

elementi di T2 senza limite, purché:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso solo il 1 /1/2013 o

successivamente

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

elementi

Le condizioni fissate all'art.63–CRR sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli elementi

Gli elementi non sono considerati come elementi di T2 a partire dal

1/1/2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso solo tra il 31/12/2011 e il

1/1/2013

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

elementi

Le condizioni fissate all'art.63–CRR non sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli elementi

Gli elementi sono considerati elementi di capitale di T2 con

riduzione del loro riconoscimento in conformità all'art.484 –CRRparte relativa al T2 fino alla data della loro scadenza effettiva e

successivamente non lo sono, se:

L’ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso il 1/1/2013 o

successivamente

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della

loro scadenza effettiva

Le condizioni fissate all'art.63 –CRR non sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli elementi

Gli elementi sono considerati elementi di T2 in conformità

all'art.484–CRR parte relativa al T2 se:

L'ente ha potuto esercitare l'opzione call con

incentivo al rimborso solo prima del

31/12/2011 o il giorno stesso

L'ente non ha esercitato

l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli

elementi

Le condizioni fissate all'art.63–CRR non sono

soddisfatte a partire dalla data della scadenza

effettiva degli elementi

• Ai fini degli articoli 489–CRR e 490–CRR la scadenza effettiva è determinata come segue:(491- CRR) Definizione di scadenza effettiva

• Definizione di scadenza effettiva

Gli elementi sono considerati

strumenti di T2 se:

Per gli elementi

degli art.589–CRR e art.490–CRR, è la data della

prima call con incentivo al rimborso che cade il

1/1/2013 o successivamente

Per gli elementi

degli art.589–CRR e art.490–CRR, è la data della

prima call con incentivo al rimborso che cade tra il

31/12/2011 e il 1/1/2013

Per gli elementi

degli art.589–CRR e art.490–CRR, è la data

della prima call con incentivo al rimborso

prima del 31/12/2011

3

4

5

6

3 45 6

• Condizioni di inclusione di strumenti con opzione call ed incentivo al rimborso nel T2

2

strumenti