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Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana Area Legale LE SERVITÙ Roma, 23 gennaio 2013

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Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana

Area Legale

LE SERVITÙ

Roma, 23 gennaio 2013

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COSA SONO LE SERVITÙ E COME VENGONO CLASSIFICATE Le servitù, previste e disciplinate dagli articoli 1027 e seguenti del codice civile, consistono, nella sostanza, in un peso, ovvero un vincolo imposto sopra ad un fondo (cosiddetto, fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (cosiddetto, fondo dominate). L’utilità che ricava il fondo dominante può consistere in un vantaggio determinato (ad es: il passaggio) o in una maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Non sono ammesse servitù a favore di persone: il servizio ovvero l’utilità intercorre sempre fra un fondo e un altro. La classificazione più importante da un profilo pratico distingue le servitù in:

apparenti e non apparenti: apparenti sono quelle che si concretizzano in opere visibili e permanenti, attraverso cui l’utilità del fondo viene realizzata (ad es: una strada che attraversa il fondo servente per consentire l’accesso alla via pubblica del fondo dominante intercluso) sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiute in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (Trib. Trento sentenza del 16/10/2012); non apparenti, le altre;

affermative e negative: sono affermative le servitù che consentono al proprietario del fondo dominante di fare qualcosa di materiale o di svolgere una qualche attività sul fondo servente; sono negative le servitù che si concretizzano, per il proprietario del fondo servente, in un obbligo a non fare qualcosa (per es: a non costruire oltre una data altezza) normalmente contenuto nel suo diritto di proprietà. (Cass. 16 novembre 1968 n. 3749).

affermative continue e affermative discontinue: sono continue le servitù affermative in cui l’esercizio della servitù è preceduto dalla realizzazione di una determinata opera cui segue, autonomamente e senza l’intervento dell’uomo, la realizzazione di fatto del vincolo imposto; sono affermative discontinue, quelle servitù per il cui esercizio concreto è necessario volta per volta una determinata attività da parte dell’uomo.

COME SI COSTITUISCONO LE SERVITÙ Le servitù possono costituirsi o coattivamente o volontariamente. Con tale distinzione vuole intendersi che le servitù possono sempre essere costituite per libera volontà delle parti, attraverso un contratto, un testamento, per usucapione, per destinazione del padre di famiglia. Tuttavia, per alcuni tipi di servitù (c.d. coattive) la legge prevede che qualora le parti non raggiungano un accordo ovvero il proprietario del fondo servente non acconsente all’esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante, quest’ultimo può ottenere in via giudiziaria l’accertamento delle condizioni previste dalla legge per la sua costituzione e quindi una sentenza che dichiari esistente la servitù medesima. Ne consegue che, in caso di servitù coattiva, il proprietario del fondo

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dominante, qualora non ci sia un accordo ma sussistono i requisiti previsti dalla legge, non può di fatto esercitare la sua pretesa, ma dovrà comunque rivolgersi ad un giudice che, effettuate le necessarie verifiche, costituisca con sentenza la servitù. Le servitù coattive sono solo quelle previste dagli artt. 1032 – 1057 del codice civile (acquedotto e scarico coattivo; appoggio ed infissione di chiusa; somministrazione coattiva di acqua ad un edificio o ad un fondo; passaggio coattivo; elettrodotto coattivo e passaggio coattivo di linee teleferiche). In tutti i casi in cui non sono previste come coattive, le servitù non possono che nascere dall’accordo fra le parti. E difatti a differenza delle servitù volontarie che, come detto, possono avere ad oggetto una qualsiasi utilitas, purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano una "numerus clausus", sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela (ad esempio: è stata ritenuta inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art. 1033 c.c. in tema di servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto: Trib. Milano Sez. IV, 08/05/2012). Qualora la servitù sia costituita per accordo tra le parti, il contratto che fa sorgere il diritto deve sempre rivestire la forma scritta (non può essere dunque convenuto verbalmente) e deve essere anche trascritto. Le servitù possono inoltre costituirsi per testamento, che provenga dal proprietario del fondo servente, per usucapione (ossia sorgere a seguito del protrarsi del tempo), per destinazione del padre di famiglia (con quest’ultima modalità si intende riferirsi a quelle situazioni in cui i fondi servente e dominante appartenevano nel passato ad una medesima persona che ha ritenuto di riservare ad un fondo una utilità derivante dall’altro: la servitù sorge nel momento in cui i fondi vengono attribuiti a due diversi proprietari e si possa dimostrare che tra i fondi attualmente divisi il precedente unico proprietario ha lasciato le cose nello stato dal quale risulta il rapporto di servitù. Cass. civ. Sez. II, 20-07-2009, n. 16842). Si evidenzia che nel caso in cui la servitù venga costituita per usucapione, secondo le regole generali dettate dal nostro ordinamento per questo particolare modo di acquisto dei diritti, occorre che la servitù sia stata esercitata ininterrottamente dal possessore della stessa per dieci anni o per venti anni, e che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, secondo che vi sia in capo al possessore della servitù la buona fede iniziale. (Trib. Genova Sez. III, 24/05/2012).

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Il possesso della servitù, e quindi il suo esercizio, avvenuto in modo violento o clandestino non produce in nessun caso l’acquisto del diritto per usucapione, per cui il trascorrere del tempo è irrilevante fino a che perdura la violenza o la clandestinità. La costituzione della servitù per usucapione e per destinazione del padre di famiglia è esclusa per le servitù non apparenti e per le servitù negative (art. 1061 c.c.). QUALI SONO LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLE SERVITÙ Le servitù si caratterizzano per i seguenti fatti:

il proprietario del fondo dominante può imporre al proprietario del fondo servente un dovere negativo di non fare o un dovere di sopportare, ma non imporre, di regola, un dovere di fare qualcosa di determinato (es: può imporre attraverso la servitù l’obbligo per il proprietario del fondo servente di non realizzare una costruzione al di sopra di una certa altezza, l’obbligo di consentire lo scarico delle acque o il passaggio di vie funicolari sul suo terreno, ma non può obbligare questi a realizzare a sue spese una opera o una costruzione);1

i fondi dominante e servente devono essere “vicini”, non nel senso della contiguità materiale, ma nel senso che debba esistere una vicinanza che renda utile l’esercizio della servitù;

i proprietari dei fondi dominante e servente devono essere diversi. Nel caso in cui i fondi vengono acquisiti dalla stessa persona dopo che la servitù è già stata costituita, questa si estingue per confusione.

QUALI SONO I DIRITTI/DOVERI DI CHI SUBISCE UNA SERVITÙ E DI CHI SE NE AVVANTAGGIA La regola fondamentale cui soggiace l’esercizio della servitù è che il diritto comprende tutto ciò che è necessario per esercitarlo, di modo da creare al proprietario del fondo servente il minor aggravio possibile. Le modalità con cui lo stesso può essere esercitato dipendono tuttavia dal titolo (accordo tra le parti, sentenza, possesso – in caso di usucapione - o la legge). Dall’altra parte, tuttavia, il proprietario del fondo servente non può alterare lo stato dei luoghi in modo da rendere gravoso o impossibile l’esercizio della servitù, né realizzare opere che impediscano o rendano oneroso o impraticabile l’esercizio del diritto medesimo da parte del proprietario del fondo dominante.

1 Pur tuttavia in alcuni casi la servitù può comportare per il proprietario del fondo servente l'obbligo di un

facere, purché esso costituisca solo un'obbligazione accessoria che non esaurisce l'intero contenuto della servitù, ma volto solo a consentirne il completo esercizio. La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, ad esempio, compatibile con il contenuto di una servitù di passaggio l'obbligo di tagliare i rami ovvero di potare gli alberi che ne ostacolavano l'esercizio. (Cass. civ. Sez. II, 17-06-2010, n. 14622).

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La legge comunque assicura sempre che siano contemperate le esigenze dei due fondi, per consentire che il maggior utile da parte del fondo dominante venga realizzato con il minor aggravio del fondo servente. Per cui, ad esempio, se l’esercizio della servitù comporta un disagio gravoso al fondo servente o impedisce a questi la realizzazione di lavori e il proprietario del fondo servente può offrire un altro luogo per l’esercizio del diritto ugualmente comodo al fondo dominante, il proprietario di questo non può arbitrariamente rifiutare l’alternativa offerta.

Nelle servitù coattive, come vedremo, il proprietario del fondo servente ha inoltre diritto ad una indennità, che ha lo scopo di ristorarlo per i danni subiti in ragione della servitù. QUANDO E COME SI ESTINGUONO LE SERVITÙ Le servitù si possono estinguere per: confusione (che si verifica quando si riunisce in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo servente), prescrizione (ossia per non uso ventennale ai sensi dell’art. 1073 c.c.), rinuncia (in caso di rinuncia del proprietario del fondo dominante ovvero di abbandono del fondo servente ex art. 1070 c.c.; l’ultima ipotesi si realizza quando il titolare del fondo servente, tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’esercizio della servitù se ne libera, rinunziando alla proprietà del fondo a favore del proprietario del fondo dominante), scadenza del termine (nel caso in cui le parti abbiano convenuto un termine finale o l’ avverarsi di una condizione risolutiva della servitù). In particolare per quanto attiene all’estinzione della servitù per prescrizione occorre fare un distinguo tra servitù positive e quelle negative al fine di calcolare il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale ventennale. Per le servitù positive la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui si è cessato di esercitarla, diversamente per le servitù negative, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio.

*********************** Si riportano di seguito, unitamente ad un breve commento, gli articoli del codice civile relativi alle servitù in generale (art. 1032), al passaggio coattivo (artt. 1051 – 1055) ed all’elettrodotto coattivo ed al passaggio coattivo di linee teleferiche (artt. 1056-1057).

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Art. 1032 cod. civ. - MODI DI COSTITUZIONE .– Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto all’autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge. La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l’indennità dovuta. Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all’esercizio della servitù.

La norma codifica il principio generale per cui le servitù coattive, se le parti non addivengono ad un accordo, possono costituirsi con sentenza o, in casi espressamente previsti dalla legge, con provvedimento della Amministrazione. Ciò comporta che, pur sussistendone i presupposti, fino alla sentenza che costituisce la servitù, il proprietario del fondo dominante non può compiere alcuna attività che incida sul fondo del vicino. L’accordo delle parti può essere contenuto anche in un contratto diverso (ad esempio, una compravendita), purché siano indicati tutti gli elementi della servitù (accordo, modalità di esercizio, l’eventuale indennità). Va segnalato che nella determinazione dell’indennità vanno tenuti presenti non i vantaggi acquisiti dal titolare della servitù, ma i sacrifici ed i vincoli da essa imposti a chi la subisce. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell’indennità, non potrà tenersi conto solo ed esclusivamente del valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma bisognerà tener conto, altresì, di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione, ad esempio a causa del transito di persone e di veicoli. (Cass. civ. Sez. II, 16-02-2007, n. 3649). Per quanto attiene poi alle modalità di versamento dell’indennità queste sono rimesse alla libera volontà delle parti, ovvero alla valutazione del giudice.

Art. 1051 cod. civ. - PASSAGGIO COATTIVO. – Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.

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Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

1. Presupposti - La servitù di passaggio può essere ottenuta dal proprietario il cui fondo è circondato da fondi altrui, è privo di una uscita sulla via pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, e necessiti di un passaggio per la coltivazione o il conveniente uso del fondo stesso. Il primo presupposto per richiedere la servitù di passaggio è quindi lo stato di interclusione del fondo. L’interclusione è assoluta se il fondo interessato, circondato da fondi altrui, non ha alcuna uscita diretta o indiretta sulla via pubblica. L’interclusione è invece relativa quando il fondo, pur confinando con la via pubblica, può aprire una uscita diretta su di essa solo con eccessivo dispendio o disagio. (Cass. n. 21483/2012; Cass. n. 382/2010; Cass. n. 12814/97). Lo stato di interclusione può derivare da eventi naturali, dal fatto di un terzo o dello stesso soggetto che domanda il passaggio. Al fine di valutare lo stato di interclusione occorre avere riguardo al fondo nella sua interezza. Non è assolutamente intercluso il fondo collegato alla via pubblica da un passaggio pedonale; tale interclusione può considerarsi, semmai, relativa se tale passaggio è disagevole o insufficiente alle esigenze concrete del fondo. Altrettanto non può considerarsi tale il fondo collegato alla via pubblica da corsi d’acqua o canali aperti al pubblico e attraversabili a mezzo di natanti, ovvero quello il cui accesso alla via pubblica può avvenire attraverso una scala in muratura. Altro presupposto è il conveniente uso del fondo. La servitù può essere concessa solo se il passaggio consente di sfruttare il fondo razionalmente ed in modo conforme alla sua natura. Essa deve comunque soddisfare una effettiva necessità e non una mera comodità (ad esempio, è stata negata la servitù in un caso in cui essa aveva il solo scopo di permettere al richiedente il parcheggio della propria autovettura nel recinto domestico mentre era possibile la sosta nella vicina via pubblica). Ciò non toglie, tuttavia, che il passaggio possa essere concesso, a prescindere dai presupposti indicati dalla legge, in via convenzionale cioè attraverso un accordo che le parti raggiungono nell’ambito dei poteri di autonomia privata loro attribuita. 2. Soggetti legittimati – La possibilità di costituire una servitù di passaggio, attribuita dalla legge al proprietario, viene generalmente consentita anche all’enfiteuta ed all’usufruttuario e negata al locatario. La legittimazione passiva spetta invece al solo proprietario. Nel caso di comproprietà del fondo intercluso, il diritto ad ottenere la servitù sul fondo del vicino spetta ad ogni partecipante alla comunione (art. 1059 c.c.).

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3. Contenuto - Il contenuto della servitù di passaggio, cioè le modalità concrete con cui il passaggio può esercitarsi, va individuato sulla base del titolo che l’ha costituita. In sostanza, per valutare le esatte modalità attraverso cui il proprietario del fondo dominante può esercitare il diritto di passaggio, occorre verificare quanto specificato nell’atto che ha costituito la servitù. Le norme ivi contenute vanno interpretate anche alla luce dello stato dei luoghi, dell’ubicazione reciproca dei fondi e della loro destinazione. Così, nella servitù coattiva di passaggio pedonale, non è compreso il passaggio con carri; il passaggio con greggi non è compreso nella servitù coattiva di passaggio carraio, in quanto servitù distinta ed autonoma. Se dal titolo (cioè dal contratto o dalla sentenza) non possono desumersi le esatte modalità di esercizio del passaggio, in virtù dei principi generali, la servitù deve considerarsi consentita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente. 4. Scelta del percorso – La legge detta solo i criteri generali che devono governare la scelta del luogo ed il punto del passaggio, criteri che dovranno essere osservati dalle parti in caso di costituzione della servitù attraverso un contratto, o dal giudice nel caso in cui la servitù venga costituita con sentenza. La maggiore brevità del percorso e il minor danno da arrecare devono essere seguiti e contemperati sia se i fondi su cui poter esercitare il passaggio per raggiungere la via pubblica siano più di uno, sia quando si tratta di stabilire su quale parte del terreno consentire il passaggio. Il requisito della maggiore brevità è posto dalla legge nell’interesse del proprietario del fondo dominante. Al fine di valutare tale parametro, la misurazione del percorso va effettuata calcolando la distanza che separa il confine del fondo intercluso dalla via pubblica. Il criterio del minor danno, invece, è posto a tutela del proprietario del fondo servente. Nel caso in cui ciò soddisfi i due suddetti parametri, il transito può essere consentito anche attraverso un sottopasso o un cavalcavia. Inoltre sempre nell’ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'art. 841 Cod. Civ. attribuisce al proprietario la facoltà di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, a patto che l'esercizio della servitù di passaggio non venga impedito o reso scomodo. Sul punto è intervenuta la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 15796/02), precisando che "spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto in relazione allo stato dei luoghi, nonché a quelle soggettive, come il comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente". 5. Ampliamento della servitù – Una servitù di passaggio originariamente costituita per il passaggio a piedi o con animali da soma, può essere ampliata per essere esercitata anche per il transito di mezzi a trazione meccanica. L’ampliamento del passaggio sul fondo altrui presuppone che il diritto di servitù sul fondo stesso sia già esistente. I presupposti per l’ampliamento, che andranno verificati dal giudice in caso di contestazione della pretesa, sono la necessità di soddisfare la coltivazione ed il conveniente uso del fondo. E’ evidente che il passaggio originario deve poter essere ampliato al fine di adattarlo al transito dei veicoli e ciò sempre in modo di arrecare al proprietario del fondo servente il minor danno possibile.

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6. Esenzione – Non possono essere gravati da servitù di passaggio coattivo le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. La logica della norma è quella di tutelare l’integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode, avuto riguardo non solo alla loro destinazione attuale ma anche a quella potenziale. Tale elenco viene considerato tassativo, pur se riferito sia ad edifici adibiti ad attività produttiva che a quelli adibiti ad abitazione. L’esenzione tuttavia non opera in caso di interclusione assoluta del fondo che chiede il passaggio. In sostanza, anche per il caso della esenzione, il giudice dovrà compiere una valutazione comparativa tra la difficoltà di accesso del fondo intercluso ed il sacrificio da imporre al fondo servente, tenuto conto che la concessione del passaggio su uno dei beni previsti da questa parte della norma può considerarsi ammissibile solo nei casi in cui la mancanza (ovvero anche l’insufficienza) di accesso renderebbero completamente inutilizzabile il fondo intercluso. (Cass. civ. Sez. II, 03/08/2012, n. 14102).

Art. 1052 cod. civ. - PASSAGGIO COATTIVO A FAVORE DI FONDO NON INTERCLUSO. – Le disposizioni dell’articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato. Il passaggio può essere concesso dall’autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.

La costituzione di una servitù di passaggio coattivo può essere ottenuta anche con riguardo a fondi non interclusi – cui si applica la fattispecie prevista dall’articolo precedente - quando l’accesso alla via pubblica, pur sussistendo, sia insufficiente od inadatto ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato, ovvero possa essere ampliato ma solo con eccessivo dispendio o disagio. Affinché il passaggio venga accordato la norma in commento richiede che la domanda di ampliamento risponda alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria. Essendo la previsione finalizzata a garantire tali esigenze produttive (agricole o industriali), l’applicazione della norma è stata dalla giurisprudenza esclusa quando la servitù intende consentire l’esercizio di attività commerciali. Si ritiene utile segnalare, in proposito, che la previsione contenuta in questa norma, con sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 167, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima “nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall’autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità – di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap – degli edifici destinati ad uso abitativo”. Essa dunque deve ritenersi applicabile anche laddove il passaggio venga richiesto per soddisfare tali necessità. Peraltro, sulla scia di tale decisione, di recente l’ampliamento è stato ammesso anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione, considerando che è impossibile,

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alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici. Per la scelta del percorso si applicano i criteri previsti dall’articolo 1051. Altrettanto devono ritenersi applicabili i casi di esenzione dettati dall’ultimo comma di quest’ultima disposizione.

Art. 1053 cod. civ. - INDENNITA’. – Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio. Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d’imprendere le opere o d’iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell’articolo 1038.

Nei casi previsti dagli artt. 1051 e 1052, il proprietario del fondo dominante è tenuto a corrispondere al proprietario del fondo servente una indennità, la cui quantificazione va valutata in relazione al danno cagionato a quest’ultimo. Qualora il proprietario a favore del quale viene costituito il passaggio non sia uno solo, l’indennità è posta pro quota a carico dei proprietari dei fondi dominanti, commisurando la quota che ciascuno deve corrispondere al pregiudizio cagionato dal passaggio da lui esercitato. L’indennità, se fissata dal giudice, consiste in una somma di denaro da pagarsi in un’unica soluzione; se convenuta convenzionalmente dalle parti, può d’intesa essere corrisposta anche secondo altre modalità (es: canoni annui). Nel caso previsto dal terzo comma dell’art. 1051 (ampliamento della servitù per consentire il passaggio di mezzi meccanici prima escluso) ai fini della quantificazione dell’indennità deve tenersi conto non solo del valore della maggiore superficie di terreno assoggettata al nuovo passaggio, ma anche delle ulteriori ragioni di danno al fondo servente, in relazione al pregiudizio arrecato dal transito di mezzi meccanici, avuto riguardo alla destinazione attuale e potenziale del medesimo fondo servente. In aggiunta alla indennità determinata sulla base dei suddetti criteri, al proprietario del fondo servente può spettare un ulteriore indennizzo qualora il proprietario del fondo dominante, al fine di attuare ed esercitare la servitù concessagli, debba occupare con opere stabili una zona del fondo servente o renderla inutilizzabile. Si ritiene che questa ulteriore indennità (c.d. indennità da occupazione) debba comprendere oltre al prezzo della zona da occupare anche i danni causati dalla servitù nonché il corrispettivo della eventuale diminuzione di valore di tutto il fondo. E’ evidente comunque che il proprietario del fondo servente mantenga comunque su tali superfici il diritto di proprietà.

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Questa indennità va corrisposta cumulativamente con quella prevista dal primo comma e deve essere corrisposta prima che inizino i lavori per l’attuazione della servitù di passaggio coattivo.

Art. 1054 cod.civ. - INTERCLUSIONE PER EFFETTO DI ALIENAZIONE O DI DIVISIONE. – Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall’altro contraente il passaggio senza alcuna indennità La stessa norma si applica in caso di divisione.

Secondo tale norma, nel caso in cui lo stato di interclusione del fondo derivi da una alienazione a titolo oneroso (vendita o permuta) o da una divisione, il titolare della porzione interclusa ha diritto ad ottenere il passaggio dall’altro contraente senza il pagamento di alcuna indennità. La previsione si giustifica con il fatto che, essendo i contraenti – che hanno provocato l’interclusione - consapevoli dell’obbligo per uno di essi di concedere il passaggio, si suppone che di ciò abbiano tenuto conto nella determinazione del prezzo della vendita. La previsione si estende anche ai casi di divisione volontaria e giudiziaria, così come anche alle esecuzioni forzate. La servitù, alle condizioni previste da questa norma, può essere costituita solo se la alienazione (o la donazione) ha creato una interclusione assoluta. Il proprietario del fondo intercluso non può rinunciare al passaggio sul fondo dell’altro contraente, perché ciò determinerebbe la necessità di ottenere il passaggio su altri fondi confinanti, i quali risentirebbero di un atto a cui sono rimasti estranei. Il diritto in parola costituisce un diritto autonomo, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale. Si osserva infine che la norma di cui all'art. 1054 cod. civ., sull'interclusione del fondo a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, trova applicazione anche nell'analoga ipotesi di interclusione derivante da espropriazione per pubblica utilità, sicché il diritto di accesso senza corresponsione di indennità va fatto valere dal proprietario del fondo rimasto intercluso nei confronti dell'ente espropriante, non potendo il proprietario medesimo, rinunziando all'anzidetto beneficio, rivolgersi ad altro confinante e chiedere il passaggio pagando l'indennità (Cass. civ. Sez. II, 09-11-2009, n. 23707).

Art. 1055 cod.civ. - CESSAZIONE DELL’INTERCLUSIONE. – Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest’ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma

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l’autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l’indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall’anno successivo.

Presupposto per la cessazione della servitù è il venir meno anche di uno solo degli elementi per cui era stata costituita. Realizza cessazione dell’interclusione: la riunione del fondo intercluso con altro fondo che ha accesso diretto alla via pubblica; l’apertura di una nuova strada che attraversi o costeggi il fondo intercluso; ogni caso in cui sia venuta ad esistenza la possibilità di procurarsi l’accesso alla strada senza eccessivo dispendio o disagio. La soppressione della servitù può essere inoltre richiesta per intervenuto mutamento della destinazione del fondo, allorché per il nuovo uso la servitù non sia più necessaria. Il diritto non cessa automaticamente con il venir meno dei suoi presupposti, ma è necessaria una richiesta di soppressione avanzata, indifferentemente, dall’una o dall’altra parte. La soppressione può essere disposta o con convenzione (nel caso in cui le parti siano concordi) ovvero con sentenza ed in entrambi i casi il relativo atto deve essere trascritto. Il venir meno della necessità quale causa estintiva, si riferisce alle sole servitù coattive; pertanto la norma in questione non si applica alla servitù di passaggio acquistata per usucapione, in quanto questa ha natura di servitù volontaria. La soppressione della servitù comporta per il titolare del fondo servente la restituzione dell’indennità. Le parti – o, in mancanza di accordo, il giudice – determinano l’entità della restituzione che può essere ridotta rispetto all’ammontare originario, in relazione agli eventuali danni provocati nel periodo di esercizio della servitù. Fra i danni debbono comprendersi anche la diminuita o cessata utilizzazione della parte del fondo interessato dalla servitù nonché il deprezzamento da esso subito, entrambi rapportati alla durata della servitù. Nel caso in cui il fondo intercluso sia stato trasferito, l’indennità va restituita a chi risulta proprietario al momento della cessazione della servitù, ancorché pagata dal precedente; allo stesso modo, in caso di trasferimento del fondo servente l’indennità dovrà essere restituita dall’attuale proprietario, anche se corrisposta al precedente. Qualora la corresponsione dell’indennità sia stata suddivisa in annualità, essa cessa dall’anno solare successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione della servitù.

Art. 1056 cod. civ. - PASSAGGIO DI CONDUTTURE ELETTRICHE. – Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.

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La servitù consente di far passare le condutture su fondi di terzi. Il diritto comprende anche altre facoltà: impiantare le bobine di trasformazione e di manovra necessarie all’esercizio delle condutture; infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all’esterno dei muri o facciate delle case; tagliare i rami degli alberi che possono provocare corti circuiti; far accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla manutenzione e alla sorveglianza degli impianti. La costituzione della servitù, che può avvenire – al pari delle altre servitù coattive – per sentenza o per contratto, presuppone comunque in capo al richiedente il rilascio, da parte delle competenti autorità, dell’autorizzazione amministrativa ad eseguire condutture elettriche. Tale autorizzazione può essere rilasciata a chi produca e distribuisca energia elettrica nonché a chi intenda portare energia elettrica sul proprio fondo. Fondi dominanti sono quelli in cui sono ubicati sia lo stabilimento di produzione e distribuzione dell’energia sia la linea elettrica che fa capo al proprietario o all’utente che ha ottenuto l’autorizzazione. Fondi serventi sono tutti quelli attraversati dalle linee aeree o sotterranee dell’elettrodotto o quelli in cui sono stati installati i relativi sostegni. La servitù non può imporsi su case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti. Ai titolari dei fondi gravati da una servitù di elettrodotto coattivo spetta una indennità calcolata sulla diminuzione di valore subito dal fondo in relazione allo stato attuale dello stesso. La servitù si estingue, oltre che per le cause previste per tutte le servitù coattive, anche per revoca dell’autorizzazione o per scadenza del termine indicato nel provvedimento.

Art. 1057 cod.civ. - PASSAGGIO DI VIE FUNICOLARI. – Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.

Premesso che la servitù in questione si riferisce al solo caso in cui la funicolare è destinata ad un uso privato, va rilevato che essa è disciplinata fondamentalmente da leggi speciali che ne governano la costituzione, i limiti di esercizio, la durata. La servitù consiste nel diritto di collocare o di far passare su fondi altrui i sostegni delle funi, i meccanismi di tensione, deviazione o trazione; essa consente altresì di occupare le zone di terreno indispensabili per il deposito, il carico e lo scarico delle materie da trasportarsi. Il diritto di costituire ed esercitare una servitù di funicolare non può avere una durata maggiore di venti anni. Se rinnovata, il richiedente deve corrispondere al proprietario del fondo servente una nuova indennità, per la cui determinazione si applicano i criteri dettati dall’art. 1056.

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FACSIMILE ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO

ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO Nell’anno duemila… (20…), il giorno … (…) del mese di …,

Tra

A) il Sig… proprietario di un fondo catastalmente insistente sui mappali …del foglio … del Comune di … acquistato in proprietà con atto di compravendita in data … n… di repertorio …, del Notaio … da …, registrato a… il … al n…, atti pubblici serie … e trascritto …; (di seguito denominato “proprietario del fondo dominante”)

e

B) il Sig… proprietario di un fondo catastalmente insistente sui mappali …del foglio … del Comune di … acquistato in proprietà con atto di compravendita in data … n… di repertorio …, del Notaio … da …, registrato a… il … al n…, atti pubblici serie … e trascritto …; confinante per …………….con il fondo predescritto. (di seguito denominato “proprietario del fondo servente”) Viene stipulata la presente scrittura privata, da far valere a tutti gli effetti di legge fra i contraenti, loro successori e eventi causa, per la costituzione di una servitù di passaggio sulla porzione dell’immobile meglio descritta nell’allegata planimetria sub…, che le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e accettare; Tale servitù viene costituita allo scopo di (descrivere esigenze finalizzate alla costituzione della servitù)…………………………………….

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: ARTICOLO 1 – Premesse Le suestese premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. ARTICOLO 2 - Oggetto a) Il proprietario del fondo servente costituisce una servitù di passaggio a carico del fondo di cui al punto B), come meglio identificato in premessa, ed a favore del proprietario del fondo dominante. b)Le Parti dichiarano espressamente che tale servitù verrà esercitata secondo le seguenti modalità: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

BOZZA

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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ARTICOLO 4 - Obblighi delle parti e durata a) Il proprietario del fondo servente espressamente dichiara che non ostacolerà in alcun modo l’esercizio della servitù ed espressamente acconsente al passaggio sul suo fondo del sig………. al fine di……………………………………; b) le Parti escludono che, in ogni caso, tale servitù possa essere utilizzata per un uso differente da quello per la quale è stata costituita; d) a fronte della concessione oggetto del contratto il proprietario del fondo dominante è tenuto al pagamento del corrispettivo di €………………( € a lettere), a titolo d’indennità, che verrà corrisposta contestualmente alla sottoscrizione del contratto e per la quale il sig……………….(fondo servente) rilascerà debita quietanza; e) l'esercizio della servitù come sopra costituita avrà inizio dalla sottoscrizione della presente. ARTICOLO 5 - Trasferimento della servitù Il proprietario del fondo servente garantisce al proprietario del fondo dominante che gli impegni assunti con il presente atto, nel caso di trasferimento della proprietà degli immobili e/o parti di essi a terzi, verranno trasferiti ai nuovi acquirenti. A tal fine e a tale scopo si impegna a richiamare il presente atto nei futuri atti di compravendita a terzi, ed a trascrivere l’asservimento delle aree oggetto del presente atto nei registri immobiliari. Le spese e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico di………………… Ai soli effetti dell’iscrizione del presente documento a repertorio, si dichiara che il valore del presente atto è di €.(euro..). Art. 7 Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge in materia. …………………li………………… Firma Proprietario del fondo dominante _____________ Firma Proprietario del fondo servente _______________

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INDICE

PARTE GENERALE COSA SONO LE SERVITÙ E COME VENGONO CLASSIFICATE COME SI COSTITUISCONO LE SERVITÙ QUALI SONO LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLE SERVITÙ QUALI SONO I DIRITTI/DOVERI DI CHI SUBISCE UNA SERVITÙ E DI CHI SE NE AVVANTAGGIA QUANDO E COME SI ESTINGUONO LE SERVITÙ

PARTE SPECIALE. LE SINGOLE SERVITÙ COATTIVE ART. 1032 C.C. COSTITUZIONE ART. 1051 C.C. PASSAGGIO COATTIVO ART. 1052 C.C. PASSAGGIO COATTIVO A FAVORE DI UN FONDO INTERCLUSO ART. 1053 C.C. INDENNITÀ ART. 1054 C.C. INTERCLUSIONE PER EFFETTO DI ALIENAZIONE O DI DIVISIONE ART. 1055 C.C. CESSAZIONE DELL’INTERCLUSIONE D’ELETTRODOTTO COATTIVO E DEL PASSAGGIO COATTIVO DI LINEE TELEFERICHE ART. 1056 C.C. PASSAGGIO DI CONDUTTURE ELETTRICHE ART. 1057 C.C. PASSAGGIO DI VIE FUNICOLARI

• FACSIMILE ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO.