servizi locali mensile pubblici enti locali · 2014-12-03 · spesa pubblica anche alcuni punti...
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Anno II - 8 ottobre 2012 - Supplemento ad Entilocalinews n. 39 del 8 ottobre 2012
N.
8
3 Approfondimenti“Servizi pubblici localia rilevanza economica”tra le modifichedel Decreto “Sviluppo”e la Pronunciadi incostituzionalitàda parte della Consulta
“Spending review”Tra gli indirizzi operativiai Ministeri ai finidel contenimentodella spesa pubblicaanche alcuni puntiinerenti le Societàpubbliche
5 ApprofondimentiSocietà costituiteo partecipatedagli Enti Locali:criteri, divieti e limitinelle assunzioni
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Mensiledi approfondimentosulle tematichedei Servizi PubbliciLocali applicateal CompartoEnti Localipubblicipubblici
Servizi locali
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Mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. In ogni numero: • Il notiziario Notizie commentate dai nostri esperti su tutte le novità normative ed interpretative • Gli approfondimenti e i quesiti Commenti sui temi di maggior interesse • La rassegna di prassi e giurisprudenza Una raccolta delle Sentenze emanate commentate dai nostri esperti, con Focus sulle principali tematiche • Il Parere della Corte Commenti e riflessioni su Deliberazioni emanate dalla Corte dei Conti, con Focus sulle principali tematiche
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Servizi pubblici
locali
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NOTIZIARIO
“Spending review”: tra gli indirizzi operativi ai Ministeriai fini del contenimento della spesa pubblica anche alcuni punti inerentile Società pubbliche
Società pubbliche: approvato dal Consiglio dei Ministri lo schemadi Regolamento per la parità di accesso
Avcp: approvate le Linee guida per gli affidamenti a Cooperative sociali
“Servizio idrico integrato”: definite le modalità di raccolta dati dai gestori
GLI APPROFONDIMENTI
“Servizi pubblici locali a rilevanza economica” tra le modifiche del Decreto“Sviluppo” e la Pronuncia di incostituzionalità da parte della Consulta di Ivan Bonitatibus e di Federica Giglioli
Società costituite o partecipate dagli Enti Locali: criteri,
divieti e limiti nelle assunzioni
di Ivan Bonitatibus e di Federica Giglioli
IL PARERE DELLA CORTE
Note della Corte
LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA
Note di prassi e pronunce giurisprudenziali
LO SCADENZARIO
agosto 2012
Centro Studi Enti Locali
SOMMARIO8
1
Servizi Pubblici LocaliMensile di approfondimento sulle tematiche dei ServiziPubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali
Collaborano alla Rivista:
Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente
Università Cattolica, Esperto della Pubblica Amministra-
zione, Pubblicista
Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa,
Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi” Econo-
mia aziendale
Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e
Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale
Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia
di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci,
Consulente Ancirisponde
Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate
Roma
Dott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio Finan-
za Locale del Ministero dell'Interno
Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e
Revisore contabile, Presidente Commiss. Fiscalità Enti
pubblici Cndcec
Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A.,
Esperto in fiscalità Enti pubblici
Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revi-
sore contabile, Consulente e formatore P.A.
Dott. Roberto Camporesi, Dottore Commercialista,
Revisore contabile, Componente della Commissione
“Governance delle partecipate” Cndcec
Rag. Giosuè Boldrini, Senior partner Studio Commer-
ciale Associato Boldrini di Rimini, Revisore contabile
Dott.ssa Silvia Capacci, Responsabile Servizi finanziari
Comune di Monte San Savino (Ar)
Dott.ssa Federica Giglioli, Consulente di Enti Pubblici,
Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche
Dott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente di Enti Pubblici,
Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche
Dott.ssa Alexia Delfino, Allieva ordinaria Settore Scien-
ze economiche, Scuola superiore Sant’Anna di Studi uni-
versitari e di Perfezionamento, Pisa
Dott.ssa Maria Altobelli, Esperta e autrice di pubblica-
zioni in materia di tributi locali
Dott. Ivan Bonitatibus, Consulente nelle materie
Amministrativo-Contabili, giuridiche e fiscali della T.A.
Dott.ssa Valeria Gambassi, Esperta in contrattualistica
pubblica
Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Pro-
vincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Loca-
le Anci, Consulente Ancirisponde
Dott. Luca Panicucci, Funzionario di Ente Locale, Esper-
to nel Settore dei Servizi pubblici locali.
Comitato di redazione:
Giuseppe Vanni, Francesco Vegni, Federica Giglioli,
Luca Panicucci
Segretaria di redazione: Ambra Valori
Versione editoriale: Centro Studi Enti Locali
Responsabile: Fabrizio Mandorlini
Editore e proprietario:
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stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del
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ge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani
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agosto 2012SOMMARIO 8
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Centro Studi Enti Locali
NOTIZIARIO8
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“Spending review”:tra gli indirizzi operativi ai Ministeri ai fini del contenimento della
spesa pubblica anche alcuni punti inerenti le Società pubblicheE’ stata pubblicata sulla G.U. n.
170 del 23 luglio 2012 la Diret-
tiva Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 mag gio 2012,
recante gli “Indirizzi operativi aifini del conteni mento della spesapubblica”, al fine di disciplinare
“il contribu to che le Amministra-zioni cen trali sono tenute a pre-stare per il raggiungimento del-
l’obietti vo di riduzione sopraindicato”. La Direttiva dispone
che ogni Ministro riconosca
“l’attività di revisione della spesa(‘Spending review’) come priori-taria dell’a zione di Governo”.
Per il coordinamento genera le
delle attività, è costituito il
Comitato interministeriale per
la revisione della spesa, presie-
duto dal Presidente del Consi-
glio e composto dal Ministro
per il Programma di Governo,
dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione, dal Vice-
ministro dell’Economia e delle
Finanze e dal Sottose gretario
alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Ogni Amministrazione, nell’at-
tività di revisione della spesa,
dovrà concentrarsi su diversi
punti, tra i quali segnaliamo:
- riduzione, anche mediante
accorpamento, degli Enti stru -
mentali e vigilati e delle Società
pubbliche;
- estensione alle Società “in-house” dei vincoli vigenti in
materia di consulenza;
Società pubbliche:approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di Regolamento
per la parità di accessoIl Consiglio dei Ministri del 3
agosto 2012 ha approvato, tra
gli altri provvedimenti, uno
Schema di regolamento con i
termini e le modalità di attua-
zione della disciplina sulla
parità di accesso agli Organi
di amministrazione e di con-
trollo delle Società pubbliche
costituite in Italia.
La bozza del Dpr. riguarda le
Società, costituite in Italia,
controllate da Pubbliche
Amministrazione, ai sensi del-
l’art. 2359, commi 1 e 2, del
Codice civile, che non siano
quotate in mercati regola-
mentati. Per quest’ultime,
infatti, si fa riferimento alla
Legge n. 120/11, rubricata
”Modifiche al Testo unico delledisposizioni in materia di inter-mediazione finanziaria, di cuial Decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58, concernenti laparita’ di accesso agli Organi diamministrazione e di controllodelle società quotate in mercatiregolamentati. (11G0161)“ e
pubblicata nella GU n. 174 del
28 luglio 2011.
In estrema sintesi, lo Schema
di regolamento prevede che,
negli Organi sociali di ammi-
nistrazione (Cda, Comitato di
gestione) e di controllo (Colle-
gio sindacale, Comitato di sor-
veglianza o di controllo) ove
composti da almeno 3 mem-
bri, ciascun Organo sociale
deve essere composto da
almeno un terzo dei membri
appartenente al genere meno
rappresentato.
Per il primo mandato succes-
sivo all’entrata in vigore del
futuro Regolamento, la quota
di cui al precedente periodo
deve essere pari ad almeno
un quinto. Tale meccanismo è
esteso anche ai Sindaci sup-
plenti. Lo schema prevede, in
attuazione di tale obbligo, l’a-
deguamento statutario sul cui
adempimento è affidato com-
pito di vigilanza al Diparti-
mento per le Pari opportu-
nità, cui le Società sono tenu-
te a inviare apposite comuni-
cazioni.
Avcp:approvate le Linee guida per gli affidamenti a Cooperative sociali
In data 3 agosto 2012 l’Auto-
rità di Vigilanza per i contratti
pubblici ha approvato la
Determinazione n. 3, rubricata
”Linee guida per gli affidamentia Cooperative sociali ai sensidell’art. 5, comma 1, della Leggen. 381/91”, pubblicata nella
G.U. n. 185 del 09 agosto 2012.
Trattasi di un importante
provvedimento con cui l’Auto-
rità precisa le modalità ineren-
ti i possibili affidamenti di ser-
vizi da parte di Enti pubblici a
Cooperative sociali.
In particolare, l’art. 5 della Leg-
ge 381/91 prevede che le con-
venzioni con le cd. “Cooperati-ve sociali ‘di tipo B’”, finalizzate
alla fornitura di determinati
beni e servizi - diversi da quel-
li socio-sanitari ed educativi –
possano essere stipulate in
deroga alle procedure di cui al
Dlgs. n. 163/06 (“Codice deicontratti”), purché detti affida-
menti siano di importo infe-
riore alla soglia di rilevanza
comunitaria.
E’ da rimarcare altresì come gli
affidamenti in deroga alle
Cooperative sociali di tipo B si
collochino in un contesto nor-
mativo, nazionale ed europeo,
sempre più attento all’integra-
zione di aspetti sociali nella
contrattualistica pubblica.
L’Avcp delimita in modo preci-
so sia la nozione di “Cooperati-ve di tipo B” dettagliando che si
agosto 2012NOTIZIARIO 8
Centro Studi Enti Locali4
tratta di quelle che svolgono
attività diverse (agricole, indu-
striali, commerciali o di servi-
zi), finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantag-
giate che abbiano in organico
almeno il 30 per cento dei
lavoratori (soci o non) costitui-
to da persone svantaggiate,
nozione quest’ultima per il
quale si fa riferimento alle nor-
mative specifiche.
L’Avcp fornisce poi indicazioni
circa l’oggetto e la possibile
durata della convenzione, le
modalità di affidamento (che
per consolidata giurispruden-
za amministrativa non posso-
no comunque comportare
una deroga completa al gene-
rale obbligo di confronto con-
correnziale) e sulle condizioni
e clausole inseribili nei bandi
di gara.
Per maggiori informazioni, il
Documento è consultabile sul
sito dell’Autorità, nelle Sezio-
ne “Attività/Atti”.
“Servizio idrico integrato”:definite le modalità di raccolta dati dai gestori
In data 2 agosto 2012 l’Auto-
rità per l’Energia elettrica e il
Gas ha approvato la Delibera
n. 347/2012/R/IDR, recante la
”Definizione dei contenutiinformativi e delle procedure diraccolta dati in materia di ser-vizio idrico integrato”.
Trattasi di un documento tec-
nico che stabilisce le modalità
e i termini entro cui devono
pervenire all’Autorità una
serie di informazioni tecniche
da parte dei gestori necessa-
rie allo svolgimento delle atti-
vità di definizione della meto-
dologia tariffaria transitoria e
finalizzate alla determinazio-
ne delle tariffe in un periodo
transitorio. La Delibera in
oggetto fa seguito al Docu-
mento per la consultazione n.
290/2012/R/IDR del 12 luglio
2012, dal tema “Consultazione
pubblica per l’adozione di prov-vedimenti tariffari in materia diServizi idrici – Il metodo tariffa-rio transitorio”.
Ricordiamo infatti che l’art. 21,
commi 13 e 19, del Dl. n.
201/11, ha trasferito all’Auto-
rità per l’Energia elettrica e il
Gas “le funzioni di regolazionee controllo dei Servizi idrici”,precisando che tali funzioni
“vengono esercitate con i
medesimi poteri attribuitiall’Autorità stessa dalla Leggen. 481/95” e sopprimendo con-
testualmente l’Agenzia nazio-
nale per la regolazione e la
vigilanza in materia di acqua,
le cui funzioni, in particolare
inerenti la definizione delle
componenti di costo dei Ser-
vizi idrici, finalizzate alla
determinazione delle tariffe,
sono trasferite all’Autorità.
agosto 2012
Centro Studi Enti Locali
APPROFONDIMENTI8
5
GLI APPROFONDIMENTI“Servizi pubblici locali a rilevanza economica”
tra le modifiche del Decreto “Sviluppo”
e la Pronuncia di incostituzionalità da parte della Consulta di Ivan Bonitatibus - Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione,Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista, Revisore contabiledi Federica Giglioli - Consulente e formatrice P.A., Esperta nelle materie giuridiche e fiscaliapplicate agli Enti pubblici
La recente Sentenza della
Corte Costituzionale n. 199
del 20 luglio 2012, ha dichia-
rato costituzionalmente ille-
gittimo l’art. 4 del Dl. n.
138/11, come convertito con
Legge n. 148/11 (“Manovra diFerragosto”), in quanto adot-
tato in violazione del divieto
di ripristino della normativa
abrogata dalla volontà popo-
lare. In particolare, ricordiamo
che il citato art. 4 è stato ema-
nato dopo che, con Dpr. 18
luglio 2011, n. 113, era stata
dichiarata l’abrogazione, a
seguito di referendum popo-
lare, dell’art. 23-bis del Dl. n.
112/08, recante la disciplina
dei “servizi pubblici locali a rile-vanza economica”. Con la con-
sultazione referendaria del 12
e 13 giugno 2011 si realizzava
l’intento di consentire l’appli-
cazione diretta della normati-
va comunitaria in merito alle
ipotesi di affidamento diretto
dei “servizi pubblici locali a rile-vanza economica” ed in parti-
colare per la gestione “in-hou-se” degli stessi, sottraendoli al
regime più restrittivo previsto
dalla normativa nazionale.
Tuttavia, a distanza di meno di
un mese dall’abrogazione
dell’art. 23-bis, il Governo è
tornato nuovamente a rego-
lare la materia dei “servizi pub-blici locali a rilevanza economi-ca”, riproponendo nell’art. 4,
del Dl. n. 138/11 – anche lette-
ralmente – buona parte della
norma abrogata e quasi la
totalità del suo Regolamento
di attuazione, contenuto nel
Dpr. n. 168/10. Di fatto, non
solo è stata riprodotta una
norma abrogata, ma addirit-
tura in sede di conversione in
legge e successive modifiche
legislative, sono state drasti-
camente ridotte le ipotesi di
affidamento “in-house”, con-
trariamente a quanto prescrit-
to dall’ordinamento comuni-
tario. Come riporta la Consul-
ta nella Sentenza in esame, la
norma contenuta nell’art. 4
“da un lato, rende ancor piùremota l’ipotesi dell’affida-mento diretto dei servizi, inquanto non solo limita, in viagenerale, l’attribuzione di dirittidi esclusiva alle ipotesi in cui, inbase ad una analisi di mercato,la libera iniziativa economicaprivata non risulti idonea agarantire un servizio rispon-dente ai bisogni della comu-nità, analogamente a quantodisposto dall’art. 23-bis del Dl.n. 112 del 2008, ma la àncoraanche al rispetto di una sogliacommisurata al valore dei ser-vizi stessi, il superamento dellaquale (900.000 Euro, nel testooriginariamente adottato; ora200.000 Euro, nel testo vigentedel comma 13) determinaautomaticamente l’esclusionedella possibilità di affidamentidiretti”. La Corte Costituzionale, pur
dichiarando inammissibili i
ricorsi proposti dalle Regioni
per difetto di legittimazione
dei ricorrenti, ha comunque
dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 4 del Dl. n. 138/11, sia
nel testo originario che in
quello risultante dalle succes-
sive modificazioni, in quanto
riproducente la stessa disci-
plina in materia di “servizipubblici locali a rilevanza eco-nomica” senza modificare, “néi principi ispiratori della com-plessiva disciplina normativapreesistente né i contenuti nor-mativi essenziali dei singoliprecetti, in palese contrasto,quindi, con l’intento perseguitomediante il referendum abro-gativo”. In proposito, si segna-
la che l’art. 53 del Dl. n. 83/12,
in sede di conversione in leg-
ge, recante “Misure urgenti perla crescita del Paese” (G.U.n.147 del 26 giugno 2012 –Supplemento ordinario n. 129),
ha recentemente apportato
delle modifiche alla disciplina
sui “servizi pubblici locali a rile-vanza economica” (“spl”) di cui
agli artt. 3-bis e 4 del Dl n.
138/11.
L’intervento del Governo in
funzione legislativa ha reso
più veloce e semplice (attra-
verso opportune precisazioni)
la procedura propedeutica
all’organizzazione dei “servizipubblici locali a rilevanza eco-nomica” a rete che, si ram-
menta, è di competenza
regionale e persegue il preci-
puo intento di massimizzare
l’efficienza dei servizi medesi-
mi. È ora chiaro che le suddet-
te Autonomie per il predetto
fine seguono (o meglio dove-
vano seguire, giacché il termi-
agosto 2012APPROFONDIMENTI 8
Centro Studi Enti Locali6
ne della ristrutturazione dei
servizi era previsto per lo scor-
so 30 giugno 2012) una rego-
la che porta, sia alla perime-
trazione dell’area territoriale
in cui il servizio a rete va ad
innestarsi, che all’identifica-
zione dell’Ente deputato alla
regolazione dello stesso servi-
zio. Allo scopo, le Regioni
provvedono, o a fondare exnovo un Ente di governo,
oppure a dare l’incarico di
soggetto regolatore ad un
Organismo già istituito - cfr.
art. 53, comma 1, lett. a), nn. 1 e
2, del Dl. n. 83/12, che ha
apportato modificazioni
all’art. 3-bis, comma 1, primo
periodo, del citato Dl. n.
138/1111. Per effetto delle
modifiche che il predetto art.
53 ha apportato alla materia
di cui trattasi, i processi di
organizzazione dei “servizipubblici locali a rilevanza eco-nomica” a rete già avviati in
virtù di dettami normativi
contenuti in discipline di set-
tore o in leggi regionali, non-
ché in attuazione di direttive
europee, mantengono la loro
validità se la ristrutturazione
dei servizi medesimi ricalca i
principi ispiratori del comma
1 dell’art. 3-bis. All’atto pratico,
affinché il percorso così avvia-
to venga fatto salvo, il Legisla-
tore richiede che esso miri
all’identificazione di ambiti o
bacini territoriali ottimali e
omogenei (di solito di dimen-
sione provinciale) che con-
sentono di massimizzare l’effi-
cienza del servizio attraverso
la realizzazione di economie
di scala e di differenziazione.
Avendo richiesto omogeneità
nelle prefate procedure di
riorganizzazione in atto,
anche se preordinate da diffe-
renti normative, il Governo in
funzione legislativa si è anche
preoccupato di coordinare le
relative scadenze. A tal fine,
l’Esecutivo ha disposto che il
termine previsto nella discipli-
na di cui al all’art. 3-bis men-
zionato (ossia la data del 30
giugno 2012) va a sostituire le
eventuali ed originarie sca-
denze programmate in altre
legislazioni - cfr. art. 53, com-
ma 1, lett. a), nn. 3 e 4 del Dl. n.
83/12 che ha apportato modi-
ficazioni all’art. 3-bis, comma
1, quarto periodo, del citato
Dl. n. 138/112). A chiusura del
mutato quadro concernente i
“servizi pubblici locali a rilevan-za economica” a rete, il Dl. n.
83/12 non ha mancato di pre-
cisare che, nell’ambito o baci-
no territoriale definito secon-
do le norme contenute nelle
disposizioni sopra richiamate,
la competenza ad eseguire gli
adempimenti per poter, in
alternativa, o liberalizzare le
attività economiche connesse
ai “spl” (concorrenza nel mer-
cato), o far competere più
operatori per l’attribuzione
della gestione “in esclusiva”
dei servizi medesimi (concor-
renza per il mercato)3, com-
petono, a far data dal 24 gen-
naio 2012, agli Enti di governo
istituiti, oppure designati, dal-
le Regioni secondo le indica-
zioni del comma 1 del ridetto
art. 3-bis cfr. art. 53, comma 1,
lett. b), n. 6, che ha aggiunto
all’art. 4, del citato Dl. n.
138/2011 il comma 35-bis4. Le
novelle fin qui esaminate,
aventi ad oggetto la disciplina
sui “servizi pubblici locali a rile-vanza economica”, hanno per-
messo di eliminare alcune
distonie presenti nel quadro
normativo previgente; come
quella fatta notare da taluni
secondo cui le Autorità d’am-
bito territoriale di cui all’art.
201 del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ancora esi-
stenti e destinate ad essere
soppresse per la fine dell’an-
no 2012 (giusta la proroga di
cui all’art. 13, comma 2, Dl. 29
dicembre 2011, n. 216, con-
vertito con modificazioni dal-
la Legge 24 febbraio 2012, n.
14), avrebbero potuto avviare,
benché destinate a morire, l’i-
struttoria avente il fine di evi-
denziare le motivazioni che
portano all’eventuale sottra-
zione alla liberalizzazione del
servizio di “Gestione integratadei rifiuti” (art. 4, comma 1 e 2,
del Dl. n. 138/11 menzionato).
Dopo il chiarimento legislati-
vo, è ora appurato che le pre-
dette Autorità d’ambito non
hanno competenza in merito
al compimento della verifica
di cui all’appena citato com-
ma 1 e all’adozione della con-
seguente Delibera-quadro
che illustra l’istruttoria com-
piuta. Peraltro, la data di sop-
pressione (del 31 dicembre
2012) delle stesse Autorità
d’ambito, in virtù della modifi-
cazione subita dal quarto
periodo del comma 1 dell’art.
3-bis del citato Dl. n. 138/11, è
da intendersi derogata da
quella del 30 giugno 20125. Il
portato normativo dell’art. 53,
oltre a semplificare la proce-
dura propedeutica all’orga-
nizzazione dei “servizi pubblicia rete a rilevanza economica”, è
intervenuto rendendo anche
più veloce l’istruttoria che gli
Enti Locali avrebbero dovuto
compiere per l’attribuzione
dei diritti di esclusiva per la
gestione dei “servizi pubblicilocali a rilevanza economica” ai
sensi dell’art. 4 del Dl. n.
138/11. Con il quadro norma-
tivo previdente, l’esonero dal-
l’adempimento di inviare i
relativi atti6 (entro il 13 ago-
sto 2012) all’Autorità garante
della concorrenza e del mer-
cato per un parere obbligato-
rio era previsto solamente per
gli Enti con popolazione pari
o inferiore a 10.000 abitanti.
Le novelle apportate al com-
ma 3 dell’art. 4 del citato Dl. n.
138/11 avrebbero invece pre-
visto, nel generale intento di
semplificare la procedura che
portava all’adozione della
Delibera-quadro, un’ulteriore
fattispecie di esonero dall’ob-
bligo di acquisizione del pre-
fato7 parere, che è legata al
seguente parametro di carat-
tere economico: il valore eco-
nomico del servizio che si
intende far gestire in regime
di monopolio deve essere
inferiore alla somma comples-
siva di 200.000 Euro annui.
Altre modifiche legislative
invece sembrano far venire
meno il carattere obbligatorio
del rilascio del parere da parte
dell’Autority8. Per la verità, la
versione novellata del comma
3 del ridetto art. 4, se da un
lato rimarca che “la delibera dicui al comma 2 … è trasmessaper un parere obbligatorioall’Autorità garante della con-correnza e del mercato”, dall’al-
tro precisa che lo stesso orga-
nismo “… può pronunciarsientro 60 giorni …”. Pertanto, il
corpo testuale del comma 3
menzionato, dapprima attri-
buisce una valenza obbligato-
ria al parere della predetta
Autorità, poi però lascia inten-
dere che lo stesso Organismo
ha la facoltà e non l’obbligo di
pronunciarsi. La contraddizio-
ne può essere risolta pensan-
do che il Legislatore abbia
voluto introdurre un meccani-
smo di “silenzio assenso”, in
virtù del quale ogni qualvolta
l’Agcm non dovesse pronun-
ciarsi nel termine indicato,
deve intendersi che l’istrutto-
ria compiuta dall’Ente ha
comunque il beneplacito del-
la stessa “Autority”, presuppo-
nendo che nell’arco tempora-
le di 60 giorni tal Organismo
ha in ogni modo esaminato
gli atti che le sono stati inviati.
Così ragionando, la natura
“obbligatoria” del prefato
parere permane. In coerenza
con la semplificazione della
procedura che avrebbe porta-
to all’adozione della Delibera-
quadro che autorizza le
gestioni monopolistiche dei
“spl”, il Governo, con il Dl. n.
83/12, ha altresì rivisitato il
termine entro cui l’Ente Loca-
le avrebbe dovuto licenziare
tale provvedimento. Più preci-
agosto 2012
Centro Studi Enti Locali
APPROFONDIMENTI8
7
samente, la nuova versione
del corpo testuale del citato
comma 4 utilizza la seguente
espressione:“La Delibera-qua-dro di cui al comma 2 è comun-que adottata … entro 90 giornidalla trasmissione del parereall’Autorità garante della con-correnza e del mercato”. Un’at-
tenta interpretazione della
nuova norma conduce alla
considerazione che la predet-
ta scadenza non sia più legata
alla data di acquisizione del
parere dell’Autority (la previ-
gente versione della norma
recitava“ … entro 30 giorni dalparere dell’Autorità …”), bensì
al giorno di trasmissione degli
atti da parte dell’Ente Locale
allo stesso Organismo. Consi-
derato che l’Autority potreb-
be non rendere affatto il pare-
re, e ritenuto che esista un
refuso nella nuova locuzione “
… entro 90 giorni dalla tra-smissione del parere all’Auto-rità …”, è logico supporre che,
per effetto della novella in
esame, l’Ente Locale avrebbe
potuto votare la Delibera-
quadro nel termine di 90 gior-
ni dall’invio dei relativi atti
all’Agcm (ossia della verifica
di cui al comma 1 del ridetto
art. 4 e dello Schema di deli-
bera-quadro di cui al comma
2 dello stesso articolo). Per
ultimo, si reputa corretto
segnalare, per opportuna
conoscenza, la modifica che
l’art. 53 del Dl. 83/12 ha appor-
tata all’art. 4, comma 32, lett.
a), del citato Dl. n. 138/11. In
proposito, si rammenta che la
seconda parte di tale comma
prevedeva la possibilità, al
ricorrere di determinate con-
dizioni, che la gestione di quei
Servizi il cui valore economico
superasse la soglia consentita
dei 200.000 Euro (e che attual-
mente sono gestiti dai Comu-
ni singolarmente per il trami-
te di Società “in house”, o in
economia) potesse comun-
que avvenire “in house” anche
oltre la scadenza del
c.d.“periodo transitorio” (fino
al 31 dicembre 2012). Affinché
ciò potesse realizzarsi, occor-
reva anzitutto che le Regioni
annoverassero detti servizi
fra quelli che, per loro natura,
potevano essere organizzati
in ambiti o bacini ottimali ai
sensi del più volte menziona-
to art. 3-bis. L’ulteriore condi-
zione richiesta per la deroga
era che la loro gestione fosse
affidata ad “un’unica società inhouse risultante dalla integra-zione operativa di preesistentigestioni in affidamento direttoe gestioni in economia, tale daconfigurare un unico gestoredel servizio a livello di ambito odi bacino territoriale ottimale… ”. Per realizzare questa for-
ma di gestione “in house”, oltre
alla già prevista soppressione
delle gestioni esistenti entro
fine anno, la versione aggior-
nata del disposto normativo
in esame ora specificava che
“la costituzione dell’unicasocietà in house (deve) essereperfezio nat(a) entro il terminedel 31 dicembre 2012”. La modi-
fica legislativa sopra esamina-
ta ha voluto precisare, che per
i predetti affidamenti in dero-
ga l’integrazione operativa
delle preesistenti gestioni,
potesse essere realizzata sola-
mente mediante la costituzio-
ne di nuove Società “in-house”,
e non invece attraverso
Società che avessero già ope-
rato - cfr. art. 53, comma 1, lett.
b), n.4, del Dl. n. 83/12 che ha
modificato l’art. 4, comma 32,
lett. a), del citato Dl. n.
138/119). In realtà, le modifi-
che apportate dal Dl. n. 83/12
all’art. 4, sopra esaminate, per-
dono di significato, alla luce
della pronuncia di incostitu-
zionalità della stessa disposi-
zione. Nell’attuale situazione,
ferma restando la disciplina
dettata dall’art. 3-bis del Dl. n.
138/11 (con le novelle sopra
esaminate) per la riorganizza-
zione in ambiti o bacini terri-
toriali ottimali dei “servizi a
rete di rilevanza economica”, gli
Enti Locali sono nuovamente
liberi nella determinazione
della migliore modalità di
gestione dei “servizi pubblicilocali a rilevanza economica”,
nel rispetto dei principi gene-
rali europei per la tute la del
mercato e della concorrenza.
Pertanto, fatte salve le discipli-
ne specifiche di quei Servizi
già espressamente esclusi dal
novero dell’art. 4 (gas - ener-
gia elettrica,- farmacie comu-
nali, idrico), con l’abrogazione
dell’art. 4, vengono meno tut-
ta una serie di adempimenti
che i Comuni avrebbero
dovuto adottare per l’affida-
mento dei servizi. Non solo
vengono meno i termini del
regime transitorio previsti per
la riorganizzazione della
gestione dei servizi in ogget-
to ma, al contempo, non è più
obbligatorio porre in essere
l’analisi di mercato per la veri-
fica della realizzabilità o meno
di una gestione concorrenzia-
le dei servizi, così come non è
più richiesta la pronuncia del-
l’Agcm sull’analisi compiuta e
sulla delibera quadro da adot-
tare. L’abrogazione dell’art. 4
non incide solo sulla soppres-
sione di termini, ma anche
sulle modalità di attuazione
delle gestioni prescelte:
- le attuali gestioni, che rispon-
dono ai dettati comunitari,
saranno valide fino alla natura-
le scadenza del contratto;
- nel caso della “in-house”, non
sono più previste soglie massi-
me del valore del servizio oltre
le quali non sia consentito, fat-
to salvo il rispetto dei requisiti
comunitari;
- la costituzione di una società
mista dovrà rispettare le con -
dizioni previste per il “Parte-nariato pubblico privato”
(“PPP”).
In ogni caso, è opportuno pre-
cisare che la soppressione
della disciplina di cui all’art. 4,
Dl. 138/11, in materia di “servi-zi pubblici locali a rilevanzaeconomica”, non fa venire
meno per gli Enti Locali la
necessità di attuare un atten-
to monitoraggio delle gestio-
ni parallele per garantirne il
rispetto di tutte le altre dispo-
sizioni limitative diffuse nelle
varie normative interne. In
proposito, si rammentano, tra
tutti, i limiti per i Comuni di
detenere partecipazioni in
Società di cui all’art. 14, com-
ma 32, del Dl. n. 78/10; l’obbli-
go per i Comuni fino a 5.000
abitanti di gestire in forma
associata tutta una serie di
funzioni fondamentali fonda-
mentali di cui agli artt. 16 del
Dl. n. 138/11 e 14 del Dl. n.
78/10, come entrambi modifi-
cati dalla recente “Spendingreview” (Dl. n. 95/12); la disci-
plina delle Società strumenta-
li di cui all’art. 13 del Dl. n.
223/06 alla luce delle nuove
disposizioni previste nella
suddetta “Spending review” e
tutte le norme in materia di
contenimento dei costi appli-
cabili alle Società pubbliche
(spese di personale, composi-
zione cda, compensi).
agosto 2012APPROFONDIMENTI 8
Centro Studi Enti Locali8
Negli ultimi anni il Legislatore,
nell’ambito di un processo di
consolidamento del Settore
pubblico allargato della finan-
za locale, ha voluto evitare
che le gestioni parallele dei
“servizi pubblici” e “strumenta-li” affidati alle Società costitui-
te o partecipate dagli Enti
Locali potessero fungere da
valvola di sfogo per collocare
unità lavorative non più assu-
mibili alle dirette dipendenze
delle Amministrazioni socie (a
seguito della stringente disci-
plina che ha colpito le Auto-
nomie territoriali in materia di
spesa di personale).
Infatti, la tendenza è stata
quella di varare un mosaico di
norme al fine di estendere,
per quanto possibile, al varie-
gato mondo delle Società
pubbliche locali, le stesse
disposizioni che sanciscono
per gli Enti Locali soci i criteri,
i divieti e i limiti nelle assun-
zioni.
Il processo ha preso avvio con
il Dl. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni
dalla Legge 6 agosto 2008, n.
133 (“Manovra d’estate 2008”),
che ha imposto (con l’art. 18,
commi 1 e 2)10 alle Società
che gestiscono servizi pubbli-
ci locali a totale partecipazio-
ne pubblica l’adozione di
appositi atti interni, nel rispet-
to dei principi di cui al comma
3 dell’art. 35 del Decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n.
16511, per disciplinare, sia il
reclutamento del personale
che il conferimento degli
incarichi. Per il medesimo fine,
le altre imprese collettive a
partecipazione pubblica tota-
le o di controllo (Società miste
affidatarie di servizi pubblici
locali, nonché quelle esercenti
attività “strumentali” costituite
dagli Enti Locali con o senza
l’apporto di soci privati) sono
tenute a redigere un provve-
dimento a carattere generale
che rispetti i principi, anche di
derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicità e
imparzialità.
Va tenuto presente che, in una
fase successiva, l’art. 4, comma
17, del Dl. 13 agosto 2011, n.
138, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 14 settem-
bre 2011, n. 148 (“Manovra diFerragosto”), ha riprodotto
sostanzialmente lo stesso
contenuto del comma 1 del-
l’art. 18 citato, aggiungendo
tuttavia nel suo ambito sog-
gettivo di applicazione (riferi-
to ai soli “servizi pubblici localia rilevanza economica”), oltre
le Società a totale partecipa-
zione pubblica, anche quelle
miste che gestiscono “servizipubblici locali”. Ciò viene dedotto dal fatto
che la disposizione più recen-
te per definire le imprese col-
lettive che adottano provve-
dimenti ispirati ai principi di
cui al comma 3 dell’art. 35 del
Dlgs. n. 165/01 non ha ripro-
dotto la dizione più restrittiva
“Società che gestiscono servizipubblici locali a totale parteci-pazione pubblica”, ma quella
più generale“Società a parteci-pazione pubblica che gestisco-no servizi pubblici locali” (che
include, sia le imprese colletti-
ve pubbliche cosiddette “inhouse” che quelle a partecipa-
zione mista pubblica e priva-
ta).
Anche con l’avvenuta dichia-
razione di incostituzionalità
dell’art. 4 menzionato (Sen-
tenza n. 199 del 20 luglio
2012), le Società interamente
pubbliche o miste affidatarie
di “servizi pubblici locali a rile-vanza economica”, ai fini del
reclutamento del personale e
del conferimento degli incari-
chi, restano comunque obbli-
gate ad emanare atti interni a
carattere generale che si ispi-
rano semplicemente ai princi-
pi, anche di derivazione
comunitaria, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità, nel
rispetto di quanto previsto
dall’art. 18, del Dl. n 112/08.
All’esaminato primo Provve-
dimento legislativo che ha
preso di mira, per quanto
riguarda la gestione del per-
sonale, le Società costituite o
partecipate dalle Autonomie
territoriali, è seguito quello
contenuto nel Dl. 1° luglio
2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 3
agosto 2009, n. 102 (“Manovrad’estate 2009”). Infatti, l’art. 19,
comma 1, di tale Decreto ha
disposto l’introduzione del
comma 2-bis all’art. 18, al fine
di applicare direttamente a
talune Società pubbliche
locali le disposizioni previste
per le proprie Amministrazio-
ni controllanti, sia in materia
di divieti e limitazioni nelle
assunzioni di personale, che
in materia di contenimento
degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva
o indennitaria e per consulen-
ze.
Il perimetro del precetto nor-
mativo evocato include le
Società quantomeno control-
late da Enti Locali che hanno
ricevuto l’affidamento di “ser-vizi pubblici locali a rilevanzaeconomica” in via diretta (l’af-
fidamento della gestione di
un servizio a Società con capi-
tale in parte pubblico e in par-
te privato, la cui selezione del
partner privato è avvenuta
con procedura competitiva ad
evidenza pubblica, è conside-
rata dalla normativa comuni-
taria alla stregua di un affida-
mento diretto senza gara12),
nonché quelle che, a prescin-
dere dall’affidamento diretto,
esercitano attività, sia nel
campo dei servizi pubblici
locali a carattere non econo-
mico che nel settore delle atti-
vità “strumentali” 13.
Da quanto sopra si evince che,
ai fini dell’applicazione della
norma “de qua”, mentre per le
Società che gestiscono “servizipubblici locali a rilevanza eco-nomica” è richiesto l’ulteriore
requisito dell’affidamento
diretto del Servizio, per le altre
imprese collettive si prescin-
de da tale requisito. La ragio-
ne “è coerente con la natura di‘attività di impresa di enti pub-blici’ (Corte Costituzionale, Sen-tenza n. 326/2008), fisiologica-mente protesa al mercato erivolta al pubblico (consumato-ri o utenti), a differenza sia del-la c.d. ‘attività amministrativadi diritto privato’ propria delleSocietà strumentali sia, ovvia-mente, delle Società che svol-gono servizi pubblici locali prividi rilevanza economica” (Cfr.
Sezione regionale di controllo
per la Lombardia della Corte
dei conti, Deliberazione n.
479/2011/Par).
Ciò detto, vi è da aggiungere
che il dato testuale della
Società costituite o partecipate dagli Enti Locali:
criteri, divieti e limiti nelle assunzionidi Ivan Bonitatibus - Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione,Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista, Revisore contabiledi Federica Giglioli - Consulente e formatrice P.A., Esperta nelle materie giuridiche e fiscali applicateagli Enti pubblici
agosto 2012
Centro Studi Enti Locali
APPROFONDIMENTI8
9
disposizione di cui trattasi
porta a ritenere che il comma
2-bis dell’art. 18 citato si appli-
ca alle suddette Società solo
se sono (altresì) inserite nell’e-
lenco Istat, “ai sensi del comma5 dell’art. 1 della Legge 30dicembre 2004, n. 311 …”.
Sul punto, però, vi è da notare
che la Corte dei conti operan-
te in sede consultiva ha preci-
sato che l’elenco Istat riveste
“propriamente valore ricogniti-vo e non costitutivo dei requisi-ti che determinano l’inclusionedi determinati soggetti nel Set-tore ‘Amministrazioni pubbli-che’”. Quindi, poiché tale elenco
“non contiene l’indicazione ditutti i soggetti che presentanole caratteristiche proprie del-l’Amministrazione pubblica aisensi della normativa comuni-taria”, si rende opportuno con-
siderare soggette alla discipli-
na di cui al comma 2-bis del
ridetto art. 18 anche le Società
che non vi sono incluse, onde
evitare che le misure di conte-
nimento della spesa pubblica
possano “essere vanificat(e) dauna lettura esclusivamente let-terale delle norme”.
Questa è l’interpretazione
data alla norma “de qua” dalla
Sezione regionale di controllo
per la Lombardia della Corte
dei conti con la già citata Deli-
berazione n. 479.
Si è dall’avviso, però, che sul
punto la stessa Sezione nelle
più recenti Deliberazioni ha
fornito una nuova visione
ermeneutica, in quanto ha
avuto modo di rimarcare che
la differenza tra la norma con-
tenuta nel ridetto comma 2-
bis e quella (di simile specie)
successivamente emanata
con l’art. 25, comma 1, lett. a)
del Dl. 24 gennaio 2012, n. 1
(“Decreto Liberalizzazioni”), è
rilevabile (fra l’altro) in virtù
dell’ambito soggettivo di
applicazione delle norme
medesime. Infatti, per i Giudici
lombardi, se la prima norma è
limitata a talune Società se e
in quanto inserite “nel c.d.‘elenco Istat’ (che consolidano ibilanci con quello dello Stato edelle altre Amministrazionipubbliche ai fini del rispetto deiparametri d’indebitamentonetto e debito concordati insede europea)”, l’altra si riferi-
sce a determinate Società
“anche non inserite nell’elencosopra citato” (Cfr. Lombar-
dia/223/2012/Par ).
Alla luce di quanto sopra
esposto e optando per una
visone esegetica che dia pre-
minenza al senso letterale
della prefata disposizione,
occorre considerare che, in
quanto l’elenco Istat previsto
dall’art. 1, comma 3, della Leg-
ge n. 196/09 non contiene
(salvo possibili e rarissime
eccezioni) Società partecipate
da Enti Locali, di fatto il com-
ma 2-bis non è ad oggi attua-
bile nei loro riguardi.
È appena il caso di specificare
che le diposizioni sin qui pre-
fate non vengono ad applicar-
si, sia alle Società quotate nei
mercati regolamentati, sia alle
Società a partecipazione pub-
blica totale o di controllo che
sono affidatarie dei relativi
Servizi in virtù di una proce-
dura competitiva ad evidenza
pubblica.
A siffatta cornice legislativa in
materia di gestione del perso-
nale per determinate Società
pubbliche il Legislatore ha
apportato delle novità con
l’art. 25, comma 1, lett. a) del
Dl. 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito con modificazioni dal-
la Legge 24 marzo 2012, n. 27
(“Decreto Liberalizzazioni”),
che ha introdotto, al Dl. 13
agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla Legge
14 settembre 2011, n. 148,
l’art. 3-bis.
Per la verità, l’Autore delle leg-
gi sulla medesima materia ha
emanato, tra le altre, la disci-
plina di cui all’art. 9, comma
29, del Dl. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 3 luglio
2010, n. 122 (“Manovra econo-mica 2010-2012”), che, mutan-
do l’ambito soggettivo di
applicazione del comma 2-bisdel già citato art. 18 del Dl. n.
112/08, convertito con modi-
ficazioni con la Legge n.
133/08, prevede che le
Società non quotate inserite
nel Conto economico consoli-
dato della Pubblica Ammini-
strazione, come individuate
dall’Istat ai sensi dell’art. 1,
comma 3, della Legge n.
196/09 (“Legge di contabilità efinanza pubblica”), controllate
direttamente ed indiretta-
mente dagli Enti Locali e da
altre Amministrazioni pubbli-
che, sono tenute ad adeguare
le loro politiche assunzionali
ad una serie di limiti previsti
per i dipendenti pubblici,
anche Dirigenti, fissando dei
tetti massimi anche in caso di
assunzioni a tempo determi-
nato. Considerato, anche in
questo caso, che l’elenco Istat
previsto dall’art. 1, comma 3,
della Legge n. 196/09, non
contiene (salvo possibili e
rarissime eccezioni) Società
partecipate da Enti Locali, di
fatto la disposizione sembre-
rebbe inattuabile nei loro
riguardi. Tuttavia, è necessario
precisare come la Corte dei
conti sia di diverso avviso,
sostenendo, come nel caso
dell’ambito di applicazione
dell’art. 18 comma 2-bis, Dl. n.
112/8, che l’interpretazione
esclusivamente letterale delle
norme che indicano come
soggetti destinatari di una
disposizione “le Amministra-zioni pubbliche inserite nel pre-detto elenco Istat” vanifiche-
rebbe l’intenzione del Legisla-
tore, il quale è intervenuto
direttamente sulla platea dei
soggetti in modo da conse-
guire effettivamente un signi-
ficativo contenimento della
spesa (Corte dei conti Tosca-
na, Delibera n. 12/11).
Tornando al citato art. 3-bis, si
rende opportuno specificare
che, al comma 6, è scritto che
“le Società affidatarie in house… adottano, con propri prov-vedimenti, criteri e modalitàper il reclutamento del perso-nale e per il conferimento degliincarichi nel rispetto dei princi-pi di cui al comma 3 dell’art. 35del Decreto legislativo 30 mar-zo 2001, n. 165 nonché delledisposizioni che stabiliscono acarico degli Enti Locali divieti olimitazioni alle assunzioni dipersonale, contenimento deglioneri contrattuali e delle altrevoci di natura retributiva oindennitarie e per le consulenzeanche degli Amministratori”. È d’intuitiva evidenza che il
precetto normativo ricavabile
dalla disposizione di cui sopra
(la quale riprende frammenti
testuali sparsi nei commi 1, 2 e
2-bis dell’art. 18 del menzio-
nato Dl. n. 112/08) colpisce, a
prescindere dal loro inseri-
mento nell’elenco Istat, “leSocietà cui gli Enti Locali, inquanto interamente partecipa-te, possono affidare diretta-mente sia la fornitura di beni eservizi strumentali che di servizipubblici locali (la normarimanda, implicitamente, all’e-laborazione giurisprudenziale,comunitaria e nazionale, diidentificazione dei presuppostie requisiti del c.d. ‘affidamentoin house’)” (Cfr. Sezione regio-
nale di controllo per la Lom-
bardia, Deliberazione n. 260
del 31 maggio 2012).
Ne sono escluse pertanto le
imprese collettive costituite o
partecipate dagli Enti Locali
che provvedono alla gestione
dei servizi pubblici o “stru-mentali” attraverso l’impiego
di capitale in parte pubblico
ed in parte privato (c.d. “Ppp”,
ovvero “Partenariato pubblicoe privato”), nonché (ovvia-
mente) quelle Società intera-
mente pubbliche affidatarie
dei medesimi servizi in virtù
di una gara ad evidenza pub-
agosto 2012APPROFONDIMENTI 8
Centro Studi Enti Locali10
blica.
Al quadro legislativo sin qui
evocato il recente Decreto
“Spending review 2” ha appor-
tato nuove norme applicabili
a (quasi tutte) le imprese col-
lettive con capitale intera-
mente pubblico o misto già
costituite nel 2011 dalle
Amministrazioni regionali e
locali per la produzione di
beni e servizi strumentali
all’attività di tali Enti (ossia le
Società di cui all’art. 13 del
Decreto “Bersani”).
Infatti, il Dl. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni
dalla Legge 7 agosto 2012, n.
135, ha previsto (fra l’altro)
l’applicazione di un’apposita
disciplina in materia di politi-
che assunzionali per le
“Società controllate diretta-mente o indirettamente dallePubbliche Amministrazioni dicui all’art. 1, comma 2, delDecreto legislativo n. 165 del2001, che abbiano conseguitonell’anno 2011 un fatturato daprestazione di servizi a favoredi Pubbliche Amministrazionisuperiore al 90% dell’intero fat-turato” (art. 4 comma 1).
Nello specifico, alle Società
“strumentali” di cui sopra ven-
gono ad applicarsi diretta-
mente (a far data dal 7 luglio
2012 e sino al 31 dicembre
2015) le disposizioni limitati-
ve delle assunzioni previste
per la propria Amministrazio-
ne controllante (art. 4, comma
9).
Fermo restando che le mede-
sime imprese collettive:
1) a decorrere dall’anno 2013,
“possono avvalersi di personalea tempo determinato ovverocon contratti di collaborazionecoordinata e continuativa nellimite del 50% della spesasostenuta per le rispettive fina-lità nell’anno 2009” (art. 4,
comma 10). Si ritiene che la
corretta applicazione della
norma determini l’individua-
zione di un solo limite com-
plessivo di spesa per ambe-
due le tipologie di lavoro fles-
sibile. Ciò per effetto dell’as-
sioma desumibile dalla Sen-
tenza n. 139/12 della Corte
Costituzionale, secondo il
quale leggi dello Stato che
pongono, attraverso precetti
puntuali e dettagliati, dei limi-
ti alla spesa anche alle Ammi-
nistrazioni locali, debordano
dai contorni del coordina-
mento della finanza pubblica
di cui all’art. 117, comma 3,
Costituzione, e dell’autono-
mia finanziaria di cui all’art.
119 Costituzione, solo alla
condizione che dalle stesse
leggi non sia possibile ricava-
re un principio generale che
lasci ai suddetti Enti un margi-
ne di azione su come allocare
i risparmi richiesti fra i diversi
ambiti e obiettivi di spesa.
Così ragionando, la suddetta
norma può essere considera-
ta a prova di costituzionalità
perché consente di avviare un
processo logico che, muoven-
do dai “tagli” particolari pun-
tuali per le 2 voci di spesa, poi
permette di giungere ad un
criterio di riduzione generale
per saldi complessivi delle
spese medesime;
2) per il periodo 1° gennaio
2013-31 dicembre 2014, “iltrattamento economico com-plessivo dei singoli dipendenti…, ivi compreso quello acces-sorio, non può superare quelloordinariamente spettante perl’anno 2011” (art. 4, comma
11).
Inoltre, al fine di poter recluta-
re personale e conferire inca-
richi, l’obbligo di redigere un
apposito provvedimento a
carattere generale che ricalchi
i soli principi, anche di deriva-
zione comunitaria, di traspa-
renza, pubblicità e imparzia-
lità viene a vigere per le
medesime Società “strumen-tali”, tanto se costituite con
l’impiego di capitale in parte
pubblico ed in parte privato,
quanto se affidatarie “in hou-se”.
Ciò lo si deduce dalla circo-
stanza che l’art. 4, comma 9,
del citato Dl. 6 luglio 2012, n.
95, nel fare salvo quanto pre-
visto nell’art. 18, comma 2, del
Dl. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni
dalla Legge 6 agosto 2008, n.
133, non richiama altresì l’ap-
plicazione (per le Società stru-
mentali affidatarie “in house”)
del già esplicitato art. 3-bis,
comma 6, Dl. 13 agosto 2011,
n. 138, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 14 set-
tembre 2011, n. 148 (che a sua
volta si ricollega ai principi più
restrittivi previsti dal comma
3 dell’art. 35 del Dlgs. n.
165/01).
Vale la pena sottolineare che
l’applicazione dei commi 9, 10
e 11 dell’art. 4 del Decreto
“Spending review 2” si rivolge a
quelle Società controllate
direttamente o indirettamen-
te dalle P.A. di cui all’art. 1,
comma 2, Dlgs. n. 165/01 (tra
cui gli Enti Locali) che:
● hanno svolto prestazioni di
servizi in favore di tali Enti;
● per effetto di tale attività
hanno emesso per l’anno
2011 (nei confronti delle
Amministrazioni medesime)
fatture per un ammontare
superiore al 90% dell’intero
fatturato.
Da ciò consegue che una
Società costituita da Enti
Locali che nel 2011 ha eroga-
to esclusivamente un servizio
destinato “a rendere un’utilitàimmediatamente percepibile aisingoli o all’utenza complessi-vamente considerata”, ma il cui
corrispettivo delle relative
prestazioni è stato elargito
direttamente dall’Ammini-
strazione affidante in virtù di
un rapporto bilaterale incardi-
nato in un contratto di appal-
to (e non dal singolo cittadino
che ha invece pagato apposi-
ta tariffa direttamente alla sta-
zione appaltante per il servi-
zio ricevuto dalla Società
appaltatrice), non è soggetta
alle cennate limitazioni nella
gestione del personale.
Per meglio comprendere
quanto appena detto, si ram-
menta che la giurisprudenza
amministrativa (Consiglio di
Stato, Sezione V, Sentenza n.
2537 del 3 maggio 2012), esa-
minando una fattispecie ine-
rente il Servizio di “Raccoltadei rifiuti solidi urbani”, si è
espressa nel senso che la
nozione di “servizio pubblicolocale a rilevanza economica”
(in luogo di quella di servizio
“strumentale”) può ricorrere,
non solo nel caso in cui l’Am-
ministrazione affidi il Servizio
tramite un atto di concessio-
ne, ma anche quando ponga
in essere un appalto di servizi,
sempreché il soggetto eroga-
tore rivolga la propria attività
direttamente nei confronti
dell’utenza e questa sia chia-
mata a sopportarne i relativi
costi mediante il pagamento
di un’apposita tariffa. Rileva, in
tal caso, non tanto la qualifica
giuridica dell’affidamento
mediante appalto piuttosto
che mediante concessione,
quanto l’aspetto sostanziale
della modalità di erogazione
del servizio e la sua remunera-
zione mediante una tariffa
sostenuta dall’utenza.
La resa di un servizio nei modi
sopra esplicitati da parte di
Società quantomeno control-
lata da Enti Locali avrebbe
potuto ingenerare dei dubbi
se includere la relativa attività
sociale nell’alveo dell’applica-
zione dell’art. 4 del Dl. n.
95/12, anche perché, a diffe-
renza della versione originale
del comma 3 del medesimo
articolo - che escludeva l’ap-
plicazione dello stesso artico-
lo alle Società eroganti servizi
in favore del cittadino - il suo
testo coordinato con la Legge
di conversione sancisce che le
imprese collettive che eserci-
tano attività nel campo dei
“servizi di interesse generale”
(anche aventi rilevanza eco-
agosto 2012
Centro Studi Enti Locali
APPROFONDIMENTI8
11
nomica) sono escluse non
dall’intero articolato di legge,
ma solo dall’applicazione del
comma 1. Cioè da quel com-
ma che disciplina le modalità
di scioglimento (o di aliena-
zione delle relative partecipa-
zioni) delle Società “che abbia-no conseguito nell’anno 2011un fatturato da prestazione diservizi a favore di PubblicheAmministrazioni superiore al90%”.
Va altresì precisato che l’inter-
pretazione dell’ambito sog-
gettivo di applicazione del
comma 4 del Decreto “Spen-ding review 2” porta a ritenere
che si possano espungere dal-
la sua applicazione (e quindi
anche dalle relative norme
che disciplinano politiche di
personale) le seguenti tipolo-
gie di Società “strumentali”:
- “le Società holding”, ma non le
controllate tramite la holding
che presentino un fatturato a
favore dell’Ente superiore al
90%;
- “le Società strumentali” il cui
fatturato complessivo non è
costituito per oltre il 90% da
ricavi a carico della P.A.;
- le Società che non ricevono
corrispettivi da Pubbliche
Amministrazioni pur eserci-
tando attività “in settori chel’Autorità garante della Con-correnza e del Mercato ha defi-
nito (discutibilmente) strumen-tali (es. aziende di fiere e mer-
cati)”, avendo altra forma di
remunerazione.
Volendo schematizzare il
mosaico di norme deputato a
regolamentare le assunzioni
degli Enti Locali da estendere
al mondo delle Società c.d.
“partecipate”, nella formula
interpretativa data dal pre-
sente lavoro, si avrà:
Società affidatarie “in house” di servizi
pubblici locali
- adozione, per il tramite di apposito
provvedimento interno, di criteri e
modalità per il reclutamento del perso-
nale e per il conferimento degli incari-
chi nel rispetto dei principi di cui al
comma 3 dell’art. 35 del Decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle
disposizioni che stabiliscono a carico
degli enti locali divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, contenimento
degli oneri contrattuali e delle altre voci
di natura retributiva o indennitarie e
per le consulenze anche degli Ammini-
stratori
art. 3-bis, comma 6, Dl. 13 agosto 2011, n.
138, convertito con modificazioni dalla
Legge 14 settembre 2011, n. 148
art. 18, comma 1, Dl. n. 112/08, convertito
con Legge n. 133/08
nel caso dei servizi pubblici locali a rile-vanza economica, prima della dichiarataincostituzionalità, trovava applicazionel’art. 4, comma 17, Dl .n. 138/11, convertitocon Legge n. 148/11
secondo alcune Pronunce della Corte deiconti sono altresì applicabili:- art. 18 comma 2-bis, Dl. n. 112/08, conver-tito con Legge n. 133/08
- art. 9, comma 29, Dl. n. 78/10, convertitocon Legge n. 122/10
Società controllate che gestiscono in
virtù di affidamento diretto servizi pub-
blici attraverso l’impiego di capitale in
parte pubblico ed in parte privato (“Par-tenariato pubblico e privato”)
- adozione, per il tramite di apposito
provvedimento interno, di criteri e
modalità per il reclutamento del perso-
nale e per il conferimento degli incari-
chi nel rispetto dei principi, anche di
derivazione comunitaria, di trasparenza,
pubblicità e imparzialità;
- non sono state dettate (se non per le
società inserite nell’elenco Istat) dispo-
sizioni limitative delle assunzioni previ-
ste per l’Ente controllante
art. 18, comma 2, del Dl. 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dal-
la Legge 6 agosto 2008, n. 133
nel caso dei servizi pubblici locali a rile-vanza economica, prima della dichiarataincostituzionalità, trovava applicazionel’art. 4, comma 17, Dl .n. 138/11, convertitocon Legge n. 148/11
secondo alcune pronunce della Corte deiConti sono altresì applicabili:- art. 18 comma 2-bis, Dl. n. 112/08, conver-tito con Legge n. 133/08 (se l’affidamentoè avvenuto senza gara e la partecipazionepubblica è di controllo)
- art. 9, comma 29, Dl. n. 78/10, convertitocon Legge n. 122/10 (se la partecipazionepubblica è di controllo)
Tipologia societaria Criteri per l’assunzione di personale Fonte normativa
agosto 2012APPROFONDIMENTI 8
Centro Studi Enti Locali12
Società già costituite nel 2011 affidatarie
“in house” di “servizi strumentali”- adozione, per il tramite di apposito
provvedimento interno, di criteri e
modalità per il reclutamento del
personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi,
anche di derivazione comunitaria,
di trasparenza, pubblicità e imparzia-
lità;
- senza l’intermediazione di alcun
atto:
1.dal 7 luglio 2012 al 31 dicembre
2015 applicano le disposizioni limi-
tative delle assunzioni previste per
l’Amministrazione controllante;
2. dal 2013 possono avvalersi di per-
sonale a tempo determinato ovvero
con contratti di collaborazione coor-
dinata e continuativa nel limite del
50% della spesa sostenuta per le
rispettive finalità nell’anno 2009;
3. per il periodo 1° gennaio 2013-31
dicembre 2014, devono far si che “iltrattamento economico complessivodei singoli dipendenti …, ivi compresoquello accessorio, non può superarequello ordinariamente spettante perl’anno 2011”
art. 4, comma 9, del citato Dl. 6 luglio
2012, n. 95, che fa salvo quanto previsto
nell’art. 18, comma 2, del Dl. 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazio-
ni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
In ogni caso, avrebbe trovato applicazio-
ne l’art. 3-bis, comma 6, Dl. 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazio-
ni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148,
in quanto società in-house
art. 9, comma 29, Dl. n. 78/10, convertito
con Legge n. 122/10, in quanto espressa-
mente richiamato
secondo alcune pronunce della Corte deiConti è altresì applicabile:- art. 18 comma 2-bis, Dl. n. 112/08, conver-tito con Legge n. 133/08
Società già costituite nel 2011 che gesti-
scono in virtù di affidamento diretto ser-
vizi “strumentali” attraverso l’impiego di
capitale in parte pubblico ed in parte
privato (c.d. “Partenariato pubblico e pri-vato”)
- adozione, per il tramite di apposi-
to provvedimento interno, di criteri
e modalità per il reclutamento del
personale e per il conferimento
degli incarichi nel rispetto dei
principi, anche di derivazione
comunitaria, di trasparenza, pubbli-
cità e imparzialità;
- senza l’intermediazione di alcun
atto interno:
1. dal 7 luglio 2012 al 31 dicembre
2015 applicano le disposizioni limi-
tative delle assunzioni previste per
l’Amministrazione controllante;
2. dal 2013 possono avvalersi di
personale a tempo determinato
ovvero con contratti di collabora-
zione coordinata e continuativa nel
limite del 50% della spesa sostenu-
ta per le rispettive finalità nell’anno
2009;
3. per il periodo 1° gennaio 2013-31
dicembre 2014, devono far si che “iltrattamento economico complessi-vo dei singoli dipendenti …, ivi com-preso quello accessorio, non puòsuperare quello ordinariamente spet-tante per l’anno 2011”
art. 4, comma 9, del Dl. 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135, che fa salvo
l’art. 18, comma 2, del Dl. 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazio-
ni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133
art. 9, comma 29, Dl. n. 78/10, convertito
con Legge n. 122/10, in quanto espressa-
mente richiamato
secondo alcune Pronunce della Corte deiconti è altresì applicabile:- art. 18 comma 2-bis, Dl. n. 112/08, conver-tito con Legge n. 133/08
agosto 2012
Centro Studi Enti Locali
APPROFONDIMENTI8
13
NOTE
1 L’ultima versione dell’art. 14 del citato Dl. n. 138/01 sancisce che “per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamentodella finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulte-riori parametri:… e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità con-tabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezio-ni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono posse-dere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al Decreto legislativo 27gennaio 2010,n. 39, edessere in possesso d specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli entiterritoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti”.2 L’art. 21 al comma 1, testualmente recita:“1. Gli organi di controllo devono assicurare l’esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipen-dente. Ai Revisori e Sindaci presso Enti ed Organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’art.2387 del Codice civile”.3 L’art. 2387 testualmente recita:“Lo statuto può subordinare l’assunzione della carica di Amministratore al possesso di speciali requisiti di onora-bilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni dicate goria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l’art. 2382. Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazio-ne all’esercizio di particolari attività”.4 Che si sostanzia con il “possesso del diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche ed al conseguito svolgimento del tirociniotriennale presso un revisore già abilitato (ivi incluso il superamento dell’esame di idoneità professionale) …”.5 Testualmente, il nuovo comma 1, primo periodo, dell’art. 3-bis citato prevede che, “… a tutela della concorrenza e dell’ambiente, le Regioni e leProvince autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica ((definendo il peri-metro degli)) ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’effi-cienza del servizio ((e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi)), entro il termine del 30 giugno 2012 …” (in neretto sono evidenzia-
te le modifiche apportate).6 Testualmente, il nuovo comma 1, quarto periodo, dell’art. 3-bis citato prevede che “ … Fermo restando il termine di cui al primo periodo delpresente comma ((che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti)), è fat-ta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttiveeuropee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti obaci ni territoriali ((in coerenza con le previsioni)) indicate nel presente comma …” (in neretto sono evidenziate le modifiche apportate).7 Sempreché, per quest’ultimo caso, ricorrendone le condizioni, l’Ente Locale non opti per la gestione cosiddetta “in house” (quale modello
organizzativo succedaneo alla gestione diretta del servizio).8 Il dato testuale del nuovo comma 35-bis è il seguente:“Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore delDecreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività dicui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’art. 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designatiai sensi del medesimo articolo”.9 In merito all’inutile decorrere di tal ultimo termine, si rammenta che l’ultimo periodo del comma 1 del ridetto art. 3-bis precisa che “il Con-siglio dei ministri, a tutela dell’unita’ giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, per orga-nizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala edi differen ziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio”.
Nello specifico, i commi 1 e 2 del citato art. 18 (rubricato: “Reclutamento del personale delle Società pubbliche”) recitano: “1. A decorrere dal ses-santesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto-legge, le Società che gestiscono servizipubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il con-ferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le altre Società a par-tecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferi-mento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”.
Testualmente, il comma 3 dell’art. 35 citato prevede che “le procedure di reclutamento nelle pubbliche Amministrazioni si conformano ai seguen-ti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscono l’imparzialità e assicurino economicità e celerità diespletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di mec-canismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle Commissioniesclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei allemedesime, che non siano componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non sianorappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.
Cfr. Sentenza della Corte costituzionale 17 novembre 2010 n. 325, pag. 36, ultimo periodo.
Il predetto comma 2-bis recita testualmente che le disposizioni ivi contenute si applicano “alle Società a partecipazione pubblica locale totaleo di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze diinteresse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a sup-porto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individua-te dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 …”.
agosto 2012PARERE DELLA CORTE 8
Centro Studi Enti Locali14
IL PARERE DELLA CORTE
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Regione Toscana,
Delibera n. 202 del 14 giugno 2012:
contrazione di mutuo a favore della propria Società partecipata
La concessione di un prestito ad una Società partecipata totalmente dall’Ente finanziatore va fatta rientrare nel novero delle ope-
razioni di reimpiego temporaneo delle somme giacenti presso il conto corrente di Tesoreria (c.d. “gestione attiva della liquidità”),
consentita nella misura in cui non comporti una sostanziale utilizzazione delle risorse diversa rispetto a quanto previsto dalla leg-
ge o dai documenti di bilancio dell’Ente._______________________________
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Regione Basilicata,
Delibera n. 15 del 13 luglio 2012:
applicazione del divieto ex art. 14, comma 32, Dl. n. 78/10 anche alle Aziende speciali
I Comuni a densità demografica ridotta cioè con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono costituire Società, salvo le
deroghe previste dall’art. 14, comma 32, del Dl. n. 78/10; tale divieto vale anche per le Aziende speciali.
Infatti, il nuovo art. 114, comma 5-bis, del Tuel, come aggiunto dalla lett. a), dall’art. 25, comma 2, del Dl. n. 1/12, ha esteso alle Azien-
de speciali ed alle Istituzioni l’applicazione delle disposizioni che stabiliscono a carico degli Enti Locali “obblighi e limiti alla parte-cipazione societaria degli Enti Locali” con esclusione delle “Aziende speciali … che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi,culturali e farmacie”. Per effetto di tale disposizione, le limitazioni alla costituzione e al mantenimento di Organismi societari da par-
te dei Comuni devono intendersi estese anche alle Aziende speciali che non rientrano nella clausola di esclusione; non sono obbli-
gati a mettere in liquidazione le Società (già costituite alla data di entrata in vigore del Dl. n. 78/10), ovvero a cederne le parteci-
pazioni entro il 31 dicembre 2012._______________________________
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Regione Lombardia,
Delibera n. 350 del 30 luglio 2012:
affidamento “servizio di rilevanza economica” a Fondazione
Il Comune non può costituire una Fondazione e affidare alla stessa, direttamente e senza gara, la gestione di una scuola con spa-
zi di edilizia residenziale pubblica costruita su area pubblica tramite concessione di un diritto di superficie trentennale su un’area
di proprietà comunale nemmeno se lo statuto della Fondazione preveda che la stessa non ha scopo di lucro, svolge la sua attività
anche al fine di integrare l’offerta formativa propria del Comune, presenta un Consiglio di amministrazione integralmente nomi-
nato dal Sindaco e nel caso di scioglimento, il suo patrimonio venga devoluto al Comune.
Sulla base della nozione derivata dalla giurisprudenza europea, un soggetto si può considerare “in-house” rispetto all’Ammini-
strazione laddove esso sia a partecipazione totalitariamente pubblicistica, svolga la parte più importante della propria attività in
favore dell’Amministrazione e subisca da detta Amministrazione un “controllo analogo” rispetto a quello esercitato sugli Organi
della stessa, in altre parole, si presenti come un mero strumento della medesima: rispetto ad una Fondazione, né il mero potere di
nomina della maggioranza dei rappresentanti dell’Organo amministrativo, né la devoluzione del patrimonio a favore dell’Ente,
surrogano i requisiti anzi descritti, che nel caso in esame, non sembrano sussistere, in quanto, nella circostanza, la partecipazione
pubblica totalitaria risulta di difficile individuazione, visto che, a seguito dell’atto di Fondazione, il patrimonio del conferente assu-
me soggettività distinta per cui di fatto non sembra possibile configurare un soggetto “in-house“. Quindi se, come nella fattispe-
cie, data l’applicazione di tariffe all’utenza, non si può escludere, almeno potenzialmente, la rilevanza economica del servizio affi-
dato, la concessione del medesimo deve essere affidata tramite gara.
agosto 2012
Centro Studi Enti Locali
PRASSI E GIURISPRUDENZA8
15
LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA
Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II,
Sentenza n. 380 del 31 maggio 2012:
affidamento “in-house” del “Servizio di accertamento e riscossione volontariadi tributi locali” e “controllo analogo”
Una Società strumentale quale quella che svolge il “Servizio di accertamento e riscossione volontaria tributi locali” può ben ricevere
l’affidamento “in-house” di tale servizio in quanto coerente con la specifica normativa settoriale a quel momento vigente, che, nel
prevedere una chiara limitazione all’affidamento del “Servizio di riscossione” alle Società private concessionarie e ai poteri da que-
ste esercitati, appare diretta, oltre che a semplificare e rendere meno gravosa per il contribuente, sotto il profilo finanziario, l’ope-
razione di riscossione dei tributi locali, anche a finalità di contenimento della spesa pubblica degli Enti Locali. Mentre al contrario,
l’affidamento esterno del Servizio è precluso riguardo alla c.d. “riscossione coattiva”, con la conseguenza che la riscossione c.d.
“spontanea” rimane tuttora disciplinata dall’art. 52 del Dlgs. n. 446/97, che prevede, oltre all’affidamento “in-house” allo stesso
Comune o a Società strumentale a capitale interamente pubblico, anche altre modalità prevedenti, l’indizione di gara pubblica
preordinata alla scelta, o della Società privata concessionaria del servizio, o del socio privato di una costituenda Società a capita-
le misto.
Tuttavia, non osta il fatto che il Comune detenga partecipazione di minoranza ove il necessario “controllo analogo” sulla stessa sia
esercitato congiuntamente da parte delle Amministrazioni locali socie per la totalità del capitale sociale._______________________________
Tar Lombardia, Brescia Sezione II,
Sentenza n. 1003 del 5 giugno 2012:
diritto di accesso del Consigliere comunale ai verbali del Consiglio
di amministrazione di una Società controllata dal Comune
Il Consigliere comunale ha un diritto di accesso che si estende anche nei confronti di soggetti con personalità giuridica di diritto
privato, qualora si tratti di soggetti gestori di servizio pubblico o più in generale costituiti per il soddisfacimento di interessi gene-
rali di carattere non industriale o commerciale. L’istanza di accesso deve essere diretta alla Società.
Al Comune dunque possono essere richiesti tutti gli atti in qualche modo espressione della volontà comunale correlata alla pro-
pria partecipazione nella Società (designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione, direttive, finanziamenti, aumen-
ti di capitale, ecc.), ma gli atti più strettamente espressione dell’attività della Società stessa non possono che essere richiesti alla
medesima, ancorché la richiesta sia giustificata dall’esigenza di acquisire informazioni strumentali al corretto esercizio del man-
dato politico di uno dei Consiglieri._______________________________
Consiglio di Stato, Sezione III,
Sentenza n. 3843 del 2 luglio 2012:
modalità pubblicazione bando per concessione di servizi
Non è indispensabile pubblicare il bando di gara anche nella Gazzetta Ufficiale oltre che nell’Albo pretorio del Comune, nel caso
di gara per l’affidamento in concessione di servizi.
L’omessa pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, prescritto per gli appalti sottosoglia dall’art. 124 del Dlgs. n. 163/06
(”Codice dei contratti pubblici”), deve essere valutata nell’ambito di una procedura - quale è quella di specie - che ha avuto ad
oggetto l’affidamento di una concessione di servizi, fattispecie cui a norma dell’art. 30 del medesimo Dlgs. n. 163/06, non si
applicano le disposizioni del “Codice dei contratti” quanto piuttosto i principi generali desumibili dal Trattato. Si tratta quindi di
valutare se la pubblicazione del bando - anche nella Gazzetta Ufficiale, oltre che all’Albo pretorio - sia una condizione irrinun-
ciabile a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e di adeguata pubblicità.
Centro Studi Enti Locali16
agosto 2012PRASSI E GIURISPRUDENZA 8
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
Delibera n. AS958 del 6 luglio 2012:
rinnovo concessione senza espletamento gara
Il rinnovo della concessione a favore del precedente concessionario senza l’espletamento di una nuova, pubblica e trasparente
procedura di selezione del concessionario, determina una restrizione concorrenziale.
Nei mercati in cui specifiche caratteristiche oggettive delle attività, tecniche, economiche e finanziarie, impongono o giustificano
una limitazione del numero dei soggetti ammessi ad operare ovvero l’esclusiva a favore di un soggetto, l’affidamento dei servizi
deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, volte ad individuare il concessionario sulla base di criteri oggettivi, tra-
sparenti e non discriminatori. E ciò proprio al fine di attenuare gli effetti distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di pri-
vilegio attribuita al concessionario. Nelle suddette occasioni, anche i rinnovi delle concessioni senza gara hanno l’effetto di restrin-
gere ingiustificatamente la concorrenza. Pertanto, nel caso di specie, la Deliberazione della Giunta provinciale risulta fortemente
restrittiva della concorrenza in quanto stabilisce un rinnovo automatico della concessione di esercizio dell’impianto seggiovia,
invece di riaprire, al termine del rapporto concessorio, la concorrenza per il mercato.
Dunque, la Delibera è basata su una normativa che risulta in contrasto con i principi fondamentali del Diritto comunitario a tute-
la della concorrenza e, in quanto tale, è disapplicabile.
Centro Studi Enti Locali 17
agosto 2012 SCADENZIARIO8
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il ver-
samento dell’Iva dovuta per il mese pre-
cedente, da effettuarsi tramite il nuovo
Modello “F24EP” (approvato con Provvedi-
mento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi
codici di cui alla Risoluzione n. 101/10).
Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della
fattura afferente la cessione di beni la cui
consegna o spedizione, effettuata nel
mese precedente, risulti da un documen-
to di trasporto idoneo a identificare i
soggetti tra i quali è conclusa l’operazio-
ne, comprensiva anche della data e del
numero dei documenti (art. 21, comma 4,
Dpr. n. 633/72).
Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato
e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte
degli Organi e le Amministrazioni dello
Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-
conto mensile Irap, calcolato in base alle
retribuzioni e compensi corrisposti nel
mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.
n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-
mento deve essere operato telematica-
mente utilizzando il Modello “F24EP”.
Ritenute alla fonte
(Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le
Province, per i Comuni (tranne quelli con
meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Con-
sorzi, Associazioni, Unioni di comuni e
Comunità montane con più di 10.000
abitanti, che non si avvalgono della pos-
sibilità di compensazione di cui all’art. 17
del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-
mite Modello “F24EP” delle ritenute alla
fonte sui redditi soggetti a tale disciplina
corrisposti nel mese precedente.
Contributo del 18% (27,72%)
per i lavoratori parasubordinati
Entro oggi deve essere effettuato il versa-
mento all’Inps – gestione separata, ex art.
2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il
nuovo Modello “F24EP” (approvato con
Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzan-
do i nuovi codici di cui alla Risoluzione n.
98/10), del contributo del 18% (27,50%)
sui compensi comunque denominati, cor-
risposti nel mese precedente per presta-
zioni inerenti ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’art. 50,
comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma
770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n.
7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07).
Si ricorda che per i compensi corrisposti
dal 7 novembre 2007 deve essere operata
una maggiorazione dello 0,22% come
previsto dal Decreto 12 luglio 2007, pub-
blicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre
2007 e come reso noto dall’Inps con il
Messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007
e con la Circolare n. 8 del 17 gennaio 2008
(Circolare Inps n. 13 del 2 febbraio 20109).
Ricordiamo che l’art. 22, comma 1, della
Legge n. 183/11 ha previsto che “con effet-to dal 1° gennaio 2012 l’aliquota contributi-va pensionistica per gli iscritti alla gestioneseparata di cui all’art. 2, comma 26, dellaLegge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa ali-quota contributiva per il computo delle pre-stazioni pensionistiche sono aumentate diun punto percentuale”.
Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra
5.000 Euro
Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps, tramite il nuovo Model-
lo “F24EP” (approvato con Provvedimento
3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici
di cui alla Risoluzione n. 98/10, con le
stesse modalità previste per i collabora-
tori coordinati e continuativi, dei contri-
buti sui compensi corrisposti nel mese
precedente ai lavoratori occasionali il cui
reddito annuo per tale tipo di prestazioni
supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44,
comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito
nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770,
Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07).
Compensazione “orizzontale” credito
Iva 2010 e 2011
Entro tale data:
può essere compensato in modo “orizzonta-le” il credito Iva maturato nel 2011, soltanto
per importi inferiori a 5.000 Euro annui
(importo modificato con Provvedimento
Agenzia Entrate 16 marzo 2012), se non è
stata ancora inviata telematicamente la
Dichiarazione “Iva 2012”, con indicazione
dell’anno di riferimento 2011 sul Modello
“F24”, codice 6099;
può essere compensato in modo “orizzonta-le” il credito Iva maturato nel 2011 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui
(importo modificato con Provvedimento
Agenzia Entrate 16 marzo 2012), se è stata
inviata telematicamente la Dichiarazione
“Iva 2012”, ma inferiori ai 15.000 Euro annui,
se non è stato apposto sulla Dichiarazione
“Iva 2012” il “visto di conformità” o la firma
dell’Organo di revisione (Circolare Entrate
n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferi-
mento 2010 sul Modello “F24”, codice 6099;
può essere compensato in modo “orizzonta-le” il residuo credito Iva maturato nel 2010
anche per importi oltre i 15.000 Euro annui
qualora sia stato apposto sulla Dichiarazio-
ne Iva 2011, inviata entro il 30 settembre
2011, il “visto di conformità” o la firma del-
l’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1
del 15 gennaio 2009), anno di riferimento
2010 sul Modello “F24”, codice 6099.
Versamento Imu – seconda rata per
l’anno 2012
Scade oggi il versamento della seconda
rata dell’Imposta municipale propria per
il 2012, prevista soltanto per l’abitazione
principale e le sue pertinenze, secondo le
indicazioni fornite al punto 10.3, della
Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012,
Prot. n. 9485/12, utilizzando il Modello
“F24 Semplificato” approvato con Provve-
dimento Direttore Agenzia Entrate Prot.
n. 2012/74461 del 25 maggio 2012.
Dichiarazioni Modello 770/2012
Scade in data odierna il termine per pre-
sentare le Dichiarazioni dei sostituti d’im-
posta Modelli 770/2012 Semplificato e
(eventuale) Ordinario, riferite alle ritenu-
te operate nell’anno 2011, a seguito della
proroga del termine consueto del 31
luglio disposta da apposito Dpcm. e
comunicata dal Mef il 26 luglio scorso.
Unioni e Comunità montane: invio
certificati per contributi sui servizi
associati
Scade in data odierna il termine per l’invio,
Sabato settembre (*)15
Lunedì settembre17
Giovedì settembre20
Domenica settembre (*)30
18 Centro Studi Enti Locali
agosto 2012SCADENZIARIO 8
da parte delle Unioni di Comuni e delle
Comunità montane, dei certificati per la
richiesta del contributo erariale per l’anno
2012 per i Servizi gestiti in forma associata,
approvati dal Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali del Ministero dell’Inter-
no, con il Dm. 8 maggio 2012, pubblicato
sulla G.U. n. 109 dell’11 maggio 2012.
Dichiarazioni fiscali relative all’anno
2011
Scade in data odierna il termine per l’in-
vio telematico delle Dichiarazioni fiscali
Iva 2012 e Irap 2012, riferite all’anno
2011, per l’eventuale reinvio telematico
delle Dichiarazioni fiscali Iva 2012 e Irap
2012 “correttive nei termini”, riferite all’an-
no 2011, nonché per l’eventuale reinvio
telematico delle Dichiarazioni Iva 2011 e
Irap 2011 “integrative” o “integrative afavore”, riferite all’anno 2010.
Irap – versamento saldo 2011 metodo
“retributivo”
Scade in data odierna il termine per il
versamento Irap, tramite Modello “F24EP”
dell’eventuale saldo 2011 a debito sul
metodo “retributivo” ex art. 10-bis, com-
ma 1, Dlgs. n. 446/97, utilizzando il codice
tributo Modello “F24EP” 380E.
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per pre-
sentare in via telematica all’Agenzia delle
Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi
Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del
12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16
dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12”
approvati dall’Agenzia con il Provvedi-
mento 16 aprile 2010 per dichiarare gli
acquisti di beni e servizi da soggetti non
residenti effettuati nel mese precedente.
Denuncia mensile analitica (“Dma”)
Inpdap
Scade in data odierna il termine per l’in-
vio telematico all’Inpdap della Dichiara-
zione mensile analitica (“Dma”), di cui
all’art. 44 , comma 9, del Dl. n. 269/03, con-
vertito dalla Legge n. 326/03, relativa ai
contributi versati all’Inpdap per il mese
precedente.
Denuncia mensile Inps (“EMens”)
Scade in data odierna il termine per l’invio
telematico all’Inps del Modello di denun-
cia mensile “Emens”, di cui all’art. 44 , com-
ma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla
Legge n. 326/03, relativa ai contributi ver-
sati all’Inps per il mese precedente.
Servizio idrico integrato – invio dati
Scade in data odierna il termine per
inviare, all’Autorità per l’energia elettrica
e il gas (Aeeg), da parte di tutti i soggetti
che alla data del 31 luglio 2012 gestivano
impianti funzionali alla fornitura dei ser-
vizi idrici - compresi i Comuni che li gesti-
scono in economia - i dati e la documen-
tazione di cui alla Deliberazione 2 agosto
2012, pubblicata sulla G.U. n. 193 del 20
agosto 2012, che ha definito i “Contenutiinformativi e le procedure di raccolta datiin materia di servizio idrico integrato (Deli-berazione 347/2012/R/idr)” (vedi commen-to all’interno della presente Rivista).
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il
versamento dell’Iva dovuta per il mese
precedente, da effettuarsi tramite il
Modello “F24EP”.
Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della
fattura afferente la cessione di beni la cui
consegna o spedizione, effettuata nel
mese precedente, risulti da un documen-
to di trasporto idoneo a identificare i
soggetti tra i quali è conclusa l’operazio-
ne, comprensiva anche della data e del
numero dei documenti (art. 21, comma 4,
Dpr. n. 633/72).
Irap - Acconto mensile
Amministrazioni dello Stato
e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte
degli Organi e le Amministrazioni dello
Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-
conto mensile Irap, calcolato in base alle
retribuzioni e compensi corrisposti nel
mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.
n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-
mento deve essere operato telematica-
mente utilizzando il Modello “F24EP”.
Ritenute alla fonte
(Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le
Province, per i Comuni (tranne quelli
con meno di 5.000 abitanti che non
beneficiano di trasferimenti statali) e
per i Consorzi, Associazioni, Unioni di
comuni e Comunità montane con più di
10.000 abitanti, che non si avvalgono
della possibilità di compensazione di
cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il
versamento tramite Modello “F24EP”
delle ritenute alla fonte sui redditi sog-
getti a tale disciplina corrisposti nel
mese precedente.
Contributo del 18% (27,72%)
per i lavoratori parasubordinati
Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps – gestione separata, exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tra-
mite il nuovo Modello “F24EP” (appro-
vato con Provvedimento 3 giugno
2010, utilizzando i nuovi codici di cui
alla Risoluzione n. 98/10), del contribu-
to del 18% (27,50%) sui compensi
comunque denominati, corrisposti nel
mese precedente per prestazioni ine-
renti ai rapporti di collaborazione coor-
dinata e continuativa di cui all’art. 50,
comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, com-
ma 770, Legge n. 296/06 e Circolare
Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n.
247/07).
Si ricorda che per i compensi corrisposti
dal 7 novembre 2007 deve essere ope-
rata una maggiorazione dello 0,22%
come previsto dal Decreto 12 luglio
2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23
ottobre 2007 e come reso noto dall’In-
ps con il Messaggio n. 27090 del 9
novembre 2007 e con la Circolare n. 8
del 17 gennaio 2008 (Circolare Inps n.
13 del 2 febbraio 20109).
Contributi per prestatori di lavoro
occasionale con reddito annuo sopra
5.000 Euro
Entro oggi deve essere effettuato il ver-
samento all’Inps, tramite il nuovo
Modello “F24EP” (approvato con Prov-
vedimento 3 giugno 2010, utilizzando i
nuovi codici di cui alla Risoluzione n.
98/10), con le stesse modalità previste
per i collaboratori coordinati e conti-
nuativi, dei contributi sui compensi cor-
risposti nel mese precedente ai lavora-
tori occasionali il cui reddito annuo per
Lunedì ottobre15
Martedì ottobre16
Centro Studi Enti Locali 19
agosto 2012 SCADENZIARIO8
(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
tale tipo di prestazioni supera i 5.000
Euro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del
Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n.
326/03 (art. 1, comma 770, Legge n.
296/06 e Circolare Inps n. 7/07).
Compensazione “orizzontale”
credito Iva 2011
Entro tale data può essere compensato
in modo “orizzontale” il credito Iva matu-
rato nel 2011 per importi superiori ai
5.000 Euro annui (importo modificato
con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), essendo stata inviata tele-
maticamente la Dichiarazione “Iva 2012”,
ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora
non sia stato apposto sulla Dichiarazione
“Iva 2012” il “visto di conformità” o la firma
dell’Organo di revisione (Circolare Entra-
te n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di
riferimento 2011 sul Modello “F24”, codice
6099.
Bilancio di previsione 2012
Scade in data odierna il termine per l’ap-
provazione del bilancio di previsione
degli Enti Locali per l’esercizio 2012, a
seguito della nuova ulteriore e, a questo
punto da ritenere definitiva, proroga
disposta Dm. 2 agosto 2012, pubblicato
sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012.
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per pre-
sentare in via telematica all’Agenzia del-
le Entrate, da parte degli Enti Locali che
hanno assunto il ruolo di soggetti passi-
vi Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i
contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del
12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16
dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra
12” approvati dall’Agenzia con il Provve-
dimento 16 aprile 2010 per dichiarare
gli acquisti di beni e servizi da soggetti
non residenti effettuati nel mese prece-
dente.
Denuncia mensile analitica (“Dma”)
Inpdap
Scade in data odierna il termine per l’invio
telematico all’Inpdap della Dichiarazione
mensile analitica (“Dma”), di cui all’art. 44 ,
comma 9, del Dl. n. 269/03, convertito dalla
Legge n. 326/03, relativa ai contributi ver-
sati all’Inpdap per il mese precedente.
Denuncia mensile Inps (“EMens”)
Scade in data odierna il termine per l’invio
telematico all’Inps del Modello di denuncia
mensile “Emens”, di cui all’art. 44, comma 9,
del Dl. n. 269/03, convertito dalla Legge n.
326/03, relativa ai contributi versati all’Inps
per il mese precedente.
Martedì ottobre31
Sono ormai 67.500 i dipendenti
iscritti a Fonservizi, per un totale
di 371 aziende. Questi i recenti
dati numerici che fotografano lo
scenario del Fondo Formazione
Servizi pubblici Industriali. Negli
ultimi sei mesi, l’incremento per-
centuale delle imprese che han-
no scelto di aderire a Fonservizi
è stato pari al 37 %, passando
dalle 235 aziende, registrate a
dicembre 2011, alle 371 imprese
aderenti a giugno 2012. Un
incremento cospicuo che non
solo dimostra le potenzialità del
Fondo, ma ne intercetta anche la
capacità attrattiva e la portata
gestionale. Come è noto Fonser-
vizi, Fondo Paritetico Interpro-
fessionale per la Formazione
Continua nei Servizi Pubblici
Industriali (FPSI), nasce e si strut-
tura con l’obiettivo di offrire alle
aziende un vantaggio competi-
tivo rispetto ai concorrenti che
operano sui mercati interni e
internazionali. Lo strumento uti-
lizzato è quello della Formazio-
ne Continua focalizzata sull’in-
novazione tecnologica, sullo svi-
luppo organizzativo e sulle com-
petenze tecnico-professionali
dei lavoratori. Fonservizi è stato
istituito con Accordo Interconfe-
derale del 5 Luglio 2010, sotto-
scritto tra l'organizzazione dato-
riale Confservizi (ASSTRA, FEDE-
RAMBIENTE, FEDERUTILITY) e le
organizzazioni sindacali dei
lavoratori Cgil, Cisl e Uil. Le
imprese possono iscriversi al
Fondo in qualsiasi mese dell’an-
no: aderire a Fonservizi non ha
alcun costo né per l’azienda né
per il lavoratore; è sufficiente
indicare nella denuncia UNIE-
MENS (ex DM10) il codice di
adesione FPSI. Nel caso in cui l’a-
zienda sia aderente ad altro Fon-
do occorre indicare prima il
codice di revoca REVO e quindi il
codice di adesione FPSI. Al Fon-
do aderiscono tutte le imprese
facenti parte del sistema asso-
ciativo Confservizi (settori
acqua, luce, gas, igiene urbana e
trasporto locale); in base ad un
recente accordo, tra gli associati
al Fondo si annoverano anche le
farmacie comunali, le aziende
sanitarie e ospedaliere e gli Isti-
tuti Case Popolari aderenti (ICP),
per il tramite di Assofarm e
Federcasa , a CISPEL e le aziende
sanitarie aderenti a C.l.R.M.
(Consorzio ltaliano per la ricerca
in Medicina). Fonservizi ha scel-
to di strutturare la propria offer-
ta di finanziamento su due
canali: il Conto.
Formazione Aziendale (CFA) e
gli Avvisi pubblici. Il Conto For-
mazione Aziendale (CFA) è il
canale di finanziamento più
diretto per l'assegnazione dei
contributi per la Formazione
Continua. Le risorse che ogni
impresa versa a Fonservizi ven-
gono accantonate e messe a
disposizione dell'impresa stessa
per il finanziamento dei piani
formativi. Da diversi mesi Fon-
servizi ha introdotto un'impor-
tante novità relativa al Conto
Formazione Aziendale e cioè
l'ampliamento delle tipologie di
Piani formativi finanziabili che
passano da due (Piani Aziendali
e Piani Individuali) a quattro
(Piani Aziendali, Piani Multia-
ziendali, Piani "di Gruppo", Piani
Individuali). I Piani “Multiazien-
dali” consentono a più imprese
aderenti di vedersi finanziati
percorsi formativi comuni,
unendo occasionalmente le
risorse finanziarie di ciascun
Conto Formazione Aziendale. I
Piani “di Gruppo” permettono
invece alla Capogruppo, su pre-
ciso mandato di tutte e/o parte
delle imprese controllate, di pro-
grammare ed erogare percorsi
formativi comuni. Il vero punto
di forza di fonservizi riguarda la
velocità di attuazione delle pro-
cedure e quindi di erogazione
dei finanziamenti: Il primo avvi-
so pubblico emanato (l’Avviso
01/2011) ha previsto uno stan-
ziamento economico pari a Euro
1.200.000 e ha già assegnato le
risorse stanziate. Nel 2012,
accanto all’Avviso 01/2012, che
si è chiuso nel mese di Luglio,
impegnando circa 900.000 Euro
per il finanziamento di azioni
formative sui temi della Salute e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,
Fonservizi ha puntato su un’of-
ferta formativa strategica, met-
tendo sul piatto un nuovo avvi-
so ad evidenza pubblica che
uscirà entro il mese di Novem-
bre e rispecchierà le priorità
tematiche evidenziate dalle
analisi dei fabbisogni condotte
tra le associate.
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La cessione dei creditie dei debiti degli Enti LocaliTra sana e correttagestione di bilancioed opportunità economica
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Alessandro NacciNicola Tonveronachi
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Le compravendite e lelocazioni di immobiliresidenziali e strumentalidegli Enti Locali e degliEnti non commercialipubblici e privati, ai finiIva ed Imposte indirette,anche alla luce dellaRisoluzione 1° luglio2009, n. 169/E e del Dlgs.n. 85/10 (Federalismodemaniale”)
Autori: S. Cucchi,L. Marzullo,N. Tonveronachi,F. Vegni
Prezzo: € 38,00
“La cessione dei crediti e dei debiti degli Enti Locali”I edizione
Tra sana e corretta gestione di bilancio edopportunità economica
Autori: A. Bachi,S. Ciulli, P. Isceri,N. Tonveronachi, G. Vanni
Prezzo: € 38,00
In distribuzione da maggio 2012
“L'Iva applicata agliEnti Locali” V edizione
Principi generali edapplicazioni pratichedell'Imposta sul ValoreAggiunto nelleAmministrazioni locali
Autori: S. Cucchi,F. Fiaschi, A. Nacci,N. Tonveronachi, F.Vegni
Prezzo: € 42,00
“L'Iva applicata agliEnti Locali. PrassiAmministrativa”III ed. 2010
Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle attività di un Ente LocaleAutori: N. Tonveronachi,F. Vegni
Prezzo: € 32,00
“Guida pratica perlʼapplicazione dellʼIrap negli Enti Locali e nelleAmministrazioniPubbliche” IV ediz.
Una guida operativaallʼapplicazione dellʼIrap negli Enti Pubblici
Autori: S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci,N. Tonveronachi, F. Vegni
Prezzo: € 36,00
“Il “Federalismo fiscale“ per gli Enti Locali: il nuovo sistema di finanziamento delbilancio del territorio”
Analisi delle criticità e delle opportunità connessecon lʼentrata in vigore deiDecreti attuativi del“Federalismo fiscale” esviluppo dei un modellooperativo per la misura-zione della performance dei servizi locali e del lorocosto effettivo
Autori: I. Cavallini, A. Delfino,N. Tonveronachi, M. Altobelli, R. Compagnino
Prezzo: € 38,00
“I contratti pubblici di lavori, servizi eforniture degli EntiLocali”
Analisi del Decretolegislativo n. 163/06 allaluce della giurisprudenza
Autore: M. Panaro
Prezzo: € 37,00
“I controlli dellaRagioneria generaledello Stato sugli EntiLocali” - I edizione
Analisi delle criticitàrilevate e possibili soluzioni
Autore: M. Cantini
Prezzo: € 42,00
“Unico 2012 Enti Locali”
Le dichiarazioni fiscali degliEnti Locali per l'annod'imposta 2011.
Autori: N. Tonveronachi,G. Vanni, F. Vegni
Prezzo: € 29,00
“La riforma dei ServiziPubblici Locali ed i riflessi sui rapporti tra Enti Locali e SocietàPartecipate" - I edizione
Autori: F. Giglioli, C. Podda, L. Panicucci, N. Tonveronachi Prezzo: € 45,00
In distribuzione da maggio 2012
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e degli altri Enti non commerciali" (II edizione)❑ “La cessione dei crediti e dei debiti degli Enti Locali” (I edizione)❑ “La riforma dei servizi pubblici locali ed i riflessi sui rapporti tra Enti Locali
e Società partecipate” (I edizione)❑ “Il “Federalismo fiscale” per gli Enti Locali: il nuovo sistema
di finanziamento del bilancio del territorio" (I edizione)❑ “LʼIva applicata agli Enti Locali” (V edizione)❑ “Guida pratica per lʼapplicazione dellʼIrap negli Enti Locali
e nelle Amministrazioni Pubbliche” (IV edizione)❑ “LʼIva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa (III edizione)❑ “I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture degli Enti Locali”❑ “I controlli della Ragioneria generale dello Stato sugli Enti Locali” (I edizione)❑ “Unico 2012 Enti Locali”
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