sentenza fiom fiat ciocchetti 15 settembre 2011

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  • 5/10/2018 Sentenza Fiom Fiat Ciocchetti 15 Settembre 2011

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    Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020/201 l-Giudice V Ciocchetti

    .~

    REPUBBLICA ITALiANAIN NOME DEL POPOlO ITALIANO

    IL TRIBUNALE ORDINARIO 01 TORINOIN FUNZIONE 01 GIUDICE DEL LAVORO

    pronuncia la seguente

    SENTENZA

    nella causa iscritta al n. 4020 R.G.L. 2011,promossa da :

    FIOM-CGIL NAZIONALEcon sede in Roma, in persona del suo Segretario Generale pro-tempore, sig.Maurizio Landini,rappresentata e difesa dagH avv.ti Piergiovanni Alleva, Emilia Recchi, PierluigiPanici, Franco Focareta, Alberto Piccinini, Raffaele Ferrara, Vincenzo Martinononcne dall'avv. Elena Poti del Foro di Torino (domiciliataria)

    PARTE RICORRENTEcontro

    FIAT spacon sede in Torino, in persona del procuratore spectate dr. Paolo Raimondi,rappresentata e difesa dagli aw.ti Raffaele De Luea Tamajo, Germano Dondi,Giuseppe Olivieri, Giacinta Favalli nonche daU'avv. Diego Dirutigliano del ForoTorino (domiciliatario)

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    Tribunale Ordinario di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. -1020/201 I-Giudice V Ciocchetti

    FIAT GROUP AUTOMOBILES spacan sede in Torino, in persona del procuratore speciale dr. Paolo Rebaudengo,rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele de Luca Tamajo, Germano Dondi,Giuseppe Olivieri, Giacinta Favalli nonche dall'avv. Diego Dirutigliano del Foro diTorino (domiciliatario)

    FABBRICA ITALIA POMIGUANOspacon sede in Torino, in persona del suo procuratore speciale, dr. Paolo Rebaudengo,rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele de Luca Tamajo, Germano Dondi,Giuseppe Olivieri, Giacinta Favalfi nonche dall'avv. Diego Dirutigliano del Foro diTorino (domicillatario)

    PARTI CONVENUTEe c o n t r o

    FIM - CISL NAZIONALEcan sede in Roma, in persona del suo Segretario generale e legale rapp.te pro-tempore, sig. Giuseppe Farina,rappresentata e difesa dall'avv. Gianna Baldoni e dam.ta presso 1 0 studio dell'avv.Roberto Lamacchia, del Foro dl Torino

    UILM - UIL NAZIONAlEcon sede in Roma, in persona del suo Segretario e legale rapp, te pro-tempore, sig.Rocco Palombella,rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Maria Giorgi nonche daU'avv. MassimoPozza, del Foro di Torino (domiciliatario)

    FISMICcan sede in Torino, in persona del suo Segretario Generale e legale rapp.te pro-tempore, sig. Roberto Di Maulo,rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo B. Scalenghe, Tiziana Anna D'Amatononche dall'avv. Maria Irma Ciaramella, del Foro di Torino (domiciliataria)

    UGlMETALMECCANICIcon sede in Roma, in persona del suo Segretario e legale rapp.te pro-tempore, sig.Antonio Anolfo,rappresentata e difesa daU'avv. Roberto Roggero, del Foro di Torino (domiciliatario)

    PART' INTERVENUTE VOLONTARIAMENTE

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    Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. ./020120/ l-Giudice V . Ciocchetti

    SO M MAR 10*

    1. Domande, eccezionl, difese, istanze. Pag. 42. Inquadramento giuridico delle domande. Pag. 73. L'art. 28 Stat. Lav. : norma sostanziale

    e norma processuale. Pag. 94. Le eccezioni pregiudiziaJi. Pag. 155. Le richieste istruttorie. Pag. 196. Art. 392 Cost., principio di effettivita;

    ordinamento slndacale. Pag. 197. Art. 391 Cost. e pluralismo sindacale. Pag. 258. I fatti rilevanti ai fini di causa. Pag. 26TABELLA 1 (Referendum 22 GIUGNO 2010 tra ilavoratoridel site produttivo di Pomigliano d'Arco sull' Accardo15 giugno 2010 sottoscritto da Fiat Group Automobiles spae Fim, UiJm, Fismic nazionali e territoriali di Napoli). Pag. 299. La domanda afferente i contratti relativia Pomigliano d' Arco. Pag. 32

    10. La domanda afferente la rappresentanzaFiom-Cgil in azienda. Pag. 39

    11. Abuso del diritto, dlrltto cornunltario, closed shop. Pag. 48

    12. La rimozione degli effetti della condotta antisindacaJe. Pag. 58.. \. 13. Conclusione. Pag. 62

    Dispositivo. Pag. 70*Si segnala fin d'ora che, in conform ita can la prescrizione di cui al 3 commadell'art, 118 disp. att, c.p.c., nella sentenza sana omessi i nomi degH autori delleopere giuridiche ivi citate. Tale prescrizione non e invece ritenuta applicabile alleopere extra-giuridiche, a quelle di carattere filosofico-giuridlco (ove gli autori godanoa Ilvelio internazionale, oltre ehe di particolare autorevolezza, di generale consensoe rlconoscimento) e aile opere di storia del diritto e della cultura giuridica.

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    Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020/20/ l-Giudice V Ciocchetti

    MOTIVI DELLA DECISIONE1. Domande, eccezioni, difese, lstanze.

    Con rieorso promosso ai sensi dell'art, 414 c.p.c, I'organizzazione sindacaleFlorn-Cqll nazlonale agisee nei confronti di Fiat spa, Fiat Group Automobiles spa,Fabbriea Italiana Pomigliano spa e chiede al Tribunale di aecogliere Ie seguenticonclusioni :A) Accertare e dichiarare, nei confronti di Fiat spa, Fiat Group AutomoblJes spa, Faborica

    Italia Pomigliano spa, l'iIlegittimita e nullita - per contrasto can 1 1 disposto deWart. 2112f&:., 0 frode al medesimo - degli accordi Fiat spa/OO,S8. 29 dlcernbre 2010 e FabbncaJtalia Pomigfiano spa/OO,SS. 17 febbraio 2011, nella parte in cui prevedono la costitu-zione dl nuovi rapporti di lavoro tra i dipendenti di Fiat Group Automobiles spa occupatipresso 10 stabil imento "Glanbattista Vico" di PomigJiano d'Arco (Napoli) e Fabbrica ltaliaPomigliano spa, nuovo gestore del complesso aziendale, nonche dl ogni altro accordo,dai suddetti implicata a presupposto, tra Fiat spa, Fiat Group Automobiles spa eFabbrica Italia PomigJiano spa, che preveda l'assunzione ex novo del dipendenti dellaprima da parte della seconda.Accertare e dichiarare illegitt imo iI comportamento deJJe societa resistenti descritto innarrativa, in quanta determinato da un motivo iIIecito, attuato in frode aHa legge, e confinalita antisindacali, e per f'effetto :a) ordinare aile societa resistenti, ed in particolare a Fabbrica ltalla Pomj~

    gliano spa, di dare applicazione neJfo stabilimento "Giambattista Vico" diPomigliana d'Arco a tutti i contratti e accord! collettivi gia vigenti ed ap-plicati in epoca precedente al trasferimento d'azienda ed al subentronella gestione delle stabilimento della medesima Fabbrica Italia Pomi-gliano spa ( i V ! inclusi l'Accardo Interconfederale 20.12,93 stipulato traCgil, Cisl e Uil e Confindustria, l'Accordo Nazionale di Categoria 2.02.94ed il CCNL 20,01.2008 stipulati da Flom-Ullm-Flm e Federmeccanica);

    b) dichlarare iI diritto di Fiom-Cgil, in tutte Ie sue artieolazioni organizzative,di fruire nello stabiJimento "Giambattista Vice" di Pomigliano d'Arco ditutte Ie prerogative ed i diritti previsti dalle feggi (ed in parncolare dagliartt. da 19 a 27 della Statuto dei Lavoratori), dagll Accordi lnterconfede-rali e dai Contratti Collettlvi dl categoria;

    c) dichiarare il diritto de; Iavoratori 9 1 1 3 addetti allo stabilimento "Giambatti-sta Vlco", ed in ogni caso degH iscritti e aderenti a Fiom~Cgil, alla prose-cuzions del rapporto di lavoro con Fabbrica ltatia Pomigliano spa, aisensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c.;d) ordinare alJe societa resistenti la pubbllcaziona a lora spese della sen-

    tenza sui quotidiani "La Stampa", "II Sale 24 Ore", "fj Corriere dellaSera", "La Repubblica", "II Mattino", "II Manifesto",A sostegno di tali domande producono numerosi documenti sulla vicenda

    oggetto di causa; chiedono nel eontempo aJ Tribunale di ordinare a Fiat GroupAutomobiles spa e Fabbrica ItaJiana PomigJiano spa di produrre in giudizio tutta ladocumentazione, collettiva e individuale, refativa alia risoluzione e alia riaccensionedei rapporti di lavoro; dedueono infine 28 capitoli di prova, di cui chiedono l'amrnis-sione per interrogatorio e testimoni.

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    Tribunale Ordinaria di Torino-Sezlone Lavoro-Rgl n. ';02012011-Gfudice V Ctocchetri

    Le secreta convenute si costituiscono a lora volta in giudizio can un'unica me-moria e formulano, in via pregiudiziale, le seguenti eccezioni :1. in via principale, ove i'azlone proposta vada inquadrata nell'art. 28, 1 comma, della legge

    20 maggio 1970, n. 300, tenuto canto. nelle conclusion; del ricorso, della richiesta djcessazione del comportamento ritenuto antisindacale, sia pure con articoJazione dellapretesa in due diverse domande, quella sub A) e sub B),B l 'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi deu'art.

    28 cit. e degll artt. 413 e 428, 10 comma, c.p.c., per essere competente ilTribunale di Nola, in funztons di giudice del lavoro, fuogo della condottadenunciata come antisindacale, 0 in subordine quelli di Roma e di Napoli,luoghi di rispettiva sottoscrizione dei due accord! collettivi impugnati incausa e ritenuti "matrice" della condotta antisindacale;

    2. in subordine, ove I'azione proposta fuorlesca dal perimetro dell'art. 28 della legge 20 mag-gio 1970, n. 300, l'eccezione di estraneita al rita di cui aU'art. 409 e S5. C.P.c. di tutte Iedomande azionate, per essere Ie stesse conoscibiJi solo neU'ambito diqueUo dlscipllnato dall 'art, 163 e ss. c.p.c., con conseguente pronuncia del-I'ordinanza prevista dall'art. 427, 10 comma, c.p.c., di mutamento del ritastesso,3. in via di ulteriore subordine, ove la domanda di cui al capo A) delle conclusioni del ricorso

    vada tenuta distinta da quella di cui al capo B), I'eccezione di incompetenza territorjale del Tribunate adito, quanto alia do-manda di cui al capo B), per essere competente il Tribunale di Nola infunzione di giudice del Javoro (ovvsro, subordinatamente, quello di Roma 0di Napoli), davanti al quaJe Ie parti dovranno essere rimesse, con con-testuale separazione del giudizio relativo alta domanda di cui al capo A), inriferimento aUaquale vien chiesta la pronuncia dell 'ordinanza di mutamentodel rita prevista dall'art, 427, 1

    0

    comma, c.p.c.;4. I'eccezione di inammissibilita di tutte Ie domande proposte ai sensi deu'art. 28 della legge20 maggio 1970, n. 300, per difetto di legittimazione ad agire di Fiom-CgiJ nazionale,essendo I'azione riservata agli organism! locali delle assodazioni sindacali nazionali;5. J'eccezione di inammisslbilita delle domande (e in particolare di quella contenuta nellalettera A) deJle conclusion i), per carenza di interesse ad a9ire, essendo Fiom-CgiJ "terzo"rispetto aglJaccord! impugnati.Quanto poi al merito, Ie societa resistenti chiedono if rigetto delle domande con-

    tenute in ricorso, in quanta lnfondate in fatto e dlritto.In giudizio intervengono volontariamente Fim-Cisl Nazionale e Uilm-Uil Nazio-

    nale ed eccepiscono in via pregiudiziale :1. l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, per essere Ia causa alternativamente dicompetenza del Tribunale ordinario di Roma 0 di queilo di Napoli 0 infine del Tribunale di

    Nola;2. la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire deIl'O.S. ricorrente,relativamente aile domande dalla medesima formulate.

    Quanta pOI al merita, chiedona iI rigetto delle domande praposte, perche infan-date e nan provate.

    Interviene inoftre valontariamente in giudizio Fismic ed eccepisce in via pregiu-diziale :1. !'incompetenza territoriale del Tribunals di Torino, essendo competente queUo di Naja,

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    Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 40201201 l-Gtudice V Ciocchetti

    2. 18carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire di Fiom-Cgil Nazio-nate, in relazione aile domande proposte.Quanto al merito, chiede il rigetto di tali domande, giacche infondate in fatto e

    diritto.Interviene altresl volontariamente in giudizio UglMetalmeccanici ed eccepisce in

    via pregiudiziale :1. l'incompetenza territoriale del Tribunate di Torino, essen do competente quello di Roma adi Napoli a di Nola,2. la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire di Fiom-Cgil Nazio-nale, in relazione aile domande proposte.

    Quanto poi aJ merito, chiede iI rigetto delle domande, in quanto infondate infatto ed in diritto e non provate.

    All'udienza di discussione il giudice esperisce il tentativo di concifiazione, senzaesito alcuno.

    La causa viene quindi discussa in riferimento a tutte Ie questioni pregiudizialiprospettate negli atti delle parti convenute e negli atti di intervento volontario e,all'esito, il TribunaJe riserva al deflrntivo ogni valutazione e determinazione in punto'.

    Dopo un breve interrogatorio del rappresentante delle societa resistenti, surichiesta dell'organizzazione sindacale ricorrente", la vertenza viene poi discussacon riferimento all'opportunita 0 meno di dar corso ad approfondimenti istruttori e diacquisire 0 meno documentazione relativa a91i interventi di trasformazione effet-tuati nel sito produttivo di Pomigllano d'Arco; su tali questioni S l registrano posizionicontrastanti delle parti e reciproche opposizioni, onde all'esito della discussione ilgiudice, nel riservare al deflnitivo ogni valutazione e determinazione in punto, pro-nuncia la seguente ordlnanza":

    "invita Ie parti ad lllustrsre, in sede di discussione finale della causa, i/ rispettivo punta divista sull'intera vicende oggetto della vertenza, come delineata in ricorso e nelle comparse,anche con riferimento alia possibile sussistenze del profilo di antisindacalita dedotto in ricorsoin presenza, in via di ipotes;, di accordi sindacafi, se del caso Jegiftimi, (come pare, in via disubordine, emergere dalfe pagg. 34 e 44 del ricorso), e tuttavia idonee a reelizzere unobiettivo pregiudizio aHeprerogative del sindacato".

    In prosieguo vengono acquislti agli atti alcunl documenti, tra cui l'Accordosindacale 6 lugllo 2011 stipulate da Fiat Group Automobiles spa, Fim, UHm, Fismice UglMetalmeccanici, l'Accordo fnterconfederale 28 giugno 2011 sottoscritto da

    IProc. verb., pp. 4-5.2 Proc. verb., pp . 5-6.3 Proc. verb., pp . 6-8.

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    Tribunale Ordinaria di Tonno-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020!2011-Giudfce V. Ciocchetti

    Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, l'Accordo sindacale 29 giugno 2011 sottoscritto dalerna e dalle OO_SS. territoriali Fiorn, Firn, Uilm, Fismic e UgJMetalmeccanicj 4.

    In prosieguo fa difesa delle societa resistenti chiede che I'O.S. ricorrente vogliachiarire il seguente punto 5 :

    se if procedimento azionato e qualificato ai sensl dell'art 414 c.p.c., costituisca modoper far valere, con il giudizio ordinaria, gli element! sostanziali e la disciplina di cui all'art. 28Stat t.av, ovvero se si tratti invece di azione ordinaria ex art 414 c.p.c, la quale si collocaquindi nell'ambito delle controversie di cui all'art. 409 c. p.c, e ha quindi quale norma diriferimento per la competenza territoriale l'art. 413 c.p.c. 0 altra norma del codice di rita,

    La difesa dl Fiom-Cgil, rispendendo al quesito posto, sl richiama al tenore delricorso introduttivo e agHelement; illustrati in sede di discussione orale 6.

    La causa viene quindi approfonditamente discussa dai legaJi di tufte Ie parti incausa, j quali richiamane Ie rispettive conclusioni, come in attl riportate.

    AJI'esito della successiva camera di consiglio it Tribunale definisce poi il giudi-zlo, dando lettura aile parti del dispositive riportato al termine della presente senten-za.

    * '* ' * ' * *2. Inguadramento giuridico delle domande.

    Le socleta convenute e Ie parti intervenute volontariamente in causa prospet-tano in giudizio varie eccezioni di carattere pregiudiziale_Prima di affrontare specificamente ciascuna dl esse e verificarne cosl, partita-mente, la fondatezza 0 rneno, e perc necessaria dare conto della tipologia delle do-mande proposte dall'organizzazione sindacale ricorrente e inquadrare dal punto divista giuridico Ie doglianze da cui esse muovono, costituenti I'elemente per cos! direunificatere delle stesse; questione, questa, che (come si e detto sopra) formaoggetto di discussione, in apertura dell'udienza finale del giudizio, senza peraltrotrovare uniformita di vedute tra le parti e concreta soluzione", onde va affrontata inquesta sede.

    I f tema centrale deJia causa - quale puo essere inteso analizzande non solo Ieconclusion; del rlcorso, ma anche Ie singele parti di esso e cioe la narrativa eI'esposizione in diritto, in conforrnita con un criterio comunemente applicate daJla

    ~ Proc. verb., pp . 10 - t I.5 Proc. verb., p. 11.6 Ibidem.7 Ibidem.

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    Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020/20ll-Giudice V Cioccheui

    giurisprudenza8 - e rappresentato da una den uncia dl antisindacallta datoriale, fattaperc valere con 1 0 strumento del procedimento a cognizione plena, introdotto con Ieforme proprie del processo di lavoro (art. 414 c.p.c.) e proposto da organizzazionesindacale nazionale e non gia da articolazione territoriale e clce periferica dellastessa.

    Questo ultimo rilievo, relative allo strumento processuale utilizzato, concernepertanto tutte Ie domande azionate e cioe non solo Ie concfusioni contrassegnatedalla Jettera B), ma anche queJle di cui alla Iettera A} 9.

    Senonche queste ultime sernbrano poi configurare un'azione ol accertamentodi natura ordinaria, separata e distinta dalle questioni di antisindacatita che formanoil contenuto della seconda domanda, contrassegnata dal punto B).

    Questa !ettura pero non puc rftenersi corretta per due ordini di ragioni.La prima e rappresentata da quanto si legge in apertura del punto 8) e cioe

    deJfa seconda domanda, in cui si chiede al giudice di dichiarare illegittimo il com-portamento delle societa resistenti descritto in narrativa, in quanta determinata damotive lllecito. attuato in frode alia legge e con finalita antisindacali.

    E' allora del tutto evidente che Ie conclusioni sub 8) S f riferlscono anche aliaquestione che forma oggetto della domanda sub A), costituita dalla richiesta di de-cJaratoria di Hlegittimita degli accordi 29 dicembre 2010 e 17 febbraio 2011, in quan-to contrastanti con iI disposto dell'art, 2112 c.c., 0 posti in esser in frode al mece-sirno disposto dl legge.

    Cia significa, pertanto, che anche fa prima domanda S f muove in un quadro didenuncia di antislndacafita, quadro che si presenta articolata in due punti (A e 8) eche trae fondamento dalla supposta viotazione den'art. 2112 c.c.

    La seconda ragione e rappresentata da alcuni fuoghi qualificanti dell'atto intro-duttivo della vertenza'", da cui emerge che anche Ia questione della supposta vic-lazione deJl'art. 2112 c.c. rientra, in reaita, nelJ'ambito della denuncia di antlsinda-calita : la tesi da cui muove il ricorso e infatti che J'avere pretermesso e negatot'operativita dell 'art. 2112 C.C., in un contesto di ritenuta dovuta applicazione,

    s CIT. tra le numerose, Cass., 3 giugno 2002, n. 8032, ove si legge che "La domanda giudiziale deveessere interpretata dal giudice con riferimento alla sostanza della pretesa" e, in particolare, tenendoconto di quanto contenuto "nella parte espositiva del ricorso ". SuI punto e in ta l sensa eIT. altresiCass., 12 agosto 2005, n. 16888; 18 luglio 2007, n. 15966; 9 settembre 2008, n. 22893.9 Ricorso, pp. 50-51 .10 Rieorso, pp. 13 e 55., 21,27 e 29.

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    Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020120} l-Giudice V Ciocchett i

    avrebbe avuto come scopo quello di recidere ogni vincolo con 11C.C.N.L. industriametalmeccanica sottoscritto da Fiorn nel 2008 nonche can gli Accordi Interconfede-rali e categoriali sulla RSU.

    Questa interpretazione delle domande de! ricorso, che di per se si ricava dauna lettura sistematica di esso, e del resto anche quella accolta neJlamemoria dellesocieta resistenti, in prima battuta e doe in via principale 11.

    Quanta ora esposto evidenzia pertanto che tutte le domande azionate in giudi-zio hanna come centro ed elemento propulsore una questione di antlsindacalita, laquale peraltro viene proposta con un percorso che si connette all'art. 28 della Sta-tuto dei Lavoratori, rna nel contempo se ne distacca e se ne differenzia.

    L'elemento di connesslone e rappresentato dall'aspetto sostanziale della de-nuncia, che concerne la violazione della liberta slndacale.

    Quanto poi agli aspetti di alterita e differenziazione, essi sono rappresentati dalrite utillzzato (queUo di lavoro a cognizione piena e non gia quello sommario) e, nelcontempo, dal partlcolare soggette che assume l'iniziatlva sui piano processuale

    nazionale e non gl

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    Tribunate Ordinario di Torino-Sezione l.avoro-Rgi n. 4()201201 l-Giudice V Ciocchetti

    cale e del suo libero dispiegarsi e, per a!tro verso, un particolare procedimento ditutela, con indicazione nel contempo del soggetto che puc ad esso accedere.Tall condotte sono definite nell'art. 28 Stat. Lav. in rapporto con la finalita cheobiettivamente perseguono, quella cioe di arrecare offesa al libero dispiegarsi delladinamica sindacale; sull'altro versante, quello procedimentale, la norma definiscepoi tern; qua Ii la competenza terntoriale, Ia legittimazione e 1 0 svolgimento del rite,individuato in forma particolarmente accelerata, senza dubbio mutuata dalla proce-dura d'urgenza.

    La giurisprudenza ha da lunge tempo affrontato la questione relativa ai vincolidella norma e dee afferenti il possibile utillzzo di strumenti processuaH in qualchemodo diversi rispetto a quefli delineati in forma paradigmatica dall'articolo 28 StatLav.

    Si e infatti osservato che anche se la norma delinea due fasi, una urgente euna successiva, quella di opposizione, rnodellata sui procedimento dl lavoro a co-gnizione piena, nulla impedisce comunque che, per situazioni 0 contingenze parti-colari, il soqqetto legittimato possa saltare la fase sommaria, prospettando la pro-pria denuncia direttamente con II procedimento a cognizione piena 13.

    Questo tipo dJ soluzione segnala gia di per se una particolartta della norma, lacui funzione non e certamente quella di descrivere una forma procedimentaJevincolata ed esclusiva, bensl di rendere disponlbile uno strumento particolare, ondeottenere la rimozione in via di urgenza e con una cognizione sommaria dellesituazioni di antlsindacalita ritenute dal legislatore piu gravi e, come tali, richiedentiun intervento immediato, cos) da sanzionare I'illegittima condotta datoriale e, in paritempo, porvi adeguato rimedio, eHdendo gil effetti di essa.

    Un esame a fondo della norma, in grado di cogliere le due parti di cui ecostituita, ci consente aHora di evidenziare che siamo in presenza, a ben vedere, diun paradigma processuale limitato e circoscritto, giustapposto ad una problematicainvece di portata senza dubbio generale, essendo del tutto pacifico che unacondotta antisindacale, intendendosi per tale quelJa !esiva della uberta sindacale edel suo concreto esercizio, possa recar offesa ad una molteplicita di soggetti, da

    IJ COS1Cass., 26 gennaio 1982, n. 515; S maggio 1995 , n. 950 3 ; 3 maggio 2003 , n. 6723.

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    Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. ",0201201l-Giudice V Ciocchetu

    vere e propria organizzazioni sindacali, da gruppi di lavoratori variamente orqa-nizzati e, allimite, anche da una collettlvita di sempllci prestatori".

    II che, senza dubbio, ci consente poi df fissare i seguenti tre punti.II primo e rappresentato dal fatto che, se quel particoJare strumento e azio-

    nabiJe unicamente dalle articolazioni territoriafi deJte organizzazioni sindacaJi aventiportata nazionale, cia non significa che la legge abbia volute ritener immeritevole ditutela, totalmente priva di rimedi giurisdizionali e quindi esposta, senza possibile ri-parazione, all'eventuale azione lesiva dell'impresa, ogni altra offesa alia libertasindacale, ave coinvolga soggetti diversi da queJli citati; offesa che, ad esempio,

    " c:":~"",~,:;",.p0trebbeoncernere sia Ie organizzazioni territorial! che non hanno accesso all'art.Lav., in quanto mancanti de; requisiti Ivi previsti, sia Ie stesse orqanizza-

    slndacaf nazionali, Ie cui articolazioni territoriali sono invece legittimate a daral procedirnento in questione.

    II secondo e che la paradossale conclusione dl escludere dalla tutela questisoggettl sf porrebbe in insanabile contrasto non solo con il 10 comma defJ'art. 39Cost., rna anche con f principi sulfa liberta sindacaJe espressamente riconosciutidalfe Convenzioni internazionali OIL nn. 87/1948 e 98/1949 e dallo stesso Statutodei Lavoratori, a favore di tutti i soggetti che intendono svolgere 0 svolgono attivitasindaca/e, al dl fa della loro consistenza organizzativa.

    II terzo e infine rappresentato dafl'essere I'interpretazione restrittiva oell'art. 28dello Statuto dei Lavoratori, circoscritta doe al soli soggetti ivi indicati, fondatasulJ'argomento a contretio e cice sull'esegesi letterale della legge, quale espressanel prlncipio ubi lex votuii, dixit, ubi noluit, tacuit.

    Ma, come e nato, sf tratta di criterio ermeneutico da utilizzare con avvedutezza,per le rigidita interpretative che determina ed i risultati paradossali cui puo taJoracondurre". tant'e che 1 0 stesso art. 12 (/nterpretazione della /egge) delle Disposi-zioni sulla /egge in genera/e, premesse al codice civile, impone all'interprete dlverificare comunque I'interpretazione letterale can la mens legis e doe con jj fineche la regolamentazione legale intende perseguire, cui in certo modo da preva-lenza.

    14 S u cio cfr, La rappresentativita delle associazioni sindacali ne/lo Statuto dei Lavoratori, in Giur.Cost., 1 974, I, p. 592.15 Sul l 'a rgomento a contrario cfr. L'interpretazione della legge, M ilano, G iuffre E d., 1 980 , pp. 346-350.

    II

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    Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 402012()I I-Giudice V Ciocchett i

    Nel casa in esame e assolutamente da escludere che la portata deIJa norma inesame e la sua ratio possano essere quelle di circoscrivere l'amblto della possibiletutela giuridica e giudiziaria, di fronte alia condotta antisindacale datoriale, cosl danegaria nel easo in cui il soggetto che la den uncia non presenti i requisiti previstidalla norma stessa.

    Per evitare una simile eonseguenza la norma in questione deve allora essereintesa in modo da separare la parte dr tipo procedimentale ivi prevista, la qualedelinea Ie condizioni - esse sl lnvallcabili e non estensiblli - per il suo utilizzo, e laparte di natura sostanziale, la quale rimanda aile diverse ipotesi, qui slntetlcamenteriassunte can Ja loeuzione di "condotte antisindaca/e", di lesions della libertasindacale, tutte azionabili con 1 0 strumento del procedimento ordinario, il quale,corn'e nato, si affianca sempre e quale regola generale, a quello cautelare, su cui s!innesta e ehe presuppone.

    Questa rieostruzione della fattlspecie normativa trova esplicito riconoscimentonella sentenza 6 marzo 1974, n. 54, delia Corte Costituzionale.

    La Corte viene investita da diversi giudici remittenti, tra I'altro, della questions dilegittimita eostituzionale dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, in riferimento agliartt. 2 e 3 Cost.

    Nel respingere Ie censure di iJlegittimita il Giudice delle Leggi fomisee ilseguente inquadramento giuridico deWart. 28 in questione, al fine di renderlocompatibile con i parametri costituzionali coinvoltl e richiamati nelJ'incidente dlleqittimita costituzionale : I'art. 28 Stat. Lav. introduce uno specials procedimento sommario di competenza delpretore, diretto in via d'urgenza a reprimere comportamenti lesivi dell'attivlta e dellaliberta sindacale, a tutela di interessi che trascendono queJli del singolo lavoratore, tale specials procedimento non modifica ne restringe ne lirnita in alcun modo le tuteleassicurate dalle !eggi e dallo stesso Statuto dei Lavoratori a beneficia delle associazionisindacall, ne ha inteso sopprimere 0 limitare i rnezzi di tutela assicurati ad altre associazionislndacali diverse da queffe contemplate neff'art. 28 Stat. Lav., per la difesa del propri

    diritti ed interessi legittimi, cos t intesa ed interpretata, la norma in questione non incorre in alcuna violazione degliartt. 2 e 3 Cost.

    La ricostruzione della fattispeeie normativa ex art. 28 della Statuto deiLavoratori, dellneata dalla Corte Costituzionale, ha eonsentito allora alia dottrina diaffermare quanto segue:

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    Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 402012011-Giudice V Cioccheui

    "secontio la Corte Cost., la norma dell'art. 28 non impedisce af sindacati non fegittimatidi esperire ezionl [ordinarie]per ottenere una tutela processuale e sostanzia/e de; loro diritti,ma appresta per Ie essociezioni sindacali dotate di una certa qua/ificazione, un u I t e rio restrumento di tutela, da considerarsi, ouindi, di carattere privilegiato" 16;

    "te limitazione della legittimazione ad agire ex art. 28 non e idonea a ledere i beni daessa tute/ati, in quanta non sattrae ei soggetti esclusi nessuno strumento di garanzia,sostanziale 0 processuale [... ], rna aggiunge ad essi, per soggetti colletiivi partico/armentequaJificati, un nuovo e diverse strumento di tute/a" 17 .

    In tal senso sl e del resto successivamente espressa sia la Corte Costituzionalecon sentenza 17 marzo 1995, n. 89, in un caso in cui ad essere ritenuto mancante eil requisite della nazlonalita detl'assoclazlone. sia la Corte di Cassazione, can

    -, sentenza 24 gennaio 2006, n. 1307, in un'ipotesi riguardante la legittimazione della"

    \RSA.I Nella prima declsione si statulsce quanta segue:7/ "II p rocedimento dl repressione della condotta entisindecete si aggiunge aile tutele gi aassicurate al/e associazioni sindacali, e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modopartico/armente rapido ed efficace i diritti del sindscsto".

    Nella seconda cos] si legge :"La L . n. 300 de/1970, art. 28 - com'e nato - non ricanosce la legittirnazione ad agire a

    tutte Ie associazioni sindacali, ma la Jimita agli oxqen ismi locali delle e ssoc ie=zioni sindacali nazionali che v:i. abbiano interesse, dettando cost unadisciplina differenziata che opera una distinzione tra associazioni sindaca/i che hannaaccesso (anche) a questo strumento processua/e dl rafforzata ed incisiv tutela dell'attivitflsindacale (tutela peraltro presidiata anche da una sanzione pena/e) ed altre associazionisindaca/i che hanna I'accesso (solo) aI/a tutela ordinaria di un giudizia promosso ex art. 414c.p.c."

    Merita a questa punto osservare, al fine di meglio e pill a fondo delineare lafattispecie normativa di causa, la partlcolare forrnulazione che compare nella normain esame ("... su ricorso degli organismi local! de! sindeceii nezioneli che vi abbianointeresse ... ") e, come e stato rilevato 18, la stretta carrelazione che vi e tra essa equella di cui all'art. 100 c.p.c, ("Per proporre una domanda ... e necessario avervtinteresse '').16 I comportamenti antisindacali del datore di favoro, Milano, G iuffre , 1 983 , pp. 47-48. Ta le testein dic a, q ua li organismi che possono accedere a ll 'a rt. 28 S.L., inteso come norma sostanzia le , ma nona l l 'a rt. 28 S .L ., inte so come norma proce ssua le , e quind i a l g iud izio ord ina rio per tu te la re la Iibe rtasindaca le e reprim ere la condotta antisindaca le , iseguenti organism i : sinda ca to privo de l requisitede l la na ziona l ita , sindaca to naziona le sprovvisto di organism i naziona li, F .L .M ., R SA , C om missioniIn te rn e (p p. 47-50).17 Interess! collettivi e comportamento antisindacafe dell'imprenditore, Na po li, J ov en e, t 979, p . 200,In ta l senso cfr. da ul t imo Conflitto, concertazione e partecipazione, P adova , C ed am , 2 0 II, pp . 722-723 , ove si ritiene che il procedim ento ex art. 28 S ta t. L ay. costitu isca "mezzo di tutela che sfaggiunge ai mezzi ordinari", facendolo discendere da Corte C ost. n. 5 41 74.

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    'Iribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 40201201 l-Giudice V Ctocchetti

    Tale formulazione e correlazione evidenziano, innanzitutto, che I'interesse adagire ex art. 28 Stat. Lav. fa capo, oltre che agli organismi loeali, anche al sindacatonazionale: iI quale ultimo non si vede come possa essere escluso dalla tutelagiudiziaria, ave sf ritenga leso dalla condotta antisindacafe del datore di lavoro, chene metta in causa il ruolo ed il prestigio, in modo diretto e prlmario, e la questioneesorbiti dal pili ristretto perimetro ehe interessi invece ipropri organismi local I.

    A cia aggiungasi che nell'art. 28 Stat. Lav. fa valutazione del bisogno di tutelagiurisdizionale e gia compiuta in via astratta e generale dal legislatore, direttamentecon Ie norme dell'ordinamento ehe ne costltuiscono Hpresupposto 19, Ie quali qulndisono gia azionabiJi in via ordinaria, di per se.Conseguentemente appare senza dubbio fegittimato all'art. 28 Stat. Lav., nellaforma del procedimento a cognizione plena, if soggetto che ha un interesse ad agiretramite il proprio organismo locale, in quanta titolare di un interesse implicata inquelle norme poste a presidio della liberta e detl'attivlta sindacale.

    A conclusions di questa excursus S I puo quindi delineare la fattispecie ex art.28 delle Statuto dei Lavoratori nei termini che seguono.

    Siamo in presenza, innanzitutto, di enunciate normativo che contiene aspettisostanziali, che rimandano ad altre norme, e aspetti di carattere processuale, chedefiniscono una procedura d'urgenza.

    Le due situazioni non sono necessariamente connesse, con la conseguenzache puc essere ammesso alia tutela sostanziale anche un soggetto che non haviceversa accesso all'art. 28 Stat. Lav., inteso come procedimento specials; lanormativa di carattere sostanziale quindi offre una tutela, anche in ragione del rinvioda essa operato ad aftre norme, ad una pluralita di soggetti, iquail, se lesi, avrannoa disposizione unieamente il procedimento ordinario e doe a cognizione plena.

    In sostanza sl puc dire che la tecnica normativa utilizzata dal legislatorestatutario con I'art. 28 Stat. Lav. e, propriamente, queUa del "case particolare=", ilquale peraltro contiene elementi espressivi di problematiehe che trascendono quelcaso particolare. II caso particoJare e dl per se insuscettibiJe di essere ampfiatodall'interprete oltre I'orizzonte delimitato daHa norma, non essendo consentita

    18 Interessi collettivi e comportamento antisindacale dell'imprenditore cit., p. 190; 1 comportamentiantisindacali de! datore di lavoro cit., p, 53.19 lnteressi collettivi e comportamento antisindacale dell'imprenditore cit., p. 191.20 Ibidem, p. 190.

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    Tribunale Ordinaria dt Torino-Sezione Lavoro-Rgl Me 4020120I I-Giudice V Ciocchetti

    alcuna interpretazione estensiva. Viceversa la parte di essa, che e espressione diprob!ematiche che trascendono if caso partico!are, trova iI luogo della suadefinizione in altre parti de!I'ordinamento (nelle norme costituztonali, in quelle statu-tarie, in altre norme di rango legislativo e financo nelle norme di carattere collettivo);e sono queste parti che consentono il coliegamento con il giudizia ordinaria, cosl darendere configurabile un procedimento ex art. 28 Stat. Lav., inteso come denunciadi condotta antisindacale, in tutti j cas! in cui difettino Ie condizioni per dare corso alpracedimento ex art. 28 Stat. Lav., inteso came insieme delle particalari candizioniche consentona I'aecesso aJlatute sommaria.

    In questo quadro, conelusivamente, potra allora azionare il procedimento ordi-naria ex art. 28 Stat. Lav. il soggetta ehe non si trova nelle candizioni per utilizzareil procedimenta speciale previsto dall'art. 28 Stat. Lav., come ad es. pub avvenireove faccia difetto l'attualita della condotta, la nazlonalita deH'associazione, la naturadi organismo locale del denunciante a altro.

    '" '" '" '" '"4. Le eccezioni pregiudiziali.Le parti convenute e volontariamente intervenute prospettano neUe rispettive

    memorie Ie seguenti eccezicni pregiudiziali :[aJ in vi a principale, ave l'azione proposta vada inquadrata - nonostante l'articolazlone della

    pretesa in due diverse domande, queJ!a sub A) e sub 8) - nell'art. 28, 1Q comma, dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, I'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunaleadito, ai sensi deWart . 28 cit e degli artt. 413 e 428, 1 comma, c.p.c., per esserecompetente if Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, luogo deJla condottadenunciata come antlslndacale, 0 in subordine queJli di Roma e di Napoli, luoghi dirispettiva sottoscrizione dei due accordi colfettivi impugnati in causa e ritenuti "matrice"della condotta antisindacale;

    [ 1 3 ] in subordine, ave I'azione proposta fuoriesca dal perimetro dell'art. 28 della legge 20maggio 1970, n. 300, I'eccezione di estraneita al rito di cui aWar t . 409 e S5. c.p.c. dj tutteIe domande azionate, per essere Ie stesse conoscibili solo nell'ambito di quellodisclplinato dall'art. 163 e ss. c.p.c., can conseguente pronuncia dell'ordinanza previstadall'art. 427,10 comma, c.p.c., di mutamento del rita stesso,[ y ] in via di ulteriore subordine, ave la domanda di cui al capo A) del ricorso vada tenutadistinta da queUa dl cui al capo B), l'eccezlone di incompetenza territoriale del Tribunateadito quanta alla domanda di cui al capo B), per essere competente II Tribunale di NoJain funzione di giudice dellavoro (ovvero, subordinatamente, queUo di Roma 0 di Napoli),davanti al quale Ie partl dovranno essere rimesse, can contestuale separazione delgiudizio relativo alta domanda di cui al capo A), per il quale si chiede ta pronunciadelf'ordinanza di mutamento del rito prevista dall'art, 427, 10 comma, c.p.c.;

    [0] di inammissibilita di tutte Ie domande proposte ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio1970, n. 300, per difetto dl legittimaziene ad agire di Fiom-Cgil nazionale, essendoI'azione riservata agli organismi locaf delle associazioni sindacaf nazionali;

    [ 5

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    Trtbunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 402012011Gludice V Ciocchetti

    [6 } di inammissibHita delle damande (e particolarmente di queHa cantenuta nel la !ettera A)delle ccnclusioni), per carenza dl interesse ad agire, essen do Flom-Cgil "terzo" rispettoa 9 1 i accordi impugnati.In riferimento a tali eccezioni pregiudiziali IITribunale osserva do che segue.Quanta esposto nel paragrafo 2. (lnquadramento giuridico de/fe domande) ci

    permette di chiarire che Ie stesse - considerate sia nel loro complesso che in tutteIe loro articolazioni - devono essere ricomprese nell' ambito dell'art. 28 della legge20 maggio 1970, n. 300; i! fila conduttore che Ie lega inscindibilmente e infattirappresentato da una denuncia di antisindacalita che sarebbe stata posta in esseredane societa resistenti, ai danni dell'organizzazione sindacale ricorrente.

    Quanto evidenziato oel paragrafo 3. (L'art. 28 Stat. Lav. : norma sostanziale enorma processuale) C t consente inoltre di mettere a fuoco e chiarire le peculiaritadell'enunciato normativo contenuto nell'art. 28 della !egge 20 maggie 1970, n. 300,che possono essere rappresentate nei termini che seguono :[1] tale norma ha un contenuto sostanziale e un contenuto processuale,[2] gli aspetti sostanziaf della norma non sono definiti dalla norma stessa, se non

    in rapporto al bene giuridico leso e doe alia finalita che la condotta oggetto dlden uncia obbiettivamente persegue e comporta,

    [3] la reale definizione degli aspetti sostanziali, che concernono la !esione dellallberta sindacale, trova Ia propria specifica definizione in altre norme, contenutenella Costituzione, nella Statuto dei Lavoratori, in altre leggl e infine negliaccordi sindacali,

    [4] questo insieme di norme costituisce if presupposto della tutela offerta dall'art.28 cit., trattandosi di norme che autonomamente definiscono beni giuridici eregole di condotta e cioe situazioni ritenute dalla legge meritevoli di tutela e,come tali, idonee dl per se a formare oggetto di possibili doglianze e di richiestedi intervento da parte del giudice,

    [5] in tale contesto la parte processuale deU'art. 28 cit. descrive e delinea un "casoparticolare" e doe una procedura sornrnarta e urgente, ancorata a specialicondzioni, insuscettibile come tale di interpretazione ed estensione analogica,

    [6] Ie organizzazioni sindacali (ed enti assimilati 0 assimHabili), che non sono incondizione dl poter accedere alia strumente gell'art. 28 cit., inteso qualeparticolare procedimento sommarlo e urgente, non avendone j requisiti, posso-no utilizzare strumento processuale diverso e cice queUo ordinario, al fine di ot-

    J 6

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    Tribunate Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n, ",02D/2011-Giudice V Ciocchetti

    tenere una tutela ex art. 28 cit., inteso quale norma sostanziale, denunciandocondotte datoriali antisindacali e richiedendo gli adeguati provvedimenti delcaso.Tenuto conto di quanta esposto nei paragrafi precedenti e ora slntetlzzato,

    veniamo ora all'esame delle specifiche sccezioni saHevate daUe part! resistenti edintervenute.

    La prima questione riguarda la competenza territoriale.Le societa convenute e Ie intervenute sostengona che l'art. 28 cit. contiene una

    norma di competenza territoriale inderogabile, quella del Pretore (oggi Tribunale)del luogo in cui e stata posta in essere la condotta datoriale denunciata,competenza ritenuta non derogabile anche nel caso di azione propasta con iI proce-

    \ dimento a cognizione plena,'\ Viene segnalato a tale propasito che in tal sensa sj sona espresse dueI sentenze della Corte di Cassazione, quella 8 settembre 1995, n. 9503, e quella 3

    / novembre 1995, n. 11444.Sui punto si deve pero osservare che, come emerge daf tenore di tali pronunce,

    tale competenza inderogabile ha valore solo nell'ipotesi in cui l'azione sia propostada organismo locale del sindacato e non nefl'ipotesi in cui venga invece intrapresada organizzazione sindacale che, come nel caso di specie, non ha accesso alprocedimento delineate dall'art. 28 delle Statuto dei Lavoratori.

    In tal caso fa competenza va definita sufla base delle regole ordinarfe e, inparticoJare, sulla base della previsione di cui all'art. 413, comma Y" , c.p.c.

    Tale norma stabilisce che, ove non possano trovare applicazionedefinite nei cammi precedentl, si debba fare riferimento aile regole ordinarie Icompetenza per territorio.

    /I comma 70 deWar t . 413 c.p.c. indica, tra Ie norme cui fare riferimento perdefinire Ja competenza territoriaJe, unicamente I'art. 18 c.p.c., che definisce il forogenerale delle persone fislche.

    Peraltro la giurisprudenza che si e occupata deJl'argomento ha ritenuto che taleriferimento debba essere fnteso correlandolo non solo all'art, 18 del c.p.c., rnaanche afl'art. 19, che definisce if foro generale delle persone giurrdiche.

    SuI punto e in tal sensa v. Cass., sentenze 21 maggio 1998, n. 5098; 23 Juglio2001, n. 10006; 17 aprile 2003, n. 6218.

    17

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    Tribunale Ordinarto di Torino-Sezione l.avoro-Rgl n. ,,020120! l-Giudice V . Ciocchetti

    Nel casa in esame la competenza per territario spetta senza dubbio a questoTribunale, dal momento che le tre societa qui convenute hanno tutte la sede legalea Torino; pertanto J'eccezione di incompetenza terntoriale va ritenuta destituita difondamento e, come tale, respinta.

    La second a eccezione da esaminare concerne il difetto di legittimazione adagjre dj Fiom-CgH nazionale, essendo l'azione ex art. 28 cit. riservata unicamenteagli orqanisrni locali delle associazioni sindacali nazionali.

    Anche tale eccezione e infondata.L'art. 28 cit. e infatti accessibiJe anche a organismi divers; de quelli che

    possono azionare la tutela sommaria ed urgente, dal momenta che, come si edetto, configura un'ipotesi speciale di mecito, che puc avere come soggetto lesedafla condotta antlsindacale qualsiasi collettlvita, ancorche diversa da quella cheinvece puc avvalersi della tutela d'urgenza.

    La terza eccezione concerne la carenza dl interesse ad agire di Fiom Cgil,essendo soggetto terzo rispetto agli accordi sindacali qui impugnati in causa.

    Anche tale eccezione e destituita di fondamento.Non esiste lnfatti afcuna preclusione neff'ordinamento giuridieo a ehe, in ipotesi

    di eondotta i!leeita altrui, il terzo da essa leso possa agire in giudizio, ancorcheestraneo alia situazione giuridica e ai protagonisti della stessa.

    1 casi pill noti sono quelJi dell'opposizione di terzo al giudicato, disciplinatodall'art. 404 c.p.c., nonche della Jegittimazione all'azione di nullita del contratto daparte di chiunque vi abbia interesse, regolata datl'art. 1421 c.c.

    Si tratta di norme che, se mai, consentono di rlcavare it principle opposto aquello qui Invocate dalle parti resistenti e intervenute.

    Tali enunciati normativi evidenziano infatti che qualsiasi soggetto leso puodolersi della condotta altrui, ancorche non ne sia protagonista e doe risulti estraneoalia vicenda nell'ambito della quale la lesione si e prodotta, al punto da patertravolgere, se del caso, anche la sentenza passata in giudicato.

    Nel caso in esame, peraltro, non sussiste neppure una situazione di realeestraneita di Fiom-Cgil rispetto alia vicenda in esame, in quanto, pur non avendosottoscritto gli accord; impugnati in causa, risulta comunque protagonista di essa,avendo fatto parte fin dalfinizlo della delegazione sindacale trattante.

    Tale circostanza rende pertanto del tutta infondata !'eccezione di carenza diinteresse ad agire ora in esame.

    I S

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    Tribunate Ordinario di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. 40201201 l-Giudice V. Ciocchetti

    '* * * " * 'It5. Le richieste istruttorie.

    Si tratta a questo punto di esaminare Ie richieste formulate daHe parti nel corsodel giudizio e aventi ad oggetto l'opportunita a meno di dar corso ad appro-fondimenti istruttori e di acquisire a meno documentazlone relative agli interventi ditrastorrnazlone effettuati nel site produttivo di Pomigliano d'Arca; questioni, queste,reJativamente aile quali si registrana pasiziani cantrastanti delle parti e reciprocheopposizioni.

    Ad avviso del Tribunale tutte Ie questioni 09getto della vertenza possono esse-re affrontate e definite allo stato degli atti, senza che si renda necessaria effettuaregli apprafondimenti istruttori domandati e disporre Ie acquisizioni documentalirichieste.

    II tutto risultera piu chiaro nel seguito, cui si rinvia, in ragiane del particalare iterche verra seguito nell'affrontare gli speciflci temi di causa.

    * * * * *S.Art. 392 Cost.. principio di effettivita.

    ordinamento sindacale.E' canvinzione consolidata tra gfi studiosi di diritto del lavoro e di diritto sinda-

    cale, da quanto meno trent'anni, che, pur nella persistente inattuazione dellaseconda parte dell'art. 39 Cost., essa abbia nei fatti travato un sua radicamento,che ha consentito dl attrlouire al Contratto Collettivo, nel corso del tempo, la posizio-ne dl reale fonte del diritto.

    Questa comune convinzione ruota intorno a due capisaldi, il prima dei quali erappresentato daJ principia di ettettivlt, che governa Ie relazioni industriali, ed iIsecondo e costituito dall'autonomia (seppur relativa) dell'ordinamento sindacalerispetto aWordinamento statale.

    Iniziarno dal principia di effettivita, che com'e nato 5i e venuto formandonell'ambito degli studi giuridici alia fine del Settecento in Francia e ha poi trovato

    "" una precisa e definitiva formulazione negli anni '30 del Navecento da parte di Hans~\elsen 21.I' :

    21 S ul la storia de l principio di effettivita cfr, P . Piovani, /1 significate del principio di effettlvita,M il an o, G iu ffre E d ., 1 9 53 , p p. 17-34,40 e 4 7- 48 .L a te oriz za zio ne d el principia di eJfettivita da pa rte d i H . Ke lsen e c on te nu ta in Reine Rechtslehre.Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, L eip zig - W ie n, Fra nz D e uticke V erla g, 1 93 4,c ap. IX, p a r. 50, l e tt . g ), t ra d . it . La dottrina pura del diritto, T orin o, E in au di E d., 1 95 3, p p, 1 36 I 3 7.

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    Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. ,f02012011-Giudice V Ciocchetti

    Tale principle pUGcosl essere formulato/" :se l'istituzione di un patere capace di porre norme, il cui ardinamento e di efficaciadurevole in un ambito determinato, rappresenta dal punta di vista del diritto positiveun'autorita che pone iI diritto, cia e dovuto al fatto che questa quanta gli e conferita dal

    generale riconoscimento 0 anche, cio che 10 stesso, dal fatto che questa riconoscimento /0eutorizze a porre if dtntto.

    Si tratta di un principle che in certo modo tempera la visione tradizionaJe deldiritto inteso come struttura formale costruita a gradi23, in cui la fonte superioreJegittima quella inferiore e COS! via.

    La realta degli ordinamenti giuridici contemporanei, infatti, ha evidenziato efatto emergere, nel corso del Novecento e nella complesslta della societa industria-Ie avanzata, I'esistenza dl ambiti di produzione normativa autonomi rispetto ailetradizionali font! statali di produzione del diritto, governate dal principio di ettettivit efondate sullo stabile riconoscimento da parte delle categorie professionali dl riferi-mento.

    In sostanza si tratta dl considerazioni ricavate dall'esperienza concreta, la qualein linea di fatto segnala I'esistenza di corpl normativi diversi da queJJitradlzlonali, diorigine statuale, che e possoile rilevare attraverso strumenti diversi da quelJistrettamente giuridici e che rlrnandano all'osservazione socioloqica del diritto.S u ta le teorizzazione , proposta con rife rim ento a i rapporti tra S ta to naziona le e diritto inte rnaziona le ,

    eft. Prospettive difilosofia del diritto del nostro tempo, Torino, Giappichelli Ed., 2010, pp. 237-240.S ui principia di effettivita c fr, a lt re sl II principia di effettivita, in Lineamenti di uno studio sui

    principi istituzionali, M ilano, G iuffre E d., 1 957, pp. 87-91 ; V oce "Effettivita (principia di)", in Enc.dlr., Vol. X IV , M ila no, G iuffre E d., 1 965, pp. 42 0-43 1; V oce "Effettivita (principio di) ", in Ene. giur.Treccani, Roma , 1 989; Lefonti del diritto e l'interpretazione, M ilano , G iuffre E d., 1993, p. 257; !lprincipia di effettivita, in Alle fonti del diritto. Mito, scienza, filosofia, T orin o, G ia pp iche ll i E d., 2002,cap. 1 4, pp 1 36-1 43 ; Due declinazionl del principia di effettivita, in Sociologia filosofica del diritto,Torino, G iappiche l l i E d., 20 11 , ca p. 8, pp. 87-92 .22 L a fonnu laz ione de l principia di effettivita qui riporta ta e cornunem ente acco l ta e que l la ado tta ta daKelsen nel lo scritto cita to a l ia no ta che precede ; con Ie seguenti due va ria nti : l a p rim a scaturisceda l l 'e sigenza di svincola rla da l ca so specifico in cu i si p re senta teorizza to, che conce rne ira pp orti traordinamento sta ta le e ordinamento in te rnaziona le , a l fine di fom ire a l p rincip io ste sso una porta ta eva lenza d i ca ra tte re gene ra le ; la seconda e d i a ttribuire a l princip io una formulazione l ibe ra ta da lform a l ism o proprio de l la dottrina pura de l diritto e che recupe ri inve ce , con l 'uso de l la locuzione"generale riconoscimento" 0 sim il are , a s pe tri d i ca ra tte re sociologico e fa tru al e, co me a uto re vo lm en tesugge rito da Norbe rta Bobbio in Giusnaturalismo e positivismo giuridico, M ilano, E d izion i d iCornuni ta , 1977, pp, 122 - 123 , e in Dalla struttura alia funzione. Nuovi studi di teoria del diritto,Rorna -Ba ri, L a te rza E d., 20 07 , p. 3 8 e 5S.Va in fine ricorda to che I'e sistenza d i norme giurid iche fonda te su i "generale riconoscimento " e

    ammessa e da ta pe r presupposta da l la Costituzione , come em erge da l 1 0 comm a de l suo a rt. 1 0 , cheta le locu zion e u til izza , sia pu re co n rife rirn ento a ile norm e d i diritto in te rna zio na le .23 S ul la costruz ione a grad i de l l 'ord inam ento g iurid ico e fr. H . K else n, Reine Rechtsiehre cit., cap . V ,pa r. 31 , trad . it . cit ., pp . 80 -91 . S u clo cfr. N . Bobbio , Teoria generate del diritto, To ri no , G ia p pi ch e ll i

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    Tribunale Ordinaria di Tormo-Sezione Lavoro-Rgl n. 4020120/ l-Giudice V Ciocchetti

    II prime autore che all'inizio del Novecento ha dato corpo e fondamento a que-sta tipo di osservazione e Eugen Ehrlich, fondatore della sodologia del diritto, alquale si deve la locuzione "Jebendes Recht" e doe "tiiriito vivente",in contrappo-sizione a "geltendes Recht", vale a dire "diritto vigente", espressione cioe - in senso .posinvistico - della statuallta delle norme giuridiche24 .

    Oa quella prima intuizione molte case sono mutate, con iI trascorrere deltempo, e possono essere oggi rappresentate richiamando iI seguente passo dovutoa uno dei piu acuti osservatori contemporanei delle trasformazioni degli assetti giuri-dici, Norberto Bobble, il quale cosi scrive 25 :

    "non c'e dubbio che uno degli aspetti piO interessanti della discussione intorno a/ dirittoin questi anni e la messa in questione delle fonti tradiziona/i delle norme giuridiche, anche neipaesi continenta/i. Questa messa in questione va di pari passo can if rilievo sempre maggioredato alfe cosiddette fonti extralegis/alive (0 addirittura extrastatuallj . Che la fonte principale dldiritto fosse nello Stato modemo /a legge, cioe /a norma tendenzialmente generale e astrattaposta da un organa a cia specifleamente e in modo escJusivo delegato da/la costituztone, estato uno del dogmi del positivismo giuridieo in senso stretto: uno deg/i aspetti attraverso cuisi manifesta /a crisi de/ positivistno giuridico e /a crescente consapevolezza delJ'emergere dialtre tonti del diritto che minano if monopotio della produzione giuridica detenuto dalla Jegge inuna societe in rapida trasformazione e intensamente conflittua/e, come /a societe capitalisticanell'attuate fase dl sviluppo. Le regioni in cui i i fenomeno della produzione giuridica extralegi-sleiive slmanifesta con maggiore evidenza sono appunto quelJe che caratterizzano la societetnoustnete, cioe if diritto de/l'impresa e i/ diritto del/avoro e sindecete".

    Tornando a questa punta al principia di effettivita va detto che il suo utnlzzo,nell'ambito del djritto sindacale, ha avuto un momenta di indubbio riscontro eimpulse intorno alia meta degli ann; '80 del Novecento, allorche sulle riviste giu-ridiche specializzate S f sviluppa it dibattito sui c.d. "trentanovismo", can riferimentoalia seconda parte de!'art. 39 Cost., alia sua perdurante inattuazione formale, rna

    E d., 1 993 , pp. 1 82-1 86; nonche N . Bobbie , Contributi ad un dizionario giuridico, T orin o, G ia pp i-\ che lli E d., 1 994, pp. 20 6-20 7 . 24 E . Ehr l ich, Grundlegung der Soziologie das Rechts, Munchen u. L e ip zig , D u nk er & Hum blot, 1 91 3,}trad . it . / fondamenti della sociologia del diritto, M ilano, G iuffre E d., 1 976, in p artico la re ca p. XXI (I}metodi della sociologia del diritto : 1 0 studio del diritto viventei, par . J (II documento negoziale come;/ testimonianza del diritto viventet, p p. 5 94 -5 98 .. S ui fondamenta le contribute forniro 1 0 studio del diritto da E hrlich, cfr. R_ T re ve s., introduzione a l ia

    sociologia del d iritto, Torino, E inaudi E d., 1 980 , pp. 66-70 ; nonche A . C arrino, Eugen Ehrlich e HansKelsen : una controversia sulfa soc/alogia del diritto, U niversita di Napol i , J993, Working Pape r n.79 .L a n ozio ne di "diritto vivente" e labora ta da E . Ehr l ich ha avuto, ne l corso del tempo, diffusione e

    irnpiego assa i va sti e ad essa ha senza dubbio a ttinto la stessa Corte Costituziona ie ita l iana innurne rose pronunce ; sul la corre la zione tra 1 0 scritto di E hrl ich e la dottrina ita liana del ..dirittovivente" util izza ta da l la C orte C ostituziona le cfr. La dottrina de! diritto vivente, in Giur. cost., 1 986, I,pp, 1i59-1160 ; v. inolrre Sindacato di costituzionalita e "diritto vivente ". Genesi, usa, implicazioni,M ilano, G iuffre E d., 1 994.25 N . B ob bio , Dalla struttura allafunzione cit., p. 38.

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    anche alia presenza di C,C,N.L. stipulati da sindacati mag-gioritari, come previstodal 3 comma di tale articolo.

    Tale dibattito, introdotto da un articolo dal titolo " /J Trentanovismo e nellecase" 26, cui sana poi seguiti interventi e repHca27, contribuisce in certa modo aconsofidare una nuove prospettiva, senza dubbio da un'angolatura ernpirica esociologica, da cui cansiderare I'ardinamento sindacale e delineare COS t Jesue realiregale di funzionamenta.

    La prospettiva nuova porta, in progresso di tempo, a ritenere, per comune econsolidata convinzione,[a] J'ordinamento sindacale come originarlo, in quanta prescinde dal riconoscimen-

    to di quello statale, fondandosi esso sulla reciproca legittimazione e cioe suireciproco riconoscimento tra organizzazioni sindacali dei prestatori e del datoridl lavoro, costituente la Grundnorm del medesimo 28,

    [b] II Contratto Collettivo e Ie sue norme quali vere e proprie fonti del diritto, cometali dotate, al pari della legge, di efficacia obollqatoria per Ie categorie di riferi-menta.Oi tale ultima situazione, indicata sub [b], fa fede la testimonianza autorevole dl

    Norberto Bobbio, che COS t scrive 29:"In una societe industn'ale di tipo conffittualistico, il contratto coltettivo diventa per un'e-norme massa oi persone una fonte di regole d'importanza assai pili vitale che non la maggior

    parte delle leggi e leggine emanate dag!; organi /egis/ativi".Questa stato di case in ordine alia portata del Contratto Coflettiva e altresJ ri-

    scontrabile, seppur sotto traccia, attraverso un attento esame delia camplessivagiurisprudenza della Corte Costituzionale, come dimostrato da un'autorevolerelazione tenuta il 24 maggio 2006 in un canvegno organizzata congiuntamentedalJ'Accademia del Lincei e dalla Corte Costituzlonale'".

    26 In Pol. dir., n, 3, 1985, pp. 503-513.27 CfT, Lav. dir. n. 3, 1987, pp. 405-428. Su I d ib a tt it o relativo a l "trentanovismo" efr. Effettivita egiuridificazione. II diritto sindacale negli anni '80, M ilano, F , Ange l i, 1990, pp . 62-71; noncheI'intervista all'autore che tale dibattito ha introdorto, in R iv . it, d ir.L av . 2006, I, p. 10 7 e 5S.23 Cosi Governo dell'economia e azione sindacale, Padova, Cedam, 2006, p. 140~La funzione nego-ziale nell'oztone sindacale, Torino, G iappiche l li E d., 2010, pp . 112-113; Diritto sindacale, Torino,2010, Giappichelli E d"p. 77,29 N, Bobbie, Dalla struttura allafunzione cit., p. 39,30 Si tra tta de lla re la zione intitola ta Conflitto industriale e conflitto generazionale (Cinquant'anni digiurisprudenza costttuzionale), riporta ta ora in Diritto e liberia, Torino, G iappichel l i E d., 2008, vol .II, p . 1205 e ss.

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    Quanta poi aile regole di funzionamento dell 'ordinamento sindacale, va dettoche la lora peculiare caratteristica e di essere completamente diverse da quellestatuali, !e quail ultirne, come e nota, si fondano sulJa distinzione tra norme erieregolano la produzione del diritto e norme oggetto di produzione normativa, talchequeste ultime trovano Ja lora legittimazione neUe prime e non sono concepibili senon attraverso un procedimento controllato e definite, destinato a renderle validesolo in quanto rispettano \ I previsto sistema di produzione normativa.

    Le norme che contrassegnano e costituiscono I'ordinamento sindacale, lnvece,scaturiscono propriamente dalle relazioni industriafi e cioe dal conflltto socia Ie e dairapporti di forza che questo genera; questa stato di case fa sl che tali regaledebbano essere inquadrate e sussunte nella categoria che nella teoria generale deldiritto e conosciuta e definita come "tetto normetivo" 31 0 "norma extra ordinem" 32,fa cui caratteristica e di autoqualificarsi come normative, neJ mentre vengonoprodotte; in sostanza Ie regale cost venute ad esistenza esprimono al tempo stesso,per cosi dire, la norma prodotta e fa norma sulla produzione".

    La conseguenza di clo non sono di non poco momenta, nel sensa che a darconto del funzionamento deJl'ordinamento sindacale e doe della sua capacita diassicurare la reqolarita dell'osservanza delle sue regale altro non pUGessere che if

    Tale relazione pone in luce il fondamentale contributo fomito dal Giudice delle Leggi al diritto sin-dacale, pur nell 'Inattuazione della seconda parte dell 'art, 39 Cost., attraverso il sapiente utilizzo del 1comma di tale art., contribute contrassegnato:1)dal riconoscirnento dell'autonornia delle parti sociali (sent. n. 1/63),2) dall 'assegnazione alia contrattazione collettiva di un proprio ambito di cornpetenza (sent. n, 106/62e 120/63),3) dall'afferrnazione secondo cui non e ipotizzabile, ove la Iegge e il contratto collertivo rimanganociascuno nel proprio ambito, un "conflitto tra attivita norm ativa dei sindacati e attivita legis/at iva "(sent. n. 141/80),4) dal riconoscirnento alla contrattazione colletti va della "funzione di fonte regolatrice dei modi diattuazione della garanzia del salario sufficiente" (sent. n. 124/91).3) Cfr, N. Bobbio, "Fatto normativo'', in Ene. dir., Milano, Giuffre, 1967, vol. XVI, pp. 988-995. Lanozione di "[atto normativo" e dovuta, come noto, a Georges Gurvitch, che l'ha elaborata in L'idee dudroit social, Paris, Sirey, 1932, e in Le temp present et l'idee du droit social, Paris, L i br , p hil os , Vrin,1932.J2 Lefonti del diriuo e I'interpretazione cit., pp . 255-256.33 Lineamenti di teoria del diritto oggettivo, Torino, Giappichelli Ed., 2009 pp. 115 e 121, ove si Jeggequanta segue: nel "fatto normativa.: fa norma sulla produzione e espressa a posteriori, dallo stessofatto normativo ali 'atto del suo affermarsi, 0 meglio del suo riconoscimento. Il fatto normativo extraordinem si autoqualifica come normativo mentre produce fa norma: e normogeno bivalente, inquanto esprime, ad una, fa norma prodotta e fa norma sulfa produzione "; in tal caso "fa normativitadel fatto risultera a posteriori, ex post factum. e sara data dal suo riconoscimento, ch e presuppone lasemplice idoneita del fatto a proporsi a a porsi come narmogeno ".

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    riconoscimento che i scqqettl interessati e destinatari delle stesse le attribuiscononel tempo.

    Questo tipo di situazione non e percepibile allorche jJ riconoscimento rtsultastabile nel tempo; mentre, viceversa, net case in cui accadimenti estern; tendano adalterare la permanenza di esso, ci si approssima allora a contesti in cui - e adecidere Ie cose non possono che essere ancora una volta i rapporti di forza checontrassegnano Ie relazloni industrial! - e possibile un mutamento delle norme invigore fino a quel momento, sol che esse trovino in un nuovo riconoscimento la lorefonte di legittimazione.

    Anche 1 0 stesso principle di gerarchia delle fonti normative, che e indub-biarnente riscontrabiie all'interno dell'ordinamento sindacale (si pensi, ad esempio,ai rapporti tra Accordo Governo-Parti Sociali, contenente Ie regole sulla contratta-zione nazionale, e contrattazione subordinata a tali regole 0 tra Accordo Interconfe-derate che dtsciplina la contrattazione collettiva e Contratto Collettivo 0 tra ContrattoCollettivo Nazionate di settore e Contratto Aziendale interne allo stesso), presentaperaltro portata ed efficacia durevole net tempo, sino a che Ie parti soclall. ai divers;livelli, si riconoscono in questo sistema di regale.

    La situazione ora descritta e sicuramente riconducibile ad un sistema normativoche presenta una struttura dl tipo scalare, in cui la fonte superiore legittima quellainferiore e cosi via; peraltro 5 1 tratta di principio di gerarchia delle fonti che ha unasua validita fondata esclusivamente suI riconcsctmemo ad opera delle parti sociali.

    Con la conseguenza che, ove tale riconoscimenta venga mena, per essere lapregressa regolamentazione sostituita dalle parti contrapposte che avevano pestein essere quella precedente, la situazione normativa sara allora destinata adassestarsi su equilibri, se del caso, anche assai diversi rispetto a quelli per !'innanziesistenti.

    Ed e ovvio che solo iI principia di effettivita potra poi dar conto della capacita diquelle nuove norme di regolare i rapporti sociali; solo alla prova dei fatti e inveropossibile stabilire ed inferire se un. mutamento normativo intervenuto nell'ambitodell'ordinamento sindacate sia 0 meno legittimo, essendo iI criterio di legittimazioneun criteria di ordine meramente fattuale.

    * .. '* * *

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    Tribunale Ordinaria di Torino-Sezione Lavoro-Rgl n. "02012011-Giudice V Ciocchett t

    7. Art. 391 Cost. e pluraJismo sindacale.E indiscutlbile che l'art. 39, 1comma, Cost., net sancire la liberta sindacale,

    abbia sostanzialmente inteso delineare un modello plurafistico, in conformita delresto con II riconoscimento delle formazioni intermedie cui si ispira J'art. 2 dellaCostituzione e in contrapposizicne con il modello corporative monistico sperimen-tato durante la dittatura fascista.

    In conseguenza di questa chlarlssirna scelta de; costituenti" in favore dellaliberta dl associazione sindacale e quindi di una situazicne concorrenziale tra Iestesse, ne consegue che ciascuna di esse e tendenzialmente titotata a svolgerequella che poi e una delle piu importanti prerogative del sindacato e cioe dl agentedella contrattazione, di tito!are in altri tennini del potere negoziale con la contropartedatoriale.

    II nostro Paese ha vissuto stagioni diverse nel corso del tempo, quanto all'arcoternporale compreso tra I'approvazione della Carta Costituzionale e I'oggi, cheregistrano situazioni alterne dl !acerazione sindacale, dl riccmposizione unitaria, dinuove !acerazioni. Ed e senza dubbio opportuno richiamare jj principio costituziona-Ie che fa da sfondo ad esse, che per I'appunto e queUo del pluralismo sindacale.

    Allorche vicende che contengono scenari contrassegnati da contrapposizlonitra Ie organizzazioni sindacali vengono ad investire ji Tribunals, non e certamenteinopportuno rammentare che non compete al giudice intervenire sui merito di talicontrapposizioni, essendo esse governate dai principio di Ilberta sindacale e quindidal pluralismo sindacale.

    In tali casi il Tribunale altro non puo fare se non prendere atto della situazionedi lacerazione verificatasi.

    Va peraltro aggiunto che compete invece al giudice verificare che, in talisituazionl di lacerazione, non vengano seguiti percorsi 0 non s'accompagninocondotte che possano comunque costituire, per il datore, violazione di legge 0 che

    34 S i veda in proposito il d ib attito svo ltosi in se no a lia T erza S ottocorn mission e pe r la Costituzionene l le sedute II e 1 7 ottobre 1 946, in La Cost ituzione della Repubblica nei lavori preparatorideil'Assemblea Costituente, Rorna, Camera dei Deputar i , 1971, voi, VIII, p. 2249 e SS. e p. 2301 e 5S.;in p art ic ol are Ie p aro le p ro nu nc ia te , c on riferimento a ll 'a rt . 3 9 e a fa vore d el p lu ra lisrno sind aca le , d alrelatore G iu se pp e d i V it to rio (ivi, p. 2305): "il concetto del sindacato unico ," e contrario alla libertasindacale", S u i p un ta cfr, a lt re si fa Costituzione italiana illustrata can ifavor; preparatori, Milano,Mo nd a do ri, 1 9 76 , p. J 34; La liberta sindacale, Padova, C ed am , 1 97 9, pp. 177~178; Diritto sindacale,T orin o, G ia pp ic he ll i E d ., 1 99 5. p p. 7 0-7 1.

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    in qualche modo possano costituire lesione di diritti 0 di prerogative di alcuneorganizzazioni sindacali.

    Allo stesso modo compete al Tribunals accertare - allorche si verlficanovicende che pongono in discussione i sisterni di contrattazione consolidati e lastessa autorevoiezza del contratto col!ettivo di settore, per sostituire aliacontrattazione collettiva da ann! in vigore contratti di portata aziendale - che il tuttoavvenga seguendo procedure corrette e soprattutto abbia come protagonisteorganizzazioni sindacali di riconosciuta e consolidata rappresentativita e non invecesindacati di comodo, vietati daH'art. 17 dello Statuto dei Lavoratorl.

    Indipendentemente dalla presenza nella vicenda da esaminare di sindacatigialli, dovra comunque essere verificato da parte del Tribunale se non S l reaHzzinoeffetti che costituiscono comunque leslone di diritti sindacati e, in particolare, se ifdatore di lavoro nell'operare le proprie scelte, sia pure condivise da altreorganizzazioni sindacafi, non abbia varcato il confine delimitato dall'art. 28 delleStatuto dei Lavoratori, intromettendosi indebitamente neJladialettica intersindacale,cosl da offendere prerogative sindacall.

    * .. * " * ' I t t8. I fatti rilevanti ai fini di causa.

    Prima di passare all'esame delle specifiche domande formulate in giudizio dal-I 'organizzazione sindacale ricorrente, e necessario dare conto dei fatti da considera-re nlevanti ai fini della decisione delta causa.

    In particolare vanno qui richiamate - sulla scorta deJIadocumentazione ag/i attidel giudizio - Ie varie tappe che portano alia sottoscrizione del contratti 29 dicembre2010 e 17 febbraio 2011 impugnati in causa e di cui al punto A) delle conclusionidel ricorso ", tappe che COSt possono essere sintetizzate :[a] il 22 dicembre 2009 l'Amministratore Delegato del Gruppo Fiat presenta al

    Governo, al rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e ai Presidenti delleRegion; interessate jl piano d; rilancio degJi stabilimenti italian; del gruppo36,

    [b] il documento, per quello che qui interessa, evidenzia le gray; criticita esistentiall'interno dello stabilimento "Giambattista Vi co" di Pomigfiano d'Arco, rappre-sentate dal rifevante divario tra capacita produttiva e produzione effettiva, e

    35 Ricorso, pp. 50-51 .36 Doc. n. 5 prod. soc. cony.

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    prevede il SUO rilancio, con destinazione alia produzione della Nueva Panda,per volumi decisamente elevati",

    [el successivamente il 9 aprile 2010 si svolge presso la sede dell'Unione degliIndustriali della Provincia dl Napoli un incontro cui partecipano Fiat Group Auto-mobiles spa, le segreterie nazionali di Fim, Fiom, UlIm, Fismic nonche Ie RSUdello stabilimento "Giambattista Vice" di Pomigliano d'Arco, nel corso del Qualeviene presentato da parte dell'azienda iI piano per jJ rllanclo di tale site produt-tivo ed ilfustrata la scelta di coJlocare presso di esso la produzione delta vetturaNuova Panda",

    [d] in tale occasione Fim, Uilm e Fismic manifestano adesione a tale piano,evldenziando la cisponibulta ad avviare un confronto suJle rnodalita applicativedel maggior utilizzo degli impianti (18 turni) e delle flessfbilita derivanti dallanuova organizzazione del lavoro'",

    [e] per parte sua Fiom, pur valutando positivamente il piano di rilancio dellestabiHmento di Pomigliano, chiede perc Japrosecuzione della trattativa per scio-gliere alcuni nodi di esso (quail ad es. i 18 turni, 10straordinario e Ie pause),evidenziando comunque la necesslta del coinvolgimento e del consenso deitavoratorr",

    [t] 1127aprife 2010 Fiat Group Automobiles spa da disdetta agli accordi sindacaJi 4maggio 1987, 28 maggio 1998, 24 aprile 2003, 17 gennaio 2001, 12 marzo2001, 19 febbraio 2002, 18 marzo 2003, relativi ad ora rio di lavoro, cottimo,paghe di posta, indennita disagia linea e altro, con effetto dal 10 gennaio 2011,ritenendoli nan compatlbiJi rispetto al piano di produzlone della Nuova Pandaillustrato dall'azienda nel citato incontro 9 aprife 201041,

    [g) sempre il 27 aprile 2010 From diffonde un comunicato in cui esprime dissensoin ordine aile modifiche deU'organizzazione del lavoro previste dar piano azien-dale, evidenziando j rischi che potrebbero derivarne aJJasalute de; lavoratorr",

    [h) seguono quindi nel maggio 2010 vari incontri tra Fiat Group Automobiles spa,Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UgJ sui pragetto dj produzione della Nuava Panda

    37 D oc. n. 5 p ro d. so c. co nv ., pp. 31-33.38 D oc. nn , 7 e 8 prod . soc. conv .; doc. n. 1 6 p ro d. p . rico rr,39 Doc . n. 7 prod. s oc. c on v.~o D oc. n. 8 prod. soc. conv.; doc. n. 16 prod. p. ricorr,41 D oc. n. 1 0 prod. soc. conv.; doc. n. 1 8 prod. p, ricorr,n D oc. n. 20 prod. p. ricorr,

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    presso 1 0 stabllimento "Giambattista Vico" di Pomiqliano, in cui emergonoposizioni differenziate tra Ie varie organizzazioni sindacali'",

    [i] il 21 maggio 2010 Fiom diffonde un comunicato di dissenso rispetto aile propo-ste aziendali, evldenziando che spettera comunque ai lavoratcri, nelle assem-blee e con iI voto referendario, decidere sugli esiti della trattativa'",

    [ 1 1 in data 8 giugno 2010 si tiene un incontro tra Fim, Fiom, UiIm, Fismic, Ugl eFiat Group Automobiles, nel corso del quaJe ]'azienda formula un'ipotesi diaccordo'",

    [m} in data 11 giugno 2010 Fiorn manifesta la propria indisponibilita a sottoscriveretale ipotesi, ritenendo che essa cantenga deroghe al CCNL di categoria e anorme di legge, mettendo anche in discussione diritti individuaJi, compreso ifdiritto di sciopero",

    [n] il 15 giugno 2010 Fim, Uilm, Fismic nazionali e territoriali di Napoli sottoscri-vono con Fiat Group Automobiles spa t'lpotesl dl accordo formulata dall'aziendaau'esito del citato incontro 8 giugno 2010, integrato da previsione relative aliaCommissione di conciliazione'",

    [0] tale accordo si articola in 16 punti, aventi tra l'aJtro ad oggetto l'orario di iavoro(con prevlsione di utilizzo degfi impianti per 24 ore giornaliere e 6 grorni lasettimana, compreso it sabato), il sistema di turnazione (articofato su 18 turnisettimanali), le pause (che registrano una diversa durata e scansione rispetto aquells in atto), il lavoro straordinario (che potra essere richiesto fino a 80 oreannue pro capite e viene svincolato dal nulla osta sindacaJe), I'assenteismoanomalo (con escluslone della copertura retributiva a carico dell'azienda), laprevisione di clausola di responsabillta per OO.SS_ e RSU (in ipatesi djmancato rispetto degli impegni assunti); materie, queste, in cui introduce specl-fiche deroghe rispetto aile previsioni del C.C.N.L industria metafmeccanica,

    [p] il 22 giugno 2010 si tiene poi una consultazione referendaria tra tutti j lavoratoridel sito di Pomigliano, con I'esito emergente dalla Tabella 1 riportata nellapagina che segue,

    43 Doc. n. 12 prod, soc. cony.44 Doc. n, 24 prod. p. riCOIT.45 Doc. n. 14 prod. soc. conv., sub 8.62010; doc. nn, 26 e 27 prod. p, ricorr., sub 8.6.20 [0_.6Doc. n. 13 prod. soc. cony.47 Doc. n. 14 prod. soc. conv., sub 15.6.2010 e all.; Doc. n. 27 prod. p. ricorr., sub 15.6.2010.

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    TABELLA 1REFERENDUM 22 GIUGNO 2010

    tra ilavoratori del slto produttivo di Pomigliano d' Areosutl'Accordo 15 giugno 2010 sottoscritto da Fiat Group Automobiles spa eFlrn, Uilm, Flsrnic nazionali e territoriali di Napoli (*)

    Dipendenti 5.010 (a)aventi diritto al voto 4.881 (b)

    Votanti 4.644 (a) 93% (a)4.642 (b) 95% (b)Favorevoli at SI 2.888 63,3% (c]Favorevoii at NO 1.613 36,7% (C)Schede nulle 59Schede blanche 241 a )22 (b)

    (*) Fonti : Fiom-Cgi/ (doc, n. 29 prod, p. ricorr.) e Fiat Group Automobiles spa (doc, n. 15 prod, soc, conv.)Note: [1] l! dato contrassegnato da (a) e di fonte Fiom-Cgif, queUo contrassegnato da (b) e di fonte Fiat GroupAutomobile spa, queUo senza esponente 0 con esponete (e) e invece identico nel le due fonti. La dlscordanzarilevante tra Ie due fonti concerne unicamente iI numero del dipendenti (e cioe degli aventi diritto al vote) e siritrette sulla percentuale dei votann; tutti gli allri dati, in particolare quelli dei votl Iavorevoti al 81 e dei votifavorevoli al NO e Ie relative percentuali, sono invece sostanzialmente colncidenti, essendo il diva rio tra Ie duefonti, relative al n. dei votant i e al n. del le schede blanche, clrcoscri tto a poche uruta e quindi de! tutto inintruentesui risultato finale,[2] II dato contrassegnato da (c) - identico nelle due fonti utiliua!e - e ottenuto daUe fonf stesse prendendo

    in considerazione escJusivamente i voti validi , escluss cloe Ie schede nul le e quelle blanche.

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    Tribunate Ordinarto di Torino-Seztone l.avoro-Rgl n ';0201]() 1/ -Giudice V Ciocchett i

    [ql in data 29 settembre 2010 Federmeccanica, Assistal, Firn-Clsl, Uilrn-Uil - che H15 ottobre 2009 rlnnovano con accordo separato (dissenziente Fiom) ilC.C.N.L. industria rnetalmeccanica'", in attuazione dei principi contenuti net-t'Accordo Interconfederale 15 aprile 200949 sottoscritto da Confindustria, Cisl,Uil (dissenziente Cgit), per I'attuazione deU'Accordo-Quadro sulla riforma degJiassetti contrattuali, a sua volta stipulato il 22 gennaio 2009 da Governo,Confindustria, Cisl, Uil (dissenziente Cgil), a modifica del Protocoifo Governo-Parti Sociali (tra cui Cgil) del 23 lugJio 1993 - sottoscrivono I'art. 4-bis (lntesemoditicetive del C.G.N.L.) del C.C.N.L. industria metalmeccanica, che introducela posslbilita di"realizzare specifiche intese modificative ... di uno 0pili Ist ifutl discipfinati daf CeNL", "a/fine di tevorire /0 svi/uppo economico ed occupazionale mediante la creezione diconaiziont utili a nuovi investimenti 0 eli 'evvio di nuove iniziative ovvero Rcercon tenere gIlettett; economic! occupazionali denvenii da siiueziont di crisi eziendele" 0,

    [r] a seguito dl ulterior! trattative in sede slndacale vengono poi sottoscritti iseguenti contratti refativi al site produttivo di Pomigllano d'Arco :(1) contratto collettivo dl !avoro di primo !ivello stipulato il 29 dicern-bre 2010 da Fiat spa can Ie Organizzazionl sindacalJ nazlonaf eterritoriali di Napoli dl Firn-Cisl, Uilrn-Uil, Fismic, UglMetaleccanicie da'l'Assoclazione quadri e capi Fiat51,(2) contratto collettivo aziendale di secondo live!lo stipulato il 17 feb-

    braio 2011 da Fabbrica ltalla Pomlgllano spa con le Organiz-zazioni sindacali nazionali e territoriaf dl Napoli dl Flm-CisJ, Uifm-Uil, Fisrnic, UglMetaleccanici e dall'Associazlone qua-dri e capiFiat52,

    [s] iI contratto indicate sub (1) si autoqualifica come contratto di primo llvello edichiara che sara applicato ai lavoratori di Fabbrica ltalia Pomigliano, la quale,non aderendo al sistema confindustriale, non applica fa contrattualistica definitane!1'ambito dl tale sistema,

    [t] tale contratto si articola in Tre Titoli : iI Tltolo Primo e costituito da 11 artlcoli,dedicati al sistema delle relazioni sindacali, ai diritti sindacall e al sistema di

    48 Doc. n. 12 prod. p. ricorr,49 Doc. n. 17 prod. soc. cony. L'accordo Interconfederale 15 aprile 2009 prevede, sia pure in viasperimentale e per 4 anni, la durata triennale del C.C.N.L., tanto per la parte economica che per quellanonnativa, modificando in tal modo la diversa periodicita prevista dal Patio Governo-Parti Sociali del23 lugJio 1993, che prevedeva la durata quadriennale del C.C.N.L., con una scadenza della sola parteeconomica al termine del primo biennia.50 Doc. n. 31 prod. p. ricorr.; doc. n. 17 prod. soc. cony.51 Doc. n. 3 prod. p. ricorr.; doc. n. 18 prod. soc. cony.

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    regale contrattuali; il Titolo Secondo e formato da 6 articoli e concerne I'orga-nizzazione del lavoro, i bilanciamenti produttivi, l'arnbiente di lavoro e l'orario dilavoro; il Tltolo Terzo e costituito da 30 articofi e riguarda la disciplina delrapporto individuale dl lavoro, la classificazione del personale, la retribuzione ealtr! istituti economici, Ie assenze, i permessi, Ie tutele, i rapporti in azienda, larisoluzione del rapporto di lavora; infine if Titolo Quarto concerne la normativaspecifica di Fabbrica ltalia Pomigliano e prevede I'assunzione del personaleproveniente da Fiat Group Automobiles spa, stabilimento Giambattista Vice djPomigHano, tramite cessione individuale del contratto di lavoro, con riconosci-mento dell'anzianlta pregressa e salvaguardia del trattamento economico corn-plessivo, senza applicazione dell'art. 2112 c.c., non configurandosi nell'opera-zione societaria trasferimenti di rami o'azienda,

    [u] il contratto in questione prevede inoltre, nella parte relativa ai diritti sindacali,che essi vengano regolati secondo Ie previsioni della legge 20 maggio 1970, n.300, e che la costituzione della rappresentanza sindacale aziendale (RSA) siariconosciuta at sensi dell'art. 19 di tale !egge e riservata aHeorganizzazioni sin-dacaJi dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo di primo livello,

    [v] tale contratto contiene e assorbe, in varle sue parti, la specifica disciplinacontenuta nelJ'accordo 15 giugno 2010 a suo tempo stipulate da Fiat GroupAutomobiles spa, Flm, Uilrn, Flsmic nazionali e di Napoli, gia 09getto di referen-dum tra i lavoratori di Pomigliano,

    [w] it contratto indicate sub (2) si autoqualifica a sua volta come contratto collettivoaziendale di secondo livelle e richiama in premessa il contratto collettivo dlprimo livello del 29 dicembre 2010 che sara applicato ai !avoratori di FabbricaItalia Pomigliano spa,

    [z] tale contratto prevede, tra I'altro, che it personale praveniente da Fiat GroupAutomobiles spa, stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano, venga assuntocon ricanoscimento dell'anzianita pregressa, con salvaguardia del trattamentoeconomico compJessivo e senza I'applicazione dell'art, 2112 c.c. in quantanell'operaziane societaria non si configurano trasferimenti di rami d'azienda.

    'It '* * * " *

    52 Doc. n. 40 prod, p. ricorr.; doc. n, 19 prod, soc, cony.

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    9. La domanda afferente ieontrattirelativi a Pomigliano d'Areo.

    Quanto esposto al paragrafo 6. (Art. 392 Cost, principio di etteitivite, ordina-mento sindaca/e) evidenzia che I'attuale ordinamenta sindacate, pur dovendorispettare Ie norme inderopabif dl legge, aile quail si deve pertanto conformare, eperc totalmente privo di regole legislative cogenti, per cio che concerne la disciplinedelle fonti di produziane delle sue norme; tale ordinamenta, infatti, si regge unica-mente su intese tra Ie parti scclali, prive a monte di discipline legali che imponganoprocedure, durata, ambiti di appllcazione ece.

    Si tratta doe di un sistema che in tanto si regge, in quanta e condiviso.Conseguentemente, in assenza di regale legali sulle fonti di produzione, Ie

    norme di volta in volta adottate in questo ordinamento passono e debbano ritenersivalide, sulfa base del menzionato princtpto di effettivita, solo per il tempo in cui Iestesse parti sociah che Ie hanno adottate si riconoscono in esse.

    II principle di condivisione vale anche quanto ai rapport! tra Accordo Interconfe-derate sugli assetti contrattuali e singoli contratti collettivi, nel sense che il rispetto diqueUe regole puc essere messo in discussione delle parti sociali rappresentative,come in effetti e avvenuto talora in passato e avviene anche oggL

    Quanto esposto al paragrafo 7. (Art. 391 Cost. e plurelismo sindaca/e) consenteinoltre di chiarire che iI principio costituzionale che regola I'ordinamento sindacale equello del pluralismo: conseguentemente dascuna orqanizzazione sindacale hapiena autonomia d'azione, garantita daf 10 comma delJ'art. 39 Cost., e nel cantempoha la rappresentanza degJi interessi dei lavoratorL

    Le vicende illustrate poi al paragrafo 8. (I fatti titeventi el fini di causa)evidenziano I'esistenza, nella specie, di un percorso negoziaJe destinate, in unprimo tempo, ad intradurre nef sito produttivo di Pomigliano d'Arco alcune regolederogatorie rispetto al C.C.N.l. industria metalmeceanica e agli spazi dal medesimoriservati ai contratti integrativi aziendali: per pervenire poi, dopo I'approvazione ditali regale derogatorie da parte della stragrande maggioranza dei Javoratori del sito,ad una disciplina contrattuale del tutto scollegata dal C.C.N.L. industria metalmec-canica applicabife per I'innanzi e che, anzi, 1 0 sastituisce integralmente.

    II nuevo contratto posto in essere 51 autodefinisce di prime livello e contieneuna regalamentazione compiuta del rapporto di lavoro, cos] da coprire tutte Ie

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    materie e tutti gli arnbiti che tradizionalmente contraddistinguono if contratto diprimo livello.Cia premesso, si tratta a questo punto di prendere in esame la domandacontenuta al punto A) delle conclusioni del rlcorso", con cui I'organizzazionesindacale ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare l'i lJegittimita, per contrasto conil disposto dell'art. 2112 c.c. 0 frode al medesimo, dei seguenti due contratti , relativial sito produttivo di Pomigliano d'Arco :(1) del contratto cellettivo di lavoro di prime fivello stipulate i t 29 dicembre 2010 da

    Fiat spa can Ie Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Napoli dl Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, UglMetaleccanici e dall'Associazione quadri e capi Fiat,

    (2) del contratto collettivo aziendale di secondo livello stipulate il 17 febbraio 2011da Fabbrica Italia Pomigliano spa con Ie Organizzazioni sindacali nazionali eterritoriali di Napoli dl Fim-Cisl, Uilm-UII, Fismic, UglMeta!eccanici e daU'Asso-ciazione quadri e capi Fiat.Come e state chiarito in antecedenza, nel paragrafo 2. (Inquadramento

    giuridico delle demande), anche la richiesta in oggetto si muove in un quadro diden uncia dl antisindacalita, la quale prende avvio ed ha come proprio caposaldo lasupposta violazlone dell'art. 2112 c.c.

    Si tratta pertanto di acdarare la fondatezza 0 meno dl tale domanda, verifican-do cioe se la stipula di tali contratti integri 0 rneno gli estremi della condotta antisin-dacale,

    In ordine a cia il Tribunals osserva quanto segue.La vicenda come in antecedenza deJineata pone in luce, innanzitutto, una situa-

    zione di dissenso tra Ie organizzazioni sindacali storiche dei lavoratori, appartenential gruppo di quelle maggiormente rappresentative, Ie quali sulla stessa effettuanovalutazioni contrastanti e assumono posizioni divergenti.

    Fim e UHm, organizzazioni di categoria del settore metalmeccanico affiliaterispettivamente a Cisl e UlI, accettano dl scollegarsi dal tradzionate C.C.N.L.dell'industria metalmeccanica e di sottoscrivere contratto autonomo, che regoJa exnovo l'interezza del rapporto di lavoro dei lavoratori che opereranno ne! nuovo sitedi Pomigliano d'Arco, aile dipendenze di Fabbrica ItaJia