semplificazioni nelle procedure di fusione e scissione roberta mannu

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SEMPLIFICAZIONI NELLE PROCEDURE DI FUSIONE E SCISSIONE: NOVITA’ DEL D. LGS. 123/2012 (Salvatore Sanna) Attraverso l’approvazione del DLgs. 123/2012 1 sono state apportate numerose modifiche sul Codice Civile, riguardanti nello specifico: 1. La possibilità di pubblicare il progetto di fusione o scissione sul sito Internet della società, in alternativa al deposito nel Registro delle imprese; 2. la possibilità di omettere la redazione della situazione patrimoniale e la relazione degli amministratori; 3. l’obbligo dell’organo amministrativo delle società partecipanti, di segnalare ai soci in assemblea e agli organi amministrativi delle altre società coinvolte modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di elaborazione del progetto e la data dell’assemblea in cui questo è ad oggetto; 4. l’esonero dall’obbligo di depositare presso la sede legale i documenti riguardanti la fusione se questi sono già stati pubblicati nel sito Internet della società. La prima disposizione pone in essere una novità di non scarsa rilevanza poiché la pubblicazione presso il sito del progetto di fusione/scissione comporta una risparmio dei costi di iscrizione presso il Registro delle imprese e permette di svolgere una pubblicazione istantanea, non ottenibile attraverso il procedimento precedentemente disciplinato. 1 In attuazione dell’art. 6 della L. 15.12.2011 n. 217, il decreto oggetto della seguente disamina recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16.09.2009 n. 2009/109/CE, concernente gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di operazioni di fusione e scissione societarie.

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Riassunto del saggio di Salvatore Sannafatto da Roberta Mannu

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Page 1: SEMPLIFICAZIONI NELLE PROCEDURE DI FUSIONE E SCISSIONE Roberta Mannu

SEMPLIFICAZIONI NELLE PROCEDURE DI FUSIONE E SCISSIONE:

NOVITA’ DEL D. LGS. 123/2012 (Salvatore Sanna)

Attraverso l’approvazione del DLgs. 123/20121 sono state apportate numerose modifiche sul Codice

Civile, riguardanti nello specifico:

1. La possibilità di pubblicare il progetto di fusione o scissione sul sito Internet della società, in

alternativa al deposito nel Registro delle imprese;

2. la possibilità di omettere la redazione della situazione patrimoniale e la relazione degli

amministratori;

3. l’obbligo dell’organo amministrativo delle società partecipanti, di segnalare ai soci in

assemblea e agli organi amministrativi delle altre società coinvolte modifiche rilevanti degli

elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di elaborazione del

progetto e la data dell’assemblea in cui questo è ad oggetto;

4. l’esonero dall’obbligo di depositare presso la sede legale i documenti riguardanti la fusione

se questi sono già stati pubblicati nel sito Internet della società.

La prima disposizione pone in essere una novità di non scarsa rilevanza poiché la pubblicazione

presso il sito del progetto di fusione/scissione comporta una risparmio dei costi di iscrizione presso

il Registro delle imprese e permette di svolgere una pubblicazione istantanea, non ottenibile

attraverso il procedimento precedentemente disciplinato.

Il legislatore ha interesse a mantenere la valenza del documento cardine dell’operazione di fusione,

e disciplina, a questo proposito, che la pubblicazione avvenga “con modalità atte a garantire la

sicurezza del sito medesimo”; inoltre viene disposto che i documenti abbiano la caratteristica di

autenticità e che vi sia certezza della data di pubblicazione.

Si sono sviluppati vari dubbi relativi all’attendibilità del sito utilizzato per la pubblicazione del

progetto di fusione; e riguardanti il fatto che la direttiva 2009/109/CE nulla esprime sulla certezza

della data di pubblicazione, la legge comunitaria ne evidenzia l’importanza.

Tuttavia ciò che appare è che la prassi, in questo caso, faciliterà e permetterà l’introduzione dei

sistemi informatici in questi ambiti, dove l’insicurezza viene superata dalla velocità e dalla

semplicità con cui i soci, ed anche i soggetti terzi, potranno venire a conoscenza delle operazioni

della società verso cui hanno interesse.

1 In attuazione dell’art. 6 della L. 15.12.2011 n. 217, il decreto oggetto della seguente disamina recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16.09.2009 n. 2009/109/CE, concernente gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di operazioni di fusione e scissione societarie.

Page 2: SEMPLIFICAZIONI NELLE PROCEDURE DI FUSIONE E SCISSIONE Roberta Mannu

La norma di comportamento CNDCEC n. 10.4 approvata nel dicembre 2011 assegna in testa al

collegio sindacale il dovere di controllo relativo agli adempimenti pubblicitari degli atti del

procedimento di fusione/scissione; da questo si ricava che se tali adempimenti devono essere svolti

in modalità digitale saranno sempre i sindaci (o il sindaco unico) a dover svolgere un controllo

sull’attendibilità delle processi pubblicitari svolti.

La seconda innovazione consiste nel fatto che i soci, esclusivamente all’unanimità, possano

decidere di omettere la predisposizione di alcuni dei documenti facenti parte del fascicolo di

progetto: la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti –

nella quale risulta il rapporto di cambio.

La nuova normativa permette di accelerare i tempi necessari allo sviluppo del processo di

fusione/scissione, nonostante si tratti, in ogni caso, di una scelta opzionale della totalità dei soci.

Infine un aspetto di innovazione è il fatto che il DLgs 123/2012 introduca nuovi esoneri

documentali relativi alle procedure di fusione inerenti ad un gruppo societario, riguardanti nello

specifico società possedute al 90% ; e relative alle operazioni di scissione che creano una o più

nuove società.