semplificazioni nelle procedure di fusione e scissione roberta mannu
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Riassunto del saggio di Salvatore Sannafatto da Roberta MannuTRANSCRIPT
SEMPLIFICAZIONI NELLE PROCEDURE DI FUSIONE E SCISSIONE:
NOVITA’ DEL D. LGS. 123/2012 (Salvatore Sanna)
Attraverso l’approvazione del DLgs. 123/20121 sono state apportate numerose modifiche sul Codice
Civile, riguardanti nello specifico:
1. La possibilità di pubblicare il progetto di fusione o scissione sul sito Internet della società, in
alternativa al deposito nel Registro delle imprese;
2. la possibilità di omettere la redazione della situazione patrimoniale e la relazione degli
amministratori;
3. l’obbligo dell’organo amministrativo delle società partecipanti, di segnalare ai soci in
assemblea e agli organi amministrativi delle altre società coinvolte modifiche rilevanti degli
elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di elaborazione del
progetto e la data dell’assemblea in cui questo è ad oggetto;
4. l’esonero dall’obbligo di depositare presso la sede legale i documenti riguardanti la fusione
se questi sono già stati pubblicati nel sito Internet della società.
La prima disposizione pone in essere una novità di non scarsa rilevanza poiché la pubblicazione
presso il sito del progetto di fusione/scissione comporta una risparmio dei costi di iscrizione presso
il Registro delle imprese e permette di svolgere una pubblicazione istantanea, non ottenibile
attraverso il procedimento precedentemente disciplinato.
Il legislatore ha interesse a mantenere la valenza del documento cardine dell’operazione di fusione,
e disciplina, a questo proposito, che la pubblicazione avvenga “con modalità atte a garantire la
sicurezza del sito medesimo”; inoltre viene disposto che i documenti abbiano la caratteristica di
autenticità e che vi sia certezza della data di pubblicazione.
Si sono sviluppati vari dubbi relativi all’attendibilità del sito utilizzato per la pubblicazione del
progetto di fusione; e riguardanti il fatto che la direttiva 2009/109/CE nulla esprime sulla certezza
della data di pubblicazione, la legge comunitaria ne evidenzia l’importanza.
Tuttavia ciò che appare è che la prassi, in questo caso, faciliterà e permetterà l’introduzione dei
sistemi informatici in questi ambiti, dove l’insicurezza viene superata dalla velocità e dalla
semplicità con cui i soci, ed anche i soggetti terzi, potranno venire a conoscenza delle operazioni
della società verso cui hanno interesse.
1 In attuazione dell’art. 6 della L. 15.12.2011 n. 217, il decreto oggetto della seguente disamina recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16.09.2009 n. 2009/109/CE, concernente gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di operazioni di fusione e scissione societarie.
La norma di comportamento CNDCEC n. 10.4 approvata nel dicembre 2011 assegna in testa al
collegio sindacale il dovere di controllo relativo agli adempimenti pubblicitari degli atti del
procedimento di fusione/scissione; da questo si ricava che se tali adempimenti devono essere svolti
in modalità digitale saranno sempre i sindaci (o il sindaco unico) a dover svolgere un controllo
sull’attendibilità delle processi pubblicitari svolti.
La seconda innovazione consiste nel fatto che i soci, esclusivamente all’unanimità, possano
decidere di omettere la predisposizione di alcuni dei documenti facenti parte del fascicolo di
progetto: la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti –
nella quale risulta il rapporto di cambio.
La nuova normativa permette di accelerare i tempi necessari allo sviluppo del processo di
fusione/scissione, nonostante si tratti, in ogni caso, di una scelta opzionale della totalità dei soci.
Infine un aspetto di innovazione è il fatto che il DLgs 123/2012 introduca nuovi esoneri
documentali relativi alle procedure di fusione inerenti ad un gruppo societario, riguardanti nello
specifico società possedute al 90% ; e relative alle operazioni di scissione che creano una o più
nuove società.