segnalazioni sull’attualitÀ costituzionale straniera

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CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI Area di diritto comparato SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA a cura di Carmen Guerrero Picó Sarah Pasetto Maria Theresia Rörig Céline Torrisi con il coordinamento di Paolo Passaglia n. 27 (luglio 2019)

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CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

Area di diritto comparato

SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA

a cura di Carmen Guerrero Picó Sarah Pasetto Maria Theresia Rörig Céline Torrisi con il coordinamento di Paolo Passaglia

n. 27 (luglio 2019)

Avvertenza

La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente

documento.

La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre,

estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il

riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel

contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0).

Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente

indirizzo email: [email protected].

SOMMARIO

Spagna

MINORI – DIRITTO ALL’INTIMITÀ

Il Tribunale costituzionale si pronuncia sul diritto all’intimità dei minori nei procedimenti di giurisdizione volontaria .................................................... 7

Stati Uniti LIBERTÀ RELIGIOSA – MONUMENTI DI CARATTERE RELIGIOSO

Corte suprema, sentenza American Legion et al. v. American Humanist Association et al., No. 17–1717, 588 U.S. __ (2019), del 20 giugno 2019, in tema di monumenti di carattere religioso ...................................................... 9

Stati Uniti MARCHI E BREVETTI – MORALE PUBBLICA

Corte suprema, sentenza Iancu, under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office v. Brunetti, No. 18–302, 588 U.S. __ (2019), del 24 giugno 2019, sull’incostituzionalità di marchi immorali o scandalosi ..................................................................................... 13

Spagna SECESSIONE – CATALOGNA

Il Tribunale costituzionale rende noto l’esito dei ricorsi sull’applicazione dell’art. 155 Cost. alla Catalogna .................................................................... 15

Francia PARLAMENTO – REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-785 DC del 4 luglio 2019, sulla risoluzione di modifica del regolamento dell’Assemblée nationale ............... 17

Francia FINE VITA – GIURISDIZIONE

Cour de cassation, Assemblée plénière, sentenza n. 19-17.330 - 19-17.342 del 28 giugno 2019, sull’applicazione della teoria della c.d. voie de fait nell’ambito dell’affaire Vincent Lambert ........................................................ 21

Spagna PROTEZIONE DEI DATI – TRATTAMENTO DAI PARTE DEI PARTITI POLITICI

Dichiarata l’incostituzionalità della normativa che autorizzava i partiti al trattamento di dati sulle opinioni politiche nell’ambito di attività elettorali ... 25

Spagna

CARCERAZIONE PREVENTIVA – RISARCIMENTO

Il Tribunale costituzionale estende il diritto al risarcimento dei detenuti sottoposti a carcerazione preventiva e successivamente prosciolti ................. 29

Spagna

PREVIDENZA SOCIALE – CONTRIBUTI PENSIONISTICI

Il Tribunale costituzionale dichiara contrario al principio di eguaglianza e discriminatorio in ragione del sesso il sistema di calcolo della pensione dei lavoratori part-time .......................................................................................... 33

Spagna

SECESSIONE – CATALOGNA

Il Tribunale costituzionale si pronuncia sull’applicazione alla Catalogna dell’art. 155 Cost. alla Catalogna, in occasione del tentativo secessionista .... 37

Regno Unito CITTADINO EUROPEO – ESPULSIONE

Corte suprema, sentenza Secretary of State for the Home Department (Appellant) v Franco Vomero (Italy) (Respondent), [2019] UKSC 35, del 24 luglio 2019, in tema di espulsione di un cittadino europeo .................. 41

Regno Unito DIRITTO INTERNO E DIRITTO EURO-UNITARIO – RINVIO PREGIUDIZIALE

La Corte suprema opera due richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ...................................................................... 43

Regno Unito PRIMO MINISTRO – NOMINA

Boris Johnson eletto leader del Partito conservatore e nominato Primo ministro del Regno Unito ..................................................................... 45

Francia ISTRUZIONE PUBBLICA – RIFORMA

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-787 DC, del 25 luglio 2019, Legge per una “scuola della fiducia” ............................................................. 47

Spagna

PRIMO MINISTRO – MANCATA INVESTITURA

Con la mancata investitura di Pedro Sánchez come Primo ministro da parte della Camera dei deputati si apre un nuovo periodo di impasse politica ........ 49

Francia MINORI STRANIERI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-797 QPC, del 26 luglio 2019, Unicef France et autres, in tema di trattamento dei dati di minori stranieri ... 51

Stati Uniti POLITICA MIGRATORIA – FINANZIAMENTO

Corte suprema, ordinanza Donald J. Trump, President of the United States, et al. v. Sierra Club, et al, No. 19A60, 588 U.S. __, del 26 luglio 2019, sullo stanziamento di fondi per la costruzione del muro lungo il confine con il Messico ................................................................................................. 55

Germania DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE – RINVIO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ AL TRIBUNALE COSTITUZIONALE

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 13 luglio 2019 (2 BvR 824/15, 2 BvR 825/15) in merito ad un asserito principio generale di diritto internazionale sollevato in relazione alla crisi di debito della Repubblica di Argentina ..................................................................................................... 57

Germania CONDANNA PENALE – ACCERTAMENTO ALTERNATIVO

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 5 luglio 2019 (2 BvR 167/18), in merito ad una condanna penale basata sull’accertamento alternativo ed al principio della determinatezza ........................................................................ 61

Germania DECRETI SUBDELEGATI – INDICAZIONE DEL FONDAMENTO NORMATIVO

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 18 luglio 2019 (1 BvR 587/17), in merito all’obbligo di indicare la fonte normativa nei decreti subdelegati ... 63

SPAGNA

MINORI – DIRITTO ALL’INTIMITÀ

Il Tribunale costituzionale si pronuncia sul diritto all’intimità dei minori nei procedimenti di giurisdizione volontaria

01/07/2019

La STC 64/20191, del 9 maggio, ha deciso su un ricorso in via incidentale riguardante l’art. 18, comma 2, par. 4, della legge n. 15/2015, del 2 luglio, sulla giurisdizione volontaria.

Quando un procedimento di giurisdizione volontaria riguarda gli interessi di un minore, la legge prevede che egli possa essere sentito separatamente dal giudice o dal letrado dell’amministrazione di giustizia. La norma impugnata prevede che, dopo l’audizione del minore, sarà redatto un verbale dettagliato e che questo, insieme con l’eventuale videoregistrazione dell’audizione, sarà trasmesso alle parti perché possano formulare le loro allegazioni entro cinque giorni.

Il giudice a quo riteneva che la disposizione potesse porsi in contrasto con il diritto all’intimità (art. 18, comma 1, Cost.) dei minori, ma il plenum del Tribunale costituzionale ha respinto la doglianza.

Il verbale di cui all’art. 18, comma 2, par. 4, della legge n. 15/2015 costituisce il riflesso processuale del diritto del minore di età ad essere sentito ed ascoltato su tutte le questioni ed in tutti i procedimenti che lo riguardano2, una manifestazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.) che forma parte dello status giuridico indisponibile dei minori.

L’esercizio di tale diritto può entrare in conflitto con altri diritti fondamentali, come, ad esempio, quello all’intimità, ma, in questo caso, la norma sottoposta a giudizio supera il test di proporzionalità3 ed è, quindi, legittima.

Il plenum ha dichiarato che la redazione del verbale garantisce il diritto ad un processo con tutte le garanzie ed il diritto di difesa, assicurando il rispetto del contraddittorio e del principio di parità delle armi.

1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8645. 2 V. il FJ 4. 3 V. i FFJJ 6-8.

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Le cautele previste dalla legge garantiscono che l’audizione del minore avvenga nelle condizioni più adeguate, finanche a porte chiuse, alla presenza del pubblico ministero e con l’ausilio di specialisti, qualora ciò fosse ritenuto necessario. Le eccezioni alla pubblicità sono volte a preservare l’interesse superiore del minore, e l’amplissima libertà di cui gode il giudice o il letrado dell’amministrazione di giustizia in questo ambito deve essere bilanciata con la garanzia che i fatti alla base della sua decisione non restino nella sfera della sua conoscenza privata, perché in quest’ultima ipotesi il diritto alla tutela giurisdizionale delle parti risulterebbe gravemente danneggiato.

Non può quindi sostenersi che la norma denunciata difetti di proporzionalità. Durante l’audizione spetta all’autorità giudiziaria vigilare affinché le dichiarazioni del minore si circoscrivano a quelle necessarie ai fatti ed alle circostanze controverse; tale garanzia è rafforzata dalla presenza del pubblico ministero, cui spetta tutelare i minori. Nel rispetto di queste regole, l’incidenza sul diritto all’intimità dei minori sarà minima, perché il contenuto del verbale terrà conto solo delle manifestazioni imprescindibili e significative per il procedimento, rispettandosi così gli imperativi derivati dal rispetto del contraddittorio.

Carmen Guerrero Picó

STATI UNITI

LIBERTÀ RELIGIOSA – MONUMENTI DI CARATTERE RELIGIOSO

Corte suprema, sentenza American Legion et al. v. American Humanist Association et al., No. 17–1717, 588 U.S. __ (2019),

del 20 giugno 2019, in tema di monumenti di carattere religioso

01/07/2019

Il caso riguarda la c.d. Bladensburg Cross, una croce latina alta oltre 9,7 metri costruita nel 1925 in commemorazione degli abitanti del territorio caduti nella I Guerra Mondiale. In particolare, la American Humanist Association contestava la permanenza del monumento su suolo pubblico e la sua manutenzione attraverso fondi pubblici come contrastanti con la Establishment Clause del I Emendamento. Infatti, la croce, originariamente completata e gestita dalla American Legion, un’associazione di veterani di orientamento conservatore, era stata acquisita (assieme al terreno sul quale poggia) nel 1961 dalla Commissione urbanistica del Maryland; l’American Legion aveva conservato il diritto di utilizzare il sito per svolgervi cerimonie. La District Court adita aveva respinto il ricorso, mentre la corte di appello del Fourth Circuit aveva accolto le ragioni della American Humanist Association.

La Corte suprema, con una maggioranza di 7 giudici contro 2, ha rovesciato la sentenza resa in secondo grado ed ha rinviato il caso alla corte distrettuale per una nuova determinazione. La opinion della Corte è stata redatta dal Justice Alito1.

Ad avviso della massima corte federale, vi sono almeno quattro argomenti a favore del fatto che la conservazione di monumenti, simboli e pratiche che contengano un’espressione religiosa sia assai diverso dalla costruzione od adozione di nuovi elementi del genere. In primo luogo, si tratta spesso di monumenti, simboli e prassi risalenti, il che rende difficile accertare il loro scopo originale. In secondo luogo, con il passare del tempo, gli scopi associati ad un monumento, un simbolo od una pratica spesso si moltiplicano; anche se l’obiettivo principale aveva motivazioni religiose, con il tempo quel sentimento potrebbe essersi attenuato ed il monumento potrebbe venire conservato alla luce della sua valenza storica o culturale. Ancora, il messaggio espresso da un monumento, un simbolo od una pratica può evolvere. Si pensi, ad esempio, al

1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1717_j426.pdf.

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fatto che il vessillo ufficiale dello Stato del Maryland reca due croci dal 1904; la familiarità stessa con l’elemento in questione potrebbe costituire un motivo a favore della sua conservazione. Infine, nei casi in cui il passare del tempo conferisce, ad un monumento, un simbolo od una pratica che recano espressioni religiose, familiarità e valore storico, la rimozione potrebbe non sembrare più un atto neutrale, soprattutto per la comunità locale. Pertanto, il passare del tempo dà luogo ad una forte presunzione di costituzionalità.

Nella fattispecie, la croce è un simbolo strettamente associato alla I Guerra Mondiale. Essa era stata adottata dalle forze militari statunitensi come simbolo delle sue onorificenze; inoltre, le lapidi dei soldati statunitensi caduti all’estero avevano la forma di croci latine bianche o Stelle di Davide, il che ha creato, nell’immaginario del pubblico statunitense, un’associazione indissolubile tra la croce ed il sacrificio estremo dei caduti. Applicando le considerazioni di cui sopra, la Corte ha osservato che la relazione tra la croce e la guerra poteva anche non essere l’unico od il principale motivo per cui i diversi monumenti di commemorazione erano a forma di croce, ma questo non si poteva più accertare al giorno d’oggi. Inoltre, a prescindere dalla motivazione originale, la comunità locale poteva voler conservare il monumento per motivi assai diversi, ad esempio per motivi storici o anche urbanistici. Infine, essendo i monumenti commemorativi rimasti nel tempo e divenuti parte del paesaggio fisico e culturale, la loro rimozione od alterazione verrebbe considerata, da molti, un gesto non neutrale.

La Bladensburg Cross non viola, pertanto, l’Establishment Clause. La croce è originata come un simbolo cristiano e mantiene quel significato in molteplici contesti; tuttavia, ciò non significa che non abbia potuto assumere un ulteriore significato, laico, nei monumenti commemorativi costruiti a seguito della I Guerra Mondiale. Inoltre, il monumento ha assunto un significato storico per la comunità locale. La targa commemorativa reca i nomi di caduti di altre fedi e razze e non vi sono prove circa l’eventuale opposizione da parte delle loro famiglie, all’epoca; l’inaugurazione del monumento ha visto la partecipazione di ministri del culto cattolici e battisti.

In sintesi, la Bladensburg Cross è la tomba simbolica degli abitanti del territorio che non vi hanno mai fatto ritorno, un luogo in cui la comunità si riunisce per celebrare i caduti ed i veterani, ed anche un monumento storico. La sua distruzione od alterazione non costituirebbe un atto neutrale e non porterebbe avanti gli ideali di rispetto e tolleranza sanciti dal I Emendamento.

Può essere interessante notare che, nella decisione, la Corte suprema ha omesso di applicare il criterio formulato nella sua sentenza Lemon, secondo cui una legge

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od una prassi non viola la Establishment Clause se ha un obiettivo laico, il suo effetto principale non promuove e non inibisce il culto e, infine, non dà luogo ad un “coinvolgimento eccessivo” con la religione2. Il Justice Alito ha stabilito che quel criterio non è funzionale all’obiettivo di introdurre ordine e prevedibilità nel contesto dell’Establishment Clause. Ciò soprattutto nei casi quali quello della specie, in cui i monumenti in questione siano risalenti e sia difficile accertarne lo scopo originale; peraltro, come si è visto, questo scopo può cambiare.

Il Justice Breyer ha depositato una opinion concorrente alla quale si è unita la Justice Kagan, in cui ha ribadito che non poteva esservi un’unica formula con la quale affrontare i casi in cui è coinvolta l’Establishment Clause; per contro, la considerazione più importante consiste negli obiettivi fondamentali delle previsioni costituzionali sulla fede, ovvero quelli di assicurare la libertà di culto e la tolleranza per tutti, evitare conflitti sociali fondati sulla religione e garantire la separazione tra Stato e chiesa.

Il Justice Kavanaugh ha redatto una opinion concorrente in cui si è mostrato ancora più critico nei confronti del criterio Lemon. Ha sottolineato, però, che la sentenza della Corte non significava che il monumento non potesse essere cambiato od eliminato: si poteva chiedere al legislatore statale che si attivasse affinché venisse demolito, oppure affinché il terreno fosse ceduto ad un organo privato.

Nella proprio opinion parzialmente concorrente e parzialmente dissenziente, la Justice Kagan difendeva il criterio Lemon.

Secondo i Justices Thomas e Gorsuch, che hanno ciascuno depositato le proprie opinions, il monumento doveva rimanere; secondo il primo, perché la Establishment Clause non si applica agli stati o, in ogni caso, si applica solamente alle leggi approvate dal legislatore statale o perché deve esservi un livello concreto di coercizione da parte dell’Esecutivo; il secondo perché i ricorrenti non avevano la legittimazione ad agire. Il giudice Gorsuch ha espresso, però, qualche perplessità in merito all’enfasi, posta dalla maggioranza, sul fatto che il monumento fosse risalente; a suo avviso, era necessario stabilire se la sua presenza si conformava ai principi senza tempo della Costituzione.

La Justice Ginsburg ha depositato una opinion dissenziente, alla quale si è unita la Justice Sotomayor. A suo avviso, la croce non può dirsi un simbolo laico della I Guerra Mondiale, ma è, piuttosto, il simbolo più importante della fede cristiana. Secondo i documenti storici, la croce non era mai stata considerata una lapide adatta ai caduti non di fede cristiana. Il mantenimento della Bladensburg

2 V. Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (del 1971).

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Cross su un’autostrada pubblica comunicava, dunque, un senso di prevalenza del Cristianesimo rispetto ad altre fedi, e della religione rispetto alla laicità.

Sarah Pasetto

STATI UNITI

MARCHI E BREVETTI – MORALE PUBBLICA

Corte suprema, sentenza Iancu, under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office v.

Brunetti, No. 18–302, 588 U.S. __ (2019), del 24 giugno 2019, sull’incostituzionalità di marchi immorali o scandalosi

01/07/2019

La parte convenuta davanti alla Corte suprema, il sig. Brunetti, aveva chiesto la registrazione federale del marchio FUCT, un termine inventato che ricorda, però, una parola scurrile. Il Patent and Trademark Office (di seguito, PTO) aveva respinto la richiesta in base al Lanham Act, una previsione del quale proibisce la registrazione di marchi che “consistano di o che ricomprendano materiale immorale o scandaloso”1. Brunetti aveva impugnato la previsione per incostituzionalità ai sensi del I Emendamento davanti alla corte del Federal Circuit, il quale ha accolto la richiesta del Brunetti.

La Corte suprema ha confermato la sentenza della corte inferiore con una maggioranza di sei giudici contro tre2, con una opinion redatta dalla Justice Kagan. Il Justice Alito ha depositato una opinion concorrente, mentre il Chief Justice Roberts ed il Justice Breyer, nonché la Justice Sotomayor, hanno depositato opinions parzialmente concorrenti e parzialmente dissenzienti; al parere di quest’ultima, si è unito il giudice Breyer.

Nella determinazione della fattispecie, la massima corte federale ha adottato l’approccio stabilito nella propria giurisprudenza3 secondo cui era necessario determinare se il divieto di registrazione in questione sia volto a proibire un determinato punto di vista (un c.d. viewpoint-based bar).

Nella specie, il divieto contro la registrazione di marchi immorali o scandalosi compie una simile discriminazione fondata sul viewpoint e contrasta, pertanto, col I Emendamento ed i principi ad esso relativi delineati dalla Corte suprema. La previsione del Lanham Act distingue due diversi gruppi di idee: quelle che si conformano ai criteri morali convenzionali e quelli ad essi contrari; e quelle che

1 Title 15 dello United States Code, Section 1052(a). 2 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina

https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf. 3 Segnatamente, la sentenza Matal v. Tam, 582 U.S. __ (2017).

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godono dell’approvazione della società e quelle che, al contrario, offendono e suscitano condanna. Questa parzialità nel diritto sfocia in una discriminazione fondata sul punto di vista. In concreto, il PTO si è rifiutato di registrare marchi che comunicassero pareri immorali o scandalosi relativi all’uso di sostanze stupefacenti, alla religione ed al terrorismo; al contempo, però, ha approvato la registrazione di marchi che esprimevano punti di vista più accettabili ad essi relativi.

La Corte ha respinto la tesi dell’Esecutivo secondo cui la previsione può essere interpretata in maniera conforme a Costituzione se il divieto si limita ai marchi offensivi o scandalosi a causa delle modalità della loro espressione, a prescindere dai pareri che possano comunicare. Ciò perché, ad avviso della Corte, il testo della legge non si presta ad una tale lettura restrittiva.

Sarah Pasetto

SPAGNA

SECESSIONE – CATALOGNA

Il Tribunale costituzionale rende noto l’esito dei ricorsi sull’applicazione dell’art. 155 Cost. alla Catalogna

02/07/2019

Il Tribunale costituzionale ha anticipato1 in data odierna il dispositivo di due sentenze che hanno giudicato sui ricorsi presentati dai deputati del Gruppo parlamentare Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea e dal Parlamento catalano nei confronti della decisione del Senato del 27 ottobre 21072, che disponeva l’applicazione alla Comunità autonoma della Catalogna delle misure straordinarie richieste dal Governo ex art. 155 Cost.3.

Il Tribunale costituzionale ha confermato la legittimità dell’operato del Senato durante la crisi indipendentista e ha respinto pressoché tutte le doglianze di illegittimità. Ha dichiarato incostituzionale solo la regola contenuta nel paragrafo E.34, che privava di effetti la pubblicazione ufficiale di disposizioni normative o

1 Il comunicato stampa è reperibile on line alla pagina http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_086/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2086-2019.pdf.

2 V. la precedente segnalazione Spagna - Il Senato approva le misure straordinarie per la Catalogna richieste dal Governo; intanto, il Parlamento catalano approva la dichiarazione di indipendenza, del 30/10/2017, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201710.pdf, p. 49 ss.

3 Secondo l’art. 155 Cost.: “1. Ove la Comunità autonoma non ottemperi agli obblighi imposti dalla Costituzione o dalle altre leggi, o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, il Governo, previa richiesta al Presidente della Comunità autonoma e, ove questa sia disattesa con l’approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà prendere le misure necessarie per obbligarla all’adempimento forzato di tali obblighi o per la protezione di detti interessi. – 2. Il Governo potrà dare istruzioni a tutte le autorità delle Comunità autonome per l’esecuzione delle misure previste nel comma precedente”.

4 “E.3. Publicaciones en boletines oficiales.

A fin de garantizar, con arreglo a la normativa estatal o autonómica de aplicación, la adecuada publicación de resoluciones, actos, acuerdos o disposiciones normativas, cualesquiera que fuese su rango, de naturaleza administrativa o parlamentaria, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación dispondrán de las facultades previstas en el apartado “Medidas dirigidas a la Administración de la Generalitat” de este Acuerdo.

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di atti emanati senza l’autorizzazione del Governo o che risultassero contrari a quanto da esso disposto.

Seguirà una segnalazione più approfondita delle anzidette decisioni appena saranno pubblicate.

Carmen Guerrero Picó

La publicación en dicho Diario o Boletín, sin la autorización o en contra de lo acordado

por los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación en el ejercicio de dichas facultades determinará la falta de vigencia de la disposición normativa correspondiente, así como de la falta de validez y efectos de la resolución, acto o acuerdo objeto de publicación”. Cfr. http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_162_1350.PDF, p. 14.

FRANCIA

PARLAMENTO – REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-785 DC del 4 luglio 2019, sulla risoluzione di modifica del regolamento

dell’Assemblée nationale

08/07/2019

Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Presidente dell’Assemblée nationale, che ha trasmesso, in applicazione del primo comma dell’art. 61 della Costituzione, la risoluzione n. 281 del 4 luglio 2019 di modifica del regolamento della medesima assemblea1.

Il Conseil constitutionnel ha dichiarato due articoli (sui cinquantanove complessivi) contrari alla Costituzione ed ha emesso alcune riserve di interpretazione2. Di seguito si dà conto delle parti più significative della decisione.

L’art. 24 della risoluzione disciplinava le condizioni di attuazione del potere di ingiunzione conferito al deontologo dell’Assemblée nationale dall’art. 8 quater dell’ordonnance del 17 novembre 1958 sul funzionamento delle assemblee parlamentari. Nello specifico, qualora il deontologo constati che un deputato ha impiegato in qualità di collaboratore un membro della sua famiglia, in modo tale da violare le regole di deontologia, può fare impiego del suo potere di ingiunzione per porre fine a tale situazione. L’art. 24 prevedeva la possibilità di rendere pubblica tale decisione. L’art. 8 quater dell’ordonnance del 17 novembre 1958 stabilisce che, sebbene l’impiego del potere di ingiunzione per far cessare la situazione sopra descritta sia discrezionale, qualora esso venga esercitato, la pubblicazione della decisione è obbligatoria. Il Conseil constitutionnel ha, quindi, censurato le disposizioni dell’art. 24 che prevedevano che tale pubblicazione fosse facoltativa.

L’art. 53 della risoluzione definiva le condizioni alle quali una commissione parlamentare poteva discutere su una petizione indirizzata al presidente dell’Assemblée nationale, prevedendo che tale commissione potesse chiedere di sentire anche dei ministri. Ricordando la propria giurisprudenza, il Conseil

1 Il testo della risoluzione è reperibile on line alla pagina http://www.assemblee-

nationale.fr/15/ta/tap0281.pdf. 2 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2019/2019785DC.htm.

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constitutionnel ha censurato tale disposizione, che avrebbe consentito di imporre ad un ministro di sottoporsi a tale audizione: ciò si sarebbe tradotto in una violazione del principio di separazione dei poteri. Si è tuttavia sottolineato che le commissioni mantengono, in ogni caso, il potere di chiedere di sentire un membro del Governo sul fondamento delle disposizioni regolamentari in vigore e, nello specifico, in applicazione del secondo comma dell’art. 45 del regolamento.

L’art. 10 della risoluzione, che modifica l’art. 49 del regolamento relativo all’organizzazione della discussione dei testi sottoposti all’Assemblée nationale, stabilisce che la Conferenza dei presidenti organizza la discussione generale dei testi iscritti all’ordine del giorno, attribuendo a ciascun gruppo parlamentare un tempo di parola di cinque o dieci minuti. In quest’ultimo caso, i gruppi possono nominare due relatori. Un deputato che non appartiene ad alcun gruppo dispone di cinque minuti. Inoltre, la Conferenza dei presidenti può decidere di conferire, per un periodo determinato, un tempo di parola più lungo ed autorizzare che parlino più di due relatori. Il Conseil constitutonnel ha condizionato la costituzionalità di tali disposizioni al fatto che le modalità di determinazione del tempo di parola e del numero dei relatori non violino le esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare.

La stessa riserva di interpretazione è stata emessa dal Conseil constitutionnel in merito all’articolo 31 della risoluzione, il quale limita gli interventi sugli articoli in discussione a due minuti ed autorizza a prendere la parola un unico relatore per gruppo parlamentare e un unico deputato tra coloro che non appartengono ad alcun gruppo.

Per quanto riguarda le disposizioni dell’art. 33, secondo cui, qualora più membri di uno stesso gruppo presentino emendamenti su un oggetto identico, la parola viene data ad un unico relatore del gruppo, il Conseil constitutionnel ha stabilito che la limitazione apportata alla possibilità, per un deputato, di difendere l’emendamento che ha depositato è subordinata a due condizioni: tale limitazione deve applicarsi ad emendamenti che abbiano lo stesso oggetto e che siano stati depositati da autori appartenenti ad un medesimo gruppo politico. I giudici hanno anche ribadito che il Presidente dell’assemblea, che deve garantire il rispetto delle esigenze di chiarezza e di sincerità del dibattito parlamentare, può ricorrere a tale limitazione solo per prevenire gli usi abusivi, da parte dei deputati di un medesimo gruppo, della presa di parola su emendamenti identici di cui siano autori.

Sull’art. 37, il Conseil constitutionnel ha ammesso la modifica apportata alle regole di composizione delle commissioni miste paritetiche (c.d. CMP), a condizione che tale modifica non abbia come effetto quello di privare il gruppo

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maggioritario del diritto di avere un numero di membri titolari nella CMP rappresentativo dell’effettiva presenza di tale gruppo in seno all’Assemblée nationale.

Céline Torrisi

FRANCIA

FINE VITA – GIURISDIZIONE

Cour de cassation, Assemblée plénière, sentenza n. 19-17.330 - 19-17.342 del 28 giugno 2019, sull’applicazione della teoria della

c.d. voie de fait nell’ambito dell’affaire Vincent Lambert

08/07/2019

Con l’arrêt d’assemblée plénière del 28 giugno 20191, la Cour de cassation ha annullato la sentenza della Cour d’appel di Parigi del 20 maggio 20192 che ordinava allo Stato francese di rispettare la richiesta del Comitato internazionale dei diritti delle persone con disabilità (di seguito “il Comitato”), del 3 maggio 2019, che chiedeva allo Stato di sospendere la decisione di interruzione delle cure, adottata dal policlinico di Reims, nei confronti di Vincent Lambert.

In data 29 settembre 2008, Vincent Lambert era stato vittima di un grave incidente stradale. Il 22 settembre 2017, il medico responsabile dell’unità cerebrolesi del reparto di cure palliative del policlinico di Reims informava la famiglia della decisione di attuare la procedura collegiale stabilita dall’art. L. 1110-5-1 del Codice della sanità pubblica3, al termine della quale il medico responsabile del paziente può limitare o interrompere le cure – comprese la nutrizione e l’idratazione artificiale – inutili, sproporzionate o che abbiano come unico effetto quello di mantenere artificialmente in vita e il cui proseguimento si sostanzierebbe in un accanimento terapeutico irragionevole.

Il 9 aprile 2018, al termine di tale procedura, il medico aveva deciso di interrompere la nutrizione e l’idratazione artificiali del Lambert. Adito da alcuni familiari, il giudice dei référés del Conseil d’État aveva stabilito, con ordonnance

1 La sentenza è reperibile on line alla pagina

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/647_28_42871.html. 2 Cour d’appel de Paris, pôle 1, chambre 3, decisione n. 19/08858 del 20 maggio 2019. La

sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/06/19-08858.pdf.

3 Chiamato, per la prima volta, a pronunciarsi sulla legge n. 2016-87 del 2 febbraio 2016 sulla creazione di nuovi diritti dei malati e delle persone in fine vita (c.d. legge Claeys-Leonetti), il Conseil constitutionnel ha ritenuto legittima la procedura prevista in materia di interruzione delle cure con la decisione n. 2017-632 QPC del 2 giugno 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés. La decisione è stata segnalata nel mese di giugno 2017.

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del 24 aprile 20194, che la decisione di interruzione delle cure non potesse essere considerata illegittima. Il 24 aprile 2019, i genitori, il fratellastro e una delle sorelle del Lambert si erano rivolti alla Corte europea dei diritti dell’Uomo (d’ora in avanti CEDU) per chiedere la sospensione dell’esecuzione della suddetta ordonnance. La Corte aveva però respinto tale richiesta5. La famiglia aveva pure adito il Comitato internazionale dei diritti delle persone con disabilità, in applicazione dell’art. 1 del protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità6, adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dalla Francia il 18 febbraio 2010. In data 3 maggio 2019, il Comitato aveva chiesto allo Stato di presentare osservazioni sulla ricevibilità e sul merito di tale richiesta entro un termine di sei mesi, e di adottare le misure necessarie per garantire che l’alimentazione e l’idratazione del Lambert non fossero sospese durante la procedura di esame. Quattro giorni dopo, lo Stato aveva informato il Comitato che, dopo una attenta analisi della situazione, non era nella condizione di attuare la misura conservativa che gli era stata sollecitata. Il 10 maggio, il medico aveva avvisato la famiglia della sua intenzione di iniziare, nel corso della settimana del 20 maggio, il protocollo di interruzione di ogni tipo di sostegno artificiale alla vita del paziente. Il 15 maggio, i familiari avevano adito il giudice dei référés del Tribunal de grande instance di Parigi chiedendo di ordinare allo Stato francese di fare rispettare, immediatamente, le misure provvisorie disposte dal Comitato e di continuare l’alimentazione e l’idratazione del Lambert. Con sentenza del 17 maggio 2019, il Tribunal de grande instance si era dichiarato incompetente per giudicare il caso. Tre giorni dopo, il medico aveva comunicato alla famiglia che erano state interrotte le cure e che la sedazione profonda e continua era iniziata. Lo stesso giorno, la Cour d’appel di Parigi annullava la decisione del giudice di primo grado e ordinava allo Stato di adottare tutte le misure necessarie per fare rispettare la decisione del Comitato.

4 Conseil d’État, ordonnance n. 428117 del 24 aprile 2019. L’ordonnance è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-ordonnance-du-24-avril-2019-interruption-des-traitements-de-v.-lambert.

5 Corte europea dei diritti dell’Uomo, decisione n. 21675/19 del 30 aprile 2019, Lambert et autres c. France. Il comunicato stampa è reperibile on line alla pagina https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6409994-8419079&f.

6 Tale articolo stabilisce che “uno Stato Parte del presente Protocollo (‘Stato Parte’) riconosce la competenza del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità (‘Comitato’) a ricevere e ad esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che facciano istanza in quanto vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte”. La Convenzione è reperibile on line alla pagina https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf.

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La Cour d’appel aveva considerato che, indipendentemente della natura cogente o meno della misura sospensiva richiesta dal Comitato, lo Stato francese si era impegnato a rispettare la convenzione internazionale suddetta e che, non attuando tale misura, aveva adottato una decisione che non rientrava nei suoi poteri, giacché violava l’esercizio di un diritto la cui privazione avrebbe avuto conseguenze irreversibili, nella misura in cui avrebbero riguardato il diritto alla vita7, consacrato dall’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. A parere della corte, tale diritto costituisce un attributo inalienabile della persona umana, nonché il valore supremo nella scala dei diritti dell’uomo e, quindi, delle libertà individuali. Con tale ragionamento, i giudici avevano considerato che la decisione dello Stato francese costituisse una c.d. voie de fait8.

Lo Stato, il Ministero della salute e il Ministero degli affari esteri, nonché il policlinico e il medico avevano impugnato tale decisione con due ricorsi distinti.

La Cour de cassation è stata, quindi, chiamata a pronunciarsi sull’esistenza o meno di una voie de fait, come definita dal Tribunal des conflits nella decisione n. 3911 del 17 giugno 20139. In tale decisione, il Tribunal des conflits aveva limitato la voie de fait alla violazione della libertà individuale ai sensi dell’art. 66 della Costituzione (e non a una qualunque libertà fondamentale come di norma lo stesso tribunale aveva tendenza a ritenere)10.

7 Il Conseil constitutionnel non ha mai riconosciuto un diritto costituzionale alla vita,

preferendo riconoscere come principio costituzionale la tutela della dignità della persona umana contro qualunque forma di schiavitù e di degrado. V. la decisione n. 94-343/344 DC, del 27 luglio 1994, concernente la legge sul rispetto del corpo umano e la legge relativa alla donazione ed all’utilizzo degli elementi e dei prodotti del corpo umano, sull’assistenza medica alla procreazione e sulla diagnosi prenatale, nella quale il Conseil constitutionnel ha fondato la tutela della dignità umana sul Preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946.

8 Nell’ordinamento francese, si parla di voie de fait qualora lo Stato adotti una decisione che violi la libertà individuale e qualora tale decisione non rientri manifestamente nelle sue competenze. Di norma, i conflitti che oppongono gli individui allo Stato sono di competenza del giudice amministrativo. Tuttavia, qualora sussista una voie de fait, in via eccezionale, è competente il giudice ordinario, giacché, in applicazione dell’art. 66 della Costituzione del 1958, tale giudice è considerato come il custode della libertà individuale.

9 Tribunal des conflits, decisione n. 3911 del 17 juin 2013, Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman. La sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027610460.

10 Anche il Conseil constitutionnel ha adottato una interpretazione restrittiva della voie de fait. V. P. DELVOLVE, Voie de fait: limitation et fondements. Note sous Tribunal des conflits, 17 juin 2013, Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman, n. 3911, 12 ss. L’articolo è reperibile on line alla pagina http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/19_12_2013_15_41-Delvolve_Article2013_TEMPLATE2def.pdf.

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Nello specifico, il Tribunal des conflits, nella decisione del 2013, aveva stabilito che sussiste una voie de fait da parte dell’amministrazione tale da giustificare, in via eccezionale, la competenza delle giurisdizioni ordinarie solo nella misura in cui l’amministrazione avesse proceduto all’esecuzione forzata, in condizioni irregolari, di una decisione (anche regolare), violando la libertà individuale o dando luogo all’estinzione di un diritto di proprietà; o qualora tale autorità avesse adottato una decisione che avesse tali effetti e che fosse manifestamente insuscettibile di rientrare nelle sue competenze.

La Cour de cassation doveva, quindi, stabilire se, non attuando la decisione del Comitato, lo Stato avesse commesso una voie de fait. In altri termini, si doveva decidere se lo Stato avesse adottato una decisione tale da violare una libertà individuale e se tale decisione fosse di sua competenza.

Sul primo criterio – ovvero sull’esistenza di una decisione che violasse la libertà individuale – la Cour de cassation ha considerato che la scelta dello Stato di non attuare la richiesta del Comitato non violava la libertà individuale, giacché il diritto alla vita, ovvero il diritto del Lambert al mantenimento dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali, non rientra nel campo della libertà individuale ai sensi dell’art. 66 della Costituzione.

Sul secondo criterio – ovvero sull’esistenza di una decisione manifestamente insuscettibile di rientrare nelle competenze di un’autorità amministrativa – la suprema Corte ha scelto di non pronunciarsi con riferimento al valore cogente o meno di una richiesta di misura provvisoria formulata dal Comitato nei confronti di uno Stato. Ricordando le decisioni del Conseil d’État del 24 aprile 2019 e della CEDU del 30 aprile 2019, la Corte ha considerato che tale scelta non fosse manifestamente estranea alle sue competenze.

Sulla scorta di queste considerazioni, i giudici hanno concluso che i criteri necessari a stabilire l’esistenza di una voie de fait non fossero integrati. La suprema Corte ha, quindi, annullato la sentenza della Cour d’appel senza rinvio ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario.

Céline Torrisi

SPAGNA

PROTEZIONE DEI DATI – TRATTAMENTO DAI PARTE DEI PARTITI POLITICI

Dichiarata l’incostituzionalità della normativa che autorizzava i partiti al trattamento di dati sulle opinioni politiche nell’ambito

di attività elettorali

15/07/2019

In seguito all’approvazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, il legislatore spagnolo, anziché novellare la normativa esistente, ha emanato una nuova legge in materia.

Il 7 dicembre 2018 è entrata in vigore la legge organica n. 3/20181, del 5 dicembre, sulla tutela dei dati personali e sulla garanzia dei diritti digitali. Il comma 2 della sua disposizione finale terza, introdotta in fase di emendamenti, ha introdotto l’art. 58 bis nella legge organica n. 5/1985, del 19 giugno, sul regime elettorale generale (d’ora in avanti, LOREG).

L’art. 58 bis, comma 1, LOREG così recitava: “La raccolta di dati personali relativi alle opinioni politiche delle persone realizzata dai partiti politici nell’ambito delle loro attività elettorali sarà permessa in quanto di pubblico interesse unicamente quando siano offerte garanzie adeguate”. La disposizione rendeva possibile un trattamento di dati personali di carattere ideologico che, senza siffatto intervento, sarebbe risultato vietato dal diritto interno e dal diritto eurounitario2.

1 Il testo consolidato della legge organica è reperibile on line alla pagina

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673. 2 Come dichiara lo stesso Tribunale costituzionale nel FJ 4 della decisione passata in rassegna.

In generale, sul profilo del diritto eurounitario, v. Dear European Commission: Don’t let political parties use our data to manipulate the vote, del 15/05/2019, https://advox.globalvoices.org/2019/05/15/dear-european-commission-dont-let-political-parties-use-our-data-to-manipulate-the-vote/. V. anche la Dichiarazione 2/2019, del 13 marzo, del Comitato europeo per la protezione dei dati sull’uso di dati personali nel corso di campagne politiche, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201902_edpb_statementonelections_it.pdf, ed il relativo allegato, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201902_edpb_statement_onelections_annexi_en_2.pdf.

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L’eco dello scandalo Cambridge Analytica e la mancanza di chiarezza della norma, che lasciava ai partiti ampi margini di azione3, aveva suscitato forti dubbi sulla legittimità dello spam elettorale o sui rischi di una profilazione ideologica che avrebbe potuto essere messa in atto già dai primi mesi del 2019, considerati i vari appuntamenti elettorali previsti. L’Agencia española de protección de datos4 (il garante spagnolo della privacy) si era pronunciata immediatamente a favore di un’interpretazione restrittiva dell’art. 58 bis, comma 1, LOREG e il Difensore civico aveva adito in via principale il Tribunale costituzionale.

La STC 76/20195, del 22 maggio, che ha tenuto conto della speciale natura dei dati personali interessati e della speciale posizione costituzionale dei soggetti autorizzati alla raccolta dei dati, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’anzidetta norma, in quanto lesiva della riserva di legge e del contenuto essenziale del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (art. 18, comma 4, Cost.).

Il plenum ha chiarito che, nel caso di specie, il diritto alla protezione dei dati personali risultava interessato da una doppia prospettiva, come diritto fondamentale autonomo volto a controllare il flusso di informazioni che riguarda ogni persona e come diritto fondamentale strumentale preordinato alla tutela del diritto fondamentale alla libertà ideologica6.

3 “Artículo cincuenta y ocho bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las

actividades electorales. – 1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas. – 2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. – 3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial. – 4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral. – 5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición”.

4 V. l’Informe sobre el tratamiento de datos relativos a opiniones políticas por los partidos (dicembre 2018), https://www.aepd.es/media/informes/2018-0181-tratamiento-datos-opiniones-politicas-por-partidos-polticos.pdf; e la Circular n. 1/2019, del 7 marzo, sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores al amparo del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3423.

5 La pronuncia è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9548.

6 V. il FJ 5.

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Le limitazioni al diritto di cui all’art. 18, comma 4, Cost., ed agli altri diritti fondamentali, devono essere previste dalla legge e rispondere ad un interesse costituzionalmente protetto, così come i requisiti e la portata della restrizione devono essere sufficientemente precisi e rispettare il principio di proporzionalità7. Cionondimeno, considerati i potenziali effetti intrusivi del trattamento di dati denunciato, il rispetto del contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati richiede che il legislatore predisponga adeguate garanzie tecniche, organizzative e procedurali, volte a prevenire i rischi ed a mitigare gli effetti negativi della raccolta autorizzata dalla LOREG8. Un aspetto, questo, che presenta particolare importanza quando, come nella specie, il trattamento riguardi la categoria dei cc.dd. dati sensibili, che possono compromettere la dignità, la libertà ed il libero sviluppo della personalità in modo più diretto.

Una protezione adeguata e specifica per il trattamento delle opinioni politiche costituisce un’esigenza costituzionale, fermo restando che possa essere anche un’esigenza dal punto vista del diritto eurounitario. Pertanto, il legislatore è costituzionalmente obbligato a garantire loro una più compiuta tutela, imponendo requisiti più elevati in aggiunta a quelli comuni o generali.

La nuova disciplina si poneva invece in contrasto con l’art. 18, comma 4, Cost. e con le garanzie di tutela dei diritti fondamentali di cui all’art. 53, comma 1, Cost.9, poiché:

i) l’art. 58 bis, comma 1, LOREG non aveva delimitato con la dovuta precisione la finalità del trattamento dei dati personali che rivelavano le opinioni politiche, limitandosi ad una generica invocazione dell’interesse pubblico, che non poteva fondare una legittima restrizione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Il legislatore aveva di fatto delegato ai partiti politici una funzione, quella di definire chiaramente i limiti e la disciplina dei diritti fondamentali, che l’art. 53, comma 1, Cost. affida alla legge;

ii) la norma non aveva disciplinato in dettaglio le restrizioni al diritto fondamentale; non aveva preso in considerazione, ad esempio, che lo sviluppo di attività elettorali non è circoscritto necessariamente al processo elettorale; inoltre, la mancanza di regole precise e chiare sui presupposti e sulle condizioni del trattamento dei dati personali relativi alle opinioni politiche non consentiva di identificare quale fosse la finalità della restrizione tollerata dal legislatore;

7 Ibidem. 8 V. il FJ 6. 9 V. il FJ 7.

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iii) il legislatore non aveva stabilito garanzie adeguate per proteggere i diritti fondamentali interessati10, e questa mancanza non poteva essere integrata con un’interpretazione basata su indicazioni desunte dai testi normativi interni e del diritto eurounitario; né dal garante della privacy; né poteva proporsi, ad evitarne l’incostituzionalità, un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma denunciata.

Le violazioni dell’art. 18, comma 4, Cost., in combinato disposto con l’art. 53, comma 1, Cost.11, erano autonome e indipendenti le une dalle altre, ma erano tutte collegate all’insufficienza della legge, cui solo il legislatore poteva porre rimedio. La mancanza di certezza della disciplina rappresentava un pericolo per tutti gli interessati dalla raccolta dei dati personali e l’indeterminatezza della finalità del trattamento e l’assenza di garanzie adeguate o minime costituivano una grave ingerenza nel diritto fondamentale interessato.

Carmen Guerrero Picó

10 V. il FJ 8. 11 V. il FJ 9.

SPAGNA

CARCERAZIONE PREVENTIVA – RISARCIMENTO

Il Tribunale costituzionale estende il diritto al risarcimento dei detenuti sottoposti a carcerazione preventiva

e successivamente prosciolti

19/07/2019

Il plenum del Tribunale costituzionale ha giudicato una questione interna di legittimità che riguardava alcuni periodi dell’art. 294, comma 1, della legge organica n. 6/1985, del 1º luglio, sul potere giudiziario (d’ora in avanti, LOPJ).

La disposizione così recitava: “Avranno diritto ad un risarcimento coloro che, dopo essere stati sottoposti a carcerazione preventiva, siano prosciolti perché il fatto imputato non esiste o quando per questa stessa causa sia stato emanato un decreto di archiviazione, purché siano stati loro arrecati pregiudizi”.

Si riteneva che i periodi controversi – sopra evidenziati in corsivo –, limitando il risarcimento ai soli casi in cui fosse stata decretata l’inesistenza del fatto imputato, potessero essere contrari ai diritti alla libertà personale (art. 17 Cost.), al principio di eguaglianza (art. 14 Cost.) ed al diritto alla presunzione di innocenza (art. 24, comma 2, Cost.).

Nell’interpretazione del Tribunale supremo, il termine inexistencia comprendeva i casi in cui il fatto non sussistesse o il fatto non costituisse reato, ma non si riconosceva il risarcimento quando, ad esempio, il proscioglimento degli imputati derivava dalla mancanza di prove incriminatrici. Nella maggior parte dei casi, quindi, per ottenere un risarcimento in seguito ad una dichiarazione di proscioglimento, si doveva ricorrere alle vie – assai complesse – previste per l’errore giudiziario o per l’anomalo funzionamento dell’amministrazione di giustizia.

L’anzidetta disparità di trattamento era stata al centro di varie condanne inflitte alla Spagna dalla Corte di Strasburgo, che la riteneva contraria all’efficacia extraprocessuale del diritto alla presunzione di innocenza della CEDU (v. le decisioni sui casi Puig Panella c. Spagna, del 25 aprile 2006; Tendam c. Spagna, del 13 luglio 2010; e Vlieeland Boddy e Marcelo Lanni c. Spagna, del 16 febbraio 2106).

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Il Tribunale costituzionale, che fino a questo momento non si era ancora pronunciato in termini concludenti sull’art. 294, comma 1, LOPJ, ha dichiarato incostituzionali i periodi controversi con una sentenza del 19 giugno 20191.

Con la previsione in esame, il legislatore aveva introdotto un meccanismo di

compensazione del sacrificio della libertà subito a seguito di provvedimenti astrattamente legittimi, che non può essere ritenuto un mero indennizzo per una misura di carcerazione erroneamente disposta.

L’art. 121 Cost. prevede che i danni causati per errori giudiziari e come conseguenza del funzionamento anomalo dell’amministrazione della giustizia diano diritto ad un indennizzo a carico dello Stato, conformemente alla legge. Tuttavia, il Tribunale costituzionale ha ritenuto che il risarcimento di cui all’art. 294 LOPJ non obbedisse ad alcuno di questi motivi. Il legislatore aveva deciso di introdurre un sistema di indennizzo specifico, volto a compensare il danno causato dalla privazione di libertà imposta – legittimamente – al cittadino da parte dei pubblici poteri per assicurare l’efficacia del processo penale. Da questo punto di vista, non era più rilevante se il proscioglimento fosse dovuto all’inesistenza del fatto, alla mancanza di tipicità, alla mancata partecipazione, all’insufficienza di prove, ecc., perché la finalità della norma era quella compensare il sacrificio che aveva dovuto sopportare il detenuto sottoposto a carcerazione preventiva. Circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 294 LOPJ all’inesistenza obiettiva del fatto introduceva, quindi, una disparità di trattamento che difettava di giustificazione e di proporzionalità.

A seguito della dichiarazione di illegittimità, il testo dell’art. 294, comma 1, LOPJ risulta il seguente: “Avranno diritto ad un risarcimento coloro che, dopo essere stati sottoposti a carcerazione preventiva, siano prosciolti o quando sia stato emanato un decreto di archiviazione, purché siano stati loro arrecati pregiudizi”. Tuttavia, il Tribunale costituzionale ha chiarito che i presupposti e la portata del risarcimento devono essere determinati dal legislatore e che, in attesa di un suo intervento, l’amministrazione e gli organi giudiziari dovranno adottare

1 Il testo della sentenza, che non è ancora stata numerata, è stato anticipato nella

pagina web del Tribunale costituzionale: https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_087/2018-4314STC.pdf.

Sul tema, v. J. L. MANZANARES, Nuevo régimen de indemnización de presos preventivos, in República de las ideas, del 03/07/2019, https://www.republica.com/el-clavo/2019/07/03/nuevo-regimen-de-indemnizacion-de-presos-preventivos/; e J. NIEVA-FENOLL, Prisión provisional y absoluciones, in Agenda Pública, del 09/07/2019, http://agendapublica.elpais.com/prision-provisional-y-absoluciones/.

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un’interpretazione corrispondente alla finalità della disposizione ed applicare i criteri della teoria generale sulla responsabilità civile.

Per imperativi collegati alla certezza del diritto, il plenum ha deciso di limitare2 gli effetti del dispositivo, che si esplicheranno unicamente sui processi e sui procedimenti amministrativi che non siano definitivi.

La decisione reca due opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali Antonio Narváez Rodríguez e Ricardo Enríquez Sancho3, e della vicepresidente Encarnación Roca Trias4, secondo i quali il risarcimento previsto dal legislatore, poiché di natura eccezionale e non dovuto in base all’art. 121 Cost., poteva limitarsi legittimamente ai casi decisi discrezionalmente dal legislatore.

Carmen Guerrero Picó

2 V. il FJ 13. 3 V. https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_087/2018-

4314VPS.pdf. 4 V. https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_087/2018-

4314VPS2.pdf.

SPAGNA

PREVIDENZA SOCIALE – CONTRIBUTI PENSIONISTICI

Il Tribunale costituzionale dichiara contrario al principio di eguaglianza e discriminatorio in ragione del sesso il sistema

di calcolo della pensione dei lavoratori part-time

22/07/2019

Il plenum del Tribunale costituzionale ha accolto, con sentenza del 3 luglio 20191, una questione di legittimità, sollevata dalla sala seconda del Tribunale stesso, riguardante una delle regole per il calcolo della pensione dei lavoratori a tempo parziale prevista dalla settima disposizione aggiuntiva, comma 1, paragrafo c), del regio decreto legislativo n. 1/1994, del 20 giugno, recante la legge generale sulla previdenza sociale.

La disposizione era stata novellata dall’art. 5, comma 5, del regio decreto-legge n. 11/2013, del 2 agosto, di tutela dei lavoratori a tempo parziale e recante altre misure economiche e sociali. Il contenuto della disposizione, che era stata oggetto di abrogazione, era stato trasposto negli artt. 247 e 248 del regio decreto legislativo n. 8/2018, del 30 ottobre, recante il texto refundido della legge generale sulla previdenza sociale2. Per questo motivo, non è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di oggetto del ricorso.

I giudici costituzionali della sala seconda ritenevano che la disposizione della legge generale sulla previdenza sociale fosse in contraddizione con il principio di eguaglianza e con i divieti di discriminazione di cui all’art. 14 Cost., perché introduceva una disparità di trattamento illegittima tra i lavoratori a tempo pieno e

1 Il testo della sentenza, che ancora non è stata numerata, è reperibile on line alla pagina

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_088/2019-688STC.pdf.

Per un primo commento della decisione, v. M. ARENAS, Antes el TJUE, y ahora el Tribunal Constitucional: la determinación del porcentaje de pensión de jubilación es discriminatorio para las trabajadoras a tiempo parcial, del 03/07/2019, https://miguelonarenas.blogspot.com/2019/07/antes-el-tjue-y-ahora-el-tribunal.html; E. ROJO, Tiempo parcial y período de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación. Una nota breve a la Sentencia del TC 3 de julio de 2019, del 04/07/2019, http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/07/tiempo-parcial-y-periodo-de-cotizacion.html.

2 Reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724.

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i lavoratori a tempo parziale e perché creava una discriminazione indiretta in ragione del sesso.

L’importo di base della pensione di vecchiaia è determinato in funzione della base contributiva e del periodo de cotización (numero di giorni di contributi).

Ai sensi della normativa denunciata, la base contributiva era costituita dalle remunerazioni effettivamente percepite in funzione delle ore lavorate e, per il plenum, il fatto che ad un lavoratore a tempo parziale spettasse un più basso importo rispetto ad un lavoratore a tempo pieno era legittimo, in quanto rispettava le esigenze di proporzionalità proprie di un sistema di previdenza sociale di tipo contributivo.

Con riferimento, invece, al periodo de cotización, trattandosi di lavoratori a tempo pieno, questo si computava per anni e mesi, mentre nel caso dei lavoratori part-time il legislatore aveva deciso di applicare un coefficiente di riduzione, penalizzando così “l’anello debole del mercato del lavoro” (sic) e senza che la misura avesse una giustificazione obiettiva e ragionevole, come richiesto dal principio costituzionale di eguaglianza3.

Inoltre, il plenum ha dichiarato che la disposizione denunciata aveva violato i divieti di discriminazione dell’art. 14 Cost., poiché comportava una discriminazione indiretta in ragione del sesso, dato che, statisticamente, in Spagna, la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale è di sesso femminile4.

La decisione si è così allineata a quanto dichiarato dalla Corte di giustizia dell’UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C-161/18)5. Ad avviso di questa, “l’applicazione, in aggiunta, di un coefficiente di riduzione relativo al lavoro a tempo parziale va oltre quanto necessario per raggiungere [l’]obiettivo [dichiarato dal governo spagnolo]6 e comporta nei confronti del gruppo di

3 V. il FJ 9. 4 V. il FJ 10. 5 Violeta Villar Láiz c. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), e Tesorería General

de la Seguridad Social (TGSS), sentenza reperibile on line alla pagina http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213852&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3092755.

6 “A tal riguardo, l’INSS e il governo spagnolo deducono che una riduzione proporzionale della pensione di vecchiaia in caso di lavoro a tempo parziale costituisce l’espressione di un obiettivo generale di politica sociale perseguito dal legislatore nazionale, ove tale correzione è essenziale nell’ambito di un sistema previdenziale di tipo contributivo. Infatti, una riduzione del genere s’imporrebbe per quanto riguarda i principi contributivi e di uguaglianza tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno e sarebbe obiettivamente giustificata dal fatto che, nel caso del lavoro a tempo parziale, la pensione di vecchiaia è il corrispettivo di una prestazione di lavoro e di una contribuzione al sistema meno significative” (§ 49).

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lavoratori che hanno lavorato a tempo parziale ridotto, ossia meno di due terzi di un paragonabile lavoro a tempo pieno, una riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia superiore a quella che risulterebbe dalla mera presa in considerazione pro rata temporis del loro orario di lavoro” (§ 55).

Di conseguenza, il calcolo dell’importo delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori a tempo parziale a cui si applichi la settima disposizione aggiuntiva della legge generale sulla previdenza sociale del 1994 dovrà essere effettuato senza tenere conto della riduzione che deriva dal c.d. coefficiente di parzialità7.

Il plenum ha limitato gli effetti nel tempo del dispositivo8, che si applicherà solo ai procedimenti amministrativi ed ai processi che ancora non siano definitivi.

Carmen Guerrero Picó

7 V. il FJ 11. 8 V. il FJ 12.

SPAGNA

SECESSIONE – CATALOGNA

Il Tribunale costituzionale si pronuncia sull’applicazione alla Catalogna dell’art. 155 Cost. alla Catalogna, in occasione

del tentativo secessionista

23/07/2019

Come era stato anticipato, il plenum del Tribunale costituzionale ha dichiarato legittima la decisione del Senato del 27 ottobre 21071 con cui era stata approvata l’applicazione alla Comunità autonoma della Catalogna delle misure straordinarie richieste dal Governo ex art. 155 Cost., in seguito al noto tentativo secessionista avvenuto nell’autunno del 2017. La Camera alta non si era limitata ad accettare tutte le misure proposte dal Governo, ma aveva introdotto alcuni emendamenti.

Le due sentenze del 2 luglio 2019, che hanno giudicato i ricorsi presentati dai deputati del Gruppo parlamentare Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea2 e dal Parlamento catalano3 hanno chiarito il senso e la portata dell’art. 155 Cost. e, nel verificare la legittimità dell’operato del Senato, hanno respinto pressoché tutte le doglianze di illegittimità denunciate. Vi è stata una sola eccezione.

Entrambe le decisioni sono state approvate all’unanimità4.

1 Cfr. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12327 e

http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_162_1350.PDF. V. al riguardo la segnalazione Spagna - Il Senato approva le misure straordinarie per la Catalogna richieste dal Governo; intanto, il Parlamento catalano approva la dichiarazione di indipendenza, del 30/10/2017, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201710.pdf, p. 49 ss.

2 Il testo della sentenza, che ancora non è stata numerata, è reperibile on line alla pagina https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_089/2017-5884STC.pdf.

3 Il testo della sentenza, che ancora non è stata numerata, è reperibile on line alla pagina https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_089/2018-143STC.pdf.

4 Per un primo commento alle decisioni, v. G. PISARELLO, El TC y el artículo 155: un nuevo retroceso, dell’11/07/2019, http://www.sinpermiso.info/textos/el-tc-y-el-articulo-155-un-nuevo-retroceso; G. M. TERUEL LOZANO, El Tribunal Constitucional y su manual de instrucciones del art. 155 CE, in Agenda Pública, del 13/07/2019, http://agendapublica.elpais.com/el-tribunal-constitucional-y-su-manual-de-instrucciones-del-art-155-ce/; X. ARBÓS, El artículo 155 según el Tribunal Constitucional, in El Periódico, del 18/07/2019, https://www.elperiodico.com/es/opinion/20190718/articulo-xavier-arbos-articulo-155-tribunal-

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Prima di entrare nel merito, il plenum del Tribunale costituzionale ha operato alcune precisazioni sulla natura del procedimento disciplinato nell’art. 155 Cost.5. La disposizione così recita: “1. Ove la Comunità autonoma non ottemperi agli obblighi imposti dalla Costituzione o dalle altre leggi, o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, il Governo, previa richiesta al Presidente della Comunità autonoma e, ove questa sia disattesa con l’approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà prendere le misure necessarie per obbligarla all’adempimento forzato di tali obblighi o per la protezione di detti interessi. 2. Il Governo potrà dare istruzioni a tutte le autorità delle Comunità autonome per l’esecuzione delle misure previste nel comma precedente”.

La norma costituzionale disciplina una delle modalità di controllo – straordinario – dell’attività degli organi delle Comunità autonome. Contempla un’apposita via di coercizione diretta dello Stato (attraverso il Governo e il Senato) sulle Comunità autonome per fare fronte a inadempimenti costituzionali estremamente gravi.

Il suddetto potere di controllo non segue il riparto di competenze. Governo e Senato sono chiamati ad agire in quanto garanti dell’ordinamento integrale dello Stato, che si basa sul principio di unità. Questo principio, fondamento della Costituzione stessa, determina la posizione di superiorità dello Stato di fronte alle Comunità autonome stabilita nell’art. 155 Cost. e lo autorizza a limitare l’autogoverno autonomico in circostanze straordinarie e nel rispetto di determinate garanzie costituzionali. Questo rimedio, eccezionale, sussidiario, temporaneo e di ultima ratio, si può attivare unicamente in caso di inadempimento della Costituzione o di altre leggi o quando una Comunità autonoma attenti gravemente all’interesse generale della Spagna.

L’art. 155 Cost. non è fine a sé stesso, né con esso si cerca di creare una frattura nella struttura territoriale dello Stato costituzionale. Ha, infatti, dei limiti. È uno strumento volto a garantire l’efficacia della Costituzione nei soli casi in cui sia manifesto che solo attraverso questa via sarà possibile ripristinare l’ordine costituzionale. Le misure da adottare devono essere, quindi, quelle strettamente necessarie al raggiungimento di questo obiettivo e la limitazione dell’autonomia

constitucional-dui-catalunya-govern-gobierno-7559326; e J. RIDAO, Les sentències del Tribunal Constitucional sobre l’aplicació a Catalunya de l’article 155 de la Constitució, in RCDP blog, del 17/07/2019, https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2019/07/17/les-sentencies-del-tribunal-constitucional-sobre-laplicacio-a-catalunya-de-larticle-155-de-la-constitucio-joan-ridao/

5 V. il FJ 4. Tutti i riferimenti alle motivazioni sono da intendersi riferiti alla sentenza che ha deciso il ricorso del Gruppo parlamentare Unidos Podemos.

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che ne deriva deve essere temporanea; non è possibile la sospensione sine die dell’autonomia né la soppressione istituzionale della Comunità autonoma.

Entrando nel merito del controllo sulla concreta applicazione dell’art. 155 Cost., il Tribunale costituzionale ha constatato che la richiesta del presidente del Governo al presidente della Catalogna affinché rispettasse l’ordine costituzionale, ponendo fine al tentativo di secessione, era stata formulata correttamente6. Identificava chiaramente il presupposto abilitante per iniziare il procedimento, elencando gli atti delle istituzioni catalane che, contravvenendo all’art. 9, comma 1, Cost. (soggezione dei pubblici poteri alla Costituzione), avevano attentato all’interesse generale della Spagna, mettendo a repentaglio la preservazione dello Stato spagnolo e ponendo in dubbio la sua unità, nonché la sua integrità territoriale e costituzionale. La richiesta del presidente del Governo era stata disattesa in due occasioni.

Inoltre, per il plenum, nessun vizio del procedimento aveva viziato la volontà del Senato7. La Camera alta, per la migliore tutela degli interessi della Catalogna, aveva invitato il presidente catalano a comparire in aula, ma questi aveva declinato.

Per quanto riguarda il tipo di misure che si possono adottare ex art. 155 Cost., i ricorrenti sostenevano che la norma costituzionale autorizzava unicamente il Senato ad imporre doveri concreti ed il Governo ad impartire istruzioni vincolanti alle autorità autonomiche. Il plenum ha respinto questa prospettazione.

L’art. 155 Cost. riconosce a Governo e Senato un ampio margine di valutazione circa le misure che ritengano necessario approvare8. Inoltre, queste possono riguardare qualsivoglia organo o autorità della Comunità autonoma interessata9, purché siano in relazione con il motivo all’origine dell’applicazione dell’art. 155 Cost.

Agendo il Governo come organo costituzionale garante dell’integrità della Norma suprema e dell’ordine territoriale che da essa deriva, le misure che può chiede di adottare al Senato devono essere volte a ricondurre entro l’alveo della Costituzione gli atti della Comunità autonoma coinvolta. Devono, quindi, essere necessarie, temporanee e adeguate per fronteggiare la situazione creatasi. Possono riguardare perfino l’assemblea legislativa autonomica, purché non implichino la sua soppressione o la sospensione a tempo indefinito dell’attività parlamentare.

6 V. i FFJJ 5-8. 7 V. il FJ 9. 8 V. il FJ 10. 9 V. il FJ 11.

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Nella specie, la cessazione del presidente, vicepresidente e consiglieri del Governo catalano era stata una misura giustificata10, data la loro volontà di situarsi al di fuori dell’alveo della Costituzione, del proprio Statuto di autonomia e dell’ordinamento nel suo insieme, per costituire, con un processo ad hoc e con disprezzo della dovuta lealtà costituzionale, uno stato indipendente sotto forma di repubblica. Non era, dunque, possibile affidare ad un governo autonomico responsabile di decisioni lesive dell’interesse generale della Spagna il compito di ristabilire in quel territorio la legalità costituzionale e statutaria.

Per quanto riguarda lo scioglimento del Parlamento catalano11, il plenum ha dichiarato che quando un’assemblea legislativa autonomica non adempie obblighi costituzionali o legali o attenta gravemente all’interesse generale della Spagna, può essere destinataria delle misure da adottare per ritornare al normale ordine costituzionale. Il Parlamento catalano, che si era rifiutato più volte di obbedire a quanto disposto dal Tribunale costituzionale in molteplici sentenze e ordinanze, non poteva dirsi estraneo ai fatti che avevano portato all’applicazione dell’art. 155 Cost. Inoltre, non vi era dubbio che l’immediata indizione di elezioni autonomiche fosse volta alla più celere costituzione di una nuova assemblea legislativa ed a ridurre al minimo l’intervento statale sull’autogoverno catalano.

Sono state ritenute altrettanto adeguate tutte le misure riguardanti l’amministrazione catalana12, con l’unica eccezione di una disposizione che privava di effetti la pubblicazione ufficiale di disposizioni normative o di atti emanati senza l’autorizzazione del Governo o che risultassero contrari a quanto da esso disposto.

Infine, sono state dichiarate legittime le misure relative all’assunzione da parte degli organi statali del comando della polizia autonomica13.

Carmen Guerrero Picó

10 V. il FJ 12. 11 V. il FJ 13. V. anche il FJ 16 per quanto riguarda altre misure riguardanti il Parlamento

catalano. 12 V. il FJ 14. 13 V. il FJ 15.

REGNO UNITO

CITTADINO EUROPEO – ESPULSIONE

Corte suprema, sentenza Secretary of State for the Home Department (Appellant) v Franco Vomero (Italy) (Respondent),

[2019] UKSC 35, del 24 luglio 2019, in tema di espulsione di un cittadino europeo

25/07/2019

La Corte suprema si è pronunciata sul merito di un caso di espulsione richiesta ai sensi della direttiva 2004/38/CE, relativamente al quale, nel 2016, aveva operato una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE)1.

Nella specie, il Ministro degli affari interni, parte ricorrente davanti alla Corte suprema, aveva chiesto l’espulsione di un cittadino italiano che viveva legalmente nel Regno Unito dal 1985, a seguito dell’esecuzione della pena detentiva minima di 6 anni imposta nei suoi confronti per omicidio colposo (la pena complessiva era di 8 anni). In primo grado, l’Immigration and Asylum Tribunal aveva respinto l’appello contro l’espulsione, giudizio però rovesciato a seguito di seconda valutazione del caso. La Court of Appeal aveva respinto il ricorso del Ministro degli affari interni, che si era quindi rivolto alla Corte suprema.

La Corte suprema aveva chiesto alla CGUE se il diritto di soggiorno permanente fosse una condizione necessaria per poter usufruire delle garanzie rafforzate contro l’espulsione stabilite dall’art. 28, comma 3, della direttiva. La CGUE aveva risposto in senso affermativo, poiché la previsione in questione istituisce un sistema di protezione a rafforzamento graduale, secondo cui il livello di tutela approntato rispecchia quello dell’integrazione dell’individuo nella società dello Stato membro ospitante.

Tuttavia, la Corte di Lussemburgo aveva sottolineato che, nella pronuncia di rinvio, la Corte suprema aveva semplicemente concluso nel senso che il

1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2012-0226-judgment.pdf. La sentenza del 2016 è Secretary of State for the Home Department v Vomero [2016] UKSC 49, https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2012-0226-judgment-2016-uksc-49.pdf. Per la pronuncia della CGUE, v. cause riunite C-316/16 e C-424/16, B c. Land Baden-Wurttemberg e Secretary of State for the Home Department c. Franco Vomero, 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62016CA0316.

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convenuto non possedeva più il diritto di soggiorno permanente al momento della decisione di espulsione, nonostante i diversi anni di residenza legittima prima della reclusione, perché la reclusione per 6 anni aveva interrotto il periodo di soggiorno (secondo l’art. 16, comma 4 della direttiva, “[u]na volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a due anni consecutivi”); da qui la decisione che il convenuto non aveva maturato i 5 anni di residenza ininterrotta necessaria, dal momento dell’espletamento della pena minima fino alla decisione di espulsione, per poter continuare a dirsi detentore del diritto di soggiorno permanente. Ad avviso della CGUE, la massima corte britannica era giunta ad una tale conclusione senza fornire le informazioni necessarie affinché la CGUE stessa potesse valutarne la validità.

La Corte suprema ha osservato che la conclusione che la CGUE aveva ritenuto di non poter esaminare (ovvero che il convenuto non godeva più del diritto di soggiorno permanente) non coincideva del tutto con quella raggiunta dalla Corte suprema nella pronuncia di rinvio, ovvero che il convenuto non disponeva più del diritto al momento della decisione di espulsione.

La Corte suprema ha ricordato che, secondo il principale precedente in materia della CGUE (causa C-378/12, Onuekwere c. Secretary of State for the Home Department), la reclusione interrompe la continuità della residenza ed il periodo di reclusione non può essere considerato nel computo della durata del soggiorno. Tuttavia, ha rilevato la massima corte britannica, a differenza del detenuto nel caso che forma precedente, nella specie il detenuto aveva risieduto legalmente nel Regno Unito per più di 5 anni prima della reclusione; il periodo di reclusione aveva interrotto questo periodo, di talché, al momento della decisione di espulsione, egli non aveva potuto maturare una residenza ininterrotta di 5 anni.

La Corte suprema ha rinviato il caso al Tribunal competente affinché valuti, alla luce delle constatazioni di cui sopra, se il convenuto abbia o meno acquisito il diritto di residenza permanente a partire dalla data della decisione di espulsione, ed anche se vi siano motivi di policy pubblica o di sicurezza pubblica (ai sensi dell’art. 28, comma 1 della direttiva) atti a giustificare la sua espulsione.

Sarah Pasetto

REGNO UNITO

DIRITTO INTERNO E DIRITTO EURO-UNITARIO – RINVIO PREGIUDIZIALE

La Corte suprema opera due richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea

25/07/2019

1. R (on the application of Association of Independent Meat Suppliers and another) (Appellants) v Food Standards Agency (Respondent), [2019] UKSC 36, del 24 luglio 2019

Il caso riguardava la procedura prevista dalla legge britannica per lo smaltimento di carcasse animali ritenute inadatte al consumo alimentare umano. Secondo le previsioni normative, in caso di disputa sull’idoneità al consumo umano e di rifiuto, del proprietario della carcassa, di consegnarla volontariamente, il Veterinario ufficiale1 deve sequestrarla e sottoporla al giudice di pace affinché si pronunci sulla sua idoneità all’uso alimentare. La decisione del Veterinario ufficiale, secondo l’attuale procedura, non è impugnabile.

In particolare, la Corte suprema ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE)2 di confermare se la procedura di cui sopra, in quanto demanda al giudice di pace la decisione sul merito quando si controverte circa la corrispondenza della carcassa con gli obblighi relativi alla sicurezza alimentare, è conforme al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Inoltre, la Corte suprema ha chiesto alla CGUE di stabilire se, secondo il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sia necessario introdurre nella procedura attuale anche un’opportunità di ricorso contro la decisione del Veterinario ufficiale; alla CGUE è stato chiesto di pronunciarsi, se del caso, anche sugli orientamenti che

1 Chirurghi veterinari nominati dall’Esecutivo al fine di svolgere determinate mansioni per

proprio conto. 2 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0126-judgment.pdf.

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dovrebbero essere adottati nel controllo sul merito della decisione del Veterinario ufficiale.

2. X (Appellant) v Kuoni Travel Ltd (Respondent), [2019] UKSC 37, del 24

luglio 2019 La ricorrente aveva visitato lo Sri Lanka con un viaggio organizzato

dall’agenzia di viaggi convenuta. Nell’albergo, la donna era stata aggredita e stuprata da un dipendente della struttura. La donna aveva chiesto all’agenzia di viaggi un risarcimento per aver subito l’aggressione e lo stupro, richiesta avanzata in base agli obblighi contrattuali ed alla direttiva Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.

La richiesta della donna era stata respinta in primo ed in secondo grado. Alla Corte suprema erano state sottoposte le seguenti questioni: (1) se la violenza nei confronti della donna costituisse cattiva esecuzione degli obblighi della convenuta ai sensi del contratto; e (2) se fosse esclusa, anche dalla normativa europea, qualsiasi responsabilità della convenuta.

La Corte suprema ha rinviato due questioni alla CGUE, tese soprattutto a dare risposta al secondo dei quesiti di cui sopra3. In particolare, la Corte suprema ha chiesto se, nei casi in cui vi sia stato inadempimento o cattiva esecuzione del contratto, e tali mancanze siano derivate dalle azioni di un dipendente di una struttura alberghiera che presta servizi a seguito del contratto, sia possibile applicare l’art. 5, comma 2 della direttiva, che esclude la responsabilità dell’organizzatore e/o del venditore quando le mancanze sono dovute “ad un avvenimento che l’organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere”; in caso affermativo, la CGUE dovrebbe stabilire i criteri per applicare tale previsione. Inoltre, la massima corte britannica ha chiesto se, nei casi in cui un organizzatore o un venditore stipula un contratto di viaggio “tutto compreso” con un consumatore cui si applica la direttiva, e la struttura alberghiera presta servizi relativamente a quel contratto, un dipendente della struttura alberghiera debba essere ritenuto egli stesso un “prestatore di servizi” ai sensi della suddetta previsione.

Sarah Pasetto

3 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0102-judgment.pdf.

REGNO UNITO

PRIMO MINISTRO – NOMINA

Boris Johnson eletto leader del Partito conservatore e nominato Primo ministro del Regno Unito

25/07/2019

Il 24 luglio, Boris Johnson è stato eletto alla guida del Partito conservatore con 160 voti contro i 77 ottenuti dal suo avversario Jeremy Hunt. A seguito dell’investitura della Regina, è quindi stato nominato il Primo ministro del Regno Unito.

Tra le prime promesse del neo-premier si è avuta quella di portare a compimento la Brexit con il raggiungimento di un nuovo accordo con le autorità europee, entro il 31 ottobre prossimo, ribadendo però l’inaccettabilità dell’introduzione di controlli doganali alla frontiera con l’Irlanda e del c.d. Irish backstop, elemento assai controverso dell’accordo concluso dalla May1. In alternativa, ha dichiarato Johnson, non si sarebbe ritirato di fronte alla possibilità di un’uscita senza alcun accordo, cogliendo l’occasione per affermare che avrebbe accelerato i preparativi per far fronte ad una tale eventualità2. A confermare l’intransigenza delle sue posizioni, ha licenziato più della metà dei componenti del Gabinetto del Primo ministro May, inserendo sostenitori della Brexit e del libero mercato, tutti di orientamento fermamente conservatore e di destra3.

1 Secondo quanto pattuito, in caso di recesso del Regno Unito dall’UE senza un accordo sul

punto, l’Irlanda del Nord rimarrebbe, essenzialmente, nell’unione doganale e nel mercato unico europei, al fine di non mettere in pericolo l’Accordo del Venerdì Santo.

2 Il nuovo premier ha promesso di approntare tutele giuridiche per i cittadini UE che risiedono nel Regno Unito anche in caso di no-deal: v. A. BENNETT – C. HYMAS, Boris Johnson set to give EU citizens legal rights guarantee even in a no-deal Brexit, in The Telegraph, 25 luglio 2019, https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/07/25/boris-johnson-new-prime-minister-cabinet-parliament-brexit-latest/. In ogni caso, diversi esponenti del Partito conservatore sarebbero disposti a ribellarsi al governo Johnson qualora vi fosse la prospettiva dell’uscita dall’UE senza un accordo: cfr. A. MIKHAILOVA, Jeremy Corbyn rules out confidence vote in Boris Johnson until September as 40 Tory MPs braced to block a no-deal Brexit, in The Telegraph, 25 luglio 2019, https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/07/24/jeremy-corbyn-rules-confidence-vote-boris-johnson-september/.

3 H. STEWART – R. MASON, Boris Johnson: new PM takes his revenge and sacks over half the cabinet, in The Guardian, 25 luglio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/24/boris-johnson-takes-his-revenge-and-sacks-over-half-the-cabinet.

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Per quanto riguarda le politiche di livello nazionale, Johnson ha promesso di assumere 20.000 nuovi agenti delle forze dell’ordine e di investire in misura significativa nelle infrastrutture, nella sanità e nell’istruzione pubbliche, nonché nel welfare.

L’elezione di Johnson ha suscitato notevoli controversie. Le autorità europee hanno indicato i “tempi difficili a venire” e ricordato che entrambe le parti avevano il dovere di giungere ad un accordo sulla Brexit4. Per contro, il Presidente statunitense Donald Trump ed i leaders associati a movimenti di ultradestra hanno accolto positivamente l’elezione5. Il capo del Partito laburista, Jeremy Corbyn, ha dichiarato che non avrebbe indetto un voto di fiducia fino a settembre, momento in cui ha motivo di credere che l’iniziativa possa riuscire nella destituzione del neo-premier6.

Nato nel 1964 in una famiglia benestante, Johnson ha frequentato istituzioni

scolastiche prestigiose, quali Eton ed Oxford. Prima di entrare in politica, è stato giornalista per il Times e per il Telegraph (per quest’ultima testata come corrispondente da Bruxelles) e successivamente redattore della rivista The Spectator. Nel 2001, è stato eletto Member of Parliament per la circoscrizione di Henley-upon-Thames. Nel 2004, è stato licenziato dalla posizione di Ministro-ombra per la cultura dopo aver mentito sul suo coinvolgimento in un rapporto extraconiugale. Johnson è stato sindaco di Londra tra il 2008 ed il 2016. Nel Governo May, ha ricoperto la carica di Ministro degli affari esteri fino al luglio 2018, quando si è dimesso per protesta contro l’inefficacia della May relativamente alla Brexit.

Sarah Pasetto

4 D. BOFFEY – J. HENLEY, Brussels greets Boris Johnson victory by rejecting Brexit plans, in

The Guardian, 24 luglio 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/jul/23/brussels-greets-boris-johnson-victory-rejecting-brexit-plans.

5 K. LYONS, ‘Frequent false statements’: Johnson's new role attracts mixed global reaction, in The Guardian, 25 luglio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/25/frequent-false-statements-johnsons-new-role-attracts-mixed-global-reaction.

6 A. MIKHAILOVA, op. cit.

FRANCIA

ISTRUZIONE PUBBLICA – RIFORMA

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-787 DC, del 25 luglio 2019, Legge per una “scuola della fiducia”

26/07/2019

Il progetto di legge per una “scuola della fiducia” è stato adottato dal Parlamento in data 4 luglio 20191. Tra le principali misure, la riforma abbassa all’età di tre anni (in luogo dei sei attuali) l’inizio dell’obbligo scolastico ed introduce un obbligo di formazione fino alla maggiore età. Si prevede inoltre la preselezione degli insegnanti – ossia l’assunzione ante tempore degli studenti che si dedicheranno all’insegnamento – e la creazione di un c.d. servizio pubblico della scuola inclusiva.

In data 5 luglio 2019, la legge è stata deferita al Conseil constitutionnel nell’ambito di un ricorso preventivo di costituzionalità sollevato da oltre sessanta deputati.

I parlamentari ricorrenti hanno impugnato un unico articolo, l’art. 17, che disciplina le condizioni nelle quali lo Stato attribuisce ai comuni le risorse necessarie per garantire l’accesso effettivo alla scuola dell’obbligo per tutti i bambini che abbiano compiuto tre anni nel mese di settembre 2019. Nello specifico, tali disposizioni stabiliscono che lo Stato debba trasferire, ad ogni comune ed in maniera costante, le risorse corrispondenti all’aumento, rispetto all’anno 2018-2019, delle spese obbligatorie che i comuni dovranno sostenere nel corso dell’anno 2019-2020 per attuare la riforma. Tali trasferimenti sono però limitati ai soli comuni che non finanziavano già, su base volontaria, le scuole materne. A parere dei ricorrenti, tale situazione creerebbe, tra tali comuni e quelli che non finanziavano le scuole materne, una disparità di trattamento tale da violare il principio di uguaglianza davanti alla legge, la libertà di insegnamento ed il principio di uguale accesso all’istruzione.

1 Il progetto di legge era stato presentato all’Assemblée nationale in data 5 dicembre 2018. Il

dossier legislativo è reperibile on line alla pagina http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/ecole_de_la_confiance?etape=15-AN1-DEPOT.

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Con la decisione n. 2019-787 DC2, del 25 luglio 2019, il Conseil constitutionnel ha però rigettato tali doglianze.

Fondandosi sull’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, il Conseil constitutionnel ha ricordato che il principio di uguaglianza non vieta al legislatore di disciplinare in maniera diversa situazioni diverse, né tantomeno impedisce che sia operata una deroga a tale principio per motivi di interesse generale, alla condizione che la differenza di trattamento che ne risulti sia in rapporto diretto con l’oggetto della legge che la dispone.

In applicazione di tale principio, il Conseil constitutionnel ha stabilito che i comuni cha abbiano istituito classi o scuole materne pubbliche o firmato contratti di associazione con scuole materne private prima della riforma non sono nella stessa situazione degli altri comuni: questi ultimi, infatti, non esercitavano le stesse competenze degli altri comuni e, quindi, non sopportavano gli stessi oneri. Successivamente, i giudici hanno considerato che tale differenza di trattamento sia in rapporto diretto con l’oggetto della legge, che consiste, in applicazione dell’art. 72-2 della Costituzione, nell’accompagnare con risorse finanziarie adeguate gli ampliamenti delle competenze che abbiano come conseguenza l’aumento delle spese per gli enti locali.

Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione.

Infine, sollevando d’ufficio la questione relativa all’assenza di un collegamento diretto con il progetto di legge iniziale, il Conseil ha censurato gli artt. 33 e 53 della legge sottoposta al suo esame. Il primo riguardava l’informazione delle famiglie in merito all’apprendimento delle lingue e delle culture regionali, mentre il secondo riguardava il diritto alla prescrizione dei medici che lavorano nelle scuole nonché le condizioni nelle quali gli infermieri che vi lavorano possano somministrare medicine agli studenti.

Céline Torrisi

2 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019787dc/2019787dc.pdf e il relativo comunicato stampa alla pagina https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2019-787-dc-du-25-juillet-2019-communique-de-presse.

SPAGNA

PRIMO MINISTRO – MANCATA INVESTITURA

Con la mancata investitura di Pedro Sánchez come Primo ministro da parte della Camera dei deputati si apre

un nuovo periodo di impasse politica

26/07/2019

Pedro Sánchez, premier socialista uscente, che aveva ricevuto dal Re l’incarico per formare un nuovo governo dopo le elezioni del 28 aprile 20191, non ha ottenuto la fiducia della Camera dei deputati.

L’art. 99, comma 3, Cost. stabilisce che, in prima votazione, l’investitura del candidato richiede la maggioranza assoluta dei membri della Camera (176 voti), mentre in seconda votazione è sufficiente la maggioranza semplice. Nessuna di queste soglie è stata raggiunta2: il 23 luglio la candidatura di Sánchez ha ricevuto 124 voti a favore, 170 contrari e 52 astensioni; e il 25 luglio sono stati espressi 124 a favore, 155 voti contrari (di popolari, Ciudadanos, Vox, Junts per Catalunya, Coalición Canaria e Navarra Suma) e 67 astensioni (Unidas Podemos, Partito nazionalista basco, EH Bildu, Compromís e Esquerra republicana).

I 123 seggi alla Camera ottenuti ad aprile dai socialisti avevano subito evidenziato la necessità di giungere ad accordi con altre formazioni politiche. L’elettorato socialista ed Albert Rivera si erano immediatamente dimostrati contrari a una coalizione – già tentata in passato – con Ciudadanos. Podemos

1 V. la precedente segnalazione Spagna – Le elezioni politiche del 28 aprile 2019, del

29/04/2019, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_20194.pdf, p. 53 ss.

2 V. il comunicato stampa della Camera dei deputati, reperibile on line alla pagina http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=33450&mostrarvolver=N.

Per una prima valutazione delle cause del fallimento, v., ex plurimis, i seguenti articoli pubblicati in data odierna: Crónica de un desastre en directo, in El País, https://elpais.com/politica/2019/07/25/actualidad/1564073387_006812.html?autoplay=1; El fiasco de toda una trayectoria, in El Mundo, https://www.elmundo.es/opinion/2019/07/25/5d39e963fc6c8320628b46b0.html; El cielo se conquista nube a nube, in La Vanguardia, https://www.lavanguardia.com/opinion/20190726/463697714174/el-cielo-se-conquista-nube-a-nube.html.

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restava l’alleato naturale di Sánchez, ma i negoziati con Pablo Iglesias sono stati posticipati per conoscere prima il risultato delle elezioni autonomiche e amministrative del 26 maggio.

I patti locali si sono rivelati più complicati di quanto fosse prevedibile e, in seguito, si sono accentuati i dissapori tra i due leaders. Sánchez non sembrava favorevole a formare una vera coalizione di governo per possibili discrepanze su talune linee politiche ed aveva esplicitamente posto il veto nei confronti della partecipazione di Pablo Iglesias all’Esecutivo. Iglesias aveva premuto, invece, fino alla fine per la concessione al suo partito di alcuni ministeri che garantissero competenze reali per attuare le politiche sociali previste nel suo programma.

Le anzidette difficoltà avevano portato Pedro Sánchez a prospettare la necessità di realizzare una riforma costituzionale del procedimento di investitura3 ed a chiedere a più riprese l’astensione di popolari e Ciudadanos, per garantirsi il voto dei parlamentari di altri gruppi che in precedenza avevano sostenuto la sua mozione di sfiducia di Mariano Rajoy.

La mancata investitura del Governo non comporta necessariamente all’indizione di nuove elezioni4. L’art. 99, comma 4, Cost. dispone che potranno essere presentate nuove proposte di investitura entro due mesi. Passato questo termine senza che nessun candidato ottenga la fiducia della Camera, le camere saranno sciolte e saranno indette nuove elezioni politiche (art. 99, comma 5, Cost.).

Carmen Guerrero Picó

3 Questa iniziativa ha riscosso scarso successo in dottrina. Cfr., per tutti, A. TORRES DEL

MORAL, Investidura y reformas inoportunas, in El Mundo, del 13/07/2019, https://www.elmundo.es/opinion/2019/07/13/5d287ee9fc6c83be2e8b45b3.html; J. DE ESTEBAN, Una reforma inútil y otra necesaria, in El Mundo, del 19/07/2019, https://www.elmundo.es/opinion/2019/07/19/5d2dcc7b21efa07f778b4621.html; por, J.J. SOLOZÁBAL, La reforma constitucional de la investidura, in El País, del 19/07/2019, https://elpais.com/elpais/2019/07/18/opinion/1563444914_668094.html; e M. SATRÚSTEGUI, Enredarse innecesariamente, in El País, del 23/07/2019, https://elpais.com/elpais/2019/07/22/opinion/1563810007_945500.html.

4 Sulle date utili per nuove candidature o per convocare nuove elezioni, v. El Rey convocará una nueva ronda de consultas tras decaer la candidatura de Pedro Sánchez, in El País, del 26/07/2019, https://elpais.com/politica/2019/07/25/actualidad/1564063723_159321.html.

FRANCIA

MINORI STRANIERI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-797 QPC, del 26 luglio 2019, Unicef France et autres, in tema

di trattamento dei dati di minori stranieri

26/07/2019

Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Conseil d’État, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. L. 611-6-1 del Codice dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo, come modificato dalla legge n. 2018-778 per una immigrazione controllata, un diritto di asilo effettivo ed una integrazione riuscita1.

Le disposizioni contestate autorizzano il trattamento automatizzato delle impronte digitali e delle fotografie degli stranieri che si dichiarino minorenni e privi – temporaneamente o definitivamente – della protezione familiare. Tali dati possono essere raccolti dal momento che lo straniero solleciti una protezione in qualità di minore. In tal caso, la raccolta, la registrazione e la conservazione delle impronte digitali e delle fotografie consentono, alle autorità incaricate di valutare l’età della persona, di verificare che tale valutazione non sia già stata effettuata.

I ricorrenti nel giudizio a quo sostenevano che tali disposizioni violassero l’esigenza costituzionale di protezione dell’interesse superiore del fanciullo nonché il diritto al rispetto della vita privata. Lamentavano la mancata definizione della nozione di “persona riconosciuta minorenne”, il che avrebbe reso possibile, sulla base di una erronea valutazione dell’età, che l’individuo venisse sottoposto ad una misura di allontanamento malgrado la sua (potenziale) minore età. Ne sarebbe risultata anche una violazione della presunzione di minore età, che discenderebbe dall’esigenza di protezione dell’interesse superiore del fanciullo. I ricorrenti sostenevano, inoltre, che, non limitando l’oggetto del trattamento automatizzato dei dati alla sola finalità di protezione dell’infanzia, il legislatore non avrebbe escluso il riutilizzo dei dati ai fini della lotta all’ingresso e al

1 La legge era stata deferita all’esame del Conseil constitutionnel, il quale si è pronunciato

sulla costituzionalità delle disposizioni contestate nell’ambito di un controllo preventivo con la decisione n. 2018-770 DC del 6 settembre 2018, Legge per una immigrazione controllata, un diritto di asilo effettivo ed una integrazione riuscita. La segnalazione della decisione è reperibile on line nel Bollettino dell’attualità giurisprudenziale straniera del mese di settembre 2018.

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soggiorno irregolare degli stranieri. In aggiunta, il legislatore non avrebbe sufficientemente disciplinato le condizioni di conservazione dei dati personali né tantomeno le conseguenze del rifiuto, da parte dello straniero, di sottoporsi alla loro raccolta. Si sarebbe prodotta, infine, una violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, giacché l’eventuale ricorso sollevato contro una decisione che dichiarasse la maggiore età dello straniero non avrebbe impedito il suo allontanamento.

Esaminando le disposizioni contestate alla luce dell’esigenza di protezione dell’interesse superiore del fanciullo, fondata sul decimo e sull’undicesimo comma del Preambolo della Costituzione del 1946, ed in base al diritto al rispetto della vita privata, fondato sull’art. 2 della Dichiarazione dei diritto dell’uomo e del cittadino del 1789, il Conseil constitutionnel ha stabilito che tali disposizioni non hanno come obiettivo né come effetto quello di modificare le regole di determinazione dell’età di un individuo né tantomeno le regole relative alla protezione dei minori, in particolar modo quelle che vietano le misure di allontanamento e che consentono di contestare davanti ad un giudice la determinazione dell’età2. Ha affermato che la maggiore età di un individuo non possa essere dedotta né dal rifiuto del prelievo delle impronte digitali né dalla mera constatazione che esso sia già stato registrato nel registro nazionale o in un qualunque altro registro. Il Conseil constitutionnel ha, quindi, considerato che le disposizioni contestate non violano l’interesse superiore del fanciullo.

Successivamente, si è sottolineato che, evitando la reiterazione, da parte di persone maggiorenni, delle richieste di protezione che abbiano già dato luogo ad una decisione di rifiuto, il trattamento automatizzato dei dati è volto a facilitare l’azione delle autorità incaricate della protezione dei minori nonché a lottare contro l’ingresso ed il soggiorno irregolari degli stranieri. Adottando tali disposizioni, l’intenzione del legislatore era, quindi, quella di attuare l’esigenza costituzionale di protezione dell’interesse superiore del fanciullo e di perseguire l’obiettivo di valore costituzionale di lotta all’immigrazione irregolare.

Il Conseil constitutionnel ha altresì precisato che, escludendo l’uso di qualunque dispositivo di riconoscimento facciale, le disposizioni contestate consentono di raccogliere solo i dati necessari all’identificazione della persona ed alla verifica che la sua età non sia già stata valutata.

Infine, il Conseil ha ricordato che le disposizioni contestate limitano la conservazione dei dati delle persone riconosciute minorenni alla durata

2 La sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2019/2019797QPC.htm.

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strettamente necessaria alla loro presa in carico ed al loro orientamento, tenendo conto delle situazioni personali di ciascuno.

Sulla scorta di queste considerazioni il Conseil constitutionnel ha considerato che il legislatore ha conciliato in maniera non sproporzionata la salvaguardia dell’ordine pubblico ed il diritto al rispetto della vita privata. Le disposizioni contestate, che non violano alcun altro diritto o libertà costituzionali, sono state, quindi, dichiarate, conformi alla Costituzione.

Céline Torrisi

STATI UNITI

POLITICA MIGRATORIA – FINANZIAMENTO

Corte suprema, ordinanza Donald J. Trump, President of the United States, et al. v. Sierra Club, et al, No. 19A60, 588 U.S. __,

del 26 luglio 2019, sullo stanziamento di fondi per la costruzione del muro lungo il confine con il Messico

29/07/2019

La Corte suprema ha accolto la richiesta avanzata dall’Esecutivo di sospendere l’ingiunzione emessa dalla Corte di appello per il Ninth Circuit, che bloccava il trasferimento di fondi militari per un ammontare di circa 2,5 miliardi di dollari per finanziare la costruzione del muro lungo il confine con il Messico1. La pronuncia della Corte suprema è tale per cui la costruzione del muro può proseguire nelle more del giudizio di merito della vicenda davanti alle corti.

La Corte suprema ha reso la sua decisione in forma di un’ordinanza, non firmata. Tra le motivazioni dell’accoglimento, il massimo giudice federale ha addotto che l’Esecutivo ha dimostrato, in maniera adeguata, che il gruppo di soggetti privati ed enti locali situati in prossimità del confine col Messico non aveva diritto ad intentare un’azione legale volta a richiedere il controllo giurisdizionale della legalità dell’azione dell’Esecutivo.

Le Justices Ginsburg, Sotomayor e Kagan hanno dichiarato che avrebbero respinto la richiesta.

Il Justice Breyer ha depositato una breve opinion in cui concorda parzialmente con l’esito del giudizio ed in parte dissente. A suo avviso, la vicenda solleva questioni nuove ed importanti riguardo all’abilità di soggetti privati di far valere il potere di spesa del Congresso. Il venir meno dell’ingiunzione avrebbe comportato l’inizio della costruzione del muro, il che avrebbe provocato danni irreparabili all’ambiente ed ai convenuti. Se, invece, l’ingiunzione fosse stata confermata, l’Esecutivo avrebbe subìto il danno irreparabile dell’impossibilità di finalizzare i contratti relativi al progetto entro la data utile, a seguito della quale i fondi sarebbero stati restituiti al Tesoro: l’ingiunzione avrebbe quindi avuto un effetto equivalente ad una sentenza finale. Per questi motivi, il giudice Breyer avrebbe permesso all’Esecutivo di perfezionare i contratti in questione, ma non di avviare i

1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina

https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/19a60_o75p.pdf.

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lavori di costruzione; questo avrebbe consentito di evitare i danni ad entrambe le parti.

La costruzione del muro lungo il confine col Messico è stato un elemento fondamentale della campagna elettorale del Presidente Donald Trump. Nel febbraio 2019, aveva dichiarato lo stato di emergenza nel territorio a causa delle attività illecite e di spaccio di stupefacenti assai diffuse nella zona2. Ciò gli aveva permesso anche di superare l’impasse venutasi a creare con il potere legislativo (che aveva dato luogo al più lungo shutdown nella storia delle strutture del governo federale) e di accedere ai fondi necessari per avviare i lavori di costruzione sul muro. Dopo che il Congresso aveva stanziato solo una minima parte dei fondi richiesti da Trump, il Presidente ha annunciato che avrebbe cercato di ottenere la parte rimanente da altre fonti (essenzialmente, dai fondi per il personale del Dipartimento della difesa3). Queste azioni hanno dato luogo al ricorso volta ad impedire l’utilizzo di fondi destinati a programmi militari per costruire il muro.

Sarah Pasetto

2 V. la segnalazione, a cura dell’Area di diritto comparato, dal titolo “Il Presidente Trump

dichiara lo stato di emergenza per poter costruire il muro lungo il confine col Messico”, del 17 febbraio 2019.

3 R. BARNES, Supreme Court says Trump can proceed with plan to spend military funds for border wall construction, in The Washington Post, 26 luglio 2019, https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/supreme-court-says-trump-can-proceed-with-plan-to-spend-military-funds-for-border-wall-construction/2019/07/26/f2a63d48-aa55-11e9-a3a6-ab670962db05_story.html?utm_term=.ffd8b106a633. V. anche A. LIPTAK, Supreme Court Lets Trump Proceed on Border Wall, in The New York Times, 26 luglio 2019, https://www.nytimes.com/2019/07/26/us/politics/supreme-court-border-wall-trump.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage&login=email&auth=login-email.

GERMANIA

DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE – RINVIO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ AL TRIBUNALE COSTITUZIONALE

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 13 luglio 2019 (2 BvR 824/15, 2 BvR 825/15) in merito ad un asserito principio generale di diritto internazionale sollevato in relazione alla crisi

di debito della Repubblica di Argentina

29/07/2019

Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato irricevibili1 due ricorsi costituzionali della Repubblica di Argentina aventi ad oggetto il mancato rinvio e deferimento ai sensi dell’articolo 100, comma 2, della Legge fondamentale (LF) di una questione di diritto attinente alla crisi del debito sovrano argentino da parte della Corte suprema federale (Bundesgerichtshof) al Tribunale costituzionale federale.

La Repubblica di Argentina era stata condannata da parte di tribunali tedeschi al pagamento dei crediti (valore nominale, interessi, risarcimento dei danni) derivanti dalle obbligazioni al portatore di vario taglio (con corrispondenti cedole per interessi) che aveva emesso negli anni novanta. Ai sensi dei termini e condizioni delle obbligazioni, la Repubblica di Argentina si era impegnata a rimborsare agli acquirenti l’importo principale delle obbligazioni fruttifere di interessi annuali ad una certa data. A causa dei problemi economici nel 1999, il Senato e la Camera dei deputati argentini hanno dichiarato "emergenza pubblica in campo sociale, economico, amministrativo, finanziario e monetario" (con legge del 6 gennaio 2002) e hanno conferito all’esecutivo poteri di ristrutturazione del debito pubblico. La Repubblica Argentina ha quindi interrotto i pagamenti ai creditori privati per ristrutturare i debiti nelle trattative. Nel 2005 e nel 2010, ha presentato due proposte di rinegoziazione del debito ai suoi obbligazionisti. Poco più del 92% degli obbligazionisti originari ha aderito e scambiato le vecchie obbligazioni con obbligazioni a nuove condizioni a un notevole sconto. Oltre il 7% dei creditori, compresi i due attori nel procedimento giudiziario originario,

1 Un comunicato stampa è disponibile in lingua inglese alla pagina web:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19-046.html.

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non ha accettato le proposte di rinegoziazione e ha infine fatto valere in tribunale le proprie pretese.

In questo contesto è sorta la domanda se esista un principio generale di diritto internazionale secondo il quale gli Stati possono invocare il diritto di rifiutare l’adempimento ai sensi del diritto internazionale nei confronti dei creditori privati se questi ultimi rivendicano integralmente i loro crediti, sebbene la grande maggioranza dei creditori abbia accettato un’offerta di rinegoziazione del debito a causa di una crisi finanziaria dello Stato. Il Tribunale costituzionale federale ha sostenuto che il mancato rinvio/deferimento ai sensi dell’articolo 100, comma 2, LF non costituisce una violazione del diritto al giudice naturale precostituito per legge (di cui all’articolo 101, comma 1, frase 2 LF) che equivale a un diritto fondamentale, poiché la Corte federale suprema aveva il diritto di ritenere che il principio generale di diritto internazionale rivendicato dalla ricorrente non esista.

Il diritto al giudice naturale può essere violato anche in caso di mancata presentazione di un ricorso al Tribunale costituzionale federale. Un rinvio ai sensi dell’articolo 100, comma 2, LF si ritiene necessario quando il tribunale, richiesto di prendere una decisione, riscontri, nell’esaminare la l’applicabilità di una norma generale di diritto internazionale, dei seri dubbi di applicabilità di carattere oggettivo (indipendentemente quindi dalla soggettiva opinione del giudicante, in ipotesi, propenso alla positiva applicazione della norma) e la questione possa essere rilevante per la valutazione della controversia giuridica iniziale e la decisione impugnata si fondi sull’omesso rinvio.

Queste condizioni non erano soddisfatte nel caso in esame. Le norme generali di diritto internazionale sono norme di diritto internazionale consuetudinario universalmente applicabili, integrate da principi generali di diritto emanati dagli ordinamenti giuridici nazionali. Il diritto internazionale determina se una norma è una regola del diritto internazionale consuetudinario o se si tratta di un principio generale del diritto. Il riconoscimento quale norma generale di diritto internazionale è tra l’altro oggetto di elevati requisiti, a causa degli obblighi fondamentali di tutti gli Stati che vi si esprimono. Una regola generale di diritto internazionale consuetudinario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lett. b dello Statuto della Corte internazionale di giustizia (di seguito denominato Statuto della CIG) è una regola sostenuta da una prassi consolidata da numerosi Stati, ma non necessariamente da tutti, nella convinzione che la stessa corrisponda all’adempimento di un obbligo di diritto internazionale. I principi generali del diritto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lett. c dello Statuto della CIG derivano dagli ordinamenti giuridici nazionali e sono trasferibili al livello del diritto internazionale. Si tratta di principi generali del diritto che sono riconosciuti come

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decisioni di base negli ordinamenti giuridici principali che, insieme al diritto internazionale dei trattati e al diritto internazionale consuetudinario, servono per colmare delle lacune.

Sulla base dell’ordinanza del Tribunale costituzionale federale dell’8 maggio 2007 (BVerfGE 118, 124 e segg.), la Corte federale suprema aveva il diritto di ritenere che non sussistessero seri dubbi sul fatto che nella specie non si fosse in presenza di presunta regola generale di diritto internazionale da applicarsi, al momento della decisione, al caso concreto esaminato. Nell’ordinanza il Tribunale costituzionale si era occupato tra l’altro della questione dell’esistenza o meno di un diritto fallimentare a livello di diritto internazionale e della possibilità di applicare le disposizioni generali sullo stato di emergenza anche alle necessità economiche e se e a quali condizioni uno Stato possa invocare lo stato di emergenza in caso di insolvenza. Si è giunti tuttavia alla conclusione che il diritto internazionale non riconosce né un diritto fallimentare uniforme né uno codificato dai singoli Stati.

Maria Theresia Roerig

GERMANIA

CONDANNA PENALE – ACCERTAMENTO ALTERNATIVO

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 5 luglio 2019 (2 BvR 167/18), in merito ad una condanna penale basata

sull’accertamento alternativo ed al principio della determinatezza

29/07/2019

Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso costituzionale diretto avente ad oggetto il principio della c.d. “echte Wahlfeststellung”, ossia il principio che permette la condanna per ‘accertamento alternativo proprio’ di reati, nella specie dei reati di furto (commerciale) (§ 242, comma 1, codice penale tedesco - StGB) e di ricettazione commerciale di beni rubati (§ 259, comma 1, § 260, comma 1, n. 1 StGB) da parte dei ricorrenti. Questi ultimi erano stati condannati penalmente, su questa base, dal tribunale regionale di Meiningen. Secondo le conclusioni del tribunale, i ricorrenti avevano rubato e ricettato, tra l’altro, in misura considerevole, veicoli e parti di veicoli. Nel corso di una perquisizione effettuata in alcuni locali nella disponibilità dei ricorrenti erano infatti stati sequestrati numerosi oggetti rubati durante il periodo preso in considerazione. Il Tribunale regionale non è però stato in grado di chiarire al di là di ogni ragionevole dubbio se i beni rinvenuti provenissero da furti commessi dagli stessi ricorrenti ovvero se questi ultimi si fossero limitati ad occultare o acquistare refurtiva derivante da reati commessi da terzi: ciò nondimeno, conformemente ai principi dell’accertamento alternativo elaborato dalla giurisprudenza al fine di colmare lacune di tipo procedurale (e non di natura sostanziale), si era giunti ad una condanna.

I ricorrenti censuravano la sentenza del tribunale regionale poiché la condanna, in base ad un accertamento alternativo, sarebbe stata in contrasto con l’articolo 103, comma 2, della Legge fondamentale, che sancisce la determinatezza e certezza del diritto; la condanna in una tale situazione non si sarebbe basata su una disposizione di legge, ma su una disposizione non scritta. Inoltre, la condanna alternativa avrebbe violato la presunzione di innocenza.

Il Tribunale costituzionale non ha condiviso tale prospettazione, avendo ritenuto che il ricorso fosse infondato. La condanna per accertamento alternativo tra furto (commesso a livello commerciale) e ricettazione commerciale non viola, ad avviso dei giudici di Karlsruhe, il requisito della determinatezza né la

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presunzione di innocenza, visto che la condanna alternativa esige comunque che sussiste una certezza sull’avvenuta commissione di uno dei due reati contestati.

Maria Theresia Roerig

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GERMANIA

DECRETI SUBDELEGATI – INDICAZIONE DEL FONDAMENTO NORMATIVO

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 18 luglio 2019 (1 BvR 587/17), in merito all’obbligo di indicare la fonte

normativa nei decreti subdelegati

29/07/2019

Il Tribunale costituzionale federale ha stabilito1 che il requisito dell’indicazione della fonte normativa prevista dall’articolo 80, comma 1, periodo 3, della Legge fondamentale (LF) si applica anche in caso di sub-delega ai sensi dell’articolo 80, comma 1, periodo 4, LF. Il primo comma dell’art. 80 LF recita: “(1) II Governo federale, un Ministro federale o i Governi dei Länder possono essere autorizzati con legge all’emanazione di decreti legislativi. Al riguardo, la legge deve determinare il contenuto, lo scopo e la portata della delega. II fondamento giuridico deve essere indicato nel decreto. Se la legge prevede che una delega possa essere ulteriormente trasferita (subdelegata), il trasferimento va autorizzato con decreto legislativo”.

È tuttavia sufficiente che il decreto subdelegato indichi la sua base normativa e autorizzativa diretta, mentre il decreto che subdelega deve indicare sia la propria base di legge (ossia la base autorizzativa per l’emanazione di decreti) che la fonte legale autorizzativa per la subdelega.

Ciò è stato deciso dal primo senato del Tribunale costituzionale federale con un’ordinanza che ha respinto il ricorso costituzionale di un imprenditore contro l’obbligo di denuncia di concimi previsto in un decreto subdelegato e contro la conferma della sua validità da parte del tribunale amministrativo. Tuttavia, il Senato ha anche affermato che la decisione con la quale il tribunale amministrativo superiore non ha ammesso l’appello contro la sentenza del tribunale amministrativo ha violato il requisito di una tutela giuridica effettiva, poiché il tribunale, tramite il suo modo di gestire i requisiti per l’ammissibilità, ha

1 Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla seguente pagina

web: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19-051.html.

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reso più difficile l’accesso alla corte d’appello in modo obiettivamente ingiustificabile.

Maria Theresia Roerig