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Scuola Forense 2011/2012 LE CONTROVERSIE CON GLI STRANIERI DALLA NASCITA ALLA PATOLOGIA DEL RAPPORTO GIURIDICO Gennaio 2012 © Avv. Giovanna Novello

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Scuola Forense 2011/2012

LE CONTROVERSIE CON GLI STRANIERI

DALLA NASCITA ALLA PATOLOGIADEL RAPPORTO GIURIDICO

Gennaio 2012 © Avv. Giovanna Novello

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Obbiettivi dell’intervento

Elementi giuridici rilevanti nella formazione di Elementi giuridici rilevanti nella formazione didel rapporto negoziale.

Elementi giuridici rilevanti del rapporto negozialeg pp ginternazionale: legge applicabile, giurisdizione.

Contenzioso: casi pratici.

Elenco fonti rilevanti.

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Il contratto internazionale.P bl ti h ll’i d t i idi d ll f tti iProblematiche connesse all’inquadramento giuridico della fattispecienegoziale.Quando si affronta una controversia che deriva da un rapporto negozialeQuando si affronta una controversia che deriva da un rapporto negozialeche presenta elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, ilquadro giuridico è complicato dai seguenti fattori:- assenza di un diritto sovranazionale dei contratti, anche se vi sono

sforzi di unificazione;molteplicità di fonti: trattati convenzioni direttive e regolamenti;- molteplicità di fonti: trattati, convenzioni, direttive e regolamenti;

- assenza di una giurisdizione unica;- differenze normative tra gli ordinamenti di appartenenza dei contraenti;differenze normative tra gli ordinamenti di appartenenza dei contraenti;- differenze linguistiche, culturali e diversi usi commerciali tra le parti.

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Il contratto internazionaleA h i t d fi i i i i ò d fi iAnche se non esiste una definizione univoca, si può definire:

contratto internazionalel’ d t d iù ti h ti l ti di t ità i ttl’accordo tra due o più parti che presenti elementi di estraneità rispettoall’ordinamento giuridico nazionale.Gli elementi di estraneità possono essere:Gli elementi di estraneità possono essere:- diversa nazionalità delle parti;

sede d’affari delle parti in paesi di ersi;- sede d’affari delle parti in paesi diversi;- il luogo in cui il contratto si conclude o deve essere eseguito è

all’estero;all estero;- il luogo di pagamento situato all’estero.

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Il contratto internazionaleElementi che dovrebbero essere regolati in un contratto internazionaleElementi che dovrebbero essere regolati in un contratto internazionalema che spesso non vengono contemplati dalle parti:

precisa e chiara indicazione diritti e obblighi delle parti;

legge applicabile;

modi di risoluzione delle controversie: arbitrato/giurisdizioneord./A.D.R;;

pianificazione fiscale (doppia imposizione).

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p ( pp p )

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COME NASCECOME NASCE UN CONTRATTO INTERNAZIONALE

LA NEGOZIAZIONE NELLA PRASSI

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La negoziazione:“istantanea” o “progressiva”

La negoziazione di un contratto internazionale

òpuò essere

istantanea e veloce articolarsi in lunghe trattative pre-negoziali

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Il perfezionamento del contrattoNegoziazione istantanea e veloce: approcci fuorvianti nella prassiNegoziazione istantanea e veloce: approcci fuorvianti nella prassidelle imprese.

PRESUPPOSTO A“NON HO FIRMATO NIENTE

Q O SO O CO A O”

PRESUPPOSTO B“VALUTIAMO COME VANNO LE COSE

E QUINDI NON SONO VINCOLATO” POI FORMALIZZIAMO”

RISCHIORISCHIOconclusione del contratto

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Il contratto e la sua conclusione.Principio generalePrincipio generaleL’elemento caratterizzante la conclusione del contratto è

INCONTRO DELLE VOLONTA’PROPOSTA-ACCETTAZIONE

PERFEZIONAMENTO

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Il contratto e la sua conclusioneIn base all’orientamento prevalente nella maggior parte degli

di i l’i d ll l à d ll i è d l’ l hordinamenti l’incontro delle volontà delle parti è dunque l’elemento cheporta alla formazione del contratto, (Francia, Germania, UK - mirrorimage rule).L’incontro delle manifestazioni di volontà delle parti per la formazionedi un valido contratto è previsto anche dalla Convenzione di Vienna del1980, diretta a regolamentare in modo uniforme la disciplina di uno dei1980, diretta a regolamentare in modo uniforme la disciplina di uno deicontratti più diffusi nel commercio internazionale: la venditainternazionale di beni mobili (in vigore in 70 Stati).Allo stesso modo un analogo principio vale in base ai Principi UnidroitAllo stesso modo un analogo principio vale in base ai Principi Unidroit(2004) sui contratti commerciali internazionali elaborati dall’IstitutoInternazionale per l’unificazione del diritto privato, che costituiscono deiprincipi generali di diritto non cogenti ma riconosciuti dalle Nazioniprincipi generali di diritto, non cogenti, ma riconosciuti dalle NazioniCivili (art. 3.2, 2.1).Entrambi gli strumenti citati sopra sono stati elaborati a livello di

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Nazioni Unite (Vienna, UNCITRAL United Nations Commission onIternational Trade Law)

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Il contratto e la sua conclusioneL’elemento essenziale è:L elemento essenziale è:

VOLONTA’

che deve essere manifestatache deve essere manifestata.

Il silenzio o l’inerzia di per sé non portano all’accettazione e quindi allaIl silenzio o l inerzia, di per sé, non portano all accettazione e quindi allaconclusione dell’accordo, ma possono assumere rilevanza icomportamenti concludenti.pUn comportamento concludente assume rilevanza qualora ciò siaprevisto nella proposta o sia giustificato dalla prassi instaurata tra le parti

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o dagli usi.

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Il perfezionamento del contrattoPREMESSAPREMESSA

Salvo che la legge applicabile al contratto pretenda una data forma(scrittura privata, atto pubblico) per la conclusione del contratto,( p , p ) p ,l’accettazione della proposta può rivestire le forme più svariate(accettazione telefonica, orale, via mail o tramite altri mezzi dicomunicazione).

CONSEGUENZAIl contratto può concludersi anche a prescindere dalla sottoscrizioneformale di un accordo scritto e può accadere che una delle parti si ritenganon vincolata anche se il contratto in realtà si è già conclusonon vincolata anche se il contratto in realtà si è già concluso.

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Il perfezionamento del contrattoEsempio:Esempio:• A e B si incontrano ad una fiera internazionale;• A è un produttore italiano, B un intermediario francese;p , ;• A sa che in Francia gli agenti godono di una particolare tutela

soprattutto in materia di indennità di fine rapporto che può arrivarea due annualità e non vuole impegnarsi con un contratto scritto cona due annualità e non vuole impegnarsi con un contratto scritto conl’intermediario;

• A esprime a B il proprio interesse ad avvalersi di un intermediarios l territorio francese e le parti si accordano s gli elementisul territorio francese e le parti si accordano sugli elementiessenziali della collaborazione;

• Segue uno scambio di emails in cui A elenca gli elementi essenzialig gdell’accordo, B risponde confermando di essere d’accordo econfermando la propria volontà di rappresentare A sul territoriofrancese. Le parti iniziano così a collaborare per alcuni affari.p p

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Il perfezionamento del contrattopnei contratti a negoziazione istantanea

MODI DI MANIFESTARE LA VOLONTA’NELLA PRASSI

“SCAMBI INFORMALI”“SCAMBI INFORMALI”E-MAILS, TELEFONATE, FAX

COMPORTAMENTI CONCLUDENTIESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

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La conclusione del contratto nei contratti a distanzaS li di l i tt i di i iSpesso gli accordi vengono conclusi attraverso mezzi di comunicazionequali lettere, fax, e-mails.E’ importante capire quando e se si è verificato l’incontro della volontàE importante capire quando e se si è verificato l incontro della volontàdelle parti che porta al perfezionamento del contratto.Il momento dell’incontro delle volontà delle parti varia in funzione delIl momento dell incontro delle volontà delle parti varia in funzione delprincipio accolto nell’ordinamento che regola il contratto in esame.I diversi principi accolti dai singoli ordinamenti si possono cosìp p g psuddividere:1) Principio di cognizione;) p g2) Principio di ricezione;3) Mail box rule.

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)

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Art. 1326 Codice civile - Conclusione del contratto.Art. 1326 Codice civile Conclusione del contratto. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usisecondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. ed ata e te avv so a a t a pa te.Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma* determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

*diversamente basta un comportamento concludente

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*diversamente basta un comportamento concludente

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La conclusione del contratto nei contratti a distanza1) Principio di cognizione.) p gIn base al diritto italiano alla conclusione del contratto si giunge quandovi è incontro tra proposta ed accettazione conforme alla proposta e cioèquando colui che ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazionequando colui che ha fatto la proposta ha conoscenza dell accettazioneconforme dell’altra parte (1326 c.c.).Nel nostro ordinamento il concetto di conoscenza è legato alla

i l ti it d ll’ t 1335presunzione relativa sancita dall’art. 1335 c.c.La proposta, l’accettazione o la loro revoca si reputano conosciuteallorché il relativo atto perviene all’indirizzo del destinatario, inteso dallap ,giurisprudenza come luogo più idoneo alla ricezione. La ricezione puòessere provata anche se il mezzo prescelto è l’e-mail.Si tratta però di una presunzione semplice: se il destinatario prova diSi tratta però di una presunzione semplice: se il destinatario prova diessere stata nell’impossibilità incolpevole della conoscenza per un eventoeccezionale ed estraneo alla sua volontà, la presunzione viene superata(es: lontananza forzata in luogo non raggiungibile)

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(es: lontananza forzata in luogo non raggiungibile)

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La conclusione del contratto nei contratti a distanza2) Principio di ricezione.2) Principio di ricezione.In base a tale principio in vigore in alcuni paesi (es. Germania, Romania,Bulgaria), il contratto si considera concluso nel momento in cuig ),l’accettazione perviene all’indirizzo del proponente.

La presunzione in tal caso è più “forte” di quella accolta nel nostroordinamento, in quanto non è superabile attraverso la prova di esserestato nell’impossibilità incolpevole della conoscenza.

Al più potrà essere superato provando elementi oggettivi estranei allasfera personale; es: che la posta è giunta in un orario diverso da quello in

i i t l t

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cui viene consegnata normalmente.

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La conclusione del contratto nei contratti a distanza3) Mail box rule.)Nei Paesi anglosassoni, come ad es. nel Regno Unito, è accolto ilprincipio in base al quale il contratto, si considera concluso nel luogo enel momento in cui l’accettazione della proposta viene consegnata alnel momento in cui l accettazione della proposta viene consegnata alservizio postale (fa fede il timbro postale).E questo indipendentemente dal fatto che la missiva giungaff tti t ll’i di i d ll t teffettivamente all’indirizzo della controparte.

Questo principio si applica se il mezzo di comunicazione prescelto èQuesto principio si applica se il mezzo di comunicazione prescelto èappunto quello postale.

Al i l di i i l f f il ( hAl contrario, nel caso di accettazione via telefono, fax, e-mail (senza chesi ricorra alla spedizione postale) il contratto è concluso al momento delricevimento dell’accettazione da parte del destinatario (acceptance is

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effective on receipt).

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Il contratto telematico come contratto a distanzaAbbi i t h ll i d li bi i li il diAbbiamo visto che nella prassi degli scambi commerciali il mezzo dicomunicazione utilizzato spesso è l’e-mail.

Quando si perfeziona il contratto telematico?

Il contratto telematico, si perfezionerà – nel modo ordinario diformazione dell’accordo - allorché l’accettazione pervenga all’indirizzoformazione dell accordo - allorché l accettazione pervenga all indirizzodi posta elettronica del proponente.

L’efficacia probatoria del documento informatico.

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Il contratto telematico come contratto a distanzaI documenti elettronici hanno un’efficacia probatoria che si può riassumerecome segue:• i documenti senza alcuna firma, sono equiparati alle riproduzionimeccaniche (fax, fotocopie, fotografie), per cui il documento informatico( p g ) pfarà piena prova di ciò che in esso è rappresentato, salvo che l’interessatonon ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose rappresentate (art. 2712c.c., 2719 c.c.)• i documenti sottoscritti con firma elettronica semplice, produconoun’efficacia probatoria attenuata, liberamente valutabile dal giudice inbase alle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, egg q , ,immodificabilità (art. 21, n. 1 del D.L.vo n. 82/2005, codicedell’amministrazione digitale-C.A.D);• i documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata qualificata oi documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata odigitale (certificata attraverso un sistema sicuro), sono equiparati allascrittura privata, 2702 c.c, per cui il documento fa piena prova dellaprovenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore, salvo che questi fornisca

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provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore, salvo che questi forniscaprova contraria (art. 21, C.A.D)

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La trasmissione del documento

Art 45 C.A.D: “I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazioneq pcon qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneoad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della formascritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella delscritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella deldocumento originale.Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende speditodal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato aldal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato aldestinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico dichiaratonella casella di posta elettronica messa a disposizione del gestore.”

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Il contratto telematico come contratto a distanzaLa qualità e sicurezza, offerte dal sistema utilizzato per la trasmissione èq , pdato dalla valutazione dei seguenti elementi che emergono dall’e-mail.L’e-mail contiene una serie di dati:- indirizzo di posta elettronica;- indicazione del nome di chi la manda;- headers: percorso dell’e-mail, indirizzo IP-Internet Protocol (numero

telefonico da cui proviene), ISP-Internet Service Provider dal qualeproviene (es: tin, libero, alice etc..).

Dal momento che il Provider richiede password e user name per accederel i i di l i i h f di i ial servizio di posta elettronica si ha una forma di autenticazione

informatica (dlgs 196/2003), che può offrire al giudice un elemento divalutazione del fatto che ci si trova di fronte ad un documento che

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valutazione del fatto che ci si trova di fronte ad un documento chesoddisfi il requisito della forma scritta.

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La negoziazione “progressiva”:le trattative pre-negoziali.Negoziazione progressiva: le lettere di intentiNegoziazione progressiva: le lettere di intenti.Se la negoziazione di un contratto si articola in lunghe fasipre-negoziali (es: accordi quadro accordi di joint venturepre negoziali (es: accordi quadro, accordi di joint venture,accordi di licenza di tecnologia, appalti d’opera o di servizi),vi troverete ad esaminare:a) documenti che hanno un oggettiva natura pre-contrattuale;

b) documenti ai quali le parti hanno dato il “nomen iuris”:lettera di intenti ma che non sono altro che contratti giàlettera di intenti ma che non sono altro che contratti giàconclusi.

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ESEMPIO NOMEN IURIS CASO PRATICODocumento predisposto da una dalle parti e denominato:

“Lettera di intenti”Oggetto: fornituraIl sottoscritto ……………………………. In qualità di ……………………………..dellaDitta…………………………… con sede in…………………… Via……………………………….

Premesso che�sono in atto trattative commerciali e verifiche tecnico-produttive tra la scrivente e la Società X,destinate alla scelta del Fornitore di Prodotto a Marchio XX�che nessun impegno è stato finora assunto dalla Socieà X nei confronti della scrivente,

DICHIARO�di aver preso visione del “Contratto regolamentare dei rapporti tra le parti”� di condividerli e di impegnarmi a sottoscriverli senza alcuna modifica nel caso in cui divenissifornitore del Prodotto a Marchio X.

In fedeIn fede

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La responsabilità pre-contrattualeSulla responsabilità che deriva nel caso di rottura di trattative pre-p pnegoziali esistono due diversi orientamenti in ambito internazionale.I ORIENTAMENTO (common-law)

PIENA LIBERTA’ DI CONCLUDERE IL CONTRATTO O INTERROMPERE LE TRATTATIVEO INTERROMPERE LE TRATTATIVE.

FREEDOM TO DEAL

SOSTANZIALE ASSENZARESPONSABILITA’ PRE CONTRATTUALERESPONSABILITA PRE-CONTRATTUALE

con alcuni temperamenti:- condotta contraria al fair dealing;

l ff d ll l

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- ragionevole affidamento nella conclusione

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La responsabilità pre-contrattualeII ORIENTAMENTO (civil-law)II ORIENTAMENTO (civil-law)

OBBLIGO DI BUONA FEDEINTERRUZIONE TRATTATIVE

QUANDO VI E’ AFFIDAMENTO CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

RESPONSABILITA’ PRE-CONTRATTUALE

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La responsabilità precontrattualeQualche esempio:Qualche esempio:

- l’aver fornito alla controparte informazioni inesatte sulla base dellapquali la stessa ha formato il proprio convincimento in ordine allaconclusione del contratto;

- l’aver condotto le trattative al solo scopo di carpire informazioniriservate della controparte;

- l’aver protratto le trattative al fine di impedire alla controparte diavviare trattative analoghe con altre parti.avviare trattative analoghe con altre parti.

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La responsabilità precontrattualeQuali conseguenze negli ordinamenti di civil-law?Quali conseguenze negli ordinamenti di civil-law?In caso di violazione del dovere di buona fede e di rottura ingiustificatadelle trattative, l’altra parte avrà diritto al risarcimento del pregiudiziop p gpatrimoniale patito limitatamente a:- spese inutilmente sostenute per le trattative;- danno economico per l’eventuale perdita di occasioni presentatesi nel

corso delle trattative (cosiddetto “interesse negativo”).Il risarcimento non si estende al mancato guadagno che sarebbeIl risarcimento non si estende al mancato guadagno che sarebbederivato dalla conclusione dell’affare.

Questo vale per l’Italia e per altri paesi quali Germania, Svizzera, e Paesiscandinavi ma non si tratta di un principio unico, in altri paesi (es:Ol d ) il i i t ò t d i h l t d

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Olanda) il risarcimento può estendersi anche al mancato guadagno.

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Legge applicabile e culpa in contrahendoSe ci chiediamo quale legge sia applicabile alla obbligazioni

li d i i d i li i i d ilextracontrattuali derivanti da trattative precontrattuali ci risponde ilRegolamento CE n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioniextracontrattuali (c.d. “Reg. Roma II”).A tale riguardo il Regolamento (art. 12) individua la seguente soluzione,

Legge che si applica o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso.

Il Reg. Roma II si applica a decorrere dall’11 gennaio 2009 ma si notib h l di i li d l R l à li i h ibene che la disciplina del Regolamento troverà applicazione anche inrelazione a fatti che abbiano dato origine a danni verificatisi a decorreredal 20 agosto 2007 (data di entrata in vigore del Regolamento).

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PRINCIPALI ELEMENTI GIURIDICI RILEVANTI IN UN CONTRATTORILEVANTI IN UN CONTRATTO

INTERNAZIONALE

LEGGE APPLICABILE GIURISDIZIONE

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Il contratto internazionale.La scelta della legge applicabile e in assenzaLa scelta della legge applicabile e in assenza criteri di individuazioneNella maggior parte degli ordinamenti è prevista la libertà delle parti digg p g p pun contratto internazionale di scegliere la legge applicabile ai proprirapporti contrattuali.A livello comunitario questo principio è sancito dalla Convenzione diA livello comunitario questo principio è sancito dalla Convenzione diRoma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, laquale è ora sostituito dal Reg. CE n. 593/08 (c.d. “Reg. Roma I”) per icontratti a carattere internazionale conclusi dopo il 17/12/09contratti a carattere internazionale conclusi dopo il 17/12/09.La Conv. di Roma e il successivo Reg. Roma I dispongono che la sceltadeve essere espressa o risultare in modo ragionevolmente certo dalledi i i i d l t tt d ll i tdisposizioni del contratto o dalle circostanze.Indici di scelta sono ritenuti (secondo interpretazioni variabili):- la scelta del forola scelta del foro,- il luogo dell’arbitrato,- il richiamo a specifiche norme di un certo ordinamento,

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- la prassi invalsa tra le parti.

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LA LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTOCONTRATTO

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Il contratto internazionale.La legge applicabile.L’assenza di scelta di legge.L assenza di scelta di legge.L’interprete dovrà individuare il diritto applicabile al contratto facendoriferimento alle norme di diritto internazionale privato (cd. “conflict

l ”) i i l i dirules”) vigenti nel proprio ordinamento.Le norme di diritto internazionale privato cambiano da ordinamento adordinamento per cui la legge applicabile al rapporto contrattuale potràordinamento per cui la legge applicabile al rapporto contrattuale potràvariare a seconda del giudice che per primo verrà chiamato apronunciarsi sull’eventuale controversia.

Le soluzioni sulla legge applicabile e l’esito della controversiavarieranno in funzione del giudice chiamato a dirimerla

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varieranno in funzione del giudice chiamato a dirimerla.

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Il contratto internazionale.La legge applicabile.E i t tt di lt di lt d ll lEsempio: contratto di appalto, assenza di scelta della legge.

APPALTATORECOMMITTENTE APPALTATORE ITALIANO

COMMITTENTE AUSTRALIANO

GIUDICE AUSTRALIANO GIUDICE ITALIANOGIUDICE AUSTRALIANO GIUDICE ITALIANO

LEGGE AUSTRALIANA LEGGE ITALIANA

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Il contratto internazionale.La legge applicabile.In ambito comunitario il problema dell’individuazione della leggeapplicabile viene risolto facendo ricorso:applicabile viene risolto facendo ricorso:

Convenzione di Roma del 1980/Reg. CE n. 593/08 Roma I (per iConvenzione di Roma del 1980/Reg. CE n. 593/08 Roma I (per icontratti conclusi dopo 17/12/2009) sulla legge applicabile alleobbligazioni contrattuali

N.B.: solo nei limiti dell’ambito di applicazione stessa (la convenzionenon si applica ad es: alla materia societaria art. 25 L. 218/1995, ai trusts,ll bbli i i d i i d bi li i li bi i ialle obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari, ai

testamenti e alle successioni, regimi matrimoniali, diritti e doveriderivanti da rapporti di famiglia).Tuttavia, per i principali contratti del commercio internazionale (es:compravendita, fornitura, agenzia, distribuzione, prestazione di servizi,trasporto, lavoro, contratti con i consumatori) si fa riferimento a tale

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trasporto, lavoro, contratti con i consumatori) si fa riferimento a talestrumento

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Il contratto internazionale.La legge applicabile.

Si noti che in virtù del carattere universale dellaConvenzione/Reg. Roma I (cfr. art. 2) la leggedesignata (in quanto scelta o individuata in base aidesignata (in quanto scelta o individuata in base aiprincipi della Convenzione) si applica anche se è lal di t t t tlegge di uno stato non contraente.

Segue analisi dei criteri dettati dalla Convenzione stessa

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Segue analisi dei criteri dettati dalla Convenzione stessa.

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La Legge applicabileLa Legge applicabile

Illustrazione criteriIllustrazione criteri

CONVENZIONE DI ROMA 1980CONVENZIONE DI ROMA 1980

(contratti a carattere internazionale conclusi prima del 17/12/09)(contratti a carattere internazionale conclusi prima del 17/12/09)

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Convenzione di Roma 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattualiPrincipi generaliPrincipi generali

AUTONOMIA DI SCELTA DELLA LEGGE

IN ASSENZA DI SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE

PRINCIPIO DI PROSSIMITA’COLLEGAMENTO PIU’ STRETTO (art. 4.1)COLLEGAMENTO PIU STRETTO (art. 4.1)

PRESUNZIONE (art 4 2):PRESUNZIONE (art. 4.2):RESIDENZA ABITUALE DEL SOGGETTO

CHE EFFETTUA

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LA PRESTAZIONE CARATTERISTICA

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Convenzione di Roma 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattualiEccezioni al principio generaleEccezioni al principio generale

CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IMMOBILI (art. 4.3)

LEGGE DEL LUOGO IN CUI SI TROVA L’IMMOBILE

CONTRATTI AVENTI AD OGGETTOTRASPORTO MERCI (art. 4.4)

LEGGE DELLA SEDE PRINCIPALE DEL VETTORELEGGE DELLA SEDE PRINCIPALE DEL VETTORE SE DETTA SEDE COINCIDE CON

LA SEDE DI CARICO O SCARICO DELLA MERCE

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O LA SEDE PRINCIPALE DEL MITTENTE

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Convenzione di Roma 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattualiEccezioni al principio generaleEccezioni al principio generale

CONTRATTI DI LAVORO ( t 6)CONTRATTI DI LAVORO (art. 6)(in assenza di scelta)

• LEGGE DEL PAESE IN CUI IL LAVORATORE COMPIE

ABITUALMENTE IL SUO LAVOROABITUALMENTE IL SUO LAVORO

• SE IL LAVORO E’ SVOLTO IN DIVERSI PAESILEGGE DEL PAESE IN CUI IL LAVORATORELEGGE DEL PAESE IN CUI IL LAVORATORE

E’ STATO ASSUNTO

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Convenzione di Roma 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Eccezioni al principio generaleEccezioni al principio generale

CONTRATTI CON I CONSUMATORI (art. 5)CONTRATTI CON I CONSUMATORI (art. 5)(in assenza di scelta)

LEGGE DEL PAESE IN CUI IL CONSUMATORE HA LA PROPRIA RESIDENZA ABITUALE

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La Legge applicabileLa Legge applicabile

Dalla

CONVENZIONE DI ROMA 1980

al

REG. ROMA I (contratti a carattere internazionale conclusi dopo il 17/12/09)

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Regolamento Roma I

Principi generaliPrincipi generali

AUTONOMIA DI SCELTA DELLALEGGE APPLICABILEAUTONOMIA DI SCELTA DELLALEGGE APPLICABILE(in assenza di scelta)

VERIFICA SE CASO TIPIZZATO EX ART. 4

NO CASO TIPIZZATO:LEGGE DEL PAESE DI RESIDENZA ABITUALE DEL SOGGETTO

CHE EFFETTUA LA PRESTAZIONE CARATTERISTICA

PRESTAZIONE CARATTERISTICA NON DETERMINABILE:COLLEGAMENTO PIU’ STRETTO

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COLLEGAMENTO PIU’ STRETTO

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Regolamento Roma I

CASI TIPIZZATI ART 4CASI TIPIZZATI - ART. 4 -

CASI TIPIZZATI IN ASSENZA DI SCELTA Vendita:

legge del paese di residenza del venditore;

CASI TIPIZZATI IN ASSENZA DI SCELTA

Servizi:legge del paese di residenza del prestatore di servizi;

Diritto reale su immobili o locazione: Diritto reale su immobili o locazione:legge del paese in cui si trova l’immobile;

Franchising:glegge del paese di residenza dell’affiliato;

Concessione di vendita:legge del paese di residenza abituale del distributore

Vendita beni all’asta:legge del luogo in cui si svolge l’asta se determinabile

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legge del luogo in cui si svolge l asta, se determinabile.

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Regolamento Roma I: CASI SPECIFICICASI SPECIFICI

CONTRATTI AVENTI AD OGGETTOTRASPORTO DI MERCI – art. 5.1 -

(in assenza di scelta)(in assenza di scelta)LEGGE DEL PAESE DI RESIDENZA DEL VETTORE

SE DETTA SEDE COINCIDE CON LA SEDE DI CARICO O SCARICO DELLA MERCE

O LA SEDE/RESIDENZA PRINCIPALE DEL MITTENTE

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Regolamento Roma I:Regolamento Roma I: CASI SPECIFICI

CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TRASPORTO DI PERSONE – art. 5.2 -

(in assenza di scelta)

LEGGE DELLA RESIDENZA DEL PASSEGERO SE COINCIDE CON ILLUOGO DI PARTENZA O DI DESTINAZIONE

ALTRIMENTILEGGE DELLA SEDE DEL VETTORE

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Regolamento Roma I CASI SPECIFICICASI SPECIFICI

CONTRATTI DI LAVORO- art. 8-art. 8

(in assenza di scelta)LEGGE DEL PAESE IN CUI IL LAVORATORE COMPIE

ABITUALMENTE IL SUO LAVOROO IN MANCANZA

DEL PAESE A PARTIRE DAL QUALE SVOLGE IL SUO LAVORO

SE LA LEGGE APPLICABILE NON PUO ESSERE DETERMINATADETERMINATA

LEGGE DEL PAESE IN CUI IL LAVORATORE E’ STATO ASSUNTO

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E STATO ASSUNTO

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Il contratto internazionale.La legge applicabile.Clausola di eccezione Convenzione Roma (art 4 n 5) e Reg Roma IClausola di eccezione Convenzione Roma (art. 4, n. 5) e Reg. Roma I(art. 4 n. 3).Se dal complesso delle circostanze risulta chiaramente che il contrattoppresenta collegamenti più stretti con un Paese diverso da quello del Paesenel quale la parte che effettua la prestazione caratteristica del contratto hala residenza abituale o con un Paese diverso da quello individuati in basela residenza abituale o con un Paese diverso da quello individuati in baseai criteri specifici, si applicherà la legge del Paese con cui ilcollegamento è più stretto.I fattori normalmente presi in considerazione per individuare ilcollegamento più stretto sono la nazionalità, la residenza, il luogo diconclusione e di esecuzione del contratto l’autorità eventualmenteconclusione e di esecuzione del contratto, l autorità eventualmentedesignata dalle parti a risolvere le controversie.La valutazione di tali elementi è rimessa, peraltro, alla discrezionalità

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, p ,dell’autorità giudicante.

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GIURISDIZIONEGIURISDIZIONE

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Il contratto internazionale.La risoluzione delle controversie.Le parti così come spesso non si curano di indicare la legge applicabileLe parti, così come spesso non si curano di indicare la legge applicabileal contratto, allo stesso modo, non si curano di indicare espressamentel’autorità competente a risolvere le controversie.

Nella maggior parte dei casi le parti hanno a disposizione tre tipi disoluzioni:a) giurisdizione ordinaria;b) arbitrato;) ( l i di l i ) di ic) ADR (alternative dispute resolution), mediazione.

Ciò che invece è molto frequente è il caso:

d) ASSENZA DI SCELTA

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Le norme sulla giurisdizioneLegge 218/1995d) Assenza di scelta: le norme di diritto internazionale privato.A 3 l 218/1995 A bi d ll i i di i i liArt. 3. legge 218/1995 Ambito della giurisdizione italiana(Non applicabile in ambito comunitario in quanto l’allegato I del Reg. 44/2001 escludel’applicabilità dell’art. 3 L. 218/1995)- sussiste con riguardo al foro del convenuto (domicilio, residenza, rappresentanza

stabile, amministrazione centrale o secondaria in Italia);- nelle materie comprese nell’ambito di applicazione della Convenzione di

Br elles 1968 (non Reg 44/2001*) s ssiste in base ai criteri dettati dalla stessaBruxelles 1968 (non Reg. 44/2001*) sussiste in base ai criteri dettati dalla stessaanche quando il convenuto non è domiciliato in un Paese della Comunità;- rispetto alle altre materie sussiste, in via residuale, anche in base ai criteri

stabiliti per la competenza per territorio Si applica solo se non si può farestabiliti per la competenza per territorio. Si applica solo se non si può fareriferimento al criterio del domicilio o ai criteri della Convenzione di Bruxelles

(Dunque si applicherà in poche ipotesi es: cause tra soci e tra condomini se in Italia hasede la società o si trovano i beni comuni; cause che derivano da fallimento

di hi i I li l i i i l i i i li)dichiarato in Italia,; cause relative a gestioni tutelari o patrimoniali)*N.B.: Cass. Civ. SS.UU 21.10.2009, n. 22239: “il rinvio operato dalla L. 218/1995 art. 3,comma 2, attiene esclusivamente alla Convenzione di Bruxelles e non si estende al Reg. CE n.44/2001 la convenzione infatti continua ad operare relativamente a rapporti con soggetti non

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44/2001…..la convenzione, infatti continua ad operare relativamente a rapporti con soggetti nondomiciliati in uno degli Stati dell’Unione”

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Le norme sulla giurisdizioneReg. 44/2001Le norme di diritto internazionale privato sono poi integrate/sostituiteLe norme di diritto internazionale privato sono poi integrate/sostituitedalle Convenzioni in vigore tra paesi in cui risiedono le parti dellacontroversia.In ambito comunitario si fa riferimento a

Convenzione di Bruxelles del 1968

ora sostituita dal

R CE 44/2001Reg. CE 44/2001 (per le azioni proposte dopo il 1° marzo 2002)

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

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Le norme sulla giurisdizioneReg. 44/2001Campo di applicazione Reg. 44/2001p pp g-entrato in vigore nel marzo del 2002 (nel luglio del 2007 anche per la Danimarca – cfr.2006/325/CE: Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa alla conclusione diun accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente laun accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente lacompetenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materiacivile e commerciale)

Materia civile e commercialeMaterie escluse: fiscale doganale amministrativa; fiscale, doganale, amministrativa; stato e capacità delle persone, diritto di famiglia (Reg. CE 2201/2003); fallimenti e procedure concorsuali (Reg. CE 1346/2000);p ( g ); sicurezza sociale; arbitrato (Conv. New York 1958)

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Le norme sulla giurisdizioneReg. 44/2001Il Reg 44/01 si applica in ambito comunitarioIl Reg. 44/01 si applica in ambito comunitario.

Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membroSe il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membrol’art. 4 del Reg 44/01 dispone che la competenza è disciplinata, inciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazioned ll’ 22 ( l i di i i li i bili i) d ll’dell’art. 22 (competenze esclusive, es: diritti reali immobiliari) e dell’art.23 (proroga di competenza)

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Le norme sulla giurisdizioneReg. 44/2001 criterio generale

Art. 2 Criterio generaleg

Domicilio del convenuto

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Le norme sulla giurisdizioneReg. 44/2001Art 2 Criterio generale domicilio del convenuto:Art. 2 Criterio generale domicilio del convenuto:Le persone aventi domicilio in uno Stato contraente sono convenute, aprescindere dalla loro nazionalità davanti al giudice del propriop g p pdomicilio.Per individuare il domicilio delle persone fisiche il giudice applica la

i l i l ( 43 “ d i i l d i i ff ipropria legge nazionale (art. 43 c.c. “sede principale dei propri affari einteressi”), se all’esito dell’indagine risulta che il convenuto non èdomiciliato nel Paese del giudice adito, quest’ultimo applicherà la leggeg , q pp ggdello Stato membro del presunto domicilio per accertare se il convenutoè effettivamente ivi domiciliato – art. 59;P i di id il d i ili d ll i idi h i h i d llPer individuare il domicilio delle persone giuridiche si ha riguardo allasede statutaria o amministrazione centrale o centro attività principale -art. 59-60).

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. 9 ).

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Le norme sulla giurisdizioneReg. 44/2001 competenze speciali

Art. 5-7 Competenze specialip p

natura facoltativa

lasciano all’attore la scelta tra

Foro del domicilio del convenuto Foro della competenza speciale

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Le norme sulla giurisdizioneReg. 44/2001 competenze specialiA titolo esemplificativo si prende in esame:- Materia contrattuale in generale (luogo di esecuzione):

- art. 5, n. 1, lett. a): si può adire il giudice del luogo in cuil’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguital obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.(Tale previsione si applica solo se non siamo in presenza di uncontratto di compravendita di beni mobili o prestazione di servizi,vedi infra)vedi infra)Se sono dedotte in giudizio più obbligazioni da eseguirsi in diversipaesi, si ha riguardo all’obbligazione principale (CGCE 15.01.1987

266/85)causa 266/85).Se si tratta di un’obbligazione contrattuale negativa vale il forogenerale del convenuto, perché non vi è un luogo di esecuzione utileg , p g(CGCE 19.02.2002 causa C-256/00);Se il luogo di esecuzione non è stabilito nel contratto lo si determinain base alla legge applicabile al contratto secondo le norme di d i p

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in base alla legge applicabile al contratto secondo le norme di d.i.pdel giudice adito.

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Le norme sulla giurisdizioneReg. 44/2001 competenze speciali

art 5 n 1 lett b) criterio specifico- art. 5 n. 1, lett. b) - criterio specifico -Compravendita di beni, luogo di esecuzione: coincide con il luogo,situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto,essere consegnati in base al contratto.art. 5. 1., lett b) – criterio specifico –Prestazione di servizi, luogo di esecuzione: coincide con il luogo,situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebberodovuto essere prestati in base al contrattodovuto essere prestati in base al contratto.

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Interpretazione e applicazione art. 5 n. 1 lett. b) Reg 44/01L'art 5 n 1 lett b) del Regolamento 44/2001 che regola la competenza giurisdizionale per iL art. 5 n. 1 lett. b) del Regolamento 44/2001, che regola la competenza giurisdizionale per icontratti di compravendita di beni, è stato oggetto in Italia di orientamenti interpretativi diversi.In un primo tempo, la giurisprudenza di merito ha accolto un'interpretazione che, individuava il"l b bb d " l l i i l' i"luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati" nel luogo in cui l'acquirenteottiene la materiale disponibilità del bene (in pratica, la sede dell'acquirente).Successivamente, con una sentenza a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione (Cass. SS.UU.27.9.2006 n. 20887, Cass. SS.UU. 14.05.2007 n. 10941, Cass. SS.UU. 03.01.2007 n. 7), haadottato il diverso orientamento in base al quale il luogo di consegna deve essere determinato nonin concreto, ma sulla base della legge che regola il contratto.Nel nostro ordinamento si è fatto riferimento all'art. 31 della Convenzione di Vienna del 1980, esulla base di tale articolo il luogo di consegna è stato individuato in quello di rimessione dellamerce al primo vettore.La Cassazione, peraltro è recentemente intervenuta sovvertendo il precedente criteriointerpretativo con Cass. SS.UU. 05.10.2009 n. 21191

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Cass. civ. SS. UU. 05/10/2009, n. 21191Giurisdizione Civile – Straniero – Cass civ Sez Unite 05/10/2009 nGiurisdizione Civile – Straniero – Cass. civ. Sez. Unite, 05/10/2009, n. 21191“In tema di compravendita internazionale di cose mobili, individuato ill di i ll l t i tt i ti dluogo di consegna in quello ove la prestazione caratteristica deve essereeseguita, e riconosciuto come luogo di consegna principale quello ove e’convenuta la esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri

i i ( i ’ il l di i fi l d ll i b ieconomici (e cioe’ il luogo di recapito finale della merce, ove i benientrano nella disponibilita’ materiale e non soltanto giuridicadell’acquirente), sara’ dinanzi al giudice di quello Stato che tutte le

d d lcontroversie sorte in tema di esecuzione del contratto, ivi compresa,quella relativa al pagamento dei beni alienati, andranno legittimamenteintrodotte e conseguentemente dibattute (a prescindere dal luogo in cuig ( p gil vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la mercestessa). Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudiceitaliano.”

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Interpretazione e applicazione art. 5 n. 1 lett. b) Reg 44/01La questione è stata affrontata dalla Corte di Giustizia Europea la quale ha fornito laLa questione è stata affrontata dalla Corte di Giustizia Europea, la quale ha fornito laseguente interpretazione autonoma di luogo di consegna dei beni nella sentenza25.02.2010 Causa C-381/08:

“L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, ill i i i b i t ti bb d t ti iluogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati inbase al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni ditale contratto Se non è possibile determinare il luogo di consegna sutale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna sutale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile alcontratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei benimediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovutoconseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni allad ti i fi l d ll’ i di dit ”destinazione finale dell’operazione di vendita.”

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Interpretazione e applicazione art. 5 n. 1 lett. b) Reg 44/01La Corte di Giustizia Europea è intervenuta anche in tema di individuazione del luogoLa Corte di Giustizia Europea, è intervenuta anche in tema di individuazione del luogodi consegna in base al contratto.L’interpretazione dell’art.5.1 lett. b).L di i i b lLuogo di consegna pattuito in base al contratto.Corte di Giustizia CE 09.06.2011, causa C-87/10 ha chiarito che occorre operare inmodo svincolato dal diritto applicabile al contratto e indagare se nel contratto vi è unriferimento a termini e clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi delriferimento a termini e clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi delcommercio internazionale, quali sono gli Incoterms (che sono dei termini di resatipizzati quanto agli obblighi di consegna e alla ripartizione delle spese tra le parti,elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale), purchè idonei a consentire), pl’identificazione, con chiarezza di tale luogo.CGCE, 09.06.2011, causa C-87/10: “Al fine di verificare se il luogo di consegna siadeterminato in base al contratto il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti ideterminato in base al contratto il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti itermini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei ad identificarecon chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciutie sanciti dagli usi del commercio internazionale quali gli Incoterms elaborati dallae sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dallaCCI”Gennaio 2012 © Avv. Giovanna Novello

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Interpretazione e applicazione art. 5 n. 1 lett. b) Reg 44/01Tuttavia bisogna valutare quale sia il termine di resa prescelto.

Se prendiamo il caso della clausola ex work (franco fabbrica) è agevolesostenere che le parti hanno voluto determinare con tale termine la resasostenere che le parti hanno voluto determinare con tale termine la resapresso la sede di una di esse.

In caso di altri termini di resa occorre indagare la volontà delle parti percapire se il luogo di consegna situato in uno Stato terzo rispetto aldomicilio delle parti, serva solo a ripartire i costi e i rischi legati alp , p gtrasporto dei beni oppure se esso rappresenti anche il luogo di consegnadegli stessi.

Ad esempio con la resa FOB il venditore effettua la consegna quando lamerce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto.

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Le norme sulla giurisdizionegReg. 44/2001 altre competenze speciali

Art 5 2 Obbligazioni alimentari:Art. 5.2. Obbligazioni alimentari:è competente il giudice del luogo in cui il creditore di alimentiha il domicilio o la residenza abitualeha il domicilio o la residenza abituale.Art. 5.3. Illeciti civili dolosi o colposi:è t t il i di d l l i i l’ t d èè competente il giudice del luogo in cui l’evento dannoso èavvenuto o può avvenire;A t 5 4 D i d tArt. 5.4 Danni da reato:è competente il giudice del luogo davanti al quale viene

it t l’ i lesercitata l’azione penale.Art. 5.5 Esercizio di, succursale, filiale, agenzia:

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è competente il giudice del luogo in cui la stessa è situata

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Le norme sulla giurisdizioneReg. 44/2001 competenze esclusive

Art. 22

Competenze esclusivep

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Le norme sulla giurisdizioneReg. 44/2001 competenze esclusiveArt. 22 Competenze esclusivepPer tali categorie di controversie la competenza è esclusiva indipendentementedal domicilio o dalla nazionalità delle parti.Il giudice erroneamente adito deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenzaIl giudice erroneamente adito deve dichiarare d ufficio la propria incompetenza(art. 25) e la decisione del giudice non competente non può essere riconosciuta.E’ discusso se le competenze esclusive valgano anche nei casi in cui vengaindividuata la competenza di un giudice di uno Stato terzo (es: immobile sito inindividuata la competenza di un giudice di uno Stato terzo (es: immobile sito inRussia c.d. effetto riflesso).Vediamone alcune a titolo esemplificativo:

diritti reali immobiliari e locazione immobili (paese in cui è situato- diritti reali immobiliari e locazione immobili (paese in cui è situatol’immobile);

- validità nullità o scioglimento di società o persone giuridiche (paese in cuih d l i tà)ha sede la società);

- in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri,(i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti);

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- registrazione e validità di marchi e brevetti (paese nel quale il deposito o laregistrazione sono stati richiesti)

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Le norme sulla giurisdizioneReg. 44/2001 competenze imperative

Competenze imperativep p

Art. 8-14 AssicurazioniAr. 13-15 Consumatori

Art. 18-21 Contratti di lavoro

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Le norme sulla giurisdizioneReg. 44/2001competenze imperative

Competenze imperativep p(il termine imperative si riferisce al carattere cogente infunzione di finalità di protezione del contraente debole e

d t l d i t l tipossono essere derogate solo da una convenzione tra le partiposteriore al sorgere della controversia).Riguardano:Riguardano:- la materia assicurativa (artt. 8-14);- contratti conclusi con i consumatori (artt 15-17);- contratti conclusi con i consumatori (artt. 15-17);- lavoro (artt. 18-21)In estrema sintesi il contraente debole è tutelato dal fatto diIn estrema sintesi il contraente debole è tutelato dal fatto diessere obbligatoriamente (con dei temperamenti in materiaassicurativa) citato davanti al giudice del proprio domicilio,

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mentre nel caso in cui sia egli stesso a dover agire in giudiziopuò scegliere tra più fori

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Le norme sulla giurisdizioneReg. 44/2001competenze imperative

Competenze imperativeCompetenze imperativeIn particolare per le controversie in materia

i i di i l i i iassicurativa e di contratti conclusi con i consumatori,le decisioni rese in violazione dei criteri dicompetenza stabiliti dal Reg 44/01 costituisce motivodi rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione delledi rifiuto del riconoscimento e dell esecuzione dellestesse

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Giurisdizione: illeciti civili dolosi o colposipArt. 5 n. 3 Reg. 44/2001

Responsabilità civile extracontrattuale

L’art. 5 n. 3, Reg 44/2001, in materia di illeciti civili dolosi o colpositrova applicazione in tutte le ipotesi di, responsabilità extracontrattuale esancisce la competenza del giudice del luogo in cui è avvenuto o puòsancisce la competenza del giudice del luogo in cui è avvenuto o puòavvenire l’evento dannoso.

Per gli illeciti relativi alla lesione di diritti di proprietà intellettuale, coneffetti diffusi in più paesi, vale il principio enunciato dalla CGCE (sent.7/06/95 C 98/93) il i i t d l d “ di l ” è i7/06/95, C-98/93): per il risarcimento del danno “mondiale” è necessarioadire il foro del domicilio del convenuto, per il risarcimento del dannoverificatosi in uno dei paesi è possibile adire il foro di tale paese ma in

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p p ptal caso il giudice può liquidare solo i danni prodotti nel suo territorio.

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Giurisdizione: materia matrimonialeReg. CE 2201/2003Reg. CE. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento eall’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia diresponsabilità genitoriale.A livello comunitario il criterio della competenza è legato alla residenzaA livello comunitario il criterio della competenza è legato alla residenzae alla cittadinanza comune (art. 3).Le norme sulla competenza giurisdizionale fissate dal regolamento hannoLe norme sulla competenza giurisdizionale fissate dal regolamento hannocarattere esclusivo e tassativo, prevalgono sulle norme interne degli Statidi contenuto differente e non possono essere derogate dalla volontà dellepartiparti.Per le domande relative alla responsabilità genitoriale sul minore ècompetente il giudice dello Stato in cui risiede il minore (ma vedi anchecompetente il giudice dello Stato in cui risiede il minore (ma vedi ancheartt. 12-14).Lo spirito del regolamento è quello di assicurare il riconoscimento delle

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decisioni emesse in ciascuno stato membro in tali materieindipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale che le ha emesse.

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Le norme sulla giurisdizionegD.I.P Art. 32 L. 218/1995 MatrimonioArt. 32 Invalidità, separazione e scioglimento matrimonioLa giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi stabiliti dall’art. 3 della legge diriforma, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è statocelebrato in Italiacelebrato in Italia.Art. 4 L. 898/1970 la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenzacomune dei coniugi o in mancanza del luogo in cui il convenuto è residente od i ili S il i i d ll’ l d d i l ib l d ldomiciliato. Se il convenuto risiede all’estero la domanda si propone al tribunale delluogo di residenza del ricorrente e se anche quest’ultimo è residente all’estero, aqualunque tribunale della Repubblica.Art. 31 (L. 218/1995) Separazione personale e scioglimento matrimonioSono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda,oppure in alternativa dalla legge dello stato nel quale la vita matrimoniale risultaoppure, in alternativa, dalla legge dello stato nel quale la vita matrimoniale risultaprevalentemente localizzata. Se la separazione e lo scioglimento del matrimonio nonsono previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

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Le norme sulla legge applicabile alla separazione e divorziopD.I.P Art. 31 L. 218/1995 MatrimonioArt. 31 (L. 218/1995) Separazione personale e scioglimento matrimonioSono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda,oppure, in alternativa, dalla legge dello stato nel quale la vita matrimoniale risultaprevalentemente localizzata Se la separazione e lo scioglimento del matrimonio nonprevalentemente localizzata. Se la separazione e lo scioglimento del matrimonio nonsono previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

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Le norme sulla legge applicabile alla separazione e divorziopREG. 1259/2010 (ROMA III)Il Reg. 1259/2010 è relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settoredella legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.Si applica solo tra gli Stati che hanno partecipato alla procedura di cooperazionerafforzata e dal 21 giugno 2012 (14 su 27: Italia Spagna Ungheria Lussemburgo Austria Romania Slovenia Francia Germaniarafforzata e dal 21 giugno 2012 (14 su 27: Italia, Spagna, Ungheria, Lussemburgo, Austria, Romania, Slovenia, Francia, Germania,Belgio, Lettonia, Malta, Portogallo)

Art. 5. Scelta della legge applicabile dalle parti.E' consentito ai coniugi scegliere in accordo la legge applicabile al divorzio e allaE consentito ai coniugi scegliere in accordo la legge applicabile al divorzio e allaseparazione personale purché si tratti:a) di legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione

dell’accordo;b) di legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi

risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo;risiede ancora al momento della conclusione dell accordo;c) di legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della

conclusione dell’accordo;

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d) di legge del foro.

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Le norme sulla legge applicabile alla separazione e divorziopREG. 1259/2010 dal 2012 (ROMA III)

A t 8 L li bil i di lt d d ll tiArt. 8. Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle partiIn mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione personalesono disciplinati dalla legge dello Stato:p gga) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autoritàgiurisdizionale, o, in mancanza;b) d ll’ lti id bit l d i i i h t l i d i i lb) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia conclusopiù di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiedeancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autoritàgiurisdizionale; o, in mancanza;d) in cui è adita l’autorità giurisdizionaled) in cui è adita l autorità giurisdizionale.

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CONTENZIOSO: CASI PRATICICONTENZIOSO: CASI PRATICI

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La risoluzione delle controversie.Caso PraticoEsempio di contenzioso giudiziale internazionale in assenza di sceltap gdella legge applicabile e dell’autorità competente a dirimere lecontroversie.Oggetto: contratto di compravendita partita di suole per scarpe di lussoOggetto: contratto di compravendita partita di suole per scarpe di lusso.Venditore: società italiana;Acquirente: società olandese;Contratto: manca un contratto specifico vi sono solo delle scarnecondizioni generali che non disciplinano né la legge applicabile, né ilforo competente.foro competente.Controversia: verte sulla qualità delle suole/partita difettosa.Dopo scambio di corrispondenza e reclami vengono radicate due cause

ll lparallele.La Società italiana agisce in prevenzione e riesce a radicare la causa inItalia presso la propria sede, prima della società olandese.

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p p p , p

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La risoluzione delle controversie.Caso PraticoLa società olandese radica qualche giorno dopo la causa in Olanda e il giudiceq g p golandese sospende la causa in attesa dell’esito di quella intentata in Italia (cfrart. 27 e art. 28 Reg 44/2001 in materia di litispendenza e connessione).La domanda della società italiana (attrice): accertamento negativo dell’esistenza( ) gdel diritto della società olandese in quanto è stata consegnata merce di qualità.La domanda della società olandese (convenuta): domanda di rigetto delledomande della società italiana, a causa di costituzione tardiva e decadenza dal,diritto di proporre la domanda riconvenzionale.I) Eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal convenuto.Sussiste la giurisdizione del giudice italiano?Sussiste la giurisdizione del giudice italiano?Conv. Bruxelles: art. 5 il convenuto può essere citato davanti al giudice delluogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

Reg. 44/2001 art. 5.1, lett b): in materia di compravendita il convenuto puòessere citato davanti al giudice del luogo situato in uno Stato membro, in cui ib i t ti bb d t ti i b l t tt

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beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

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La risoluzione delle controversie.Caso PraticoL’interpretazione dell’art.5.1 lett. b).p )Prima Cass. SS.UU. 27.9.2006 n. 20887.Secondo un primo orientamento la Cassazione individua il luogo diesecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio coordinando il Reg 44esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio coordinando il Reg. 44,art. 5.1. lett b) con la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionaleart. 31.L’art. 31 della Convenzione di Vienna prevede che in mancanza diaccordo tra le parti si fa riferimento al luogo in cui le merci sono staterimesse al primo trasportatore.p pNon essendoci contratto scritto tra le parti il problema è quello distabilire il luogo di remissione delle merci al primo vettore. Taleinterpretazione crea dei problemi su di un piano praticointerpretazione crea dei problemi su di un piano pratico.Può infatti portare ad individuare il luogo di consegna in un paese terzorispetto a quello delle parti.

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La risoluzione delle controversie.Caso PraticoL’interpretazione dell’art.5.1 lett. b).p )Successivamente Cass. SS.UU. 05.10.2009 n. 21192.La Cassazione muta il proprio orientamento e giunge alla conclusioneche il luogo di consegna corrisponde al luogo di destinazione finale dellache il luogo di consegna corrisponde al luogo di destinazione finale dellamerce.Tale orientamento è conforme a quello della Corte di Giustizia (Corte diGiustizia CE 25.02.2010, causa C-381/08), la quale ha chiarito che,laddove non sia possibile determinate il luogo di consegna in base dallepattuizioni contrattuali, tale luogo sarà quello “della consegna materialep , g q gdei beni” inteso come luogo di destinazione finale in cui l’acquirente nedispone o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporne e senzanecessità di fare riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto.pp

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La risoluzione delle controversie.Caso PraticoCome si è svolta la fase istruttoria?CTU: produzione suole;Assunzione testi: rogatoria internazionale, ante Reg CE n. 1206/2001(entrato in vigore il 1/1/2004) sulla cooperazione tra gli Stati membri nel(entrato in vigore il 1/1/2004) sulla cooperazione tra gli Stati membri nelsettore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale.Ordinanza del giudice sull’ammissione delle prove testimoniale con

di di i t i i t i l t 204ordine di assunzione a mezzo rogatoria internazionale ex art 204 c.p.c.La parte ha l’onere di svolgere l’attività necessaria perché ilprovvedimento del giudice abbia esecuzione.p gIn particolare: la parte dovrà richiedere copia della relativa ordinanza epresentarla all’ufficio del P.M. perché provveda a trasmetterla alMinistero degli esteri (che vi darà corso nelle vie diplomatiche) oMinistero degli esteri (che vi darà corso nelle vie diplomatiche) odirettamente alla autorità straniera (quando ciò sia consentito dalleconvenzioni internazionali, cfr. Convenzione dell’Aja del 18.03.1970,ratificata dall’Italia con l 24 10 1980)

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ratificata dall Italia con l. 24.10.1980).

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La risoluzione delle controversie.Caso PraticoLa parte interessata incorre in decadenza se non vigila a chel’ l d ll i h l i fi d l i dil’espletamento delle pratiche avvenga nel termine fissato dal giudice onon si premura di chiedere alla autorità competente la proroga di taletermine, prima che esso giunga alla scadenza.In genere si richiede un termine molto lungo (6 mesi-1anno).In ambito comunitario, il Regolamento (CE) n. 1206/2001, applicabile intutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca ha parzialmentetutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, ha parzialmenteovviato a tali lungaggini prevedendo una trasmissione diretta tra autoritàgiudiziarie designate, purchè si agisca in conformità ai formulari allegatial regolamento stessoal regolamento stesso.Risultato nel caso di secie: i tempi per la decisione si sono allungati perl’espletamento delle rogatorie.Com’è andata a finire? il giudice ha dato ragione al convenuto (i difettisono stati considerati provati), ma per il problema della decadenza dallariconvenzionale, si è limitato a rigettare le domande di controparte e alla

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co ve o e, s è o ge e e do de d co op e econdanna alle spese a carico dell’attore. In seguito: appello….

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La risoluzione delle controversie.II Caso PraticoGiurisdizioneParti: società italiana fornitrice contro società tedescaacquirente;q ;Oggetto: contratto di compravenditaLa società italiana ottiene un decreto ingiuntivo contro societàLa società italiana ottiene un decreto ingiuntivo contro societàtedesca;Opposizione al decreto ingiuntivo: svolto dalla società tedescaOpposizione al decreto ingiuntivo: svolto dalla società tedesca.Eccezione preliminare della società opponente: carenza digiurisdizione ex art 5 lett b) del Reg CE n 44/2001 luogo digiurisdizione ex art. 5 lett. b) del Reg. CE n. 44/2001, luogo diconsegna pattuito Germania.

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La risoluzione delle controversie.II Caso PraticoIl Giudice del Tribunale Di Viterbo - Sezione distaccata diCivita Castellana - ha accolto la “singolare” tesi di controparteed ha motivato di essere competente in tale giudizio in ragionedel fatto che il d lgs 231 del 2002 ha abrogato l’ultimo commadel fatto che il d.lgs 231 del 2002 ha abrogato l ultimo commadell’art. 633 cpc che prevedeva che l’ingiunzione non potevaessere pronunciata se la notificazione all’intimato dovevaavvenire all’estero.Il Giudice - non ha tenuto conto né del Reg. 44/2001 che dettai it i l d t i i d ll t h ii criteri per la determinazione della competenza anche inrelazione alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo,né del principio di diritto interno affermato anche dall’art. 637né del principio di diritto interno affermato anche dall art. 637c.p.c in base al quale per l’ingiunzione di pagamento ècompetente il giudice che sarebbe competente per la domanda

t i i di i

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proposta in via ordinaria.

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Elenco fonti rilevanti- L. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.- Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.- Reg. CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).- Reg. CE n. 8464/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).- Convenzione dell’Aja del 1955 sulla legge applicabile alle vendite internazionali di beni mobiliConvenzione dell Aja del 1955 sulla legge applicabile alle vendite internazionali di beni mobili

corporali;- Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.- Reg. CE n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli attigiudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale;giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale;- Reg. CE n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nelsettore dell’assunzione delle prove in materia civile e commerciale.- Reg. CE n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle

decisioni in materia civile e commercialedecisioni in materia civile e commerciale.- Reg. CE. n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza.- Reg. CE n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle

decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.- Reg. CE n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge

applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III)- Reg. CE n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati;- Reg. CE n. 1896/2006 che istituisce un procedimento di ingiunzione di pagamento.

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g p g p g- Reg. CE n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (€ 2000esclusi interessi, diritti e spese);

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LE CONTROVERSIE CON GLI STRANIERI DALLA NASCITA ALLA PATOLOGIA DEL RAPPORTO GIURIDICO

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relatore. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potràessere attribuita al professionista, che resta a disposizione per ogni approfondimento o parere specifico.