rifiuti legge bonavitacola

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3886 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI FRANCESCHINI, BERSANI, BONAVITACOLA, IANNUZZI, GRA- ZIANO, BRATTI, MARIANI, MAZZARELLA, BOSSA, CIRIELLO, CUOMO, NICOLAIS, PICCOLO, PICIERNO, SARUBBI, VACCARO, BENAMATI, BOCCI, BRAGA, ESPOSITO, GINOBLE, MARAN- TELLI, MARGIOTTA, MORASSUT, MOTTA, VIOLA Norme per il superamento della gestione emergenziale e per il funzionamento ordinario del ciclo dei rifiuti, nonché inter- venti in materia ambientale nella regione Campania Presentata il 19 novembre 2010 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come compro- vato dalle vicende delle ultime settimane, le condizioni di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania versano in uno stato di perdurante e drammatica gravità. I proclami di fuoriuscita dall’emergenza, che hanno accompagnato il decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 26 del 2010, si sono dimostrati del tutto artificiali e propagan- distici. Il rientro nella gestione ordinaria del ciclo di gestione dei rifiuti, promesso dal Governo, non solo non è stato garantito, ma resta differito a tempi futuri e impre- cisabili, per la mancata soluzione dei nodi strutturali del problema. Le scelte strategiche per garantire il funzionamento ordinario del ciclo (misure a sostegno della raccolta differenziata, ter- movalorizzatori e impianti di compostag- gio) sono state abbandonate a se stesse. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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Disegno di Legge dell’On. Fulvio Bonavitacola per il superamento della fase emergenziale dei rifiuti in Campania presentata al Convegno "Il Ciclo Integrato dei Rifiuti - Gli errori del passato, i problemi del presente, le opportunità del futuro" tenutosi a Battipaglia 25/11/2011.

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3886—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCESCHINI, BERSANI, BONAVITACOLA, IANNUZZI, GRA-ZIANO, BRATTI, MARIANI, MAZZARELLA, BOSSA, CIRIELLO,CUOMO, NICOLAIS, PICCOLO, PICIERNO, SARUBBI, VACCARO,BENAMATI, BOCCI, BRAGA, ESPOSITO, GINOBLE, MARAN-

TELLI, MARGIOTTA, MORASSUT, MOTTA, VIOLA

Norme per il superamento della gestione emergenziale e peril funzionamento ordinario del ciclo dei rifiuti, nonché inter-

venti in materia ambientale nella regione Campania

Presentata il 19 novembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come compro-vato dalle vicende delle ultime settimane,le condizioni di smaltimento dei rifiutinella regione Campania versano in unostato di perdurante e drammatica gravità.I proclami di fuoriuscita dall’emergenza,che hanno accompagnato il decreto-leggen. 195 del 2009, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 26 del 2010, si sonodimostrati del tutto artificiali e propagan-distici.

Il rientro nella gestione ordinaria delciclo di gestione dei rifiuti, promesso dalGoverno, non solo non è stato garantito,ma resta differito a tempi futuri e impre-cisabili, per la mancata soluzione dei nodistrutturali del problema.

Le scelte strategiche per garantire ilfunzionamento ordinario del ciclo (misurea sostegno della raccolta differenziata, ter-movalorizzatori e impianti di compostag-gio) sono state abbandonate a se stesse.

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Si è rivelata sbagliata, come ampia-mente previsto, la scelta di esautoraretotalmente i comuni, attribuendo a im-provvisate società provinciali la responsa-bilità di gestire tutte le fasi del ciclo.

Sono state tradite le promesse di fondie di interventi di compensazione ambien-tale in favore dei territori interessati dallalocalizzazione dei siti di smaltimento du-rante la fase emergenziale.

Nel frattempo sui comuni continuano agravare le trattenute sui trasferimenti era-riali per debiti inerenti la gestione del-l’emergenza, unilateralmente accertatidallo Stato, in totale assenza di traspa-rente contraddittorio con gli enti localiinteressati.

Ne è scaturito un quadro normativostatale che sottopone la Campania a unpersistente commissariamento surrettizio,dando luogo a un immotivato regime dif-ferenziato nei confronti di tutte le altreregioni, dove continua a non trovare ap-plicazione la normativa statale dettata daldecreto legislativo n. 152 del 2006.

In tale contesto il trend di crescita dellaraccolta differenziata rimane piuttostolento e presenta un quadro alquanto dif-ferenziato fra le diverse province dellaregione: Salerno (41,42 per cento); Avel-lino (36,50 per cento); Benevento (26,59per cento); Napoli (18,04 per cento); Ca-serta (12,41 per cento).

A fronte di questi dati spiccano gli esitidel tutto insoddisfacenti della capacità dismaltimento del termovalorizzatore diAcerra, ben al di sotto delle potenzialitàoperative previste a pieno regime in mi-sura di 600.000 tonnellate all’anno e chenon solo non sono mai state rispettate, maappaiono incompatibili con criticità strut-turali e tecnologiche dell’impianto.

Altrettanto critica è la situazione dellediscariche oggi attive (Savignano (Avel-lino), Sant’Arcangelo Trimonte (Bene-vento), San Tammaro (Caserta), Chiaiano(Napoli), Terzigno-Cava Sari (Napoli).

Sulla base dei dati forniti in data 9novembre 2010 dal Governo su richiestadei parlamentari del Partito Democratico,la restante capacità ricettiva delle disca-riche attive ammonta a 1.475.000 tonnel-

late, a fronte di un conferimento giorna-liero pari a 3.700 tonnellate.

Ne consegue una residua autonomia,ove calcolata in modo unitario su baseregionale, pari a circa un anno. Ove siconsideri, invece, il dato differenziato perle singole province, emerge una situazioneancora più critica.

In particolare, con riferimento alla pro-vincia di Napoli (ove insiste la maggio-ranza della popolazione dell’intera Cam-pania) le discariche attive di Terzigno-Cava Sari e Chiaiano presentano una re-sidua capacità ricettiva di 545.218tonnellate che, a fronte di un conferi-mento giornaliero di 2.450 tonnellate, saràtotalmente esaurita in un tempo non su-periore a sette mesi. In presenza di ulte-riori criticità che dovessero intervenire(perduranti disfunzioni del termovaloriz-zatore di Acerra e modifiche alle previ-sioni di utilizzo della discarica di Terzi-gno-Cava Sari, in esito agli accertamenti incorso sugli effetti del percolato sulla faldaacquifera) tale termine può risultare ancorpiù ravvicinato.

Considerati i tempi occorrenti per larealizzazione dei nuovi termovalorizzatoridi Napoli e di Salerno e per raggiungereadeguati livelli di raccolta differenziata, èfacile concludere che fra qualche mese laCampania tornerà in totale emergenzarifiuti, ancor più grave di quella già co-nosciuta, con la concreta prospettiva direstarci per almeno altri tre anni.

La presente proposta di legge, pertanto,è diretta a disciplinare, con il capo I, lefinalità e, con il capo II, il necessarioriassetto ordinamentale delle competenze,nonché misure volte a evitare il precipitarein una nuova emergenza, per la riqualifi-cazione ambientale e la bonifica dei sitiinquinati.

Il capo III reca norme per il ripianodelle posizioni debitorie degli enti localiconseguenti alla gestione emergenziale,nonché per garantire la continuità occu-pazionale del personale già in serviziopresso i consorzi di bacino e gli organismiloro aventi causa, fatte salve le prerogativedi contrattazione sindacale in ordine agli

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effetti dell’adesione dei lavoratori alle pro-cedure previste.

Infine, di specifico rilievo e novità sonole disposizioni del capo IV volte a perse-guire un’efficace collaborazione e un fat-tivo scambio informativo tra la regioneCampania e la Commissione parlamentaredi inchiesta sulle attività illecite connesseal ciclo dei rifiuti.

L’articolo 1 precisa le finalità dellalegge, con riferimento al definitivo supe-ramento della gestione emergenziale delciclo integrato dei rifiuti nella regioneCampania e al ripristino delle condizioniper la piena ed effettiva tutela dei dirittifondamentali delle popolazioni interessate,sotto i profili igienico-sanitari, ambientali,sociali e della sicurezza pubblica.

L’articolo 2 reca norme per disciplinarele competenze dei comuni, singoli o asso-ciati, nella gestione del ciclo dei rifiutisolidi urbani, in raccordo con le recentimodifiche della legislazione regionale, dicui al comma 1-bis all’articolo 10 dellalegge regionale 28 marzo 2007, n. 4, in-trodotta dall’articolo 1, comma 68, dellalegge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

L’articolo 3 definisce un programmatriennale per l’incremento della raccoltadifferenziata (40 per cento nel 2011, 50 percento nel 2012, 60 per cento nel 2013), conla previsione di strumenti cogenti e di mi-sure finanziarie di sostegno per i comuni.

L’articolo 4 disciplina la realizzazione ela gestione delle dotazioni impiantisticheindustriali (termovalorizzatori, impianti ditritovagliatura e impianti di compostaggio)a partire dalla confermata responsabilità incapo ai comuni di Napoli e di Salerno dellefunzioni di soggetti attuatori degli impianti.

L’articolo 5 definisce i criteri per rag-giungere l’equilibrio regionale di gestionedel ciclo, in coerenza con le norme euro-pee e nazionali vigenti.

L’articolo 6 reca norme per la prontaindividuazione delle discariche occorrentisia a regime sia per fronteggiare l’emer-genza nella fase transitoria fino al rag-giungimento dell’equilibrio regionale di ge-stione del ciclo.

L’articolo 7 disciplina l’attuazione degliinterventi di compensazione ambientale,

rendendo effettivamente utilizzabili le ri-sorse già promesse dal Governo e dallaregione, ma mai assegnate allo scopo.

L’articolo 8 reca norme per la bonificadei siti inquinati durante la fase emergen-ziale pregressa, mediante l’individuazionedegli interventi prioritari a tutela dellasalute delle popolazioni, a partire dallarimozione e dall’avvio a smaltimento delleecoballe stoccate negli anni scorsi in am-bito regionale (segnatamente nelle aree diNapoli nord e di Caserta).

L’articolo 9 prevede la conferma incapo ai comuni delle competenze in ma-teria tariffaria, con misure volte a contra-stare l’evasione.

L’articolo 10 prevede le procedure diaccertamento trasparente e in contraddit-torio con i comuni delle somme di cui essisono debitori in ragione degli interventigarantiti dagli organi commissariali nellafase emergenziale, nonché le modalità direcupero delle somme accertate medianterateizzazione pluriennale.

L’articolo 11 stabilisce le posizioni cre-ditorie dei consorzi di bacino, istituiti aisensi della legge regionale n. 10 del 1993,nei confronti dei comuni per servizi con-nessi al ciclo di gestione dei rifiuti solidiurbani.

L’articolo 12 reca norme per garantire lacontinuità occupazionale del personale giàin servizio presso i consorzi di bacino, ov-vero presso gli organismi loro aventi causa.

L’articolo 13 dispone la collaborazionee lo scambio informativo tra la regioneCampania e la Commissione parlamentaredi inchiesta sulle attività illecite connesseal ciclo dei rifiuti.

L’articolo 14 disciplina gli strumentiispettivi in funzione di presidio della sa-lute della popolazione residente, a salva-guardia del patrimonio paesaggistico e am-bientale, nonché ai fini del contrasto allosmaltimento e ai traffici illeciti di rifiutiprovenienti anche da altre regioni.

L’articolo 15 prevede gli effetti abroga-tori delle disposizioni contenute nella leggee le norme finali.

L’articolo 16 stabilisce l’entrata in vi-gore della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE___

CAPO I

FINALITÀ

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata alsuperamento della gestione emergenziale eal ripristino delle condizioni per la ge-stione ordinaria del ciclo dei rifiuti nellaregione Campania, nonché all’adozione diinterventi in materia ambientale volti allapiena ed effettiva tutela dei diritti fonda-mentali delle popolazioni interessate, sottoi profili igienico-sanitari, ambientali, so-ciali e della sicurezza pubblica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 lapresente legge disciplina:

a) le funzioni e le competenze spet-tanti agli enti locali per il funzionamentoa regime ordinario del ciclo di gestione deirifiuti, in conformità ai princìpi di cui agliarticoli 117 e 118 della Costituzione e nelrispetto delle disposizioni della direttiva2008/98/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 19 novembre 2008, e deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) le misure urgenti per garantirel’effettivo superamento della gestioneemergenziale e l’attuazione di idonei in-terventi di compensazione ambientale e dibonifica dei siti inquinati;

c) le modalità di ripianamento dellesituazioni debitorie degli enti locali deri-vanti dalla gestione emergenziale e le mi-sure di continuità occupazionale;

d) le misure in materia di attivitàispettive e di inchiesta finalizzate alla lottacontro lo smaltimento e i traffici illegali dirifiuti.

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CAPO II

RIASSETTO DELLE COMPETENZE E IN-TERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE

ART. 2.

(Competenze dei comuni della regione Cam-pania in materia di gestione del ciclo dei

rifiuti solidi urbani).

1. I comuni della regione Campania, sin-golarmente o in forma associata, esercitanole funzioni in materia di gestione del ciclodei rifiuti solidi urbani con le modalitàpreviste dal decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, e dalla legge della regioneCampania 28 marzo 2007, n. 4, come daultimo modificata dalla legge della regioneCampania 21 gennaio 2010, n. 2.

ART. 3.

(Competenze e azioni di regione e comuniper la raccolta differenziata dei rifiuti

urbani).

1. La regione Campania, in sede diadozione del piano regionale di gestionedei rifiuti, di seguito denominato « pianoregionale », ai sensi degli articoli 196 e 199del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successive modificazioni, defini-sce le azioni coerenti con gli obiettivi direcupero, di riutilizzo e di riciclaggio pre-visti dagli articoli 10 e 11 della direttiva2008/98/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 19 novembre 2008.

2. Fermo restando l’obiettivo a regimedi incremento della raccolta differenziatadei rifiuti urbani di cui all’articolo 205,comma 1, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, il piano regionale prevede,quale obiettivo strategico intermedio, l’in-cremento della raccolta differenziata, neltriennio 2011-1013, almeno nelle seguentimisure: 40 per cento entro il 31 dicembre2011, 50 per cento entro il 31 dicembre2012 e 60 per cento entro il 31 dicembre2013.

3. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, i

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comuni della regione Campania che nonhanno già conseguito la percentuale del 60per cento di cui al comma 2 sottopongonoalla regione Campania un apposito pro-gramma operativo triennale, anche a in-tegrazione e aggiornamento di programmigià approvati. Nei comuni ad alta concen-trazione insediativa il programma motivaeventuali ragioni ostative al rispetto degliobiettivi d’incremento secondo i terminiindicati al comma 2, nonché le misure e idiversi termini occorrenti per garantirecomunque il raggiungimento degli obiettividi incremento di cui al citato comma 2.

4. Nei trenta giorni successivi al ter-mine di cui al comma 3, l’ufficio regionalecompetente, con il supporto tecnico del-l’Agenzia regionale per la protezione am-bientale (ARPAC) della Campania, prov-vede all’esame e alla validazione del pro-gramma operativo triennale. Il termine dicui al primo periodo è sospeso qualorarisultino necessari integrazioni o chiari-menti, che comunque possono essere ri-chiesti una sola volta.

5. Qualora il programma operativotriennale validato preveda investimenti inbeni materiali o immateriali necessari perla sua attuazione, i relativi oneri sonocoperti mediante la stipulazione di mutuicon la Cassa depositi e prestiti Spa, conammortamento ventennale a carico del-l’ente locale e con interessi posti a caricodella regione Campania. I relativi onerisono sostenuti dai comuni, per la quotacapitale, e dalla regione Campania, per laquota interessi, in deroga ai vigenti vincolidi finanza locale in materia di patto distabilità interno.

6. L’ARPAC, nell’esercizio delle fun-zioni di supporto di cui all’articolo 196,comma 1, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, e successive modificazioni,garantisce un adeguato e tempestivo mo-nitoraggio sull’attuazione del programmaoperativo triennale e redige, alla data del31 dicembre di ogni anno, una relazionesul suo stato di attuazione, trasmessa alcomune interessato, alla prefettura-ufficioterritoriale del Governo e alla regioneCampania. L’ARPAC segnala tempestiva-mente al presidente della regione eventuali

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ritardi imputabili all’ente locale, ai fini deiprovvedimenti surrogatori da adottare,previa diffida nei confronti dell’ente localeinadempiente, anche tramite la nomina diun commissario ad acta con oneri a caricodell’ente locale surrogato.

7. Il mancato raggiungimento degliobiettivi di incremento della raccolta dif-ferenziata dei rifiuti urbani previsti allascadenza del secondo anno dal pro-gramma operativo triennale di cui alcomma 3 del presente articolo comporta acarico del comune inadempiente l’applica-zione delle disposizioni dell’articolo 10,comma 2, lettera d). Il mancato raggiun-gimento degli obiettivi di incremento dellaraccolta differenziata previsti alla sca-denza del programma operativo triennalecomporta lo scioglimento del consiglio co-munale con le procedure previste dall’ar-ticolo 141, comma 2-bis, del testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti lo-cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267.

ART. 4.

(Dotazioni impiantistiche industriali).

1. Fermi restando l’applicazione in viaordinaria delle disposizioni vigenti in ma-teria di localizzazione, realizzazione e ge-stione degli impianti di recupero e smal-timento dei rifiuti, di cui alla parte quarta,titolo I, capo II, del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, e successive modifi-cazioni, nonché il rispetto delle disposi-zioni della direttiva 2008/98/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 19novembre 2008, al fine di garantire l’ur-gente realizzazione degli impianti di ter-movalorizzazione previsti nel comune diSalerno e nel comune di Napoli, rispetti-vamente, dall’articolo 5 e dall’articolo 8del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,convertito, con modificazioni, dalla legge14 luglio 2008, n. 123, le funzioni disoggetto attuatore sono attribuite ai co-muni in cui ricadono tali impianti.

2. I soggetti attuatori provvedono al-l’affidamento della costruzione e della ge-

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stione degli impianti di cui al comma 1 nelrispetto della normativa vigente in materiadi gestione dei servizi pubblici locali, ov-vero in appalto o in concessione, stabilitedal codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Entro quindici giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, isoggetti attuatori inviano al presidentedella regione Campania e al Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare un dettagliato cronoprogrammadelle fasi procedimentali di attuazione de-gli impianti.

4. Nel caso di inadempimenti che com-portano gravi ritardi nel rispetto del cro-noprogramma di cui al comma 3 e cherisultano imputabili al soggetto attuatore,il presidente della regione Campania in-tima l’adempimento e, in caso di perdu-rante inerzia, esercita i provvedimenti disurroga. In caso di inadempimento delpresidente della regione, i poteri di sur-roga sono esercitati dal Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare.

5. Nelle more dell’adozione del pianoregionale di gestione dei rifiuti di cuiall’articolo 3, comma 1, i comuni compresinelle province di Napoli e di Caserta e icomuni compresi nelle province di Avel-lino, di Benevento e di Salerno costitui-scono, rispettivamente, due bacini funzio-nali d’utenza delle dotazioni impiantisti-che industriali ricadenti nei rispettivi am-biti territoriali, costituite daitermovalorizzatori di Acerra, di Napoli edi Salerno e dai connessi impianti ditritovagliatura ubicati nei comuni di Cai-vano, Tufino, Giugliano in Campania,Santa Maria Capua Vetere, Avellino, loca-lità Pianodardine, Battipaglia e Casalduni.

6. La regione Campania, entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, promuove la sottoscrizionedi apposite convenzioni obbligatorie, aisensi dell’articolo 30 del testo unico di cuial decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, e dell’articolo 10, comma 1-bis,della legge della regione Campania 28marzo 2007, n. 4, volte a regolare la

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gestione delle dotazioni impiantistiche daparte dei comuni utilizzatori.

7. Nelle more dell’adozione del pianoregionale e comunque non oltre ventiquat-tro mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, è in facoltà dei co-muni utilizzatori, ove ne valutino l’oppor-tunità o la convenienza secondo i princìpidi sussidiarietà e di adeguatezza, delegarecon apposita convenzione la gestione didotazioni impiantistiche alle province, chevi provvedono ai sensi dell’articolo 20 dellalegge della regione Campania 28 marzo2007, n. 4.

8. Il piano regionale definisce la dota-zione degli impianti di compostaggio per ilrecupero della frazione organica derivantedalla raccolta differenziata, con riferi-mento ai bacini funzionali d’utenza di cuial comma 5. La gestione degli impianti dicompostaggio a utenza sovracomunale èdisciplinata con le modalità di cui aicommi 6 e 7. Sono fatte salve in capo aisoggetti attuatori la titolarità delle gestionidegli impianti di compostaggio in corso direalizzazione alla data di entrata in vigoredella presente legge e la facoltà di singolicomuni di realizzare e di gestire impiantidi compostaggio d’utenza comunale.

ART. 5.

(Equilibrio regionale di gestionedel ciclo dei rifiuti).

1. Il piano regionale in attuazione dellagerarchia di eliminazione dei rifiuti pre-vista dall’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 19 novembre 2008, che prevedela prevenzione, l’utilizzo, il riciclaggio, ilrecupero e lo smaltimento dei rifiuti, de-finisce le condizioni e i termini per ilraggiungimento dell’equilibrio di gestionedel ciclo dei rifiuti solidi urbani nellaregione Campania, con prioritario incre-mento della raccolta differenziata nellemisure previste dall’articolo 3 e con l’uti-lizzo delle dotazioni impiantistiche di cuiall’articolo 4 della presente legge.

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2. In caso di mancato raggiungimentodell’equilibrio di cui al comma 1, il pianoregionale prevede le azioni coerenti con lagerarchia di eliminazione di cui al mede-simo comma 1, per l’incremento dellaraccolta differenziata e per l’ottimizza-zione o il potenziamento della dotazioneimpiantistica occorrenti per il suo raggiun-gimento, anche per ambiti territoriali au-tosufficienti.

3. Il piano regionale definisce gli ambititerritoriali entro cui si realizza l’autosuf-ficienza nella gestione del ciclo ad avve-nuto raggiungimento dell’equilibrio di ge-stione, anche a modifica dei bacini fun-zionali d’utenza di cui all’articolo 4, fermarestando l’ottimizzazione di rendimentodegli impianti.

ART. 6.

(Discariche).

1. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, laregione Campania, previa conferenza diservizi con la partecipazione delle pro-vince, approva un documento tecnico d’in-dirizzo contenente i criteri per l’individua-zione delle aree non idonee e delle areeidonee ad accogliere siti destinati a disca-riche dei rifiuti solidi urbani, in confor-mità alle disposizioni dettate dalla diret-tiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile1999, e dalla normativa nazionale di re-cepimento contenuta nel decreto legisla-tivo 13 gennaio 2003, n. 36. Tale docu-mento costituisce un primo stralcio delpiano regionale, ai fini di cui all’articolo196, comma 1, lettere n), e o) del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e stabili-sce le volumetrie ricettive da individuareavuto riguardo:

a) alle dotazioni comunque occor-renti in ambito provinciale per soddisfareil fabbisogno provinciale di smaltimento indiscarica ad avvenuto raggiungimento del-l’equilibrio di gestione del ciclo dei rifiutinella regione Campania;

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b) alle dotazioni occorrenti in ambitoprovinciale per soddisfare il fabbisognoprovinciale di smaltimento in discaricanella fase transitoria fino al raggiungi-mento dell’equilibrio di gestione del ciclodei rifiuti nella regione Campania.

2. Entro trenta giorni dall’approvazionedel documento tecnico d’indirizzo, le pro-vince della regione Campania individuanoi siti idonei per soddisfare i fabbisogniprevisti dalle lettere a) e b) del comma 1,verificando in via prioritaria la possibilitàdi utilizzare a tali fini, nel rispetto dellanormativa di settore, vigente in materiaambientale, le cave dismesse individuatedal Piano regionale delle attività estrattive(PRAE) della regione Campania, di cuiall’ordinanza del Commissario ad actan. 11 del 7 luglio 2006, pubblicata nelBollettino Ufficiale della regione Campanian. 27 del 19 giugno 2006.

3. Fermo restando che le province sonoobbligate a individuare nell’ambito delproprio territorio i siti idonei per soddi-sfare integralmente il fabbisogno di cuialla lettera a) del comma 1, ove non risultipossibile individuare in ambito provincialesiti idonei a garantire integralmente ilsoddisfacimento del fabbisogno di cui allalettera b) del medesimo comma 1 nelrispetto delle garanzie di tutela ambientalepreviste dal decreto legislativo 13 gennaio2003, n. 36, la provincia approva unostudio di fattibilità con cui sono indicati:

a) i siti idonei a garantire il soddi-sfacimento parziale del fabbisogno di cuialla lettera b) del comma 1, cui le provincesono comunque obbligate;

b) le ragioni tecniche e normative cheimpediscono l’individuazione in ambitoprovinciale di siti idonei al soddisfaci-mento integrale del fabbisogno di cui allalettera b) del comma 1.

4. Lo studio di fattibilità è trasmesso alpresidente della regione Campania entro iltermine di cui al comma 2.

5. Sulle risultanze dello studio di fat-tibilità il presidente della regione Campa-nia acquisisce, entro trenta giorni, le va-

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lutazioni tecnico-scientifiche di una com-missione composta da cinque esperti dicomprovata competenza nelle disciplineinteressate, composta da un esperto no-minato dall’Istituto superiore per la pro-tezione e la ricerca ambientale (ISPRA),da un esperto nominato dall’Istituto supe-riore di sanità (ISS) e da tre espertinominati dalla conferenza regionale deirettori delle università della Campania.

6. Qualora le risultanze dello studio difattibilità non siano condivise dalla com-missione di esperti, il presidente dellaregione Campania, entro i trenta giornisuccessivi, provvede, in surroga della pro-vincia, a individuare i siti nell’ambito delterritorio provinciale interessato idonei agarantire l’integrale soddisfacimento delfabbisogno di cui alla lettera b) del com-ma 1.

7. Qualora le risultanze dello studio difattibilità siano condivise dalla commis-sione di esperti, il presidente della regioneCampania, entro i trenta giorni successivi,provvede a individuare in ambito regionalei siti idonei di cui al comma 6. L’indivi-duazione avviene con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPAC, sulla base dei cri-teri di cui al documento tecnico d’indi-rizzo, nel rispetto delle disposizioni deldecreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,e nel perseguimento dei princìpi di pere-quazione ambientale tra i diversi territoridella regione, tenuto conto dei carichiinquinanti già sostenuti.

8. Gli atti di individuazione dei sitiprecisano le modalità attuative e gestionalidella discarica e prevedono, al fine digarantire l’effettiva attuazione degli inter-venti di compensazione ambientale in fa-vore dei territori interessati, la contestualesottoscrizione di appositi accordi operativi,ai sensi del comma 3 dell’articolo 7.

9. Ai fini di cui al presente articolo ilpresidente della regione Campania esercitai poteri di ordinanza di cui all’articolo 191del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successive modificazioni, ed èsurrogato, in caso di inadempienza, dalMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare ai sensi del medesimoarticolo 191.

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10. Limitatamente alle procedure diautorizzazione all’apertura dei siti si ap-plica la disciplina derogatoria di cui al-l’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23maggio 2008, n. 90, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,intendendosi sostituito il Sottosegretario diStato con l’organo competente all’indivi-duazione dei siti ai sensi della presentelegge.

11. I siti individuati con le procedurepreviste dalla presente legge sostituisconoi siti previsti nell’elenco di cui all’articolo6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio2008, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

ART. 7.

(Riqualificazione ecompensazione ambientali).

1. Al fine di dare urgente attuazioneagli interventi volti a fronteggiare il con-testo di criticità ambientale che insiste sulterritorio della regione Campania, me-diante l’adozione di azioni e di interventidi riqualificazione e di compensazioneambientali, entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, ilComitato interministeriale per la program-mazione economica (CIPE) delibera l’ef-fettiva assegnazione delle risorse a caricodel Fondo per le aree sottoutilizzate di cuiall’articolo 61 della legge 27 dicembre2002, n. 289, e successive modificazioni,previste dall’accordo di programma stra-tegico per le compensazioni ambientalinella regione Campania, sottoscritto indata 18 luglio 2008 tra il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, il Sottosegretario di Stato presso laPresidenza del Consiglio dei ministri, laregione Campania e il Commissario dele-gato, pubblicato nel Bollettino Ufficialedella regione Campania n. 41 del 13 ot-tobre 2008. Con la medesima delibera delCIPE si dispone un’integrazione delle ri-sorse in misura non inferiore al 20 percento, per garantire il finanziamento degliinterventi di compensazione ambientale

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connessi all’attivazione dei nuovi siti didiscarica di cui all’articolo 6.

2. Entro trenta giorni dalla delibera dicui al comma 1, con accordo sottoscrittodal Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare e dalla regioneCampania sono apportate le modificheall’accordo di programma strategico di cuial citato comma 1 per aggiornare le pre-visioni procedurali in conformità a quantoprevisto dalla presente legge.

3. L’attuazione degli interventi di cui alpresente articolo è disciplinata con gliaccordi operativi di cui all’articolo 6,comma 8, dell’accordo di programma stra-tegico di cui al comma 1 del presentearticolo, sottoscritti dal Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, dalla regione Campania e dai singolicomuni nei cui territori ricadono gli in-terventi.

4. Gli accordi operativi di cui al comma3 precisano la natura e le finalità degliinterventi, le modalità di erogazione dellerisorse assegnate, l’attribuzione delle fun-zioni di soggetto attuatore in capo aicomuni, ovvero, in caso di loro indisponi-bilità, a soggetti istituzionali allo scopodelegati, il cronoprogramma delle azionipreviste e i meccanismi di surroga san-zionatoria dei soggetti inadempienti me-diante la nomina di commissari ad acta.

ART. 8.

(Bonifica dei siti inquinati).

1. Il piano regionale per la bonificadelle aree inquinate, di cui all’articolo 199,comma 5, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) individua gli interventi di bonificaanche secondo criteri di priorità, avutoprimario riguardo alla tutela della salutedelle popolazioni e alla riqualificazioneambientale dei territori interessati;

b) individua, in particolare, i criteri ele modalità per lo smaltimento definitivodei rifiuti aventi codici CER 19.12.10,19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e

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20.03.99 stoccati presso le aree di depositoanche temporaneo presenti sul territorioregionale, nonché per la bonifica dellemedesime aree, ai sensi del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, a tali fini ilpiano individua le migliori tecnologie uti-lizzabili, anche a modifica delle modalitàdi smaltimento a mezzo dell’apposito im-pianto previsto dall’articolo 8, comma1-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008,n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 luglio 2008, n. 123.

2. L’attuazione degli interventi di cui alcomma 1 del presente articolo è regolatacon intesa istituzionale di programma aisensi dell’articolo 2, comma 203, lettera b),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, esuccessive modificazioni, tra il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e la regione Campania, in ac-cordo con i comuni nei cui territori rica-dono gli interventi di bonifica.

3. Gli interventi indicati nell’intesa dicui al comma 2 sono dichiarati di premi-nente interesse nazionale ai sensi dell’ar-ticolo 195, comma 1, lettera f), del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-sive modificazioni, anche ai fini della co-pertura finanziaria prevista dalla mede-sima lettera f).

CAPO III

NORME FINANZIARIE EDI TUTELA OCCUPAZIONALE

ART. 9.

(Gestione delle tariffe econtrasto dell’evasione).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 lecompetenze in materia di determinazionedella tariffa per la gestione dei rifiutiurbani e della tariffa integrata ambientale,di seguito denominate « tariffe », conti-nuano ad essere esercitate dai comunidella regione Campania, in conformità aiprincìpi sanciti dall’articolo 238 del de-

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creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni.

2. Le tariffe sono determinate dai co-muni avuto riguardo all’obbligo di garan-tire, con oneri a carico dell’utenza, l’inte-grale copertura dei costi dell’intero ciclo digestione dei rifiuti, tenuto conto dei pa-rametri di costo dei diversi segmenti delciclo previsti dal piano regionale.

3. Le quote delle tariffe afferenti asegmenti del ciclo di gestione dei rifiutigestiti a livello sovracomunale sono tra-sferite agli enti locali competenti per ilristoro dei relativi oneri di gestione.

4. Al fine di migliorare l’efficienza nellalotta all’evasione, mediante opportune si-nergie ed economie di scala, i comunipossono stipulare apposite convenzioni perlo svolgimento in forma associata delleattività di accertamento e di riscossionedelle tariffe, ai sensi dell’articolo 52,comma 5, lettera a), del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446.

5. I comuni, singoli o in forma asso-ciata, per l’esercizio delle funzioni di ac-certamento e di riscossione delle tariffepossono avvalersi dei soggetti di cui all’ar-ticolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1),2), 3), e 4), del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, e successive mo-dificazioni.

6. I regolamenti comunali possono pre-vedere che negli oneri di gestione delservizio di gestione delle tariffe rientranoanche risorse da destinare a progettistraordinari di contrasto dell’evasione, me-diante apposite convenzioni con gli organidi polizia tributaria.

ART. 10.

(Procedure di recupero delle somme dovuteallo Stato dagli enti locali).

1. Nei comuni della regione Campaniale somme dovute dai singoli enti locali alloStato, per servizi garantiti dalle strutturecommissariali e strettamente connessi allosmaltimento dei rifiuti fino alla data del31 dicembre 2009, e di cui tali enti hannofruito, formano un debito unico, compren-

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dente le somme già oggetto di recupero daparte del Ministero dell’interno ai sensidell’ordinanza del Presidente del Consigliodei ministri n. 3657 del 20 febbraio 2008,e le somme dovute alla struttura delSottosegretario di Stato ai sensi dell’arti-colo 12, comma 2, del decreto-legge 30dicembre 2009, n. 195, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio2010, n. 26. Il recupero delle somme daparte dello Stato è effettuato con l’appli-cazione di una rateizzazione ventennale adecorrere dall’anno 2011, senza oneri ac-cessori e con esonero delle maggiorazionia titolo di sanzione per mancato raggiun-gimento delle percentuali di raccolta dif-ferenziata precedentemente fissate. A talebeneficio possono accedere i comuni dotatidi un programma operativo triennale dicui all’articolo 3. Il mancato raggiungi-mento della percentuale di incrementoprevista alla scadenza del secondo annodel programma operativo triennale com-porta la decadenza dal predetto beneficio.

2. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sentita l’Associazionenazionale dei comuni italiani (ANCI) sonodisciplinate le modalità di attuazione delledisposizioni del comma 1, con riferimento:

a) alle modalità di accertamento e dicertificazione del debito di cui al comma1, nel rispetto delle garanzie di contrad-dittorio tra gli organi statali e l’ente localeinteressato;

b) alle modalità di accertamento e dicertificazione del debito di cui al comma1, in caso di mancato accordo in esito alcontraddittorio di cui alla lettera a);

c) alle modalità di recupero dellesomme mediante riduzione dei trasferi-menti erariali, nonché in sede di eroga-zione di quanto dovuto per la comparte-cipazione al gettito dell’imposta sul redditodelle persone fisiche (IRPEF), in applica-zione del beneficio di rateizzazione ven-tennale con esonero di oneri accessori eapplicazione di penali;

d) alle modalità di recupero dellesomme mediante riduzione dei trasferi-

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menti erariali, nonché in sede di eroga-zione di quanto dovuto per la comparte-cipazione al gettito dell’IRPEF, in caso didecadenza dal beneficio di cui al comma1 per mancato raggiungimento della per-centuale di raccolta differenziata previstaal termine del secondo anno del pro-gramma operativo triennale.

ART. 11.

(Cessione dei crediti vantati dai consorzi dibacino nei confronti dei comuni).

1. La Cassa depositi e prestiti Spa, aistanza degli organi di liquidazione deiconsorzi istituiti ai sensi della legge dellaregione Campania 10 febbraio 1993, n. 10,diviene cessionaria pro soluto dei creditivantati dai predetti consorzi di bacino edai loro organismi aventi causa nei con-fronti dei comuni per servizi resi nellagestione del ciclo dei rifiuti per il relativoammontare debitamente accertato e cer-tificato.

2. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono disciplinate lemodalità di attuazione delle disposizionidel comma 1, con riferimento:

a) alle modalità di accertamento e dicertificazione del credito, nel rispetto dellegaranzie di contraddittorio tra le particedenti e cedute;

b) alle modalità di accertamento e dicertificazione del credito in caso di man-cato accordo in esito al contraddittorio dicui alla lettera a);

c) alla corresponsione da parte dellacessionaria delle somme certificate in fa-vore del soggetto cedente, che deve inter-venire entro sessanta giorni dall’avvenutacertificazione;

d) agli oneri e alle modalità di cor-responsione del debito da parte degli entilocali in favore della cessionaria, secondoun piano di rateizzazione di durata al-meno pari a dieci anni.

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ART. 12.

(Personale dei consorzi di bacino).

1. Al fine di garantire la continuitàoccupazionale del personale già in serviziopresso i consorzi di bacino istituiti ai sensidella legge della regione Campania 10febbraio 1993, n. 10, e i loro organismiaventi causa, entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, suiniziativa del prefetto, presso ogni prefet-tura-ufficio territoriale del Governo delleprovince della Campania è costituita unacommissione, composta da un rappresen-tante della prefettura-ufficio territorialedel Governo, da un rappresentante del-l’ispettorato provinciale del lavoro, da unrappresentante dell’ANCI, dai commissariliquidatori dei consorzi di bacino già ope-ranti nell’ambito della provincia e da trerappresentanti delle organizzazioni sinda-cali maggiormente rappresentative a livelloprovinciale.

2. La commissione di cui al comma 1,all’atto dell’insediamento, approva un re-golamento per la continuità occupazionaledei lavoratori di cui al medesimo comma1 che, tra l’altro, disciplina:

a) la formazione di un elenco pro-vinciale del personale di cui al comma 1,sulla base delle ricognizioni effettuate da-gli organi liquidatori di cui all’articolo 12del decreto-legge 30 dicembre 2009,n. 195, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 2010, n. 16; per le pro-vince di Napoli e di Caserta, nelle quali èstato costituito un soggetto unico di ge-stione, ai fini dell’iscrizione negli elenchisu base provinciale si tiene conto delrapporto di lavoro in essere antecedente-mente alla costituzione del soggetto unicodi gestione;

b) la formazione di distinte gradua-torie per profili professionali omogenei,tenuto conto dell’anzianità di assunzione;

c) la continuità occupazionale delpersonale iscritto nelle graduatorie di cui

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alla lettera b), nel rispetto degli accordisindacali di settore, tenuto conto dell’ob-bligo di cui al comma 4.

3. Il personale iscritto negli elenchiprovinciali di cui al comma 2 è utilizzatoobbligatoriamente:

a) da parte dei soggetti subentranti, atitolo di affidamento, appalto o conces-sione, nei servizi già svolti dai consorzi dibacino istituiti ai sensi della legge dellaregione Campania 10 febbraio 1993, n. 10,e dai loro organismi aventi causa, inapplicazione delle norme vigenti in mate-ria di passaggio di cantiere;

b) da parte dei soggetti affidatari,appaltatori o concessionari di servizi af-ferenti il ciclo di gestione dei rifiuti nelleprovince della regione Campania;

c) da parte dei soggetti affidatari,appaltatori o concessionari della realizza-zione di programmi e di progetti di ri-qualificazione e compensazione ambien-tale e di bonifica dei siti inquinati, di cuiagli articoli 7 e 8.

4. Gli atti di affidamento, appalto oconcessione di cui alle lettere a), b) e c),del comma 3 prevedono l’obbligo per isoggetti affidatari appaltatori o concessio-nari di utilizzare, per i profili professionalicorrispondenti e disponibili, il personaleiscritto negli elenchi provinciali di cui alcomma 2. In ogni caso tale obbligo èinserito nei bandi di gara e nei disciplinaridi affidamento ai sensi dell’articolo 1339del codice civile.

5. Nell’ambito degli stanziamenti giàprevisti, ovvero tramite appositi fondi re-gionali, i programmi e i progetti di cui allalettera c) del comma 3 possono prevedereattività di formazione e di aggiornamentoprofessionali per l’utilizzo del personaleiscritto negli elenchi di cui al comma 2.Restano ferme le disposizioni in materiadi ammortizzatori sociali di cui al comma2 dell’articolo 13 del decreto-legge 30dicembre 2009, n. 195, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio2010, n. 26.

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CAPO IV

CONTRASTO DELLO SMALTIMENTO EDEI TRAFFICI ILLEGALI DI RIFIUTI.

ATTIVITÀ ISPETTIVE DI INCHIESTA

ART. 13.

(Contrasto delle attività illecite connesse alciclo dei rifiuti).

1. La regione Campania assicura idoneeforme di collaborazione tra le propriecommissioni speciali d’inchiesta sul ciclodei rifiuti e la Commissione parlamentaredi inchiesta sulle attività illecite connesseal ciclo dei rifiuti, istituita dalla legge 6febbraio 2009, n. 6, di seguito denominata« Commissione di inchiesta ».

2. La Commissione di inchiesta pro-muove le opportune iniziative, d’intesa conla regione Campania, al fine di:

a) svolgere indagini atte a fare lucesulle attività illecite connesse al ciclo deirifiuti, sulle organizzazioni in esse coin-volte o ad esse comunque collegate, suiloro assetti societari e sul ruolo svoltodalla criminalità organizzata;

b) individuare le connessioni tra leattività illecite nel settore dei rifiuti e altreattività economiche, con particolare ri-guardo al traffico dei rifiuti tra le regioniitaliane e verso altre nazioni;

c) verificare l’eventuale sussistenza dicomportamenti illeciti da parte della pub-blica amministrazione centrale e perifericae dei soggetti pubblici e privati operantinella gestione del ciclo dei rifiuti, anche inriferimento alle modalità di gestione deiservizi di smaltimento da parte degli entilocali e ai relativi sistemi di affidamento;

d) verificare l’eventuale sussistenza diattività illecite relative ai siti inquinati nelterritorio nazionale;

e) verificare la corretta attuazionedella normativa vigente in materia di ge-stione dei rifiuti pericolosi e delle loropuntuali e precise caratterizzazione e clas-

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sificazione e svolgere indagini atte ad ac-certare eventuali attività illecite connesse atale gestione.

ART. 14.

(Obblighi ispettivi).

1. In funzione di presidio della salutedella popolazione residente a salvaguardiadel patrimonio paesaggistico e ambientale,nonché ai fini del contrasto dello smalti-mento e dei traffici illeciti di rifiuti pro-venienti anche da altre regioni, nella re-gione Campania, gli enti e le imprese cheeffettuano operazioni di trattamento deirifiuti e che raccolgono o trasportanorifiuti a titolo professionale, gli interme-diari e i commercianti, nonché gli enti e leimprese che producono rifiuti pericolosisono soggetti a ispezioni periodiche obbli-gatorie da parte delle autorità statali eterritoriali competenti, che a tal fine pre-dispongono adeguati programmi di moni-toraggio e di controllo.

2. Le ispezioni di cui al comma 1relative alle operazioni di raccolta e ditrasporto dei rifiuti riguardano l’origine, lanatura, la quantità e la destinazione deirifiuti raccolti e trasportati.

ART. 15.

(Abrogazioni e norme finali).

1. Le ordinanze e i decreti emanatidurante la gestione emergenziale, nonchéle disposizioni del decreto-legge 23 maggio2008, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e deldecreto–legge 30 dicembre 2009 n. 195,convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 2010, n. 26, sono abrogatinelle parti incompatibili con le disposi-zioni della presente legge.

2. Le province assumono le determina-zioni ritenute opportune in ordine alloscioglimento, ovvero al mantenimento de-gli affidamenti del servizio di gestioneintegrata dei rifiuti operati ai sensi del-l’articolo 20 della legge della regione Cam-

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pania 28 marzo 2007, n. 4, tenuto contoanche delle previsioni del piano regionalee delle convenzioni stipulate ai sensi del-l’articolo 4, commi 6 e 7, della presentelegge.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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