ricorso mibac f3 - dinoia et alii

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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA RICORSO nell’interesse dei sig.ri: 1. DINOIA ROSALBA; 2. POGLIANI PAOLA LUISA, 3. BORDINO CHIARA, 4. LATINI ELENA, 5. BENUCCI MICHELE, 6. PETTI ENRICO, 7. CORTESINI SERGIO, 8. GASPARI FEDERICA, 9. ROTILI VALERIA, 10. D’EREDITÀ ASTRID, 11. VACANTI SALVATORE, 12. LEONI GIORGIA, 13. BORGIA EMANUELA, 14. DOCIMO NICOLA, 15. LAMARRA SABRINA, 16. POLLIO GIORGIA, 17. MONTANI GIOVANNA, 18. NICOLETTI VIVIANA, 19. PACILLI CINZIA,

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Testo del ricorso contro notificato il 20 dicembre 2008 dal gruppo di azione congiunta di archeologi, storici dell'arte e archivisti italiani contro le modalità d'espletamento del concorso MiBAC.

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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA

RICORSO

nell’interesse dei sig.ri:

1. DINOIA ROSALBA;

2. POGLIANI PAOLA LUISA,

3. BORDINO CHIARA,

4. LATINI ELENA,

5. BENUCCI MICHELE,

6. PETTI ENRICO,

7. CORTESINI SERGIO,

8. GASPARI FEDERICA,

9. ROTILI VALERIA,

10. D’EREDITÀ ASTRID,

11. VACANTI SALVATORE,

12. LEONI GIORGIA,

13. BORGIA EMANUELA,

14. DOCIMO NICOLA,

15. LAMARRA SABRINA,

16. POLLIO GIORGIA,

17. MONTANI GIOVANNA,

18. NICOLETTI VIVIANA,

19. PACILLI CINZIA,

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in carica, domiciliato ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale

dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

PER L’ANNULLAMENTO

▪ degli atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in

data 21 ottobre 2008 con i quali sono stati predisposti i questionari per

l’espletamento della prova preselettiva relativa ai concorsi indetti dal

Ministero per i Beni e le Attività culturali con bandi pubblicati sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 18 luglio 2008 per la

copertura di 397 posti di "Assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza,

comunicazione e servizi al pubblico" e 3 posti di "Assistente tecnico scientifico

spec. Calcografo", rientranti nella fascia retributiva “F3” di cui al CCNL

2006/2009;

▪ se ed in quanto occorra, degli atti con i quali è stato operato l’eventuale

affidamento a ditta esterna del compito di predisporre i suddetti quesiti,

degli atti con i quali il Ministero abbia eventualmente approvato i quesiti

dalla medesima predisposti e di tutti gli altri atti amministrativi che siano

stati comunque adottati in connessione e con riferimento alla prova

preselettiva relativa alle procedure concorsuali di cui sopra.

FATTO

1. – Con otto decreti adottati in data 14 luglio 2008 e pubblicati sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 18 luglio 2008, il

Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha indetto altrettanti concorsi

pubblici per esami per la copertura sul territorio nazionale di 500 posti

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complessivi riservati a varie figure professionali, corrispondenti

precisamente a quelle dell’archeologo, del bibliotecario, dell’architetto,

dello storico dell’arte, dell’archivista di Stato, del funzionario

amministrativo ed economico finanziario, dell’assistente tecnico scientifico

calcografo e dell’assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza,

comunicazione e servizi al pubblico.

Nel dettaglio, degli otto concorsi indetti due riguardavano qualifiche

rientranti nella fascia retributiva F3 di cui al CCNL 2006/2009 (per i

profili professionali di “assistente tecnico scientifico calcografo” e “assistente

alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico”), per

complessivi 400 posti, mentre i restanti sei (per i profili professionali di

“archeologo”, per 30 posti, “bibliotecario”, per 2 posti, “architetto”, per 50

posti , “storico dell’arte”, per 5 posti, “archivista di Stato”, per 5 posti, e

“funzionario amministrativo ed economico finanziario”, per 8 posti, per

complessivi 100 posti) afferivano a qualifiche rientranti nella fascia

retributiva F1 di cui al medesimo contratto collettivo nazionale.

Alle diverse fasce retributive corrispondevano, ovviamente, diversi

requisiti di ammissione, essendo richiesto il solo diploma di scuola

superiore (secondaria di secondo grado) per partecipare ai concorsi F3 (cfr.

gli artt. 2 dei relativi bandi), mentre per quelli relativi alla fascia F1 era

necessario - (i) - il possesso di diploma di laurea conseguita

antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico

universitario di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di diploma di

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laurea specialistica conseguito nelle classi di laurea di cui al D.M. 28

novembre 2000, oltre che - (ii) – il possesso di diploma rilasciato dalle

Scuole universitarie di specializzazione ovvero di diploma di dottorato di

ricerca (si confrontino, ancora, gli artt. 2 dei bandi).

2. - Quanto alle prove di esame, l’art. 5 dei citati decreti prevedeva per

entrambe le fasce, oltre alle prove scritte ed orali, l’espletamento di una

prova preselettiva tramite quesiti a risposte multiple «mirati

all’accertamento del grado di cultura generale» dei candidati, nel corso

della quale i partecipanti avrebbero dovuto rispondere a 100 domande in

un tempo pari a 60 minuti. Queste prove si sono svolte in varie sedi

regionali, dal 19 novembre al 15 dicembre uu.ss. per ciò che riguarda

l’Area F1 e dal 18 novembre al 24 novembre uu.ss. per ciò che l’Area F3.

Sempre il medesimo art. 5, al punto n. 6, chiariva poi che i quesiti oggetto

della prova, nonché le modalità di svolgimento della stessa, sarebbero stati

resi noti ai candidati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana del 21 ottobre 2008, oltre che sul sito internet del

Ministero resistente.

Il che è effettivamente avvenuto in quanto, alla data prevista, sono stati

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due “macro gruppi” di quesiti

riguardanti, rispettivamente, i concorsi relativi alla terza area funzionale

F1 e quelli della seconda area funzionale F3, suddivisi nelle seguenti

materie: lingua italiana, storia, geografia, educazione civica, matematica,

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logica, scienze, informatica e, limitatamente all’area F3, lingua inglese (poi

ritirati, come si vedrà).

In totale, i quesiti pubblicati per ciascuna area funzionale sono stati un

numero di circa 4000.

Premesso quanto sopra, si precisa che la presente impugnazione riguarda

direttamente i due concorsi relativi alla fascia retributiva “F3” e, più in

particolare, i quesiti predisposti dall’Amministrazione resistente con

riferimento alla relativa prova preselettiva, mentre altro ricorso, proposto

parallelamente, si rivolgerà a censurare la legittimità dei quesiti

predisposti per gli altri sei concorsi riguardanti i posti di cui alla fascia

retributiva “F1”.

3. - Una volta posti di fronte ai due macrogruppi di quesiti pubblicati sulla

Gazzetta Ufficiale, infatti, i candidati interessati ai vari concorsi hanno

accolto con “stupore” – per usare la meno impegnativa delle espressioni

possibili – il tenore degli stessi, in quanto è apparsa immediatamente

chiara ed evidente la loro assoluta inidoneità ad operare la preselezione

concorsuale per la quale erano stati predisposti.

L’art. 5 dei bandi di concorso, come già si accennava, aveva stabilito infatti

che i quesiti a risposte multiple da predisporre per la prova preselettiva

dovessero essere «mirati all’accertamento del grado di cultura generale»:

ebbene, sono apparse subito ai più del tutto irragionevoli sia la scelta delle

materie (rectius: di alcune materie) sulle quali far svolgere la prova

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preselettiva, essendo alcune di queste assolutamente estranee tanto al

percorso formativo dei candidati ai posti messi a concorso quanto alle

mansioni che i vincitori dello stesso saranno in futuro chiamati a svolgere,

sia il contenuto che i quesiti in questione avevano concretamente assunto,

essendo questi comunque tutt’altro che mirati al fine di verificare la

“cultura generale” dei candidati.

4. – Anche per tali ragioni, alcuni dei partecipanti ai concorsi hanno

iniziato ad avanzare al Ministero numerose richieste di chiarimento e di

modifica dei “quiz” preselettivi, che hanno generato anche una serie di

comunicati stampa da parte di associazioni rappresentative di alcune delle

categorie di partecipanti (gli archeologi), attraverso i quali si chiesto un

intervento urgente del Ministro affinché sospendesse “i quiz finora

pubblicati” e li sostituisse “con domande più funzionali alla verifica della reale

cultura generale e archeologica dei candidati”.

Ciononostante, l’Amministrazione non ha ritenuto di rivedere le proprie

posizioni, limitandosi a giustificare la scelta dei quesiti, peraltro

materialmente redatti da una società esterna al Ministero, attraverso una

generica nota del direttore generale, Arch. Antonia Pasqua Recchia, in data

2 novembre 2008, nella quale si è ribadito che “le prove preselettive sono

previste nei concorsi pubblici per operare, rispetto alla platea dei candidati, una

preselezione basata sul grado di cultura generale posseduta”; che “soprattutto nei

casi in cui vi sia un elevato numero di candidati, esse consentono

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all’amministrazione di gestire meglio le vere e proprie prove concorsuali, avendo

già selezionato candidati mediamente più preparati”; e che “è per questa ragione

che i quesiti che si propongono sono di carattere generale e non disciplinare. E’ per

questa medesima ragione che si propongono quesiti anche di logica e di

matematica”.

5. – La procedura è andata così avanti, non senza affrontare una serie

notevole di difficoltà. Sono stati ritirati i quiz di inglese, presenti nella

prova per l’area F1, perché – come si trae ancora dalla nota del direttore

generale Arch. Recchia – ci si è accorti che “i candidati hanno già espresso, al

momento della domanda, l’opzione della prova di lingua fra le quattro previste. E’

dunque la fase concorsale che vaglierà la conoscenza della lingua straniera”: già,

perché la conoscenza di qualche parola di inglese non fa mica parte della

cultura generale, mentre quella della matematica e delle scienze sì…

Comunque, a causa dei numerosissimi errori (si veda, sul punto, la pagina

del sito internet riservata ai concorsi in questione), i quesiti in questione

sono stati poi oggetto, successivamente alla loro pubblicazione, di

quotidiani interventi correttivi da parte della ditta che si era occupata

della relativa formulazione: la quale nondimeno è, a dire dell’Arch.

Recchia, “società esterna esperta nel settore [che] ha tutta la competenza per

elaborare i quesiti con diverso grado di difficoltà, che verrà opportunamente

considerato”. Tanto che, dopo reiterate sospensioni, sostituzioni,

eliminazioni e reintroduzioni per correggere gli errori dai quali erano

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affetti, e tra un avviso e l’altro, la versione definitiva degli stessi è stata resa

nota ai candidati solo in data 12 novembre 2008, ossia ad appena 6 giorni

dalle prime date fissate in calendario per l’espletamento della prova nelle

diverse sedi regionali.

Il tutto, è bene ribadirlo, nonostante il bando prevedesse quale termine

ultimo per la loro pubblicazione il 21 ottobre 2008.

Si potrebbe a lungo continuare, poiché lunga è la lista delle segnalazioni

che questa difesa ha ricevuto dagli odierni ricorrenti, che hanno lamentato

varie incongruenze, in grado di generare anche gravi ed inutili disparità di

trattamento, dovute solo alla “gestione trasandata” di queste prime fasi di

una procedura selettiva che – va sottolineato – pure l’amministrazione

avrebbe dovuto ben sapere di quale importanza sia per la vita di molte

persone che hanno acquisito titoli di studio in uno dei settori che, negli

ultimi anni, più risulta essere penalizzato in termini di occupazione

giovanile.

Il programma per esercitarsi sui quiz, ad esempio, non era adatto a

funzionare sui MacIntosh; e che dire, poi, del fatto che è stata del tutto

ignorata la buona norma secondo cui, nei concorsi pubblici, si sorteggia la

lettera da cui partire per far svolgere progressivamente la prova ai

candidati, nei casi nei quali non è possibile farla svolgere

contemporaneamente a tutti? Si ha notizia, poi, che in alcuni casi sono

stati ammessi con riserva a sostenere la prova preselettiva per F1 anche

persone non in possesso del titolo di diploma di specializzazione o di

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dottorato di ricerca: e ciò – naturalmente – senza alcuna previa

impugnazione; così come pare che molte persone non hanno potuto

sostenere la prova preselettiva pur essendo in possesso del certificato di

iscrizione alla prova stessa in quanto non sono riusciti ad accedere all’

“area riservata” del sito del Ministero. E così via.

6. – V’erano ragioni, dunque, per proporre molti motivi di ricorso. La

scelta operata dagli odierni ricorrenti, tuttavia, è stata un’altra, ossia quella

di sottoporre al sereno esame di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo

Regionale un solo profilo di irragionevolezza ed illogicità, e dunque di

illegittimità, del segmento di procedura fino a questo momento svolto,

quello relativo alla maniera con la quale la “società esterna esperta nel settore

[che] ha tutta la competenza per elaborare i quesiti” ha svolto il suo compito,

dando modo al Ministero di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del 21

ottobre scorso – si ritiene dopo averli verificati ed (anche implicitamente)

approvati… – gli atti contenenti i due macrogruppi di quesiti sottoposti

poi ai candidati in sede di prova preselettiva.

Vero è, in effetti, che i “test preselettivi” previsti dall’art. 7 del d.P.R. n.

487/1994, quali prove di esame preliminare finalizzate ad agevolare le

successive prove concorsuali attraverso una prima selezione dei

concorrenti sono indiscutibilmente quello che si può considerare un “male

necessario”, forse inevitabile in considerazione dell’altrimenti ingestibile

numero di candidati ai pubblici concorsi, di cui tuttavia va fatto un uso

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ragionevole, senza dimenticare che, in fondo, attraverso di essi, si preclude

a molte persone quello che è sempre stato considerato un vero e proprio

diritto fondamentale dei cittadini, coincidente con il diritto di poter

concorrere a posti di pubblico impiego, in una Repubblica fondata sul

lavoro. Perché a chi non è riuscito a superare i test preselettivi – lo si

rammenti – viene preclusa la possibilità di partecipare alle vere e proprie

prove concorsuali.

E’ questa esigenza di ragionevolezza e logicità, corrispondente ad un

preciso interesse legittimo di coloro che hanno presentato domanda di

partecipazione, che si intende pertanto far valere con il presente ricorso

giurisdizionale.

Con riserva, pertanto, di proporre motivi aggiunti e/o integrativi al

momento della pubblicazione dei risultati delle prove preselettive – a quel

punto selezionando, tra i ricorrenti, coloro che manterranno l’interesse a

procedere con la presente impugnazione in quanto non sono stati ammessi

alle vere e proprie prove concorsuali – si impugnano fin d’ora, nel termine

di sessanta giorni dalla prima data di pubblicazione dei quesiti sulla

Gazzetta ufficiale, anche per evitare qualsiasi possibile eccezione di

tardività, gli atti contenenti i quesiti medesimi, i quali risultano illegittimi

per il seguente unico ed assorbente motivo di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dei bandi di concorso e dell’art.

7, comma 2 bis, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Sviamento di potere.

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Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di

istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di efficienza, buon

andamento e trasparenza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

1.1. – Secondo quanto previsto dall’art. 5 dei bandi di concorso pubblicati

dal Ministero resistente in data 18 luglio 2008, la prova preselettiva

avrebbe dovuto mirare specificamente ad accertare il grado di “cultura

generale” dei candidati, al fine di semplificare le modalità di svolgimento

dei concorsi e realizzare una prima selezione tra i concorrenti a fronte

dell’elevato numero di domande presentate. Ciò è stato confermato dal

direttore generale, Arch. Recchia, nella riportata nota del 2 novembre u.s.,

nella quale si è ribadito appunto che, nelle intenzioni

dell’amministrazione, la prova preselettiva avrebbe consentito alla stessa,

in presenza di un “elevato numero di candidati” di “gestire meglio le vere e

proprie prove concorsuali, avendo già selezionato candidati mediamente più

preparati”.

Abbiamo dunque che, secondo il Ministero, le prove preselettive svolte per

accertare il grado di cultura generale debbono essere finalizzate ad una

prima selezione dei candidati mediamente più preparati.

Per perseguire il predetto obiettivo, tuttavia, il Ministero ha fatto

predisporre ad una società esterna due macrogruppi di quiz e li ha poi

almeno implicitamente approvati, nel momento in cui ha disposto la loro

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, divenendo questi, solo a quel

punto, parte della lex specialis che disciplina la procedura concorsuale.

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Ebbene, come già si accennava in narrativa, gli esiti del lavoro svolto dalla

società esterna esperta nel settore per conto del Ministero debbono

ritenersi essere assolutamente irragionevoli sia con riferimento alla scelta

delle materie (rectius: di alcune materie) sulle quali far svolgere la prova

preselettiva, essendo alcune di queste assolutamente estranee rispetto alle

mansioni che i vincitori dello stesso saranno in futuro chiamati a svolgere

ed alle prove d’esame che questi saranno chiamati a sostenere laddove

superino la preselezione, sia il contenuto che i quesiti in questione avevano

concretamente assunto, essendo questi comunque tutt’altro che mirati al

fine di verificare la “cultura generale” di candidati in possesso del solo

diploma di Scuola superiore.

Quanto al primo aspetto, infatti, è proprio muovendo dalla testé

evidenziata necessaria finalizzazione dei quesiti all’accertamento della

“cultura generale” dei candidati al fine di operare una prima valutazione

della preparazione dei concorrenti – come diceva il direttore generale

Recchia “selezione dei candidati mediamente più preparati” – che emergono

con chiarezza le ragioni per le quali diviene possibile contestare

fondatamente la ragionevolezza dei quesiti predisposti nella parte in cui

hanno ritenuto di scegliere anche materie quali la matematica e le scienze

che davvero non c’entrano nulla con le prove d’esame che dovranno essere

svolte dai candidati che supereranno la preselezione e con le mansioni che

dovranno essere affidate a coloro che vinceranno i concorsi.

Vero è, in effetti, che la prescrizione del bando di gara di cui all’art. 5, nel

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momento in cui indicava alla commissione di concorso di procedere alla

predisposizione di quesiti (od all’approvazione di quelli da altri

predisposti) finalizzati all’accertamento della cultura generale dei

candidati, non avallava certo una discrezionalità assoluta di questa stessa

commissione – tutto essendo, in fondo, cultura generale – ma le

imponeva comunque di procedere secondo un canone di logicità e

ragionevolezza, selezionando solo quesiti inerenti a quelle discipline che,

sia pure richiamate al livello di conoscenze generali, tuttavia possono

ritenersi fare parte dell’effettivo bagaglio culturale di coloro che ambiscono

all’ottenimento di posto di Assistente alla Vigilanza, sicurezza,

accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico in istituti e luoghi della

cultura, al quale erano 397 dei 400 posti messi a disposizione per l’AREA

F3. Quel bagaglio culturale sul quale, poi, verteranno le prove d’esame

vere e proprie, da superare ai fini della vittoria del concorso.

Le materie d’esame, nei concorsi che riguardano i suddetti 397 posti (degli

altri tre, i calcografi, diremo brevemente tra poco), sono, infatti, diverse tra

loro a seconda della tipologia delle sedi prescelte dai candidati e degli

Istituti della cultura che sono stati in tal modo preferiti. Un comune

denominatore, tuttavia, ce l’hanno ed è che, comunque, sono

assolutamente diverse e distanti dalle Scienze e dalla Matematica. Esse

riguardano i lineamenti di archeologia, i lineamenti di storia

dell’architettura e di storia dell’arte, le operazioni di distribuzione e servizi

resi al pubblico negli archivi di Stato e nelle biblioteche, oltre che, per tutti,

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la normativa sulla sicurezza sul lavoro. Tutte materie “altre” rispetto a

quelle scientifiche e matematiche illogicamente introdotte nei quiz di

cultura generale. Al più, forse, solo per la prova pratica cui saranno

sottoposti i tre calcografi possono entrare delle competenze scientifiche:

ma evidente sarebbe, comunque, l’irragionevolezza dell’aver solo per

questo inserito, con pari dignità delle altre, le due materie in questione tra i

quesiti da sottoporre a tutti i candidati nella prova preselettiva.

Tutto ciò trova conferma, del resto, anche nella giurisprudenza

amministrativa già formatasi in materia, dalla quale si trae proprio

l’affermazione di un principio di coerenza tra quiz preselettivi e materie

d’esame.

Nelle più rilevanti decisioni adottate di recente in materia, in effetti, viene

innanzitutto chiarito che la ragionevolezza delle scelte compiute

dall’amministrazione nel momento in cui ha approvato e consentito la

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dei quesiti validi per la prova

preselettiva ben può essere sindacata dal giudice amministrativo anche se

queste attengono alla c.d. discrezionalità tecnica della pubblica

amministrazione. Si trae dalla decisione TAR Lazio, Sez. I Quater, n.

5121/2006, infatti, il principio secondo cui « sebbene non sia contestabile che la

commissione giudicatrice disponga di un’ampia discrezionalità tecnica nella

formulazione delle domande da sottoporre ai candidati nell’espletamento delle

prove di concorso […] tale attività è, comunque, sindacabile per

irrazionalità dei quesiti ovvero per estraneità degli stessi alle materie di

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esame »; decisione che ha conseguentemente annullato i quiz preselettivi

predisposti da altra “società esperta nel settore” per il concorso per

ispettore del corpo di polizia penitenziaria e che è stata confermata, anche

sul punto, dalla Sezione V del Consiglio di Stato nella recentissima

sentenza n. 3674/2008, nella quale si è ribadito il medesimo principio di cui

sopra.

Inoltre, come si è appunto appena detto, dalla citata decisione TAR Lazio,

n. 5121/2006 si trae proprio un principio di coerenza e corrispondenza

(« tale attività è, comunque, sindacabile per irrazionalità dei quesiti

ovvero per estraneità degli stessi alle materie di esame ») tra i quesiti posti

nelle prove preselettive e le materie d’esame. Principio assolutamente

logico e palesemente violato nel caso di specie.

1.2. – Quanto detto evidenzia, allora, un primo sicuro profilo di

irragionevolezza degli atti impugnati. Ve n’è, tuttavia, anche un secondo,

inerente al contenuto stesso che hanno poi irragionevolmente assunto i

quesiti, largamente trascendente quel limite della cultura generale al quale

dovevano comunque conformarsi.

E’ questo, forse, il profilo di irragionevolezza più radicale, posto che esso

vale anche laddove si dovesse ritenere che i quesiti predisposti per la

prova preselettiva ben potessero estendersi anche a materie quali Scienze e

Matematica che non sono in alcun modo collegate alle materie delle prove

d’esame da sostenere in sede effettivamente concorsuale.

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In base ad un mero riscontro estrinseco dei quesiti a risposta multipla

sottoposti ai candidati, infatti, può agevolmente constatarsi come gli stessi

richiedano in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino

minuziosa delle relative materie, nonostante che, per i partecipanti ai

concorsi “F3”, fosse richiesto il possesso del solo diploma di scuola

superiore,

A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo, si consideri come il

quesito n. 1 di scienze chiedesse ai candidati di conoscere da cosa sia

costituito nella specie umana, in condizioni normali, « l’ultrafiltrato ottenuto

a livello della capsula del Bowman del nefrone ». Ci scuserà il dott. Bowman,

ma non pare davvero che i risultati delle sue scoperte possano far parte del

bagaglio di cultura generalmente posseduto da un diplomato!

Sempre per ciò che riguarda le scienze, altrettanto assurdo risulta il quesito

n. 9, che chiedeva ai candidati di sapere le modalità mediante le quali

«avviene l’attivazione dei linfociti T killer e dei linfociti B da parte dei linfociti

Helper ».

Passando alla Matematica, scorrendo l’imponente mole di quesiti proposti

dal Ministero per i concorsi “F3”, ci si imbatte in domande del tipo « un

cilindro ha raggio di base r e altezza h. Un cono ha raggio di base 2r e altezza 3h. il

volume del cono rispetto al volume del cilindro sarà dunque…» (quesito n. 488),

a fronte delle quali codesto Ecc.mo Collegio non potrà non rilevare come

un diplomato, che nella vita intenda fare l’assistente tecnico scientifico

calcografo o l’assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza,

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comunicazione e servizi al pubblico, non abbia possibilità alcuna di fornire

una risposta sicura in un tempo inferiore ad un minuto. E se anche per

ipotesi alcuni di loro dovessero conoscere la risposta, comunque di certo

non si tratterebbe di una nozione rientrante nella “cultura generale” di

soggetti diplomati e altrettanto certamente ciò sarebbe del tutto irrilevante

al fine di vagliarne l’idoneità a svolgere le mansioni attinenti ai profili

professionali riguardanti in concorsi indetti.

Analoghe considerazioni valgono poi anche per materie che, rispetto a

matematica e scienze, maggiore attinenza presentano rispetto al profilo

delle figure professionali oggetto dei concorsi per cui è causa, quali

l’italiano, la storia, l’educazione civica, la geografia, la logica e

l’informatica. Anche in questo caso, infatti, i quesiti previsti dai questionari

trascendono nettamente il livello di conoscenze posseduto da un

diplomato di media cultura, presupponendo in realtà una conoscenza

estremamente approfondita di ogni materia.

Così è ad esempio per l’educazione civica, i cui quesiti sono tecnici e

specifici al punto da sembrare rivolti a giuristi di professione, piuttosto che

a futuri dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali addetti

alla vigilanza, alle comunicazioni, ai servizi al pubblico o all’accoglienza,

comprendendo domande riguardanti la distinzione tra diritti soggettivi e

interessi legittimi (quesiti nn. 5 e 6), che notoriamente ha formato e

continua a formare oggetto di dibattito tra la migliore dottrina giuridica e

giurisprudenza, o anche l’applicazione della legge nel tempo e nello spazio

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(quesiti 18 e 19), che presuppone la conoscenza di principi estremamente

tecnici quali quello di gerarchia delle fonti. Per non parlare poi della

nozione di “diritto naturale” di cui al quesito n. 30, “generalmente” ignota

non solo ai diplomati, ma anche ai laureati in materie diverse da quelle

giuridiche.

Identica situazione si riscontra pure per l’informatica, ove si pretende di

ottenere risposta da persone che non sono laureate né in suddetta materia,

né in nessun altra, quale tra “http”, “tcp”, “html”, “ip” sia un “protocollo

applicativo” (quesito n. 53): come se sapere cosa sia un “protocollo

applicativo” entri a far parte della cultura generale di un diplomato.

Né, infine, di minore difficoltà risultano i quesiti relativi alla storia, alla

geografia e all’italiano, comprendendo essi domande quali « in quale

battaglia della Prima Guerra mondiale venne fermata l’avanzata tedesca, che si era

spinta fino alle porte di Parigi, facendo fallire il Piano Schlieffen? » (quesito 22 di

Storia), « dove si trova la pianura della Pannonia? » (quesito 136 di geografia)

e, infine, quale tra quelli proposti « è sinonimo di lubrico? » (quesito 45 di

italiano), che, notoriamente, rappresenta un termine comunemente usato

nel lessico di ogni diplomato italiano!

La suesposta disamina, comunque, potrebbe proseguire a lungo, ma non

ad altra conclusione potrebbe giungersi se non a quella di ritenere del tutto

sproporzionati, inconferenti ed illogici i quesiti oggetto della prova

preselettiva in questione rispetto all’oggetto dei concorsi e al titolo di studi

richiesto. A fronte di siffatti quesiti, infatti, appare davvero evidente come

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nozioni quali quelle suesposte non possano in alcun modo essere fatte

rientrare tra quelle mediamente possedute da un diplomato (ed anzi,

viene il fondato dubbio che nemmeno un diplomato estremamente

preparato sia in grado di rispondere agli stessi).

* * * * *

Per i suesposti motivi si conclude affinché codesto Tribunale

Amministrativo Regionale voglia accogliere il presente ricorso in ogni sua

parte.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Ai sensi dell’art. 13 del D.p.r. 115/2002 e s.m.i. il contributo unificato è pari

ad euro 500,00.

Roma, 19 dicembre 2008

avv. prof. Diego Vaiano

avv. Raffaele Izzo