riassunto cannizzaro strozzi

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  • 8/20/2019 Riassunto Cannizzaro Strozzi

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    INTRODUZIONE

    SCIENZA GIURIDICA E DIRITTO

    DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 

    L’integrazione giuridica europea, nella sua configurazione attuale (UE) ha le sue radici nei tratt ati che istituirono tre organizzinternazionali distinte ma coordinate tra di loro: CECA (1951), CEE ED EURATOM (1957); la scelta di fondare queste comunità suinteressi di natura economica, fu ispirata alla filosofia del funzionalismo; all’idea cioè che ogni passo in avanti nell’integrazionedovesse esser fatto sempre in vista del passo successivo, e che pertanto lo sviluppo dovesse essere graduale, senza strappi, affinchè itempo potesse naturalmente condurre a una continua e progressiva evoluzione del s istema; non solo; questa filosofia spiegava anche i

    ristretto numero di Stati inzialmente aderenti (6.. meglio iniziare in pochi , che aspettare gli altri e non iniziare mai), e spiegava anche

    la forma di cooperazione prescelta dalle parti contraenti: nell’aderire a queste comunità, infatti, gli Stati non si limitarono a obbligarsreciprocamente al rispetto di un complesso di regole concordate tra di loro come soggetti dell’ord internazionale; le parti diederocorpo e vita a istituzioni sovranazionali dotate di autonomia decisionale sul piano normativo, amministrativo, e giurisdizionale, e,

    attribuendogli det competenze, rinunciarono di fatto, pur senza dichiararlo apertamente, a porzioni di sovranità; già nel tra ttatoistitutivo della CECA, per es, si individuava una istituzione indipendente (l’alta autorità) e un meccanismo giurisdizionale imperniatosu una Corte di Giustizia;

    a seguito di una progressiva evoluz, che ha visto l’adesione di un sempre maggior numero di stati (oggi sono 28) , e che ha v isto un passaggio particolarmente innovativo nel 1993, con il Trattato di Maastricht istitutivo dell’UE (contenitore dei tre pilastri), si è giunticon il Trattato di Lisbona del 2009 a stabilire un quadro giuridico unitario, e a configurare l’ UE come ente al trettanto unitario, senza

     però superare la diff dei meccanismi decisionali nei vari settori dell’integrazione, e quindi mantenendo una coesistenza di procedimenti sovranazionali e intergovernativi.

    Il dilemma ordinamentale

    Essendo l’ue non solo un insieme di norme ma anche un ente, cioè un centro autonomo di imputaz di rapporti sogg dotato dellecompetenze attribuitegli dagli stati membri e dotato di poteri normativi e di meccansimi giurisdizionali per risolvere i conf litti, ci si èinterrogati sulla natura di questo ente; può essere considerato come un grande Stato a struttura Federale? La risposta è negativa, xkmanca un aspetto fondamentale: l’ue non dispone, di regola, di strumenti coercitivi per mandare a esecuz le proprie deicisoni , e quindl’attuaz del diritto dell’ue è affidata all’interazione tra le istituz dell’ue e le amm degli stati membri; ma allora deve essere considerata

    solamente una sofistificata organizzazione internazionale che fonda cmq la propria azione sul perdurante consenso dei sogg a derenti? Neanche questa risposta soddisfa, xk gli spazi di autonomia ci sono eccome; ad essere più precisi, allora, il dilemma ordinamentale straduce in tre contrapposizioni di autonomia e dipendenza;

    a)  Autonomia e dipendenza del sistema normativo  –  l’ord giuridico dell’ue è originario o derivato? ; sec la corte di giustizia(Van Gend en Loos 1962), si tratta un “ordinamento di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del qualegli stati membri hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, e qst ord riconosce cm soggetti nn sl glstati membri ma anche i loro cittadini”; quindi sec la corte , se storicamente l’ue si fonda su un atto di volontà degli statmembri, giuridicamente l’ord si sarebbe distaccato dall’originario atto di volontà, imponendosi per forza propria cm ordautonomo e completo; ma questo carattere autonomo e completo non è incontrovertibile, anzitutto perché la costruz dellacorte si fonda su una premessa astratta, e cioè l’idea che il carattere  autonomo possa essere affermato in termini puramentenormativi; inoltre le corti nazionali, pur riconoscendo la conseguenza pratica della capacità di quell’ord di produrre effettnegli ord nazionali e di prevalere in caso di conflitto risp alla normativa interna, hanno però sempre posto limitaz a questo

     primato, indicando l’esistenza di una riserva di sovranità; quindi l’alternativa tra autonomia e dipendenza del sistema

    normativo non è risolvibile in maniera netta; 

     b)  Autonomia e dipendenza nel sistema politico  –  se dal punto di vista formale i meccanismi decisionali indipendenti dallavolontà degli stati membri sembrano essere predominanti, il concreto funzionamento del sistema rivela, soprattutto neimomenti critici, il controllo decisivo da parte della volontà dei singoli stati membri, sul processo di integrazione; inoltre, x

     poter dire qnt sia effettvamente autonomo il sistema politico dell’ue, occorre domandarsi dove stia la legittimaz democraticadelle decisioni adottate dall’ue; se riteniamo che le decisioni abbiano la loro legittimaz nella volontà dei parlamenti nazionaliallora propendiamo per la dipendenza del sistema politico dai controlli es dai parlamenti sui rispettivi esecutivi che agiscononelle istituz intergovernative dell’ue; se invece r iteniamo che la legittimaz democratica sia garantita dal parlamento europeo

     propendiamo al conrario per la piena autonomia; ma in realtà anche qui non prevale in maniera netta né l’una né l’altraopzione, e lo si vede nella conflittualità tuttora persistente tra le corti;

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    c)  Autonomia e dipendenza nella funzione esecutiva   –   anche su questo punto è difficile stabilire in maniera netta qualealternativa prevalga; anzitutto perché, se da un lato è vero che l’ue non ha poteri coercitivi, la teoria che identifica l’essenzadella sovranità in questo “esercizio di forza” è stata concepita in un contesto politico che oggi è mutato; la capacità di unordinamento di orientare i comportamenti dei destinatari dipende da una serie di fattori, tra i quali la “forza” è un o ma nonl’unico; inoltre gli organi amministrativi nazionali, qnd attuano le decisioni degli organi ue, operano direttamente sotto ladirezione delle istituz sovranazionali, quindi anche su questo punto non è possibile pronunciarsi aut – aut;

    Altro problema che mette in luce l’ambiguità ordinamentale  è il problema di stabilire a quale ente spetta il potere di controllare irispetto delle reciproche aree di competenza;è il problema della c.d. kompetenz-kompetenz; nella prassi recente, i giudici nazionalhanno rivendicato il potere di esercitare un controllo esterno sull’es di competenze da parte dell’ue, ma non cm controllo relativo a

    ciascun singolo es di competenza, bensì un controllo riservato a ipotesi gravi di violazione; in questo modo si realizza un a sorta dcompromesso: gli Stati membri rinunciano a es un potere di controllo costante e invasivo, allo stesso tempo però si riservano   dcontrollare l’andamento generale del sistema, l’orientamento complessivo dell’Ue, e quindi di poter intervenire qnd questoorientamento mostri una tendenza a uscire fuori dai binari delineati dai Trattati.

    IL SISTEMA POLITICO DELL’UNIONE 

    Al fine di esercitare le porzioni di sovranità attribuite dagli stati membri e così attuare gli obiettivi dei trattati istitutivi, l’ue disponedi un  sistema politico: dispone cioè di un insieme di istituzioni che operano mediante complessi e articolati meccanismdecisionali.

    Si tratta di un sistema caratterizzato dalla coesistenza di istituzioni e procedure sovranazionali  con istituzioni e procedure

    intergovernative. Da un punto di vista formale, il sistema si è sviluppato progressivamente nel senso di valorizzare al massimo ilcarattere sovranazionale; tuttavia, parallelamente, nella prassi gli Stati hanno rafforzato e accentuato il loro potere di controllo

    sostanziale sui meccanismi. Si tratta di un paradosso però solo apparente, perchè esprime due esigenze contrapposte ma noncontraddittorie; da un lato l’esigenza di rendere l’ue in grado di esercitare in maniera effettiva e incisiva i poteri sovrani trasferitigli

    dagli Stati postula un certo grado di autonomia dell’ente sovranazionali rispetto ai suoi membri; dall’altro però, trattandos i dcompetenze in settori politicamente sensibili, il fatto che gli Stati mantengano una capacità di ingerenza rispetto ai meccansimidecisionali, è pienamente giustificato, anzi è fondamentale per agevolare la continuità e la coerenza del sistema con i suoi scopi

    IL CONSIGLIO EUROPEO (art. 15 tue)

    È l’istituzione che più delle altre esprime la dimensione intergovernativa dell’integrazione europea, e ciò si evince tanto dal la suacomposizione quanto dalle sue funzioni.

    Composiz  –   art. 15 §2 tue  –   “Capi di stato e di governo degli stati membri, il suo presidente, e il pres commissione; altorappresentante per gli affari esteri e la politica partecipa ai lavori”  –   il carattere intergovernativo del ce si evince sul pianostratturale dal fatto che è essenzialmente un “organo di stati”, e ciò non è contraddetto dalla presenza del pres della commissione; tale

     presenza, che sul piano pratico serve per assicurare un raccordo tra il potere di orientamento politico e il potere di proposta legislativaha anzi l’effetto di ridurre il peso della commissione, in qnt  concorrendo all’elaborazione degli orientamenti politici del consiglioeuropeo, ben difficilmente poi eserciterà il suo potere di proposta in maniera autonoma. Il carattere intergov non è scalfito neanche dafatto che il pres del ce non sia un rappresentante dei governi nazionali ma sogg eletto dal consiglio stesso in base alle sue qualità

     personali. Il pres infatti ha solo una funz di coordinamento dei lavori e di stimolo;

    Funzioni §1 –  “dà all’ue gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce orientamenti e priorità politiche generali; nonesercita funz legislative”; 

    si tratta dunque di una funzione essenzialmente di indirizzo nonchè indeterminata ratione materiae, in quanto si estende a tu tto icampo di competenze; il grande limite è che non può esprimersi in atti legislativi. Si esprime infatti mediante “conclusioni”, cioèdocumenti programmatici di carattere generale indirizzati alle istituzioni, con cui le invita, formalmente senza vincolarle, a realizzare

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    quel programma. Quindi il ce influisce su tutte le altre istituzioni dell’ue, e di conseguenza il suo peso politico lo si avverte soprattuttonei momenti più delicati, quando si ha una paralisi nelle dinamiche interistituzionali. in quei momenti se ne avverte ancora di più iruolo di “motore immobile” dell’ue 

    il ce “si pronuncia per consensus, salvi i casi nei quali i trattati dispongono diversamente”; ciò significa che normalmente i suoimembri non sono chiamati a esprimere un voto su det delibere, ma solo a constatare che non ci siano obiezioni all’adozione delleconclusioni ; le conclusioni ovviamente non sorgono dal nulla, ma rappresentano una sintesi del dibattito politico emerso nel

    consiglio, e quindi la non necessarietà di un esplicito voto è anche data dal fatto che il consenso su quel documento, logicamente, deveformarsi prima della sua redazione, altrimenti neanche sarebbe stato scritto. La regola del consensus serve quindi a favorire proprio

    una dinamica di partecipazione e condivisione effettiva di intenti politici tra gli stati membri, e a suggerire un uso più consapevole, piùresponsabile, del potere di veto.

    IL CONSIGLIO (art. 16 TUE)

    Composiz- “un rappr di ciascun stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo che rappresenta e ad es idiritto di voto”; quindi è interamente organo di stati perché tutti i suoi membri siedono ratione officii;

    la composizione varia ratione materiae; sn membri del consiglio coloro che nell’ambito del proprio stato hanno funzioni ministerialnella materia ordine del giorno (es il consiglio agricoltura riunisce i ministri delle politiche agricole); essendo a composiz variabile

    non siede in permanenza ma sl qnd viene appositamente convocato; però il coreper (comitato rappr permanenti stati membri) assicurala continuità di funzionamento;

    Funzioni –  “es, congiuntamente al parlamento, la funz legislativa e di bilancio. Esercita poi funzioni di definiz delle politiche di

    coordinamento alle condiz stabilite dai trattati”; ha inoltre funz esecutive, ma solo nei casi specificamente indicati e motivatigiacchè il titolare ordinario della funz esecutiva è la commissione); 

    come vota: regola generale  –  magg qualificata (salve specifiche ipotesi in cui è richiesta l’unanimità o la magg semplice) ; fino altrattato lisbona il meccanismo di calcolo della magg, prevedeva l’attribuz di un numero di voti a ciascuno stato, decrescente dagli stat

     più grandi e popolosi fino ai più piccoli, e la magg qualificata era fissata a 260 voti, un numero tale da evitare il formarsi dmaggioranze stabili; tale mecc è rimasto in vigore a titolo transitorio fino al 31.10.14 ma continuerà a potersi applicare su richiesta dun qualsiasi membro del consiglio;

    sec il nuovo meccanismo invece la magg qualificata è data dal voto favorevole di un numero di stati che rappresentino almeno il 55%dei membri del consiglio, con un minimo di 15, i quali totalizzino almeno il 65 % della popolaz

    LA COMMISSIONE (art. 17 TUE)

    Composiz –  “i membri della comm sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo tra personalità cheoffrano garanzie di indipendenza; i commissari nn accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organismo”; quindi si t ratta di unorgano di individui;

    Proc di nomina e di revoca

    “si apre con l’individuaz di un candidato presidente ad opera del ce, che in questo caso si esprime a magg qualificata tenendoconto delle elez del parl europeo” ; il candidato dovrà quindi essere eletto dal parl a magg assoluta; 

    successivamente gli stati membri propongono i candidati commissari, che vengono designati dal consiglio a magg qualificata, d

    concerto con il pres comm:

    poi il pres, l’alto rappr per gli affari esteri e i candidati commissari si presentano al parlamento per un voto collettivo dapprovaz e in seguito a voto positivo, la comm è nominata dal ce a magg qualificata; 

    Questo procedimento caratterizzato dall’equilibrio tra dimensione intergovernativa e dimensione sovranazionale, ha comeconseguenza la disomogeneità politica della commissione; 

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    tale disomogeneità a sua volta permette di comprendere perchè, nonostante sia enfaticamente affermata dall’art. 17§8 la rspdella comm davanti al parlamento europeo, manchi un meccansimo di sfiducia mentre si prevede solo una mozione di censura per

    la quale si richiede cmq una magg molto ampia, costituita dai 2/3 dei voti espressi e dalla maggioranza dei componenti del parlamento

    e sui aggiunge che essa non può essere rivolta contro singoli membri della comm; si comprende allora come sia fuorviante parlaredella commissione come “L’esecutivo dell’ue” , anche per un’altra ragione:  le mancano i poteri coercitivi tipici della funzioneesecutiva negli ordinamenti statuali

    Funzioni 

    : La comm promuove l’interesse generale dell’ue, così come emerge dai trattati, e adotta le iniziative appropriate a tal fine; l’ 17§1 poi prosegue elencando una serie di compiti, che vanno dalla vigilanza dell’applicaz dei trattati alla funzione esecutiva sia su bilancio che in generale, dalla rapprsentanza esterna alla programmazione pluriennale dell’ue degli accordi interistituzionali e così viama il potere più importante la commissione lo ha sul piano politico ed è nel §2 , e consiste nel monopolio dell’iniziativa legislativa; unmonopolio che non è messo in discussione dalle ingerenze di consiglio e parlamento; se infatti da un lato è vero che sia consiglio che

     parl possono chiedere alla comm di presentare una proposta, la comm non ha poi l’obbligo di presentarla, ma solo di motivare lamancata presentazione.

    IL PARLAMENTO EUROPEO (ART. 14 TUE)

    Composiz  –   l’attuale struttura è il risultato di una profonda evoluzione; in origine la cee aveva un’assemblea parlamentare formata rappresentanti dei par nazionali attraverso una nomina di sec grado, quindi era pressochè una “camera di compensazione”; que parlamento è invece eletto a suffragio universale diretto, ed esprime pertanto un maggior grado di legittimazione democratica del sistemsulla questione della legittimaz democratica,in particolare, un importante passaggio evolutivo si è avuto con la sent. Roquette Freres d1979, nella quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda di annullamento di un regolamento che fissava quote

     produzione dell’isoglucosio; la parte ricorrente, una società francese, deduceva a sostegno della propria domanda anche un motivocarattere formale, e cioè che il reg era stato adottato senza aver sentito il parere del parlamento. La corte affronta la que stione in que

     passaggio: 32 la ricorrente , ed il parlamento in quanto interveniente , sostengono che il regolamento n . 1111/77 , nella versio

    modificata dal consiglio senza rispettare il procedimento di consultazione di cui all ' art . 43 , 2* comma , del trattato , va annullato p

    violazione di forme sostanziali ;la consultazione prevista dall ' art . 43 , n . 2 , 3* comma , nonche da altre analoghe disposizioni

    trattato , e lo strumento che consente al parlamento l' effettiva partecipazione al processo legislativo della comunita .Questo pote

    costituisce un elemento essenziale dell ' equilibrio istituzionale voluto dal trattato . Esso riflette , sia pure limitatamente , sul piano de

    comunita , un fondamentale principio della democrazia , secondo cui i popoli partecipano all ' esercizio del potere per il tramite di

    assemblea rappresentativa . La regolare consultazione del parlamento nei casi previsti dal trattato e quindi una formalita sostanziale

    cui inosservanza implica la nullita dell ' atto considerato.

    In questa sentenza invero la corte non sottolineava espressamente la necessità di riformare struttura e funzione dell’assemblea nel sensouna maggiore legittimaz democratica; cioè non indicava né  la necessità di rafforzare la partecipazione del parlamento al procedimenlegislativo, e neanche la necessità che il parlamento fosse espressione di una democrazia non di secondo grado ma di un’elezione direttsuffragio universale; quindi in questo senso era piuttosto apologetica dello status quo; tuttavia, affermando che la legittimazio

    democratica del sistema istituzionale della cee dovesse cmq trovarsi nell’istituzione   sovranazionale costituita dal parlameneuropeo e non nei parlamenti nazionali, questa decisione ha posto le basi concettuali per rendere sempre più  effettiva democraticità dei meccanismi decisionali in seno all’ue; 

    composizione:

    il numero dei Parl non  può essere superiore a 750 + il presidente; le elezioni avvengono sulla base di collegi nazionali e la ripartiz dseggi tra i vari collegi si fonda su un criterio di proporzionalità  regressiva, cioè assicura in proporz + rappresentanza agli stati + picco

     per chiarire con un esempio pratico, ognuno dei 96 parlamentari tedesco rappresenta 800mila cittadini, ognuno dei 6 parlaementari

    Malta 80mila cittadini; le elezioni avvengono sulla base di leggi elettorali nazionali di carattere puramente proporzionale, in qnt n

    rapporto tra le istituzioni politiche dell’ue non c’è un rapporto di fiducia e nn ci sono dunque esigenze di governabilità; i parlamentari soorganizzati in gruppi, formati sulla base di una affinità politica, e non nazionale, xk è organo di individui in cui ciascun parlamentare nrappresenta lo Stato da cui proviene, ma sé stesso;

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    funzioni: l’art.  14 §2  TUE definisce il P come “la sede della rappresentanza dei cittadini dell’UE”; questa affermaz di carattegenerale è uno dei tanti segni dell’ambiguità ordinamentale dell’ord ue; non si parla di rappresentanza del popolo europeo, ma neanche d

     popoli degli stati membri; non prevale la dimensione sovranazionale, ma neanche quella intergovernativa;

    Nel rappresentare i cittadini dell’ue, il P es, congiuntamente al C , la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Es funzionicontrollo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione;

    ciò che sul piano funzionale distingue fortemente il P europeo dai P nazionali è anzitutto che la funzione legislativa la es congiuntamentun organo completamente diverso, quale è  il C ; non solo; cm si vede nell’analisi  dei proc legislativi, nelle materie politicamentesensibili , il P ha un ruolo subordinato risp al C , e nel settore della PESC non ha alcun potere decisionale; l’altro profilo di differenza èmancanza di una relaz di fiducia con un organo titolare dell’esecutivo, per il semplice fatto che la commissione, su cui cmq il P es potericontrollo, non es propriamente una funzione esecutiva; i membri del P possono cmq rivolgere alla Comm interrogazioni alle quali la COdeve rispondere oralmente o x iscritto, inoltre discute e approva atti di indirizzo sulla relaz annaulae sullo stato dell’ue predisposta dacommussione ai sensi dell’art. 233 TFUE;

    Modalità di funzionamento

    Art. 231 co1 TFUE  – Il P delibera a maggioranza dei membri presenti e votanti (magg relativa), salvo che i trattati non dispongadifformemente; e nei trattati, molto spesso si prevede che il P vota a magg dei suoi componenti( magg assoluta, nella proc leg ordinaria

    caso di disaccordo con il C); occorre sottolineare che per un organo composto da 750 persone appartenenti a 28 diverse nazionalità, e cnon siede in permanenza, è ben difficile raggiungere una magg assoluta, e quindi è molto difficile per il P avere un peso politico nedinamiche istituzionali se i gruppi politici non trovano un’unità di intenti; questo fa comprendere ancora una volta  perché non si posricondurre il P alle categorie della fdg parlamentare; perché una maggioranza parlamentare che elabori e sostenga un indirizzo politico

     pressochè impossibile; di conseguenza, alla forte disomogeneità politica corrisponde una tendenza alla compattezza nei rapporti conaltre istituzioni, e cioè una tendenza al consociativismo;

    MODELLI DI DEMOCRAZIA EUROPEA

    Art. 10 §1 TUE “Il funzionamento dell’UE si fonda sulla democrazia rappresentativa”; 

    la categoria della democrazia rappr, nella sua lunga elaboraz storica ad opera dei costituzionalisti, nel suo significato minimo, indica

     presenza di un organo delegato dal popolo ad adottare decisioni politiche in nome della volontà generale;da questa categoria va distinta  quella della democrazia deliberativa, che invece indica un coinvolgimento dei rappresentati ne

     procedura di formaz delle decisioni; nella ricostruz del costituzionalismo, l’esistenza di efficiente processo deliberativo serve a rafforzal’effettività della legittimiaz democratica, ma certamente non  può sopperire a eventuali carenze del canale di rappresentanza; calando

    discorso nelle dinamiche istituz nell’ue, si  può per es individuare un processo deliberativo nelle ampie consultazioni che la Comm avvcon le parti economiche e sociali prima di formulare le proposte di adoz di atti legislativi;

    ma in che modo ll’ord ue realizza il principio di democrazia rappresentativa?

    Sec l’art. 10§2  la democrazia rappr è pienamente rispettata nel sistema dell’Ue, in senso duale ; il parlamento assicura la rappresentandiretta dei cittadini; il Ce e il C assicurano la pari rappresentatività dgli Stati, e quindi indirettamente esprimono la legittimaz democratinterna; quindi si tratterebbe di una democrazia “multilivello”; ma il modello delineato dai trattati non può essere ricondotto al modeduale elaborato dal costituzionalismo nella costruz degli Stati federali, per almeno due ragioni:

    1)  Nei modelli di stato federale, il dualismo è dato dalla coesistenza tra la rappr dei cittadini, intesi come unità politica indifferenziata, in organo rappresentativo Federale (es il congresso USA), e la rappr di ciascun stato federato in un organo apposito (il senato),

    maniera paritaria; invece nell’UE la rappr assicurata dal parlamento coesiste con una rapp di ciascuno stato membro nel C e nCe che però è assicurata dai rispettivi organi dell’esecutivo nazionale , i quali esprimono solo la maggioranza al governo nproprio Stato;

    2) Inoltre il Parlamento , nonostante abbia gradualmente acquisito una propria identità rappresentativa dal punto di vista degli interessi cveicola nelle dinamiche istituzionali (es quelli dei consumatori o dell’ambiente),  rimane cmq un organo di sogg che non vengoscelti sulla base di programmi di politiche europee, ma sulla base di un retroterra costituito dalla dialettica politica nazionale, e que

    ne indebolisce significativamente la forza rappresentativa, rispetto ai parlamenti tradizionali degli Stati, sia federali che unitari.

    Democrazia e ruolo dei parlamenti nazionali

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     Non essendo dunque il P in grado di realizzare una piena legittimaz democratica del sistema, si pone ancora oggi il problema del ruo

    dei Parlamenti nazionali; nel sistema delineato dall’art. 10§2 il ruolo assegnato ai P nazionali è un ruolo complementare, marginaservono solo a legittimare le istituz a compisizione intergovernative, e quindi sono fonti di legittimaz solamente indiretta; e n

     permette valutazioni molto diverse ciò  che prevede l’art.  12 laddove rinvia ad altre norme dei trattati istitutivi dove si danno  parlaamenti nazionali specifici compiti: in particolare l’art.  48 e 49 individuano il ruolo dei P naz nei proc di revisione dei trattistitutivi e in quello di adesionie di nuovi stati membri; inoltre vi sn le norme contenute nel protocollo sull’applicaz  dei pr sussidiarietà e pro prozionalità. 

    Comunque sia, i sostenitori di una concezione internazionalista dell’UE, come insieme di stati sovrani, traggono da questa debolezstrutturale della democrazia UE qui analizzata , linfa vitale per l’idea che la legittimaz democratica del sistema sia al di fuori del sistemstesso, e cioè nei parlamenti nazionali, i quali, attraverso procedimenti di condizionaomento sulla formaz della posiz del proprio goverin seno agli organi intergovernativi anche di coinvolgimento diretto della volontà popolare (referendum), dovrebbero in un’ultima analgarantire ai cittadini di non essere più pedine inconsapevoli sulla scacchiera dei “burocrati di Bruxelles”; per evitare il generalizzarsiqueste soluzioni, sembra allora sempre  più  urgente realizzare una piena soddisfazione delle esigenze di legittimaz democratall’interno del sistema istituzionale.

    I PROCEDIMENTI DECISIONALI 

     Nell’ord ue vale il principio in virtù del quale ogni norma che attribuisce una competenza stabilisce la procedura per il suo eserciz

    (questo riflette la natura strumentale dell’ord ue e la logica tendenza degli Stati all’apposizione di condizioni e limiti al trasf di sovranitàPer quanto riguarda le procedure legislative, cmq, il trattato di lisbona distingue nell’art. 289 TFUE la procedura leg ordinaria e la prspeciale;

    LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA (289 §1 TFUE)

    Tenendo presente che l’attributo ordinaria non sta a significare “residuale”, 

    Consiste nell’adozione  di un atto congiuntamente da parte del Consiglio e del Parl europeo, su proposta della commissione.

    In particolare si deve distinguere una

     prima fase) in cui la comm presenta una proposta al Parl e al Cons; il contenuto della proposta non esprime una scelta pienamente discrdella Comm, in qnt la proposta, per avere prospettive di successo deve inquadrarsi negli orientamenti del Ce, e quindi deve rappresent

    l’esito di una approfondita negoziazione politica;seconda fase) la proposta viene esaminata in

    prima lettura dal parl, il quale adotta la sua posizione a magg semplice; se poi il cons approva a magg qualificata la posiz del parl, l’aviene adottato;

    se invece si verifica un dissenso tra la posiz del cons e del par, il consiglio potrà adottare la propria posiz in prima lettura , trasmettendoal P e aprnedo quindi la

    seconda lettura ; va precisato che se il consiglio vuole adottare una posiz che emenda la porposta della comm, deve approva

    all’unanimità, il che fa già comprendere che la comm ha un ruolo fondamentale anche nel vivo del procedimento di approvazione, ruodato anche dal potere che la comm ha di emendare la sua proposta, rendendola conforme agli orinetamenti del consiglio, oppure a que

    del parlamento, oppure semplicemente es una facoltà di ripensamento sulla propria proposta originaria;in sec lettura il P  può  a sua volta approvare la posiz del C o respingerla o proporre emendamenti; l’approvaz  può  avvenire a masemplice; invece per respingere, determinando la chiusura della procedura, occorre la magg assoluta, così come x proporre emendamenla proposta , se emendata, torna al C che la potrà approvare a magg assoluta; se invece permane il dissenso, si apre laterza lettura; in questa fase la delibera delle istituz leg viene preceduta dai lavori di un Comitato Paritetico di conciliazione, c

    raggruppa i membri del consiglio e un pari num di membri del P,con la partecipaz ai lavori della commissione; in questa fase il cons papprovare emendamenti a magg qualificata, e l’atto sarà  adottato in conformità al testo finale predisposto dal Comitato, dal C a maqualificata e dal P a magg semplice;

    il significato politico della procedura è  quello di favorire la convergenza tra le tre Istituzioni politiche dell’UE, e infaogniqualvolta sono in accordo, è sufficiente la magg di default; simmetricamente, nel caso invece di dissenso si è voluto rendere l’addell’atto  più difficoltosa.

    LA PROCEDURA DI BILANCIO (ART. 314 TFUE)

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    Prima fase) la comm forma un progetto di bilancio e lo sottopone al P e a C;

    seconda fase) C adotta la propria posiz a magg qualificata e lo trasmette al P che a magg semplice lo può approvare in prima lettura;se il P approva emendamenti a magg assoluta, viene convocato il Comitato di conc, con il compito di redigere un progetto comune, c

     potrà essere adottato in sec lettura da ciascuna delle due istituzioni; il progetto si considera respinto qualora il P lo rigetti a magg assoluiinvece il rigetto da parte del C NON ESCLUDE CHE IL POSSA EGUALMENTE APPROVARE IL BILANCIO, però per approvada solo, il P deve avere cm quorum strutturale magg assoluta dei membri e quorum deliberativo 3/5 dei voti espressi;

    il significato politico di tale procedura è quella di dare un maggior peso al P , e di rispettare, almeno in parte, le tradiz cost degli stmembri , che assegnano il compito di approvare il bilancio all’ organo rappresentativo della volontà generale.

    LA PROCEDURA LEGISLATIVA SPECIALE (ART. 289 §2 TFUE)

    “Nei casi specifici previsti dai Trattati, l’adozione di un Reg, Dir o Dec da parte del P con la partecipaz del C, o da parte del C cola partecipaz del P costituisce una procedura legislativa speciale” 

    Quindi per qualificare una proc leg come speciale, è  decisivo anzitutto un req formale: i trattati devono espressamente conferire  procedimento tale qualifica; non basta che la procedura abbia una struttura riconducibile a quella prevista nel 289§2 (es gli atti adottati dC su proposta della C e previa consultaz del P nel campo della concorrenza o aiuti di stato non sono legislativi xk manca la loro espres

    qualificazione cm tali);

    sul piano contenutistico, l’art  289§2  non definisce una procedura unitaria; proc leg speciali possono essere molto diverse tra loro

    seconda che in esse abbia un ruolo prevalente il P, e quindi la dimensione sovranazionale, o il C, e quindi la dimensione intergovernativnelle materie a maggior tasso di sensibilità politica, si preferisce infatti privilegiare il ruolo del C nella procedura di adozione dell’atto;in materia di documenti per l’ingresso e il soggiorno si pronuncia il C all’unanimità, con la mera consultaz del P; invece in materia funzioni del mediatore europeo, P a magg semplice, approvaz del C

    PROCEDURE DECISIONALI DELLA PESC

     Nella pesc i proc decisionali sn invece fondati essenzialmente su meccanismi di cooperazione intergovernativa;

    art. 24§1 co2 Tue “la pesc è soggetta a norme e procedure specifiche; essa è definita e attuata dal CE e dal C che deliberano all’unanimsalvo nei casi in cui i trattati dispongono diversamente; è esclusa l’adoz di atti legislativi” 

    v. parte VI

    PROCEDURE DECISIONALI

    NELL’AMBITO DELL’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

    Per comprendere le differenze procedimentali che riguardano queste politiche, occorre considerare che, mentre la politica monetaria ècompetenza esclusiva dell’UE,  la politica economica è oggetto di una mera competenza di coordinamento; negli ultimi anni,  però, la crdel debito sovrano che ha colpito gli Stati europei, ha condotto a un ripensamento dell’idea di tenere così separate queste due politichequesto ha comportato, soprattutto nella prassi, e cioè  nell’agire  informale delle istituzioni, il sorgere di nuovi meccanismi decisiondestinati a controllare in maniera più incisiva la politica economica degli Stati, e a valorizzare il ruolo della banca centrale, comea attonon più solamente “tecnico”;

    La politica economica

    art. 121§1  TFUE “ gli stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinanonell’ambito  del consiglio”; il coordinamento viene attuato attravers l’adozione  di indirizzi di massima elaborati dal C suraccomandazione della COMM e sottoposti al CE; dopo essere stati approvati dal CE, vengono adottati con raccomandazione del C; il

    rispetto di tali indirizzi è assicurato da una sorveglianza multilaterale affidata al C, che opera sulla base di relazioni della COMM;inoltre la Commissione sorveglia l’andamento dei bilanci di ciascuno Stato membro al fine di assicuare il rispetto dei parametri fissatidi due regolamenti che costituiscono il cd. Two pack

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    La politica monetaria

    È affidata a organismi tecnici sovranazionali e politicamente indipendenti: anzitutto LA BCE e IL SEBC (BCE+BCNz) Inoltre, nellequestioni riguardanti la moneta comune opera l’eurosistema, costituito dalla BCE e dalle BCNZ dei paesi che hanno l’euro;l’obiettivo principale della politica mon è la stabilità dei prezzi; misure di sostegno alle politiche economiche degli stati membri

     possono essere adottate solo in via sussidiaria. Coerente con questa previsione è il divieto per la BCE e le BCNz di acquisto  diretto presso gli stati o le amm nazionali , di titoli di debito. La BCE può adottare regolamenti e decisioni, nonché fromulaare raccomadnaze pareri; ha inoltre un potere disciplinare (può irrogare sanzioni) 

    La recente evoluzione dei rapporti tra politica economica e monetaria

    L’esigenza di elaborare strategie per fornteggiare la crisi economica che ha colpito violentemente gli Stati Membri negli ult imi 10anni, ha portato a individuare, accanto a quelle tradizionali, nuove sedi e nuovi strumenti giuridici di determinazione delle politiche

    economiche e monetarie;

    nuove sedi sono l’EUROGRUPPO e l’eurosummit; il primo riunisce i ministri economici degli Stati che hanno adottato l’€; ilsecondo riunisce i capi di stato e di governo dei medesimi stati; le delibere di questi organisimi non possono essere vincolanti, in qnt

    non ci sono norme dei trattati che attribuiscono poteri formali a tali organi; tuttavia sono costantemente recepite dalle istituzioni

    dotate di poteri legislativi, e in particolare dal C riunito a livello dei ministri dell’economia . Dalle deliberazioni di eurogruppo edeurosummit è scaturita persino una modifica dei trattati; la decisione del CE 25 -3-2011 la quale ha aggiunto un §3 all’art. 136 TFUE

     prevedendo il cd meccanismo europeo di stabilità: “al fine di consentire l’attivaz di meccansimi di intervento, gli stati membri la cuimoneta è l’euro possono istituire un mecceansimo di stabilità da attivare ove indispens abile x salvaguardare la stabilità della zonaeuro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa

    condizionalità”. Inoltre gli stati membri hanno dato vita, in qnt soggetti del diritto internazionale, ad accordi stituati al di fuori delquadro istituzionale dell’UE; es ne è il Fiscal Compact, che codifica e istituzionalizza gli incontri di eurogruppo e eurosummit,chiarendone i rapporti (il primo deve decidere sulla base delle conclusioni del secondo) e prevedendo la partecipaz della commissione

    nonché del prsidente della bce; inoltre è mutato significativamente anche il ruolo della bce che a partire dal sett 2012 ha avviato il programma di outright monetary transactions (acquisto sul mercato secondario dei titoli di debito degli stati membri in

    difficoltà) 

    IL SISTEMA NORMATIVO DELL’UE 

    LE FONTI

    Al vertice dell’ordinamento giuridico ue si trovano i trattati istitutivi, che ne costituiscono il diritto primario assieme alla carta dei dirfondamentali, i protocolli e le dichiarazioni allegate, nonché  i trattati di adesione di nuovi stati, e il trattato Euratom. Attualmenteseguito del trattato di lisbona, i trattati istitutivi sono il tue e il tfue; il problema  fondamentale che si è  posto sin dalle origdell’integrazione europea, è stato quello di individuare il valore giuridico dei trattati, cioè individuarea) i soggetti destinatari delle sue norme,

     b) la portata degli effetti che esso è in grado di esplicare,c) i criteri per interpretarlo;

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    la risposta che la corte di giustizia ha dato al problema è stato, a partire dalla sentenza VAN GEND EN LOOS, quella di riconosceretrattati un valore costituzionale, in quanto essi avrebbero dato vita a un “ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritinternazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato a porzioni di sovranità”; 

    conseguenze della natura cost sono che

    a) soggetti non solo gli stati membri ma anche i suoi cittadini;

     b)le norme dei trattati istitutivi, perlomeno quelle che hanno un contenuto dispositivo chiaro e incondizionato, hanno effetti diretti, so

    cioè in grado di produrre posiszioni giur sogg a favore di singoli individui, i quali possono invocarle nei confronti dei giudici nazionali  particolare in Vgend si trattava del divieto di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente; altro es è la norma che vieta agli stati memaiuti di stato a favore di impresa snza la previa notifica alla commissione, oppure la norma che vieta agli stati di imporre restriz alla libe

     prestazione dei servizi);

    ); non solo: tali pos giur sogg non sussistono solo nei casi in cui il trattato espressamente le menziona, ma anche come contropartita

     precisi obblighi imposti dal trattato ai singoli, agli stati membri, o alle istituzioni; nel caso vgel si trattava proprio di un obbligo di non fa

    imposto agli stati; inoltre tali effetti diretti non sono unidirezionali, cioè possono fondare posiz giur sogg anche nei rapporti orizzontali, cittadini (come è affermato nel caso Defrenne II  –   la questione riguardava la disciplina del trattato cee che poneva agli stati membl’obbligo di assicurare, entro un certo termine, la parità di retribuz tra lavoratori di sesso maschile e femminile per il medesimo lavoro; tnorma non poneva un obbligo incondizionato agli stati, lasciando loro ampia discrezionalità circa i modi di realizzare il principio di pariessendo  però  scaduto il termine indicato, la corte ritenne che, almeno per qnt rig le discriminaz palesi, che emergono da un sempliraffronto da retribuz e prestazione, e che quindi esprimono un carattere chiaro e incondizionato, tale disciplina dovesse avere effetti dire

    anche nei rapporti orizz –  nel caso di specie tra datore e lavoratore );l’altra  conseguenza del valore costituzionale dei trattati è  sul piano interpretativo; avendo natura cost, i trattati non possono esse

    interpretati con i criteri che si utilizzano normalmente nell’interpretaz dei tr internazionali, non possono in particolare essere interpretalla luce della volontà degli stati membri, ma occorreranno criteri diversi, di tipo oggettivo,e talvolta persino di carattere funzionale evolutivo; nel formulare il parere 1/75, riguardante la politica commerciale, da un’interpretaz testuale la Corte avrebbe potuto ricaveremaniera abbastanza inequivoca il carattere concorrente di quella competenza; e invece, sottolineando come tale politica fosse concep

    nella prospettiva del funzionamento del mercato comune, ha affermato che lasciare agli stati la libertà di perseguire autonomament propri interessi nei rapporti commerciali esterni potrebbe compromettere quella finalità  e allora ha finito per interpretare quecompetenza come esclusiva della Comunità.  In termini  più  in generali, la corte, qui come in altre pronunce, ha attuato la c.d. dottridell’effetto utile, cioè  l’idea che le disposiz del trattato non vadano interpretate limitamente al loro contenuto dispositivo, ma ancherelazione all’esigenza di salvaguardare l’effetto che esse sn tese a produrre. (v. anche Walt Wilhelm, dove la corte esclude che le autorantitrust possano sanzionare accordi conclusi da imprese, precedentemente esentate dalla commissione) ; l’espressione  più  estremdell’interpretaz funzionalista è  la dottrina dei poteri impliciti, che consiste nell’interpretare norme attributive di competenze in manieda ricomprendervi nn sl i poteri espressamente indicati ma anche tutti quelli necessari per la realizz degli obiettivi del trattato. ES ne

    sent AETS la corte ha stabilito che la compet a concludere accordi internaz può anche desumersi dal trattato nel suo complesso.Anche la tutela dei diritti fondamentali è  stata “attratta”  al diritto ue attraverso un’interpretaz  funzionale dei trattati, come corollanecessario risp al trasferimento di competenze da parte degli stati membri (sent Internationale Handelsgesellchaft, nella quale si afferm

    che la salvaguardia di tali diritti va garantita nell’ambito della struttura e delle finalità dell’Ue) 

    Ulteriore conseguenza che la corte ha tratto dal carattere cost dei trattati, è che il processo di integrazione non è nella disponibilità destati membri; alla luce di ciò la corte ha affermato non solo la rigidità dei trattati, cioè la necessità di prevedere un meccanismo aggravadi revisione, ma è giunta fino al punto estremo di considerare, nella sent Simmenthal, l’irrevocabilità del trasferimento di poteri sovradagli stati all’unione: tale affermazione è  però smentita dalla presenza nell’art. 50 TUE, di una procedura di recesso, e sembra esserefrutto di un equivoco: dal punto di vista logico,non c’è infatti una relazione anancastica tra superiorità gerarchica dell’ord ue e divieassoluto di recesso.

    Il proc di revisione dei trattati  –  art. 48 tue  –  si prevedono una proc ordinaria e una proc semplificata;

    La procedura ordinaria

    a) CE, dopo aver consultato parl e comm, pronuncia a magg semplice il suo favore all’esame di modifiche b)  pres ce convoca una convenzione composta da: rapprs di pe, pn, cm, capi di stato e gov

    c) LA CONVENZIONE indirizza una raccomandazione a una CONFERENZA DEI RAPPR DEI GOVERNI

    d) LA CONFERENZA adotta all’unanimità le modifichee) GLI STATI MEMBRI RATIFICANO le modifiche

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    Se, trascorsi due anni a decorrere dalla firma di un trattato di revisione, i 4/5 degli stati membri abbiano ratificato e uno o + stati mem

    abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al CE, che si adopererà per superare lo stallo; tuttavia, cidifficile,  perché  non si prevede la  possibilità  di un’approvaz  a maggioranza, e neanche un meccanismo di opting out per gli stdissenzienti, cioè un’integrazione differenziata.

    La procedura semplificata

    Per modificare la parte iii del TFUE, cioè la parte relativa alle politiche e le azioni dell’ue; è invece sufficienteuna decisione unanime del C

    previa consultazione del PE , della COMM , e , se si stratta di modifiche nel settore monetario, della BCE;

    questa è  la cd procedura semplificata, che incontra  però  un’importante  limite, in qnt non  può  espandere le competenze, ma somodificarne le modalità di esercizio (es nella politica monetaria si è isituito il meccansimo di stabilità); 

    occorre aggiungere che, in base all’art. 48 §7 Tue, “quando il Tfue o il titolo V tue prevedeono che il C deliberi all’unanimità in un settoo in un caso determinato, il CE può adottare una decisione che consenta al C di deliberare a magg qualificata in detto settore o caIl presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa; inoltre quando

    tfue prevde che il C adotti atti legislativi sec una procedura leg speciale, il CE pul adottare una decisione che consenta l’adoziione di tatti sec la proc leg ordinaria.

    Questa due disposizioni quindi danno alla proc di rev semplificata un ulteriore ambito di azione, e cioè la possibilità di incidere anche su

     procedure, seppure solo in tal senso.

    Adesione e recesso

    Art. 49 Tue esordisce così: “  l’adesione ai Trattati è aperta agli Stati europei che rispettino i valori dell’ue”; questa affermazione cgenerica, è in realtà la sintesi di tre distinti ordini di criteri che l’ aspirante stato membro deve rispettare, così come ha precisato il CECopenaghen del 1993;

    a) Criteri politici –  adozione di un sistema democrativo, di diritto, che tuteli i diritti dell’uomo e delle minoranzeb)Criteri economici –  un sistema fondato sulla libera concorrenza e dei fattori produttivic)Criteri giuridici –  è la capacità dello Stato di conformarsi al sistema dell’Ue e di attuarne gli obblighi

    L’iter  procedurale è questo:

    1) lo stato aspirante deve presentare la propria domanda al C

    2) il consiglio trasmette la domanda alla COM che verifica l’esistenza di massima dei presupposti per inziizare un negoziato di adesione3) il consiglio concede allo Stato terzo lo status di paese-candidato 

    4) si apre una fase di negoziazione, nella quale i paesi candidati possono beneficiare di programmi dell’ue intesi a creare le condiziche constentano a tali paesi di adempiere gli obblighi connessi con l’adesione 

    5) il consiglio si pronuncia all’unanimità , previa consultaz della Com e approvaz del PE

    Il recesso

    Art. 50 Tue prevede per gli stati membri la possiblità di recedere dall’intero corpo del diritto dell’ue, mentre nega un diritto di reces parziale, per evitare che ciascuno stato determini unilateralmente il prp livello di integrazione.

    Lo stato membro che decide di recedere

    1)notifica tale intenzione al CE

    2)si avvia un negoziato con il CE che conduce a un accordo che definisce le modalità di recesso e le future relazioni3)il recesso va approvato da P a magg sempl e C a magg qualificata

    Cmq sia, trascorsi due anni dalla notifica dell’intenzione di recedere, in mancanza di accordo, il recesso diviene automatico, salvo cheCE e lo stato membro non abbiano concordato di prorogare il termine.

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    L’integrazione differenziata

    Fermo restando che non è possibile un recesso parziale, i trattati prevedono cmq la possibilità di un’applicazione asimmetrica del diriue, cioè la possibilità che det norme non si applichino a tutti gli stati membri; nel settore dell’Unione monetaria, per es, l’art. 139 §1 T“Gli stati membri rig ai quali il C non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l’adozione dell’euro,sono denomin“stati membri con deroga” ; inoltre, in tale settore, due Stati, Regno Unito e Danimarca, pur soddisfacendo tali condizioni, hanno decdi non aderire egualmente alla moneta unica, e tale decisione è stata consacrata in due protocolli, che sono atti aventi il valore giurididei trattati, quindi la diff della posiz giuridca degli stati non  può mai essere decisa in modo unilaterale ma di regola fa seguito a udecisione unamine con cui tutti gli stati membri accettano che taluni obblighi o diritti siano diretti sl ad alcuni tra gli stati membri;

    I Trattati prevedono poi un’altra tecnica di integraz differenziata, che è il meccanismo delle cooperazioni rafforzate (art. 20 TUEcioè la possibilità per uno o + stati di compiere un opting out, scegliere di non vedersi applicato un atto, senza impedirne l’adozione pgli altri Stati;

    le c.r. non possono essere realizzate nell’ambito delle competenze esclusive dell’Ue, non debbono recare pregiudizio né  al mercainterno né alla coesione economica, sociale e territoriale, e non possono creare distorsioni nella concorrenza;dal punto di vista procedurale, anzitutto alle cooperaz si può ricorrere solo in un’ultima istanza, qnd cioè il C abbia posto in essere ogtentativo per realizzare la partecipaz di tutti gli stati membri; occorre inoltre che vi partecipino almeno 9 membri; quest’ultima normvolta a scoraggiare un’eccessiva frammentazione dei regimi giuridici; in base all’art. 329 Tfue gli Stati che intendono procedere a uCR debbono inoltrare una richiesta di autorizzazione alla Comm , la quale presenta una proposta al C; l’autorizzazione è quindi concesdal C a magg qualificata, con l’approvazione del P

    LE FONTI DERIVATE

    “Per  es le competenze dell’ue, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri” (art. 288 tfue) (tcatalogo non è esaustivo, vi sn altre fonti indicate nei trattati, e vi sn le fonti del diritto internaz vincolanti per l’ue, e le fonti della pesc

    I REGOLAMENTI

    288 tfue co2 “il  regolamento ha portata generale. esso è  obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile ciascuno degli stati membri” 

    Port generale: il reg  può avere cm destinatario qualsiasi sogg dell’ordinamento dell’ue,  sia stati che cittadini, e quindi sia rappoverticali che orizzontali, nonché rapp tra stati.

    Obbl in tutti i suoi elementi: l’intero  contenuto precettivo del reg si impone al rispetto dei destinatari, e quindi è  idoneo, alme potenzialmente, a disciplinare in maniera completa rapporti giuridici; perché potenzialmente? Perché  può anche capitare che il reg deuna disciplina parziale, che necessita pertanto una forma di attuazione: es un reg può prevedere la necessità di reprimere penalmente userie di fattiespecie lesive dell’ambiente; non avendo  però  l’ue competenza diretta in materia penale, è necessario che sia poi il legintrodurre quei reati e le relative sanzioni penali; in questi casi la linea di confine con le direttive sembra sfumare ma in realtà nscompare mai,  perché anche qui, nonostante detti una disciplina di per sé incompleta, il reg è obbligatorio in tutti i suoi elementi;direttiva invece non può mai avere questa caratteristica, perché del suo contenuto precettivo ciò che è vincolante è solo il risultato

    Diretta applicabilità: è l’astratta capacità del reg ad essere fonte del diritto per gli ord degli stati membri ,senza la mediazione di unorma interna di attuazione; da questa capacità discendono due conseguenze

    a)  Laddove il reg abbia una completezza di contenuto dispositivo, questo avrà effetti diretti, cioè produrra posiz giur soggettiinvocabili in giudizio nei confronti di chiunque

     b)  Il reg, sempre se dotato di completezza dispositiva, non solo non necessità di attuazione ma pone agli stati un vero e propdivieto di attuazione; infatti gli stati, anche recependo fedelmente il contenuto del reg, ne possono alterare le condizioni

    applicazione, o differirne l’entrata  in vigore, come è accaduto nel caso Comm c. ITALIA sent. 7.2.1973, ledendo pertanl’esigenza di uniforme applicazione.

  • 8/20/2019 Riassunto Cannizzaro Strozzi

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    LE DECISIONI (art. 297 e ss tfue)

     Nella loro accezione tradizionale, vanno distinte dai Reg per la loro portata limitata ai destinatari da esse indicati, e cioè per il loro essenon un atto generale ma particolare, di carattere provvedimentale, adottato dunque per incidere su det rapporti giuridici. Es ,mentre c

    un reg si possono stabilire agevolaz a det categorie di imprese, la Commissione , con una decisione,  può determinare le specificimprese aventi diritto e provvedere alla prestazione in loro favore. Coerentemente con questa natura provvedimentale, non entrano

    vigore con la pubblicazione ma con la notifica ai destinatari, e sono recettizie. In particolare poi l’art. 299 tfue prevede che gli atti ccomportano sanzioni pecuniarie a carico di individui costituitscono titolo esecutivo negli ord nazionali.

    Va  però  aggiunto che nei trattati la figura della decisione viene utilizzata anche per indicare fonti che non si dirigono a singdestinatari; ad es l’art. 81 par3 co2 Tfue indica che , su proposta della Commissione, il C all’unanimità  e previa consultazione del

     possa adottare una decisione che determini gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali;

    Per quanto riguarda poi il problema degli effetti che le decisioni producono in capo a terzi, la giurisprudenza della Corte ha indicato c

    le decisioni rivolte ad uno Stato e non attuate a da questo, possono essere invocate dagli individui nei loro rapporti con lo Sta

    inadempiente. La possibilità di utilizzare le decisioni come fonti di regolamentazione di un rapporto giuridico fra lo Stato e un individè, logicamente, condizionata alla circostanza che i diritti invocati dal cittadino siano perfettamente definiti sulla base della decisioinattuata; nella sentenza Grad  del 1970, sulla base di questa argomentazione, la Corte di Giustizia ha ritenuto ad una impresa

     possibilità di invocare una decisione che imponeva agli Stati membri di applicare, alla scadenza di un det termine, un regime fiscasulla cifra di affari alle imprese di trasporto merci; per qnt rig infine gli effetti dirietti orizzontali, il problema si pone soprattutto per

    decisioni che accertano violazioni del diritto della concorrenza commesse da una o  più  imprese; si tratta di vedere se tali decisio possano essere invocate da una terza impresa ,la quale abbia sofferto danni in conseguenza della condotta anticoncorrenziale; in tal ca

    l’ostacolo rapprsentato dalla obbligatorietà della decisione solo nei confronti dei destinatari, può essere superato fondando la pretesa nsulla decisione, ma sulla norma del Trattato che vieta quel comportamento anticoncorrenziale. Pertanto la decisione  potrà  esseinvocata non in qnt fonte della pretesa del terzo, ma in qnt ha accertato, con effetti obbligatori, l’esistenza  di un’infrazione a una normdel Trattato.

    LE DIRETTIVE

    288 tfue “La direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per qnt rig il risultato da raggiungere, salva restando la competendegli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi” 

    Da questa definizione si evincono due caratteristiche della dir:

    a) È priva della diretta applicabilità, cioè di per sé la direttiva non è fonte per l’ord interno, quindi necessita SEMPRE di attuazio perchè solo mediante l’attuazione è possibile raggiungere pienamente gli obiettivi della direttiva

     b) È espressione di un esercizio di competenza limitato, in qnt appunto vincolando gli stati solo al raggiungimento di un risultato,lasliberi di attuare i principi in essa affermati; tale libertà  però va precisata, nel senso di non pregiudicare l’effettività del risultato: quinl’attuazione deve essere fatta tramite una fonte interna idonea a modificare la normativa previgente –  per cui se ad es un certo ambdi rapporti era regolato a livello di fonti primarie, come ad es il diritto dei contratti bancari, la direttiva che va a incidere su q

    contratti non può essere attuata con una fonte secondaria;

    Ogni direttiva indica un termine entro il quale gli stati devono attuarla; alla scadenza infruttuosa del termine, lo stato è inadempiente. Min pendenza lo stato può adottare normative contrarie agli scopi e ai principi affermati da una direttiva? la corte su questo punto non affermato un divieto assoluto: ciò che è vietato è, come è specificato nel caso INTER-ENVIRONMENT WALLONIE,  adottare normcontrarie che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva (es se la direttiva prescrive agli stati l’obiettivolimitare a certi presupposti il ricorso all’affidamento in house di servizi pubblici e in pendenza del termine il legislatore detta regole c

     permettono affidamenti in house pienamente discrezionali), oppure adottare norme che creino una situazione difficilmente reversib

    entro il termine di scadenza,  perché  in entrambi i casi si elude il carattere cogente degli obiettivi posti dalla direttiva; un esemp potrebbe esser il caso in cui il legislatore statale recepisca la direttiva in maniera difforme a ridosso della fine della legislatura di mo

    che prima del termine di scadenza della direttiva quella disciplina di recepimento sia modificata.

    DIRETTIVE INATTUATE ED EFFETTI DIRETTI

  • 8/20/2019 Riassunto Cannizzaro Strozzi

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    Per l’ipotesi in cui una direttiva non sia stata attuata o sia stata attuata scorrettamente, la corte di giustizia ha ritenuto, ormai da divedecenni, che quella direttiva può avere effetti sia diretti che indiretti.EFF DIRETTI significa che la direttva può fondare situazioni giuridiche sogg perfette; tali effetti diretti però 

    a)  Possono prodursi solo se quella direttiva ha compiutezza di contenuto dispositivo, cioè solo se la direttiva protegge in maniechiara precisa e incondizionata posiz giuridiche –  come indicato in VAN DUYN (scientology)

     b)  Sono limitati ai rapporti verticali  –   cioè  tra stato e cittadino (RATTI) ; questo  perché  tali effetti diretti hanno natusostanzialmente sanzionatoria nei confronti dell’inadempimento dello stato, che non  può  essere posto a carico dei cittadiquesto si spiega per la caratteristica fondamentale propria della direttiva, di avere carattere cogente solo e soltanto nei confro

    dello stato – questo assunto sul piano sistematico è incontestabile, anche se poi evidentemente può produrre discriminazioni, nsenso che  potrà  capitare, cm nel caso MARSHALL, che il medesimo diritto individuato da una direttiva inattuata in tem

     previdenza sociale potrà essere fatto valere nei rapporti di lavoro con la pa, ma non nei rapporti di lavoro cn i privati, in quan per questi ultimi la direttiva non è  vincolante, non essendo diritto dell’ordinamento interno;  –   caso FACCINI DORIribadisce l’efficacia  diretta solo verticale,  però  da parte dell’avvocato  generale ci sono dei tentativi di superamento, c’è  udissenting opinion a monte della quale ci sono il principio di non discriminazione e, risalendo per la stessa via, la dottri

    dell’effetto utile.

    EFF INDIRETTI sn tutti gli altri effetti che la direttiva inattuata produce in aggiunta o in alternativa agli effetti diretti

    a)  Effetti interpretativi  –  la direttiva vincola gli operatori degli ord interni a interpretare i propri ordinamenti in confermità ascopi da essa perseguiti –  tai effetti trovano il loro fondamento nell’arrt. 4 § 3 del tue, che afferma l’obbligo di leale collabornei rapporti tra stati e unione es il caso PUPINO, che non riguardava una direttiva ma una decisione-quadro inerente

    modalità di audizione di particolari categorie testimoni nel processo penale (i minori); in questa sent la corte si è  spinta affermare che nel conformare l’interpretaz del diritto interno alle direttive il giudice ha anche un potere “creativo”;  può, andeve estendere l’ambito di applicaz di istituti interni per adeguare la loro interpretaz alle direttive;

     b)  Effetti triangolari –   può accadere che nel mom in cui si producono gli effetti diretti di una direttiva, che possono essere soverticali, discendano però in via di fatto effetti sui rapporti orizzontali,instaurando una sorta di triangolo di effetti; es nel caARCOR, un’impresa  tedesca invocava una direttiva al fine di opporsi a una delibera dell’autorità  tedesca per telecomunicazioni che aveva imposto il versamento di un contributo a favore del gestore della rete da parte delle impre

    fornitrici del servizio; l’applicaz della direttiva avrebbe comportato la perdita del contributo da parte del gestore della recagionando, a qst ultimo, effetti pregiudizievoli

    c)  Effetti sostitutivi –  sn effetti che derivano dagli effetti diretti –  infatti, nel mom in cui una direttiva produce eff diretti, essa nsolo impedisce l’applicaz  della norma interna che disciplina una certa fattispecie in maniera difforme, ma si sostituiscompletamente ad essa

    d)  Effetto di esclusione  –  consiste invece unicamente nell’escludere  l’applicazione della norma contraria a una direttiva; ci sinfatti domandati se anche una direttiva che non è in grado di produrre effetti diretti, in qnt priva di compiutezza di contenudispositivo, sia idonea ad avere suddetto effetto. La risposta della corte in linea di principio è negativa, nel senso che l’effettoesclusione postula l’effetto sostitutivo, che a sua volta è postulato degli effetti diretti; quindi la risposta tradiz della corte è chessendo gli effetti diretti un effetto “soglia”,  o questi ci sono ed esplicano tutti i suoi corollari, oppure non ci sono e n

     possono di cosneguenze prodursi né effetti di sostituz né di esclusione; tuttavia si è individuata un’eccezione a questo principnelle sent che hanno riconosciuto che il mancato risp dell’obbligo di notificare preventivamente alla comm norme nazionalicarattere tecnico, , comporti l’inapplicabilità di queste norme se adottate senza autorizz (caso UNILEVER).

    L’onere di invocare gli eff diretti_fino alla sent FANTASK, la giur della corte, coerentemente con la consideraz degli effetti diretti come garanzia minima per i cittadi

    degli stati membri, riteneva legittimo che gli stati prevedessero un termine decadenziale per farli valere,  solo  a condizione che t

    termine  però decorresse dal momento della corretta trasposiz della direttiva; tale indirizzo è stato ribaltato nella sent FANTASK, nequale la corte ha riconosciuto la  possibilità per gli stati di fissare il dies a quo anche in un mom precedente, a condiz che non sia mefavorevole di quello utilizzato per i ricorsi di diritto interno e che non renda eccessivamente difficile l’es del diritto.

    VIOLAZ DEL DIRITTO UE E RESP CIVILE DELLO STATO

  • 8/20/2019 Riassunto Cannizzaro Strozzi

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    La resp civile dello stato nei confronti dei cittadini per violaz del diritto dell’ue  è  stata affermata inzialmente, con la seFRANCOVICH, solo come uno degli effetti indiretti di una direttiva inattuata e inidonea a fondare posiz giur sogg in quanto priva

    completezza di contenuto dispositivo; la sent individua tre condizioni perché si possa avere resp civile per mancata attuaz di direttiva :a)la direttiva deve prescrivere come risultato l’attribuzione di diritti a favore dei singoli

     b)il contenuto dei diritti deve essere desumibile dalla direttiva

    c)ci deve essere un nesso di causalità tra l’inadempimento dello Stato e il danno subito dai sogg lesi.

     Nella sent BRASSERIE DU PECHEUR la corte chiarisce che il diritto al risarcimento può sorgere anche quando lo Stato abbia posin essere un comportamento atto a impedire l’applicazione di una nroma dell’ue  avente effetti diretti, e ,  più in generale, da qualsicondotta attiva o omissiva di un organo dello Stato che non applichi correttamente il diritto dell’ue; inoltre la sent precisa che gli stmembri non possono subordinare l’insorgere della resp civile

    nella sent Dillenkofer, sempre del 1996, la Corte, alla luce dei principi affermati in BDP, ridefinisce le tre condizioni che ave

    affermato in Francovich; a) che ci sia la violaz di una norma dell’ue diretta a conferire diritti ai singoli b) che si tratti di violaz gravemanifesta c) il nesso di causalità tra violaz e danno.

    Il principio della resp civile degli stati per violaz del diritto dell’ue presenta risvolti problematici qnd viene applicato all’attività dgiudici interni. Nella sent Kobler,2003, la Corte chiarisce che violaz gravi e manifeste del diritto dell’ue possono essere commesse dgiudici, per es, quando quelli di ultima istanza non ottemperano al proprio dovere di rinvio pregiudiziale, e  più  in generale quancompiono interpretaz errate.

     Nella sent Traghetti del mediterraneo del 2006 viene precisato dalla Corte che gli elementi sui quali si fonda la resp del giudiinterno devono essere ricavati unicamente dal diritto dell’ue  e non hanno rlievanza quindi le condizioni stabilite dalle legislazionazionali (es se in esse è richiesto il dolo o la colpa grave);non solo; le condizioni stabilite dalle legislaz nazionali, se volte a rendere  più  gravoso l’accertamento  della resp del giudicostituiscono un vero inadempimento, es nella sent 24.11.2011 un procedimento di infrazione nei confronti dello Stato italiano s

    concluso con l’accertamento  dell’inadempimento  costituito dal non aver conformato la legislazione. Occorre precisare che quenecessità di conformarsi non attiene alla ridefinizione dei parametri di tutte le ipotesi di resp civile del giudice, ma solo per quelle in cil giudice commette un inadempimento nei confronti del diritto ue, in quanto l’Ue  tiene conto del giudice unicamente in quanrappresentante di uno Stato membro, come tale tenuto ad applicare e non ostacolare l’applicazione del diritto ue;

    ATTI GIURIDICI E RAPPORTI TRA FONTI

    Nei trattati si distingue tra atti giuridici e fonti del diritto. Il termine “atti  giuridici”  attiene al valore delle norme che eproducono; il termine “fonti” invece fornisce informazioni circa gli effetti delle norme;conseguentemente, gli atti giuridici vengono ripartiti in “legislativi” e “non legislativi”; il criterio per distinguerli è unicamente la procedure seguita per la loro formazione. Sono pertanto atti legislativi quelli adottati cuna procedura legislativa (ordinaria o speciale); non legislativi, al contrario, quelli adottati con una procedura diversa da quel

    legislativa.

    Per qnt rig il “diverso valore” che gli atti leg hanno risp a quelli “non leg”, non si può dire in termini generali che questo consista in rapporto gerarchico di prevalenza dei primi; ciò si può dire infatti solo nell’ambito di ciascun sottoinsieme normativo in cui si sostanogni materia di competenza dell’Ue;  le norme prodotte nell’es di una data competenza, non interagiscono infatti con quelle prodonell’es  di un’altra. Ma non solo; nei trattati si prevedono atti che certamente non hanno carattere legislativo, i quali  però  non sosubordinati ad atti legislativi, anzi li condizionano; es gli atti della pesc;

    l’unica diff generale di valore tra le due categorie può essere rinvenuta nell’art. 263 co4 Tfue, laddove si prevede che qualsiasi persofisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente individualmentecontro gli atti regolamentari che la riguardano direttametne (qualora il termine “atti reg” si intendesse come equivalente a quello di “anon leg”, l’impugnaz di atti leg sarebbe sottoposto a condizioni assai più gravose risp all’impugnaz di atti non leg)

    Atti delegati

    Sono atti che possono integrare la disciplina leg, o anche modificarli, se abilitati dall’atto leg alla c.d. delegificazione; quindi esono senz’altro  subordinati agli atti legislativi, come si evince dall’art.  290 Tfue “un  atto leg  può  delegare alla Comm il potere adottare atti nn leg di portata generale che integrano o modificano det elementi non essenziali dell’atto” 

  • 8/20/2019 Riassunto Cannizzaro Strozzi

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    Il §2 stabilisce limiti di carattere procedurale; l’atto leg può infatti disciplinare la revoca della delega da parte del P o del C , o stabilire potere di tali istituzioni di opporsi entro un certo termine all’entrat ain vigore dell’atto delegato. Al fine di consentire il controllo sul rdelle condiz sostanziali e procedurali di delega, il carattere di atto delegato deve risultare espressamente nella intitolaz dell’atto (§3) 

    Atti di esecuzione e comitologia

    Art. 291 §1 tfue stabilisce che “Gli  stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie all’attuazione  degli agiuridicamente vincolanti dell’Ue” il 291 §2 invece assegna all’UE una competenza secondaria, soggetta alla previa dimostrazione denecessità di condizioni uniformi di esecuzione. Il termine “necessità” sembrerebbe indicare una condizione  più stringente risp a quegenerale del principio di sussidiarietà che governa l’adozione di qualsiasi atto dell’Ue; tuttavia nella prassi, gli atti di esecuzione dellvengono adottati facendo genericamente riferimento alla finalità di assicurare condizioni uniformi, senza indicare una precisa ncessitàPrima del Tr di Lisbona la titolarità  formale della funz esecutiva era del C, che  però aveva il dovere giuridico di delegarne l’esercizalla Commissione.

    L’art. 291§ 2 non indica in termini generali l’istituzione titolare del potere esecutivo,  però attribuisce alla Commissione di potereadottare atti di attuazione senza farlo dipendere da una delega del C  ; la stessa norma ,  però,  prevede che in casi specifidebitamente motivati, il potere di esecuzione possa essere affidato al C. inoltre al C è cmq atttribuita la fnz esecutiva nel campo de

     politica estera

    L’ar t. 291 §3 aggiunge che”ai fini del §2, il P e il C, deliberando mediante reg sec la proc leg ord, stabiliscono preventivamente le regoe i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri sull’es delle competenze di esecuz attrbiuite acommissione.

    Attualmente la disciplina è contenuta nel Reg 182/2011 (c.d. regolamento comitologia); in esso si prevedono due procedurea)Procedura consultiva

     b)Procedura di esame

    la a) prevede che l’adozione dell’atto sia preceduta da un parere obbligatorio (ma non vincolante) di un Comitato di rappr degli Stmembri.

    La b) invece, che si applica se è espressamente prevista nell’atto di base, comporta il necessario parere positivo del Comitato.Inoltre all’art. 8 del reg si prevede una procedura d’urgenza per l’approvaz  di atti di esecuzione, nella quale la comm  può  adottaimmediatamente l’atto  esecutivo ma entro 14 gg deve sottoporlo al Comitato competente;  potrà  spiegare effetti per un periodo nsuperiore a 6 mesi, ma qualora il Comitato si pronunci in senso negativo, dovrà essere immediatamente abrogato.

    Rapporti tra le fonti

    Il trattato di Lisbona non altera dunque il sistema dei rapporti tra fonti, che sono in parte disciplinati dal crterio gerarchico , in parte d

    crierio di competenza; cr gerarchico regola sicuramente il rapporto tra Fonti primarie (Trattati e atti equiparati) e fonti derivate; m

    anche quello tra le fonti internazionali e l’ord ue; nonché, se si considerano gli ord interni parte del medesimo sistema ordinamentalefonti dell’ue su quelle dei paesi membri (tranne che però per i controlimiti)

    Tra le fonti derivate aventi valore legislativo invece, non esistendo fonti a competenza generale, non c’è  rapporto gerarchico; e noperano neanche il criterio cronologico e quello di specialità; l’unico criterio è quello della competenza; ciascuna fonte opera infatti soe soltanto nell’ambito della competenza ad essa assegnata, quindi in via di prinicpio non entra in rapporti di interferenza con altre norm

  • 8/20/2019 Riassunto Cannizzaro Strozzi

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    LE FONTI DEI DIRITTI FONDAMENTALI INDIVIDUALI

    Poiché  nell’ord delle tre comunità originarie mancavano regole sulla tutela dei diritti fondamentali secondo le corti costituzionalialcuni stati membri (Germania e Italia su tutti) le istituzioni comunitarie nell’esercizio delle proprie competenze dovevano incontracome limite, le previsioni di ciascuna costituzione nazionale in materia; la giurisprudenza delle Corti costituzionali  però, mettendoluce tale lacuna, poneva a rischio il carattere di autonomia e originarietà  dell’or dinamento dell’ue; pertanto la Corte di Giustizia

     progressivamente individuato fonti e strumenti di tutela all’interno dell’ordinamento dell’Ue, nonché strumenti di tutela internaziondei diritti dell’uomo; inoltre, con la Carta dei diritti fondamentali dell’ue adottata a Nizza nel 2000 si è per la prima volta costruito catalogo, inizialmente di natura non vincolante; con il trattato di lisbona il processo evolutivo ha trovato un punto di emersione a live

    di diritto primario attraverso la previsione dell’ 

    art. 6 TUE ove si legge che:

    1.L’ue riconosce i diritti , le libertà e i principi sanciti nella carta dei diritti fondamentali dell’ue, che ha lo stesso valore giuridico dtrattati. Le disp della carta non estendono in alcun modo le competenze dell’UE definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi decarta sono interpretati in conformità delle disp generali del titolo VII della carta che disciplinano la sua interpretaz e applicaz e tenenin debito conto le spiegaz cui si fa riferimento nella carta, che indicano le fonti di tali disp;

    2. l’ue aderisce alla CEDU. Tale adesione non modifica le competenze.

    3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Cedu e risultanti dalle tradiz costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diri

    dell’ue in quanto principi generali” 

    Quindi nell’art. 6 si individuano tre fonti; questa previsione mostra gli esiti dell’evoluz giurisprudenziale della corte; in particolare cla sent Nold del 1974 (Nold, ditta grossista di carbone, impugnava una decisione della commissione che autorizzava gli uffici di vend

    delle imprese minerarie del bacino della ruhr a subordinare l’acquisto  diretto di carbone alla stipula di contratti aventi ad o

    l’acquisto annuo di un minimo di 6mila tonnellate. Sec il ricorrente , tale decisione avrebbe compromesso la propria libertà di iniziatieconomica, diritto fondamentale previsto nel Grundgesetz e dalla Cedu; il principio che la Corte afferma, nel procedere a

     bilanciamento tra la libera iniziativa e gli interessi pubblici che ne costituiscono un limite, è che non si possono invocare diritti c

    come previsti dalle cost nazionali o dalla cedu, perché spetta alla Corte ricostruire quale portata hanno nei confronti dell’ord ue i dirfondamentali, ricavandoli, sec propri criteri interpretativi, dalle tradiz cost comuni e dai trattati internazCon questa giurisprudenza la Corte cercava di frenare la tendenza degli Stati a riservarsi un penetrante potere di controllo; le cost de

    stati membri e i trattati int non si individuavano infatti come fonti esterne di integrazione dell’ordinamento,  bensì  come “fonti ispirazione” di principi generali; in questo modo i diritti fondamentali venivano ricompresi nell’ordinamento dell’ue,  mantenendo

     presupposto della natura “costituzionale” e autonoma di quest’ultimo.Per qnt rig le tecniche utilizzate dalla corte per ricostruire il contenuto dei diritti fondamentali, anzitutto, facendo riferimento a

    “tradiz cost comuni agli ord degli Stati membri”, la corte ha escluso che un principio cost di uno stato membro possa costituire dsé un principio generale dell’ord ue, per garantire coerenza al sistema dei diritti; ma tecnicamente, per individuare i principi comunicorte , piuttosto che procedere a una profonda attività di comparazione per accertarne la presenza in ognuno degli ord statali, si è limita selezionare principi che in virtù  del loro contenuto e della loro funzione sono appropriati a fungere da limiti all’es competenze attribuite all’Ue  (c.d. ricerca del better law) ; un esempio lo si ha nella genesi giurisprudenziale del principio

     proporzionalità, oggi codificato all’art. 5 §4 TUE; tale principio è presente solo in alcuni degli stati membri, ma si è dimostrato idonad essere applicato come principio generale dell’ue,  e quindi è  “ricaduto”  a pioggia nella giur dei giudici nazionali dove lo siapplicato anche a situazioni del tutto interne;

    Anche per qnt rig la CEDU, le sue disp sono state utilizzate come fonti di ispirazione; in tal modo la Corte di Giustizia , soprattutto

    origine, ha ritenuto di poterle interpretare autonomamente dalle linee elaborate dalla corte europea; L’Ue non è parte della Cedu; tuttavil trattato di lisbona ha creato all’art. 6§2 una base di competenza per l’UE al fine di consentire la sua adesione alla cedu; allo staattuale vi è  un progetto di accordo di adesione, che una volta concluso dovrà  poi essere ratificato da tutti i paesi membri deconvenzione

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     per qnt rig la carta di Nizza, ad essa l’art. 6 tue riconosce il valore normativo primario, pur non incorporandola nei trattati; il suo ambdi applicazione è precisato nell’art. 51 della carta stessa, dove si chiarisce che i diritti in essa previsti si applicano alle istituzioni, orgae organismi dell’ue nel risp del pr di sussidiarietà 

    ( l’UE può intervenire solo se è in grado di agire in modo più efficace rispetto ai paesi dell’UE ai loro rispettivi livelli nazionali o locali. Iprotocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità cita tre criteri intesi a confermare o meno l’opportunità di unintervento a livello comunitario:

     —  l'azione presenta aspetti transnazionali che non possono essere r isolti dai paesi dell’UE? 

     —   un’azione nazionale o l’assenza di azioni sarebbero contrarie alle prescrizioni del trattato? 

     —  l'azione a livello comunitario presenta evidenti vantaggi?)

    , come pure agli stati membri, esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’ue. Pertanto i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservai principi e ne promuovono l’applicaz  sec le rispettive competenze e nel risp dei limiti delle competenze conferite all’ue nei trattati;

     presente carata non estende l’ambito di applicaz e le competenze.”  Nell’interpretare l’art. 51, la Corte ha sottolineato che i diritti fodell’ue costitutiscono un limite anche risp ad attività degli stati membri che non siano dirette in via principale ad attuare il diritto dell, ma che interpferiscano con la sua applicazione; es norme processuali nazionali non direttamente tese alla attuaz del diritto dell’ue. Pqnt rig la precisaz che la carta non introduce competenze nuove, essa sta ad indicare che l’ue non ha in via generale alcun potere di poin essere attività  per la promozione e lo sviluppo dei diritti fondamentali; occorrono specifiche norme dei trattati che attribuiscacompetenze; es art. 19 Tfue conferisce all’ue una competenza nel campo della lotta alle discriminaz fondate su sesso, razza o origietnica, religione e altri parametri;

     per qnt rig i rapporti tra i diritti garantiti dalla carta e quelli garantiti dalla cedu, l’art. 52 §3 della carta prevede che

    “laddove la presenta carta non contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla cedu, il significato e la portata degli stesono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disp non preclude che il diritto dell’ue conceda una prot+ estesa” ; a corollario dell’art. 52, l’art. 53 ne specifica il livello di protezione, affermando che “nessuna disp della presente carta deve essere interpretata come limitativlesiva dei diritti dell’uomo e delle lib fondamentali riconosciuti dal diritto dell’ue,  dal d int, dalle convenzioni internaz, daCEDU e dalle costituzioni degli stati membri; in questa disp si afferma dunque il principio della prevalenza dello strumento c

    assicuri il + alto livello di tutela x i diritti individuali; tale principio non è  però di facile applicazione  perché spesso la tutela dei dirdell’uomo  presuppone un bilanciamento con interessi individuali o collettivi confliggenti; inoltre la Corte, con la sent Melloni, interpretato l’art 53 nel senso che il giudice interno non può disapplicare norme dell’ue contrastanti con norme cost naz che stabiliscauno standard di tutela superiore; tale criterio del better law è  dunque uno strumento sulla quale la Corte ha affermato il proprmonopolio, sempre nella prospettiva di non sminuire l’auotonomia dell’ord dell’ue; 

    Gli effetti diretti delle norme che tutelano i diritti fondamentali

    Poiché  la funzione primaria delle norme che tutelano i diritti fondamentali è  quella di determinare le condizioni dapplicazione delle norme che esprimono l’es delle competenze dell’ue, e cioè di costituire un limite alla validità di tali normein linea di principio non si  può dire che detti diritti possano fondare autonomamente situazioni giuridiche soggettive; quind

    anche se hanno compiutezza di carattere dispositivo non producono effetti diretti, a meno che non si tratti di diritti tutelatmediante norme attribuitve di competenze; paradigmatico in tal senso è  l’art.  19 tfue, che non si limita ad affermare i

     principio di non discriminazione, ma assegna alle istituzioni politiche dell’Ue la competenza a operare al fine di garantirlo nerapporti giuridici ; questa argomentazione sta alla base delle pronunce sui casi Mangold (2005) e Kucukdeveci (2010

    nelle quali la corte ha riconosciuto l’idoneità a fondare posiz giur sogg alle norme della direttiva 2000/78, ritenendo tale attoespressione della competenza dell’ue a dare concreta attuazione al principio di non discriminazione ; in particolare nel casoMangold l’Arbeitsgericht  Munchen sollevava la questione pregiudiziale per l’interpretazione dell’art.  6 della direttivaladdove essa imponeva agli stati di adeguare la propria disciplina dei rapporti di lavoro al principio di non discriminazione in

     base all’età,  domandandosi se tale previsione dovesse comportare la disapplicaz dell’art.  14 TZBFG (Gesetz überTeilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge und zur Änderung und Aufhebung arbeitsrechtlicher Bestimmungen)la Corte, nella sentenza, afferma che la direttiva di per sé non vieta in maniera assoluta agli stati di trattare in modo dissimile lavoratori in base all’età,  purchè  tale diversità  di trattamento sia  però  a) giustificata da un’obiettiva  esigenza di politica

  • 8/20/2019 Riassunto Cannizzaro Strozzi

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    dell’occupazione,  e quindi funzionale a un  più  efficiente funzionamento del mercato del lavoro b) non sia cmqsproporzionata, cioè non ecceda rispetto a tali finalità, e nel caso Mangold il limite minimo fissato a 52 anni per la stipula dicontratti di lavoro a t.d. anche in assenza di ragioni oggettive, venne ritenuto dalla Corte non proporzionato. E questo

    indipendentemente dal fatto che non fosse scaduto il termine per l’attuazione  della direttiva, in qnt, come era già  statoaffermato nel caso Interenvironment Wallonie, la normativa nazionale adottata in pendenza non  può  comprometteregravemente il risultato prescritto dalla direttiva. la sentenza Mangold fu accolta in maniera tendenzialmente critica dalla

    dottrina perchè non motivava adeguatamente la scelta innovativa di attribuire a una direttiva idoneità a disciplinare con effettdiretti anche rapporti orizzontali. Questa scelta viene precisata nella sent Kucukdeveci, ove si legge, al  punto 46  –  che inriferimento a controversie tra privati la corte rileva cm una direttiva non può essere fatta valere in qnt tale nei cofnronti di un

    individuo. la direttiva qui, si limita a dare applicazione a un principio contenuto nel trattato, il principio di parità ditrattamento; quindi la direttiva mutua il proprio ambito applicativo dall’art. 19  del trattato); l’artl 19 prevede che iconsiglio, deliberando all’unanimità cn l’approvaz del parl sec una proc speciale, può prendere provv opportuni percombattere le discriminazioni. Quindi c’è una speciale competenza nell’ambito delle discriminazioni fondate sull’età. Quindisolo le direttive che svolgono un principio fondato su una specifica competenza del trattato. L’art. 19 è perfettamente in gr adodi esprimersi con eff diretti anche orizzontali. 

    Al di fuori di queste ipotesi, dunque i diritti producono situaz giur sogg solo in stretta correlazione con la normativa dell’ue risp allaquale fungono da limite (es se si tratta di un reg, i diritti fondamentali saranno invocabili nell’ambito di rapporti giuridici tra privati, sesi tratta di direttive no)

     Nel caso Association de mediation social, viene sollevata dalla cassazione francese questione pregiudiziale circa l’interpretazdell’art. 27 carta di nizza e della direttiva 14-2002, chie