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P R E M E S S A
Premesso:
• che, in data 19 Marzo 2015, al sottoscritto Geom. Uggè Federico, libero
professionista, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Piacenza al N. 1985, con studio in Piacenza – 29121 (PC) - in Via
S. Rocchino al civico 10, Tel. 0523/180786, indirizzo di posta elettronica
ordinaria : [email protected] ed indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC): [email protected], veniva conferito dall’Avv. Matteo Bozzini,
con studio in Piacenza in Via Felice Frasi al civico 4, nella propria qualità di
Curatore del Fallimento n° 49/2013 - presso il Tribunale di Piacenza -
“CATTIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. a unico socio” l’incarico di estimatore per la
determinazione del più probabile valore di mercato di un’area sita in
Comune di Cadeo – 29010 (PC) – contraddistinta al Catasto Terreni del
predetto Comune al Foglio 34 Mappale 251;
• che, in data 24 Marzo 2015, il sottoscritto si recava presso il Municipio di
Cadeo, per un colloquio con il Tecnico Comunale e, contestualmente,
provvedeva al deposito della “Richiesta di Accesso agli Atti” necessaria per
consultare ed estrarre copia semplice della documentazione progettuale ivi
depositata ed inerente al Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) cui è sottoposta
l’area in cui ricade il bene immobile oggetto della presente Relazione di
Stima;
• che, in data 24 Marzo 2015 ed al termine del Colloquio con il Tecnico
Comunale, il sottoscritto effettuava il sopralluogo in Località San Bassano, al
fine di prendere visione dei beni immobili oggetto della presente Relazione
di stima, scattando le fotografie di rito;
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• che, in data 13 Aprile 2015, il sottoscritto si recava presso il preposto ufficio
del Comune di Cadeo, per il ritiro della documentazione che costituisce il
P.U.A. di cui alla precedente “Richiesta di Accesso agli Atti”;
• che, in data 23 Aprile 2015, il sottoscritto riceveva, dal Tecnico Comunale, la
documentazione non prodotta nel fascicolo ritirato ed inerente al bene
immobile oggetto della presente Relazione di Stima;
• che, in data 11 Maggio 2015, il sottoscritto si recava presso il preposto ufficio
del Comune di Cadeo per un ulteriore colloquio con il Tecnico e,
contestualmente, consultava gli strumenti pianificazione urbanistica - Piano
Strutturale Comunale (P.S.C.) - vigenti e/o adottati, nonché l’ulteriore
documentazione utile ad espletare l’incarico conferitogli;
• che, in data 04 Giugno 2015, il sottoscritto provvedeva a reperire,
in via telematica, la documentazione catastale inerente al
bene immobile oggetto della presente Relazione di Stima
(Allegato n° 1);
• che, in data 05 Giugno 2015, il sottoscritto si recava presso il preposto
ufficio comunale provvedendo al deposito della Richiesta del Certificato
di Destinazione Urbanistica (CDU) inerente al bene immobile oggetto
della presente Relazione di Stima e successivamente, in data 10 Giugno
2015, ritirava dal predetto ufficio comunale il suddetto Certificato
(Allegato n° 2.a e 2.b);
• che, in data 06 Giugno 2015, il sottoscritto provvedeva a far reperire, in
via telematica, la documentazione ipotecaria inerente al bene
immobile oggetto della presente Relazione di stima (Allegato n° 3)
• che, in seguito, mediante verifiche tecniche ed accertamenti svolti in forma
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autonoma, lo studio della documentazione reperita e dell’allegato
repertorio fotografico (Allenato n° 4) ha appurato la situazione che di seguito
descriverà.
Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto si pregia di esporre ciò che segue in
merito a quanto richiestogli, sottoponendo al Preg.mo Giudice Delegato, nella
persona della Dott.ssa Marina Marchetti, e del Curatore fallimentare, nella
persona dell’Avv. Matteo Bozzini, le seguenti note peritali.
ASPETTO ECONOMICO E PROCEDIMENTO DI STIMA
Scopo della stima è la determinazione del valore di mercato dei beni
all'epoca della redazione della presente Relazione. L'aspetto
economico che meglio risolve tale quesito si identifica senz'altro nel
più probabile valore di mercato.
Per giungere alla determinazione del suddetto valore lo scrivente ha utilizzato
il procedimento di stima sintetica comparativa a valore di mercato in base ai
parametri tecnici, impiegando come parametro tecnico la superficie,
espressa in metri quadrati (mq), cioè il medesimo parametro che, nella stessa
zona, viene adottato nelle libere contrattazioni di compravendita per gli
immobili aventi caratteristiche simili a quelli oggetto di valutazione.
DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE
A) Ubicazione
Il bene risulta situato nel Comune di Cadeo, un paese collocato a una
distanza di 7 Km dalla vicina Fiorenzuola d’Arda e di poco inferiore a 20 Km
dalla Città di Piacenza, capoluogo provinciale.
B) Dati catastali (Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali)
L’area risulta censita al Catasto Terreni del Comune di Cadeo al Foglio 34
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Mappale 251. (Allegato n° 1)
Nello specifico:
1) Catasto Terreni Foglio 34 Mappale 251, Qualità Seminativo Classe 1 Superficie ha 03
67 30 Reddito Dominicale Euro 339,55 Reddito Agrario Euro 388,87;
Dalla consultazione della documentazione catastale lo scrivente ha potuto
constatare che l’attuale conformazione dei due terreni deriva da un Tipo
Frazionamento, depositato presso l’attuale Ufficio dell’Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale di Piacenza - Territorio – Servizi Catastali in data 09
Dicembre 2005 (Prot. N. PC104748). Con questo atto sembrerebbe costituirsi il
Mappale 251 derivante dalla soppressione del Mappale 14 e dalla
Variazione del Mappale 252.
Il possesso dei mappali oggetto della presente Relazione di stima risulta di:
CATTIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Cadeo - C.f.: 01418050330 –
PROPRIETA’ PER 1000/1000
C) Conservatoria dei Registri immobiliari (Agenzia delle Entrate – Servizi di
pubblicità immobiliare)
Dalla consultazione della documentazione pervenuta (Allegato n° 3), lo
scrivente ha potuto constatare che il bene oggetto della presente Relazione
di Stima fu acquistato mediante Atto di Compravendita in data
02 Marzo 2006 (Registro Particolare 2552 e Registro Generale 4018 in atti dal
09 Marzo 2006 Repertorio n° 50419/19779) redatto a cura del Dott. Giuseppe
Rocca in Fiorenzuola d’Arda.
Il bene acquistato venne gravato da Ipoteca volontaria, mediante Atto
Notarile Pubblico del Dott. Giuseppe Rocca risalente allo 02 Marzo 2006
(Repertorio 50420/19780) trascritto in data 09 Marzo 2006
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(Registro Particolare 752 e Registro Generale 4019). Con questo Atto, quindi, il
Mappale oggetto della presente Relazione di Stima veniva gravato da
ipoteca volontaria pari ad Euro 3.375.000,00 derivante da Concessione a
garanzia di finanziamento di Euro 2.250.000,00 al tasso di interesse annuo
di 3.896%.
In seguito il predetto bene fu oggetto di Convenzione Edilizia con il Comune
di Cadeo, sottoscritta in data 06 Aprile 2009 (Registro Particolare 4159 e
Registro Generale 6962 in atti dal 08 Maggio 2009 Repertorio n° 57092/24227),
redatta a cura del Dott. Giuseppe Rocca in Fiorenzuola d’Arda.
Infine il bene fu gravato rispettivamente dal Decreto di Ammissione al
Concordato Preventivo (Registro particolare n° 2415 e Registro Generale n°
3593, in data 28 Marzo 2013) e dalla Sentenza Dichiarativa di Fallimento
(Registro particolare n° 8853 e Registro Generale n° 12281) del
4 Dicembre 2013.
D) Confini
Il suddetto immobile è situato in una zona di espansione posta a Sud/Est del
Comune di Cadeo e vi si accede percorrendo la Via Emilia, o Strada Statale
n° 9, oltrepassando la Località Fontana Fredda in direzione Fiorenzuola
d’Arda. Nello specifico il Mappale 251 del Foglio 34 confina a Nord con la S.S.
n° 9, ad Est con un’area a vocazione produttiva, a Sud con terreni agricoli
mentre ad Ovest con un corso d’acqua superficiale denominato “Scolo
Ravacolla” ovvero un cavo primario che si distende nei Comuni di
Fiorenzuola, Cadeo, Cortemaggiore, Polignano, Monticelli e si perde nel Po.
E) Configurazioni dimensionali
L'area su cui insiste il bene immobile oggetto della presente Relazione di
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Stima risulta piuttosto regolare, con giacitura pianeggiante. Attualmente il
Mappale 251 è collocato all’esterno del perimetro del centro abitato, in
località San Bassano, e si affaccia sulla Via Emilia (o S.S. n° 9), una rilavante
arteria di comunicazione per i traffici commerciali. L’accesso al fondo
avviene, così descritto nell’Atto di Compravendita (avvenuta in data
2 Marzo 2006 da parte del Dott. Giuseppe Rocca - Repertorio notarile n°
50419 – Raccolta n° 19779, Registrato in Fiorenzuola d’Arda il 9 Marzo 2006 al
n° 364 Serie 15) “…strada poderale esistente sul terreno sul terreno
compravenduto…”.
F) Caratteristiche ambientali
La zona, ubicata fra la Frazione di Fontana Fredda (Cadeo) e il Comune di
Fiorenzuola d’Arda, risulta certamente idonea per insediamenti di tipo
produttivo poiché prospiciente, come già detto, lungo la Via Emilia (o Strada
Statale n° 9), ovvero, lungo un importante arteria di comunicazione percorsa
quotidianamente da un intenso traffico. L’area, inoltre, risulta a confine con
un ambito a vocazione agricola ed ubicata fra il Colo Ravacolla e un
insediamento di tipo produttivo già esistente, posto in località San Bassano.
G) Collegamenti viari e servizi
Gli immobili si trovano ubicati, come già detto, in Comune di Cadeo, in
Frazione Fontana Fredda, un paese situato a una distanza poco inferiore di
20 Km dalla Città di Piacenza, alla quale si accede mediante la percorrenza
della Via Emilia (S.S. n° 9). Il paese è servito dai principali servizi pubblici.
Gli ingressi autostradali alla A1 (Milano - Bologna), nel territorio di Fiorenzuola
d’Arda, distano poco più di cinque chilometri.
H) Caratteristiche dell'edificato ed utilizzazione dell'area
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H.1) STRUMENTO URBANISTICO
Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Cadeo risulta essere il
Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato con Delibera del Consiglio
Comunale (C.C.) n° 26 del 05 Aprile 2007. Nel tempo sono stati approvati, in
modalità differita, il Piano Operativo Comunale 2013/2018 (P.O.C.) con
Delibera del C.C. n° 39 del 09 Agosto 2014 ed il Regolamento Urbanistico
Edilizio (R.U.E.) con Delibera del C.C. n° 52 del 26 Novembre 2014.
Il P.S.C. colloca il bene immobile oggetto della presente Relazione di Stima
nella zona omogenea denominata “TERRITORIO URBANIZZABILE”,
specificatamente negli “AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE”
individuando una “FASCIA DI TUTELA FLUVIALE” in prossimità dell’alveo dello
Scolo Ravacolla. Proseguendo nella consultazione dell’elaborato grafico
denominato “Tav. n° 2 _AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI del P.S.C.” si evince
che gran parte dell’area risulta ricadere, lungo lo sviluppo dello Scolo
Ravacolla, nella “FASCIA DI RISPETTO AI CORSI D’ACQUA ai sensi dell’art. 42
del D. Lgs. 42/2004”. Vengono inoltre individuati il “TRACCIATO PISTA
CICLABILE” (a Nord lungo la Via Emilia) la “LINEA ELETTRICA ALTA TENSIONE
132 KV” (a Sud, esterna al terreno oggetto della presente Relazione di
Stima) e le “FORMAZIONI LINEARI DI ALTRE SPECIE “AREA AGRICOLA” (ad
Ovest lungo l’alveo dello Scolo Ravacolla). Proseguendo nella
consultazione degli elaborati grafici che costituiscono il P.S.C.,
principalmente si evince:
- “Tav n° 6_TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE”: “Settore B-
studio: Fascia da sottoporre ad approfondimenti in base al PTA” e
“16. Unità di Paesaggio dei sistemi urbanizzati”;
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- “Tav. n° 7_ELETTRODOTTI ED IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE”:
“Linea Elettrica di Alta Tensione (AT) 132 KV - Art. 13 Direttiva
Applicativa delle L.R. 30/2000” ed, al limite del lotto, “Zona di
Emissione Elettromagnetica > 0,5 µT – Art. 13 Direttiva applicativa
della L.R. 30/2000”;
- “Tav. n° 8_SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI PROGETTO PER LA
MOBILITA’”: “Fascia di rispetto stradale” a Nord, lungo la Via
Emilia;
- “Tav n° 11_AREE DI TUTELA FLUVIALE”: “Zona D di tutela di valenza
comunale – Potenziamento del corridoio ecologico in sicurezza
idraulica”, “Zona C2-2 – non protetta da difesa idrauliche o da
infrastrutture lineari – Potenziamento del corridoio ecologico” e
“Limite fascia di mrispetto ai corsi d’acqua pubblici (mt. 10)
(Norme di Polizia delle acque pubbliche – Capo VII del R.D.
523/1904”;
- “Tav n° 12_CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STATO DI PROGETTO”:
“Classe V – Aree prevalentemente industriali”.
Il P.O.C. individua il bene immobile oggetto della presente Relazione di
Stima mediante una perimetrazione “AMBITI IN CORSO DI ATTUAZIONE DA
POC. N. 1” (la legenda rimanda all’art. 36 delle NT-RUE) ed anche il R.U.E.
classifica parte di tale area come “AMBITI IN CORSO DI ATTTUAZIONE DA
P.O.C. N. 1” disciplinati al “CAPO VIII – AMBITI SPECIALIZZATI PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE” agli art. 39 ed art. 44 ed in parte come “Vp – AMBITI A VERDE
PRIVATO” disciplinati al “CAPO XI – TUTELA AMBIENTALE” all’art. 67 delle
Norme di Attuazione (NDA) che, rispettivamente, recitano:
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“Art. 39 – NORME GENERALI
In tali ambiti sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
- nelle aree di nuovo impianto produttivo è ammesso l’insediamento di lavorazioni
di cui all’elenco delle industrie insalubri (D.M. 5 Settembre 1994, art. 216 del testo
unico delle leggi sanitarie), ad eccezione di:
- attività che comportano allevamento, produzione e lavorazione di prodotti di
origine animale;
- produzione e trasformazione di energia nucleare e termoelettrica e impianti
che comportano trattamento di combustibile nucleare;
- impianti di lavorazione e fusione metalli;
- verniciature e solventi estese alla macro-scala industriale;
- produzione di materie plastiche;
- erbicidi e fitoregolatori, produzione e formulazione;
- esplosivi – produzione, manipolazione e deposito;
- grassi ed acidi grassi – grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali;
- idrocarburi – frazionamento, purificazione (esclusi i servizi stradali di sola
distribuzione);
- metalli – lavorazione dei minerali per la separazione, raffinazione dei metalli;
- concerie;
industrie chimiche e petrolchimiche;
- petrolio: raffinerie;
- parcheggi per autotreni a gestione privata;
- palestre sportive;
- impianti tecnologici e infrastrutture di servizio.
Devono comunque essere garantite, mediante opportune modalità operative e
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gestionali e/o uso di tecnologie, i limiti e le condizioni fissate dalla legislazione
vigente di scarichi ed emissioni.
E’ comunque facoltà del Comune, a seguito del parere preventivo di merito degli
organi competenti, di vietare in via preventiva l’attivazione e/o cessare l’attività di
un’industria classificata insalubre o subordinare l’attivazione di speciali cautele
allorché la stessa costituisca reale e concreta sorgente di pericolo per la salute
pubblica, senza alcun indennizzo nei confronti dell’azienda cessante.
Nelle nuove costruzioni sono consentiti scantinati e seminterrati di profondità
superiore a ml. 1,00 dal p.c. subordinanatamente alla presentazione di idonea
documentazione che dimostri la non interferenza con il locale livello massimo della
falda freatica, ovvero che preveda l’adozione di idonei accorgimenti costruttivi.
Le unità produttrici esistenti o di nuovo impianto potranno essere dotate di
abitazioni per i titolari dell’azienda e per il personale addetto alla sorveglianza nel
limite di non più di due alloggi per azienda, con SU complessiva max di 320,00 mq
con possibilità di deroga, concessa dal Consiglio Comunale, in caso di comprovata
necessità.
Tutte le nuove costruzioni sui lotti inedificati resi liberi da demolizioni dovranno essere
dotate di parcheggi privati in misura non inferiore a quanto stabilito all’art. 18 del
presente Regolamento.
Gli edifici compresi nelle zone produttive nei quali, alla data di entrata in vigore del
RUE, si esercitano attività non conformi alle destinazioni di zona (e cioè adibiti ed
attività diverse da quelle sopra elencate) possono essere mantenuti nella loro
destinazione ed assoggettati ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ristrutturazione e nuova edificazione d’ampliamento della SU non
superiore al 20% con possibilità di demolizione e ricostruzione del fabbricati
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esistente.
Gli ambiti specializzati per le attività produttive comprendono:
- tessuto produttivo consolidato;
- tessuto produttivo consolidato esterno ai centri abitati;
- tessuto produttivo e commerciale connesso con l’agricoltura;
- tessuto produttivo per attività terziarie: alberghi, hotel;
- tessuto produttivo in corso di attuazione;
- tessuto produttivo per i nuovi insediamenti;
- tessuto produttivo specializzato per il commercio.”
“Art. 44- TESSUTO PRODUTTIVO IN CORSO DI ATTUAZIONE
Sono costituiti da aree oggetto di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) già approvate dal
Consiglio Comunale.
Esse sono delimitate nelle tavole R.U.E. in scala 1:2000 con apposita simbologia. In
tali ambiti gli interventi edilizi si attuano secondo le modalità e le prescrizioni del
P.U.A. approvato.
Alla scadenza del termine del PUA le arre eventualmente inedificate o per le quali
non è stato richiesto il permesso di costruire, per essere utilizzate ai fini edificatori
dovranno reperire le maggiori dotazioni territoriali previste da normative in materia
eventualmente sopravvenute.
Qualora non risultasse la necessità di tale integrazione, dopo l’effettuazione dei
collaudi e della cessione gratuita delle aree di U1 ed U2, l’edificazione nel
comparto sarà disciplinata dalle norme previste dal P.U.A. originale.”
“Art. 67- ZONE A VERDE PRIVATO
Tali zone sono vincolate all’obbligo di rispettare e mantenere il verde esistente.
In dette zone sono vietate costruzioni di qualsiasi genere, ad eccezione di impianti
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sportivi all’aperto (campi da tennis, piscine e simili) o piccole costruzioni per
ricovero attrezzi e per servizi ad uso del personale addetto, con H = mt. 3 e U.F. =
0,03 mq/mq, che non comportino l’abbattimento di alberature, nonché recinzioni
la cui foggia sia intonata egli edifici ed all’ambiente esistenti.
Per gli edifici esistenti è ammesso l’ampliamento una volta tanto fino al 10% delle
S.u.l. preesistente.
Qualsiasi tipo di riassetto delle zone in questione e l’abbattimento di alberi sono
soggetti ad autorizzazione Comunale, che potrà prevederne la sostituzione.
Nelle suddette zone è compatibile la realizzazione di serre nel rispetto dell’altezza
prevista dalle presenti norme a condizione che siano costruite da struttura leggera
amovibile; qualora trattasi di struttura fissa la loro realizzazione è consentita nel
rispetto dell’altezza e dell’U.F. previsti.”
Sulla base delle informazioni assunte nel corso dei colloqui con il Tecnico
Comunale, sembrerebbe che vi sia un errore nell’apposizione del “retino”,
sulla cartografia che costituisce il R.U.E., che colloca parte del bene
oggetto della presente Relazione di Stima nella “ZONA A VERDE PRIVATO”,
(di cui al su riportato Art. 67 delle NDA) in luogo della corretta destinazione,
ovvero, “ZONA PER ATTREZZATURE URBANE”, di cui all’art. 62 delle NDA, così
come meglio indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
rilasciato dal preposto ufficio Comunale in data 9 Giugno 2015 con Prot. n°
0006552 (Allegato n° 2.b)
Infine, parte dell’area di cui al Foglio 34 Mappale 251 risulta gravata dal
“VINCOLO PAESAGGISTICO EX ART. 142 DEL D.LGS. N° 42/2004”.
L’Amministrazione Comunale Cadeo, infine, ha approvato il Piano
Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata e di tipo produttivo,
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denominato “San Bassano 2”, di con Delibera del Consiglio Comunale
n° 60 del 06 Novembre 2008 n° 27, sottoscrivendo una Convenzione, in data
06 Aprile 2009, dinnanzi al Dott. Giuseppe Rocca (Repertorio Notarile n°
56895 – Raccolta n° 24105 – Registrato a Fiorenzuola d’Arda il 27 Aprile
2009), con la Società “CATTIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.” CON UNICO SOCIO
rappresentata dal Sig. Ernesto Cattivelli nella propria qualità di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante. (Allegato n° 3_parte)
H.2) PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA (P.U.A.) di tipo
produttivo
Dalla consultazione della suddetta Convenzione si evince, principalmente
ed a titolo indicativo ma non esaustivo:
• che il Soggetto Attuatore è proprietario del terreno individuato al
Catasto Fabbricati del Comune di Cadeo Foglio 34 Mappale 251;
(premesse)
• che tale terreno risulta destinato del P.O.C. vigente a zona produttiva di
espansione D (comparto 3P) regolata dall’art. 46 del R.U.E.; (premesse)
• che il Soggetto Attuatore ha predisposto e presentato, presso il
preposto ufficio Comunale in data 31 Ottobre 2007 Prot. n° 10283, la
Richiesta di Autorizzazione al progetto P.U.A. ed i progetti di massima
per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso; (premesse)
• che l’autorizzazione per l’attuazione di un P.U.A. è subordinata alla
stipula di una Convenzione atta a disciplinare i rapporti fra il Comune
ed il Soggetto Attuatore; (premesse)
• che con delibera esecutiva della Giunta Comunale n° 131 del
13 Novembre 2007 è stata autorizzata la presentazione del P.U.A.;
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(premesse)
• che la Convenzione regola contenuti, modalità attuative e programmi
di realizzazione degli interventi del P.U.A. denominato “San Bassano
Due” approvato con Deliberazione del consiglio Comunale n° 60 del 06
Novembre 2008; (art. 1)
• che il termine previsto per l’attuazione del Piano viene fissato in anni
sette decorrenti dalla esecutività della Deliberazione di approvazione
del Piano (art. 3). Delibera C.C. n° 60 del 6 Novembre 2008;
Relativamente a questo aspetto lo scrivente informa che l’entrata in
vigore della Legge n° 98 del 9 Agosto 2013, art. 30 comma 3 bis
(conversione del D.L. 21 Giugno 2013 n° 69 “Decreto del Fare”) ha
prorogato di tre anni:
- Il termine di validità delle convenzioni o degli accordi similari
comunque denominati a livello regionale;
- I termini di inizio e fine lavori e quindi dei relativi titoli abilitativi
rilasciati per l’esecuzione delle opere previste in convenzione o negli
accordi similari. La proroga, specifica la norma, si applica alle
convenzioni o agli accordi stipulati sino al 31/12/2013.
Inoltre, dato che la norma non detta prescrizioni in merito alla
relativa richiesta di proroga, che scrive sentito anche il parete del
Tecnico Comunale prudenzialmente ritiene che la stessa sia
applicabile “automaticamente” senza la necessità di dover esperire
determinate formalità (es. comunicazione preventiva) fatta salva la
necessità di rinnovare, eventualmente per la parte di opere non
ancora eseguite, le eventuali garanzie finanziarie rilasciate al
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Comune. Tuttavia lo scrivente informa il lettore che il Curatore
fallimentare sta predisponendo e provvederà quanto prima al deposito
della “Richiesta di Voltura” del P.U.A. di tipo produttivo denominato “San
Bassano 2” rilasciato a “CATTIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.” CON UNICO
SOCIO al fine di modificarne l’intestazione del Titolo in “FALLIMENTO
CATTIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. a unico socio”, Atto propedeutico alla
attivazione della proroga di tre anni (ai sensi della Legge n° 98 del 9
Agosto 2013, art. 30 comma 3 bis) dei termini di validità della
Convenzione.
• che i beni compresi nel Piano ed oggetto di Convenzione sono
individuati al Catasto Terreni del Comune di Cadeo al Foglio 251
Mappale 251 avente superficie pari ad 36.730,00 mq; (art. 4)
• che la superficie territoriale del Piano è pari 36.730,00 mq, di cui
34.623,00 mq classificati “produttivi” e 2.107,00 mq classificati a fascia di
tutela. La superficie realizzabile nell’ambito del comparto è pari ad
15.580,00 mq, ovvero, il 45% di 34.623,00 mq e che il progetto prevede
la ripartizione delle aree nel seguente modo:
- Strade ……………………………….… 5.383,00 mq
- Marciapiedi ………………………….. 1.060,00 mq
- Parcheggi …………...……………….. 1.828,00 mq
- Pista ciclabile ………………………….. 415,00 mq
- Verde primario ……………….……….. 594,00 mq
- Area di urbanizzazione secondaria . 843,00 mq
- Fascia di tutela …………………..….. 2.107,00 mq
- Superficie fondiaria ……….……… 24.500,00 mq
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Al riguardo si allega copia di una “Tavola 4” contenente le previsioni
Planovolumetriche informando il lettore, sulla base delle informazioni
assunte, che il suddetto elaborato, nella sua estensione esecutiva,
avrebbe dovuto subire un aggiornamento a seguito delle prescrizioni
indicate nelle fasi di approvazione/adozione e dei contenuti
comunque individuati nella Convenzione fra il Soggetto Attuatore ed
il Comune di Cadeo.
In osservanza dei disposti di Legge il Soggetto Attuatore si obbliga:
- a cedere gratuitamente al Comune di Cadeo le aree per le
opere di urbanizzazione primaria risultanti dal P.U.A.;
- a realizzare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione
primaria;
- a cedere gratuitamente le aree di urbanizzazione secondaria;
- che le suddette aree dovranno essere trasferite al Comune di
Cadeo dopo l’effettuazione del collaudo delle opere di
urbanizzazione edilizia ed urbanistiche per la buona esecuzione
del Piano; (art. 5)
• che: (art. 6)
- interventi sono soggetti a Titolo abilitativo;
- l’ammontare del contributo di costruzione è determinato in base
alle disposizioni normative vigenti al momento del rilascio del Titolo
abilitativo;
- il rilascio del Permesso di Costruire (PdC) relativo o relativi agli
edifici previsti nel P.U.A. potrà avvenire soltanto ad avvenuto
rilascio del PdC relativo alle opere di urbanizzazione primaria;
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- la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà essere
contestuale alla realizzazione degli interventi edilizi sui lotti privati;
• che ad opera ultimata dovrà essere acquisito dal Soggetto Attuatore il
Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità; (art. 7)
• che sono da considerarsi opere di urbanizzazione primaria quelle
individuate negli specifici elaborati del P.U.A. i cui costi si stimano pari
ad Euro 776.475,94 spese tecniche ed aliquota I.v.a. compresa. Fra le
opere di urbanizzazione primaria sono compresi gli interventi di fornitura
ed apposizione di segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale,
secondo le modalità previste dal Codice della Strada, ed in Soggetto
Attuatore, prima dell’apertura delle aree di urbanizzazione all’uso
pubblico, dovrà mantenerle in efficienza sino al collaudo (art. 8);
• che l’ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria è
determinato all’atto del rilascio dei singoli PdC, secondo i valori
tabellari in vigore in quel momento; (art. 9)
• che tutte le opere oggetto del P.U.A. dovranno essere realizzate
secondo gli elaborati del Piano; la direzione dei Lavori sarà affidata a
Tecnici prescelti dal Soggetto Attuatore; l’alta sorveglianza
dell’attuazione del programma sarà effettuata dagli Uffici Tecnici
comunali; (art. 10)
• che il Piano dovrà essere attuato secondo le prescrizioni formulate
durante la fase istruttoria del procedimento di approvazione dello
stesso e precisamente: (art. 11)
- “Tav. n° 3”, la superficie del comparto di intervento dovrà
riguardare la sola superficie di proprietà, quindi 36.730,00 mq;
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- “Tav. n° 4”, le previsioni planivolumetriche dovranno essere
rettificate:
- fino al limite del rispetto stradale indicato dal P.O.C. (ovvero
40,00 m dalla S.S. n° 9) e del rispetto della linea elettrica Alta
Tensione indicato nel P.O.C. (ovvero 50,00 m dall’asse);
- dal canale Ravacolla dovrà essere rispettata la distanza di
10,00 m dal limite della sponda;
- i fabbricati in progetto dovranno rispettare le distanze dal
confine di zona così come indicato nel P.O.C.;
- “Allegato F _ Computo Metrico Estimativo”: sono da intendersi a
carico del Soggetto Attuatore tutte le opere di urbanizzazione
necessarie per dare completezza e funzionalità alle opere stesse
ancorché non elencate specificatamente nel computo metrico;
- “Allegato L _ Vincoli”:
- linea elettrica alta Tensione 50,00 m in luogo dei 30,50 m previsti;
- fascia di rispetto stradale 40,00 m in luogo dei 20,00 m previsti;
- non è indicato il limite del vincolo ambientale dell’acqua
pubblica Ravacolla di cui al D. Lgs n° 42/2004;
- la superficie permeabile da ricavare all’interno dei lotti, dovrà
essere indicata in sede di presentazione della Richiesta di PdC per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- fra le opere di urbanizzazione deve intendersi compresa anche
la tombinatura del canale a confine con la zona produttiva ad Est
fino all’incrocio con la S.S. n° 9 nonché la vasca di laminazione
prevista al fianco dello Scolo Revacolla con nulla-osta da parte
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del Consorzio di Bonifica;
- dovrà essere acquisito il nulla-osta da parte dell’A.N.A.S.
relativamente all’accesso alla S.S. n° 9;
- sulla base del parere della Commissione Edilizia n° 31 del
12 Novembre 2007 la strada di arroccamento parallela alla
S.S. n° 9 dovrà essere estesa sino ai confini Est ed Ovest;
- tutti gli interventi di modifica del Territorio compresi nel comparto
dovranno essere assoggettati alle procedure di autorizzazione
ambientale se interni alla fascia di 150,00 m dallo Scolo Ravacolla;
• che le opere di urbanizzazione e/o le altre opere pubbliche, oltre ad
essere eseguite ed ultimate entro il termine di validità del piano, sono
soggette: (art. 12)
a) alla preventiva acquisizione del PdC, il cui progetto dovrà essere
redatto in conformità:
- ai capitolati speciali d’appalto del Comune e delle Aziende
Titolari della gestione dei Pubblici Servizi;
- alle prescrizioni che saranno indicate dagli uffici tecnici
comunali in sede di verifica nonché in fase realizzativa;
- alle normative tecniche relative ad ogni tipologia di opera e
mdi impianto;
b) il progetto di cui al punto a) deve essere redatto nella forma di
progetto esecutivo, fatta eccezione per le opere che dovranno
essere realizzate dagli enti gestori dei pubblici servizi che dovranno
comunque visionare ed approvare il progetto esecutivo stesso;
c) le opere dovranno essere realizzate in conformità ai PdC rilasciati;
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d) alla cessione gratuita delle opere, manufatti ed aree di pertinenza;
e) all’allacciamento ai pubblici servizi;
f) alla conformità della normativa vigente in tema di affidamento e
modalità di realizzazione delle opere:
• che il Collaudo (preceduto dalla consegna di tutti gli elaborati grafici
del progetto esecutivo rispondente agli effettivi lavori eseguiti, sia su
base cartacea che su base informatica) delle opere di urbanizzazione
dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione
della ultimazione dei lavori, fatti salvi tempi più lunghi nel caso si
rendano necessari interventi di ripristino, riparazione e completamento
delle opere. Le spese per il suddetto Collaudo saranno a carico del
Soggetto Attuatore ed effettuati da Tecnici nominati, anche in corso
d’opera, dall’Amministrazione comunale. L’approvazione del Collaudo
determina l’obbligo, da parte dell’Amministrazione Comunale, della
presa in carico. Allo scopo di accertare l’attecchimento delle essenze
arboree, le opere a verde potranno essere prese in carico dopo un
periodo di manutenzione, a cura e spese del Soggetto Attuatore,
avente durata massima di anni uno dalla data del Collaudo; (art. 13)
• che qualunque variazione sostanziale alla composizione urbanistica del
P.U.A. dovrà essere preventivamente richiesta e debitamente
autorizzata dal Comune; (art. 14)
• che l’importo previsto delle opere da eseguirsi a cura e spese del
Soggetto Attuatore, desumibile dal Computo Metrico Estimativo
facente parte del P.U.A., ammonta ad Euro 776.475,94, comprensivo di
spese tecniche ed Iva. A garanzia degli obblighi assunti, il Soggetto
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Attuatore, ha costituito a favore del Comune di Cadeo una fidejussione
assicurativa emessa, in data 26 Marzo 2009 con n° 1573.00.27.27346181,
da “SACE BT SPA” con sede legale in Roma, Piazza Poli n° 42 e pari al
50% dell’importo previsto di cui sopra. Tale garanzia deve prevedere
anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in
proporzione dell’entità delle inadempienze verificatesi. Detta garanzia
soddisfa l’obbligazione assunta a semplice richiesta del Comune con
rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione dell’art. 1944 del
Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1
dell’art. 1957 del Codice Civile. Le fideiussioni devono essere adeguate
con cadenza triennale in base alle variazioni I.S.T.A.T. fabbricati. Le
fideiussioni sono durature e valide fino al momento della ricezione da
parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune di
Cadeo dell’avvenuto adempimento degli obblighi assunti. (art. 15)
• che nei casi di inottemperanza delle obbligazioni nascenti dalla
predetta Convenzione, senza giustificato motivo, il concessionario
dovrà corrispondere al Comune una penale come di seguito stabilita,
salva la risarcibilità di ogni maggior danno: (art. 16)
a) Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle opere di
urbanizzazione e comunque fino a un massimo del 10% del valore
delle stesse;
b) Pari al 5 % del valore delle opere dichiarate non collaudabili dal
collaudatore;
c) Pari al 30 % del valore delle aree di cessione, nel caso di
inadempimento dell’obbligo di cessione.
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• che in caso di inadempienza degli obblighi assunti con la predetta
Convenzione, l’Amministrazione Comunale ordina che si provveda a
sanare le irregolarità entro un termine non inferiore a 90 giorni. Scaduto
tale termine senza che il Soggetto Attuatore abbia ottemperato al
predetto ordine il Comune intima l’esecuzione entro un ulteriore
termine di 30 giorni. Scaduto anche questo ulteriore termine il comune
provvede direttamente all’esecuzione delle prestazioni dovute,
all’applicazioni di eventuali penali, con escussione della prestata
fideiussione, per l’importo delle penali e per la quota parte
corrispondente al costo delle opere non realizzate o non collaudate ed
addebito di ogni ulteriore onere. (art 17)
• che nel caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della
predetta Convenzione, il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di trasferire
agli acquirenti tutti gli oneri di cui alla Convenzione. In particolare
dovrà essere riportata negli atti pubblici la facoltà, per il titolare della
Convenzione, di presentare varianti al piano da sottoporre alla
approvazione comunale e, a tale scopo, il Soggetto Attuatore si
impegna a riportare negli atti di trasferimento stipulati tutte le clausole
contenute nella Convenzione stessa. In ogni caso, gli obblighi assunti
dal Soggetto Attuatore si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò
indipendentemente da diverse o contrarie clausole di vendita, le quali
non hanno efficacia nei confronti del Comune. Il Soggetto Attuatore è
tenuto a richiedere preventiva autorizzazione per la cessione a terzi dei
presenti impegni. (art. 19)
I) DESCRIZIONE DEI BENI
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Come già detto il bene oggetto della presente Relazione di Stima, ovvero, il
terreno contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cadeo al
Foglio 34 Mappale 251 è interessato da un P.U.A. di tipo produttivo,
conseguentemente alla presentazione, da parte della società “CATTIVELLI
COSTRUZIONI S.r.l. a unico socio” della specifica Richiesta, depositata in data
31 Ottobre 2007 con Protocollo n° 10283, alla quale è seguita
l’autorizzazione alla presentazione del P.U.A., mediante Delibera della
Giunta Municipale n° 131 del 13 Novembre 2007, a seguito della quale è
avvenuta l’approvazione del Piano, con Delibera del Consiglio Comunale
n° 60 del 6 Novembre 2008, che ha portato alla sottoscrizione della citata
Convenzione.
Secondo quanto riferito allo scrivente nel corso dei colloqui con il Tecnico
Comunale, in seguito della sottoscrizione della Convenzione, ma in epoca
non precisata, furono iniziati i lavori legati alle opere di urbanizzazione,
senza che avvenisse il deposito (a cura e spese del Soggetto Attuatore) di
alcuna richiesta di PdC e senza che il Comune rilasciasse nessun Titolo che
abilitasse l’intervento. Pertanto i lavori iniziarono in mancanza della
consegna della obbligatoria documentazione, principalmente il Progetto
abilitativo Esecutivo, ed in completa assenza delle necessarie
autorizzazioni, anche degli ulteriori Enti che, a vario tiolo avrebbero dovuto
e/o dovrebbero esprimersi in merito al progetto legato alla realizzazione
dell’opera, cosi come indicato nella Convenzione.
Dalla consultazione del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n°
91 del 12 Giugno 2012 (Allegato n° 5), si evince che:
- in data 25 Maggio 2011 il preposto Ufficio Comunale ha
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contestato al Soggetto Attuatore, mediante una nota con
Prot. n° 4963, la realizzazione di una parte delle opere di
urbanizzazione secondo modalità difformi rispetto a quanto
stabilito nella Convenzione in quanto la Ditta realizzatrice è stata
individuata senza l’utilizzo delle procedure di evidenza pubblica;
- in data 23 Maggio 2011 con nota avente Prot. n° 4845 ed in data
27 Luglio 2011 con nota avente prot. n° 7060 è stata segnalata
all’autorità giudiziaria le violazioni di cui sopra;
- in data 3 Novembre 2009 con determinazione n° 391/GEN. è stato
affidato all’Ing. Giuseppe Pighi, già collaudatore in Corso
d’opera, l’incarico di verificare la consistenza e l’accettabilità
delle opere di urbanizzazione realizzate da un soggetto privo dei
requisiti richiesti;
- in data 28 Febbraio 2012 è stato redatto un Verbale di
sopralluogo “preliminare” all’accertamento Tecnico contabile
relativo alle opere di urbanizzazione a servizio del P.U.A.
San Bassano 2 redatto dall’Ing. Pighi Giuseppe;
- in data 29 Febbraio 2012 il Tecnico incaricato propose
l’approvazione dello “Stato di consistenza dei lavori e inventario
dei materiali delle opere provvisionali alla data del 28 Febbraio
2012”;
- vengono considerate le opere di urbanizzazione realizzate nel
comparto di “…modesta entità e consistono in scavi di sbancamento,
sottofondo con ghiaia in sorta, condotti fognari e pozzetti con chiusini
corrispondenza della strada di lottizzazione parallela alla statale n. 9 ed
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in alcune aree a parcheggio;…”;
- viene considerato che “…l’art. 45 del D.L. n° 201/2011 ha introdotto
nel corpo dell’art. 16 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 (Testo unico
dell’edilizia) il comma 2-bis che prevede l’esonero dell’obbligo di gara
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e non prevede
l’applicazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163…”;
- viene dato atto, ”…alla luce di quanto sopra riportato che le opere di
urbanizzazione realizzate dalla ditta lottizzante possono essere accettate
e che il completamento delle stesse potrà essere ripreso previa
acquisizione di un nuovo permesso di costruire ai sensi dell’art. 12 della
L.R. n° 31/2001 e s.m…”;
- viene ritenuto “…di approvare l’accertamento tecnico contabile e lo
stato di consistenza dei lavori ed inventario dei materiali delle opere
provvisionali alla data del 28/02/2012, relativi al P.U.A. San Bassano 2
effettuato dal collaudatore incaricato, ing. Giuseppe Pighi”;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità
contabile espressi, rispettivamente dal Responsabile del Servizio
interessato e dal Responsabile del Servizio Ragioneria
(ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000).
In relazione ai contenuti del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
n° 91 del 12 Giugno 2012, viene deliberato:
- di “…approvare lo Stato di consistenza dei lavori e inventario dei
materiali delle opere provvisionali alla data del 28.02.2012 e
l’Accertamento tecnico contabile datato 29.02.2012, predisposti
dall’Ing. Giuseppe PIGHI, inerenti al P.U.A. Can Bassano 2…”;
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- di “...dare atto che il completamento delle opere di urbanizzazione
potrà avvenire a cura della ditta lottizzante previa acquisizione del un
nuovo titolo abilitativo”;
- di “…stabilire che il completamento delle opere di urbanizzazione verrà
sottoposto a controllo tecnico, con spese a carico della ditta lottizzante,
da parte del collaudatore in corso d’opera, Ing. Giuseppe Pighi, già
incaricato dall’Amministrazione Comunale…”;
- di “…trasmettere copia del presente atto alla ditta Cattivelli Costruzioni
S.r.l. con sede in Cadeo Via Emilia n° 27…”;
- di “…dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.”
Alla data del sopralluogo presso i beni immobili oggetto della presente
Relazione di Stima, avvenuto il 24 Marzo 2015, lo scrivente ha constatato
che l’accesso dalla Vie Emilia (o S.S. n° 9) all’area oggetto del P.U.A.
avviene mediante la percorrenza della “…strada poderale esistente…”
eseguita in materiale bituminoso, seppur vetusto. E’ stata altresì riscontrata,
come fra l’altro riportato nel documento “Stato di Consistenza dei lavori e
inventario dei materiali delle opere provvisionali alla data del 28-02-2012”,
la stesura di uno strato di ghiaia atto a formare l’ipotetica sede stradale
(parallela alla S.S. n° 9 e per un tratto perpendicolare ad essa) che,
purtroppo ed a causa dell’incuria manutentiva dell’area è parzialmente
ricoperto da uno strato vegetativo. Non è stato possibile, pertanto,
constatare l’attuale stato delle opere eseguite anche a causa del
degrado e dell’abbandono della presente area che risulta, fra l’altro,
occupata da materiale estratto, presumibilmente, anche dagli scavi
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praticati ma purtroppo gravata dalla presenza di materiale vario, costituito
da bancali sormontati da lastre in pietra naturale di varia natura, copertine
prefabbricate in cls, oltre ad accumuli sparsi di materiale di risulta di natura
edile (laterizi, blocchi prefabbricati in cls) e/o di altro genere. E’ stata
accertata, inoltre ed in difformità dei contenuti dell’Accertamento
Contabile, la presenza dello zoccolo in muratura che sembrerebbe
identificare, al solo esame visivo, parte del perimetro dei lotti e/o delle sedi
stradali del piano.
Lo scrivente, inoltre, segnala:
1) dalla consultazione dell’Atto di Compravendita, redatto in data
2 Marzo 2006 da parte del Dott. Giuseppe Rocca (Repertorio notarile n°
50419 – Raccolta n° 19779, Registrato in Fiorenzuola d’Arda il 9 Marzo
2006 al n° 364 Serie 15) si evince al punto 5) delle “Garanzie, Modalità e
Patti” che la Società acquirente “…si impegna, a propria cura e spese,
a portare all’interno del cortile di proprietà del venditore, individuato
dal Mappale 12 del Foglio 34 N.C.T. di Cadeo le condutture del Gas e
dell’acqua, entro un anno da oggi…”;
2) dalla consultazione della Convenzione avvenuta in data 06 Aprile 2009
dinnanzi al Dott. Giuseppe Rocca (Repertorio Notarile n° 56895 –
Raccolta n° 24105 – Registrato a Fiorenzuola d’Arda il 27 Aprile 2009), fra
il Comune e Società “CATTIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.” CON UNICO SOCIO
si riscontra che “…fra le opere di urbanizzazione deve intendersi
compresa anche la tombinatura del canale a confine con la zona
produttiva ad Est fino all’incrocio con la S.S. n° 9 nonché la vasca di
laminazione prevista al fianco dello Scolo Revacolla con nulla-osta da
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parte del Consorzio di Bonifica…”. Lo scrivente ritiene opportuno
segnalare che dalla consultazione del Computo Metrico Estimativo
(Allegato F alla Convenzione) non si riscontra alcuna indicazione in
merito alla descrizione e/o alle quantità e/o agli importi (unitari e
parziali) di questa specifica opera, informando il lettore che all’epoca
del sopralluogo, il canale risultava, per quanto visibile, a cielo aperto.
VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI
DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI (Vt)
Al fine di determinare il più probabile valore di mercato dell’area oggetto
della presente Relazione di Stima, lo scrivente utilizzerà come parametro
tecnico il metro quadrato di superficie, assumendo i corrispettivi prezzi medi
unitari di mercato correnti nella stessa zona e praticati ad appezzamenti
aventi, orientativamente, le medesime caratteristiche di quelli da stimare. Al
riguardo, lo scrivente ha effettuato una ricerca di mercato, consultato la
banca dati dell’Osservatorio del Mercato immobiliare dell’Agenzia del
Territorio di Piacenza, i Valori Agricoli Medi della Provincia di Piacenza e
reperendo ulteriori informazioni da diverse Agenzia immobiliari operanti nella
zona e, riconoscendo che i parametri reperiti sono da ritenersi medi ed
indicativi, visto la scarsa contrattazione di compravendite in considerazione
alla particolare situazione di sofferenza in cui si trova attualmente il mercato
immobiliare, ritiene appropriata l’applicazione di un importo pari ad Euro
20,00 al mq relativamente alla porzione del Mappale 251 con destinazione
“Produttiva” e pari ad Euro 4,00 al mq relativamente alla porzione del
Mappale 251 con destinazione “Fascia di Tutela”, quali valori di mercato a
metro quadrato di superficie.
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DETERMINAZIONE DEL VALORE: (dati dedotti dalle Visure catastali)
� Foglio 34 Mappale 251 – Parte - Area a destinazione “Produttiva”:
Vt1 = 34.623,00 mq x € 20,00 = € 692.460,00 …….. arrotondato ad € 692.000,00
� Foglio 34 Mappale 251 – Parte - Area a destinazione “Fascia di tutela”:
Vt2 = 2.107,00 mq x € 4,00 = 8.428,00 ……………..… arrotondato ad € 8.000,00
Vt = Vt1+Vt2 = € 700.000,00
All’immobile come sopra esposto gli si attribuisce un valore, riconducibile
all’epoca della stesura della presente Relazione di stima, pari ad
Euro 700.000,00 (diconsi Euro Settecentomilamila/00).
CONCLUSIONI
Il Consulente Tecnico ritiene con la presente Relazione, che si compone di
n° 30 pagine stampate su un solo lato e n° 5 Allegati (in più fogli), di aver
assolto l'incarico conferitogli e rimane a disposizione del Giudice Delegato
e del Curatore per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Piacenza, 01 Luglio 2015
IL TECNICO
UGGE' Geom. Federico
ALLEGATI
Allegato n° 01) Documentazione reperita, in via telematica il 4 Giugno 2015,
dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Piacenza – Servizi Catastali:
1.a) Estratto di Videografica Foglio 34 Mappale 251;
1.b) Visura storica Catasto Terreni Foglio 34 Mappale 251.
Allegato n° 02) Documentazione reperita in Comune di Cadeo
2.a) Richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) depositata presso il
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Comune di Cadeo in data 5 Giugno 2015;
2.b) Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) ritirato presso il Comune di
Cadeo in data 10 Giugno 2015.
2.c) Estratto della cartografia inerente allo strumento urbanistico;
2.d) Elaborato grafico;
Allegato n° 03) Documentazione reperita, in data 5 Giugno 2015, presso il preposto
sportello dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Piacenza – Servizi di
Pubblicità immobiliare:
• Ispezione Ordinaria _ Elenco sintetico formalità (stralcio);
• Nota di trascrizione del 09 Marzo 2006 - Registro generale n° 4910 e Registro
particolare n° 752;
• Convenzione Edilizia del 06 Aprile 2009 - Registro Particolare 4159 e Registro
Generale 6962;
• Nota di trascrizione Decreto di Ammissione al Concordato Preventivo del
28 Marzo 2013 - Registro Generale n° 3593 e Registro particolare n° 2415/2013;
• Nota di trascrizione Sentenza Dichiarativa di Fallimento del 4 Dicembre 2013 -
Registro generale n° 12281 e Registro Particolare n° 8853.
Allegato n° 04) Repertorio fotografico beni immobili.
Allegato n° 05) Delibera di Giunta Comunale n° 91 del 12 Giugno 2012 e
Accertamento Tecnico Contabile del 29 Febbraio 2012
Piacenza, 01 Luglio 2015
IL TECNICO
UGGE' Geom. Federico
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