relazione della consulenza tecnica di … · presenti per mezzo di una memoria tecnica in merito al...

25
C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 1 di 25 r.p. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE […] Giudice: Dr.ssa […] RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO CAUSA R.G. n°: […]/[…] […] c/ […] Il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in Roma, via […][…], nominato C.T.U. relativamente alla causa in epigrafe, è comparso all’udienza del […], per il giuramento di rito e per la formulazione dei quesiti che si riportano di seguito: "Dica il CTU, esaminati gli atti di causa, eseguiti i necessari accertamenti sia a seguito di sopralluogo, sia mediante accesso presso pubblici uffici per cui fino d’ora viene autorizzato ed acquisita la documentazione utile: 1. quale sia attualmente lo stato dei luoghi; 2. se le canne fumarie di cui si discute siano state posizionate secondo la normativa vigente, anche sotto il profilo delle distanze legali e delle altezze e se le stesse alterino il decoro architettonico del fabbricato; 3. se le canne fumarie in oggetto abbiano determinato un deprezzamento delle unità immobiliari di proprietà dell’attore ed in caso affermativo ne determini il valore; 4. se le canne fumarie preesistenti ed oggetto dell’accordo in data 2.12.2005 eseguite in muratura siano funzionanti ad oggi e se da esse permangono immissioni che superano i limiti di tollerabilità stabiliti dalla legge; 5. in caso di effettive immissioni quali siano gli appartamenti interessati ed in quale misura siano coinvolti; 6. se le canne fumarie in oggetto abbiano determinato un deprezzamento delle unità immobiliari di proprietà dell’attore.” Il termine entro il quale trasmettere la relazione alle parti è il […]; il termine per ricevere eventuali osservazioni dalle parti è il […]; il termine per il deposito in cancelleria della relazione è il […]. Il C.T.U. ha eseguito più accessi secondo la seguente tempistica:

Upload: nguyenkien

Post on 30-Sep-2018

226 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 1 di 25

r.p. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE […] Giudice: Dr.ssa […]

RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

CAUSA R.G. n°: […]/[…] […] c/ […] Il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in Roma, via […][…], nominato C.T.U. relativamente alla causa in epigrafe, è comparso all’udienza del […], per il giuramento di rito e per la formulazione dei quesiti che si riportano di seguito: "Dica il CTU, esaminati gli atti di causa, eseguiti i necessari accertamenti sia a seguito di sopralluogo, sia mediante accesso presso pubblici uffici per cui fino d’ora viene autorizzato ed acquisita la documentazione utile:

1. quale sia attualmente lo stato dei luoghi; 2. se le canne fumarie di cui si discute siano state posizionate secondo

la normativa vigente, anche sotto il profilo delle distanze legali e delle altezze e se le stesse alterino il decoro architettonico del fabbricato;

3. se le canne fumarie in oggetto abbiano determinato un deprezzamento delle unità immobiliari di proprietà dell’attore ed in caso affermativo ne determini il valore;

4. se le canne fumarie preesistenti ed oggetto dell’accordo in data 2.12.2005 eseguite in muratura siano funzionanti ad oggi e se da esse permangono immissioni che superano i limiti di tollerabilità stabiliti dalla legge;

5. in caso di effettive immissioni quali siano gli appartamenti interessati ed in quale misura siano coinvolti;

6. se le canne fumarie in oggetto abbiano determinato un deprezzamento delle unità immobiliari di proprietà dell’attore.”

Il termine entro il quale trasmettere la relazione alle parti è il […]; il termine per ricevere eventuali osservazioni dalle parti è il […]; il termine per il deposito in cancelleria della relazione è il […]. Il C.T.U. ha eseguito più accessi secondo la seguente tempistica:

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 2 di 25

il giorno […] alle ore 12.00 in Roma, corso […] II n° 209 / vicolo […] 11, luoghi di causa;

il giorno […] alle ore 17.15 in Roma, corso […] II n° 209 / vicolo […] 11 / vicolo della Cancelleria 26, luoghi di causa;

CIO' PREMESSO

il C.T.U. esaminati i documenti e gli atti della causa, sentite le parti presenta la:

RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO Lo scrivente C.T.U., durante l’accesso presso l’immobile di cui è causa ha potuto prendere visione dei luoghi, essere edotto sugli avvenimenti pertinenti la causa in oggetto fino a tale data. Al termine di ciascun sopralluogo è stato redatto un verbale sottoscritto dai presenti che si allega alla corrente relazione per farne parte integrante e sostanziale. In occasione dell’accesso, il CTU ha chiesto chiarimenti ai presenti per mezzo di una memoria tecnica in merito al quesito posto dal Giudice. Quanto eventualmente ricevuto è stato preso debitamente in esame ed è allegato alla presente relazione. 1.0 Descrizione dei luoghi. La parte attrice ([…]) è proprietaria di tre appartamenti di interesse per la corrente contesa:

a) il primo appartamento è distinto con l’interno 4 e si trova al piano 2 del fabbricato condominiale con accesso da vicolo […] n° 11, in Roma (medesimo edificio dove al piano terra si trova il locale ristorante condotto in locazione dalla convenuta); tale appartamento era inutilizzato alla data dell’accesso e privo di mobili e arredi;

b) il secondo appartamento è distinto con l’interno 5 e si trova al piano 3 del fabbricato condominiale con accesso da vicolo […] n° 11, in Roma (medesimo edificio dove al piano terra si trova il locale ristorante condotto in locazione dalla convenuta); tale appartamento era inutilizzato alla data dell’accesso e privo di mobili e arredi;

c) il terzo appartamento è distinto con l’interno 15 della scala A e si trova al piano 5 del fabbricato condominiale con accesso da corso […] II n° 209, parte di un fabbricato condominiale separato da quello in cui si

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 3 di 25

trovano i due appartamenti precedenti e il ristorante condotto in locazione dalla convenuta; tale appartamento era direttamente utilizzato dalla parte attrice come dimora abituale.

I due fabbricati dispongono di facciate che prospettano su una chiostrina dove si aprono le vedute degli appartamenti dell’attrice e dove sono installate le canne fumarie contestate a servizio dei locali condotti in locazione dalla convenuta. L’unità immobiliare condotta in locazione dalla convenuta è un ristorante che dispone – tra l’altro – di un forno a legna per la cottura del cibo (principalmente pizza napoletana). In particolare, quanto di interesse per la corrente contesa (oggetto della lamentata turbativa) consiste in tre canne fumarie:

1.1. la canna fumaria n° 1 è collegata al forno a legna; il condotto esce dalla bocca di esalazione del forno quindi dopo una curva a 90° si trova un giunto a T grazie al quale i prodotti della combustione sono costretti a passare all’interno dell’impianto di abbattimento fumi e fuliggine (marca […] modello […]); uscito dal depuratore, il condotto prosegue rettilineo fino al giunto a Y: verso destra, il condotto è collegato alla canna fumaria 3 mediante una valvola, mentre il medesimo giunto consente la prosecuzione del flusso con andamento rettilineo e orizzontale verso l’esterno della cucina, dove subito dopo aver oltrepassato il muro esterno il condotto è munito di una curva a 90° che impartisce alla canna fumaria un andamento sub orizzontale fino alle successive due curve, oltre le quali la canna fumaria prosegue con andamento rettilineo verticale verso l’alto sul prospetto interno del medesimo condominio fino a raggiungere la sommità del fabbricato; il sistema di sostegno è con staffe metalliche infisse sul muro esterno, la sezione è circolare con diametro nominale Ø 350 mm e il rivestimento esterno è in rame (colore marrone scuro); tale canna è quella più esterna rispetto al prospetto (come si vede chiaramente dalla foto in copertura dove si riconosce che il fumo bianco uscente dalla canna esterna è quello proveniente dal forno a legna, funzionante durante il sopralluogo per la normale preparazione delle vivande);

1.2. la canna fumaria n° 2 è collegata al sistema di evacuazione dell’aria esausta; il condotto esce dalla cucina grazie al foro praticato sul muro esterno, quindi una curva a 90° consente il cambio di direzione secondo una giacitura sub orizzontale parallela alla

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 4 di 25

facciata, fino a raggiungere due curve a 45° (cfr. foto 15 CTP ing. […]) oltre le quali il condotto prosegue in verticale, rettilineo e parallelo alla canna n° 1 sul prospetto interno del medesimo condominio fino a raggiungere la sommità del fabbricato; il sistema di sostegno è con le medesime staffe metalliche infisse sul muro esterno che sorreggono la canna n° 1, la sezione è circolare con diametro nominale Ø 400 mm e il rivestimento esterno è in rame (colore marrone scuro);

1.3. la canna fumaria n° 3 si trova in aderenza alla facciata del fabbricato che prospetta sul cortile interno; nella cucina condotta in locazione dalla convenuta, un condotto di fumo collegato al forno a legna si origina dallo stacco a Y (il medesimo già descritto per la canna fumaria n°1) a valle del quale si trova una valvola di intercettazione in posizione “chiuso” (come dichiarato dal conduttore dell’impianto); il condotto esce dalla cucina grazie al foro praticato nel muro e raggiunge la sommità del fabbricato; la sezione è rettangolare e il sistema collegamento è in shunt cementizi (anche definita in atti “canna fumaria in muratura”).

Alla data dell’accesso il sistema di depurazione […] era installato all’interno della cucina del ristorante in questione; l’impianto di depurazione era funzionante e intercettava i fumi rivenienti dal forno a legna. A valle del sistema di depurazione si trova la diramazione a Y a cui si collegano la canna fumaria n° 1 e la canna fumaria n° 3. La canna fumaria n° 3 (anch’essa collegata al forno a legna) dispone di una valvola di intercettazione del flusso che si trova nella posizione chiuso, come asserito dal conduttore dell’impianto (la canna n° 2 serve per estrarre l’aria esausta dell’ambiente). Le canne fumarie contestate sono installate su facciate che non prospettano su pubblica via. La canna fumaria n° 3 (anche definita in atti canna fumaria in muratura) esala sulla sommità del fabbricato condominiale con accesso da corso […] II n° 209, differente dal fabbricato condominiale dove si trovano i locali cui è a servizio (vicolo […] 11). L’attività di ristorazione è esercitata dalla […] S.r.l. – Roma (C.F. […]) che conduce in locazione il ramo d’azienda de “La […] S.a.s. di Carlo […] & c.” in virtù del contratto di affitto d’azienda del […] (doc. 1 convenuta […]). Alla data dell’accesso l’attività di ristorazione di interesse era regolarmente funzionante e i locali erano attivamente utilizzati.

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 5 di 25

La relazione dell’arch. […] (cfr. doc. 5 fascicolo convenuta) indica che le canne fumarie oggetto di contestazione sono installate in un luogo differente rispetto a quelle preesistenti, come indica chiaramente la planimetria allegata al documento citato. Inoltre, le due canne fumarie preesistenti di uguale sezione erano installate secondo una congiungente dei loro assi parallela alla facciata, mentre le due canne fumarie contestate sono di diametri differenti tra loro e sono installate secondo la congiungente dei loro assi perpendicolare alla facciata. 2.0 Se le canne fumarie sono posizionate secondo la normativa vigente. La parte attrice indica che (le questioni sul rispetto delle norme codicistiche vengono trattate ai successivi paragrafi, in quanto previste in specifici quesiti posti dal Giudice): 2.1 le canne fumarie n° 1 e n° 2 non dispongono di alcuna autorizzazione

da parte della Soprintendenza (cfr. pag. 6 citazione); 2.2 il DPR 1391/70 del 22.12.1970 (richiamato dalla convenuta) è stato

abrogato dal D. Lgs. 152/2006 integrato dalla L. 99/2009; queste ultime normative impongono condizioni (le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri) non rispettate dalle canne fumarie installate dalla resistente (cfr. pag. 6 memoria n° 1 ex art. 183 c.p.c.);

2.3 mancato rispetto della norma UNI 10683/2005 punto 3.2 e 4.2 in quanto (cfr. pag. 8 e 9 memoria n° 1 ex art. 183 c.p.c.): la camera di raccolta dei solidi e della condensa si trova a valle

del tratto sub orizzontale del condotto e non sotto l’imbocco del canale di fumo;

il tratto sub orizzontale che attraversa la chiostrina ha una lunghezza superiore a 3 metri;

il condotto di fumo evidenzia almeno 3 cambi di direzione, superiore a quello consentito per i collegamenti di apparecchi a tiraggio naturale pari a 2;

la canalizzazione sub orizzontale ha pendenza inferiore al 3% prescritto;

2.4 mancata esibizione delle prescritte autorizzazioni di emissione in atmosfera richieste dall’art. 269 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e DPR 25.7.1991 (cfr. pag. 9 punto e) memoria n° 1 ex art. 183 c.p.c.);

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 6 di 25

2.5 mancata marchiatura e certificazione CE dell’abbattitore di fumi e fuliggine […] […], installato nella cucina del ristorante, a valle del forno a legna; l’attrice contesta la dichiarazione di conformità della […] S.r.l. ritenuta una mera autocertificazione, anziché disporre di un certificato di omologazione da parte di un ente terzo per l’intero impianto (cfr. pag. 9 memoria n° 1 ex art. 183 c.p.c.);

2.6 mancata autorizzazione allo scarico dei reflui liquidi espulsi dall’abbattitore di fumi e fuliggine […] […];

2.7 mancato rispetto del regolamento di igiene del Comune di Roma (cfr. pag. 12 memoria n° 1 ex art. 183 c.p.c.).

La parte convenuta ([…]) indica che: 2.a il nulla osta alla sostituzione delle vecchie canne fumarie è stato

rilasciato dalla Sovrintendenza per i Beni e le Attività Culturali in data 30.1.2007 con l’identificativo A8048 (cfr. pag. 3 comparsa e all. 3 convenuta);

2.b le canne fumarie attuali sostituiscono quelle pre-esistenti secondo la DIA del 1.2.2007 prot. 10617 (cfr. pag. 4 della comparsa, il doc. è prodotto all’allegato 4 della convenuta, mancante della relazione tecnica citata);

2.c la parte terminale delle canne fumarie si eleva di oltre 2,4 m dal piano di calpestio della terrazza e supera di oltre 1,5 m il parapetto di esistente a protezione del terrazzo (cfr. pag. 22 atto di chiamata del terzo, cfr. anche perizia arch. […] all. 5 fascicolo conv.);

2.d in merito al rispetto della norma UNI 10683/2005, la camera di raccolta dei solidi e delle polveri si trova sotto l’imbocco del canale di fumo, in conformità alla raccomandazione normativa (cfr. pag. 5 memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1);

2.e il punto 4.2 della norma UNI in commento prescrive che i tratti orizzontali devono avere la pendenza minima del 3%, ma nel caso in esame la canalizzazione non ricade nel limite fissato dei 3 m (cfr. pag. 6 memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1);

2.f la norma UNI in commento prevede il numero massimo di cambi di direzione nel numero di 4 e non nel numero di 2 come erroneamente affermato dalla controparte; la canna fumaria in oggetto (senza precisare quale) ha 3 cambi di direzione e quindi è a norma (cfr. pag. 5 memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1).

L’esame della documentazione ritualmente versata in atti e gli accertamenti eseguiti in contraddittorio sul posto permettono di fornire il seguente riscontro:

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 7 di 25

I. l’allegato nulla osta n° A8048 del 30.1.2007 fa esplicito riferimento al progetto di sostituzione per adeguamento impiantistico delle canne fumarie, nonché a grafici e a ulteriore documentazione queste ultime non prodotte in atti; la mancanza di tali essenziali documenti è sufficiente per affermare l’impossibilità di ricondurre il nulla osta in esame a quanto realizzato, anche tenuto conto che le canne fumarie attuali si trovano in un luogo e in una posizione differente da quelle originarie per le quali è stata chiesta la sostituzione, come asseverato dalla medesima convenuta (cfr. planimetrie allegate alla perizia CTP conv. Arch. […], all. 5 fascicolo conv., fotografie allegate alla perizia del 5.2.2010 dell’ing. […] doc. 4 attrice); quanto accertato permette di riconoscere che, a giudizio dello scrivente, l’installazione della canna fumaria n° 1 e l’installazione della canna fumaria n° 2 afferiscono alla definizione di due nuove opere e non a quella di sostituzione delle canne fumarie preesistenti;

II. è pacifica l’applicazione del D. Lgs. 152/2006 integrato dalla L. 99/2009 (e ulteriormente modificato dal terzo correttivo di cui alla D. Lgs. 128/2010, modifiche che non hanno impatto sull’analisi di interesse) che prevede al punto 2.9 dell’allegato IX riferito ai pertinenti art. 282 e seguenti “Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri”; nel caso in esame la norma in commento non è rispettata perché la bocca del camino della canna fumaria n° 1 e la bocca del camino della canna fumaria n° 2 si trovano a quota inferiore sia del terrazzo esclusivo dell’appartamento attrice interno 15, scala A, piano 5, con accesso da corso […] II n° 209, sia del locale ex cassoni cui si accede dal lastrico solare

841

257

Canne fumarie n° 1 e 2

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 8 di 25

comune (sigg.ri […], […], […]) posto in sommità al medesimo fabbricato condominiale con accesso dal civico 11 di vicolo dei […], ciascuna ad una distanza ben inferiore a 10 metri dalla proprietà dell’attrice. In particolare, la bocca della canna n° 1 dista 841 cm dal terrazzo […]; la bocca della canna fumaria n° 2 dista 257 cm dal locale comune ex cassoni, misure prese in contraddittorio sul posto e verbalizzate;

III. l’apparecchio generatore di calore oggetto di contesa non è munito di elettroventilatore sulla base delle osservazioni eseguite sul posto, in base al catalogo e alle relative caratteristiche tecniche rese disponibili dal produttore, sentiti pure i CTP; il produttore non fornisce istruzioni in merito al lunghezza massima del condotto né in merito al numero di curve del canale di fumo (tenuto anche conto dell’assenza di documenti in atti a riguardo); in merito al rispetto della norma UNI 10683 richiamata dall’attrice è stato possibile accertare:

(a) i tratti orizzontali hanno la pendenza mediamente pari a 9,9% [(160 – 60) ÷ 1013 × 100] – la pendenza minima indicata dalla norma è il 3%, questa prescrizione è rispettata;

(b) la lunghezza del tratto orizzontale è pari a 1013 cm – la lunghezza del tratto orizzontale deve essere non maggiore di 3 metri secondo la norma, questa prescrizione non è rispettata;

(c) il numero di cambiamenti di direzione è pari a 6 (di cui 3 all’interno del locale cucina) – i cambiamenti di direzione non devono essere maggiori di 4 secondo la norma, questa prescrizione non è rispettata;

(d) la camera di raccolta dei solidi si trova in corrispondenza del punto più basso del tratto sub orizzontale e non in asse al tratto verticale della canna fumaria; la norma a riguardo consiglia di dotare il condotto di una camera di raccolta dei solidi e delle condense “sotto l’imbocco del canale di fumo”; nel complesso, quanto accertato rispetta la prescrizione, peraltro meramente consigliata.

Nel complesso, è possibile concludere che la norma UNI 10683 non è rispettata;

IV. salvo diverso avviso del Giudice, l’attività di ristorazione è riferita ad attività (Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie) di cui al comma e) dell’allegato IV – Parte I (pag. 469 della norma - allegato così sostituito dall'articolo 3, comma 28, d.lgs. n. 128 del 2010), per le quali è prevista la deroga di cui all’art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 per la preventiva autorizzazione

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 9 di 25

all’emissione di fumi in atmosfera; quanto lamentato non sussiste; V. a riguardo della marchiatura CE dell’abbattitore di fumi e fuliggine

[…] […], la convenuta produce la dichiarazione del produttore secondo la quale il dispositivo è costruito secondo le prescrizioni normative CE; in atti non si trova alcun certificato di conformità alla normativa CE; l’attrice non spiega il nesso eziologico tra il danno lamentato e l’eventuale mancanza della certificazione CE sottoscritta da un ente terzo, nè indica quale normativa obbliga il produttore o il compratore o un altro soggetto a dotare il proprio prodotto di tale certificazione CE; anche tale questione, a giudizio della corrente analisi, è del tutto irrilevante per stabilire il nesso eziologico con i danni lamentati nel corrente giudizio;

VI. sulla mancata autorizzazione allo scarico dei liquidi espulsi dell’abbattitore di fumi e fuliggine […] […], l’attrice fornisce contestazioni generiche e non supportate da alcun riferimento normativo; per questo motivo tale porzione della domanda deve essere considerata generica e per questo motivo deve essere rigettata;

VII. sul mancato rispetto del Regolamento di Igiene del comune di Roma (delibera 12 novembre 1932 n° 7395) indica all’art. 64: “Nella città e nei centri abitati i fumaioli dovranno essere elevati al di sopra del fabbricato e, dove questo sia più basso di quelli contigui, prolungati sino ad una altezza sufficiente ad evitare danno e incomodo ai vicini… < omissis >. L’art. 65 indica: “Qualunque camino dovrà essere munito di cappa comunicante con canali autonomi e singoli per la completa asportazione dei prodotti della combustione. La struttura, la collocazione ed il materiale delle canne fumarie debbono essere tali da impedire l’eccessivo calore nell’interno degli ambienti e qualsiasi fuoriuscita dei prodotti gassosi lungo il percorso, restando vietata l’applicazione di tubature addossate alle pareti interne delle camere da letto. < omissis >”. Le condizioni morfologiche indicate dalla norma in commento non sono verificate per i condotti fumari n° 1 e n° 2 perché i fumaioli non sono elevati al di sopra del fabbricato cui sono a servizio (il vano comune ex cassoni è alto 226 cm dal pavimento della copertura, mentre la canna fumaria più alta si eleva da tale piano per 218 cm). L’altezza rispetto ai fabbricati contigui sufficiente ad evitare incomodo ai vicini (appartamento n° 3 dell’attrice) sarà commentata nei successivi paragrafi.

In conclusione, la canna fumaria n° 1 e la canna fumaria n° 2 non sono posizionate secondo la normativa vigente [D. Lgs. 152/2006 integrato dalla

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 10 di 25

L. 99/2009 punto 2.9 dell’allegato IX riferito ai pertinenti artt. 282 e seguenti; Regolamento di Igiene del comune di Roma (delibera 12 novembre 1932 n° 7395) art. 64]. La canna fumaria n° 3 non è compresa in questa porzione della domanda attrice perché oggetto dell’accordo transattivo del 2.12.2005 (doc. 3 attrice) e non esplicitamente citata nei danni lamentati; la sua condizione sarà analizzata nel prosieguo. 3.0 Se le canne fumarie rispettano le distanze legali e le altezze. La parte attrice lamenta: a) la violazione dell’art. 906 c.c. per la canna fumaria n° 1 e per la canna

fumaria n° 2 (pag. 7 citazione) – distanza minima 75 cm dalla veduta – e riduzione della veduta (pag. 8 citazione);

b) la violazione dell’art. 907 c.c. in correlazione all’art. 889 c.c. per la canna fumaria n° 1 e per la canna fumaria n° 2 (pag. 7 citazione) – distanza minima 100 cm dalla veduta.

Il rilievo eseguito in contraddittorio sul posto ha permesso di accertare la seguente condizione dei luoghi con riferimento alle distanze legali e alle altezze: canna fumaria n° 1

distanza dalla veduta n° 1 (bagno) dell’interno 4 ...................... 105 cm distanza dalla veduta n° 2 (camera) dell’interno 4 .................... 100 cm distanza dalla veduta n° 1 dell’interno 5 ................................... 108 cm distanza dalla veduta n° 2 dell’interno 5 ................................... 103 cm distanza dalla veduta dell’appartamento int. 15 con accesso da c.so […] II n° 209 .................................. 2450 cm distanza dal fabbricato con accesso da c.so […] II n° 209 ....................................................................... 841 cm

canna fumaria n° 2

distanza dalla veduta n° 1 (bagno) dell’interno 4 ........................ 84 cm distanza dalla veduta n° 2 (camera) dell’interno 4 ...................... 79 cm distanza dalla veduta n° 1 dell’interno 5 ..................................... 85 cm distanza dalla veduta n° 2 dell’interno 5 ..................................... 80 cm distanza dalla veduta dell’appartamento int. 15 con accesso da c.so […] II n° 209 .................................. 2450 cm

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 11 di 25

distanza dal fabbricato con accesso da c.so […] II n° 209 .................................................................. 879 cm (*) (*) distanza calcolata aggiungendo alla misura rilevata per la canna 1 (841 cm) la

misura del diametro della canna n° 1 (35 cm) e la distanza tra le due canne (3 cm).

Le misure rilevate in contraddittorio con i presenti in occasione dell’accesso consentono di affermare che: canna fumaria n° 1

la minima distanza prevista dall’art. 906 c.c. è rispettata; la minima distanza ex art. 907 c.c., ove applicabile, non è rispettata;

infatti, le vedute implicano il diritto ad una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della veduta medesima, sicché ogni costruzione che venga a ricadere in questa zona è illegale e va rimossa (Cassazione civile sez. II, 2 giugno 1999, n. 5390 - Giudice c. Mucerino - Giust. civ. Mass. 1999,1249); l'obbligo di rispettare la distanza di tre metri dalle vedute dirette aperte nella costruzione eretta sul fondo finitimo di cui all'art. 907 c.c., integrando gli estremi di un divieto assoluto (e, come tale, indipendente dalla esistenza e dalla misura di un concreto nocumento all'esercizio della veduta medesima), va osservato anche quando la erigenda costruzione sia costituita da un muro di cinta, essendo l'esonero dal rispetto delle distanze legali espressamente limitato, per questo manufatto, in relazione a quelle di cui all'art. 873 c.c., onde il dovere del proprietario, che intenda proteggere il fondo dalle indebite intrusioni altrui con un muro, di erigerlo a distanza legale dalle vedute del vicino, aperte tanto "iure proprietatis" quanto "iure servitutis". (Cassazione civile sez. II, 4 dicembre 1997, n. 12299 - Rossi c. Mazzu' Barresi - Urbanistica e appalti 1998, 525); ai fini dell'art. 907 c.c., il quale fa divieto di fabbricare a distanza minore di 3 metri dalla veduta del vicino, il concetto di fabbricare non riguarda esclusivamente i fabbricati in calce o mattoni e cemento, cioè le opere che abbiano le caratteristiche di un edificio o di una fabbrica in muratura, ma comprende ogni opera avente il carattere della stabilità ed una certa consistenza, indipendentemente dalla natura del materiale con cui e' stata realizzata, dalla forma e dalla destinazione di essa, sempre che l'opera diversa dal fabbricato in senso proprio e tecnico ostacoli l'esercizio della

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 12 di 25

veduta del proprietario del fondo vicino; pertanto la fissazione di una rete plastificata con collegamento precario alla parete sottostante la veduta non realizza un manufatto idoneo ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di veduta, ove, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, non comporti un ostacolo alla fruizione di aria e luce nella zona di rispetto, ne' una modificazione sostanziale di qualsivoglia altra situazione di godimento in cui si esplica il potere riconosciuto al titolare del diritto di veduta dall'art. 907 cit. (Cassazione civile sez. II, 9 febbraio 1993, n. 1598 - Di Bari c. Polizio - Giust. civ. 1994,I,1089);

la minima distanza ex art. 889 c.c. è rispettata; la canna fumaria n° 1, per la sua dimensione e per la sua ubicazione,

riduce in modo apprezzabile la visuale dalla veduta n° 1 e dalla veduta n° 2 dell’interno 4 e dell’interno 5, considerato che tale canna sporge dal filo della facciata per 87 cm, riducendo stabilmente la visuale per un angolo di almeno 46° [= arc tan (87 ÷ 84)];

canna fumaria n° 2

la minima distanza prevista dall’art. 906 c.c. è rispettata; la minima distanza ex art. 907 c.c., ove applicabile, non è rispettata; la minima distanza ex art. 889 c.c. non è rispettata; la canna fumaria n° 2, per la sua dimensione e per la sua ubicazione,

riduce in modo apprezzabile la visuale dalla veduta n° 1 e dalla veduta n° 2 dell’interno 4 e dell’interno 5, considerato che tale canna sporge dal filo della facciata per 40 cm, riducendo stabilmente la visuale per un angolo di almeno 25° [= arc tan (40 ÷ 84)].

I Supremi Giudici precisano che pur rispettando le distanze legali previste dall’art. 906 c.c. – anche se un diverso orientamento ritiene invece corretta la distanza di un metro dal confine prevista dall’art. 889, II comma, c.c. per i tubi del gas – la canna fumaria deve essere di dimensioni tali da non ridurre considerevolmente la visuale da parte degli altri condomini affacciatisi sulla facciata interessata: “Non è, però, consentito al condomino installare sul muro predetto - pur con l'osservanza delle distanze legali - canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro perché, diversamente, l'installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall'art. 1102 Cod. civ., in relazione sia alla struttura del muro sia alla volontà dei condomini ed all'uso della cosa comune in concreto fatto da costoro” (Cass. Civ. 1345/1977).

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 13 di 25

Occorre ribadire che la canna fumaria n° 1 e la canna fumaria n° 2 costituiscono nuova installazione (e non rappresentano come erroneamente asserito da convenuta la sostituzione delle due canne fumarie pre-esistenti) perché – come già detto – si trovano in una posizione ben differente rispetto a quella originaria e perché i due assi geometrici dei tratti verticali individuano un piano ortogonale alla facciata (con maggiore pregiudizio per le vedute) anziché individuare un piano parallelo alla facciata come era in origine. In merito alle altezze, si è già detto al precedente paragrafo che la bocca del camino della canna fumaria n° 1 e la bocca del camino della canna fumaria n° 2 si trovano a quota inferiore sia del terrazzo esclusivo dell’appartamento attrice interno 15 scala A piano 5 con accesso da corso […] II n° 209, sia del locale ex cassoni cui si accede dal lastrico solare comune (sigg.ri […], […], […]) posto in sommità al medesimo fabbricato condominiale con accesso dal civico 11 di vicolo dei […], ciascuna ad una distanza ben inferiore a 10 metri dalla proprietà dell’attrice. Le altezze e le distanze misurate in contraddittorio sono indicate nel verbale di accesso e le misure più importanti sono indicate nella figura di pag. 7 della corrente relazione. La bocca del camino della canna fumaria n° 3 si trova ad una quota superiore a quella sia del terrazzo esclusivo dell’appartamento attrice interno 15 scala A piano 5 con accesso da corso […] II n° 209, sia del locale ex cassoni cui si accede dal lastrico solare comune (sigg.ri […], […], […]) posto in sommità al fabbricato condominiale con accesso dal civico 11 di vicolo dei […]. Data la complessità del caso è opportuno riportare una tabella riepilogativa: violazione

descrizione D. Lgs. D. Lgs. regolamento art. 906 art. 907 art. 889 riduzione 152/2006 152/2006 Igiene c.c. c.c. c.c. visuale

art. 282 art.269 di Roma

canna n° 1 SI NO SI NO SI NO SI

canna n° 2 SI NO SI NO SI SI SI

canna n° 3 non richiesto

non richiesto

non richiesto

non richiesto

non richiesto

non richiesto

non richiesto

4.0 Se le canne fumarie alterano il decoro architettonico. Le canne fumarie di cui l’attrice lamenta il pregiudizio al decoro architettonico sono la n° 1 e la n°2. Entrambe le canne fumarie contestate si impostano sul prospetto interno

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 14 di 25

del fabbricato condominiale di vicolo […] 11, in modo visibile dal lastrico solare comune del medesimo fabbricato e dalle vedute e dal terrazzo esclusivo dell’appartamento […] interno 15, scala A, piano 5 con accesso da corso […] II n° 209. Le canne fumarie sono rivestite in rame di colore marrone scuro; la facciata interna del condominio di vicolo […] 11 è intonacata e tinteggiata, il colore è scarsamente riconoscibile a causa della vetustà. I criteri utilizzati dal CTU per valutare la sussistenza dell’asserita lesione al decoro architettonico del fabbricato sono quelli indicati dalla Suprema Corte per casi analoghi a quelli in esame. In particolare, per valutare l’asserita lesione al decoro architettonico ex 1120 c.c. secondo comma, per l’installazione di impianti sui muri esterni degli edifici condominiali e per la realizzazione di superfetazioni in zone comuni e non comuni di fabbricati condominiali, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi: irrilevante che il manufatto è installato su una facciata che non

prospetta sulla strada pubblica; grado di visibilità del manufatto da parte del soggetto che lamenta il

danno; modifica dell'originario aspetto di singoli elementi o di singole parti

dell'edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano comunque suscettibili per sé di considerazione autonoma;

apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio, od anche di sue singole parti o elementi dotati di sostanziale autonomia. Ne consegue che il Giudice, per un verso, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso aveva originariamente ed in qual misura un'unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio, nonché se su di essa avevano o meno già inciso, menomandola, precedenti innovazioni. Per altro verso, deve accertare che l'alterazione è appariscente e di non trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico dell'insieme suscettibile di un'apprezzabile valutazione economica;

la presenza di altre superfetazioni, installate anteriormente sulla stessa parete esterna (e quindi, a maggior ragione sulle altre pareti esterne dell’edificio), se pure comportano un pregiudizio all’estetica del fabbricato non valgono però a legittimare l’ulteriore aggravio di tale pregiudizio;

soggettività della valutazione legata al particolare manufatto oggetto di

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 15 di 25

contestazione, il relativo accertamento è demandato alla discrezionalità del Giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

È pure da considerare la giurisprudenza in merito che indica “Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione det[…] o meno alterazione del decoro architettonico, e' demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato.” (Cassazione civile sez. II, 8 giugno 1995, n. 6496 - Bertazzoli c. Cond. via Mac Mahon n. 7 Milano).

Occorre rilevare che il manufatto contestato è ben visibile dalle vedute degli appartamenti dell’attrice. Inoltre, tali canne rappresentano un elemento compositivo massivo per la facciata interna, del tutto avulso dalle originarie linee architettoniche dei prospetti interni che affacciano sulla chiostrina di interesse. Per i motivi poc’anzi indicati, salvo diverso avviso del Giudice, a giudizio dello scrivente la canna fumaria n° 1 e la canna fumaria n° 2 alterano il decoro architettonico del fabbricato. 5.0 Se le canne fumarie preesistenti ed oggetto dell’accordo in data

2.12.2005 eseguite in muratura siano funzionanti ad oggi. La canna fumaria in muratura oggetto dell’accordo del 2.12.2005 è una sola ed è individuata come “terza canna muraria” nell’accordo del 2.12.2005 (cfr. foto n° 8). Non si rilevano altre canne fumarie in muratura nell’accordo del 2.12.2005. Nella corrente relazione tale canna fumaria è individuata come canna fumaria n° 3. L’accordo in esame prevede l’eliminazione della canna fumaria in muratura, a cura e spese del […] (cfr. punto 2 pag. 4 doc. 3) in conformità a quanto lamentato dall’attrice (pag. 3 punto 5 della citazione).

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 16 di 25

L’accesso eseguito sul posto ha permesso di accertare l’esistenza della canna fumaria n° 3 (da demolire) conforme alle fotografie del 2005 allegate all’accordo transattivo e alle fotografie del 2010 allegate alla relazione del CTP ing. […]. In altre parole, all’attualità la consistenza e la condizione della canna

fumaria n° 3 è inalterata rispetto alle fotografie versate in atti del 2005 e del 2010. L’accesso all’interno della cucina del locale ristorante ha permesso di accertare l’esistenza di una derivazione a Y munita di valvola e collegata alla canna fumaria n° 3. Il gestore del locale ha dichiarato per le vie brevi che tale valvola è sempre nella posizione di chiuso e per questo motivo il fumo non può esalare nella canna fumaria n° 3. Le fotografie n° 19 e 20 allegate alla perizia del CTP ing. […] del 2010 evidenziano la bocca del camino della canna fumaria n° 3 con un pennacchio di fumo. La convenuta su tale circostanza non fornisce alcun riscontro a riguardo. Pertanto, è possibile affermare che la canna fumaria preesistente ed oggetto dell’accordo del 2.12.2005 eseguita in muratura (canna fumaria n° 3) è una sola, è aeraulicamente collegata al forno ubicato nella cucina a servizio del ristorante in questione per mezzo di una derivazione a Y munita di valvola e può funzionare.

Canna fumaria n° 3

Interno 15 – […]

Canna n° 3

Canna n° 1

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 17 di 25

6.0 Se dalle canne fumarie preesistenti ed oggetto dell’accordo in data

2.12.2005 eseguite in muratura permangono immissioni che superano i limiti di tollerabilità stabiliti dalla legge.

Abbiamo già visto che la canna fumaria preesistente in muratura oggetto dell’accordo del 2.12.2005 è una sola ed è quella identificata con il n° 3 nella corrente relazione. Abbiamo già indicato che il dispositivo di eliminazione di polveri e fuliggine […] […] è installato nella cucina, a monte della derivazione a Y da cui si origina la canna fumaria n° 3. La perizia del CTP attrice versata in atti all’allegato 6 riporta il risultato di un’indagine finalizzata alla determinazione del particolato aerodisperso negli ambienti domestici provenienti dal forno a legno a servizio del ristorante della convenuta. Come dimostra la planimetria allegata alla relazione del CTP, le misure sono state eseguite campionando i fumi dalla canna fumaria n° 1 (mentre il quesito indica la canna fumaria n° 3). Pertanto, il quesito si riferisce ad una canna fumaria differente rispetto a quella oggetto delle misure delle polveri PM10 eseguite dall’attrice. Pur tuttavia, tenuto conto che la canna n° 3 doveva essere demolita e che la canna n° 1 si trova in una posizione differente di quelle preesistenti, il CTU ritiene di dover comunque commentare il risultato delle prove, sempre potendo il Giudice escludere tale porzione della corrente relazione ovvero accedere ad uno specifico supplemento al fine di verificare eventualmente le immissioni di particolato dalla canna n°3. I rilievi eseguiti dal CTP in data 27.11.2009 sul terrazzo dell’attrice (app.to int. 15 di corso […] II n° 209) sono stati finalizzati a misurare la concentrazione delle polveri PM10 per confrontarle con limite imposto dalla normativa e con il valore registrato in altro luogo vicino dai campionamenti comunali di controllo della qualità dell’aria. Il risultato della prova ha evidenziato – secondo l’ing. […] – che le misure eseguite vicino alla canna fumaria n° 1 rivelano una concentrazione di PM10 rispettivamente pari a 15 μg/mଷ e 20 μg/mଷ, ben superiori a quella misurata sul davanzale del bagno dalla parte opposta in direzione C.so Vittorio [13 μg/mଷ]. Tutte le misure sono inferiori al limite previsto dalla norma per le PM10 (D.R. Lazio 1316/03 e 126/04, DM 2.4.2002 n. 60) pari a 50 μg/mଷ. Il CTP conclude che l’aumento delle polveri PM10 misurato nei punti vicino

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 18 di 25

alle canne fumarie rispetto a quello misurato verso corso Vittorio è del 53% e quindi integra quanto stabilito dall’art. 844 c.c. in merito al superamento della soglia della normale tollerabilità. L’esecuzione materiale dei rilievi è stata eseguita dalla ditta ICS Group S.r.l. che ha co-firmato la relazione in atti, cui peraltro non sono allegati certificati di calibrazione delle apparecchiature utilizzate. Nè, durante le misure eseguite viene fornita l’indicazione della direzione e dell’intensità del vento a livello locale (occorre osservare che la tabella a pag. 19 della relazione CTP fornisce solo dati medi e la tabella a pag. 18 fornisce dati generici per la città di Roma per il giorno delle misure). Nè infine il rapporto di misura fornisce indicazioni se gli altri camini che insistono nella medesima zona di influenza fossero o meno in funzione. Preliminarmente, lo scrivente CTU rimette alla valutazione del Giudice l’attendibilità dei risultati dei rilievi di parte, eseguiti materialmente da un soggetto terzo con attrezzature di cui non sono prodotti i rispettivi certificati di calibrazione, anche tenuto conto della mancanza di alcune essenziali informazioni per la valutazione dei risultati. Tale giudizio è propedeutico a qualsiasi successiva valutazione. Al solo fine di fornire un riscontro più ampio e completo al quesito posto, è possibile condividere l’approccio del CTP ing. […] che confronta il punto di rilievo prossimo alla contaminazione da parte del traffico veicolare con quello ipoteticamente investito dagli inquinanti presumibilmente provenienti dal camino collegato al forno a legna a servizio del ristorante di interesse. Qualora i dati rilevati fossero attendibili, si condivide il nocumento ex art. 844 c.c. arrecato alla proprietà esclusiva […] in quanto il dato misurato sul terrazzo esclusivo (PM10 = 20 μg/mଷ) è significativamente superiore a quello misurato dalla parte opposta dell’appartamento (PM10 = 13 μg/mଷ) e in grado di alterare notevolmente (+54% = 7÷13 %) la concentrazione del particolato PM10 rilevato nella zona non investita dai fumi contestati, a nulla rilevando la soglia (PM10 = 50 μg/mଷ) stabilita dalla norma citata, valore limite annuale per la protezione della salute umana (la cui metodica di misurazione è diversa e più complessa di quella adottata dalla parte, in quanto presuppone periodi di campionamento più lunghi ed il risultato esprime valori statistici medi nel periodo di riferimento). 7.0 In caso di effettive immissioni, quali siano gli appartamenti

interessati ed in quale misura siano coinvolti.

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 19 di 25

Ferme restando le indicazioni contenute al precedente paragrafo 6.0, l’appartamento eventualmente interessato dalle immissioni che eccedono la soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. è quello dell’attrice distinto con l’interno 15, scala A, piano 5 del fabbricato condominiale con accesso da corso […] II n° 209. Tenuto conto delle considerazioni contenute nel paragrafo 6.0, non è possibile esprimere una valutazione in merito a quale misura tale appartamento sia coinvolto dalle immissioni. 8.0 Se le canne fumarie in oggetto abbiano determinato un

deprezzamento delle unità immobiliari di proprietà dell’attore e, in caso affermativo, stima del valore.

La parte attrice non fornisce alcun approccio metodologico al deprezzamento delle unità immobiliari dell’attore, né alcuna quantificazione. A giudizio dello scrivente, sulla base di quanto finora accertato, le violazioni che concorrono al deprezzamento delle unità immobiliari di proprietà dell’attore sono:

l’accertata lesione del decoro architettonico del fabbricato condominiale con accesso da vicolo […] 11 (che riguarda tutti e tre gli appartamenti);

la riduzione della visuale accertata per le vedute a servizio dei due vani dell’appartamento interno 4 e dei due vani dell’appartamento interno 5, ovvero le violazioni degli artt. 907 e 889 c.c. (che riguarda i soli appartamenti interno 4 e interno 5).

Lo scrivente ritiene che il pregiudizio al valore dei tre appartamenti dell’attore in conseguenza delle violazioni accertate e richiamate poc’anzi sussiste, è meritevole di risarcimento economico e la sua misura è maggiore per l’interno 4 e per l’interno 5 rispetto al pregiudizio al valore subito dall’appartamento interno 15 (ubicato in altro fabbricato, come detto, separato rispetto ai quello dove si trovano i primi due appartamenti). La relativa quantificazione deve essere eseguita con un’aliquota calcolata sul valore di mercato di ciascun appartamento. Tale stima è affetta da elevata soggettività.

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 20 di 25

In un caso del genere, salvo diverso avviso del Giudice, è congruo e adeguato attribuire l’aliquota di deprezzamento in conseguenza delle violazioni accertate e pocanzi richiamate pari al 5% per l’appartamento interno 15, del 7% per l’appartamento interno 4 e del 7% per l’appartamento interno 5, ciascuna aliquota essendo applicata al valore di mercato di ciascun appartamento. 9.0 Commento alle note autorizzate. L’ing. […] (CTP attrice) concorda sostanzialmente con le conclusioni cui giunge lo scrivente e chiede “… di valutare la consistenza e il valore di mercato delle unità immobiliari della parte attrice per fornire al giudicante l’esatto ammontare del deprezzamento dei beni immobili.” Come il Giudice può riconoscere, l’estimo dei tre appartamenti propedeutico alla quantificazione monetaria del loro rispettivo deprezzamento in conseguenza delle violazioni accertate non è compreso nei quesiti posti al CTU (su tale argomento vedi il quesito n° 6 “se le canne fumarie in oggetto abbiano determinato un deprezzamento delle unità immobiliari di proprietà dell’attore”) e presuppone attività onerose che – qualora ritenute necessarie dal Giudice – possono essere attivate in un supplemento all’elaborato peritale che lo scrivente si dichiara sin da ora disponibile ad eseguire. Lo scrivente ritiene di aver risposto compiutamente al quesito posto, indicando, al solo fine di fornire un riscontro più ampio, anche la stima delle relative aliquote di deprezzamento di ciascuno dei tre appartamenti da calcolare sul valore attuale di mercato. L’arch. […] (CTP convenuta) produce osservazioni non condivisibili e inidonee a modificare le conclusioni della relazione provvisoria. Procediamo con ordine per fornire il puntuale riscontro alle osservazioni presentate dal CTP: 9.1 nuova installazione canne fumarie. L’argomento risulterà chiaro al Giudice per le stesse affermazioni del CTP (pag. 3 e seguenti). È sufficiente osservare il disegno riportato a pag. 12 della relazione del CTP per riconoscere il requisito di nuova opera e rigettare l’errata definizione di sostituzione delle canne fumarie. Infatti, come già detto le due vecchie canne fumarie si trovavano in una posizione differente

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 21 di 25

rispetto a quelle contestate, avevano una sezione con geometria differente rispetto a quelle contestate, avevano un tracciato longitudinale differente rispetto a quelle contestate e infine i due assi individuavano un piano parallelo alla facciata al contrario di quelle contestate che individuano un piano perpendicolare alla facciata del fabbricato. Del tutto irrilevanti le circostanze addotte dalla convenuta in merito alle asserite autorizzazioni urbanistiche ed ai propedeutici asseriti nulla osta emessi dalla soprintendenza. 9.2 Omissione di acquisizione di documenti – onere della prova. Il CTP lamenta che lo scrivente ha omesso di acquisire documenti e addirittura di chiederli alle parti (cfr. pag. 4). La questione è ampiamente trattata in giurisprudenza secondo cui è ben noto che l’onere della prova non incombe sul CTU, il CTU non è un mezzo di prova ed infine la CTU non può essere esplorativa. Queste semplici considerazioni sono sufficienti a confutare le errate affermazioni del CTP. Peraltro, nel corso del sub procedimento CTU le parti hanno avuto termine prima dell’emissione della bozza dell’elaborato peritale per presentare al medesimo CTU e a controparte, nel rispetto del contraddittorio, memorie tecniche in merito agli argomenti oggetto di causa. Le affermazioni del CTP sono da rigettare. 9.3 Distanze legali. L’elaborato della CTP convenuta asserisce erroneamente l’inapplicabilità dell’art. 907 c.c. perché è impossibile mantenere la distanza di m. 3,00 dalle vedute (cfr. pag. 10 relaz. CTP). La motivazione è da respingere fermamente, in quanto secondo l’errata tesi del CTP le distanze codicistiche sarebbero inefficaci quando non possono essere rispettate! La posizione delle due nuove canne fumarie è incompatibile con la distanza codicistica citata (907 c.c.) esplicitamente lamentata dall’attrice (pag. 7 citazione). Irrilevante la posizione delle canne fumarie del cinema Augustus (cfr. pag. 12 doc. CTP) estraneo alla corrente contesa. Il riferimento asserito errato in merito all’art. 889 c.c. è del tutto fantasioso, in quanto tale argomento corrisponde ad una delle domande formulate dell’attrice (Cfr. citazione e note ex art. 183 c.p.c.), cui la convenuta ha peraltro replicato. Quindi si respinge la frase “il CTU fa errato riferimento all’art. 889 c.c.” perché il CTU ha risposto al quesito posto dal Giudice e ha analizzato la domanda formulata dall’attrice nonché le controdeduzioni

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 22 di 25

della convenuta. La tesi del CTP è da rigettare. 9.4 Art. 282 D. Lgs 152/2006. Il CTP confonde l’applicazione della norma in questione richiamata nella corrente relazione riferita al punto 2.9 dell’allegato IX, trascritto tra virgolette a pag. 7 della corrente relazione, cui fa riferimento il campo di applicazione dell’art. 282. Qualora fosse vera l’affermazione del CTP (la fattispecie in esame non ricade nel campo di applicazione dell’art. 282 del D. Lgs. 152/2006) allora non saremmo in presenza di Impianti Termici Civili e quindi ci troveremmo nel più restrittivo campo di applicazione dell’art. 267 che però riconduce all’art. 282 per quelle attività in deroga elencate dall’art. 272 pure citato nella corrente relazione. In altri t[…], la normativa in esame (D. Lgs. 152/2006 - Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera / Titolo I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) non presenta contraddizioni e impone l’applicazione delle restrittive condizioni alle emissioni atmosfera solo a quelle attività che per consistenza e nocività necessitano di una preventiva autorizzazione e stabilisce il successivo monitoraggio dei fumi per rispettare i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, circostanze che non si applicano al caso in esame. Inoltre, il CTP non spiega qual è il campo di applicazione della norma in commento relativo all’impianto contestato, limitandosi ad attribuire erroneamente allo scrivente CTU affermazioni che derivano dall’analisi della normativa e dalle valutazioni delle singole tesi sostenute dalle parti. In conclusione, le affermazioni del CTP devono essere ritenute in parte generiche e in parte errate al fine di stabilire il mancato rispetto della norma in commento (le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri) e per questo motivo devono essere rigettate. 9.5 Decoro architettonico. Le osservazioni del CTP riguardano la documentazione amministrativa / urbanistica ivi citata (DIA, valutazione della Soprintendenza, ecc.) del tutto irrilevante al fine del richiesto accertamento dell’alterazione al decoro architettonico, la cui “soggettività della valutazione legata al particolare manufatto oggetto di contestazione e il relativo accertamento è demandato

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 23 di 25

alla discrezionalità del Giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” è stata più volte confermata dalla suprema Corte, come riportato a pag. 15 del corrente documento. In conclusione, la tesi del CTP è da rigettare. 9.6 Immissioni in atmosfera. Il nocumento ex art. 844 c.c. si riferisce alle immissioni che superano la normale soglia di tollerabilità e non certo a criteri di salvaguardia della saluta della popolazione, relativo alla più complessa normativa adottata dal CTP attrice e qui oggetto di commento. In sostanza, al fine di dimostrare il superamento della soglia ex art. 844 c.c. oggetto di domanda, il CTP attrice ha misurato (correttamente) in un medesimo istante il particolato PM10 in t[…] differenziali (ovvero, ha confrontato il punto di rilievo prossimo alla contaminazione da parte del traffico veicolare con quello ipoteticamente investito dagli inquinanti presumibilmente provenienti dal camino collegato al forno a legna a servizio del ristorante di interesse) con i criteri dettati dal DM 60/2002 (come già detto destinato a tutelare la salute pubblica con metodiche di acquisizione dei dati che impongono costosi monitoraggi). Per il caso in esame, a giudizio dello scrivente tale metodica è l’unica perseguibile, con le precisazioni indicate al paragrafo 6.0 della corrente relazione da intendersi qui trascritte, né il CTP convenuta propone alcuna altra metodica di misurazione. Anche in questo caso, la tesi del CTP è da rigettare. Tutte le osservazioni contenute nel documento del CTP convenuta del 26.7.2012, anche se non espressamente citate nei precedenti paragrafi, non sono condivisibili, sono basate su presupposti errati, sono il risultato di un’errata valutazione della normativa e per questi motivi non sono in grado di modificare l’elaborato provvisorio CTU e le relative conclusioni. In conclusione, il CTU conferma integralmente l’elaborato provvisorio già inviato alle parti. 10.0 Conclusioni. Il sopralluogo effettuato presso l'immobile in questione e il conseguente studio del caso in esame ha permesso di rispondere ai quesiti posti che

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 24 di 25

sinteticamente si riportano di seguito: 10.1 lo stato dei luoghi è dettagliatamente descritto nella corrente

relazione; 10.2 le canne fumarie di cui si discute non sono posizionate secondo la

normativa vigente; 10.3 le canne fumarie di cui si discute non rispettano le distanze legali; 10.4 le canne fumarie oggetto di domanda alterano il decoro

architettonico; 10.5 la canna fumaria preesistente ed oggetto dell’accordo del 2.12.2005

eseguita in muratura (canna fumaria n° 3) è una sola, è aeraulicamente collegata al forno ubicato nella cucina a servizio del ristorante in questione per mezzo di una derivazione a Y munita di valvola e può funzionare;

10.6 lo scrivente CTU si rimette alla valutazione del Giudice l’attendibilità di risultati di rilievi di parte eseguiti materialmente da un soggetto terzo con attrezzature di cui non sono prodotti i rispettivi certificati di calibrazione, anche tenuto conto della mancanza di alcune essenziali informazioni per la valutazione dei risultati. Tale giudizio è propedeutico a qualsiasi successiva valutazione sulla sussistenza di immissioni che superano i limiti di tollerabilità stabiliti dalla legge;

10.7 l’appartamento eventualmente interessato dalle immissioni che eccedono la soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. è quello dell’attrice distinto con l’interno 15, scala A, piano 5 del fabbricato condominiale con accesso da corso […] II n° 209;

10.8 il pregiudizio al valore dei tre appartamenti dell’attore in conseguenza delle violazioni accertate e richiamate poc’anzi sussiste, è meritevole di risarcimento economico e la sua misura è maggiore per l’interno 4 e per l’interno 5 rispetto al pregiudizio al valore subito dall’appartamento interno 15 (ubicato in altro fabbricato, come detto, separato rispetto ai quello dove si trovano i primi due appartamenti); la quantificazione dell’aliquota di deprezzamento in conseguenza delle violazioni accertate e pocanzi richiamate è stimata pari al 5% per l’appartamento interno 15, del 7% per l’appartamento interno 4 e del 7% per l’appartamento interno 5, ciascuna aliquota essendo applicata al valore di mercato di ciascun appartamento.

11.0 Elenco degli allegati.

11.1 Allegato 1 - Verbale di accesso

C.T.U. - Ing. Alberto Botti, via G. Bas 15, 00124 ROMA, tel. 06–50.93.11.10 pagina 25 di 25

11.2 Allegato 2 - Fotografie 11.3 Allegato 3 - Documenti prodotti dalle parti

Con la presente relazione, costituita da 25 pagine dattiloscritte e 3 allegati, lo scrivente C.T.U. ritiene di avere assolto completamente il mandato assegnatogli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Roma, […]. Il C.T.U. Ing. Alberto Botti Iscritto al n° 17036 dell’albo degli Ingegneri della provincia di Roma