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REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI Comune di ______________ www.ondasolution.it Pagina 1 Il Regolamento dei Controlli Interni A cura del Prof. Enrico Deidda Gagliardo ex D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213

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Il Nuovo Regolamento dei Controlli Interni, come da normativa 174/2012, tramutata in legge n.213

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Il Regolamento dei Controlli Interni

A cura del Prof. Enrico Deidda Gagliardo ex D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213

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REGOLAMENTO

DEI CONTROLLI INTERNI

ex D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213

Indice

TITOLO I: FINALITA’, OGGETTO E SOGGETTI DEI CONTROLLI INTERNI 2

TITOLO II: CONTROLLI INTERNI 4

CAPO I -CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 5

CAPO II -CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI 7

CAPO III -CONTROLLO DI GESTIONE 9

CAPO IV

-CONTROLLO STRATEGICO 12 CAPO V

-CONTROLLO DEGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 15 CAPO VI

-CONTROLLO DI QUALITA’ 17

CAPO VII REFERTO FINALE DEI CONTROLLI INTERNI 19

CAPO VIII ENTRATA IN VIGORE 19

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TITOLO I

FINALITA’, OGGETTO E SOGGETTI DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 1 Finalità del Regolamento dei Controlli Interni

1) Il Regolamento in oggetto è redatto, nell’ambito della propria autonomia

organizzativa, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012.

2) Il presente Regolamento è finalizzato ad istituire un Sistema Integrato di Controlli Interni sulle attività dell’Ente.

3) Il Regolamento dei Controlli Interni si integra, per le parti di competenza, con gli altri regolamenti comunali e può essere considerato quale strumento di raccordo e coordinamento delle più specifiche regolamentazioni sui singoli

controlli interni, e negli altri regolamenti interessati.

Art. 2. Finalità del Sistema Integrato dei Controlli Interni (SICI)

1) Il Sistema Integrato dei Controlli Interni è finalizzato a guidare l’Ente nelle

attività di Programmazione, Gestione, Controllo, supporto alla Valutazione delle proprie attività, così da favorire una migliore governance dell’Ente e delle migliori performance a favore di tutti i suoi stakeholder.

Art. 3

Oggetto del Sistema Integrato dei Controlli Interni 1) Il SICI ha ad oggetto i seguenti controlli interni:

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile, teso a verificare la

legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti.

b) Controllo degli equilibri finanziari, teso a verificare il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del

Responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei Responsabili dei servizi.

c) Controllo di gestione, teso a verificare i livelli di performance gestionale

organizzativa dell’Ente e delle sue unità, in termini di congruenza dei risultati rispetto alle azioni previste e agli obiettivi operativi, tramite

parametri riconducibili all’efficacia, all’efficienza e all’economicità dell’azione amministrativa e all’opportuna combinazione tra gli stessi. Ciò anche al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di

correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

d) Controllo strategico, teso a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione delle linee di mandato, dei programmi dei progetti e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, nonché a verificare i

livelli di performance organizzativa strategica dell’Ente e delle sue unità, in

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termini di congruenza dei risultati rispetto alle linee di mandato, ai

programmi, ai progetti e agli obiettivi strategici, tramite parametri idonei a consentire le valutazioni d’impatto – outcome – degli stessi sugli

stakeholder dell’Ente (obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti dal 2013, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015).

e) Controllo degli organismi gestionali esterni, teso a verificare, attraverso l’affidamento ed il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi

gestionali, i livelli di performance organizzativa degli organismi gestionali esterni, in termini di congruenza dei risultati rispetto agli obiettivi affidati,

sia tramite il bilancio consolidato che tramite parametri riconducibili all’efficacia, all’efficienza e all’economicità e all’opportuna combinazione tra gli stessi (obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti dal 2013, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015).

f) Controllo di qualità, teso a verificare la qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di

metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente (obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti dal 2013, a 50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015).

2) Il SICI fornisce un supporto informativo utile alle attività collegate:

a) In fase di programmazione, per la predisposizione o la ricalibrazione delle linee di mandato, dei programmi, dei progetti, degli obiettivi strategici, degli obiettivi operativi, delle azioni.

b) In fase di gestione, per orientare l’azione amministrativa verso il più efficace, efficiente ed economico perseguimento di quanto previsto

all’interno delle linee di mandato, dei programmi, dei progetti, degli obiettivi strategici, degli obiettivi operativi, delle azioni.

c) In fase di valutazione, per la valutazione delle performance individuale dei

dirigenti e dei dipendenti.

Art. 4

Soggetti del Sistema Integrato dei Controlli Interni 1) E’ istituito l’ “Ufficio per i controlli interni” così composto:

a) Segretario generale;

b) Dirigenti (Responsabili dei servizi); c) Responsabili delle Unità preposte agli specifici controlli interni.

2) L’“Ufficio per i controlli interni” organizza, coordina ed eventualmente gestisce, laddove non siano istituite e funzionanti le Unità preposte agli specifici controlli interni, il Sistema Integrato dei Controlli Interni e le attività specifiche

di ogni singola tipologia di controllo. 3) Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo nell’ambito dell’ “Ufficio

per i controlli interni” sono dirette dal Segretario generale nell’esercizio delle

sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell’ente. 4) I soggetti di cui al comma 1) rispondono in via disciplinare della mancata

adozione di strumenti e metodologie di controllo.

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5) Per lo svolgimento delle attività “Ufficio per i controlli interni” può sollecitare

gli uffici dell’ente a fornire dati e informazioni, avvalendosi della collaborazione dei soggetti e/o delle unità preposte agli specifici controlli presenti nell’ente.

6) L’ente potrà istituire “Uffici unici per i controlli interni” in gestione associata con altri enti, mediante apposita convenzione.

7) Soggetti e Unità preposti agli specifici controlli interni: a) Responsabile dei servizi finanziari e Responsabili degli altri servizi, ai fini

del Controllo di regolarità amministrativa e contabile, anche in raccordo con

l’organo di revisione. b) Responsabile dei servizi finanziari e Responsabili degli altri servizi, ai fini

del Controllo degli equilibri finanziari, anche in raccordo con l’organo di

revisione. c) Unità di Programmazione e Controllo, preposta al Controllo di gestione e al

Controllo strategico. d) Unità di Controllo degli organismi gestionali esterni. e) Unità di Controllo di qualità. f) Unità preposta alla Valutazione, quale Nucleo di Valutazione o Organismo

Indipendente di Valutazione. 8) Le attribuzioni di ognuno dei soggetti coinvolti nei controlli interni sono

definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell’Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.

9) Ai fini del Controllo di regolarità amministrativo contabile e del Controllo degli

equilibri finanziari l’Ente farà riferimento anche all’Organismo di revisione. 10) Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione e separazione

delle funzioni di indirizzo rispetto ai compiti di gestione o funzioni gestionali,

garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al segretario generale ed ai dirigenti, se presenti, ed ai responsabili dei servizi nell’espletamento delle

loro funzioni rispettivamente disciplinate dagli arti 97 e 107 TUEL) nonché di tutte le funzioni che specificatamente si riferiscono ai controlli interni.

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TITOLO II

CONTROLLI INTERNI

CAPO I CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 5 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1) Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a

garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di legittimità ed imparzialità, nella fase di formazione

delle determinazioni o delle delibere di Giunta e di Consiglio. 2) Su ogni proposta di determinazione o deliberazione il Responsabile di servizio

competente verifica la regolarità amministrativa, con riferimento al rispetto

delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa, alla congruità entrata ed esprime il parere di regolarità tecnica.

3) La proposta viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario che effettua il controllo contabile e rilascia il parere di regolarità contabile e il visto di attestazione della copertura finanziaria, nei termini previsti dal

Regolamento di contabilità dell’ente e trasmette la proposta all’organo competente per l’adozione dell’atto.

4) Ai controlli di regolarità contabile contribuisce il Collegio dei Revisori, nel

rispetto dei principi generali della revisione aziendale asseverati dagli organi e collegi professionali operanti nel settore.

Art. 6

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

1) Il controllo di regolarità amministrativa degli atti monocratici assunti dai Dirigenti (Responsabili dei servizi) viene effettuato in fase successiva

all’emanazione dell’atto. 2) Il controllo di regolarità amministrativa è svolto dall’“Ufficio per i controlli

interni” posto sotto il coordinamento del Segretario Generale, il quale si avvale

a tal fine di personale con conoscenze e competenze giuridico-amministrative e da personale con conoscenze specialistiche sulle materie oggetto degli atti monocratici sottoposti a verifica.

3) Sotto la direzione del Segretario comunale, l’“Ufficio per i controlli interni” effettua un report semestrale sull’attività di controllo, che viene trasmesso ai

Dirigenti (Responsabili dei servizi), ai revisori dei conti, agli organismi di valutazione, al consiglio comunale, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.

4) La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio, secondo motivate tecniche di campionamento, nella misura stabilita dall’“Ufficio per i controlli interni” in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.

5) Il controllo sulle determinazioni degli impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell’ente, dei contratti

nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, e la correttezza formale nella predisposizione dell’atto, la correttezza e la regolarità delle procedure, l’avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua

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motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l’avvenuta

pubblicazione se prevista. Tra gli atti soggetti a controllo sono ricompresi: determine, contratti; autorizzazioni; attestazioni; atti d’incarico di

collaborazione coordinata e continuativa, di studio, ricerca e consulenza; atti che definiscono le modalità di scelta del contraente per appalti al di sopra della soglia comunitaria; atti di concessione di contributi alle Imprese ad esito

di procedure di evidenza pubblica; ogni altro atto che il Segretario ritenga opportuno controllare.

6) Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda secondo il modulo

contenuto nella metodologia, con l’indicazione sintetica delle verifiche effettuate, e dell’esito delle stesse.

7) Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario comunale informa il soggetto

interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.

Art. 7

Organizzazione, processo e strumenti del Controllo di regolarità

amministrativa e contabile 1) Per la disciplina dell’organizzazione, del processo e degli strumenti del

controllo di Regolarità amministrativa e contabile si rimanda al Regolamento

di Contabilità dell’Ente.

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CAPO II

CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 8 Finalità del Controllo degli equilibri finanziari

1) Il Controllo degli equilibri finanziari è finalizzato a verificare il conseguimento e

il mantenimento dell’equilibrio sostanziale di bilancio, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Art. 9

Oggetto del Controllo degli equilibri finanziari 1) Il Controllo sull’equilibrio sostanziale di bilancio ha ad oggetto gli equilibri

finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della

gestione di cassa.

Art. 10 Soggetti del Controllo degli equilibri finanziari

1) La vigilanza degli equilibri finanziari compete al Responsabile del servizio

finanziario, sotto il coordinamento dell’ufficio per i controlli interni e in continua collaborazione con le unità preposte agli altri controlli interni e i Dirigenti (Responsabili dei servizi).

2) Gli esiti del Controllo degli equilibri finanziari sono riferiti al Sindaco, alla Giunta e al Presidente del Consiglio, all’Organo di revisione, alla Corte dei

Conti.

Art. 11

Modalità di controllo degli equilibri finanziari 1) Il controllo sugli equilibri finanziari si svolge tenendo conto dei seguenti

indicatori: a) andamento economico – finanziario degli organismi gestionali esterni; b) utilizzo anticipazioni di tesoreria;

c) disequilibrio parte corrente del bilancio; d) modalità di gestione dei servizi per conto terzi; e) spesa per gli organi politici ed istituzionali;

f) obiettivi patto di stabilità; g) vincoli all’indebitamento e alle sostenibilità dell’indebitamento;

h) partecipazione in società controllate. 2) In caso di accertato squilibrio finanziario da parte della Corte dei Conti, il

Consiglio adotta, entro 60 giorni dal deposito della pronuncia di accertamento,

i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e ripristinare gli equilibri di bilancio.

3) I provvedimenti di cui al punto precedente sono trasmessi alla Sezione

Regionale di controllo della Corte dei Conti. 4) In caso di mancata trasmissione dei suddetti provvedimenti di verifica

negativa della Sezione Regionale della Corte dei conti, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

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Art. 12

Condizioni strutturalmente deficitarie 1) Le situazioni che danno luogo a condizioni strutturalmente deficitarie sono

disciplinate agli art. 242 e seguenti del TUEL 267/2000 come modificato

dall’art. 3 della Legge 213 del 07.12.2012 e dal regolamento di contabilità.

Art. 13

Pareri dei revisori dei conti 1) L’organo di revisione svolge le funzioni previste dall’art. 239 del TUEL

267/2000 come modificato all’art. 3 della L. 213/2012 e del Regolamento di Contabilità.

2) Esprime pareri in materia di strumenti di programmazione economico-

finanziaria. 3) Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di

congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, delle variazioni rispetto all’anno

precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.

4) Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare

l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’ organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente

la mancata adozione delle misure proposte dall’Organo di Revisione.

Art. 14

Organizzazione, processo e strumenti del Controllo degli equilibri finanziari 1) Per la disciplina dell’organizzazione, del processo e degli strumenti del

Controllo degli equilibri finanziari si rimanda al Regolamento di Contabilità dell’Ente.

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CAPO III

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 15 Finalità del Controllo di gestione

1) Il controllo di gestione è finalizzato a misurare e verificare il livello di efficacia

quantitativa e qualitativa, di efficienza e di economicità della gestione, tramite idonei parametri di input e output.

Art. 16 Fasi del Controllo di gestione

1) Il controllo di gestione presuppone la definizione, in fase previsionale, delle performance gestionali attese, in termini di obiettivi, risorse e responsabilità operativi (programmazione gestionale).

2) Il controllo di gestione consiste prima nella misurazione, in fase gestionale e consuntiva, delle performance gestionali in corso di realizzazione e realizzate,

al fine di verificare il livello di congruenza tra risultati e obiettivi operativi, tra risorse utilizzate e disponibili, tra responsabilità effettive ed attese (monitoraggio gestionale), e poi nell’analisi degli scostamenti tra

programmazione e monitoraggio (analisi degli scostamenti). 3) Il controllo di gestione rialimenta i processi programmatici gestionali

successivi tramite l’individuazione delle azioni correttive (azioni correttive).

Art. 17

Oggetto del Controllo di gestione 1) L’Albero della performance dell’ente è composto da due parti:

a) una parte superiore, di tipo strategico, composta da Linee Programmatiche

di Mandato, progressivamente articolate in Programmi, Progetti, Obiettivi Strategici;

b) una parte inferiore, di tipo operativo, composta da Obiettivi gestionali, a loro volta articolati in Azioni.

2) Il controllo di gestione ha per oggetto le performance gestionali, ovvero relative

alla parte inferiore dell’Albero della performance. 3) Il controllo di gestione ha per oggetto le performance gestionali organizzative

dell’ente e delle sue unità componenti.

4) Il controllo di gestione verifica il livello di congruenza tra obiettivi e risultati gestionali, anche al fine di ottimizzare, mediante tempestivi interventi di

correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

Art. 18 Strumenti del Controllo di gestione

1) In fase di programmazione, gli strumenti di definizione di obiettivi, risorse e

responsabilità gestionali sono costituiti dal Piano della Performance che, con riferimento al primo anno programmatico è composto dal PEG e dal PDO, e

dagli altri strumenti programmatici operativi. 2) In fase di gestione e controllo, gli strumenti di monitoraggio di risultati, risorse

e responsabilità gestionali ai fini dell’analisi degli scostamenti e

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dell’individuazione delle azioni correttive sono costituiti dalla Relazione sulla

Performance che, con particolare riferimento all’anno da monitorare è composto dal Report del PEG e dal Report del PDO per la verifica di efficacia

ed efficienza e dal Referto di contabilità analitica per ciò che concerne l’economicità, , e dagli altri strumenti di controllo gestionale.

Art. 19

Soggetti del Controllo di gestione

1) Il controllo di gestione viene svolto dalla “Unità di Programmazione e Controllo”, sotto il coordinamento dell’ufficio per i controlli interni e in

continua collaborazione con le unità preposte agli altri controlli interni. 2) L’Unità di Programmazione e Controllo si avvale della collaborazione di

referenti nominati presso ogni unità organizzativa dell’ente, e preposti alla

rilevazione/inserimento ed eventuale elaborazione dei dati analitici e specifici relativi alla relativa unità organizzativa.

3) L’Unità di Programmazione e Controllo collabora costantemente con il Servizio Finanziario, avvalendosi del Servizio Informatico per lo scambio dei dati.

Art. 20 Organizzazione del Controllo di gestione

1) L’Unità di Programmazione e Controllo è posta in staff al Segretario generale

dell’ente. 2) L’Unità di Programmazione e Controllo svolge le seguenti attività:

a) supporta l’Amministrazione, i Dirigenti (Responsabili dei servizi) e i dipendenti nella predisposizione coordinata dei documenti di programmazione gestionale;

b) supporta l’Amministrazione, i Dirigenti (Responsabili dei servizi) e i dipendenti nella predisposizione coordinata dei documenti di controllo

gestionale.

Art. 21

Fonti del Controllo di gestione 1) I dati per il controllo di gestione vengono tratti dai seguenti documenti:

a) Contabilità finanziaria, per i dati su spese ed entrate;

b) Contabilità economico-patrimoniale generale, per i dati su costi e proventi, attività e passività;

c) Contabilità economico-patrimoniale analitica, per i dati su costi e proventi di particolari oggetti e sull’economicità complessiva;

d) Report del PEG e Report del PDO, per i dati sull’efficienza ed efficacia;

Art. 22

Cadenza del Controllo di gestione

1) Il controllo di gestione viene svolto con cadenza trimestrale al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre, al 31 dicembre.

2) Le risultanze del controllo di gestione vengono elaborate sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in forma di Report semestrali del controllo di gestione.

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3) I report semestrali del controllo di gestione sono parte integrante del Referto

dei Controlli Interni da inviare alla Corte dei Conti.

Art. 23

Destinatari del Controllo di gestione

1) L’Unità di Programmazione e Controllo fornisce, trimestralmente, le conclusioni del predetto controllo: a) agli Amministratori;

b) ai Dirigenti (Responsabili dei servizi); c) al Nucleo di valutazione (o all’OIV).

2) Copia dei referti è trasmessa, a cura del Sindaco, avvalendosi del Segretario Generale, al Presidente del Consiglio e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

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CAPO IV

CONTROLLO STRATEGICO (obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti dal 2013, a

50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)

Art. 24 Finalità del Controllo strategico

1) Il controllo strategico è finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte

compiute in sede di attuazione delle linee di mandato, dei programmi dei progetti e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, nonché a verificare i livelli di performance strategica organizzativa dell’Ente e delle sue

unità, in termini di congruenza dei risultati rispetto alle linee di mandato, ai programmi, ai progetti e agli obiettivi strategici, tramite parametri idonei a

consentire le valutazioni d’impatto – outcome – degli stessi sugli stakeholder dell’Ente.

Art. 25 Fasi del Controllo strategico

1) Il controllo strategico presuppone la definizione, in fase previsionale, delle performance strategiche attese, in termini di obiettivi, risorse e responsabilità strategici (programmazione strategica).

2) Il controllo strategico consiste prima nella misurazione, in fase consuntiva, delle performance strategiche in corso di realizzazione e realizzate, al fine di verificare il livello di congruenza tra risultati e obiettivi strategici, tra risorse

utilizzate e disponibili, tra responsabilità effettive ed attese (monitoraggio), e poi nell’analisi degli scostamenti tra programmazione e monitoraggio (analisi

degli scostamenti). 3) Il controllo strategico rialimenta i processi programmatici strategici successivi

tramite l’individuazione delle azioni correttive (azioni correttive).

Art. 26

Oggetto del Controllo strategico

1) L’Albero della performance dell’ente è composto da due parti: a) una parte superiore, di tipo strategico, composta da Linee Programmatiche

di Mandato, progressivamente articolate in Programmi, Progetti, Obiettivi Strategici;

b) una parte inferiore, di tipo operativo, composta da Obiettivi gestionali, a

loro volta articolati in Azioni. 2) Il controllo strategico ha per oggetto le performance strategiche, ovvero relative

alla parte superiore dell’Albero della performance. 3) Il controllo strategico ha per oggetto le performance strategiche organizzative

dell’ente e delle sue unità componenti.

4) Il controllo strategico verifica il livello di congruenza tra obiettivi e risultati strategici.

Art. 27 Strumenti del Controllo strategico

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1) In fase di programmazione, gli strumenti di definizione di obiettivi, risorse e

responsabilità strategici sono costituiti dal Piano della Performance che, con riferimento agli anni successivi al primo, di respiro strategico, è composto

dalle Linee Programmatiche di Mandato, dalla Relazione Previsionale Programmatica, e dagli altri strumenti programmatici strategici.

2) In fase di controllo, gli strumenti di monitoraggio di risultati, risorse e

responsabilità strategici ai fini dell’analisi degli scostamenti e dell’individuazione delle azioni correttive sono costituiti dalla Relazione sulla Performance che, con particolare riferimento agli anni da monitorare è

composto dal Report strategico delle Linee Programmatiche di Mandato e della Relazione Previsionale Programmatica, e dagli altri strumenti di controllo

strategico.

Art. 28

Soggetti del Controllo strategico 1) Il controllo strategico viene svolto dalla “Unità di Programmazione e Controllo”,

sotto il coordinamento dell’ufficio per i controlli interni e in continua collaborazione con le unità preposte agli altri controlli interni.

2) L’Unità di Programmazione e Controllo si avvale della collaborazione di

referenti nominati presso ogni unità organizzativa dell’ente, e preposti alla rilevazione/inserimento ed eventuale elaborazione dei dati analitici e specifici relativi alla relativa unità organizzativa.

3) L’Unità di Programmazione e Controllo collabora costantemente con il Servizio Finanziario, avvalendosi del Servizio Informatico per lo scambio dei dati.

Art. 29

Organizzazione del Controllo strategico

1) L’Unità di Programmazione e Controllo è posta in staff al Segretario generale dell’ente.

2) L’Unità di Programmazione e Controllo svolge le seguenti attività: a) supporta l’Amministrazione, i Dirigenti (Responsabili dei servizi) e i

dipendenti nella predisposizione coordinata dei documenti di

programmazione strategica; b) supporta l’Amministrazione, i Dirigenti (Responsabili dei servizi) e i

dipendenti nella predisposizione coordinata dei documenti di controllo

strategica.

Art. 30 Fonti del Controllo strategico

1) I dati per il controllo strategico vengono tratti dai seguenti documenti:

a) Contabilità finanziaria, per i dati su spese ed entrate; b) Contabilità economico-patrimoniale generale, per i dati su costi e proventi,

attività e passività;

c) Contabilità economico-patrimoniale analitica, per i dati su costi e proventi di particolari oggetti e sull’economicità complessiva;

d) Report delle Linee Programmatiche di Mandato, Report della Relazione Previsionale Programmatica, per i dati sull’efficienza ed efficacia;

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Art. 31

Cadenza del Controllo strategico 1) Il controllo strategico viene svolto con cadenza annuale al 31 dicembre.

4) Le risultanze del controllo strategico vengono elaborate sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in forma di Report annuali del controllo strategico.

5) I report annuali del controllo strategico sono parte integrante del Referto dei Controlli Interni da inviare alla Corte dei Conti.

Art. 32 Destinatari del Controllo strategico

1) L’Unità di Programmazione e Controllo fornisce, annualmente, le conclusioni del predetto controllo: a) agli Amministratori;

b) ai Dirigenti (Responsabili dei servizi); c) al Nucleo di valutazione (o all’OIV).

2) Copia dei referti è trasmessa, a cura del Sindaco, avvalendosi del Segretario Generale, al Presidente del Consiglio e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

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CAPO V

CONTROLLO DEGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI (obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti dal 2013, a

50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)

Art. 33 Finalità del Controllo degli organismi gestionali esterni

1) Il Controllo degli organismi gestionali esterni è finalizzato a misurare e

verificare il livello di efficacia quantitativa e qualitativa, di efficienza e di economicità della gestione, degli organismi gestionali esterni, tramite idonei parametri di input e output.

Art. 34

Fasi del Controllo degli organismi gestionali esterni 1) Il controllo degli organismi gestionali esterni presuppone la definizione e

l’affidamento sulla base dei contratti di servizio, in fase previsionale, delle

performance gestionali attese, in termini di indirizzi e obiettivi, risorse e responsabilità operativi (programmazione gestionale) degli organismi gestionali

esterni. Con particolare riferimento alle società quotate, l’Ente definisce, in via preventiva, gli indirizzi e gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, calibrati anche in base alla percentuale di partecipazione dell’Ente

in ogni società, definendo gli specifici standard qualitativi e quantitativi ai quali le società stesse si dovranno attenere.

2) Il controllo degli organismi gestionali esterni consiste prima nella misurazione,

in fase gestionale e consuntiva, delle performance gestionali in corso di realizzazione e realizzate, al fine di verificare il livello di congruenza tra

risultati e obiettivi operativi, tra risorse utilizzate e disponibili, tra responsabilità effettive ed attese (monitoraggio gestionale), e poi nell’analisi degli scostamenti tra programmazione e monitoraggio (analisi degli

scostamenti). 3) Il controllo degli organismi gestionali esterni rialimenta i processi

programmatici gestionali successivi tramite l’individuazione delle azioni

correttive (azioni correttive).

Art. 35 Oggetto del Controllo degli organismi gestionali esterni

1) Il controllo degli organismi gestionali esterni ha per oggetto le performance

gestionali degli organismi gestionali esterni.

Art. 36 Strumenti degli organismi gestionali esterni

1) In fase di programmazione, gli strumenti di definizione di obiettivi, risorse e

responsabilità degli organismi gestionali esterni sono costituiti dai documenti programmatici-gestionali che permettono di programmare in maniera strategico-operativa il governo delle attività.

2) In fase di gestione e controllo, gli strumenti di monitoraggio di risultati, risorse e responsabilità gestionali ai fini dell’analisi degli scostamenti e

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dell’individuazione delle azioni correttive sono costituiti da Report gestionali e

dal Bilancio consolidato. 3) I Report gestionali contengono le seguenti informazioni:

a) Organizzazione dell’organismo gestionale esterno; b) Livello di efficacia rispetto agli obiettivi assegnati dall’Ente, nel rispetto dei

relativi standard quantitativi e qualitativi previsti nei contratti di servizio;

c) Livello di efficienza rispetto al rapporto tra risorse e obiettivi assegnati dall’Ente, nel rispetto dei relativi standard quantitativi e qualitativi previsti nei contratti di servizio;

d) Livello di economicità, rispetto ai dati finanziari ed economici previsti nei contratti di servizio;

Art. 37

Soggetti del Controllo degli organismi gestionali esterni

1) Il controllo degli organismi gestionali esterni viene svolto dalla “Unità di Controllo degli organismi gestionali esterni”, sotto il coordinamento dell’ufficio

per i controlli interni e in continua collaborazione con le unità preposte agli altri controlli interni.

2) Per organismi gestionali esterni partecipati si intendono società, consorzi,

fondazioni ed altri organismi di natura giuridica diversa di cui l’Ente detiene una quota del capitale sociale (o fondo consortile o fondo di dotazione, ecc.).

Art. 38 Organizzazione del Controllo degli organismi gestionali esterni

1) L’Unità di Controllo degli organismi gestionali esterni è posta in staff al Segretario generale dell’ente.

2) L’Unità di Controllo degli organismi gestionali esterni svolge le seguenti

attività: a) supporta l’Amministrazione nella predisposizione coordinata dei documenti

di indirizzo programmatico agli organismi gestionali esterni; b) supporta l’Amministrazione nel monitoraggio delle performance degli

organismi gestionali esterni.

Art. 39

Cadenza del Controllo degli organismi gestionali esterni

1) Il controllo degli organismi gestionali esterni viene svolto con cadenza annuale. 2) Le risultanze del controllo degli organismi gestionali esterni vengono elaborate

sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in forma di Report annuali.

3) I report annuali del controllo degli organismi gestionali esterni sono parte

integrante del Referto dei Controlli Interni da inviare alla Corte dei Conti.

Art. 40 Destinatari del Controllo degli organismi gestionali esterni

1) L’Unità di Controllo degli organismi gestionali esterni fornisce, annualmente, le conclusioni del predetto controllo: a) agli Amministratori;

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b) ai Dirigenti (Responsabili dei servizi).

2) Copia dei referti è trasmessa, a cura del Sindaco, avvalendosi del Segretario Generale, al Presidente del Consiglio, all’Organismo di revisione, e alla Sezione

Regionale di controllo della Corte dei Conti.

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CAPO VI

CONTROLLO DI QUALITA’ (obbligatorio per enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti dal 2013, a

50.000 abitanti dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015)

Art. 41 Finalità del Controllo di qualità

1) Il Controllo di qualità è finalizzato a verificare la qualità dei processi e dei

servizi erogati dall’ente.

Art. 42

Oggetto del Controllo di qualità 1) Il Controllo di qualità ha per oggetto sia i processi e i servizi erogati

direttamente dall’ente, sia i servizi erogati mediante organismi gestionali esterni.

Art. 43 Strumenti del Controllo di qualità

1) Il controllo di qualità dei processi svolti e dei servizi erogati viene realizzato con modalità conformi agli standard UNI EN ISO 9001, che devono essere adottate dal Consiglio dell’Ente. La conformità del sistema gestionale dell’Ente

agli standard di qualità deve essere certificata da un apposito organismo esterno accreditato per il settore delle pubbliche amministrazioni.

2) Il controllo di qualità dei servizi erogati viene realizzato con metodologie atte a

misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente, quali questionari, segnalazioni, reclami.

Art. 44

Soggetti del Controllo di qualità

1) Il controllo di qualità viene svolto dalla “Unità di controllo della qualità”, sotto il coordinamento dell’ufficio per i controlli interni e in continua collaborazione con le unità preposte agli altri controlli interni.

Art. 45

Organizzazione del Controllo di qualità 1) L’Unità di Controllo della qualità è posta in staff al Segretario generale

dell’ente.

Art. 46

Cadenza del Controllo di qualità 1) Il controllo di qualità viene svolto con cadenza semestrale. 2) I report semestrale del controllo di qualità sono parte integrante del Referto dei

Controlli Interni da inviare alla Corte dei Conti.

Art. 47 Destinatari del Controllo di qualità

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1) L’Unità di Controllo della qualità fornisce, semestralmente, le conclusioni del

predetto controllo: a) agli Amministratori;

b) ai Dirigenti (Responsabili dei servizi); c) al Nucleo di valutazione (o all’OIV).

2) Copia dei report è trasmessa, a cura del Sindaco, avvalendosi del Segretario

Generale, al Presidente del Consiglio, e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

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CAPO VII

REFERTO FINALE DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 48 Referto dei Controlli Interni da inviare alla Corte dei Conti

1) Il Referto finale dei Controlli Interni costituisce la sintesi omogenea degli

specifici Report relativi ad ogni singolo controllo interno, elaborati delle Unità preposte.

2) Il sindaco, avvalendosi del Segretario Generale, trasmette semestralmente alla

sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un Referto sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni

adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie e della Corte dei Conti;

3) Il referto di cui al punto precedente è inviato contestualmente al presidente del

consiglio comunale.

CAPO VIII ENTRATA IN VIGORE

Art. 49 Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione che

lo approva. 2) Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento

sono abrogate.

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ONDA s.r.l.

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