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REGOLAMENTO IN MATERIA DI
ACCESSO CIVICO
E ACCESSO GENERALIZZATO
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/02/2017
Indice
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Accesso documentale e accesso generalizzato
Articolo 4 - Legittimazione soggettiva
Articolo 5 - Istanza di accesso civico e generalizzato
Articolo 6 - Responsabili del procedimento
Articolo 7 - Soggetti contro interessati
Articolo 8 - Termini del procedimento
Articolo 9 - Eccezioni assolute all’accesso generalizzato
Articolo 10 - Eccezioni relative all’accesso generalizzato
Articolo 11 - Richiesta di riesame
Articolo 12 - Motivazione del diniego all’accesso
Articolo 13 - Impugnazioni
Articolo 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
“decreto trasparenza” il D.Lgs. n. 33/2012 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
“accesso documentale” l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;
“accesso civico” (o accesso civico “semplice”) l’accesso ai documenti oggetto degli
obblighi di pubblicazione, previsto dall’Articolo 5, comma 1, del decreto trasparenza;
“accesso generalizzato” l’accesso previsto dall’Articolo 5, comma 2, del decreto
trasparenza relativi a documenti, dati ed informazioni detenuti dal Comune di Desenzano del
Garda e non oggetto di obbligo di pubblicazione;
“R.P.C.T.” il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Comune di Desenzano del Garda.
Articolo 2 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo
esercizio dei seguenti diritti:
l’accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni
o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto
trasparenza;
l’accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed
informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di
pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, del decreto trasparenza
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trova applicazione la deliberazione
A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016 ad oggetto “LINEE GUIDA RECANTI
INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E
DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013
Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». “, con le relative modifiche ed
integrazioni.
Articolo 3 - Accesso documentale e accesso generalizzato
1. L’accesso documentale, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990,
resta disciplinato da tali norme; il Comune ne dà attuazione in conformità a tali disposizioni
ed a quelle regolamentari appositamente adottate con delibera del Consiglio Comunale n.
21 del 2008 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La finalità dell’accesso documentale ex legge n. 241/1990 è quella di porre i soggetti
interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive
- che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono
titolari. L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli
afferenti l’accesso civico (generalizzato e non).
3. Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Articolo 4 - Legittimazione soggettiva
1. L’esercizio dell’accesso civico o dell’accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare
tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello
Stato.
2. L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti
e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non
devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o
dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.
3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali
informazioni l’Amministrazione dispone.
Articolo 5 - Istanza di accesso civico e generalizzato
1. Tutte le istanze possono essere trasmesse dal soggetto interessato per via telematica secondo
le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice
dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’Articolo 65 del CAD, le istanze
presentate per via telematica sono valide se:
sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è
rilasciato da un certificatore qualificato;
l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale
(SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica
certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole
tecniche adottate ai sensi dell’Articolo 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato.
2. Resta fermo che le istanze possono essere presentate anche a mezzo posta, fax o
direttamente presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, le stesse debbano essere sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (Articolo 38, commi 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445).
3. Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico “semplice”. deve essere presentata al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono
indicati nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune.
Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio del Comune, il responsabile di tale ufficio
provvede a trasmetterla al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza nel più breve tempo possibile.
4. Nel caso di accesso generalizzato, l’istanza va indirizzata, in alternativa:
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all’Ufficio relazioni con il pubblico (ove istituito);
- all’ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito web istituzionale.
5. L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.
6. Tutte le richieste di accesso pervenute all’Amministrazione locale dovranno essere registrate
in ordine cronologico in una banca dati accessibile ai Dirigenti/Responsabili degli uffici, al
R.P.C.T. e all’OIV, con indicazione:
- dell’ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- degli eventuali contro interessati individuati;
- dell’esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire
l’accesso, nonché l’esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai contro interessati.
7. Il R.P.C.T. può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull’esito delle istanze.
Articolo 6 - Responsabili del procedimento
1. I Dirigenti degli uffici del Comune garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare, secondo quanto indicato nel piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza vigente al momento.
2. Responsabile dei procedimenti di accesso di cui al precedente Articolo 2 (accesso civico e
accesso generalizzato) è il Dirigente dell’ufficio che riceve l’istanza, il quale può affidare ad
altro dipendente l’attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento,
mantenendone comunque la responsabilità.
3. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente nel rispetto della normativa vigente, il responsabile del procedimento
comunica tempestivamente al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo
collegamento ipertestuale.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza controlla ed assicura
la regolare attuazione dell’accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Nel caso di istanze per l’ accesso civico il Responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza ha l’obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento
o adempimento parziale all’ufficio di disciplina del Comune ai fini dell’eventuale
attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene
effettuata anche al vertice politico dell’amministrazione e all’O.I.V. ai fini dell’attivazione
dei procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità.
Articolo 7 - Soggetti contro interessati nel caso di accesso generalizzato
1. L’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti contro
interessati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che
abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.
2. I soggetti contro interessati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei
seguenti interessi privati di cui all’Articolo 5-bis, comma 2 del decreto trasparenza:
protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;
libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex Articolo15
Costituzione;
interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto
d’autore e i segreti commerciali.
Possono essere contro interessati anche le persone fisiche interne all’amministrazione
comunale (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, P.O., dipendenti, componenti di
altri organismi).
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i contro interessati possono
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede sulla richiesta di accesso,
accertata la ricezione della comunicazione da parte dei contro interessati.
La comunicazione ai soggetti contro interessati non è dovuta nel caso in cui l’istanza
riguardi l’accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione
obbligatoria.
Articolo 8 - Termini del procedimento
1. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato
nel termine di trenta giorni (Articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla
protocollazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli
eventuali soggetti contro interessati.
2. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai contro interessati durante
il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione
(10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
3. In caso di accoglimento, l’ufficio competente di cui all’Articolo 5 del presente Regolamento
provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero,
nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni
o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
4. Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, nonostante
l’opposizione del contro interessato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a
quest’ultimo.
5. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici
giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del contro interessato, ciò anche al
fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso
al difensore civico territorialmente competente, oppure ricorso al giudice amministrativo.
6. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, il Comune deve motivare l’eventuale rifiuto,
differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti
dall’Articolo 5-bis del decreto trasparenza.
Articolo 9 - Eccezioni assolute all’accesso generalizzato
1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:
nei casi di segreto di Stato (cfr. Articolo 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui l’accesso è
subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra
cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle
anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all’Articolo 24, comma
1, legge n. 241/1990. Ai sensi di quest’ultima norma il diritto di accesso è escluso: a) per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e
successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente
previsti dalla legge; b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell’attività dell’Ente diretta
all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la
formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:
- il segreto militare (R.D. n.161/1941);
- il segreto statistico (D.Lgs 322/1989);
- il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993);
- il segreto scientifico e il segreto industriale (Articolo 623 c.p.);
- il segreto istruttorio (Articolo329 c.p.p.);
- il segreto sul contenuto della corrispondenza (Articolo 616 c.p.);
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (Articolo15, D.P.R. 3/1957);
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si
possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie
dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità,
disabilità o handicap fisici e/o psichici (Articolo 22, comma 8, del Codice; Articolo
7-bis, comma 6, D.Lgs.. n. 33/2013);
i dati idonei a rivelare la vita sessuale (Articolo 7-bis, comma 6, D.Lgs.. n. 33/2013);
i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è
possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di
disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall’Articolo 26, comma
4, D.Lgs. n. 33/2013).
Tale categoria di eccezioni all’accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere
tassativo. In presenza di tali eccezioni il Comune è tenuto a rifiutare l’accesso trattandosi di
eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e
generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del
diritto alla conoscenza diffusa.
Nella valutazione dell’istanza di accesso, il responsabile del procedimento deve verificare
che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di
ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.
Per la definizione delle esclusioni all’accesso generalizzato di cui al presente articolo, si
rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione ai sensi dell’Articolo 5-bis del decreto trasparenza, che si intendono qui
integralmente richiamate.
Articolo 10 - Eccezioni relative all’accesso generalizzato
I limiti all’accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e
privati di particolare rilievo giuridico che il Comune deve necessariamente valutare con la
tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla divulgazione
generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.
L’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:
la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia
rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i
documenti e gli atti prodromici all’adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza pubblica;
la sicurezza nazionale;
la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la
sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le
attività connesse con la pianificazione, l’impiego e l’addestramento delle forze di polizia;
le relazioni internazionali;
la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti
all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile,
penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall’Autorità giudiziaria e comunque atti
riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti
e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i
quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;
il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi
necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Ente. In particolare sono
sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di
organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la
relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di
definitività,, qualora non sia possibile soddisfare prima l’istanza di accesso senza impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa o compromettere la
decisione finale;
- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo
svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti
pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;
- verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la
segretezza dei lavori;
- verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi
condotti su attività e soggetti privati nell’ambito delle attribuzioni d’ufficio;
- pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti,
in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.
3. L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto
salvo quanto previsto dal precedente Articolo 9. In particolare, sono sottratti all’accesso, ove
sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed
informazioni: documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione
riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi
riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici; relazioni
dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di
persone assistite, fornite dall’Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per
motivi specificatamente previsti da norme di legge; la comunicazione di dati sensibili e
giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n. 193/2003; notizie e documenti
relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche,
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all’accesso, ove
sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed
informazioni: gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte del
procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela
dell’integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano
riservati e quindi preclusi all’accesso; gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra
questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere
confidenziale e privato;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Il Comune è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l’assenza di eccezioni
assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli
interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di
causalità tra l’accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al
momento ed al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile.
I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei
comma precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è
giustificata in relazione alla natura del dato.
L’accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e
privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del
documento richiesto deve essere consentito l’accesso parziale utilizzando, se del caso, la
tecnica dell’oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige
che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello
scopo perseguito.
Articolo 11 - Richiesta di riesame
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata
risposta entro il termine previsto al precedente Articolo 8, ovvero i contro interessati, nei
casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati
personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da
parte del R.P.C.T. è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un
periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Articolo 12 - Motivazione del diniego all’accesso
1. Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all’esistenza di limiti all’accesso
generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del R.P.C.T.,
gli atti sono adeguatamente motivati.
Articolo 13 – Impugnazioni
1. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame,
avverso la decisione del R.P.C.T., il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’Articolo 116 del Codice del processo
amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all’Articolo 116, comma 1,
Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l’accesso generalizzato si sia
rivolto al difensore civico territorialmente competente, decorre dalla data di ricevimento, da
parte del richiedente, dell’esito della sua istanza allo stesso.
2. In alternativa il richiedente, o il contro interessato nei casi di accoglimento della richiesta di
accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito
territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al difensore
civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere
notificato anche all’Amministrazione interessata.
3. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il
difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo
comunica all’Amministrazione. Se l’Amministrazione non conferma il diniego o il
differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico,
l’accesso è consentito.
4. Se l’accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in
conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il
Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla
richiesta.
5. Nel caso in cui la richiesta riguardi l’accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto
di pubblicazione obbligatoria), il R.P.C.T. ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui
all’Articolo 43, comma 5, del decreto trasparenza.