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Studio Corno commercialisti, legali e consulenti internazionali via Mameli 11 Lissone (MB) tel. 0039/039/2456792 fax 0039/039-483819 - 2458018 e-mail: [email protected] - sito web: www.studiocorno.it CIS Italia centro studi impresa via Mameli,11 Lissone (MB) tel. 0039/2456792 e-mail: [email protected] sito web: www.ciscorno.it RASSEGNA STAMPA Principali indici azionari, tassi cambio, oro e petrolio 1 : Indice Valore Variazione FTSE Mib – Italia 21.561,46 -1.43 % FTSE 100 – Gran Bretagna 7.658,26 -0.66 % Xetra Dax – Germania 12.579,33 -0.87 % DJ EuroStoxx 387,17 -0.26 % Cac 40 – Francia 5.426,41 -0.14 % Ibex 35 – Spagna 9.703,10 -0.72 % Swiss Mkt – Svizzera 9.019,46 0.15 % S&P 500 – USA 2.831,50 0.39 % Nikkei 225 – Giappone 22.614,25 0.46 % Hang Seng – Hong Kong 28.920,90 0.90 % Tasso di cambio € / $ 1,1690 -0.14 % Brendt dtd – petrolio 74,35 0.57 % Oro Fixing – oro 1.231,50 0.26 % Spread Btp – Bund 230 punti 1 = fonte: Il Sole 24 Ore Diritto e fisco: Pagamento cartelle; Edilizia; Agevolazione energetica; Bonus pubblicità; Patent box Area: DIRITTO E FISCO Argomento: pagamento cartelle Il pagamento delle cartelle non beneficia della tregua estiva Cartelle da pagare anche durante la pausa estiva. Il 1° agosto scatterà il periodo di sospensione che, oltre a riguardare le giurisdizioni ordinarie ed amministrative, ha valenza anche per il processo tribu- tario. Tuttavia, in tale contesto, non vi è alcuna interruzione sul pagamento delle cartelle di paga- RASSEGNA STAMPA A cura dell’ufficio studi e ricerche di Studio Corno aziendalisti, commercialisti e avvocati. 26 luglio 2018

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Page 1: RASSEGNA STAMPA...Lo spiegano dalla Task force Enea per le detrazioni fiscali: il nuovo adempimento, che fino a qualche giorno f a sem rava usito dai radar, è pronto a deollare su

Studio Corno – commercialisti, legali e consulenti internazionali via Mameli 11 – Lissone (MB) tel. 0039/039/2456792 – fax 0039/039-483819 - 2458018 e-mail: [email protected] - sito web: www.studiocorno.it

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RASSEGNA STAMPA

Principali indici azionari, tassi cambio, oro e petrolio1: Indice Valore Variazione

FTSE Mib – Italia 21.561,46 -1.43 % FTSE 100 – Gran Bretagna 7.658,26 -0.66 % Xetra Dax – Germania 12.579,33 -0.87 % DJ EuroStoxx 387,17 -0.26 % Cac 40 – Francia 5.426,41 -0.14 % Ibex 35 – Spagna 9.703,10 -0.72 % Swiss Mkt – Svizzera 9.019,46 0.15 % S&P 500 – USA 2.831,50 0.39 % Nikkei 225 – Giappone 22.614,25 0.46 % Hang Seng – Hong Kong 28.920,90 0.90 % Tasso di cambio € / $ 1,1690 -0.14 % Brendt dtd – petrolio 74,35 0.57 % Oro Fixing – oro 1.231,50 0.26 % Spread Btp – Bund 230 punti

1 = fonte: Il Sole 24 Ore

Diritto e fisco: Pagamento cartelle; Edilizia; Agevolazione energetica; Bonus pubblicità; Patent box

Area: DIRITTO E FISCO Argomento: pagamento cartelle Il pagamento delle cartelle non beneficia della tregua estiva

• Cartelle da pagare anche durante la pausa estiva. Il 1° agosto scatterà il periodo di sospensione che, oltre a riguardare le giurisdizioni ordinarie ed amministrative, ha valenza anche per il processo tribu-tario. Tuttavia, in tale contesto, non vi è alcuna interruzione sul pagamento delle cartelle di paga-

RASSEGNA STAMPA

A cura dell’ufficio studi e ricerche di Studio Corno aziendalisti, commercialisti e avvocati.

26 luglio 2018

Page 2: RASSEGNA STAMPA...Lo spiegano dalla Task force Enea per le detrazioni fiscali: il nuovo adempimento, che fino a qualche giorno f a sem rava usito dai radar, è pronto a deollare su

Studio Corno – commercialisti, legali e consulenti internazionali via Mameli 11 – Lissone (MB) tel. 0039/039/2456792 – fax 0039/039-483819 - 2458018 e-mail: [email protected] - sito web: www.studiocorno.it

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mento notificate nei mersi scorsi con scadenza nel mese di agosto in quanto estranee ai termini di sospensione.

• L’articolo 1 della legge 742/1969 prevede, infatti, che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, con la conseguenza che nel calcolo di un termine non van-no considerati i giorni compresi in questo arco temporale. Una sospensione che riguarda tutti (o qua-si) i rapporti giurisdizionali (si veda l’altro articolo) e non vale in via generalizzata per i termini di paga-mento degli atti impositivi.

• In linea di massima, se l’atto prevede il pagamento «entro il termine per proporre ricorso», si può cu-mulare il mese di agosto ai 60 giorni previsti ordinariamente. Nella diversa ipotesi in cui sia previsto un termine specifico (ad esempio 30 giorni o 60 giorni), il periodo feriale non va considerato e il calcolo va eseguito a giorni di calendario.

Argomento: edilizia Ristrutturazioni, da settembre la comunicazione all'Enea

• Si parte a settembre. La comunicazione all’Enea sui lavori ordinari di ristrutturazione, pensata per misurare l’impatto energetico degli interventi effettuati in casa, inizia a prendere spazio sul calenda-rio. Lo spiegano dalla Task force Enea per le detrazioni fiscali: il nuovo adempimento, che fino a qualche giorno fa sembrava uscito dai radar, è pronto a decollare subito dopo l’estate.

• La novità è prevista dalla legge di Bilancio 2018 (205/2017, articolo 1, comma 3). E, almeno all’inizio, è stata presa decisamente sottogamba. La manovra, nel ritoccare come ogni anno le detrazioni per i la-vori in casa, aveva infatti disposto l’estensione generalizzata dell’obbligo di comunicazione all’Enea delle «informazioni sugli interventi effettuati», analogamente «a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici».

• In pratica, bisognerà effettuare, per tutti gli interventi di recupero edilizio, un invio di dati simile a quello che oggi viene fatto per l’ecobonus. Questo servirà a monitorare in maniera più analitica gli ef-fetti delle opere realizzate. Dall’Enea spiegano che l’infrastruttura necessaria a sostenere il nuovo adempimento è quasi pronta. Il portale che servirà a inviare le comunicazioni è, infatti, praticamente ultimato e in fase di prova.

Argomento: agevolazione energetica Cessione dei bonus, pronti i codici tributo

• Pubblicati i codici tributo che consentiranno di utilizzare in compensazione i crediti raccolti tramite cessione di ecobonus e sismabonus. È quanto ha previsto la risoluzione 58/E dell’agenzia delle Entra-te di ieri.

• Tutto prende le mosse da una serie di interventi, normativi e interpretativi, che hanno previsto la possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti sia per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici, sia per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

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• Insomma, ecobonus e sismabonus sono diventati cedibili. Tenuto conto che le relative detrazioni pos-sono essere utilizzate in cinque o dieci quote annuali (rispettivamente per il sismabonus e l’ecobonus), anche il credito ceduto sarà ripartito in questo modo.

• Queste quote sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione, presentando il mo-dello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia. Per consentirne l’utilizzo, allora, vengono istituiti i codici tributo: «6890» denominato «Ecobonus» e «6891» denominato «Sismabo-nus». In sede di compilazione del modello di pagamento F24, questi codici tributo sono esposti nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compen-sati”.

Argomento: bonus pubblicità Bonus pubblicità, domande separate per anno

• Conto alla rovescia per le imprese che intendono fruire del credito d’imposta sugli investimenti in-crementali in campagne pubblicitarie effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, nonché per quelli previsti nel 2018. Il beneficio è riconosciuto dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017. La sua attuazione è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 90 del 16 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 170 del 24 luglio 2018.

• L’articolo 8 del decreto, che riguarda le disposizioni transitorie, prevede due comunicazioni telemati-che per le annualità 2017 (parziale) e 2018, da inoltrare dal sessantesimo giorno ed entro il novante-simo giorno successivo alla data del 24 luglio 2018, che è quella di pubblicazione del decreto. Di que-ste comunicazioni ad oggi manca ancora il modello, ma la pubblicazione dovrebbe avvenire a breve per garantire la possibilità di presentarle senza problemi entro i termini previsti, cioè a partire dal 22 settembre prossimo ed entro il 22 ottobre.

• L’adozione del provvedimento con indicazione delle percentuali di spettanza del credito deve avvenire entro 120 giorni dal 24 luglio 2018 (e quindi entro il 21 novembre 2018). È questa la principale novità del decreto, che per il resto conferma in buona sostanza i contenuti in precedenza divulgati nel documento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri del novembre 2017.

Argomento: patent box Il patent box pregresso abbassa l’Ires ferma al 27,5%

• Gestione complessa per il recupero di benefici riferiti a più esercizi. In questo periodo si sta assisten-do alla chiusura di vari ruling per il patent box. La lunga durata dei ruling (in media, oltre due anni), però, fa sì che, all’atto della firma dell’accordo con l’agenzia delle Entrate, si crei un accumulo di più esercizi ai quali diventa possibile applicare “ex-post” il beneficio.

• Per le istanze presentate a fine 2015, i ruling che si stanno chiudendo si porteranno dietro un triennio (2015–2017), per il quale potrebbe essere già possibile usufruire di crediti o riduzioni d’imposta.

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All’atto pratico la gestione delle modalità necessarie a permettere il beneficio riferito al triennio tra-scorso è tutt’altro che scontata.

• I documenti da considerare Vanno infatti considerate, da una parte, le indicazioni contenute nell’articolo 4 del Dm 28 novembre 2017 («Modalità di esercizio e durata» del patent box) e, dall’altra, quelle riportate nella circolare 11/2016, paragrafo 3.1.5 («Effetti della sottoscrizione dell’accordo di ruling»). Il tutto va poi interpre-tato alla luce delle novità nel frattempo intervenute con riguardo al rinnovato ambito di applicazione della dichiarazione integrativa a favore: da una parte, un allungamento delle annualità recuperabili, dall’altra, l’utilizzo del credito nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione, laddove la stessa sia presentata oltre l’anno (o, più puntualmente, oltre il termine riferito alla dichiara-zione fiscale dell’esercizio successivo).