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Regione Lazio
Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II Semestre 2015
Garante del Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio 01/02/2016
Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015
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INDICE
Introduzione …………………………………………………….....................pag. 3
Parte Prima - I principi del Servizio Idrico Integrato, normativa, strategie,
interventi.
1.0 la governante del sistema idrico integrato……………………………………pag. 7
1.1 Il nuovo metodo tariffario per il periodo 2016-2019…………………………pag. 7
1.2 La legge di Stabilità 2015…………………………………………………….pag. 10
1.3 Sulle aggregazioni dei gestori e le aspettative del sistema idrico…………….pag. 11
1.4 Nuova legge sugli appalti nel settore idrico………………………….……… pag. 12
1.5 L’intervento dell’AGCM…………………………………………….……….pag. 13
1.6 il decreto del 16/9/2015 del Ministero dell’Economia e Finanze……….……pag. 15
1.7 la proposta di legge C. 2212 per la ripublicizzazione del servizio idrico…….pag. 15
Parte Seconda - L’attuazione del S.I.I. nella Regione Lazio, normativa,
strategia ed interventi.
2.0 L’attuazione del Sistema Idrico Integrato nella Regione Lazio………………pag. 18
2.1 la struttura e l’ufficio del Garante del S.I.I. della Regione Lazio…………….pag. 18
2.2 Il governo degli ambiti territoriali……………………………………………..pag. 19
2.3 La riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato - Legge Regionale n. 5/14 come
integrata dalla L.R. 13/15 e la proposta di legge di iniziativa Consiliare n. 238/14 pag. 19
2.4 L’iniziativa di ACEA ATO 2 per la riorganizzazione del servizio idrico integrato nella
Regione Lazio…………………………………………………………………… .pag. 23
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Introduzione
La legge Regionale n. 26/98 ha istituito il Garante del Servizio Idrico Integrato. Le
funzioni sono quelle indicate all’art. 8 della medesima legge e la durata dell’incarico è di 5
anni, senza possibilità di riconferma. Questo Garante è stato incaricato nell’ottobre del
2010 e pertanto al momento esercita le funzioni di legge in regime di proroga.
Nei precedenti rapporti è stato dato conto dell’inadempimento della Regione Lazio
che dal 1998, anno di istituzione del Garante, non ha provveduto a dotare l’Ufficio di una
struttura minima di segreteria per affrontare i compiti affidati dalla legge, ed in particolare
l’advocacy degli utenti e consumatori del servizio idrico.
Per questo, da ultimo nel settembre del 2015, ho scritto al Presidente della Giunta
Regionale del Lazio per chiedere di porre rimedio alla situazione, senza ulteriori indugi, o
di disporre, coerentemente, per la cancellazione dell’istituto del Garante.
E’ mia convinzione che la Regione Lazio debba mantenere l’istituto del Garante del
S.I.I. dotandolo di adeguata struttura di segreteria ed anzi di rafforzarlo di competenze, e di
risorse, per poter attendere adeguatamente ai compiti istituzionali, perché lo squilibrio di
forze in campo tra il cittadino e le società di gestione idrica è pesantissimo, a danno
dell’utente, ed è in via di aggravamento.
L’affidamento delle competenze regolatorie all’AEEGSI, infatti, non ha comportato
maggiori tutele per il singolo utente. Anzi il contrario. L’accento posto dall’AEEGSI sui
problemi industriali e soprattutto finanziari delle società di gestione ha comportato id fatto
l’arretramento dei diritti e delle garanzie per i singoli utenti, costretti a guardare con
speranza ad iniziative autonome di altre autorità (quali AGCM) per ottenere adeguata
tutela.
Gli ultimi provvedimenti sanzionatori dell’AGCM nei confronti, tra l’altro di ACEA
ATO 2, per un verso e l’autorizzazione all’appalto ad Equitalia per la riscossione della
morosità dall’altro (concesso con provvedimento ad hoc dal Ministero delle finanze ad
ACEA ATO 2) danno plasticamente conto dello scontro di interessi in corso.
Altro fronte “caldo” per la tutela dell’utente, anche sotto il profilo della garanzia di
un minimo di sinallagma contrattuale tra le parti, è l’iniziativa di promossa da ACEA ATO
2 per le acquisizioni di ACEA ATO 5 e Acqualatina, ai sensi dell’ art. 1 comma 609 legge
190/14 (legge di stabilità 2015).
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A prescindere da ogni considerazione sulla opportunità delle aggregazioni ed il
rispetto della normativa appalti, italiana ed europea, occorre rilevare che l’iniziativa di
ACEA ATO 2 pone obiettivamente la società di gestione in posizione di ulteriore forza,
creando una situazione de facto, rispetto al ritardo della Regione Lazio nella
programmazione, non avendo ancora provveduto all’individuazione dei bacini ottimali.
In questo contesto il numero delle contestazioni per disservizi, individuali e
collettivi, continua a crescere; per l’anno 2015 ammontano a 6500.
Ma le società di gestione non sono le uniche responsabili dei disservizi. Le AATO
(autorità di ambito) ora EGATO (enti di governo dell’ambito), le Province e la Regione,
hanno concorso con atti e soprattutto con omissioni a determinare il livello di (in)efficienza
con il quale viene erogato il servizio idrico
Il problema non è tanto e non è solo quello delle regole vigenti, quanto piuttosto
quello del loro puntuale, pieno e corretto rispetto; e dell’efficacia e dell’attuazione degli
strumenti di controllo, vigilanza e sanzione da parte degli EGATO.
Con Legge Regionale n. 13 del 28 ottobre 2015 è stata modificata la legge
Regionale n. 5 del 04 aprile 2014.
La normativa regionale, così come modificata, continua ad essere focalizzata su
principi e valori generali del sistema idrico, peraltro già riconosciuti e tutelati dalla
normativa nazionale. Non entra nel problema dell’organizzazione del Sistema Idrico
Integrato. E rimanda a successivo provvedimento legislativo, da emanarsi entro 6 mesi
(dalla aprile del 2014 o dall’ottobre 2015 ?), per l’individuazione degli ambiti di bacino
idrografico. Ma proprio l’individuazione di quegli ambiti è il punto di responsabilità di
governo della Regione Lazio sul settore idrico.
Nelle more dell’approvazione della legge di modifica è stata depositata la proposta
di legge regionale, d’iniziativa consigliare, n. 238 del 2 marzo 2015, che individua ben 19
bacini idrografici nella Regione Lazio.
L’individuazione dei bacini è la questione della riorganizzazione del S.I.I. nel Lazio.
Rispetto al decreto ”Sblocca Italia” ed alla legge di Stabilità 2015, in realtà, i bacini
individuati nel Lazio sono adeguati formalmente (dimensione minima provinciale), ma non
in concreto: gli attuali 5 ambiti territoriali ottimali, come individuati dalla legge regionale
6/96, sono stati delineati tenendo conto piuttosto delle circoscrizioni amministrative
provinciali che dei sistemi acquedottistici. Il che ha comportato gravi sperequazioni che
hanno condizionato pesantemente le gestioni e che ancora interferiscono sulla qualità del
servizio erogato e sugli investimenti programmati, e quindi sulla tariffa. Per altro verso, la
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proposta di legge regionale n. 238 che promuove l’individuazione di 19 bacini idrografici
tiene conto della morfologia del territorio piuttosto che dei sistemi acquedottistici: il che
fatalmente andrà a perpetrare le sperequazioni esistenti ed aggravare i costi delle gestioni.
L’individuazione dei bacini di gestione, e cioè l’ambito ottimale, deve innanzitutto
tener conto delle infrastrutture acquedottistiche per poter organizzare un servizio idrico
efficiente ed efficace, con impiego di risorse ragionevoli. Anche questa è sostenibilità.
Mentre le Istituzioni Regionali del Lazio discutono sull’individuazione dei bacini
idrografici, l’AEEGSI continua nel processo di riorganizzazione del sistema idrico teso ad
una uniformità nazionale in materia regolatoria, contrattuale e tariffaria; il Governo
nazionale promuove le aggregazioni tra i gestori; le società del gruppo ACEA (oltre a
riorganizzarsi per acquisizioni) “esternalizzano” in (sub)appalto le funzioni per le quali il
gestore si è impegnato in sede di convenzione, con eccezione della fatturazione.
Ce né abbastanza perché la questione dell’organizzazione e della gestione del
servizio idrico integrato torni in cima all’agenda politica della Regione Lazio.
Non risulta ad oggi ancora pubblicato il precedente rapporto informativo chiuso in
data 15/09/2015.
Il presente rapporto si pone in regime continuità con il precedente. Ed è redatto
tecnicamente come integrazione al precedente rapporto informativo del 15/09/2015 relativo
al I° e II° semestre 2013 e 2015 e I° semestre 2015.
Roma 1/2/2016
Il Garante del S.I.I. della Regione Lazio
Avv. Raffaele Di Stefano
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Parte Prima
I principi del Servizio Idrico Integrato, normativa,
strategie, interventi.
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1.0 la governante del sistema idrico integrato.
1.1 Il nuovo metodo tariffario per il periodo 2016-2019.
Il 29 dicembre 2015 è approvato il nuovo metodo tariffario 2016/2019 per sviluppo
infrastrutture e servizi di qualità, come sottolinea l’AEEGSI.
Ai fini del presente rapporto possiamo riprendere il comunicato stampa
dell’AEEGSI: ”entra in vigore dal 1° gennaio del 2016 il Metodo Tariffario Idrico
2016/2019, il nuovo quadro di regole approvato dall'Autorità per tariffe idriche sempre più
capaci di incentivare i necessari investimenti nel settore, garantendo allo stesso tempo la
sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza, favorendo il miglioramento della qualità
dei servizi, la razionalizzazione delle gestioni e riconoscendo in modo efficiente i costi per
le sole opere effettivamente realizzate.
Con la delibera 664/2015/R/idr, giunta al termine di un'ampia consultazione con tutti i
soggetti interessati, l'Autorità per il secondo periodo regolatorio del sistema idrico integrato
(SII), di durata quadriennale, intende continuare l'avviato percorso di sviluppo del settore
attraverso una regolazione stabile e certa, elevando gli standard del servizio e la
sostenibilità sociale e ambientale della fornitura, nel rispetto dell'economicità, efficienza ed
equilibrio economico finanziario nelle gestioni.
Nel segno della continuità, il 'Metodo Tariffario Idrico 2' poggia sui due principi guida del
precedente metodo valido per il 2014/2015, con particolare riferimento alla selettività e alla
responsabilizzazione, da attuare attraverso una regolazione asimmetrica, capace di adattarsi
alle diverse esigenze di un settore molto differenziato a livello locale e nella governance.
La regolazione tariffaria applicabile nel secondo periodo regolatorio è riconducibile quindi
ad una matrice di schemi regolatori (rispetto al precedente metodo tariffario, si amplia la
gamma dei diversi tipi di schemi tariffari, sei e non più quattro) nell'ambito della quale
ciascun soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace in base alle proprie
realtà.
Nel dettaglio, la scelta potrà essere effettuata in base a diversi fattori: in ragione del
fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti, dell'eventuale
presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore (principalmente legata a
processi di aggregazione o a rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati),
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dell'entità dei costi operativi per abitante servito da ciascuna gestione rispetto al dato medio
di settore. Inoltre è previsto uno schema regolatorio virtuale, nei casi in cui l'Ente di
governo dell'ambito, in fase di aggregazione di gestioni, non disponga di un corredo
informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito. Tale
schema consente di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di
costo iniziali.
Sono poi previste condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, che potranno
essere declinate solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione per il
mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni.
L'Autorità ha previsto anche un aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e
della RAB, nonché la possibilità di una revisione infra periodo della predisposizione
tariffaria, su istanza motivata, qualora dovessero verificarsi circostanze straordinarie ed
eccezionali e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario.
Per il secondo periodo regolatorio si conferma la presenza del moltiplicatore tariffario da
applicare alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione
nell'anno base 2015, nonché la previsione di un limite alla crescita annuale del
moltiplicatore tariffario.
Confermata pure la previsione di una riduzione del 10% delle tariffe applicate nei casi di
mancato invio degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione
tariffaria, mentre vengono ampliate le casistiche al verificarsi delle quali si dispone
l'esclusione dall'aggiornamento tariffario.
Il nuovo metodo tariffario MTI-2 prevede inoltre meccanismi incentivanti per il
miglioramento del-la qualità contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un
meccanismo di premi/penalità, ali-mentato da una specifica componente tariffaria,
obbligatoria per tutti i gestori, da destinare ad uno specifico fondo per la qualità che, in sede
di prima attivazione, promuove, premiando le best practice, la crescita dei livelli di qualità
contrattuale rispetto ai parametri definiti dalla delibera sulla qualità contrattuale
(655/2015/R/idr).
Le nuove regole di qualità contrattuale. Delibera 655/2015/R/idr.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla regolazione della qualità contrattuale nel
settore idrico. L'Autorità, partendo dalla ricognizione delle principali criticità riscontrate, ha
introdotto regole su diversi aspetti, univoche e valide per l'intero Paese, superando le
difformità tra gli standard qualitativi attualmente previsti nelle Carte dei servizi adottate dai
diversi gestori. In particolare, con la delibera 655/2015/R/idr, appena approvata, l'Autorità
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ha proposto regole per rafforzare la tutela degli utenti finali con l'introduzione di standard
di qualità contrattuali minimi omogenei sul territorio nazionale, con i relativi indennizzi
automatici pari a 30 euro che il gestore dovrà corrispondere all'utente in caso di mancato
rispetto degli standard stessi. Tra le principali novità introdotte si segnalano gli obblighi
minimi di fatturazione che prevedono, a tutela dell'utente, che il gestore emetta una bolletta
semestrale per consumi medi annui fino a 100 mc, quadrimestrale per quelli tra 101 e 1.000
metri cubi, trimestrale per quelli tra 1.001 mc e 3.000, bimestrale oltre i 3.000 mc; le
bollette superiori al 100% del consumo medio annuale potranno essere rateizzate e la
relativa richiesta potrà essere effettuata anche nei 10 giorni successivi alla scadenza. Sono
inoltre previsti: tempi massimi per eseguire le prestazioni relative all'attivazione del
contratto (ad es. 10 giorni per un allaccio, 5 giorni per attivare la fornitura o per una
voltura); standard in materia di gestione dei reclami, risposte alle informazioni e servizi
telefonici per gli utenti. Gli standard qualitativi definiti dall'Autorità dovranno essere
garantiti a partire dal 1° luglio 2016, entrando a pieno regime dal 1° gennaio 2017.
Di primaria importanza per il completamento della regolazione anche il provvedimento per
l'introduzione di una disciplina uniforme della convenzione tipo, anch'esso appena
approvato con delibera 656/2015/R/idr, per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e
soggetti gestori.
La nuova convenzione tipo. Delibera 656/2015/R/idr
l'Autorità ha adottato, sempre nel dicembre 2015, anche la convenzione tipo per la
regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, alla quale le
convenzioni di gestione attualmente in vigore devono essere adeguate nel termine di sei
mesi.
Gli effetti di tale impostazione regolatoria, (tariffa, qualità, convenzione tipo) combinati
con i provvedimenti normativi di cui alla Legge di Stabilità 2015, stanno delineando la
nuova governance del sistema idrico fortemente ispirata - ed a mio giudizio sbilanciata –
dall’urgenza della convergenza finanziaria piuttosto che dalla convergenza industriale
/produttiva della gestione.
Gli effetti di tale “sbilanciamento” trovano oggi un punto di riequilibrio nei poteri conferiti
all’AGCM con il Dlgs 21/2014 e nell’azione da questa portata avanti.
Rimane però – a giudizio dello scrivente - la necessita di ri-orientare la governance del
sistema all’efficienza ed all’efficacia del servizio prestato all’utenza.
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1.2 La legge di Stabilità 2015.
L'art. 1, comma 609 della Legge di Stabilità 2015 modifica l'assetto organizzativo dei
servizi pubblici locali in generale, coinvolgendo anche il settore idrico - già interessato dai
recentissimi interventi legislativi dello “Sblocca Italia” (decreto-legge n. 133 del 12
settembre 2014, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164) e regolatori (Delibera
AEEGSI 643/2013/R/IDR) entrambi finalizzati a rafforzare la sostenibilità economica degli
investimenti e delineare una nuova governance.
A tali obiettivi si è già informata la AEEGSI nell'approvare il Metodo Tariffario Idrico con
aumenti medi delle tariffe del 3,9% nel 2014 e del 4,8% nel 2015 e sostanzialmente
confermati per il nuovo periodo regolatorio 2016/2019.
Alla regolazione “pro-infrastrutturale” dell'Autorità si aggiungono nuovi strumenti previsti
dal decreto Sblocca Italia. Disposizioni volte a consentire il finanziamento e la
realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche, adempiendo in tal modo anche agli
obblighi derivanti da recenti sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea che ha sanzionato l'Italia per la non conformità dei sistemi di raccolta e trattamento
delle acque reflue urbane ai requisiti ambientali della direttiva 91/271/CEE. Ma che
modificando ed integrando il d.Lgs. n. 152/06 (“Codice dell'Ambiente”), “stressano” gli
assetti istituzionali, organizzativi e gestionali del settore, con previsioni rafforzate in ordine
a: a) l'obbligatorietà per tutti i comuni di partecipare e cedere le competenze ai nuovi “enti
di governo d'ambito” dell'acqua, la cui delimitazione deve perseguire, tra gli altri, il
principio dell'unicità della gestione; b) la possibilità per il Presidente della Regione di
esercitare i poteri sostituitivi in caso di inadempienza degli enti di governo d'ambito
nell'organizzazione del servizio e, in caso di inadempienza della Regione, l'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di propria competenza; c) la
necessità che le convenzioni tipo tra l'ente di governo e il gestore, predisposte dall'AEEGSI,
prevedano un affidamento della durata massima di 30 anni, l'obbligo di raggiungimento
dell'equilibrio economico e la disciplina relativa al subentro; d) l'affidamento, entro un anno
e per ciascun ambito territoriale, del servizio da parte degli enti di governo ad un gestore
unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi; e) l' istituzione di un
apposito Fondo destinato al finanziamento degli investimenti per la risorsa idrica il cui
accesso è, tuttavia, subordinato all'avvenuto affidamento del servizio al gestore unico; f)
una dettagliata disciplina transitoria che regola l'organizzazione del servizio in attesa di
giungere alla gestione unica d'ambito.
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1.3 Sulle aggregazioni dei gestori e le aspettative del sistema idrico.
La normativa e la regolazione dell’AEEGSI che spingono per un processo di aggregazione
istituzionale dell'affidamento del servizio pongono con urgenza la questione
dell’aggregazione e del rafforzamento dei soggetti gestori. Questione peraltro sollecitata da
tempo da molti gestori e giustificata con la necessita finanziaria ed industriale delle stesse
imprese di gestione di realizzare le opere infrastrutturali urgenti e necessarie.
Obiettivamente le dimensioni delle imprese hanno un obiettivo rilievo sulle scale industriali
per quanto concerne costi, investimenti, tecnologie.
Ma non c’è scala industriale che può sostituire la capacità di avere una visione industriale.
Gran parte delle società che hanno fatto pressioni sul Governo e sul Regolatore per
l’aggregazione, sul presupposto che era necessario garantire l’efficienza industriale e
l’interesse delle regole mercato, in realtà sono soggetti che hanno avuto in affidamento
diretto la gestione del servizio e nell’incardinamento dell’affidamento diretto hanno trovato
la loro dimensione industriale; in altre parole sono grandi perché hanno avuto l’affidamento
di una grande servizio piuttosto che aver avuto l’affidamento del servizio perché grandi.
Questo procedere a colpi di norme e di leggi ha creato mercati ed imprese; ma ha creato
anche i problemi che oggi soffriamo.
Facilitare per legge l’aggregazione, e cioè imprese di grandi dimensioni e di grandi fatturati
senza garantire la contendibilità degli appalti non può non essere foriero di problemi futuri.
L’efficienza del servizio idrico non è necessariamente determinata da maggiori investimenti
e maggiori investimenti non sono garantiti da aziende di maggiore dimensione.
Le imprese di maggiori dimensioni, quando non sono efficienti, invece, sono un problema
per la libertà del mercato. Ed è appena il caso di rammentare che quello idrico è già un
mercato limitato dalle concessioni.
La spinta all’aggregazione viene giustificata con la necessità di investimenti. fin dai tempi
della legge Merloni ter (seconda metà anni settanta) si vanno inseguendo gli investimenti a
colpi di riorganizzazione della “governance” del sistema idrico; ma fra il ritardo
infrastrutturale e gli investimenti non si riesce a colmare il gap. Anche perché il problema
principale è quello di saper valutare la qualità degli investimenti piuttosto che appaltare
opere: ci sono investimenti inadeguati come costo, investimenti che sono ridondanti,
investimenti che tengono conto più della necessità dell’investitore quindi sono mirati ad
esempio al cemento piuttosto che mirati alla tecnologia per migliorare l’efficienza del
servizio.
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Non basta infatti investire, bisogna saper utilizzare i soldi e la risorsa id6irca. Non
basteranno mai le dimensioni delle condotte idriche o le dimensioni dei depuratori fino a
che non ci sarà una politica industriale attenta all’utilizzo della risorsa, per cui lo smart
metering – il sistema intelligente delle misure - diventa un elemento essenziale di governo
del sistema e la tecnologia oggi lo consente.
Il decreto legislativo 152/06 (e la legge regionale del Lazio 5/14) afferma che bisogna avere
i contatori individuali; sulla puntuale misura dei consumi si possono innescare politiche di
efficienza; sui risultati delle politiche di efficienza ricaviamo parametri industriali
sull’efficienza delle società di gestione; e sui parametri industriali delle società di gestione
abbiamo una gestione industriale, e la contendibilità del servizio. E forse scopriremo di non
avere bisogno di enormi investimenti, ma piuttosto di una grande visione per un Paese
moderno ed enormi recuperi d’efficienza. Allora l’aggregazione tra i gestori – che ha un
suo obiettivo valore per la possibilità di realizzare risultati di scala – potrà essere
immaginata non in base a quello che c’è oggi su piazza (i tre o quattro soggetti più grandi)
ma su quello di cui il Paese ha bisogno e sull’efficienza dei contendenti.
1.4 Nuova legge sugli appalti nel settore idrico.
In questi giorni è stata approvata la Legge n. 11 del 28 gennaio 2016 (GU n. 23 del
29 gennaio 2016) per l'attuazione delle Direttive Europee 2014/23/UE (aggiudicazione
contratti in concessione), 2014/24/UE (appalti pubblici) e 2014/25/UE (procedure di
appalto per enti erogatori di servizi pubblici nei settori acqua, energia, trasporti e servizi
postali); è prevista l'adozione di 2 decreti legislativi; il primo di recepimento delle
direttive europee da emanarsi entro il 18/04/2016 ed il secondo, di riordino della materia
dei contratti, da emanarsi entro il 31/07/2016.
Il settore idrico viene espressamente coinvolto sia nel provvedimento di
recepimento delle direttive, sia in quello di riordino della materia dei contratti pubblici.
Il settore idrico è antico, il più antico tra i servizi pubblici, ed ha visto sedimentarsi
nel corso degli anni un sistema di norme e di regole a tutela della sua specialità
organizzativa e gestionale.
E pertanto, sinora lo scenario normativo ed industriale di riferimento era stato
caratterizzato da una certa rigidità che ha prodotto una “cristallizzazione tecnologica” ed
autorefenzialità contrattuale da parte delle società di gestione del S.I.I.
L'evoluzione della regolazione del settore, con l'attribuzione all'AEEGSI delle
relative competenze, gli interventi con la Legge di Stabilità, ed ora il riordino della
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normativa appalti, di cui alla legge approvata, delineano un nuovo assetto della governante
dl sistema.
Il principio della non derogabilità della gara, dell'articolazione in lotti, della
trasparenza e della contendibilità dell'appalto, il richiamo all'innovazione tecnologica ed
industriale sono tutte occasioni per riorganizzare e migliorare le performances del sistema
idrico.
Ma il nuovo percorso normativo non è ultimato: dovranno essere emanati i decreti
legislativi; le agenzie nazionali, AEEGSI, AGCM e ANAC, stanno ora cominciando ad
affrontare l’impatto possibile della nuova normativa innanzitutto dal punto di vista
contrattuale e regolamentare.
1.5 L’intervento dell’AGCM.
A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità Garante per Concorrenza del Mercato vigila sul
rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea
83/2011/UE recepita con D.Lgs n.21/2014. E da subito è intervenuta nei rapporti tra
consumatori-utenti e società di gestione idrica evidenziando le gravi carenze nel rispetto del
rapporto sinallagmatico tra le parti. Ai fine del presente rapporto si richiama solo l’ultimo
provvedimento sanzionatorio del gennaio 2016 nei confronti di società comunque afferenti
al raggruppamento di cui è parte ACEA ATO 2.
Si richiama il comunicato della stessa AGCM : “con una sanzione complessiva di oltre due
milioni di euro, l’Antitrust ha concluso tre procedimenti, avviati nei confronti di gestori del
Servizio idrico integrato, sulla base di numerose segnalazioni pervenute dall’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), oltre che da diversi consumatori e
Associazioni di consumatori. Nel corso delle indagini, si sono svolte anche ispezioni nelle
sedi delle imprese interessate, con la collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della
Guardia di Finanza. I procedimenti hanno tenuto conto anche del parere fornito dalla
AEEGSI, nell’ambito del protocollo d’intesa con l’Agcm.
In ciascuna istruttoria, a carico di Acea Ato 2, Gori (Gestione ottimale risorse idriche),
CITL (Consorzio idrico Terra di Lavoro) e congiuntamente Publiservizi, sono emerse varie
condotte contrarie al Codice del Consumo nelle diverse fasi del rapporto di utenza. In
particolare, nell’accertamento e nella fatturazione dei consumi sono stata accertate queste
pratiche commerciali scorrette: mancata effettuazione delle letture periodiche dei contatori;
mancata acquisizione delle autoletture comunicate dagli utenti, con conseguente
fatturazione sulla base di stime che a volte si sono rivelate errate o eccessivamente elevate
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ovvero con l’invio di fatture di conguaglio pluriennali di elevata entità; mancato rispetto
della periodicità di fatturazione, con invio di bollette relative a consumi pluriennali di
elevato importo; procedure che ponevano sui consumatori gran parte dell’onere di
pagamento dell’acqua non consumata effettivamente, a causa di perdite occulte
nell’impianto idrico. Una volta emesse fatture di questo genere, alla scadenza del termine
per il pagamento i gestori hanno avviato immediatamente le procedure di morosità,
minacciando il distacco dell’utenza.
A giudizio dell’Autorità Garante, si tratta di condotte connotate non solo da una mancanza
di diligenza, ma anche di carattere aggressivo: idonee cioè a determinare nei consumatori
un indebito condizionamento; ovvero a ottenere il pagamento di importi non corrispondenti
ai consumi effettuati, oppure dovuti ma con modalità e tempistiche diverse, da parte delle
imprese sanzionate che operano in regime di monopolio per la fornitura di un bene vitale ed
essenziale come l’acqua e dispongono di un’importante leva commerciale come la minaccia
di interrompere il servizio.
Gravi inerzie si sono registrate, inoltre, nella fase di gestione dei reclami e delle richieste di
prestazione presentati dai consumatori. In molti casi, sono risultate a loro danno una
mancata o tardiva gestione, oltre a una formulazione di risposte evasive, non pertinenti o
non risolutive rispetto all’oggetto di reclamo, spesso senza che venissero sospese
cautelativamente le procedure di riscossione e distacco delle utenze. Tali condotte hanno
ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, condizionandoli attraverso la
minaccia del distacco della fornitura in pendenza del reclamo o dell’istanza e costringendoli
così al pagamento in forza dell’essenzialità del Servizio idrico integrato.
Nel caso di Gori, risulta poi l'addebito di importi difformi da quelli che gli utenti erano
tenuti a versare in relazione alle partite pregresse. A carico di Consorzio idrico Terra di
Lavoro, rilevano la mancata informazione agli utenti circa il superamento del sistema del
cosiddetto “minimo impegnato” – che ha comportato una significativa modifica della
precedente articolazione tariffaria – e il ricorso allo strumento dell’ingiunzione fiscale per
la riscossione di crediti derivanti dall'erogazione del servizio, non ancora verificati nel loro
ammontare.
Tenendo conto delle specificità di ciascuna condotta e della dimensione dei fenomeni
accertati, l’Antitrust ha irrogato in dettaglio le seguenti sanzioni:
ad ACEA, 900.000 euro per la prima condotta e 600.000 per la seconda,
riconoscendo come attenuanti in entrambi i casi le misure proposte per il
miglioramento del servizio;
Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015
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a Gori, 250.000 euro per ciascuna delle due violazioni, riconoscendo per entrambe
come attenuanti sia alcune difficoltà gestionali incontrate sia le misure proposte di
miglioramento del servizio;
a CITL, complessivamente 160 mila euro per le tre infrazioni, riconoscendo come
attenuanti alcune difficoltà gestionali incontrate, nonché 100 mila euro a
Publiservizi che ha preso parte attiva alla seconda condotta.
Le quattro imprese, infine, dovranno comunicare all’Agcm le modifiche apportate per
superare le criticità accertate nel corso delle istruttorie.”
A questo punto si pone la questione di come l’AEEGSI, per quanto riguarda l’aspetto
regolatorio e gli EGATO e le STO, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi,
gestionali e di vigilanza, vorranno recepire le risultanze dell’istruttoria dell’AGCM e quali
iniziative vorranno intraprendere per correggere la condotta delle società di gestione.
Ovvero se accetteranno quanto autonomamente dovrà proporre Acea Ato 2.
1.6 il decreto del 16/9/2015 del Ministero dell’Economia e Finanze.
Ritengo infine utile, per dare un completo quadro delle iniziative di riassetto del servizio
idrico integrato, fare menzione del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del
16/9/2015 con il quale si autorizza la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati
dalla società ACEA ATO 2 nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato a seguito
di espressa richiesta da parte della società ACEA ATO 2.
Nel dicembre 2014 Equitalia aveva vinto la gara d’appalto indetta da ACEA per il recupero
dei crediti dagli utenti morosi. Per l’effetto i creditori morosi si sono visti iscrivere a ruolo
il debito ed hanno ricevuto ingiunzioni fiscali di pagamento. La gara è stata impugnata
dall’associazione dei consumatori CO.DI.CI. ma l’udienza avanti il TAR non è stata tenuta
perché la stessa Equitalia ha rimesso ad ACEA la riscossione dei crediti. La Corte di
Cassazione, con ordinanza del 5/11/2011, aveva infatti accertato che per emettere cartelle
esattoriali non è sufficiente la fattura idrica, ma serve un atto idoneo a costituire il titolo
esecutivo. E la società Equitalia è stata costituita per la riscossione dei tributi pubblici e non
per i corrispettivi dei privati, ed il canone idrico non è un tributo.
Il decreto del Ministero delle Finanze argomentato circa la “rilevanza pubblica dei crediti
vantati dalla società Acea Ato 2 in quanto relativi a servizio pubblico essenziale e nella
considerazione che l’equilibrio economico – finanziario del gestore del servizio idrico
integrato consenta di assicurare nel tempo la sostenibilità e la qualità delle risorse idriche”,
Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015
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aggira il consolidato riconoscimento giurisprudenziale della fattura idrica quale
corrispettivo del servizio di fornitura, ed autorizza la riscossione coattiva mediante ruoli dei
crediti di Acea Ato 2 nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato.
Non è questa la sede per una critica sistematica al contenuto giuridico del decreto ed
all’ideologia sottesa. Ma è comunque opportuno richiamare come il provvedimento del
Governo sia la manifestazione plastica della distorsione dell’approccio alla gestione del
servizio idrico integrato, da questione industriale e cioè qualità del servizio (e quindi
corretta valutazione degli investimenti) a questione di equilibrio economico e finanziario e
cioè sostenibilità dei bilanci delle società.
1.7 la proposta di legge C. 2212 per la ripubblicizzazione del servizio
idrico.
Per completezza di informazione si ritiene utile dare conto che presso la VIII Commissione
(ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati è all'esame, in sede
referente, la proposta di legge C. 2212 Daga ed altri, ad oggetto: Principi per la tutela, il
governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del
servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo
finanziamento.
Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015
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Parte Seconda
L’attuazione del S.I.I. nella Regione Lazio, normativa,
strategia ed interventi
Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015
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2.0 L’attuazione del Sistema Idrico Integrato nella Regione Lazio.
2.1 la struttura e l’ufficio del Garante del S.I.I. della Regione Lazio
La struttura e l’Ufficio del Garante del Sistema idrico Integrato della Regione Lazio
non ha subito modificazioni. Ci si riporta integralmente a quanto dedotto nel precedente
rapporto.
Nell’ottobre del 2015 è scaduto l’incarico – non rinnovabile – di questo Garante; ad
oggi non è stato nominato un nuovo Garante del S.I.I. del Lazio; poiché il Garante del S.I.I.
è organo istituzionale, nelle more della nomina del nuovo Garante, questo Garante prosegue
l’attività in regime di proroga.
L’auspicio di questo Garante è che la nuova nomina del Garante venga
accompagnata dall’istituzione di adeguata struttura tecnica e di segreteria a supporto.
A questo fine si segnala che i reclami pervenuti nell’anno 2015 ammontano a
6.500; sono in crescita ed indicano una sempre maggiore insoddisfazione dell’utenza verso
il servizio. La quasi totalità dei reclami si riferisce alle gestioni ACEA in ATO 2 ed ATO 5.
Il sistema informativo del S.I.I.
L’osservatorio delle risorse idriche continua a non essere operativo.
Cause ed effetti di tale grave carenza sono stati esaminati dettagliatamente nei
precedenti rapporti, ai quali si rimanda integralmente.
La nuova banca dati prevista dall’art. 5 della Legge Regionale 5/14 non è ancora
attiva.
La Consulta degli Utenti e Consumatori del Sistema Idrico
Nel corso del II° semestre dell’anno 2015 la Consulta degli Utenti e Consumatori è
stata convocata 3 volte: il 24 settembre, il 17 novembre ed il 3 dicembre. Purtroppo la
Consulta non ha mai raggiunto il numero legale per discutere e deliberare.
L’analisi delle cause e delle motivazioni di tale inefficienza è stata già formulata nel
precedente rapporto al quale ci si riporta integralmente.
Il Consiglio dei responsabili delle le Segreterie Tecniche Operative
Nel II semestre dell’anno 2015 il Consiglio delle S.T.O. si è riunito il 24 settembre.
Ci si riporta per il resto a quanto dedotto nel precedente rapporto informativo.
Lo stato attuativo delle O.T.U.C.
Non vi sono aggiornamenti positivi sullo stato operativo delle O.T.U.C.: quella
relativa all’ambito n. 4 provincia Latina continua ad essere l’unica funzionante; le altre non
istituite o seppure istituite non sono nella condizione di operare per carenza di struttura. Ci
si riporta per il resto a quanto dedotto nel precedente rapporto informativo.
Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015
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2.2 Il governo degli ambiti territoriali
Non vi sono state modifiche di rilievo alla situazione degli ambiti territoriali di cui è
stato dato conto nel precedente rapporto.
In Ambito 1 Viterbo sono in corso i trasferimenti della gestione degli impianti di
de-arsenificazione ai Comuni. Rimane sul tappeto la questione dei costi di depurazione.
In ambito 2 Roma procedono le acquisizioni da parte di Acea Ato 2 degli impianti
dei comuni, non ancora conferiti,
In ambito 3 Rieti alla neo costituita società Acqua Pubblica Sabina Spa è stato
affidato in house la gestione del servizi idrico integrato. Sono in corso di approvazione le
convenzioni per il conferimento degli impianti. Da segnalare – allo stato – l’esistenza della
conflittualità di questa gestione appena affidata con quella affidata dalla città di Rieti alla
SOGEA. Di particolare rilievo economico-finanziario è la gestione del contenzioso tra
l’ambito 1 e ACEA ATO 2 per le somme di ristoro dovute in forza della interferenza
d’ambito per gli acquedotti del Peschiera e Le Capore.
In ambito 4 latina si segnala l’acquisizione delle isole ed i problemi relativi alla
gstione dei costi di trasporto dell’acqua e di realizzazione degli impianti di depurazione.
In ambito 5 Frosinone si segnala l’iniziativa intrapresa da molti sindaci dell’ambito
per diffidare ACEA ATO 5 ad adempiere agli impegni di gestione pena la risoluzione della
convenzione di gestione.
2.3 La riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato - Legge
Regionale n. 5/14 come integrata dalla L.R. 13/15 - la proposta di legge
di iniziativa Consiliare n. 238/14.
Dell’attuale organizzazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nella Regione Lazio,
delle interferenze d’ambito, dello stato delle acquisizioni e delle relazioni con i consorzi di
bonifica si è dato conto nel precedente rapporto al quale integralmente ci si riporta
Che l’attuale descrizione e circoscrizione dei 5 ambiti territoriali non sia proprio
ottimale è intuibile dall’andamento delle gestioni e dalla complessità – e litigiosità - dei
sistemi di interferenza acquedottistica.
Carenze idriche sistemiche permangono in troppe aree del Lazio (particolarmente
sentite nella provincia sud di Roma, Castelli Romani, Reatino e Frusinate). Per la gestione
Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015
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della c.d. crisi arsenico si è dovuto intervenire con tanti depuratori quanti i numerosi pozzi
di approvvigionamento.
Si è anche dato cenno nel precedente rapporto del problema della partecipazione
pubblica alle decisioni in ordine alla programmazione del SII.
La Legge Regionale del Lazio n. 5 del 2015 dal titolo Tutela, Governo e Gestione
Pubblica delle Acque – ai fini di interesse del presente rapporto - ha previsto nuovi
strumenti di pianificazione e gestione delle risorse idriche. Ha disposto l’obbligatorietà del
Bilancio Idrico Partecipato (art.3), un piano di sicurezza delle acque destinate al consumo
umano (art. 4 bis) ed una banca dati per le risorse idriche (art. 5 bis).
Tali strumenti sono sicuramente condivisibili. Occorre però rilevare ancora che il
vulnus della gestione del servizio idrico non tanto nella normativa quando nel puntuale
rispetto della stessa.
Nell’interesse generale si auspica che il Bilancio Idrico Partecipato sia redatto ed
aggiornato con maggiore sollecitudine nel Piano Generale degli Acquedotti e il piano di
sicurezza delle acque destinate al consumo umano possa obbligare con tempestività gli
intereventi necessari alla tutela meglio di quanto abbia fatto la Dlgs 231/01 sulla qualità
delle acque ed infine che banca dati sia organizzata ed alimentata con continuità e
tempestività, a differenza di quanto accaduto con l’Osservatorio Risorse Idriche.
Ci si augura infine che la partecipazione di cui all’art. 8 valorizzi e responsabilizzi
innanzitutto i comuni nella loro partecipazione all’Ente di Governo dell’Ambito:
valorizzandone gli indirizzi e le istanze, e la responsabilizzazione per le scelte operate, ed
anche per quelle non operate.
E’ sicuramente positiva la partecipazione dei cittadini organizzati, degli abitanti del
territorio e dei lavoratori del servizio idrico integrato; ma questa deve essere intesa come
allargamento del perimetro di partecipazione, di informazione e di assunzione di
responsabilità e non certo come alternativa al principio di rappresenta (e di responsabilità)
dell’Ente Locale.
Per questo motivo sarebbe opportuno che tale forme di partecipazione allargata
siano comunque articolate su base comunale ed istituzionalizzate all’interno dei processi
decisionali dell’ Ente Locale come ad esempio le procedure urbanistiche. Anche al fine di
non assecondare troppe manifestazioni nelle amministrazioni comunali (e non solo) della
sindrome NIMTO (not in my term office) - di scarico delle responsabilità - che seri danni ha
già causato al sistema idrico nel suo complesso
Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015
21
Altro elemento essenziale è che la partecipazione “allargata” sia fondata su la
conoscenza dei dati e dei fatti alla base dell’organizzazione del servizio idrico integrato. La
pubblicità e la condivisone dei dati è elemento essenziale perché la partecipazione possa
fruttare decisioni responsabili. Purtroppo ad oggi non esistono dati oggettivi ed aggregati –
diversi da quelli a disposizione delle società di gestione - sui quali poter contare per un
serio lavoro di riorganizzazione del servizio idrico.
Peraltro il problema delle informazioni è comune alla gran parte degli enti locali,
specialmente i più piccoli, che non hanno un proprio ufficio tecnico per il settore idrico,
non possono far affidamento sulla struttura delle S.T.O. anch’essa sottodimensionata e
neppure, ad oggi, sull’osservatorio o la futura banca dati del servizio idrico.
La questione del possesso dei dati e la loro condivisione è centrale per il futuro del
servizio idrico, per la partecipazione democratica ma anche (e soprattutto) per la
“contendibilità” dell’appalto di gestione del servizio idrico a scadenza delle attuali
convenzioni. Sotto questo profilo la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 5 bis per il
mancato invio dei dati è assolutamente insufficiente, se raffrontata al valore degli interessi
economici in gioco.
Ma la più urgente questione da affrontare è la nuova individuazione degli ambiti di
bacino idrografico e la costituzione delle relative Autorità e disciplina di funzionamento.
Per tale attività la legge 5/14 si concedeva termine di sei mesi. Il termine non è stato
rispettato. Probabilmente non verrà rispettato neppure quello dei sei mesi dall’entrata in
vigore della stessa come modificata dalla legge 13/15.
La determinazione degli ambiti è strategica per gli obiettivi di riorganizzazione del
servizio che si intendono raggiungere.
Se la regione ritenesse di poter investire direttamente nell’implementazione delle
infrastrutture idriche – cosa che a dire il vero non ha di certo fatto, lasciando di fatto lettera
pressoché morta la deliberazione 663/09 - può prendere in considerazione la possibilità di
mantenere più ambiti territoriali, tenendo comunque in debita considerazione
l’insostenibilità economica-finanziaria delle gestioni di Viterbo e Rieti.
Diversamente, se la regione ritenesse di non poter investire direttamente
nell’adeguamento infrastrutturale, allora deve essere considerata la strada per determinare
un unico ambito (con eventuali sub-ambiti) ed, in prospettiva, un unico gestore. Ma allora
la Regione deve impegnarsi per garantire adeguato sostegno a EGATO e STO per una
governance del sistema idrico dotata degli opportuni contrappesi capace di garantire una
Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015
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programmazione efficace ed efficiente ed altrettanto efficaci ed efficienti strumenti di
controllo della gestione, con concreti poteri sanzionatori rispetto agli inadempimenti.
Non sfugge a questo Garante che i provvedimenti del governo regionale debbono
trovare una base numerica nell’assemblea. E quella del sistema idrico è una materia
politicamente sensibile.
Ma non deve sfuggire al legislatore regionale che ha la responsabilità di scegliere; e
che la “non scelta” impone ugualmente costi per la collettività, costi che possono essere
anche superiori a quelli di scelte inadeguate.
Ed in tema di scelte, la scelta operata dalla proposta di legge consigliare, di indicare
19 ambiti territoriali, non ritengo sia condivisibile (e peraltro è in contrasto con le
previsioni di riorganizzazione degli ambiti previste nello “Sblocca Italia” che hanno base
minima la circoscrizione provinciale) poichè articolare il servizio per struttura geo-
morfologica piuttosto che per sistemi acquedottistici è motivo di equivoco in quanto
confonde gli ambiti di tutela della risorsa idrica (questione ambientale) con quelli di
organizzazione del servizio di captazione, distribuzione, depurazione e restituzione o
preferibilmente riuso (questione industriale) e non garantisce la qualità del servizio; perché
è della qualità del servizio che occorre discutere ed organizzare.
Anche sotto il profilo della partecipazione pubblica alle decisioni, la struttura
frammentata sul territorio non garantisce la partecipazione, ma solo gli egoismi territoriali.
L’acqua non è di chi ce l’ha sotto i piedi. E la gestione responsabile della risorsa coinvolge
tutti.
Piuttosto bisogna comprendere che la proposta di disarticolazione degli ambiti
risponde ad una logica largamente condivisa di contrasto alla modalità di gestione da parte
delle società di gestione del servizio idrico.
Gli echi della battaglia referendaria non si sono ancora spenti. E numerosissimi sono
i gruppi di cittadini che sotto il comune slogan “acqua bene comune” si attivano sui territori
per contestare le gestioni e le amministrazioni che quelle gestioni non contrastano.
Molte di quelle contestazioni trovano obiettivo fondamento in una qualità
insufficiente del servizio idrico.
I provvedimento sanzionatorio dell’AGCM nei confronti di ACEA ATO 2 deve
essere preso in adeguata considerazione per migliorare urgentemente la qualità del servizio
e la tutela degli utenti.
La carenza di efficienti strumenti di gestione del conflitto tra cittadino/utente e
società di gestione, alternativi all’azione giudiziaria, si risolve in una contestazione ”tout
Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015
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court” del sistema di gestione; contestazione impermeabile anche all’evidenza che il bene
acqua è pubblico e che oggetto del pagamento della tariffa è il servizio per la distribuzione
e per la depurazione (ove esistente). Ed il pagamento del servizio è a carico del cittadino a
prescindere che il gestore sia pubblico, privato o misto pubblico-privato; che sia occultato
nella fiscalità generale o esplicitato in fattura; che si chiami tariffa o canone.
2.4 L’iniziativa di ACEA ATO 2 per la riorganizzazione del servizio
idrico integrato nella Regione Lazio.
La Regione Lazio non ha ancora provveduto ad indicare i nuovi ambiti territoriali.
Ma Acea Ato 2, sulla scorta della nuova governance di sistema, di cui si è dato conto nella
parte prima del presente rapporto, ha preso l’iniziativa di riorganizzare il servizio
procedendo ad avanzare proposte di acquisizione delle società di gestione degli ambiti 4
(Acqualatina Spa) e 5 (Acea Ato 5 Spa).
L’iniziativa della società di gestione è in linea con le previsioni di cui all’art. 1
comma 609 legge 190/14 (legge di stabilità 2015).
La Regione Lazio non è invece in linea con i tempi che si è data per la
rideterminazione degli ambiti territoriali che avrebbero dovuto essere già rideterminati al
31/12/2015.
Inoltre, entro giugno 2016, dovrà essere recepita la nuova convenzione tipo
predisposta dall’AEEGSI che, a giudizio di questo garante, offre minori garanzie rispetto
quelle attualmente in vigore.
Su questi presupposti è (purtroppo) prevedibile, per la metà del 2016, un’impennata
nella conflittualità tra enti locali, utenti e società di gestione.
Si dovranno affrontare, in altri termini, i costi del non fare, o meglio del non aver
fatto i necessari investimenti. Gli Enti di Governo d’Ambito (ex AATO) per anni hanno
avuto come politica quella di contenere i rialzi della bolletta, sacrificando da una parte gli
investimenti e dall’altra rinunciando a chiedere ai gestori efficacia ed efficienza nel servizio
erogato.
Gli effetti sono stati quelli di avere una tariffa oggettivamente bassa (assai inferiore
a quelle degli altri servizi od a quelle idriche europee) ma un servizio comunque non
adeguato al costo (ancorché basso); si richiamano sul punto le annotazione sulle perdite di
rete e sulle discontinuità nell’erogazione di cui ai precedenti rapporti, nonché i risultati
dell’istruttoria della ACGM che ha portato all’irrogazione di sanzioni per pratiche
commerciali scorrette.
Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015
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Inoltre la pianificata carenza di risorse per gli investimenti (in sede di approvazione
delle tariffe) ha comportato quale effetto ulteriore una generale deresponsabilizzazione
delle aziende di gestione rispetto ai risultati di gestione, non raggiunti proprio per la
scarsezza di risorse disponibili.
Basti pensare alla vicenda delle sanzioni per la mancata depurazione: per anni
investimenti insufficienti hanno protratto una condizione di illegalità, che ora deve essere
sanata con l’aggravio del costo delle multe (che ricade sempre sui cittadini-utenti !).
Per la Regione e per gli Enti di Gestione d’Ambito occorre misurarsi sulla
responsabilità della scelta e dell’azione. Rideterminazione degli ambiti territoriali;
aggiornamento dei piani degli interventi e loro adeguato finanziamento; vigilanza e
controllo sull’avanzamento dei lavori nonché verifica dei livelli di efficienza del servizio
prestato dai gestori agli utenti ed efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi di politica
ambientale, con particolare riferimento alla tutela della risorsa idrica ed alla depurazione e
riuso della stessa.
oltre tali considerazioni di politica industriale, il problema dell’aggregazione dei
gestori del Lazio si pone anche sotto il profilo della contendibilità della gestione del
servizio.
Il servizio idrico è infatti affidato in concessione; alla scadenza della concessione
dovrà essere nuovamente affidato.
Acea Ato 2 è stata affidataria diretta del servizio, non ha partecipato a gara
d’affidamento, e non si è posta il problema della gara come stimolo alla competizione,
vivendo il tema dell’efficienza limitatamente al problema delle economie di scala e non già
come competizione tra progetti diversi di gestione.
Acea Ato 5 ha vinto una gara senza competitori per l’aggiudicazione della gestione
su un capitolato contestato subito dopo l’affidamento e che ha dato luogo, anziché alla
risoluzione del contratto, ad una interminabile serie di contenziosi non ancora assopiti.
In AcquaLatina la gara è stata fatta per la scelta del socio privato della società
mista; mentre Talete e Acqua Pubblica Sabina sono affidatarie dirette del servizio.
Il risultato di tali scelte è stato quello di avere molti degli operatori del sistema
idrico obbiettivamente inadeguati alla gestione o per limitatezza delle risorse economiche o
per mancanza di professionalità adeguate del managment delle società.
La gara pubblica è invece utile strumento per selezionare il gestore migliore sotto
tutti profili organizzativi, finanziari e di managment. Inoltre la certezza della gara e cioè
della competizione obbliga i gestori a performance minime nella gestione del servizio.
Rapporto semestrale sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio II° semestre 2015
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Alla crescita dimensionale dei gestori – senza governo del pubblico degli ambiti
territoriali - però corrisponde la difficoltà di trovare eventuali comperitors per la gestione
che non siano soltanto delle multinazionali, con sistemi organizzativi distanti dalle esigenze
del territorio da gestire.
Anche solo verificare l’esistenza di un’alternativa alla gestione Acea di tutto il
Lazio può essere un problema.
Per questo motivo è necessario che la pianificazione della Regione preceda le
politiche di acquisizione della società Acea e non viceversa.