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Dimissioni online: ecco cosa cambia II Decreto Legislativo n.15172015 ha introdotto una nuova procedura nei casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro (dimissioni e risoluzioni consensuali): a partire entrata dal 12 marzo le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, devono essere comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Il modello "telematico" adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsifìcabilità. La nuova disciplina si applica alle dimissioni comunicate (e quindi non conta la data effettiva delle dimissioni, ovvero l'ultimo giorno di lavoro) La procedura riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione delle seguenti ipotesi: • i rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi "protette"; • il recesso durante il periodo di prova; • i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente; • i rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione; • in considerazione del fatto che lo scopo della legge è principalmente quella di contrastare la pratica delle dimissioni in bianco, pratica che non risulta presente nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Ministero ritiene che la disposizione, così come la precedente disciplina non trovi applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La nuova formulazione intende, da un lato, evitare il fenomeno delle cosiddette "lettere di Dimissioni online: ecco cosa cambia II Decreto Legislativo n.15172015 ha introdotto una nuova procedura nei casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro (dimissioni e risoluzioni consensuali): a partire entrata dal 12 marzo le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, devono essere comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Il modello "telematico" adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsifìcabilità. La nuova disciplina si applica alle dimissioni comunicate (e quindi non conta la data effettiva delle dimissioni, ovvero l'ultimo giorno di lavoro) La procedura riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione delle seguenti ipotesi: • i rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi "protette"; • il recesso durante il periodo di prova; • i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente; • i rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione; • in considerazione del fatto che lo scopo della legge è principalmente quella di contrastare la pratica delle dimissioni in bianco, pratica che non risulta presente nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Ministero ritiene che la disposizione, così come la precedente disciplina non trovi applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La nuova formulazione intende, da un lato, evitare il fenomeno delle cosiddette "lettere di Dimissioni online: ecco cosa cambia II Decreto Legislativo n.15172015 ha introdotto una nuova procedura nei casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro (dimissioni e risoluzioni consensuali): a partire entrata dal 12 marzo le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, devono essere comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Il modello "telematico" adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsifìcabilità. La nuova disciplina si applica alle dimissioni comunicate (e quindi non conta la data effettiva delle dimissioni, ovvero l'ultimo giorno di lavoro) La procedura riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione delle seguenti ipotesi: • i rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi "protette"; • il recesso durante il periodo di prova; • i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente; • i rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione; • in considerazione del fatto che lo scopo della legge è principalmente quella di contrastare la pratica delle dimissioni in bianco, pratica che non risulta presente nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Ministero ritiene che la disposizione, così come la precedente disciplina non trovi applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La nuova formulazione intende, da un lato, evitare il fenomeno delle cosiddette "lettere di Martedì 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 Estratto da pag. Rai.it 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress LABLAW Pag. 1

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Dimissioni online: ecco cosa cambia

II Decreto Legislativo n.15172015 ha introdotto una nuova procedura nei casi di recesso del lavoratoredal rapporto di lavoro (dimissioni e risoluzioni consensuali): a partire entrata dal 12 marzo le dimissionie la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, devono essere comunicate dal lavoratore, a pena diinefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dalMinistero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Il modello"telematico" adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 è valido su tutto il territorionazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsifìcabilità. La nuova disciplinasi applica alle dimissioni comunicate (e quindi non conta la data effettiva delle dimissioni, ovverol'ultimo giorno di lavoro) La procedura riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione delleseguenti ipotesi: • i rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi"protette";

• il recesso durante il periodo di prova; • i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto dilavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante iprimi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione dellavoro territorialmente competente; • i rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto diarruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione; • inconsiderazione del fatto che lo scopo della legge è principalmente quella di contrastare la pratica delledimissioni in bianco, pratica che non risulta presente nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenzedelle pubbliche amministrazioni, il Ministero ritiene che la disposizione, così come la precedentedisciplina non trovi applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.La nuova formulazione intende, da un lato, evitare il fenomeno delle cosiddette "lettere di

Dimissioni online: ecco cosa cambia

II Decreto Legislativo n.15172015 ha introdotto una nuova procedura nei casi di recesso del lavoratoredal rapporto di lavoro (dimissioni e risoluzioni consensuali): a partire entrata dal 12 marzo le dimissionie la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, devono essere comunicate dal lavoratore, a pena diinefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dalMinistero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Il modello"telematico" adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 è valido su tutto il territorionazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsifìcabilità. La nuova disciplinasi applica alle dimissioni comunicate (e quindi non conta la data effettiva delle dimissioni, ovverol'ultimo giorno di lavoro) La procedura riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione delleseguenti ipotesi: • i rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi"protette";

• il recesso durante il periodo di prova; • i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto dilavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante iprimi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione dellavoro territorialmente competente; • i rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto diarruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione; • inconsiderazione del fatto che lo scopo della legge è principalmente quella di contrastare la pratica delledimissioni in bianco, pratica che non risulta presente nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenzedelle pubbliche amministrazioni, il Ministero ritiene che la disposizione, così come la precedentedisciplina non trovi applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.La nuova formulazione intende, da un lato, evitare il fenomeno delle cosiddette "lettere di

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II Decreto Legislativo n.15172015 ha introdotto una nuova procedura nei casi di recesso del lavoratoredal rapporto di lavoro (dimissioni e risoluzioni consensuali): a partire entrata dal 12 marzo le dimissionie la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, devono essere comunicate dal lavoratore, a pena diinefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dalMinistero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Il modello"telematico" adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 è valido su tutto il territorionazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsifìcabilità. La nuova disciplinasi applica alle dimissioni comunicate (e quindi non conta la data effettiva delle dimissioni, ovverol'ultimo giorno di lavoro) La procedura riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione delleseguenti ipotesi: • i rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi"protette";

• il recesso durante il periodo di prova; • i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto dilavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante iprimi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione dellavoro territorialmente competente; • i rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto diarruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione; • inconsiderazione del fatto che lo scopo della legge è principalmente quella di contrastare la pratica delledimissioni in bianco, pratica che non risulta presente nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenzedelle pubbliche amministrazioni, il Ministero ritiene che la disposizione, così come la precedentedisciplina non trovi applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.La nuova formulazione intende, da un lato, evitare il fenomeno delle cosiddette "lettere di

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dimissioni in bianco" e dall'altro, rendere inefficaci le dimissioni presentate con modalità diverse daquelle previste dalle nuove disposizioni. Resta fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare il terminedi preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che, in caso dimancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano illavoratore al risarcimento dell'eventuale danno (rectius al pagamento dell'indennità sostitutiva).

Le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina del cosiddetto jobs actsono inefficaci ed in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulonella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina. Inefficace vuoi dire che nonproduce un effetto rilevante dal punto di vista giuridico, ovvero come non fossero mai state date.Lanuova modalità si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e ai casi di risoluzioneconsensuale per i quali si introduce la medesima "forma tipica" del modulo adottato con il decretoministeriale del 15 dicembre 2015.Il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del moduloprevisto dalla nuova disciplina, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzioneconsensuale con le medesime modalità.

LA NUOVA PROCEDURA TELEMATICA RAPIDA, SEMPLICE E SICURA! Il decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sodali del 15 dicembre 2015 reca l'adozione del modulo utilizzato per la comunicazione delle dimissioni e dellarisoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca e contiene altresì una regolamentazione organica del nuovosistema di comunicazione, definendo le modalità tecniche di trasmissione ai soggetti interessati (datori di lavoro e Direzioni dellavoro territorialmente competenti) nonché i compiti dei soggetti che la legge individua come "intermediari", ovvero i patronati, leorganizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione che possono trasmettere il modulo per conto dellavoratore ("soggetti abilitati'). Ad essi il lavoratore può rivolgersi per l'invio del modulo indipendentemente dal luogo ove questisia residente o presti la sua attività lavorativa. Sul sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it è disponibile il modelloutilizzabile sia dai lavoratori che dai soggetti che la disposizione individua come intermediari. Il recesso del lavoratore dalrapporto di lavoro non solo deve essere manifestato in "forma tipica", ma deve corrispondere necessariamente a quella del moduloadottato con il decreto stesso. Il modulo per le dimissioni telematiche II decreto ha stabilito poi quale sia il modulo ovveromodello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensualeovvero di revocare tale volontà nei tempi previsti (7 giorni), rinviando ad uno specifico allegato la dettagliata identificazione deidati, dei sistemi di classificazione e del formato di trasmissione degli stessi. Nel dettaglio, il modulo si compone di 5 sezioni: 1.una relativa ai dati identifìcativi del lavoratore; 2. una relativa ai dati identifìcativi del datore di lavoro; 3. una relativa ai datiidentifìcativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere; 4. una relativa ai dati identifìcativi della comunicazione,indicando - nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale - la data di decorrenza delle stesse;

15/3/2016Dimissioni online ecco cosa cambia - Rai Economia b. una relativa ai dati identiticativi del soggetto abilitato nonché aidati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: il codice identificativo del moduloe la data certa di trasmissione. La procedura introdotta dal decreto ministeriale per la manifestazione della volontà di recedere dalrapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale è preceduta dalla fase di riconoscimento del soggetto che effettual'adempimento, diversa a seconda se il lavoratore recede dal contratto direttamente o facendosi assistere da un soggetto abilitato.

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-Nel primo caso il lavoratore per rassegnare dimissioni "efficaci"(ovvero che producono effetti) deveessere in possesso del codice personale I.N.RS. ("PIN INPS") ovvero richiederlo all'Istituto; questecredenziali danno la possibilità di accedere al sistema e di compilare il modello. Tale codice permettedi vedere compilata automaticamente la sezione n. 1, rendendo i dati immodificabili da parte dellavoratore che sta compilando il modulo. Dimissioni telematiche, video tutorial per i Cittadini(£) fy

-Nel caso di comunicazione resa per il tramite di uno dei soggetti abilitati dalla norma il sistemaconsente l'accesso anche in assenza del PIN INPS, con le sole credenziali di cliclavoro chetali soggettipossiedono o devono richiedere al momento della comunicazione. In seguito la compilazione segue lemedesime modalità adottate nel caso del lavoratore e il sistema indicherà direttamente nella sezione 5 iltipo di soggetto abilitato. Prima della compilazione del modulo il sistema informatico richiede all'utentedi fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro dal quale si intende recedere equindi le comunicazioni obbligatorie "attive". Il recupero della comunicazione obbligatoria permetteràal sistema di compilare in automatico le sezioni 1, 2 e 3 e quindi di inibire il loro aggiornamentoall'utente, con la sola eccezione dell'indirizzo e-mail del datore di lavoro che potrà essere aggiornato dallavoratore. Qui sarà necessario che il lavoratore conosca l'indirizzo corrente di posta elettronica e lodigiti bene, perché altrimenti il datore di lavoro non riceverà mai la comunicazione. In base a tuttoquanto sinora detto per i rapporti di lavoro iniziati prima del 2008: l'utente compilerà le sezioni 2 e 3,invece per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema dellecomunicazioni obbligatorie cosiddetto LJNILAV) l'utente inserendo il solo codice fiscale del datore dilavoro avrà visione di tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che potrà scegliere quello dal qualeintende recedere. La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore. La circolare chiede nellacompilazione del campo "data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale", di tenere in debitaconsiderazione i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva (attenzione quindi airinnovi contrattuali ed alle ipotesi di accordo non ancora approvate dai lavoratori). La sezione 5 saràaggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio, attraverso due informazioniidentificative: la data di trasmissione (marca temporale) e il codice identificativo che, insiemeconsentono la non contraffabilità e immodificabilità della

15^2016Dimissioni online: ecco cosa cambia - Rai Economia La data di trasmissione consente al sistema di "controllare" iltermine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni. In quest'ultimo caso il lavoratore potrà accedere soloalle comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti; il sistema informatico darà accesso infatti alle sole comunicazionirevocabili. Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) deldatore di lavoro indicato nell'apposita sezione 2 e alla Direzione del lavoro territorialmente competente, ovvero alle ProvincieAutonome di Trento e Bolzano e alla Regione Siciliana. Il rispetto di tali modalità rende valide le dimissioni in quanto il moduloè trasmesso per via telematica e contiene i dati essenziali indicati dalla norma. Soltanto con tali modalità il datore di lavoro potràconsiderare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente,presentare entra 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione Unilav. Analoga considerazione vale anche in caso dirisoluzione consensuale. Per ciò che concerne le sanzioni alle quali è sottoposto il datore di lavoro che "altera" i moduli attraversoi quali il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal rapporto di lavoro, che non possono che essere resi con le modalitàintrodotti dal decreto ministeriale più volte richiamato in particolare si prevede che: "Salvo che il fatto costituisca reato, il datoredi lavoro che alteri i suddetti moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento el'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni di cui alla legge n. 689/1981". La violazione non è sanabile e pertanto non è applicabile l'istituto della diffidaobbligatoria.

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Per quesiti suM'utilizzo della procedura è possibile scrivere a: [email protected] Ledomande più frequenti sulle dimissioni telematiche(fonte: Ministero del Lavoro). 1. Quali categorie dilavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzioneconsensuale Il Decreto Legislativo n.15172015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensualiraggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratorinelle ipotesi indicate nell'articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.15172001 che prevedono laconvalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che nondovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti dilavoro marittimo. 2. La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato Sì, comeindicato al punto 1.2 della circolare n.12/2016, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro delpubblico impiego. 3. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vigeil divieto di licenziamento devono effettuare la procedura Sì, anche in questo caso, dovrà esserecompilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzioneconsensuale. 4. La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casidi recesso anticipato No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato alpunto 1.1 della circolare n.12/2016. 5. L'interruzione anticipata del tirocinio prevede l'applicazionedella procedura per le dimissioni volontarie No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto dilavoro subordinato. 6. Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le propriedimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata Sì. 7.Nell'ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvengasuccessivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura No. IlDM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui simanifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentateprima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012. 8. Devopresentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualitàdi cittadino È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo. 9. A chi devo rivolgermi perottenere il PIN INPS dispositivo Il PIN Hisnnsitivn p rilasriatn Hall'INPS p nntrà pssprp rirhipstnnnlinp sul sitn wwwinnsit n

recandosi presso una delle sedi territoriali dell'Istituto. 10. Non conosco l'indirizzo REC del datore dilavoro, cosa devo inserire È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta noncertificata. 11. È necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale anche se si presentanole dimissioni - o la risoluzione consensuale - attraverso un soggetto abilitato No. 12. Posso rivolgermisolo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza No, l'assistenza di un soggetto abilitatopotrà essere richiesta sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sedelavorativa. 1 3. Il modello è disponibile anche in altre lingue Sì, è disponibile anche una versione delmodello telematico in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonomadi Bolzano. 14. Sono un soggetto abilitato come devo accedere alla procedura Sarà necessarioregistrarsi su Cliclavoro con il profilo di "Operatore" per ottenere le credenziali di accesso.

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I 5. Sono un consulente del lavoro, posso essere abilitato II consulente del lavoro in qualità di singolonon rientra tra i soggetti abilitati.

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