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R-evolution ErP * * Energy Related Products _ in vigore dal 26 Settembre 2015 GUIDA APPLICATIVA DOMANDE RISPOSTE E S E M P I

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R-evolution ErP ** Energy Related Products _ in vigore dal 26 Settembre 2015

G U I D AAPPLICATIVAD O M A N D ER I S P O S T EE S E M P I

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> CHE TU SIA UN RIVENDITORE, UN INSTALLATORE O UN CLIENTE FINALE, I REGOLAMENTI EUROPEI “ErP-ECODESIGN” E “ENERGY LABELLING” INFLUIRANNO SU DI TE IN VARIO MODO: DALLE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE DA VEICOLARE AI CLIENTI SUI NUOVI PRODOTTI, ALLE NUOVE MODALITÀ DI INSTALLAZIONE, ALLA RICERCA E ALLA SCELTA DEL PRODOTTO DI ULTIMA GENERAZIONE PRESSO IL TUO INSTALLATORE DI FIDUCIA!

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COSA SONO E COME INFLUISCONO IN ITALIA I REGOLAMENTI ErP DELL’UE?I 4 Regolamenti ErP su: Ecodesign (limiti minimi di efficienza) e Energy Labelling (etichetta energetica informativa) sono disposizioni cogenti Europee automaticamente in vigore dal 26 Settembre 2015 in simultanea nei 28 Paesi EU e in tutti i Paesi SEE (Spazio Economico Europeo: Liechtenstein, Svizzera, Norvegia, Islanda).I Regolamenti (“EU Regulation” nr.: 811/2013, 812/2013, 813/2013 e 814/2013) sono già pubblicati dall’UE e sono disposizioni di legge che non lasciano alcun potere legislativo (di modifica/variazione o di adozione ritardata) agli Stati Membri UE, in quanto non richiedono alcuna Legge nazionale di adozione, ma entrano automaticamente in vigore “di per se” in tutta Europa.

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COSA SUCCEDE NELLA PRATICA (PER I PRODUTTORI E GLI IMPORTATORI)?Dal 26 Settembre 2015 non potranno più uscire dalle fabbriche e dai magazzini dei PRODUTTORI (nè dai magazzini degli IMPORTATORI da extra-UE) caldaie, pompe di calore, serbatoi/bollitori o sistemi scaldaacqua “non-ErP conformi”, salvo i prodotti per i quali sia già stata effettuata l’immissione sul mercato ovvero il passaggio di proprietà formale (ante 26 Settembre) al primo cliente/distributore della filiera commerciale. La data che fa fede è la data di prima immissione sul mercato del prodotto finito **.

Nella pratica, in virtù dei nuovi Regolamenti, i fabbricanti in area UE e gli importatori da extra-UE saranno obbligati a offrire in vendita solo prodotti e sistemi ad altissima efficienza, sia per il riscaldamento degli ambienti che per la preparazione di acqua calda sanitaria.

Il cliente finale potrà trovare da subito sul mercato i prodotti di “ultima generazione” che saranno obbligatoriamente corredati di ETICHETTA ENERGETICA e conformi ai LIMITI MINIMI calcolati secondo rigorosi standard europei che per la prima volta per questi nuovi prodotti “ErP” considerano tutti i tipi di consumi diretti e indiretti degli apparecchi, es.: consumo di gas e consumi elettrici in una caldaia.

** Nota Bene: per “prodotto finito” si intende un prodotto che ha terminato la fase di fabbricazione ed è pronto per essere immesso sul mercato/in commercio, senza modifiche o integrazioni. Non rileva il fatto che il prodotto sia una “caldaia intera” o una sua parte (es. ricambio dello scambiatore o corpo caldaia), ma semplicemente che ne sia stata completamente e compiutamente terminata la fase di fabbricazione, che ad es. comprende anche l’apposizione dei marchi commerciali sul prodotto/imballo, delle varie marcature e/o l’inserimento dei manuali di istruzione e/o delle cartoline di garanzia se previste dal fabbricante. Così, un prodotto a cui manchi ancora una di queste fasi (la quale magari venga espletata direttamente dal cliente OEM per cui il prodotto è stato fabbricato o da un distributore in un altro Stato), non si considera ancora tecnicamente uscito dalla fase di fabbricazione ai sensi della Legislazione UE. Lo stesso dicasi per prodotti finiti già completamente fabbricati da uno stabilimento o da una società “A”, con un marchio però di proprietà di un’altra società “B” (= fabbricazione su commessa). In questo caso l’immissione sul mercato avverrà solo a cura della seconda società “B” la quale –poiché detiene lei i diritti sul marchio- viene considerata a tutti gli effetti il “fabbricante” del prodotto.

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COME CAMBIA LO SVILUPPO E LA PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI?I termini di paragone tra i vari prodotti (efficienze) vengono rivoluzionati con nuovi protocolli di prova più rappresentativi dell’utilizzo reale, e l’utilizzo di nuove e più sofisticate formule per la misura dei rendimenti stagionali dei prodotti.

Nuovi limiti ErP di efficienza (e di rumorosità per le sole pompe di calore) si applicheranno ai sistemi di riscaldamento (caldaie e pompe di calore) fino a 400 kW, ai sistemi scaldaacqua istantanei a gas ed elettrici fino a 400 kW, ai serbatoi di ACS fino a 2.000 lt.

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Tutti i nuovi prodotti e sistemi dovranno essere ad altissima efficienza, con l’unica eccezione delle caldaie di tipo B1x (a camera aperta a tiraggio naturale) le quali avranno una speciale deroga e potranno essere ancora fabbricate e vendute esclusivamente per essere installate nelle SOSTITUZIONI su CANNE FUMARIE COLLETTIVE.

Le pompe di calore dovranno rispettare nuovi limiti minimi per le emissioni sonore, mentre per le caldaie si dovrà solo indicare il valore di rumorosità (senza però vincoli o limiti).

Inoltre anche i circolatori montati a bordo di tutti i prodotti dovranno rispettare nuovi standard minimi di efficienza (altissima efficienza), in base ai Regolamenti UE specifici (nr. 641/2009 e nr. 622/2012).

Per sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dall’etichetta energetica, già in fase di concezione e sviluppo dei prodotti sarà possibile prevedere e dichiarare il loro utilizzo in un “sistema” con altri apparecchi (es. di regolazione e controllo), proponendo così un insieme globalmente più efficiente, ad. es. attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili (solare termico, energia aerotermica o geotermica, biomasse).Anche i cosiddetti “prodotti standard” oggi più venduti -ovvero le caldaie per riscaldamento a gas- subiranno una evoluzione obbligata verso la tecnologia con recupero di calore dai fumi (caldaia a condensazione).Ricordiamo che le caldaie a condensazione possono recuperare il calore dai fumi in buona parte degli impianti esistenti, anche su quelli a radiatori, con l’utilizzo di valvole termostatiche ormai disponibili in vari modelli (anche crono programmabili singolarmente su orari differenziati), proprio in virtù della loro differente concezione di progetto che incorpora sostanziali miglioramenti rispetto alle precedenti “caldaie standard” quali i nuovi circolatori modulanti ad altissima efficienza e il controllo evoluto della combustione nei nuovi bruciatori premiscelati.

Successivamente, per i prodotti venduti dai fabbricanti e importatori da extra-UE dopo il 26 Settembre 2018, entreranno in vigore limiti più stringenti per le emissioni di NOx.

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I REGOLAMENTI ErP PREVEDONO DEROGHE E/O RINVII APPLICATIVI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI APPARECCHI?Vi sono essenzialmente 3 situazioni che è opportuno citare in tema di deroghe e rinvii direttamente previsti nel testo dei Regolamenti EU:

1) Come già specificato, le sole caldaie a camera aperta (tipo B1x) combinate fino a 30 kW o solo riscaldamento fino a 10 kW godono di una deroga ad hoc che permette di fabbricarle, venderle (e quindi installarle) esclusivamente per le SOSTITUZIONI in impianti già esistenti allacciati a CANNE FUMARIE COLLETTIVE.

2) Le caldaie, i corpi caldaia e i bruciatori alimentati a biomassa (es. legna o pellet) sono soggetti a Regolamenti ErP specifici, pubblicati a Luglio 2015 (EU Regulations nr. 2015/1187 e 2015/1189), che ne consentono la fabbricazione e la vendita senza rispettare i nuovi limiti e senza etichettatura energetica fino al 1 Aprile 2017.

3) Per le caldaie (corpi) e i bruciatori fino a 400 kW funzionanti a gas o a gasolio, è consentita in deroga la fabbricazione e la prima commercializzazione fino al 1 Gennaio 2018, anche se i prodotti non rispettano i nuovi limiti dei Regolamenti ErP, purché il singolo bruciatore o la singola caldaia (corpo) siano commercializzati e chiaramente identificati al solo scopo di sostituire un prodotto identico in una installazione esistente (indicando chiaramente sul prodotto o sull’imballo per quali generatori di calore il ricambio è stato concepito/previsto dal fabbricante).Occorre ricordare che per potenze fino a 400 kW un bruciatore e un corpo caldaia immessi sul mercato dopo il 26.9.2015, anche se consegnati separatamente e riassemblati sul posto dall’installatore a formare una caldaia completa (corpo + bruciatore) nella medesima installazione, dovranno rispettare i nuovi limiti ErP.Al di sopra dei 400 kW (limite esteso a 500 kW per i combustibili solidi) invece i limiti di efficienza minima imposti dai Regolamenti ErP Eco-Design non si applicano in nessun caso.

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COME È CONCEPITA L’ETICHETTA ENERGETICA DEI PRODOTTI?L’Etichetta Energetica di prodotto (fornita dal produttore) dovrà essere applicata dal venditore finale ai prodotti fino a 70 kW e ai serbatoi/bollitori fino a 500 lt, ogni qualvolta detti prodotti siano esposti o proposti in vendita (in qualunque forma) al cliente finale.Per i sistemi combinati in riscaldamento e produzione acs (es. caldaie istantanee) l’etichetta energetica comprenderà due colonne, con l’indicazione della classificazione di efficienza energetica standard in riscaldamento (a sinistra) e in produzione sanitaria (a destra).La colonna relativa alla produzione di acqua calda sanitaria indicherà anche il profilo di carico (= di prelievo sanitario) più idoneo per l’apparecchio, in base alle indicazioni del produttore.La massima classificazione prevista per le caldaie a gas o a gasolio (non proposte in un insieme/sistema) è la classe “A”.Si noti che i prodotti non conformi ad ErP, cioè ad es. le caldaie stagne standard non condensing che non riusciranno a rispettare il nuovo limite di rendimento minimo stagionale (= 86% riferito al potere calorifico superiore) non potranno essere etichettati con l’etichetta energetica per nessun motivo. Gli unici prodotti con etichetta energetica dovranno essere quelli che rispettano anche i nuovi limiti.D’altro canto, per i prodotti “ante-ErP” legittimamente fabbricati/importati da extra-UE ed immessi sul mercato UE prima del 26 Settembre 2015, non è previsto il rispetto di alcun limite e non è dovuta o richiesta alcuna etichetta energetica. I fabbricanti e gli importatori non saranno tenuti a fornire alcuna certificazione ErP o etichetta energetica ErP per questi prodotti, anche se lo stesso identico prodotto immesso sul mercato UE dopo il 26.9.2015 viene invece ovviamente etichettato singolarmente come d’obbligo.

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Profilo di caricosanitario(massima portata alla

corrispondente efficienza

dichiarata in sanitario)

Efficienza nellaproduzione di acquacalda sanitaria

Efficienzastagionale

riscaldamentoambienti

Potenzasonora

installazioneinterna

Potenza termicain riscaldamento

PER APPARECCHICOMBINATI

ETICHETTATURA ENERGETICA

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COSA SUCCEDE NELLA PRATICA (PER I DISTRIBUTORI, I RIVENDITORI E PER GLI INSTALLATORI)?I DISTRIBUTORI, i RIVENDITORI e gli INSTALLATORI potranno comunque continuare a commercializzare e a installare prodotti finiti non conformi ad ErP e non dotati di etichetta energetica sino a esaurimento delle proprie scorte, a condizione che tali prodotti siano stati a loro ceduti dal PRODUTTORE / IMPORTATORE da extra-UE (ovvero già immessi per la prima volta/fatturati una prima volta all’interno del mercato UE) prima del 26 Settembre 2015.

Per tutti gli altri prodotti, ricadenti sotto ErP in quanto fabbricati/immessi sul mercato UE per la prima volta dal 26 Settembre 2015, l’ultimo venditore (di solito: l’INSTALLATORE) che proporrà al cliente finale il prodotto e/o il sistema/insieme di prodotti avrà la piena responsabilità di consegnare al cliente l’etichetta energetica di prodotto, spiegarla ove necessario, nonché redigere e consegnare anche l’etichetta di sistema, se il sistema è stato da lui proposto e concepito (rif. spiegazione in dettaglio al paragrafo successivo).

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In particolare, sia il rivenditore così come eventualmente l’installatore, sia in fase di pubblicità che di proposta di vendita al cliente finale, incluso il caso di pubblicità o vendita online/via Web, avrà l’obbligo di comunicare al cliente alcuni dati sintetici sull’efficienza del prodotto/insieme e altri dati andranno forniti e spiegati dalla cosiddetta “Fiche tecnica” a corredo del prodotto/insieme (generalmente presente nella manualistica tecnica).

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COSA SUCCEDE NEL CASO DI VENDITA DI DUE O PIU’ “PRODOTTI ErP” IN UN UNICO SISTEMA (es. CALDAIA E TERMOSTATO O CENTRALINA)?Il caso in esempio costituisce il classico “insieme” di due prodotti entrambi singolarmente soggetti ad ErP (dopo il 26 Settembre 2015). Altri esempi possibili sono: caldaia + pompa di calore o caldaia + solare termico, o pompa di calore + solare termico e così via….

Chiunque (incluso l’installatore) proponga in vendita un “insieme” di più prodotti al cliente finale avrà l’obbligo di calcolare, compilare e fornire al cliente una nuova “etichetta energetica dell’insieme” con la prestazione complessiva, calcolata seguendo le formule nei Regolamenti UE. L’etichetta andrà compilata e consegnata al cliente finale prima della fornitura/installazione, per permettere al cliente di valutare e scegliere l’insieme più efficiente.L’obbligo di calcolare/generare e consegnare una nuova “etichetta energetica di insieme” (sistema) da parte dell’ultimo venditore/installatore non si applica a quell’insieme/sistema se:1) L’insieme è già etichettato come tale dal fabbricante/importatore

da extra-UE (si consegnerà al cliente l’etichetta del fabbricante dell’insieme).

2) L’insieme è già etichettato dal rivenditore che lo ha messo in vendita appunto come insieme/sistema (si consegnerà al cliente l’etichetta del rivenditore che in tal caso fa esattamente le veci del “fabbricante dell’insieme”).

3) Né l’installatore né il venditore (es. grossista/negozio) hanno “proposto” la vendita di quel particolare tipo di abbinamento/insieme/sistema di più prodotti soggetti ad ErP al cliente finale.

Invece, il cliente finale si è recato in un magazzino e ha spontaneamente scelto ed acquistato più prodotti diversi, pur tutti soggetti ad ErP singolarmente. In questo caso il cliente non riceverà alcuna etichetta di insieme/sistema per il suo acquisto, ma solo le

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singole etichette energetiche dei prodotti. In ogni caso l’installatore sarà quindi responsabile della sola prestazione

d’opera (installazione), a meno che non proponga e venda lui stesso al cliente finale altri 2 (o più) prodotti soggetti ad ErP, cioè un insieme di prodotti aggiuntivi.

4) I singoli prodotti (soggetti ad ErP e dotati delle rispettive etichette) sono stati venduti da venditori diversi, oppure in tempi diversi (in momenti successivi), anche se poi vengono installati insieme da un prestatore d’opera (installatore).

5) Uno o più di uno tra i prodotti costituenti l’insieme ricade fuori dall’applicazione dell’ErP (è il caso ad es. delle caldaie a biomassa fino al 1.4.2017, dei serbatoi/bollitori > 500 lt, delle caldaie > 70 kW o più semplicemente di un prodotto immesso sul mercato/acquistato prima del 26.9.2015 e dunque già all’origine non dotato di etichetta energetica).

Esempio particolare: sostituzione parziale di componenti di un insieme.Si noti che nel caso in cui l’installatore proponga in vendita un insieme di prodotti soggetti ad ErP, che vadano a completamento su di un impianto già contenente altri prodotti, indipendentemente dal fatto che i vecchi prodotti fossero o meno soggetti ad ErP (immessi sul mercato UE per la prima volta ante o post il 26.9.2015), in ogni caso l’installatore dovrà compilare e fornire un etichetta energetica per il solo insieme/prodotti da lui forniti.Es: sostituzione o nuova installazione di caldaia e pompa di calore in un impianto già dotato di caldaia e pannelli solari, immessi per la prima volta sul mercato UE dopo il 26.9.2015 (quindi soggetti ad ErP). La vecchia caldaia viene sostituita dalla nuova, e la pompa di calore viene aggiunta a supporto della caldaia, mantenendo il vecchio impianto solare (già soggetto ad ErP). In ogni caso l’installatore compilerà e fornirà l’etichetta di insieme (sistema) relativamente alla sola combinazione NUOVA CALDAIA + NUOVA POMPA DI CALORE (cioè la sua vendita). Mantenendo il vecchio impianto solare il sistema “realmente presente” avrà certamente una resa superiore, ma questo fatto non può essere evidenziato dall’etichetta

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energetica ErP che è relativa alla sola responsabilità legale del soggetto proponente la “vendita abbinata” di più prodotti ErP, che non può (legalmente) rispondere di altri prodotti e/o combinazioni già presenti.Allo stesso modo se l’installatore A vende e installa una caldaia in Gennaio e poi nel mese di Febbraio arriva l’installatore B (o paradossalmente ancora l’installatore A, ma in un momento successivo) a vendere e installare una pompa di calore, per ogni vendita sarà consegnata al cliente la sola etichetta di prodotto (del fabbricante) e non è prevista nessuna etichetta di insieme.In altre parole i Regolamenti ErP sono concepiti per incentivare la vendita abbinata da parte di un unico professionista di “insiemi” più efficienti, ma il presupposto è che vi sia un soggetto unico professionale responsabile della proposta tecnico-commerciale (infatti nell’ “etichetta di insieme” il professionista = venditore/installatore dovrà comparire in testa con il suo nome di impresa, alla stregua di un “fabbricante dell’insieme”).Va comunque ricordato che la miglior prestazione complessiva dell’impianto-edificio nei casi esemplificati potrà sempre essere messa in risalto attraverso la certificazione energetica dell’edificio (Direttiva EPBD), la quale subirà in questo modo un incremento di valutazione, a prescindere dal soggetto che ha effettuato le diverse vendite/installazioni, e dalle tempistiche in cui queste si sono svolte.Nel caso di un progettista che suggerisse al cliente finale un insieme/sistema di più prodotti ErP in un progetto, la qualifica di “fabbricante

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dell’insieme” resta comunque in capo all’ultimo venditore effettivo, cioè al soggetto che acquista, verifica i prodotti e poi li rivende al cliente finale (nella maggior parte dei casi costui coincide con l’installatore). Infatti è l’ultimo venditore che deve garantire la conformità della vendita, ovvero dei beni, alle richieste del cliente, tra cui ovviamente il fatto che la loro integrazione dia un insieme-ErP più efficiente delle singole parti. L’installatore nell’esempio comparirà nell’etichetta di insieme obbligatoria (quella richiesta dai Regolamenti) come “fabbricante dell’insieme”, tuttavia il progettista (o in molti casi gli uffici tecnici dei fabbricanti di uno o più dei prodotti dell’insieme) potranno fornire il supporto per il calcolo, o addirittura fornire un “fac-simile” (= anteprima) di etichetta di insieme in bianco, con una simulazione della prestazione di insieme risultante per l’insieme che sarà poi venduto dall’installatore.

QUALE SARÀ L’IMPATTO E LA DIFFICOLTÀ DI INTEGRAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE (CONDENSAZIONE) SULLE VECCHIE INSTALLAZIONI?Con l’unica eccezione dell’installazione di caldaie tipo B1x a “camera aperta” (ancora permessa in deroga, solo per le sostituzioni e SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per l’allaccio a CANNE FUMARIE COLLETTIVE), come si può intuire cambieranno le regole e i criteri di installazione per gli impiantisti, così come accaduto già da più di 10 anni nel primo mercato Europeo (Regno Unito) che oggi vanta una percentuale del 99% di caldaie a condensazione sulle vendite totali, e dove i produttori italiani esportano da sempre la loro migliore tecnologia.Peraltro, già in molti Paesi caratterizzati da climi più miti e assolati dell’Italia (es. Grecia e Malta), e quindi con stagioni di riscaldamento più brevi, la tecnologia più ecologica e più moderna in ogni dettaglio delle caldaie a condensazione ha dato prova della propria superiorità, raggiungendo consensi di mercato e quote di vendita di tutto rilievo (intorno al 30% dei volumi di vendita già nel 2012).Per accelerare la transizione alle nuove tecnologie già ben accolte in tutta

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Europa (ancor prima degli obblighi derivanti dai Regolamenti ErP), gli installatori e i Centri Assistenza italiani si stanno quindi aggiornando in questi mesi sulle nuove tecniche di installazione.In particolare, per quanto riguarda l’Italia, già dal 2003 è disponibile la Norma UNI CIG di riferimento: la Norma UNI 11071 infatti permette di eseguire l’installazione a regola d’arte e nel rispetto della regola d’arte e della sicurezza anche per le nuove generazioni di caldaie.

Inoltre, proprio per facilitare al massimo l’integrazione delle nuove tecnologie di caldaie a condensazione nel parco esistente di edifici-impianti, già dal 2014 il governo ha emanato il DlgS 102/2014, grazie al quale vi è stata una notevole semplificazione della possibilità di installazione con scarico a parete, revisionando e specificando in modo incontrovertibile anche gli obblighi di accettazione dei nuovi criteri di installazione, stabilendo una volta per tutte l’obbligo legislativo per i Comuni di adeguarsi alla legislazione nazionale.

COME SI DOVRÀ INTERPRETARE IL NUOVO LISTINO PRODOTTI?Per tutti i singoli prodotti del nuovo listino è stata indicata la classificazione di efficienza energetica ed è stato apposto il logo “ErP compliant” per garantire il rispetto dei limiti ErP a tutti i prodotti a cui tali limiti siano applicabili.

RIASSUMENDO:Dalla tabella sottostante si possono desumere gli obblighi di etichettatura per i singoli prodotti (fino a 70 kW di potenza termica resa/utile), che coinvolgono anche i distributori e gli installatori, obbligati a mostrare al cliente finale l’etichetta energetica fornita dal fabbricante insieme al nuovo prodotto dopo il 26 Settembre 2015, (tranne che per i prodotti già precedentemente a stock).

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TABELLA RIASSUNTIVAPER I PRODOTTI FUNZIONANTI A GAS, GASOLIO ED ELETTRICITÀ:

LIMITE DI POTENZA: 0 - 70 kW (apparecchi di riscaldamento e tutti gli altri sistemi di produzione acs alimentati a gas, gasolio o elettricità)

0 - 500 lt (serbatoi e bollitori, ad esclusione dei bollitori dei sistemi solari a circolazione naturale, esclusi anche qualora dotati all’origine di resistenza elettrica come dispositivo di protezione antigelo) ***

71 - 400 kW (apparecchi di riscaldamento e tutti gli altri sistemi di produzione acs alimentati a gas, gasolio o elettricità)

501 - 2000 lt (serbatoi e bollitori, ad esclusione dei bollitori dei sistemi solari a circolazione naturale, esclusi anche qualora dotati all’origine di resistenza elettrica come dispositivo di protezione antigelo) ***

Sistema di riscaldamento

caldaia, pompe di calore …

Obbligo di rispetto dei nuovi limiti ErP di MINIMA EFFICIENZA(ErP-Eco Design)(escluse in deroga per qualche annole caldaie a biomassa).

Obbligo di ETICHETTA ENERGETICAUna etichetta fisica deve accompagnare ciascun prodotto distribuito. (escluse in deroga per qualche annole caldaie a biomassa).

Obbligo di rispetto dei nuovi limiti ErP di MINIMA EFFICIENZA(ErP-Eco Design)(escluse in deroga per qualche annole caldaie a biomassa).

NON È RICHIESTA/NON È POSSIBILE L’ETICHETTATURA ENERGETICA DI QUESTI PRODOTTI SINGOLARMENTE

Sistema di produzione di ACS

(es. circuito/funzione acs di una caldaia combinata, scaldabagno elettrico, scaldabagno a gas o singolo bollitore per acqua calda sanitaria per abbinamento a caldaia, pompa di calore o a un sistema solare)

Obbligo di rispetto dei limiti ErPdi MINIMA EFFICIENZA(ErP-Eco Design)(escluse in deroga per qualche anno le caldaie a biomassa con produzione di acs).

Obbligo di ETICHETTA ENERGETICAUna etichetta fisica deve accompagnare ciascun prodotto distribuito. (escluse in deroga per qualche anno le caldaie a biomassa con produzione di acs).

Obbligo di rispetto dei limiti ErPdi MINIMA EFFICIENZA(ErP-Eco Design)(escluse in deroga per qualche anno le caldaie a biomassa con produzione di acs).

NON È RICHIESTA/NON È POSSIBILE L’ETICHETTATURA ENERGETICA DI QUESTI PRODOTTI SINGOLARMENTE

Package

insieme/kit composto da prodotti tutti soggetti ad ErP e tutti dotati di etichetta energetica ErP(fornita dal produttore del singolo prodotto)

Obbligo di rispetto dei limiti ErPdi MINIMA EFFICIENZA(ErP-Eco Design): solo per i prodotti singoli (non sono necessari nuovi test o certificazione dell’insieme da parte del venditore/installatore)

Obbligo di ETICHETTA ENERGETICA di insieme + etichette dei singoli prodotti(questo obbligo spetta all’ultimo venditore/installatore se l’insieme/kit non è fornito dal fabbricante)

Obbligo di rispetto dei limiti ErPdi MINIMA EFFICIENZA(ErP-Eco Design): solo per i prodotti singoli (non sono necessari nuovi test o certificazione dell’insieme da parte del venditore/installatore)

Obbligo di ETICHETTA ENERGETICA di insieme + etichette dei singoli prodotti(questo obbligo spetta all’ultimo venditore/installatore se l’insieme/kit non è fornito dal fabbricante)

*** Nota: i bollitori dei sistemi solari a circolazione naturale non necessitano di etichettatura ErP-Energy Labelling e non devono rispettare limiti minimi (di dispersione) secondo ErP-Ecodesign in quanto intesi per sistemi a energia rinnovabile, quindi comunque ad altissima efficienza. Tuttavia è necessario che il fabbricante testi questi bollitori e ne dichiari il livello di efficienza ErP nella documentazione prevista (c.d. “fiche tecnica”) in modo che un venditore (es. installatore) che li proponga in un insieme/sistema con altri prodotti ErP abbia i dati necessari per calcolare l’etichetta finale del sistema nel suo complesso.Inoltre allo stesso modo per i pannelli solari termici (sia per circolazione naturale che forzata) non è prevista né l’etichettatura né il rispetto di particolari limiti ErP, tuttavia il fabbricante dovrà testarli e fornire nella documentazione “fiche tecnica” l’efficienza dei pannelli, nel caso di una loro integrazione nella proposta di un insieme/sistema da parte di un venditore (es. installatore). Lo stesso obbligo si applica alla dichiarazione della potenza dei circolatori solari nei dati tecnici del gruppo idraulico solare, per il calcolo dell’etichetta di insieme/sistema da parte di un venditore/installatore che dovesse proporlo. Per quanto riguarda invece i dispositivi di controllo (sonde esterne, termostati e centraline di regolazione) questi prodotti non avranno un etichettatura ErP propriamente detta, ma nella documentazione tecnica dovrà essere indicata la “classe di efficienza” del controllo (da I a VIII) che potrà permettere di proporlo e di integrarlo in un insieme/sistema più o meno efficiente.

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