p.zza san bernardo, 106 - cnpi · 2017. 3. 15. · rete. successivamente, lo scorso 15 marzo 2016,...
TRANSCRIPT
-
CONSIGLI NAZIONALI: ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [email protected] – [email protected] Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581
Circolare n. 025/2016 – Prot. n. 185/2016 del 19/04/2016 Consiglio Nazionale dei Chimici P.zza San Bernardo, 106 00183 Roma [email protected] Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Via Po, 22 00198 Roma [email protected] Consiglio Nazionale dei Geologi Via Vittoria Colonna, 40 00193 Roma [email protected] Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati P.zza Colonna, 361 00187 Roma [email protected] Consiglio Nazionale degli Ingegneri Via XX Settembre n. 5 00187 Roma [email protected] Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati Via Principe Amedeo, 23 00185 Roma [email protected] Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Via di San Basilio, 72 00187 Roma [email protected]
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
-
CONSIGLI NAZIONALI: ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [email protected] – [email protected] Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581
Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari Via degli Uffici del Vicario, 49 00186 Roma [email protected] Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Via di Santa Maria dell’Anima, 10 00186 Roma [email protected]
Circolare n. 025/2016 – Prot. n. 185/2016 Roma, 19 aprile 2016 Oggetto: Informativa parere reso dalla 13a Commissione (Territorio, ambiente e beni ambientali)
del Senato della Repubblica.
Cari Presidenti,
la Rete Professioni Tecniche ha seguito l’iter parlamentare del provvedimento inerente
all’Atto del governo n. 279 recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo fin dalla sua presentazione, nello scorso mese di novembre, all’attenzione del Consiglio dei
Ministri. Tempestivamente, nello scorso dicembre, fu composto un tavolo tecnico da delegati dei
Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi aderenti alla RPT, interessati dal provvedimento, per
analizzare i documenti a disposizione e predisporre un documento contenente le proposte della
Rete. Successivamente, lo scorso 15 marzo 2016, la Rete è stata audita dalla 13a Commissione
(Territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato della Repubblica (di cui all’informativa inviata
con Circolare RPT n. 17/2016 del 17 marzo 2016, che si allega alla presente).
Lo scorso 13 aprile, la 13a Commissione del Senato ha approvato il parere inerente all’Atto del
governo n. 279; fra le proposte della RPT recepite come condizioni dalla Commissione, si segnalano:
a) Art. 2, comma 1, lett. b): in materia di CONTENUTO MASSIMO DI AMIANTO, si era chiesto di
ripristinare il limite massimo dello 0.1% (pari a 1000 mg/kg).
Il parere della Commissione, infatti, riporta testualmente: “Pertanto, si propone di
sostituire, all’articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo: "Le terre e rocce da scavo possono
contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità
analitico" con il seguente: "Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
-
CONSIGLI NAZIONALI: ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [email protected] – [email protected] Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581
massimo di 1000 mg/kg, corrispondente al limite di classificazione previsto per le
sostanze/miscele non pericolose".
b) Art. 2, comma 1, lett. d): in materia di MATERIALE DI RIPORTO, ai fini di una semplificazione
delle procedure e nell’ottica di una maggiore omogeneità della normativa applicabile, si era
chiesto di fare riferimento al solo allegato 3 del DM 5/2/98, con riserva espressa di rivedere
il testo e gli allegati del DM a breve, per risolvere i problemi di “disallineamento” riscontrati
rispetto alle successive norme europee (in primis la Dir. 2008/98/CE).
La Commissione ha recepito le osservazioni della Rete, affermando che il periodo "andrebbe
riformulato nei seguenti termini: "Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di
cessione sul materiale tal quale garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali
di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto dei criteri e delle concentrazioni
previste all’allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 o, comunque, il rispetto dei
valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo".
La Commissione ha invitato il Governo, altresì, a “rivalutare il testo e gli allegati del decreto
ministeriale per risolvere i problemi di disallineamento che esso presenta alla luce delle
successive norme europee (in primis la direttiva 2008/98/CE)”.
c) Art. 5, comma 1, lett. a): in materia di DEPOSITO INTERMEDIO delle terre e rocce da scavo,
si era chiesto di modificare la disposizione in modo da in modo da indicare che tale deposito
debba essere costituito da materiale conforme alla classe di destinazione d'uso urbanistica
del sito ove ricade il deposito stesso, attuando misure di salvaguardia sufficienti ad evitare
la contaminazione delle matrici ambientale.
A tale riguardo, la Commissione ha richiesto la soppressione dell’articolo 5, comma 1, lettera
a), motivando che “la necessità che il materiale venga stoccato adottando idonei
accorgimenti tecnici è incoerente con l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 1,
lettera a), la cui soppressione si ritiene pertanto necessaria”.
d) Art. 11: in pieno accoglimento di quanto richiesto dalla Rete, la Commissione ha affermato
che: “Con riferimento ai VALORI NATURALI DI FONDO e al riutilizzo terre e rocce da scavo di
cui all’articolo 11, al fine della semplificazione, si propone di prevedere che il proponente il
Piano di utilizzo e della dichiarazione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti
tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall’Agenzia regionale o provinciale di
protezione ambientale e quindi senza la necessità di definire ex novo un Piano di indagine”.
e) Allegato 3 - Normale pratica industriale e STABILIZZAZIONE A CALCE: viene accolta la
richiesta della Rete di rivedere l’esclusione dalle pratiche indicate nell’Allegato della
stabilizzazione a calce, indicando le condizioni in presenza delle quali sarebbe possibile – a
-
CONSIGLI NAZIONALI: ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [email protected] – [email protected] Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581
parere della Commissione – consentire tale procedura. Afferma la Commissione:
“nell’Allegato della si segnala che l’esclusione della stabilizzazione a calce dal novero dei
trattamenti di normale pratica industriale ne comporterebbe la classificazione come rifiuti
con le stesse conseguenze economiche ed ambientali evidenziate per le criticità dell'amianto.
Tale attività è stata espunta sulla base dei rilievi formulati dalla Commissione (nota ENV
D.2/GM 1.9.2015) ma sarebbe possibile superare i rischi dell’EU Pilot 554/13/ENVI e la
procedura d’infrazione prevedendo che la stabilizzazione a calce sia consentita a
condizione che:
- venga verificato, ex ante ed in corso d’opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli
Allegati 2, 4 ed 8;
- sia indicata nel Piano di utilizzazione l’eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione
e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;
- sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l’esecuzione della
stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il
corretto dosaggio del legante idraulico stesso;”.
f) Allegato 4 – procedure di caratterizzazione chimico-fisica: si era chiesta l’eliminazione della
“PORFIRIZZAZIONE TOTALE” dalle procedure indicate nell’Allegato, per mancanza di idonee
basi scientifiche a sostegno dell’opportunità di ricorrere a tale procedura. In piena
condivisione delle perplessità della Rete, la Commissione informa che “In sede di contributi
tecnici da parte dei numerosi portatori di interesse che hanno inviato documentazione alla
Commissione, da più parti sono pervenuti rilievi critici sulla soluzione. Al di là delle
problematiche esecutive, tale procedura è stata contestata su basi scientifiche poiché,
notoriamente, l’effetto ambientale è connesso alla possibilità che un materiale rilasci un
contaminante esogeno o endogeno al terreno. In nessuna norma ambientale, a livello
internazionale, si prevede la riduzione "a cipria" della matrice ambientale e l’estrazione
totale (…). Ciò premesso, si ritiene opportuno un approfondimento che coinvolga la
comunità scientifica e il sistema delle agenzie ambientali per individuare entro dodici mesi
la procedura più congrua.
g) Allegato 5 – PIANO DI UTILIZZO: le osservazioni della Rete, poi, sono state integralmente
recepite per quanto attiene ai contenuti del Piano di utilizzo. In particolare, la Commissione
ha chiesto al Governo di apportare al testo tutte le modifiche espressamente indicate dalla
RPT, come di seguito indicato: “al punto 2 è previsto che nel piano di utilizzo venga data
indicazione della ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di
impiego delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. Tuttavia, in considerazione
-
CONSIGLI NAZIONALI: ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [email protected] – [email protected] Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581
del fatto che il piano di utilizzo viene redatto in fase progettuale, talvolta alcuni mesi prima
di appaltare i lavori, l'individuazione dei siti di utilizzo da parte della stazione appaltante
o del professionista estensore del piano non appare plausibile. Si propone che tale
incombenza sia demandata ad una dichiarazione resa dal produttore/proponente delle
terre e rocce da scavo, inviata all'ARPA o all'APPA prima dell'inizio degli scavi. In tale
contesto, si suggerisce di valutare con attenzione le seguenti indicazioni, strettamente
tecniche, pervenute alla Commissione da parte di qualificati soggetti operanti nel settore
delle terre e rocce da scavo. Al punto 4, il primo punto andrebbe integrato come segue: - i
risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi,
fonti cartografiche, ecc.) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito e
alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la
presenza di materiali con sostanze specifiche. Inoltre, il sottopunto 1 al punto 6, andrebbe
modificato come segue:
"1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:
1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare
(preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete
trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri
riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area
interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);
1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post - opera);
1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto; (…)"
Infine, dopo il sottopunto 5 andrebbe inserito il seguente sottopunto 6:
"6. specifiche tecniche:
6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dal proponente e, per la parte tecnica, da liberi
professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di
competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con
-
CONSIGLI NAZIONALI: ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [email protected] – [email protected] Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581
specifiche informatiche comunemente in uso (es. dxf, dwg, ecc.) o su epressa indicazione
del committente, secondo le specifiche INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in
Europe - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa)".
Fra le osservazioni della Commissione, che richiamano quanto richiesto in sede di audizione
dalla Rete, si segnalano:
h) Art. 16: lo schema di decreto prevede la possibilità di estendere la DURATA DEL PIANO DI
UTILIZZO una sola volta e per un limite massimo di due anni. A tale riguardo, viene accolta la
richiesta della Rete di consentire proroghe del termine di durata di tale Piano. Commenta,
infatti, la Commissione come i presupposti attualmente previsti dallo Schema di decreto
siano “difficilmente applicabili a piani di elevata complessità e durata come quelli delle
grandi infrastrutture”, comportando “il rischio di gestire come rifiuti ingenti quantitativi di
materiali di scavo merceologicamente e ambientalmente idonei al riutilizzo. Si suggerisce,
pertanto, la modifica dell'articolo 16 comma 1 nel senso di prevedere la possibilità di
proroghe del piano di utilizzo di durata massima almeno pari alla metà della durata dello
stesso Piano”;
i) Art. 21, comma 3: per le medesime ragioni a sostegno delle osservazioni precedenti, è
pienamente accolta la richiesta della RPT di “non limitare il numero degli AGGIORNAMENTI
ALLA DICHIARAZIONE DI UTILIZZO a condizione che si provveda alla verifica della
sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 20, comma 1 o, in via subordinata, di prevedere
la possibilità di proroghe del Piano di Utilizzo di durata massima almeno pari alla metà della
durata del Piano stesso”;
In allegato, oltre alla Circolare RPT n.17/2016 del 17 marzo 2016, il parere approvato dalla 13a
Commissione (Territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato della Repubblica.
Cordialmente
IL SEGRETARIO IL COORDINATORE (Dott. Andrea Sisti) (Ing. Armando Zambrano)
-
CONSIGLI NAZIONALI: ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [email protected] – [email protected] Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581
Circolare n. 017/2016 – Prot. n. 118/2016 del 17/03/2016
Consiglio Nazionale dei Chimici P.zza San Bernardo, 106 00183 Roma [email protected]
Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Via Po, 22 00198 Roma [email protected]
Consiglio Nazionale dei Geologi Via Vittoria Colonna, 40 00193 Roma [email protected]
Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati P.zza Colonna, 361 00187 Roma [email protected]
Consiglio Nazionale degli Ingegneri Via XX Settembre n. 5 00187 Roma [email protected]
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati Via Principe Amedeo, 23 00185 Roma [email protected]
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Via di San Basilio, 72 00187 Roma [email protected]
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
-
CONSIGLI NAZIONALI: ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [email protected] – [email protected] Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581
Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari Via degli Uffici del Vicario, 49 00186 Roma [email protected]
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Via di Santa Maria dell’Anima, 10 00186 Roma [email protected]
Circolare n. 017/2016 – Prot. n. 118/2016 Roma, 17 marzo 2016
Oggetto: Informativa Audizione nell’ambito dell’Atto del governo n. 279 recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo - Senato della Repubblica - 13^ Commissione Permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).
Cari Presidenti,
lo scorso 15 marzo ha avuto luogo, presso l’Ufficio di Presidenza della 13^ Commissione
permanente (Territorio, ambiente e beni ambientali), allargato ai rappresentanti dei gruppi politici,
l’Audizione della RPT nell’ambito dell’Atto del governo n. 279 recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo.
La Rete Professioni Tecniche, rappresentata dal Segretario Tesoriere, dott. Andrea Sisti, dal
Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, dott. Tomaso Munari, e dal Consigliere
Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi, dott. Francesco Violo, ha depositato un documento
contenente le proposte elaborate dal Tavolo tecnico della Rete, allo scopo dedicato.
Per Vostra opportuna conoscenza, si allega il documento presentato.
Cordialmente
IL SEGRETARIO IL COORDINATORE (Dott. Andrea Sisti) (Ing. Armando Zambrano)
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
-
Senato della Repubblica
13^ Commissione Permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali)
Audizione nell’ambito dell’Atto del governo n. 279 recante la disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo
Roma, 15 marzo 2016
-
RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL’AREA TECNICA E SCIENTIFICA
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI
CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI
-
Sommario Premessa ........................................................................................................................... 4
1. Norme definitorie: contenuto massimo di amianto e limite quantitativo dei
materiali di riporto ed altri materiali (art. 2, comma 1, lett. b) ....................................... 5
2. Norme definitorie: materiale di riporto conforme e criteri/concentrazioni da
rispettare (art. 2, comma 1, lett. d) .................................................................................. 9
3. Norme definitorie: chiarimento sulla nozione di “sito oggetto di bonifica” (art. 2,
comma 1, lett. cc) ........................................................................................................... 11
4. Deposito intermedio delle terre e rocce da scavo (art. 5, comma 1, lett. a; comma 3)
........................................................................................................................................ 12
5. Facoltà del proponente di utilizzo dei dati dell’ARPA/APPA concernenti i valori di
fondo (art. 11) ................................................................................................................. 14
6. Piano di utilizzo: efficacia, modifica, proroga della durata e realizzazione (artt. 14-17)
........................................................................................................................................ 16
7. Ambito di applicazione delle Disposizioni Generali (Capo I) del Regolamento (art. 20,
comma 1) ........................................................................................................................ 18
8. Cantieri di piccole dimensioni e dichiarazione di utilizzo (art. 21 commi 1 e 3) ......... 19
9. Utilizzo di terre e rocce nei siti oggetto di bonifica (art. 25, comma 2, lett. a) .......... 20
10. Precisazione circa le attività di sondaggio mediante carotaggio (Allegato 2) ......... 21
11. Richiesta di chiarimento in merito all’eliminazione della “stabilizzazione con calce”
dalle Normali pratiche industriali (Allegato 3) ............................................................... 22
12. Necessaria eliminazione della “porfirizzazione totale” dalle procedure di
caratterizzazione chimico-fisica (Allegato 4) .................................................................. 23
13. Piano di riutilizzo (Allegato 5) ................................................................................... 25
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
4
Premessa
Con riferimento alla bozza di regolamento di riordino e semplificazione della
disciplina delle terre e rocce da scavo, secondo quanto previsto dal Decreto Sblocca Italia
(DL 133/2014), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2015 e
sottoposto per 30 giorni ad una consultazione pubblica, la Rete della Professioni
Tecniche non può che rilevare con favore l’ottimo lavoro svolto dalle competenti
autorità, che rende possibile raccogliere in un'unica norma quanto attualmente
contemplato in materia da un frammentato ed eterogeneo complesso normativo, in cui
rientrano principalmente il DM 161/12 e l'art. 41 bis della Legge 98/13.
Tuttavia, in rappresentanza e nell’interesse delle professioni dell’area tecnica
aderenti alla Rete, non si può non riscontrare l'omissione, nell’attuale testo del
provvedimento, di alcune fondamentali specifiche tecniche, riguardanti, in particolare, i
cantieri di piccole dimensioni e quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA
(che rappresentano la maggior parte degli interventi), per quanto attiene, ad esempio,
alle modalità di caratterizzazione dei terreni, alla tipologia di analisi e alla sussistenza
delle condizioni di cui all'art. 20 comma 1, poste a carico del produttore, che non
prevedono uno studio geologico-ambientale dei siti di intervento ed una relazione
chimico fisica del materiale di scavo.
Nelle pagine seguenti, pertanto, sono elencate le principali criticità riscontrate
nella norma in esame, accompagnate da puntuali osservazioni e dalle proposte di
modifica delle relative disposizioni del provvedimento.
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
5
1. Norme definitorie: contenuto massimo di amianto e limite quantitativo dei materiali di riporto ed altri materiali (art. 2, comma 1, lett. b)
All’art. 2, comma 1, lett. b) del provvedimento, viene stabilito, per le terre e rocce da scavo, un contenuto massimo di amianto pari a 100 mg/kg, in quanto coincidente con il limite di rilevazione delle metodiche applicabili.
Come noto, la problematica del “contenuto” di amianto in una matrice ricorre frequentemente in diversi ambiti normativi, aventi ad oggetto:
prodotti;
miscele di sostanze destinate alla commercializzazione;
rifiuti;
siti contaminati;
materiali di cava;
terre e rocce.
In particolare, per quanto riguarda i prodotti, le norme nazionali un tempo vigenti sono state superate dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (cd. Reg. REACH) e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd. Reg. CLP). Pertanto per quanto riguarda i prodotti, intesi come sostanze, miscele e articoli, ma anche per definire in maniera oggettiva il termine “contenente”, è obbligatorio – in tutta la UE – fare riferimento a quanto previsto dai Regolamenti stessi.
Il Regolamento REACH, oltre a fornire indicazioni specifiche sull’etichettatura dei materiali contenenti amianto, riporta, all’allegato XVII - punto 6, uno specifico divieto avente ad oggetto “la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte.”.
Inoltre tale Regolamento, all’allegato XVII - punto 28, riporta una restrizione generica per talune sostanze cancerogene (tra cui è esplicitamente elencato l’amianto), relativa alla “immissione sul mercato o l’uso” come sostanze, componenti di sostanze e miscele “per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore” al limite specifico o generico fissato nel Reg. CLP.
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
6
Il regolamento CLP, prevede, per le sostanze classificate Carc. 1A, alla Tabella 3.6.2, una concentrazione limite di 0,1%.
In definitiva, secondo tali criteri, vincolanti in ambito comunitario, risulta libera la “vendita al pubblico” di sostanze e miscele contenenti sostanze cancerogene 1A (e quindi anche amianto) in concentrazioni inferiori allo 0,1%. Pertanto, al di sotto di tale concentrazione, la sostanza/miscela è, ai fini della valutazione della pericolosità, “non contenente” amianto. Appare evidente che sotto tale soglia la presenza di sostanze cancerogene è considerata, dal legislatore, trascurabile ai fini del rischio verso il potenziale recettore (qualunque esso sia) che ne faccia uso.
Per quanto riguarda i rifiuti, si fa riferimento alla Decisione 2000/532/CE (così come modificata dalla Dec. 2014/955/UE), ad oggi - seppur pienamente vincolante - non ancora integrata all’interno della normativa nazionale, che prevede che:
“L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della Direttiva 2008/98/CE. [...]”.
Pertanto, deve essere valutato quando un rifiuto diventi pericoloso per presenza di amianto nello stesso. Riscontrando quali sono le caratteristiche di pericolo specifiche dell’Amianto (vedi sopra), correlate ai “Codici di classe e categorie di pericolo” nel richiamato Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, si verifica che le stesse sono significative, rispettivamente, per la categoria HP7 “Cancerogeno” e HP5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”.
In relazione alla caratteristica di pericolo HP7 “Cancerogeno” la norma prevede: “Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7”.
Seguendo quanto indicato dalla classificazione armonizzata, un rifiuto è classificato “pericoloso” HP7, per presenza di amianto (Carc 1A H350), analogamente alle miscele, solo e soltanto se quest’ultimo è contenuto nel suddetto rifiuto in concentrazione superiore allo 0,1%. Se, invece, la presenza di amianto è inferiore allo 0,1%, il rifiuto è considerato “privo di amianto” e quindi “non pericoloso”.
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
7
Si prenda ora in esame la normativa sulle bonifiche dei siti contaminati, nella quale vengono riportati dei limiti di riferimento (Concentrazioni Soglia di Contaminazione o CSC), al di sopra dei quali un sito viene definito “potenzialmente contaminato” e necessita di una procedura di bonifica o messa in sicurezza operativa. In tale norma (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 25/06 e ss.mm.) viene indicato un valore di 1.000 mg/kg (pari a 0,1%) di Amianto, quale limite di riferimento sia per siti a destinazione commerciale-industriale che per siti a destinazione d’uso residenziale–verde pubblico (tra questi anche i parchi pubblici dove corrono i bambini), del tutto in linea con quanto previsto dalla norma comunitaria precedentemente citata, che disciplina la commercializzazione di sostanze al pubblico.
Un ulteriore elemento di confronto è riscontrabile nel D.M. 14 maggio 1996, Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", dove , all’Allegato 4 che tratta i criteri relativi alla classificazione ed all'utilizzo delle "pietre verdi" in funzione del loro contenuto di amianto”, prevede che siano considerati non pericolosi i materiali in breccia caratterizzati da un indice di rilascio pari a 0,1 (I.R. = % amianto liberato / % densità relativa). Dati sperimentali indicano che a tale indice può corrispondere un contenuto in amianto dell’ordine del 7-9%.
Alla luce di quanto sopra appare evidente come, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (o materiali da scavo), sia lecito attendersi un valore-soglia per l’amianto pari allo 0,1% (1.000 mg/kg). In tal modo si eviterebbe l’evidente contrasto con le norme europee evidenziato in precedenza (in relazione al valore-soglia sotto il quale una sostanza o miscela è liberamente commercializzabile per ogni uso anche ai consumatori), nonché, più in generale, con i principi attualmente diffusi in ambito comunitario (nonché nazionale – cfr. gerarchia dei rifiuti), orientati a promuovere il riutilizzo di sottoprodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti, in modo da diminuire l’approvvigionamento di materie prime e/o lo smaltimento in discarica.
Il parere n. 390/2016 del Consiglio di Stato, pronunciandosi sul regolamento in esame e, in particolare, sulla fissazione del limite di amianto di 100 mg/kg nelle terre o rocce da scavo, non coglie l’evidente contraddizione con il complesso delle norme precedentemente richiamate (fra cui i sopra citati Regolamenti comunitari), bensì appare dirigersi in opposta direzione, verso il ripristino, nella sostanza, della precedente dizione (assenza di amianto).
A tale proposito, vale la pena ricordare come al concetto di “assenza” non sia riconducibile alcun significato nel campo della chimica, motivo per cui, verosimilmente,
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
8
tale concetto era stato espunto dalla precedente versione della norma. Pertanto, la sua introduzione (o reintroduzione) richiederebbe, quantomeno, una definizione ragionata
e maggiormente adeguata al contesto normativo di riferimento.
In secondo luogo, sempre con riferimento alla definizione di “terre e rocce da scavo” contenuta all’art. 2, comma 1, lett. b) del Regolamento, non viene posto un limite quantitativo alla presenza di materiali di riporto né ad altri materiali quali calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, da un lato escludendo altri materiali comunemente rinvenibili in un riporto con componenti antropiche e dall’altra con il rischio di considerare terre e rocce da scavo anche abbancamenti con quantità minimali di terre e rocce.
Peraltro il riferimento in bianco a limiti indicati dall’Istituto superiore di Sanità, appare non proponibile nel corpo normativo nazionale che non prevede per questo Istituto una delega alla normazione.
Proposta di emendamento
Alla luce di quanto esposto, l’attuale testo dell’art. 2, comma 1, lett. b):
“(…) Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la specifica destinazione d'uso, o ai limiti di riferimento indicati Istituto Superiore di Sanità;
dovrebbe essere riformulato nei seguenti termini:
“ (…) Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 0,1%, corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose Le terre e rocce da scavo possono contenere anche materiali di origine antropica in misura non superiore al 20% in peso purché le terre e rocce così definite risultino conformi ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la specifica destinazione d'uso;
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
9
2. Norme definitorie: materiale di riporto conforme e criteri/concentrazioni da rispettare (art. 2, comma 1, lett. d)
Nella lettera della norma in questione viene ripreso il contenuto della circolare del
Ministero dell’Ambiente, prot. 13338 del 14 maggio 2014, circa i limiti cui riferirsi per la
valutazione del test di cessione.
Detta circolare, tuttavia, ha ingenerato notevole confusione nonché alcune
incongruenze di tipo applicativo. In particolare, si segnala come uno stesso materiale
che, ad esempio, presenta un eluato con una concentrazione di Arsenico pari a 20 μg/l
risulterebbe conforme se gestito come rifiuto ed avviato a recupero in R10 e non
conforme come riporto qualora fosse valutato sotto il profilo della disciplina in oggetto.
Tra l’altro, la Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V, parte quarta, del D.Lgs. 152/06
non risulta più cautelativa di quella di cui all’allegato 3 del DM 5/2/98 con riferimento a
tutti i parametri. Ad esempio, se il materiale di cui sopra presentasse una concentrazione
di Nichel di 15 μg/l, sarebbe conforme come riporto, e quindi gestibile in esclusione alla
normativa sui rifiuti, ma non conforme se avviato a recupero come rifiuto.
Per rendere un esempio concreto, e assolutamente plausibile, delle paradossali
conseguenza a cui la norma, nella forma attuale, potrebbe condurre, può farsi
riferimento al materiale di demolizione oggetto di recupero (secondo le procedure
previste dal DM 5/2/98, perfettamente conforme alle previsioni di questa anche in
termini di eluato) impiegato per un riempimento in un’area di riqualificazione urbana o
industriale in sostituzione di materiale “vergine” di cava.
Qualora, infatti, l’area formasse successivamente oggetto di attività di scavo, ad
esempio per la posa di sottoservizi (tombinature, tubazioni, cavidotti), il materiale
estratto potrebbe non essere riutilizzabile per difformità in relazione al test di cessione
attualmente previsto (Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V, parte quarta, del D.Lgs.
152/06).
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
10
Pertanto, si ritiene che, ai fini di una semplificazione delle procedure e nell’ottica
di una maggiore omogeneità della normativa applicabile, nel Regolamento dovrebbe
farsi riferimento al solo allegato 3 del DM 5/2/98, con riserva espressa di rivedere il testo
e gli allegati del DM a breve, per risolvere i problemi di “disallineamento” che esso
presenta alla luce delle successive norme europee (in primis la Dir. 2008/98/CE).
Proposta di emendamento
Alla luce di quanto esposto, l’attuale testo dell’art. 2, comma 1, lett. d):
“(…) Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce,
per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro
amianto, il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque
sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e
approvati dagli enti di controllo;”
dovrebbe essere riformulato nei seguenti termini:
“(…) Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto dei criteri e delle concentrazioni previste all’allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo; (…)”.
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
11
3. Norme definitorie: chiarimento sulla nozione di “sito oggetto di bonifica” (art. 2, comma 1, lett. cc)
Nella definizione di “sito oggetto di bonifica” occorre precisare come la definizione
si riferisca ai soli siti in cui i procedimenti di bonifica siano effettivamente in corso e non
siano ancora stati conclusi.
Infatti, nel caso in cui eventuali procedimenti di bonifica siano stati conclusi (con
avvenuta certificazione), è evidente come non sussista alcun motivo per provvedere
all’attivazione della relativa procedura.
Proposta di emendamento:
Alla luce di quanto esposto, l’attuale testo dell’art. 2, comma 1, lettera cc):
“«sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui
alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
dovrebbe essere riformulato nei seguenti termini:
“«sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono in corso le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006”.
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
12
4. Deposito intermedio delle terre e rocce da scavo (art. 5, comma 1, lett. a; comma 3)
L’attuale testo dell’art. 5, comma 1, del Regolamento prevede la possibilità che il
deposito delle terre e rocce da scavo prima dell’utilizzo possa essere effettuato anche in
un luogo diverso dal sito di produzione e dal sito di destinazione, purché siano rispettati
i requisiti indicati nel medesimo comma.
Ai sensi del comma 3, inoltre, il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo
non può avere durata superiore alla durata del piano di utilizzo. Decorso tale periodo
viene meno, con effetto immediato, la qualifica quale sottoprodotto delle terre e rocce
da scavo, con la conseguenza che tali materiali verranno gestiti come rifiuti, nel rispetto
di della disciplina prevista dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Proposta di emendamento:
In primo luogo, si segnala la necessità di modificare la lettera a), del comma 1
dell’art. 5:
“il sito rientra nella medesima classe di destinazione urbanistica del sito di
produzione nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano
nei valori di cui alla colonna B della tabella 1, dell’allegato 5, alla Parte IV, del medesimo
decreto legislativo; oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il
sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A della tabella 1, dell’allegato 5,
alla Parte IV, del medesimo decreto legislativo;
in modo da indicare che:
il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo debba essere costituito da
materiale conforme alla classe di destinazione d'uso urbanistica del sito ove ricade il
deposito stesso, ai sensi della Tabella 1, dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ovvero prevedendo che vengano attuate misure di
salvaguardia sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientale.
Inoltre, l’attuale testo dell’art. 5, comma 3:
“Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo
o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica
di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
13
dichiarazione di cui all’articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti,
nel rispetto di quanto indicato nella Parta IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
dovrebbe essere riformulato nei seguenti termini:
“Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o
nella dichiarazione di utilizzo, la sussistenza delle condizioni di cui l'art. 5, comma 1,
andrà verificata aggiornando il piano di utilizzo o la dichiarazione di utilizzo”.
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
14
5. Facoltà del proponente di utilizzo dei dati dell’ARPA/APPA concernenti i valori di fondo (art. 11)
L’articolo 11 del Regolamento disciplina l’utilizzo delle terre e rocce da scavo che
presentino, a valle della caratterizzazione analitica, valori limite di concentrazione, per i
parametri di cui all'allegato 4 del Regolamento, superiori alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte
IV, del decreto n. 152 del 2006.
In tali ipotesi, è previsto che il proponente, in sede di predisposizione del piano di
utilizzo, provveda a segnalare all'Autorità competente il superamento delle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e a presentare un piano di accertamento
per definire i valori di fondo da assumere. All’ARPA o APPA competente per territorio,
inoltre, è demandato di eseguire detto piano di accertamento in contraddittorio entro
90 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del proponente e a spese dello stesso.
Proposta di emendamento:
Alla luce di quanto esposto, l’attuale testo dell’art. 11, comma 1, andrebbe
riformulato inserendo la parte evidenziata in rosso:
“Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine
naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato
4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, della
Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la
possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo
naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente
segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell’art. 242 del decreto legislativo n.152 del
2006 e contestualmente presenta all'Agenzia regionale di protezione ambientale o
all’Agenzia provinciale di protezione ambientale un piano di indagine per definire i valori
di fondo naturale da assumere. Il proponente del piano di utilizzo o della dichiarazione
di utilizzo può dimostrare i valori di fondo esistenti tramite l'utilizzo di dati pubblicati
e validati dall'Agenzia regionale/provinciale di protezione ambientale. Tale piano,
condiviso con la competente Agenzia è eseguito dal proponente con oneri a proprio
carico, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con
l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 60 giorni
dalla presentazione dello stesso. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché
di altri dati disponibili per l’area oggetto di indagine, l'Agenzia regionale di protezione
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
15
ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio
definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base
dei valori di fondo definiti dall’Agenzia” (…).
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
16
6. Piano di utilizzo: efficacia, modifica, proroga della durata e realizzazione (artt. 14-17)
All’art. 14 dell’attuale del provvedimento, è previsto che il piano di utilizzo delle
terre e rocce generate da cantieri di grandi dimensioni abbia una efficacia limitata nel
tempo e che, una volta scaduto il termine, cessi di produrre i suoi effetti.
In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo, inoltre, viene meno
la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo, con conseguente obbligo di
gestire tali terre e rocce da scavo come rifiuti, conformemente alla disciplina di cui alla
Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, inoltre, la procedura di aggiornamento del piano di
utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2 (inerenti “la
destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi
da quelli indicati nel piano di utilizzo”) può essere effettuata per un massimo di due
volte.
In materia di proroga del piano, l’art. 16, comma 1, prevede che il piano possa
essere prorogato una sola volta, per la durata massima di un anno.
Infine, il Regolamento attribuisce all’esecutore del piano l’obbligo di redigere la
relativa modulistica di cui agli allegati 6 e 7 al Regolamento, secondo una formulazione
poco chiara, che rischia di ingenerare dubbi in merito alla corretta identificazione del
soggetto “esecutore” (art. 17, comma 3).
Proposta di emendamento:
In parallelismo con la proposta di modifica già formulata in relazione all’art. 5,
comma 3, del Regolamento, l’attuale testo dell’art. 14, comma 2:
“Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di
sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse
come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
andrebbe riformulato in modo da consentire, alla scadenza dei termini di durata del
piano di utilizzo, l'aggiornamento del piano stesso.
Inoltre, il comma 6 dell’art. 15 dovrebbe essere modificato in modo da non limitare il
numero di modifiche al piano di utilizzo.
Quanto all’art. 16, comma 1, anche in tal caso la norma andrebbe riformulata in modo
da non limitare il numero massimo delle proroghe previste al piano di utilizzo.
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
17
Infine, per i motivi sopra evidenziati (dubbi in merito alla corretta identificazione del
soggetto “esecutore”), l’art. 17, comma 3, andrebbe riformulato nel seguente modo:
“L'esecutore del Il soggetto che attua il piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli
allegati 6 e 7, necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo
qualificate sottoprodotti”.
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
18
7. Ambito di applicazione delle Disposizioni Generali (Capo I) del Regolamento (art. 20, comma 1)
A tale proposito, la norma prevede espressamente che: “Le disposizioni del
presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole
dimensioni, come definiti nell’articolo 2, comma 1, lettera z), se, con riferimento ai
requisiti ambientali di cui all’articolo 4, comma 1 2, lettera d), il produttore dimostra,
qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o
altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del
decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici
ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e
rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le
acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale”.
Nella sua formulazione attuale, tuttavia, la norma non chiarisce quali siano le
modalità attraverso le quali sia possibili dimostrare che le terre e rocce da scavo non
costituiscano fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee.
L'articolo 20, comma 1, inoltre, prevede che il produttore debba dimostrare che
non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle
colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione
d'uso urbanistica del sito di destinazione. Al contrario, non si fa alcun riferimento al sito
di produzione, come invece previsto nell'art. 10 comma 1 per i cantieri di grandi
dimensioni.
Proposta di emendamento:
Si propone di modificare l'art. 20, comma 1, in modo da includere nel testo un
riferimento alle valutazioni sull'assetto geologico/idrogeologico del sito e all’esecuzione
di un test di cessione secondo i criteri e le concentrazioni limite previste all’allegato 3
del DM 5 febbraio 1998.
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
19
8. Cantieri di piccole dimensioni e dichiarazione di utilizzo (art. 21 commi 1 e 3)
Con riferimento ai cantieri di piccoli dimensioni, l’articolo definisce le procedure
per la predisposizione, la trasmissione e l’aggiornamento della dichiarazione che tiene
luogo del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti,
riprendendo sostanzialmente la stessa disciplina di cui all’articolo 41-bis del D.L.
69/2013.
In particolare, al comma 1 è previsto che il produttore debba indicare nella
dichiarazione “le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come
sottoprodotti, l’eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi
delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che
non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da
scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come
sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione
superiore”.
Inoltre, con specifico riferimento alla dichiarazione del produttore, il comma 3 del
medesimo articolo prevede che: “Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o
il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento della dichiarazione può
essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze
sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate”.
Proposta di emendamento:
In primo luogo, all’art. 21, comma 1 è necessario introdurre un riferimento al fatto
che il produttore sia tenuto a dichiarare, oltre a quanto espressamente previsto dalla
norma, anche “il sito o i siti di utilizzo” dei sottoprodotti.
Inoltre, all'art. 21, comma 3, si propone di non limitare il numero di aggiornamenti
alla dichiarazione di utilizzo, a condizione che, di volta in volta, si provveda alla verifica
della sussistenza delle condizioni previste all'art. 20, comma 1, del Regolamento.
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
20
9. Utilizzo di terre e rocce nei siti oggetto di bonifica (art. 25, comma 2, lett. a)
L’attuale testo dell’art. 25 disciplina l’utilizzo, nei siti oggetto di bonifica, delle terre
e rocce prodotte dagli scavi in situ (di cui all’articolo 2, comma 1, lett. g) del
Regolamento), introducendo un regime semplificato unico di utilizzo, già previsto dal
decreto cd. Sblocca Italia, e garantendo che la gestione delle terre e rocce avvenga nella
massima sicurezza sanitaria e ambientale.
Tuttavia, la previsione con cui vengono individuate sub-aree in cui sono rispettate
le CSC, nell’ambito di un sito in cui sono individuate CSR, rischia di dare luogo ad inutili
rigidità, dal momento che, come specificato immediatamente prima, deve essere
garantito il “rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l’elaborazione
dell’analisi di rischio” (art. 25, comma 2, lett. a).
Proposta di emendamento:
Alla luce di quanto esposto, si propone di modificare il testo dell’art. 25, comma
2, lett. a), provvedendo ad eliminarne l’ultimo periodo, come di seguito indicato:
“le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono
preventivamente approvate dall’autorità ordinariamente competente, nell’ambito del
procedimento di cui agli articoli 242 o 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo
conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area
assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come
riferimento per l’elaborazione dell’analisi di rischio. “Non è consentito l'impiego di
terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle
quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;”
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
21
10. Precisazione circa le attività di sondaggio mediante carotaggio (Allegato 2)
L’allegato, al primo capoverso indica come subordinato il ricorso a sondaggi a
carotaggio.
Non si ritiene che la scelta della tecnica di indagine debba essere prevista solo in
subordine ma, in generale, quando è ritenuta idonea all’indagine, si propone di
riformulare il testo:
“Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo. La
caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi
(pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.”
Nella forma:
“Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo. La
caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi
(pozzetti o trincee) ed in subordine e/o con sondaggi a carotaggio.
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
22
11. Richiesta di chiarimento in merito all’eliminazione della “stabilizzazione con calce” dalle Normali pratiche industriali (Allegato 3)
L’allegato in questione contiene un elenco (non esaustivo) delle operazioni
qualificabili come normale pratica industriale ai fini della qualifica di sottoprodotti, delle
terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni.
Come si ricorderà, fra le “normali pratiche industriali” era inizialmente previsto il
trattamento di stabilizzazione con calce. Tuttavia, tale attività è stata espunta sulla base
dei rilievi formulati dalla Commissione (nota ENV D.2/GM 1.9.2015).
Richiesta di approfondimento:
A tale proposito, considerata la rilevanza rivestita dalla pratica sopra citata
(stabilizzazione con calce), si richiede un approfondimento relativo ai rilievi in questione,
per rendere possibile l’eventuale proposizione di un’azione di contrasto nelle sedi
opportune.
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
23
12. Necessaria eliminazione della “porfirizzazione totale” dalle procedure di caratterizzazione chimico-fisica (Allegato 4)
L’allegato 5 indica le procedure e i metodi da utilizzare per provvedere alla
caratterizzazione delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni,
necessarie ai fini dell’attribuzione alle stesse della qualifica di sottoprodotti. In
particolare, a titolo di novità rispetto alla disciplina previgente, la procedura indicata
prevede che, sentito il parere dell’Istituto Superiore di Sanità, ottenuto a seguito di
parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, possano essere
effettuare operazioni di scavo con l’utilizzo di additivi che contengano sostanze
inquinanti non comprese nella tabella.
In particolare, si prevede che il campione sia “porfirizzato totalmente”, anche in
caso di sbancamenti in roccia, determinando la concentrazione assoluta delle specie
chimiche contenute.
Tale procedura, tuttavia, al di là delle problematiche esecutive, è priva di basi
scientifiche, in quanto l’effetto ambientale è notoriamente connesso alla possibilità che
un materiale “rilasci” un contaminante (che sia esogeno o endogeno al terreno). In
nessuna norma ambientale internazionale, al contrario, si prevede la riduzione “a cipria”
della matrice ambientale e l’estrazione totale, in quanto tale condizione non solo non
identifica un rischio ipotizzabile ma rischia di equiparare il rischio ambientale
determinato da materiali/minerali di struttura estremamente compatta a quello
causato da materiali/terreni inconsistenti.
In relazione alle informazioni ambientali non ottenibili dalle tecniche di
dissoluzione totale si rammenta, ad esempio, la nota al metodo US-EPA 3052 relativo
alla dissoluzione totale in acido nitrico + acido fluoridrico dei campioni di terreni, in cui
si prevede che: “Questa tecnica non è appropriata per finalità regolatorie che
richiedono l’uso di preparazioni di eluizione (...). Questo metodo è appropriato per quelle
applicazioni che richiedono una decomposizione totale per motivi di ricerca (ad es. studi
geologici, bilanci di massa, analisi di Standard di Materiali di Riferimento) o in
riferimento a norme specifiche che richiedono la dissoluzione totale.”1
1 SW-846 US-EPA Method 3052 Rev 0 Dec. 1996 Page 1: “Note: This technique is not appropriate for
regulatory applications that require the use of leachate preparations (i.e., Method 3050, Method 3051,
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
24
Ancora, è possibile fare riferimento al metodo UNI EN 12457-2:2004, richiamato
dalla norma sul campionamento dei rifiuti UNI 10802:2013 ai fini della valutazione della
conformità dei campioni sottoposti a verifica analitica, che esplicita, al punto 4.3.2, che
qualora si debba procedere a riduzione granulometrica dei campioni “in nessun caso si
deve macinare finemente il materiale” poiché, come è evidenziato nella Nota 4 dello
stesso paragrafo: “Possono verificarsi differenze nei risultati della prova di lisciviazione
per un determinato materiale a seconda del procedimento di macinazione e dei rifiuti
soggetti a macinazione. Gli scarti relativi alle dimensioni delle particelle possono essere
esplicitati determinando la distribuzione granulometrica delle particelle. Va notato che
nel caso di distribuzione di dimensioni molto piccole, tali differenze nei risultati della
lisciviazione possono essere potenziate, specialmente nel segmento superiore
dell’intervallo di dimensioni.”
È evidente, pertanto, come la riduzione granulometrica dei campioni non debba
mai essere portata alla polverizzazione/dissoluzione totale, sia perché ciò non
rappresenta scenari di rischio ambientale ragionevoli, potendo dare luogo, al contrario,
a motivi di gravi errori valutativi.
Proposte di emendamento:
Alla luce di quanto detto, dal secondo paragrafo dell’Allegato 4 andrà
necessariamente eliminata la frase di seguito riportata:
“La caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione totale del campione
in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta.”
In tal modo, infatti, sarà operativo il rinvio alle procedure di preparazione analitiche
classiche, che prevedono la dissoluzione della porzione inferiore ai 2 mm con acidi forti
(normalmente acido nitrico + cloridrico).
Method 1311, Method 1312, Method 1310, Method 1320, Method 1330, Method 3031, Method 3040).
This method is appropriate for those applications requiring a total decomposition for research purposes
(i.e., geological studies, mass balances, analysis of Standard Reference Materials) or in response to a
regulation that requires total sample decomposition.”
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
25
13. Piano di riutilizzo (Allegato 5)
Al punto 2 dell’Allegato è previsto che nel piano di utilizzo venga data indicazione della
"ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego delle
terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti (…)".
Tuttavia, in considerazione del fatto che il piano di utilizzo viene redatto in fase
progettuale, talvolta alcuni mesi prima di appaltare i lavori, l'individuazione dei siti di
utilizzo da parte della stazione appaltante o del professionista “estensore” del piano,
non appare plausibile.
Pertanto, è opinione che tale incombenza andrebbe demandata ad una dichiarazione
resa dal produttore/proponente delle terre e rocce da scavo, inviata ad ARPA o APPA
prima dell'inizio degli scavi.
Al punto 4 si ritiene che il primo trattino debba essere integrato nella seguente forma:
- i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi
pregressi, fonti cartografiche, ecc.) con particolare attenzione alle attività antropiche
svolte nel sito o di e alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che
possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
Inoltre, il sottopunto 1 al punto 6, andrebbe modificato come segue, aggiungendo le
parti indicate in rosso:
“1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:
1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare
(preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete
trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri
riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica
dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);
1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);
1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto; (…)”
-
AUDIZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 279 RECANTE LA DISCIPLINA
SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
26
Infine, dopo il sottopunto 5 andrebbe inserito il seguente sottopunto 6:
“6. specifiche tecniche:
6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dall'esecutore e, per la parte tecnica, da liberi
professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di
competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con
specifiche informatiche comunemente in uso (es. dxf, dwg, ecc.) o su epressa
indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE Infrastructure for Spatial
Information in Europe - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa)”
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
-
13 aprile 2016 13ª Commissione– 140 –
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 279
La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
con riferimento alla concentrazione soglia di contaminazione perl’amianto, lo schema di decreto nella definizione di terre e rocce da scavoprevede che esse possano contenere, al massimo, una concentrazione diamianto nel limite massimo di 100 mg/kg (limite di rilevabilità analitico).A fondamento della riduzione da 1000 a 100 mg/kg del limite per l’a-mianto il Ministero dell’ambiente pone il parere dell’Istituto Superioredi Sanità prot.0003226 del 4 febbraio 2015 che tuttavia si riferisce aduno specifico caso: a cumuli di terre e rocce da scavo al cui interno eranostati individuati «frammenti di cemento amianto» e classificati come ri-fiuti. Si ritiene tuttavia che l’abbassamento del limite di amianto consen-tito da 1000 a 100 mg/kg è in contrasto con le norme europee (divieto digold plating) nonché, più in generale, con la filosofia comunitaria e nazio-nale sulla gerarchia dei rifiuti orientata a promuovere il riutilizzo di sotto-prodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti stessi, in modo dadiminuire l’approvvigionamento di materie prime e lo smaltimento in di-scarica. La modifica del limite, peraltro, rischia di paralizzare opere im-portanti, pur non recando benefici ambientali. Qualora il limite di riferi-mento sull’amianto venisse ridotto dai 1.000 mg/kg attuali (limiti assuntiin alcuni progetti di opere importanti come quello della Gronda di Genovao del Terzo valico del Giovi) ai 100 mg/kg la gran parte dei materiali dizone amiantifere dovrebbe essere smaltita con imponenti aumenti di costi.Pertanto, si propone di sostituire, all’articolo 2, comma 1, lettera b), il pe-riodo: «Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limitemassimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico»-con il seguente: «Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nellimite massimo di 1000 mg/kg, corrispondente al limite di classificazioneprevisto per le sostanze/miscele non pericolose». Di conseguenza, la Nota(**) dell’Allegato 4, Tab. 4.1 andrebbe riformulata come segue: «Il valorelimite corrisponde alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) dicui alle colonne A e B Tabella 1, allegato 5, al Titolo V Parte IV del de-creto legislativo n. 152 del 2006». Andrebbe altresı̀ previsto un maggiorcoordinamento della gestione delle terre e rocce da scavo a livello d’am-biente di lavoro e di contenimento della frazione aero-dispersa ai fini dellatutela della salute introducendo indicazioni precauzionali sul trasporti consistemi chiusi, opportuni apprestamenti del cantiere o verifiche in continuodella qualità dell’aria in prossimità dei cantieri;
-
13 aprile 2016 13ª Commissione– 141 –
con riferimento alla definizione di «matrice materiale di riporto» dicui all’articolo 2, comma 1, lettera c), pur riconoscendo la specificità deimateriali di riporto rispetto ai terreni naturali, è condivisibile la previsionedi accertamenti analitici particolari (in particolare il test di cessione previ-sto), ma al contempo è necessario che non siano posti ulteriori vincoli elimitazioni che possano risultare in ultima analisi eccessivamente discrimi-natori nei confronti dei riporti. È pertanto auspicabile che il decreto con-senta, nell’ambito di scavi e rinterri e nell’ambito delle bonifiche, un’ef-ficace e sostenibile gestione dei materiali di riporto, senza discriminazionio discipline speciali che costringano troppo spesso a riferirsi alla disci-plina dei rifiuti e pertanto alla necessità di completa asportazione e smal-timento degli stessi. A tal fine, si propone di utilizzare quale definizionedi «matrice materiale di riporto» quella di cui all’articolo 3, comma 1, deldecreto legge 2 del 2012. In ogni caso si ritiene necessario, rispetto all’at-tuale normativa e soprattutto alle indicazioni amministrative che i terreninei quali sono presenti materiali di riporto che di fatto costituiscono l’o-rizzonte stratigrafico assimilabile a quello naturale, che, una volta effet-tuata l’analisi del terreno e verificate le relative soglie di contaminazionein funzione della destinazione urbanistica assegnata, si possa mantenere,se l’inquinamento è nei limiti ammessi dalla normativa, il terreno in sito,-come previsto dall’articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006,come integrato dalla direttiva 2008/98/EU. Se invece il terreno risulteràavere livelli di inquinamento superiori a quelli ammessi per legge si dovràapplicare la normativa sulle bonifiche di cui alla Parte V del decreto legi-slativo n. 152 del 2006. Inoltre, la definizione proposta, all’ultimo periododell’articolo 2, prevede che ai fini delle attività e degli utilizzi di cui alpresente regolamento, i materiali di origine antropica rinvenibili nella ma-trice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare laquantità massima del 20 per cento in peso, da quantificarsi secondoquanto disciplinato nell’allegato 9. Tale definizione, disciplinando lequantità presenti in peso (al massimo il 20 per cento di materiale antro-pico) rende tecnicamente incerte le indagini ambientali e non garantiscenulla sul profilo ambientale. Si propone pertanto di eliminare dalla defini-zione sopra riportata il periodo finale e l’allegato 9;
con riferimento al test di cessione sui riporti, si propone, ai fini diuna semplificazione ed omogeneità normativa, di fare riferimento al soloallegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di puntualizzare che iltest va fatto sul materiale «tal quale» e di raccomandare al Governo di ri-valutare il testo e gli allegati del decreto ministeriale per risolvere i pro-blemi di disallineamento che esso presenta alla luce delle successivenorme europee (in primis la direttiva 2008/98/CE). Pertanto, il periododi all’articolo 2, comma 1, lettera d): «Tale condizione è rispettata quandol’eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle ma-trici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispettodelle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, dicui all’Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo V del decreto legisla-tivo n. 152 del 2006 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale
-
13 aprile 2016 13ª Commissione– 142 –
stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo» andrebbe riformulatonei seguenti termini: «Tale condizione è rispettata quando l’eluato del testdi cessione sul materiale tal quale garantisce, per i parametri pertinentialle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, ilrispetto dei criteri e delle concentrazioni previste all’allegato 3 del decretoministeriale 5 febbraio 1998 o, comunque, il rispetto dei valori di fondonaturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo». Conseguen-temente all’Allegato 4, primo periodo, andrebbero soppresse le parole da«incluso» fino a «di seguito»;
con riguardo alla definizione di «sito di produzione» di cui all’ar-ticolo 2, comma 1, lettera o), si segnala che tale definizione è riduttiva eperciò si propone di estendere il concetto di produzione all’intero cantieredi realizzazione dell’opera che, nel caso di infrastrutture stradali o di rete,comprende anche le aree di localizzazione dell’opera, quelle di cantiere, laviabilità di cantiere, il deposito temporaneo e quello intermedio;
la previsione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z), circa i can-tieri di piccole dimensioni, per quanto apprezzabile, non è esaustiva di unfenomeno molto complesso che vede la presenza di tantissimi «microcan-tieri» che sono generalmente ricorrenti nelle attività di gestione delle in-frastrutture a rete. Si propone pertanto di inserire una ulteriore lettera spe-cificamente dedicata alla definizione di «cantiere di micro-dimensione» –quale cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità nonsuperiori a 300 metri cubi – semplificandone la gestione prevedendo una«autodichiarazione del produttore» in sostituzione della dichiarazione diutilizzo di cui all’articolo 21, attestante il rispetto dei requisiti relativialla destinazione di utilizzo e contenente un set minimo di informazionirelative alle quantità e ai tempi previsti per l’utilizzo, e al sito di deposito.La questione dei microcantieri è molto importante sia in termini ambien-tali (riduzione del consumo di materiale da cava, riduzione della circola-zione dei veicoli che trasportano i materiali, inquinamento atmosfericoecc.) sia in termini di minori costi complessivi di intervento. La questioneva però affrontata per due aspetti di cui solo uno può trovare soluzionenell’ambito della attuale normativa nazionale ed europea vigente. Il riuti-lizzo del materiale come sottoprodotto in altro cantiere con caratteristicheanaloghe è una fattispecie non riconducibile all’impianto della disciplinain discussione; tale ipotesi potrebbe essere presa in considerazione a par-ticolari condizioni, ma una sua più corretta regolamentazione richiede-rebbe un intervento normativo di livello diverso, intervenendo, ad esem-pio, nell’ambito delle nuove proposte comunitarie in materia di rifiuti. Di-verso il discorso per l’utilizzo all’interno del sito di produzione (es. riem-pimento dello scavo effettuato in precedenza) ai sensi dell’articolo 185 deldecreto legislativo n. 152 del 2006. L’impianto normativo delineato non èidoneo per raggiungere l’obiettivo dell’utilizzo in sito perché si basa sudichiarazioni del produttore di cui lo stesso non ha certezza, se non previoaccertamento tecnico da effettuare con modalità, costi e tempi incompati-bili con quelle indicate dallo schema. Si propone inoltre di introdurre spe-cifiche semplificazioni sui piccoli cantieri, prevedendo esplicitamente, lad-
-
13 aprile 2016 13ª Commissione– 143 –
dove possibile, che il produttore possa attestare il rispetto di quanto di-chiarato sulla base di dati e informazioni di tipo documentale a sua dispo-sizione relativi al suolo oggetto di attività;
in merito all’articolo 3, si propone di integrare l’articolo con l’e-splicita previsione che sono esclusi dal decreto del Presidente della Re-pubblica anche i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali o nel-l’ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e deicorsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione deglieffetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli la cui gestione è disci-plinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;
la necessità che il materiale venga stoccato adottando idonei accor-gimenti tecnici, è incoerente con l’attuale formulazione dell’articolo 5,comma 1, lettera a), la cui soppressione si ritiene pertanto necessaria;
con riferimento ai valori naturali di fondo e al riutilizzo terre erocce da scavo di cui all’articolo 11, al fine della semplificazione, si pro-pone di prevedere che il proponente il Piano di utilizzo e della dichiara-zione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti tramite il ri-ferimento a dati validati e pubblicati dall’Agenzia regionale o provincialedi protezione ambientale e quindi senza la necessità di definire ex novo unPiano di indagine. Inoltre, il problema di gestione delle terre che hannoCSC conformi a valori di fondo e che devono trovare collocazionedopo lo scavo può essere ambientalmente risolta ricorrendo alle proceduredi bonifica, le cui norme prevedono la possibilità di messa in sicurezzapermanente e ciò al fine di evitare il paradosso che situazioni di contami-nazione di origine naturale siano penalizzate rispetto a quelle di origineantropica. Per questi motivi, ai fini della semplificazione, della riduzionedei costi, nonché della riduzione del fabbisogno di siti di discarica e fermerestando le condizioni di tutela ambientale, si ravvisa l’opportunità di in-tegrare la norma prevedendo la possibilità del ricorso, anche nel caso dielevate concentrazioni di origine naturale, a soluzioni tecniche di messain sicurezza permanente. Si propone pertanto di ricorrere per analogiaalla messa in sicurezza permanente, tipica del procedimento di bonificadei siti inquinati, pur non trattandosi di rifiuti, integrando l’articolo 11come segue: «Nel caso in cui per le specifiche caratteristiche geologiche,i valori di fondo naturale del suolo risultino superiori alle concentrazionisoglia di contaminazione (CSC) di cui all’allegato 5 alla parte quarta deldecreto legislativo n. 152 del 2006 e le modalità di riutilizzo previste pos-sano comportare una diffusione nell’ambiente di tali sostanze in grado diprodurre un pericolo concreto per l’ambiente, il riutilizzo del materialeescavato allo stato naturale può avvenire anche ricorrendo ad interventidi messa in sicurezza permanente». Si evidenzia che, per questa fattispe-cie, lo schema di decreto non tiene conto del principio di proporzionalità,in base al quale gli adempimenti debbono essere proporzionati rispetto al-l’entità del cantiere. Infatti per le opere minori (non soggette a VIA) siprevedono i medesimi adempimenti tecnici delle opere che hanno unamaggiore complessità con il risultato di maggiori costi e tempi più lunghidi quelli attualmente previsti (vedi articoli 20, comma 2, e 11). All’arti-
-
13 aprile 2016 13ª Commissione– 144 –
colo 27, comma 1, primo periodo, dopo le parole «piano di utilizzo ade-guato alle disposizioni e alle procedure del presente regolamento», si pro-pone aggiungere le parole «o della dichiarazione di utilizzo per i cantieridi minime e piccole dimensioni». Sempre con riguardo a tale articolo, sicondivide la soluzione di demandare al proponente l’opzione tra seguire lanormativa previgente all’emanando decreto o aderire alla nuova disciplina.Si propone tuttavia una soluzione per la quale i procedimenti in corso, av-viati ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n.161 o dell’articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o normative pre-cedenti per i quali sono stati approvati i Piani di utilizzo ovvero per i qualii Piani stessi lo siano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore deldecreto del Presidente della Repubblica sono assoggettati alla normativa aquest’ultimo previgente, come pure le eventuali modifiche che successiva-mente potranno essere apportate ai medesimi Piani. E’ comunque facoltàdel proponente di un Piano già approvato o del quale sia in corso il pro-cedimento di approvazione o di modifica chiedere che sia applicata la nor-mativa del decreto del Presidente della Repubblica;
si propone inoltre di prevedere la specifica categoria dei microcan-tieri. All’articolo 21 andrebbe pertanto inserito un nuovo comma del se-guente tenore: «2-bis. Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantierifinalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui pro-duzione non superi i trecento metri cubi per singolo cantiere, con esclu-sione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parteIV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono essere riutilizzatenello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l’impresa ese-cutrice dei lavori, prima dell’inizio degli stessi, produca una dichiarazionesostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto delPresidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risultino le se-guenti informazioni:
a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indica-zione del contratto di appalto e del titolo abilitativo;
b) non utilizzo nell’attività di scavo di sostanze o meto dologie in-quinanti;
c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavareed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materiali di origine antro-pica che verranno gestiti separatamente;
a conclusione dei lavori l’impresa esecutrice, con riferimento alladichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce dascavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestitic