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PROPRIETÀ INTELLETTUALE come patrimonio dell’ Impresa Dott.ssa Raffaella BARBUTO Consulente LOMBARDIAPOINT Camera di Commercio COMO 28 settembre 2016

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PROPRIETÀ INTELLETTUALE come patrimonio dell’ Impresa

Dott.ssa Raffaella BARBUTO

Consulente LOMBARDIAPOINT

Camera di Commercio COMO 28 settembre 2016

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

PROPRIETÀ INTELLETTUALE COME PATRIMONIO DELL’IMPRESA

Consapevolezza e gestione del portafoglio IP Patrimonio tecnologico e Innovazione: know how, brevetti, modelli, design

Patrimonio Commerciale, immagine e segni distintivi dell’impresa:

marchi, nomi, segni, nomi a dominio

Strategia di registrazione e brevettazione Attività di sorveglianza e lotta alla

contraffazione Suggerimenti e conclusioni

SOMMARIO

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PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il concetto alla base della proprietà intellettuale

AFFERMARE UN DIRITTO DI ESCLUSIVA su un ritrovato, invenzione, nome, forma, segno distintivo

e sfruttarlo come vantaggio competitivo nei

confronti dei concorrenti per affermare la propria posizione sul mercato

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

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STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

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Diritto della Proprietà Intellettuale e Industriale

Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale (CUP), firmata a Parigi il 20/03/1883 fu uno dei primi trattati sulla proprietà intellettuale e industriale ed è tuttora in vigore: FISSATI PRINCIPI GENERALI I Paesi firmatari si impegnano a riconoscere ai cittadini degli altri Stati dell'Unione gli stessi diritti in materia di proprietà intellettuale, riconosciuti ai propri cittadini.

Ciò garantisce l'uguaglianza di trattamento in tutti Paesi aderenti. Inizialmente firmata da 11 Stati europei , tra cui l’Italia, oggi comprende 173 Paesi del mondo.

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Diritto della Proprietà Intellettuale e Industriale oggi Principale normativa nazionale ITALIA: Codice Civile Codice Penale Codice della Proprietà industriale italiano Legge sul diritto d’autore Altra normativa speciale ALTRI STATI: Leggi nazionali

Principale normativa Internazionale Convenzione Brevetto Europeo (EPO) Registrazione Internazionale Marchi e Modelli (WIPO) Procedure semplificate per ottenimento e gestione Titoli IP con validità in vari Stati

____ Marchi e Design Unione Europea (EUIPO) Brevetto Unitario (dal 2017 forse) Ottenimento titoli con validità sovranazionale

STUDIO TORTA

Consulenti in Proprietà Industriale 6

Proprietà Intellettuale come patrimonio dell’impresa

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Patrimonio tecnologico: conoscenze Know how

BREVETTI, MODELLI, DESIGN

Patrimonio commerciale:

Immagine Comunicazione

Marketing e pubblicità

MARCHI,

Altri segni distintivi

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Patrimonio tecnologico: insieme delle

conoscenze necessarie per la fabbricazione dei

prodotti:

PRODUCTS KNOWLEDGE

Studio e ricerca: possibilità di farne

uso

Brevettazione e Tutela: come impedire a terzi

di farne uso

Realizzazione della tecnologia all’interno dell’impresa (R&D) –formazione del personale

Commissione a terzi (es. università, enti di ricerca) – contratti con terzi, assicurarsi la titolarità delle tecnologie realizzate

Acquisizione tecnologia da terzi – contratti cessione o licenza; contratti trasferimento di tecnologia

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Patrimonio tecnologico come costituirlo

Valutazione con Consulente IP

Preliminare ricerca

Eventuale tutela con depositi di Brevetti, Modelli, Design

Sorveglianza e difesa

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Patrimonio tecnologico come tutelarlo

Proprietà Intellettuale come patrimonio dell’impresa

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Patrimonio commerciale:

Immagine Comunicazione

Marketing e pubblicità MARCHI,

Altri segni distintivi

Scelta marchi e creazione identità

dell’impresa per riconoscerla nel mercato

Registrazione segni distintivi e Tutela

- Per farsi riconoscere dai consumatori - Per tutelare i

consumatori dalle contraffazioni e copie

Consapevolezza immagine e brand aziendale Scelta di marchi e segni distintivi (brand) Utilizzo strumenti commerciali coerenti ed

efficaci per trasmettere messaggi attraversi i segni distintivi

Marketing e pubblicità rafforzano il potere di un brand

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Patrimonio commerciale come costituirlo

Valutazione con Consulente IP: scelta marchi, denominazioni , nomi a dominio, colori usati, slogan, forme di prodotti

Valutazione capacità distintiva e preliminari ricerche

Eventuale tutela con depositi di Marchi, Design, Nomi a Dominio, registrazione sui social network

Sorveglianza e difesa STUDIO TORTA

Consulenti in Proprietà Industriale 13

Patrimonio commerciale come tutelarlo

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Patrimonio commerciale

Patrimonio tecnologico

Portafoglio Proprietà industriale

VALORE ECONOMICO

Formare internamente personale qualificato dedicato all’IP e informare il personale sull’importanza dell’IP Stabilire regole interne per decisioni e strategie Affidarsi a Consulenti IP e/o Avvocati specializzati in materia Valutare con Commercialista strumenti fiscali più idonei (es. Patent Box) STUDIO TORTA

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Consulente in Proprietà industriale

15 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

Consulente in Proprietà industriale

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PATENT BOX

• Nuovo regime di detassazione fino al 50% del reddito derivante dai beni immateriali (40% nel 2016 e 30% nel 2015).

• Il reddito detassato non concorre a formare reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

Agevolazione fiscale: in

cosa consiste

• Tutti i titolari di reddito di impresa (non sottoposti a procedure concorsuali)

• A condizione che • esercitino attività di R&S • abbiano un diritto di sfruttamento dei beni immateriali

Chi può beneficiarne

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PATENT BOX: riferimenti normativi

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STUDIO TORTA 19

COMUNICATO STAMPA dell’Agenzia delle Entrate dell’ 11 febbraio 2016

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2016/cs+febbraio+2016/cs+11022016+patent+box/Patent+box.pdf

Tutti i numeri del Patent box 4.500 le richieste inviate: Lombardia, Veneto ed Emilia al top

È la Lombardia, con oltre 1.200 richieste, la regione da cui arriva il maggior numero di domande di adesione al Patent box. Al secondo posto il Veneto, con 706 istanze, seguito, a breve distanza, dall’Emilia Romagna, da cui ne sono arrivate 636. A livello nazionale, la maggior parte delle adesioni (1.349) proviene da imprese con fatturato tra i 10 e i 50 milioni di euro A cogliere l’opportunità di accedere alla detassazione dei redditi derivanti dall’uso di marchi e brevetti non sono stati solo i “big”: sono ben 659 le imprese con fatturato fino a 1 milione di euro che hanno scelto di aderire al nuovo regime. Quanto ai beni agevolabili oggetto delle domande, sul podio trovano posto marchi (36%), know how (22%) e brevetti (18%)

STUDIO TORTA 20

Patrimonio tecnologico: conoscenze Know how

BREVETTI, MODELLI,

DESIGN

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Tutela dell’innovazione

INNOVAZIONI TECNICO-FUNZIONALI E

PROCEDIMENTI (prodotti e procedimenti) 1. Segreto industriale 2. Brevetti di invenzione e modelli di utilità registrati INNOVAZIONI ESTETICHE (es. forme dei prodotti) 1. Modelli e disegni REGISTRATI 2. Disegni NON REGISTRATI

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Attribuiscono una

POSIZIONE DI VANTAGGIO

competitivo

solo un’azienda può usarle

INNOVAZIONI TECNICO FUNZIONALI E NUOVI

PROCEDIMENTI

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INNOVAZIONI TECNICO FUNZIONALI E PROCEDIMENTI

SEGRETO INDUSTRIALE

Informazioni non vengono divulgate all’esterno

Tutela molto limitata Titolare corre il rischio

sottrazione delle informazioni Maggior rischio se c’è ricambio

del personale dipendente

BREVETTAZIONE Informazioni vengono

descritte e rese pubbliche (dopo periodo di secretazione)

Titolare ha tutela conferita da un titolo che si presume valido, fino a prova contraria

Titolare diritto di usarle, sfruttarle e impedire a terzi di usare la medesima tecnologia per un periodo limitato di tempo

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SCELTA O NECESSITÀ

INFORMAZIONI SEGRETE

COMPIERE UNA SCELTA

NO OPZIONI

BREVETTO O ALTRI

DIRITTI PI

SOLO SEGRETO

SEGRETO E POI

BREVETTO O ALTRI

DIRITTI PI

SOLO SEGRETO

IMPRENDITORE INNOVATIVO E COMPETITIVO

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PROTEGGERE LE INFORMAZIONI SEGRETE

Misure di sicurezza che può adottare l’imprenditore

Tecniche (password, criptazione, accesso limitato agli archivi, badge, ecc.) Organizzative/procedurali (circolari interne, procedure di sicurezza, protocolli di segretazione, ecc.) Contrattuali (accordi o clausole di riservatezza interni ed esterni) Altre misure

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TUTELA GIURIDICA SEGRETO INDUSTRIALE

ITALIA Articoli 98 e 99 Codice di Proprietà Industriale

Articolo 98 - Oggetto della tutela

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle

commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni:

siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e

combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli

operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui

legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a

mantenerle segrete. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti

un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in

commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Articolo 99 - Tutela

Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

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Art. 98 - INFORMAZIONI AZIENDALI ed ESPERIENZE TECNICO-INDUSTRIALI COMPRESE QUELLE COMMERCIALI

Design, disegni architettonici, piani, progetti e mappe;

Algoritmi e processi implementati in computer e i programmi stessi;

metodi didattici; Processi di fabbricazione o

riparazione, Know-how; Processi di monitoraggio del

documento; Formule per la fabbricazione di

prodotti; Compilazioni di dati, tra cui alcune

banche dati;

strategie di business, affari i piani, i metodi di pubblicità

e promozione; piani di marketing;

Informazioni finanziarie; record personale;

Manuali; Ingredienti;

Informazioni sull’attività di ricerca e sviluppo

Compilazione di dati, ad esempio liste clienti

OGGETTO DI TUTELA

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REQUISITI PER LA TUTELA LEGALE

Sono tutelate le informazioni aziendali che:

Siano segrete (non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore)

Abbiano valore economico in quanto segrete

Siano sottoposte ad adeguate misure di sicurezza

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Divieto, salvo il consenso del titolare, di acquisire, rivelare o terzi od utilizzare, in modo abusivo, le informazioni segrete

Il diritto al segreto (diversamente dal diritto di brevetto) LIMITATO alle ipotesi di comportamento abusivo del terzo NON può essere fatto valere contro chi ottenga con i

propri mezzi e comunque con un comportamento lecito, le medesime informazioni che un altro sfrutta

in regime di segreto

ART. 99 TUTELA

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SOGGETTI RICEVENTI (INTERNI ED ESTERNI)

INFORMAZIONI SEGRETE

Dipendenti

Collaboratori

Fornitori e sub-

fornitori

Distributori

Clienti

Fanchisee Università o

Centri di Ricerca

Pubbliche amministraz.

Progettisti e designer

Fornitore di servizi di

Cloud Computing

Licenziatari

Consulenti

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SOGGETTI RICEVENTI (INTERNI ED ESTERNI)

Principio generale da tenere presente quando l’impresa intrattiene rapporti con i soggetti appena

elencati

È opportuno che l’impresa:

•Dichiari al soggetto che verrà in possesso di tali informazioni che si tratta di informazioni segrete;

•Obblighi contrattualmente il soggetto a mantenerle segrete;

•Lo renda consapevole che la loro rivelazione costituisce un comportamento illecito sanzionabile

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MEZZI DI TUTELA CONVENZIONALE CONTRATTI E CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

MEZZI DI TUTELA PREVENTIVA ALL’INTERNO DELL’IMPRESA PER MANTENERE LA SEGRETEZZA

Inserimento nei contratti con i dipendenti che possono venire a conoscenza di informazioni segrete di clausole di riservatezza

Oltre ad altre misure di sicurezza di carattere pratico

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MEZZI DI TUTELA CONVENZIONALE CONTRATTI E CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

MEZZI DI TUTELA PREVENTIVA ALL’ESTERNO DELL’IMPRESA PER MANTENERE LA SEGRETEZZA

FASE PRE-CONTRATTUALE

ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DIVERSO da quello di riservatezza

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INNOVAZIONI TECNICO FUNZIONALI E PROCEDIMENTI

Tutela BREVETTUALE

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Un “patto” fra lo Stato e l’inventore All’inventore viene assicurato il diritto di

sfruttamento esclusivo dell’invenzione

Una descrizione dettagliata dell’invenzione viene messa a disposizione del pubblico

BREVETTO

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Art. 66 Diritto di brevetto I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

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Il brevetto d’invenzione non è un monopolio assoluto ma ha limiti ben precisi:

Limiti territoriali: Ogni brevetto è valido nel territorio del

paese in cui viene rilasciato

BREVETTO: diritti conferiti

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EP

Limiti temporali: durata 20 anni dalla data di deposito

della domanda, purché siano pagate le tasse di mantenimento - Non rinnovabile

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Sono brevettabili (Art. 45 CPI) tutte le invenzioni, in tutti i settori della tecnica, che

1. Siano nuove;

2. Implichino un’attività inventiva;

3. Siano suscettibili di applicazione industriale.

BREVETTO: requisiti

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L’OGGETTO DI UN BREVETTO È UNA SOLUZIONE NUOVA ED ORIGINALE

DI UN PROBLEMA TECNICO

1951: Rausing fonda TETRA PAK e presenta al pubblico la propria rivoluzionaria

idea.

È la prima volta che un liquido viene “impacchettato”

BREVETTO: esempi

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Problema tecnico: strizzare le bustine del tè senza utilizzare accessori

SOLUZIONE Brevetto US 5552165 LIPTON

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BREVETTO: esempi

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Appartengono allo stato della tecnica, tra l’altro: Domande di brevetto pubblicate, in qualsiasi lingua o Paese Pubblicazioni su riviste, opuscoli pubblicitari, pubblicazioni

tecnico scientifiche da parte di chiunque Tesi di laurea o dottorato Comunicazione a terzi senza vincolo di segretezza Esposizione in fiera (il contenuto tecnico deve essere

accessibile)

Vendita di prodotti, anche da parte dell’inventore/titolare

BREVETTO: novità

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BREVETTO: novità

ATTENZIONE !

È compresa nello stato della tecnica anche una divulgazione da parte dello stesso

inventore/titolare. L’invenzione deve essere tenuta segreta

almeno fino alla data di deposito della domanda di brevetto.

Un brevetto per un’invenzione (prodotto) che

è già stato divulgato è annullabile.

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Soluzione di un problema tecnico NON OVVIA per un tecnico del ramo

BREVETTO: attività inventiva

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Art. 49 CPI: (Industrialità)

Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto

può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa

quella agricola.

BREVETTO: applicazione industriale

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Art. 51 CPI (Sufficiente descrizione)

L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché

ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

BREVETTO: sufficiente descrizione

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Art. 52. Rivendicazioni 1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. STUDIO TORTA

Consulenti in Proprietà Industriale 47

Art. 53 Effetti della brevettazione

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto. 2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. 3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di prioritaà , ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati. 4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni e' stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

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49

Non sono considerate brevettabili (Art. 45 CPI): a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività

commerciali ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni. d) i software, ad eccezione dei software utilizzati in sistemi di controllo ed

aventi un effetto tecnico; e) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o

animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. f) le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento

delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

BREVETTO invenzioni non brevettabili

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Deposito di una domanda di brevetto: presso Ufficio Nazionale Brevetti del paese in

cui si intende avere la protezione (UIBM, USPTO, etc).

secondo la convenzione sul brevetto europeo (EPC), secondo la convenzione internazionale Patent Cooperation Treaty (PCT) o secondo altre convenzioni (es: Brevetto Eurasiatico).

PROCEDURE E STRATEGIE DI BREVETTAZIONE

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PROCEDURE E STRATEGIE DI BREVETTAZIONE

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DEPOSITO

PUBBLICAZIONE

RAPPORTO DI RICERCA

ESAME

RISPOSTA ESAME - MODIFICHE

CONCESSIONE/RIFIUTO

APPELLO

OPPOSIZIONE EPO

18 mesi

9 mesi (ITA) 9 mesi

2 mesi

DURATA MEDIA PROCEDURA: da 3 a 5 anni.

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Consente di depositare domande di brevetto per la stessa invenzione all’estero (o anche in Italia) entro

12 MESI DALLA DATA DI PRIMO DEPOSITO (DATA DI PRORITÀ)

Se il diritto di priorità è validamente rivendicato, lo STATO DELL’ARTE è FISSATO ALLA DATA DI DEPOSITO.

Le divulgazioni avvenute fra la data di priorità e la data effettiva di deposito non sono prese in considerazione per valutare i requisiti di brevettabilità (novità e attività inventiva)

PROCEDURE E STRATEGIE DI BREVETTAZIONE: Diritto Di Priorità

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04.03.2009 04.03.2010

IT EP JP vendita

02.03.2010

12.07.2009

Stato dell’arte IT EP JP

ANNO DI PRIORITÀ

Diritto di priorità: ESEMPI

Data di priorità

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VALIDA RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ

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04.03.2009 04.03.2010 Data di priorità

IT EP JP vendita

06.03.2010 12.07.2009

Stato dell’arte IT

anno di priorità

Diritto di priorità: ESEMPI

Stato dell’arte EP JP

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RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ NON VALIDA

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Proprie sedi produttive

Sedi produttive dei concorrenti

Mercati di interesse

PROCEDURE E STRATEGIE DI BREVETTAZIONE: dove brevettare?

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MODELLO DI UTILITA’ - esempi

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CONFEZIONE PER CONTENITORI DI PRODOTTI ALIMENTARI VERSABILI

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MODELLO DI UTILITÀ - esempi

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Radiatore con tasca per vaschetta umidificatrice

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MODELLO DI UTILITA’

Possono costituire oggetto di brevetto per modello

di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Durata in ITALIA: 10 anni

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MODELLO DI UTILITÀ

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Durata 10 anni dalla data di deposito della domanda, purché siano pagate le tasse di mantenimento in Italia basta un rinnovo quinquennale Non rinnovabile

MODELLO DI UTILITÀ NEL MONDO

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Non è presente in tutti i paesi del mondo (approssimativamente in 75 paesi del mondo) e nei paesi in cui è presente non viene sempre definito con il termine “modello di utilità/utility model” Esempi: in Australia si parla di “innovation patent”, in Malesia di “utility innovation”, in Francia di “utility certificate”, e in Italia di “utility model”. Nella maggior parte dei paesi il modello di utilità può considerarsi come una seconda via di tutela per le invenzioni tecniche che non soddisfano gli stringenti criteri di brevettabilità che offre un regime di protezione economico e senza costi di esame. Nella maggior parte dei paesi il modello di utilità è una forma di protezione RAPIDA ED ECONOMICA.

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MODELLO DI UTILITÀ IN EUROPA

Country Petty patents or utility models

Albania Yes

Armenia Yes

Austria Yes

Belarus Yes

Bosnia Herzegovina “consensual” patents

Bulgaria Yes

Croatia Yes

Czech Republic Yes

Denmark Yes

Estonia Yes

Finland Yes

France Yes

Georgia Yes

Germany Yes

Greece Yes

Country Petty patents or utility

models

Hungary Yes

Ireland Yes

Italy Yes

Luxembourg Yes

Moldova Yes

Netherlands Yes

Poland Yes

Portugal Yes

Romania Yes

Russian Federation Yes

Serbia Yes

Slovak Republic Yes

Slovenia Yes

Spain Yes

Turkey Yes

Ukraine Yes

Vatican Yes

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DESIGN : tutela dell’aspetto esteriore

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Prodotto complesso Parti di prodotto Imballaggi

DISEGNI E MODELLI

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Presentazioni Simboli grafici Caratteri tipografici

DISEGNI E MODELLI

Proteggono l’ASPETTO DEL PRODOTTO o DI UNA SUA PARTE quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano NUOVI ed abbiano CARATTERE INDIVIDUALE.

DISEGNI E MODELLI REGISTRATI

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Le divulgazioni effettuate dal titolare del disegno o modello sono considerate anteriorità rilevanti per la valutazione della novità.

DISEGNI E MODELLI: novità

Tuttavia, le divulgazioni effettuate dal titolare non pregiudicano la novità se effettuate nei12 mesi anteriori

alla data di deposito del disegno/modello.

La comunicazione a terzi sotto vincolo di segretezza non cotituisce divulgazione.

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Un disegno o modello ha carattere individuale se suscita NELL'UTILIZZATORE INFORMATO un’IMPRESSIONE GENERALE diversa da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di deposito.

IMPRESSIONE GENERALE = si trascurano differenze che non hanno

influenza sull’impressione generale UTILIZZATORE INFORMATO = qualcuno che conosce bene il mercato

del prodotto in cui si incorpora il disegno o modello senza necessariamente raggiungere il livello di specialista o critico del design.

DISEGNI E MODELLI: carattere individuale

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COMPONENTI NON VISIBILI DURANTE IL NORMALE UTILIZZO

CARATTERISTICHE DELL’ASPETTO UNICAMENTE FUNZIONALI

INTERCONNESSIONI, SALVO QUELLE DEI PRODOTTI MODULARI

DISEGNI E MODELLI: forme non tutelabili

DISEGNI E MODELLI: modello comunitario

VANTAGGI del disegno comunitario: Sistema giuridico unificato con protezione uniforme in tutta l’UE Semplicità della procedura di registrazione (unica domanda, unica

lingua, unica amministrazione di competenza, unica tassa) Possibilità di presentare domande multiple (anche ITA) Possibilità di differire la pubblicazione di al massimo 30 mesi

(anche ITA)

La legislazione comunitaria ammette la coesistenza dei disegni e modelli nazionali con i disegni e modelli comunitari

La protezione nazionale è preferita quando l’interesse del richiedente è limitato

ad un mercato nazionale

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DISEGNI E MODELLI

REGISTRATI (Artt. 31-44 CPI, Reg CE n°6, 2002)

DURATA: quinquennale rinnovabile fino ad un massimo di 25 anni REQUISITI: novità e carattere individuale TUTELA: estesa a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa. FORMALITÀ COSTITUTIVE deposito domanda di registrazione presso UAMI o UIBM.

TUTELA DELLA FORMA: i disegni e modelli

DISEGNI E MODELLI NON REGISTRATI

(Reg CE n°6, 2002)

DURATA: 3 anni dalla data di prima divulgazione al pubblico nella Comunità Europea

(ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati).

REQUISITI: novità e carattere individuale TUTELA: estesa alle sole utilizzazioni che

derivano dalla copiatura del disegno e modello e non se risulta un’opera di creazione

indipendentemente realizzata. FORMALITÀ COSTITUTIVE: nessun

adempimento formale, il diritto nasce con la divulgazione nella Comunità.

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RICERCHE SU BANCHE DATI: brevetti

Quando cercare su banca dati brevettuale?

•Quando si sta sviluppando un nuovo prodotto o metodologia:

Evitare di arrivare a soluzioni note e brevettate da concorrenti dopo mesi o anni di lavoro e scoprire di non poterle commercializzare a causa della presenza di brevetti altrui.

Utilizzare i risultati di altri come punto di partenza per una nuova soluzione ad un problema tecnico

•Quando concorrenti pubblicizzano l’esistenza di brevetti ostacolando la Vostra normale attività senza specificarne l’estensione territoriale.

•Per monitorare attività concorrenti

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BANCHE DATI: brevetti

esp@cenet

BANCA DATI DELL’UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI

http://worldwide.espacenet.com/

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BANCHE DATI: brevetti

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BANCHE DATI: brevetti

N. RO PUBBLICAZIONE

TITOLARE

PAROLE CHIAVE

CLASSE

DATA DI PUBBLICAZIONE

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ZONA D’OMBRA Le banche dati non sono mai

aggiornate alla data in cui viene eseguita la ricerca

L’affidabilità dei risultati dipende dall’attenzione riportata durante il

caricamento dei dati.

Pertanto le banche dati non sono esenti da errori e imprecisioni.

BANCHE DATI: limiti

Patrimonio commerciale :

immagine dell’impresa

MARCHI

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DISTINGUERE il prodotto di

un’impresa da quelli dei

concorrenti

IDENTIFICARE un prodotto come

proveniente da una determinata fonte di origine

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La funzione dei segni distintivi

Il libero mercato ha bisogno di segni distintivi per rendere possibile l’individuazione di chi vi opera.

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IMPRESA CLIENTE

78

La funzione ed il potere economico dei segni distintivi

IMPRESA Usa il segno distintivo per pubblicizzare i propri prodotti comunicando la loro unicità, caratteristiche, valori trasmessi

CLIENTE Usa il segno distintivo per riconoscere i prodotti che gli piacciono o non gli piacciono decidendo se comprarli o no, se suggerirli, se fare recensioni positive o negative

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

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STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

Fondamentale strumento pubblicitario di marketing e comunicazione

Permette di gestire la Relazione con i consumatori

Diventa una garanzia di qualità Costituisce il cd. “avviamento” Diventa un bene di proprietà

Segni distintivi

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Marchi

Possano essere registrati come marchio le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso,

le combinazioni o le tonalita' cromatiche,

purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese

81 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

STUDIO TORTA 82

Marchi - Requisiti Per ottenere la valida registrazione occorre

che il segno distintivo :

Abbia capacità distintiva: non esclusivamente descrittivo , non generico

Sia nuovo : non confondibile con altri marchi e segni distintivi anteriori

83 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

Capacità distintiva Forma, colori, confezione che siano in grado di: distinguere un prodotto dai nomi generici e comuni comunicare ai consumatori l’origine del prodotto

come proveniente da una determinata impresa

Non registrabili

segni, loghi, immagini, parole, forme generici, banali, comuni

84 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

Il marchio deve distinguersi dalla denominazione

generica del prodotto che contraddistingue Il marchio non deve essere costituito

esclusivamente da segni che descrivono qualità, quantità, origine geografica o altre caratteristiche del prodotto

Per i marchi di forma, colore etc. deve distinguersi dalla “genericità” del prodotto

CAPACITÀ DISTINTIVA

85

Livello di capacità distintiva: FORZA E DEBOLEZZA DI UN

MARCHIO

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

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STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

MARCHI _ capacità distintiva esempi - prodotto pasta (cl.30)

Marchio nullo: PASTA

Marchio debole : Registrazione IT n. 0001473494

Marchio forte:

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STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

Bassa capacità distintiva

MARCHI DEBOLI

Sfera di protezione ristretta

Possibilità: Acquisto di capacità distintiva in seguito ad uso intenso (secondary meaning)

Alta capacità distintiva

MARCHI FORTI

Sfera di protezione più

ampia

Rischio: Volgarizzazione

MARCHI: capacità distintiva

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STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

UFFICIO MARKETING

Tende a scegliere dei marchi descrittivi

(DEBOLI)

Difficili o impossibili da

proteggere come marchi

UFFICIO LEGALE o

chi amministra i marchi

Preferirebbe un marchio distintivo,

non descrittivo (FORTE)

Strumento pubblicitario e di marketing poco efficace

MARCHI: strategie di scelta in azienda

Quali possono essere gli “ALTRI ELEMENTI” che rendono il marchio distintivo ?

NON sono generalmente sufficienti, perché elementi figurativi e grafici di una natura talmente superficiale che non apportano alcun carattere distintivo all'insieme del marchio richiesto Speciale grafica Posizione degli elementi verbali

(laterale, capovolta, ecc.), forme geometriche semplici

utilizzate come cornice o bordo, non considerate accettabili

Elemento figurativo descrittivo

Potrebbero essere sufficienti, se sono in grado di catturare l’attenzione del consumatore, alterandone la percezione rispetto ad un mero significato descrittivo e non distintivo: Caratteri scritti a mano o comunque

stilizzati al punto da risultare illeggibili Posizione grafica lettere e parole in

grado di influenzare la percezione degli elementi verbali

Forme geometriche grandi, non descrittive del packaging del prodotto

Elementi figurativi di fantasia, avulsi dal contesto

Studio Torta 90

Capacità distintiva esempi da Prassi Comune

Studio Torta 91

La FORZA di un marchio e la sua tutela

Premessa: i marchi sono tutelabili nei confronti di altri segni identici o simili, per prodotti identici o affini, se c’è rischio di confusione che comprende anche rischio di associazione Similitudine tra segni: valutazione visiva, fonetica e semantica. Marchio FORTE: tutela più ampia - valutazione

similitudine con criteri severi! Marchio DEBOLE: tutela meno ampia - valutazione

similitudine con criteri meno severi, perché si devono tollerare diversi marchi con la medesima valenza descrittiva

i92 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

Marchio debole

SVANTAGGI

Difficile ottenere la registrazione (possibili obiezioni)

Difficile da difendere Coesistenza con altri

marchi contenenti la stessa parola descrittiva

VANTAGGI Comunicazione più

immediata Possibilità di “rafforzare” il

marchio – acquisito secondary meaning

N.B. : si può depositare marchio dopo

averlo usato per molto tempo

STUDIO TORTA

Consulenti in Proprietà Industriale 93

Novità Forma, colori, confezione

non siano confondibili con altri marchi e segni distintivi già usati e/o registrati da terzi

anteriormente

Importanza di ricerche di anteriorità, sia tra marchi identici, sia tra marchi simili

a quello proposto 94 STUDIO TORTA

Consulenti in Proprietà Industriale

Novità e rischio di confusione È nuovo il marchio che

non sia confondibile con segno distintivo anteriore

Rischio di confusione valutato sulla base di: Comparazione prodotti Comparazione visiva, semantica e fonetica tra i

segno Valutazione globale

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

95

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

Le banche dati a pagamento rivelano

marchi uguali o simili (similitudine:fonetica – semantica - visiva) nomi commerciali uguali

nomi a dominio uguali Consigliabile chiedere ad un Consulente IP di effettuare ricerca e

chiedere un parere in merito

Controllo NOVITÀ marchio: Ricerche di anteriorità marchi

Le banche dati gratuite ritrovano marchi identici ma, non individuano marchi simili Permettono screening iniziale (MOLTO UTILE !!!)

96

Banche dati gratuite (solo marchi identici)

http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html

Disponibile in italiano Quasi tutte le banche dati marchi Paesi UE e

qualche Paese extra UE Ricerche incrociate Permette di fare screening generale e

iniziale

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

97

Ricerca identità su TM-VIEW http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html#

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

98

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

99

Ricerca identità marchi italiani http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

100

Ricerca identità marchi Unione Europea https://euipo.europa.eu/eSearch

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

101

Ricerche identità _ marchi internazionali http://www.wipo.int/romarin/newSearch.do

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

102

ZONA D’OMBRA Le banche dati non sono mai aggiornate alla data in cui viene eseguita la ricerca.

L’affidabilità dei risultati dipende dall’attenzione riportata durante il caricamento dei dati. Pertanto le banche dati non sono esenti da errori e imprecisioni.

Comunque, è sempre consigliabile fare ricerca di similitudine e avere un parere da un Consulente, che valuti il rischio di confusione

Ricerche di anteriorità

103

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

Ricerche anteriorità – l’esito ….. La ricerca rivela

marchi anteriori uguali o simili COME RISOLVERE I CONFLITTI

Chiedere consenso Acquistare il marchio

anteriore

Indagare sull’uso

Accordo di coesistenza Azione di cancellazione per non uso

Cambiare marchio

104

Ricerche anteriorità – l’esito…..

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

105

Se la ricerca NON rivela marchi anteriori uguali o simili,

il Titolare decide di usare e registrare il marchio

Usare il marchio Usare & Depositare domanda di registrazione

MARCHIO DI FATTO MARCHIO REGISTRATO

Il Titolare del Marchio Registrato Cosa può fare

• Impedire a terzi di usare e registrare un marchio o altro segno confondibile

• Invalidare marchio successivo : • opposizione amministrativa • presentare tutte le azioni, civili e

penali, per la tutela dalla contraffazione

• Presentare istanza sorveglianza doganale, chiedere intervento Autorità di polizia, Guradia di Finanza etc.

Unico limite: Onere d’uso: il marchio registrato deve essere

usato per i prodotti designati entro un termine

stabilito dalla legge

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

MARCHI: perché registrare? Proteggere valore

dell’impresa Marchio registrato si

presume valido Titolare può farne uso

esclusivo Titolare può vietare a terzi

di usare e registrare segni confondibili con il proprio

Possibilità di attivare sorveglianza in dogana per

blocco merci contraffatte

Tutela giudiziaria

Misure cautelari (descrizione, sequestro, inibitoria; risarcimento

danni)

Marchio di Fatto (non registrato) in ITALIA ONERE PROBATORIO in sede di causa in Tribunale

Il Titolare di un marchio di fatto (non registrato) deve dimostrare:

La capacità distintiva e novità del marchio di fatto

Intensità e ampiezza territoriale dell’uso del marchio di fatto

Data di inizio uso del marchio di fatto (prove con data certa)

Ambito merceologico dell’uso

Marchio di Fatto all’estero In ambito UE alcuni Stati ammettono una tutela, a

condizione che venga provato l’uso, la diffusione e la conoscenza da parte dei consumatori (es. Germania _ indagine demoscopica obbligatoria)

Nella maggior parte degli Stati NON È POSSIBILE o comunque è MOLTO DIFFICILE agire sulla base di marchio di fatto, né in sede amministrativa, né giudiziaria (penale/civile).

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

109

STUDIO TORTA CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Marchi – Deposito domanda di registrazione

Marchio nazionale italiano

http://www.uibm.gov.it/index.php/la-

direzione-generale

UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma

presso MISE

Marchio Unione Europea

presso Ufficio dell UE della Proprietà Industriale EUIPO https://euipo.europa.

eu/ohimportal/it

Tutela nei singoli Paesi

e/o

Marchio Internazionale (WIPO)

con designazione di singoli Paesi

La procedura di registrazione (sostanzialmente ovunque ha le medesime regole procedurali generali)

DEPOSITO della domanda di registrazione, presso l’Ufficio marchi del territorio di interesse,

con identificazione Marchi, Titolare, Classi e lista prodotti/servizi Esame preliminare su capacità distintiva Esame preliminare su novità (in alcuni Paesi es. Cina, Corea,

Giappone, Stati Uniti) Se ci sono rilievi (AZIONE UFFICIALE), possibile REPLICA Altrimenti, PUBBLICAZIONE Eventuale OPPOSIZIONE di terzi e REPLICA Concessione (in alcuni Paesi pagamento tax di registrazione) Emissione CERTIFICATO di registrazione

STUDO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

111

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

Valido solo nel territorio nazionale italiano

Procedura d’esame presso UIBM Opposizione da parte di terzi, basata su marchi registrati

anteriori validi in Italia (IT, CTM, IR con designazione IT oppure UE)

Onere d’uso entro 5 anni in Italia

Azione di Annullamento e Cancellazione presso Tribunale

Marchio italiano

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STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

MARCHIO dell’UNIONE EUROPEA (MUE ) Nuovo nome dal 23 marzo 2016 (prima Marchio Comunitario)

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Procedura d’esame presso un unico ufficio (EUIPO). Esame impedimenti assoluti (capacità distintiva). Unica procedura di opposizione – (impedimenti relativi che possono essere diritti di terzi validi anche solo in un Paese dell’UE). Procedura Nullità presso EUIPO

UNITARIETÀ

Rischio di perdere tutto. Vantaggio di ottenere registrazione unitaria, con onere

d’uso (5 anni dalla registrazione)

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Marchio Unione Europea

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115

Marchio Internazionale (Accordo e Protocollo di Madrid)

WIPO Worldwide Intellectual Property Organization Ginevra (Svizzera)

http://www.wipo.int/madrid/en/ Valido solo nei Paesi designati

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

Valido solo nei Paesi designati con pagamento relativa tassa

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Marchio Internazionale (Accordo e Protocollo di Madrid)

Procedura di deposito, registrazione e successivo rinnovo unitaria presso il WIPO. Basata di marchio (nazionale o comunitario) depositato o registrato dal Titolare, da cui dipende per 5 anni. I Paesi designati hanno poi 12 o 18 mesi di tempo per esaminare la registrazione e confermarla oppure emettere un rifiuto provvisorio, contro il quale è possibile replicare. Una volta concesso dei singoli Paesi ha lo stesso valore di un marchio nazionale, con conseguente onere d’uso.

Marchi nazionali in singoli Paesi

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

117

Depositi presso i singoli uffici nazionali dei Paesi di interesse. Procedura e leggi nazionali. Onere d’uso e azioni di cancellazione secondo leggi nazionali.

STUDIO TORTA CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Marchi - Durata

Una volta concessa, la registrazione di un marchio dura un certo numero di anni, a partire dalla data di deposito o di registrazione

Marchi IT, UE, Internazionali e molti Stati: 10 anni

La registrazione può essere rinnovata sempre per 10 anni senza limiti

STUDIO TORTA CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Marchi - Decadenza per non uso

Se entro 5 anni dalla registrazione o per 5 anni consecutivamente il marchio non viene utilizzato diventa suscettibile di decadenza per non uso

In alcuni Stati (es. Cina) il termine è di soli 3 anni

Deposito domanda – il marchio da depositare Marchi denominativi per tutelare parola,

sigla, numeri in sé

Marchi figurativi per tutelare anche elementi grafici, loghi, disegni Con rivendicazione colori – se sono distintivi e la

Titolare intende usare il marchio con tali colori

Senza rivendicazione colori

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

120

Rivendicazione colori Comunicazione comune sulla prassi comune relativa all'ambito di protezione dei marchi in bianco e nero 15 aprile 2014 Entrata in vigore tra giugno ed agosto nei Paesi aderenti (l’Italia non ha ancora aderito, ma l’UAMI si )

STUDIO TORTA

Consulenti in Proprietà Industriale 121

Rivendicazione colori “black and white cover all”

non è più applicabile in alcuni Paesi

Un marchio depositato “in bianco e nero”

tutela il logo con il “BIANCO” ed il “NERO” e

non è da considerarsi identico al medesimo marchio con rivendicazione colori

STUDIO TORTA

Consulenti in Proprietà Industriale 122

Rivendicazione colori Valutare caso per caso l’opportunità di

depositare domande di registrazione separate per marchio :

con rivendicazione colori (se sono distintivi e

usati) senza rivendicazione colori (per cercare di

proteggere la grafica in sé) STUDIO TORTA

Consulenti in Proprietà Industriale 123

Designazione prodotti e Servizi Classificazione Internazionale di Nizza (X

edizione) http://tmclass.tmdn.org/ec2/ Cl 6 prodotti in metallo, compresi tubi, giunti, anelli in metallo Cl. 3 cosmetici, profumi Cl 5 farmaceutici Cò. 20 arredamento Cl 25 abbigliamento

In alcuni Paesi (es. Cina, Corea del Sud, Giappone) c’è classificazione locale con sub-classi da tenere in considerazione STUDIO TORTA

Consulenti in Proprietà Industriale 124

Designazione prodotti e servizi Lista chiara e precisa

Comunicazione comune sulla prassi comune relativa alle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza v1.1, 20 febbraio 2014 Entrata in vigore in Stati aderenti (es. Italia dal 20 maggio 2014) 11 indicazioni ritenute non accettabili Consigliabile sempre controllare sui siti UAMI http://tmclass.tmdn.org/ec2/ WIPO http://www.wipo.int/mgs/?lang=it

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

125

OPPOSIZIONE di terze parti esiste in quasi tutti i Paesi

(in Italia dal 2011) Obiettivo: impedire la registrazione di un marchio che si

ritiene confondibile Una decisione di accoglimento di un’opposizione rigetta

la registrazione di un marchio

Azione Amministrativa veloce ed economica (rispetto ad azione legale)

L’Opponente non può chiedere risarcimento danni, né sequestro, né inibitoria (competenza dell’Autorità Giudiziaria, che può essere coinvolta successivamente, in caso di uso del marchio successivo dichiarato confondibile)

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

126

Opposizione In Italia e Unione Europea Prima di presentare Memorie e Repliche

l’Esaminatore concede un periodo di 2 mesi (Cooling off period) per cercare un accordo.

Se si giunge ad accordo : l’ opposizione di chiude e l’Opponente ha diritto alla restituzione tasse di opposizione

ACCORDO : serve anche per definire l’ambito d’uso dei rispettivi marchi e eventuali risarcimenti spese legali sostenute STUDIO TORTA

Consulenti in Proprietà Industriale 127

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

• Dove si vendono i propri i prodotti/servizi • Dove si producono i beni/servizi

• Nei paesi di imminente interesse commerciale

• Nei paesi dai quali provengono prodotti contraffatti

MARCHI - dove registrare ?

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STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

• In linea generale, PRIMA di immettere in commercio in nuovo prodotto

• In taluni casi, DOPO aver usato per molti anni un marchio/segno (es. marchio debole o forma del prodotto) e essersi resi conto che è diventato un “brand”, cioè è diventato un segno distintivo dell’impresa

MARCHI - quando registrare ?

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Tutelare i propri segni distintivi

130 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

Lotta alla Contraffazione Avere i Titoli (marchi e disegni) registrati è il

PRESUPPOSTO per agire in Italia e (soprattutto) all’estero per la lotta alla contraffazione

Agenzia Dogane, Autorità Pubblica Sicurezza (G.d.F.) intervengono solo a tutela di titoli REGISTRATI

Azione penale solo su titoli registrati Azione civile talvolta possibile anche su titoli non

registrati STUDIO TORTA

Consulenti in Proprietà Industriale 131

Sorvegliare propri diritti proprietà industriale

Attivare sorveglianza sui Registri, per controllare concorrenti e possibili contraffattori che depositano marchi e disegni simili ai propri

Attivare sorveglianza doganale e altre autorità pubblica sicurezza in Italia e estero

Sensibilizzare i propri distributori e anche Clienti per segnalazioni mercato

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

132

Sorveglianza Registri Serve per controllare tutti i depositi di marchi,

denominazioni sociali, nomi a dominio, designa identici o simili al proprio, nel settore di interesse, a nome di chiunque

Attivabile in Italia, UE, singoli Paesi o tutto il mondo

Permette di inviare preliminari diffide, presentare opposizioni, avviare eventuali cause legali

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

133

Sorveglianza WEB Controllare nomi a dominio, profili social

network, vendita prodotti contraffatti, key-words e altri usi indebiti del proprio marchio

Non tollerare abusi e usi non autorizzati Inviare diffide: segnalare al Provider o al

gestore della pagina gli eventuali abusi e inviare diffide / avviare azioni legali

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

134

Sorveglianza presso Dogane Serve per far controllare alle Dogane l’immissione (import/export) di

prodotti contraffatti Occorre comunicare preliminarmente a Dogane tutti i dati registrati

Marchi e Modelli e informazioni di prodotti originali (cd. Istanza di tutela)

Attivabile in Italia , Unione Europea, singoli Paesi http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/aree+tematiche/lotta+alla+contraffazione http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

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… sorveglianza presso Dogane

Ag. Doganale blocca prodotti sospetti

avvisa il Titolare Titoli IP (o il suo Consulente o Avvocato nominato), concedendo pochi giorni di tempo (5 o 10) per controllare prodotti (foto)

e comunicare se si tratta di contraffazioni o prodotti originali.

Se sono contraffazioni, sequestro viene confermato e si avvia azione legale (in alcuni Paesi c’è anche distruzione prodotti in Dogana, se destinatario merci contraffatte non si oppone)

Se sono originali (o il Titolare ritiene di non volerli bloccare), vengono sbloccati e vengono immessi in libero commercio.

STUDIO TORTA

Consulenti in Proprietà Industriale 136

Azioni legali a tutela Proprietà Industriale – in Italia Azioni civili (d’urgenza – cautelari) per ottenere in pochi

giorni/settimane provvedimenti di sequestro, descrizione, inibitoria.

Azioni civile (ordinarie) per ottenere risarcimento danni, conferma provvedimenti cautelari, pubblicazione sentenza su quotidiani

Presso Tribunali delle Imprese Procedimenti veloci e con Giudici specializzati in materia

sezione specializzata in materia di impresa istituita presso i Tribunali e le Corti d‘Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione,

con eccezione di Lombardia e Sicilia (in cui sono presenti due sedi)

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

137

Azioni legali a tutela Proprietà Industriale – in Italia

Azione penale per ottenere sequestri e

condanne penali dei contraffattori

Occorre motivare bene le proprie ragioni e seguire l’attività dei Pubblici Ministeri

STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

138

STUDIO TORTA 139

Beni immateriali: essere consapevoli del proprio tesoro

Consapevolezza valore economico e d’immagine dei propri beni di proprietà industriale e segni distintivi : Marchi Immagine Design Know how Brevetti e Modelli

STUDIO TORTA 140

Registrare la Proprietà Industriale: mettere il cassaforte il tesoro

Affidarsi ad un Consulente in Proprietà industriale e valutare cosa può essere registrato come:

Marchio Design Brevetto Modello

STUDIO TORTA 141

Registrazione Proprietà industriale e lotta alla contraffazione

Avere i Titoli (marchi e disegni) registrati è il PRESUPPOSTO per agire in Italia e (soprattutto) all’estero per la lotta alla contraffazione

Agenzia Dogane, Autorità Pubblica Sicurezza (G.d.F.) intervengono solo a tutela di titoli REGISTRATI

Azione penale solo su titoli registrati Azione civile talvolta possibile anche su titoli non

registrati STUDIO TORTA

Consulenti in Proprietà Industriale 142

Sorvegliare: mettere l’allarme per attivarsi se arrivano i ladri

Attivare sorveglianza sui Registri, per controllare concorrenti e possibili contraffattori che depositano marchi e disegni simili ai propri

Attivare sorveglianza doganale e altre autorità pubblica sicurezza in Italia e estero

Sensibilizzare i propri distributori e anche Clienti per segnalazioni mercato

STUDIO TORTA 143

Grazie per l’attenzione

144 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale

Dott.ssa Raffaella Barbuto Consulente marchi e design

[email protected]

STUDIO TORTA SpA Corso Magenta 56 – Milano

Tel 02 4801 4216