proprietÀ intellettuale come patrimonio dell’...
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE come patrimonio dell’ Impresa
Dott.ssa Raffaella BARBUTO e Ing. Erika Andreotti Consulenti in Proprietà Industriale
Camera di Commercio COMO4 ottobre 2016
STUDIO TORTAConsulenti in Proprietà Industriale
28 settembre 2016PROPRIETÀ INTELLETTUALE COME PATRIMONIO
DELL’IMPRESA
� Consapevolezza e gestione del portafoglio IP � Patrimonio tecnologico e Innovazione:
know how, brevetti, modelli, design
� Patrimonio Commerciale, immagine e segni distintivi dell’impresa:
marchi, nomi, segni, nomi a dominio
� Strategia di registrazione e brevettazione� Attività di sorveglianza e lotta alla
contraffazione� Suggerimenti e conclusioni
SOMMARIO
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4 ottobre
TUTELA DELLA FORMATRA DESIGN, MARCHI E DIRITTO D’AUTORE
� DESIGN – registrato e non registrato
� MARCHIO DI FORMA
� DIRITTO D’AUTORE
SOMMARIO
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DESIGN
Cosa è possibile proteggere con una registrazione
� Aspetto esterno di un prodotto
� Prodotto: qualsiasi oggetto industriale o artigianale e suoi componenti (visibili durante l’uso)
� Packaging: imballaggi, contenitori, involucri
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Principali settori
� Abbigliamento e accessori� Arredi � Automotive � Giocattoli� Beni di largo consumo� IT (smartphone, supporti informatici)
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Prodotto complesso
Parti di prodotto
Imballaggi
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Presentazioni
Simboli grafici
Caratteri tipografici
Requisiti registrazione
� NOVITÀ: non divulgato e non accessibile al pubblico prima del deposito (salvo il cd. «periodo di grazia» di 12 mesi in alcune legislazioni – es. IT, UE, USA)
� CARATTERE INDIVIDUALE : l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato differisce da quella suscitata da qualsiasi altri disegno o modello divulgato prima
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Le divulgazioni effettuate dal titolare del disegno o modello sono considerate anteriorità rilevanti per la valutazione della novità.
NOVITÀ: predivulgazione
La comunicazione a terzi sotto vincolodi segretezza non costituiscedivulgazione.
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… segue NOVITÀ: il periodo di grazia
Tuttavia, le divulgazioni effettuate daltitolare non pregiudicano la novità se
effettuate nei 12 mesi anteriori alla data di deposito del disegno/modello.
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in Italia, Unione Europea e altri Stati
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Un disegno o modello ha carattere individuale se suscitaNELL'UTILIZZATORE INFORMATO un’IMPRESSIONE GENERALEdiversa da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data dideposito.
IMPRESSIONE GENERALE = si trascurano differenze che non hannoinfluenza sull’impressione generale
UTILIZZATORE INFORMATO = qualcuno che conosce bene il mercatodel prodotto in cui si incorpora il disegno o modello senzanecessariamente raggiungere il livello di specialista o critico del design.
CARATTERE INDIVIDUALE
UTILIZZATORE INFORMATO
� Non è il consumatore medio� È un «consumatore avvertito», esperto
nell’utilizzo del prodotto� Designer, architetto� Conoscitore del settore merceologico
specifico
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� componenti non visibili durante il normale utilizzo
� caratteristiche dell’aspetto unicamente funzionali
� interconnessioni, salvo quelle dei prodotti modulari
FORME NON TUTELABILI
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BANCHE DATI: disegni e modelli
Quando cercare su banca dati disegni e modelli?
•Quando si sta sviluppando la forma di un nuovo prodotto e si vuole monitorare la presenza di forme simili e protette da diritti di esclusiva.
•Quando si vuole verificare se un concorrente ha tutelato la forma di un prodotto
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Banca dati dei design comunitari
https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/designs
BANCHE DATI: disegni e modelli
Banca dati dei design internazionali
http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp
DESIGNVIEW: Banca dati banca dati design comunitari, design internazionali e nazionali depositati davanti ad uffici di paesi dell’ Unione Europea
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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BANCHE DATI: DESIGN VIEW
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BANCHE DATI: DESIGN VIEW
Strategie di registrazione -territori
� Solo Italia , se interessa solo mercato nazionale italiano
� Unione Europea (Design Comunitario), per la velocità di concessione e la tutela in tutta UE
� Internazionale per Stati extra UE - (ma attenzione a prassi e procedure locali)
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PROCEDURE DI REGISTRAZIONE
� Unione Europea (Modello Comunitario – registrato presso EUIPO – validità interno territorio UE unitariamente considerato, secondo Regolamento UE 6/2002
� Nazionale (es. in Italia e/o altri singoli Stati) – registrato presso Ufficio Brevetti e marchi nazionale – validità nel singolo Stato secondo la legge locale
� Internazionale - presso WIPO - procedura unitaria di registrazione, con designazione di singoli Stati di interesse e conseguente validità nel singolo Stato secondo la legge locale
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DISEGNI E MODELLI: modello comunitario (EUIPO)
VANTAGGI del disegno comunitario:� Sistema giuridico unificato con protezione uniforme in tutta l’UE� Semplicità della procedura di registrazione (unica domanda, unica
lingua, unica amministrazione di competenza, unica tassa)� Possibilità di presentare domande multiple � Possibilità di differire la pubblicazione di al massimo 30 mesi
La legislazione comunitaria ammette la coesistenza dei disegni e modelli nazionali con i disegni e modelli comunitari
La protezione nazionale è preferita quando l’interesse del richiedente è limitato ad un mercato nazionale
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� Valido solo nel territorio nazionale italiano� Procedura d’esame presso UIBM (Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi - Roma)� Pubblicazione immediata o Periodo di segretezza(non c’è possibilità di opposizione da parte di terzi)
� Certificato Registrazione (qualche mese)� Azionabile solo in Italia� Azione di Annullamento e Cancellazione presso
Tribunale - sezione specializzate
Design italiano
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DESIGN COMUNITARIO
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� Valido solo Unione Europea� Procedura d’esame presso EUIPO (Ufficio Europea
Proprietà Industriale – Alicante - Spagna)� Pubblicazione immediata o differita su richiesta per un
periodo massimo di 30 mesi (non c’è possibilità di opposizione da parte di terzi)
� Certificato Registrazione (15 gg)� Azionabile in tutto territorio UE� Azione di Annullamento e Cancellazione presso EUIPO
Design comunitario
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Procedura
� Identificazione Titolare
� Identificazione Autore
� Classe di Locarno
� Disegni e viste che definiscano adeguatamente ambito di protezione (modello singolo o modello multiplo)
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Modello multiplo• unico deposito con numero illimitato di modelli• stessa classe di EuroLocarno• ogni modello ha vita autonoma• per proteggere prodotti diversi appartenenti alla
stessa classeoppure
• per definire ambiti di tutela diversi per unostesso prodotto
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Strategie per ampliare la tutela
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Le ombreggiature
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I tratteggi
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DISEGNI E MODELLI REGISTRATI
ITALIA: Artt. 31-44 CPI, UNIONE EUROPEA: Reg CE n°6/2002
FORMALITÀ COSTITUTIVE depositodomanda di registrazione presso EUIPO o UIBM.REQUISITI: novità e carattere individualeDURATA : quinquennale rinnovabile finoad un massimo di 25 anniTUTELA: estesa a qualunque disegno omodello che non produca nell’utilizzatoreinformato una impressione generalediversa.
Italia e Unione EuropeaDESIGN REGISTRATI e NON REGISTRATI
DISEGNI E MODELLI NON REGISTRATI
UNIONE EUROPEA: Reg CE n°6/2002
FORMALITÀ COSTITUTIVE : nessun adempimento formale, il diritto nasce con la divulgazione nell’Unione EuropeaREQUISITI: novità e carattere individualeDURATA : 3 anni dalla data di prima divulgazione al pubblico nella Unione Europea (ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati).TUTELA: estesa alle sole utilizzazioni che derivano dalla copiatura del disegno e modello e non se risulta un’opera di creazione indipendentemente realizzata..STUDIO TORTA
Consulenti in Proprietà Industriale
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Modello Internazionale (HAGUE AGREEMENT)
WIPO Worldwide Intellectual Property Organization Ginevra (Svizzera)
http://www.wipo.int/hague/en/
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Valido solo nei Paesi designati
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Modello Internazionale (Hague Agreement )
Procedura di deposito, registrazione unitario presso il WIPO.
I Paesi designati esaminano la registrazione, secondo la loro Legge nazionale
Una volta concesso nei singoli Paesi ha lo stesso valore di un modello nazionale
Modelli nazionali in singoli Paesi
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Depositi presso i singoli uffici nazionali dei Paesi di interesse.
Procedura e leggi nazionali.
Azionabilità e azioni di cancellazione secondo leggi nazionali.
A design shall be (U.S.C. 171):
- New: as for patents for inventions (35 U.S.C. 102)
- Original : as for patents for inventions (35 U.S.C. 103)
- Ornamental : the design shall be primarily dictated by visual ornamental features and not by the function
- For an article of manufacture : «the design consists of the visual characteristics embodied in or applied to anarticle».
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Legislazioni estere: USA
Esempio: USA
Not Applied Applied Applied
Esempio USA
Not Embodied EmbodiedEmbodied
Legislazioni estere: USA
A design canceled for lack of unity ofinvention and not pursued on a continuationor divisional application is considered«dedicated to the public » and can be freelyreproduced.
Legislazioni estere: GiapponeThe shape, patterns or colors, or any
combination thereof, of an article (including
a part of an article), which creates an
aesthetic impression through the eye.
JP – D1514063 Onigiri
JP – D1350592 Robot Doll
Legislazioni estere: Corea del Sud
The shape, pattern, colour or a combination thereof of an
article (including a part of an article and typeface), which
may produce an aesthetic visual impression .
DM/088899Eyeglass
DM/089048Mobile telephone case
DM/088769Shoe
Conclusioni - suggerimenti
• Registrare il design per ampliare la tutela• Sfruttare il design multiplo per creare
ambiti di tutela diversi/proteggere piùprodotti della stessa classe
• Sfruttare i tratteggi per escludere partidall’ambito di tutela
• Limitare l’uso del periodo di grazia a casiindispensabili
Marchi di forma
Tutela la forma di un prodotto con la registrazione marchiArticolo 7 Codice Proprietà Industriale in Italia :«Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni
suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese »
Articolo 4 Regolamento marchio UE:«Possono costituire marchi UE tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio , a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese»
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Forme registrabiliSono esclusi dalla registrazione:
� In linea generale: i marchi privi di carattere distintivo(non registrabili le forme che non sono in grado di creare il link impresa/prodotto)
� In particolare, per i marchi di forma:i segni costituiti esclusivamente:i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dall a natura stessa del prodotto;ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodott o necessaria per ottenere un risultato tecnico;iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un va lore sostanziale al prodotto
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In pratica, cosa è registrabile come marchio di forma ?
Forme che abbiano carattere distintivoCapacità distintiva ab origineCapacità distintiva acquisita grazie all’uso (secondarymeaning)
Forme di prodotti e loro imballaggi/confezioni (packaging) che siano in grado di· attirare l’attenzione del consumatore medio, alterare la sua
percezione,· distinguere un prodotto · e ricondurlo ad una determinata impresa
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Capacità distintiva dei marchi di forma
� La legge non distingue tra diverse categorie di marchi nel determinare se un marchio è in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (cfr. la sentenza del 05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 44).
� In applicazione di tale principio giuridico, occorre fare una distinzione solo a seconda della percezione del consumatore e delle condizioni di mercato.
� Per i segni costituiti dalla forma dei prodotti ste ssi , non si applicano criteri più rigorosi rispetto agli altri marchi, ma può essere più difficile pervenire all'accertamento della capacità distintiv a, dato che tali marchi non saranno necessariamente percepiti dal pu bblico di riferimento allo stesso modo di un marchio figurati vo (cfr. la sentenza dell'08/04/2002, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30).
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In pratica, cosa è registrabile come marchio di forma ?
Forme che
- Siano diverse dalla forma standard (forma imposta) del prodotto
- Non svolgano una funzione tecnica
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Casisistica registrazioni marchi di forma (Unione Europea)
ACCETTATI
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Marchi di forma
� Tutela molto ampia (azionabile contro altri segni identici o anche solo simili)
� Tutela illimitata nel tempo (rinnovabili infinite volte)
� Tendenza degli uffici marchi a concedere poche registrazioni per marchi di forma
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Diritto d’autore
Diritto d’autore conferisce tutela alle Opere dell’ingegno di carattere creativo
“le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione“.
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Sono comprese (tra le altre)
le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
i disegni e le opere dell’architettura;
opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.”
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Carattere creativo e valore artistico
�opere dotate di “carattere creativo ” - inteso come capacità di esprimere la personalità dell’autore e di manifestarne l’apporto individuale
�“valore artistico ” – inteso come idoneità adessere considerate “oggetti artistici” per quanto utili, dotati di un valore intrinseco e di un autonomo riconoscimento
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Costituzione e durata del diritto d’autore
� Diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera (necessario provare la data cera della creazione / pubblicazione)
� non necessaria alcuna registrazione
� protezione per 70 anni oltre la morte dell'autore (art. 25 lda)
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DIRITTO D’AUTORE PER LE OPERE DI DESIGN VANTAGGI
• Durata: 70 anni post mortem• Nessun costo per la protezione• Nessuna formalità di registrazione
SVANTAGGI
• TUTELA: estesa alla copia dell’opera ed eventualmente a variazioni che non costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera e che non costituiscono opera originale (art. 4 L.D.A). NON PROTEGGE SOLUZIONI EQUIVALENTI O FRUTTO DELLA MEDESIMA IDEA.
• Requisito del VALORE ARTISTICO: difficilmente dimostrabile
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DIRITTO D’AUTORE PER LE OPERE DI DESIGN
CARATTERE CREATIVO : facilmente dimostrabile essendo l’opera frutto dell’abilità del designer,ed espressione del suo stile e personalità.
VALORE ARTISTICO : di difficile dimostrazione – non ci sono lineeguida ufficiali ed univoche ma diverse interpretazioni alla luce delladottrina e della giurisprudenza. COME SI MISURA? QUALI SONO I PARAMETRI INDICATIVI?
IL DESIGN INDUSTRIALE PER DEFINIZIONE
PORTA L’ARTE NEL QUOTIDIANO
IL LEGISLATORE HA VOLUTO LIMITARE L’ACCESSO ALLA TUTELA CONFERITA DAL DIRITTO D’AUTORE INSERENDO I
REQUISITI DI:
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DIVERSI FILONI INTERPRETATIVI DEL VALORE ARTISTICO :
1. Se destinato al “mercato dell’arte”;2. Se collocato nella cosiddetta “fascia alta” del design dall’opinione
della collettività;3. Se espressione di una creatività tipica e testimonianza dell’apporto
personale dell’autore;4. Se c’è presenza di elementi estetici capaci di influenzare le scelte
d’acquisto;5. Se c’è presenza di caratteristiche individuali così spiccate da poter
essere apprezzate dal pubblico sul piano estetico;6. Sorta di riconoscimento collettivo deducibile da mostre esposizioni
recensioni e valutazioni di esperti.
DIRITTO D’AUTORE PER LE OPERE DI DESIGN
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Esempi di oggetti di design che hanno ottenuto tutela come diritto d’autore (1)
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Tribunale Milano, ordinanza 10 febbraio 2007,Flos S.p.A. Contro Semeraro Casa & Famiglia S.p.A.
Arco Lamp 1962 – design fratelli Castiglioni
Sentenza FLOS _ Il valore artistico
Trib. Milano, ord. 10.2. 2007, Semeraro Casa /Flos
Il Valore artistico sussiste ove inserimento del prodotto in una corrente artistica, la presenza in musei di arte contemporanea, l’accreditamento, il perdurare del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti culturali possono essere tenuti in conto, perché storicizzano il giudizio e lo ancorano a criteri di obbiettività, senza tuttavia spostare il momento valutativo in ambito esterno e successivo all’opera
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Esempi di oggetti di design che hanno ottenuto tutela come diritto d’autore (2)
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Tribunale Milano, 24 luglio 2012, Flou S.p.A./ Mondo Convenienza Holding S.p.A .
Sentenza FLOU - valore artistico Decisione Trib. Milano, 24.7.2012, Flou/ Mondo Convenienza“pubblicazione sulle pagine di numerosi quotidiani eriviste di settore nonché su monografie riguardanti ildesign contemporaneo”la presenza di “critiche favorevoli di esperti e designers”o anche il successo storico del prodotto incontrapposizione alla “sorte … capitata ai pur pregevoliprodotti di design antecedenti,… più strettamenteespressivi di mode effimere”
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Esempi di oggetti di design che hanno ottenuto tutela come diritto d’autore (3)
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Tribunale di Milano, 7 luglio 2011,
Cassina S.p.A./ HighTech S.r.l.
Sentenza CASSINA (poltrone Le Corbousier)
Tribunale Milano, 7.7.2011, Cassina S.p.A./ High Te ch S.r.l.
“ai fini di individuare il valore artistico appare necessario rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare ne gli ambiti culturali in senso lato .
Pertanto acquista positiva significatività il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espressoin favore dell'appartenenza dell'opera del disegno industriale ad ambito di espressività espressione di tendenze ed influenze di movimenti art istici , al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore”
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Tutela della formatra design, marchi e diritto d’autore
DESIGN – carattere individualizzante con riferimento all’impressione generale dell’utilizzatore informato
MARCHIO DI FORMA - carattere distintivo , con riferimento alla percezione del consumatore medio
DIRITTO d’AUTORE – carattere creativo e valore artisticocon riferimento alla collettività e agli ambienti culturali
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IL CUMULO DELLE TUTELE
PRIMA DEL 2001(Art. 5, comma 2, RD n°1411/1940)
In Italia NON era possibile il CUMULO tra:
• tutela conferita dai disegni e modelli
• tutela conferita da diritto d’autore (durata: 25 anni post mortem; riservata solo alle opere il cui valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale).
DIRETTIVA 98/71/CE per
l’armonizzazione Omologazione alla disciplina francese e impone il CUMULO DELLE TUTELE
DOPO IL 2001D.Lgs 2 febbraio 2001, n°95 Recepisce la direttiva e introduce la DOPPIA TUTELA per il design
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IL REGIME TRANSITORIO
PRIMA DEL 2001
Innumerevoli industrie italiane specializzate nell’industria e nel commercio di prodotti ad alto contenuto di design caduti in pubblico dominio.
Lampada ARCO di Castiglioni
Lounge Chair dei coniugi Eames
Chaise Longue di Le Corbusier
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LA “TRAVAGLIATA STORIA” DELL’ART. 239
FEBBRAIO 2001: CON IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 98/71/CE NASCE L’ART 25 BIS DEL D.Lgs 2 febbraio 2001, n°95 PER REGOLARE IL REGIME TRANSITORIO.
ART 25: per un periodo di DIECI ANNI decorrenti dal 19 aprile 2001, laprotezione accordata ai sensi dell’art. 22 NON OPERA nei confronti di coloro che,anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta e lacommercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelliprecedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti allafabbricazione, all’offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferitiseparatamente dall’impresa”.
2005: L’ART 25 BIS DEL D.Lgs 2 febbraio 2001, n°95 VIENE SOSTANZIALMENTE RIPETUTO NELL’ART 239 DEL CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
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PRIMA VERSIONE ART. 239 2005
ART 239: LIMITI ALLA PROTEZIONE ACCORDATA DAL DIRITTO D’AUTO RE
Per un periodo di DIECI ANNI decorrenti dal 19 april e 2001, la protezione accordata ai disegni e ai modelli ai sensi dell’art. 2, comma I, n. 10 della legge n. 633/1941, NON OPERA nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta e la commerc ializzazione di prodotti realizzati in conformità CON DISEGNI E MODELLI CHE ERANO OPPUR E ERANO DIVENUTI DI PUBBLICO DOMINIO. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti s eparatamente dall’azienda ”.
SALVAGUARDIA PER DIECI ANNI DEI DIRITTI ACQUISITI DAI PREUTENTI
Procedura di infrazione (4008/2005) promossa dalla Commissione Europea perché la direttiva 98//71/CE non contiene norme su MORATORIA della tutela d’autore.
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SECONDA VERSIONE ART. 239 2007
ART 239: LIMITI ALLA PROTEZIONE ACCORDATA DAL DIRITTO D’AUTORE
La protezione accordata a disegni e modelli industriali ex art. 2,comma 1, n. 10 della legge n. 633/1941, non opera in relazione aiprodotti realizzati in conformità ai disegni e modelli che,anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 95/2001,erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”.
SALVAGUARDIA SENZA DURATA DEI DIRITTI ACQUISITI DAI PREUTENTI PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA’
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TERZA VERSIONE ART. 239 2009
ART 239: LIMITI ALLA PROTEZIONE ACCORDATA DAL DIRITTO D’AUTO RE
La protezione accordata ai disegni e modelli ai sen si dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei s oli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno i ntrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti real izzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire NEI LIMITI DEL PREUSO. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti s eparatamente dall'azienda».
SALVAGUARDIA SENZA DURATA DEI DIRITTI ACQUISITI DAI PREUTENTI NEI LIMITI DEL PREUSO
Legge 23 luglio 2009, n. 99"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"
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NEL FRATTEMPO….
Il Tribunale di Milano nel corso della causa FLOS VS SEMERARO CASA E FAMIGLIA SPA e poi nella causa VITRA PATENTE AG VS HIGH TECH SRL ha sottoposto alla Corte di Giustizia Europea una richiesta di interpretazione pregiudiziale della direttiva 98/71 CE proprio in relazione al regime transitorio regolato dall’art 239.
Può la legge nazionale di uno stato membro della comunità determinare autonomamente l’estensione della protezione e l’eventuale esclusione dalla protezione di disegni che possiedono i requisiti per la tutela del diritto d’autore ma che erano caduti in pubblico dominio prima di recepire la direttiva 98/71 CE?
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Il 24 giugno 2010 l’Avvocato Generale della corte di giustizia Europea ha concluso che :
� “l’art. 17 della Direttiva del Parlamento Europeo del Consiglio 13.10.1998/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno stato membro la quale preveda che i disegni e i modellidivenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva, non beneficino della protezione del diritto d’autore”.
� “l’art. 17 della Direttiva 98/71/CE non osta alla previsione di un ragionevole periodo transitorio durante il quale coloro che avevano legittimamente potuto fabbricare e commercializzare un prodotto che imitava la forma di uno modello divenuto di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva, possano continuare a commercializzare detto prodotto”.
Inoltre:
QUALIFICA IL TERMINE DECENNALE ECCESSIVO rispetto alla durata del diritto d’autore (70 anni post mortem) ricordando che la Commissione aveva già avviato una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana proprio per questa ragione.
RITIENE RAGIONEVOLE UN TERMINE DI CIRCA 5 ANNI
NEL FRATTEMPO….
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QUARTA VERSIONE ART. 239 2010
La protezione accordata ai disegni e modelli ai sen si dell’art. 2, n.
10 della legge n. 633/1941 comprende anche le opere di disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 apr ile 2001, erano oppure erano divenute di pubblico dominio. Tuttavia , I TERZI che avevano fabbricato o commercializzato, nei DODICI M ESI ANTERIORI AL 19 APRILE 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere di disegno industriale allora di pubbl ico dominio, non rispondono della violazione del diritto d’autore co mpiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data ,
DECRETO 13 AGOSTO 2010, N° 131 di revisione del CPI
LIMITATAMENTE AI PRODOTTI DA ESSI FABBRICATI O ACQUISTATI PRIMA DEL 19 APRILE 2001 E A QUELLI DA ESSI
FABBRICATI NEI CINQUE ANNI SUCCESSIVI A TALE DATA, e
purché detta attività si sia mantenuta nei LIMITI ANCHE QUANTITATIVI DEL PREUSO ” .
� L’art 239 CPI è stato infatti successivamente (e per l’ennesima volta) riformato dalla legge n. 14/2012 (di conversione del cosiddetto decreto legge “Milleproroghe”).
� Esattamente, l’articolo 22-bis di detto decreto legge n. 216/2011, rubricato «protezione accordata al diritto d'autore», ha disposto che “all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dall'articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, le parole: «e a quelli fabbricati nei cinque anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «e a quelli fabbricati nei TREDICI anni successivi a tale data»”.
Scaduti ad aprile 2014 73
QUINTA VERSIONE ART. 239 2012
STUDIO TORTAConsulenti in Proprietà Industriale
Dati sulla contraffazione
e
strumenti diritto industriale
per proteggersi
Contraffazione
� Fenomeno globale� Enormi danni economici
� Trade in Counterfeit and Pirated Goods –Mapping the economic Impact - 2016
� OECD - The Organisation for Economic Co-operation and Development (Parigi)
� EUIPO – European Union Intellectual Property Office (ex UAMI Ufficio Armonizzazione Mercato Interno - Alicante)
STUDIO TORTA 75
Contraffazione – qualche dato
� 2,5 % del commercio globale (2013)� USD 461 billion (equivalente PIL dell’Austria)� In Unione Europea:5% importazioni (2013)� Euro 85 billion (USD 116 billion )Settori più colpiti� fashion, luxury, technology (high end consumer)� B2B products (machines, pharma, spare parts)� alimentari� giocattoli
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TRADE IN COUNTERFEIT AND PIRATED GOODS: MAPPING THE ECONOMIC IMPACT© OECD/ EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 2016
Intellectual property right is the key instrument t hat grants the legal protection of rights to intangible
assets .
For knowledge-based capital, the protection of IP rights is a key framework condition. Intellectual property rights give the owners of intellectual property the legally enforceable power to prevent others from using a creation or invention, or to set the terms on which their creation or invention can be used. In today’s industrial economies, IP rights are part of the institutional infrastructure that encourages private investments in formal research and development (R&D) and other inventive and creative activities.
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Concetto alla base della proprietà intellettuale:AFFERMARE UN DIRITTO DI ESCLUSIVA
su un ritrovato, invenzione, nome, forma, segno distintivo
e sfruttarlo come vantaggio competitivo nei
confronti dei concorrenti per affermare la propria posizione sul mercato
Eper impedire a terzi di utilizzarlo
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Strategia Gestione IP
Affidarsi ad un Consulente in Proprietà industriale e valutare cosa può essere registrato come:
BREVETTOMODELLOMARCHIODESIGN
STUDIO TORTAConsulenti in Proprietà Industriale
82
Strategia gestione IP
� Le registrazioni dei titoli in proprietà industriale sono presupposti di validità dei propri diritti
� Azioni civili e penali a tutela dei propri diritti, affidandosi a Consulenti ed Avvocati specializzati in materia
STUDIO TORTAConsulenti in Proprietà Industriale
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Grazie per l’attenzione
84 STUDIO TORTAConsulenti in Proprietà Industriale
Ing. Erika Andreotti
Consulente Proprietà Industriale
STUDIO TORTA SpA
Corso Magenta 56 – Milano
Tel 02 4801 4216