programma del corso di diritto criminale tomo 7 (13)

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  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 7 (13)

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    - 01 -per alcuna citt o provincia al fine di ordinare odinterdire certi fatti agli abitatori di quella. Da taleparola derivata naturalmente 1 altra di contrabbun-do, dovrebbe esprimere in un senso generale qua-lunque azione contraria ad un editto speciale pro-mulgato in un paese. Ma non & questo il senso nelquale corre comunemente la parola contrabbando.L'u so ha portato q uesta parola a clesignare il con-cetto pi speciale di violazione delle leg,'01 i iafzziu-r k , o meglio quello specialissimo di violazione delleleggi di regalz'a. Questo ultimo parmi che a verodire sarebbe il significato pi proprio della parolacontrabbando: ma bisogna convenire che essa siadopera sovente nel senso pi lato, applicandolaancora al fatto di chi abbia introdotto in spretodelle leggi daziarie g ene ri che non sono di privativama unicamente sottoposti ad una tassa d' introdu-zione o di circolazione. In tal guisa chiunque dinoi rientrando nella citt rechi seco una libbra d izucchero senza pagarne il dazio alla dogana dicesidal volgo aver fatto un contrabbando. Ma nel sensogiuridico contrabbandiere & colui che commette si-mili fraudi non per economia nei generi di proprioconsumo e bisogno, ma per veduta di guadagno especulazione, e in certa guisa come mestiero.

    (1) D C n g e glossarium vol. 1, c o l . 920.

    Il contrabbando per impresa si S veduto anchefino ai di nostri colpito da certe legislazioni con~ien alit anto elevate che merita vi si dimori at-

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    torno per definirne i caratteri e la ragione politica.La impresa si definisce pi che con la indicazionedi certi modi speciali, con la espressione di un con-cetto. PerchB il contrabbando assuma il carattered'impresa, bisogna che presenti un che di sistema,e di organizzazione dello attacco contro la regalia.

    k tale concetto ci6 che gli d, uno speciale ca-rattere politico; in quanto esso presenta la inten-zione di porre una mano di popolo in lotta controla impresa o speculazione governativa. Questa suagravit si costituisce appunto non dal solo dannomateriale del pubblico erario (che pure B ordina-riamente pi vistoso) ma piuttosto dal danno mo-rale, in quanto la impresa del contrabbando avvi-lisce il Governo, costituisce una consociazione pri-vata destinata (sia pure per un limitato tempo edoggetto) a porsi in aperta lotta contro la societcivile; e intende a staccare dalla obbedienza alle leg-gi della regalia una quantit indeterminata di cit-tadini, ed anche (se a lei si lasciasse libero il cam-po di azione) tutt i quanti i cittadini allettandoli aprowedersi del genere illegittimo, o mercb la eco-nomia del prezzo o mercB la speranza di trovarmeglio, od anche pel solo impulso dello amore divarieth. Non B l'uomo che per suo uso contrav-viene ad una legge finanziaria; non B l' nomo chemira a meschino guadagno con irrilevante dannodelia regda : 1 nomo che vuole sos tituire la pro-pria speculazione alla speculazione del Governo, eintende che una parte rilevante della popolazione

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    - 03 -orga messe alla speculazione sua e si distraggala1 porger messe alla speculazione governativa.Ecco percliS in questo malefizio si scorge qualchecosa di assai pi gra ve che nel contrabbando ordi-nario. Ci6 . coerente ai principi1 cardinali regola-

    tori delle nozioni dei reati. Ammesso una volta chela speculazione denominata regalia sia un dirittogovernativo, chi intraprende per conto privato ngua-le sl~ecrilazione nvade i diritti governativi, sd il suofatto assume 821 carattere politico. La condizionepreambula che costitnisce il criterio delimitatore delcontrabbando p r op i o (delitto) dal contrabbando im-proprio (trasgressione) sotto il rapporto dello elc-mento morale, . pertanto il. fine di guadag~o s-senzialm ~nle istinto dal fine di e c onm ia o di pia-cere. Ma questo criterio mora& b piuttoslo ~lzegativoche positivo : ale a dire che forse non possa aversiil contrabbando corno delitto dove manca la spccn-lazione di lucro, ma non gi& che data la vedutad i un I~c?*o;a offesa alla regalia degeneri perquella, sola circostmza indistintamente in vero h-Zitto.Lo elemento morale del presente reato si espri-me con la parola ivqresffi,ma questo solo non necompleta i criteri! essenziali.

    Occorrono altro circostanze ulteriori perch lati*asg~*essionei converta in delitto, o questi costi-tujscox~o criteri ./lzaterria2i el malofizio, intoressan-

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    tissimi a definirsi. Sovente diviene una eventualiaaccessoria alla indole di questo reato il pi o menodi danno pecetniaj-io derivato alla finanza. Centoiqdividui che senza consociazione di interessi o diazioni spicciolatamente introducano nello Stato aduso proprio od anche a fine di rivendita quindicilibbre di sale per ciascheduno, hanno inferito allaregala un danno pecuniario rappresentato da millecinquecento libbre di sale straniero. Sei individuiche si siano associati per eseguire la introduzionedi mille libbre di sale hanno recato alla regalia undanno equivalente soltanto alle mille libbre. Ma iprimi non hanno inteso ad usurpare i diritti go-vernativi, e sono (in faccia alla scienza, che chepiaccia a certe leggi fiscali) responsabili di sem-plice trasgressione e non di delitto. I secondi nonpossono non avere avuto la intenzione di invaderequei diritti ed esercitarli essi in luogo del Governo,e qui sta lo ulteriore oggettivo giuridico che attri-buisce al fatto il carattere di vero del?ito.

    E qui torna acconcio mostrare di nuovo la esat-tezza della nomenclatura del C a r m i g n a n i cheinsegn essere oggetto del delitto unicamente il di-ritto e legge aggrediti, e non gi la cosa o personasulla quale cade 1 azione. Nel contrabbando 1 azionemateriale svolgesi sopra cose che sono proprietdel contrabbandiere; e sarebbe assurdo trovare inquelle l'oggetto del maleficio, perchb non controdi loro la offesa,e non sono quelle cose ci che siprotegge con la penalit. Nel contrabbando il sog-

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    getto attivo p)*imario sono i.contrabbandieri: sog-getto attivo secoizdario i veicoli o strumenti coiquali si eseguisce la introduzione o la fabbrica-zione vietata : se i terzi acquistano scientemente,o altrimenti aiutano il contrabbandiere, saranno an-ch'essi alla loro volta soggetti attivi primarii delreato di complicit, o favoreggiamento, o correitsecondo i casi. Le cose introdotte o fabbricate frau-dolentemente sono il soggetto passivo del delitto :esse sono indispensabili a completare la figura sog-gettiva del contrabbando. In faccia a questo sog-getto cos completato stanno come oggetto i dirittidel Governo, e la legge che li protegge : e per ilconflitto fra tutti queg li elem enti costituenti il sog-getto del reato, e quei diritti e quella legge ch edanno al fatto (senza ci innocente) una oggettiviticgiuridica aggredita od offesa, sorge lo ente giuri-dico che dicesi delitto.

    Ma definito i1 concetto astvatto del contrabbandoper impresa, facilissima' a concepirsi, rimane a de-signare i criterii materiali concreti che ne circo-scrivono la nozione pratica. E questo B forse alquan-to pi difficile e perplesso.

    Non parmi si possa ricorrere ad altri criteriipratici tranne scegliendo fra due. O si desume lanozione di questo speciale reato dal nzcnzevo (i) de -gli agenti consociati nella consumazione della frau-

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    de: o si desnme dalla quantit del genere intro-dotto, o smerciato. Potrebbero ancora cercarsi altricriterii trascendenti, come (a modo di esempio) lacostituzione di una fabbrica, oficina o stabilirrientofofornito di una certa attitudine, e destinazione per-manente; oppure la natura d i certi veicoli o mozzidi trasporto, che rivelano una piit estesa preordi-nazione; o lo ingaggio di nomini; o simili. 3Ia questicriterii mi sembrano troppo accidentali perchb pos-sano assum ersi come determ inato ri esclusivi del tipo.

    (1) In Fraucia pare ch e la legge del 28 aprile 1816 pi-gliasse a considerare come criterio misuratore de l delitto dicontrabbando il numero degli agenti, e il porto cl' armi. Ve-dasi M o r i n Joicrnal de drolt criminel art . 8856. Le mo-derne leggi Francesi sul c ontrab band o si trovan o indicatedall' E l o y code d' uudience part. 2, pag. 224, et 231. Blagiii sappiamo non doversi confondere clb che pu essere cri-terio whisicrnlore di un reato, con cib che deve essernecriterio essensiule.

    Del pari potrebbe sembrare che il criterio esseli-zialc del contrabbando dgtitto, in contrapposto delcontrabbando tra;sgressiono, fosse a cercarsi nellaabitudine. Ma se Irr. consnetudine d i violare le leggid i regri1in pub essere nn criterio misura.tor-e,o noncredo clie debba tenersi come cosiitutiuo della im>-presa. Rimangono dunque ad esarnina~ei ue cri-twii del nzrnzero e dalla insalzttt.

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    C;. 3890.Razionalmente contemplato il dubbio parrebbeche il ~zwl i ze~~oei consociuti nel contrabbando fosseil criterio pi saldo: e questo offrirebbe una certaanalogia con lo identico criterio che abbiamo vedutovalutarsi nel reato di resistenza. Senza dubbio disiffatta circostanza del numero dovrebbe farsi un

    criterio misuratore per desumerne un aumento nel-la quantitk del delitto, avuto anche riguardo ai con-flitti violenti che dal numero possono nascere frai colpevoli e le regie guardie. Ma fare del numeroil criterio essenziale costitutivo di questo reato nonk forse buono praticamente n&. riesce sufficiente albisogno, perchb anche il fatto di un solo guidatoredi un carro o di una barca pub coslituire la impresa.

    Fa mestieri dunque attenerci (sulle orme dellapratica Toscana) al secondo dei suaccennati crite-rii, vale a dire la quantit della merce introdottao con una singola azione o con singoli atti esecu-tivi di una sola risoluzione criminosa congiunta pe-rO sempre a1 fine d i speculazione. I1 criterio dellasola ripetizione di atti per quanto prolungata nonb accettabile quando questa proceda da mera ve-duta di propria economia anzichh da aviditd di Zzc-ero. Un capo di famiglia che per risparmiare quat-tro centesimi si rechi tutte le settimane al di ldel confine territoriale per provvedere Irt sua vi-vand a di sale straniero, ancorch agisca per un di-

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    segno prestabiliio ed ancordih continui per m111ed anni in simile fatto non puC, dirsi cul~iewiei' I A -p1esa: ua sarii un impresario del conira~~bzudohipattuisca con un bottegaio di fornirgli i1 sale clicesso rivcnde, quantusrlne la fcrrnitura egli f~eciaipiu riprese, ed ancora se raolsi a poche libbreper volta,

    g. 3832.'I'iesti mi scmbra die, sotto il punto di ~ i s t aeien-tifico, debbano accettarsi come triterii essenziali del-

    la impresa. Yon mi b avve~iuto i trovare ncpli scrit-tori esamiuata e discrrsrn touricutilcnte simile quo-stionc. I monumenti pratici si adattano ai concettida rtwe esposti: le varie lcgidazioni alla materiahanno presso a poco proceduto su quelle linee.

    9. 3893.1x1 Toscana il titolo di contraljbando per 2?22pj*~..~f/,ebbe la sua speciale e piU importante applicazione

    in n1atei4iadi sale, che era per il CToverno Glrandu-cd e un a privativa gelosamente e con pnrtico1tli.cteriacitk custodita, forse pii1 che non avrebbe rncri-tato il. Iucro ef53ttivo del suo prodotto; ed ora ri-conosciuto tanto ~iellaa8bricazione di sale mnrinuche nell' intorno si fosse Qtta dai privati, quantonella introd~izialiedi sale est;er40.Cosi l' un o curne1' filtro iticovasi sale di cont~*is'DBlr?~r;l0.

    Le leggi che in Toscana conlemplnvaxio finesttimateria e cllc furono mantenute in vigore merci!

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    - 09 -il decreto del 20 giugno 1853 .( art. 5 ) col qualeordinavasi la pubblicazione del n uova codice di po-lizia erano le seguenti. Riguardo al sale lo art. 105del codice Leopoldino del 30 novembre 1786; l 'ar-ticolo 22, 23, 24 e 25 della legge del 2 settem-bre 1819; e in ordine aIIa regalia deI tabacco (1)l' art. 54 della legge del 1 8 luglio 1851. La impresadel contrabbando di sale per il suddetto art. 22 e racosi per gli esteri come per i nazionali punita conla casa di forza da sei mesi ad un anno; pena chepel decreto del 1853 si mut9 in quella del carcereda uno a due anni: e pi altre pene accessoriecontro i forestieri.

    (1) In ordine alle penalit occasionate dalla regalia deltabacco esistono varie dissertazioni giuridiche : G o t t l o bA u g. J e n i C h e n Obscrvationes selectae crimi nales de ta -baco, Giess. 1756 in 4 . O - n r. E r n. K e s t n e r &issert.de jure tabnci, Rinlh. 1700 in 4 . O .

    La impresa (non definita nei snoi caratteri co-stitutivi da quelle leggi) si fece dalla interpetra-zione gindiciale (1) consistere in una consociazionedi pih persone ordinata alla fabbricazione o allaintroduzione del sale di contrabbando : P u C C i o-n i cofizozentario al codice penale Toscano vol. 6,pug. 403. Ma le nostre osservanze giudiciali oltreal criterio del nzwzero degli agen ti richiesero i1 con-corso di una certa qzca~ztitb i merce fabbricata ointrodotta: e supplendo al silenzio della legge de-terminarono che simile quantit dovesse ascendere

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    a libbre nzille; argomentando dall' art. 24 della ci-tata legge dove anche i dete.lzt0i.i si sottoponevanocome col-rei alla stessa pena cluando in concertocon gl' introduttori o fabbricatori avessero profit-tato di una qnantitk di sale di contrabbando supe-riore a libbre mille. Non mi cale indagare se quellainterpetrazione fosse o no coerente a1 vero spiritodello editto Toscano; ne se fra l art. 24 e 1 art. 22si dovesse (come si fece) trovare una analogia, opiuttosto una discretiva. Fatto che questa inter-petrazione era divenuta legge giudiciale fr a noi.

    (1) La legge Toscana com minava inoltre la perdita delgenere e la confisca della vettura e carico. RIa i tribunaliToscani interpetrarono questa disposizione applicandola al ca-so in cui i l car ico fosse di solo sale, e la ve ttz ~r a osse dc -stinata al trasporto esclusiuo del sale ; sottraendo cos allaconfisca la nave o carro sul quale trovavasi il sale di con-trabbando quando questo poteva giudicarsi par te accessoriadel carico. Temperamento pieno di equit e di filosofia. Ve-dasi la sentenza rotale del 23 aprile 1827 in affare d' An-gliiari contro Domeuico deg17 Innocenti riferita nel Bspcrto-rio inedito del Ca t e l l a C ci alla parola sale n. 2.

    Le leggi e pratiche Toscane tenevano'in questamateria conto speciale eziandio della clbitzcdine, nii-nacciando ai recidivi la casa di forza da uno a treanni (convertita poscia in carcere da tre a sei anni)se erano nazionali; e cinque anni di galera (con-vertita poscia nel 1553 in cinque anni di casa diforza) se erano forestieri. Simili pene erano certa-mente tali da incontrare plauso presso coloro che

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    lamentano Ia ruitezza Toscana, e pei quali 6 un ~li-letto il filar co?-deal? ztso d i IJiucc~zscc:a & chiaroche la consuetudine di delincjuere era per iloi uncriterio misuratore soltanto e non un criterio os-senziale (i).(1) La origine della regalia cos[ituita sul sale e ~ul lc a-

    line, e le antiche leggi relative a lale arsomento si trovanodescritte da S i s i n a de s1egn121us cap. 19, ili. 2, de rr-

    sali~za~-zri~ture pag. 507 - C r pz o v i j r l r i .~pr~h-Qetriia forensis Routano Sazr~nica nm 2, co~ast i t , 5 , def-nil . 2,111tg.876- i Lsc k i o apz~sculrc arin, ractalus 8,cle regali salinnrzcliz jure, ove in se114 distinti capitoli es-pone quanto riguarda la matei'ia, e n1 capitolo oltavo riferi-&ce le disposizioni cli vari statuti Fermnnici, Il vincolo sol.iriiil sale rimonta slI' Inlporo Romano, con-io si 11n dalla leg. Siqnis, de vectigalilrus et cooz~ilissis.Vedasi anche L a r r e :ial lcgl i th 78 - O n r i n g i u s opera otli~i~t,ol . 4, P O L I . $21,$. 45 - u n g u s d e jure su l inn~teniurb uctet'i L ~ L T I ~~U -rlienzo, Coetlii tga 1740 - ie g i r dc jtrSDtcs ncijeslti-lis pcrg. 7 2 1 .

    i j ; . 35'37.11 codice LeopoIdino ali' art. 105 e lo successive

    leggi Toscano minacciavano peli ali ti^ speciali ai con-trabbandieri ch e si fossero posti in rasistenza coli-tro le gnarilie di fiiianza (caso cbe era tra noi fre-quentissimo) ma sarebbe inesatto occuparsi di ci;)a cluesto luogo. Quando il fine clellcr resistenza siala protezione ci 1s consumazione del contrabbcinclopot,r& por lo interesse della regalja cosiituirsi inrlaosto fine ali criterio niisriratoro ed aggravarnela pena della resistenza. Ma il titolo del reato ri-mane sempre lo stesso ~ i c rn nota regol:! della lire-

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    - 12 -~ a l e n z a el mezzo su1 fine; e deve parlarsi di re-sistenza aggravata dal fine di contrabbando, e nongi di contrabbando aggravato dal mezxo della re-sistenza. Questa verit8 scientifica si riconobbe inproposito dei reati contro la regalia de l tabacco (1 )come rettamente asserva P a c c i o n i conzrizentcc-rio voZ. 5 ,pag. 406.

    (1) In proposito delIa regatia del tabacco ( i n ordine a quale si 6 fatta dai nostri dottori la questione se sia sostanzaalimentaria, e se il suo uso guasti il digiuno : Z a c c h i apuaestiones medico Zeljules fom. 2 , lib. 9 , t i l . 7 per lat.)ed agli alti criuilnosi fatti in ostilit della med esima, mollefurono le leggi e gl i ordini speciali sbanziati iiei diversi rea-mi. Pu vedersi quanto alla Toscana il C e r r e t e1 i nel suoRepertorio alfa parola tabacco - a v e 1 i pra t ica uni-versale S. tubacco, pny. 333, ove enumera le relat ive lessinostre che risalgono ai 1664, e le pi anticlie delle qualiebbero In cautelit di assimilare al tabacco uella proibizioneanche le altre polveri che facessero il rnedecl~no ctielto. I nquanto alle leggi Portoghesi pu vedersi P or r a o theuriccclo diref to p2nnL voi. 6, ny. 30, art . 270. Nell' antica Pran-cia la pena del con~rabbando i tabacco spingevasi fino allaiiiorte, pe r la dichiarazione del ti maggio 1690; poich inquel reame la vita di un suddilo era meno che niente: B i l-l o n dictionnaire des n ~ r t s 801. 6, pag. 456, m ot tabacn. 2 ; ove riferisce l ' Ordinanza del 17 ottobre 1720 ed ilsuo art. 21 cosi concepito - 1s sera fa i le rizccwte pour-suile cunlre 10s 1Slploycz,qui nuront fzt des fvnudeursou conl~olrnndiers i c tcibac, ew rsistu7~t; nzposonb en cecas s i l en t e d toziri nos Procureuru. Quella Ordinauza al-1' arL. 20 tniniicciava la pena di triortc contro i portatori ditabacco clie fossero trovati in niiniero di tr e e muniti diarmi. E tullocib deL1:ivasi ( (:orne osserva cnusticarne~ileB r i l-

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    - 13 -l o n ) in quelle Ordinanze col consueto pateruo preambuloohe s 7 intendeva proteggere la felicith ed il bene dei sudditi!.,.

    In Italia la logge del 28 giugno 1866 costitu unliuovo giure penale in materia di contrabbaxido, oa meglio dire ricondusse il giure penale in pienomedio evo su questo argomento: ma fu legge dioccasione ispirata dalla avarizia e dettata dalla cru-delt, ed cra ben naturale che i pifi santi canonidi eqnitd e di ragione penale dovessero rimanoresoffocati. Esporrd le iunovmioni d i questa legge,ed ognuno potr8 giudicarne.

    io I1 contrabbanilo commesso da un solo senzaconcerto con altri per una sola volta rimane (art. 2)sotto le multe ordinarie. Ma se il colpevole ha rei-lerato per la seconda volta il contrabbando, incorrenel carcere da se i giorni a sei mesi. E se lo haconimesso pev @e volte incorre nel carcere da seigiorni a duc anni.

    2." & costituito delittopctfetto ilr sd stesso (art. 1)l' associazione: di k-c o pii1 persono che abbia persoo2~od i co?ns~zcttc~cl contrabbnt~cto, d e punitone i capi col carcere da t r e mesi ai1 un anno, enegli altri col carcere da uno n se i mesi. Questoreato esiste peZ sob fatto (cosi la legge) della or-

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    ya)zi:;cczioilt.. 312 quali sono i criferii costitritividella oi-pni,nsasio?zc? astn il solo co?scn$o ed ac-cordo, oppure Ilei*dire orgu?ii~ucrtol eontral~hanclooccorre di pii1 la determinazione [lei mezzi e formeili esecuzione, o si esige ancora la ~31"ejju~'cc~"i0120de i mezzi?

    g . 3001.3." 11 contrabbando commesso da un. solo deiuloml~ri del]' associazionc, o da tutti i consoeiati(art. 2 ) b pneito col carcere da sei mesi a tre an-ni. Non richiede Iti legge lo scopo d i s~~ec~~lcccsionc;

    cosiccll tre amici i qriali per provvedersi cli unmazzo di sigari ad uso proprio abbiano fatto nnnpasscggiattt al di I i del confine possono guadagnarsitre anni d i carcere per ciaschctluno: ed anche cin-que anni secondo 1 art. 3.

    4 Infatti mentre 1 art. 2 prevede il contral~ban-rlo - vi - onzmcisso dazia associazio?zeo dc~ct-Zzcno df essa, e con ci6 sembrava contentarsi cli treanni di carcere per il contrabbando eseguito da trepcrsone riunite, ci6 si si~ientisce all' art. 3 il quale(senza niente distinguere la diversa gt4afztitu dellamerce introdotta) miliaccia la caroero dal minimo(li tre anni flao zt cinqrie anni quando sia commessoclu tp7epel*sone.Ma queste tre persone dc ~ on o sseavere precodent;emeilte costitriito una associazione,o J)nsta cho anche casualmente si trovino insieme?

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    5." Estende puro la carcere fino a cinque annise i2 contrabbando avrenga ( ari. 3 n ?izr!~zonr-s j l~tu .E si 13%cura la legge di farci sapere cosaintende pe r armi, richiamrmdo 1 art. 453 de l codiceSardo del cpale ordina la pul~blicazionen Toscanae c11e dichiara t t ~ f ? z i nche le crcnizc (sic) e i sussiquando se n' & fatto uso per srz2~zaccin~e.fa nonsi dii crim ugude per farci capire cosa essa intelidaper wam wr~~intn.aturalmente se deve esserea m a t a 1s ;?laccgzo se ne incturrn che un coltello or1una pistola tenuta in ~GSC ICnon porta la qualifica:ed altri vorra inclurne eziandio che ani nrdiibugiotenuto in spalla non costituisce la mano arrnttta,Del pari non definisce se al10 aggav io di penadebl~a oggiacere soltanto colui che avcljn I' a~jkieod ancora i coinpagni Ene~mi.

    6.0Blinnccia pure il carcere da tr e a cinque anni(art. 3, n. 9) qriando sia operato con conlz~io?zclipubblici impiegati. E sembra clio questo aggrava-znento si possa incorrere ancho rla zcno solo sema CW-mi, per qualsiasi henchi: minima rluantili~ i merce.

    7.0 I1 conpZi:cc per sairiniiuistrazione di mozzi ditrasporto fatta scionlomente alla assocjnziono B eol-pito (art. 4 ) con pena icgunle a quella minaccirrtnt.110 agente principale.

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    8.0 La ricettazione di oggetti di coiitrabbando sefatta al seguito di precedente trattato porta (art. 5,n, i ) a pena uguale di quella inflitta all' autoreprincipIe: e se avvenuta anche senza 11~*ece&ntetrattato od intelligenza (art. 6) porta pure alla iden-tica pena; e soltanto per gra~idt! enignita a causadel difetto di ogni previo concerto s' ingiunge dinon infliggere il massimo. Chi compri un mazzo d isigari ila un contrabbandiere rischia quattro annie undici mesi di carcere.

    9.0 Si prescrive (art. 8) doversi sempre inesora-bilrnente infliggere il massimo della pena controgli osti e padroni di caffk che abbiano partecipato( e gib s' intende anche col ricettare in. qualsisiaquantit la merce) al clelitto di contrabbando.

    20.0La legge suddetta, all' art. 10 ordina la con-fisca della merce non solo quando essa B inhodottanello Stato (lo che b regolarissimo) ma anche quan-do essa - v i - i voglia fare entrare nello Sta-l o : chc & quanto dire si possa invadere il territo-rio straniero per confiscare la merce quando B sem-pre sul territorio straniero, ma riviene agli agentidoganali che la intenzione dei proprietari & quella difhrle varcare il confino Italiano :disposiaiono che sipot dettare da Napoleone P perchb era Napoleone I,

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    i i O I proprietari di locande, caEb e pubblichevetture sono (art. l 1 responsabili in proprio dellemZfe incorso per contrabbando dai loro inservienti.

    i 2 . O Al colpevolo del contrabbando deve applicarsi(art. 13) il na~@imurnella pena stabilita dalle leg-gi Re1 Regno contro 1 omicidio, le ferite, la resi-stenza, od il falso, quando tali delitti siano stali com-tnessi in occasione del contrabbarzdo. Disposizionenotabile non solo per la esorbitnnza del suo rigore,ma anche per la perplessitk della formula in acca-sone, la quale porta a dovero infliggere il m a s i m u ~ zanche quando i contrabbandieri nella occasione dicopcertare o commettere un contrabbando, o d i esi-ture la merce, venuti a rissa fra loro si siano re-ciprocamente feriti od offesi. Spetterd poi ai tribu-nali decidere se qaando un contrabbandiere con-dannato a qnalche anno di prigionia resista allapnbblica forza che vuole arrestarlo in esecuzionedella condanna, debba sempre applicarsi In massimapena della resistenza perchb occasione della mede-sinia fu il contrabbando.

    Tale 6 la legge che rrn regime costituzionale inmezzo a t m t o vanto di liberi& venne a recare alReame d' Italia; e che da oltre quattro anni O in

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    T -~~oYL ' .J ~ando enduto noto ai Uop!ltafi rlritll p-getto fiscale si lamentava la iniquitu flagrante dialcune di tali disposizioni, si rispondeva che il 1~i-sogno ilollri finanza comanda~it osi. Lo che mostrache se i pi6 vcri principii di ragione penale furonoper molti secoli immolati snll' altare della supersti-zione t: del dispotismo, oggi s'imrnoIano suil' altaredi Jllinimona. Questa legge clispone in generale pclcontrabJ>ando senza mai definirlo. Colpisce dcssa ilsolo co~a t ~abba~ l do~~oprio,onsistente nello specu-lare sopra merci soggette a privativa regia; oppu-ibecolpisce ancora il eontraBbc~n& ~ y r o ~ ~ ~ i o ;uel10ciob consistente nello introdurre nello Stato o inuna cittii merci di libera circolazione sottraendoleperaltro a1 pagamento dei dazi? Io 1a considerocolne leggo occexionale da non estendersi oltre ilcaso p ~ o j ~ r i o .e fosse altrimenti bisognerebbe direche tre persone accortlcrtesi per tirare al [li sopradelle mura di aria cit t j un sacco di zuccl~eron-corrono ne1 carcere da tre w cinque anni, e c t ~ e naltrettanta pena incorre chi scietzlcmente compraqualche libbra di quel10 zuccliero cosi introdotto. Lagiurisprudenza risolverii questo dubbio.

    Malgrado l' amore clic si era posto dai proponentiin quella legge, noi avevamo fiducia che portata alladiscussione della Camera o del Seilato essa avrebbenaufragato; o sarebliesi altnono ridotta n terminid i ragione. hla B stata sempre una trista fatalitcho le leggi penali del Itcgno d' Italia si attivas-soro dai RlinisEri senza che i poteri legislzitivi ne

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    preiiclessero cognizione (i). hlentrc il Parlamentoaccingevasi ad esa mina re quel progetto di leggemp pe la terza ed ultima guerra con 1 Austria, laquale impose la necessita, di concedere al Ministeroi pieni poteri. Ci dette balia al Ministro Scialojadi convertire in legge quel Progetto, e cosi nelgiorno 28 giugno 1866 essa ebbe sanzione senzache il senno dei nostri rappresdanti potesse rile-varne le perplessita, le incongruenze e tutte quellenegazioni dei piU santi canoni del giu re penale chrsono intollerabili anche in una legge finanziaria. Noisialilo profani al diritto costituzionale e non osia-mo invadere la messe altrui. Ma a noi pareva chei pieni p o t e ~ i oncessi ai Ministri in occasione diuna gue rra non avessero niente che fare con leggipunitive riguardanti i reati comuni, perchB per opi-nione nostra i pieni poteri in un regime costituzio-nale non sono una Dittatura, come trovarono como-do di credere i Ministri Italiani. A noi pareoa cheper lo meno dopo cessati i pieni poteri si dovesserci

    01 es-ottoporre alla ratifica del Parlamento le leg,'tranee alla guerra che si era avuta la fretta di pub-blicare E noi ci eravamo preparati a proporre aiTribunali ordinari la incostituzionalit di una leg-ge che si voleva perpetuamente duratura oltre ladurata dei pieni poteri, qualora si fosse a noi pre-sentato il debito di patrocinare un cittadino avversoil quale si fosse chiesta 1 applicazione di alcuna delleesorbitanze col sanzionate. Ma (dobbiam o dirlo alode del vero) il buon senso dei pubblici Ministeri,e degli agenti governativi ha risparmiato agli Ita-liani quella serie d' ingiuste molestie a lle quali for-niva troppo larga occasione una legge iraconda. An-

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    che questa volta la storia ha mostrato qual sia lasorte destinata per la natura delle cose a tutte leumane esorbitanze. Scoppiare come il tuono: pas-sare come il baleno. Ho esitato in faccia al pen-siero di chiudere il mio lavoro con la esposizionedi quella legge. Quasi mi pareva che io venissi adire ai miei discepoli non esser pi vero nessunodei principii cardinali sulla impntabilit quandotrattasi dello interesse della finanza. Ma ogni rite-gno si dilegu dall'animo mio, ed anzi stimai cosautile avvertire gli alunni miei dei pericoli praticiaffinchb pi tenacemente si stringessero nell'affettoper quelle verit assolute che costituiscono la teo-ria del diritto penale, prima salvaguardia di ognicivile libert !

    (1) Cib accadde ancora al codice penale del 1859 improv-visato nel periodo dei pieni poteri, non mai portato alla dis-cussione del Senato n della Camera dei Deputati Italiani.

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    (SEGUE) SEZIONE SECONDAD E L I T T I S O C I A L I

    GLASSE OTTAVA ED ULTIMAD B L I T X 1 P O L I T I C I

    C A P I T O L O U N I C O

    Quando io poneva mano a1 presente lavoro eramio divisamento pubblicare In esposizione com-pleta di tutte le diverse classi dei ~naleflziche innumero di quattordici mi si paravano innanzi se-condo il mstodo della mia clist~~ibuzione.' ordinenel quale io prendeva a collocare queste diverseclassi traeva la sua ragione dailo svolgimento sto-rico che a mc pare rloversi supporre ~orif icato elsorgere mmo a mano progressivo dei diversi titolidi reato.

    S. 3914,

    a ritenersi come probabile clie la idea di de-litto esordisse negli uomini primitivi dalle offeso

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    contro la vita umana: poscia si pigliassero u con-siderare quelle contro la integita delle membra;e piu tardi si pensasse a proteggere la libertit, poi1 onore, poi la famiglia, ed ultinia fra i diritti ria-turali la proprietk. Come del pari B probabile checostituita con solido organamento la societa civilesi provvedesse n proteggere prima di ogni altrasua istituzione le. pubblica giustizia; poscilr la iao-rnle pnl)l;ilica, la sai~itilc,a tranquilliti, e la religio-ne ; e pii1 tardi il metnflsico concctto della pribl~licttl.kde; e poi la firianza e per ultimo certe formned ordini di governo non figlie iici I~isognimo-mentanei, delle accidentnlita, o delle forze prevalenti,ma di un concetto apectilntivo die dava vita alla si:-cognizione d i un giurc pnl~blico nterno ecl esternnrazionalmente costituito sovra regole di giristizi:.

    Questo metodo di distribuzione conduceva dietroil concetto della sespettiva genesi storica n purroin ultirha classe i delitti politici; e cib tornava an-cora xncglio acconcio ai disegni miei in quanto laesposizione cli quosta ultiina classe era per m e CO-me tin veicolo di transizione.

    La esposizione di qrresta ultirna classe io inten-deva dividere in due parti, ciob parta storica e par-te filosofica. La p r t e storica io suddivideva in ty':neriadi distinti.

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    Xel primo periodo io intendeva raccogliere i prirniembrioni clol delitto politico ne i popoli pii1 antichigiungendo uno a Roma Rcpziliblicaria, C clriuciendol~cusi con la closcrizione Jella ~ I S I ' E T ~ / C ~ ~ E O Z ' omana.

    Al periodo c~'fit.iCcrdoveva succedere il 41cecE10, cl~or aech iude~~autto lo intervallo trascorso dallo Irn-pero Romano fino al 1786; cosi la clescrizionedel terribile e fantasmagorico titolo di Z0.w v?'laesztu:titolo clio io chiamo terribile perc2i8 ni ailapia so-pra milioni di cndctveri; e clriamo fiintasmagoricr~perchi3 il niedesiino ebbe por sua divisa di sostitui-re con Ic sue regole eccezionali e feroci ai precettidella giustizia i fantasmi clella p3. saio.

    Terzo ed ultimo periodo storico era il contompo-raneo, che in si? chiudeva 10 intervallo decorlso finoai di nostri clall' anno i780, epoca della prima so-lenne abolizione che fosse legislativuxnente orclinatadel bitoIo di lesa maestil. Ed in questo tcrzo perio-do salla scorta dei codici moderni era tl descriversila novella nozione del reato politico, trashrmato ne ltitolo di delitti contro la siczire,rzn~lcllcrStalo, conla sua empirim divisione (Ti offese :ilIa sicurezzaCnterna etZ esterna della Nazione.

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    Dopo questo probgomeno storico doveva segui-tare a complemento dell' ultimo volume del miolavoro lo esame della dottrina de l delitto politico nelsuo punto di vista filosofico. E poicht! la filosof2a de lreato politico, guardato a diritto costituendo in fac-cia ai principii di somma ragione sociale, emanadai cardini del ginre pubblico, cos il capitolo chedoveva contemplare la costituzione razionale delreato pulitico e le sue varie forme non e ra che uncorollario ed un complemento di un corso di dirittopnbi~licou n i v e l i s ~ .

    Io sosteneva a quell' epoca per incarico tempora-neo oltre la cattedra di diritto penale anche quelladi diritto naturale : aond e io poteva benissimo con-cepire il pensiero di pubb licare eziandio il corso diquel mio insogntlrnento ponendolo a corona del miocorso di diritto penale sotto la trattazione dei reatipolitici e procedendo casi dallo esame dello ragioniconstitz~tivedella, societh civile, alle ragioni doll'm -dinamen40 di lei: e qnind alle ragioni della suaconservaxione e difesa, estrinsecata con lo agm mn-gere al novero dei reati da ginclicarsi criainal-mente anche le offese contro le formo di governoaccettate dalle Nazioni e contro i rapporti delle Na-zioni fra loro.

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    Ma il nuovo or6inarnento dato agli stutli univei lsitnri aboli quella cattedra spartendone lo insogna-~liontonelle catt edre di filosofia del diritto, d i co-stitazionale, di amministrativo, e cl' inf;on2aziondc;ciascuna delle quali vennero a cnoprirsi da esimiigiureconsnlti. Appo ci6 Iw pul~blicazionedi un corsodi giare pnbhlico universale sarebhe ogzi opera in-Duttnosa e presuntuosa per parte mia. Infruttuosaperchh non utile ai discepoli; p r e s n n t ~ o ~erchi!m i porterebbe necessariamente ad invadere le ma-terie che oggi sono sotto il dominio di nuove cat-tedre coperte da sommi colleghi e sapientissimioltre ogni dire, il campo dei quali io verrei profa-aamente ad invadere con la pubblicazione di quo -st a parte del mio lavoro.

    Non sapendo pertanto come esporre la dottrinafilosofica del reato politico senza presentuslo cornol h l t i m o brano ( e quasi la corona od il corollario)di un trattato di giuro pubblico, e non potendo farquesto: e non ravvismclo utilit in una pubblicn-ziono monm e di mora eruiliaione quale sarelil~ela nuda storia dei vecchi errori in tale argomento,egli ben d o v ~ r che io qu i deponga la penna seii-ZL S ulteriormente continuare un Iavoro gi8 a tropptlrrlolc cresciuto.

    S. 3924.D' altroilde al giorno della mia prima pubblica-

    zione io non aveva ancora fatto sperimento del co-VOTA.TSI. 40

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    - 26 -m c cegeti la giustizia auchc sotto i liberi repgi-menti quando la politica se la pone fra le ngne.Dicci anni di ulteriori studi, di nltcriori esperienze,e di ttlteriori disinganni mi hanno renduto scettico(I~isognabene clie io lo confessi) sulla esistenzapossil\ile di un giure pcilale filosofico e ordinatosopra principii assoluti nella materia del cosi detto~ e a t o olitico. Io ho coltivato lunghi e lunghi annicon amore granilissimo il giure penale, e con pariaffetto lo coltiro tuttora, perche vi ba i;rovato e vitrovo una tela di principii assoluti e costaliti, attor-no ai quali corno carne salle ossa si avvolge ladottrina del giure punitivo inalterabile e nei suoicardini sempre uguale a 80 stcssa in faccia al va-riare dei lnoglzi de i tempi de i costumi e degli or-dinamenti delle nazioni. So io mi fossi trovato i r amano una dottrina empirica mut d~ i l ecol mutarcclegli umani capricci, se io avessi dovuto consacrarele mie meditazioni ad una scienza avvilita col no-ino di torapentica, io nc avre i pigliato a schifo lastuclio, e sarei pinttosto torna.to come nella mia pri-ma giovontii a pascere la m ia mente stxllo sollazze-.voli sponde di Ippocreria,

    Ma questi principii assoluti del giure penale esi-stono essi nel tcrna clel rcato poliiica? Bvvi eglipnssibilith d i rintracciar0 siffatti cardini? Evvi eglintilitA nel trovarli? Io sono venuto a dubitarneseriamente (i).(l) oi non posxirinio sat7pre rrnt~nettere cos scrivevaCcst? E r i o Sa l a Rinnouaulenlo dci t a o t ~ i tudi g i u ~ i d i c i

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    lrii9. 226 che rrei reati politici si tletmificlii a arrit ctl l i t l id e l reato , edbelado ess i ? i d ~ r i ure rrtllc cfefetti di wnci cou-zk i l~r i ; lncer sC slcssa itacolpeuole.

    .,- .blu la storia di tutt i i tempi dissuade In cre-denza d i quei sommi proiluncinti razionali, percliitci mostra non definirsi il reato politico da verifikfllosofichc m a piuttosto dalla pre-r7nlcnzrrdei partitie delle forze; e dalle sorti di un n 11attnglia. Eafifaele Fliego giustiziato ai d i nostri coli a fronteSerrano sollevato al vertice degli onori, ravvicinatiai due Eruti mostrano clze, veriti secoli e pi diprogresso civile non sono bastati a proclamare clilelvero assoluto clie separa la virt dalla colpa iiiquesto rnare on(1epgi;~ntedella giustizia politica.Eruto 1 sale al potere, rovescia un governo dw un-ga mano costituito, condanna a morto i suoi Rgli;ed b salutato come salvatore della patria perchh havinto: Cruto II vuoi mantenere contro lo usurpa-zioni di una famiglia ambiziosa un a forma d i go-verno pe r lunghi socoli costituita erl accarezzatadai cittaclini; ed b proscritto come un ribelle per-clib h a perduto. Sono dessi siffatti esempi unjcn-mente nn ricordo d i tempi tlnticlli e barbarjd; onon sono piuttosto fclW che si rinnovano ad ognivolger [li sole ?

    E clopo ci0 coli qua le cor;cicnzn d i utiliti pub egIiil pirl~l.ilicislaogorare la sua ~ncntcntoriio ai prin-

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    - 28 -cipii assoluti costitutivi del reato politico : on qualecoscienza di utilit pu egli comporre una dottrinae pubblicarla come uno insegnamento? Qual sarai1 discepolo che con un libro pe r quanto profondoalla mano possa nel modo stesso con che si pre-senta al giudice a dirgli tu non pnoi condann arequest' uomo come reo di furto qualificato perchtale non , sperare di presentarsi utilmente a Jua-rez a dirgli tu non pnoi uccidere Massimiliano per-ch tu governi di fatto e non. di diritto, opp ureviceversa? A qual pro sudare per costruire unatela giuridica che sempre sara rotta o dalla spadao dal cannone . . ?N6 cluesto B soltanto uno stato di fatto. Anche lecondizioni della scienza mostrano indefinibile perprincipii assoluti il reato politico, poich si vacillanel definire nel medesinio il criterio costituente la

    colpevolezza a fronte di quel perpetuo conflitto dellaaggressione di ano stato giuridico da un Iato edella veduta del bene della patria dall' altro lato,che B sempre la meta assunta come bandiera datutti i partiti nelle lotte civili. Gi la scienza pe-nale fino dal cad ere del. passato secolo era venutarestringendo la sfera dei delitti politici togliendonela sediziotze e il t.zcmzc;lto, mostrando come questefigure n;oglio appartengano al crirnen vis; e comela violenza pubblica; sia un delitto sociale indirettoe non un dolXto politico. CosicchB questa nozioneriducevasi alle due grandi figure della perduellioneE! della cospirazione, appo le quali la prodizione non

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    - 23 -era elle un accessorio qualiffcante. 3Iu anche quelledue grandi figure vengono n poco a poco a ren-dersi indefinibili.Da un lato se teniate definire il cosi detto reato

    di cospirazione non vi bastano i principii razionali.Secondo i precetti del giure pubblico odierno vidicono illustri contemporanei elle il criterio de l giu-sto e dcll' ingiusto e la maggioranza. Laonde tloiclovete contare i pretesi cospiratori. E se trovatedie essi sommino a cinquecento dieci sopra urla~~opolaxione i iililIe, mi non potete chiamarli necospiratori ne delinqnsnti; rcia scrranno invece do-linquenti e ribelli i quattrocento novanta che a lorosi oppongono.

    g. 3930.E$ empre vi Basteri~ 1 colito, percbi: so scesi

    nella piazza i meno vincono i piii per3 destrczz:tcoraggio o forza maggiore, a. ragioiie e la gloriasar&per loro e il. vitupero e la prigione per gli a l t i .

    hfa parecchi recisainente si negano a iliconoscerecorno legittima questa signoria della maggioranza.I1 Governo della maggioranza essi dicono essere ilGoverno della ignoranza ; nrvsgnach:he In sapicnzamai fosse rotaggio delle moltitudini accoglitrici serrl-pre dello pii1 stolide credenze ; empre ~ ~ e l o c ii pii1iiiconsulti part iti; e sempre plaudanti alle pii1 in-

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    consulte mtazioni; vittime sempre iI' illusioni cdinganni. Dicono essere legge pro'videizziale chel' uomo sovrasti per virtii della ixitelli,aeuzn e nonper ragione del nnmero. Manifestarsi quella leggesuprema per Iw stessa storia della vi la dcll' uomo;il quale inferiore siiigolarmente a tutti gli altri ani-mali nelle forze ecl attitudini fisiche e senza para-gone ne l numero, tutti li soppe signoreggiare pei.la sola potenza dello intelletto. Doversi dnnqne ri-conoscere come regolatori delle genti non i znag-giori dj rmiuero, mn i maggiori d' ingegno * aglialtri quantunque soverchianti di numero spott:~rc:la obbedicilza.

    Per siffatta dottrina onde giudicare a: pl iori scan progetto di cospit7azionesar8 o no clolitto ~ i o upi fa nlestieri contare il numero dei c~spir~xtori,ma calcolare lo accorgimento e sapienza loro. E latestimonianza della storia non fa difetto a inle dot-trina, peicllb ci mostra la felicita od infelicitii dellecospirazioni essere desivata mai sempre nori da113iuuggiore o minore giustizia de l cospirare, nia dall t~prudenza ed aisilitk dai cospiratori.

    Se l ~osc ia i accingete a clefnire sotto il prii~todi vista ili ~ l n a -a$onc gt~.widiccc alzlccecTmzlt: alfatto, ed a.csollcla, il cosil detto renta di perduellioneo d' i?zstct~~~+csionermata, voi vi trovate di nuovofuori affatto del terreno saldo e tutto ragionevole

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    clcl ili~ittopenalc. Son sulo qui liuilrj il i~rirncro,1' abilith, e lo esito saraiirio una ?*ngiocilsepostuvZ(~i.c?cht? sarR in coufiitto con In ~~ng io i zc?zlccrltlctztc;Illa ciuche senza ciij il girire pcinrilc vieiie ci 130~0u poco n mettersi fuori di scena dalle dottrinecontemporttnee.

    Vi dice E l ri n t s C h l i ( e In sua scuola guada-gna ogni giorno terreno) clie la distiiizione fi.aguerra civile e guerra straniera S una disliliziori(.~irragionevole,csosa, figlia ilella tirallllidi: e dclla pt1e-potenza: che aliche nila iIi;irio d'insorti purclik sisiano organizzati wilitarmien'co, ed abbiano por isco-pu un mutamento degli ordini politici nello Stato,devono cunsicierarsi come guerrieri nemici : che de -vono giudicarsi con le leggi di guerra; trattarsicome prigianiori o non come delinquenti, clnnnclopure essi siano in nrimero notabilmente inferiore,e la esito ilella lotta sin siato sf'avorcvole ai lorocunati. Non put esservi delitto (si dice) dovunyuc!si agisco per procacciurc il bene della Nazione: noilp116 dirsi questa aggredita da ch i a pericolo delproprio sangue ne vuole ri7igI.ljorare le sorti: fa pn-gna non ftla gli insorti 0 In nazione, m a soltantutra nomini ed uoiulni, alcuni dei quali con parolacreata a cornodu si chiamano Stato.

    Ora come suonano esse tali dottrine che ogni dipii1 si vanno allargando nelle menti de i pubblicisti?

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    Esse valgono clnanto dire a1 ~riminalista i *oc~dstopt"*o~~ltani;tene fuori di qua, che il campo dei reatipoIitici non i: sotto il dominio del giure penale,ma solto lo jas OelB il quale non cura i rostriradonamenti.

    E volgendo lo sguardo ai reati che un tempo sidissero conko 21 g h s del& genti, o dic voglionuappellarsi oggidi co?zts.o Za sicurezza esteq-iorc~7itZZnStato, come pnb egli il criminalista dettare canonie regole con tranquilla coscienza di ntilith, e fldu-cia di farsi ascoltare? Forse tali questioni si por-tano esse al giudizio libero dei magistrati? I1 con-cetto die presenta il riassunto d i tutti i diritti, cd io spesso tntti i diritti manomette e conculca staiti i~uella erribile formula ragione di Stato, che lacivillA (grande fal>bricat~~iceli nomi, rna meschinairnnmtatilfce di coso ) ha convertito aell' altra nonmeno terribile, bzkllt?ssc d~IZcc . & T ~ ~ ~ i o n ~ .poicbblo iatercsse si collide soruiprne con altro ?fiteressce ris sorge incvitabilmeilte una lotta che si decideiuai sernpro o coi subdoli artifici della diplomauia,( I col numero de i cannoni e dei navigli che Ie dn eNazioni possono mettcre in campo od in mare, osposso ancora con lo isztc?asse particolaro cli un aterza Nazione clie forte della sua potenza inter-vionc a dire il suo vogZio, od a gettare novelloEronno la suil spada sulla bilancia, senza rispettottlcuiio 81 mogli0 delle altre due ; agli b manifestoclie lo regole del diritto criminule divengono un8poesia arcaclica in siffatta materia, e che uxiche qn i

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    sorgertt altornamente la figura de l delitto Q la i1-gara della virt cittadina, secvndochb si sara vintoa perduto a RIarsala, o a Mentcma, a san Martino,o a Nowra.

    g. 3037.Si ricrea l'animo, e la coscienza dal giurista plau-(le a sb stesso quando si scorge iimanzi un conses-so di iuagistrati, ai quali le argomcnluzioni e i prin-

    cipii sostenuti dallo scrittore potranno essere co-raggiosamente presentati, con la certezza che vcr-ranno freddamente cd imparzialmente esarulnati ediscussi, e che avranno forse la virtU di far pro-liunciare un gindizio conforme ai sripremi ordini digiustizia. Ma dove il consigliere non B l' ailloPe de lgiusto, ma 30 interesse e la paura; dove i giridicinon sono i magistrati imparziali, ma le parti stesseinteressate che cercano le ragioni di decidere nelcalcolo delle proprie forze, dei propri bisogni, deipropri timori o speranze, in verit& apparisce puo-rilc il conato di un giurista che dal suo umile scrit-toio protenda dettare precetti, ai quali nessuno s u $mai por porgere orecciiio.

    E se passiamo dallo astratto campo girrridico acontemplare il problema de i reati politici sotto ilpunto di vista del senso morale c delle penditi5non iiiccintriamo noi le meclesirne fluttuanze, nonci troviamo noi condotti :rd uguali perplessitii? Daun lato i cospiratori o novatori politici si dichiara-no infilmi, e si perseguitano anctic negli averi a

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    - if:i -nei figli; di lii s i spnrgonii fiori sopra lc lor4u toril-e se nc? perpetua Itl memoria come di martiri

    con biografie, e ctirxni 1iopol:tri. Da un lato se neritrae la cflfigie pe r COIIS'B;:~F~~;I~~Rl currirtficc.,; dal-1' altro por cippenderla come ricorclo ili ~roneraziunt:o di coltipianto alle lirirctf douesticlie. 1311 an latola geenna, dall' altro 1 altare. I1 31o r i ferocementedeplora la ospitalitk clie le culte Nazioni accordanoa simile gente; ma ntanto i trattati internazionali(lei popoli culti li esclncloiio dai patti di cstradizio-ne. Qua si voglioso eccezioiiali forrne giudiciarie,e giudici elotti per aumentarne le guarentigie intkccia alla Signoria clic li perseguita; It i s i voglio-iio foruie pii1 veloci o giudizi innormnli per reu-rlerne pii1 sicura la repressione. Di rlun persecuzionii: ricerche studiosissime: i l&favoreggiikrneriti pcr-petui ed ogni facilita alle evasioni. Qua si studiaper fallie pii1 dure lo pene: I& si stuilin u n ordineapposito di penalitk pii benigne; s alla galeraalla casa d i forza si sostituisce la fortezza; allaclopcirtaziono la relcgazione; e negasi di adattare,z loro anche il nome di clelitto, di dlinqricriti. C a r-m g n a n i colilbatte a tritta oltranza la pena dimorte pe i delitti coruuiii, ma cliina la fronte e nericonosce In necessiti nei reati politici. L e p I., l l c t-t i e r d e S x i n t F o r g e a u dovette farelostes-sa : e D e s 1)r o z (11cinc iZc q t r w E pcig. 7 2 ) parlandodclls abolizioiie della pena crq~itnlc n materia po-litica non ha esitato a dire - th a coin7izencd garnic I on azwail d ~ ti?zlr. G u i z O f sostiene iena-cemente la legittiniitk della gcna di morte nei reaticomuni; ma con altrettanta tenctcitii le fa guerrailci reati politici. In ICassia si abolisce il supplizio

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    - z -cnl>itiilcpei corunni iltrlinrluciiti, ma si conserva conamorc cont1.u i ribelli. In Francia si accarezza ilpatronrttc, clclftt uniinaia contro gli asxtssini, 1iln sitiIirslisco h pcna cli xiiortc contro i ddinclaenti po-litici. Come put egli mniporsi iia un povero intel-letto aiilano un ordine filosofico di ragione in unamateria tanto scort~pc\ginnt.n Az~chequell' ncutissi-ma mente di A n t o n i o R u s n i i n i pare a niesi smarrisse quando prce@ a trattare lo assuntodella fltosoflc!: ~ ~ o l i t l c n ; non giungesse a conclti-sioni r a~s icn~an t i .& ci6 fh meraviglia a cIii rar-risa una iiltriuseca co~itrridizioi~eello stosso con-cetto, pc;r la reprrgnnnza clie iriipcdisce coine 1110-struoso connulio lo czccopl~it~rneiito ella filos@cr,opel'a di pura ragione, con 111110Ziticcxopera fari-gosa dello cwpirisnio e del Wt,alc tornaconto; laquale non ha per suti fede che la uogazioric ditutte lo fedi. Ron era qriesto un accoppiare Satanas Dio ! Non arrverreljhe l' istesso a me se uso comcIn sono n ~ o o r i l i ~ ~ a r oe mie conviuzioiii ai pr i~ r ip i idi assoluta giustizia volcssi alla mia volta tlccop-piare g6llslPzin e poliblca? Iiigenuo un tempo iocredetti che la politica dei liberi reggimenti nonfosse la politica dei clespoti: nia le novelIe espe-rienze rili hailno pur troppo mostrato che sempxlas dovunque clrztmdo la politica elitra dalla porta de ltempio, la giustizia fugge impaurita dalla finestraper tornarsene al cielo.

    La esposizione dci rcaii politici non pn o pertantoosssvo clie una .stovia: e corue sornplice storia era

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    inutile elle io vi consacrassi on altro volume, quan-do m ateri a della quale sono piene le bildioteche.Com e dot trina filosofica io m i sono convinto ch e ilgiare penale impotente: che esso non sara mail'arbitro delle sorti di un uomo, al quale applaudeun a parte ed impreca 1 altra, senza che la cosi dettaragione punitiva si possa fare arbitra del veru fraquel plauso e quelle imprecazioni. Dirb la ultimaparola; io mi sono sventuratamente convinto chel>olitica e giustizia non nacquero sorelle; e che neltema dei cosi detti reati contro la sicurezza delloStato cosi interna come esterna, non esiste dirittopenale filosofico (i); laonde come nella pratica ap-plicazione la politica impone sempre silenzio al cri-minalista, cosi nel campo della teoria gli mostra lainutilita delle sue speculazioni e lo consiglia a tace re,

    (1) Ouesto pensiero si svolto recentemente ( 1868 ) eridotto a teorica da C h r e t i e n, nel suo interessante scrittointitolato Dvoit cle ptt nir et clroit de dfense (Revzce c ~ i -liqzte ~ O I I L .53, png. 115, 150 el sztiv.J dove rimprovera atutti i criminalisti un eccesso di sintesi e . u n difettc? di an a-lisi nello es ame del diritto di punire. h un errore (egli dice)ricondurre ad un prilzcipio unico la potest che esercita loSlato quando irroga punizioni contro i turbato ri del17 ordine.Si devono secondo lui distinguere tre casi, o sia tre generidi delinquenze: 1.0Caso- elitti che direttamente attaccanoil solo indiv iduo: ed in i~ue sli i svolge il vero e propriodiritto di punire subordinato a precetti assoluti, il quale se-condo la formula di C h r e i e n ( non molto dissiniile dallariostra) de'coule fpcry. 1 2 4 ) di4 dcvoir q z ~ ' n ~ ' E t a tde gci-rantir contre tozlte violrition la siiret indiuiduclle. A quc-sto prinlo caso si richiamano (secondo il I I O S ~ F Oinguaggio)tutti i reati natzirali, e nei casi norinali i reati sociali in-

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    diretli , 31 coinplesso dei quali fatti Poggiace perpetuanientealla ragione punitiva giuridica, e sono il vero obietto del~ i u r e riminale. 2 . O Caso -:Reati ch e att acca no il d i ri tt o de-$1' indiuiclui e contemporaneamente la quiete della soeiet6della qunIe minacciano ia esistenza : acquerie, Brigatitc~gyiu,e simili. Sono i casi delle leggi marziali, dei provvedimentieccezionali, delle Commissioni militari, della giustizia som ma-ria, riprodottisi ovunque in circostanze eccezionali, ed ovun-que dominati dal pubblico [errore pi che dalla ragione giu-ridica. I n questi casi la Societz non l~ i~ ni sc ea difellde tntte sl! stessa. V i la dilTcrenza ( dice eleganleniente C h r e -t i e n ) che passa fra la malattia sporadica ed il flagello diiin contagio devastatore. Qui in sostanza la suprema cagione tutta in una suprema necessit. 5 . O Caso -Reati ch e nientemirano a d aggreclire il di ri lt o degl" indiu itkli ma attaccanodirettamente lo Stcrlo nella f i ~ r m adella sua costituzione :qui non vi in senso proprio n delitto n& pena: vi S uiiaguevrn ed una difescc diretta. Alla ragione gittvidicn suben-tra lo jus Balli. Il bisogno della difesa uiisura la legittiniitdei mezzi: e vinta la insurr ezione e cessato il pericolo di-viene una neceositti di nssoluta giustiz ia la amaist i ;~verso i vinti. Uccidere anche cento insorti durante la bat-taglia 6 un esercizio Iesittimo di difesa: ucciderne anche unosolo dopo la vittoria una barbara tirannide. In queste ideodello illustre giurista di Caen io ritrovo i pensieri da me si$var ie volte estern ali in proposito delle leggi sul brigantaggio.Guai se uu codice penale si foggia sul dagherrotipo delleleggi d i occasione : gni principio di giustizia sar conculcatoda uiffatto codice, Ma al temp o stesso t? vanit sperare chela scienza subordini a precetti giuridici assoluti le misure edi provvedimenti, che in circostanze di turbamenti eccezionalisaranno sempr e praticamente guidati dalla sola pa ur a, laquale fra tutti i sentimenti & quello che meno ragiona,

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    Ed io volentieri obbedisco, persuaso cile clu:cluii-que procetto cli pii1 limpida e solenne ragio~le eil-ga dettando il publdicista in questo argoriiontrs, i1precetto sarh voce al deserto se non tirride fbrta-na ; e le speculazioni del filosofo iimai.r;4niio sterilidi ogni pratica ntilitA. Rendo dunque grazie :t Diodi avermi serbato le forze fino al termine del miolavoro; rendo grazie agIi amici che mi hanno qjrjrx-tato dei loro consigli ed incoraggiamenti ; rendograzie ai miei arnati disccyioli, cd all:t 111:nigiiithdei miei cttori: piglio commiato da loro, e ilepun-s oa la penna.

    Pisn i2 luglio l8'ii.L

    FINE DEIAL'OPERA- .-

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    D E L I T T I S O C I A L 1

    CLASSI;: SESTA

    CAP. 1.0 Idea c contenuto dclln c 1 a ~. 3355 n 3.762CAP. 2.Vecalnto proprio . . , , 3502 G 340.1CAP. 8." Bancarotta . . . . , S. 3402 n 3307Art. 3 . O Regole comuiii alla &a?t-

    c i ~ ~ o l l c clolom C colpoxa 5. 3408 a 3420Art. 2.Va?zcm*oZtcc clolosa . . 5. 3421 n 3481Art. 3.' Bc~.tzca~otlaoll~oxn . 5. 3482 0 3502

    CAP. 4. Frocli contro i1 coxnn~ercioS. 3503 n 351 iCAP. 5." Falsa ~iionota . . , . S. 3512 a 251s

    Art. 1.' T7n.9J6 forino dd f u l s o ? E Z G ~ I ~ -~ ? i c t g ~ i o . . . . . 5. 351D a. 3336Art. Z.V~-i.itw$ ssenzitili c?eI f i ~boi , . , . 9. 3527 n 35x0

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    - 40 -Art. 3." Cj4tteriimisnrntori del ful-so nzc?iunal*lo . . . 5. S5S l n 3ti0xArt. 4,O Grac7d0neifalso .~iz!idii-ta?~io.3009 ~ r , 630Art. 5.' Penrtiith &l fabo ?zi(m-?ilailio . . . . . 5. 3651 cc 3629

    Car. 6.' Falso in publ~lico ocumento S. 3640 cc 3643Art. l? Regole generali sz!i f u k s~doc%vi2cnh& . . - 5. 3641

    Tit. 1O Ci- i te~~ i issenziali de l faZ-so i ~ 2 oct!tnerzto pztb-112ico . . , . . . S. 31245 :;tjO2Tit. 2.' Cilitoinii rnisnratorifalso in pzfbblico &cw-nzeizlo . . . . . 5 . 36%3 rg :3711iTil. 3."Grado nel falso dacumen-tale . , . . . . S.3717 374f;Art. 2.TitoZi speciali uppartencnli

    al falso pzthD22'co disII?zlipei" le condizio~$i inri-diche &l doczcmento. S. 3747 a $767Tit. 1. Specie ~liv@vse el f(4bopubblico secondo il eri-Eemh dellch forza proha-toria del clocu+iaeno 3. 3708 u 3772Tit. 2,' Specie cllwerse de l fdso2)zcbOZico secolzdo .iZ evi-feric, della forza obkli-gatoria del ctoczcwzento S. 3774 n :37!)'3Tit. 2. Spesialitk nscl3itteal ~ ( A FSCI pubblico per favore,pcr Aazions, o per con-nessione . . . . . 3800 a 3 4 7

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    - 4 f -Art. 3.' PenalitS de l faZso dacz~men-tal& . . . . . , S. 3848 a 3857

    CAP. 7.' Fa280 in bolli . . . . 5. 3858 a 3871CLASSE SETTIMA

    CAP. UNICO, Contrabbando per im-presa . . . . . r j , 3872 a 3912CLASSE OTTAVA ED UIJTIMA

    D E L I T T I P O L I T I C I

    CAP.UNICO.Perchd ~ t o r z spoayo gue-sta ctasse . . . 3 .39 f3 cc :3940

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    INDICE GENERALEDEL

    P R O G R A N I A I A

    D E L C O R S C I UI D I R I T T O C R l A I I K h L E

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    INDICE GENERALEDEL

    P R O G R A M M AD E I , C O R S O D I D I R I T T O C R I M I N A L E

    PARTE GENERALE

    ( VOL. UNICO )

    Ai miei seoiari . . . . . Pag. 5PROLEUOMENI.. . . . . . 7 n 28

    DE L DELITTOCAP. 1.' DelZa iinputabilith, e dclluimputazione . . . . . 1 a, 20CAP. 2 . T ~ z i o n e&l delitto. . . , 21 n 52CAP. 3O Belle forze del delitto . g. 53 n 58Art. l.d Della f'orxrt morale . . S. 59 cc 92Art.2.0jr)eZZa forza fisica . , . 92 a 127

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    C.\r. S." iYo;io,zi genctnli 17clkt rllia-lith, qmntitii, e grnilo n ~ ic7t7iltl . . . . . . S. 1ZS u ! r1

    delitti . . . . . . S. 171 ct ?(,CiCAP. 7.O &ite13io del grado iiel [?e-

    Zitto . . . . . . . S . C07 C C 1 0Car. 8.0 Grado c?el r7glitto frzella szlnforza morale . . . . 5. 21 1Art. 1O Del gjlaclrJ ii-nppal*touZZYin -

    telletto dell' agente . $. 212 a 213I. Cuzlse fisiologiche . . . S. 2i4 a 25011. Cazcse ideologiche . . . fj. 231 cc 27 1

    Art. 2.' Del graclo rapporto allavolonth cill' agente . g. 272 a 344

    CAP. 9O Del gr-ucZo qzella forza fisicarZeZ delillo . . . . . 5. 345 u 345Art. 1 . O Del cleZitto imperfetto . S. 349 a 425Art. 2.0 Della complicith . . . 5, 426 a 509CAP . 10,' Del delitto continuato . S. 510 a 538CAP. 2 1O Degli effetti giuridici ckl de-litto . . . . . . . S. 539 cc 581

    f5lE56IOl9IE SECONDA

    DELLA PENACAP. 1O RTozionc (%CZZCC pena . . g. 582 a 585CAP. 2O Qriginc ~lcZZapena . . g. 586

    Art. 1 .O Origine storica della pen a S. 587 4; 597Art. 2.' Origine Filosofica delkapenu Ij. 598 (6 612

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    - 47 -CAP. 3.' Fine della pena. . S. 613 a;CM. 4.' Forze ifieventi alla pena S. 627 aCAP. 5.' Condizioni che deve a-vere lapena . g. 638Art. 1O Condizioni clerivanti dal

    SU O principio positivo S. 639 ccArt. 2.' Condizioni derivanti dalsuo limite . g. 646 ccCM . 6O Ni).zioni geaerali della qua-

    lit, quantith, e grado nel-b pena . g. 652 nCAP. 7.' Cioiterio della qualit nelle. . . . . . .ene S. 655 aCAP. 8.' Ci~iteinz'odella quantit nelle. . . . . . .ene 693 aCAP.O Criter io delgrado nellepene g. 699 ccCAP. 10.O Cazcse estrinseche di wzo-dificare la pena . . S. 703 aCAP. 2 '1 O Cuzcse intrinseche d i mo-difica?*e la pena . . S. 719 a

    Art. 1 . O Accickntalith individuali S. 722 aPrima Serie - Cause dimi-. . . . .uenti g. 725 aSeconda Serie - Cuzcse d i au-mento . g. 733nArt. 2O Modificazio?zi legislative 9. 744 aS EB IONE TERZADEL GIUDIZIO CRIRIINALE

    CAP. 1O Nozioni ge~zevali el giudizio. . . . . .~@?zule S. 778 a

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    CAP . 2O Origine storica del giudiziopenale . . . . . . 5. 796 u 806

    CAP.3O 02-igifze filosofica d el giudi-z io pen de . . . . . $. 807 a 817C-W. 4.0 Fine del giudizio. . . . S. 818 a 824CAP. 5.' Con&zioni esse4tz2ali del

    giudizio in generale . S. 825 a 840CAP. . Caratteri del pjqocesso ac-cusa t or i ~ . . . . . S. 841 a 84 4CAP. 7. Va ra t te ri del processo in-

    quis i tor i~ . . . . . . 845 a 84 9CAP. 8. Caratteri &lprocesso misto S. 85 0 a 860CAP.0.0 Dell'accnsatore . . . . S. 861 a 86 9CAP. 10.' Del reo . . . . . . fi . 870 a 872CAP. 11.' Del giudice . . . . . S. 873 a 89 0CAP. 12.' Contes taz ione dell' accasa fj. 891 a 899CA P. 13.' Della prova . . . . . S. 900 a 90 7Art. 1.0Dei due principii della cer-

    t e z z a in crifizinale . S. 908 a 920Art. 2.' Dei fonti della prova incriminale . . . . S. 921 ca 975CAP.14.' Della difesa . . . . g. 976 a 999CAP. 15.' Della sentenza . . . S. 1000 a 1027CAP. 16." L imiti esterni de l giare pe-

    fiale . . . . . . . S. 1028 a 4078

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    ( Y O L . I . )-- ..-Auuerte?lu"a . . . ag. 3INTI~ODUZIUN~I. . . . . . 7 a 38Prima divisione delle materie . . f3. 1079 a 2083

    DELITTI NATURALI

    . . . . . . . .renozioni S. 1054 a i085CLASSE PRIMA

    DILLITTI CONTIIO LA V ITA UMANA

    CAP. 1O Dell' omicidio ilir ge tz~rul~ ,del szto elewle~atomateriale,ossia ~GclJaszm cssonza di. . . . . . .atto S. 1086 a 1093

    CAP. 2.' DslZ' onzicidi~ 9 z q~/ianto l$260 clcni~$$Eontenzionale S. 1094 n 4 110

    CAI*.3.' Idea gE!?icraled&ici'&??-iz'1a.I-sujlato?qi&lZa quantitk del-Z ouiciclio doloso . . . i 111 n 1120

    CAP. 4O G?%CIIIO ~ t ~ i 8 t ~ ~ ~ a t o ~ - cdlagztatzt2tc-i po1itica cZelcl2 mai-cidio, &sunto &l dolo.

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    - C>X-Tit. unico. Clrl~icfilio rcriicditato 3. 112l n i l *ii s o r i della

    qz!a?ztith lioiifim deZ2' oiiai-cidio clesz!izti dcti mezzi g. i 159 u i 1 j0Tit. 1.d O,i&iciclioproditori0 . S. l 1Ci1 u l lfi3Tit. 2.O Oiszi~idiocon aguato S. 116.4 cc l l67Tit. 3.' Omicidio con armi insi-sidiose . . . . . S. 1168 a 1170Tit. 4." Voneficio . . . . . 5. 4171 a 1184

    CAP.7."Cteitemi nzistcratovi dellaquantit politica nell"orni-cidio, desunti dalla causa Lj. 1 i85Tit. 1."Latrocinio . . . . Cj. 1186 a 11 )1Tit. 2.('A.ssassinio . . . . S. 1192 a 1197Tit. 3." OnzicirZZo per libidine dis a n g u e . . . . . t j . 1 1 9 8 a 1 2 0 3Tit. 4.' Onzicidio per vendettatrasversale . . . tj. 1204 a 1205Tit. 5. Infunticidio . . . . Lj. 1206 a 1234

    CAP. 8.' C?nitef*ii miiSuruto ri de llaquantit naturale nell' orni-cidio . . . . . . . . 1235 a 1236

    Tit. 1.DPluralit di uccisi . 5. 1237 a 1241Tit. 2.' Atti di barbarie . . 3. 1242 a 1248Tit. 3.' Feticidio . . . . . S. 1240 a 1271CAP. 9.' Del grado nell' omicidio . S. 1272 a 1280

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    - 51 -Tit. l .O 2ripelo di giusto scle-gno -- O~?zictdiopro-vocato c in rissa . $. 1ESi /G 1812Tit. 2.' Inyeto cidolore- s3i.i-cidio scz~sato er giustodolore . 5. 1319 a 1:3:30Tit. 3.' &xg~eEoli paura - Ouzi-cidio per eccssso di di-fesa . S. 1331 n 1354

    CAP. iO.Venalit% clcll' oin.iciddo . 3. 1355 n 11-3B5

    (VOL. Il. )

    CLASSE SECONDADIJLZTTI CIIE OPFErDOfiO t A PERSONA

    SENZA TO+LIEBLELA VITA

    CAP. i o Idea C contenuto della.classe g. 13G6 a 1:375CAP. 2 , V d cicZftte coi qunli si of-

    $mde il diritto cize ha laycisolza eui$a?acr,aZZe curo. . . . . .ltrui. 5. 1370 a 13f)ZCAY.8O Delditi ccinh~o b integrit

    della persona - Lesionepersonale, e saa essenza. . . . . .i fatto S. i393 ct 1408CALJ. .e 8egu;c lesione personalo -

    Xzto aZt?n&c~&tontenzionale g, 1409 a 1-217

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    CAP. 5." Segzle lesione personale -Criterii &ZZu sua quanfildpolitica . . . . . . g.14iS a 1433CAP. 6."Stlgzte lasione personaIe -Critcrii mist.6ratori della

    szla quantith naturde . S. 1434 a 1407CAP. 7.' Segue Iesione personale -Specia8dci del grado rin

    qtaesto mato . . . . s.1468 a 1472CAP . 8.' M Z C Eesione personale -

    Szca pcnalit . . . . S. 1473 a 1477CAP. 9." DetitttEi coi quali si offendela pudicizia individuale S. 1478 a 1480Tit, 1. Stapro . . . . , 5. i481 a 1512Ti$ 2 .Tio Icnza carnale . . 5. 1523 a 1541Tit, 3,Wltraggio violento al pu-dore . . . . . . s. 1542 a 1557

    CLASSE TERZADELITTI CONTRO Ld LIBERTA' INDIVIDUALE

    CAP. 1O Idm e contenuto cleZZ(c classeCAP.2.QViolenza privata . . .CAP. 3,' Minaccc . . . . . .CAP.4.' Istigazione a delinquere .CAP. 5.0 Coalizione industriale .CAP. 6.0 Apertura di lettere . .CAP.7.0 Rivelazione (li segreti .CAP. 8."Violazione di domicilio .(>AI', 9.' Plagio . . . . . . .CAP. 10.O Ratto . . . . . . .

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    CLASSE QTJARTADELITTI COifTRD ONORE

    CAP.1.' Idea e contenutodella classe 5. 1702 a 2711CAP. ."Desciliz,-Eoneelle specie con-tenute in questa classe . 1712Tit. i .0 Diffamazione , . . a. 1713 a 1720Tit. 2.' Lihello famoso . . . S. 1731 a 1731

    Tit. 3.' Contumelia . . . . S. 1732 a 1734CAP. ." CrZlevii essenziali dt:Zla ir8-

    gi~z.ia . . . . . . lj. 1735Srt. ioBVetizelzto niaateriale . . fj. 1736 a t750Art. 2.VZeme~zto intenzionale . 5. 1751 a 1766

    CAP.4 .Vr1i t tv i i lmisuratori della i%-gizcria . . . . . . . 1769 n 1799

    CAP.5.' Xr~pusso& l l ~ eri t i su2 corz-vici0 . . . , . . . S. 1800 a 1812CAP.O Ifigiurie co7afro i morti . 5. 1813 a 18;23

    Cm. .*Del grado nella f ~ g i z ~ * i a6. 1831 a 1830CAP. .QAzioae penale cot2t.r~~n i?a-

    gltcria . . . . . . lj. 1831 ct 1848CAP.9.VenalitB d42lc ingli~zc7~ie. S. 1848 a 1858

    CLASSE IJUINTAREATI CONTRO 1 DIRII'TX DI FbMiOLIA

    (;m. O P ~ G C ~contenuto ddla classe S. 1859 a 186 i

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    - 54 -C.rr. 2."Concubinato . . . . . S. l#;: i970C ~ P . ,' Adulterio.Art. I.5Yoi;iaizc . - . . . S . 1871 ir Ik78

    Art. 2." Cr-itelii cssozzinii . . g. I O i U le87Art. 3,"rits~$i lis!iieafai.i g. i8S8 16 1Slt-iArt. 4.' Gi1ac70 . . . . . , 5. 18!JJ n :!)ODArt. 5: Asioize . . . . . . f3 . 1U10 n 1930Art. 6.U Pe~zwlita . . . . . S. i931 n 1933CAP. 4." Poligamia . . . , . S. l!>% a 1 948

    C"rr..5." Rcati contro 70 stato civiledi zt n fctlm;'lz!lzo.Art. I." Idea e contenuto c7i qwstaspccie c~*k~zilzusa,suaessi:nzialiti gciiclwlc . 9. 103CI a $955Art. 2." Specialitk dlflerelzti che c wc20no sotlo il~n*c.sentei-tolo . . . . . . $, 1930 a 197iArt. 3.' Ponalitk . . . . . . S. 1'372 a $974

    C.~IJ. ." Sottrazione di minori . S. 1975 a i!)!l!fCAP. i'," Jnccsto . . . . , S. 2000 u 2008

    CLASSE SESTAD E L I T R CONTRO L A YXtOPIIIETA'

    CAJ,. O K&a I: contenuto &lla classe S. 2009 n 2015~~V I S . .a Delittico~zt.r~oa pro-

    2~icL'ta J ~ c p ~ o c e d o n oa avi-dita di lucro . . , . . 201t;

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    - 55 -Cap. 2.' Furto aa ge1zep.e. Stta defini-zione e criterii essenziali S. 2017 a N041

    CM?.3; Idecc gei~e?~aleiei c~iG e~- zi-su?-at0i.i dellc6 quantit delfurto . . . . . . . S. 2042 a 2045

    C m. .' Crite?*ii nziszcrutori l7elZaquantit naturale ?zelfurto.Art. 1O O~*i te~ ioleszcnto dal valorede l h cosa . . . . f3. 2046 a 2065Art. 2.' Ci*iteriinziszc~*aoviesuntid ~ l l a ualiti della cosa S. 2066 a 2067Tit. 1.' Cosa sacra- zcvto sa -crilego . . . . . . 2068 a 2073Tit. 2.' Eestiame - bigeato Cj. 2074 a 2078Tit. 3.' Cose pubbliche o d i pub-blico interesse . . Cj. 2079 a 2082CAP. 5." Crited nziszcrutovi dellaquantita politica nel furto Cj. 2083Art. 1O Persone . . . . . . Cj. 2084Tit. 1.0 Iterazione . . . . S. 2085 a 2090

    Tit. 2." Pluraliti di persone . 5.2091 a 2095Tit. 3O Famulato . . . . . S. 2096 a 2107Art. 2.0 Modo . . . . . . f3. 2108 a 2109Tit. 1." Pa rto coiizenesso alla pre-senza del proprietario S. 2.110 a 21 13Tit. 2O Furto co!a destrezza . S. 2114 a 21 17Tit. 3.' Furto violento . . . Cj. 2118 a 2127Tit. 4." Estorsione . . . . S. 2125 a 2.139Tit. 5.' Ricatto . . . . . 5. 2 140 a 2143Tit, 6O Pirateria . , . . . 8. 2144 a 2150Tit. 7.0 Rapina . . . . . 3. 2151 a 2252Tit. 8. Ftonto con effrazione 3. 2153 a 2164Tit. 9.0 Scalamento . . . . 9. 2165 a 2171

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    6% -Tit. 10.0 Falsa chiave . . . 5 . :j T? tz 217CArt. 3.0 Luogo . . . . . . S. : l i 7 a ?i81Tit. i ? Domicilio . . . . S. 2 l S 2 21S9Tit. 2.0 Osteria . . . . e g. ?l!J(l a 2i!!liTit. 3.' Via pul l~ l icn . . . g. 2 l9 7 u S.iUftArt. 4." Tempo . . . . . . S. 221~1;a ??i17

    Tit. 1." Sette . . . . S . 2208 u 3214Tit. 2.' Calamifii . . . . 3, 2213 a 2232Tit. 3.' Abbandono . . . . S. 2223 a 22'28CAP. ." Bel grado 9zeZ f i 4 i . f ~ . 5 .2220 a 2258CAP."l Azione e penaliti1 dc l fzt~to3. 2253 a 8271CAP. 8.0 Furto irnpropriu. Ideu e con-

    tenuto di qzreslu ~ozioize$j,275 a 2282Tit. 1.UTruffa . . . . . 5. %83 a 230:4Tit. 2." Frodata amministrazio-nc . . . . . . Ej.2301 a 2316Tit. 3."Baratteria marittima . 5. 2317 a 2335Tit. 4. Frode o stellionato . S. 2336 a 2362Tit. 5. FaIso privato . 5. 23133 u 2381Tit. 6.O Usura . . . . . . 9.2382 a 2394Tit. 7.0 Appropriazione d i cosasmarrita . . . . S. 2395 a 24WTit. 8.6 Appropriazione del te-

    soro . . . . . . . 2403 a 2412Tit. 13.O Espilata eredit8 . . S. 2413 a 2416CAP.9 . 9 i alczr/tzi cZeMtti che oren-dono Zu proprieta reale, e

    rnzcoaofza cln animo d i In-cro, rfia cadono sopra beniimmoliii . . . , S. 2417 a 2418Tit. 1.0 Amozionc di termini 3. 2129 a 2427Tit. 2.' Turbato possesso . . $, 2428 a 2432

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    Tit. 3 T a c c i a indebita sui fondialtrui . . . . . s.2433 i 2439Tit. 4."liversione di acqua . 5. 2440 rr 2441j

    CAP. 10."DITIS. Bclitij c~ i z t v~oaptln-prietic che si cormlzcttonopesx fine di vendetta . . S. 2447 n 24U4

    DELITTI SOCIALI

    Prenozioni . . . . . . . . 5. 2465 n 2475CLASSE PItIRTA

    CAP. 2 ."dea e contenuto delta classe $j.24,76 2484Gtir.2."DcliCki di persone pubblicllecontvo persone pnbbliclre S. 2485

    Tit. 1.0 Aiubifo . . - . . S. 2486 n 2500Tit. 2 .Vrod i nelle elezioni . S. 2501 n 2508

    CAP. 3.' D~cZiCgidi persone pubblicllecont~~5ierfione private g. 2509 a 2510Art. 1 "Abuso di p7~bliliciufflci.Tit. i ."Abuso di nutorit8 . . S. 2511 n 2542Tit. 2.' Corruziolie . . . . S. 2443 n 2545VOL.VIT 42

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    - 6 5 8 -. . .it. 3.' Conemions tj. Z56f3 a %Q2Art. 2.. Abuso di puOb&Ire fun-. . . . . .ioni 13.2593Tit. 1.'Pretaricazione . g. 3594 a. . . . .it. 2.' Caluunia S. 20 10 a 26 l8Tit. 3." Caknzzia i9eale . . 3, 2013 n f ) f l ? : lTit. 40 Simulazione di delitto $. ?{;>f..I f4 ?f:GlTit. 5? Falsa te8tiinonianza . cj. 'W2 vi 27iGTit. 6.U SnBrnwzio~e . . . d - 4 - ( I S 2727Tit. 7.0 Spergiuro . . , . 5 , 2728 i& E7:;!JCAP. 4." Delitti co?zbvo apzrhblicu giu-

    stlsilt di persone privateco?ztro persone pnbbliclie 5.27-40Tit. d.OResistenza . . , , , 2 7 $ 1Art. 1.0 Cr i t~ t l i i ssenziali ckIIiz ve-sistu~asu. . ,2742

    I. ElenunEo materiale della n:-sistensa . $, 2743 n 2757IL BZ&~z~fztontcnxionale dellarestsbenscx, . $, 2758 ct 3781Art, 2," Critm-ii misuratori &IIa,n . . , . s.2782I. CriterZi dcsunti dal d a ? ~ mra-mediato . . . , 2783 a 27!3 t11. CrZte~li&s~tatt rkE dxnnomediato . 3, $702 n 2797

    Art. 3: Del grarlo ?dir4r~sislenaa , 2798I. Dcgrudu7zti d&Eb~vesistensa

    nel rapporto ckUa forza fi-sica . #. 2789 a 2801

    T . Degy-adunti d~Ua re.~z'stenznizel ruporto della forza 340-i'ale . . . . . . . 5. 28&? 28ol;

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    - 59 -Art. ,4."PenalitQ della resistenza S. 280'1 a 2809Tit. 2.' Esimieione, evasione, efz

    haziono di carcere , 3.2810 a-2822Tit.3.' Favoreggiamento . . g. 2822 a 2839Til. 4. Inosservanza di pena g. 2840 a 2847

    CAP. 5.' UelIEi con t ~o la publicagizcsfiisia di persone priva-te contj*o persone private . 2848Tit. f ." Ragion fattasi . . . 8. 2849 a 2860

    Tit.2." Carcere privato . . S, 2861 a 2810Tit. 3."Daello . . . , . . S. 2871 a 2928

    VOL. V I , )

    CLASSE SECONDA

    CAP. 1O Idea e contenuto d~lla,lasse S. 29 19 a 28.79CAP. 2.Wltraggio a1pudore pu.bblico S . 2940 a 2957C-, 3."Idenocinio . . . . . . S. 2958 a 3013

    CLASSE TERZADELITTI CONTRO LA PUBBLiCA TKAKQUILLITA'

    CAP. 1.0 Idea e contenuto ~ 1 @ 7 ? ~lasse $, 30 i4 a 3024CAP. 2." Violenza pubMica . . . S. 3025 n 3045C ~ P . ."Incendio . . . . , . Ci, 9046 a 30x9

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    t ' \P. -1." Jlian ruina . . . . S . 3iKhI li 3 1 IOC' 11.. G.'' l;na(;to ci' argini o inonda-zione . . . . . . . $$.81lI u :Jt . ) lCAP . i;." 5otuwcrsions O t~i'uctirstrrnaufragio . . . . . S. :$[?.:I (L :!l !:!i{ I , ~ F * .."irIsi Ihri . , . . . . S. :.;l 1112,112. g.$ Guasti di fc~rovi:~ . , S. : jlsj a : . li: !t

    DELITTI COXTRO LA PI'BBLICA SASllb'

    CAP. 1." Idcn e contenritu cleila classe g. 3110 ri 2 1T9('.\P, 2." Violxti~scpolcrn . , . 5. 3180 11 !rSOfiCAP. 3.?XTvelenamento di carriunepcricolo . . . . . 5. 3207 u 3222

    CLASSE QUINTA

    P \p. l Iclca e cnntcnritu deBrc classe 3.3223 rr, :{?>?iCAP. 2." Estrlpcrni gcnerali clci ckilz'ltid' inc!o Zr rcPigiosa secondo

    In scienijrcc . . . . . .;. 3236 n :32f;:1.CAP.3."Titoli du elimi?~ai*.qidttlZt4prescnte cl~csse,o licjlch?non sono delilli, o pei.cliS

    spettano ad altra dasse 5. 326.1 n 3203CAP. 4." %itoli CICCnczl' otlicrnn ~cict2-zu ri~nangoynnoC ( J I / I C spe-cicililu nalh classe &i de-li6Ci conltlo kl reliylone 9, 3202

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    Tit, ~1.Troselitismo . . . 5. 3U!)S 14 ,3301;Tit. 2." Oltraggi al culto . . S. 3337 n 33:30Tit. 3.' Bestemmia . . . , g. 3331 n 3354( VOL . VII.)

    CLASSE SESTAUEWTTI CONTRO LA PUBBLICI FEDE

    CAP. j .O Idea e contenuto dcllffi lasse S. 3355 a, 33111CAP. .' Pecnlato proprio . . . 5. 23tY2 w 3401CAP. 3.' Bancarotta . . . . 5. 3402 cl 3.107Art. l Regole comuni ul111.1ir4fz-cnrotl(c dolosa E colposa 5. 3408 a 3420Art. 22 BnncnroEta dolosa . . S. 3421 n 3881

    .t1l3t.3O Bu~zcn~ottcsolposa . 5. 3182 a 3502CAP. 4.0 Frodi contro il commercio 5. 3503 3511CAP. 5.' Falsa moneta . . . . , 3512 a 3518Art. 1O 7cu.i~oruic CICZcdso Izuna-

    ~ ~ ~ c w - i o. . . . . g. 35iY cx, 3526Art. 2.' C~r.ilc19issonxiali c?eI fd -so nl.wz~iznrto . . . S. 3027 a $580Art. 3."Ot-z'te$.iz'misuratori del fc4l-

    so ?azma?i~n?~io . . 5. 3381 n 3608Art. 4.' Grado ~zcl f c~l8oztnhfnmkllog. 3tOU n, 3fi.70Art. 3O Poi~ulitti cle2 faZ,so nzcur-~ ~ M L I - i o . . . , s , 3631 a 3639CXP.O,"J?~;tlsol1 gul.)ldiea ~OCUZUB I ~ ~C ,. :]ti40 CC 3043

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    .\l-t. I . " Regole gerierali sn l f d . ~ )t f qc to t~nta l e . . . 5. Y t i 1iTir. 1."C)JIci=iissenziali fLl ad-so il& d~ct4)16~n!!,j ~ { b -bZico . . . . . . g. 3; > X! 12

    Tit. 6't$tc/-ii misrlratctri i ldfl4lso in ~~!BJllicoIgc!!-.~,lenlo . . . . . g. 2(DX a 5 tBTit. 3 " ($rado nel f&o &ci

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    CLASSE SETTIhiIh

    CAP. UNICO Contrabbando per iim-presa. . . . . . . S. 3872 u 391%CLASSE OTTAVA ED ULTIMA

    CAP.UNICOPerci&Bnon espwngo que-sta classe . . . . . 3. 3813 a; 3940

    1 8 - #@"l.. .n ': X. 'h,. 4 A 5